CAPITOLATO D'ONERI PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 49 COMUNI DI AVEGNO ...
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
CAPITOLATO D'ONERI PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI RESIDENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 49 (COMUNI DI AVEGNO, CAMOGLI, RECCO, USCIO) – DURATA ANNI TRE. ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO Oggetto dell'appalto è il Servizio di Assistenza Domiciliare, finalizzato a favorire la permanenza della persona nel proprio contesto abitativo e familiare, a garantire l’autonomia personale ed a sostenere il nucleo familiare. Si vuole mirare a soddisfare le necessità primarie, affettive e relazionali dell’utente, a migliorare la qualità della vita riducendo il disagio sociale, il rischio di emarginazione e di isolamento e il ricorso, quando possibile, a strutture residenziali, nel rispetto dell’autodeterminazione e delle caratteristiche individuali. Gli interventi del SAD devono tener conto del contesto relazionale e sociale in cui il soggetto è inserito e si svolgono secondo un progetto assistenziale individualizzato predisposto dai Servizi Sociali. ART. 2 – NATURA DEL SERVIZIO Le prestazioni oggetto del presente contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e per nessuna ragione possono essere sospese o interrotte. ART. 3 – DESTINATARI Il Servizio di Assistenza Domiciliare è rivolto a tutte le persone residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 49 (Avegno, Camogli, Recco e Uscio) che si trovino in condizioni di disagio sociale, e/o di non autosufficienza totale o parziale, fisica o psichica. Possono pertanto accedere al Servizio gli anziani, gli adulti, i disabili, i nuclei familiari, residenti, cittadini italiani o stranieri, che versino nelle condizioni sopra descritte, espressamente accertate e valutate dai Servizi Sociali dell’Ambito di riferimento. ART. 4 – MODALITA’ DEL SERVIZIO I servizi destinati al sostegno della domiciliarità devono rispondere al modello organizzativo di cui al presente capitolato, ed ai principi fissati dalla Legge Regione Liguria 12 del 2006, art. 34, comma 2 lett. d), e) e comma 3 lett. a). Il numero delle ore di servizio domiciliare da prestare è di 136 ore settimanali. Le prestazioni dovranno essere assicurate tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, sia al mattino sia al pomeriggio, in un orario compreso tra le ore 7,30 e le ore 18,00 (con possibilità di anticipare o prolungare tale orario in occasione di situazioni particolari a seguito di valutazione fatta con l’assistente sociale referente del caso), presso l’abitazione di ciascun assistito o in altro luogo definito dal Progetto Individualizzato Assistenziale (PIA). L’orario di lavoro giornaliero e settimanale, dovrà essere definito e gestito dal Coordinatore Assistenti Domiciliari e dovrà essere funzionale ai bisogni degli utenti ed ai relativi programmi di intervento, concordemente con quanto stabilito con l’Equipe Assistenti Sociali di Ambito – Area adulti anziani (con funzioni di valutazione della domanda, coprogettazione e verifica degli interventi). Il suddetto orario potrà essere articolato in termini di flessibilità o orario spezzato in modo da assicurare, a seconda delle esigenze dei cittadini, la massima fruibilità giornaliera del servizio. Si ritengono comprese, nel monte ore richiesto, due ore settimanali per ciascuno degli operatori impiegati per riunioni con gli assistenti sociali dell’Ambito. 1
Eventuali variazioni al Progetto Individualizzato Assistenziale devono essere concordate con l’Equipe Assistenti Sociali di Ambito – Area adulti anziani, così come devono essere comunicate tempestivamente, all’Equipe Assistenti Sociali di Ambito – Area adulti anziani e per conoscenza al Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale, eventuali variazioni orarie che si rendessero necessarie. Le prestazioni di assistenza domiciliare consistono in: PRESTAZIONI RELATIVE ALLA PERSONA Aiuto nelle attività della persona su se stessa: Interventi di igiene personale su utenti parzialmente o totalmente non autosufficienti comprendente: cambio pannoloni, cambio biancheria personale, mobilizzazione. Preparazione e/o somministrazione pasti per utenti parzialmente o totalmente non autosufficienti. Lavaggio indumenti con utilizzo della lavatrice dove disponibile. Stiratura indumenti. Effettuazione spesa e consegne a domicilio. a) Aiuto a favorire l’autosufficienza nelle attività giornaliere: Aiuto nel movimento degli arti invalidi. Accorgimenti per una giusta posizione degli arti in condizione di riposo. Aiuto nell’uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare da