PROJECT FINANCING - INDUSTRIA 4.0 - Avv. Gary Louis Pietrantonio-Dipartimento di Economia, Società ...
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PROJECT FINANCING – INDUSTRIA 4.0 Avv. Gary Louis Pietrantonio – gary.pietrantonio@fieldfisher.com Brussels / Düsseldorf / Hamburg / London / Manchester / Milan / Munich / Paris / Rome / Shanghai / Silicon Valley / Turin / Venice / fieldfisher.com
TRATTI DEFINITORI DEL PROJECT FINANCING La complessa origine storica del project financing comporta una notevole difficoltà nel fornire una definizione esaustiva in grado di evidenziare e cogliere tutti i tratti tipici e caratterizzanti dell’istituto.o la complessa origine storica del project financing comporta una notevole difficoltà nel fornire una definizione esaustiva in grado di Nel cercare di ricostruire i vari sforzi definitori dell’istituto pare doveroso evidenziare come le prime ricostruzioni del fenomeno siano sorte all’interno del mondo economico.iare e cogliere tutti i tratti tipici e caratterizzanti dell’istituto Brussels / Düsseldorf / Hamburg / London / Manchester / Milan / Munich / Paris / Rome / Shanghai / Silicon Valley / Turin / Venice / fieldfisher.com
Continua: tratti definitori 1. “il project financing è un finanziamento concesso ad una particolare unità economica, soggetto o gruppo, nel quale il finanziatore fa affidamento sui flussi di reddito di quell’unità come fonte di fondi per il rimborso di un prestito e sul patrimonio dell’unità come garanzia per lo stesso” 2. un’operazione di finanziamento avente ad oggetto una specifica iniziativa imprenditoriale il cui finanziamento è subordinato alla capacità della stessa di generare ricavi e flussi di cassa sufficienti a ripagare il debito contratto e remunerare il capitale di rischio investito; Brussels / Düsseldorf / Hamburg / London / Manchester / Milan / Munich / Paris / Rome / Shanghai / Silicon Valley / Turin / Venice / fieldfisher.com
Continua tratti definitori 3. una tecnica finanziaria costituita da un pacchetto di prodotti e servizi bancari e finanziari avente lo scopo di realizzare una nuova attività produttiva, in forma di impresa autonoma, attraverso opportune allocazioni dei rischi e dei corrispondenti rendimenti tra i soggetti a vario titolo coinvolti nell’operazione. 4. tecnica finanziaria che da una parte consente la realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari per la Pubblica amministrazione e dall’altra si sostanzia come un’operazione di finanziamento di una particolare attività economica idonea ad assicurare una fonte di utili in grado di consentire il rimborso del prestito e la gestione proficua dell’attività stessa; in altri termini, l’attività economica deve avere la capacità di autofinanziarsi. Brussels / Düsseldorf / Hamburg / London / Manchester / Milan / Munich / Paris / Rome / Shanghai / Silicon Valley / Turin / Venice / fieldfisher.com
Considerazioni sul Project financing Dalle definizioni sopra analizzate si possono rilevare i seguenti elementi qualificanti : (1) esistenza di un progetto, in quanto il finanziamento è diretto al progetto e non ai soggetti; (2) finanziabilità del progetto, atteso che l’opera o il servizio cui è finalizzato deve essere in grado di produrre reddito per coprire i costi del finanziamento e produrre utili di esercizio; (3) concentrazione del finanziamento, nel senso che occorre creare un unico centro di riferimento economico, in forma societaria, che utilizzi i mezzi di finanziamento e realizzi il progetto; (4) separazione giuridica e finanziaria del progetto da altre iniziative degli sponsor consentendo a questi ultimi di collocare fuori dai propri bilanci sociali l’alea imprenditoriale correlata alla realizzazione della infrastruttura pubblica; (5) esistenza di specifiche garanzie per i finanziatori esterni. Brussels / Düsseldorf / Hamburg / London / Manchester / Milan / Munich / Paris / Rome / Shanghai / Silicon Valley / Turin / Venice / fieldfisher.com
