REGOLAMENTO COMUNE DI RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA - Provincia della Spezia PER LA DISCIPLINA DELLA TARI

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COMUNE DI RICCO’ DEL GOLFO DI SPEZIA
Provincia della Spezia

REGOLAMENTO
     PER LA DISCIPLINA DELLA TARI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. ____ del ___________

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INDICE

ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2. GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
ART. 3. SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI
ART. 4. SOGGETTO ATTIVO
ART. 5. PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
ART. 6. SOGGETTI PASSIVI
ART. 7. LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO, ESCLUSIONE PER
        INIDONEITA’ A PRODURRE RIFIUTI
ART. 8. ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI CONFERIMENTO
ART. 9. PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI (RIDUZIONI SUPERFICIARIE) E
        PRODUZIONE MISTA DI RIFIUTI
ART. 10. SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI
ART. 11. COSTO DI GESTIONE
ART. 12. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
ART. 13. ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
ART. 14. PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
ART. 15. TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
ART. 16. OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
ART. 17. TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
ART. 18. CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
ART. 19. SCUOLE STATALI
ART. 20. TRIBUTO GIORNALIERO
ART. 21. TRIBUTO PROVINCIALE
ART. 22. RIDUZIONI EX LEGE
ART. 23. RIDUZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA – COMPOSTAGGIO
         DOMESTICO
ART. 24. RIDUZIONI FACOLTATIVE
ART. 25. RIDUZIONI PER IL RICICLO
ART. 26. ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI
ART. 27. CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
ART. 28. OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
ART. 29. CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
ART. 30. POTERI DEL COMUNE
ART. 31. RISCOSSIONE
ART. 32. AVVISI DI ACCERTAMENTO
ART. 33. INGIUNZIONE FISCALE
ART. 34. AFFIDAMENTO IN CARICO
ART. 35. RIMBORSI
ART. 36. CONTENZIOSO
ART. 37. DILAZIONE PAGAMENTO
ART. 38. FUNZIONARIO RESPONSABILE
ART. 39. RINVIO
ART. 40. ENTRATA IN VIGORE
ART. 41. CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO
ALLEGATI
ALL. A: CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE
ALL.1: QUOTA FISSA UD
ALL.2: QUOTA VARIABILE UD
ALL.3: QUOTA FISSA UND
ALL.4: QUOTA VARIABILE UND

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Art. 1. Oggetto del Regolamento
1.Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista
dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa rifiuti
(TARI), prevista dall’art.1 commi dal 641 al 668 della Legge 147 del 27.12.2013 ( legge di
stabilità 2014) e smi diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti,
calcolati con il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (Mtr),
approvato con deliberazione di ARERA n. 443/2019, salvo diversamente previsto da
norme di legge in deroga vigenti nell’anno di imposizione, in particolare stabilendo
condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2.Ai fini del presente regolamento restano ferme le definizioni di cui all’art. 52 del decreto
legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, nonché quelle contenute nell’art. 1 commi da 161
a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3.L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente
regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668
dell’art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.
4.La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nel D.M. 20 aprile 2017, nell’art.3
comma 12 del D.Lgs 116/2020.
5.Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di
legge vigenti e le disposizioni di cui al vigente Regolamento Comunale di igiene urbana
e Gestione dei Rifiuti in quanto e se compatibili;

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
1.La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero,
compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di
pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale.
2.Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal Regolamento di
gestione del Centro di Raccolta Comunale, nonché dalle disposizioni previste nel
presente regolamento.
3.Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3
aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia
l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4.Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile
2006, n. 152 quelli indicati all’art.183, comma 1 lettera b-ter e riportati all’art.4 comma 2
del vigente Regolamento di Igiene Urbana e Gestione dei rifiuti.
5. Sono rifiuti speciali quelli definiti dall’art. 184, comma, 3 del Decreto Legislativo 3
aprile 2006, n. 152: riportati all’art.4 comma 3 del vigente Regolamento di Igiene Urbana
e Gestione dei rifiuti.
6. Sono considerati ”pericolosi” i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali,
con apposito asterisco, nell’elenco di cui all’all. D della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze,
individuate dall’art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all’art.2 del vigente
Regolamento di Igiene Urbana e Gestione dei rifiuti.

