CAPITOLATO D'ONERI PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 49 COMUNI DI AVEGNO ...

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CAPITOLATO D'ONERI PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE AI RESIDENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 49
(COMUNI DI AVEGNO, CAMOGLI, RECCO, USCIO) – DURATA ANNI TRE.

                             ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
Oggetto dell'appalto è il Servizio di Assistenza Domiciliare, finalizzato a favorire la
permanenza della persona nel proprio contesto abitativo e familiare, a garantire
l’autonomia personale ed a sostenere il nucleo familiare. Si vuole mirare a soddisfare le
necessità primarie, affettive e relazionali dell’utente, a migliorare la qualità della vita
riducendo il disagio sociale, il rischio di emarginazione e di isolamento e il ricorso, quando
possibile, a strutture residenziali, nel rispetto dell’autodeterminazione e delle
caratteristiche individuali.
Gli interventi del SAD devono tener conto del contesto relazionale e sociale in cui il
soggetto è inserito e si svolgono secondo un progetto assistenziale individualizzato
predisposto dai Servizi Sociali.

                           ART. 2 – NATURA DEL SERVIZIO
Le prestazioni oggetto del presente contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi
pubblici e per nessuna ragione possono essere sospese o interrotte.

                                  ART. 3 – DESTINATARI
Il Servizio di Assistenza Domiciliare è rivolto a tutte le persone residenti nei Comuni
dell’Ambito Territoriale Sociale n. 49 (Avegno, Camogli, Recco e Uscio) che si trovino in
condizioni di disagio sociale, e/o di non autosufficienza totale o parziale, fisica o psichica.
Possono pertanto accedere al Servizio gli anziani, gli adulti, i disabili, i nuclei familiari,
residenti, cittadini italiani o stranieri, che versino nelle condizioni sopra descritte,
espressamente accertate e valutate dai Servizi Sociali dell’Ambito di riferimento.

                             ART. 4 – MODALITA’ DEL SERVIZIO
I servizi destinati al sostegno della domiciliarità devono rispondere al modello
organizzativo di cui al presente capitolato, ed ai principi fissati dalla Legge Regione Liguria
12 del 2006, art. 34, comma 2 lett. d), e) e comma 3 lett. a).
Il numero delle ore di servizio domiciliare da prestare è di 136 ore settimanali. Le
prestazioni dovranno essere assicurate tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, sia al mattino sia
al pomeriggio, in un orario compreso tra le ore 7,30 e le ore 18,00 (con possibilità di
anticipare o prolungare tale orario in occasione di situazioni particolari a seguito di
valutazione fatta con l’assistente sociale referente del caso), presso l’abitazione di ciascun
assistito o in altro luogo definito dal Progetto Individualizzato Assistenziale (PIA). L’orario
di lavoro giornaliero e settimanale, dovrà essere definito e gestito dal Coordinatore
Assistenti Domiciliari e dovrà essere funzionale ai bisogni degli utenti ed ai relativi
programmi di intervento, concordemente con quanto stabilito con l’Equipe Assistenti
Sociali di Ambito – Area adulti anziani (con funzioni di valutazione della domanda,
coprogettazione e verifica degli interventi). Il suddetto orario potrà essere articolato in
termini di flessibilità o orario spezzato in modo da assicurare, a seconda delle esigenze
dei cittadini, la massima fruibilità giornaliera del servizio.
Si ritengono comprese, nel monte ore richiesto, due ore settimanali per ciascuno degli
operatori impiegati per riunioni con gli assistenti sociali dell’Ambito.

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Eventuali variazioni al Progetto Individualizzato Assistenziale devono essere concordate
con l’Equipe Assistenti Sociali di Ambito – Area adulti anziani, così come devono essere
comunicate tempestivamente, all’Equipe Assistenti Sociali di Ambito – Area adulti anziani
e per conoscenza al Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale, eventuali variazioni
orarie che si rendessero necessarie.
Le prestazioni di assistenza domiciliare consistono in:

PRESTAZIONI RELATIVE ALLA PERSONA
Aiuto nelle attività della persona su se stessa:
         Interventi di igiene personale su utenti parzialmente o totalmente non
         autosufficienti comprendente: cambio pannoloni, cambio biancheria personale,
         mobilizzazione.
         Preparazione e/o somministrazione pasti per utenti parzialmente o totalmente
         non autosufficienti.
         Lavaggio indumenti con utilizzo della lavatrice dove disponibile.
         Stiratura indumenti.
         Effettuazione spesa e consegne a domicilio.
a) Aiuto a favorire l’autosufficienza nelle attività giornaliere:
         Aiuto nel movimento degli arti invalidi.
         Accorgimenti per una giusta posizione degli arti in condizione di riposo.
         Aiuto nell’uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli,
         camminare da soli.
         Accompagnamento dell’utente per disbrigo commissioni per visite presso medici
         di base o specialisti, presso strutture ospedaliere o per ricovero in ospedale,
         presidi sociali in genere.
b) Controllo nell’assunzione dei farmaci prescritti da medici di base o specialisti e
     aiuto e controllo per interventi igienico sanitari di semplice attuazione.

