Rassegna sindacale e previdenziale del 7 febbraio 2014

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Rassegna sindacale e previdenziale del 7 febbraio 2014
Rassegna sindacale e previdenziale del 7 febbraio 2014

a cura di Massimo Pipino

1) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: è stato aggiornato il vademecum "Modelli e
Regole"
2) Decreto Legge n. 4/2014: adempimenti tributari e contributivi
3) Il nuovo contratto di rete per le imprese del settore agricolo
4) Assogiocattoli: è stata firmata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL di settore
5) INPS – Circolare n. 181 del 23 dicembre 2013: integrata la denuncia trimestrale della
manodopera agricola al fine di consentire al datore di lavoro la compensazione delle somme
anticipate a titolo di congedo obbligatorio e/o facoltativo del padre lavoratore dipendente
6) Ministero dell'Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza: chiarimenti in merito
all’accertamento contemporaneo di più violazioni, alla decurtazione ed al recupero dei punti
7) Nota INAIL n. 495/14: proroga autoliquidazione – istruzioni operative sui pagamenti
8) INAIL – riduzione del premio assicurativo per interventi di prevenzione
9) Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145 (Destinazione Italia): credito d'imposta per attività
di ricerca e sviluppo
10) Igiene ambientale: ASSOAMBIENTE e FEDERAMBIENTE - applicazione dell'Elemento
di Copertura Economica
11) Con la conversione in legge del DL n. 145/2013 cambiano ancora le sanzioni per il lavoro
nero
12) Lavoro accessorio: il limite economico deve essere calcolato su di un periodo mobile di
365 giorni e non su un periodo fisso
13) Risoluzione 15/E – L’Agenzia delle Entrate: sicurezza sul lavoro un codice per ammende e
sanzioni
14) INPS – Circolare n. 11 del 27 gennaio 2014: ANF pensionati disabili. Serve il parere
dell’Ufficio Sanitario
15) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Interpello 1/2014: licenziamento. La
conciliazione va sempre rispettata
16) INAIL – Circolare n. 60/2013: cooperative Agricole. Chiarimenti sulla riduzione
contributiva ai sensi del DL 69/2013

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17) INPS – Messaggio n. 1630 del 29 gennaio 2014: Quattordicesima. Sono stati fissati i limiti
reddituali
18) Dirigenti magazzini generali: è stato stipulato l'8 gennaio u.s. l'accordo per il rinnovo del
CCNL di settore
19) Settore energia e petrolio: formalizzazione dell'accordo tra Confindustria-Energia e le
OO.SS. per l'incremento dei minimi retributivi
20) Artigianato: settore edilizia. Firmato in data 24 gennaio u.s. l'accordo per il rinnovo del
CCNL di settore
21) INPS – comunicazione con il messaggio n. 1805/2014 del 31 gennaio 2014
dell'approvazione del regolamento delle procedura in materia di ricorsi amministrativi
22) INPS – messaggio n. 21118/2013 del 24 dicembre 2013: passaggio al canale telematico per
l’iscrizione al Fondo casalinghe
23) INPS – circolare n. 16 del 30 gennaio 2014: certificazione dei crediti verso la Pubblica
Amministrazione. Emanati i chiarimenti dell’Istituto sul rilascio del DURC
24) INPS - messaggio n. 1653/2014: la domanda per accedere al “piano esuberi” deve essere
trasmessa almeno 60 giorni prima dalla di prepensionamento del primo lavoratore
25) È stato firmato l'accordo per il rinnovo del CCNL per il personale dipendente dell'ANPAS
26) INPS – Circolare n. 178/2013. Sconti per il settore delle costruzioni. Fino al 16 marzo 2014
è possibile fruire del beneficio arretrato
27) INPS - Circolare n. 12/2014 del 29 gennaio 2014. Ammortizzatori sociali: aumento degli
importi
28) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – interpello n. 18/2013 del 20 dicembre 2013:
la formazione degli RSPP e ASPP è onnicomprensiva
29) INAIL – Nota 21 gennaio 2014, n. 431: richiesta di autorizzazione on-line alla vidimazione
stampa laser del LUL
30) È stato firmato l'accordo di proroga del CCNL per i dirigenti di catene alberghiere
31) INPS: aggiornati gli importi contributivi per il lavoro domestico anno 2014
32) Articolo 2, comma 31 Legge 92/2012 - Licenziamenti: dal 1° gennaio aumenta il contributo
INPS
33) INPS – Circolare n. 15 del 29 gennaio 2014: riepilogo dell'ammontare della contribuzione
per il 2014

