Premium Pack Approfondimento Aziendale - Nudge

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    Report premium per la società XY Srl

    Sommario
      1. Data di effettuazione dell'analisi
      2. Documentazione e dati esaminati
      3. Abstract del report
      4. I dati economici (ultimo triennio)
      5. I dati patrimoniali (ultimo triennio)
      6. I dati finanziari (ultimo triennio)
      7. Analisi dei libri sociali
      8. Aspetti organizzativi
      9. Rischi di natura economica gravanti sulla situazione
      10. Rischi di natura legale gravanti sulla situazione
      11. Altri rischi
      12. Individuazione della soluzione della crisi
      13. Condizioni per la soluzione individuata
      14. Costi della soluzione individuata
      15. Tempi per l'attuazione della soluzione individuata

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    1.Data di effettuazione dell'analisi
    L'analisi è stata effettuata nel periodo 26/02 - 12/04/2018.
    Il presente report è stato emesso in data 19/04/2018.
    L'ultimo aggiornamento dei documenti disponibili è al 31/03/2018.

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    2.Documentazione e dati esaminati
    La documentazione esaminata consiste in:
       - libri sociali
       - libri contabili
       - rilevazioni extracontabili (contabilità di cantiere)
       - bilanci d'esercizio al 31/12/2014-2015-2016
       - situazione contabile rettificata al 31/12/2017
       - Inventario analitico del magazzino al 31/12/2017
       - Documento di valutazione dei crediti al 31/12/2017
       - Perizie di stima immobilizzazioni materiali
       - Perizie di stima attività finanziarie
       - Estratti conto bancari
       - Centrale storica dei Rischi Bankitalia al 31/01/2018
       - Esito richiesta Durc del 20/03/2018
       - contratti passivi
       - contratti attivi
       - corrispondenza degli ultimi 24 mesi con i legali della società
       - valutazione dei legali incaricati sulle controversie in corso al 31/12/2017
       - atti relativi ai debiti scaduti con dipendenti, fornitori, banche
       - cassetto fiscale presso AdE
       - estratto di ruolo debiti Equitalia
       - Registro degli infortuni
       - Libro matricola
       - Organigramma aziendale
       - Schema del gruppo societario

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    3. Abstract del report
    La società XY Srl è società fallibile ai sensi della normativa vigente, avendo superato i
    limiti di cui al 2° comma dell'Art. 1 L.F..
    Il fallimento appare l'esito naturale, in assenza di azioni correttive, stante anche
    l'istanza in tal senso presentata dalla società ZZ Spa, creditrice in forza di decreto
    ingiuntivo per l'importo di 780.000 €.
    Tale esito darebbe luogo alle seguenti conseguenze:
         - dal punto di vista economico, la dispersione della capacità tecnica e
              commerciale interna all'azienda, nonché la svalutazione dell'attivo realizzabile,
              con il conseguente azzeramento del valore delle quote detenute dai soci;
         - dal punto di vista civilistico, la possibile azione di responsabilità a carico di
              amministratori e sindaci, qualora vengano individuate, tra le cause della crisi,
              comportamenti di questi ultimi contrari ai doveri loro imposti dalla legge ed il
              nesso eziologico tra queste ed il danno causato alla società ed ai terzi
              conseguente alla perdita di valore dell'attivo;
         - dal punto di vista penale, la possibile imputazione di reati fallimentari a carico di
              amministratori e sindaci; la probabilità è alquanto concreta per ciò che riguarda
              il reato di bancarotta documentale, date le carenze amministrative riscontrate .
    L'udienza prefallimentare è fissata per il giorno 18/05/2018, presso il tribunale di AA.
    La società non dispone di risorse finanziarie tali da poter tacitare il creditore istante.
    Il tentativo di transazione con lo stesso non è andato a buon fine.
    Esiste, inoltre, la possibilità che nel frattempo altri creditori depositino ulteriori istanze di
    fallimento, il che renderebbe privo di conseguenze pratiche il ritiro dell'istanza da parte
    della ZZ S.p.a..
    Sono state esaminate ipotesi di soluzione basate su operazioni straordinarie con altre
    società del gruppo, ma non sussistono i tempi tecnici necessari; in tale situazione,
    inoltre, ponendole in essere sic et sempliciter, le suddette operazioni sarebbero a forte
    rischio di revocatoria, ed aggraverebbero la situazione penale già descritta, con la forte
    probabilità di coinvolgere anche gli esponenti delle altre società eventualmente
    coinvolte.

