Proposta per un PROGETTO di WELFARE INTEGRATO

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Proposta per un PROGETTO di WELFARE INTEGRATO
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PREVIDENZA
     E ASSISTENZA COMPLEMENTARE

            Proposta per un PROGETTO di WELFARE INTEGRATO

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     Laura Crescentini – Assoprevidenza
     Franca Maino – Università degli studi di Milano e Laboratorio “Percorsi di secondo welfare” Centro
                    Einaudi Torino
     Fabio Marchetti – LUISS Guido Carli
     Pasquale Sandulli – Università degli studi di Roma La Sapienza
     Tiziana Tafaro – Studio attuariale Orrù&Associati

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     1.      Obiettivi e ragioni della proposta
            Il mutato quadro economico e strutturale ed in particolare le iterate misure di
     contenimento della spesa pubblica - troppo spesso lineari e aselettive – hanno colpito e
     colpiranno largamente ancora nel prossimo futuro la spesa sociale, lasciando senza
     copertura una parte del bisogni dei lavoratori/cittadini.
            Ciò non solo con riferimento a situazioni di disagio derivanti dalle modifiche della
     legislazione pensionistica di base, operata dalla legge n. 201/2011 (cd “Riforma Fornero”),
     ma anche, in via più generale, con riferimento ad altre tipologie di coperture di welfare,
     prima fra tutte l’assistenza sanitaria.
            In altre parole, siamo di fronte ad una situazione paradossale, nella quale la grave
     crisi economica e occupazionale che ha colpito il Paese da un lato genera un crescente
     bisogno di copertura sociale e dall’altro riduce le risorse a disposizione del welfare
     pubblico, impedendo, di fatto, al sistema di welfare di assolvere al compito per il quale è
     stato istituito. In questo contesto diventa dunque imperativo non sprecare le poche risorse
disponibili, siano esse di provenienza pubblica o privata, organizzandole in maniera
efficiente. Per tale motivo Assoprevidenza da tempo conduce un’approfondita riflessione
tecnica sul possibile atteggiarsi del modello di welfare del Paese, nella radicata
convinzione che il welfare debba essere visto non già come un costo, ma come risorsa in
grado di contribuire, tramite lo sviluppo del benessere sociale, ad aumentare la ricchezza
del Paese e agire come volano per lo sviluppo, anche favorendo la creazione di
occupazione.
       Il punto di partenza è la definizione di un modello complessivo di welfare
integrato fondato su uno schema generale dotato di adeguata flessibilità, in modo da
potersi adattare in relazione alle singole necessità.
       In detto quadro di insieme, va approfondito il ruolo che i diversi attori del comparto,
in primo luogo fondi pensione e casse di assistenza, ma anche l’insieme dei soggetti che
operano nel cd. secondo welfare (aziende, enti bilaterali, fondazioni, terzo settore), nonché
le istituzioni pubbliche, in particolar modo nella loro declinazione territoriale,
potranno/dovranno sostenere nel prossimo futuro nella costruzione del nuovo sistema1.
       Ciò, in particolare, con riferimento alle possibilità di intervento consentite dalla
legislazione che allo stato disciplina i singoli segmenti nei quali il welfare è attualmente
articolato, ma senza trascurare una visione di più lungo termine, che contempli anche, ove
necessario, modifiche al quadro normativo di riferimento, utili per renderlo più duttile e
favorevole allo sviluppo del comparto.
       Sul punto ci preme sottolineare come lo studio non intenda esprimere alcuna
preferenza per una specifica tipologia di struttura (fondo pensione, fondo sanitario, altro),
ma esclusivamente evidenziare il valore aggiunto connesso con la possibilità di realizzare
sinergie fra i diversi comparti del welfare, indipendentemente dalla struttura organizzativa
adottata/adottabile, materia nella quale, evidentemente, ogni scelta rientra nella
competenza esclusiva delle parti sociali.

2.        Il punto di partenza: la contrattazione collettiva
      Ogni riflessione in tema di definizione dello schema di Welfare integrativo non può
che avere come riferimento centrale la contrattazione collettiva, anche con riferimento alla
dimensione aziendale e/o territoriale.
      La contrattazione decentrata rappresenta lo strumento principe per l’individuazione
di soluzioni condivise, focalizzate sulle effettive esigenze della platea coinvolta, che
consentono di evitare inutili duplicazioni sia con le prestazioni offerte dai diversi soggetti
che interagiscono nel comparto (fondi pensione, fondi sanitari, prestazioni di tipo
meramente assistenziale), sia con riferimento alle coperture offerte dal sistema pubblico.
        Non a caso il welfare, nelle sue varie declinazioni, è oramai in maniera sempre più
significativa parte integrante delle relazioni industriali e degli accordi collettivi e risulta
particolarmente apprezzato sia dai lavoratori, sia dagli imprenditori, quale elemento di
“fidelizzazione” e strumento di incremento delle retribuzioni a costo calmierato.

