"Requisiti della motivazione ai fini del conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN)" - TAR Lazio - Roma - sez. III - sentenza del ...
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“Requisiti della motivazione ai fini del conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN)” – TAR Lazio – Roma – sez. III – sentenza del 1 marzo 2021 – n. 2509 Rispetto al giudizio (nella specie) negativo ricevuto ai fini del conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) quale professore di prima fascia, va affermato che non è necessaria una valutazione analitica delle singole pubblicazioni effettuata nel giudizio finale, ma quantomeno occorre sia evidente il percorso motivazionale seguito dalla Commissione, potendo in tal senso soccorrere anche i giudizi individuali dei Commissari prodromici alla redazione del giudizio conclusivo, laddove questi siano formulati in modo tale da riuscire ad adempiere a tale funzione. Deve precisarsi che secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza la normativa non pretende una motivazione analitica, che si soffermi su ogni singola pubblicazione che, invero, sarebbe di difficile se non impossibile attuazione in procedure come quella oggetto di controversia ove si richiede l’esame di un nutrito gruppo di candidati in un ristretto lasso di tempo. Ad essere necessario, tuttavia, è l’esame analitico delle singole pubblicazioni presentate, essendo possibile, nella successiva formulazione del giudizio che rappresenta il risultato di tale valutazione, che la Commissione possa legittimamente esprimersi anche con termini sintetici e sommari, purché il giudizio risulti essere sorretto da una motivazione che consenta di conoscere l’iter valutativo seguito, anche al fine di garantire la tutela giurisdizionale degli interessi del candidato. SENTENZA Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza del giorno 23 febbraio 2021 tenutasi in modalità telematica ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020, il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori in collegamento da remoto come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO 1. Con l’odierno ricorso la ricorrente in epigrafe ha impugnato il giudizio negativo ricevuto ai fini del conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) quale professore di prima fascia nel settore concorsuale 08/B2 – “Scienza delle Costruzioni”. 2. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del gravame. Con l’ordinanza n. 3423/2020 è stata respinta l’istanza cautelare, attesa l’insussistenza di periculum in mora, con conseguente fissazione dell’udienza di merito a seguito di istanza di prelievo. 3. All’udienza del 9 febbraio 2021, tenutasi in modalità telematica ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020, udito il difensore della parte ricorrente in collegamento da remoto, il ricorso è stato trattenuto in decisione. 4. In primo luogo occorre estromettere dall’odierno giudizio il Ministero dell’Istruzione, non espressamente intimato con il gravame e del tutto estraneo rispetto alla res controversa. Come noto, con il decreto legge n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 12/2020, è stata disposta la soppressione del M.I.U.R. e la contestuale costituzione del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricerca, dovendosi pertanto fare riferimento a quest’ultimo in tema di ASN, in quanto distinto e separato ramo della pubblica amministrazione, con legittimazione, poteri e funzioni sue proprie in materia di università e ricerca. 5. Tanto premesso, appare ora opportuno effettuare un seppur breve richiamo al quadro normativo vigente in tema di abilitazione scientifica nazionale (ASN), con particolare riferimento all’art. 3 del d.m. 7 giugno 2016, n. 120 rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, ove statuisce “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi. 2. La
valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”. 5.1 Il secondo comma della disposizione richiamata, pertanto, prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, riferibili alla prima ed alla seconda fascia di docenza. La disposizione, in particolare, fissa i criteri per l’accertamento della “piena maturità scientifica” (per la prima fascia), la quale deve essere attestata dalla “importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”, e quelli per l’accertamento della “maturità scientifica” (per la seconda fascia), la quale è data dal “riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”. 5.2 L’art. 6, co. 1, lett. b) del richiamato D.M. n. 120/2016 statuisce poi come la Commissione attribuisca l’abilitazione ai candidati che presentano pubblicazioni “valutate in base ai criteri di cui all’art. 4 e giudicate complessivamente di qualità elevata secondo la definizione di cui all’allegato B”, ove si precisa che “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale”. 5.3 Per quanto precede, ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 120/2016 l’abilitazione scientifica può essere attribuita esclusivamente ai candidati che soddisfino tutte le seguenti condizioni: – siano in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione; – ottengano una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica attestata dal possesso da parte del candidato di parametri, in almeno due indicatori, almeno pari ai valori soglia determinati per il Settore Concorsuale dal D.M. n. 589/2018; – presentino pubblicazioni, ai sensi dell’articolo 7, del D.M. n. 120/2016, valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 del citato Decreto e giudicate