    Il rimedio individuato consiste nel deposito di un ricorso per l'ammissione al concordato
    preventivo, anche ai sensi dell'art. 161, c. 6 L.F..
    La proposta riguarderebbe
    Per i creditori prededucibili: il pagamento integrale;
    Per i creditori privilegiati in generale: il pagamento integrale;
    Per i debiti tributari privilegiati: l'ipotesi di transazione fiscale ex art. 182 ter L.F., con
    falcidia di interessi e sanzioni, per il valore approssimato di 1 MLN €;
    Per i debiti garantiti da ipoteca, un pagamento garantito dell'85%, fatto salvo il maggior
    valore riveniente dal prezzo di vendita dei beni ipotecati;

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    Per i creditori chirografari: il pagamento di un minimo garantito del 35%, oltre al 50%
    degli utili conseguendi negli esercizi 2018 / 2022;

    I tempi a disposizione per il perfezionamento della proposta, e per la predisposizione
    di quest'ultima, unitamente al piano concordatario sono pari a 60 giorni, prorogabili di
    ulteriori 60; per un quadro esauriente occorre considerare che la Società dovrà
    obiettare il vizio di competenza territoriale, essendosi trasferita nel circondario del
    Tribunale adito solo 9 mesi prima della presentazione dell'istanza di fallimento da parte
    del debitore.
    Ciò consentirà di allungare i tempi di qualche settimana; occorre infine considerare che
    il tribunale di BB, competente territorialmente, ha concesso in alcuni casi il termine di
    120 giorni (prorogabili di ulteriori 60) anche in casi di istanza di fallimento pendente;
    pertanto, anche in quello in esame, non appare fuori luogo considerare tale ulteriore
    possibilità di espansione dei tempi a disposizione.

    I punti cardine della proposta riguardano:
        - l'esigenza di salvaguardare un valore aziendale consistente, caratterizzato dalla
             forte presenza commerciale nel Centro Italia, nonché da una elevatissima
             capacità tecnica delle maestranze impiegate, il che fa propendere per una
             soluzione in continuità;
        - la causa scatenante della crisi, consistente nella stipula di un contratto di
             disponibilità (ex art. 188 Codice appalti) con il Comune di KKK, tramite il quale
             la XY S.r.l. ha realizzato un edificio pubblico del valore di oltre 6 milioni di €, a
             fronte della corresponsione da parte dell'Ente di un canone ventennale di
             500.000 € annui, oltre a 76.000 € annui per le manutenzioni (i cui costi ricadono
             sulla XY S.r.l.); l'assenza di adeguate coperture finanziarie ha portato alle attuali
             tensioni finanziarie;
        - la lunga durata del suddetto contratto ex 188 C.A. impone di passare per una
             soluzione che consenta di monetizzare i flussi in entrata in tempi compatibili
             con quelli di una procedura; la normativa consente la cessione dei crediti de
             quo nei confronti di soggetti finanziari qualificati, ma i tempi ristretti e la
             situazione di incertezza sulle sorti della società rendono estremamente difficile
             metterla in pratica.
        - una soluzione incardinata all'interno di una proposta concordataria, che
             consentirebbe di superare le problematiche relative ai tempi di attuazione della
             soluzione; coinvolgere una società in bonis del gruppo che si farebbe garante
             dell'intervento del terzo finanziatore costituirebbe per quest'ultimo un'ulteriore
             garanzia (oltre a quella data dall'omologazione del concordato).

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    L'effettuazione delle simulazioni economico finanziarie relative al periodo 2018-2022
    danno luogo ai seguenti scenari:

    Scenario A: Fatturato e MOL 2018 / 2022 pari a quelli medi 2015-2017, vendita dei
    beni ipotecati per un importo pari al 80% del valore di carico.
    Lo scenario rende una situazione economico finanziaria pienamente sostenibile, con
    esecuzione del concordato tramite pagamenti ai creditori ipotecari per il 100% del loro
    credito, ai creditori chirografari per l'85% del loro credito, ed il conseguimento di
    sopravvenienze attive nette, derivanti dalla procedura per 2 MLN di € circa.

