REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI Provincia di Milano

Pagina creata da Domenico Vitiello
 
CONTINUA A LEGGERE
COMUNE DI CASSINA DE’ PECCHI
                                             Provincia di Milano

        REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE
         DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE
                                                         (IUC)

Comune di Cassina de’ Pecchi – Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)   1/50
Sommario

Sommario ................................................................................................................................................................2
Parte prima – Disposizioni generali .........................................................................................................................5
   Articolo 1 – Oggetto del regolamento, finalita’ ed ambito di applicazione ........................................................5
Parte seconda – Regolamento Imposta Municipale Propria (IMU).........................................................................6
   Articolo 2 - Oggetto .............................................................................................................................................6
   Articolo 3 – Presupposto impositivo ...................................................................................................................6
   Articolo 4 – Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili ...............................................6
   Articolo 5 – Esenzioni ed esclusioni .....................................................................................................................7
   Articolo 6 – Soggetto attivo .................................................................................................................................9
   Articolo 7 – Quota riservata allo Stato ................................................................................................................9
   Articolo 8 – Soggetti passivi.................................................................................................................................9
   Articolo 9 – Base imponibile ..............................................................................................................................10
   Articolo 10 – Riduzioni per i terreni agricoli ......................................................................................................12
   Articolo 11 – Aliquote dell’imposta ...................................................................................................................12
   Articolo 12 – Detrazione per l’abitazione principale .........................................................................................13
   Articolo 13 - Assimilazioni .................................................................................................................................13
   Articolo 14 - Versamenti ....................................................................................................................................14
   Articolo 15 - Dichiarazione ................................................................................................................................15
   Articolo 16 - Il funzionario responsabile............................................................................................................15
   Articolo 17 - Accertamento ...............................................................................................................................15
   Articolo 18 - Riscossione coattiva ......................................................................................................................17
   Articolo 19 - Sanzioni ed interessi .....................................................................................................................17
   Articolo 20 - Rimborsi ........................................................................................................................................17
   Articolo 21 - Somme di modesto ammontare ...................................................................................................18
   Articolo 22 - Contenzioso ..................................................................................................................................18
Parte terza – Regolamento Tariffa per i Servizi Indivisibili (TASI)..........................................................................19
   Articolo 23 – Oggetto ........................................................................................................................................19
   Articolo 24 - Presupposto dell’imposta .............................................................................................................19
   Articolo 25 – Definzione di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili ............................................19
   Articolo 26 – Assimilazioni.................................................................................................................................20

Comune di Cassina de’ Pecchi – Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)                                                                     2/50
Articolo 27 – Soggetti passivi.............................................................................................................................21
   Articolo 28 – Soggetto attivo .............................................................................................................................21
   Articolo 29 – Base imponibile ............................................................................................................................21
   Articolo 30 – Determinazione delle aliquote.....................................................................................................22
   Articolo 31 – Esenzioni, detrazioni e riduzioni ..................................................................................................22
   Articolo 32 – Indicazione analitica servizi indivisibili .........................................................................................23
   Articolo 33 – Modalita’ di versamento ..............................................................................................................23
   Articolo 34 – Dichiarazione................................................................................................................................24
   Articolo 35 – Il funzionario responsabile ...........................................................................................................25
   Articolo 36 – Accertamento...............................................................................................................................25
   Articolo 37 – Rateazioni.....................................................................................................................................26
   Articolo 38 – Riscossione coattiva .....................................................................................................................27
   Articolo 39 - Sanzioni ed interessi .....................................................................................................................27
   Articolo 40 – Rimborsi .......................................................................................................................................27
   Articolo 41 – Somme di modesto ammontare ..................................................................................................28
   Articolo 42 - Contenzioso ..................................................................................................................................28
Parte quarta - Componente Tassa sui Rifiuti (TARI) ..............................................................................................29
   Articolo 43 – Oggetto ........................................................................................................................................29
   Articolo 44 - Gestione e classificazione dei rifiuti..............................................................................................29
   Articolo 45 – Rifiuti assimilati agli urbani .........................................................................................................30
   Articolo 46 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti ..................................................................................30
   Articolo 47 – Presupposto per l’applicazione del tributo ..................................................................................31
   Articolo 48 – Soggetto attivo .............................................................................................................................32
   Articolo 49 – Soggetti passivi.............................................................................................................................32
   Articolo 50 – Esclusione per inidoneita’ a produrre rifiuti ................................................................................32
   Articolo 51 – Esclusione dall’obbligo di conferimento ......................................................................................33
   Articolo 52 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio .....................................33
   Articolo 53 – Superficie degli immobili..............................................................................................................34
   Articolo 54 – Costo di gestione..........................................................................................................................35
   Articolo 55 – Determinazione della tariffa ........................................................................................................35
   Articolo 56 – Articolazione della tariffa .............................................................................................................36
   Articolo 57 – Periodi di applicazione del tributo ...............................................................................................36
   Articolo 58 – Tariffa per le utenze domestiche .................................................................................................37