PRESTAZIONI RELATIVE ALL’ALLOGGIO
      Pulizie ordinarie della casa comprendenti: pulizie dei pavimenti senza inceratura,
      igienizzazione dei sanitari, eliminazione della polvere dalle superfici, pulizie dei
      piani cottura, del lavello, degli armadietti, pensili e non, lavaggio stoviglie,
      controllo e pulizia del frigorifero e verifica delle scadenze degli alimenti, cambio
      biancheria letto, riordino armadi.
      Pulizia straordinaria periodica comprendente: lavaggio vetri e lampadari (una o
      due volte al mese secondo necessità), battitura materassi e tappeti (uno o due
      volte al mese secondo necessità), lavaggio di spazi condominiali se di pertinenza
      dell’inquilino assistito (uno o due volte al mese secondo necessità).
      Esecuzione di piccoli lavori di manutenzione dell’alloggio, nonché accertamento
      delle condizioni minime di sicurezza per ciò che concerne le utenze (luce, gas,
      acqua).

PRESTAZIONI UNA TANTUM E DI INTEGRAZIONE SOCIALE
a) Supporto al contesto di vita – attività finalizzate all’informazione, alla
   socializzazione, all’accompagnamento, all’integrazione socio sanitaria:
      Espletamento pratiche burocratiche (pagamento bollette, ritiro e consegna
      documentazione varia).
      Trasporti (visite mediche, accompagnamento presidi socio-sanitari e riabilitativi,
      fruizione del tempo libero) a favore di quei cittadini che per problemi di ridotta
      autonomia psicofisica non sono in grado di provvedere autonomamente o con
      altri aiuti (familiari, associazioni di volontariato, ecc).

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Affiancamento, anche temporaneo, a personale (privato e sanitario) impiegato in
         attività domiciliare di assistenza e cura.
         Stimolo alla socializzazione ed all’inserimento nel contesto sociale di
         appartenenza.
         Attività di coordinamento con i medici di base e i servizi pubblici specialistici.

REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi di assistenza domiciliare effettuati dai diversi operatori dovranno essere
registrati attraverso un sistema di telegestione messo a disposizione dalla ditta per tutta la
durata dell’appalto, sia per la gestione telematica degli interventi svolti a favore dell’utenza
sia per la rendicontazione e fatturazione relativa alla compartecipazione al costo del
Servizio di Assistenza Domiciliare da parte dell’utenza, come indicato nel Regolamento dei
Servizi Sociale di Ambito.

           ART. 5 – MODALITÀ DI AMMISSIONE E DIMISSIONE DELL’UTENZA
Gli interventi di assistenza domiciliare saranno effettuati su richiesta dell’interessato, o di
un suo familiare, utilizzando i moduli preposti indirizzati al Comune di residenza
dell’interessato.
All’avvio del servizio l’Assistente Sociale di riferimento comunicherà i casi che dovranno
essere presi in carico dall’aggiudicatario al Coordinatore degli Assistenti Domiciliari, il
quale dovrà provvedere a costituire ed aggiornare periodicamente l’anagrafe dell’utenza in
formato cartaceo e su supporto elettronico, comunque consultabile anche dall’Equipe
Assistenti Sociali – Area Adulti Anziani e dal Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale.
Al Comune, tramite l’Equipe AS dell’Ambito, compete l’individuazione degli obiettivi, la
direzione generale del progetto, il coordinamento complessivo e la verifica circa il corretto
raggiungimento degli obiettivi stessi.
Il Servizio Sociale individuerà e comunicherà al Coordinatore degli Assistenti Domiciliari la
tipologia, la durata e la frequenza delle prestazioni che dovranno essere rese a favore del
singolo utente, secondo quanto previsto dal progetto individualizzato assistenziale (PIA),
soggetto a costante monitoraggio per integrazioni, modificazioni e aggiornamento. Il PIA
dovrà comprendere gli obiettivi, le prestazioni, il monte ore settimanale, numero e durata
degli accessi settimanali e le modalità di verifica.
La fase applicativa del PIA, sarà attivata successivamente alla vista domiciliare svolta
dall’Assistente Sociale di riferimento con il Coordinatore degli assistenti domiciliari.
Nella gestione del Servizio l’aggiudicatario si impegna a raccordarsi con i servizi dell’ATS
49, per un’azione congiunta e coordinata di programmazione, verifica e valutazioni degli
interventi previsti, al fine anche di un utilizzo razionale di tutte le risorse disponibili che
fanno parte integrante della rete sociosanitaria del territorio.