Infrastrutture realizabili in project financing 1. opere «calde»: appartengono a questa categoria le opere che sono in grado di generare flussi di reddito tali da consentire, nell’arco della vita della concessione, di far fronte all’indebitamento contratto per la realizzazione dell’opera e alla remunerazione del capitale investito senza l’erogazione di nessun contributo pubblico a titolo di cd. «prezzo» (ricadono in questa categoria le autostrade, i parcheggi ecc.); 2. opere «tiepide»: sono quelle per le quali sebbene sia prospettabile una redditività futura, questa non è tale da poter coprire, in un tempo ragionevole, l’ammontare del costo di costruzione dell’opera. Ciononostante tali opere producono rilevanti esternalità positive da un punto di vista della collettività (si pensi alla riqualificazione di aree urbane degradate). Questi elementi positivi giustificano l’impiego di una componente di contribuzione pubblica (cd. «Prezzo»)stradale, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2005. Brussels / Düsseldorf / Hamburg / London / Manchester / Milan / Munich / Paris / Rome / Shanghai / Silicon Valley / Turin / Venice / fieldfisher.com
Continua….. 3. opere «fredde»: sono quelle che non hanno rilevanza imprenditoriale. Sono queste le opere che di per sé non sono suscettibili di produrre ritorni diretti, nemmeno parziali – è questo il caso, ad esempio, del rifacimento di una tombinatura stradale, della piantumazione di un viale ecc. – oppure quelle in cui la funzione sociale è assolutamente predominante (i.e. carceri, scuole, ospedali) e che non consentono per questo l’applicazione di tariffe, o in cui il livello socialmente accettabile delle stesse è talmente basso da non consentire di generare flussi di cassa in grado di permettere il rimborso dei fondi impiegati per realizzarle. Tali opere vengono definite anche «a diretta utilizzazione della Pubblica amministrazione», dunque si tratta di opere pubbliche per le quali il soggetto privato che le realizza e le gestisce fornisce servizi direttamente alla Pubblica amministrazione e trae la propria remunerazione esclusivamente (o principalmente) da pagamenti effettuati dalla stessa. Brussels / Düsseldorf / Hamburg / London / Manchester / Milan / Munich / Paris / Rome / Shanghai / Silicon Valley / Turin / Venice / fieldfisher.com
I fattori di politica economica che hanno favorito l’evolversi del Project Financing come strumento applicativo ai lavori pubblici Cosa intendiamo per infrastruttura?? Opere dirette a definire l’assetto civile della collettività (sistema stradale, fognario ecc.), nonché ad incidere sulle condizioni territoriali che rendono possibile lo sviluppo economico (porti ed aeroporti, grandi reti di trasporto e comunicazione, grandi elettrodotti ecc.). La fase recessiva dell’economia che ha colpito le principali economie occidentali a partire dal 2008, infatti, ha inciso negativamente sui conti pubblici degli Stati sovrani ad economia avanzata; ciò che, nell’ordinamento italiano, si è tradotto anche in una forte contrazione degli investimenti pubblici in infrastrutture e servizi Diminuzione della spesa in conto capitale Brussels / Düsseldorf / Hamburg / London / Manchester / Milan / Munich / Paris / Rome / Shanghai / Silicon Valley / Turin / Venice / fieldfisher.com
I Il collegamento tra infrastrutture e crescita economica Gli investimenti finanziari pubblici in opere infrastrutturali sono da sempre stati considerati, in base anche ad evidenze empiriche svolte dalla scienza economica, una «precondizione» per la crescita di un Paese o di una particolare Regione ; ad esempio nella visione keynesiana l’intervento pubblico finalizzato alla crescita della domanda non solo è giustificato, ma diviene una condizione essenziale per una fase di crescita economica di lungo periodo. Sulle orme di tali inconfutabili risultati appare evidente come la realizzazione