R.E.N.T.Ri Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità dei Rifiuti Lab. Sperimentale Prototipazione Funzionale

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R.E.N.T.Ri Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità dei Rifiuti Lab. Sperimentale Prototipazione Funzionale
R.E.N.T.Ri

Registro Elettronico Nazionale
Tracciabilità dei Rifiuti
Lab. Sperimentale Prototipazione Funzionale

venerdì 19 novembre 2021
                                                                                       DEV Club
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                           R.E.N.T.Ri. - Lab. Sperimentale Prototipazione Funzionale              1
Argomenti …

  1   Riferimenti al dettato normativo del D.Lgs. 152/2006

  2   Il documento Informatico

  3   Modello operativo e concettuale per l’adozione del FIR digitale

  4   Proposta del formato dei dati del FIR digitale

  5   Struttura del documento informatico di tipo «xFIR»

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Transizione verso il formulario digitale

    1    Riferimenti al dettato normativo del D.Lgs. 152/2006

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D.Lgs. 152/2006 - art. 188-bis
(Sistema di tracciabilita' dei rifiuti)
c.1. - […] gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di
trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalità dettate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare.
c.3. - Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, […] , è articolato in:
a) Una sezione Anagrafica, […]
b) una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai
     percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1
c.4. - I decreti disciplinano anche l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità, consentendo il colloquio con i sistemi
gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo
preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in particolare:
a) i modelli ed i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 con
      l'indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi;
[…]
c) il funzionamento del Registro elettronico nazionale, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a),
nonché dei dati relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto;
c.5. - Gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193 sono effettuati digitalmente da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che
intendano volontariamente aderirvi ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 ; negli altri casi i suddetti
adempimenti possono essere assolti mediante il formato cartaceo

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D.Lgs. 152/2006 - Articolo 193
 (Trasporto dei rifiuti)
c.1. Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, e’ accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal
quale devono risultare i seguenti dati:
 a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
 b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
 c) impianto di destinazione;
 d) data e percorso dell'istradamento;
 e) nome ed indirizzo del destinatario.

c.2. Con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, sono disciplinati il modello del formulario di identificazione del
rifiuto e le modalità di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro Elettronico Nazionale, con possibilità
di scaricare dal medesimo Registro elettronico il formato cartaceo.

c.5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in alternativa alle modalità di
vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto è prodotto in format esemplare, conforme al
decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione
raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarsi in duplice copia

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Transizione verso il formulario digitale

    2    Il documento Informatico

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Documento informatico
 Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

    Il Codice dell'Amministrazione Digitale definisce il «documento informatico» come
         "rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti"
                      in contrapposizione al documento analogico
     ("rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti").

 Regolamento (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 luglio 2014

            Il Regolamento eIDAS definisce il «documento elettronico» come
        “qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o
                        registrazione sonora, visiva o audiovisiva”.

                                 https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/sistema-gestione-procedimenti-amministrativi/documento-informatico

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Documento informatico nel C.A.D.
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

 Art. 20. Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici
 «1-bis.» Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del
 Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica
 avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i
 requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del
 documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore.
 In tutti gli altri casi, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore
 probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità.
 La data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.

 «1-ter.» L’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma
 elettronica, salvo che questi dia prova contraria.

                      https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/codice-amministrazione-digitale-docs/it/v2017-12-13/_rst/capo2_sezione1_art20.html

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Documento elettronico nell’eIDAS
         Il Regolamento UE n° 910/2014 - eIDAS                                                                    https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/eidas

 eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) - Regolamento UE n° 910/2014 sull’identità digitale.
 Il regolamento eIDAS fornisce una base normativa comune per interazioni elettroniche sicure fra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni e
 incrementa la sicurezza e l’efficacia dei servizi elettronici e delle transazioni di e-business e commercio elettronico nell’Unione Europea.

            Articolo 3 - Definizioni
 1) «identificazione elettronica», il processo per cui si fa uso di dati di identificazione personale in forma elettronica che
 rappresentano un’unica persona fisica o giuridica, o un’unica persona fisica che rappresenta una persona giuridica;

 35) «documento elettronico», qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione
 sonora, visiva o audiovisiva;

            CAPO IV - DOCUMENTI ELETTRONICI
            Articolo 46 - Effetti giuridici dei documenti elettronici
 A un documento elettronico non sono negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali
 per il solo motivo della sua forma elettronica.

                                                                                                              https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj/ita

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Transizione verso il formulario digitale

    3    Modello operativo e concettuale per l’adozione
         del FIR digitale

                      R.E.N.T.Ri. - Lab. Sperimentale Prototipazione Funzionale   10
Transizione verso il formulario digitale

        In alternativa alla carta
         chimica in 4 copie da
           vidimare in CCIAA

                                    PRODUZIONE                          TRASPORTO                       GESTIONE

      L’attuale sistema nazionale di gestione dei F.I.R. è esclusivamente cartaceo!
      L’introduzione del sistema ViViFir per la vidimazione virtuale ha introdotto una GRANDE agevolazione
      al processo di migrazione verso una gestione digitale.