    Scenario B: Fatturato e MOL 2018 / 2022 pari all'80% quelli medi 2015-2017, vendita
    dei beni ipotecati per un importo pari al 50% del valore di carico.
    Lo scenario rende una situazione economico finanziaria sostenibile, con esecuzione
    del concordato tramite pagamenti ai creditori ipotecari per l'85% del loro credito, ai
    creditori chirografari per l'50% del loro credito, ed il conseguimento di sopravvenienze
    attive nette, derivanti dalla procedura per 1 MLN di € circa.

    Scenario C: Fatturato e MOL 2018 / 2022 pari al 60% di quelli medi 2015-2017, vendita
    dei beni ipotecati per un importo pari al 50% del valore di carico.
    Lo scenario rende una situazione economico-finanziaria non sostenibile, con
    esecuzione del concordato tramite pagamenti ai creditori ipotecari per il 85% del loro
    credito, ai creditori chirografari per il 35% del loro credito. All'esito della procedura si
    rende necessario l'intervento della società garante (per l'importo minimo di 1,2 MLN €)
    al fine di garantire la liquidità necessaria alla XY S.r.l. per la propria continuità
    aziendale, condizione necessaria per continuare a percepire i flussi attivi derivanti dal
    contratto ex 188 C.A..

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    4. I dati economici (ultimo triennio)
    Si riportano di seguito i dati economici riclassificati relativi agli ultimi tre bilanci
    approvati (2014-2016), oltre ai dati disponibili relativi al 31/12/2017.
    ...(omissis) ...
    La situazione evidenzia un incremento costante del valore della produzione, con una
    crescita proporzionale del MOL; la componente "costo del lavoro" (caratterizzata da
    pagamenti a 30 giorni) appare in diminuzione relativa, per effetto della sostituzione
    dell'opera diretta con subappaltatori (pagati a 60/90/120 giorni), come evidenziato
    dall'incremento dell'incidenza della componente "servizi di terzi".
    La società, accanto alla realizzazione dell'opera oggetto del contratto ex art. 188 C.A.
    (classificata come immobilizzazione), ha perseguito una politica sempre più volta ad
    eseguire lavori in appalto, tralasciando progressivamente la realizzazione di edifici
    propri da destinare alla rivendita. Ciò ha comportato una riduzione delle rimanenze di
    opere in corso, per un valore di circa 500K € nel periodo considerato.
    In generale si è assistito ad una riduzione del fabbisogno per capitale circolante per
    800K €.
    Gli oneri finanziari presentano un valore eccessivo rispetto al fatturato, in crescita dal
    4,2% del 2014 al 5,6% del 2017.
    Considerando la riduzione del fabbisogno (per circolante), nonché l'andamento di
    generale ribasso dei tassi applicati sul mercato bancario, l'aumento degli oneri
    finanziari ha richiesto un'approfondita analisi sui contratti bancari e sulle condizioni
    applicate, che ha evidenziato una situazione di degenerazione per effetto dei continui
    sconfini sulle posizioni a revoca ed autoliquidanti.
    A seguito dell'analisi patrimoniale sui debiti erariali, si è riscontrata la mancata
    iscrizione di costi di competenza, in misura rilevante negli esercizi 2016 e 2017, per
    complessivi 530 K € circa di interessi e sanzioni.
    Di seguito i conti economici 2014-2017 risultanti dopo le rettifiche di cui sopra.
    Nonostante ciò, le capacità reddituali della società appaiono soddisfacenti, con un utile
    netto del 5,3% del fatturato.

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    5. I dati patrimoniali (ultimo triennio)
    Si riportano di seguito i dati patrimoniali riclassificati relativi agli ultimi tre bilanci
    approvati (2014-2016), oltre ai dati disponibili relativi al 31/12/2017.
    ...(omissis) ...
    L'attivo è caratterizzato da una crescita costante, dovuta all'incremento dell'attivo
    immobilizzato.
    Il passivo ha visto l'incremento dell'esposizione verso fornitori, nonché di debiti erariali,
    previdenziali e contributivi; i debiti finanziari hanno visto una modesta ma graduale
    diminuzione degli utilizzi di affidamenti autoliquidanti e di quelli a revoca.
    Il rapporto tra fonti a lungo termine ed immobilizzazioni è ampiamente sotto i livelli di
    sicurezza, ed in netto peggioramento nell'arco dei periodi analizzati.
    Il capitale proprio appare fortemente insufficiente in rapporto all'indebitamento, anche
    prima della perdita registranda nel bilancio al 31/12/2017.