1
     Si rimanda a F. Maino e M. Ferrera (2013), Primo rapporto sul secondo welfare in Italia 2013, Torino, Centro di
     Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi, 2013, download: http://www.secondowelfare.it/primo-rapporto-2w/primo-
     rapporto-sul-secondo-welfare.html
                                                              2
La ricerca condotta nel 2012 da Ascoli, Mirabile e Pavolini2 mostra infatti come i
lavoratori «valutino» i benefits in tema di welfare fino al 70% in più rispetto al costo
sostenuto dall’azienda e che, anche escludendo la previdenza complementare, oltre l’80%
delle aziende italiane con più di 500 addetti ha introdotto qualche forma di welfare.
Considerando, invece, anche l’adesione a forme di previdenza complementare, la ricerca
evidenzia come oltre un terzo delle grandi imprese offre almeno quattro tipi diversi di
prestazioni e più del 43% ne offre due o tre tipi, fra le quali, oltre alle pensioni, una
dimensione importante riveste anche l’assistenza sanitaria complementare.
       L’azione della contrattazione collettiva deve peraltro trovare un adeguato sostegno
ed impulso nell’azione delle amministrazioni locali, nella consapevolezza che in una fase
di contrazione delle risorse disponibili non ci si possa limitare a mere politiche “di cassa”,
ma occorra favorire attivamente la cooperazione dei diversi soggetti pubblici e privati, che
operano sul territorio. In tal senso due sono le piste di intervento:
        promozione e (nei limiti delle possibilità) finanziamento di progetti di sostegno alle
         imprese interessate all’istituzione di sistemi di welfare: pubblicazione di bandi,
         consulenza e supporto organizzativo, costituzione di «reti territoriali» per favorire
         dialogo e co-progettazione tra soggetti pubblici e privati;
        governance del sistema, nel senso di monitorare la sua “razionalità e coerenza” al
         fine di evitare sovrapposizioni delle diverse iniziative, anche con riferimento ad una
         sorta di “controllo di qualità“ rivolto all’efficacia delle iniziative intraprese.

3.         La costruzione di un sistema di welfare integrato: definizione della proposta
           La presente proposta si articola secondo tre linee di intervento
        definizione del modello generale;
        approfondimento relativo agli interventi di tipo normativo necessari e/o opportuni per
         lo sviluppo del nuovo sistema di welfare integrato;
        analisi di fattibilità delle possibili iniziative, secondo un criterio di “semplicità
         amministrativa”, che tenga conto cioè del maggiore o minore grado di intervento
         normativo necessario per la sua attuazione.

3.1        La costruzione di un sistema di welfare integrato: il modello
      La costruzione di un sistema di welfare integrato, quale che sia il livello di
operatività, si fonda sullo studio della collettività interessata e l’individuazione, o, più
esattamente, la classificazione, dei bisogni di welfare della platea dei soggetti coinvolti,
suddivisi nelle diverse componenti.
       Al riguardo, in primo luogo, occorre operare una scansione della vita dell’individuo
in relazione al suo possibile percorso lavorativo. Sul punto è importante evidenziare che
oramai la tradizionale bipartizione fra vita lavorativa e pensionamento non risulta più
attuale, in relazione sia alle mutate caratteristiche del mercato del lavoro - ed in particolare

2
     Ascoli U., Mirabile M.L. e Pavolini E. “Dal welfare di cittadinanza al welfare nel lavoro? Contrattazione collettiva e
      iniziativa d’impresa in Italia” - La rivista delle politiche sociali, n. 3/ 2012, pp. 53-76. Si veda anche E. Pavolini, U.
      Ascoli e M.L. Mirabile (a cura di ), Tempi moderni. Il welfare nelle aziende in Italia, Bologna, Il Mulino, 2013.
                                                                    3
al diffondersi del fenomeno della “precarietà” connessa alla diffusione di forme di ingresso
nella vita lavorativa, alternative al contratto a tempo indeterminato - sia tenendo conto del
significativo spostamento in avanti dei requisiti dell’età pensionabile previsto dalla riforma
Fornero, che ha posto non pochi problemi di riduzione/assenza di reddito lavorativo negli
anni antecedenti alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica INPS.
       Sulla base delle considerazioni che precedono si è quindi giunti all’individuazione
delle cinque classi di bisogno esposte nella Tabella 1.

Tab. 1. Identificazioni di classi omogenee di età per bisogni di welfare integrato
    Classe di bisogno e sua                                                  Età di
                                           Caratteristiche                              Età di uscita
          definizione                                                      ingresso
                               Periodo di apprendistato o di contratto a
I - Ingresso in attività                                                   20/30 anni    25/35 anni
                                           tempo determinato
II - Lavoratore standard           Contratto a tempo indeterminato         25/35 anni      60/62
                                Riduzione delle ore di lavoro o uscita
III - Lavoratore “anziano”          dall’attività SENZA il diritto alla      60/62         66/67
                                  prestazione pensionistica di base
IV - Pensionato “giovane”          Percezione della pensione INPS            66/67         76/78
V - Pensionato “anziano”             Probabile minore autonomia              76/78