soli. Accompagnamento dell’utente per disbrigo commissioni per visite presso medici di base o specialisti, presso strutture ospedaliere o per ricovero in ospedale, presidi sociali in genere. b) Controllo nell’assunzione dei farmaci prescritti da medici di base o specialisti e aiuto e controllo per interventi igienico sanitari di semplice attuazione. PRESTAZIONI RELATIVE ALL’ALLOGGIO Pulizie ordinarie della casa comprendenti: pulizie dei pavimenti senza inceratura, igienizzazione dei sanitari, eliminazione della polvere dalle superfici, pulizie dei piani cottura, del lavello, degli armadietti, pensili e non, lavaggio stoviglie, controllo e pulizia del frigorifero e verifica delle scadenze degli alimenti, cambio biancheria letto, riordino armadi. Pulizia straordinaria periodica comprendente: lavaggio vetri e lampadari (una o due volte al mese secondo necessità), battitura materassi e tappeti (uno o due volte al mese secondo necessità), lavaggio di spazi condominiali se di pertinenza dell’inquilino assistito (uno o due volte al mese secondo necessità). Esecuzione di piccoli lavori di manutenzione dell’alloggio, nonché accertamento delle condizioni minime di sicurezza per ciò che concerne le utenze (luce, gas, acqua). PRESTAZIONI UNA TANTUM E DI INTEGRAZIONE SOCIALE a) Supporto al contesto di vita – attività finalizzate all’informazione, alla socializzazione, all’accompagnamento, all’integrazione socio sanitaria: Espletamento pratiche burocratiche (pagamento bollette, ritiro e consegna documentazione varia). Trasporti (visite mediche, accompagnamento presidi socio-sanitari e riabilitativi, fruizione del tempo libero) a favore di quei cittadini che per problemi di ridotta autonomia psicofisica non sono in grado di provvedere autonomamente o con altri aiuti (familiari, associazioni di volontariato, ecc). 2
Affiancamento, anche temporaneo, a personale (privato e sanitario) impiegato in attività domiciliare di assistenza e cura. Stimolo alla socializzazione ed all’inserimento nel contesto sociale di appartenenza. Attività di coordinamento con i medici di base e i servizi pubblici specialistici. REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI Gli interventi di assistenza domiciliare effettuati dai diversi operatori dovranno essere registrati attraverso un sistema di telegestione messo a disposizione dalla ditta per tutta la durata dell’appalto, sia per la gestione telematica degli interventi svolti a favore dell’utenza sia per la rendicontazione e fatturazione relativa alla compartecipazione al costo del Servizio di Assistenza Domiciliare da parte dell’utenza, come indicato nel Regolamento dei Servizi Sociale di Ambito. ART. 5 – MODALITÀ DI AMMISSIONE E DIMISSIONE DELL’UTENZA Gli interventi di assistenza domiciliare saranno effettuati su richiesta dell’interessato, o di un suo familiare, utilizzando i moduli preposti indirizzati al Comune di residenza dell’interessato. All’avvio del servizio l’Assistente Sociale di riferimento comunicherà i casi che dovranno essere presi in carico dall’aggiudicatario al Coordinatore degli Assistenti Domiciliari, il quale dovrà provvedere a costituire ed aggiornare periodicamente l’anagrafe dell’utenza in formato cartaceo e su supporto elettronico, comunque consultabile anche dall’Equipe Assistenti Sociali – Area Adulti Anziani e dal Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale. Al Comune, tramite l’Equipe AS dell’Ambito, compete l’individuazione degli obiettivi, la direzione generale del progetto, il coordinamento complessivo e la verifica circa il corretto raggiungimento degli obiettivi stessi. Il Servizio Sociale individuerà e comunicherà al Coordinatore degli Assistenti Domiciliari la tipologia, la durata e la frequenza delle prestazioni che dovranno essere rese a favore del singolo utente, secondo quanto previsto dal progetto individualizzato assistenziale (PIA), soggetto a costante monitoraggio per integrazioni, modificazioni e aggiornamento. Il PIA dovrà comprendere gli obiettivi, le prestazioni, il monte ore settimanale, numero e durata degli accessi settimanali e le modalità di verifica. La fase applicativa del PIA, sarà attivata successivamente alla vista domiciliare svolta dall’Assistente Sociale di riferimento con il Coordinatore degli assistenti domiciliari. Nella gestione del Servizio l’aggiudicatario si impegna a raccordarsi con i servizi dell’ATS 49, per un’azione congiunta e coordinata di programmazione, verifica e valutazioni degli interventi previsti, al fine anche di un utilizzo razionale di tutte le risorse disponibili che fanno parte integrante della rete sociosanitaria del territorio. ART. 6 – PERSONALE QUALIFICHE PROFESSIONALI L’Aggiudicatario del Servizio garantisce il regolare e puntuale adempimento dell’attività contrattuale, obbligandosi ad utilizzare soltanto operatori professionalmente idonei con riferimento alla vigente legislazione nazionale e regionale. A tal fine gli operatori impiegati, in numero complessivo non inferiore a cinque unità, ed il personale impiegato per le sostituzioni, devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli: - Operatore Socio-sanitario (OSS); 3