                                   ART. 6 – PERSONALE

QUALIFICHE PROFESSIONALI
L’Aggiudicatario del Servizio garantisce il regolare e puntuale adempimento dell’attività
contrattuale, obbligandosi ad utilizzare soltanto operatori professionalmente idonei con
riferimento alla vigente legislazione nazionale e regionale. A tal fine gli operatori
impiegati, in numero complessivo non inferiore a cinque unità, ed il personale
impiegato per le sostituzioni, devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli:
          -    Operatore Socio-sanitario (OSS);

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-    Operatore Socio Assistenziale (OSA);
            -    Operatore Tecnico dell’assistenza (OTA);
            -    Altri titoli riconosciuti equipollenti.
Gli operatori dovranno essere provvisti di :
1) tesserino di riconoscimento contenente: foto, generalità, qualifica, nome
      dell’impresa, matricola e posizione INPS;
2) patente automobilistica di tipo B;
3) cellulari di servizio per consentire la pronta reperibilità (almeno per il coordinatore).
Gli operatori dovranno possedere buone capacità relazionali, disponibilità e motivazione
al lavoro.
In particolare, gli Assistenti Domiciliari dovranno:
    • curare la registrazione delle prestazioni effettuate presso ciascun utente
       indicatogli dal Comune, con i relativi tempi impiegati per gli spostamenti, mediante
       l’utilizzo di strumentazione anche informatica, con la supervisione fornita dal
       Coordinatore del Servizio;
    • segnalare tempestivamente al Coordinatore particolari situazioni di degrado
       ambientale, casi di particolare rischio sociale, oppure situazioni di rifiuto da parte
       dell’utente delle prestazioni programmate a suo favore. Il Coordinatore provvederà
       a valutare la segnalazione ed a comunicarla tempestivamente all’ Assistente
       Sociale referente;
    • partecipare, di norma, alle riunioni di programmazione per un’illustrazione dei
       servizi, l’impostazione degli interventi, la verifica dei risultati e per procedere alla
       stesura di programmi da svolgere, e alla riunione settimanale con gli Assistenti
       Sociali di Ambito per discutere l’andamento della situazioni. Le riunioni si terranno
       presso la sede della ditta aggiudicataria e saranno condotte dal Coordinatore
       degli Assistenti Domiciliari.;
    • ciascun operatore è dotato di scheda telefonica al fine di poter contattare il
       Coordinatore, gli utenti o altri in relazione a quanto necessario al buon
       funzionamento del servizio.

FORMAZIONE E SUPERVISIONE
L’Aggiudicatario è tenuto a svolgere le necessarie attività di aggiornamento, di
qualificazione e di supervisione del personale impiegato nel servizio oggetto del
presente appalto, direttamente o tramite altri enti accreditati o professionisti di
comprovata competenza ed esperienza, per almeno 20 ore annue cadauno. Della
suddetta attività l’Aggiudicatario s’impegna ad informare e documentare preventivamente
il Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale mediante produzione di dettagliato
programma e a consuntivo mediante relazione annuale sull’andamento del servizio.

COORDINATORE DEGLI ASSISTENTI DOMICILIARI
L’aggiudicatario dovrà, inoltre, prevedere la presenza di un Coordinatore degli Assistenti
Domiciliari (di seguito Coordinatore) che dovrà disporre dei poteri e dei mezzi per
garantire la rispondenza dei servizi al presente capitolato. Il Coordinatore deve essere
presente in loco almeno per due ore giornaliere dal lunedì al venerdì, preferibilmente le
prime del mattino, al fine di predisporre l’orario degli interventi e far fronte ad eventuali
variazioni si rendessero necessarie, per l’organizzazione del personale e delle auto di
servizio, per il monitoraggio dei casi in carico, le visite domiciliari anche congiunte con
l’Assistente Sociale referente, e per mantenere costanti contatti con l’Equipe Assistenti
Sociali.
L’aggiudicatario, quindi, dovrà fornire il nome del Coordinatore e il numero di telefono, e
lo stesso dovrà essere reperibile durante tutte le ore di espletamento del Servizio di