        All’interno di ogni classe sono state individuate le possibili tipologie di prestazioni e
si è ritenuto opportuno diversificare le prestazioni stesse in:
     immediate: prestazioni di cui il singolo potrebbe beneficiare durante il periodo di
      permanenza nella medesima classe;
     differite: prestazioni che potrebbero essere erogate in occasione del passaggio ad
      una successiva classe di bisogno, con particolare riferimento all’ingresso in
      pensione.
       Per ciascuna prestazione sono state altresì evidenziate le possibilità di copertura
che sono in qualche modo “esplicitamente” previste dall’ordinamento attuale,
essenzialmente legate alla costituzione di fondi pensione o fondi sanitari e il cui
finanziamento fruisce di un regime tributario di favore. I risultati dell’analisi sono
rappresentati nella Tabella 2.
        Accanto alle coperture “normativamente tipizzate” esiste l’universo parallelo delle
coperture offerte dal cd “welfare aziendale” di derivazione esclusivamente contrattuale.
Rinviando al Primo Rapporto sul Secondo Welfare per una rappresentazione esaustiva di
queste iniziative, è evidente che esse sono parte integrante della costruzione di un
modello di welfare e, dunque, andranno considerate nell’ambito delle scelte politico-
istituzionali ed economiche in tema di benefits.
        NelI’ambito del welfare integrato la definizione del piano di coperture dei bisogni
dovrà essere adeguato al percorso di vita, in un’ottica che potremmo definire di “welfare
life cycle”, individuando le tipologie di prestazioni maggiormente coerenti con le esigenze
della collettività considerata all’interno di una fase specifica del ciclo di vita.
                                                      4
Il passo successivo consiste nel determinare un costo per ciascuna prestazione,
onde valutarne la compatibilità con le risorse disponibili (contributi), così da rendere
possibile una scelta consapevole delle parti sociali, in base ad una sorta di analisi
costi/benefici. Al riguardo, va evidenziato come la valutazione non può che essere
condotta su base collettiva, così da essere in condizione di “sfruttare” il potenziale
economico rappresentato dalla solidarietà. La “spalmatura” del rischio su collettività ampie,
ove siano presenti coorti con caratteristiche demografiche diverse, consente, infatti, di
realizzare significative economie in termini di costo. Siffatte economie non sarebbero infatti
praticabili, laddove il medesimo rischio gravasse non solo sul singolo individuo, ma anche
su una collettività omogenea sotto il profilo demografico.

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Tab. 2. Possibili prestazioni di welfare integrato distinte per classi di età omogenee
         e tipo di bisogno
Classe di
                       Tipologia di Bisogni/Prestazioni              Coperture attualmente possibili a livello normativo
bisogno
             Immediati
             • Acquisto 1° casa                                  • Previdenza complementare: anticipazione
             • Contributi spese familiari (asili nido, assegni   • Fringe benefits
                studio...)
            • Assistenza sanitaria                               • Ass.za sanitaria integrativa/ Prev. compl (anticipazioni)
            • Non autosufficienza da attivo                      • Ass.za san. int.va/ Prev. compl.(pens invalidità,
    I                                                               anticipazione)
            • Sostegno reddito per periodi di disoccupazione
            • Sostegno spese di mobilità
              Differiti
            • Integrazione pensionistica                         • Previdenza complementare
            • Non autosufficienza da pensionato                  • Ass.za sanitaria int.va/ Prev. complementare
                                                                    (maggiorazione rendita)
             Immediati
             • Acquisto 1° casa                                  • Previdenza complementare: anticipazione
             • Contributi spese familiari (asili nido, assegni   • Previdenza complementare: anticipazione 30%; Fringe
                studio...)                                          benefits
             • Rimborso spese per servizi di cura e assistenza   • Ass.za sanitaria integrativa / Prev. compl. (anticipazioni)
                per persone non autosufficienti a carico
            • Assistenza sanitaria                               • Ass.za sanitaria integrativa / Prev. compl. (anticipazioni)
   II       • Non autosufficienza da attivo                      • Ass.za sanitaria integrativa / Previdenza complementare
                                                                    (pens invalidità, anticipazione)
            • Sostegno reddito per periodi di disoccupazione     • Previdenza complementare: anticipazione 30%
            • Sostegno spese di mobilità                         • Previdenza complementare: anticipazione 30%
              Differiti
            • Integrazione pensionistica                         • Previdenza complementare
            • Non autosufficienza da pensionato                  • Ass.za san. int.va / Prev. compl. (maggiorazione rendita)
             Immediati
             •   Acquisto 1° casa/acquisto casa per figli        • Previdenza complementare: anticipazione
             •   Spese per lo studio (universitario) dei figli
            •    Assistenza sanitaria                            • Ass.za sanitaria integrativa/ Prev compl (anticipazioni)
            •    Non autosufficienza da attivo                   • Ass.za sanitaria integrativa/ Previdenza complementare
   III                                                              (pens invalidità, anticipazione);
            • Sostegno reddito per periodi di disoccupazione     • Previdenza complementare: anticipazione 30%;
              totale o parziale prima del pensionamento
            • Altro                                              • Previdenza complementare: anticipazione 30%;
             Differiti
            • Non autosufficienza da pensionato                  • Ass.za sanitaria integrativa / Prev. Compl. (maggiorazione
                                                                    rendita)
             Immediati
            • Assistenza sanitaria                               • Ass.za sanitaria integrativa
   IV       • Non autosufficienza da pensionato                  • Ass.za sanitaria integrativa / Previdenza complementare
                                                                     (maggiorazione rendita)
            • Altro                                              • ----
             Immediati
            • Assistenza sanitaria (a domicilio)                 • Assistenza sanitaria integrativa
   V
            • Non autosufficienza da pensionato                  • Ass.za san. Int.va / Prev. Compl (maggiorazione rendita)
            • Spese per servizi di supporto e vicinanza          • ----
Diverse sono le modalità secondo cui può essere organizzato il finanziamento delle
prestazioni:
•     esplicito: mediante apposita contribuzione integrativa da parte del lavoratore (o del
      pensionato) e, eventualmente, del datore di lavoro;
•     implicito: mediante prelievo di una quota di contribuzione già dedicata a coperture
      integrative esistenti (per fondi complementari e fondi sanitari). In questo caso la
      copertura va realizzata nell’ambito dei fondi stessi e nel rispetto delle normative
      vigenti;
•     derivato: mediante prelievo di una quota del montante contributivo accumulato
      presso il fondo pensione: valgono a questo proposito le medesime osservazioni
      formulate al punto precedente;
•     modulare o “a vita intera”: mediante versamento di un contributo sempre uguale
      (fisso o in percentuale), la cui destinazione si sposta al modificarsi della classe di
      appartenenza.
      Da ultimo va menzionata la possibilità, laddove opportuno, della costituzione di
accantonamenti ad hoc, finalizzati a consentire di fissare una contribuzione costante nel
tempo, non legata in maniera automatica all’andamento dei “sinistri”.