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    6. I dati finanziari (ultimo triennio)
    Si riportano di seguito i dati finanziari riclassificati relativi agli ultimi tre bilanci approvati
    (2014-2016), oltre ai dati disponibili relativi al 31/12/2017.
    ...(omissis) ...
    Lo schema evidenzia come l'apporto positivo della componente reddituale sia
    ampiamente insufficiente alla copertura dell'attività di investimento, e che non ci sia
    residuo per la copertura dei flussi derivanti dal rimborso dei debiti a termine.

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    7. Analisi dei libri sociali
    ...(omissis) ...

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    8. Aspetti organizzativi
    L'analisi dei libri sociali evidenzia problematiche organizzative e di natura
    amministrativa, che si riflettono sulla capacità operativa della società.
    Ciò è evidente confrontando, da un lato, l'attività presidiata dai tecnici (preventivazione,
    contabilità di cantiere, scheduling, reportistica), che fornisce tutti i dati necessari al
    commerciale ed all'amministrazione in tempi utili, e l'attività svolta da questi ultimi,
    dall'altro.
    Il commerciale non appare pienamente in grado di sfruttare le informazioni disponibili;
    dall'esame degli appalti conseguiti nell'ultimo quadriennio non sembra esserci
    correlazione tra i prezzi applicati ed i costi di realizzazione preventivati.
    In condizioni di mercato favorevoli, caratterizzate da domanda più elevata, la società
    aveva modo di compensare gli scarsi margini provenienti da alcuni contratti (in genere
    committenti privati) con i lauti ricarichi ottenuti su altri.
    In una situazione di contrazione del mercato si inizia a vedere una graduale e costante
    prevalenza del primo genere di contratti, senza che la società non abbia predisposto
    una strategia commerciale in tal senso.
    L'Organo amministrativo, composto da persone di estrazione tecnico/produttiva, ha
    perseguito un obiettivo - ancorché non formalizzato - di massimizzazione del fatturato,
    dimostrando una discreta capacità di acquisizione delle commesse.
    Ma ciò è stato svolto senza un'analisi dei margini e dei risvolti finanziari; in quest'ultimo
    caso, in particolare, non si è monitorato il graduale prosciugamento dei finanziamenti di
    questa attività, per effetto delle chiusure dei castelletti commerciali.
    Il contratto ex Art. 188 C.A. ha accelerato ed appesantito in modo irreversibile la
    situazione.
    Il personale amministrativo, pur possedendo le capacità necessarie, non ha modo di
    esercitare un'efficace azione di coordinamento e controllo, in quanto non coinvolto nel
    processo di accettazione degli ordini e spesso distratto dai suoi compiti ordinari da
    esigenze di reperimento risorse finanziarie, o dal supporto alla funzione
    tecnico/produttiva.
    L'Organo di controllo non ha evidenziato tali problematiche, almeno fino al 31/12/2016,
    per ciò che è reso disponibile nelle relazioni ai bilanci, né ha esercitato un'incisiva
    azione nei confronti dell'Organo Amministrativo affinché adottasse procedure in tema
    commerciale e di gestione finanziaria aziendale, limitandosi a generici solleciti in merito
    alla necessità di pagare debiti di natura tributaria.
    Per quest'ultima passività non ha inoltre evidenziato il mancato accantonamento di
    oneri per interessi e sanzioni, pur essendo investito anche del controllo contabile.

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    9. Rischi di natura economica gravanti sulla situazione
    La società è caratterizzata da una buona capacità tecnico/produttiva, e da una discreta
    attitudine commerciale.
    Gli investimenti della società, in particolare l'immobile costruito in virtù del contratto di
    disponibilità, sono operazioni estremamente profittevoli.
    Ciò si traduce in un apprezzabile avviamento, nonché in presumibili plusvalenze latenti.
    La destabilizzazione dell'azienda per mancanza di liquidità si rifletterebbe nella perdita
    di questi plusvalori, fino alla svalutazione dei valori nominali dell'attivo, con forte
    probabilità di perdita totale del patrimonio netto.