                                            R.E.N.T.Ri. - Lab. Sperimentale Prototipazione Funzionale              11
Transizione verso il formulario digitale
 Cosa è richiesto al «FIR DIGITALE» ...
 (Art. 20 del CAD) […]
                   garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e
 inequivoca, la sua riconducibilità all’autore […]
 … e sul piano operativo ...
 •   Semplicità nell’emissione e nell’utilizzo.
 •   Condivisione dei contenuti affinché gli operatori della filiera possano acquisire i dati in modalità telematica.
 •   Garanzia dell’integrità a tutela delle responsabilità degli operatori.
 •   Libero da vincoli che ne possano limitare il campo di utilizzo, anche sul piano tecnologico.
 L’esperienza di soluzioni esistenti ...
 Esistono diverse esperienze nello scambio delle informazioni contenute nei FIR in modalità telematica, ma solo come
 «compendio» al flusso cartaceo che rimane l’unico «titolo» valido attestante la regolarità dell’operazione.

 … mentre quando il flusso dati è tutto digitale ...
 I sistemi informatizzati per lo scambio dati sui trasporti «di merci» in generale, ed in particolare «di rifiuti» si avvalgono di HUB o
 PIATTAFORME condivise attraverso le quali si agisce in due modi:
 -   Come operatori di terminale direttamente sull’applicazione informatica messa a disposizione degli operatori.
 -   Attraverso il collegamento applicativo basato sullo scambio di dati mediante interfacce condivise in formato XML e
     osservando una rigida cronologia delle operazioni che si devono svolgere in sequenza, e sottoscrivere digitalmente.

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Transizione verso il formulario digitale

                     R.E.N.T.Ri. - Lab. Sperimentale Prototipazione Funzionale   13
Transizione verso il formulario digitale
Level 2 – Raccolta dei dati per la tracciabilità sul trasporto                                              Raccoglie le informazioni
                                                                                                            dai formulari

 Level 1 – Supporto alla transazione                                                                        Accompagna il trasporto
                                                                                                            dalla partenza alla
                         La rappresentazione cartacea è una
                                                                                                            destinazione
                           copia «di cortesia» senza valore

partenza                                                                                           arrivo

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Transizione verso il formulario digitale
   Evoluzione digitale in cui la «Sezione Tracciabilità del RENTRI» funge da HUB nazionale

                                                                                                      La notifica degli stati sul progressivo
                 PRODUZIONE                  TRASPORTO                            GESTIONE
                                                                                                      aggiornamento del FIR è subito
                                                                                                      disponibile a tutti

       1. Definizione di un modello dati condiviso, aperto, flessibile, integrabile
       2. Flessibilità della soluzione tecnica fin dalla fase progettuale per sostenere scenari diversi ed evolutivi
       3. Utilizzo di Standard tecnologici «regolamentati» a livello europeo & internazionale
       4. Regolamentazione Normativa chiara nella definizione delle responsabilità
       5. Soluzioni aperte accessibili e supportate dal libero mercato
                                         R.E.N.T.Ri. - Lab. Sperimentale Prototipazione Funzionale                                15
Transizione verso il formulario digitale
 Evoluzione digitale

            INIZIO                                                                                                            FINE   REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE

                                                                      T I M I N G - Ritardo trasmissione dati alla Tracciabilità

                                                                                                                           SISTEMA LOCALE

      Lo scenario delineato consentirà agli operatori di condividere i dati dei FIR
      mediante lo scambio di un file attraverso la triangolazione sul server
      centrale del sistema nazionale RENTRI.
                                                                                                                           SISTEMA CENTRALE

                                           R.E.N.T.Ri. - Lab. Sperimentale Prototipazione Funzionale                                                     16
Transizione verso il formulario digitale

    4    Proposta del formato dei dati del FIR digitale

                       R.E.N.T.Ri. - Lab. Sperimentale Prototipazione Funzionale   17
Linee Guida a livello Comunitario
                                       «Waste Shipments DataModel»
 EUDIN (EUropean Data Interchange for Waste Notification System).
 Framework di interfacce standardizzate, regole e componenti che consentono lo scambio continuo di messaggi relativi al
 trasporto e allo smaltimento/recupero dei rifiuti tra gli Stati membri dell'Unione europea

 UN/CEFACT standard «Transboundary Movements of Waste» (TMW)
 (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business) Sostiene le attività volte al miglioramento della
 capacità delle organizzazioni imprenditoriali, commerciali e amministrative, di scambiare prodotti e servizi pertinenti in
 modo efficace.

