REGOLAMENTO COMUNE DI RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA - Provincia della Spezia PER LA DISCIPLINA DELLA TARI
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COMUNE DI RICCO’ DEL GOLFO DI SPEZIA Provincia della Spezia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. ____ del ___________ 1
INDICE ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO ART. 2. GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ART. 3. SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI ART. 4. SOGGETTO ATTIVO ART. 5. PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO ART. 6. SOGGETTI PASSIVI ART. 7. LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO, ESCLUSIONE PER INIDONEITA’ A PRODURRE RIFIUTI ART. 8. ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI CONFERIMENTO ART. 9. PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI (RIDUZIONI SUPERFICIARIE) E PRODUZIONE MISTA DI RIFIUTI ART. 10. SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI ART. 11. COSTO DI GESTIONE ART. 12. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ART. 13. ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA ART. 14. PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO ART. 15. TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE ART. 16. OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE ART. 17. TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE ART. 18. CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE ART. 19. SCUOLE STATALI ART. 20. TRIBUTO GIORNALIERO ART. 21. TRIBUTO PROVINCIALE ART. 22. RIDUZIONI EX LEGE ART. 23. RIDUZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA – COMPOSTAGGIO DOMESTICO ART. 24. RIDUZIONI FACOLTATIVE ART. 25. RIDUZIONI PER IL RICICLO ART. 26. ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI ART. 27. CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI ART. 28. OBBLIGO DI DICHIARAZIONE ART. 29. CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ART. 30. POTERI DEL COMUNE ART. 31. RISCOSSIONE ART. 32. AVVISI DI ACCERTAMENTO ART. 33. INGIUNZIONE FISCALE ART. 34. AFFIDAMENTO IN CARICO ART. 35. RIMBORSI ART. 36. CONTENZIOSO ART. 37. DILAZIONE PAGAMENTO ART. 38. FUNZIONARIO RESPONSABILE ART. 39. RINVIO ART. 40. ENTRATA IN VIGORE ART. 41. CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO ALLEGATI ALL. A: CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE ALL.1: QUOTA FISSA UD ALL.2: QUOTA VARIABILE UD ALL.3: QUOTA FISSA UND ALL.4: QUOTA VARIABILE UND 2
Art. 1. Oggetto del Regolamento 1.Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa rifiuti (TARI), prevista dall’art.1 commi dal 641 al 668 della Legge 147 del 27.12.2013 ( legge di stabilità 2014) e smi diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, calcolati con il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (Mtr), approvato con deliberazione di ARERA n. 443/2019, salvo diversamente previsto da norme di legge in deroga vigenti nell’anno di imposizione, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione. 2.Ai fini del presente regolamento restano ferme le definizioni di cui all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, nonché quelle contenute nell’art. 1 commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 3.L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell’art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi. 4.La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nel D.M. 20 aprile 2017, nell’art.3 comma 12 del D.Lgs 116/2020. 5.Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni di cui al vigente Regolamento Comunale di igiene urbana e Gestione dei Rifiuti in quanto e se compatibili; Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti 1.La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale. 2.Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal Regolamento di gestione del Centro di Raccolta Comunale, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento. 3.Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. 4.Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 quelli indicati all’art.183, comma 1 lettera b-ter e riportati all’art.4 comma 2 del vigente Regolamento di Igiene Urbana e Gestione dei rifiuti. 5. Sono rifiuti speciali quelli definiti dall’art. 184, comma, 3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: riportati all’art.4 comma 3 del vigente Regolamento di Igiene Urbana e Gestione dei rifiuti. 6. Sono considerati ”pericolosi” i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell’elenco di cui all’all. D della parte quarta del D.Lgs. 152/2006. Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti 1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze, individuate dall’art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all’art.2 del vigente Regolamento di Igiene Urbana e Gestione dei rifiuti. Art. 4. Soggetto attivo 1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della 3
prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. 2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall’istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione. Art. 5. Presupposto per l’applicazione del tributo 1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani 2. Si intendono per: a) suscettibilità a produrre rifiuti urbani , l’ idoneità del locale o area scoperta in relazione all’uso a cui è adibito di produrre rifiuti urbani per cui il fatto generatore del prelievo sorge oltre che per il possesso o detenzione anche per la idoneità di produzione di rifiuti per cui si considerano soggetti tutti i locali predisposti all’uso anche se di fatto non utilizzati b) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo o nel suolo su tre lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie. Sono tali le unità immobiliari o porzioni di esse destinate ad uno specifico utilizzo ( abitativo, commerciale, produttivo, di servizi ) dotate di specifica autonomia funzionale. c) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi; la tassazione è esclusa solo per le aree scoperte che, ai sensi del codice civile, presentino la condizione della pertinenza soggettiva e oggettiva rispetto al locale o all’area principale e purchè non siano operative. d) aree