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    10. Rischi di natura legale gravanti sulla situazione
    ... (omissis) ...
    Tra le previsioni del contratto di disponibilità riveste particolare importanza quella - di
    natura legale inderogabile - per cui, al cessare del servizio di manutenzione da parte
    della società, seguirebbe la devoluzione gratuita dell'immobile nei confronti dell'Ente,
    anticipata rispetto al termine ventennale, senza possibilità per la società di richiedere
    un risarcimento.
    Il contratto non è cedibile a terzi, pertanto qualsiasi soluzione che preveda la
    cessazione anticipata della società implicherebbe l'automatica perdita del cespite, che
    oltre a costituire una perdita secca di 6 MLN di € spesi per la sua realizzazione,
    garantisce canoni per 10 MLN di € nel periodo 2017 - 2026.
    I crediti futuri per i canoni annuali sono cedibili a società finanziarie o bancarie, ma la
    loro esigibilità sarà subordinata al rispetto delle previsioni contrattuali da parte della
    Società, in primis l'effettuazione delle manutenzioni.
    Ciò, combinato con la non cedibilità del contratto a terzi, significa subordinare la
    disponibilità di tali flussi all'esistenza della società, con un grado di vitalità tale da
    garantire, appunto, l'esecuzione delle obbligazioni contrattualmente dovute nei
    confronti dell'Ente.

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    11. Altri rischi
    Nel patrimonio immateriale dell'azienda sono presenti, oltre alle già citate maestranze
    tecniche e produttive, un insieme di rapporti con terzi.
    Le conoscenze professionali degli addetti commerciali, che consentono di acquisire
    appalti.
    I rapporti con alcuni fornitori, in particolare i subappaltatori, che consentono di svolgere
    parte della produzione o di reperire materiali specifici.
    La scelta di una soluzione per la situazione aziendale deve tenere in conto la tutela di
    questi elementi; una soluzione che non consenta la prosecuzione di tali rapporti,
    metterebbe a repentaglio la possibilità di continuità aziendale, consistendo perciò in
    uno sterile esercizio.
    Occorre quindi preventivare un'opera di catalogazione e classificazione formale di tali
    risorse, al fine di verificare preventivamente la loro salvaguardia.

    Dal punto di vista della procedura consigliata, si segnala il rischio che il Giudice
    Delegato proceda alla nomina di un liquidatore per la gestione delle attività delle quali
    si è prevista la vendita, oltre alla nomina di un CTU per la stima indipendente delle
    stesse; inoltre è possibile che nelle more dell'omologazione, sempre su impulso del
    Tribunale, sia necessaria la nomina di attestatori per esigenze particolari.
    Ciò da luogo al rischio di pagamenti a carico della procedura, quantificati
    complessivamente in € 150 K (v. "Costi della soluzione individuata").

