Regime "flat tax" per neo-residenti - Riflessioni operative e coordinamento con il sistema di tassazione dei redditi esteri - ODCEC Torino

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Regime «flat tax» per neo-residenti
Riflessioni operative e coordinamento
con il sistema di tassazione dei redditi esteri
Torino, 30 Gennaio 2018
Regime «flat tax» per neo-residenti

I destinatari del regime

                             › Introdotto all’art. 24-bis del TUIR ad opera dell’art. 1, co. 152 – 159, della L. 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017)
      Il regime
                             › Sostitutivo e opzionale, in forza del quale i redditi di fonte estera sono assoggettata a tassazione in misura fissa.

                             › Il regime sostitutivo è riservato alle persone fisiche che congiuntamente:
                                      • trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’art. 2, co. 2 del TUIR;
                                      • in almeno nove dei dieci periodi di imposta precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione, non siano state
  I destinatari del                     fiscalmente residenti in Italia ai sensi della medesima disposizione.
       regime
     impositivo              › Non assume rilievo la cittadinanza; l’accesso al regime è infatti consentito anche ai cittadini italiani, purché sia integrato il
     sostitutivo               presupposto di residenza fiscale all’estero nell’ambito del citato periodo di tempo.

                             › Nel corso del periodo di validità dell’opzione, il regime può essere esteso ai familiari qualora ricorrano anche per essi le
                               condizioni sopra elencate.

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Regime «flat tax» per neo-residenti

Modalità di imposizione dei redditi

                            › Redditi di fonte estera inclusi nel regime
                                  • A prescindere dal loro ammontare, i redditi di fonte estera scontano un’imposta sostituiva fissa di 100.000 Euro
                                  • I predetti redditi sono individuati ai sensi dell’art. 165, co. 2 del T.U.I.R., che rinvia ai criteri reciproci rispetto quelli previsti
                                      dall’art. 23 del TUIR. (c.d. “lettura a specchio”)
                                  • La tassazione sostitutiva dei redditi di fonte estera preclude la possibilità di beneficiare di un credito d’imposta per le
    Modalità di                       eventuali imposte assolte all’estero
  imposizione dei
      redditi               › Redditi di fonte estera esclusi dal regime
                                  • Per i primi cinque periodi d’imposta, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate detenute in enti
                                      e società non residenti, sono assoggettate a tassazione in via ordinaria

                            › Redditi di fonte italiana
                                  • Sono esclusi dal regime sostitutivo e assoggettati a tassazione in via ordinaria

                            › In sede di esercizio dell’opzione è data facoltà di escludere dall’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva i redditi prodotti in
  Cherry picking              determinati Stati o territori esteri
     clause                 › I predetti redditi saranno assoggettati al regime ordinario di tassazione con conseguente riconoscimento di un credito di imposta
                              per le eventuali imposte assolte all’estero

                                                                                                                                                                          WTS 2018   3
Regime «flat tax» per neo-residenti

In sintesi

                                       PERSONA
                                        FISICA     Regime di tassazione sostitutivo
                                      RESIDENTE

                                                   100,000 Euro/anno     Non spetta un
            Redditi di
           fonte estera                                                  credito per le
                                       FAMILIARI
                                                                        imposte estere
                                                    25,000 Euro/anno

                                       PERSONA
                                        FISICA     Regime di tassazione ordinario
                                      RESIDENTE

            Redditi di
          fonte italiana                           IRPEF e addizionali
                                       FAMILIARI   Imposta sostitutiva su rendite
                                                   finanziare e capital gains
                                                   Etc.

                                                                                          WTS 2018   4
Regime «flat tax» per neo-residenti

Ulteriori benefici previsti dal regime

     Imposte di
                             › Le imposte di donazione e successione sono dovute ai beneficiari limitatamente ai beni e ai diritti situati nel territorio dello
    donazione e
                               Stato
    successione

   Monitoraggio
     fiscale                 › Esonero dall’obbligo di monitoraggio fiscale (Quadro RW) riguardante le attività e gli investimenti detenuti all’estero.

                             › Esenzione dagli obblighi versamento dell’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore delle
    IVIE e IVAFE
                               attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).