Art. 4. Soggetto attivo
 1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o
 prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della

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prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia
 esclusa o esente dal tributo.
 2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se
 dipendenti dall’istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune
 nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il
 tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il
 divieto di doppia imposizione.

Art. 5. Presupposto per l’applicazione del tributo
1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o
di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani
2. Si intendono per:
a) suscettibilità a produrre rifiuti urbani , l’ idoneità del locale o area scoperta in
relazione all’uso a cui è adibito di produrre rifiuti urbani per cui il fatto generatore del
prelievo sorge oltre che per il possesso o detenzione anche per la idoneità di produzione di
rifiuti per cui si considerano soggetti tutti i locali predisposti all’uso anche se di fatto non
utilizzati
b) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo o nel suolo su tre lati verso l’esterno,
anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie. Sono tali le unità immobiliari o
porzioni di esse destinate ad uno specifico utilizzo ( abitativo, commerciale, produttivo, di
servizi ) dotate di specifica autonomia funzionale.
c) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi
circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi,
dancing e cinema all’aperto, parcheggi; la tassazione è esclusa solo per le aree scoperte
che, ai sensi del codice civile, presentino la condizione della pertinenza soggettiva e
oggettiva rispetto al locale o all’area principale e purchè non siano operative.
d) aree scoperte operative. Aree esterne per le quali vi è un collegamento funzionale in
relazione all’attività svolta nel locale tassabile. L’operatività deve essere vista come
suscettibilità a produrre rifiuti ulteriore rispetto al locale e all’area principale che già versa
il tributo e non rappresenta dunque una ulteriore estensione dell’attività svolta. Ne sono
esempio le tettoie esterne, i parcheggi dei dipendenti, le strade di collegamento e i
camminamenti. Sono computate ai fini della tassazione.
e) utenze domestiche, fattispecie in cui rientrano tutti i locali adibiti esclusivamente a civile
abitazione e loro pertinenze, nonché altri locali utilizzati quali cantine, garages etc.
assoggettati a tariffa che non costituiscono pertinenze di civili abitazioni già soggette a
tariffazione.
f) utenze non domestiche, fattispecie in cui rientrano vi rientrano tutti i locali
ed aree diversi dall’uso abitativo, classificati sulla base dell’allegato A
g) possessore colui che esercita un potere di fatto sull’immobile espressione di una
attività corrispondente a quella esercitata dai titolari di diritti reali
h) detentore colui che possa disporre del bene di cui altri sia possessore
i) occupante colui che utilizza il locale sine titulo.
3. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili,
non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che
non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l’interruzione
temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo
5. La presenza di mobilio o macchinari e l’attivazione anche di un solo dei servizi di
erogazione dell’acqua, del gas, dell’energia elettrica, della telefonia, costituiscono
presunzione semplice dell’occupazione o conduzione di un locale o di un’area e della
conseguente attitudine alla produzione di rifiuti finché queste condizioni permangono.
6. Il tributo è dovuto altresì per locali ed aree utilizzate o occupate anche se prive di servizi
a rete attivi. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette,

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l’occupazione si presume avvenuta dalla data di eventuale acquisizione della residenza
anagrafica.
7. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
  a) tutti i locali comunque denominati. Esistenti in qualsiasi specie di costruzione
  stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi. o chiudibili da ogni lato verso l’esterno,
  qualunque sia la loro destinazione o il loro uso a prescindere dalla loro regolarità in
  relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
  b) le aree scoperte operative
  c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati
  ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;