di nuove opere infrastrutturali possa contribuire nel breve periodo a contrastare il problema della disoccupazione e nel lungo periodo a far riacquistare al nostro Paese un accettabile grado di competitività. Non vi è dubbio, infatti, che l’attuale gap dell’economia italiana rispetto ad altri Paesi europei dipenda anche dalla qualità delle nostre infrastrutture, le quali in molti settori chiave del sistema produttivo non sono state oggetto di rinnovamento né tantomeno di realizzazione Brussels / Düsseldorf / Hamburg / London / Manchester / Milan / Munich / Paris / Rome / Shanghai / Silicon Valley / Turin / Venice / fieldfisher.com
I Crisi delle finanze pubbliche….. E vincoli di spesa…. Se L’ammontare insostenibile del debito pubblico domestico coniugato ai parametri di bilancio imposti dall’Unione Europea, ha comportato una costante contrazione della spesa in conto capitale che ha avuto come principale risultato quello di ridurre, in modo sensibile, le risorse economiche e finanziarie da dedicare al settore degli investimenti nelle infrastrutture pubbliche. Non vi è dubbio, infatti, che l’Unione Europea ha basato la propria politica economica sul valore assoluto del principio del pareggio di bilancio e della stabilità della finanza pubblica. Questo insieme di norme è contenuto: (1) nel Patto di Stabilità comunitario; (2) nel saldo non negativo di competenza imposto agli enti locali così come introdotto con la recente Legge di Stabilità 2016; (3) nel Fiscal Compact, nonché (4) nella riforma costituzionale del pareggio di bilancio. Brussels / Düsseldorf / Hamburg / London / Manchester / Milan / Munich / Paris / Rome / Shanghai / Silicon Valley / Turin / Venice / fieldfisher.com
I Crisi delle finanze pubbliche….. E vincoli di spesa…. Se Ai rigidi vincoli dispesa indicati nel quadro normativo precedente si somma anche l’ulteriore elemento strutturale dato dalla attuale versione dell’ art. 126 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) il quale non avalla la cd. «golden rule» ovvero il deconsolidamento delle spese pubbliche effettuate per investimenti produttivi. La discussione di stralciare dal rapporto debito/PIL i costi dedicati agli investimenti pubblici produttivi è presente da anni all’interno delle istituzioni comunitarie, e già all’epoca della firma del Trattato di Amsterdam i rappresentanti degli Stati membri discussero aspramente su questa opportunità. Questa scelta ha comportato nel corso degli ultimi anni ad assistere: • ad un frequente dibattito circa lo sfruttamento della cd. Flessibilità; • il ricorso a formule di PPP al fine di realizzare le opere infrastrutturali in modalità “off balance” Brussels / Düsseldorf / Hamburg / London / Manchester / Milan / Munich / Paris / Rome / Shanghai / Silicon Valley / Turin / Venice / fieldfisher.com
Realizzazione dell’opera infrastrutturale “off balance” Al fine di poter conteggiare off balance la realizzazione di un’opera pubblica devono essere rispettati i parametri indicati da Eurostat nella decisione del 2004. Quest’ultima ha infatti statuito che: (i) il partner privato si deve assumere, oltre al rischio della costruzione, almeno uno tra i rischi di domanda e disponibilità. Eurostat precisa, al riguardo, che il rischio di costruzione copre eventi relativi al ritardo nei tempi di consegna, al mancato rispetto di standard del progetto, all’aumento dei costi, agli inconvenienti di tipo tecnico e al mancato completamento dell’opera. Il rischio disponibilità consiste nella capacità da parte del soggetto privato di erogare le prestazioni contrattuali stabilite. Il rischio della domanda riguarda, invece, la variabilità della domanda che non dipende dalla qualità del servizio prestato dal concessionario della infrastruttura. Se non vengono rispettati questi parametri i costi delle opere realizzate ricadono sui bilanci pubblici con ovvie conseguenze in termini di impatto sul deficit. Tale decisione conferma che un contratto di PPP si distingue in modo sostanziale dall’appalto solo se di fatto concretamente vengono traslati in capo all’operatore privato alcuni specifici rischi imprenditoriali Brussels / Düsseldorf / Hamburg / London / Manchester / Milan / Munich / Paris / Rome / Shanghai / Silicon Valley / Turin / Venice / fieldfisher.com