3.2    Gli interventi di tipo normativo necessari o comunque utili per lo sviluppo di un
       sistema di welfare integrato

           3.2.1. La normativa istituzionale e civilistica
        A parte le consolidate iniziative in tema di welfare pensionistico ed anche sanitario,
si richiede oggi la realizzazione di un quadro normativo armonico e sufficientemente
omogeneo per lo sviluppo del settore che, comunque, risulti rispettoso delle specificità
territoriali e dell’articolazione economica (con riferimento alle variegate dimensioni
aziendali, come anche tenendo conto delle diverse capacità dei settori produttivi).
        E’, perciò, del tutto opportuno che nel quadro delle attuali scelte costituzionali -
presumibilmente non suscettibili di essere modificate in tema di assistenza e di diritti
sociali – la legislazione statale nel definire (ex art. 117, comma 2, lett. m, della
Costituzione) i livelli essenziali, indichi, quale obiettivo di chiusura della legislazione
regionale in materia, la valorizzazione dello strumento della contrattazione collettiva in
coordinamento con le iniziative degli enti locali e delle istituzioni non profit. La
partecipazione ad un processo di coordinamento territoriale delle iniziative pubbliche
(territoriali e non) e private (collettive, ma anche individuali) va incentivata con
un’equilibrata agevolazione tributaria, che comporti ragionevoli ma effettivi controlli e che,
attraverso un’opportuna diversificazione delle misure, orienti verso questa o quella linea di
intervento. Tutto ciò, nella consapevolezza che il sistema dei benefits va comunque
inquadrato nell’ampia nozione di trattamento economico complessivo del contratto
individuale di lavoro, la cui regolazione è appunto di specifica competenza della
contrattazione collettiva.

                                                   7
Nel contesto di cui sopra, la funzione della contrattazione collettiva deve esplicarsi,
per evitare eccessive frammentazioni, sia mediante fissazione di soglie minime - al di
sopra delle quali un servizio organizzato di welfare può svilupparsi anche in una
dimensione aziendale - sia attraverso l’attribuzione di precisi ruoli agli enti bilaterali di
“prossimità”, che vanno vieppiù assumendo il carattere di modello prevalente, secondo un
processo di espansione dei principi della compartecipazione economico/produttiva alla
gestione del “sociale”. La fisiologica riconduzione a questo modello di bilateralità può
consentire una riflessione su una più congrua ed efficace utilizzazione dello schema
dell’art. 2117 c.c. (già neutralizzato quanto alle forme pensionistiche aziendali) ed
ammodernamento dell’art. 2123 c.c.; altrettanto deve dirsi quanto all’ammodernamento
dell’art. 12 della legge n. 300/1970, in termini di prevalenza della rappresentanza dei
lavoratori.
       Deve darsi per scontato che, in omaggio al principio della libertà negoziale,
possano aversi situazioni di concorso di contratti collettivi di secondo livello; si tratta, nel
caso, di una linea normativa consolidata dall’art. 8 della l. n. 148/2011 in termini di
prevalenza tout court degli accordi c.d. di prossimità, linea meritevole di essere seguita
anche in tema di welfare di secondo livello, ragionevolmente orientando, come si è detto,
gli auspicabili accordi delle aziende minori ad utilizzare meccanismi associativi.
      La valenza del bilateralismo riferita al mondo del lavoro dipendente può trovare una
equipollente soluzione anche nell’area del lavoro libero professionale, in termini di
implementazione della formula associativa/consortile, quale già considerata nell’art. 10bis,
comma 1, del d. l. n. 76/2013, convertito nella l. n. 99/2013,
        L’auspicata espansione del bilateralismo e dell’associazionismo rappresentativo
pongono il problema della adozione di modelli efficienti di governance, in termini di
contenimento delle dimensioni degli organi collegiali (esigenza che si pone anche
retrospettivamente, per gli enti pensionistici privati di base e di secondo livello), di rigoroso
rispetto dei requisiti di onorabilità e di potenziamento della professionalità, data la
frequenza di insoddisfacenti risultati delle formule finora utilizzate.

