Quanto il "trasporto merci per conto terzi" sconfi na nella "logistica integrata"?

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Quanto il "trasporto merci per conto terzi" sconfi na nella "logistica integrata"?
Itinerari giuridici

Quanto il “trasporto merci
per conto terzi” sconfina
nella “logistica integrata”?
Le ragioni per cui occorre tentare di tracciare
una netta linea di demarcazione tra le due figure.
Avv.to Marco Porcari

Quanto il “trasporto merci per conto terzi” sconfina               in modo tipico il trasporto definito come il contratto
nella “logistica integrata” ? Le ragioni per cui occorre           con cui “il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire
tentare di tracciare una netta linea di demarcazione tra           persone o cose da un luogo a un altro” (art.1678 cod. civ.).
le due figure.                                                     Affrancato dall’originaria categoria della locatio operis
Il nostro ordinamento giuridico, oltre ai contratti tipi-          del diritto romano, volta a contenere in se tutte le ipo-
camente previsti dalla legge (la vendita, la locazione, il         tesi in cui un soggetto prestava la propria opera - tra cui
mandato, il deposito, il trasporto, ecc.) conosce una mi-          anche quella di trasporto merci per conto terzi -, come
riade di c.d. contratti “atipici” cioè non specificamente          lavoratore autonomo al servizio di un altro soggetto, il
previsti e disciplinati dalla legge; la ragione è intuibile;       trasporto assume quindi la sua individualità nel nostro
è impensabile, infatti, che in un determinato momento              ordinamento giuridico.
storico – il nostro codice civile risale al 1942 ! – il legisla-   Tale circostanza è da considerarsi di non poco conto alla
tore abbia potuto prevedere tutte le tipologie di accordi          luce della tematica che mi accingo ad affrontare volta
che le esigenze degli operatori economici richiedevano             a differenziare, tracciando una linea di confine il più
e avrebbe richiesto in futuro, soprattutto in ambito im-           possibile bene delineata, tra il trasporto stesso e le altre
prenditoriale; il sistema, infatti, è in continua evoluzio-        figure infra descritte che sono nate e cresciute dal c.d.
ne, passa in prima battuta da prevalentemente agricolo a           “desiderio” di outsourcing e cioè dal processo di ester-
industriale e via via si modifica in ragione del progresso         nalizzazione di uno o più processi produttivi condotto
incalzante.                                                        mediante la terziarizzazione logistica.
Il legislatore, pertanto, ha inserito, in materia contrat-         Per meglio comprendere le ragioni per cui il giurista non
tuale, una norma che definirei una “valvola d’ingresso”            può esimersi dal tracciare la succitata linea di demarca-
che consente a ogni fattispecie contrattuale “nuova”, non          zione occorre tenere conto di un principio generale del
prevista e non prevedibile nel 1942, di entrare a far par-         nostro ordinamento giuridico relativo all’applicazione
te del nostro ordinamento “purchè meritevole di tutela             analogica delle norme di legge.
da parte dell’ordinamento giuridico” (art.1322, secondo            Nel diritto l’analogia regolamenta una fattispecie con-
comma, cod. civ.) e “non contraria a norme imperative              creta in assenza di una specifica norma giuridica, qualo-
di legge (per esempio il contratto con cui il killer viene         ra altre norme regolamentino casi simili o materie ana-
ingaggiato per uccidere una persona), all’ordine pubblico          loghe. L’analogia ha il fine di garantire la completezza
(per esempio la tangente pagata al funzionario per vin-            dell’ordinamento giuridico.
cere l’appalto pubblico) o al buon costume (per esempio            Se una fattispecie non può essere disciplinata con una
il meretricio) (art. 1343 cod. civ.).                              precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che
Per ciò che concerne la movimentazione delle persone               regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rima-
e delle merci da un sito ad un altro, il legislatore del           ne ancora dubbio, si decide secondo i principi generali
1942 non poteva far altro che prevedere e disciplinare             dell’ordinamento giuridico dello Stato.

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Il limite dell’analogia consiste nel fatto che non si appli-
ca alle leggi eccezionali, recita la norma: “Le leggi penali
e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi
non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”
(art.14 delle disposizioni sulla legge in generale).
