Quanto il "trasporto merci per conto terzi" sconfi na nella "logistica integrata"?
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Itinerari giuridici Quanto il “trasporto merci per conto terzi” sconfina nella “logistica integrata”? Le ragioni per cui occorre tentare di tracciare una netta linea di demarcazione tra le due figure. Avv.to Marco Porcari Quanto il “trasporto merci per conto terzi” sconfina in modo tipico il trasporto definito come il contratto nella “logistica integrata” ? Le ragioni per cui occorre con cui “il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire tentare di tracciare una netta linea di demarcazione tra persone o cose da un luogo a un altro” (art.1678 cod. civ.). le due figure. Affrancato dall’originaria categoria della locatio operis Il nostro ordinamento giuridico, oltre ai contratti tipi- del diritto romano, volta a contenere in se tutte le ipo- camente previsti dalla legge (la vendita, la locazione, il tesi in cui un soggetto prestava la propria opera - tra cui mandato, il deposito, il trasporto, ecc.) conosce una mi- anche quella di trasporto merci per conto terzi -, come riade di c.d. contratti “atipici” cioè non specificamente lavoratore autonomo al servizio di un altro soggetto, il previsti e disciplinati dalla legge; la ragione è intuibile; trasporto assume quindi la sua individualità nel nostro è impensabile, infatti, che in un determinato momento ordinamento giuridico. storico – il nostro codice civile risale al 1942 ! – il legisla- Tale circostanza è da considerarsi di non poco conto alla tore abbia potuto prevedere tutte le tipologie di accordi luce della tematica che mi accingo ad affrontare volta che le esigenze degli operatori economici richiedevano a differenziare, tracciando una linea di confine il più e avrebbe richiesto in futuro, soprattutto in ambito im- possibile bene delineata, tra il trasporto stesso e le altre prenditoriale; il sistema, infatti, è in continua evoluzio- figure infra descritte che sono nate e cresciute dal c.d. ne, passa in prima battuta da prevalentemente agricolo a “desiderio” di outsourcing e cioè dal processo di ester- industriale e via via si modifica in ragione del progresso nalizzazione di uno o più processi produttivi condotto incalzante. mediante la terziarizzazione logistica. Il legislatore, pertanto, ha inserito, in materia contrat- Per meglio comprendere le ragioni per cui il giurista non tuale, una norma che definirei una “valvola d’ingresso” può esimersi dal tracciare la succitata linea di demarca- che consente a ogni fattispecie contrattuale “nuova”, non zione occorre tenere conto di un principio generale del prevista e non prevedibile nel 1942, di entrare a far par- nostro ordinamento giuridico relativo all’applicazione te del nostro ordinamento “purchè meritevole di tutela analogica delle norme di legge. da parte dell’ordinamento giuridico” (art.1322, secondo Nel diritto l’analogia regolamenta una fattispecie con- comma, cod. civ.) e “non contraria a norme imperative creta in assenza di una specifica norma giuridica, qualo- di legge (per esempio il contratto con cui il killer viene ra altre norme regolamentino casi simili o materie ana- ingaggiato per uccidere una persona), all’ordine pubblico loghe. L’analogia ha il fine di garantire la completezza (per esempio la tangente pagata al funzionario per vin- dell’ordinamento giuridico. cere l’appalto pubblico) o al buon costume (per esempio Se una fattispecie non può essere disciplinata con una il meretricio) (art. 1343 cod. civ.). precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che Per ciò che concerne la movimentazione delle persone regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rima- e delle merci da un sito ad un altro, il legislatore del ne ancora dubbio, si decide secondo i principi generali 1942 non poteva far altro che prevedere e disciplinare dell’ordinamento giuridico dello Stato. 34 ItaliaMondo • Logistica & Intermodalità