       Prendendo comunque a modello le forme di welfare consolidate, avendo attenzione
in via prioritaria alla forme pensionistiche (d. lgs. n. 252/2005, ma anche d. lgs. n.
124/1993 per l’area del lavoro pubblico, la cui problematica non può ragionevolmente
continuare a restare sospesa), è prospettabile un intervento di estensione delle funzioni,
eventualmente con l’introduzione di meccanismi di gestione separata. In alternativa, si
ipotizza la formazione di un fondo generale per il secondo livello, con singole e separate
gestioni (previdenziale, sanitaria, altro) destinate ad operare secondo le normative
specifiche (di legge o contrattuali) ma in sinergia.
       Ove non si reputi maturo questo tipo di intervento, limitatamente alla disciplina dei
fondi pensione, appare oramai necessario il superamento del rigido collegamento del
regime prestazionale del secondo livello con quello delle prestazioni di base. Parimenti,
risulta oramai sempre più evidente l’opportunità di attenuare la rigidità dell’integrale
capitalizzazione individuale, lasciando spazi, seppur modesti, alla valorizzazione della
funzione mutualistica/solidaristica. In questo contesto si rende auspicabile la revisione
dell’anticipazione ingiustificata del 30%, con eventuale sostituzione di forme di utilizzo
“assistenziale” motivato, fiscalmente agevolato. Così come si rende sempre più palese la
                                                   8
necessità di coordinare gli interventi in tema di prestazioni per motivi sanitari,
concentrando ragionevolmente questo tipo di attività sui fondi sanitari e liberando da
questa incombenza i fondi pensione, che potrebbero invece concorrere con i fondi sanitari
alla realizzazione di interventi di long terme care.
       Al di là dei vari spunti presenti in altre parti del testo, la sintetica rassegna delle
problematiche giuridiche di tipo civilistico/istituzionale sollevate dal presente progetto di
welfare integrato non può prescindere da una riflessione sul punto centrale, dell’efficacia
soggettiva delle varie forme ipotizzabili. Il problema si pone in termini diversi a seconda del
modello di riferimento: laddove si tratti di prestazioni erogate su iniziativa di enti territoriali
pubblici o anche di istituzioni private non profit, le regole di accesso saranno quelle proprie
della singola istituzione; laddove, invece, si tratti di enti bilaterali, di derivazione
contrattuale, va contemperata la libertà di scelta con l’adozione di modalità che orientino la
scelta stessa ed inducano la più ampia diffusione possibile. L’effetto adesione tacita dei
fondi pensione potrebbe ulteriormente essere potenziato mediante l’estensione degli effetti
di destinazione al fondo negoziale anche quanto alla contribuzione corrente di entrambe le
parti, salva una facoltà di revoca a breve. Superato il momento genetico del rapporto
individuale, occorrerà che con ragionevole periodicità si apra la strada della revoca
controllata.

3.2.2 La normativa tributaria
       In estrema sintesi, il welfare aziendale soffre dal punto di vista fiscale di un’ormai
alquanto datata disciplina normativa, inidonea a rispondere alle attuali esigenze
prospettate dall’evoluzione della società, in generale, e del mondo del lavoro, in
particolare.
       A riprova di ciò, occorre, innanzitutto, osservare che la disciplina tributaria risulta in
buona parte permeata da un sorpassato paternalismo, laddove tutto il settore del welfare
riconducibile a finalità sociali ed assistenziali non prevede la possibilità della
contrattualizzazione dei benefit ai fini della loro deducibilità fiscale. Si veda al riguardo il
combinato disposto dell’art. 51, comma 2, lett. f) e dell’art. 100, comma 1, del TUIR.
Questa circostanza determina, altresì, la separazione fra gli interventi di welfare
riconducibili al citato art. 100 (servizi socio-sanitari, ricreativi, di formazione professionale,
e così via) da quelli riconducibili ad altre lettere dell’art. 51, comma 2 (asili nido, borse di
studio per l’istruzione dei figli, fino alle contribuzioni previdenziali e sanitarie).
        Con specifico riguardo, poi, alle contribuzioni previdenziali e sanitarie si osserva
che la vigente normativa disciplina separatamente i limiti di deducibilità fiscale
(rispettivamente di 5.164,57 € e di 3.615,20 €, importi fissati da più di dieci anni e mai
aggiornati), senza consentire la possibilità di vaso comunicazione fra l’uno e l’altro plafond,
in un’ottica di flessibilità di scelta fra coperture previdenziali e coperture sanitarie in
risposta alla variabilità delle esigenze collegate al trasformarsi del nucleo familiare o al
procedere dell’età.
       Infine, anche nel caso in cui dovessero essere superati tutti gli ostacoli di ordine
regolamentare e giuslavoristico ai fini dell’utilizzabilità dei fondi pensione o delle casse
sanitarie per finalità sociali ed assistenziali (spese per studi dei figli, non autosufficienza,
ecc.), ciò comporterebbe, da un lato, una distrazione di risorse specificamente dedicate
alla copertura previdenziale per diverse (sia pur meritevoli) finalità e, dall’altro,
                                                    9
l’assoggettamento di siffatte risorse ad imposizione fiscale (nel caso, invece, ad esempio,
di borse di studio per il pagamento degli studi dei figli le somme a tal fine erogate dal
datore di lavoro sono totalmente escluse da imposizione).
      Le richiamate criticità impongono un complessivo ripensamento della disciplina in
materia di welfare aziendale, avendo, innanzitutto, come obiettivo:
a) la razionalizzazione della normativa esistente, variegata e frastagliata, anche al fine di
   evitare ‘fughe in avanti’ da parte della pratica, conseguenti alla pressione delle parti
   sociali, con soluzioni che potrebbero non sempre essere in linea con la disciplina
   medesima e, quindi, potenzialmente apportatrici di non desiderabili contestazioni da
   parte del fisco;
b) il superamento della visione paternalistica, consentendo la contrattualizzazione anche
   delle finalità sociali, assistenziali, ricreative, e similari, normate dal combinato disposto
   dell’art. 51, comma 2, lett. f) e dell’art. 100, comma 1, del TUIR;
c) la riunificazione, più volte auspicata3, dei plafond di deducibilità fiscale previsti dall’art.
   51 per i contributi previdenziali e sanitari;
d) l’aggiornamento dei suddetti plafond (di 5.164,57 € per la previdenza e di 3.615,20 €
   per l’assistenza sanitaria), il cui ammontare, come si è detto, è fermo da oltre dieci
   anni.