Art. 6. Soggetti passivi
1. La TARI è dovuta da chiunque (persona fisica o giuridica) possieda o detenga/occupi a
qualsiasi titolo, o anche senza titolo specifico, locali o aree scoperte assoggettabili, a
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori
o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione
tributaria con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che
ne fanno uso comune
2. Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il
tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. L’Amministratore del condominio o il proprietario dell’immobile sono tenuti a
presentare, su richiesta dell’Ente/soggetto gestore del tributo, l’elenco dei soggetti che
occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
4. In caso di detenzione di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno
solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà,
usufrutto, uso abitazione, superficie il quale è obbligato a denunciare, oltre al numero degli
occupanti anche le eventuali variazioni di superficie e destinazione d’uso.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che
gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed
aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai
singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri
obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso
esclusivo.
6. Qualora non sia possibile individuare il soggetto passivo principale si considera tale chi ha
presentato o sottoscritto la denuncia di cui al successivo art. 28, o in mancanza, per le
utenze domestiche, in solido, l’intestatario della scheda di famiglia anagrafica, o i componenti
del nucleo familiare o altri detentori, per le utenze non domestiche il titolare o legale
rappresentante delle attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi, ovvero nel caso di
comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
7. Per le utenze domestiche in caso di decesso del soggetto tenuto al pagamento, si
procede alla voltura d’ufficio laddove, nella scheda anagrafica di famiglia, sia individuato altro
soggetto passivo solidale ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 7. Locali ed aree non soggetti al tributo esclusione per inidoneità a produrre
rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non
comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura
apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. La
sussistenza di tali condizioni deve essere rappresentata e comprovata documentalmente
in sede di presentazione della comunicazione, ovvero sopravvenuta al verificarsi di tale
condizione. È salva la facoltà di verifica da parte del gestore del servizio:
Sono tali:

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a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni, quindi con esclusione di garages,
ripostigli, locali di deposito, cantine e tettoie, prive di mobili e suppellettili e sprovviste di
contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. La presenza di arredo oppure
l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore,
gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell’occupazione o
conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per
le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da
parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per
l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche
autorità. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o
non occupati se idonei all’utilizzo di deposito.
b) la parte degli impianti sportivi (ubicati sia in aree scoperte che in locali) destinata al
solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate
a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate
e simili;
c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali
termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza
lavorazione, silos e simili ove non si abbia di regola presenza umana.
d) locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non
utilizzati le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita,
atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia,
limitatamente al periodo dalla data d’inizio dei lavori fino alla data di inizio
dell’occupazione;
e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti e gli esercizi di lavaggio automezzi le
aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con
recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree
visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di
servizio e dal lavaggio.
g) superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri o limitatamente alla parte
del locale con altezza inferiore o uguale a 150 centimetri, Sono considerate aree coperte
oltre a quelle coperte da tetto o tettoia, anche i poggioli (o terrazze) interclusi fra i muri (su
tre lati) e coperti da altri oggetti (sporgenze, poggioli del piano superiore) del fabbricato
comunemente definiti logge.
h) Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all’esercizio di qualsiasi culto religioso,
escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non
strettamente connesse al culto stesso (attività ricreative, culturali, didattiche, ecc.) e i fabbricati
di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13,14,15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e
l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 810/1929. Sono considerati
adibiti al culto i seguenti locali: chiese, cappelle e simili, seminari, conventi, monasteri, locali in
cui si esercita la catechesi e/o l’educazione religiosa dei fedeli, ovvero i locali con equivalenti
denominazioni secondo i culti di volta in volta interessati.
i) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze
scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
l) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o
occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di
passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
m) Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali
oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per
i quali non è possibile la cessazione autonoma).
n) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
o) locali, esclusi quelli ad uso abitativo, ad uso domestico quali garages, ripostigli, locali di
deposito, cantine, tettoie, etc., vuoti e di fatto non utilizzati e locali utilizzati esclusivamente
come legnaie, fienili, locali per ricovero animali (stalle, pollai etc.) e simili depositi agricoli,
questi ultimi non configurabili come locali di deposito in genere in quanto utilizzati
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esclusivamente e permanentemente per l’attività agricola. Le suddette condizioni devono
essere documentalmente comprovate.
p) zone di transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti industriali
    adibite a magazzini all’aperto;
q) aree impraticabili o intercluse da recinzione, in abbandono o di cui si possa dimostrare il
    permanente stato di inutilizzo e aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in
    disuso;
r) le aree adibite a verde e le aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura,
    allevamento e le serre a terra.
s) i plateatici di pubblici esercizi e le occupazioni di suolo pubblico, già soggetti al canone di
    cui all’art. 1, comma 816, della Legge n.160/2019, salvo i casi di cui al successivo art. 20.
t) le aree e le superfici occupate dai cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di
    cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani
u) Le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto
    previsto dal D.P.R. n. 254/2003 (regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti
    sanitari a norme dell’art. 24 della Legge n.179/2002.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione
originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente
rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o
d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli
atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono
i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte
di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato
il tributo per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di
mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
4. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private,
sono esclusi dal tributo stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi,
mentre sono assoggettati al tributo gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le sale
di aspetto e i vani accessori dei predetti locali diversi da quelli per i quali si rende
applicabile l’esclusione dal tributo.