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    12. Individuazione della soluzione della crisi
    L'analisi ha evidenziato una serie di elementi utili ad orientare la scelta dello strumento
    da adottare.
    L'indisponibilità a trattare da parte del creditore istante, unitamente alla indisponibilità
    immediata di risorse, proprie o di terzi, fa venire meno qualsiasi ipotesi di soluzione
    stragiudiziale.
    Le strade giudiziali soggettivamente adottabili, oltre a quella fallimentare, consistono
    nel concordato preventivo e nelle due c.d. "procedure minori", ovvero l'accordo di
    ristrutturazione (Art. 182 bis L.F.) ed il piano di risanamento (Art. 67, c.3, lett d. L.F.).
    Il piano di risanamento va scartato dal novero perché, oltre ad altri motivi, non concede
    alcun tipo di "protezione" dall'azione dei creditori.
    L'accordo di ristrutturazione richiede la stipula di una serie di accordi con un numero
    tale di creditori che arrivino a rappresentare almeno il 60% del debito complessivo.
    Tale importo non è raggiungibile, nel caso specifico, se non coinvolgendo creditori
    appartenenti al ceto creditorio o a quello erariale, poiché la restante parte del ceto
    creditorio è estremamente frazionato, se si esclude il creditore istante.
    Nei tempi ristretti a disposizione nel caso di specie, non è realisticamente ipotizzabile
    la conclusione di un accordo di tale portata con queste tipologie di creditori; il creditore
    erario ha tempi molto lunghi per questa tipologia di trattative, ed inoltre non ha
    sufficiente autonomia per accettare condizioni che consentirebbero di disegnare un
    piano complessivo di pagamenti sostenibile.
    Il ceto bancario, composto nello specifico da 14 istituti di credito, ha un tradizionale
    approccio di pool in questo genere di accordi.
    Ciò rende la trattativa estremamente farraginosa e lunga; nello specifico la situazione
    pare aggravarsi per la presenza di garanzie pubbliche su alcune delle esposizioni, e di
    garanzie ipotecarie su altre.
    Si ritiene pertanto impraticabile anche l'ipotesi ex 182 bis L.F..
    La soluzione del concordato, a particolari condizioni, è adatta alla coniugazione dei
    tempi a disposizione, relativamente esigui, con l'esigenza di continuazione dell'attività.
    Si prospetta perciò una soluzione consistente nella presentazione dell'istanza ex art.
    161, c. 6, L.F., seguita dal deposito di piano e proposta, che prevedano:
         - falcidia dei crediti tributari
         - falcidia parziale dell'importo privilegiato dei creditori ipotecari;
         - falcidia minima dei chirografari fornitori "strategici".
    Il rimedio individuato consiste nel deposito di un ricorso per l'ammissione al concordato
    preventivo, anche ai sensi dell'art. 161, c. 6 L.F..
    La proposta riguarderebbe
    Per i creditori prededucibili: il pagamento integrale;
    Per i creditori privilegiati in generale: il pagamento integrale;
    Per i debiti tributari privilegiati: l'ipotesi di transazione fiscale ex art. 182 ter L.F., con
    falcidia di interessi e sanzioni, per il valore approssimato di 1 MLN €;
    Per i debiti garantiti da ipoteca, un pagamento garantito dell'85%, fatto salvo il maggior
    valore riveniente dal prezzo di vendita dei beni ipotecati;
    Per i creditori chirografari: il pagamento di un minimo garantito del 35%, oltre al 50%
    degli utili conseguendi negli esercizi 2018 / 2022;

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    13. Condizioni per la soluzione individuata
    Le condizioni primarie sono quelle individuate dalla legge, ovvero pagamento dei debiti
    privilegiati entro i 12 mesi dall'omologazione, e voto favorevole della maggioranza dei
    creditori, o delle classi nelle quali sono stati costituiti nell'ambito della proposta.
    Al fine di verificare il rispetto delle suddette condizioni, sono state effettuate simulazioni
    di flussi finanziari nell'ambito di scenari caratterizzati da diversi andamenti dell'attività
    economica.
    ... (omissis) ...
    Gli scenari sono fondati su alcune considerazioni di base:
         - dall'analisi dei contratti di appalto in corso e del loro stato di esecuzione,
            nonché dei contratti preliminari di cessione di alcuni degli immobili di proprietà,
            in ipotesi di continuità aziendale il livello minimo di fatturato ipotizzabile nel
            quinquennio 2018 - 2022 sarà pari al 60% di quello del 2017, anche in assenza
            di azioni commerciali significative;
         - l'ipotesi di fatturato al livello minimo comporta la proporzionale riduzione dei
            costi di produzione; è stato verificato che il costo del lavoro e quello dei servizi
            ad esso complementare potranno essere ridotti in misura adeguata
            conservando i rapporti con le maestranze più qualificate e con i subappaltatori
            strategici;
         - tutti i costi compresi nel paragrafo "Costi della soluzione individuata"
         - i pagamenti ai creditori privilegiati non dovranno essere effettuati
            necessariamente entro i 12 mesi dall'omologa, in quanto la norma consente il
             ritardato pagamento, a particolari condizioni che saranno previste nella
             proposta;
         - saranno ceduti gli immobili sui quali insiste il vincolo ipotecario, provvedendo al
            contestuale pagamento dei relativi creditori;
         - i canoni attivi derivanti dal contratto di disponibilità saranno anticipati dall'istituto
            di credito W entro il 2022, con uno sconto pari al 12% complessivo, con
            garanzia della società del gruppo LKJ spa;
         - la stessa LKJ S.p.a. dovrà provvedere al versamento di finanza esterna a
            favore della procedura entro il termine di adempimento del concordato nella
            misura massima di 1,2 MLN di €; la Banca Z concederà fideiussione a garanzia
            di tale impegno, che verrà formalizzato subordinatamente all'omologazione;
         - la Banca Z avrò diritto di nominare due componenti dell'Organo amministrativo,
            ai quali saranno delegate rispettivamente le attività di natura commerciale ed
            amministrativa, e congiuntamente quelle di programmazione finanziaria, con
            facoltà di spesa fissata a budget.