Il limite dell’analogia consiste nel fatto che non si appli- ca alle leggi eccezionali, recita la norma: “Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati” (art.14 delle disposizioni sulla legge in generale). La sottolineatura, da attribuirsi al sottoscritto, ha la fina- lità di richiamare l’attenzione del lettore su quanto verrà di seguito illustrato. Come si è accennato, nell’epoca moderna il settore im- prenditoriale di produzione e distribuzione delle mate- rie prime e delle merci ha sentito sempre più l’esigenza di esternalizzare, di terzializzare parte dei processi pro- duttivi affidando in outsourcing ad imprese terze il set- tore, non solo del trasporto delle merci, ma anche dello stoccaggio e del collocamento su piattaforma delle stes- se, della movimentazione in genere e dell’evasione degli ordini da parte degli stessi operatori terzi a ciò preposti. Nasce quindi il fenomeno della cosiddetta logistica inte- Solo nel Dopoguerra il concetto comincia a essere am- grata, contratto atipico, sicuramente meritevole di tutela pliato e viene esteso anche al settore economico e indu- da parte dell’ordinamento giuridico, che in prima anali- striale. si può assimilarsi ad una figura molto ampia di appalto Nell’ambito della gestione d’impresa, quando si parla di di servizi in quanto contiene in sé alcuni aspetti del tra- logistica si fa riferimento esclusivo alla Logistica indu- sporto merci per conto terzi, alcuni aspetti del contratto striale, o meglio, con una dizione più moderna e corret- di deposito, alcuni aspetti della locazione di spazi, alcuni ta, alla logistica integrata. aspetti del mandato senza rappresentanza (sul punto si Le prime timide forme di evoluzione verso la gestione di pensi alla funzione dell’operatore logistico che riceve ed un insieme strutturato di attività si registrano nel corso evade gli ordini per conto del committente logistico). degli anni settanta, allorché le aziende incominciano a Il termine “logistica” deriva dal greco “logistikos” ricercare miglioramenti nell’ambito della distribuzione (λογιστικός) che significa “che ha senso logico”, a sua fisica, dal magazzino di stabilimento al cliente, attraver- volta derivato da “lógos” (λόγος), “parola” o “ordine” , so opportuni interventi di razionalizzazione volti all’ot- per i greci infatti i due concetti erano strettamente col- timizzazione dei diversi segmenti del ciclo distributivo. legati ed espressi con la stessa parola. Da lógos deriva La fase successiva del percorso evolutivo segna in realtà anche “logica” cioè lo studio delle argomentazioni ed un radicale cambiamento perché comporta la trasforma- il modo in cui risultano corrette, tale termine come si zione della logistica da insieme di attività operative a vede, si rifà allo stesso concetto di “ordine”. sistema interfunzionale che si pone come mezzo per il Le origini della logistica si trovano già nell’antichità e raggiungimento di più elevati livelli prestazionali. Emer- hanno una connotazione prettamente militare. ge quindi il concetto di logistica integrata che rappresen- Essa infatti veniva considerata una branca dell’arte mi- ta il processo per mezzo del quale pianificare, attuare e litare che trattava tutte quelle attività volte ad assicura- controllare il flusso delle materie prime, dei semilavorati re agli eserciti quanto si rendesse necessario per vivere, e dei prodotti finiti, e dei relativi flussi di informazioni, muovere e combattere nelle migliori condizioni di effi- dal luogo di origine al luogo di consumo, in modo da cienza. renderlo il più possibile efficiente e conforme alle esi- Ai tempi dei Romani, Gaio Giulio Cesare istituì la figu- genze dei clienti. ra del “logista” tra gli ufficiali in servizio nelle sue legioni, L’ultimo stadio del processo evolutivo, che conduce in qualità di responsabile degli approvvigionamenti. alla nascita del concetto di gestione della catena di di- Questa identificazione della logistica come attività esclu- stribuzione, è caratterizzato dalla presa di coscienza da sivamente militare (logistica militare) rimane valida fino parte delle aziende che il miglioramento nella gestione alla seconda guerra mondiale quando la scala globale del dei flussi all’interno della catena logistica non può pre- conflitto portò a sforzi logistici fino ad allora inimma- scindere dal fattivo coinvolgimento degli attori esterni: ginabili. la logistica assume un ruolo sempre più centrale ed il ItaliaMondo • Logistica & Intermodalità 35
