Aggregazioni e in house nella Legge di Stabilità 2015

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gennaio 2015
N°29

                           Aggregazioni e in house nella
                             Legge di Stabilità 2015
                                                        Laboratorio
                                                   Servizi Pubblici Locali

 Abstract

 In tema di consolidamento e riduzione delle partecipazioni degli Enti locali il Governo ci riprova.
 La Legge di Stabilità 2015 mette in campo nuovi strumenti: allungamento delle concessioni, esclusione dal Patto di stabili-
 tà delle opere realizzate con i proventi delle dismissioni, assegnazione di risorse statali a fondo perduto. Scelte organizzati-
 ve motivate e sostenibili, asseverazioni contabili con il coinvolgimento della finanza professionale. Accanto agli incentivi al
 consolidamento, per assicurare una maggiore trasparenza sono prescritti alcuni criteri più stringenti in materia di scelte
 di affidamento e di autoproduzione.
 Un apprezzabile slancio del “partito del fare” che rischia di tradursi in un nulla di fatto per l’inerzia della pubblica ammi-
 nistrazione. In attesa dei provvedimenti di riordino della PA ...

REF Ricerche srl, Via Aurelio Saffi, 12, 20123 - Milano (www.refricerche.it)

Il Laboratorio è un'iniziativa sostenuta da (in ordine di adesione): ACEA, Crif Credit Rating Agency, Federutility - Utilitatis, SMAT, IREN,
Confcommercio, CO.MO.I. Group, Veolia, Acquedotto Pugliese, HERA, Metropolitana Milanese.

Gruppo di lavoro: Donato Berardi, Lucia Quaglino, Samir Traini

e-mail: laboratorio@refricerche.it
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La missione del Laboratorio

Il Laboratorio Servizi Pubblici Locali è un forum di analisi e discussione che intende riunire selezio-
nati rappresentanti del mondo dell´impresa, delle istituzioni e della finanza al fine di rilanciare il
dibattito sul futuro dei Servizi Pubblici Locali.
Molteplici tensioni sono presenti nel panorama economico italiano, quali la crisi delle finanze pubbli-
che nazionali e locali, la spinta comunitaria verso la concorrenza, la riduzione del potere d’acquisto
delle famiglie, il rapporto tra amministratori e cittadini, la tutela dell’ambiente.
Per esperienza, indipendenza e qualità nella ricerca economica REF Ricerche è il “luogo ideale” sia
per condurre il dibattito sui Servizi Pubblici Locali su binari di “razionalità economica”, sia per porlo
in relazione con il più ampio quadro delle compatibilità e delle tendenze macroeconomiche del Paese.

Donato Berardi
Direttore
e-mail: dberardi@refricerche.it
tel. 02 87078150
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                                         Aggregazioni e in house
                                       nella Legge di Stabilità 2015
                       La Legge di Stabilità 2015
 L'impegno a ridurre   Dall’avvento della spending review in avanti nell’agenda del Governo è prepotentemente
 la frammentazione
 del settore           entrato il tema della dismissione delle partecipazioni azionarie detenute dagli Enti locali
                       per favorire la crescita dimensionale delle aziende dei servizi a rete, e in particolare di
                       quelle che operano nell’acqua e nell’ambiente. E’ pacifico infatti che una eccessiva fram-
                       mentazione delle gestioni costituisce un ostacolo all’industrializzazione dei settori di pub-
                       blica utilità e un freno alla realizzazione degli investimenti infrastrutturali che essi richie-
                       dono.

Il consolidamento e    Il legislatore italiano è recentemente tornato ad occuparsi di queste questioni nella Legge
la mancanza di stru-
menti adeguati allo    di Stabilità 2015, approvata il 22 dicembre 2014.
scopo                  La Legge di Stabilità, ribadendo l’impostazione dello “Sblocca Italia”1, affronta il tema del
                       consolidamento prevedendo incentivi a beneficio degli Enti locali che dismettono le par-
                       tecipazioni. Si tratta, tuttavia, di un impianto normativo indebolito rispetto agli interventi
                       prospettati all’avvio dei lavori parlamentari della Legge stessa, in quanto poggia intera-
                       mente su incentivi all’aggregazione e non prevede alcun elemento coercitivo rispetto alle
                       inerzie e al mantenimento dello status quo, anche quando quest’ultimo arreca pregiudizio
                       alle utenze o preclude l’approdo ad una gestione industriale2.
                       In altre parole, se la spinta alla riduzione della frammentazione gestionale non può che
                       essere valutata in modo positivo, ci si chiede se gli strumenti adottati siano sufficienti a
                       raggiungere lo scopo.

