La cedolare secca: aggiornamento e comportamento conseguente ai fini

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La cedolare secca: aggiornamento e
        comportamento conseguente ai fini
              fiscali e contrattuali.

Gli Aspetti fiscali della cedolare secca
Gli Aspetti fiscali della cedolare secca
Gli Aspetti fiscali della cedolare secca

La Spezia 12 maggio 2011

Relatore: Dr Davide Piccioli
Riferimenti normativi

Dlg 23/2011, Decreto sul federalismo
fiscale

Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate del 07 apr
2011
La cedolare secca: che cosa è,
   a chi si applica, e cosa
          sostituisce

  E’ una tassazione ad “aliquota piatta”              (19% o 21%),

  Si applica solo alle persone fisiche             (titolari o contitolari
  di diritti reali di godimento, sono pertanto escluse società, sublocatari,
           che affittino ad uso abitativo immobili di
  comodatari)
  cat. catastale da A/1 a A/11 con esclusione A/10.

  L’esercizio dell’Opzione è annuale            applicabile dai canoni
  incassati dal 01 gen 2011,

  Sostituisce IRPEF, Add. regionale, Add. comunale,
  imposta di registro e bollo.
Valutazione dell’adesione

1. Valutarese la tipologia contrattuale d’affitto rientra
  tra quelle previste per l’applicazione della cedolare,

2. Calcolarela convenienza tra il “regime storico” e
  quello cedolare,

3. Decidere   se esercitare l’opzione cedolare,

4. Porre   in essere le procedure di adesione.
1. Valutare la tipologia
            contrattuale

Le condizioni per poter esercitare l’opzione sono:

 Essere persone fisiche,

 Immobili cat. catastale A/1-A/11 esclusa A/10,

 Contratto d’affitto per uso residenziale.
2.Calcolo della convenienza

La valutazione della convenienza dell’esercizio dell’opzione
è assolutamente personale e non si può ridurre a un mero
calcolo della differenza tra le tasse pagate con il “regime
storico” e con la tassazione cedolare.Calcolare “quanto si
deve pagare” è sicuramente un primo fondamentale passo verso
la scelta ma non è il solo che il contribuente deve fare
prima di decidere, schematizzando il contribuente dovrà:

     A)   Calcolare l’Imposta cedolare sugli affitti,

     B)   Calcolare le imposte applicabili con “metodo storico”          (IRPEF,
          Addizionali, Imposta di registro e di bollo) Vedi TAB. 1

     C)   valutare il contesto generale e la propria posizione particolare.
A) e B) Calcolo del prelievo fiscale
      complessivo sul reddito d’affitto
       esercitando l’opzione cedolare o
       rimanendo nel “regime storico”

            CEDOLARE                            METODO STORICO
Calcolo del reddito imponibile ai fini
                                        Calcolare il reddito complessivo
IRPEF al netto del reddito da locazione

Calcolare    l’IRPEF   lorda    in  base
                                         Calcolare    il    reddito     imponibile
all’aliquota marginale e quella netta
                                         sottraendo il reddito dell’abitazione
effettuando le detrazioni d’imposta
                                         principale e gli oneri deducibili

Calcolare la cedolare sul canone, senza Calcolare   l’IRPEF    lorda   in   base
deduzioni forfettarie.                  all’aliquota marginale e quella netta
                                        effettuando le detrazioni d’imposta

                                         Se l’imposta netta è maggiore di zero,
                                         calcolare   l’addizionale   regionale   e
                                         comunale    sul     reddito    imponibile
                                         complessivo

                                         Calcolare   l’imposta  di   bollo   e   di
                                         registro sul contratto di locazione
c) Valutazione del contesto
 generale e propria situazione
          particolare

Dopo aver valutato i risultati dei calcoli effettuati, il
contribuente non potrà prescindere dall’analisi delle
seguenti situazioni in caso d’adesione alla cedolare:

 Alcune detrazioni (36% o 55% sui lavori edili, spese mediche,...) potrebbero
non trovare capienza nell’IRPEF così calcolata,

 Il reddito assoggettato ad imposta contribuirà comunque ai fini del calcolo per
spettanze, deduzioni, detrazioni, ed altri benefici e all’Indicatore di
Situazione Economica ISEE ( il reddito da affitto con la cedolare è il 100% del
canone pattuito, con il “regime storico” l’85% o il 59,5% per i canoni
concordati),

 Il canone è fisso per tutta la durata contrattuale, non si aggiorna ISTAT,

 I regimi sanzionatori sono differenti (molto più pesanti per sistema cedolare).
Al fine di scegliere razionalmente è
necessario  analizzare   la  situazione
personale senza affidarsi a valutazioni
parziali.
3. Decidere se applicare il
“regime storico” o optare per
        la cedolare.

