Regolamento Consortile per la gestione dei rifiuti urbani - Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio TV1

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Consorzio per i
   Servizi di Igiene del Territorio TV1

    Regolamento Consortile

per la gestione dei rifiuti urbani
Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio TV1 – Regolamento Consortile per la gestione dei rifiuti urbani

   CAPO I         –COMPETENZE, DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI ................ 4

Art. 1      \- Oggetto del regolamento................................................................................. 4
Art. 2      - Principi generali ............................................................................................... 5
Art. 3      - Definizioni ....................................................................................................... 7
Art. 4      - Classificazione dei rifiuti.................................................................................. 10
Art. 5      - Competenze del gestore del servizio................................................................ 13
Art. 6      – Competenze del Comune ............................................................................... 13

   I - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ................................................................... 15

   – TITOLO I – Principi generali ............................................................................ 15

Art. 7      - Oggetto del servizio e principi generali ............................................................ 15
Art. 8      - La raccolta differenziata ................................................................................. 16
Art. 9      – Campagne di sensibilizzazione ed informazione ............................................... 16
Art. 10 - Assimilazione ai rifiuti urbani ........................................................................... 16
Art. 11 -Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari .................................................. 18
Art. 12 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali .............................................. 18
Art. 13 – Particolari tipologie di rifiuti ............................................................................ 19

   TITOLO II – GESTIONE OPERATIVA ................................................................... 20

Art. 14 – Sistema di raccolta “porta a porta spinto”: contenitori forniti all’utenza ............. 20
Art. 15 –Sistema di raccolta “porta a porta spinto”: frequenza delle raccolte ................... 23
Art. 16 – Sistema di raccolta “porta a porta soft” : contenitori forniti all’utenza ............... 24
Art. 17 – Sistema di raccolta “porta a porta soft” : contenitori stradali ............................ 26
Art. 18 – Sistema di raccolta “porta a porta soft”: frequenza delle raccolte...................... 26
Art. 19 - raccolta dei rifiuti con contenitori mobili (sistema “Igenio”) ............................... 27
Art. 20 - Esposizione dei contenitori.............................................................................. 29
Art. 21 - Lavaggio dei contenitori assegnati alle utenze .................................................. 30
Art. 22 - Sistema di raccolta “porta a porta spinto” : modalità di raccolta della frazione
  secca non recuperabile ............................................................................................... 30
Art. 23 – Sistema di raccolta “porta a porta spinto” : modalità di raccolta della frazione
  organica .................................................................................................................... 31
Art. 24 – Raccolta della frazione vegetale...................................................................... 31
Art. 25 – Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da carta cartone e tetrapak 31
Art. 26 – Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da plastica e lattine (
  multimateriale leggero)............................................................................................... 33

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Art. 27 – Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da vetro ........................... 34
Art. 28 – Altre tipologie di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da vetro ... 34
Art. 29 - Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da indumenti usati ............. 37
Art. 30 – Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie ............ 37
Art. 31 – Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali
  scaduti ...................................................................................................................... 38
Art. 32 – Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da materiali di impiego
  domestico .................................................................................................................. 38
Art. 33 – Raccolta rifiuti ingombranti ............................................................................ 39
Art. 34 – Raccolta RAEE (rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) 39
Art. 35 – Raccolta pannolini e pannoloni ....................................................................... 40
Art. 36 – Gestione dei rifiuti cimiteriali .......................................................................... 40
Art. 37 - Autotrattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali (compostaggio
  domestico)................................................................................................................. 41

   TITOLO III – NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI .. 43

Art. 38 - Pulizia del territorio ........................................................................................ 43
Art. 39 – Spazzamento stradale .................................................................................... 43
Art. 40 - Cestini stradali ............................................................................................... 43
Art. 41 - Pulizia dei mercati .......................................................................................... 44
Art. 42 - Imbrattamento di aree pubbliche .................................................................... 44
Art. 43 - Aree occupate da esercizi pubblici ................................................................... 45
Art. 44 - Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti. ............................................... 45
Art. 45 - Aree di sosta per nomadi ................................................................................ 46
Art. 46 - Pulizia delle aree private ................................................................................. 46
Art. 47 - Altri servizi di pulizia ....................................................................................... 46
Art. 48 - Associazioni di volontariato ............................................................................. 47

   TITOLO IV – GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA ................................................. 48

Art. 49 – Centro di Raccolta ......................................................................................... 48
Art. 50 – Apertura del Centro di Raccolta ...................................................................... 54
Art. 51 – Accesso al Centro di Raccolta ......................................................................... 54
Art. 52 – Modalità di conferimento................................................................................ 56
Art. 53 – Compiti del Gestore per la guardiania del Centro di Raccolta conferimento ........ 57
Art. 54 – Addetto al controllo ....................................................................................... 57

   II - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI ............................................................... 59

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Art. 55 – Divieti ........................................................................................................... 59
Art. 56 - Controlli ........................................................................................................ 61
Art. 57 - Sanzioni ........................................................................................................ 61

   III - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI ................................................................. 64

Art. 58 – Osservanza di altre disposizioni ...................................................................... 64
Art. 59 - Danni e risarcimenti ....................................................................................... 64
Art. 60 - Entrata in vigore del regolamento ................................................................... 64

