QBE Insurance (Europe) Limited Rappresentanza Generale per - l'Italia Polizza di Responsabilità Civile

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QBE Insurance (Europe) Limited
  Rappresentanza Generale per
            l’Italia

      Polizza di Responsabilità Civile
  Professionale derivante dall' apposizione
           del visto di conformità
            (Visto di Conformità)

Polizza RC “Visto Leggero” – Rev. 02/2015
1. Documenti che formano il contratto di assicurazione

(Le parole utilizzate nel seguito con la iniziale maiuscola hanno il significato di cui alla
Sezione 5)

La Polizza si compone dei seguenti documenti che ne formano parte integrante ed
essenziale:

      i. La Scheda
     ii. Le Condizioni Generali di Assicurazione
     iii. Il Questionario / Proposta

 La Polizza è emessa in regime di stabilimento ai sensi delle disposizioni applicabili del
 Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005 e successive modificazioni) dalla
 Rappresentanza Generale per l’Italia di:
 QBE Insurance (Europe) Ltd.

 Sede legale:
 Plantation Place
 30 Fenchurch Street
 London EC3M 3BD
 Regno Unito

 Sede secondaria in Italia:
 Largo Augusto 7
 20122 Milano

QBE Insurance (Europe) Ltd                                          Contraente

___________________________                             __________________________
     Rappresentanza Generale per l'Italia

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Polizza RC “Visto Leggero” – Rev. 02/2015
2. Condizioni generali di assicurazione
 2.1                 CIRCOSTANZE RELATIVE AL RISCHIO

                 L'Assicurato è tenuto a fornire all'Assicuratore tutte le informazioni
                 rilevanti ai fini della valutazione del rischio e della determinazione del
                 contenuto della Polizza. Tutte le informazioni fornite dall'Assicurato nel
                 Questionario/Proposta o in altro modo costituiscono parte integrante della
                 Polizza e l'Assicurato dichiara di averle raccolte e fornite usando la
                 massima diligenza.

2.2                  EFFETTI DELLE DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI

                 Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze del soggetto
                 legittimato a fornire le informazioni richieste per la stipulazione della
                 Polizza e la valutazione del relativo rischio possono comportare la
                 perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione
                 dell’assicurazione, ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 c.c..

 2.3                 LEGGE APPLICABILE

                 La Polizza è regolata e sarà interpretata in base alle leggi della Repubblica
                 italiana.

 2.4                 DIVIETO DI CESSIONE

                 La cessione totale o parziale da parte dell'Assicurato dei diritti
                 derivanti dalla Polizza potrà essere effettuata solo con il consenso
                 scritto dell'Assicuratore.

 2.5                 DOCUMENTI DI POLIZZA

                 Fermo restando quanto previsto dall'art. 1888 c.c. l'Assicuratore potrà
                 conservare la Polizza e qualsiasi documento ad essa relativo
                 esclusivamente in forma elettronica e distruggere gli originali. Resta inteso
                 tra le parti che i documenti così conservati avranno lo stesso valore
                 probatorio degli originali.

2.6                  COMUNICAZIONI

                 Qualsiasi comunicazione fatta dal o             al     Contraente   costituirà
                 comunicazione da o a tutti gli Assicurati.

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2.7                  ALTRE ASSICURAZIONI

               Qualora l'Assicurato sia coperto da altra polizza avente ad oggetto il
               medesimo rischio di cui alla Polizza (e sempreché essa non preveda
               espressamente l'operatività a secondo rischio) la Polizza opererà a secondo
               rischio rispetto a detta altra polizza, con esclusione della coassicurazione di
               cui all'art. 1910 c.c..

                Qualora il rischio di cui alla predetta altra polizza sia stato sottoscritto
                dall’Assicuratore o da altra società facente parte del Gruppo QBE:

                (i) i limiti di indennizzo previsti da ciascuna di tali coperture non si
                cumuleranno;
                (ii) la massima somma indennizzabile all’Assicurato in base a tutte le
                coperture assicurative di cui sopra non potrà comunque eccedere la
                somma corrispondente al limite di indennizzo più elevato da queste
                previsto, fermo restando che in nessun caso il limite di indennizzo di
                cui alla Polizza verrà o potrà intendersi incrementato per effetto della
                presente disposizione.

2.8                  PERIODO DI POLIZZA - PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO

                 Fermo restando quanto previsto oltre in materia di pagamento del Premio, la
                 Polizza ha effetto dalla data indicata nella Scheda e per il periodo ivi
                 indicato.

                 Il Premio è dovuto con periodicità annuale.

                 I mezzi di pagamento del Premio consentiti dall’ Assicuratore sono i
                 seguenti: ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale,
                 sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario l’
                 Assicuratore     oppure     l’intermediario   da  quest’ultima  incaricato,
                 espressamente in tale qualità.