scoperte operative. Aree esterne per le quali vi è un collegamento funzionale in relazione all’attività svolta nel locale tassabile. L’operatività deve essere vista come suscettibilità a produrre rifiuti ulteriore rispetto al locale e all’area principale che già versa il tributo e non rappresenta dunque una ulteriore estensione dell’attività svolta. Ne sono esempio le tettoie esterne, i parcheggi dei dipendenti, le strade di collegamento e i camminamenti. Sono computate ai fini della tassazione. e) utenze domestiche, fattispecie in cui rientrano tutti i locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze, nonché altri locali utilizzati quali cantine, garages etc. assoggettati a tariffa che non costituiscono pertinenze di civili abitazioni già soggette a tariffazione. f) utenze non domestiche, fattispecie in cui rientrano vi rientrano tutti i locali ed aree diversi dall’uso abitativo, classificati sulla base dell’allegato A g) possessore colui che esercita un potere di fatto sull’immobile espressione di una attività corrispondente a quella esercitata dai titolari di diritti reali h) detentore colui che possa disporre del bene di cui altri sia possessore i) occupante colui che utilizza il locale sine titulo. 3. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l’interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo 5. La presenza di mobilio o macchinari e l’attivazione anche di un solo dei servizi di erogazione dell’acqua, del gas, dell’energia elettrica, della telefonia, costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione di un locale o di un’area e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti finché queste condizioni permangono. 6. Il tributo è dovuto altresì per locali ed aree utilizzate o occupate anche se prive di servizi a rete attivi. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, 4
l’occupazione si presume avvenuta dalla data di eventuale acquisizione della residenza anagrafica. 7. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti: a) tutti i locali comunque denominati. Esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi. o chiudibili da ogni lato verso l’esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale; b) le aree scoperte operative c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari; Art. 6. Soggetti passivi 1. La TARI è dovuta da chiunque (persona fisica o giuridica) possieda o detenga/occupi a qualsiasi titolo, o anche senza titolo specifico, locali o aree scoperte assoggettabili, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che ne fanno uso comune 2. Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. 3. L’Amministratore del condominio o il proprietario dell’immobile sono tenuti a presentare, su richiesta dell’Ente/soggetto gestore del tributo, l’elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte. 4. In caso di detenzione di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie il quale è obbligato a denunciare, oltre al numero degli occupanti anche le eventuali variazioni di superficie e destinazione d’uso. 5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 6. Qualora non sia possibile individuare il soggetto passivo principale si considera tale chi ha presentato o sottoscritto la denuncia di cui al successivo art. 28, o in mancanza, per le utenze domestiche, in solido, l’intestatario della scheda di famiglia anagrafica, o i componenti del nucleo familiare o altri detentori, per le utenze non domestiche il titolare o legale rappresentante delle attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi, ovvero nel caso di comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono. 7. Per le utenze domestiche in caso di decesso del soggetto tenuto al pagamento, si procede alla voltura d’ufficio laddove, nella scheda anagrafica di famiglia, sia individuato altro soggetto passivo solidale ai sensi del comma 1 del presente articolo. Art. 7. Locali ed aree non soggetti al tributo esclusione per inidoneità a produrre rifiuti 1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. La sussistenza di tali condizioni deve essere rappresentata e comprovata documentalmente in sede di presentazione della comunicazione, ovvero sopravvenuta al verificarsi di tale condizione. È salva la facoltà di verifica da parte del gestore del servizio: Sono tali: 5
a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni, quindi con esclusione di garages, ripostigli, locali di deposito, cantine e tettoie, prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all’utilizzo di deposito. b) la parte degli impianti sportivi (ubicati sia in aree scoperte che in locali) destinata al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili ove non si abbia di regola presenza umana. d) locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d’inizio dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione; e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli; f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti e gli esercizi di lavaggio automezzi le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio. g) superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri o limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a 150 centimetri, Sono considerate aree coperte oltre a quelle coperte da tetto o tettoia, anche i poggioli (o terrazze) interclusi fra i muri (su tre lati) e coperti da altri oggetti (sporgenze, poggioli del piano superiore) del fabbricato comunemente definiti logge. h) Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all’esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso (attività ricreative, culturali, didattiche, ecc.) e i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13,14,15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 810/1929. Sono considerati adibiti al culto i seguenti locali: chiese, cappelle e simili, seminari, conventi, monasteri, locali in cui si esercita la catechesi e/o l’educazione religiosa dei fedeli, ovvero i locali con equivalenti denominazioni secondo i culti di volta in volta interessati. i) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; l) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini. m) Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma). n) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi; o) locali, esclusi quelli ad uso abitativo, ad uso domestico quali garages, ripostigli, locali di deposito, cantine, tettoie, etc., vuoti e di fatto non utilizzati e locali utilizzati esclusivamente come legnaie, fienili, locali per ricovero animali (stalle, pollai etc.) e simili depositi agricoli, questi ultimi non configurabili come locali di deposito in genere in quanto utilizzati 6