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 CAPO I –COMPETENZE, DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

  Art. 1 - Oggetto del regolamento

    1. Il presente regolamento disciplina la gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi del
       D.Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 e s.m.; della L.R. n. 3 del 21 gennaio 2000 e s.m.
       e in conformità alle vigenti norme in materia, stabilendo, nel rispetto dei principi di
       efficacia, efficienza ed economicità:
            a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della
               gestione dei rifiuti urbani;
           b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
           c) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio
              di raccolta dei rifiuti urbani, le modalità e la periodicità della raccolta stessa
              all’interno ed all’esterno dei perimetri suddetti;
           d) le modalità del conferimento e del trasporto dei rifiuti urbani e dei materiali
              recuperabili (raccolta differenziata) al fine di garantire una distinta gestione
              delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
           e) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio
              di spazzamento delle strade ed aree pubbliche, delle strade ed aree private
              soggette ad uso pubblico, nonché le modalità e periodicità del servizio
              stesso;
           f) la disciplina dei servizi pubblici integrativi per la gestione dei rifiuti speciali
              non assimilati ai rifiuti urbani (rifiuti provenienti da attività agricole, rifiuti
              sanitari, amianto, ecc.)
           g) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani
              potenzialmente pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui
              all’articolo 184, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 152/2006;
           h) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al
              recupero e allo smaltimento;
           i) l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti
              urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento .

    2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano a:

           a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido
              di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e
              stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre
              formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva
              2009/31/Ce in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
           b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici
              collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli
              articoli 239 e seguenti relativamente alla bonifica di siti contaminati;20

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           c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel
              corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini
              di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;21
           d) i rifiuti radioattivi;
           e) i materiali esplosivi in disuso;
           f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e
              potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso
              utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da
              tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente
              né mettono in pericolo la salute umana.
           g) le acque di scarico;
           h) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati
              dal regolamento (Ce) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento,
              allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di
              biogas o di compostaggio;
           i) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli
              animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del
              regolamento (Ce) n. 1774/2002;
           j) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento,
              dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al
              decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

  Art. 2 - Principi generali

    1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal
       presente regolamento al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e
       controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

    2. Il Consorzio assume la gestione integrata ed unitaria dei servizi di igiene
       ambientale inerenti il trattamento dei rifiuti ed ha in particolare i seguenti scopi:
            a) cura la difesa, la tutela e la salvaguardia ecologiche dell'ambiente in tutti i
               suoi aspetti, finalizzate al miglioramento della qualità della vita;
           b) promuove iniziative dirette a ridurre ed a recuperare la quantità dei rifiuti
              prodotti;
           c) provvede alla progettazione, realizzazione e gestione degli impianti
              direttamente o in concessione;
           d) promuove e organizza iniziative per la raccolta differenziata;
           e) coordina la raccolta e il trasporto nonché la commercializzazione dei rifiuti
              comunque prodotti nel territorio di riferimento;
           f) cura la raccolta dei dati di produzione nei vari Comuni;
           g) formula le proposte di aggiornamento del piano nell'ambito di competenza;

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           h) effettua e promuove studi di fattibilità degli impianti di stoccaggio e/o degli
              impianti a tecnologia complessa e le proposte di individuazione di ulteriori siti
              necessari, coinvolgendo Comuni diversi così da ripartire impegni e disagi;
           i) attiva in relazione alle caratteristiche delle aree servite e alla natura dei rifiuti
              raccolti l'introduzione dei sistemi di trattamento più idonei, anche ai fini del
              loro possibile recupero energetico;
           j) promuove l'informazione e l'educazione sul territorio in ordine al recupero
              dell'energia e alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;
           k) stipula con i Comuni consorziati il Contratto di Servizio per gli effetti dell’art.4
              della legge 29/3/1995 n.95 e s.m. .

    3. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e
       senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente
       e, in particolare:
                senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora;
                senza causare inconvenienti da rumori o odori;
                senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base
                alla normativa vigente.

    4. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di
       cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione,
       nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi
       dell’ordinamento nazionale e comunitario.

    5. Il presente regolamento promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la
       prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:
                utilizzo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore
                risparmio di risorse naturali;
                azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, ai fini della
                corretta valutazione dell’impatto di uno specifico prodotto sull’ambiente
                durante l’intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
                l’utilizzo di tecniche appropriate per l’eliminazione di sostanze pericolose
                contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;
                la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le
                competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
                la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione
                ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;

    6. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti deve essere favorita la riduzione dello
       smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
            -   il reimpiego ed il riciclaggio;
            -   le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;

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            -   l’adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto
                che prevedano l’impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il
                mercato dei materiali medesimi;
            -   l’utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per
                produrre energia.

    7. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia, così come previsto all’art. 181 del
       D.Lgs. 152/2006, sono considerati preferibili rispetto ad altre forme di recupero.

    8. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono
       individuati nel raggiungimento delle percentuali minime previste dal D.Lgs. 152/06
       e dai piani di settore approvati dalle autorità competenti.

    9. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è assicurato a tutte le unità immobiliari
       presenti sul territorio .

