Polizza di Assicurazione Responsabilità civile rischi diversi
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Polizza di Assicurazione Responsabilità civile rischi diversi Contratto di Assicurazione a copertura dei rischi Responsabilità civile rischi diversi. Il presente Fascicolo Informativo, contenente: • Nota informativa • Glossario • Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Indice Nota Informativa pag. 1 di 6 A. Informazioni sull’impresa di assicurazione pag. 1 di 6 B. Informazioni sul contratto pag. 1 di 6 C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami pag. 4 di 6 Glossario pag. 1 di 1 Condizioni di Assicurazione pag. 1 di 15 Condizioni generali pag. 1 di 15 • Norme che regolano l’Assicurazione della Responsabilità civile pag. 2 di 15 • Condizioni integrative (operanti, se attinenti al Rischio assicurato) pag. 4 di 15 • Condizioni particolari relative ai soli Rischi diversi (ad integrazione delle “Norme che regolano l’Assicurazione” in relazione al Rischio assicurato) pag. 6 di 15 • Condizioni particolari relative ai soli Rischi professionali (a completamento o modificazione delle “Norme che regolano l’Assicurazione” ed in relazione al Rischio assicurato) pag. 11 di 15 • Norme comuni per i Rischi professionali (salvo quanto diversamente indicato alle rispettive voci) pag. 14 di 15 • Garanzie aggiuntive (valide solo se espressamente richiamate in Polizza) pag. 14 di 15
B. Informazioni sul contratto Nota informativa Il contratto è stipulato con tacito rinnovo. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto da ISVAP, ora IVASS, ma il suo contenuto non è AVVERTENZA soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’Assicura- Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di As- zione di durata non inferiore ad un anno è prorogata di un sicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. anno e così successivamente. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all’articolo 8 “Proroga dell’Assicurazione e periodo di Assicurazione” delle “Condi- zioni generali”. A. Informazioni sull’impresa di Assicurazione 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni 1. Informazioni generali Le coperture assicurative offerte dal contratto sono: Il presente contratto viene stipulato con • Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.); ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l’Italia • Assicurazione della responsabilità civile verso Prestatori di Sede: via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, Italia lavoro (R.C.O.). Telefono n. 02.59660070 - Telefax n. 02.26622768 Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alla Sezione “Norme che Indirizzo PEC: Zurich.Insurance.Plc@pec.zurich.it regolano l’Assicurazione della Responsabilità civile”. Sito internet: www.zurich.it Indirizzo e-mail: informazioni@zurich.it AVVERTENZA – limitazioni ed esclusioni Le coperture assicurative prevedono la presenza di limitazio- Zurich Insurance plc, è una società facente parte del Gruppo ni ed esclusioni come disciplinate dalle “Norme che regolano Zurich Financial Services, ha la propria sede legale in Zurich l’Assicurazione della Responsabilità civile”, dalle “Condizioni House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottoposta integrative”, dalle “Condizioni particolari relative ai soli rischi all’Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamenta- diversi”, dalle “Condizioni particolari relative ai soli Rischi zione dei servizi finanziari (CBI) ed è soggetta ad una limi- professionali, dalle “Norme comuni per i Rischi professiona- tata attività di regolamentazione e vigilanza da parte li”, dalle “Garanzie aggiuntive” della Polizza. dell’Istituto di Vigilanza Assicurazioni (IVASS). Per ciascuna Sezione, si rinvia alle rispettive disposizioni qui Zurich Insurance plc, svolge la propria attività assicurativa in sotto elencate: Italia in regime di stabilimento ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18 giugno 1992 concernente l’Assicurazione Norme che regolano l’Assicurazione della Responsabilità diretta diversa dall’Assicurazione sulla Vita, attraverso la pro- civile: pria Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede in via • Art. 13 - Oggetto dell’Assicurazione Responsabilità Civile Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia. verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) – lett. B; Zurich Insurance plc è iscritta all’Albo Imprese IVASS • Art. 14 – Persone considerate Terzi; (Elenco I) dal 3/1/08 al n. I.00066. • Art. 15 – Estensione territoriale; 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa • Art. 16 – Delimitazioni; Il patrimonio netto di Zurich Insurance Plc è di 2.512 • Art. 17 – Regolazione del Premio – Clausola risolutiva milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni espressa; di euro e riserve patrimoniali per 2.504 milioni di euro. • Art. 19 - Gestione delle vertenze di danno – Spese legali. L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, ovvero il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità Condizioni integrative (operanti, se attinenti al Rischio as- disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità sicurato): richiesto dalla normativa vigente riferito alla gestione di • 1. – Lavori presso terzi; tutti i rami danni, è del 263,1%. • 2. – Proprietà e/o conduzioni di fabbricati e/o terreni nei Il patrimonio netto e l'indice di solvibilità sono calcolati quali si svolge l’attività; applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP) e la • 3. – Responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro normativa regolamentare vigente in Irlanda. dell’Assicurato; • 4. – Operazioni di consegna e prelievo; Si precisa inoltre che le modifiche del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative saranno • 5. – Danni a mezzi sotto carico e scarico; consultabili sul sito internet www.zurich.it. Per • 6. – Danni a veicoli in genere; informazioni rivolgersi all'intermediario assicurativo cui è • 7. – Estensioni diverse; assegnata la polizza oppure scrivere all'indirizzo di posta • 8. – R.C. del Committente ex art. 2049 C.C.; elettronica: informazioni@zurich.it. • 9. – Pluralità di assicurati. Pagina 1 di 6