esclusivamente e permanentemente per l’attività agricola. Le suddette condizioni devono essere documentalmente comprovate. p) zone di transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all’aperto; q) aree impraticabili o intercluse da recinzione, in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo e aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso; r) le aree adibite a verde e le aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra. s) i plateatici di pubblici esercizi e le occupazioni di suolo pubblico, già soggetti al canone di cui all’art. 1, comma 816, della Legge n.160/2019, salvo i casi di cui al successivo art. 20. t) le aree e le superfici occupate dai cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani u) Le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 254/2003 (regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norme dell’art. 24 della Legge n.179/2002. 2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti. 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione. 4. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, sono esclusi dal tributo stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, mentre sono assoggettati al tributo gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le sale di aspetto e i vani accessori dei predetti locali diversi da quelli per i quali si rende applicabile l’esclusione dal tributo. Art. 8. Esclusione dall’obbligo di conferimento 1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri. 2. Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 7. Art. 9. Produzione di rifiuti speciali (riduzioni superficiarie) e produzione mista di rifiuti 1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali (definiti all’art. 4 comma 3 del vigente Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti) al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 2; 2. La detassazione di cui al comma precedente, oltre che alle aree di produzione dei rifiuti speciali spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell’attività svolta dall’utenza. Si considerano funzionalmente ed 7
esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito e lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano pertanto esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo ( stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati). 3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio: a) la continuità e prevalenza della parte di area dove si producono rifiuti speciali è determinata dalla presenza in essa di macchinari, attrezzature e simili che realizzano in via diretta la produzione di rifiuto speciale, con esclusione della parte dell’area dove vi è la presenza di persone. La parte così determinata è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo. b) ove non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco: ATTIVITA’ RIDUZIONE DEL TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE – INCISORIE – SERIGRAFIE – LABORATORI FOTOGRAFICI - 20% ELIOGRAFIE FALEGNAMERIE – ALLESTIMENTI-PROD. MATERIALE 20% PUBBLICITARIO – MATERIE PLASTICHE AUTOCARROZZERIE 50% AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI – 40% ELETTRAUTO - GOMMISTI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 30% LAVANDERIE E TINTORIE 20% VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE- 50% CERAMICHE-SMALTI OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA - 40% METALMECCANICA AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e 20% continuativa Nell’ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978) AUTOSERVIZI – AUTOLAVAGGI – AUTORIMESSAGGI 10% CANTIERI NAVALI 20% MARMISTI E LAPIDEI 30% LAVORAZIONE PRODOTTI ANIMALI PER 30% ALIMENTAZIONE Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia. 4. Per fruire dell'esclusione/riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono: a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER. Nel caso dei magazzini di cui al comma 2, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono 8
funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la esenzione di cui al comma 1 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione. b) comunicare entro il 3 1 gennaio dell’anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). 5. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione ogni anno entro il termine del 28 febbraio.. 6. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il Comune o con l’ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all’art. 256, comma 2, del D.Leg.vo 3 aprile n. 152 come previsto dall’art. 1 comma 649, III capoverso, della L. 147/13. Art. 10. Superficie degli immobili 1. La superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è q u e l l a pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. I dati relativi alla superficie catastale di tali unità immobiliari sono quelli acquisiti attraverso la piattaforma informatica “ Portale per i Comuni” resa disponibile a partire dal 5 giugno 2013 e dal 2015 resi, dall’’Agenzia delle Entrate disponibili nelle visure delle unità immobiliari censite nelle categorie dei Gruppi A, B e C. 2. Per le unità immobiliari non a destinazione ordinaria, le unità immobiliari di cui all’art. 18 c. 7, del presente Regolamento (rientra in tale fattispecie anche l’attività di B. & B. svolta nei locali di residenza anagrafica), le unità immobiliari di cui all’art. 9 c.3 del presente Regolamento, le unità immobiliari in cui si svolge l’attività di cui all’art.18 c.11 ( circoli privati affiliati che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande) e le aree non incluse nella superficie catastale di cui precedente comma, suscettibili di produrre rifiuti urbani la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte, ad esclusione di quelle pertinenziali o accessorie di cui al punto 2, la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. 3. Per le unità immobiliari di cui al comma 1 cui l’Agenzia delle Entrate non abbia reso disponibile nelle visure la superficie catastale e non sia possibile acquisire dati certi attraverso la piattaforma informatica “ Portale per i Comuni” la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile salvo conguaglio successivo ad avvenuta attribuzione della superficie catastale. 4 . La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore. 9