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1) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: è stato aggiornato il vademecum "Modelli e
Regole"
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il Decreto Direttoriale prot. n.
345/2013, con il quale viene aggiornato il vademecum "Modelli e Regole" per le comunicazioni
obbligatorie telematiche (COT). Gli aggiornamenti sono entrati in linea a partire dal 10 gennaio
2014, alle ore 19.00. In particolare:
Quadro tirocini
È stata creata una sezione ove andranno comunicati esclusivamente i tirocini extracurricolari. Sono
esclusi dalla comunicazione obbligatoria i tirocini curriculari, il praticantato professionale, i tirocini
previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche, i tirocini transnazionali, i tirocini per soggetti
extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso ed i tirocini estivi. Vengono previsti i
codici: neoqualificato, neodiplomato, neolaureato e neodottorato che si riferiscono a soggetti che
abbiano conseguito il relativo titolo di studio da non più di 12 mesi.
Lavoratori agricoli a tempo determinato
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 18 della Legge 35/2012 i datori di lavoro del settore
agricolo devono essere messi nella condizione di poter fare un’unica comunicazione nel caso in cui
procedano alla contestuale assunzione di due o più operai agricoli. Nel sistema delle Comunicazioni
Obbligatorie questa modalità si traduce nella possibilità di far inserire più di un lavoratore
compilando i campi del rapporto di lavoro una sola volta. Sarà cura del servizio informatico
riprodurre le singole comunicazioni (con proprio codice di comunicazione) per il Sistema
Informatico C.O. Questa modalità può essere prevista per tutti i rapporti di lavoro, anche se diversi
da quelli agricoli.
Quadro datore di lavoro
Indicare se il legale rappresentante, in caso sia cittadino extracomunitario, soggiorna regolarmente
in Italia oppure no. Il soggiorno in Italia deve essere indicato quando il cittadino extracomunitario
soggiorna per periodi superiori a 3 mesi.
Quadro Inizio
Data fine periodo formativo: in caso di Apprendistato deve essere indicata la data in cui ha termine
il periodo formativo. In caso di Apprendistato per lavoratori stagionali la data di fine rapporto e la
data di fine periodo formativo coincidono.
Quadro Proroga
Data fine proroga/prosecuzione di fatto: deve essere inserita la data del nuovo termine del rapporto
di lavoro a seguito della proroga, o quando si intenda comunicare, entro il termine inizialmente
fissato, una prosecuzione di fatto di un rapporto di lavoro a tempo determinato o la proroga del
periodo formativo in caso di rapporto di Apprendistato; si specifica che in quest’ultimo caso il
campo prosecuzione di fatto va compilato con “NO”
Prosecuzione di fatto
Inserire se trattasi di comunicazione di prosecuzione di fatto o “NO”
Quadro Trasformazione
Il codice “FF – Fine Periodo Formativo” può essere utilizzato solo nel caso di termine anticipato del

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periodo formativo nei rapporti di Apprendistato.
Quadro Cessazione
Data fine periodo formativo: in caso di Apprendistato si inserisce la data di termine del periodo
formativo comunicata al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro o prorogata. In caso di
Apprendistato per lavoratori stagionali la data di fine rapporto e la data di fine periodo formativo
coincidono.
Rettifiche
In caso di particolari necessità o di situazioni che potrebbero danneggiare il lavoratore o il datore di
lavoro (di seguito elencate), gli stessi datori di lavoro potranno richiedere ai Centri per l’Impiego di
effettuare una rettifica che prevede la modifica dei dati essenziali anche dopo i termini previsti. Tale
comunicazione, nel caso ricorrano le condizioni, dovrà essere inserita direttamente dai Centri per
l’Impiego, esclusivamente nei seguenti casi:
      rettifica a seguito di verbale di Ispezione;
      rettifica per variazione di agevolazione;
      rettifica per variazione dati permesso di soggiorno.
A seguito di una comunicazione di rettifica viene rilasciato un nuovo codice di comunicazione,
utilizzabile per una eventuale nuova rettifica o annullamento.

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2) Decreto Legge n. 4/2014: adempimenti tributari e contributivi
Pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 29 gennaio 2014, n. 23 il decreto - legge 28 gennaio 2014, n.
4 recante "Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero,
nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad
adempimenti tributari e contributivi". Il presente decreto entra in vigore il 30 gennaio 2014 e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge. Di seguito un elenco delle disposizioni più
rilevanti contenute nel decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2014:
Disposizioni in materia tributaria
Sono stati abrogati i commi 575 e 576 della legge di stabilità 2014 che prevedevano, in mancanza di
adozione di provvedimenti normativi di razionalizzazione delle detrazioni Irpef per oneri di cui
all’articolo 15 del TUIR entro il 31 gennaio 2014, la riduzione della misura della detrazione del 19
% al 18 % per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e al 17 % a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.
Tassa sulle concessioni governative per i telefonini
Confermata l’applicabilità della tassa di concessione governativa alle "apparecchiature terminali
per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione".
Modena e territori colpiti dall’alluvione sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti
tributari
L’articolo 3 del D.L. 4/2014 recante “Disposizioni urgenti in materia di adempimenti tributari e
contributivi conseguenti all'evento alluvionale del 17 gennaio 2014 nei medesimi territori colpiti

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dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed altre disposizioni urgenti in materia di protezione civile”, in
particolare, prevede per determinati territori specifiche agevolazioni.
I territori dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla,
San Felice sul Panaro, colpiti dagli eventi alluvionali del 17 gennaio 2014 e le frazioni della città di
Modena (San Matteo, Albereto, La Rocca e Navicello): le persone fisiche, nonché i soggetti diversi
dalle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 17 gennaio 2014
avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori sopra elencati, per il periodo compreso
tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 luglio 2014, possono godere della sospensione dei termini dei
versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse
dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del D.L. 31 maggio 2010, n.
78, scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 luglio 2014. Non verrà erogato il
rimborso di quanto già versato. Non si applicano sanzioni e interessi per i tributi, il cui termine di
pagamento è scaduto alla data di entrata in vigore del D.L. n. 4/2014, se versati entro il 31 luglio
2014. Nei confronti dei medesimi soggetti, sono, inoltre, sospesi fino al 31 luglio 2014:
    a) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e
         assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
    b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme
         risultanti dagli atti di cui all'art. 29, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, nonché i termini di
         prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli
         enti locali e della Regione;
    c) i termini relativi agli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di
         professionisti, consulenti, e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei
         territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti
         nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori
         colpiti dall'alluvione rappresentino almeno il 50% del capitale sociale.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate verranno successivamente stabilite le
modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi. Il riconoscimento dei benefici
è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l’inagibilità della casa di abitazione, dello
studio professionale o dell'azienda, verificata dall’autorità comunale. L’autorità comunale è tenuta a
trasmettere copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei
successivi 20 giorni.
I benefici non si applicano alle ritenute dovute sul reddito di lavoro dipendente.
Disposizioni in materia contributiva
Al fine di consentire la rapida applicazione della riduzione dei premi e dei contributi dovuti per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i termini di cui all’articolo
28, quarto comma, primo periodo, e all’articolo 44, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono differiti al 16 maggio 2014. Per i premi speciali di
cui all’articolo 42 del medesimo decreto presidenziale, diversi dai premi speciali unitari artigiani, i
termini per il pagamento antecedenti al 16 maggio 2014 sono differiti a tale data.