- Operatore Socio Assistenziale (OSA); - Operatore Tecnico dell’assistenza (OTA); - Altri titoli riconosciuti equipollenti. Gli operatori dovranno essere provvisti di : 1) tesserino di riconoscimento contenente: foto, generalità, qualifica, nome dell’impresa, matricola e posizione INPS; 2) patente automobilistica di tipo B; 3) cellulari di servizio per consentire la pronta reperibilità (almeno per il coordinatore). Gli operatori dovranno possedere buone capacità relazionali, disponibilità e motivazione al lavoro. In particolare, gli Assistenti Domiciliari dovranno: • curare la registrazione delle prestazioni effettuate presso ciascun utente indicatogli dal Comune, con i relativi tempi impiegati per gli spostamenti, mediante l’utilizzo di strumentazione anche informatica, con la supervisione fornita dal Coordinatore del Servizio; • segnalare tempestivamente al Coordinatore particolari situazioni di degrado ambientale, casi di particolare rischio sociale, oppure situazioni di rifiuto da parte dell’utente delle prestazioni programmate a suo favore. Il Coordinatore provvederà a valutare la segnalazione ed a comunicarla tempestivamente all’ Assistente Sociale referente; • partecipare, di norma, alle riunioni di programmazione per un’illustrazione dei servizi, l’impostazione degli interventi, la verifica dei risultati e per procedere alla stesura di programmi da svolgere, e alla riunione settimanale con gli Assistenti Sociali di Ambito per discutere l’andamento della situazioni. Le riunioni si terranno presso la sede della ditta aggiudicataria e saranno condotte dal Coordinatore degli Assistenti Domiciliari.; • ciascun operatore è dotato di scheda telefonica al fine di poter contattare il Coordinatore, gli utenti o altri in relazione a quanto necessario al buon funzionamento del servizio. FORMAZIONE E SUPERVISIONE L’Aggiudicatario è tenuto a svolgere le necessarie attività di aggiornamento, di qualificazione e di supervisione del personale impiegato nel servizio oggetto del presente appalto, direttamente o tramite altri enti accreditati o professionisti di comprovata competenza ed esperienza, per almeno 20 ore annue cadauno. Della suddetta attività l’Aggiudicatario s’impegna ad informare e documentare preventivamente il Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale mediante produzione di dettagliato programma e a consuntivo mediante relazione annuale sull’andamento del servizio. COORDINATORE DEGLI ASSISTENTI DOMICILIARI L’aggiudicatario dovrà, inoltre, prevedere la presenza di un Coordinatore degli Assistenti Domiciliari (di seguito Coordinatore) che dovrà disporre dei poteri e dei mezzi per garantire la rispondenza dei servizi al presente capitolato. Il Coordinatore deve essere presente in loco almeno per due ore giornaliere dal lunedì al venerdì, preferibilmente le prime del mattino, al fine di predisporre l’orario degli interventi e far fronte ad eventuali variazioni si rendessero necessarie, per l’organizzazione del personale e delle auto di servizio, per il monitoraggio dei casi in carico, le visite domiciliari anche congiunte con l’Assistente Sociale referente, e per mantenere costanti contatti con l’Equipe Assistenti Sociali. L’aggiudicatario, quindi, dovrà fornire il nome del Coordinatore e il numero di telefono, e lo stesso dovrà essere reperibile durante tutte le ore di espletamento del Servizio di 4
Assistenza Domiciliare. Tale figura dovrà avere specifica esperienza e competenza in ambito di coordinamento e gestione del personale. In particolare, il Coordinatore dovrà assicurare: • la gestione, la verifica, il controllo e la direzione del Servizio di Assistenza Domiciliare e dei relativi operatori; • il supporto operativo all’assistente sociale dell’ATS nell’attività di valutazione sociale e nella successiva verifica della corrispondenza al PIA; • l’organizzazione dei programmi di lavoro degli operatori sia rispetto alla gestione dei casi in carico (rotazioni, sostituzioni, suddivisione dei compiti) che per quanto concerne la gestione complessiva del servizio (ferie, assenze, ecc.) e si rapporta in tal senso con il referente della ditta; • la compilazione del piano di lavoro settimanale degli interventi che svolgeranno gli operatori