Comune di Cassina de’ Pecchi – Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)                                                              3/50
Articolo 59 – Occupanti le utenze domestiche .................................................................................................37
   Articolo 60 – Tariffa per le utenze non domestiche ..........................................................................................38
   Articolo 61 – Classificazione delle utenze non domestiche ..............................................................................38
   Articolo 62 – Scuole statali ................................................................................................................................39
   Articolo 63 – Tributo giornaliero .......................................................................................................................39
   Articolo 64 – Tributo provinciale .......................................................................................................................39
   Articolo 65 – Riduzioni per il riciclo ...................................................................................................................40
   Articolo 66 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio ..............................................................41
   Articolo 67 – Riduzioni ed agevolazioni .............................................................................................................41
   Articolo 68 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni ..............................................................................................41
   Articolo 69 - Dichiarazione ................................................................................................................................41
   Articolo 70 - Contenuto della dichiarazione ......................................................................................................42
   Articolo 71 – Riscossione ...................................................................................................................................43
   Articolo 72 – Il funzionario responsabile ...........................................................................................................43
   Articolo 73 - Accertamento ...............................................................................................................................44
   Articolo 74 – Riscossione coattiva .....................................................................................................................45
   Articolo 75 - Sanzioni ed interessi .....................................................................................................................45
   Articolo 76 – Rimborsi .......................................................................................................................................46
   Articolo 77 – Somme di modesto ammontare ..................................................................................................46
   Articolo 78 – Contenzioso..................................................................................................................................46
   Articolo 79 – Disposizioni transitorie ................................................................................................................46
Parte quinta - Disposizioni finali e transitorie .......................................................................................................47
   Articolo 80 - Entrata in vigore ...........................................................................................................................47
   Articolo 81 – Clausola di adeguamento.............................................................................................................47
Allegato A - Sostanze assimilate ai rifiuti urbani ...................................................................................................48
Allegato B - Categorie di utenze non domestiche .................................................................................................50

Comune di Cassina de’ Pecchi – Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)                                                              4/50
Parte prima – Disposizioni generali

Articolo 1 – Oggetto del regolamento, finalita’ ed ambito di applicazione
    1.        Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52
              del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, l’applicazione e la riscossione
              dell’Imposta Unica Comunale, d’ora in avanti denominata IUC, istituita dall’art. 1, comma 639 della
              Legge 27 dicembre, n. 147. La IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal
              possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla
              fruizione di servizi comunali. La IUC si compone: dell’imposta municipale propria (IMU), di natura
              patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
              componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia
              del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
              finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
    2.        A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei
              rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per
              l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. E’ abrogato l’art. 14 del Decreto Legge 6
              dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
    3.        L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.
    4.        Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
    5.        Nella parte II, III e IV del presente regolamento vengono regolamentate le specifiche discipline che
              caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC. Nella parte V sono contenute le disposizione
              transitorie e finali.

Comune di Cassina de’ Pecchi – Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)                     5/50
Parte seconda – Regolamento Imposta Municipale Propria (IMU)

Articolo 2 - Oggetto
    1.        Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria, d’ora in poi
              denominata IMU, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e smi,
              dell’art.13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22
              dicembre 2011 n. 214 e smi, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dell’articolo 2 del
              Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124 che ne
              dispongono l’istituzione e ne stabiliscono le modalità e i criteri applicativi.
    2.        Il presente regolamento tiene conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare
              riguardante l’IMU, con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce l’istituzione dell’Imposta
              Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014.

Articolo 3 – Presupposto impositivo
    1.        L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e di
              terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati,ivi compresi quelli
              strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa.
    2.        L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle
              pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Articolo 4 – Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili
    1.        Ai fini dell’imposta:
              a)    per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
                    urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare
                    dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo
                    familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi
                    situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per
                    l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano
                    ad un solo immobile;
              b)    per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate
                    nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per
                    ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad
                    uso abitativo;
              c)    per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto
                    edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla
                    costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è
                    soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se
                    antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
              d)    per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti
                    urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione

Comune di Cassina de’ Pecchi – Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)                   6/50
determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica
                    utilità. Sono considerati tuttavia non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori
                    diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29
                    marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-
                    silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla
                    silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. L’agevolazione è applicabile anche
                    alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali,
                    iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno
                    concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità
                    di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più
                    soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati,
                    l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;
              e)    per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art.
                    2135 del codice civile.