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3) Il nuovo contratto di rete per le imprese del settore agricolo
È stato firmato, il 14 gennaio u.s., il Decreto che rende possibile il nuovo contratto "di rete", grazie
al quale le imprese agricole potranno fare assunzioni congiunte. Il Ministero del lavoro fornisce,
così, un'ulteriore opportunità per reclutare professionalità e crescere sui mercati interni e
internazionali, specificando altresì le modalità per effettuare un'unica comunicazione delle
assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti nelle medesime imprese. Creato con il cd. "Pacchetto
lavoro" (DL 76/2013), l'istituto è stato messo a punto dal Ministero del lavoro anche attraverso
consultazioni delle associazioni di categoria, per venire incontro alle esigenze delle imprese
agricole che vogliano cogliere nuove opportunità di sviluppo, ad esempio assumendo uno
specialista di marketing e crescere sui mercati interni e internazionali. Secondo l’articolo 1 del
decreto, possono utilizzare il contratto di rete per l’assunzione congiunta le imprese agricole, anche
in forma cooperativa, che appartengono allo stesso gruppo di impresa di cui all’articolo 31, comma
1, d.lgs. n. 276/2003 (“I gruppi di impresa, individuati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e
del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, possono delegare lo svolgimento degli adempimenti di
cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla società capogruppo per tutte le società
controllate e collegate”), oppure che sono riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti diversi
legati da vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado, oppure ancora le imprese legate da un
contratto di rete, quando almeno il 50% di esse sono imprese agricole. Il decreto stabilisce inoltre
(articolo 2) che gli adempimenti relativi agli obblighi di comunicazione, di cui al d.m. del Ministero
del Lavoro del 30 ottobre 2007 (assunzione, trasformazione, proroga e cessazione dei lavoratori
assunti congiuntamente), possono essere adempiuti da un unico soggetto per l’intero gruppo:
l’impresa capogruppo per i gruppi di impresa e per le imprese legate tra loro da contratti di rete; il
proprietario delle imprese a lui riconducibili; il soggetto individuato come incaricato in base a
specifico accordo per le imprese riconducibili a soggetti legati tra loro da parentela o affinità entro il
terzo grado.

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4) Assogiocattoli: è stata firmata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL di settore
Firmata, il 20 gennaio 2014, tra Assogiocattoli-Confindustria e Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-
Uil, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle aziende produttrici di
giocattoli, con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2013 al 31 marzo 2016. L’ipotesi sarà sottoposta
al vaglio delle assemblee dei lavoratori del settore che si terranno nei luoghi di lavoro. La parte
economica dell’accordo, che viene di seguito riportata, prevede un aumento retributivo complessivo
di 112,00 (al 3° livello), da corrispondere in tre tranches: euro 38,00 dal 1° gennaio 2014; euro
46,00 dal 1° gennaio 2015, euro 28,00 dal 1° dicembre 2015, e un importo a titolo di "una tantum"
di euro 450,00 a copertura del periodo di vacanza contrattuale, da suddividere in tre rate di pari
importo e da erogare con la retribuzione di febbraio, agosto e dicembre 2014.

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Aumenti retributivi
                               Livelli 1/1/2014 1/1/2015 1/12/2015 TOTALE
                            7° e Quadro 46,39     56,16      34,18  136,74
                                 6°      44,19    53,49      32,56  130,24
                                 5°      42,41    51,34      31,25  125,01
                                4°S      40,21    48,68      29,63  118,52
                                 4°      39,33    47,61      28,98  115,91
                                 3°      38,00    46,00      28,00  112,00
                                 2°      35,35    42,79      26,05  104,19
                                 1°      21,21    25,68      15,63   62,52

Pertanto alle date indicate, saranno corrisposti i seguenti minimi di retribuzione:
                                           Minimi retributivi
                                 Livelli 1/1/2014 1/1/2015 1/12/2015
                              7° e Quadro 1.417,02 1.473,18 1.507,36
                                   6°      1.273,83 1.327,32 1.359,88
                                   5°      1.188,81 1.240,15 1.271,40
                                  4°S      1.098,83 1.147,51 1.177,14
                                   4°      1.065,36 1.112,97 1.141,95
                                   3°      1.001,50 1.047,50 1.075,50
                                   2°       927,52 970,31        996,36
                                   1°      649,71 675,39 691,02