                                                                                                                                                                  WTS 2018   5
Regime «flat tax» per neo-residenti

Spunti di riflessione
               Principio di tassazione mondiale

              • Il regime dei neo-residenti rappresenta una rilevante eccezione rispetto alle regole ordinarie di tassazione su base mondiale dei redditi
               delle persone fisiche residenti

               Redditi direttamente attribuibili alla persona fisica

              • Il criterio di individuazione dei redditi prodotti all’estero (lettura a specchio dell’art. 23) non sembra porre particolari problematiche in
               presenza di redditi direttamente attribuibili ai neo-residenti che abbiano esercitato l’opzione per l’imposizione sostitutiva

               Presenza di persone giuridiche estere

              • Può risultare complessa l’applicazione del regime in questione nei casi in cui l’organizzazione economica e patrimoniale dei neo-
               residenti contempli la presenza di persone giuridiche estere dedicate all’esercizio di determinate attività o alla gestione di cespiti
               patrimoniali

              • La presenza di strutture soggettivamente articolate appare piuttosto frequente in presenza di attività o patrimoni sufficientemente ampi
               da rendere vantaggiosa l’opzione per il regime sostitutivo

              • In tali casi, la disciplina dei neo-residenti è destinata ad interferire con ambiti dell’ordinamento italiano che si pongono al di là della
               pura e semplice applicazione speculare dei criteri di territorialità prescritta dall’art. 24-bis, TUIR.

                                                                                                                                                                WTS 2018   6
Regime «flat tax» per neo-residenti

Possibili interferenze

                        Art. 73,
                                      Disciplina della residenza fiscale delle società
                      co. 3 TUIR

                               Art. 37,
                                DPR       Disciplina dell’interposizione
                               600/73

                               Art. 167
                                TUIR      Regime delle società controllate estere

                       Art. 2, 4
                       Modello
                                      Definizione di «Taxes covered» e «resident» ai fini
                       OCSE           convenzionali

                                                                                            WTS 2018   7
Regime «flat tax» per neo-residenti

Disciplina della residenza fiscale delle società (1/2)

                                 › Si considerano fiscalmente residenti in Italia le società (o gli enti) che per la maggior parte del periodo di imposta abbiano
                                   nel territorio dello Stato
         ART. 73, co.                    › la sede legale; o
           3, TUIR
                                         › la sede dell'amministrazione; o
                                         › l'oggetto principale

          Sede di
        amministraz                › La sede dell’amministrazione è da intendersi come la sede di direzione effettiva della società e si colloca generalmente
                                     nel luogo dal quale viene effettivamente indirizzata l’attività d’impresa da parte degli amministratori
           ione

                                                                                           Tassazione su base mondiale dei redditi delle società

          Il trasferimento in Italia della residenza fiscale
          personale di soci e amministratori potrebbe
          comportare anche il trasferimento della residenza
          fiscale delle relative società
                                                                                              Tassazione in capo ai soci dei dividendi erogati

                                                                                                                                                                    WTS 2018   8
Regime «flat tax» per neo-residenti

Disciplina della residenza fiscale delle società (2/2)

                    Circolare 23 maggio 2017, n. 17/E

           › «La peculiare condizione soggettiva della persona
             fisica che ha optato per il regime di imposizione                 › Stante il suo carattere di novità, sarebbe auspicabile la
             sostitutiva rende irrilevante ai fini impositivi l’attrazione       trasposizione in una norma di legge della soluzione
             in Italia, ai sensi dell’articolo 73 del TUIR, della                prospettata
             residenza fiscale di entità estere, ove la stessa fosse
             fondata sul solo rapporto con il contribuente che fruisce
             dell’imposizione sostitutiva»                                     › In alternativa, sarebbe da valutare un regime
                                                                                 (opzionale) di tassazione per trasparenza delle
                                                                                 società possedute o amministrate dai neo-domiciliati,
           › «Qualora le entità estere siano gestite non soltanto dal            idoneo ad ottenere gli stessi effetti prospettati dalla
             soggetto non residente, bensì anche da altri soggetti               Circolare 17/E per le società interposte.
             residenti in Italia e non rientranti nel regime di cui all’art.
             24-bis del TUIR, i redditi delle medesime entità estere
             sono suscettibili di essere attratti a tassazione in Italia ai    › Resta ferma la possibilità di dimostrare che la sede di
             sensi dell’art. 73 del TUIR»                                        direzione effettiva sia effettivamente situata al di fuori
                                                                                 del territorio dello Stato, escludendo in tal modo
                                                                                 l’applicazione del criterio di collegamento personale di
           › Viene introdotto un criterio di residenza fiscale che               cui all’art. 73, co. 3.
             risulta subordinato ad un elemento innovativo, ossia al
             regime fiscale cui sono sottoposti gli amministratori.