Rischio operativo traslato funzionale all” off balance A prescindere dal fatto che l’opera sia calda, fredda o tiepida, sia la dottrina che la giurisprudenza, comunitaria e nazionale, sono state concordi nell’affermare che all’interno della finanza di progetto, al contrario della figura del contratto di appalto, il rischio imprenditoriale della gestione dell’opera o del servizio ad essa correlato si deve trasferire in capo alla Società di progetto ovvero al soggetto aggiudicatario. Sul punto merita di osservare quanto statuito dalla Corte di Giustizia nella sentenza. C274/2009 dove al fine di identificare i parametri per conteggiare la realizzazione di un infrastruttura pubblica «off balance» ha affermato: “il rischio di concorrenza da parte di altri operatori, nel rischio di uno squilibrio tra domanda e offerta di servizi, nel rischio d’insolvenza dei soggetti che devono pagare il prezzo dei servizi forniti, nel rischio della mancata copertura delle spese di gestione mediante le entrate o ancora nel rischio di responsabilità di un danno legato ad una carenza del servizio” Brussels / Düsseldorf / Hamburg / London / Manchester / Milan / Munich / Paris / Rome / Shanghai / Silicon Valley / Turin / Venice / fieldfisher.com
Il Piano Juncker: politiche ed indirizzi comunitari per il rilancio degli investimenti infrastrutturali La crisi economica ha causato una forte riduzione degli investimenti destinati alla crescita e l’attuale debole ripresa economica non è stata in grado di riportare i livelli delle risorse dedicate alle infrastrutture a quelli raggiunti nel 2007. È dunque del tutto evidente che nell’introdurre degli strumenti tesi a rilanciare gli investimenti e la produttività nell’Unione Europea, si debbano considerare le specificità dell’eurozona nonchè il fatto che la crisi abbia avuto effetti asimmetrici nelle economie dei Paesi che ne fanno parte. Basandosi su tali premesse, nella seconda metà del 2014, la Commissione europea presentava un insieme di misure tese a rilanciare gli investimenti denominato «Investment Plan for Europe» (Piano Juncker). La novità principale introdotta dal Piano Juncker consiste nell’istituzione del Fondo Strategico Europeo per gli Investimenti (FEIS) al quale di fatto viene affidato il compito di valutare i progetti meritevoli di finanziamento comunitario. Il FEIS si è posto l’originario obbiettivo di realizzare interventi infrastrutturali per un controvalore complessivo di 315 miliardi di euro nel solo biennio 2015-2017. Brussels / Düsseldorf / Hamburg / London / Manchester / Milan / Munich / Paris / Rome / Shanghai / Silicon Valley / Turin / Venice / fieldfisher.com
Il Piano Juncker: continua… Procedendo poi con l’esame del contenuto del Piano Juncker, si osservano un pacchetto di misure per gli investimenti che muovono su tre linee principali: (1) far confluire risorse finanziarie per gli investimenti nel FEIS senza che queste rientrino nel conteggio della spesa pubblica dei singoli Paesi membri; (2) facilitare l’arrivo della liquidità presente sul mercato dei capitali all’interno dell’economia reale, nonché (3) individuare ed istituire strumenti giuridici atti ad eliminare le barriere agli investimenti concorrendo, in tal modo, a migliorare il tessuto normativo comunitario relativo alla concorrenza L’obiettivo del Piano Juncker non è quello di creare finanza ma quello di orientare la stessa verso investimenti produttivi. A tal fine è anche stato istituito lo European Investment Advisory Hub che oltre all’obbiettivo di aiutare i singoli paesi ad individuare i progetti bancabili ha come fine primario quello di attrarre una parte della liquidità immessa nel mercato dal quantitative easing verso il mercato delle infrastrutture pubbliche. Brussels / Düsseldorf / Hamburg / London / Manchester / Milan / Munich / Paris / Rome / Shanghai / Silicon Valley / Turin / Venice / fieldfisher.com
