QBE Insurance (Europe) Limited Rappresentanza Generale per - l'Italia Polizza di Responsabilità Civile
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QBE Insurance (Europe) Limited Rappresentanza Generale per l’Italia Polizza di Responsabilità Civile Professionale derivante dall' apposizione del visto di conformità (Visto di Conformità) Polizza RC “Visto Leggero” – Rev. 02/2015
1. Documenti che formano il contratto di assicurazione (Le parole utilizzate nel seguito con la iniziale maiuscola hanno il significato di cui alla Sezione 5) La Polizza si compone dei seguenti documenti che ne formano parte integrante ed essenziale: i. La Scheda ii. Le Condizioni Generali di Assicurazione iii. Il Questionario / Proposta La Polizza è emessa in regime di stabilimento ai sensi delle disposizioni applicabili del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005 e successive modificazioni) dalla Rappresentanza Generale per l’Italia di: QBE Insurance (Europe) Ltd. Sede legale: Plantation Place 30 Fenchurch Street London EC3M 3BD Regno Unito Sede secondaria in Italia: Largo Augusto 7 20122 Milano QBE Insurance (Europe) Ltd Contraente ___________________________ __________________________ Rappresentanza Generale per l'Italia Pag. 2 di 21 Polizza RC “Visto Leggero” – Rev. 02/2015
2. Condizioni generali di assicurazione 2.1 CIRCOSTANZE RELATIVE AL RISCHIO L'Assicurato è tenuto a fornire all'Assicuratore tutte le informazioni rilevanti ai fini della valutazione del rischio e della determinazione del contenuto della Polizza. Tutte le informazioni fornite dall'Assicurato nel Questionario/Proposta o in altro modo costituiscono parte integrante della Polizza e l'Assicurato dichiara di averle raccolte e fornite usando la massima diligenza. 2.2 EFFETTI DELLE DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze del soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la stipulazione della Polizza e la valutazione del relativo rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 c.c.. 2.3 LEGGE APPLICABILE La Polizza è regolata e sarà interpretata in base alle leggi della Repubblica italiana. 2.4 DIVIETO DI CESSIONE La cessione totale o parziale da parte dell'Assicurato dei diritti derivanti dalla Polizza potrà essere effettuata solo con il consenso scritto dell'Assicuratore. 2.5 DOCUMENTI DI POLIZZA Fermo restando quanto previsto dall'art. 1888 c.c. l'Assicuratore potrà conservare la Polizza e qualsiasi documento ad essa relativo esclusivamente in forma elettronica e distruggere gli originali. Resta inteso tra le parti che i documenti così conservati avranno lo stesso valore probatorio degli originali. 2.6 COMUNICAZIONI Qualsiasi comunicazione fatta dal o al Contraente costituirà comunicazione da o a tutti gli Assicurati. Pag. 3 di 21 Polizza RC “Visto Leggero” – Rev. 02/2015
2.7 ALTRE ASSICURAZIONI Qualora l'Assicurato sia coperto da altra polizza avente ad oggetto il medesimo rischio di cui alla Polizza (e sempreché essa non preveda espressamente l'operatività a secondo rischio) la Polizza opererà a secondo rischio rispetto a detta altra polizza, con esclusione della coassicurazione di cui all'art. 1910 c.c.. Qualora il rischio di cui alla predetta altra polizza sia stato sottoscritto dall’Assicuratore o da altra società facente parte del Gruppo QBE: (i) i limiti di indennizzo previsti da ciascuna di tali coperture non si cumuleranno; (ii) la massima somma indennizzabile all’Assicurato in base a tutte le coperture assicurative di cui sopra non potrà comunque eccedere la somma corrispondente al limite di indennizzo più elevato da queste previsto, fermo restando che in nessun caso il limite di indennizzo di cui alla Polizza verrà o potrà intendersi incrementato per effetto della presente disposizione. 2.8 PERIODO DI POLIZZA - PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO Fermo restando quanto previsto oltre in materia di pagamento del Premio, la Polizza ha effetto dalla data indicata nella Scheda e per il periodo ivi indicato. Il Premio è dovuto con periodicità annuale. I mezzi di pagamento del Premio consentiti dall’ Assicuratore sono i seguenti: ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario l’ Assicuratore oppure l’intermediario da quest’ultima incaricato, espressamente in tale qualità. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. 2.9 DIRITTI DI SURROGAZIONE Ai sensi dell'art. 1916 c.c., a seguito del pagamento di qualsiasi indennizzo in base alla Polizza, l'Assicuratore si intenderà surrogato, nei limiti del pagamento effettuato, in tutti i diritti dell' Assicurato verso i terzi responsabili e gli Assicurati dovranno sottoscrivere qualsiasi documento richiesto a tale scopo e dovranno fare quanto necessario per garantire e tutelare tali diritti, ivi compresa la sottoscrizione dei documenti necessari per conferire all'Assicuratore il potere di promuovere giudizi in loro nome. L'Assicuratore si surrogherà nei diritti dell'Assicurato verso i Dipendenti nei casi in cui questi ultimi abbiano commesso atti/omissioni dolosi, intenzionali fraudolenti. Pag. 4 di 21 Polizza RC “Visto Leggero” – Rev. 02/2015
2.10 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE Eventuali modifiche e/o integrazioni della Polizza potranno essere effettuate solo a mezzo di documenti sottoscritti da tutte le parti contraenti la Polizza. 2.11 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Ai sensi dell'art. 1898 c.c., l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione di cui alla Polizza. 2.12 DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio, l'Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell’Assicurato ai sensi dell'art. 1897 c.c. e l'Assicuratore rinuncia al diritto di recesso ivi previsto. 2.13 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente. 2.14 DISDETTA IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni Richiesta di Risarcimento denunciata a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, l’Assicuratore può recedere dalla Polizza con preavviso di 30 giorni dandone comunicazione mediante lettera raccomandata; il recesso da parte del Contraente ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. In caso di recesso esercitato da parte dell’ Assicuratore, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso l’Assicuratore rimborsa la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Il pagamento dei Premi con scadenza successiva alla denuncia della Richiesta di Risarcimento ed il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia dell’Assicuratore ad avvalersi della facoltà di recesso. 2.15 SCADENZA SENZA TACITO RINNOVO Resta inteso che alla scadenza del Periodo di Polizza indicato nella Scheda la Polizza cesserà ogni effetto. E' escluso il tacito rinnovo. Pag. 5 di 21 Polizza RC “Visto Leggero” – Rev. 02/2015
2.16 SANZIONI La copertura assicurativa di cui alla presente Polizza non opera e l'Assicuratore non indennizzerà alcuna Richiesta di Risarcimento o comunque non effettuerà alcuna prestazione in base alla Polizza nella misura in cui tale copertura, indennizzo e/o prestazione possa esporre l'Assicuratore medesimo e/o qualsiasi società del gruppo cui appartiene a sanzioni, divieti o restrizioni previste da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni economiche e/o commerciali previste da leggi e regolamenti di qualsiasi paese. 2.17 FORO COMPETENTE Foro competente, a scelta della parte attrice è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede il Contraente. 2.18 CLAUSOLA BROKER Alla società di brokeraggio indicata nella Scheda è stata affidata la gestione e l’esecuzione della presente Polizza. Il Contraente/Assicurato riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente Polizza avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti ad essa saranno intrattenuti per conto del Contraente/Assicurato dal broker indicato nella Scheda. In caso di contrasto fra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle effettuate dal Contraente/Assicurato prevarranno queste ultime. Pag. 6 di 21 Polizza RC “Visto Leggero” – Rev. 02/2015