suo obiettivo diventa sostanzialmente quello di gover- sta il vertice diventa “controllore” di tutti coloro ai quali nare tutte le fasi del processo produttivo, anche esterne viene appaltato e subappaltato un servizio. all’azienda, secondo una visione sistemica. Ma non è tutto! Come contropartita, il legislatore ha Il passaggio della logistica da una funzione sussidiaria ad inserito una “sanzione” per l’imprenditore committente un ruolo strategico si è accompagnato in molte aziende che omette di controllare l’appaltatore ed i subappal- ad una propensione a esternalizzare le attività di traspor- tatori; tale contropartita consiste nella responsabilità to e di movimentazione delle merci, affidando a terzi solidale che incombe sul committente per i mancati un compito che non rientra nel core business aziendale versamenti, vuoi contributivi, vuoi fiscali, da pare dei sempre allo scopo di minimizzare i costi ed assicurare soggetti “più piccoli” a cui ha appaltato il servizio. maggiore flessibilità alla struttura produttiva. Senza voler entrare nei tecnicismi normativi giova sem- Quanto sopra appare più che sufficiente a comprendere plicemente precisare in questa sede che, fin dall’anno come il fenomeno del trasporto per conto terzi sia un 2003, anno in cui è entrata in vigore la c.d. Legge Biagi, fenomeno limitato alla prestazione del vettore che “tra- in caso di appalto di servizi, il committente imprendi- sporta” le merci da un sito ad un altro, rispetto al ben più tore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appal- ampio, articolato e variegato fenomeno dell’appalto di tatore, entro un limite temporale - mutato nel tempo a servizi di logistica. seconda dei vari correttivi legislativi -, dalla cessazione Proprio l’appalto di servizi in generale viene posto negli dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti ultimi anni sotto la lente d’ingrandimento dal legislato- retributivi e i contributi previdenziali dovuti. re come settore maggiormente critico che consentirebbe In caso di appalto di opere o di servizi, l’appaltato- agli operatori del settore di “violare” la normativa vigen- re risponde, in solido con il subappaltatore, nei limiti te, prima in materia contributiva, agli inizi dello scorso dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamen- decennio (e precisamente nel 2003, anno in cui è stata to all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro promulgato l’art.29, secondo comma, della legge del 14 dipendente e dell’Iva dovuta dal subappaltatore in rela- febbraio 2003, n. 30, c.d. Legge Biagi), e di recente nel zione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto 2012 (anno in cui è stato varato l’Art.13 ter del D.L. di subappalto; la responsabilità solidale non sussiste se 22.06.2012 n. 83, c.d. Decreto Sviluppo, convertito, l’appaltatore accerta, mediante l’acquisizione della do- con modificazioni nella legge n. 134 del 2012). cumentazione antecedente al versamento del corrispet- In sostanza, proprio mediante lo strumento dell’ap- tivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, palto di servizi, si è sviluppato il c.d. fenomeno del- scaduti alla data del versamento, siano stati corretta- l’”interposizione” di manodopera, in virtù del quale l’im- mente eseguiti dal subappaltatore. prenditore appaltava ad un soggetto “più piccolo” una La circolare n. 40 dell’8 ottobre 2012 emanata dall’A- fase produttiva; ques’ultimo a sua volta subappaltava la genzia delle Entrate, ha precisato che i nuovi obblighi fase stessa ad un soggetto “ancor più piccolo” e così via; di verifica del committente