  Art. 3 - Definizioni

    1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
           a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate
              nell’allegato A del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia
              deciso o abbia l’obbligo di disfarsi;
           b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore
              iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di
              miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione
              dei rifiuti;
           c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o il soggetto che li
              detiene;
           d) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti
              infrastrutturali collegati tra loro all’interno di un’area delimitata in cui si
              svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
           e) conferimento: l’attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o
              detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal
              presente regolamento;
           f) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti,
              compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche
              dopo la chiusura inteso quale ciclo unitario;
           g) gestore: il soggetto che effettua la raccolta, il trasporto, lo smaltimento /
              trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa e ne gestisce
              la relativa tariffazione nelle forme di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, e con
              riferimento della L.R. n. 3/2000;
           h) raccolta: l’operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti
              per il loro trasporto;

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           i) raccolta differenziata: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità,
              efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in fazioni
              merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione
              organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i
              rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che
              tutti i rifiuti sopra indicati siano effettiavamente destinati al recupero;
           j) raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di
              diversa composizione (ad esempio vetro - lattine oppure vetro - lattine -
              plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per
              essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
           k) trasporto: l’operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal
              luogo produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
           l) recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime
              secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici,
              chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le
              operazioni previste nell’Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06;
           m) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una
              sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e,
              in particolare, le operazioni previste nell’Allegato B alla parte quarta del
              D.Lgs. n. 152/06;
           n) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di
              deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell’allegato B del D.Lgs.
              152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa
              in riserva di materiali di cui al punto R13 dell’allegato C del D.Lgs. n.
              152/2006;
           o) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della
              raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all’art. 186 c. 1
              lett. m) del D.Lgs 152/2006;
           p) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento
              definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
           q) bonifica: intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla
              stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi
              all’utilizzo previsto dell’area;
           r) spazzamento: l’operazione di pulizia manuale e/o meccanica delle strade e
              dei marciapiedi con l’asporto dei rifiuti di piccole dimensioni giacenti su
              strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
           s) combustibile da rifiuti: il combustibile classificabile, sulla base delle norme
              tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di
              qualità normale, che e' recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi
              mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al
              suo utilizzo;

                                                                                                               8
Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio TV1 – Regolamento Consortile per la gestione dei rifiuti urbani

           t) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione
              organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a
              definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in
              particolare a definirne i gradi di qualità;
           u) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità,
              proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti
              urbani;
           v) frazione secca recuperabile: i rifiuti per i quali sia possibile recuperare
              materia;
           w) frazione secca non recuperabile: i rifiuti a basso o nullo tasso di umidità,
              residuale dalla raccolta differenziata;

                                                                                                               9
Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio TV1 – Regolamento Consortile per la gestione dei rifiuti urbani

           x) utenze domestiche: luoghi utilizzati o destinati esclusivamente a civile
              abitazione;
           y) utenze non domestiche: luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o
              alla vendita di beni e/o servizi;
           z) utenze singole: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto,
              di un proprio contenitore;
           aa) utenze condominiali: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto
              raccolto, di un contenitore utilizzato da più utenze;ambito territoriale
              ottimale: l’unità territoriale funzionalmente integrata per l'ottimizzazione
              della gestione dei rifiuti in tutte le sue fasi;
           bb)gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad
              ottimizzare i servizi di raccolta, trasporto, smaltimento / trattamento dei
              rifiuti urbani e assimilati e la relativa tariffazione;
           cc) raccolta con rilevazione puntuale degli svuotamenti: sistema di
               acquisizione del numero dei conferimenti effettuati dall’utenza mediante
               rilevazione elettronica degli svuotamenti in tecnologia RFID;
           dd)porta a porta “spinto”: sistema di raccolta domiciliare delle seguenti
              frazioni di rifiuto: secco non riciclabile – con rilevazione del numero degli
              svuotamenti per ogni utenza ai fini della quantificazione della parte variabile
              della tariffa -, organico, carta / cartone, plastica/lattine/banda stagnata,
              vetro;
           ee) porta a porta “soft”: sistema di raccolta domiciliare delle seguenti frazioni
               di rifiuto: secco non riciclabile – con rilevazione del numero degli
               svuotamenti per ogni utenza ai fini della quantificazione della parte variabile
               della tariffa -, organico;raccolta stradale di carta / cartone,
               plastica/lattine/banda stagnata, vetro;
           ff) ecosportello: ufficio predisposto ove l’utenza riceve informazioni relative
               alla gestione integrale del ciclo dei rifiuti.
           gg) CENTRO DI RACCOLTA (Centro di Raccolta ): area recintata e destinata
              alla raccolta differenziata di più tipologie di rifiuti urbani e assimilati,
              accessibile solo in presenza del personale addetto e in orari stabiliti dal
              Gestore.