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Assistenza Domiciliare. Tale figura dovrà avere specifica esperienza e competenza in
ambito di coordinamento e gestione del personale.
In particolare, il Coordinatore dovrà assicurare:
    • la gestione, la verifica, il controllo e la direzione del Servizio di Assistenza
       Domiciliare e dei relativi operatori;
    • il supporto operativo all’assistente sociale dell’ATS nell’attività di valutazione
       sociale e nella successiva verifica della corrispondenza al PIA;
    • l’organizzazione dei programmi di lavoro degli operatori sia rispetto alla gestione
       dei casi in carico (rotazioni, sostituzioni, suddivisione dei compiti) che per quanto
       concerne la gestione complessiva del servizio (ferie, assenze, ecc.) e si rapporta
       in tal senso con il referente della ditta;
    • la compilazione del piano di lavoro settimanale degli interventi che svolgeranno gli
       operatori addetti all’assistenza tramite l’utilizzo di idonea strumentazione
       informatica, e la comunicazione dello stesso all’Equipe degli Assistenti Sociali di
       Ambito;
    • la conduzione delle riunioni con gli operatori e il coordinamento del gruppo di
       lavoro;
    • la comunicazione con gli utenti per fornire informazioni sulle sostituzioni,
       cambiamenti operatori, ecc.;
    • il raccordo sistematico con gli operatori dell’Ambito Territoriale Sociale informando
       tempestivamente l’Ambito medesimo riguardo eventuali problemi e/o difficoltà
       riguardanti lo svolgimento del servizio e riportando le segnalazioni formulate dai
       propri operatori al fine di permettere una eventuale modifica condivisa dei
       programmi individualizzati di assistenza;
    • la partecipazione alle riunioni periodiche di verifica, coordinamento e
       programmazione che verranno promosse dal Comune. In ogni caso,
       l’Aggiudicatario è tenuto a redigere e trasmettere al Comune, semestralmente,
       una relazione concernente l’andamento tecnico della gestione del servizio
       (specificando il numero degli utenti suddivisi per comuni di residenza, tipologia
       degli interventi effettuati), con indicazione dei risultati conseguiti e delle
       problematiche emerse;
    • la tempestiva sostituzione dei propri operatori in caso di assenza o impedimento,
       anche temporaneo, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio, ed i
       necessari periodi di affiancamento, a spese della ditta, per il personale di nuovo
       inserimento.

                        ART. 7 – CARTELLA E SCHEDA UTENTE
Per ogni utente del servizio deve essere predisposta idonea cartella, anche informatica,
che conterrà copia del PIA e sintetizzerà il tipo d’intervento e di prestazione erogata,
l’operatore incaricato e i tempi previsti.
Sulla cartella andranno registrati, da parte degli Assistenti Domiciliari o del coordinatore,
l’andamento degli interventi ed ogni variazione del piano di lavoro, con aggiornamenti
mensili.
La cartella è predisposta dagli Assistenti Domiciliari in collaborazione con il coordinatore,
e custodita presso gli uffici dell’Aggiudicatario nel rispetto delle norme vigenti sulla
privacy. I dati contenuti in tali cartelle devono essere accessibili e consultabili dalla
stazione appaltante in autonomia e in qualsiasi momento, anche tramite interfaccia web.

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ART. 8 – DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’affidamento in appalto del servizio è stabilita in mesi 36 a decorrere dalla
data che verrà indicata dall’Amministrazione, e comunque non oltre il I° maggio 2016.

L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di far ricorso alle opzioni di cui all’ art. 57 c. 5
lett. a) del D.Lgs.vo 12/4/2006, n. 163, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini
indicati nel medesimo.

           ART. 9 – RAPPORTI TRA STAZIONE APPALTANTE E FORNITORE
Al fine di effettuare una valutazione congiunta dei risultati dell’attività svolta ed un esame
delle problematiche generali emerse nello svolgimento del servizio di assistenza
domiciliare, dovranno essere programmati almeno tre incontri annui con cadenza
quadrimestrale tra il Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale 49 ed il Referente per
l’appalto individuato dal Gestore e comunicato alla Stazione appaltante entro 10 giorni
dall’inizio dell’appalto stesso. Tale Referente dovrà anche essere punto di riferimento per
gli operatori ed il Coordinatore del servizio, garantendo la possibilità di incontri periodici
con gli stessi finalizzati al buon andamento dell’appalto ed alla risoluzione di
problematiche organizzative non di pertinenza del Coordinatore.
Il Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale avrà la facoltà di chiedere ulteriori incontri
qualora si verificassero situazioni che richiedono una valutazione congiunta tra stazione
appaltante e fornitore.
Il Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale e/o gli assistenti sociali referenti dei casi
seguiti in assistenza domiciliare avranno la facoltà di svolgere, senza preavviso,
accertamenti e verifiche circa il rispetto del dettato contrattuale con particolare
riferimento alla qualità dei servizi, all’ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse di personale
impiegate nel servizio di assistenza domiciliare e alla soddisfazione dell’utenza
destinataria del servizio stesso.