La sottolineatura, da attribuirsi al sottoscritto, ha la fina-
lità di richiamare l’attenzione del lettore su quanto verrà
di seguito illustrato.
Come si è accennato, nell’epoca moderna il settore im-
prenditoriale di produzione e distribuzione delle mate-
rie prime e delle merci ha sentito sempre più l’esigenza
di esternalizzare, di terzializzare parte dei processi pro-
duttivi affidando in outsourcing ad imprese terze il set-
tore, non solo del trasporto delle merci, ma anche dello
stoccaggio e del collocamento su piattaforma delle stes-
se, della movimentazione in genere e dell’evasione degli
ordini da parte degli stessi operatori terzi a ciò preposti.
Nasce quindi il fenomeno della cosiddetta logistica inte-           Solo nel Dopoguerra il concetto comincia a essere am-
grata, contratto atipico, sicuramente meritevole di tutela          pliato e viene esteso anche al settore economico e indu-
da parte dell’ordinamento giuridico, che in prima anali-            striale.
si può assimilarsi ad una figura molto ampia di appalto             Nell’ambito della gestione d’impresa, quando si parla di
di servizi in quanto contiene in sé alcuni aspetti del tra-         logistica si fa riferimento esclusivo alla Logistica indu-
sporto merci per conto terzi, alcuni aspetti del contratto          striale, o meglio, con una dizione più moderna e corret-
di deposito, alcuni aspetti della locazione di spazi, alcuni        ta, alla logistica integrata.
aspetti del mandato senza rappresentanza (sul punto si              Le prime timide forme di evoluzione verso la gestione di
pensi alla funzione dell’operatore logistico che riceve ed          un insieme strutturato di attività si registrano nel corso
evade gli ordini per conto del committente logistico).              degli anni settanta, allorché le aziende incominciano a
Il termine “logistica” deriva dal greco “logistikos”                ricercare miglioramenti nell’ambito della distribuzione
(λογιστικός) che significa “che ha senso logico”, a sua             fisica, dal magazzino di stabilimento al cliente, attraver-
volta derivato da “lógos” (λόγος), “parola” o “ordine” ,            so opportuni interventi di razionalizzazione volti all’ot-
per i greci infatti i due concetti erano strettamente col-          timizzazione dei diversi segmenti del ciclo distributivo.
legati ed espressi con la stessa parola. Da lógos deriva            La fase successiva del percorso evolutivo segna in realtà
anche “logica” cioè lo studio delle argomentazioni ed               un radicale cambiamento perché comporta la trasforma-
il modo in cui risultano corrette, tale termine come si             zione della logistica da insieme di attività operative a
vede, si rifà allo stesso concetto di “ordine”.                     sistema interfunzionale che si pone come mezzo per il
Le origini della logistica si trovano già nell’antichità e          raggiungimento di più elevati livelli prestazionali. Emer-
hanno una connotazione prettamente militare.                        ge quindi il concetto di logistica integrata che rappresen-
Essa infatti veniva considerata una branca dell’arte mi-            ta il processo per mezzo del quale pianificare, attuare e
litare che trattava tutte quelle attività volte ad assicura-        controllare il flusso delle materie prime, dei semilavorati
re agli eserciti quanto si rendesse necessario per vivere,          e dei prodotti finiti, e dei relativi flussi di informazioni,
muovere e combattere nelle migliori condizioni di effi-             dal luogo di origine al luogo di consumo, in modo da
cienza.                                                             renderlo il più possibile efficiente e conforme alle esi-
Ai tempi dei Romani, Gaio Giulio Cesare istituì la figu-            genze dei clienti.