3. Obblighi dell'Assicurato in caso di Richiesta di Risarcimento - Gestione delle Richieste di Risarcimento Il rispetto e l'adempimento di quanto previsto dalle disposizioni che seguono costituisce condizione essenziale per l'operatività della copertura assicurativa di cui alla Polizza relativamente a qualsiasi Richiesta di Risarcimento. 3.1 QUANDO NOTIFICARE L'Assicurato dovra' dare notizia per iscritto all'Assicuratore di qualsiasi Richiesta di Risarcimento non appena possibile. L'Assicurato potrà inoltre, in qualsiasi momento durante il Periodo di Polizza, dare notizia per iscritto all'Assicuratore di qualsiasi Circostanza da cui si ritenga ragionevolmente possa derivare una Richiesta di Risarcimento. 3.2 A CHI NOTIFICARE La comunicazione all'Assicuratore deve essere trasmessa a: QBE CLAIMS DEPARTMENT QBE INSURANCE (EUROPE) LARGO AUGUSTO 7 20122 MILANO CLAIMSDEPT.FINANCIALLINES@IT.QBE.COM 3.3 CHE COSA NOTIFICARE La comunicazione di cui al secondo paragrafo dell'art. 4.1. che precede dovrà indicare le ragioni per cui viene data informazione di un fatto o di una Circostanza da cui possa scaturire una Richiesta di Risarcimento, fornendo tutti i dettagli anche con riferimento alle date ed alle persone coinvolte. Qualsiasi successiva Richiesta di Risarcimento derivante dalle Circostanze notificate durante il Periodo di Polizza si considererà come effettuata durante il Periodo di Polizza. 3.4 DIVIETO DI AMMISSIONE DI RESPONSABILITA' E TRANSAZIONI L'Assicurato non dovrà ammettere la propria responsabilità, né tentare di concludere transazioni o fare alcuna concessione in relazione a qualsiasi Richiesta di Risarcimento senza il consenso scritto dell'Assicuratore, consenso che non potrà essere irragionevolmente negato o ritardato. Pag. 7 di 21 Polizza RC “Visto Leggero” – Rev. 02/2015
3.5 COSTI DI DIFESA L'Assicuratore avrà la facoltà di assumere la gestione della lite inerente una Richiesta di Risarcimento, finché ne avrà interesse. Sono a carico dell' Assicuratore le spese ragionevolmente sostenute dall’Assicurato, incluse quelle per legali e tecnici, – previa autorizzazione scritta dell'Assicuratore - per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato entro il limite di un importo pari ad un quarto del Massimale. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il Massimale, le spese vengono ripartite tra Assicuratore ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse ai sensi dell’articolo 1917 c.c.. Costi e spese sostenuti in relazione a procedimenti penali ed amministrativi sono espressamente esclusi dalla copertura di cui alla Polizza. 3.6 INFORMAZIONI ED ASSISTENZA L'Assicurato dovrà fornire all'Assicuratore tutte le informazioni rilevanti in merito alla Richiesta di Risarcimento e fornire l' assistenza per permettere all'Assicuratore di indagare o difendere qualsiasi Richiesta di Risarcimento e/o per permettere all'Assicuratore di determinare la propria responsabilità in base alla Polizza. 3.7 ALLOCAZIONE DELL'INDENNIZZO Qualora una Richiesta di Risarcimento sia solo in parte coperta dalla Polizza o sia avanzata non solo nei confronti di un Assicurato ma anche di altri soggetti non assicurati, l'Assicuratore sarà obbligato e verserà un indennizzo determinato in rapporto alla parte di Richiesta di Risarcimento coperta dalla Polizza e, in ogni caso, limitatamente alla quota di responsabilità dell'Assicurato. 3.8 ULTERIORI OBBLIGHI DELL' ASSICURATO In relazione a qualsiasi Richiesta di Risarcimento l'Assicurato dovrà: a) agire secondo buona fede, in quanto nessun indennizzo è dovuto a chi agisca fraudolentemente; b) non distruggere o disperdere prove, informazioni e documentazione né beni ad essa relativi; c) non rinunciare a qualsiasi diritto di rivalsa o surrogazione nei confronti di alcun soggetto terzo. 3.9 DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE Ai fini della presente Polizza, non sono considerati terzi : a) l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli dall'Assicurato, nonché Pag. 8 di 21 Polizza RC “Visto Leggero” – Rev. 02/2015
qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); c) i collaboratori, i dipendenti, i praticanti e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lettera a), che si avvalgono delle prestazioni dell'Assicurato. 3.10 CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dalla presente Polizza, l’assicurazione cessa: a) in caso di decesso dell’Assicurato o scioglimento dello studio Associato; b) in caso di cessazione da parte dell’Assicurato dell'esercizio della professione con conseguente cancellazione dall'albo professionale; c) in caso di radiazione o sospensione per qualsiasi motivo dall'albo professionale; Resta inteso che in caso di decesso o cessazione dell'attività, il rapporto assicurativo cessa a far tempo dalla prima scadenza annuale della Polizza. In caso di radiazione o sospensione dall'albo professionale il rapporto assicurativo cessa con effetto immediato. Pag. 9 di 21 Polizza RC “Visto Leggero” – Rev. 02/2015
4. Assicurazione della responsabilità civile professionale OGGETTO DELL’ ASSICURAZIONE – VISTO LEGGERO /IMPOSTE DIRETTE/ 4.1 ELABORAZIONE MODELLO 730 PRE-COMPILATO E NON Si premette che l'Assicurazione ha per oggetto un'attività professionale connessa con la qualifica di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile svolta nei modi e nei termini previsti dal D. Lgs 28.06.2005 n. 139 e successive modifiche legislative e/o regolamenti. Resta pertanto convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella Polizza o ad essa aggiunti, la garanzia prestata dalla presente Polizza copre le Perdite Patrimoniali cagionate ai clienti nell’esercizio dell’attività di apposizione dei visti di conformità, di asseverazione e di certificazione tributaria (“Visto Leggero”) come specificato dal D.L. 78/09 e Legge di conversione 102/09, D.M. 164/99, così come modificato a seguito dell’entrata in vigore del d. lgs. 21 novembre 2014 n. 175; In ottemperanza a quanto stabilito dalla legge: a) Il Limite di Indennità viene fissato in Euro 3.000.000,00 b) L’Assicurato dichiara che il massimale di cui sopra è conforme al nr. di clienti/contribuenti e al nr. di certificati di conformità da emettere. c) L'assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 anni successivi alla scadenza della presente polizza, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di Durata del Contratto e comunque relativi alla attività sopra descritta. d) Gli Assicuratori si impegnano a definire tutti i Sinistri, anche per importi inferiori alla Franchigia prevista dalla presente polizza e l’Assicurato sin da ora da ampio e irrevocabile mandato agli Assicuratori a trattare e definire tali sinistri e perciò si impegna e si obbliga a rimborsare la somma anticipata (con limite della franchigia prevista in polizza (nessuna e comunque non opponibile a carico del Contribuente/danneggiato e di euro 300,00 a carico del singolo professionista e/o studio associato) per suo conto entro e non oltre 15 giorni dalla relativa richiesta e) Ai sensi del D.L. 175 DEL 21/11/2014 (G.U. 277 – 28/11/2014) a far data dal 13.12.2014 l’assicurazione prevede anche il risarcimento completo degli eventuali danni arrecati all’Erario commessi nello svolgimento dell’attività di cui all’oggetto Pag. 10 di 21 Polizza RC “Visto Leggero” – Rev. 02/2015
f) Ai sensi delle modifiche normative introdotte dal comma 574 dell’art. unico della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, l’assicurazione prevede ed estende la copertura ai contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all’articolo 3 D.P.R. 602/1973, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’Irap, per importi superiori a 15.000 euro annui g) Ai sensi delle modifiche normative introdotte dal D.L. 175 DEL 21/11/2014 l’assicurazione prevede ed estende la copertura a tutti i soggetti (professionisti e Caf) che effettuano l’elaborazione del modello 730 (pre-compilati o meno) . Il Limite di Indennità viene fissato in Euro 3.000.000,00 4.2 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA - CLAUSOLA CLAIM MADE - RETROATTIVITÀ L'assicurazione di cui alla presente Polizza opera in relazione alle Richieste di Risarcimento pervenute all'Assicurato per la prima volta nei corso del periodo di efficacia dell’assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti ad Atti Illeciti verificatisi posteriormente alla data di retroattività indicata nella Scheda. Ai fini della predetta retroattività, Atti Illeciti continuati o reiterati ,si considereranno commessi alla data del primo Atto Illecito. Resta inteso che l'assicurazione opererà anche per le Richieste di Risarcimento pervenute all'Assicurato e da questi denunciate nei 5 anni successivi alla cessazione della Polizza medesima per qualsiasi ragione e/o causa, a condizione che l'Atto Illecito da cui la Richiesta di Risarcimento trae origine sia stato commesso durante il Periodo di Polizza. 