3.3. L’analisi di fattibilità delle possibili iniziative
      La costruzione di un modello di tipo welfare life cycle, che abbia cioè come obiettivo
una copertura differenziata in relazione al percorso di vita del singolo, presuppone un
sostanziale cambiamento del quadro normativo esistente.
       Anche a normativa vigente sarebbe peraltro possibile dare vita a coperture diverse
rispetto a quelle tradizionalmente previste da un fondo pensione o da un fondo sanitario.
       Nel dicembre 2013, in occasione di un convegno organizzato in LUISS da
Assoprevidenza, Mercer e Fondo Pensione BNP, era stata illustrata l’analisi condotta dallo
Studio Attuariale Orrù & Associati4 relativa ad alcuni esempi di coperture che potrebbero
già attualmente essere attivate nell’ambito di un fondo pensione, in “aggiunta” alla rendita
complementare.
         Rinviando al Quaderno di Assoprevidenza n.18-2013, citato in nota 4, per una
trattazione più dettagliata dello studio, ci si limita in questa sede a ricordare come le
valutazioni abbiano evidenziato la concreta possibilità di fornire una copertura adeguata al
bisogno generato dalla riduzione/mancanza di reddito prima del pensionamento tramite
l’utilizzo del montante accumulato. Le scelte in proposito vanno evidentemente calibrate in
relazione alle caratteristiche soggettive degli interessati (età, posizione rispetto al

3   Cfr. la ricerca “Riforma fiscale e redditi di lavoro dipendente: per una fiscalità volta verso il nuovo millennio”,
    edita nel giugno 2011 da Federmanager per conto del Ceradi Luiss Guido Carli, a cura di Fabio Marchetti,
    Giuseppe Melis, Pasquale Sandulli, Franco Petrucci, Michele Faioli, Federico Rasi, Luigi Sposato.
4   “Studio di un progetto di welfare integrato - Primi risultati” – Quaderno Assoprevidenza n. 18-2013 (con la
    partecipazione di Studio Attuariale Orrù & Associati e Fondo Pensione BNL/BNP Paribas Italia) e
    Presentazione al Convegno Assoprevidenza “Previdenza e Assistenza: proposte per un approccio integrato” del
    9/12/2013.
                                                              10
trattamento pensionistico di base, ecc.) e all’entità del bisogno. In via generale, come
intuitivo, l’utilizzo del 30% del montante – che può assicurare una rendita variabile dal 20%
al 40% dell’ultima retribuzione - appare più indicato per fronteggiare una riduzione parziale
del reddito da lavoro, mentre in caso di totale assenza di reddito più congruo appare
l’utilizzo del 50% del montante, che consente una copertura variabile fra il 33% e il 70%.
Interessante poi è constatare come i montanti residui consentano comunque rendite
apprezzabili (dal 10% al 40% dell’ultima retribuzione) in particolare quando si accetti un
differimento nella data di percezione della prestazione.
       Nel capitolo successivo è invece illustrata l’analisi di fattibilità condotta con
riferimento ad un’ipotesi vera e propria di welfare life cycle, con prestazioni articolate nel
corso dell’intera vita del soggetto, al fine di dimostrarne la sostenibilità economica, pur
nella consapevolezza che la sua organizzazione richiede quantomeno approfondimenti di
tipo giuridico, circa le concrete modalità realizzative.