ra del “logista” tra gli ufficiali in servizio nelle sue legioni,   L’ultimo stadio del processo evolutivo, che conduce
in qualità di responsabile degli approvvigionamenti.                alla nascita del concetto di gestione della catena di di-
Questa identificazione della logistica come attività esclu-         stribuzione, è caratterizzato dalla presa di coscienza da
sivamente militare (logistica militare) rimane valida fino          parte delle aziende che il miglioramento nella gestione
alla seconda guerra mondiale quando la scala globale del            dei flussi all’interno della catena logistica non può pre-
conflitto portò a sforzi logistici fino ad allora inimma-           scindere dal fattivo coinvolgimento degli attori esterni:
ginabili.                                                           la logistica assume un ruolo sempre più centrale ed il

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suo obiettivo diventa sostanzialmente quello di gover-         sta il vertice diventa “controllore” di tutti coloro ai quali
nare tutte le fasi del processo produttivo, anche esterne      viene appaltato e subappaltato un servizio.
all’azienda, secondo una visione sistemica.                    Ma non è tutto! Come contropartita, il legislatore ha
Il passaggio della logistica da una funzione sussidiaria ad    inserito una “sanzione” per l’imprenditore committente
un ruolo strategico si è accompagnato in molte aziende         che omette di controllare l’appaltatore ed i subappal-
ad una propensione a esternalizzare le attività di traspor-    tatori; tale contropartita consiste nella responsabilità
to e di movimentazione delle merci, affidando a terzi          solidale che incombe sul committente per i mancati
un compito che non rientra nel core business aziendale         versamenti, vuoi contributivi, vuoi fiscali, da pare dei
sempre allo scopo di minimizzare i costi ed assicurare         soggetti “più piccoli” a cui ha appaltato il servizio.
maggiore flessibilità alla struttura produttiva.               Senza voler entrare nei tecnicismi normativi giova sem-
Quanto sopra appare più che sufficiente a comprendere          plicemente precisare in questa sede che, fin dall’anno
come il fenomeno del trasporto per conto terzi sia un          2003, anno in cui è entrata in vigore la c.d. Legge Biagi,
fenomeno limitato alla prestazione del vettore che “tra-       in caso di appalto di servizi, il committente imprendi-
sporta” le merci da un sito ad un altro, rispetto al ben più   tore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appal-
ampio, articolato e variegato fenomeno dell’appalto di         tatore, entro un limite temporale - mutato nel tempo a
servizi di logistica.                                          seconda dei vari correttivi legislativi -, dalla cessazione
Proprio l’appalto di servizi in generale viene posto negli     dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
ultimi anni sotto la lente d’ingrandimento dal legislato-      retributivi e i contributi previdenziali dovuti.
re come settore maggiormente critico che consentirebbe         In caso di appalto di opere o di servizi, l’appaltato-
agli operatori del settore di “violare” la normativa vigen-    re risponde, in solido con il subappaltatore, nei limiti
te, prima in materia contributiva, agli inizi dello scorso     dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamen-
decennio (e precisamente nel 2003, anno in cui è stata         to all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
promulgato l’art.29, secondo comma, della legge del 14         dipendente e dell’Iva dovuta dal subappaltatore in rela-
febbraio 2003, n. 30, c.d. Legge Biagi), e di recente nel      zione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto
2012 (anno in cui è stato varato l’Art.13 ter del D.L.         di subappalto; la responsabilità solidale non sussiste se
22.06.2012 n. 83, c.d. Decreto Sviluppo, convertito,           l’appaltatore accerta, mediante l’acquisizione della do-
con modificazioni nella legge n. 134 del 2012).                cumentazione antecedente al versamento del corrispet-
In sostanza, proprio mediante lo strumento dell’ap-            tivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente,
palto di servizi, si è sviluppato il c.d. fenomeno del-        scaduti alla data del versamento, siano stati corretta-
l’”interposizione” di manodopera, in virtù del quale l’im-     mente eseguiti dal subappaltatore.