Art. 8. Esclusione dall’obbligo di conferimento
 1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo
 dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o
 regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile
 ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
 2. Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 7.

Art. 9. Produzione di rifiuti speciali (riduzioni superficiarie) e produzione mista di
rifiuti

1.    Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si
tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e
nettamente prevalente, rifiuti speciali (definiti all’art. 4 comma 3 del vigente Regolamento
comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti) al cui smaltimento sono tenuti a
provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che ne dimostrino l’avvenuto
trattamento in conformità alla normativa vigente. Nel caso delle attività di produzione
industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto
di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 2;
2. La detassazione di cui al comma precedente, oltre che alle aree di produzione dei
rifiuti speciali spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al
processo produttivo dell’attività svolta dall’utenza. Si considerano funzionalmente ed

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esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività produttiva svolta nelle aree di cui al
precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito e lo stoccaggio di
materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano pertanto esclusi dalla
detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non
impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono
collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro
processo produttivo ( stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati).
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una
contestuale produzione di rifiuti urbani e di sostanze comunque non conferibili al pubblico
servizio:
a) la continuità e prevalenza della parte di area dove si producono rifiuti speciali è
determinata dalla presenza in essa di macchinari, attrezzature e simili che realizzano in
via diretta la produzione di rifiuto speciale, con esclusione della parte dell’area dove vi è
la presenza di persone. La parte così determinata è detratta dalla superficie complessiva
oggetto del tributo.
b) ove non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le
superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente,
applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento
indicate nel seguente elenco:

 ATTIVITA’                                                          RIDUZIONE DEL
 TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE – INCISORIE –
 SERIGRAFIE    –   LABORATORI    FOTOGRAFICI   - 20%
 ELIOGRAFIE
 FALEGNAMERIE – ALLESTIMENTI-PROD. MATERIALE
                                                 20%
 PUBBLICITARIO – MATERIE PLASTICHE
 AUTOCARROZZERIE                                                    50%
 AUTOFFICINE   PER   RIPARAZIONE                    VEICOLI     –
                                                                    40%
 ELETTRAUTO - GOMMISTI
 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE                                         30%

 LAVANDERIE E TINTORIE                                              20%
 VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE-
                                                              50%
 CERAMICHE-SMALTI
 OFFICINE        DI      CARPENTERIA         METALLICA      -
                                                              40%
 METALMECCANICA
 AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte
 delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e
                                                              20%
 continuativa Nell’ambito e per le finalità di cui alla Legge
 833/1978)
 AUTOSERVIZI – AUTOLAVAGGI – AUTORIMESSAGGI                         10%

 CANTIERI NAVALI                                                    20%

 MARMISTI E LAPIDEI                                                 30%
 LAVORAZIONE            PRODOTTI           ANIMALI            PER
                                                                    30%
 ALIMENTAZIONE
Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.
4. Per fruire dell'esclusione/riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione
(industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei
rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi,
sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER. Nel caso dei magazzini di
cui al comma 2, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono
                                                8
funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i
medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.
In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la
esenzione di cui al comma 1 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la
relativa indicazione nella dichiarazione.
b) comunicare entro il 3 1 gennaio dell’anno successivo a quello della denuncia
originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER,
allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (a
titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente
firmati a destinazione, ecc.).
5. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione ogni anno entro il termine
del 28 febbraio..
6. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti speciali, in assenza di
convenzione con il Comune o con l’ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di
cui all’art. 256, comma 2, del D.Leg.vo 3 aprile n. 152 come previsto dall’art. 1 comma
649, III capoverso, della L. 147/13.