                 L’assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza se il
                 Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle
                 ore 24:00 del giorno del pagamento.

2.9                  DIRITTI DI SURROGAZIONE

                 Ai sensi dell'art. 1916 c.c., a seguito del pagamento di qualsiasi indennizzo
                 in base alla Polizza, l'Assicuratore si intenderà surrogato, nei limiti del
                 pagamento effettuato, in tutti i diritti dell' Assicurato verso i terzi
                 responsabili e gli Assicurati dovranno sottoscrivere qualsiasi documento
                 richiesto a tale scopo e dovranno fare quanto necessario per garantire e
                 tutelare tali diritti, ivi compresa la sottoscrizione dei documenti necessari
                 per conferire all'Assicuratore il potere di promuovere giudizi in loro nome.
                 L'Assicuratore si surrogherà nei diritti dell'Assicurato verso i Dipendenti
                 nei casi in cui questi ultimi abbiano commesso atti/omissioni dolosi,
                 intenzionali fraudolenti.

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2.10              MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE

              Eventuali modifiche e/o integrazioni della Polizza potranno essere
              effettuate solo a mezzo di documenti sottoscritti da tutte le parti
              contraenti la Polizza.

2.11              AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

              Ai sensi dell'art. 1898 c.c., l’Assicurato deve dare comunicazione scritta
              all'Assicuratore di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di
              rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la
              perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa
              cessazione dell’assicurazione di cui alla Polizza.

2.12              DIMINUZIONE DEL RISCHIO

              Nel caso di diminuzione del rischio, l'Assicuratore è tenuto a ridurre il
              Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell’Assicurato
              ai sensi dell'art. 1897 c.c. e l'Assicuratore rinuncia al diritto di recesso ivi
              previsto.

2.13              ONERI FISCALI

              Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente.

2.14              DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

              Dopo ogni Richiesta di Risarcimento denunciata a termini di Polizza e
              fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo,
              l’Assicuratore può recedere dalla Polizza con preavviso di 30 giorni
              dandone comunicazione mediante lettera raccomandata; il recesso da
              parte del Contraente ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio
              della comunicazione. In caso di recesso esercitato da parte dell’
              Assicuratore, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso
              l’Assicuratore rimborsa la parte di Premio netto relativa al periodo di
              rischio non corso. Il pagamento dei Premi con scadenza successiva
              alla denuncia della Richiesta di Risarcimento ed il rilascio della
              relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia
              dell’Assicuratore ad avvalersi della facoltà di recesso.

2.15              SCADENZA SENZA TACITO RINNOVO

              Resta inteso che alla scadenza del Periodo di Polizza indicato nella
              Scheda la Polizza cesserà ogni effetto. E' escluso il tacito rinnovo.

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   Polizza RC “Visto Leggero” – Rev. 02/2015
2.16              SANZIONI

              La copertura assicurativa di cui alla presente Polizza non opera e
              l'Assicuratore non indennizzerà alcuna Richiesta di Risarcimento o
              comunque non effettuerà alcuna prestazione in base alla Polizza nella
              misura in cui tale copertura, indennizzo e/o prestazione possa esporre
              l'Assicuratore medesimo e/o qualsiasi società del gruppo cui
              appartiene a sanzioni, divieti o restrizioni previste da risoluzioni delle
              Nazioni Unite o a sanzioni economiche e/o commerciali previste da
              leggi e regolamenti di qualsiasi paese.

2.17              FORO COMPETENTE

              Foro competente, a scelta della parte attrice è quello del luogo di residenza
              o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede il Contraente.

2.18               CLAUSOLA BROKER
              Alla società di brokeraggio indicata nella Scheda è stata affidata la
              gestione e l’esecuzione della presente Polizza.
              Il Contraente/Assicurato riconosce pertanto che ogni comunicazione
              relativa alla presente Polizza avverrà per il tramite del Broker e tutti i
              rapporti inerenti ad essa saranno intrattenuti per conto del
              Contraente/Assicurato dal broker indicato nella Scheda.
              In caso di contrasto fra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle effettuate
              dal Contraente/Assicurato prevarranno queste ultime.

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   Polizza RC “Visto Leggero” – Rev. 02/2015
3. Obblighi dell'Assicurato in caso di Richiesta di
                 Risarcimento - Gestione delle Richieste di Risarcimento

                 Il rispetto e l'adempimento di quanto previsto dalle disposizioni che
                 seguono costituisce condizione essenziale per l'operatività della
                 copertura assicurativa di cui alla Polizza relativamente a qualsiasi
                 Richiesta di Risarcimento.