addetti all’assistenza tramite l’utilizzo di idonea strumentazione informatica, e la comunicazione dello stesso all’Equipe degli Assistenti Sociali di Ambito; • la conduzione delle riunioni con gli operatori e il coordinamento del gruppo di lavoro; • la comunicazione con gli utenti per fornire informazioni sulle sostituzioni, cambiamenti operatori, ecc.; • il raccordo sistematico con gli operatori dell’Ambito Territoriale Sociale informando tempestivamente l’Ambito medesimo riguardo eventuali problemi e/o difficoltà riguardanti lo svolgimento del servizio e riportando le segnalazioni formulate dai propri operatori al fine di permettere una eventuale modifica condivisa dei programmi individualizzati di assistenza; • la partecipazione alle riunioni periodiche di verifica, coordinamento e programmazione che verranno promosse dal Comune. In ogni caso, l’Aggiudicatario è tenuto a redigere e trasmettere al Comune, semestralmente, una relazione concernente l’andamento tecnico della gestione del servizio (specificando il numero degli utenti suddivisi per comuni di residenza, tipologia degli interventi effettuati), con indicazione dei risultati conseguiti e delle problematiche emerse; • la tempestiva sostituzione dei propri operatori in caso di assenza o impedimento, anche temporaneo, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio, ed i necessari periodi di affiancamento, a spese della ditta, per il personale di nuovo inserimento. ART. 7 – CARTELLA E SCHEDA UTENTE Per ogni utente del servizio deve essere predisposta idonea cartella, anche informatica, che conterrà copia del PIA e sintetizzerà il tipo d’intervento e di prestazione erogata, l’operatore incaricato e i tempi previsti. Sulla cartella andranno registrati, da parte degli Assistenti Domiciliari o del coordinatore, l’andamento degli interventi ed ogni variazione del piano di lavoro, con aggiornamenti mensili. La cartella è predisposta dagli Assistenti Domiciliari in collaborazione con il coordinatore, e custodita presso gli uffici dell’Aggiudicatario nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy. I dati contenuti in tali cartelle devono essere accessibili e consultabili dalla stazione appaltante in autonomia e in qualsiasi momento, anche tramite interfaccia web. 5
ART. 8 – DURATA DELL’APPALTO La durata dell’affidamento in appalto del servizio è stabilita in mesi 36 a decorrere dalla data che verrà indicata dall’Amministrazione, e comunque non oltre il I° maggio 2016. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di far ricorso alle opzioni di cui all’ art. 57 c. 5 lett. a) del D.Lgs.vo 12/4/2006, n. 163, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini indicati nel medesimo. ART. 9 – RAPPORTI TRA STAZIONE APPALTANTE E FORNITORE Al fine di effettuare una valutazione congiunta dei risultati dell’attività svolta ed un esame delle problematiche generali emerse nello svolgimento del servizio di assistenza domiciliare, dovranno essere programmati almeno tre incontri annui con cadenza quadrimestrale tra il Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale 49 ed il Referente per l’appalto individuato dal Gestore e comunicato alla Stazione appaltante entro 10 giorni dall’inizio dell’appalto stesso. Tale Referente dovrà anche essere punto di riferimento per gli operatori ed il Coordinatore del servizio, garantendo la possibilità di incontri periodici con gli stessi finalizzati al buon andamento dell’appalto ed alla risoluzione di problematiche organizzative non di pertinenza del Coordinatore. Il Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale avrà la facoltà di chiedere ulteriori incontri qualora si verificassero situazioni che richiedono una valutazione congiunta tra stazione appaltante e fornitore. Il Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale e/o gli assistenti sociali referenti dei casi seguiti in assistenza domiciliare avranno la facoltà di svolgere, senza preavviso, accertamenti e verifiche circa il rispetto del dettato contrattuale con particolare riferimento alla qualità dei servizi, all’ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse di personale impiegate nel servizio di assistenza domiciliare e alla soddisfazione dell’utenza destinataria del servizio stesso. ART. 10 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO Per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto il Comune corrisponderà all’aggiudicatario la tariffa oraria risultante dalla gara. La tariffa oraria posta a base d’asta, sulla quale sarà formulata l’offerta in ribasso, è di € 20,76 (IVA esclusa), compresi gli oneri di sicurezza facenti capo al datore di lavoro non soggetti a ribasso. Sulla tariffa offerta in sede di gara verrà successivamente applicata la percentuale di compartecipazione a carico degli utenti del servizio. Gli utenti compartecipano al costo delle prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare in base all’ISEE, assumendo a riferimento le soglie del servizio previste dal Regolamento dei Servizi Sociali di Ambito (Del. C.C. n. 66 del 21/12/2006) di cui alla tabella sottostante: ISEE Compartecipazione Fino a € 6.000,00 esente Da € 6.600,01 a 8.000,00 20% Da € 8.000,01 a 10.000,00 40% Da € 10.000,01 a 12.000,00 60% Da € 12.000,01 a 14.000,00 80% Da € 14.000,01 100% 6
