"Requisiti della motivazione ai fini del conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN)" - TAR Lazio - Roma - sez. III - sentenza del ...

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“Requisiti della motivazione ai fini del
conseguimento dell’Abilitazione Scientifica
Nazionale (ASN)” – TAR Lazio – Roma – sez.
III – sentenza del 1 marzo 2021 – n. 2509

     Rispetto al giudizio (nella specie) negativo ricevuto ai fini del
conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) quale professore di
prima fascia, va affermato che non è necessaria una valutazione analitica delle
singole pubblicazioni effettuata nel giudizio finale, ma quantomeno occorre sia
evidente il percorso motivazionale seguito dalla Commissione, potendo in tal
senso soccorrere anche i giudizi individuali dei Commissari prodromici alla
redazione del giudizio conclusivo, laddove questi siano formulati in modo tale
da riuscire ad adempiere a tale funzione. Deve precisarsi che secondo l’ormai
consolidato orientamento della giurisprudenza la normativa non pretende una
motivazione analitica, che si soffermi su ogni singola pubblicazione che, invero,
sarebbe di difficile se non impossibile attuazione in procedure come quella
oggetto di controversia ove si richiede l’esame di un nutrito gruppo di candidati
in un ristretto lasso di tempo. Ad essere necessario, tuttavia, è l’esame analitico
delle singole pubblicazioni presentate, essendo possibile, nella successiva
formulazione del giudizio che rappresenta il risultato di tale valutazione, che la
Commissione possa legittimamente esprimersi anche con termini sintetici e
sommari, purché il giudizio risulti essere sorretto da una motivazione che
consenta di conoscere l’iter valutativo seguito, anche al fine di garantire la
tutela giurisdizionale degli interessi del candidato.

    SENTENZA

    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell’udienza del giorno 23 febbraio 2021 tenutasi in modalità
telematica ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n.
176/2020, il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori in collegamento da
remoto come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO

     1. Con l’odierno ricorso la ricorrente in epigrafe ha impugnato il giudizio
negativo ricevuto ai fini del conseguimento dell’Abilitazione Scientifica
Nazionale (ASN) quale professore di prima fascia nel settore concorsuale 08/B2
– “Scienza delle Costruzioni”.
     2. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio chiedendo la
reiezione del gravame.
     Con l’ordinanza n. 3423/2020 è stata respinta l’istanza cautelare, attesa
l’insussistenza di periculum in mora, con conseguente fissazione dell’udienza di
merito a seguito di istanza di prelievo.
     3. All’udienza del 9 febbraio 2021, tenutasi in modalità telematica ai sensi
dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020, udito il
difensore della parte ricorrente in collegamento da remoto, il ricorso è stato
trattenuto in decisione.
     4. In primo luogo occorre estromettere dall’odierno giudizio il Ministero
dell’Istruzione, non espressamente intimato con il gravame e del tutto estraneo
rispetto alla res controversa. Come noto, con il decreto legge n. 1/2020,
convertito con modificazioni dalla legge n. 12/2020, è stata disposta la
soppressione del M.I.U.R. e la contestuale costituzione del Ministero
dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricerca, dovendosi pertanto
fare riferimento a quest’ultimo in tema di ASN, in quanto distinto e separato
ramo della pubblica amministrazione, con legittimazione, poteri e funzioni sue
proprie in materia di università e ricerca.
     5. Tanto premesso, appare ora opportuno effettuare un seppur breve
richiamo al quadro normativo vigente in tema di abilitazione scientifica
nazionale (ASN), con particolare riferimento all’art. 3 del d.m. 7 giugno 2016, n.
120 rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle
funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, ove statuisce “1. Nelle
procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di
seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla
qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle
pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le
informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al
bando candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base
al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno
ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità
scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le
caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e
per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi. 2. La
valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a)
per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del
candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal
raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una
posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per
le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato,
intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei
risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione
riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
      5.1 Il secondo comma della disposizione richiamata, pertanto, prevede una
diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, riferibili
alla prima ed alla seconda fascia di docenza. La disposizione, in particolare,
fissa i criteri per l’accertamento della “piena maturità scientifica” (per la prima
fascia), la quale deve essere attestata dalla “importanza delle tematiche
scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e
originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche
internazionale della ricerca”, e quelli per l’accertamento della “maturità
scientifica” (per la seconda fascia), la quale è data dal “riconoscimento di un
positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche
affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno
nazionale della ricerca”.
      5.2 L’art. 6, co. 1, lett. b) del richiamato D.M. n. 120/2016 statuisce poi
come la Commissione attribuisca l’abilitazione ai candidati che presentano
pubblicazioni “valutate in base ai criteri di cui all’art. 4 e giudicate
complessivamente di qualità elevata secondo la definizione di cui all’allegato
B”, ove si precisa che “si intende per pubblicazione di qualità elevata una
pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il
contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è
presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di
riferimento a livello anche internazionale”.
      5.3 Per quanto precede, ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 120/2016
l’abilitazione scientifica può essere attribuita esclusivamente ai candidati che
soddisfino tutte le seguenti condizioni:
      – siano in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione;
      – ottengano una valutazione positiva dell’impatto della produzione
scientifica attestata dal possesso da parte del candidato di parametri, in almeno
due indicatori, almeno pari ai valori soglia determinati per il Settore
Concorsuale dal D.M. n. 589/2018;
      – presentino pubblicazioni, ai sensi dell’articolo 7, del D.M. n. 120/2016,
valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 del citato Decreto e giudicate
complessivamente di qualità “elevata”, come sopra precisato.
      6. Nel caso di specie, alla ricorrente sono stati riconosciuti otto titoli tra
quelli prescelti dalla Commissione ed è stato positivamente riscontrato il
superamento di tutti e tre i valori soglia previsti dal D.M. n. 589/2018 per la
valutazione dell’impatto della produzione scientifica.
      Tuttavia, all’unanimità, è stata giudicata non idonea al conseguimento
dell’abilitazione tenuto conto che “Le pubblicazioni risultano coerenti con le
tematiche del settore concorsuale e/o con quelle interdisciplinari ad esso
pertinenti, ma si valutano complessivamente di qualità non sufficiente in
relazione all’abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia, essendo
caratterizzate da un livello di originalità non sufficiente, un livello di rigore
metodologico non sufficiente e da una non sufficiente innovatività, con
riferimento all’abilitazione di prima fascia. Complessivamente, i contributi
personali della candidata sono quasi esclusivamente relativi alle attività di
sperimentazione fisica non accompagnata da adeguati modelli teorici di
riferimento. In questo senso la candidata non sembra aver fornito un contributo
adeguato all’avanzamento teorico-applicativo della disciplina in relazione