4.3 RISCHI ESCLUSI Sono escluse e quindi non sono oggetto della copertura prevista dalla Polizza Richieste di Risarcimento relative a: a) Attività professionale diversa attività diverse da quelle di all’art. 5.1 che precede; b) Mancata iscrizione in albi Atti Illeciti commessi quando l’Assicurato non era iscritto al relativo albo e/o registro e/o elenco o era sospeso dall'esercizio dell'attività per qualunque causa. Pag. 11 di 21 Polizza RC “Visto Leggero” – Rev. 02/2015
c) Titoli al portatore perdita, deterioramento o distruzione di denaro e/o di titoli al portatore; d) Sindaco, Consigliere di Amministrazione o Revisore incarichi di membro di organi di gestione e/o controllo di società od enti; e) CAAF attività svolta dall'Assicurato nell'ambito dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) istituiti con legge 30.12.1991 n. 413; f) Valore futuro/rendimento qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall'Assicurato in relazione a quanto segue: a) disponibilità di fondi b) proprietà immobiliari o personali c) beni e/o merci d) qualsiasi forma di investimento che abbia in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico lasso di rendimento o di interesse in genere; g) Enti pubblici/Autorità di vigilanza/regolamentazione azioni legali intentate, provvedimenti richiesti e/o imposti da qualunque ente pubblico, statale, regionale o locale e qualunque organizzazione e/o commissione e/o autorità pubblica e/o privata; h) Rischio contrattuale puro penalità contrattuali in genere; i) Sanzioni, ammende, penali, danni puntivi sanzioni, ammende, penali o danni punitivi a carico dell'Assicurato; j) Atti dolosi a) atti di natura dolosa o fraudolenta accertati da un provvedimento giudiziale. Resta inteso che in tal caso i costi di difesa eventualmente anticipati dagli Assicuratori dovranno essere rimborsati dall'Assicurato; b) infedeltà di dipendenti o appropriazione indebita; k) Eventi noti preesistenti a. fatti o Circostanze di cui sia stata data comunicazione scritta ai sensi di una polizza precedente (sia essa stipulata con l’Assicuratore sia essa stipulata con altri assicuratori); b. fatti o Circostanze di cui l’Assicurato sia venuto a conoscenza o avrebbe dovuto avere ragionevole conoscenza prima del Periodo di Polizza; c. fatti o Circostanze segnalati nella Proposta sottoposta all’Assicurato in relazione alla Polizza; oltre alle Richieste di Risarcimento: a. avanzate e/o minacciate nei confronti dell’Assicurato prima del Periodo di Polizza; Pag. 12 di 21 Polizza RC “Visto Leggero” – Rev. 02/2015
b. notificate ad altri assicuratori in base ad altre polizze l) Esclusione Giurisdizione USA/Canada: qualsiasi azione svolta o fatto accaduto in qualunque Stato degli Stati Uniti d'America, Canada o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada; a seguito di delibazione di o per riconfermare una pronuncia giudiziaria ottenuta in qualsiasi tribunale o Corte degli Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada; m) Computer virus a virus elettronico; n) Accesso non autorizzato uso non autorizzato di, o accesso non autorizzato ad un sistema informatico; o) Guerra e Terrorismo Guerra o Terrorismo o ad azioni intraprese a fini del controllo, della prevenzione e/o soppressione di tali eventi; p) Lesioni personali, infermità, malattia, morte lesioni personali, infermità, malattia o morte. 4.4 ESTENSIONE TERRITORIALE L’Assicurazione opera in relazione alle Richieste di Risarcimento avanzate nei confronti dell’Assicurato nel territorio della Repubblica italiana. 