Sarà cura dell’Equipe Assistenti Sociali di fornire mensilmente al Coordinatore la lista delle persone seguite con indicato per ciascuna di esse la percentuale di partecipazione al costo. L’aggiudicatario deve assicurare un sistema di versamento diretto delle quote da parte dell’utente. Tale sistema deve essere connotato da elementi di semplicità e trasparenza, attraverso l’utilizzo di uno strumento di telegestione messo a disposizione e a carico dell’Aggiudicatario. L’entità delle entrate così ricevute dall’Aggiudicatario dovrà essere detratto dallo stesso in sede di fatturazione del servizio. Il controllo sull’avvenuto versamento della quota di cui sopra è a carico dell’aggiudicatario che si assume ogni responsabilità nei confronti della Civica Amministrazione per eventuali mancati pagamenti del servizio reso. L’aggiudicatario sarà tenuto a rendicontare trimestralmente la compartecipazione al costo del servizio versata dagli utenti tenuti. Il servizio di assistenza domiciliare prevede un monte ore annuo pari a 7592 comprensivo delle ore settimanali di assistenza diretta a favore dell’utenza (n.136) e delle due ore settimanali di riunione con gli operatori dell’Equipe Assistenti Sociali – Area Adulti Anziani (n.10). Pertanto l’importo complessivo posto a base d’asta ammonta ad € 472.829,76.=(IVA esclusa). Tale importo è puramente indicativo, per determinare il valore dell’appalto, ai fini dell’individuazione della normativa applicabile. Il corrispettivo che sarà corrisposto s’intende remunerativo per tutte le prestazioni ed obblighi contrattualmente previsti. Qualora nel corso dell’appalto, si verificassero mutamenti del quadro legislativo e/o regolamentare di riferimento, ovvero interventi di organismi pubblici che esercitano competenze non riservate al Committente, l’Amministrazione comunale, congiuntamente all’Aggiudicatario, procederà al riesame delle condizioni tecniche ed economiche regolanti il contratto stesso, fermo restando che non sarà comunque possibile in corso d’opera operare revisioni che implichino l’impegno di somme superiori a quelle previste nei corrispondenti capitoli del bilancio comunale. La revisione periodica dei prezzi, ai sensi dell’art. 115 D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 s.m.i. verrà operata sulla base di un’istruttoria condotta dal Funzionario Responsabile sulla base dei dati di cui all’art. 7, comma 4 lettera c) e comma 5. In caso di mancata pubblicazione, da parte della Sezione Regionale dell’osservatorio dei contratti pubblici, la revisione sarà operata nei limiti della variazione percentuale annua dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), esclusi i tabacchi, dopo il primo anno di vigenza del contratto, e quindi a partire dall’anno 2017 in poi, su richiesta scritta dell’aggiudicatario. Tale aumento sarà valido per tutto l’anno corrispondente. Al di fuori di quanto previsto dall’adeguamento ISTAT il prezzo è fisso e non revisionabile. ART. 11 - PERSONALE E MEZZI IMPIEGATI L’Aggiudicatario s’impegna a garantire attraverso la figura del coordinatore dell’Assistenza Domiciliare la continuità delle prestazioni svolte, assicurando immediatamente le sostituzioni per eventuali assenze per ferie, per malattia o aspettativa 7
del personale impiegato, e garantendo, ove possibile, l’impiego di un numero limitato e stabile di operatori. Nel caso di sostituzione a lungo termine degli operatori utilizzati nel servizio si dovrà assicurare una compresenza, tra la persona uscente e la persona entrante, di almeno tre giorni (con costo a carico dell’Aggiudicatario), finalizzata ad un corretto passaggio di consegne tra gli operatori che entrano ed escono dal servizio. In caso di assenza del Coordinatore, l’Aggiudicatario dovrà procedere alla sua immediata sostituzione dandone comunicazione ai competenti uffici comunali. Entro 10 giorni dall'inizio dell'appalto, l'Aggiudicatario comunicherà a mezzo di nota scritta all’Ente appaltante i nominativi delle persone impiegate, il curriculum e la relativa qualifica ed il numero delle ore giornaliere che ciascuna deve espletare