3.1                  QUANDO NOTIFICARE

                 L'Assicurato dovra' dare notizia per iscritto all'Assicuratore di
                 qualsiasi Richiesta di Risarcimento non appena possibile.

                 L'Assicurato potrà inoltre, in qualsiasi momento durante il Periodo di
                 Polizza, dare notizia per iscritto all'Assicuratore di qualsiasi Circostanza
                 da cui si ritenga ragionevolmente possa derivare una Richiesta di
                 Risarcimento.

3.2                  A CHI NOTIFICARE

                 La comunicazione all'Assicuratore deve essere trasmessa a:

                 QBE CLAIMS DEPARTMENT
                 QBE INSURANCE (EUROPE)
                 LARGO AUGUSTO 7
                 20122 MILANO
                 CLAIMSDEPT.FINANCIALLINES@IT.QBE.COM

3.3                  CHE COSA NOTIFICARE

                 La comunicazione di cui al secondo paragrafo dell'art. 4.1. che precede
                 dovrà indicare le ragioni per cui viene data informazione di un fatto o di una
                 Circostanza da cui possa scaturire una Richiesta di Risarcimento,
                 fornendo tutti i dettagli anche con riferimento alle date ed alle persone
                 coinvolte. Qualsiasi successiva Richiesta di Risarcimento derivante dalle
                 Circostanze notificate durante il Periodo di Polizza si considererà come
                 effettuata durante il Periodo di Polizza.

3.4                  DIVIETO DI AMMISSIONE DI RESPONSABILITA' E TRANSAZIONI

                 L'Assicurato non dovrà ammettere la propria responsabilità, né
                 tentare di concludere transazioni o fare alcuna concessione in
                 relazione a qualsiasi Richiesta di Risarcimento senza il consenso
                 scritto dell'Assicuratore, consenso che non potrà essere
                 irragionevolmente negato o ritardato.

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3.5                  COSTI DI DIFESA

                     L'Assicuratore avrà la facoltà di assumere la gestione della lite inerente una
                     Richiesta di Risarcimento, finché ne avrà interesse.
                     Sono a carico dell' Assicuratore le spese ragionevolmente sostenute
                     dall’Assicurato, incluse quelle per legali e tecnici, – previa autorizzazione
                     scritta dell'Assicuratore - per resistere all'azione promossa dal terzo
                     danneggiato entro il limite di un importo pari ad un quarto del Massimale.
                     Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il Massimale, le spese
                     vengono ripartite tra Assicuratore ed Assicurato in proporzione del
                     rispettivo interesse ai sensi dell’articolo 1917 c.c..

                     Costi e spese sostenuti in relazione a procedimenti penali ed
                     amministrativi sono espressamente esclusi dalla copertura di cui alla
                     Polizza.

3.6                  INFORMAZIONI ED ASSISTENZA

                 L'Assicurato dovrà fornire all'Assicuratore tutte le informazioni rilevanti in
                 merito alla Richiesta di Risarcimento e fornire l' assistenza per
                 permettere all'Assicuratore di indagare o difendere qualsiasi Richiesta di
                 Risarcimento e/o per permettere all'Assicuratore di determinare la
                 propria responsabilità in base alla Polizza.

3.7                  ALLOCAZIONE DELL'INDENNIZZO

                 Qualora una Richiesta di Risarcimento sia solo in parte coperta dalla
                 Polizza o sia avanzata non solo nei confronti di un Assicurato ma
                 anche di altri soggetti non assicurati, l'Assicuratore sarà obbligato e
                 verserà un indennizzo determinato in rapporto alla parte di Richiesta
                 di Risarcimento coperta dalla Polizza e, in ogni caso, limitatamente
                 alla quota di responsabilità dell'Assicurato.

3.8                  ULTERIORI OBBLIGHI DELL' ASSICURATO

                 In relazione a qualsiasi Richiesta di Risarcimento l'Assicurato dovrà:

                 a)       agire secondo buona fede, in quanto nessun indennizzo è
                          dovuto a chi agisca fraudolentemente;
                 b)       non distruggere o disperdere prove, informazioni e
                          documentazione né beni ad essa relativi;
                 c)       non rinunciare a qualsiasi diritto di rivalsa o surrogazione nei
                          confronti di alcun soggetto terzo.

 3.9                 DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE

                 Ai fini della presente Polizza, non sono considerati terzi :

                     a)      l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli dall'Assicurato, nonché
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      Polizza RC “Visto Leggero” – Rev. 02/2015
qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
                 b)      quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale
                         rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore
                         e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera
                         a);
                 c)      i collaboratori, i dipendenti, i praticanti e chi si trovi con loro nei
                         rapporti di cui alla lettera a), che si avvalgono delle prestazioni
                         dell'Assicurato.