  Art. 4 - Classificazione dei rifiuti

    1. Ai fini dell’attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo
       l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di
       pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

    2. Sono rifiuti urbani:

                                                                                                             10
Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio TV1 – Regolamento Consortile per la gestione dei rifiuti urbani

       a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso
          di civile abitazione;
       b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli
          di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi
          dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/2006;
       c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
       d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree
          pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o
          sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
       e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
       f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti
          provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

    3. i rifiuti domestici, provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione;
       vengono ulteriormente distinti in:
      a)    frazione organica: i rifiuti composti da scarti alimentari e di cucina a
            componente fermentescibile; a titolo esemplificativo, essa è costituita da scarti
            alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d’uovo, scarti di
            verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di tè, fiori recisi e piante domestiche, carta
            di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
      b)    frazione vegetale: scarti vegetali dal lavoro di sfalcio dell’erba, della pulizia e
            della potatura di giardini privati;
      c)    frazione secca non recuperabile: i rifiuti non recuperabili (a titolo
            esemplificativo giocattoli, cosmetici, penne e pennarelli, residui della pulizia,
            ceramica, ecc.);
      d)    frazione secca recuperabile: gli scarti reimpiegabili eventualmente previo
            trattamento nei cicli produttivi (carta, cartone, vetro, metalli, imballaggi in
            plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
      e)    rifiuti pericolosi: pile stilo o a bottone (per radio, macchine fotografiche,
            ecc.), farmaci, contenitori marchiati “T” e “F” che riportano la seguente
            simbologia:

                e contenitori contaminati (ad es. vasi di pittura e vernici), batterie per auto,
                oli minerali esausti e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego
                domestico;

                                                                                                             11
Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio TV1 – Regolamento Consortile per la gestione dei rifiuti urbani

      f)    rifiuti ingombranti: materiali di arredamento, di impiego domestico, di uso
            comune, che non possa con semplici operazioni essere ridotto di volume così da
            poter essere conferito nel contenitore in dotazione alle utenze;
      g)    R.A.E.E.: rifiuti provenienti da attrezzature elettriche ed elettroniche (a titolo
            esemplificativo: frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer (intera
            postazione), lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d’aria, lampadari, phon, …)
            (Art. 3 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 151/2005).

      h)    i rifiuti assimilati: i rifiuti provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da
            quelli di cui alla lettera a), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità
            e quantità, ai sensi dell’art. 10 del presente regolamento; i rifiuti assimilati sono
            distinti con le medesime sottocategorie dei rifiuti domestici;
      i)    i rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree e i rifiuti di
            qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle
            strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge
            marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
      j)    i rifiuti vegetali: i rifiuti provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree
            cimiteriali;
      k)    i rifiuti cimiteriali: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni,
            nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui
            alle precedenti lettere b), c) e d) e meglio specificati all’art. 12 del presente
            regolamento.

    4. Sono rifiuti speciali:
      a)    i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
            2135 C.c.13 ;
      b)    i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che
            derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo
            184-bis;
      c)     i rifiuti da lavorazioni industriali;
      d)    i rifiuti da lavorazioni artigianali;
      e)    i rifiuti da attività commerciali;
      f)    i rifiuti da attività di servizio;
      g)    i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi
            prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla
            depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
      h)    i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

    5. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell’allegato D al D.Lgs. 152/2006,
       sulla base degli allegati G, H ed I del D.Lgs. 152/2006

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    6. Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 152/2006 allo smaltimento dei rifiuti speciali, così
       come classificati dal precedente comma 3, sono tenuti a provvedere, a proprie
       spese, i produttori / detentori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla
       normativa vigente.

  Art. 5 - Competenze del gestore del servizio

    1. Al gestore del servizio competono obbligatoriamente, con diritto di privativa, le
       seguenti attività, alle quali lo stesso può provvedere direttamente o mediante
       soggetti terzi:
      a)    la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi, in conformità a quanto
            previsto , in particolare, dal Capo III del D.Lgs. 152/2006;
      b)    l’attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di
            materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti, nonché di
            smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione
            possono essere pericolose per l’ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;

    2. La privativa non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati agli urbani, i
       quali pertanto possono essere conferiti a cura del produttore sia al servizio
       pubblico di raccolta sia a terzi abilitati , “nelle more della completa attuazione delle
       disposizioni recate dal D. Lgs. 152/2006” (art. 1 comma 184 L. 296/2006).

    3. Il gestore del servizio, può svolgere le seguenti attività:
      a)    la pulizia e lo spazzamento di tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico,
            intendendosi queste ultime le aree private permanentemente aperte al pubblico
            senza limitazioni di sorta;
      b)    l’individuazione e la realizzazione di apposite piazzole ed aree per il
            posizionamento di contenitori o punti di raccolta dei rifiuti urbani;
      c)    l’attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo
            scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza
            ambientale nei cittadini a cominciare dall’età scolare;
      d)    la definizione dei criteri per la stipula della convenzione prevista dall’Art. 45 del
            presente regolamento.