Articolo 5 – Esenzioni ed esclusioni
    1.        Sono esenti dall’imposta, le fattispecie disciplinate dall’art. 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre
              1992, n. 504, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni
              prescritte, e precisamente:
              a)    gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, dalle
                    comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali. dalle istituzioni
                    sanitarie pubbliche autonome di cui all’articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle
                    camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai
                    compiti istituzionali;
              b)    i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
              c)    i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del decreto del Presidente
                    della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
              d)    i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le
                    disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
              e)    i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato
                    lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.
                    810;
              f)    i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è
                    prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi
                    internazionali resi esecutivi in Italia;
              g)    i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati
                    alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in
                    cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
              h)    i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della
                    legge 27 dicembre 1977, n. 984;

Comune di Cassina de’ Pecchi – Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)                       7/50
i)    gli immobili posseduti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico
                    delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
                    n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti
                    politici, che restano comunque assoggettati all’imposta indipendentemente dalla
                    destinazione d’uso dell’immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità
                    non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica,
                    didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16,
                    lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
                        Qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un'utilizzazione
                         mista, l'esenzione di cui alla precedente lettera i) si applica solo alla frazione di unità
                         nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificabile
                         catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili
                         adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, intesa
                         come fabbricato complessivo, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale
                         permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto
                         legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
                         2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente
                         producono effetto fiscale a partire dal 1º gennaio 2013.
                        Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto, in quanto
                         l’unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la
                         distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad
                         attività di natura non commerciale, a partire dal 1º gennaio 2013, l'esenzione si applica in
                         proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita
                         dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli
                         elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono stabilite con
                         decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17,
                         comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in
                         vigore della legge 24 marzo 2012, n. 27.
    2. Sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice
       alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
    3. Non è dovuta l’imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al
       comma 8, del medesimo articolo 13, del Decreto Legge del 6 dicembre 2011 n. 201.
    4. L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze
       della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali
       continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell’articolo 13
       del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
       2011, n. 214;
    5. L’imposta municipale propria non si applica, altresì:
              a)    alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
                    abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

Comune di Cassina de’ Pecchi – Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)                      8/50
b)    ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del
                    Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del
                    24 giugno 2008;
              c)    alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,
                    annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
              d)    a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
                    immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente
                    appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello
                    dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo
                    nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del
                    decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera
                    prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della
                    residenza anagrafica.
    6. I soggetti di cui al comma 1 lettera g), comma 5 e comma 8 del presente articolo, che intendono
       usufruire dell’esenzione prevista, devono obbligatoriamente presentare all’ufficio tributi apposita
       dichiarazione, entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del diritto all’esenzione,
       contenente l’indicazione degli immobili per i quali spetti esenzione e qualsiasi informazione o
       documentazione necessaria a dimostrare di averne diritto.

Articolo 6 – Soggetto attivo
    1. Il soggetto attivo dell’IMU è il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie
       dell’immobile oggetto di imposizione
    2. La prevalenza dell’immobile ricadente nel Comune di Cassina de’ Pecchi viene intesa per una quota
       parte non inferiore al 50% della superficie dell’immobile.
    3. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall’istituzione di
       nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui territorio risulta ubicato
       l’immobile al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce.

Articolo 7 – Quota riservata allo Stato
    1. Allo Stato è riservato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del citato decreto
       legge 6 dicembre 2011 n. 201, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
       catastale D), ad esclusione della categoria D/10 esente dall’imposta a far data dal 1 gennaio 2014,
       calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato
       articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale
       D) posseduti dal comune e che insistono sul rispettivo territorio.

Articolo 8 – Soggetti passivi
    1. I soggetti passivi dell’imposta sono individuati dall’art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e
       successive modificazioni ed integrazioni, ovvero:

Comune di Cassina de’ Pecchi – Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)                 9/50
a)    i proprietari di immobili, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione,
                    enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non
                    hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
              b)    nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
              c)    per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione
                    finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la
                    durata del contratto.