3.10             CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO

             Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dalla presente Polizza,
             l’assicurazione cessa:

             a) in caso di decesso dell’Assicurato o scioglimento dello studio
                Associato;
             b) in caso di cessazione da parte dell’Assicurato dell'esercizio della
                professione       con   conseguente      cancellazione    dall'albo
                professionale;
             c) in caso di radiazione o sospensione per qualsiasi motivo dall'albo
                professionale;
                 Resta inteso che in caso di decesso o cessazione dell'attività, il rapporto
                 assicurativo cessa a far tempo dalla prima scadenza annuale della
                 Polizza. In caso di radiazione o sospensione dall'albo professionale il
                 rapporto assicurativo cessa con effetto immediato.

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  Polizza RC “Visto Leggero” – Rev. 02/2015
4. Assicurazione della responsabilità civile professionale

              OGGETTO DELL’ ASSICURAZIONE – VISTO LEGGERO /IMPOSTE DIRETTE/
4.1
                    ELABORAZIONE MODELLO 730 PRE-COMPILATO E NON

             Si premette che l'Assicurazione ha per oggetto un'attività professionale
             connessa con la qualifica di Dottore Commercialista ed Esperto
             Contabile svolta nei modi e nei termini previsti dal D. Lgs 28.06.2005 n.
             139 e successive modifiche legislative e/o regolamenti.

             Resta pertanto convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i
             limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella Polizza o ad essa
             aggiunti, la garanzia prestata dalla presente Polizza copre le Perdite
             Patrimoniali cagionate ai clienti nell’esercizio dell’attività di apposizione
             dei visti di conformità, di asseverazione e di certificazione tributaria
             (“Visto Leggero”) come specificato dal D.L. 78/09 e Legge di conversione
             102/09, D.M. 164/99, così come modificato a seguito dell’entrata in
             vigore del d. lgs. 21 novembre 2014 n. 175;

             In ottemperanza a quanto stabilito dalla legge:
             a) Il Limite di Indennità viene fissato in Euro 3.000.000,00

             b) L’Assicurato dichiara che il massimale di cui sopra è conforme al nr.
             di clienti/contribuenti e al nr. di certificati di conformità da emettere.

             c) L'assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli
             Assicuratori nei 5 anni successivi alla scadenza della presente polizza,
             purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il
             periodo di Durata del Contratto e comunque relativi alla attività sopra
             descritta.

             d) Gli Assicuratori si impegnano a definire tutti i Sinistri, anche per
             importi inferiori alla Franchigia prevista dalla presente polizza e
             l’Assicurato sin da ora da ampio e irrevocabile mandato agli Assicuratori
             a trattare e definire tali sinistri e perciò si impegna e si obbliga a
             rimborsare la somma anticipata (con limite della franchigia prevista in
             polizza (nessuna e comunque non opponibile a carico del
             Contribuente/danneggiato e di euro 300,00 a carico del singolo
             professionista e/o studio associato) per suo conto entro e non oltre 15
             giorni dalla relativa richiesta

             e) Ai sensi del D.L. 175 DEL 21/11/2014 (G.U. 277 – 28/11/2014) a far
             data dal 13.12.2014 l’assicurazione prevede anche il risarcimento
             completo degli eventuali danni arrecati all’Erario commessi nello
             svolgimento dell’attività di cui all’oggetto

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  Polizza RC “Visto Leggero” – Rev. 02/2015
f) Ai sensi delle modifiche normative introdotte dal comma 574 dell’art.
             unico della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) a decorrere dal
             periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, l’assicurazione prevede
             ed estende la copertura ai contribuenti che utilizzano in compensazione i
             crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle
             ritenute alla fonte di cui all’articolo 3 D.P.R. 602/1973, alle imposte
             sostitutive delle imposte sul reddito e all’Irap, per importi superiori a
             15.000 euro annui

             g) Ai sensi delle modifiche normative introdotte dal D.L. 175 DEL
             21/11/2014 l’assicurazione prevede ed estende la copertura a tutti i
             soggetti (professionisti e Caf) che effettuano l’elaborazione del modello
             730 (pre-compilati o meno) .
             Il Limite di Indennità viene fissato in Euro 3.000.000,00

4.2           INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA - CLAUSOLA CLAIM MADE -
                        RETROATTIVITÀ

             L'assicurazione di cui alla presente Polizza opera in relazione alle
             Richieste di Risarcimento pervenute all'Assicurato per la prima volta nei
             corso del periodo di efficacia dell’assicurazione, a condizione che tali
             richieste siano conseguenti ad Atti Illeciti verificatisi posteriormente alla
             data di retroattività indicata nella Scheda. Ai fini della predetta retroattività,
             Atti Illeciti continuati o reiterati ,si considereranno commessi alla data del
             primo Atto Illecito.