nel servizio oggetto dell'appalto. Uguale comunicazione sarà effettuata nel caso di variazione del personale impiegato, entro 10 giorni da ciascuna variazione. L’ente appaltante ha la facoltà di chiedere la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio; in tale caso l'Aggiudicatario provvederà a quanto richiesto, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere. L’aggiudicatario sarà tenuto a mettere a disposizione tre idonee autovetture per il disbrigo del servizio di Assistenza Domiciliare, dotate tutte di cinque porte. L’utilizzo di mezzi ecologici (gpl, metano, mezzo elettrico) sarà, se garantito, valutato nei “Rapporti con l’utenza e iniziative aggiuntive”. Tutte le spese relative al trasporto sono a carico del gestore. ART. 13 – SCIOPERI E SOSPENSIONI DEL SERVIZIO In caso di sciopero di tutto o parte del personale, o di altri eventi che per qualsiasi motivo possono influire sul normale espletamento del servizio, l’Aggiudicatario è obbligato a darne immediata comunicazione scritta al Comune dandone avviso con un congruo anticipo (almeno entro le ore 12.00 del giorno precedente). L’Aggiudicatario è comunque tenuto a garantire la continuità del servizio stante la sua natura da ritenersi ad ogni effetto di legge di pubblica necessità e pertanto l’interruzione non è consentita in nessun caso e l’appaltatore risponderà dei danni in caso di negligenza. ART. 12 – SEDE L’Aggiudicatario del Servizio di Assistenza Domiciliare è tenuto a mettere a disposizione, sul territorio dell’Ambito Territoriale Sociale 49 (comuni di Avegno, Camogli, Recco, Uscio), una sede idonea dotata di computer, connessione internet e telefono dove gli operatori addetti al servizio possano effettuare le telefonate necessarie all’espletamento del servizio ed il caricamento dati necessario all’utilizzo di strumenti di telegestione individuati dall’Aggiudicatario stesso, di cui all’art. 10 del presente capitolato speciale d’oneri. Nessun onere relativo alla gestione della sede di cui sopra potrà essere posto a carico dell’Amministrazione Comunale. ART. 13 - VARIAZIONI DEL SERVIZIO Nel corso dell’ esecuzione del contratto possono essere introdotte variazioni alle modalità di svolgimento del servizio, purchè tali variazioni avvengano nel rispetto degli artt. 76 e 114 del Codice dei contratti (D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 s.m.i.) e art. 311 del Regolamento d’esecuzione (DPR n. 207/2010 s.m.i.) 8
ART. 14 - OBBLIGHI E ONERI SPECIALI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO L’Aggiudicatario è tenuto alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro assumendosene la piena responsabilità in caso di inadempienza. L’Aggiudicatario si obbliga a far osservare scrupolosamente al personale addetto al servizio le norme antinfortunistiche, a dotarlo di quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, nonché di attuare le prescrizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.LGS 81/08 e s.m.). Al momento della stipula del contratto l’Aggiudicatario dovrà indicare il nominativo del Responsabile della sicurezza, protezione e prevenzione ai sensi del DLgs 81/08 per tutti i servizi contemplati dal presente capitolato. L’Aggiudicatario assume la garanzia che il proprio personale mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento. E’ fatto obbligo all’Aggiudicatario di assorbire ed utilizzare prioritariamente, nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, gli stessi operatori che vi erano già adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, nel rispetto della continuità, della professionalità e dell’esperienza acquisita. L'aggiudicatario è obbligato ad assumere il personale riconoscendo a questi operatori il trattamento retributivo in atto e l’anzianità pregressa maturata alle dipendenze del precedente appaltatore, in conformità a quanto previsto nei vigenti contratti collettivi nazionali e locali di lavoro, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. In caso di inosservanza di quanto sopra l'aggiudicatario verrà dichiarato decaduto senza che possa pretendere alcun risarcimento, fatta salva la verifica da parte dell’Ente di eventuali implicazioni di tipo amministrativo o penale da contestare allo stesso. ART. 15 - RESPONSABILITÀ DELLA DITTA PER EVENTUALI DANNI Sarà obbligo dell’Aggiudicatario adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti ed al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. L’Aggiudicatario è responsabile dei danni ed infortuni che dovessero derivare agli utenti del servizio di assistenza, agli operatori o a terzi nel corso dello svolgimento dell’attività convenzionata, qualora tali danni ed infortuni siano