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5) INPS – Circolare n. 181 del 23 dicembre 2013: integrata la denuncia trimestrale della
manodopera agricola al fine di consentire al datore di lavoro la compensazione delle somme
anticipate a titolo di congedo obbligatorio e/o facoltativo del padre lavoratore dipendente
L'INPS, con la circolare n° 181 del 23 dicembre 2013, ha fornito le necessarie informazioni
operative alle quali devono attenersi i datori di lavoro agricoli al fine di conguagliare correttamente
le somme anticipate a titolo di congedo obbligatorio e/o facoltativo per il padre lavoratore. Come
noto, la Legge 92 del 28 giugno 2012, all'articolo 4, comma 24, lettera a), ha introdotto un
innovativo diritto (rectius obbligo) a favore del padre lavoratore dipendente di assentarsi dal lavoro,
per un giorno, entro il quinto mese di vita del bambino a prescindere dallo status lavorativo della
madre (“il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di
astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore
dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo
con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a
quest'ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due giorni goduto in sostituzione della madre
è riconosciuta un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione
e per il restante giorno in aggiunta all'obbligo di astensione della madre è riconosciuta
un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione. Il padre lavoratore è tenuto a fornire
preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal
lavoro almeno quindici giorni prima dei medesimi”). Inoltre, il subordinato può avvalersi della
facoltà di astenersi dal lavoro, per ulteriori due giorni, sempre entro il medesimo arco temporale, a

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condizione però che la madre lavoratrice rinunci ad un egual periodo di congedo per maternità.
Per entrambi i menzionati periodi di congedo, il padre ha diritto al 100% del normale trattamento
economico con onere a totale carico dell'INPS. Orbene, l'Istituto di previdenza, con il documento di
prassi in commento, ha illustrato le particolari modalità che i datori di lavoro agricolo devono
seguire per compilare correttamente le denunce trimestrali DMAG al fine di effettuare il recupero
dell'importo anticipato a titolo di congedo obbligatorio e/o facoltativo. In primo luogo, l'INPS, per
quanto concerne il complessivo quadro normativo e l'ambito di applicazione dei congedi, rinvia alla
propria circolare n. 40 del 14/03/2013. Per quel che riguarda le denunce DMAG l'Istituto comunica
che le stesse sono state integrate con nuovi campi/codici. Di conseguenza, i datori di lavoro agricoli
interessati al recupero dell'importo che è stato da loro anticipato per i congedi in commento
dovranno provvedere con le seguenti modalità:
     per ogni singolo lavoratore beneficiario dell'anticipazione provvederanno ad indicare, nel
        quadro “F” relativamente al “tipo retribuzione”, la lettera “B” se è stata anticipata la
        prestazione per le giornate di congedo obbligatorio o la lettera “D” se l'anticipazione si
        riferisce al congedo facoltativo;
     nel campo “giorni” avranno cura di indicare il numero di giorni per i quali è stata erogata la
        prestazione;
     nel campo “retribuzione” dovranno indicare a quanto ammonta l'importo delle prestazioni
        anticipate e delle quali, pertanto, chiedono il recupero.
Come di consueto, il datore di lavoro dovrà (anche) provvedere a sottoscrivere la dichiarazione
contenuta nella denuncia trimestrale con la quale lo stesso “.... dichiara che gli importi anticipati
esposti nel quadro F, campo retribuzione, sono stati effettivamente anticipati al lavoratore, sono
stati determinati in conformità alle vigenti disposizioni di legge e la relativa documentazione è
custodita in azienda”. Per quel che concerne la modalità di compensazione delle somme anticipate
agli operai agricoli a tempo indeterminato, l'INPS rinvia al proprio documento di prassi n. 118/2007
ed alle istruzioni che in esso sono contenute.

                                                                ***

6) Ministero dell'Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza: chiarimenti in merito
all’accertamento contemporaneo di più violazioni, alla decurtazione ed al recupero dei punti
Con una nota del 15 gennaio 2014 (allegata) il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero
dell’Interno fornisce chiarimenti in ordine all’interpretazione dell’art. 126-bis, comma 1-bis, del
Codice della Strada, ai sensi del quale qualora siano accertate contemporaneamente più violazioni,
può essere decurtato un massimo di 15 punti, a meno che la disposizione violata preveda la
sospensione o la revoca della patente. In particolare, è stato chiesto se il limite di 15 punti può
essere superato anche in caso di violazioni di norme che prevedono la sospensione della patente
solo in caso di recidiva, a prescindere dal verificarsi dei presupposti che consentono l’applicazione
della sanzione amministrativa accessoria. Il Ministero chiarisce che in quest’ultima ipotesi il
cumulo materiale dei punti può essere disposto solo se l’agente accertatore è a conoscenza del fatto
che il trasgressore, nel biennio precedente, ha commesso analoga violazione già definita. Il limite,
infatti, può essere superato solo alla seconda violazione dalla quale consegue la sospensione
immediata della patente.

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7) Nota INAIL n. 495/14: proroga autoliquidazione – istruzioni operative sui pagamenti
Facciamo seguito alle nostre precedenti notizie in materia per comunicare che l’INAIL, con
l’allegata nota n. 495/14, ha fornito le prime indicazioni relative al differimento dei termini, al 16
maggio 2014, per l’autoliquidazione 2013/2014. Tale differimento, che sarà contenuto nel decreto
legge approvato dal Consiglio dei Ministri di venerdì scorso, consentirà all’Istituto di provvedere
alle elaborazioni statistiche sugli andamenti infortunistici ed al calcolo economico-finanziario sui
premi e contributi ai fini della predisposizione di un apposito decreto ministeriale. Il nuovo termine
del 16 maggio 2014, in particolare, consentirà di posticipare gli adempimenti relativi al:
      versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani di
         autoliquidazione 902014, sia per il pagamento in unica soluzione che per il pagamento della
         prima rata;
      dei premi speciali anticipati per il 2014;
      invio telematico degli elenchi relativi alla regolazione del primo trimestre 2014 delle polizze
         speciali.
Il differimento al 16 maggio dovrebbe riguardare anche il termine del 17 marzo 2014 previsto per la
presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2013, nonché quello per comunicare
la scelta del pagamento rateale e quello per richiedere la riduzione del premio, misura quest’ultima
prevista in favore delle imprese artigiane. Relativamente ai pagamenti rateali, il premio dovrà essere
sempre diviso in quattro rate, ma, con la prima rata, con scadenza 16 maggio 2014, dovrà essere
corrisposto il 50% del premio, senza maggiorazione di interessi, mentre con le due successive rate,
con scadenza 16 agosto 2014, differita di diritto al 20 agosto 2014 e 16 novembre 2014 dovrà essere
corrisposto per ciascuna di esse il 25% del premio, con maggiorazione degli interessi. Nel
confermare che relativamente alla seconda e terza rata, il tasso di interesse applicato sarà pari al
2,08%, l’Istituto evidenzia, altresì, che per l'invio delle comunicazioni motivate di riduzione delle
retribuzioni presunte tramite il servizio “Riduzioni presunto”, il termine è confermato al 17
febbraio 2014.