imposti dalla citata norma quest’ultimo soggetto violava la normativa, vuoi con- del c.d. Decreto Sviluppo, si applicano esclusivamente tributiva vuoi fiscale (ometteva di versare i contributi ai contratti stipulati dopo il 12 agosto 2012; inoltre, INAIL o INPS o non versava l’imposta sul valore ag- ritenendo applicabile quanto previsto dallo Statuto del giunto e le imposte sui redditi), ne sopportava i rischi contribuente, ha stabilito che i nuovi adempimenti sono e le conseguenze - spesso cessava la propria attività -, richiesti solo dopo sessanta giorni dall’entrata in vigore ma tali rischi e conseguenze non si ripercuotevano sul della legge 134 del 2012; in sostanza, secondo l’Agenzia soggetto che stava ai vertici della catena, né sugli inter- delle Entrate la certificazione “esimente” dalla responsa- mediari. bilità e dalle sanzioni deve essere richiesta solamente in Spesso il soggetto “più piccolo” non era in grado di sop- relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre portare i suddetti rischi e le suddette conseguenze o 2012, in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 comunque per lui le sanzioni erano meno pesanti - si agosto 2012. pensi al fenomeno delle cooperative – e ciò consenti- Ritornando a quanto sopra precisato in merito all’ap- va ai soggetti “più grandi”, che appaltavano i servizi, di plicabilità della analogia come criterio ermeneutico ed proseguire la loro attività imprenditoriale senza conse- ai limiti dello stesso, giova sottolineare come entrambi guenza alcuna. Lo Stato, impotente nell’effettuare gli questi interventi normativi debbano considerarsi ecce- accertamenti del caso in relazione alle citate violazioni, zionali rispetto alla generale regola del nostro ordina- ha instaurato un meccanismo per cui l’imprenditore che mento secondo la quale “ciascuno risponde dei propri de- 36 ItaliaMondo • Logistica & Intermodalità
biti con tutti i propri beni presenti e futuri”; tale principio quale le parti si sono reciprocamente obbligate, anche generale c.d. della “responsabilità patrimoniale del debi- oltre il tempo strettamente necessario per il trasporto, tore” (art.2740 cod. civ) esclude implicitamente che un al fine di rispondere ad una serie di necessità del com- soggetto possa rispondere dei “debiti altrui”. mittente, eventualmente attraverso la predisposizione Quindi la deroga a tale principio generale apportata sia preventiva - da parte del trasportatore - di una organiz- dalla legge Biagi del 2003 - che rende responsabile in zazione idonea – si pensi al trasporto multimodale con solido verso lo Stato il committente per un debito di soste prolungate e stoccaggio delle merci sulle piattafor- un soggetto terzo - l’appaltatore -, così come l’analoga me logistiche -, per il Ministero del Lavoro ci si trova di- deroga allo stesso principio generale apportata dal De- nanzi ad un “appalto di servizi di trasporto” - che assume creto Sviluppo del 2012 - che rende responsabile in so- le connotazioni di un contratto di logistica integrata - e lido verso lo Stato il committente per un debito di un di conseguenza sarà applicabile la disciplina del contrat- soggetto terzo - l’appaltatore - non sono suscettibili di to di appalto e della responsabilità solidale. interpretazione analogica. Non essendo suscettibili di In altre parole, nell’ipotesi di “trasporto” qualora risul- interpretazione analogica la giurisprudenza - per il mo- ti prioritaria la prestazione di servizi o di altre attività mento soltanto in materia di legge Biagi, essendo troppo ad essi connesse (quali stoccaggio, catalogazione della recente il Decreto Sviluppo per essere ad oggi già stato merce, gestione della stessa all’interno del magazzino, sottoposto al vaglio dei Tribunali e delle Corti di Giu- promozione, vendita e commercializzazione dei pro- stizia - ha avuto modo di escludere tale applicazione al dotti trasportati ecc.) rispetto alla prestazione di mero contratto di trasporto, fattispecie normativa differente trasporto, è sempre