4.         La costruzione di una copertura di welfare life cycle: primi risultati
     4.1. Il quadro di riferimento
      Per la costruzione del modello di welfare life cycle nel senso specificato nel capitolo
precedente, il primo passo è rappresentato dalla definizione dei costi relativi a ciascuna
prestazione, in particolare laddove si immagini di avere come riferimento un’azienda a
dimensione nazionale, che abbia cioè necessità di una copertura sull’intero territorio del
Paese.
        Nel seguito si indicano le principali ipotesi che sono state considerate nell’analisi –
sempre condotta insieme con lo Studio Attuariale Orrù & Associati - precisando che i dati
utilizzati non sono riferiti ad una specifica realtà, ma tengono conto di alcune significative
esperienze già operative nei diversi comparti del welfare, in modo da realizzare una
coerenza complessiva sotto il profilo economico e regolamentare con l’impianto delle
coperture attualmente vigenti.
      Individuazione della collettività di riferimento: costruzione di una collettività tipo sulla
       base delle caratteristiche demografiche e reddituali medie degli iscritti ad alcuni fondi
       pensione.
      Finanziamento: il livello contributivo costituisce la variabile indipendente, essendo di
       norma determinato dalla contrattazione collettiva in funzione delle disponibilità
       economiche delle parti coinvolte. Sono quindi considerati livelli diversi di
       contribuzione coerenti con quelli attualmente stabiliti nel comparto. L’ipotesi base è
       di un contributo versato nel corso dell’intera vita del soggetto, dal momento
       dell’assunzione sino alla morte. Ovviamente nel corso della vita attiva il contributo in
       parola vedrà la partecipazione, totale o parziale, dell’azienda, mentre
       successivamente al pensionamento sarà a totale carico dell’interessato. Il contributo
       è stato inizialmente ipotizzato in cifra fissa, ma è stato successivamente esplicitato
       anche in funzione della retribuzione.
      Prestazioni:
             pensione complementare: rispetto del quadro legislativo definito dal d.lgs. n.
              252/2005;

                                                    11
    assistenza sanitaria: individuazione di un nomenclatore tipo, con evidenza dei
         relativi costi medi per iscritto, distinti per sesso e classi di età. Sulla base
         dell’analisi dei nomenclatori di alcune primarie realtà operanti nel comparto,
         sono state considerate le seguenti prestazioni (e i relativi costi medi distinti per
         sesso e classe di età):
         - grandi interventi;
         - assistenza medico-specialistica e diagnostica;
        sostegno al reddito in caso di disoccupazione: utilizzo dei montanti;
        non autosufficienza da attivo: per semplicità, l’analisi ha considerato la
         corresponsione di una rendita mensile di € 900,00, (cifra che corrisponde a
         circa i due terzi del costo di una badante a tempo pieno). Per il finanziamento
         della rendita si è ipotizzato (sulla base di convenzioni assicurative attualmente
         in vigore) un costo annuo di € 30 per iscritto sino al momento del
         pensionamento;
        non autosufficienza da pensionato: la rendita mensile erogabile è la stessa della
         prestazione da attivo. Per il relativo finanziamento si è stimato anno per anno il
         valore attuale medio necessario alla copertura della rendita dei nuovi ingressi
         nello stato di non autosufficienti rilevati nell’anno, per l’intero periodo di
         erogazione (cd metodo della ripartizione dei capitali di copertura);
        altre prestazioni assistenziali: asili nido e contributi di studio. Si è ipotizzata
         l’erogazione di un contributo annuo di € 500 in presenza di un figlio a carico in
         età prescolare e la corresponsione di una borsa di studio dopo i 14 anni in caso
         di buon rendimento dello studente.
   Basi tecniche
         probabilità di morte dei pensionati: probabilità di morte della popolazione
          italiana RG 48;
         probabilità di morte dei soggetti non autosufficienti: mortalità RG48
          incrementata del 125%;
         probabilità di diventare non autosufficiente:
                per gli attivi: sulla base d alcune esperienze significative di polizze
                 collettive presenti sul mercato;
                per i pensionati: desunte da pubblicazioni tecniche in materia;
         probabilità di accesso alle prestazioni sanitarie per grandi interventi e per
          assistenza specialistica e diagnostica: determinate in base ai dati riscontrati in
          alcune realtà di dimensioni significative da tempo operanti nel comparto;
         probabilità di avere famiglia (almeno un figlio, con o senza coniuge): tratte dal
          volume “Il modello INPS e le prime proiezioni al 2010” elaborato dall’INPS;
         età di accesso al pensionamento: 67 anni per entrambi i sessi;
         tasso annuo di inflazione: 0;
         tasso annuo di rivalutazione dei redditi (reale) 1,5%.

                                               12
4.2. I risultati delle valutazioni
      L’analisi di sostenibilità è stata condotta con riferimento a due diversi profili:
a)   determinazione del contributo necessario per la copertura delle prestazioni con
     riferimento ad alcuni casi-tipo; in particolare si sono considerati i seguenti profili:
     Profilo 1: individuo M/F assunto a 25 anni con 43 anni di attività, con reddito annuo
                iniziale di € 25.000;
     Profilo 2: individuo M/F assunto a 33 anni con 35 anni di attività, con reddito annuo
                iniziale di € 25.000;
     Profilo 3: individuo M/F assunto a 40 anni con 28 anni di attività, con reddito annuo
                iniziale di € 25.000.
b)   determinazione del contributo annuo relativo all’intera collettività, costruite con
     riferimento a diverse ipotesi di distribuzione per sesso ed età:
     Collettività 1:
     Attivi: età media: 52,8 anni, distribuzione per sesso: 78,9% M, 21,1,% F;
     Pensionati: età media: 73,7 anni, distribuzione per sesso: 86,0% M, 14,0,% F;
     Collettività 2:
     Attivi: età media: 52,7 anni, distribuzione per sesso: 54,9%M, 45,1,% F;
     Pensionati: età media: 68,17 anni, distribuzione per sesso: 78,5% M, 21,5% F;
     Collettività 3:
     Attivi: età media: 49,3 anni, distribuzione per sesso; 78,5% M, 21,5% F;
     Pensionati: età media: 70,9 anni, distribuzione per sesso: 72,1% M, 27,9% F.