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l’area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 10 mq per colonnina di erogazione. Art. 11. Costo di gestione e P.E.F. 1. COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI La TARI deve garantire la copertura integrale dei costi, di cui al Piano Economico Finanziario (PEF) redatto secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA ( Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 e validato dall’Ente Territorialmente Competente, decurtato, in sede di approvazione tariffaria del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali ed in particolare: - il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36; - per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni; - nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; - nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile. 2. P.E.F. 1.La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. 2. Sulla base della normativa vigente, il soggetto gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) allegato alla delibera n. 443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all’Ente Territorialmente Competente( ETC) per la validazione. 3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni, dagli atti necessari alla validazione, dei dati impiegati e, in particolare, da: -una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; -una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti. 4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano Economico Finanziario e viene svolta da ETC. 5. Sulla base della normativa vigente, l’ETC assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità (ARERA) la predisposizione del Piano Economico Finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti. 6. L’ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dal Comune. 10
Art. 12. Determinazione della tariffa 1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria ed è liquidata su base giornaliera. 2. La tariffa è determinata sulla base del Piano Economico Finanziario, i cui costi sono calcolati con il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (Mtr), approvato con deliberazione di ARERA n. 443/2019, salvo diversamente previsto da norme di legge in deroga vigenti nell’anno di imposizione, con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità salvo deroghe di legge. 3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l’anno precedente. 4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell’art.1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall’art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/200, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio. Art. 13. Articolazione della tariffa 1. La tariffa è suddivisa in quota fissa e quota variabile e articolata in utenze domestiche e non domestiche. I parametri di riferimento per la quota fissa sono calcolati sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27/04/1999, n. 158, mentre per la parte variabile si applicano i criteri di cui ai successivi artt. 15 e 17 del presente regolamento. 2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. Il provvedimento di determinazione delle tariffe stabilisce la ripartizione dei costi del servizio fra UD e UND indicando il criterio adottato nel rispetto del principio “ chi inquina paga” sancito dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19/11/2008 relativa ai rifiuti come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851. 3. la quota fissa è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di cui al metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (Mtr), approvato con deliberazione di ARERA n. 443/2019 e salvo diversamente previsto da norme di legge in deroga vigenti nell’anno di imposizione, riferite in particolare: costo spazzamento e lavaggio + costi comuni + costo d’uso del capitale + costi operativi incentivanti fissi + coefficiente di gradualità e componente a conguaglio relativa ai costi fissi anni n-2 e n-1. 4. la quota variabile è rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi calcolati con il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (Mtr), approvato con deliberazione di ARERA n. 443/2019 e salvo diversamente previsto da norme di legge in deroga vigenti nell’anno di imposizione, riferiti a: costo raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati + costo trattamento e smaltimento + costo trattamento e recupero + costo raccolta rifiuti differenziati + costi operativi incentivanti variabili – ricavi derivanti da corrispettivi CONAI + coefficiente di gradualità e componente a conguaglio relativa ai costi variabili anni n-2 e n-1 – proventi della vendita di materiale e energia derivante da rifiuti. 5. dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate: a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’art. 33 bis del D.L. 248/2007; b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie d) le ulteriori partite approvate dall’Ente Territorialmente Competente 11