imputabili al comportamento dei propri operatori, come previsto dall’art. 2049 C.C. e siano derivanti da gravi irregolarità e carenze nelle prestazioni. L’accertamento dei danni di cui sopra sarà effettuato dall’Amministrazione in contraddittorio con il rappresentante dell’Impresa. In caso di assenza di quest’ultimo, si procederà agli accertamenti in presenza di due testimoni, anche dipendenti dell’Amministrazione, senza che la ditta possa sollevare eccezioni di sorta. L’Amministrazione Comunale, nonché il proprio personale, Responsabile del servizio, restano pertanto sollevati da ogni responsabilità. L’Aggiudicatario è tenuto a stipulare polizze assicurative relative alla responsabilità civile per danni alle persone e alle cose conseguenti all’attività svolta, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori durante lo svolgimento delle attività (vedi art. 22 del presente Capitolato). 9
ART 16 – CONTRATTO Il contratto con la ditta appaltatrice, ferme restando le condizioni previste nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, sarà stipulato in forma di atto pubblico. Tutte le spese inerenti la stipulazione e la registrazione del contratto di appalto, ivi compresi bolli e diritti, saranno a carico dell’aggiudicatario. ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE – SUBAPPALTO E’ vietata, sotto pena di risoluzione del contratto, la cessione del contratto. E’, altresì, vietato il subappalto, ai sensi degli artt. 20 e 27 c. 3 del D.Lgs.vo 12/4/2006, n. 163, trattandosi di appalto di servizi compreso nell’Allegato II B del citato decreto. ART. 18 - PENALITA’ L’Amministrazione Comunale si riserva altresì il diritto di promuovere in qualsiasi momento, nel modo e nelle forme di legge (art. 1453 e seguenti del Codice Civile) la risoluzione del contratto qualora l’aggiudicatario si renda colpevole di frode o negligenza o comunque contravvenga agli obblighi ed alle clausole contrattuali. Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute, l’Amministrazione Comunale ha facoltà - previa intimazione scritta alla ditta - di risolvere il contratto, con tutte le conseguenze di legge e di capitolato che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l’appalto a terzi in danno dell’Impresa. Il contratto, inoltre, potrà essere sciolto, oltre che per le cause ammesse dalla legge, anche per il mutuo consenso delle parti, ai sensi dell’art. 1372 C.C. L’ente Comunale, nel caso di difetto o irregolarità nello svolgimento del servizio imputabili all’aggiudicatario, si riserva la facoltà di trattenere il compenso per il servizio prestato mediante una riduzione fino al 20% dell'importo mensile contrattualmente stabilito, in tutti quei casi in cui nonostante diffida scritta, inviata a mezzo di raccomandata A.R., l'aggiudicatario non s'attenga alle prestazioni previste dal presente capitolato in ordine alle modalità di esecuzione del servizio. La riduzione verrà applicata sulla fattura del mese corrispondente a quello oggetto dei rilievi. ART. 19 – CAUZIONE A titolo di cauzione definitiva, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario costituirà, nelle forme di legge, il prescritto deposito cauzionale, determinato in ragione del 10% dell'importo netto complessivo dell'appalto per il periodo considerato. Detto deposito verrà restituito alla scadenza contrattuale, previo accertamento, con esito positivo, degli eventuali adempimenti degli oneri ed obblighi contrattuali. L'accertato inadempimento ed il ritardo nello svolgimento del servizio farà sorgere per il Comune il diritto a provvedere direttamente, rivalendosi, per le maggiori spese, sul deposito cauzionale. ART. 20 - RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO L'aggiudicatario è responsabile degli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali per il personale dipendente, compresi quelli connessi all'eventuale utilizzo degli automezzi ed è altresì obbligato al rispetto dei minimi salariali dovuti per le qualifiche ricoperte. Su richiesta del Comune, l'aggiudicatario è tenuto alla presentazione dei documenti che comprovino la regolarità degli adempimenti assicurativi, assistenziali e previdenziali per il personale utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni inerenti l'appalto. 10