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    14. Costi della soluzione individuata
    I costi della soluzione individuata, direttamente imputabili alla procedura giudiziale
    adita, ammontano a 950K €, e considerando l'intero periodo 2019 - 2022
    comprendono:
        - spese di giustizia, compenso del commissario giudiziale, in quanto ad € 130 K
        - spese di giustizia, individuate nel paragrafo "Altri rischi", in quanto ad € 150 K
        - compensi advisor legale, pari ad € 110 K
        - compensi advisor tecnico, pari ad € 110 K
        - compensi per advisor legali e tecnici per conclusione accordi con i soggetti terzi
            e redazione contrattualistica (Banca W, Banca Z e LKJ Spa), pari ad € 150 K
        - compensi attestatore ex. Art 161, c. 3, L.F., in quanto ad € 50 K
        - compensi periti estimatori di parte, in quanto ad € 30 K
        - compensi componenti organo amm.vo di nomina bancaria, € 220 K

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    15. Tempi per l'attuazione della soluzione individuata
    Il nostro team, composto da avvocati e commercialisti specializzati, può provvedere al
    deposito del ricorso entro 15 giorni dal conferimento dell'incarico.
    Tale deposito costituisce causa ostativa alla dichiarazione di fallimento.
    Il Piano e la proposta di Concordato possono essere presentati entro i 60 giorni
    successivi, salva la facoltà di richiedere ed utilizzare le proroghe previste.
    In questo periodo verranno elaborate anche le perizie di parte, l'attestazione relativa
    all'esistenza di eventuali fornitori strategici e l'eventuale istanza di autorizzazione,
    l'attestazione ex Art. 161, c.3, eventuali altre istanze specifiche, nonché quanto
    necessario per la parte riguardante gli accordi con i soggetti terzi.
    Verrà fornita inoltre l'assistenza per la corretta impostazione della contabilità, con
    l'obiettivo di tenere distinti i debiti concorsuali dai debiti prededucibili, comprendenti i
    fornitori strategici ed i soggetti che apportino finanzia esterna, e da quelli relativi alla
    continuità, ovvero sorti dopo il deposito del ricorso.
    Il fabbisogno per le attività di questo periodo è pari ad € 120 K (oltre oneri di legge), e
    dovrà necessariamente essere versato prima del deposito del ricorso.
    In alternativa un terzo potrà impegnarsi al versamento di tali compensi, il che
    consentirà di adottare tempistiche meno rigorose.
    Entro 15 giorni dal deposito del Piano, il Tribunale fisserà il deposito, da versare entro
    15 giorni successivi, per un importo non superiore a 150 K €.
    Durante questo periodo la società potrà effettuare pagamenti relativi ai debiti della
    continuità, nonché quelli autorizzati nei confronti dei fornitori strategici, oltre al deposito
    richiesto dall'Autorità Giudiziaria,
    Successivamente all'omologazione, che potrà intervenire in un arco temporale
    compreso tra i 6 ed i 12 mesi dal deposito del Piano e della Proposta, la società dovrà
    provvedere nei termini previsti dal Piano (entro poche settimane) a:
         - pagamento di spese di giustizia per CTU
         - saldo dei compensi del team incaricato
    Solo a seguito della effettuazione di questi pagamenti, la Società potrà effettuare i
    pagamenti previsti a favore dei creditori privilegiati, e comunque sempre nel rispetto
    delle previsioni del Piano di Concordato.
    Il pagamento ai creditori ipotecari avverrà all'atto della cessione dei beni ipotecati.
    Qualora si ravvisi l'esigenza di effettuare investimenti non previsti nel Piano, o
    effettuare modifiche di rilievo all'assetto aziendale, sarà quantomeno opportuno
    acquisire un'autorizzazione in via preliminare da parte del Giudice Delegato, attività
    sulla quale la debitrice sarà assistita dal nostro team.

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