      Nel caso a) lo scopo è di individuare il costo per singolo individuo, spalmato
ovviamente lungo l’intera vita lavorativa e da pensionato, mentre la valutazione sub b)
consente di evidenziare la “sensibilità” del costo in relazione ad alcuni parametri
fondamentali, quali età e sesso caratterizzanti la collettività.
        Non si è invece ritenuto di considerare anche variazioni relative al parametro
reddito, poiché, avendo ipotizzato un contributo in cifra fissa, detta variabile è risultata
ininfluente. Tuttavia, si è ritenuto comunque opportuno dare un’indicazione circa il “peso”
che questo contributo riveste nell’ambito della struttura reddituale ipotizzata; ciò anche al
fine di disporre di indicazioni circa le potenzialità di “miglioramento” della copertura, in
caso di redditi superiori.
       I risultati delle valutazioni, esposti nella tab. 3, mostrano come l’ipotesi della
costruzione di una copertura del tipo welfare life cycle sembri, nel quadro delle ipotesi
adottate, sostenibile. Il contributo annuo individuale nei casi tipo considerati corrisponde,
al netto delle prestazioni per non autosufficienza da pensionato, a 200, valore che si
riduce a 140 dopo il pensionamento, pari allo 0,8% della retribuzione.
       La prestazione più onerosa è, ovviamente, la copertura per non autosufficienza da
pensionato, che comporta un contributo ulteriore (da versare per l’intera vita attiva) che
varia da un minimo di 370 € per un individuo che entra in copertura a 25 anni, ad un
massimo di 630 €, in caso di ingresso in copertura a 40 anni. Peraltro l’assorbimento del
                                                  13
costo relativo potrebbe essere realizzata destinando una quota del montante pensionistico
 accumulato, nella misura del 13% per il venticinquenne e del 24% per il quarantenne,
 inferiore cioè alla quota del “30%” disponibile su semplice richiesta dell’iscritto al fondo
 pensione.

 Tab. 3. Contributi annui relativi alle ipotesi di copertura di tipo welfare life cycle
                            a) Contributo individuale relativo a diversi casi-tipo
                                                                 Contributo in % della              Non
                  Contributo in cifra fissa (€)
                                                                     retribuzione              autosufficienza
                 Senza Non             Con Non              Senza Non             Con Non       da pens in %
               autosufficienza      autosufficienza       autosufficienza      autosufficienza    montante
                                                                                             6
               per pensionati       per pensionati        per pensionati       per pensionati  pensionistico5
Profilo 1        200*                      570                    0,8               1,93            12,6
Profilo 2        200*                      680                    0,8               2,36            17,4
Profilo 3        200*                      830                    0,8               2,97            24,1
     *140 da pensionato

        b) Contributo annuo medio relativo a diverse distribuzioni della collettività assicurata
                   (In cifra fissa, senza copertura non autosufficienza per pensionati)
                                                 Contributo in cifra fissa (€)
                                                   Attivi          Pensionati
                           Collettività 1           141                105
                           Collettività 2           135                101
                           Collettività 3           148                101

        L’analisi del contributo medio relativo a diverse collettività mostra una scarsa
 sensibilità alla distribuzione per sesso, mentre, com’era del resto prevedibile, anche uno
 scarto minimo nell’età media si riflette in maniera non trascurabile sull’importo del
 contributo medio.

 5.       Conclusioni ed elementi di riflessione
        I risultati esposti nel precedente capitolo, ancorché evidentemente parziali,
 testimoniano come la riflessione sul tema della costruzione di piani di welfare integrato che
 mettano a sistema le differenti componenti che attualmente forniscono coperture di
 carattere “sociale” sia tutt’altro che teorica, ma possa offrire spunti per una concreta
 realizzazione.
          Al riguardo va comunque ricordato che:

 5    Contributo al fondo pensione ipotizzato: TFR + 1% contributo iscritto + 1% contributo aziendale.
 6
      Contributo previsto solo durante il periodo di attività.
                                                            14
   l’analisi condotta si riferisce ad una copertura di tipo collettivo, realizzata cioè in
    maniera sistematica e continuativa per il complesso di una collettività specifica, il che
    presuppone se non proprio l’obbligatorietà di adesione, quantomeno forti meccanismi
    di disincentivazione all’uscita dalla collettività degli iscritti (o, in alternativa, di
    riduzione della copertura);
   il modello ipotizzato è per sua natura estremamente sensibile alle caratteristiche
    della popolazione assicurata, che vanno quindi, nel caso concreto, attentamente
    analizzate e verificate, in particolare nei primi anni di attivazione della copertura. Al
    riguardo un’opzione utile è rappresentata dalla costituzione di appositi
    accantonamenti/riserve, finalizzati a fronteggiare andamenti della sinistrosità
    particolarmente sfavorevoli.

Luglio 2014

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