prenditore appaltava ad un soggetto “più piccolo” una          La circolare n. 40 dell’8 ottobre 2012 emanata dall’A-
fase produttiva; ques’ultimo a sua volta subappaltava la       genzia delle Entrate, ha precisato che i nuovi obblighi
fase stessa ad un soggetto “ancor più piccolo” e così via;     di verifica del committente imposti dalla citata norma
quest’ultimo soggetto violava la normativa, vuoi con-          del c.d. Decreto Sviluppo, si applicano esclusivamente
tributiva vuoi fiscale (ometteva di versare i contributi       ai contratti stipulati dopo il 12 agosto 2012; inoltre,
INAIL o INPS o non versava l’imposta sul valore ag-            ritenendo applicabile quanto previsto dallo Statuto del
giunto e le imposte sui redditi), ne sopportava i rischi       contribuente, ha stabilito che i nuovi adempimenti sono
e le conseguenze - spesso cessava la propria attività -,       richiesti solo dopo sessanta giorni dall’entrata in vigore
ma tali rischi e conseguenze non si ripercuotevano sul         della legge 134 del 2012; in sostanza, secondo l’Agenzia
soggetto che stava ai vertici della catena, né sugli inter-    delle Entrate la certificazione “esimente” dalla responsa-
mediari.                                                       bilità e dalle sanzioni deve essere richiesta solamente in
Spesso il soggetto “più piccolo” non era in grado di sop-      relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre
portare i suddetti rischi e le suddette conseguenze o          2012, in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12
comunque per lui le sanzioni erano meno pesanti - si           agosto 2012.
pensi al fenomeno delle cooperative – e ciò consenti-          Ritornando a quanto sopra precisato in merito all’ap-
va ai soggetti “più grandi”, che appaltavano i servizi, di     plicabilità della analogia come criterio ermeneutico ed
proseguire la loro attività imprenditoriale senza conse-       ai limiti dello stesso, giova sottolineare come entrambi
guenza alcuna. Lo Stato, impotente nell’effettuare gli         questi interventi normativi debbano considerarsi ecce-
accertamenti del caso in relazione alle citate violazioni,     zionali rispetto alla generale regola del nostro ordina-
ha instaurato un meccanismo per cui l’imprenditore che         mento secondo la quale “ciascuno risponde dei propri de-

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biti con tutti i propri beni presenti e futuri”; tale principio   quale le parti si sono reciprocamente obbligate, anche
generale c.d. della “responsabilità patrimoniale del debi-        oltre il tempo strettamente necessario per il trasporto,
tore” (art.2740 cod. civ) esclude implicitamente che un           al fine di rispondere ad una serie di necessità del com-
soggetto possa rispondere dei “debiti altrui”.                    mittente, eventualmente attraverso la predisposizione
Quindi la deroga a tale principio generale apportata sia          preventiva - da parte del trasportatore - di una organiz-
dalla legge Biagi del 2003 - che rende responsabile in            zazione idonea – si pensi al trasporto multimodale con
solido verso lo Stato il committente per un debito di             soste prolungate e stoccaggio delle merci sulle piattafor-
un soggetto terzo - l’appaltatore -, così come l’analoga          me logistiche -, per il Ministero del Lavoro ci si trova di-
deroga allo stesso principio generale apportata dal De-           nanzi ad un “appalto di servizi di trasporto” - che assume
creto Sviluppo del 2012 - che rende responsabile in so-           le connotazioni di un contratto di logistica integrata - e
lido verso lo Stato il committente per un debito di un            di conseguenza sarà applicabile la disciplina del contrat-
soggetto terzo - l’appaltatore - non sono suscettibili di         to di appalto e della responsabilità solidale.
interpretazione analogica. Non essendo suscettibili di            In altre parole, nell’ipotesi di “trasporto” qualora risul-
interpretazione analogica la giurisprudenza - per il mo-          ti prioritaria la prestazione di servizi o di altre attività
mento soltanto in materia di legge Biagi, essendo troppo          ad essi connesse (quali stoccaggio, catalogazione della
recente il Decreto Sviluppo per essere ad oggi già stato          merce, gestione della stessa all’interno del magazzino,
sottoposto al vaglio dei Tribunali e delle Corti di Giu-          promozione, vendita e commercializzazione dei pro-
stizia - ha avuto modo di escludere tale applicazione al          dotti trasportati ecc.) rispetto alla prestazione di mero
contratto di trasporto, fattispecie normativa differente          trasporto, è sempre ravvisabile un “appalto di servizi di
dall’appalto di servizi. Non a caso, con la circolare nu-         trasporto” con conseguente regime di responsabilità soli-
mero 17 dell’11 luglio 2012, il Ministero del Lavoro e            dale, espressamente prevista in capo al committente im-
delle Politiche Sociali - al fine di sancire l’applicabilità o    prenditore o datore di lavoro e all’appaltatore.