  Art. 6 – Competenze del Comune

    1. Al Comune competono le seguenti attività:
      a)    l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito
            della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti
            necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso
            temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle
            disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti;

                                                                                                             13
Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio TV1 – Regolamento Consortile per la gestione dei rifiuti urbani

      b)    lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti da:
            -   depurazione di acque di scarico urbane;
            -   impianti comunali di smaltimento dei rifiuti urbani;
            -   attività propria dell’amministrazione;
      c)    l’adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del
            responsabile dell’inquinamento dei siti, ai sensi dell’art. 192, comma 3, del
            D.Lgs. 152/06;
      d)    l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione della loro realizzazione in materia
            di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l’intervento di
            bonifica e di messa in sicurezza riguardi un’area ricompresa nel solo territorio
            comunale ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 22/97 e secondo le
            procedure previste dallo stesso disposto normativo e dal D.M. 25.10.1999, n.
            471; (art. 244 e art. 250 del D.Lgs 152/2006)
      e)    l’emissione di ordinanza, da parte del Responsabile del servizio, nel caso in cui il
            proprietario di area privata non provveda al mantenimento decoroso dei
            fabbricati, nonché delle aree scoperte private e recintate ai sensi dell’art. 44 del
            presente regolamento. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Comune provvede
            alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;
      f)    l’emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei
            responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto
            previsto dall’art 192 del D. Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni.

                                                                                                             14
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                                 I - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

                               – TITOLO I – Principi generali
  Art. 7 - Oggetto del servizio e principi generali

    1. Il presente capo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani
       indicate all’art. 4, che devono essere conferite e raccolte nel rispetto delle
       disposizioni generali e particolari di seguito riportate.

    2. La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della
       produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di
       materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del
       materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.

    3. Il gestore del servizio, nel rispetto delle competenze definite all’art. 5 del presente
       regolamento, determina le modalità dell’organizzazione dei servizi di gestione dei
       rifiuti solidi urbani.

    4. Qualora il Consorzio dovesse introdurre nuove modalità di raccolta dei rifiuti urbani
       anche in via sperimentale in alcuni Comuni o in tutto il territorio consortile, lo
       stesso provvederà a integrare il presente regolamento con le modifiche introdotte.

    5. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse; essa pertanto
       viene effettuata nell’intero territorio consortile, comprese le zone sparse; il gestore
       del servizio, per l’organizzazione dei servizi, predispone idonea cartografia dalla
       quale risultano i servizi resi alle utenze.

    6. La raccolta dei rifiuti urbani è soggetta al rispetto delle norme vigenti in materia di
       sicurezza sul lavoro; gli operatori possono pertanto non effettuare la raccolta nel
       caso in cui si verifichino situazioni tali da pregiudicare la salute e/o l’incolumità
       dell’operatore.

    7. La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche,
       stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto
       delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a
       perfetta tenuta.

    8. Chi effettua il servizio deve provvedere alla pesatura di tutti i rifiuti raccolti nel
       territorio consortile prima del loro conferimento e/o smaltimento; tale operazione
       può essere eseguita anche tramite idonei strumenti installati nei mezzi a condizione
       che sia prodotta, al gestore del servizio, valida documentazione. E’ facoltà del
       gestore del servizio svolgere tutti gli accertamenti ritenuti opportuni al fine di
       accertare le effettive quantità di rifiuto raccolte.

                                                                                                             15
Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio TV1 – Regolamento Consortile per la gestione dei rifiuti urbani

  Art. 8 - La raccolta differenziata

    1. L’istituzione della raccolta differenziata si conforma ai principi esposti nel
       precedente art. 7.

    2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è attuato in tutto il territorio consortile
       mediante la raccolta differenziata dei rifiuti con sistema “porta a porta spinto ”
       come definito all’art. 3 lett. ee). L'utente deve conferire separatamente i rifiuti nei
       contenitori assegnati, divisi per tipologia.

    3. Contenitori per la raccolta di specifiche frazioni di rifiuti possono essere collocati,
       previo consenso del proprietario, per esigenze di pubblica utilità, all’interno di
       negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, esercizi commerciali,
       alberghi ed attività produttive in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri
       edifici aperti al pubblico.

    4. I titolari delle attività di cui sopra, nonché i responsabili degli edifici pubblici che
       accettano la collocazione dei contenitori collaborano nella diffusione del materiale
       informativo e comunicano al gestore del servizio ogni inconveniente connesso con
       il buon funzionamento del servizio.

  Art. 9 – Campagne di sensibilizzazione ed informazione

    1. Il Consorzio, cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla
       collaborazione dei cittadini.

    2. Il Consorzio, inoltre predispone ed invia annualmente il calendario delle lezioni ed
       interventi inerenti l’educazione ambientale presso le scuole primarie e secondarie.

    3. Periodicamente viene data ampia pubblicità, a mezzo di materiale divulgativo ed
       informativo, dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti per rendere partecipi i
       cittadini.

    4. Annualmente il gestore provvede alla redazione ed all’invio del calendario annuale
       delle raccolte a ciascuna utenza.