ravvisabile un “appalto di servizi di dall’appalto di servizi. Non a caso, con la circolare nu- trasporto” con conseguente regime di responsabilità soli- mero 17 dell’11 luglio 2012, il Ministero del Lavoro e dale, espressamente prevista in capo al committente im- delle Politiche Sociali - al fine di sancire l’applicabilità o prenditore o datore di lavoro e all’appaltatore. meno dell’art.29, secondo comma, della legge Biagi - ha Per quanto concerne il “contratto di logistica” - contratto delineato alcuni criteri distintivi tra la figura del tra- atipico al quale risulterebbero potenzialmente applica- sporto tout court e la figura dell’appalto di servizi di tra- bili sia la disciplina dettata per il contratto di trasporto sporto nel quale si inquadra la logistica integrata, come che quella prevista per il contratto d’appalto di servizi - è si è sopra sottolineato. sempre necessario verificare in concreto il tipo di presta- Tali criteri, delineati nella circolare citata, possono rias- zioni dedotte in contratto -. sumersi nel modo seguente. Il Ministero ha, in primo Laddove, pertanto, i servizi di logistica non si risolva- luogo, chiarito che il “trasporto merci” disciplinato dal no in prestazioni meramente accessorie al trasporto o codice civile è una prestazione di servizi il cui oggetto è alla spedizione (custodia, deposito, carico e scarico delle rappresentato dal trasferimento, verso corrispettivo, di merci), ma si traducano in operazioni più complesse e persone o cose da un luogo ad un altro da parte del vet- si articolino in molteplici attività ad esso correlate (qua- tore. In particolare si tratta di una locatio operis con ob- li ad esempio lavori di imballaggio, raccolta ordinativi, bligo di risultato e, per orientamento giurisprudenziale trasferimento, gestione della conservazione delle merci, prevalente, al contratto di trasporto non trova applica- deposito, riconsegna a differenti destinatari) viene in zione la disciplina dell’appalto e quindi anche quella rilievo un’articolata prestazione di servizi, rispetto alla della responsabilità solidale. Nel caso di specie, quindi, quale il committente ed il soggetto prestatore di tali ser- laddove il vettore compia esclusivamente le operazioni vizi possono essere assoggettati alla disciplina dell’appal- tipiche del trasporto ed eventualmente quelle mera- to, ivi compreso il regime della responsabilità solidale. mente strumentali alla sua esecuzione, quali custodia, Occorre, quindi, verificare caso per caso i servizi che deposito (queste ultime due limitate al tempo stretta- vengono realmente resi con un occhio puntato sulla re- mente necessario per veicolare le merci da un sito ad un golamentazione contrattuale di ogni singolo rapporto altro), carico e scarico delle merci, non sarà di norma che più sarà ben articolata e modulata - tale da rispec- applicabile il regime di responsabilità solidale; nel caso chiare ogni singola esigenza imprenditoriale -, più potrà di “subvenzione” (subcontratto di trasporto) è applicabile consentire di individuare in modo inequivocabile un la disciplina del contratto di trasporto. rapporto piuttosto che un altro e quindi non dare adito Nel caso in cui la prestazione dedotta nel contratto di a dubbi in merito all’applicabilità o meno del regime trasporto consista, invece, in una serie di trasporti col- sanzionatorio della responsabilità solidale. legati al raggiungimento di un risultato complessivo, al Per tracciare una linea di demarcazione quanto più netta ItaliaMondo • Logistica & Intermodalità 37