                                                                ***

8) INAIL – riduzione del premio assicurativo per interventi di prevenzione
Facendo seguito alle nostre precedenti notizie in materia provvediamo a comunicare che l’INAIL ha
pubblicato, sul proprio sito Internet, il nuovo modello OT24 2014 attraverso il quale le imprese che
hanno effettuato interventi di prevenzione possono ottenere una riduzione del tasso medio di tariffa
(articolo 24, D.M. 12/12/2000 e s.m.i.). Possono presentare istanza tutte le aziende che, in possesso
dei requisiti indicati dall'Istituto:
     sono operative da almeno un biennio a partire dalla data di inizio attività;
     sono in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa
        (DURC);
     abbiano effettuato, nel corso del 2013, interventi di miglioramento delle condizioni di
        sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla
        normativa in materia.
La domanda deve essere inviata solo per via telematica entro e non oltre il 28/2/2014. Le domande
delle imprese saranno soggette a controllo a campione da parte dell’INAIL per verificare la
veridicità di quanto indicato. Lo sconto ottenibile sui premi tramite il modello OT24 Inail 2014è il
seguente (DM 3 dicembre 2010, che ha recepito la delibera Inail n. 79/2010):

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          Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente
fino a 10 lavoratori                                                        sconto del 30%

               Da 11 a 50 lavoratori                                                        sconto del 23%

              Da 51 a 100 lavoratori                                                        sconto del 18%

             Da 101 a 200 lavoratori                                                        sconto del 15%

             Da 201 a 500 lavoratori                                                        sconto del 12%

                Oltre 500 lavoratori                                                         sconto del 7%

L’Inail attribuisce agli interventi di miglioramento un punteggio che va da10 a 100. Per poter
accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la
somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100. Gli interventi, inoltre, devono essere relativi ad
almeno due diverse sezioni, ad eccezione di quelli rientranti nella sezione Interventi particolarmente
rilevanti, cui sono attribuiti 100 punti e sono, quindi, sufficienti per accedere allo sconto. Per le
aziende che abbiano effettuato interventi diversi da quelli predeterminati nel modello viene
confermata la possibilità di indicarli in appositi spazi nella parte finale del modello stesso. Questi
interventi saranno oggetto di specifica verifica da parte dell'Istituto.
Novità rilevanti rispetto al precedente modello
Nella sezione A sono stati aggiunti i sistemi di gestione e sicurezza SGSL-GP specifici per le
Aziende del settore Gomma Plastica (A7). Molto importanti sono le novità in merito sia alla sezione
relativa alla sorveglianza sanitaria con l’introduzione di 3 nuovi punti, per agevolare la telemedicina
e la diffusione dei defibrillatori(B4, B5, B6), sia in ambito di formazione (B2, B5). Vi è poi una
voce in più nella sezione dedicata ai lavoratori stranieri (G3).
Altra novità è la presenza nel modello di una nuova sezione denominata “Gestione delle emergenze
- protezione da sismi e altre calamità naturali”, che prevede quattro nuove voci:
     presenza del piano di emergenza e delle prove di evacuazione in aziende ove sono occupati
        meno di 10 dipendenti;
     avere nel piano di emergenza anche altri scenari (eventi sismici o calamità naturali) ed avere
        effettuato per ogni singolo scenario la relativa prova;
     aver effettuato e testato il piano di emergenza assieme alla Protezione civile;
     aver fatto specifica formazione ed informazione dei lavoratori su eventi calamitosi o sismici.
5. Nel modello 2014 è stata introdotta una sezione dedicata ad interventi in attuazione di accordi di
collaborazione e protocolli d’intesta tra Inail, Istituzioni, Parti sociali e Organismi Paritetici (in
particolare, nel modello è indicato l’accordo sottoscritto tra Inail e Federchimica “Programma
Responsible Care”). Ricordiamo che, in aggiunta allo sconto sulle tariffe Inail e ai finanziamenti
destinati dal Bando Isi 2013, la recente Legge di stabilità 2013,accogliendo le richieste di
Confindustria, ha previsto una riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per

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l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, tenendo conto
dell'andamento infortunistico aziendale (articolo 1, comma 128, Legge n. 147 del 2013) e la
prossima revisione sia delle tariffe che dei meccanismi di oscillazione.