    5. Saranno inoltre date indicazioni sulla destinazioni delle diverse frazioni di rifiuto
       raccolto, sulle motivazioni e sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

  Art. 10       - Assimilazione ai rifiuti urbani

                                                                                                             16
Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio TV1 – Regolamento Consortile per la gestione dei rifiuti urbani

    1. Ai fini del presente regolamento si individuano tra i rifiuti speciali assimilati agli
       urbani quei rifiuti che per la loro qualità e quantità possono comunque essere
       conferiti in impianti di smaltimento R.S.U. senza dare luogo ad emissioni ed
       effluenti, o comunque effetti che comportino maggior pericolo per la salute
       dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento nel
       medesimo impianto di soli rifiuti urbani. Possono altresì essere sottoposti senza
       danno alle operazioni di recupero come gli altri materiali domestici sempre con
       l'avvertenza delle quantità sotto elencate. Pertanto possono essere conferiti al
       servizio di raccolta entro i limiti normalmente accettabili o sulla base di apposito
       contratto di utenza atto a definire termini e modalità di conferimento ulteriori, i
       rifiuti o i materiali recuperabili che sono costituiti da sostanze simili a quelle
       elencate nel seguito, a titolo esemplificativo (delibera C.I. 27.7.1984):

             Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
Codice CER                                           Descrizione
03 01 01        Scarti di corteccia e sughero
03 01 05         Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di
                 cui alla voce 03 01 04
                Rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone
Codice CER                                                  Descrizione
03 03 01         Scarti di corteccia e sughero
                             Rifiuti dell’industria della lavorazione della pelle
Codice CER                                                  Descrizione
04 01 09         Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
                                          Rifiuti dell’industria tessile
04 02 21       Rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22       Rifiuti da fibre tessili lavorate
         Rifiuti da produzione formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
Codice CER                                                 Descrizione
08 03 18       Toner per stampa esaurito , diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*
16 02 16       Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15*
                                                   Imballaggi
Codice CER                                                 Descrizione
15 01 01       Imballaggi di carta e cartone
15 01 02       Imballaggi in plastica
15 01 03       Imballaggi in legno
15 01 04       Imballaggi metallici
15 01 05       Imballaggi in materiali compositi
15 01 06       Imballaggi in materiali misti
15 01 07       Imballaggi in vetro
15 01 09       Imballaggi in materia tessile
                                           Batterie ed accumulatori
Codice CER                                                 Descrizione
16 06 04       Pile alcaline (tranne 16 06 03)

2. Sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da
   utenze non domestiche di cui al precedente comma 1 la cui produzione di rifiuti non
   superi le seguenti quantità annue:

       Frazione omogenea di rifiuto                         Quantità (Kg./anno)

       Rifiuto secco non riciclabile                           20.000
       Carta e cartone                                         70.000

                                                                                                                   17
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       Metalli non contaminati                             100.000
       Vetro                                               100.000
       Vetro plastica lattine                              100.000
       Plastica lattine                                      50.000
       Rifiuto organico                                      50.000
       Altre frazioni omogenee                           Nei limiti del rifiuto secco non
                                                         riciclabile e della possibilità di
                                                         avviarle a recupero
                   Particolari frazioni di rifiuto:                  Quantità (pezzi/anno)

       Rifiuti ingombranti                                                      5
       (CER 20 03 07)

  Art. 11       -Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari

    1. Ai sensi del precedente articolo 4, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari di
       seguito elencati ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo:
      a)    i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle
            strutture sanitarie;
      a)    i rifiuti derivanti dall’attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai
            reparti di degenza delle strutture sanitarie;
      b)    vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali
            ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i
            rifiuti non pericolosi che per qualità e quantità siano assimilati agli urbani ai
            sensi dell’art. 10 del vigente regolamento;
      c)    i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia
            della viabilità interna a servizio della struttura;
      d)    i rifiuti provenienti da indumenti monouso;
      e)    i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell’ambito delle
            strutture sanitarie;
      f)    i gessi ortopedici e odontoiatrici (comprese le masse da rivestimento, gesso e
            residui gessosi), gli assorbenti igienici, i pannolini pediatrici e i pannoloni;
      g)    le resine, le cere ed i siliconi; biossido di alluminio di uso odontoiatrico

  Art. 12       - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali

    1. Ai sensi del precedente articolo 4, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali
       provenienti da:
      a)    ordinaria attività cimiteriale;
      b)    esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
      c)    esumazioni ed estumulazioni straordinarie.

                                                                                                             18
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    2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo,
       da:
       -   fiori secchi;
       -   corone;
       -   carta;
       -   ceri e lumini;
       -   materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
       -   materiali provenienti dagli uffici e delle strutture annesse.

    3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) e c) del comma 1, sono costituiti da:
       -    assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
       -   simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad
           es. maniglie);
       -   avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
       -   resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
       -   resti metallici di casse (ad. es. zinco, piombo).

    4. Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali costituti da materiali lapidei,
       inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale inerente ad
       attività di cui al precedente comma 1.

  Art. 13       – Particolari tipologie di rifiuti

    1. I rifiuti derivanti dalle attività agricole sono rifiuti speciali così come definito all’art.
       4 comma 3 lett. a); sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti provenienti dall’attività di
       vendita dei prodotti dell’attività agricola, esercitata sia in forma di vendita al minuto
       o mediante l’esercizio di attività agrituristica.