 L'inquadramento       Al tema della dismissione delle partecipate si aggiunge quello dell’inquadramento nor-
 normativo dell'in
 house                 mativo dell’in house, in relazione al quale il legislatore manifesta un orientamento più re-
                       strittivo rispetto ai più recenti orientamenti comunitari in materia di appalti pubblici e
                       contratti di concessione. Le direttive 2014/24/UE sulle procedure di appalto nei settori
                                                                                              Aggregazioni e in house nella Legge di
                       ordinari (art. 12), la 2014/25/UE sulle procedure d’appalto nei settori speciali (art. 28),     Stabilità 2015
                       e la 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (art.17)3, rilassano il re-
                       quisito della totale partecipazione pubblica e ammettono l’affidamento diretto in house
                       anche in presenza di una partecipazione privata, allorquando quest’ultima non inficia l’e-
                       sercizio del “controllo analogo”.

                       1 Contributo n. 24, “Sblocca Italia: tempi certi, poteri sostitutivi e responsabilità erariale, la via al consolidamento del set-
                       tore”, Ottobre 2014.
                       2 Contributo n. 22, “Lo Sblocca Italia e l'inerzia delle Regioni”, Settembre 2014.
                       3 Contributo n.21, “Appalti nelle utility: più spazio alla qualità e alle piccole e medie imprese”, Settembre 2014.

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                                                           nella Legge di Stabilità 2015

                          Obiettivo: lo sviluppo industriale dei settori di pubblica utilità
Dimensioni      effi-     L’obiettivo della riorganizzazione del settore che il legislatore tenta di perseguire è quello
cienti                    di spingere le gestioni a raggiungere le dimensioni necessarie a sfruttare le economie di
                          scala e di scopo, per offrire un servizio di qualità a costi più contenuti.
                          Il legislatore è intervenuto lungo due direttrici: rafforzare la governance dei settori e in-
                          centivare la riduzione della presenza pubblica nel capitale sociale delle aziende di gestio-
                          ne.

                          Il rafforzamento della governance del settore
I termini per indivi-     Sotto il profilo della governance si tratta del ritorno su questioni largamente disattese
duare i bacini ter-       da circa tre anni: la normativa4 chiede da lungo tempo a Regioni e Province autonome
ritoriali sono stati
puntualmente di-          di individuare i bacini territoriali per permettere alle gestioni di raggiungere dimensioni
sattesi                   industriali coerenti e di istituire Enti di governo a cui tutti gli Enti locali devono obbliga-
                          toriamente partecipare. Tuttavia, i termini originariamente imposti per adempiere, fissati
                          inizialmente al 30 giugno 2012 e prorogati al 31 dicembre 2014 da ultimo con lo “Sblocca
                          Italia”, sono stati puntualmente disattesi.

La partecipazioni         La Legge di Stabilità 2015 cerca di rafforzare l’istituzione degli Enti di governo locali riba-
obbligatoria dei Co-      dendo la partecipazione obbligatoria dei Comuni entro il termine perentorio del 1° marzo
muni
                          2015, ovvero entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'Ente di governo: in
                          caso di mancata adesione dei Comuni scatta il potere sostitutivo in capo ai Presidenti delle
                          Regioni (previa diffida all'Ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni).

                          Gli Enti di governo, che decidono le modalità di affidamento del servizio, sono tenuti a
                          predisporre una relazione che contempli:

                                    • la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria per la forma di
                                    affidamento prescelto, nonché le motivazioni5 che hanno condotto a preferire
                                    una determinata opzione;

                                    • la stesura di un piano economico-finanziario della gestione che, per il periodo di
                                    durata dell'affidamento, contenga anche la proiezione dei costi e dei ricavi, degli
                                    investimenti e dei relativi finanziamenti.