                        ART. 10 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
Per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto il Comune corrisponderà
all’aggiudicatario la tariffa oraria risultante dalla gara. La tariffa oraria posta a base
d’asta, sulla quale sarà formulata l’offerta in ribasso, è di € 20,76 (IVA esclusa),
compresi gli oneri di sicurezza facenti capo al datore di lavoro non soggetti a ribasso.
Sulla tariffa offerta in sede di gara verrà successivamente applicata la percentuale di
compartecipazione a carico degli utenti del servizio.
Gli utenti compartecipano al costo delle prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare
in base all’ISEE, assumendo a riferimento le soglie del servizio previste dal Regolamento
dei Servizi Sociali di Ambito (Del. C.C. n. 66 del 21/12/2006) di cui alla tabella sottostante:

                ISEE                           Compartecipazione
 Fino a € 6.000,00                                  esente
 Da € 6.600,01 a 8.000,00                            20%
 Da € 8.000,01 a 10.000,00                           40%
 Da € 10.000,01 a 12.000,00                          60%
 Da € 12.000,01 a 14.000,00                          80%
 Da € 14.000,01                                     100%

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Sarà cura dell’Equipe Assistenti Sociali di fornire mensilmente al Coordinatore la lista delle
persone seguite con indicato per ciascuna di esse la percentuale di partecipazione al
costo.
L’aggiudicatario deve assicurare un sistema di versamento diretto delle quote da parte
dell’utente. Tale sistema deve essere connotato da elementi di semplicità e trasparenza,
attraverso l’utilizzo di uno strumento di telegestione messo a disposizione e a carico
dell’Aggiudicatario.
L’entità delle entrate così ricevute dall’Aggiudicatario dovrà essere detratto dallo stesso in
sede di fatturazione del servizio.
Il controllo sull’avvenuto versamento della quota di cui sopra è a carico dell’aggiudicatario
che si assume ogni responsabilità nei confronti della Civica Amministrazione per eventuali
mancati pagamenti del servizio reso.
L’aggiudicatario sarà tenuto a rendicontare trimestralmente la compartecipazione al costo
del servizio versata dagli utenti tenuti.

Il servizio di assistenza domiciliare prevede un monte ore annuo pari a 7592
comprensivo delle ore settimanali di assistenza diretta a favore dell’utenza (n.136) e
delle due ore settimanali di riunione con gli operatori dell’Equipe Assistenti Sociali – Area
Adulti Anziani (n.10).

Pertanto l’importo complessivo posto a base d’asta ammonta ad € 472.829,76.=(IVA
esclusa).

Tale importo è puramente indicativo, per determinare il valore dell’appalto, ai fini
dell’individuazione della normativa applicabile.
Il corrispettivo che sarà corrisposto s’intende remunerativo per tutte le prestazioni ed
obblighi contrattualmente previsti.
Qualora nel corso dell’appalto, si verificassero mutamenti del quadro legislativo e/o
regolamentare di riferimento, ovvero interventi di organismi pubblici che esercitano
competenze non riservate al Committente, l’Amministrazione comunale, congiuntamente
all’Aggiudicatario, procederà al riesame delle condizioni tecniche ed economiche
regolanti il contratto stesso, fermo restando che non sarà comunque possibile in corso
d’opera operare revisioni che implichino l’impegno di somme superiori a quelle previste
nei corrispondenti capitoli del bilancio comunale.
La revisione periodica dei prezzi, ai sensi dell’art. 115 D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 s.m.i. verrà
operata sulla base di un’istruttoria condotta dal Funzionario Responsabile sulla base dei
dati di cui all’art. 7, comma 4 lettera c) e comma 5. In caso di mancata pubblicazione, da
parte della Sezione Regionale dell’osservatorio dei contratti pubblici, la revisione sarà
operata nei limiti della variazione percentuale annua dell’indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), esclusi i tabacchi, dopo il primo anno
di vigenza del contratto, e quindi a partire dall’anno 2017 in poi, su richiesta scritta
dell’aggiudicatario.
Tale aumento sarà valido per tutto l’anno corrispondente.
Al di fuori di quanto previsto dall’adeguamento ISTAT il prezzo è fisso e non revisionabile.

                    ART. 11 - PERSONALE E MEZZI IMPIEGATI
L’Aggiudicatario s’impegna a garantire attraverso la figura del coordinatore
dell’Assistenza Domiciliare la continuità delle prestazioni svolte, assicurando
immediatamente le sostituzioni per eventuali assenze per ferie, per malattia o aspettativa