4.5 MASSIMALE O LIMITE DI INDENNIZZO Ai sensi del Decreto 175 del 21/11/2014 (G.U. 277 – 28/11/2014) - Art. 6, il Massimale di cui alla Polizza è di € 3.000.000,00. Il Massimale rappresenta il limite di risarcimento a carico degli Assicuratori per ogni anno assicurativo, indipendentemente dal numero di Richieste di Risarcimento denunciate agli Assicuratori nello stesso periodo. A far data dal 13/12/2014 l’assicurazione prevede anche il risarcimento completo degli eventuali danni arrecati all’Erario commessi nello svolgimento dell’attività di assistenza fiscale. L'Assicurato ha confermato che il Massimale di € 3.000.000,00 è conforme al numero di clienti/contribuenti dell'Assicurato e al numero di certificati di conformità da emettere. Resta inteso che tutte le Richieste di Risarcimento derivanti da o connesse ad un medesimo Atto Illecito saranno considerate quale unica Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta alla data Pag. 13 di 21 Polizza RC “Visto Leggero” – Rev. 02/2015
della prima Richiesta di Risarcimento oppure, se anteriore, alla data in cui l'Assicurato ha denunciato all'Assicuratore l'esistenza di fatti o Circostanze dalle quali sarebbe potuta successivamente scaturire una Richiesta di Risarcimento. 5. Definizioni e interpretazione Le parole riportate nel seguito hanno il significato qui definito tutte le volte che si trovano scritte in grassetto nella Polizza, con lettera maiuscola o non. Quando il contesto lo permette o lo richiede, il singolare include il plurale e viceversa e il maschile include il femminile. Il richiamo a una legge si intende riferito a tutte le sue modifiche ed integrazioni successive. Le titolazioni valgono solo come riferimento e non formano parte della Polizza. 5.1 ASSICURATO Il soggetto nei cui interesse è contratta la Polizza. 5.2 ASSICURATORE Qbe Insurance Europe Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia. 5.3 ATTO ILLECITO Qualsiasi errore, omissione, violazione di obblighi di natura colposa nell'esercizio dell'attività professionale indicata nella Scheda. 5.4 SCHEDA Scheda significa il documento allegato alla Polizza che contiene alcuni dati relativi alla copertura assicurativa. 5.5 CIRCOSTANZA/E Qualsiasi evento, controversia, fatto, questione, atto od omissione che possa dare origine ad una Richiesta di Risarcimento ai sensi della Polizza. 5.6 CONTRAENTE Il soggetto contraente della Polizza 5.7 DANNI Il pregiudizio patrimoniale subito da terzi in conseguenza di un Atto Illecito dell'Assicurato o dei suoi Dipendenti nell’esercizio dell' attività professionale indicata nella Scheda accertato con sentenza nonché le somme dovute dall’Assicurato per il predetto titolo in virtù di transazioni autorizzate dall'Assicuratore. Pag. 14 di 21 Polizza RC “Visto Leggero” – Rev. 02/2015
5.8 DATA DI RETROATTIVA’ La data eventualmente indicata nella Scheda antecedente il Periodo di Polizza. 5.9 DOCUMENTI Atti, testamenti, contratti, mappe, piani, libri, lettere, polizze, certificati, moduli e documenti di qualsiasi natura, sia scritti che stampati o riprodotti con qualsivoglia metodo, ivi inclusi registrazioni informatiche e dati elettronici, ma con esclusione di titoli al portatore o nominativi, cedole, francobolli, titoli bancari valutari e altri strumenti negoziabili, banconote. 5.10 DIPENDENTI Qualsiasi persona fisica che agisca quale collaboratore, dipendente, praticante, ausiliario dell'Assicurato nell'esercizio dell'attività indicata nella Scheda. 5.11 FRANCHIGIA L’importo indicato nella Scheda che corrisponde alla parte della Richiesta di Risarcimento che rimane a carico dell’Assicurato e che non potrà essere assicurato presso altri assicuratori. 5.12 GUERRA Guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità o operazioni assimilabili allo stato di guerra (dichiarato o meno), guerra civile, ammutinamento, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sollevazione, colpo di stato militare e non, nazionalizzazione, requisizione, sequestro o confisca per ordine di autorità pubbliche o governi a norma di legge o di fatto, ovvero legge marziale, ad esclusione del terrorismo. 