meno dell’art.29, secondo comma, della legge Biagi - ha           Per quanto concerne il “contratto di logistica” - contratto
delineato alcuni criteri distintivi tra la figura del tra-        atipico al quale risulterebbero potenzialmente applica-
sporto tout court e la figura dell’appalto di servizi di tra-     bili sia la disciplina dettata per il contratto di trasporto
sporto nel quale si inquadra la logistica integrata, come         che quella prevista per il contratto d’appalto di servizi - è
si è sopra sottolineato.                                          sempre necessario verificare in concreto il tipo di presta-
Tali criteri, delineati nella circolare citata, possono rias-     zioni dedotte in contratto -.
sumersi nel modo seguente. Il Ministero ha, in primo              Laddove, pertanto, i servizi di logistica non si risolva-
luogo, chiarito che il “trasporto merci” disciplinato dal         no in prestazioni meramente accessorie al trasporto o
codice civile è una prestazione di servizi il cui oggetto è       alla spedizione (custodia, deposito, carico e scarico delle
rappresentato dal trasferimento, verso corrispettivo, di          merci), ma si traducano in operazioni più complesse e
persone o cose da un luogo ad un altro da parte del vet-          si articolino in molteplici attività ad esso correlate (qua-
tore. In particolare si tratta di una locatio operis con ob-      li ad esempio lavori di imballaggio, raccolta ordinativi,
bligo di risultato e, per orientamento giurisprudenziale          trasferimento, gestione della conservazione delle merci,
prevalente, al contratto di trasporto non trova applica-          deposito, riconsegna a differenti destinatari) viene in
zione la disciplina dell’appalto e quindi anche quella            rilievo un’articolata prestazione di servizi, rispetto alla
della responsabilità solidale. Nel caso di specie, quindi,        quale il committente ed il soggetto prestatore di tali ser-
laddove il vettore compia esclusivamente le operazioni            vizi possono essere assoggettati alla disciplina dell’appal-
tipiche del trasporto ed eventualmente quelle mera-               to, ivi compreso il regime della responsabilità solidale.
mente strumentali alla sua esecuzione, quali custodia,            Occorre, quindi, verificare caso per caso i servizi che
deposito (queste ultime due limitate al tempo stretta-            vengono realmente resi con un occhio puntato sulla re-
mente necessario per veicolare le merci da un sito ad un          golamentazione contrattuale di ogni singolo rapporto
altro), carico e scarico delle merci, non sarà di norma           che più sarà ben articolata e modulata - tale da rispec-
applicabile il regime di responsabilità solidale; nel caso        chiare ogni singola esigenza imprenditoriale -, più potrà
di “subvenzione” (subcontratto di trasporto) è applicabile        consentire di individuare in modo inequivocabile un
la disciplina del contratto di trasporto.                         rapporto piuttosto che un altro e quindi non dare adito
Nel caso in cui la prestazione dedotta nel contratto di           a dubbi in merito all’applicabilità o meno del regime
trasporto consista, invece, in una serie di trasporti col-        sanzionatorio della responsabilità solidale.
legati al raggiungimento di un risultato complessivo, al          Per tracciare una linea di demarcazione quanto più netta

                                                                              ItaliaMondo • Logistica & Intermodalità    37
possibile tra le due figure, il suggerimento è quello di         Nell’ambito della logistica integrata, fenomeno dal qua-
avvalersi, in primo luogo, di professionisti esperti che,        le gli operatori del settore per le evidenti ragioni sue-
nella redazione del rapporto contrattuale, non si limi-          sposte non possono sicuramente prescindere, suggerirei,
tino semplicemente a nominare trasporto piuttosto che            quindi, per “salvare il salvabile” - e cioè le prestazioni di
logistica integrata un determinato rapporto, ma ne de-           “puro” trasporto - dalla Spada di Damocle della respon-
scrivano nel dettaglio il contenuto facendo emergere,            sabilità solidale degli appalti, di scindere il contratto di
laddove possibile, i connotati tipici del semplice traspor-      trasporto e di delinearlo in modo autonomo e separato
to agli effetti di sottrarre il committente alle sanzioni        dal contratto d’appalto dei restanti servizi di logistica.