Art. 14. Periodi di applicazione del tributo 1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste l’occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree. 2. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata. 3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione. La cessazione dà diritto all’abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art.35. 4. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 29 decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio. Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche 1. La quota fissa della tariffa dell’utenza domestica, ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente Ka, stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti (allegato 1) 2. La parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione alla quantità di “rifiuti indifferenziati” conferiti dalle singole utenze, stabilendo una quantità minima al fine di garantire la copertura dei costi (allegato 2) La stessa non è dovuta per le fattispecie di cui al successivo art. 16 comma 5, e per le pertinenze di utenze abitative gia’ soggette a tariffazione e per ulteriori locali non abitativi strettamente correlati ad altri locali già soggetti a tariffazione 3. La quantità di rifiuti indifferenziati conferiti dalle singole utenze viene determinata in ragione del numero e della capacità degli specifici sacchi per la raccolta indifferenziata ritirati da ogni utente (pesatura indiretta). Ritiri eccedenti il limite di cui al comma 2 del presente articolo verranno addebitati a conguaglio nella successiva bollettazione per quantitativi e importi da stabilirsi annualmente. 4. Le utenze domestiche con soggetti, non ricoverati in strutture sanitarie e/o di accoglienza che utilizzano ausili per incontinenza e per stomie, dovranno utilizzare, per tale tipologia di rifiuto indifferenziato, speciali sacchi per la raccolta differenziata diversi da quelli di cui al precedente comma 3. Per questi speciali sacchi non si applica quanto previsto dai precedenti commi 2-3. 5. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria. 6. Ulteriori o successive dotazioni dei bidoni anche in caso di smarrimento, sottrazione o deterioramento, comportano il pagamento del relativo costo con addebito nella bollettazione TARI successiva. Art. 16. Occupanti le utenze domestiche 1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la 12
propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza come le colf – badanti che dimorano presso la famiglia. 2. Sono considerati presenti nel nucleo famigliare, anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata ed il nucleo familiare non venga azzerato, ricorrendo in tal senso altre fattispecie; 3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell’immobile ed aventi residenza anagrafica in altro Comune e, per gli alloggi dei contribuenti residenti all’estero (iscritti AIRE e non), il numero dei componenti occupanti l’abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 28. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari a 2. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente. 4. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone giuridiche, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel comune, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all’art.28 dei soggetti fisici che occupano l’immobile. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l’occupante. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza. 5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque n o n utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità. 6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio. 7. Per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, in altro immobile sito sul territorio comunale il numero dei componenti è quello indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 28 del nucleo familiare anagrafico. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari a 2. 8. Le cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. 9. Per le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica il numero degli occupanti è fissato in un’unità 10. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell’invito di pagamento di cui all’art.33 comma 1 con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute. 11. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l’ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti. Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche 1. La quota fissa dell’utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le 13
superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza secondo le previsioni di cui al punto 4.3 all.1 del D.P.R. 158/1999 ed eventuali deroghe agli stessi 2 I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all’adozione della delibera tariffaria. Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche 1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato A. 2. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relativi all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, o a quanto risultante dall’atto autorizzatorio all’esercizio dell’attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta. 3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. 4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio anche se le stesse presentano diversa destinazione d’uso (es: superficie di vendita, deposito/magazzino, ufficio etc.) e sono ubicate in luoghi diversi. Il criterio della tariffa unica puo’ essere disatteso ove il contribuente dichiari la diversa destinazione d’uso del locale e dell’area o delle loro porzioni. In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all’effettiva destinazione d’uso, purchè di superficie non iinferiore a 15 mq. 5. le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall’allacciamento alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi) sono soggette alla categoria 4 (Esposizioni, Autosaloni) di cui all’allegato A. 6. I locali adibiti esclusivamente a magazzini e deposito materiali di contribuenti che non esercitano la loro attività sul territorio comunale sono soggette alla categoria 4 (Esposizioni, Autosaloni) di cui all’allegato A. 7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. 8. Ai fini del presente articolo devono intendersi per associazioni quelle aventi finalità e scopo ricreativi, culturali ed assistenziali, e che in ogni caso non svolgano attività commerciale. 9. Devono altresì considerarsi associazioni anche i sindacati e le associazioni di categoria, esclusivamente per le superfici destinate alle attività istituzionali, distinguendosi queste ultime da quelle eventualmente destinate alla locazione o allo svolgimento di attività commerciali, soggette a corrispettivo, anche se pari alla semplice copertura totale o parziale delle spese sostenute. La destinazione delle superfici dovrà essere definita in sede di richiesta da parte degli interessati e la separazione con superfici utilizzate per le altre finalità associative dovrà essere strutturalmente individuabile. In assenza della citata richiesta alla utenza sarà applicato quanto previsto al comma 13 del presente articolo. 