Il Piano Juncker: ordinamento interno… Alla luce di quanto sopra, è evidente come il successo del Piano Juncker dipenda principalmente dall’efficacia della governance del FEIS e dal ruolo operativo che ciascuno Stato membro assumerà attraverso le banche di promozione nazionale. Il Legislatore domestico, conscio di questi rischi, ha inserito nella Legge di Stabilità 2016 un nucleo di disposizioni tese a cogliere le opportunità proposte dal Piano Juncker. Sotto questa lente va letta l’attuale definizione della Cassa depositi e prestiti (CDP) come «Istituto nazionale di promozione». Sarà dunque la CDP ad agire nel territorio nazionale come collettore dei capitali privati e delle risorse messe a disposizione del FEIS individuando, inter alia, i progetti ad alto valore socioeconomico da finanziare. Dall’esame del Piano Juncker risulta evidente che all’interno delle istituzioni europee e dei singoli Paesi membri sia condiviso il fatto che l’incremento degli investimenti infrastrutturali rappresenti un fattore indispensabile per il rilancio dell’economia europea. Brussels / Düsseldorf / Hamburg / London / Manchester / Milan / Munich / Paris / Rome / Shanghai / Silicon Valley / Turin / Venice / fieldfisher.com
Altre iniziative comunitarie tese a rilanciare gli investimenti infrastrutturali La EIB è la principale banca “pubblica” dell’Unione Europea ed è il leader nel finanziamento di progetti infrastrutturali secondo lo schema contrattuale del PPP. La EIB, insieme con la Commissione Europea e gli Stati membri, ha costituito un centro di ricerca ed advisory sul PPP, denominato European PPP Expertise Centre (EPEC), la cui missione è quella di rafforzare la capacità del settore pubblico europeo di organizzare operazioni di PPP per la costruzione di infrastrutture di pubblica utilità. Le principali attività dell’EPEC consistono nella condivisione delle best practices; nell’assistenza ai governi/PA dei Paesi membri per il disegno di regolamentazioni ad hoc, lo sviluppo di strumenti/forme di PPP e la fornitura di dati di mercato; nell’accompagnamento iniziale dei soggetti pubblici per la preparazione delle operazioni; nella pre-selezione dei progetti finanziabili dalla EIB. Brussels / Düsseldorf / Hamburg / London / Manchester / Milan / Munich / Paris / Rome / Shanghai / Silicon Valley / Turin / Venice / fieldfisher.com
Altre iniziative comunitarie tese a rilanciare gli investimenti infrastrutturali Con riguardo a quest’ultimo aspetto, l’EPEC pubblica un report periodico che illustra le attività di lending svolte dall’EIB a favore di progetti di PPP avviati nei Paesi membri. Dai dati emerge che gli importi dei finanziamenti erogati dall’EIB, nel periodo 2000- 2014, a progetti infrastrutturali realizzati con forme di PPP ammontano a complessivi Euro 33,5 miliardi (progetti italiani incidono per il 6,5% dell’ammontare complessivo). In particolare, i primi progetti di PPP finanziati in Italia dall’EIB risalgono al 2004-2005 e riguardano l’industria delle risorse idriche e della gestione delle acque reflue (€ 44 milioni), nonché il settore sanitario (€ 70 milioni). Nel 2008 il nostro Paese ha ricevuto finanziamenti dall’EIB per i progetti di PPP concernenti l’aeroporto di Fiumicino (trasporti; € 80 milioni)) e l’inceneritore di Torino (gestione rifiuti; € 273 milioni). Più recentemente, nel 2013-2014, l’operazione di costruzione dell’autostrada BreBreMi (2013; trasporti) ha ottenuto € 700 milioni dall’EIB e le operazioni di costruzione della Metro 4 e dell’Anello Est di Milano (2014; trasporti) hanno beneficiato di risorse finanziarie complessive dell’EIB pari a € 1 miliardo (€ 300 milioni e € 700 milioni rispettivamente). Brussels / Düsseldorf / Hamburg / London / Manchester / Milan / Munich / Paris / Rome / Shanghai / Silicon Valley / Turin / Venice / fieldfisher.com