ART. 21 - VERIFICA DELLA GESTIONE Il Comune si riserva di verificare, a mezzo di propri funzionari incaricati, i servizi prestati dalla ditta appaltatrice. Si riserva, altresì, la facoltà di controllare ogni fase attinente all’esecuzione del servizio, nonché il grado di soddisfazione degli utenti e delle loro famiglie, senza che ciò sollevi l’aggiudicatario dalle proprie responsabilità di gestione. L’aggiudicatario è tenuto a presentare semestralmente dall’avvio dei servizi, il monitoraggio dell’andamento degli stessi sulla base degli indicatori di qualità del servizio, anche rispetto alla qualità percepita dall’utenza. ART. 22 – ASSICURAZIONI Ogni responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse derivassero al Comune o a terzi, siano essi a cose o persone, si intende senza riserve od eccezioni a totale carico dell'aggiudicatario: pertanto lo stesso stipulerà, a proprie spese e senza ritardo, apposite polizze di RCT e RCO con massimale non inferiore a 1,5 milioni di Euro per anno e per sinistro, valide per l’intera durata dell’appalto. Copia di tali documenti dovrà essere consegnata al Comune prima della sottoscrizione del contratto. ART. 23 – SPESE Tutte le spese per l'organizzazione del servizio sono a carico dell'aggiudicatario. ART. 24 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI Ai fini di cui all’art. 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 l’aggiudicatario assume la qualifica di responsabile del trattamento dei dati di cui venga in possesso nell’esercizio del servizio. L’ Aggiudicatario: - dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento del servizio sono dati personali, anche sensibili e giudiziari, e come tali sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali. - si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali oltre che dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza. - si impegna ad adottare le istruzioni specifiche ricevute per il trattamento dei dati personali e di integrarle nelle procedure già in essere. - si impegna a relazionare annualmente, a richiesta del Comune, sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il servizio competente in caso di situazioni anomale o di emergenza. - si impegna ad individuare un referente per l’Amministrazione responsabile della Privacy e a comunicarlo, con nota scritta, all’Amministrazione Comunale. ART. 25 - RISPETTO NORMATIVA SULLA SICUREZZA E SULL’ASSUNZIONE DEI DISABILI L’aggiudicatario si impegna ad effettuare il servizio: nel rispetto della normativa in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08; 11
nel rispetto delle disposizioni previste dalla Legge 68/99 avente per oggetto il collocamento dei disabili. ART. 26 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI E’ fatto obbligo all’appaltatore o subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche anche non in forma esclusiva, onde consentire la tracciabilità dei flussi finanziari, così come stabilito dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010. In particolare dovranno comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi . Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel citato art. 3 della Legge 136/2010 costituirà causa di risoluzione del rapporto contrattuale. ART. 27 - DIRITTO DI RECESSO A FRONTE CONVENZIONI CONSIP MIGLIORATIVE Ai sensi dell’art. 1 c. 13 del D.L n. 95/2012 convertito in Lg. 7/8/2012, n. 135, si precisa che l’Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, c. 1, Lg. n.. 488/99 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, c. 3, Lg. n.. 488/99. ART. 28 - NORME DI COMPORTAMENTO DEI COLLABORATORI E/O DIPENDENTI DELL’IMPRESA APPALTATRICE L’appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Recco (delibera G.M. n. 7/2014). Tali codici sono consultabili e possono essere scaricati dal sito web www.comune.recco.ge.it - Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali – Codice disciplinare e Codice di condotta. La violazione degli obblighi di comportamento previsti nei codici sopra citati per quanto compatibili, comporteranno per l’amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazioni, la stessa sia ritenuta grave. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta il fatto per iscritto al contraente, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di controdeduzioni. Ove queste non fossero accoglibili si procederà alla risoluzione del contratto. ART. 29 - NORMATIVA APPLICABILE La presente procedura di gara, avendo ad oggetto l’affidamento di un servizio, quale i servizi sanitari e sociali, ricompreso nell’allegato IIB del D.Lgs. 163/06 s.m.i., non è soggetta all’applicazione della vigente normativa in materia di affidamento degli appalti 12
pubblici di servizi, fatta salva l’applicazione degli articoli 65, 68 e 225 del D.lgs. 163/2006 s.m.i.. L’appalto è quindi disciplinato dalle disposizioni contenute nella determinazione a contrarre, nel bando, nel Capitolato speciale e risulterà applicabile, oltre agli articoli sopra richiamati del Codice, esclusivamente la normativa espressamente richiamata negli atti di gara. 13
Puoi anche leggere