Articolo 9 – Base imponibile
    1. La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo
       5, commi 2, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell’articolo
       13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
    2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare
       delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate al
       5 per cento, ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti
       moltiplicatori:
              a)    160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e
                    C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
              b)    140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e
                    C/5;
              c)    80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
              d)    65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati
                    nella categoria catastale D/5;
              e)    55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
    3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da
       imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3
       dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all’anno in cui i fabbricati
       stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di
       ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall’ammontare, al
       lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno
       di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell’Economia
       e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura
       di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con
       conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere
       dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla
       base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario
       tutti i dati necessari per il calcolo.
    4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5
       del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito

Comune di Cassina de’ Pecchi – Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)                10/50
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per
         cento, ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari
         a 135.
    5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
       imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.
    6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio
       dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità,
       alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari
       per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe
       caratteristiche.
    7.    In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a
         norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
         2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile
         anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza
         computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di
         costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato
         costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
    8. Per orientare l’attività di controllo dell’ufficio, con propria delibera, la Giunta Comunale determina
       periodicamente, su indicazione del Responsabile dell’ufficio tecnico competente, i valori medi venali in
       comune commercio delle aree fabbricabili site nel proprio territorio. Detti valori non sono vincolanti e
       possono essere disattesi in presenza di atti pubblici, perizie giurate di parte, successioni che attestino il
       valore dell’area. La delibera può essere modificata annualmente, in mancanza si intendono confermati
       i valori stabiliti per l’anno precedente.
    9. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
               a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22
                  gennaio 2004, n. 42;
               b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
                  periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità è
                  accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea
                  documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare
                  una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28
                  dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
                  L’inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in una fatiscenza sopravvenuta che ha
                  provocato un avanzato stato di degrado strutturale e lesioni tali del fabbricato da costituire
                  pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo (fabbricato pericolante, diroccato,
                  fatiscente). La riduzione d’imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o
                  inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario con le stesse modalità previste per la
                  dichiarazione IMU, allegando la perizia rilasciata da un tecnico abilitato o in alternativa la
                  dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità in cui versa il
                  fabbricato. L’ufficio tecnico comunale potrà accertare e verificare quanto dichiarato. La

Comune di Cassina de’ Pecchi – Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)                11/50
dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino
                    modificazioni dei requisiti dichiarati. Il venir meno dei requisiti deve essere dichiarato con le
                    stesse modalità per non incorrere nelle sanzioni per omessa denuncia.
                    Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati comunque utilizzati, in cui sono in corso
                    interventi edilizi o che sono dotati di allacciamento alle utenze (luce e riscaldamento).
                    La riduzione d’imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve
                    essere dichiarata entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione ministeriale.

Articolo 10 – Riduzioni per i terreni agricoli
    1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo
       1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza
       agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore
       eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
              a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e
                 fino a euro 15.500;
            b) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a
                 euro 25.500;
            c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a
                 euro 32.000.
    2. Nell’ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza
       agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei
       terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell’anno in cui sussistano le
       condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L’agevolazione ha natura soggettiva ed
       è applicata per intero sull’imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà
       del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L’agevolazione non è applicabile alle ipotesi in
       cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e
       imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di
       persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso
       ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

Articolo 11 – Aliquote dell’imposta
    1. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio Comunale ai
       sensi dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 nei limiti minimi e massimi dallo stesso
       stabiliti.
    2. Nella determinazione delle aliquote IMU il comune garantisce il rispetto delle condizioni e vincoli
       stabiliti dal comma 677, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2013 n.147.
    3. Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta
       municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento
       del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione
       nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
       360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli

Comune di Cassina de’ Pecchi – Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)                  12/50
elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle
       finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia
       delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto
       sito informatico.
    4. Il versamento della prima rata di cui al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 14 marzo
       2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno
       precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo
       dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base
       degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il
       comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In
       caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno
       precedente.

Articolo 12 – Detrazione per l’abitazione principale
    1. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo
       classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono,
       fino a concorrenza del loro ammontare euro 200, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si
       protrae tale destinazione. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le
       condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.
    2. Nel caso in cui la detrazione prevista per l’abitazione principale sia superiore all’importo dovuto per
       l’abitazione principale è possibile detrarre l’eccedenza dall’imposta dovuta per le relative pertinenze
       come identificate dalla legge e dal presente regolamento.
    3. Se l’unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a
       ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
    4. Il Comune, con la deliberazione di approvazione delle aliquote, può disporre l’elevazione dell’importo
       della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
    5. La detrazione è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case
       popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse
       finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24
       luglio 1977, n. 616.

Articolo 13 - Assimilazioni
    1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a
       titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero
       o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
    2. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire dell’assimilazione prevista dai commi
       precedenti, devono essere dichiarate in apposita autocertificazione da presentarsi, ai sensi del Decreto
       del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 entro il 30 giugno dell’anno successivo a
       quello dal quale si intende usufruirne per averne diritto. La richiesta di agevolazione ha effetto anche

Comune di Cassina de’ Pecchi – Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)                13/50
per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei requisiti dichiarati nella stessa. La
       perdita del diritto deve essere dichiarata con le stesse modalità per non incorrere nella sanzione per
       omessa denuncia.
    3. A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola
       unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti
       all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza
       all’estero, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in
       comodato d’uso.