Horizon 2020– i partenariati pubblici e privati quale strumento per favorire il processo della digilitizzazione dell’industria Da gennaio 2014 è entrato in vigore Horizon 2020, il nuovo programma della Commissione europea che gestirà i finanziamenti alla ricerca e all’innovazione per i prossimi sette anni. Il programma introduce novità sostanziali rispetto ai precedenti programmi, soprattutto per l’approccio trasversale e integrato alle tematiche di ricerca, ma anche per la semplificazione delle modalità di partecipazione e di gestione dei progetti. Le risorse sono ingenti, quasi 80 miliardi di euro, e i primi bandi per il biennio 2014-2015 sono già disponibili sul nuovo portale unico predisposto ad hoc dalla Ce. Molte le opportunità per le PMI, per cui Horizon prevede strumenti dedicati, proprio per l’importanza che questa tipologia di aziende riveste nel tessuto imprenditoriale degli stati membri. Orientarsi nel nuovo programma e coglierne da subito le opportunità è strategico per la crescita e la competitività delle imprese e dei centri di ricerca del territorio. Lo scorso 5 aprile il Parlamento Europeo ha dato il suo consenso ad ulteriori 200 milioni di euro per il budget di Horizon 2020. Brussels / Düsseldorf / Hamburg / London / Manchester / Milan / Munich / Paris / Rome / Shanghai / Silicon Valley / Turin / Venice / fieldfisher.com
Horizon 2020– i partenariati pubblici e privati quale strumento per favorire il processo della digilitizzazione dell’industria La maggior parte dei progetti finanziati dall’UE sono progetti di collaborazione. Le condizioni minime che si applicano per la partecipazione alle calls di Horizon 2020 sono stabilite dal Regolamento (EU) N. 1290/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 e sono le seguenti: •Almeno tre soggetti giuridici partecipano ad un’azione; •I tre soggetti giuridici sono stabiliti in differenti Stati Membri dell’Unione o paesi associati; •I tre soggetti giuridici sono indipendenti l’uno dall’altro. A norma dell’articolo 8, due soggetti giuridici sono considerati indipendenti uno dall’altro quando nessuno dei due è soggetto al controllo diretto o indiretto dell’altro o allo stesso controllo diretto o indiretto cui è soggetto l’altro. Brussels / Düsseldorf / Hamburg / London / Manchester / Milan / Munich / Paris / Rome / Shanghai / Silicon Valley / Turin / Venice / fieldfisher.com
La finanza di progetto all’interno dell’ordinamneto giuridico italiano: considerazioni generali Da uno studio recentemente effettuato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri si è acclarato che delle molte modifiche normative intervenute nel settore degli appalti pubblici negli ultimi ann esse non hanno avuto impatto particolare sulla finanza di progetto. “Il passaggio dalla legge Merloni al Codice dei contratti pubblici, nonché le successive modifiche a quest’ultimo, non hanno prodotto effetti rilevanti sulla quantità di opere giunte alla sigla del contratto d concessione, né all’apertura dei cantieri e nemmeno hanno inciso in maniera rilevante sulla percentuale di opere giunte alla fase di gestione.”. In altre parole, il legislatore si è mosso, prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratt Pubblici, nella direzione sbagliata, andando a riformare aspetti che non hanno avuto molte conseguenze pratiche. Anzi, abbassando il grado di certezza delle norme gli operatori sono stat fortemente disincentivati a imbarcarsi in operazioni di partenariato pubblico privato. Soprattutto quelli stranieri. “Il recepimento della nuova direttiva 2014/23/Ue - auspica la ricerca - dovrebbe dunque, essere l’occasione per disciplinare, in maniera lineare ed organica, l’intero istituto de PPP ponendo particolare attenzione, oltre alla fase di progettazione e aggiudicazione (su cui i legislatore si è dimostrato da sempre più sensibile) anche alla fase di gestione del contratto d concessione”. Brussels / Düsseldorf / Hamburg / London / Manchester / Milan / Munich / Paris / Rome / Shanghai / Silicon Valley / Turin / Venice / fieldfisher.com