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del personale impiegato, e garantendo, ove possibile, l’impiego di un numero limitato e
stabile di operatori.
Nel caso di sostituzione a lungo termine degli operatori utilizzati nel servizio si dovrà
assicurare una compresenza, tra la persona uscente e la persona entrante, di almeno tre
giorni (con costo a carico dell’Aggiudicatario), finalizzata ad un corretto passaggio di
consegne tra gli operatori che entrano ed escono dal servizio.
In caso di assenza del Coordinatore, l’Aggiudicatario dovrà procedere alla sua
immediata sostituzione dandone comunicazione ai competenti uffici comunali.
Entro 10 giorni dall'inizio dell'appalto, l'Aggiudicatario comunicherà a mezzo di nota
scritta all’Ente appaltante i nominativi delle persone impiegate, il curriculum e la
relativa qualifica ed il numero delle ore giornaliere che ciascuna deve espletare nel
servizio oggetto dell'appalto. Uguale comunicazione sarà effettuata nel caso di
variazione del personale impiegato, entro 10 giorni da ciascuna variazione.
L’ente appaltante ha la facoltà di chiedere la sostituzione del personale ritenuto non
idoneo al servizio; in tale caso l'Aggiudicatario provvederà a quanto richiesto, senza
che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.
L’aggiudicatario sarà tenuto a mettere a disposizione tre idonee autovetture per il
disbrigo del servizio di Assistenza Domiciliare, dotate tutte di cinque porte. L’utilizzo di
mezzi ecologici (gpl, metano, mezzo elettrico) sarà, se garantito, valutato nei “Rapporti
con l’utenza e iniziative aggiuntive”. Tutte le spese relative al trasporto sono a carico
del gestore.

                ART. 13 – SCIOPERI E SOSPENSIONI DEL SERVIZIO
In caso di sciopero di tutto o parte del personale, o di altri eventi che per qualsiasi
motivo possono influire sul normale espletamento del servizio, l’Aggiudicatario è
obbligato a darne immediata comunicazione scritta al Comune dandone avviso con
un congruo anticipo (almeno entro le ore 12.00 del giorno precedente).
L’Aggiudicatario è comunque tenuto a garantire la continuità del servizio stante la sua
natura da ritenersi ad ogni effetto di legge di pubblica necessità e pertanto
l’interruzione non è consentita in nessun caso e l’appaltatore risponderà dei danni in
caso di negligenza.

                                      ART. 12 – SEDE
L’Aggiudicatario del Servizio di Assistenza Domiciliare è tenuto a mettere a disposizione,
sul territorio dell’Ambito Territoriale Sociale 49 (comuni di Avegno, Camogli, Recco,
Uscio), una sede idonea dotata di computer, connessione internet e telefono dove gli
operatori addetti al servizio possano effettuare le telefonate necessarie all’espletamento
del servizio ed il caricamento dati necessario all’utilizzo di strumenti di telegestione
individuati dall’Aggiudicatario stesso, di cui all’art. 10 del presente capitolato speciale
d’oneri.
Nessun onere relativo alla gestione della sede di cui sopra potrà essere posto a carico
dell’Amministrazione Comunale.

                        ART. 13 - VARIAZIONI DEL SERVIZIO
Nel corso dell’ esecuzione del contratto possono essere introdotte variazioni alle modalità
di svolgimento del servizio, purchè tali variazioni avvengano nel rispetto degli artt. 76 e
114 del Codice dei contratti (D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 s.m.i.) e art. 311 del Regolamento
d’esecuzione (DPR n. 207/2010 s.m.i.)

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ART. 14 - OBBLIGHI E ONERI SPECIALI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
L’Aggiudicatario è tenuto alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative
sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro assumendosene la piena responsabilità in caso
di inadempienza.
L’Aggiudicatario si obbliga a far osservare scrupolosamente al personale addetto al
servizio le norme antinfortunistiche, a dotarlo di quanto necessario per la prevenzione
degli infortuni, nonché di attuare le prescrizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di
lavoro in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.LGS 81/08 e s.m.).
Al momento della stipula del contratto l’Aggiudicatario dovrà indicare il nominativo del
Responsabile della sicurezza, protezione e prevenzione ai sensi del DLgs 81/08 per tutti i
servizi contemplati dal presente capitolato.
L’Aggiudicatario assume la garanzia che il proprio personale mantenga riservati i dati e le
informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di
sfruttamento.

E’ fatto obbligo all’Aggiudicatario di assorbire ed utilizzare prioritariamente,
nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, gli stessi operatori che vi erano già
adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, nel rispetto della
continuità, della professionalità e dell’esperienza acquisita.
L'aggiudicatario è obbligato ad assumere il personale riconoscendo a questi operatori il
trattamento retributivo in atto e l’anzianità pregressa maturata alle dipendenze del
precedente appaltatore, in conformità a quanto previsto nei vigenti contratti collettivi
nazionali e locali di lavoro, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
In caso di inosservanza di quanto sopra l'aggiudicatario verrà dichiarato decaduto senza
che possa pretendere alcun risarcimento, fatta salva la verifica da parte dell’Ente di
eventuali implicazioni di tipo amministrativo o penale da contestare allo stesso.