Art. 10. Superficie degli immobili

1.    La superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione
ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è q u e l l a pari all'ottanta per
cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai
contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione
e nel rispetto dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. I dati relativi alla superficie
catastale di tali unità immobiliari sono quelli acquisiti attraverso la piattaforma
informatica “ Portale per i Comuni” resa disponibile a partire dal 5 giugno 2013 e dal
2015 resi, dall’’Agenzia delle Entrate disponibili nelle visure delle unità
immobiliari censite nelle categorie dei Gruppi A, B e C.
2. Per le unità immobiliari non a destinazione ordinaria, le unità immobiliari di cui all’art. 18 c.
7, del presente Regolamento (rientra in tale fattispecie anche l’attività di B. & B. svolta nei
locali di residenza anagrafica), le unità immobiliari di cui all’art. 9 c.3 del presente
Regolamento, le unità immobiliari in cui si svolge l’attività di cui all’art.18 c.11 ( circoli privati
affiliati che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande) e le aree non incluse
nella superficie catastale di cui precedente comma, suscettibili di produrre rifiuti urbani la
superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile. Nella
determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a
1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano
fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale
interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è
desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da
un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree
scoperte, ad esclusione di quelle pertinenziali o accessorie di cui al punto 2, la superficie
viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse
comprese.
3. Per le unità immobiliari di cui al comma 1 cui l’Agenzia delle Entrate non abbia reso
disponibile nelle visure la superficie catastale e non sia possibile acquisire dati certi attraverso
la piattaforma informatica “ Portale per i Comuni” la superficie assoggettabile al tributo è
costituita da quella calpestabile salvo conguaglio successivo ad avvenuta attribuzione
della superficie catastale.
4 . La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte
decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

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5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l’area della
proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 10
mq per colonnina di erogazione.

Art. 11. Costo di gestione e P.E.F.
1. COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI
La TARI deve garantire la copertura integrale dei costi, di cui al Piano Economico
Finanziario (PEF) redatto secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA ( Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente) n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 e validato
dall’Ente Territorialmente Competente, decurtato, in sede di approvazione tariffaria del
tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali ed in
particolare:
-     il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti
nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui
all’articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36;
- per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla
delibera n. 443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’energia, reti e ambiente
(ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni;
- nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori,
comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei
fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

2. P.E.F.
1.La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al Piano Finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge
27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il soggetto gestore predispone annualmente il piano
economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo tariffario servizio integrato di
gestione dei rifiuti (MTR) allegato alla delibera n. 443/2019 dell’Autorità per
regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all’Ente Territorialmente
Competente( ETC) per la validazione.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni, dagli atti necessari alla
validazione, dei dati impiegati e, in particolare, da:
       -una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale
       rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza
       tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla
       documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
       -una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella
       modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze
       contabili sottostanti.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e
della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano
Economico Finanziario e viene svolta da ETC.
5. Sulla base della normativa vigente, l’ETC assume le pertinenti determinazioni e
provvede a trasmettere all’Autorità (ARERA) la predisposizione del Piano Economico
Finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che
costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L’ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza
regolatoria   degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito
positivo, conseguentemente approva. Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al
comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dal
Comune.