possibile tra le due figure, il suggerimento è quello di Nell’ambito della logistica integrata, fenomeno dal qua- avvalersi, in primo luogo, di professionisti esperti che, le gli operatori del settore per le evidenti ragioni sue- nella redazione del rapporto contrattuale, non si limi- sposte non possono sicuramente prescindere, suggerirei, tino semplicemente a nominare trasporto piuttosto che quindi, per “salvare il salvabile” - e cioè le prestazioni di logistica integrata un determinato rapporto, ma ne de- “puro” trasporto - dalla Spada di Damocle della respon- scrivano nel dettaglio il contenuto facendo emergere, sabilità solidale degli appalti, di scindere il contratto di laddove possibile, i connotati tipici del semplice traspor- trasporto e di delinearlo in modo autonomo e separato to agli effetti di sottrarre il committente alle sanzioni dal contratto d’appalto dei restanti servizi di logistica. della responsabilità solidale sopra descritte. Concludo facendo presente che la finalità del presente In particolare, a sommesso avviso di chi scrive, sarà de- articolo, ben lungi dall’avere la presunzione di fornire al terminate - in considerazione della circostanza che il lettore delle soluzioni ai problemi sollevati, è semplice- criterio discretivo è dato dalle prestazioni accessorie - in- mente quella di segnalare alcuni fenomeni di estrema at- serire in contratto una descrizione analitica delle stesse tualità e in continua evoluzione, nonchè la necessità che onde delinearne i limiti spaziali e temporali in modo tale gli stessi vengano presi in considerazione con la dovuta da farle ricadere nell’ambito ristretto dello spostamento attenzione, onde salvaguardare al meglio gli interessi de- della merce da un sito ad un altro. gli operatori del settore. Marco Porcari, è nato a Torino il 10 settembre 1966, ed è ivi residente. Si è laureato in Giurisprudenza il 14 dicembre 1990, con voto di 110/110 presso l’U- niversità degli Studi di Torino, dove ha svolto, dal 1991 al 1997, attività di cultore del- la materia - con esperienze seminariali e didattiche in tema di contratti, obbligazioni, responsabilità civile e successioni ereditarie - per le cattedre di Diritto Privato e di Diritto Civile. Per la Cattedra di Diritto Privato dell’Università degli Studi di Alessandria in colla- borazione con la CCIAA di Alessandria ha tenuto corsi post-universitari di perfezio- namento. È risultato idoneo ai concorsi di ammissione ai dottorati di Diritto Civile delle Obbligazioni presso l’Università degli Studi di Ferrara, di Diritto Privato presso l’Università degli Studi di Torino e di Diritto Privato Generale presso l’Università degli Studi di Palermo. Ha superato il relativo concorso ed ha frequentato un dottorato di ricerca in Diritto Europeo su base Storico Comparatistica presso l’Università degli Studi di Roma Tre avente ad oggetto i contratti di outsourcing con parti- colare interesse per il trasporto e per la logistica; ha collaborato alla Cattedra di Diritto Privato presso l’Università di Roma Tre. Ha ricoperto la carica di Giudice Onorario del Tribunale di Alba nel triennio 2001 -2003. Ha ricoperto nel quadriennio 2004 - 2008 la carica di Giudice Sportivo, membro effettivo della Commissione Giustizia di primo grado presso la Federazione Italiana Sci Nautico, affiliata al C.O.N.I. Dal 2004 al 2012 ha ricoperto la carica di professore a contratto presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studio di Torino e tiene un corso sulla “tutela del copyright”. Svolge la professione di Avvocato in Torino, in Settimo T.se (TO) ed in Moncalieri (TO). Dal 2010 è consulente dell’Associazione Piemontese degli Spedizionieri Autotrasportatori Corrieri. Tra le Sue pubblicazioni citiamo: 1) Alienazione del bene oggetto dell’institutio ex re certa, in Giur. it., 1993, I, 2, 297 ss. 2) Può l’esecutore testamentario ricevere i poteri di cambiare la volontà del de cuius ?, in Corr. Giur., 1993, 969 ss. 3) Istituzione di erede condizionata al conseguimento della laurea in medicina, in Corr. Giur., 1993, 1211 ss. 4) In tema di azione di riduzione, in Corr. Giur., 1994, 324 ss. 5) Obbligo di informazione: monito della Cassazione ad avvocati e notai, in Corr. Giur., 1994, 1273 ss. 6) Notaio: garante della legalità o mero certificatore ?, in Giur. it., 1995, I, 1, 1752 ss 7) Lineamenti di tutela del copyright, G. Giappichelli, Torino, 2010. 38 ItaliaMondo • Logistica & Intermodalità
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