CONFEDILIZIA si è organizzata per
accogliere nella propria sede di Via
Cadorna 4 i soci mettendo a disposizione
software e consulenti per valutare con
serenità e competenza le singole
situazioni, e scegliere se esercitare o
meno l’opzione cedolare.
4. Procedure di adesione al
                regime cedolare
    a. Esercizio          dell’opzione su nuovi contratti
                                        si può esercitare l’opzione in sede di registrazione (rimane valido
         il termine dei 30 gg) utilizzando o le modalità telematica (modello SIRIA, sino a 3 locatori tutti
         esercitanti l’opzione) o utilizzando il modello cartaceo 69.

    b. Esercizio          dell’opzione su contratti in corso già
         registrati
         l’opzione deve essere esercitata in sede di dichiarazione dei redditi 2011 (primavera 2012),
         ponendo attenzione ai seguenti casi particolari:

                                                              - Opzione può essere espressa con modello
1) Contratto in corso e già registrato ante 07 aprile,        cartaceo 69,
2) Contratto prorogato per il quale al 7 aprile è già stata
versata l’imposta di registro,                       3)       - Imposta di registro e di bollo già pagate non
Contratto scaduto o volontariamente risolto al 07 apr.        vengono rimorsate

                                                              - Opzione può essere espressa con modello
                                                              cartaceo 69 entro termine previsto per l’imposta
4) Contratto prorogato per il quale il termine di pagamento   di registro
dell’imposta di registro scade entro il 6 giugno              - Imposta di registro e di bollo non devono
                                                              essere pagate.

                                                              - Opzione può essere espressa con modello
                                                              cartaceo 69 entro termine previsto per l’imposta
5) Contratto risolto per il quale non è ancora scaduto il     di registro
termine di pagamento dell’imposta di registro                 - Imposta di registro e di bollo non devono
                                                              essere pagate.
4. Procedure di adesione al
         regime cedolare

In ogni caso il contribuente esercitante l’opzione deve:

 Inviare all’inquilino la raccomandata con la quale palesa
la scelta di esercizio del’opzione

 Versare l’acconto sulla cedolare per il 2011.
Scadenze e
adempimenti fiscali
Acconti sulla
               cedolare
Le scadenze e gli adempimenti che sono stati prescritti per
la cedolare sono quelli vigenti per l’IRPEF, sono pertanto
previsti acconti e saldo l’anno seguente in dichiarazione
dei redditi.

 L’acconto è del 95% dell’imposta dovuta (85% per il solo
2011)

 Scadenze sono le medesime degli acconti IRPEF

 Eventuali tardivi versamenti sono ammessi con le medesime
modalità IRPEF (ravvedimento operoso, es. 0,04% entro 18 luglio) e
possono essere rateizzati.
Acconti sulla
                      cedolare
                                                 % per rata
 Acconto calcolato         Dovuto     N° Rate     (fatto 100 valore          Scadenza
                                                    dell’acconto)

  Inferiore a 51,65 €         No          -              -                        -

 Tra 51,65 € e 257,52 €       SI          1             100%                 30 novembre

                                                  40%                         16 giugno
  Superiore a 257,52 €        Si          2
                                                        60%                  30 novembre

NB: 1) l’acconto non è dovuto per contratti con decorrenza dal 01 novembre
    2) l’acconto deve essere versato in due rate per i contratti stipulati in corso al 31 maggio
    3) l’acconto deve essere liquidato in un’unica soluzione se ha decorrenza 01 giugno.
Sanzioni Fiscali:lotta ai contratti
          d’affitto in nero e falsi comodati

           La norma prevede un significativo inasprimento delle
           sanzioni fiscali,raddoppiandole!

 Irregolarità commessa          Sanzione IRPEF applicata              Sanzione Cedolare applicata

                                         minimo 258 Eur                          minimo 516 Eur
Omessa dichiarazione dei
redditi senza imposte dovute
                                        massimo 1.032 Eur                       massimo 2.064 Eur

Omessa dichiarazione dei
                               dal 120% al 240% dell’imposta evasa     dal 240% al 480% dell’imposta evasa
redditi con imposte evase

Reddito omesso o dichiarato
                               dal 100% al 200% dell’imposta evasa     dal 200% al 400% dell’imposta evasa
in misura inferiore

Omessi o tardivi versamenti             30% dell’imposta                        30% dell’imposta

                                sanzioni riducibili ad 1/3 in caso
                                                                    Sanzioni per intero ex art. 1 commi 1 e 2
Accertamento con adesione      di omessa impugnazione (1/4 o 1/8 se
                                                                         e art. 13 comma 1 DLGS 471/1997
                                     commesse ante 31/01/2011)

NB: 1) Rimane possibile per il contribuente applicare il “Ravvedimento operoso”,
    2) I contratti in corso possono essere registrati entro il 06 giugno ma questo non sana il pregresso,
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