                                              10
Art. 12. Determinazione della tariffa
1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde
un’autonoma obbligazione tributaria ed è liquidata su base giornaliera.
2. La tariffa è determinata sulla base del Piano Economico Finanziario, i cui costi sono
calcolati con il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (Mtr),
approvato con deliberazione di ARERA n. 443/2019, salvo diversamente previsto da
norme di legge in deroga vigenti nell’anno di imposizione, con specifica deliberazione del
Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione
relativo alla stessa annualità salvo deroghe di legge.
3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio,
purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio
dell’anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica
l'aliquota deliberata per l’anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell’art.1, comma 169, della Legge
27/12/2006 n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine
stabilito dall’art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/200, n. 267, ove necessario per il
ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 13. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è suddivisa in quota fissa e quota variabile e articolata in utenze domestiche
e non domestiche. I parametri di riferimento per la quota fissa sono calcolati sulla base
del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27/04/1999, n. 158, mentre per la parte
variabile si applicano i criteri di cui ai successivi artt. 15 e 17 del presente regolamento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. Il
provvedimento di determinazione delle tariffe stabilisce la ripartizione dei costi del
servizio fra UD e UND indicando il criterio adottato nel rispetto del principio “ chi inquina
paga” sancito dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19/11/2008 relativa ai rifiuti come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851.
3. la quota fissa è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio di cui al metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (Mtr),
approvato con deliberazione di ARERA n. 443/2019 e salvo diversamente previsto da
norme di legge in deroga vigenti nell’anno di imposizione, riferite in particolare:
costo spazzamento e lavaggio + costi comuni + costo d’uso del capitale + costi operativi
incentivanti fissi + coefficiente di gradualità e componente a conguaglio relativa ai costi
fissi anni n-2 e n-1.
 4. la quota variabile è rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del
servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la
copertura integrale dei costi calcolati con il metodo tariffario del servizio integrato di
gestione dei rifiuti (Mtr), approvato con deliberazione di ARERA n. 443/2019 e salvo
diversamente previsto da norme di legge in deroga vigenti nell’anno di imposizione, riferiti
a: costo raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati + costo trattamento e smaltimento +
costo trattamento e recupero + costo raccolta rifiuti differenziati + costi operativi
incentivanti variabili – ricavi derivanti da corrispettivi CONAI + coefficiente di gradualità e
componente a conguaglio relativa ai costi variabili anni n-2 e n-1 – proventi della vendita
di materiale e energia derivante da rifiuti.
5. dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:
     a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’art. 33 bis del
         D.L. 248/2007;
     b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione
     c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie
     d) le ulteriori partite approvate dall’Ente Territorialmente Competente

                                               11
Art. 14. Periodi di applicazione del tributo

 1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell’anno, computato in
giorni, nel quale sussiste l’occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la
detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione,
purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia
cessata alla data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea
documentazione la data di effettiva cessazione. La cessazione dà diritto all’abbuono o al
rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art.35.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle
destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di
tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il
medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di
tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al
successivo articolo 29 decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni
di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa dell’utenza domestica, ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, è
data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra costi fissi addebitabili alle
utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale,
riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna
utenza, corretta con un coefficiente Ka, stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del
numero di componenti (allegato 1)
2. La parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione alla
quantità di “rifiuti indifferenziati” conferiti dalle singole utenze, stabilendo una quantità
minima al fine di garantire la copertura dei costi (allegato 2) La stessa non è dovuta per le
fattispecie di cui al successivo art. 16 comma 5, e per le pertinenze di utenze abitative gia’
soggette a tariffazione e per ulteriori locali non abitativi strettamente correlati ad altri locali
già soggetti a tariffazione
3. La quantità di rifiuti indifferenziati conferiti dalle singole utenze viene determinata in
ragione del numero e della capacità degli specifici sacchi per la raccolta indifferenziata
ritirati da ogni utente (pesatura indiretta). Ritiri eccedenti il limite di cui al comma 2 del
presente articolo verranno addebitati a conguaglio nella successiva bollettazione per
quantitativi e importi da stabilirsi annualmente.
4. Le utenze domestiche con soggetti, non ricoverati in strutture sanitarie e/o di
accoglienza che utilizzano ausili per incontinenza e per stomie, dovranno utilizzare, per
tale tipologia di rifiuto indifferenziato, speciali sacchi per la raccolta differenziata diversi
da quelli di cui al precedente comma 3. Per questi speciali sacchi non si applica quanto
previsto dai precedenti commi 2-3.
5. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera
tariffaria.
6. Ulteriori o successive dotazioni dei bidoni anche in caso di smarrimento, sottrazione o
deterioramento, comportano il pagamento del relativo costo con addebito nella
bollettazione TARI successiva.