complessivamente di qualità “elevata”, come sopra precisato. 6. Nel caso di specie, alla ricorrente sono stati riconosciuti otto titoli tra quelli prescelti dalla Commissione ed è stato positivamente riscontrato il superamento di tutti e tre i valori soglia previsti dal D.M. n. 589/2018 per la valutazione dell’impatto della produzione scientifica. Tuttavia, all’unanimità, è stata giudicata non idonea al conseguimento dell’abilitazione tenuto conto che “Le pubblicazioni risultano coerenti con le tematiche del settore concorsuale e/o con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti, ma si valutano complessivamente di qualità non sufficiente in relazione all’abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia, essendo caratterizzate da un livello di originalità non sufficiente, un livello di rigore metodologico non sufficiente e da una non sufficiente innovatività, con riferimento all’abilitazione di prima fascia. Complessivamente, i contributi personali della candidata sono quasi esclusivamente relativi alle attività di sperimentazione fisica non accompagnata da adeguati modelli teorici di riferimento. In questo senso la candidata non sembra aver fornito un contributo adeguato all’avanzamento teorico-applicativo della disciplina in relazione all’abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia. […] Complessivamente si ritiene che la candidata non abbia raggiunto la piena maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di I fascia”. 7. Il gravame è affidato ad unico ed articolato mezzo di impugnazione con cui è stata censurata la violazione degli artt. 3 – 7 del d.m. n. 120/2016, dell’art. 8 del d.P.R. n. 95/2016 e dei criteri valutativi di cui al verbale n. 1 (primo quadrimestre) della Commissione, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, disparità di trattamento, arbitrarietà, erroneità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati. 8. A cogliere nel segno è la censura con cui la ricorrente lamenta la sussistenza di un difetto di motivazione relativamente al giudizio con cui le è stata denegata la possibilità di conseguire l’ASN a professore di prima fascia nel settore concorsuale sopra indicato. Dal giudizio collegiale, per vero, è possibile evincere come la valutazione di segno negativo delle pubblicazioni sia incentrata sulla: – insufficiente originalità; – non sufficiente innovatività; – mancato adeguato contributo al progresso della specifica disciplina; – non sufficiente rigore metodologico. Orbene, in disparte il fatto che sia i giudizi individuali che quello collegiale presentino, tra loro, una quantomeno anomala identità semantica e lessicale, le generiche esternazioni contenute nel giudizio collegiale sopra richiamato non
sono comunque supportate da alcuna indicazione precisa su quali siano i lavori scientifici non meritevoli di pregio e per quale ragione si sia giunti a tale valutazione negativa, venendo così in rilievo una motivazione del tutto tautologica, che non permette all’interprete di ricostruire l’iter logico seguito dalla Commissione per giungere ad un giudizio finale di tal fatta. Come più volte precisato dalla giurisprudenza, invero, “la motivazione in ordine alla valutazione delle pubblicazioni non può risolversi in un’apodittica affermazione di congruità e sufficienza, senza che si provveda a dar conto delle ragioni in base alle quali si è pervenuti a tale conclusione in sede di valutazione” (cfr. ex pluribus T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Terza Bis, sent. n. 5894/2020). Sul punto, occorre evidenziare come non sia necessaria una valutazione analitica delle singole pubblicazioni effettuata nel giudizio finale, ma quantomeno occorre sia evidente il percorso motivazionale seguito dalla Commissione, potendo in tal senso soccorrere anche i giudizi individuali dei Commissari prodromici alla redazione del giudizio conclusivo, laddove questi siano formulati in modo tale da riuscire ad adempiere a tale funzione. Deve invero precisarsi che secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza la normativa non pretende una motivazione analitica, che si soffermi su ogni singola pubblicazione che, invero, sarebbe di difficile se non impossibile attuazione in procedure come quella oggetto dell’odierna controversia ove si richiede l’esame di un nutrito gruppo di candidati in un ristretto lasso di tempo. Ad essere necessario, tuttavia, è l’esame analitico delle singole pubblicazioni presentate, essendo possibile, nella successiva formulazione del giudizio che rappresenta il risultato di tale valutazione, che la Commissione possa legittimamente esprimersi anche con termini sintetici e sommari, purché il giudizio risulti essere sorretto da una motivazione che consenta di conoscere l’iter valutativo seguito, anche al fine di garantire la tutela giurisdizionale degli interessi del candidato. Nel caso in questione, invece, sia il giudizio finale che i singoli giudizi individuali con riferimento alla valutazione delle pubblicazioni sono espressi in maniera eccessivamente sintetica ed apodittica, non consentendo di verificare il percorso logico seguito dalla Commissione per giungere al giudizio negativo sulle pubblicazioni della candidata. 9. Con particolare riferimento all’insufficiente rigore metodologico che caratterizzerebbe i lavori scientifici della ricorrente, appuntato sul fatto che i contributi in questione sarebbero quasi esclusivamente relativi ad attività di sperimentazione fisica slegata da modelli teorici di riferimento, occorre necessariamente rilevare come parte ricorrente sia nel ricorso (pagg. 13-26), sia in sede di udienza in collegamento da remoto, ha avuto modo di dimostrare,
in maniera piuttosto esaustiva, quali siano i modelli teorici di riferimento alla base degli studi sperimentali della candidata che, come dimostrato per tabulas dall’elevato numero di citazioni ricevute anche al livello internazionale, non pare possano essere degradati a meri esperimenti di natura fisica e privi del necessario supporto teorico. A ciò si aggiunga che anche nelle controdeduzioni redatte in seguito all’instaurazione dell’odierno giudizio, la Commissione si è limitata a contestare genericamente la “modellazione” utilizzata dalla ricorrente, ritendendola limitata all’effettuazione di mere verifiche “effettuate essenzialmente con codici di calcolo commerciali” ma senza alcuna considerazione atomistica riferita alle singole pubblicazioni. 10. Per quanto precede, il ricorso va accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati ed obbligo dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. e) di rivalutare la candidata a cura di una Commissione in diversa composizione. 11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto: 1) annulla i provvedimenti impugnati; 2) ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessata entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione della presente sentenza a cura della ricorrente da parte di una Commissione esaminatrice in diversa composizione. Condanna il Ministero dell’Università e della Ricerca al pagamento delle spese relative all’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2021 con l’intervento dei magistrati: Giuseppe Sapone, Presidente Emiliano Raganella, Consigliere Daniele Profili, Referendario, Estensore
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