             Resta inteso che l'assicurazione opererà anche per le Richieste di
             Risarcimento pervenute all'Assicurato e da questi denunciate nei 5 anni
             successivi alla cessazione della Polizza medesima per qualsiasi ragione
             e/o causa, a condizione che l'Atto Illecito da cui la Richiesta di
             Risarcimento trae origine sia stato commesso durante il Periodo di
             Polizza.

4.3           RISCHI ESCLUSI

             Sono escluse e quindi non sono oggetto della copertura prevista dalla
             Polizza Richieste di Risarcimento relative a:

        a)   Attività professionale diversa
             attività diverse da quelle di all’art. 5.1 che precede;

        b)   Mancata iscrizione in albi
             Atti Illeciti commessi quando l’Assicurato non era iscritto al relativo albo
             e/o registro e/o elenco o era sospeso dall'esercizio dell'attività per
             qualunque causa.

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  Polizza RC “Visto Leggero” – Rev. 02/2015
c)    Titoli al portatore
            perdita, deterioramento o distruzione di denaro e/o di titoli al
            portatore;

      d)    Sindaco, Consigliere di Amministrazione o Revisore
            incarichi di membro di organi di gestione e/o controllo di società od
            enti;

      e)    CAAF
            attività svolta dall'Assicurato nell'ambito dei Centri Autorizzati di
            Assistenza Fiscale (CAAF) istituiti con legge 30.12.1991 n. 413;

       f)   Valore futuro/rendimento
            qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita
            dall'Assicurato in relazione a quanto segue:
       a)        disponibilità di fondi
       b)        proprietà immobiliari o personali
       c)        beni e/o merci
       d)        qualsiasi forma di investimento che abbia in qualsiasi momento nel
            tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito,
            o uno specifico lasso di rendimento o di interesse in genere;

       g)   Enti pubblici/Autorità di vigilanza/regolamentazione
            azioni legali intentate, provvedimenti richiesti e/o imposti da qualunque
            ente pubblico, statale, regionale o locale e qualunque organizzazione e/o
            commissione e/o autorità pubblica e/o privata;

       h)   Rischio contrattuale puro
            penalità contrattuali in genere;

       i)   Sanzioni, ammende, penali, danni puntivi
            sanzioni, ammende, penali o danni punitivi a carico dell'Assicurato;

       j) Atti dolosi
       a)   atti di natura dolosa o fraudolenta accertati da un provvedimento
          giudiziale. Resta inteso che in tal caso i costi di difesa eventualmente
          anticipati dagli Assicuratori dovranno essere rimborsati dall'Assicurato;
       b)   infedeltà di dipendenti o appropriazione indebita;

      k)    Eventi noti preesistenti
              a. fatti o Circostanze di cui sia stata data comunicazione scritta ai sensi
                 di una polizza precedente (sia essa stipulata con l’Assicuratore sia
                 essa stipulata con altri assicuratori);
                b. fatti o Circostanze di cui l’Assicurato sia venuto a conoscenza o
                   avrebbe dovuto avere ragionevole conoscenza prima del Periodo di
                   Polizza;
                c. fatti o Circostanze segnalati nella Proposta sottoposta all’Assicurato
                   in relazione alla Polizza;
            oltre alle Richieste di Risarcimento:
                a. avanzate e/o minacciate nei confronti dell’Assicurato prima del
                   Periodo di Polizza;
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Polizza RC “Visto Leggero” – Rev. 02/2015
b. notificate ad altri assicuratori in base ad altre polizze
        l)   Esclusione Giurisdizione USA/Canada:
             qualsiasi azione svolta o fatto accaduto
                      in qualunque Stato degli Stati Uniti d'America, Canada o altri
                      territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada;
                      a seguito di delibazione di o per riconfermare una pronuncia
                      giudiziaria ottenuta in qualsiasi tribunale o Corte degli Stati Uniti,
                      Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati
                      Uniti o Canada;

        m)   Computer virus
             a virus elettronico;

        n)   Accesso non autorizzato
             uso non autorizzato di, o accesso non autorizzato ad un sistema
             informatico;

        o)   Guerra e Terrorismo
             Guerra o Terrorismo o ad azioni intraprese a fini del controllo, della
             prevenzione e/o soppressione di tali eventi;

        p)   Lesioni personali, infermità, malattia, morte
             lesioni personali, infermità, malattia o morte.

4.4           ESTENSIONE TERRITORIALE

             L’Assicurazione opera in relazione alle Richieste di Risarcimento
             avanzate nei confronti dell’Assicurato nel territorio della Repubblica
             italiana.