                                                                 ***

9) Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145 (Destinazione Italia): credito d'imposta per attività
di ricerca e sviluppo
Il Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145 (Destinazione Italia), contenente alcune misure volte al
rilancio della competitività delle imprese, dispone l'istituzione di un credito di imposta a favore
delle aziende che investono in attività di ricerca e sviluppo, stanziando risorse nel limite massimo
complessivo di euro 600 milioni per il triennio 2014-2016. L’operatività del credito d’imposta è
subordinata alla verifica della coerenza con le linee di intervento previste nella proposta nazionale
relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, ed
all'approvazione della Commissione europea. Il credito d'imposta è riconosciuto, fino ad un importo
massimo annuale di euro 2.500.000 per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di spesa delle
risorse individuate per ciascun anno, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica,
dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile
adottato, nella misura del 50 per cento degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e
sviluppo, registrati in ciascuno dei periodi d'imposta con decorrenza dal periodo di imposta
determinato con il decreto di cui sopra e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2016, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari
a euro 50.000 in ciascuno dei suddetti periodi di imposta. Sono ammissibili al credito d'imposta le
seguenti attività di ricerca e sviluppo:
      lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove
        conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste
        applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
      ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare
        per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei
        prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi,
        necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
      acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di
        natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni
        per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre
        attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione
        concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere
        l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a
        uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti
        pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è
        necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo
        elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale,
        ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale
        comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili;
      produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o
        trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Non si considerano
        attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di
        produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche
        quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

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Ai fini della determinazione del credito d'imposta le spese ammissibili sono quelle relative a:
      personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
      quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e
         attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti
         fiscali (decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988), in relazione alla misura e
         al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario
         non inferiore a 2.000 euro al netto di iva;
      costi della ricerca svolta in collaborazione con le Università e gli organismi di ricerca, quella
         contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti
         esterne.
Per fruire del contributo le imprese devono effettuare alcuni adempimenti e precisamente le imprese
presentano un'istanza telematica mediante le modalità tecniche predisposte dal Ministero dello
sviluppo economico. Il credito di imposta deve inoltre essere indicato nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è maturato; esso non concorre alla
formazione del reddito, né della base imponibile IRAP, ed è utilizzabile esclusivamente in
compensazione nel modello F24. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta, il
Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi
ambiti di competenza. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile
certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un revisore
legale. Tale certificazione va allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei
conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore
legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Le spese sostenute per l'attività di
certificazione contabile da parte delle imprese di cui al precedente periodo sono ammissibili entro il
limite massimo di euro 5.000. Con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno adottate le ulteriori disposizioni applicative
necessarie, ivi comprese le modalità di iscrizione delle spese in bilancio, le modalità di verifica e
controllo dell'effettività delle spese sostenute, nonché le cause di decadenza e revoca del beneficio,
le modalità di restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente e le eventuali
relative maggiorazioni. La procedura telematica per usufruire del credito d'imposta prevede una
verifica ex ante sulla conformità delle spese di ricerca e sviluppo che le imprese sostengono ed una
ex post sull'effettiva entità delle spese sostenute. Qualora le spese effettivamente sostenute risultino
inferiori di oltre il 20 per cento rispetto a quelle dichiarate, la misura dell'agevolazione sarà ridotta
dal 50 per cento al 40 per cento sempre che permanga la spesa incrementale.

                                                                 ***

10) Igiene ambientale: ASSOAMBIENTE e FEDERAMBIENTE applicazione dell'Elemento
di Copertura Economica
In base alle norme dei vigenti CCNL relativi ai dipendenti di aziende del settore dell'igiene
ambientale, sottoscritti sia da ASSOAMBIENTE sia da FEDERAMBIENTE con le Organizzazioni
Sindacali FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e FIADEL, si prevede in caso di mancanza di
rinnovo, l’applicazione dell’Elemento di Copertura Economica (E.C.E.) a partire dal 1° gennaio
2014 sino al 30 aprile 2014. Sia il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 12 aprile 2013 firmato
da Assoambiente sia il CCNL 24 maggio 2013 firmato da Federambiente, per i dipendenti di
imprese e società esercenti servizi ambientali, dispongono per il caso in cui alla scadenza del
triennio di vigenza contrattuale – 31 dicembre 2013 - le parti non abbiano definito l’accordo di

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           Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente
rinnovo. Infatti si stabilisce che qualora il rinnovo del CCNL sia definito in data successiva alla
scadenza del medesimo, a partire dalla retribuzione relativa al primo mese successivo alla scadenza
stessa verrà riconosciuto ai lavoratori a tempo indeterminato e determinato in forza all’azienda un
importo mensile di € 15,00 al livello 3A, da parametrarsi per le altre posizioni del vigente sistema
d’inquadramento. Tale importo, denominato Elemento di Copertura Economica (E.C.E.), è
comprensivo dell’incidenza sugli istituti contrattuali e legali e costituisce totale copertura
economica per il periodo massimo dei primi 4 mesi del nuovo triennio contrattuale, qualora entro
tale periodo il CCNL non sia stato ancora rinnovato. Nel caso in cui il CCNL sia rinnovato entro il
predetto periodo, l’ E.C.E. cessa di essere corrisposto dalla data di decorrenza degli aumenti
retributivi stabilita dall’Accordo. Qualora il CCNL sia rinnovato dopo il predetto periodo, la
copertura economica del periodo successivo è stabilita dall’Accordo di rinnovo.
Si riportano gli importi riparametrati per i dipendenti di entrambi i settori da corrispondere a partire
dal 1° gennaio 2014 e comunque non oltre il 30 aprile 2014.