  Il ruolo del credito
                          Per rafforzare la sostenibilità dei piani economico-finanziari, il legislatore chiede che le
  e della finanza nel     proiezioni economiche e finanziarie ivi contenute siano asseverate da un istituto di credi-
  valutare le scelte di   to, da una società di intermediazione finanziaria o da una società di revisione contabile: si
  affidamento
                          profila dunque un ruolo centrale da parte del credito e della finanza nella valutazione della
                          percorribilità delle assunzioni alla base delle scelte di affidamento nei settori di pubblica
                          utilità.

                          4 Normativa europea e combinato disposto dell'articolo 3-bis del D.L. 138/2011 (convertito, con modificazioni, dalla L. n.
                          148/2011), art. 34 del d.l. 179/2012 e articolo 13 del D.L. n. 150/2013.
                          5 Con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio.
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                                                        nella Legge di Stabilità 2015

Maggiori tutele in     Il legislatore riserva poi un trattamento differenziato all’ipotesi di affidamento in house
caso di in house       prevedendo ulteriori tutele circa la “bontà” della scelte operate:

                                 • una dettagliata descrizione, all’interno della relazione di affidamento, dell'asset-
                                 to economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'am-
                                 montare dell'indebitamento, da aggiornare a cadenza triennale;

                                 • l’accantonamento pro quota, contestuale all’affidamento in house, da parte degli
                                 Enti locali di una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale
                                 proprio previsto per il triennio successivo;

                                 • la redazione del bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house.

Semplificazione        Infine, la Legge di Stabilità prevede la semplificazione e lo snellimento delle procedure di
delle procedure di
approvazioni delle     approvazione delle deliberazione degli Enti di governo che divengono validamente assun-
deliberazioni degli    te da parte dei Comuni senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive,
Enti di governo
                       da parte di questi ultimi.

                       Gli incentivi alle aggregazioni
 La dismissione del-   Come accennato, la legge di Stabilità introduce anche una serie di incentivi per promuo-
 le partecipate        vere le dismissioni delle partecipate da parte dei Comuni e le aggregazioni tra gestori pre-
                       vedendo:

                                 • l’esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno delle spese in conto capitale
                                 (ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni) effettuate con i proventi
                                 derivanti da dismissioni totali o parziali delle società partecipate;

                                 • l’assegnazione in via prioritaria di risorse statali a fondo perduto, aggiuntive ri
                                 spetto a quelle già assegnate con risorse comunitarie, ai gestori che abbiano deli
                                 berato operazioni di aggregazione societaria, nonché quelli selezionati tramite
                                 procedura di gara ad evidenza pubblica o di cui comunque l'autorità di regolazio
                                 ne (o l’Ente di governo locale ove questa non sia stata ancora istituita) attesti l'ef
                                 ficienza gestionale e la qualità del servizio reso.

                       L'allungamento delle concessioni in essere
I nuovi termini di     Per incoraggiare le aggregazioni, il legislatore apre alla possibilità di rivedere i termini
durata degli affida-
menti                  originari di durata degli affidamenti: nel caso di fusioni e acquisizioni effettuate con proce-
                       dure pubbliche, il nuovo soggetto derivante dall’operazione straordinaria prosegue nella
                       gestione dei servizi fino alle scadenze previste, ma l’Ente di governo competente è chia-
                       mato ad accertare la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e,
                       qualora queste non dovessero essere rispettate, a provvedere alla loro rideterminazione,
                       anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle conces-
                       sioni in essere. In quest’ultimo caso, è previsto un ruolo di verifica circa la sussistenza dei
                       presupposti per l’allungamento della durata delle concessioni6 in capo alla competente
                       Autorità di regolazione, qualora istituita.

                       6 Secondo quanto definito all’articolo 143, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e succes-
                       sive modificazioni.
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                                                             nella Legge di Stabilità 2015

                         Nel settore idrico sarà quindi l’AEEGSI a verificare i requisisti per una possibile prorogatio
                         delle concessioni.

                         Sono disposizioni che sembrerebbero prefigurare il passaggio dalla gara per l'affidamento
                         della gestione alla gara per la proprietà del gestore.