della responsabilità solidale sopra descritte.                   Concludo facendo presente che la finalità del presente
In particolare, a sommesso avviso di chi scrive, sarà de-        articolo, ben lungi dall’avere la presunzione di fornire al
terminate - in considerazione della circostanza che il           lettore delle soluzioni ai problemi sollevati, è semplice-
criterio discretivo è dato dalle prestazioni accessorie - in-    mente quella di segnalare alcuni fenomeni di estrema at-
serire in contratto una descrizione analitica delle stesse       tualità e in continua evoluzione, nonchè la necessità che
onde delinearne i limiti spaziali e temporali in modo tale       gli stessi vengano presi in considerazione con la dovuta
da farle ricadere nell’ambito ristretto dello spostamento        attenzione, onde salvaguardare al meglio gli interessi de-
della merce da un sito ad un altro.                              gli operatori del settore.

                                 Marco Porcari, è nato a Torino il 10 settembre 1966, ed è ivi residente.
                                 Si è laureato in Giurisprudenza il 14 dicembre 1990, con voto di 110/110 presso l’U-
                                 niversità degli Studi di Torino, dove ha svolto, dal 1991 al 1997, attività di cultore del-
                                 la materia - con esperienze seminariali e didattiche in tema di contratti, obbligazioni,
                                 responsabilità civile e successioni ereditarie - per le cattedre di Diritto Privato e di
                                 Diritto Civile.
                                 Per la Cattedra di Diritto Privato dell’Università degli Studi di Alessandria in colla-
                                 borazione con la CCIAA di Alessandria ha tenuto corsi post-universitari di perfezio-
                                 namento. È risultato idoneo ai concorsi di ammissione ai dottorati di Diritto Civile
                                 delle Obbligazioni presso l’Università degli Studi di Ferrara, di Diritto Privato presso
   l’Università degli Studi di Torino e di Diritto Privato Generale presso l’Università degli Studi di Palermo.
   Ha superato il relativo concorso ed ha frequentato un dottorato di ricerca in Diritto Europeo su base Storico
   Comparatistica presso l’Università degli Studi di Roma Tre avente ad oggetto i contratti di outsourcing con parti-
   colare interesse per il trasporto e per la logistica; ha collaborato alla Cattedra di Diritto Privato presso l’Università
   di Roma Tre.
   Ha ricoperto la carica di Giudice Onorario del Tribunale di Alba nel triennio 2001 -2003.
   Ha ricoperto nel quadriennio 2004 - 2008 la carica di Giudice Sportivo, membro effettivo della Commissione
   Giustizia di primo grado presso la Federazione Italiana Sci Nautico, affiliata al C.O.N.I.
   Dal 2004 al 2012 ha ricoperto la carica di professore a contratto presso la Facoltà di Scienze della Formazione
   dell’Università degli Studio di Torino e tiene un corso sulla “tutela del copyright”.
   Svolge la professione di Avvocato in Torino, in Settimo T.se (TO) ed in Moncalieri (TO).
   Dal 2010 è consulente dell’Associazione Piemontese degli Spedizionieri Autotrasportatori Corrieri.
   Tra le Sue pubblicazioni citiamo:
   1) Alienazione del bene oggetto dell’institutio ex re certa, in Giur. it., 1993, I, 2, 297 ss.
   2) Può l’esecutore testamentario ricevere i poteri di cambiare la volontà del de cuius ?, in Corr. Giur., 1993, 969 ss.
   3) Istituzione di erede condizionata al conseguimento della laurea in medicina, in Corr. Giur., 1993, 1211 ss.
   4) In tema di azione di riduzione, in Corr. Giur., 1994, 324 ss.
   5) Obbligo di informazione: monito della Cassazione ad avvocati e notai, in Corr. Giur., 1994, 1273 ss.
   6) Notaio: garante della legalità o mero certificatore ?, in Giur. it., 1995, I, 1, 1752 ss
   7) Lineamenti di tutela del copyright, G. Giappichelli, Torino, 2010.

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