10. I circoli privati affiliati che non svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alla categoria 02 (Associazioni etc.) dell’allegato A. 11. I circoli privati affiliati che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alla categoria 02 (Associazioni etc.) dell’allegato A per le superfici effettivamente dedicate ad attività ricreative e alla categoria 17 di cui all’allegato A per le superfici ove viene svolta l’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai propri associati. La destinazione delle superfici dovrà essere definita in sede di richiesta da parte degli interessati, e la separazione con superfici utilizzate per le altre finalità 14
associative dovrà essere strutturalmente individuabile. 12. I circoli con licenza di pubblico esercizio, per le superfici indicate nelle relative licenze, saranno computati nelle categorie corrispondenti a tali pubblici esercizi. 13. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall’una o dall’atra, si applicheranno i parametri relativi all’attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. 14. Le locande, gli affittacamere, gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, le case vacanze e i Bed & Breakfast vengono classificati come sottoclassi della categoria “Alberghi senza ristorazione” giusta sentenza della Corte di Cassazione n.16972 del 19/08/2015 e della conseguente nota IFEL del 15/03/2016. 15. Agli Appartamenti Ammobiliati Uso Turistico ove tale attività sia svolta nell’appartamento di residenza anagrafica viene applicata la tariffa ci cui al precedente comma 14. 16. Gli agriturismi vengono classificati come sottoclassi delle categorie “ Alberghi con ristorazione” e “ Alberghi senza ristorazione” a seconda che offrano o meno tale servizio; Art. 19. Scuole statali 1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole d e l l ’ i n f a n z i a , p r im a r ia , secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d’arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall’art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31). 2. Il contributo previsto dall’art. 33-bis del D.L: 248/2007, ai sensi della determinazione ARERA n.2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti. Art. 20. Tributo giornaliero 1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. 2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%. 3. la tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni o loro frazioni di durata dell’occupazione. 4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale (quota fissa e quota variabile), riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell’anno (365) e maggiorando il risultato del 50 %. E’ facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo. 5. Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo. 6. L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per il canone di cui all’art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160 relativamente alll’occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all’ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate. In occasione della contestazione per violazione al canone suindicato, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili. 7. Nel caso di eventi o manifestazioni sportive, politiche, culturali, sociali o ludiche, con carattere estemporaneo, effettuate in aree pubbliche o aree ad uso pubblico, tenuto conto 15
della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, in quanto la quantità dei rifiuti prodotti e dei servizi forniti varia in ragione della tipologia dell’evento, il servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifico preventivo il quale assorbe la relativa tariffa. Nel caso di mancata definizione del suddetto preventivo, la tariffa viene calcolata considerando come superficie di riferimento tutta l’area occupata, con eccezione di quella riservata ai praticanti l’attività sportiva. 8. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani. L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all’art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone. 10. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 22 ( riduzioni ex lege), 25 ( riciclo) e 26 (Ulteriori riduzioni ed esenzioni ); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all’articolo 22 e per utenze non stabilmente attive di cui all’art. 23.riduzioni. 11. L’Ufficio Tributi o il concessionario del servizio di riscossione e accertamento del canone di cui all’art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160 introitano i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette al canone suindicato. 12. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale. 13. Sono esenti dal pagamento della TARI: a) le occupazioni temporanee di suolo pubblico effettuate da chi esercita un mestiere itinerante (mimi, suonatori, pittori ecc.); b) le occupazioni temporanee di suolo pubblico effettuate da ONLUS o da altre associazioni senza scopo di lucro che non somministrino alimenti e bevande; c) per le occupazioni temporanee nei mercati di cui all’art.1 comma 837 della Legge 160/2020, ai sensi dell’art.1 comma 838 della Legge 160/2020. 21. Tributo provinciale 1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 1. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale. 2. Il Comune o il Concessionario della Riscossione provvede, al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92 ove non riscosso direttamente dalla provincia stessa, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Art. 22 Riduzioni ex lege Le seguenti riduzioni sono concesse a domanda degli interessati, da presentarsi nel corso dell’anno. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l’attribuzione dell’agevolazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni di legge: a) Per i casi di disservizio: L’interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di 16
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