                         La disciplina dell'in house providing
La      percorribilità   Un ultimo versante sul quale la Legge di Stabilità introduce non secondarie innovazioni, è
degli affidamenti
diretti                  quello della percorribilità degli affidamenti diretti in favore di soggetti giuridici che possie-
                         dono i requisiti per l’autoproduzione.

Il delicato equilibrio   È utile ricordare che le direttive europee ammettono la possibilità di autoproduzione di un
tra l'autoproduzio-      servizio (in house providing) laddove non sussistano le condizioni per un efficace ricorso
ne e il principio di
concorrenza              al mercato (esternalizzazione e affidamento tramite gara). Le scelte in tema di autoprodu-
                         zione di un servizio sono un tema assai delicato per via del potenziale conflitto che si crea
                         con il rispetto del principio di concorrenza sancito dai trattati comunitari: la linea di confi-
                         ne è tracciata dall’art. 106, comma 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
                         (TFUE)7, secondo cui si può derogare ai principi di concorrenza solo quando l’applicazione
                         delle regole concorrenziali ostacoli la gestione efficace ed efficiente del servizio.

La normativa comu-       La materia comunitaria, originariamente chiarita in via giurisprudenziale dalla nota Sen-
nitaria
                         tenza “Teckal”8, è stata oggetto negli ultimi anni di interventi giurisprudenziali e legislativi
                         che hanno meglio chiarito la sua declinazione all’interno dell’ordinamento giuridico italia-
                         no9: con la Sentenza del 20 luglio 2012, n.199, della Corte Costituzionale, che ha dichiarato
                         incostituzionale l’art. 4 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
                         Legge 14 settembre 2011, n. 148, si è tornati alla normativa originaria, ossia all’art. 113,
                         comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000.

                         Quest’ultimo recita che «Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la
                         gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche
                         in forma associata, si avvalgono:

                                    a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la parteci
                                    pazione totalitaria di capitale pubblico, cui può essere affidata direttamente tale
                                    attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sul
                                    la società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la socie
                                    tà realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubbli
                                    ci che la controllano;

                                    b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica».

                         7 “Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale
                         sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme
                         non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata”.
                         8 Corte di Giustizia Europea, 18 novembre 1999, causa C-107/98.
                         9 In particolare, si vedano art. 34, commi 20 e seguenti, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
                         l. 17 dicembre 2012, n. 221.

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                                                            nella Legge di Stabilità 2015

I requisiti   dell'in    A questo proposito va ricordato che la legislazione europea considera l’in house una moda-
house
                         lità paritetica rispetto alle altre forme organizzative dei servizi pubblici locali (procedura a
                         evidenza pubblica e partenariato)10, laddove ne ricorrano i requisiti e cioè:

                                    1. la partecipazione pubblica della società affidataria (per distinguerla dal
                                    partenariato pubblico privato);

                                    2. il controllo analogo a quello che l’Ente locale esercita su tutti i propri servizi,
                                    ovvero la possibilità di determinare gli obiettivi strategici e le decisioni significa
                                    tive del soggetto in house. Il controllo deve essere effettivo, strutturale e funzio-
                                    nale: il soggetto in house non ha dunque autonomia gestionale, ma rappresenta
                                    a tutti gli effetti il braccio operativo dell’amministrazione pubblica affidante;

                                    3. la prevalenza dell’attività: il soggetto in house deve svolgere la parte più
                                    rilevante della propria attività in favore del soggetto o dei soggetti pubblici che lo
                                    controllano. Va da sé che il soggetto in house può svolgere parte della sua attività
                                    con soggetti che non sono suoi controllanti, a condizione che si tratti di una quota
                                    residuale della sua attività.

La partecipazione        Riguardo al punto 1, le più recenti direttive comunitarie in materia di appalti e concessioni
pubblica non tota-
litaria                  hanno aperto alla possibilità di una partecipazione pubblica non totalitaria, cioè all’affida-
                         mento diretto in house anche in favore di soggetti non interamente pubblici.