La finanza di progetto all’interno dell’ordinamneto giuridico italiano: principale criticità Esiste, quindi, un’asimmetria informativa tra pubblica amministrazione e privati. I partner privato, in sostanza, ha una conoscenza della materia migliore rispetto alla PA e questo gli consente di valutare in maniera più accorta le operazioni da attivare ovviamente a suo vantaggio. “Avere lo stesso standard di comunicazione e di skill - dice l’analisi - permetterebbe non solo di realizzare operazioni eque ma, soprattutto, d portarle a termine senza interruzioni, abbattendo i rischi legali e amministrativi legati alla complessità del procedimento”. Quindi, serve maggiore formazione del personale, con tecnici specializzati nella realizzazione e nel monitoraggio di opere in finanza di progetto. Brussels / Düsseldorf / Hamburg / London / Manchester / Milan / Munich / Paris / Rome / Shanghai / Silicon Valley / Turin / Venice / fieldfisher.com
La finanza di progetto all’interno dell’ordinamneto giuridico italiano: il Codice dei Contratti Pubblici Attualmente l’insieme delle disposizioni riguardanti la finanza di progetto trovano collocamento negli artt. 183, 184, 185 e 186 del Codice. Il sistema della «finanza di progetto» delineato nel Codice, di fatto, deve leggersi come un procedimento di carattere unitario, in cui il diritto amministrativo è intervenuto a regolare il funzionamento di alcuni strumenti di origine privatistica operanti nel settore dei lavori pubblici. Ne consegue che la disciplina riservata dal Codice alla finanza di progetto non può estendersi alle operazioni private in cui il committente non è la Pubblica amministrazione. Nonostante il limitato perimetro di validità del summenzionato quadro normativo va, comunque, evidenziato che le disposizioni maturate in ambito pubblicistico, a partire dalla Legge Merloni ter, hanno avuto il merito di affrontare importanti questioni che hanno avuto un’incidenza specifica anche all’interno di operazioni di project financing di tipo privatistico. Brussels / Düsseldorf / Hamburg / London / Manchester / Milan / Munich / Paris / Rome / Shanghai / Silicon Valley / Turin / Venice / fieldfisher.com
Temi aperti sulla finanza di progetto delineate dal Codice dei contratti pubblici. • Profili operativi della Società di Progetto: difficile governance societaria; • Garanzie rilasciate ai soggetti finanziatori: problemi di escussione delle garanzie del Security Package nel momento in cui il progetto non rispetta i covenants indicati nel contratto di finanziamento; • Diritto di subentro ovvero sostituzione della Società di Progetto: problemi di evidenza pubblica; • Limitato ruolo dei privati nella presentazione dei progetti che di fatto viene oggi circoscritta ai lavori non compresi nella programmazione triennale: il nuovo Codice elimina la figura del cd. «promotore additivo»; • Vincolo di destinazione in caso di risoluzione del rapporto concessorio per volontà della PA; Brussels / Düsseldorf / Hamburg / London / Manchester / Milan / Munich / Paris / Rome / Shanghai / Silicon Valley / Turin / Venice / fieldfisher.com
Prospettive di sviluppo della finanza di progetto. • Fondi infrastrutturali di tipo chiuso; • Sviluppo dei Project Bond e il sistema correlato delle garanzie per i progetti greenfield. • Nuove forme di garanzia introdotte dalla Legge 119 /2016 (Pegno Mobiliare non possessorio; Patto Marciano) Brussels / Düsseldorf / Hamburg / London / Manchester / Milan / Munich / Paris / Rome / Shanghai / Silicon Valley / Turin / Venice / fieldfisher.com
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