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                          TITOLO II – GESTIONE OPERATIVA

  Art. 14 – Sistema di raccolta “porta a porta spinto”: contenitori forniti
  all’utenza

    1. Il servizio di raccolta “porta a porta spinto” è istituito per le seguenti frazioni:
      * Secco non riciclabile
      * Frazione organica (FORSU)
      * Carta / cartone
      * Plastica / lattine / banda stagnata
      * Vetro
      * Vegetale

    2. Il gestore del servizio, tenendo conto degli obiettivi di economicità, efficacia,
       efficienza ed omogeneità territoriale del servizio decide l’assegnazione di adeguati
       contenitori per la raccolta ed in particolare:

   MATERIALE           TIPO UTENZA                 COLORE
                                                                                       VOLUME
   RACCOLTO
                                                                             Bidone carrellato 120 litri
                         Domestica                  Grigio
Rifiuto secco non
                                                                               (240 litri su richiesta)
   recuperabile
                                                    Grigio                Bidone carrellato 120 /240 litri
                           Non
                         domestica
                                                    Verde                    Cassonetto da 1.100 litri

                         Domestica                 Marrone                    Biopattumiera da 21 litri

Frazione organica                             Marrone / Grigio          Bidone carrellato da 120 / 240 litri
                           Non
                         domestica
                                                    Verde                Cassonetto carrellato da 360 litri

                                                                         Sacchetto di carta con logo “SAVNO” da
                                                   Marrone                                litri 30
                         Domestica
                                                     Giallo                  Bidone carrellato 120 litri
 Carta / cartone
                                                                             Bidone carrellato 120 litri
                           Non
                                                    Giallo
                         domestica
                                                                           (240 /1.100 litri su richiesta)

                                                                        Sacchetto in PE con logo “SAVNO”
 Plastica / lattine      Domestica                 Azzurro
                                                                                    da litri 100

                                                                                                             20
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                           Non
                         domestica
                                                                           (240 /1.100 litri su richiesta)

                                                                             Bidone carrellato 120 litri
                         Domestica

       Vetro                                        Verde                    Bidone carrellato 120 litri
                           Non
                                                                               (240 litri su richiesta)
                         domestica

                                                                            Bidone carrellato 240 litri
                         Domestica
     Vegetale                                       Verde
                           Non                                                      Non previsto
                         domestica

    3. Le diverse tipologie di contenitori attualmente in dotazione alle utenze saranno
       sostituite con i contenitori sopraelencati mediante un programma definito ed
       approvato dall’Assemblea del Consorzio.

    4. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani con il sistema “porta a porta
       spinto” sono forniti a cura del gestore del servizio ad ogni singola utenza. L’utilizzo
       di tali contenitori serve per proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali
       e ad impedire esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venga rotto
       accidentalmente o risulti non più funzionale all’uso, il gestore del servizio
       provvederà alla sua sostituzione previa richiesta scritta e restituzione del
       contenitore danneggiato da parte dell’utenza.

    5. Il gestore, tramite l’ecosportello, fornirà ad ogni singola utenza il seguente
       quantitativo massimo annuo di sacchetti per ciascuna delle seguenti tipologie:

               FORNITURA MASSIMA ANNUA DI SACCHETTI ALL’UTENZA
                                Utenza domestica                  Utenza non
                                                                   domestica
  Tipologia     Raccolta  Quantità      Quantità     Quantità   Quantità annua
  sacchetto               annua         annua        annua      massima
                          massima       massima da 2 massima
                          fino a 2      a4           oltre 4
                          componenti componenti      componenti
                          il nucleo
                          familiare
  Sacchetto di  Carta /   n. 30         n. 60        n. 90      n. 60
  carta marrone cartone
  con logo

                                                                                                             21
Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio TV1 – Regolamento Consortile per la gestione dei rifiuti urbani

  “SAVNO” da
  lt. 30
  Sacchetto in PE Plastica /          n. 30             n. 60               n. 90            n. 60
  azzurro con     lattine /
  logo “SAVNO”    banda
  da LT. 100      stagnata
  Sacchetto       Frazione            n. 208            n. 260              n. 312           n. 208
  biodegradabile organica
  per
  sottolavello da
  6,5 lt.
  Fodere          Frazione             -                -                   -                n. 104
  biodegradabili organica
  per bidoni da
  120 lt.

Quantità eccedenti i valori massimi previsti nella tabella sopra riportata saranno fatturati
alle singole utenze, come da apposito listino approvato dall’Assemblea del Consorzio.

    6. Tutti i contenitori sono forniti all’utenza in comodato d’uso e da questa devono
       essere tenuti secondo le regole “del buon padre di famiglia”.

    7. I contenitori a perdere (sacchetti di carta e plastica) devono essere ritirati a cura
       dell’utente presso gli eco sportelli di zona o presso i punti di distribuzione
       comunicati dal gestore del servizio.

    8. Non viene effettuato il servizio con contenitori di proprietà dell’utenza.

    9. Nel caso di furto il gestore del servizio procede alla riconsegna del contenitore su
       presentazione da parte dell’utenza di copia di regolare denuncia presentata
       all’autorità di pubblica sicurezza, oppure a mezzo autocertificazione ai sensi dell’art.
       47 D.P.R. 445/2000 e s.m. .

    10. I contenitori consegnati all’utenza devono essere conservati all'interno di aree
        private o di pertinenza.

    11. Nei casi in cui l’utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati
        impedimenti i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa
        autorizzazione da parte dell’Amministrazione competente.