         ART. 15 - RESPONSABILITÀ DELLA DITTA PER EVENTUALI DANNI
Sarà obbligo dell’Aggiudicatario adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per
garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti ed al
personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.
L’Aggiudicatario è responsabile dei danni ed infortuni che dovessero derivare agli utenti
del servizio di assistenza, agli operatori o a terzi nel corso dello svolgimento dell’attività
convenzionata, qualora tali danni ed infortuni siano imputabili al comportamento dei propri
operatori, come previsto dall’art. 2049 C.C. e siano derivanti da gravi irregolarità e carenze
nelle prestazioni.
L’accertamento dei danni di cui sopra sarà effettuato dall’Amministrazione in
contraddittorio con il rappresentante dell’Impresa. In caso di assenza di quest’ultimo, si
procederà agli accertamenti in presenza di due testimoni, anche dipendenti
dell’Amministrazione, senza che la ditta possa sollevare eccezioni di sorta.
L’Amministrazione Comunale, nonché il proprio personale, Responsabile del servizio,
restano pertanto sollevati da ogni responsabilità.
L’Aggiudicatario è tenuto a stipulare polizze assicurative relative alla responsabilità civile
per danni alle persone e alle cose conseguenti all’attività svolta, al rischio di infortunio
subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi
operatori durante lo svolgimento delle attività (vedi art. 22 del presente Capitolato).

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ART 16 – CONTRATTO
Il contratto con la ditta appaltatrice, ferme restando le condizioni previste nel presente
Capitolato Speciale d’Appalto, sarà stipulato in forma di atto pubblico. Tutte le spese
inerenti la stipulazione e la registrazione del contratto di appalto, ivi compresi bolli e diritti,
saranno a carico dell’aggiudicatario.

                    ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE – SUBAPPALTO
E’ vietata, sotto pena di risoluzione del contratto, la cessione del contratto. E’, altresì,
vietato il subappalto, ai sensi degli artt. 20 e 27 c. 3 del D.Lgs.vo 12/4/2006, n. 163,
trattandosi di appalto di servizi compreso nell’Allegato II B del citato decreto.

                                    ART. 18 - PENALITA’
L’Amministrazione Comunale si riserva altresì il diritto di promuovere in qualsiasi
momento, nel modo e nelle forme di legge (art. 1453 e seguenti del Codice Civile) la
risoluzione del contratto qualora l’aggiudicatario si renda colpevole di frode o negligenza o
comunque contravvenga agli obblighi ed alle clausole contrattuali.
Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute, l’Amministrazione Comunale ha facoltà -
previa intimazione scritta alla ditta - di risolvere il contratto, con tutte le conseguenze di
legge e di capitolato che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare
l’appalto a terzi in danno dell’Impresa.
Il contratto, inoltre, potrà essere sciolto, oltre che per le cause ammesse dalla legge,
anche per il mutuo consenso delle parti, ai sensi dell’art. 1372 C.C.
L’ente Comunale, nel caso di difetto o irregolarità nello svolgimento del servizio imputabili
all’aggiudicatario, si riserva la facoltà di trattenere il compenso per il servizio prestato
mediante una riduzione fino al 20% dell'importo mensile contrattualmente stabilito, in
tutti quei casi in cui nonostante diffida scritta, inviata a mezzo di raccomandata A.R.,
l'aggiudicatario non s'attenga alle prestazioni previste dal presente capitolato in
ordine alle modalità di esecuzione del servizio. La riduzione verrà applicata sulla
fattura del mese corrispondente a quello oggetto dei rilievi.

                                 ART. 19 – CAUZIONE
A titolo di cauzione definitiva, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi
contrattuali, l'aggiudicatario costituirà, nelle forme di legge, il prescritto deposito
cauzionale, determinato in ragione del 10% dell'importo netto complessivo
dell'appalto per il periodo considerato. Detto deposito verrà restituito alla scadenza
contrattuale, previo accertamento, con esito positivo, degli eventuali adempimenti
degli oneri ed obblighi contrattuali. L'accertato inadempimento ed il ritardo nello
svolgimento del servizio farà sorgere per il Comune il diritto a provvedere
direttamente, rivalendosi, per le maggiori spese, sul deposito cauzionale.

                ART. 20 - RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO
L'aggiudicatario è responsabile degli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali
per il personale dipendente, compresi quelli connessi all'eventuale utilizzo degli
automezzi ed è altresì obbligato al rispetto dei minimi salariali dovuti per le qualifiche
ricoperte. Su richiesta del Comune, l'aggiudicatario è tenuto alla presentazione dei
documenti che comprovino la regolarità degli adempimenti assicurativi, assistenziali e
previdenziali per il personale utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni inerenti
l'appalto.

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ART. 21 - VERIFICA DELLA GESTIONE
Il Comune si riserva di verificare, a mezzo di propri funzionari incaricati, i servizi prestati
dalla ditta appaltatrice. Si riserva, altresì, la facoltà di controllare ogni fase attinente
all’esecuzione del servizio, nonché il grado di soddisfazione degli utenti e delle loro
famiglie, senza che ciò sollevi l’aggiudicatario dalle proprie responsabilità di gestione.
L’aggiudicatario è tenuto a presentare semestralmente dall’avvio dei servizi, il
monitoraggio dell’andamento degli stessi sulla base degli indicatori di qualità del servizio,
anche rispetto alla qualità percepita dall’utenza.