                                                                                                                                              WTS 2018   9
Regime «flat tax» per neo-residenti

Disciplina dell’interposizione

                                   › Autorizza l’Amministrazione Finanziaria, in sede di rettifica o di accertamento d’ufficio, a imputare al contribuente i redditi di
        Art. 37, co. 3
                                     cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato - anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti - che
        DPR 600/73
                                     egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona.

                  Circolare 23 maggio 2017, n. 17/E

          › Par. 2.2: «se la persona fisica ha il possesso di redditi di
            fonte estera per il tramite di un’entità interposta estera,
            gli stessi sconteranno esclusivamente l’imposta                                                › L’interpretazione prospettata è del tutto coerente con le
            sostitutiva di cui all’articolo 24-bis del TUIR, fatte salve                                     disposizioni di legge e non interferisce con le specifiche
            le eccezioni ivi previste»                                                                       finalità del regime dei neo-residenti.

          › Non rileverà ai fini impositivi che l’entità estera soddisfi                                   › L’ipotesi in cui una società estera risulti interposta
            eventualmente i requisiti per essere considerata                                                 rappresenta quindi una soluzione rispetto alla
            fiscalmente residente in Italia ai sensi dell’art. 73, co. 3                                     questione sopra prospettata dell’attrazione della
            del T.U.I.R., in quanto l’interposizione determina                                               residenza in Italia.
            comunque l‘attribuzione dei redditi in capo alla persona
            fisica che ne è l’effettivo possessore.

                                                                                                                                                                          WTS 2018   10
Regime «flat tax» per neo-residenti

Regime delle società controllate estere

                                  › Prevede, a certe condizioni, l’imputazione «per trasparenza» in capo al soggetto residente in Italia che detenga il controllo
           Art. 167                 di un'impresa, di una società o altro ente estero, dei redditi conseguiti dal soggetto estero.
            TUIR
                                  › Anticipa la tassazione dei redditi dal momento della loro (eventuale) distribuzione al momento della loro produzione.

                                                                                                   › Si basa sulla considerazione che anche nell’ipotesi di
                 Circolare 23 maggio 2017, n. 17/E                                                   tassazione per trasparenza in capo al socio italiano dei
                                                                                                     redditi prodotti dalla controllata estera, gli stessi
                                                                                                           • manterrebbero sul piano sostanziale la natura
                                                                                                              di “redditi prodotti all’estero”; e dunque
                                                                                                           • dovrebbero rientrare fra quelli assoggettati ad
         › Par. 2.3: la disciplina CFC «risulta assorbita dallo
                                                                                                              imposta sostitutiva.
           speciale regime di tassazione dei redditi esteri scontato
           dal neo residente»

                                                                                                   › Nella definizione di reddito prodotto all’estero dell’art.
         › In presenza delle condizioni di cui all’art. 167, co. 1 e 8-
                                                                                                     24-bis del T.U.I.R. non vengono ricompresi quelli di
           bis del T.U.I.R., qualora la CFC sia controllata
                                                                                                     fonte estera imputati per trasparenza in base all’art.
           direttamente o indirettamente per il tramite di società
                                                                                                     167, TUIR.
           estere, «i redditi da questa prodotti non verranno tassati
           per trasparenza in capo al socio controllante» il quale
           non dovrà gestire i relativi adempimenti fiscali.                                       › Sarebbe auspicabile una soluzione in via legislativa
                                                                                                     (i.e. specificazione che, ai fini e nel contesto dell’art.
                                                                                                     24-bis, TUIR, si considerano prodotti all’estero anche i
                                                                                                     redditi imputabili ai soggetti residenti in base all’art.
                                                                                                     167, TUIR)                                                   WTS 2018   11
Regime «flat tax» per neo-residenti

Modello OCSE – La definizione di «resident» (1/2)

          Domanda               › Un soggetto neo-residente che aderisce alla flat tax può dirsi residente ai fini convenzionali?