                                              CCNL ASSOAMBIENTE
                                        Livello Parametro Importo E.C.E.
                                        Quadro 230,00         26,52
                                           8      204,67      23,60
                                         7A       184,41      21,27
                                         7B       175,36      20,22
                                         6A       166,84      19,24
                                         6B       159,15      18,35
                                         5A       151,29      17,45
                                         5B       144,86      16,71
                                         4A       138,57      15,98
                                         4B       134,36      15,49
                                         3A       130,07      15,00
                                         3B       124,00      14,30
                                         2A       123,51      14,24
                                         2B       111,11      12,81
                                           1      100,00      11,53

                                             CCNL FEDERAMBIENTE
                                         Livelli Parametri Importo E.C.E.
                                         Quadro 230,00         26,52
                                           8      204,67       23,60
                                          7A      184,41       21,27
                                          7B      175,36       20,22
                                          6A      166,84       19,24
                                          6B      159,15       18,35
                                          5A      151,29       17,45
                                          5B      144,86       16,71
                                          4A      138,57       15,98

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4B          134,36                 15,49
                                           3A          130,07                 15,00
                                           3B          124,00                 14,30
                                           2A          123,51                 14,24
                                           2B          111,11                 12,81
                                            1          100,00                 11,53

                                                                ***

11) Con la conversione in legge del DL n. 145/2013 cambiano ancora le sanzioni per il lavoro
nero
Le norme con cui di recente il legislatore è intervenuto per modificare l’ammontare delle sanzioni
sul lavoro nero sono destinate a cambiare ancora. Viene infatti già previsto che i nuovi importi
introdotti dall’articolo 14, comma 1, lettere a) e b) del D.L. n. 145/2013 (“1. Al fine di rafforzare
l'attività di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare e di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro sono introdotte le seguenti disposizioni: a) l'importo delle sanzioni
amministrative di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, nonché delle somme aggiuntive di cui all'articolo
14, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aumentato del 30%. Per la
violazione prevista dal citato articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, non è ammessa alla procedura di diffida di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124; b) gli importi delle sanzioni
amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66,
con esclusione delle sanzioni previste dall'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo,
sono decuplicate”) in vigore dalla scorso 24 dicembre, debbano essere rivisti anche in
considerazione alla gravità della violazione e alla condotta del trasgressore. Ad annunciarlo è stato
il segretario generale del Ministero del Lavoro, Paolo Pennesi, intervenuto in un incontro
organizzato con la stampa specializzata. Come noto l’articolo 14 del summenzionato decreto legge,
allo scopo di rafforzare l’attività di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, e di
tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, è intervenuto inasprendo drasticamente il
sistema sanzionatorio relativo alla c.d. “maxisanzione” per il lavoro nero, alla sospensione
dell’attività imprenditoriale e all’orario di lavoro. In pratica, dal 24 dicembre 2013:
        è aumentata del 30% la maxisanzione per il lavoro nero (ex articolo 3 del D.L. n. 12/2002)
ed è stata esclusa l’applicazione della diffida prevista dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 124/2004;
        sono aumentate del 30% le somme aggiuntive da versare per la revoca del provvedimento di
sospensione dell’attività imprenditoriale (articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008);
        sono addirittura decuplicate le sanzioni sulla durata media dell’orario di lavoro, riposi
giornalieri e settimanali.
Il provvedimento è stato criticato da più parti, critiche che hanno messo in rilievo la necessità non
solo di reprimere le violazioni delle norme ma anche di premiare le imprese sane promuovendo la
regolarità del lavoro, combattendo le violazioni anche sul piano sanzionatorio, non solo per frenare
il perpetuarsi delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ma anche per impedire che
le aziende virtuose vengano danneggiate dalla concorrenza sleale di quelle aziende che, invece, non
rispettano le regole.

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12) Lavoro accessorio: il limite economico deve essere calcolato su di un periodo mobile di 365
giorni e non su un periodo fisso
Il segretario generale del Ministero del Lavoro, Paolo Pennesi, in un incontro con la stampa
specializzata, ha confermato che il limite economico di 5.000 euro al fine di non oltrepassare il
requisito del limite economico riferito all'utilizzabilità dei buoni lavoro (i cosiddetti “voucher”)
deve essere considerato in riferimento ad un periodo “mobile”, ossia a ritroso dalla data presa in
considerazione. In particolare, la questione riguarda il limite economico che il lavoratore
occasionale può ricevere mediante il metodo di pagamento dei buoni lavoro, requisito questo
fondamentale affinché tale istituto possa considerarsi valevole ai fini legislativi. Al riguardo,
ricordiamo che l’ultimo intervento in ordine cronologico è stato apportato dal decreto Giovannini
(D.L. n. 76/2013), il quale ha introdotto l’obbligo di non superare la soglia dei 5.000 euro nell’anno
solare; mentre, con riferimento al singolo committente imprenditore o professionista, la prestazione
potrà dar luogo a un’erogazione massima di 2 mila euro per singolo prestatore. La questione non è
di poco conto visto che se vengono violati i limiti economici su evidenziati si determina una
violazione della disciplina normativa cui non può che conseguire, come già spiegato dal Ministero
del Lavoro, “una trasformazione del rapporto in quella che costituisce la forma comune di
rapporto di lavoro, ossia in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con
applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative, ciò almeno con riferimento alle ipotesi
in cui le prestazioni siano rese nei confronti di un’impresa o lavoratore autonomo e risultino
funzionali all’attività di impresa professionale”. Come accennato in premessa, il dubbio è se far
rifermento all'anno solare contenuto nell'articolo 70 del D.Lgs. 276/2013 (inteso come 1° gennaio –
31 dicembre) o a un periodo mobile di 365 giorni. Sul punto, Paolo Pennesi, ha corretto quanto
affermato dall’INPS in precedenza che considerava valevole il periodo fisso 1/1 – 31/12. Infatti, per
anno solare si intende un periodo mobile di 365 giorni da computarsi a ritroso dalla data
considerata. Quindi, basta semplicemente che il lavoratore non superare i limiti descritti da quando
ha cominciato a lavorar mediante i voucher fino a 365 giorni. Va da sé che il limite va di volta in
volta tenuto d’occhio per non superare il tetto massimo. A tal fine, il datore di lavoro può richiedere
la lavoratore una dichiarazione sostitutiva delle somme percepite, che ha la funzione di attestare
quanto è stato percepito dal lavoratore stesso e quindi quanto può ancora ricevere. Sul punto di
rammenta che il contatore telematico dell’INPS non è ancora bene funzionante ed è quindi
preferibile non basarsi su tali dati.