                         L’articolo 12 della direttiva appalti nei settori ordinari (2014/24/UE), l’articolo 28 della
                         direttiva appalti nei settori speciali (2014/25/UE) e l’articolo 17 della direttiva conces-
                         sioni (2014/23/UE), individuano requisiti meno cogenti e precisano alcuni aspetti, tra cui
                         la misura della “prevalenza” dell’attività esercitata nei confronti delle società controllanti.

                         Il "controllo analogo" può essere indiretto
 L'influenza determi-    In tema di controllo analogo le direttive richiamate chiariscono che esso è presente quando
 nante per il control-   l’amministrazione o ente aggiudicatore esercita un’influenza determinante sia sugli obiet-
 lo analogo
                         tivi strategici sia sulle decisioni significative dell’affidatario in house. Tale controllo può
                         essere esercitato anche per il tramite di una persona giuridica diversa, a sua volta control-
                         lata dall’amministrazione aggiudicatrice: si chiarisce dunque meglio il tema del controllo
                         analogo indiretto. In mancanza di controllo analogo, si configura un partenariato pubblico-
                         privato, laddove il soggetto privato gode di prerogative tali da lasciare chiaramente traspa-
                         rire il suo potere di indirizzo nella gestione.

                         "Prevalenza dell'attività": almeno l'80% del fatturato o dei costi sostenuti
 Il limite dell'80%      Le direttive precisano e codificano il concetto di “prevalenza dell'attività” che fino ad oggi
 per la prevalenza
 dell'attività           era stato disciplinato in via giurisprudenziale: in particolare, fissano all’80% l’incidenza
                         delle attività che il soggetto affidatario in house deve effettuate in favore del soggetto con-
                         trollante direttamente o anche indirettamente, ossia da parte di altre persone giuridiche
                         controllate dall’amministrazione controllante. Quindi, si chiarisce che l’80% è riferibile al
                         volume del fatturato totale medio o, in alternativa, ai costi sostenuti per l’erogazione dei
                         servizi, le forniture e i lavori nei tre anni precedenti l’aggiudicazione dell’appalto.

                         10 In ultimo, vedi Consiglio di Stato, sez. V, 10 settembre 2014, n. 4599.

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                         In house e proprietà pubblica: ammessa la partecipazione diretta dei privati
La possibile parteci-    Relativamente alla partecipazione pubblica, si prevede la possibilità di estenderla anche
pazione dei privati      alle forme di partecipazione diretta di capitali privati, a condizione che non comportino
                         controllo o potere di veto, siano previste dalle leggi nazionali e che queste ultime non vio-
                         lino i trattati. In altre parole, secondo la giurisprudenza comunitaria, è possibile ricorrere
                         all’affidamento diretto anche in presenza di partecipazioni di privati, allorquando questi
                         ultimi non esercitano una influenza determinante e i singoli Stati nazionali abbiano disci-
                         plinato questa possibilità.

                         Se questo è lo stato dell’arte della travagliata gestazione della disciplina degli appalti e
                         degli affidamenti comunitari, la recente Legge di Stabilità ribadisce che:

                         «L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso
                         dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque par-
                         tecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale».

 L'interpretazione       Una interpretazione letterale parrebbe indicare una impostazione più restrittiva della di-
 più restrittiva del     sciplina italiana in tema di affidamenti diretti rispetto ai più recenti orientamenti comuni-
 legislatore italiano
 che consente l'af-      tari: essi sono possibili cioè solo in favore di un soggetto interamente pubblico partecipato
 fidamento diretto       dagli Enti locali dell’ambito territoriale nel quale il servizio deve essere erogato. La parte-
 solo a soggetti inte-
 ramente pubblici        cipazione può comunque prendere qualsiasi via, diretta o indiretta.

                         Per l’in house, trattandosi di una casistica esclusa dall’ambito di applicazione delle diretti-
                         ve, il legislatore comunitario delega ai singoli Paesi membri, all’atto del recepimento delle
                         direttive, la disciplina dei criteri per la sua viabilità, ulteriori e non in contrasto con quelli
                         di minima già previsti.
                         Per quanto riguarda l’Italia, il legislatore ha sinora preferito mantenere il requisito della
                         partecipazione pubblica totale. Un requisito che in prospettiva potrebbe anche essere ri-
                         lassato, coerentemente con i più recenti orientamenti comunitari, laddove non pregiudichi
                         la natura del “controllo analogo” e non contrasti con la speciale missione dell’Ente pubbli-
                         co.