5.13 MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO Il periodo di tempo successivo alla scadenza della Polizza eventualmente indicato nella Scheda nel quale l'Assicurato ha facoltà di notificare all'Assicuratore Richieste di Risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato in detto periodo che traggono origine da atti Illeciti commessi nel Periodo di Polizza e comunque in data non antecedente la Data di Retroattività eventualmente indicata nella Scheda. 5.14 PERIODO DI POLIZZA Il periodo di vigenza della Polizza indicato nella Scheda. Pag. 15 di 21 Polizza RC “Visto Leggero” – Rev. 02/2015
5.15 POLIZZA Polizza indica il presente documento, la scheda, la Proposta e ogni altro documento espressamente indicato come facente parte integrante ed essenziale della stessa e le eventuali appendici. 5.16 PREMIO La somma indicata nella Scheda dovuta dall'Assicurato all'Assicuratore. 5.17 QUESTIONARIO/PROPOSTA Il documento sottoposto all'Assicurato da parte dell'Assicuratore prima della stipulazione della Polizza ai fini della valutazione del rischio oggetto di assicurazione e sulla base del quale l'Assicuratore ha prestato il consenso all'assicurazione. 5.18 RICHIESTA DI RISARCIMENTO a. Qualsiasi comunicazione scritta o verbale di terzi contenente una richiesta di somme o contestazioni di responsabilità nei confronti dell’Assicurato; b. qualsiasi atto, dichiarazione, richiesta o altro documento che possa dare origine a procedimenti legali o arbitrali, istanza o domanda riconvenzionale o citazione di terzi o similari notificati all’Assicurato; c. qualsiasi manifestazione - verbale o scritta - da parte di terzi dell'intenzione di ritenere responsabile l’Assicurato per un Atto Illecito; 5.19 TERRORISMO Qualsiasi atto, ivi incluso ma non limitatamente a, l’uso della forza, da parte di un soggetto o un gruppo di soggetti che agiscono da soli o per conto o in relazione a organizzazioni o governi, per fini politici o religiosi o analoghi, con l’intenzione di influenzare un governo e/o la popolazione attraverso la paura. 5.20 INDENNIZZO La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Richiesta di Risarcimento. 5.21 LIMITE DI INDENNIZZO O MASSIMALE La massima esposizione degli Assicuratori per ogni Richiesta di Risarcimento ed in aggregato annuo . Pag. 16 di 21 Polizza RC “Visto Leggero” – Rev. 02/2015
5.22 BROKER L'intermediario di assicurazioni a cui il Contraente abbia affidato la gestione della Polizza 5.23 DANNI MATERIALI Il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, danneggiamenti a cose od animali. 5.24 DANNI PATRIMONIALI Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di Danni Materiali. QBE Insurance (Europe) Ltd Contraente ___________________________ ______________________ Rappresentanza Generale per l'Italia Data: __________ Pag. 17 di 21 Polizza RC “Visto Leggero” – Rev. 02/2015
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente, anche in nome e per conto dell'Assicurato – essendo stato a ciò debitamente autorizzato - dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: 2.4 (Divieto di cessione); 2.7 (Altre assicurazioni); 2.10 (Modifiche dell'assicurazione); 2.14 (Disdetta in caso di sinistro); 2.16 (Sanzioni); 2.18 (Clausola broker); 3.7 (Allocazione dell'indennizzo); 3.9 (Delimitazione dell'assicurazione); 3.10 (Cessazione del rapporto assicurativo); 4.2 (Inizio e termine della garanzia - clausola claim made - retroattività); 4.3. (Rischi esclusi): a Attività professionale diversa, b. mancata iscrizione in albi c. Titoli al portatore, d. Sindaco, Consigliere di Amministrazione, Revisore, e. CAAF, f. Valore futuro/rendimento, g. Enti pubblici/Autorità di vigilanza/regolamentazione h. Rischio contrattuale puro, i. Sanzioni, ammende, penali, danni punitivi , j. Atti dolosi, k. Eventi noti preesistenti, l. Esclusione giurisdizione USA/Canada, m. Computer Virus, n. Accesso non autorizzato, o. Guerra e terrorismo, p. Lesioni personali, malattia, infermità, morte 4.4 (Estensione territoriale); 4.5. (Massimale). Il Contraente __________________ Il Contraente, anche in nome e per conto dell'Assicurato, dichiara inoltre di avare compreso che la Polizza opera secondo lo schema “claims made” e che pertanto essa copre le Richieste di Risarcimento relative ad Atti Illeciti commessi successivamente alla Data di Retroattività avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato e denunciate all'Assicuratore nel Periodo di Polizza, alle condizioni ivi previste. Il Contraente ________________ Pag. 18 di 21 Polizza RC “Visto Leggero” – Rev. 02/2015