Art. 16. Occupanti le utenze domestiche
1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la

                                              12
propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare
risultante all’Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone
che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza come le
colf – badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo famigliare, anche i membri temporaneamente
domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio
prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo,
comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non
inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione
della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata ed il nucleo
familiare non venga azzerato, ricorrendo in tal senso altre fattispecie;
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell’immobile ed aventi
residenza anagrafica in altro Comune e, per gli alloggi dei contribuenti residenti all’estero
(iscritti AIRE e non), il numero dei componenti occupanti l’abitazione viene stabilito in
base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 28. In caso di
mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti
viene stabilito in un numero pari a 2. Resta ferma la possibilità per il comune di
applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente.
4. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone giuridiche, il numero
degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel comune, salvo
diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all’art.28 dei soggetti fisici che
occupano l’immobile. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno,
soggetto passivo sarà l’occupante.
Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato
superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da
soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver
trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti
sanitari e non locate o comunque n o n utilizzate, il numero degli occupanti è fissato,
previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la
tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.
7. Per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, in altro immobile
sito sul territorio comunale il numero dei componenti è quello indicato nella dichiarazione
presentata ai sensi dell’art. 28 del nucleo familiare anagrafico. In caso di mancata
indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene
stabilito in un numero pari a 2.
8. Le cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito si considerano utenze
domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di
utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non
domestiche.
9. Per le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di
erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica il numero degli
occupanti è fissato in un’unità
10. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di
emissione dell’invito di pagamento di cui all’art.33 comma 1 con eventuale conguaglio nel
caso di variazioni successivamente intervenute.
11. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei
componenti del nucleo familiare. In particolare l’ultima categoria include, in maniera
residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche
1. La quota fissa dell’utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria,
corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le

                                            13
superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime
utenze, per superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di
produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza secondo
le previsioni di cui al punto 4.3 all.1 del D.P.R. 158/1999 ed eventuali deroghe agli stessi
2 I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di
attività contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.

Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche
1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate
nell’allegato A.
2. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato A viene
di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO
adottata dall’ISTAT relativi all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, o a
quanto risultante dall’atto autorizzatorio all’esercizio dell’attività o da pubblici registri o da
quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di
attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e
della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del
medesimo compendio anche se le stesse presentano diversa destinazione d’uso (es:
superficie di vendita, deposito/magazzino, ufficio etc.) e sono ubicate in luoghi diversi. Il
criterio della tariffa unica puo’ essere disatteso ove il contribuente dichiari la diversa
destinazione d’uso del locale e dell’area o delle loro porzioni. In tale caso ad ogni
diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all’effettiva destinazione
d’uso, purchè di superficie non iinferiore a 15 mq.
5. le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti
(indipendentemente dall’allacciamento alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi)
sono soggette alla categoria 4 (Esposizioni, Autosaloni) di cui all’allegato A.
6. I locali adibiti esclusivamente a magazzini e deposito materiali di contribuenti che non
esercitano la loro attività sul territorio comunale sono soggette alla categoria 4
(Esposizioni, Autosaloni) di cui all’allegato A.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività
economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa
prevista per la specifica attività esercitata.
8. Ai fini del presente articolo devono intendersi per associazioni quelle aventi finalità e
scopo ricreativi, culturali ed assistenziali, e che in ogni caso non svolgano attività
commerciale.
9. Devono altresì considerarsi associazioni anche i sindacati e le associazioni di categoria,
esclusivamente per le superfici destinate alle attività istituzionali, distinguendosi queste
ultime da quelle eventualmente destinate alla locazione o allo svolgimento di attività
commerciali, soggette a corrispettivo, anche se pari alla semplice copertura totale o
parziale delle spese sostenute. La destinazione delle superfici dovrà essere definita in
sede di richiesta da parte degli interessati e la separazione con superfici utilizzate per le
altre finalità associative dovrà essere strutturalmente individuabile. In assenza della citata
richiesta alla utenza sarà applicato quanto previsto al comma 13 del presente articolo.
10. I circoli privati affiliati che non svolgono attività di somministrazione di alimenti e
bevande sono soggetti alla categoria 02 (Associazioni etc.) dell’allegato A.
11. I circoli privati affiliati che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande
sono soggetti alla categoria 02 (Associazioni etc.) dell’allegato A per le superfici
effettivamente dedicate ad attività ricreative e alla categoria 17 di cui all’allegato A per le
superfici ove viene svolta l’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai propri
associati. La destinazione delle superfici dovrà essere definita in sede di richiesta da
parte degli interessati, e la separazione con superfici utilizzate per le altre finalità