La        flessibilità   Si può desumere che se da un canto l'in house è riconosciuto a tutti gli effetti quale mo-
nell'autoproduzio-       dalità alternativa e paritetica rispetto alla gara e al partenariato, d'altro canto, la Legge di
ne nel rispetto del
principio di concor-     stabilità delinea un orientamento più restrittivo riguardo alla natura interamente pubblica
renza                    dell'affidatario, con questo manifestando il desiderio di coniugare una maggiore apertura
                         nei confronti di modalità organizzative in house con l'esigenza di assicurare criteri rigidi
                         sui requisiti per la viabilità delle stesse. Assicurare cioè la flessibilità nell’autoproduzione
                         senza snaturare il principio di concorrenza.

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                     Non essendo stato specificato nulla in merito alla prevalenza dell’attività, si rimanda alle
                     regole comunitarie: questo implica che una società in house potrà ora svolgere fino al 20%
                     delle proprie attività anche per Comuni da cui non è partecipata e/o da altri soggetti pri-
                     vati. Una possibilità che definisce precisi spazi di azione anche per le società in house,
                     accrescendo il numero di soggetti pubblici potenzialmente concorrenti alle procedure ad
                     evidenza pubblica.

                     Conclusioni
Una normativa an-    Concludendo, a questa Legge di Stabilità si riconosce il merito di aver chiarito i requisiti
cora da completare   dell’in house nel rispetto della giurisprudenza esistente e di aver ribadito l’intenzione del
                     legislatore di ammodernare il settore; d’altro canto, il provvedimento non contiene ancora
                     risposte apprezzabili sui molti altri versanti quali la dismissione delle partecipazioni degli
                     Enti locali, l’attribuzione dei poteri di regolazione e controllo alle autorità indipendenti
                     (tema caro in particolare al settore dei rifiuti), criteri di scelte ra i diversi modelli organiz-
                     zativi, criteri e procedure per gli acquisti e per la selezione del personale, eccetera.
                     Nelle intenzioni del Governo queste tematiche dovrebbero essere oggetto di un successivo
                     intervento, disciplinate in un provvedimento di riordino della Pubblica Amministrazione,
                     attualmente in discussione al Senato.

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       Approfondimento

       Il riordino delle partecipate nel disegno di Legge di riforma della PA

       La materia delle partecipazioni degli Enti locali è oggetto di un disegno di legge che in questi
       giorni è in discussione in Parlamento (il n.1577 recante misure di “Riorganizzazione delle
       Amministrazioni Pubbliche”). In particolare, due sono gli articoli che contengono disposi-
       zioni di rilievo in materia di riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie delle
       amministrazioni pubbliche (art. 14) e di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali
       (art.15).

       Il disegno di legge, che delega il Governo all’emanazione di decreti legislativi entro dodici
       mesi, si ispira a principi generali di semplificazione e trasparenza della partecipazione delle
       pubbliche amministrazioni nelle società e di razionalizzazione delle gestioni, nel rispetto
       dei principi concorrenziali e delle norme comunitarie.

       E’ da questi decreti legislativi che si attendono limiti più stringenti alla costituzione di nuo-
       ve società e al mantenimento di partecipazioni da parte degli Enti locali, precise respon-
       sabilità in capo agli amministratori e ai sindaci delle società partecipate, incentivi espliciti
       alle aggregazioni, limitazioni alle distorsioni della concorrenza, semplificazione dei livelli di
       governo e regole per la loro interazione.

       Con specifico riferimento ai servizi pubblici locali, il disegno di legge delega prevede un’ar-
       monizzazione con la normativa europea di appalti, concessioni, regolazione dei servizi pub-
       blici e scadenza degli affidamenti. Relativamente alle aggregazioni, demanda al Governo la
       definizione dei criteri per l’esercizio delle funzioni dei Comuni in forma associata, per be-
       neficiare delle possibili economie di scala, e meccanismi di premialità per gli enti locali che
       ricorrono alle procedure ad evidenza pubblica e favoriscono l’aggregazione degli ambiti
       gestionali.

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