4.5           MASSIMALE O LIMITE DI INDENNIZZO

             Ai sensi del Decreto 175 del 21/11/2014 (G.U. 277 – 28/11/2014) - Art. 6,
             il Massimale di cui alla Polizza è di € 3.000.000,00. Il Massimale
             rappresenta il limite di risarcimento a carico degli Assicuratori per ogni
             anno assicurativo, indipendentemente dal numero di Richieste di
             Risarcimento denunciate agli Assicuratori nello stesso periodo.
             A far data dal 13/12/2014 l’assicurazione prevede anche il risarcimento
             completo degli eventuali danni arrecati all’Erario commessi nello
             svolgimento dell’attività di assistenza fiscale.

             L'Assicurato ha confermato che il Massimale di € 3.000.000,00 è
             conforme al numero di clienti/contribuenti dell'Assicurato e al numero di
             certificati di conformità da emettere.

             Resta inteso che tutte le Richieste di Risarcimento derivanti da o
             connesse ad un medesimo Atto Illecito saranno considerate quale
             unica Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta alla data

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  Polizza RC “Visto Leggero” – Rev. 02/2015
della prima Richiesta di Risarcimento oppure, se anteriore, alla data in
             cui l'Assicurato ha denunciato all'Assicuratore l'esistenza di fatti o
             Circostanze dalle quali sarebbe potuta successivamente scaturire una
             Richiesta di Risarcimento.

  5. Definizioni e interpretazione
  Le parole riportate nel seguito hanno il significato qui definito tutte le volte che si trovano
  scritte in grassetto nella Polizza, con lettera maiuscola o non.
  Quando il contesto lo permette o lo richiede, il singolare include il plurale e viceversa e il
  maschile include il femminile. Il richiamo a una legge si intende riferito a tutte le sue
  modifiche ed integrazioni successive. Le titolazioni valgono solo come riferimento e non
  formano parte della Polizza.
5.1           ASSICURATO

              Il soggetto nei cui interesse è contratta la Polizza.
5.2           ASSICURATORE

             Qbe Insurance Europe Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia.
5.3           ATTO ILLECITO

              Qualsiasi errore, omissione, violazione di obblighi di natura colposa
              nell'esercizio dell'attività professionale indicata nella Scheda.

5.4           SCHEDA

             Scheda significa il documento allegato alla Polizza che contiene alcuni dati
             relativi alla copertura assicurativa.

5.5           CIRCOSTANZA/E
             Qualsiasi evento, controversia, fatto, questione, atto od omissione che possa
             dare origine ad una Richiesta di Risarcimento ai sensi della Polizza.

5.6           CONTRAENTE
             Il soggetto contraente della Polizza
5.7           DANNI

             Il pregiudizio patrimoniale subito da terzi in conseguenza di un Atto Illecito
             dell'Assicurato o dei suoi Dipendenti nell’esercizio dell' attività professionale
             indicata nella Scheda accertato con sentenza nonché le somme dovute
             dall’Assicurato per il predetto titolo in virtù di transazioni autorizzate
             dall'Assicuratore.

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  Polizza RC “Visto Leggero” – Rev. 02/2015
5.8           DATA DI RETROATTIVA’

             La data eventualmente indicata nella Scheda antecedente il Periodo di
             Polizza.

5.9           DOCUMENTI
             Atti, testamenti, contratti, mappe, piani, libri, lettere, polizze, certificati, moduli e
             documenti di qualsiasi natura, sia scritti che stampati o riprodotti con qualsivoglia
             metodo, ivi inclusi registrazioni informatiche e dati elettronici, ma con esclusione
             di titoli al portatore o nominativi, cedole, francobolli, titoli bancari valutari e altri
             strumenti negoziabili, banconote.

5.10         DIPENDENTI
             Qualsiasi persona fisica che agisca quale collaboratore, dipendente, praticante,
             ausiliario dell'Assicurato nell'esercizio dell'attività indicata nella Scheda.

5.11         FRANCHIGIA
             L’importo indicato nella Scheda che corrisponde alla parte della Richiesta di
             Risarcimento che rimane a carico dell’Assicurato e che non potrà essere
             assicurato presso altri assicuratori.

5.12          GUERRA
             Guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità o operazioni assimilabili allo
             stato di guerra (dichiarato o meno), guerra civile, ammutinamento, rivoluzione,
             ribellione, insurrezione, sollevazione, colpo di stato militare e non,
             nazionalizzazione, requisizione, sequestro o confisca per ordine di autorità
             pubbliche o governi a norma di legge o di fatto, ovvero legge marziale, ad
             esclusione del terrorismo.