Il Contraente, anche in nome e per conto dell'Assicurato, dichiara di avere ricevuto i singoli documenti che compongono il Fascicolo Informativo relativo alla Polizza in oggetto e segnatamente: (i) Nota Informativa, comprensiva di Glossario; (ii) Condizioni Generali di Assicurazione; (iii) Questionario Proposta, ove previsto. Data: ______ Il Contraente ________________ Data ultimo aggiornamento: luglio 2014 Pag. 19 di 21 Polizza RC “Visto Leggero” – Rev. 02/2015
Informativa ai sensi del D.Lgs.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di trattamento dei dati personali), QBE Insurance (Europe) Limited (d’ora innanzi anche la “Società” o il “Titolare”) con sede secondaria in Milano, Largo Augusto 7, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con la presente fornisce l’informativa relativa al trattamento dei “Dati Personali”, come definiti dall’art. 4, comma 1, lettera b) del Codice. 1. Fonti di raccolta dei Dati Personali e finalità di trattamento La Società informa che per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali con Voi in corso è in possesso dei Vostri Dati Personali, acquisiti anche verbalmente, direttamente presso di Voi o tramite terzi. Con riferimento a tali dati Vi informiamo che essi sono trattati per la seguente finalità: la gestione della Polizza (nel seguito: la “Polizza”), ivi inclusa la gestione delle eventuali richieste di risarcimento oggetto della copertura assicurativa, nonché i conseguenti adempimenti fiscali, legali e la gestione dei rapporti finanziari. 2. Modalità di trattamento dei dati I Dati Personali verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico e con strumenti comunque automatizzati, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 3. Conferimento dei dati Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto 1 della presente, oltre che previsto in alcuni casi dalla legge, è comunque obbligatorio ai fini della stipulazione della Polizza. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di dare esecuzione alla Polizza stessa. 4. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, tutti i dati raccolti ed elaborati per le finalità di cui al paragrafo 1, potranno essere comunicati a: coassicuratori e riassicuratori, nell’ambito della ordinaria gestione della Polizza; agenti e mediatori di assicurazione; altri soggetti coinvolti nello specifico rapporto (contraente, assicurati, beneficiari, danneggiati,coobbligati, ecc.); legali e periti; organismi associativi e consortili del settore assicurativo; enti pubblici nei confronti dei quali la comunicazione è obbligatoria (quali ad esempio IVASS, Ministero dell’industria, CONSAP, Ministero del Lavoro e della previdenza sociale) istituti di credito; società di recupero dei crediti; organismi di controllo e certificazione contabile; professionisti e consulenti; Inoltre, nella gestione dei Suoi dati possono venire a conoscenza: - tutti gli incaricati del trattamento dei dati appositamente individuati dalla Società. I Suoi dati, in ogni caso, non saranno oggetto di diffusione. I Suoi dati possono invece essere comunicati e trasferiti verso Paesi anche non appartenenti all’Unione Europea alle Società del Gruppo, nostre controllanti, controllate e collegate il cui elenco completo e aggiornato è reperibile al seguente indirizzo www.qbeeurope.com/Italia. 5. Durata del trattamento e conservazione dei dati I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. I dati verranno conservati presso la sede secondaria della Società sita in Milano, Largo Augusto 7. Pag. 20 di 21 Polizza RC “Visto Leggero” – Rev. 02/2015
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