Articolo 14 - Versamenti
    1. L’imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi
       dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma
       imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è
       computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell’atto di compravendita, se esso
       viene fatto dal 1° al 15 del mese l’obbligo, per quel mese, è in capo all’acquirente; se, invece, viene
       fatto dal 16 al 31 del mese, l’obbligo è in capo al cedente.
    2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di
       rispettiva competenza, in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il
       versamento della prima rata è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi
       dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per
       l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito
       informatico del Ministero delle Finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. E’ nella
       facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica
       soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
    3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni
       dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o con bollettino di conto corrente postale.
    4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o
       inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
    5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli
       altri.
    6. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due di importo pari
       ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono
       essere versate alle scadenze indicate al comma 2 e l’ultima, a conguaglio dell’imposta
       complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si
       riferisce il versamento.
    7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l’imposta è dovuta
       per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel
       complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell’imposta deve essere
       effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.

Comune di Cassina de’ Pecchi – Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)               14/50
8. L’imposta non è versata qualora essa sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito
       all’imposta complessivamente dovuta per l’anno dal contribuente e non alle singole rate di acconto e
       di saldo.

Articolo 15 - Dichiarazione
    1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione relativa all’IMU entro il termine del 30 giugno
       dell’anno successivo alla data di inizio del possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute
       variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
    2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei
       dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va
       presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette
       modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica
       interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione
       ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione
       dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
    3. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili,
       valgono anche con riferimento all’IMU.
    4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le
       modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Con le stesse
       modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l’anno 2013 deve essere
       presentata anche la dichiarazione per l’anno 2012.
    5. Nei casi in cui vengano deliberate detrazioni d’imposta, riduzioni od altre agevolazioni, il contribuente
       interessato è tenuto ad attestare il possesso dei requisiti presentando un’apposita autocertificazione
       da presentarsi, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Tale
       dichiarazione deve essere presentata tassativamente entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello
       dal quale si intende usufruirne per averne diritto e si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne
       sussistono le condizioni. Nell’atto deliberativo con il quale vengono stabilite le riduzioni o agevolazioni
       d’imposta possono essere individuati ulteriori adempimenti per usufruire delle agevolazioni previste.
       La perdita del diritto deve essere dichiarata con le stesse modalità per non incorrere nella sanzione per
       omessa denuncia.

Articolo 16 - Il funzionario responsabile
    1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attributi tutti i poteri per l’esercizio di ogni
       attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali
       attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 17 - Accertamento
    1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può
       inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di
       servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili a
       tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Comune di Cassina de’ Pecchi – Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)               15/50
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione,
       l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all’articolo 2729 del codice
       civile.
    3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati
       versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti,
       notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un
       apposito avviso motivato.
    4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il
       31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o
       avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le
       sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre
       1997, n. 472, e successive modificazioni.
    5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di
       fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro
       atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama,
       salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì,
       l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto
       notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali
       è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del
       termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni
       entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal
       Comune per la gestione del tributo.
    6. Non si procede all’accertamento e alla riscossione qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di
       sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 30, con
       riferimento ad ogni periodo d’imposta. Questa disposizione non si applica qualora il credito derivi da
       ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
    7. Nel caso di accertamento d’imposta, qualora l’importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed
       interessi sia superiore a Euro 516,46 , lo stesso può essere rateizzato in quattro rate trimestrali su
       richiesta del contribuente, da presentarsi, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28
       dicembre 2000, n. 445, entro il termine di pagamento dell’avviso stesso. Possono essere concesse su
       richiesta del debitore, rateizzazioni per un periodo superiore a dodici mesi e fino al massimo di trenta
       mesi, solo previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale con apposita deliberazione.
    8. Per ottenere la rateizzazione dell’avviso di accertamento è necessario:
                   non aver presentato ricorso contro l’avviso di accertamento oggetto di rateizzazione;
                   avere un ISEE del nucleo familiare del contribuente non superi a € 8.000,00;
                   non avere altri insoluti nei confronti del Comune di Cassina de' Pecchi;
                   l’inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
                   prestare idonea garanzia nel caso in cui l’ammontare del debito risulti superiori a € 2.600,00,
                    fatta salva la facoltà della Giunta Comunale di stabilirne l’esonero nei casi di effettivo stato di
                    bisogno risultante da apposita relazione del Servizio Sociale.

Comune di Cassina de’ Pecchi – Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)                  16/50
Puoi anche leggere