    12. Il servizio dovrà essere garantito solo mediante il passaggio su aree pubbliche o ad
        uso pubblico; il gestore del servizio potrà accedere su aree e/o strade private solo
        previo il consenso scritto di tutti i proprietari e degli aventi diritto; in quest’ultimo
        caso le aree devono garantire la possibilità di agevole manovra dei mezzi di
        raccolta. L’accesso su aree e/o strade private da parte del gestore del servizio
        potrà avvenire solo nel caso in cui la distanza tra l’abitazione e l’area e/o strada
        pubblica sia superiore o uguale a 200 m.

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Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio TV1 – Regolamento Consortile per la gestione dei rifiuti urbani

    13. I contenitori di capacità inferiore e/o uguale a 240 litri, al momento della
        cessazione dell’utenza, devono essere riconsegnati, a cura dell’utente, al gestore
        del servizio, vuoti e puliti. Nel caso di riconsegna del contenitore non pulito,
        all’utente saranno addebitati € 25,00, a ristoro delle spese di lavaggio e
        disinfezione del contenitore.

    14. I contenitori di capacità superiore sono invece consegnati puliti e ritirati a cura del
        gestore del servizio, su richiesta scritta da parte dell’utente. Nel caso di ritiro del
        contenitore non pulito, all’utente saranno addebitati € 50,00, a ristoro delle spese
        di lavaggio e disinfezione del contenitore.

    15. Per utenze condominiali i volumi dei contenitori assegnati all’utenza condominiale
        per ogni singola frazione di rifiuto dovranno di norma garantire i volumi minimi
        sopra indicati compatibilmente con le dimensioni dei contenitori disponibili.

    16. In deroga alle disposizione di cui al comma 1 del presente articolo il gestore del
        servizio potrà fornire contenitori singoli o condominiali per le diverse frazioni di
        rifiuto raccolte solo previa richiesta sottoscritta dall’amministratore condominiale,
        ove presente, o da tutti i condomini. Viene fatta salva la possibilità da parte del
        gestore del servizio di verificare la possibilità di esecuzione del servizio.

    17. L’utente ha l’obbligo di ritirare, dalla decorrenza del contratto o nel momento in cui
        viene variata la modalità di raccolta, i contenitori adibiti al conferimento delle
        diverse frazioni nelle modalità e tempi previsti dal gestore, salvo casi dimostrati di
        effettiva impossibilità al ritiro.

    18. In caso di evidente difficoltà da parte delle utenze domestiche di utilizzare in modo
        conforme alle norme previste dal presente regolamento i contenitori a gestione
        condominiale, il gestore si riserva la possibilità di imporre d’ufficio la conversione
        della gestione condominiale dei servizi per le diverse frazioni di rifiuto urbano in
        gestione singola, previa comunicazione scritta all’amministratore condominiale o, in
        alternativa, a tutte le utenze.

  Art. 15       –Sistema di raccolta “porta a porta spinto”: frequenza delle raccolte

    1. Le frequenze per il servizio di raccolta sono le seguenti:

              MATERIALE RACCOLTO                              FREQUENZA

              Rifiuto secco non recuperabile           Settimanale

              Frazione organica                        Bisettimanale

              Carta / cartone                          Quindicinale

              Plastica / lattine                       Quindicinale
                                                                                                             23
Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio TV1 – Regolamento Consortile per la gestione dei rifiuti urbani

              Vetro                                    Mensile

              Vegetale                                 Quindicinale

  Art. 16 – Sistema di raccolta “porta a porta soft” : contenitori forniti
  all’utenza

    1. Il servizio di raccolta “porta a porta soft” è istituito per le seguenti frazioni:
      * Secco non riciclabile
      * Frazione organica (FORSU)

    2. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani con il sistema “porta a porta
       soft” sono forniti a cura del gestore del servizio ad ogni singola utenza. L’utilizzo di
       tali contenitori è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli
       animali e ad impedire esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venga rotto
       accidentalmente o risulti non più funzionale all’uso, il gestore del servizio
       provvederà alla sua sostituzione previa richiesta scritta e restituzione del
       contenitore danneggiato da parte dell’utenza.

    3. Tutti i contenitori sono forniti all’utenza in comodato d’uso e da questa devono
       essere tenuti secondo le regole “del buon padre di famiglia”.

    4. Non viene effettuato il servizio con contenitori di proprietà dell’utenza.

    5. Nel caso di furto il gestore del servizio procede alla riconsegna del contenitore su
       presentazione da parte dell’utenza di copia di regolare denuncia presentata
       all’autorità di pubblica sicurezza, oppure a mezzo autocertificazione ai sensi dell’art.
       47 D.P.R. 445/2000 e s.m. .

    6. I contenitori consegnati all’utenza devono essere conservati all'interno di aree
       private o di pertinenza.

    7. Nei casi in cui l’utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati
       impedimenti i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa
       autorizzazione da parte dell’Amministrazione competente.

    8. Il servizio dovrà essere garantito solo mediante il passaggio su aree pubbliche o ad
       uso pubblico; il gestore del servizio potrà accedere su aree e/o strade private solo
       previo il consenso scritto di tutti i proprietari e degli aventi diritto; in quest’ultimo
       caso le aree devono garantire la possibilità di agevole manovra dei mezzi di
       raccolta. L’accesso su aree e/o strade private da parte del gestore del servizio
       potrà avvenire solo nel caso in cui la distanza tra l’abitazione e l’area e/o strada
       pubblica sia superiore o uguale a 200 m.

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