all’abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia. […] Complessivamente
si ritiene che la candidata non abbia raggiunto la piena maturità scientifica
richiesta per le funzioni di professore di I fascia”.
      7. Il gravame è affidato ad unico ed articolato mezzo di impugnazione con
cui è stata censurata la violazione degli artt. 3 – 7 del d.m. n. 120/2016, dell’art.
8 del d.P.R. n. 95/2016 e dei criteri valutativi di cui al verbale n. 1 (primo
quadrimestre) della Commissione, nonché eccesso di potere per difetto di
motivazione e di istruttoria, disparità di trattamento, arbitrarietà, erroneità,
irragionevolezza e ingiustizia manifesta.
      Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
      8. A cogliere nel segno è la censura con cui la ricorrente lamenta la
sussistenza di un difetto di motivazione relativamente al giudizio con cui le è
stata denegata la possibilità di conseguire l’ASN a professore di prima fascia nel
settore concorsuale sopra indicato. Dal giudizio collegiale, per vero, è possibile
evincere come la valutazione di segno negativo delle pubblicazioni sia
incentrata sulla:
      – insufficiente originalità;
      – non sufficiente innovatività;
      – mancato adeguato contributo al progresso della specifica disciplina;
      – non sufficiente rigore metodologico.
      Orbene, in disparte il fatto che sia i giudizi individuali che quello collegiale
presentino, tra loro, una quantomeno anomala identità semantica e lessicale, le
generiche esternazioni contenute nel giudizio collegiale sopra richiamato non
sono comunque supportate da alcuna indicazione precisa su quali siano i lavori
scientifici non meritevoli di pregio e per quale ragione si sia giunti a tale
valutazione negativa, venendo così in rilievo una motivazione del tutto
tautologica, che non permette all’interprete di ricostruire l’iter logico seguito
dalla Commissione per giungere ad un giudizio finale di tal fatta.
     Come più volte precisato dalla giurisprudenza, invero, “la motivazione in
ordine alla valutazione delle pubblicazioni non può risolversi in un’apodittica
affermazione di congruità e sufficienza, senza che si provveda a dar conto delle
ragioni in base alle quali si è pervenuti a tale conclusione in sede di
valutazione” (cfr. ex pluribus T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Terza Bis, sent. n.
5894/2020).
     Sul punto, occorre evidenziare come non sia necessaria una valutazione
analitica delle singole pubblicazioni effettuata nel giudizio finale, ma
quantomeno occorre sia evidente il percorso motivazionale seguito dalla
Commissione, potendo in tal senso soccorrere anche i giudizi individuali dei
Commissari prodromici alla redazione del giudizio conclusivo, laddove questi
siano formulati in modo tale da riuscire ad adempiere a tale funzione. Deve
invero precisarsi che secondo l’ormai consolidato orientamento della
giurisprudenza la normativa non pretende una motivazione analitica, che si
soffermi su ogni singola pubblicazione che, invero, sarebbe di difficile se non
impossibile attuazione in procedure come quella oggetto dell’odierna
controversia ove si richiede l’esame di un nutrito gruppo di candidati in un
ristretto lasso di tempo. Ad essere necessario, tuttavia, è l’esame analitico delle
singole pubblicazioni presentate, essendo possibile, nella successiva
formulazione del giudizio che rappresenta il risultato di tale valutazione, che la
Commissione possa legittimamente esprimersi anche con termini sintetici e
sommari, purché il giudizio risulti essere sorretto da una motivazione che
consenta di conoscere l’iter valutativo seguito, anche al fine di garantire la
tutela giurisdizionale degli interessi del candidato. Nel caso in questione,
invece, sia il giudizio finale che i singoli giudizi individuali con riferimento alla
valutazione delle pubblicazioni sono espressi in maniera eccessivamente
sintetica ed apodittica, non consentendo di verificare il percorso logico seguito
dalla Commissione per giungere al giudizio negativo sulle pubblicazioni della
candidata.
     9. Con particolare riferimento all’insufficiente rigore metodologico che
caratterizzerebbe i lavori scientifici della ricorrente, appuntato sul fatto che i
contributi in questione sarebbero quasi esclusivamente relativi ad attività di
sperimentazione fisica slegata da modelli teorici di riferimento, occorre
necessariamente rilevare come parte ricorrente sia nel ricorso (pagg. 13-26),
sia in sede di udienza in collegamento da remoto, ha avuto modo di dimostrare,
in maniera piuttosto esaustiva, quali siano i modelli teorici di riferimento alla
base degli studi sperimentali della candidata che, come dimostrato per
tabulas dall’elevato numero di citazioni ricevute anche al livello internazionale,
non pare possano essere degradati a meri esperimenti di natura fisica e privi
del necessario supporto teorico. A ciò si aggiunga che anche nelle
controdeduzioni redatte in seguito all’instaurazione dell’odierno giudizio, la
Commissione si è limitata a contestare genericamente la “modellazione”
utilizzata dalla ricorrente, ritendendola limitata all’effettuazione di mere
verifiche “effettuate essenzialmente con codici di calcolo commerciali” ma
senza alcuna considerazione atomistica riferita alle singole pubblicazioni.
      10. Per quanto precede, il ricorso va accolto con conseguente annullamento
dei provvedimenti impugnati ed obbligo dell’Amministrazione, ai sensi dell’art.
34, co. 1, lett. e) di rivalutare la candidata a cura di una Commissione in diversa
composizione.
      11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.

    P.Q.M.

     Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie
e, per l’effetto:
     1) annulla i provvedimenti impugnati;
     2) ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessata entro 90 (novanta)
giorni dalla notificazione della presente sentenza a cura della ricorrente da
parte di una Commissione esaminatrice in diversa composizione.
     Condanna il Ministero dell’Università e della Ricerca al pagamento delle
spese relative all’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che si liquidano in
complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
     Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
     Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2021
con l’intervento dei magistrati:
     Giuseppe Sapone, Presidente
     Emiliano Raganella, Consigliere
     Daniele Profili, Referendario, Estensore
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