5.13          MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO
             Il periodo di tempo successivo alla scadenza della Polizza eventualmente
             indicato nella Scheda nel quale l'Assicurato ha facoltà di notificare
             all'Assicuratore Richieste di Risarcimento avanzate nei confronti
             dell'Assicurato in detto periodo che traggono origine da atti Illeciti commessi
             nel Periodo di Polizza e comunque in data non antecedente la Data di
             Retroattività eventualmente indicata nella Scheda.

5.14          PERIODO DI POLIZZA
             Il periodo di vigenza della Polizza indicato nella Scheda.

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  Polizza RC “Visto Leggero” – Rev. 02/2015
5.15         POLIZZA
             Polizza indica il presente documento, la scheda, la Proposta e ogni altro
             documento espressamente indicato come facente parte integrante ed essenziale
             della stessa e le eventuali appendici.

5.16          PREMIO

                  La somma indicata nella Scheda dovuta dall'Assicurato all'Assicuratore.

5.17          QUESTIONARIO/PROPOSTA

             Il documento sottoposto all'Assicurato da parte dell'Assicuratore prima della
             stipulazione della Polizza ai fini della valutazione del rischio oggetto di
             assicurazione e sulla base del quale l'Assicuratore ha prestato il consenso
             all'assicurazione.

5.18          RICHIESTA DI RISARCIMENTO

             a.     Qualsiasi comunicazione scritta o verbale di terzi contenente una richiesta di
                    somme o contestazioni di responsabilità nei confronti dell’Assicurato;
             b.     qualsiasi atto, dichiarazione, richiesta o altro documento che possa dare
                    origine a procedimenti legali o arbitrali, istanza o domanda riconvenzionale
                    o citazione di terzi o similari notificati all’Assicurato;
             c.     qualsiasi manifestazione - verbale o scritta - da parte di terzi dell'intenzione
                    di ritenere responsabile l’Assicurato per un Atto Illecito;
5.19          TERRORISMO

             Qualsiasi atto, ivi incluso ma non limitatamente a, l’uso della forza, da parte di un
             soggetto o un gruppo di soggetti che agiscono da soli o per conto o in relazione
             a organizzazioni o governi, per fini politici o religiosi o analoghi, con l’intenzione
             di influenzare un governo e/o la popolazione attraverso la paura.

5.20          INDENNIZZO

             La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Richiesta di Risarcimento.

5.21          LIMITE DI INDENNIZZO O MASSIMALE

              La massima esposizione degli Assicuratori per ogni Richiesta di Risarcimento
              ed in aggregato annuo .

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  Polizza RC “Visto Leggero” – Rev. 02/2015
5.22            BROKER

                L'intermediario di assicurazioni a cui il Contraente abbia affidato la gestione
                della Polizza

5.23            DANNI MATERIALI

                Il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, danneggiamenti
                a cose od animali.
5.24            DANNI PATRIMONIALI

                Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di Danni Materiali.

  QBE Insurance (Europe) Ltd                                  Contraente

  ___________________________                           ______________________
       Rappresentanza Generale per l'Italia

  Data: __________

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  Polizza RC “Visto Leggero” – Rev. 02/2015
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice
Civile, il Contraente, anche in nome e per conto dell'Assicurato – essendo stato a
ciò debitamente autorizzato - dichiara di approvare specificamente le seguenti
clausole:

2.4 (Divieto di cessione); 2.7 (Altre assicurazioni); 2.10 (Modifiche dell'assicurazione);
2.14 (Disdetta in caso di sinistro); 2.16 (Sanzioni); 2.18 (Clausola broker); 3.7
(Allocazione dell'indennizzo); 3.9 (Delimitazione dell'assicurazione); 3.10 (Cessazione
del rapporto assicurativo); 4.2 (Inizio e termine della garanzia - clausola claim made -
retroattività); 4.3. (Rischi esclusi):

a Attività professionale diversa,
b. mancata iscrizione in albi
c. Titoli al portatore,
d. Sindaco, Consigliere di Amministrazione, Revisore,
e. CAAF,
f. Valore futuro/rendimento,
g. Enti pubblici/Autorità di vigilanza/regolamentazione
h. Rischio contrattuale puro,
i. Sanzioni, ammende, penali, danni punitivi ,
j. Atti dolosi,
k. Eventi noti preesistenti,
l. Esclusione giurisdizione USA/Canada,
m. Computer Virus,
n. Accesso non autorizzato,
o. Guerra e terrorismo,
p. Lesioni personali, malattia, infermità, morte

4.4 (Estensione territoriale); 4.5. (Massimale).

Il Contraente

__________________

Il Contraente, anche in nome e per conto dell'Assicurato, dichiara inoltre di avare
compreso che la Polizza opera secondo lo schema “claims made” e che pertanto essa
copre le Richieste di Risarcimento relative ad Atti Illeciti commessi successivamente
alla Data di Retroattività avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato e
denunciate all'Assicuratore nel Periodo di Polizza, alle condizioni ivi previste.