                                              14
associative dovrà essere strutturalmente individuabile.
12. I circoli con licenza di pubblico esercizio, per le superfici indicate nelle relative
licenze, saranno computati nelle categorie corrispondenti a tali pubblici esercizi.
13. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi locali o
aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata
dall’una o dall’atra, si applicheranno i parametri relativi all’attività prevalente, quale
risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.
14. Le locande, gli affittacamere, gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, le case
vacanze e i Bed & Breakfast vengono classificati come sottoclassi della categoria “Alberghi
senza ristorazione” giusta sentenza della Corte di Cassazione n.16972 del 19/08/2015 e
della conseguente nota IFEL del 15/03/2016.
15. Agli Appartamenti Ammobiliati Uso Turistico ove tale attività sia svolta
nell’appartamento di residenza anagrafica viene applicata la tariffa ci cui al precedente
comma 14.
16. Gli agriturismi vengono classificati come sottoclassi delle categorie “ Alberghi con
ristorazione” e “ Alberghi senza ristorazione” a seconda che offrano o meno tale servizio;

Art. 19. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali
(scuole d e l l ’ i n f a n z i a , p r im a r ia , secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti
d’arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall’art. 33-bis del Decreto Legge 31
dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. Il contributo previsto dall’art. 33-bis del D.L: 248/2007, ai sensi della determinazione
ARERA n.2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene dell’ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere
coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 20. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono
temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno
solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla
corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
3. la tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al
numero di giorni o loro frazioni di durata dell’occupazione.
4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale (quota fissa
e quota variabile), riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell’anno (365) e
maggiorando il risultato del 50 %. E’ facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento
della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183
giorni dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per il canone di cui all’art. 1,
comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160 relativamente alll’occupazione del suolo
pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all’ufficio tributi tutte le
concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate. In occasione
della contestazione per violazione al canone suindicato, il tributo giornaliero è recuperato
contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di
accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto
compatibili.
7. Nel caso di eventi o manifestazioni sportive, politiche, culturali, sociali o ludiche, con
carattere estemporaneo, effettuate in aree pubbliche o aree ad uso pubblico, tenuto conto
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della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, in quanto la
quantità dei rifiuti prodotti e dei servizi forniti varia in ragione della tipologia dell’evento, il
servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifico preventivo il quale
assorbe la relativa tariffa. Nel caso di mancata definizione del suddetto preventivo, la tariffa
viene calcolata considerando come superficie di riferimento tutta l’area occupata, con
eccezione di quella riservata ai praticanti l’attività sportiva.
8. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel
presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso
assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone
di cui all’art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo
avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
10. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto
compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 22 ( riduzioni ex lege), 25 (
riciclo) e 26 (Ulteriori riduzioni ed esenzioni ); non si applicano le riduzioni per le
utenze domestiche di cui all’articolo 22 e per utenze non stabilmente attive di cui
all’art. 23.riduzioni.
11. L’Ufficio Tributi o il concessionario del servizio di riscossione e accertamento del
canone di cui all’art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160 introitano i
corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette al
canone suindicato.
12. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
13. Sono esenti dal pagamento della TARI:
a) le occupazioni temporanee di suolo pubblico effettuate da chi esercita un mestiere
itinerante (mimi, suonatori, pittori ecc.);
b) le occupazioni temporanee di suolo pubblico effettuate da ONLUS o da altre
associazioni senza scopo di lucro che non somministrino alimenti e bevande;
c) per le occupazioni temporanee nei mercati di cui all’art.1 comma 837 della Legge
160/2020, ai sensi dell’art.1 comma 838 della Legge 160/2020.

21. Tributo provinciale
1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo
giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30
dicembre 1992, n. 504.
1. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree
assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata
dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
2. Il Comune o il Concessionario della Riscossione provvede, al riversamento alla
Provincia del tributo provinciale di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92 ove non riscosso
direttamente dalla provincia stessa, secondo la periodicità e le modalità che saranno
concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.

Art. 22 Riduzioni ex lege
Le seguenti riduzioni sono concesse a domanda degli interessati, da presentarsi nel
corso dell’anno. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per
l’attribuzione dell’agevolazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con
applicazione delle sanzioni di legge:
a) Per i casi di disservizio: L’interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti
per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione
o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30
giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di

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