                               ART. 22 – ASSICURAZIONI
Ogni responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione all'espletamento del
servizio o a cause ad esso connesse derivassero al Comune o a terzi, siano essi a cose
o persone, si intende senza riserve od eccezioni a totale carico dell'aggiudicatario:
pertanto lo stesso stipulerà, a proprie spese e senza ritardo, apposite polizze di RCT e
RCO con massimale non inferiore a 1,5 milioni di Euro per anno e per sinistro, valide
per l’intera durata dell’appalto. Copia di tali documenti dovrà essere consegnata al
Comune prima della sottoscrizione del contratto.

                                     ART. 23 – SPESE
Tutte le spese per l'organizzazione del servizio sono a carico dell'aggiudicatario.

                        ART. 24 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai fini di cui all’art. 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 l’aggiudicatario
assume la qualifica di responsabile del trattamento dei dati di cui venga in possesso
nell’esercizio del servizio.
L’ Aggiudicatario:
- dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento del servizio sono
dati personali, anche sensibili e giudiziari, e come tali sono soggetti all’applicazione del
codice per la protezione dei dati personali.
- si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati
personali oltre che dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza.
- si impegna ad adottare le istruzioni specifiche ricevute per il trattamento dei dati
personali e di integrarle nelle procedure già in essere.
- si impegna a relazionare annualmente, a richiesta del Comune, sullo stato del
trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare
immediatamente il servizio competente in caso di situazioni anomale o di emergenza.
- si impegna ad individuare un referente per l’Amministrazione responsabile della Privacy
e a comunicarlo, con nota scritta, all’Amministrazione Comunale.

  ART. 25 - RISPETTO NORMATIVA SULLA SICUREZZA E SULL’ASSUNZIONE DEI
                                          DISABILI
L’aggiudicatario si impegna ad effettuare il servizio:
     nel rispetto della normativa in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sui
     luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08;

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nel rispetto delle disposizioni previste dalla Legge 68/99 avente per oggetto il
     collocamento dei disabili.

                     ART. 26 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
E’ fatto obbligo all’appaltatore o subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle
Imprese di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse
pubbliche anche non in forma esclusiva, onde consentire la tracciabilità dei flussi
finanziari, così come stabilito dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010.
In particolare dovranno comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei
conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi . Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel
citato art. 3 della Legge 136/2010 costituirà causa di risoluzione del rapporto contrattuale.

                           ART. 27 - DIRITTO DI RECESSO A FRONTE
                              CONVENZIONI CONSIP MIGLIORATIVE
Ai sensi dell’art. 1 c. 13 del D.L n. 95/2012 convertito in Lg. 7/8/2012, n. 135, si precisa
che l’Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale
comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo
pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora
eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non
ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art.
26, c. 1, Lg. n.. 488/99 successivamente alla stipula del predetto contratto siano
migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una
modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite
di cui all’art. 26, c. 3, Lg. n.. 488/99.

   ART. 28 - NORME DI COMPORTAMENTO DEI COLLABORATORI E/O DIPENDENTI
                             DELL’IMPRESA APPALTATRICE
L’appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi
titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti
dal codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e dal codice
di comportamento dei dipendenti del Comune di Recco (delibera G.M. n. 7/2014). Tali
codici sono consultabili e possono essere scaricati dal sito web www.comune.recco.ge.it -
Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali – Codice disciplinare e
Codice di condotta.
La violazione degli obblighi di comportamento previsti nei codici sopra citati per quanto
compatibili, comporteranno per l’amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora
in ragione della gravità o della reiterazioni, la stessa sia ritenuta grave.
L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta il fatto per iscritto al
contraente, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di
controdeduzioni. Ove queste non fossero accoglibili si procederà alla risoluzione del
contratto.

                           ART. 29 - NORMATIVA APPLICABILE
La presente procedura di gara, avendo ad oggetto l’affidamento di un servizio, quale i
servizi sanitari e sociali, ricompreso nell’allegato IIB del D.Lgs. 163/06 s.m.i., non è
soggetta all’applicazione della vigente normativa in materia di affidamento degli appalti

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pubblici di servizi, fatta salva l’applicazione degli articoli 65, 68 e 225 del D.lgs. 163/2006
s.m.i.. L’appalto è quindi disciplinato dalle disposizioni contenute nella determinazione a
contrarre, nel bando, nel Capitolato speciale e risulterà applicabile, oltre agli articoli sopra
richiamati del Codice, esclusivamente la normativa espressamente richiamata negli atti di
gara.

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