Il Contraente

________________

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Polizza RC “Visto Leggero” – Rev. 02/2015
Il Contraente, anche in nome e per conto dell'Assicurato, dichiara di avere
ricevuto i singoli documenti che compongono il Fascicolo Informativo relativo
alla Polizza in oggetto e segnatamente:

(i) Nota Informativa, comprensiva di Glossario;
(ii) Condizioni Generali di Assicurazione;
(iii) Questionario Proposta, ove previsto.

Data: ______                                Il Contraente ________________

Data ultimo aggiornamento: luglio 2014

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Polizza RC “Visto Leggero” – Rev. 02/2015
Informativa ai sensi del D.Lgs.196/03 “Codice in materia di
                  protezione dei dati personali” e s.m.i.

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di trattamento dei dati personali), QBE Insurance
(Europe) Limited (d’ora innanzi anche la “Società” o il “Titolare”) con sede secondaria in Milano, Largo
Augusto 7, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con la presente fornisce l’informativa relativa al
trattamento dei “Dati Personali”, come definiti dall’art. 4, comma 1, lettera b) del Codice.

     1. Fonti di raccolta dei Dati Personali e finalità di trattamento
La Società informa che per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali con Voi in corso è in
possesso dei Vostri Dati Personali, acquisiti anche verbalmente, direttamente presso di Voi o tramite terzi.
Con riferimento a tali dati Vi informiamo che essi sono trattati per la seguente finalità:
la gestione della Polizza (nel seguito: la “Polizza”), ivi inclusa la gestione delle eventuali richieste di
risarcimento oggetto della copertura assicurativa, nonché i conseguenti adempimenti fiscali, legali e la
gestione dei rapporti finanziari.

     2. Modalità di trattamento dei dati
I Dati Personali verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico e con
strumenti comunque automatizzati, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, in ogni caso, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

     3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto 1 della presente, oltre che previsto in alcuni casi dalla
legge, è comunque obbligatorio ai fini della stipulazione della Polizza. Il mancato conferimento comporterà
l’impossibilità di dare esecuzione alla Polizza stessa.

     4. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, tutti i dati raccolti ed elaborati
per le finalità di cui al paragrafo 1, potranno essere comunicati a:
          coassicuratori e riassicuratori, nell’ambito della ordinaria gestione della Polizza;
          agenti e mediatori di assicurazione;
          altri soggetti coinvolti nello specifico rapporto (contraente, assicurati, beneficiari,
          danneggiati,coobbligati, ecc.);
          legali e periti;
          organismi associativi e consortili del settore assicurativo;
          enti pubblici nei confronti dei quali la comunicazione è obbligatoria (quali ad esempio IVASS,
          Ministero dell’industria, CONSAP, Ministero del Lavoro e della previdenza sociale)
          istituti di credito;
          società di recupero dei crediti;
          organismi di controllo e certificazione contabile;
          professionisti e consulenti;

Inoltre, nella gestione dei Suoi dati possono venire a conoscenza:

    -    tutti gli incaricati del trattamento dei dati appositamente individuati dalla Società.

I Suoi dati, in ogni caso, non saranno oggetto di diffusione.

I Suoi dati possono invece essere comunicati e trasferiti verso Paesi anche non appartenenti all’Unione
Europea alle Società del Gruppo, nostre controllanti, controllate e collegate il cui elenco completo e
aggiornato è reperibile al seguente indirizzo www.qbeeurope.com/Italia.

     5. Durata del trattamento e conservazione dei dati
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per
l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. I dati verranno conservati presso la sede secondaria della
Società sita in Milano, Largo Augusto 7.

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6. Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è QBE Insurance (Europe) Ltd, con sede secondaria in Largo Augusto 7, 20122
Milano, Tel 02 36 26 3500, Fax 02 7601 8444, sito internet www.qbeeurope.com/italia, in persona del suo
legale rappresentante, cui potrete rivolgerVi, ai recapiti della Società sopra indicati, per esercitare i diritti di
cui all’art. 7 del suddetto decreto tra cui, si rammenta il diritto di ottenere in qualunque momento la conferma

dell’esistenza o meno dei dati che di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne
l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai sensi del medesimo articolo Voi avrete il diritto
 di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

                                                * * *
                                   Consenso al trattamento dei dati

Preso atto dell’Informativa contenuta nel presente documento, presto il consenso al trattamento, ivi inclusi la
comunicazione ed il trasferimento all’estero, dei dati personali riguardanti la presente Azienda per le finalità di
gestione del Contratto.

Il Contraente ________________
(timbro e firma)

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