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13) Risoluzione 15/E – L’Agenzia delle Entrate: sicurezza sul lavoro un codice per ammende e
sanzioni
L’Agenzia delle Entrate, a seguito dell’incremento delle ammende e delle sanzioni amministrative
pecuniarie per le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, introdotto a partire dal 1°
luglio 2013, ha istituito con la Risoluzione 15/E del 27 gennaio 2014, il codice tributo “Gaet”
denominato “Maggiorazioni delle ammende previste per contravvenzioni in materia di igiene,
salute e sicurezza sul lavoro disposte dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2013,
n. 76”. Il codice dovrà essere utilizzato per versare allo Stato, tramite il modello di pagamento F23,
la maggiorazione delle ammende e sanzioni relative alle violazioni sulle norme di sicurezza di
igiene e salute sul lavoro. L’aumento delle sanzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul
lavoro è stato previsto dall’articolo 9, comma 2, del D.L. 76/2013, riguardante “Primi interventi
urgenti per la promozione dell’occupazione”, entrato in vigore il 28 giugno 2013. La metà delle
maggiorazioni è destinata a finanziare i controlli e le attività di prevenzione per la salute e la
sicurezza del lavoro, realizzate dalle direzioni territoriali del Lavoro. Il pagamento dovrà essere

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          Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente
effettuato utilizzato il modello di pagamento F23, relativamente alla compilazione, viene precisato
che nel campo 6 “Ufficio o ente” del modello F23, dovrà essere indicato il codice VXX, dove la
doppia X va sostituita con la sigla automobilistica della provincia di appartenenza dell’ufficio
territorialmente competente. Nel campo 10 vanno riportati gli estremi dell’atto e, nel campo 11, il
nuovo codice tributo “Gaet”.

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14) INPS – Circolare n. 11 del 27 gennaio 2014: ANF pensionati disabili. Serve il parere
dell’Ufficio Sanitario
La corresponsione dell’ANF per i pensionati pubblici over65 è subordinata all'assenso che deve
essere rilasciato da parte dell’Ufficio Sanitario di Sede. La novità deriva dal processo di
unificazione della gestione ex ENPALS all’INPS, che ha accorpato conseguenza anche i requisiti
dell’accertamento dello stato di inabilità da parte dell'assicurato. A chiarirlo è stato l’INPS con la
sua circolare n. 11 del 27 gennaio 2013, a seguito di alcune richieste di chiarimenti in merito al
rilascio della certificazione sanitaria attestante le condizioni di assoluta e permanente inabilità a
proficuo lavoro così come prescritta dalla normativa in materia di assegno per il nucleo familiare in
favore dei soggetti ultrasessantacinquenni titolari di pensione pubblica.
In via preliminare, l’INPS rammenta che l’articolo 2, comma 2, parte prima del D.L. n. 69/1988,
convertito, con modificazioni, nella Legge n. 153/1988, stabilisce che l’ANF compete in misura
differenziata in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo stesso secondo tabelle
prestabilite (“L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed
al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto, ed è concesso per i
componenti del nucleo familiare che abbiano la residenza nel territorio nazionale. I medesimi
livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se nel nucleo familiare si trovano soggetti in
condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o
nubile”). Tali livelli di reddito, secondo quanto viene previsto dall'articolo 2, comma 2, parte
seconda del D.L. n. 69/1988 vengono incrementati nei casi in cui il nucleo familiare si trovi a
ricomprendere soggetti che si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a
proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere compiti e
funzioni proprie della loro età (“Per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovano a
causa di infermità o difetto fisico o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di
dedicarsi ad un proficuo lavoro, i livelli di reddito della tabella predetta sono aumentati di
lire dieci milioni”). Di per sé l’inabilità a proficuo lavoro comporta, pertanto, l’inclusione nel
nucleo familiare e la maggiorazione dei livelli reddituali se relativa a un figlio o equiparato
maggiorenne, mentre, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, parte terza la persistente difficoltà a
compiere gli atti e le funzioni proprie dell’età del figlio o equiparato minorenne consente solo un
aumento del livello reddituale (“I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se
nel nucleo familiare si trovano soggetti in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata,
separato o separata legalmente, celibe o nubile”), trattandosi di soggetti che già si trovano a fare
parte del nucleo familiare. Ciò detto, è opportuno ricordare che il riconoscimento del beneficio è
subordinato alla presentazione del certificato rilasciato dalla competente A.S.L. da cui risulti
espressamente che “il soggetto si trova, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta
e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro”. Con particolare riferimento ai soggetti
ultrasessantacinquenni, al fine di accertare la permanenza dei requisiti per godere dell’ANF, ogni
certificazione medica allegata alla domanda dovrà essere sempre e comunque esaminata da parte
dell’Ufficio Sanitario di Sede.
Quindi, tenuto conto che la cosiddetta Manovra “Salva-Italia” (Legge n. 214/2011) ha disposto

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