                             1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that
            Art. 4              State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar
           Modello              nature, and also includes that State and any political subdivision or local authority thereof as well as a recognised pension
            OCSE                fund of that State. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income
                                from sources in that State or capital situated therein.

                             Par. 8 ss, Commentario all’Art. 4 del Modello OCSE:
                             8. (…) As far as individuals are concerned, the definition aims at covering the various forms of personal attachment to a State
                             which, in the domestic taxation laws, form the basis of a comprehensive taxation (full liability to tax). It also covers cases where
                             a person is deemed, according to the taxation laws of a State, to be a resident of that State and on account thereof is fully liable
                             to tax therein (e.g. diplomats or other persons in government service).
         Commenta-           8.1 In accordance with the provisions of the second sentence of paragraph 1, however, a person is not to be considered a
           rio al            “resident of a Contracting State” in the sense of the Convention if, although not domiciled in that State, he is considered to be
          Modello            a resident according to the domestic laws but is subject only to a taxation limited to the income from sources in that State or to
           OCSE              capital situated in that State.

                             8.3 The application of the second sentence, however, has inherent difficulties and limitations. It has to be interpreted in the light
                             of its object and purpose, which is to exclude persons who are not subjected to comprehensive taxation (full liability to tax)
                             in a State, because it might otherwise exclude from the scope of the Convention all residents of countries adopting a territorial
                             principle in their taxation, a result which is clearly not intended.

                                                                                                                                                                     WTS 2018   12
Regime «flat tax» per neo-residenti

Modello OCSE – La definizione di «resident» (2/2)

                                  Par. 7: perimetro dell’opzione.
                                    › Richiama il Commentario all’articolo 4 del Modello OCSE (paragrafo 8.3)

                                      › I neo-residenti, essendo assoggettati a imposizione ordinaria sui redditi in Italia e ad imposizione sostitutiva sui redditi
         Circolare 23
                                        prodotti all’estero, rientrano tra le persone soggette a tassazione comprensiva in Italia.
        maggio 2017, n.
             17/E
                                      › «(…) Ne consegue che i soggetti che esercitano l’opzione di cui all’articolo 24-bis del TUIR sono da considerare residenti
                                        anche ai fini convenzionali, in quanto la totalità dei loro redditi sconta imposte in Italia, salvo il caso in cui le singole
                                        Convenzioni di volta in volta applicabili dispongano diversamente».

                                                                                                                                                                       WTS 2018   13
Regime «flat tax» per neo-residenti

Modello OCSE – La definizione di «taxes covered»

          Domanda              › La flat tax rientra fra le imposte considerate in base all’articolo 2 del Modello OCSE?

                             1. This Convention shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of a Contracting State or of its political
                                subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

                             2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, on total capital, or on
            Art. 2
                                elements of income or of capital, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on
           Modello
                                the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.
            OCSE
                             4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of
                                the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall
                                notify each other of any significant changes that have been made in their taxation laws.

                             Par. 2, Commentario all’Art. 2 del Modello OCSE:
                             2. This paragraph gives a definition of taxes on income (…). Such taxes comprise taxes on total income and on elements of
                             income, on total capital and on elements of capital (…)
         Commenta-
                             5. The Article does not mention «ordinary taxes» or «extraordinary taxes». Normally, it might be considerable justifiable to
           rio al
                             include extraordinary taxes in a model convention, but experience has shown that such taxes are generally imposed in a very
          Modello            special circumstances. In addition, it would be difficult to define them. They may be extraordinary for various reasons; their
           OCSE              imposition, the manner in which they are levied, their rates, their objects, etc. This being so, it seems preferable not to include
                             extraordinary taxes in the Article. But, as it is not intended to exclude extraordinary taxes from all conventions, ordinary taxes
                             have not been mentioned either. The Contracting States are thus free to restrict the convention’s field of application to ordinary
                             taxes, to extend it to extraordinary taxes, or even to establish special provisions.
                                                                                                                                                                   WTS 2018   14
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