 Correspondents' guidelines N°11 “Specification of a data model for the electronic data interchange under Regulation (EC)
 No 1013/2006 on shipments of waste”
 Rappresentano l'interpretazione comune di tutti gli Stati membri su come dovrebbe essere interpretato il regolamento
 (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti (Regolamento sulle spedizioni di rifiuti – WSR).

 EC eFTI (Electronic Freight Transport Information)
 REGOLAMENTO (UE) 2020/1056 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
 del 15 luglio 2020 relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci

                                            R.E.N.T.Ri. - Lab. Sperimentale Prototipazione Funzionale                  18
XFIR-SchemaDefinition-(20211119-rev000).XSD
                                   un modello dati incrementale

                    R.E.N.T.Ri. - Lab. Sperimentale Prototipazione Funzionale   19
XFIR-SchemaDefinition-(20211119-rev000).XSD

                                                                         Ogni aggiunta di dati
                                                                         produce una nuova
                                                                         versione del documento
                                                                         collegata alla versione
                                                                         precedente

                    R.E.N.T.Ri. - Lab. Sperimentale Prototipazione Funzionale                      20
XFIR-SchemaDefinition-(20211119-rev000).XSD

                    R.E.N.T.Ri. - Lab. Sperimentale Prototipazione Funzionale   21
XFIR-SchemaDefinition-(20211119-rev000).XSD

                    R.E.N.T.Ri. - Lab. Sperimentale Prototipazione Funzionale   22
Transizione verso il formulario digitale

    5    Struttura del documento informatico di tipo «xFIR»

                      R.E.N.T.Ri. - Lab. Sperimentale Prototipazione Funzionale   23
Standard tecnologici
                      Connecting Europe Facility | Innovation and Networks Executive Agency (europa.eu)
                      https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
                      è uno strumento di finanziamento fondamentale dell'UE per promuovere la crescita, l'occupazione e la competitività attraverso
                      investimenti infrastrutturali mirati a livello europeo.

                       Standards and specifications (europa.eu)
                       https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Standards+and+specifications

                                             CEF DigitaleSignature
                                             Create and verify electronic signatures in line with European standards

 eSignature (europa.eu) - https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eSignature

 ASiC (Associated Signature Container) Baseline Profile
 Current ASiC Standards (eIDAS)                                                               ETSI EN 319 162-1 V1.1.1 (2016-04)
                                                                                              Electronic Signatures and Infrastructures (ESI);
 ETSI EN 319 162 Associated Signature Containers (ASiC)
       •Part 1: Building blocks and ASiC baseline containers
                                                                                              Associated Signature Containers (ASiC);
       •Part 2: Additional ASiC containers

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.xFIR - il formulario digitale

 a. Il FIR digitale è un «documento informatico» con un proprio «tipo» ad esempio «.xfir»
 b. Il documento di tipo «.xfir» rappresenta un «container» in grado di raccoglie tutti i contributi forniti durante il ciclo di vita
    della transazione (del trasporto)
 c. Il documento «è generato» dal sistema RENTRI su richiesta dell’operatore mediante la fusione del «numero FIR»
    ottenuto attraverso il servizio per la vidimazione virtuale ViViFIR, con il primo set di dati che caratterizzano il Formulario
 d. Attraverso l’interoperabilità applicativa, il sistema RENTRI fornisce il supporto durante tutte le operazioni successive di
    arricchimento, integrazione, modifica e «firma» del documento informatico di tipo «.xfir»
 e. Il documento contiene i dati in formato XML che si formano progressivamente, anche in funzione di scenari operativi
    diversi (ad es. intermodalità, ecc.) e raccoglie le firme digitali apposte sia in modo diretto, che indiretto (da remoto).
 f.   Il documento è rappresentabile in ogni momento, nella versione «corrente» in un formato «intelligibile / stampabile» e
      verificabile on-line rispetto a quanto noto al sistema per il controllo della tracciabilità
 g. Il documento è interoperante con il sistema RENTRI attraverso il QR code
 h. Le regole tecniche standard e condivise, consentono di poter produrre «autonomamente» e aggiornare il documento
    digitale di tipo «.xfir» senza dover necessariamente ricorrere al supporto del sistema RENTRI
 i.   La validazione formale della struttura del «container» e di tutte le firme apposte è ottenibile attraverso strumenti aperti,
      mentre la validazione strutturale dei dati in quanto «xFIR» è a carico del sistema RENTRI.

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R.E.N.T.Ri
Registro Elettronico Nazionale
Tracciabilità dei Rifiuti
Lab. Sperimentale Prototipazione Funzionale

                      ‘‘grazie per l’attenzione’’

                        venerdì 19 novembre 2021                                    DEV Club
                                                                                    House
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