Condizioni particolari relative ai soli Rischi diversi (ad in- • 40. – Logopedisti; tegrazione delle “Norme che regolano l’Assicurazione” in • 41. – Ortottisti – Assistenti di oftalmologia; relazione al Rischio assicurato): • 42. – Dietisti; • 1. – RC Fabbricati; • 43. – Tecnici sanitari di laboratorio biomedico; • 2. – Animali e Allevatori - Commercianti; • 44. – Tecnici sanitari di radiologia medica; • 3. – Circolo ippico – Maneggio; • 45. – Veterinari; • 4. – Autorimesse – Autosili - Parcheggi; • 46 . – Massoterapista; • 5. – Depositi commerciali; • 47. – Operatore Socio Sanitario; • 6. – Insegne e cartelli pubblicitari; • 48. – Farmacista • 7. – Campeggi; • 8. – Mense aziendali – Caterings – Distribuzione Automa- Norme comuni per i Rischi professionali (salvo quanto di- tica di cibi e bevande; versamente indicato alle rispettive voci) • 9. – Chiese – Parrocchie; • Massimale Assicurato; • 10. – Vendite a domicilio o per corrispondenza; • Validità della garanzia; • 11. – Istituti di educazione ed istruzione, scuole, asili e • Polizze coesistenti (valida solo per le professioni sanitarie). scuole materne; • 12. – Oratori, ricreatori, ludoteche, colonie e campi estivi; • 13. – Insegnanti; Garanzie aggiuntive (valide solo se espressamente richia- mate in Polizza) • 14. – Associazioni – Società e scuole sportive; • A. – Organizzazione gare e concorsi (valida solo per Circo- • 15. – Impianti sportivi; lo ippico e/o maneggio); • 16. – Stabilimenti balneari; • B. – Passeggiate esterne (valida solo per Circolo ippico e/o • 17 – Imbarcazioni; maneggio); • 18. – Teatri; • C. – Coesistenza altre assicurazioni (valida solo per com- • 19. – Night clubs – Discoteche – Ritrovi – Sale da ballo – mittenza dei lavori); Associazioni ricreative e culturali; • D. – Bagagli e oggetti personali (valida solo per Agenzie di • 20. – Velocipedi da noleggio; viaggio); • 21. – Committenza dei lavori; • E. – Danni da interruzioni o sospensioni di attività. • 22. – Sagre Paesane – Spettacoli folkloristici – Sfilate car- nevalesche e simili – Manifestazioni sportive dilettantisti- Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alla descrizione puntuale che, ricreative, culturali; di ciascun garanzia nelle Condizioni generali, Condizioni in- • 23. – Associazioni di volontariato. tegrative, Condizioni Particolari, Norme comuni per i Rischi professionali e Garanzie aggiuntive. Condizioni particolari relative ai soli Rischi professionali (a AVVERTENZA – Sospensione della garanzia, riduzione o completamento o modificazione delle “Norme che regola- mancato pagamento dell’Indennizzo/Risarcimento. no l’Assicurazione” ed in relazione al Rischio assicurato) Le Condizioni di Assicurazione prevedono la presenza di • 24. – Agenzie di viaggio; condizioni di sospensione della garanzia che possono dar • 25. – Centro Elaborazione Dati; luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’Inden- • 26. – Ostetriche; nizzo/Risarcimento o alla cessazione dell’Assicurazione, • 27. – Igienisti dentali; come disciplinati negli articoli 2 “Pagamento del Premio e • 28. – Terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolu- decorrenza della garanzia“, 10 “Altre assicurazioni”, 11 tiva; “Obblighi in caso di Sinistro (vedi anche articolo 18)“, art. 17 “Regolazione del Premio – Clausola risolutiva • 29. – Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi espressa”. di lavoro; Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alla descrizione puntuale • 30. – Assistenti sanitari; di ciascuna garanzia nelle Condizioni di Assicurazione. • 31. – Infermieri pediatrici; • 32. – Terapisti occupazionali; • 33. – Tecnici di neurofisiopatologia; AVVERTENZA – Massimali, Scoperti e Franchigie • 34. – Tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfu- Le Condizioni di Assicurazione si intendono prestate sino sione cardiovascolare; alla concorrenza del Massimale di Polizza; le garanzie pos- sono essere soggette ad applicazione, ove previsto, di Fran- • 35. – Educatori professionali; chigie, Scoperti, Limiti di Risarcimento. • 36. – Tecnici ortopedici; I valori di Scoperto, Franchigia e Limiti di Risarcimento • 37. – Tecnici audiometristi; sono riportati nelle “Norme che regolano l’Assicurazione • 38. – Podologi; della Responsabilità civile”, nelle “Condizioni integrative”, • 39. – Infermieri; nelle “Condizioni particolari relative ai soli Rischi diversi”, Pagina 2 di 6
nelle “Condizioni particolari relative ai soli Rischi profes- Esempio 6: Prestazione soggetta all’applicazione concomi- sionali”, nelle “Garanzie aggiuntive” delle Condizioni di tante di Scoperto con importo minimo espresso in cifra as- Assicurazione. soluta inferiore alla percentuale di Scoperto applicata all’ammontare del danno Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alla descrizione pun- tuale di ciascuna garanzia nelle Condizioni di Assicura- Limite di Risarcimento: 150.000,00 euro zione. Ammontare del danno: 100.000,00 euro Per facilitare al Contraente ed all’Assicurato la comprensione Scoperto: 10% con il minimo di 5.000,00 euro dei meccanismi di funzionamento di applicazione di Scoper- Risarcimento = 90.000,00 euro ti e Franchigie, si riportano di seguito delle esemplificazioni Ammontare del danno – Scoperto percentuale numeriche. Esempio 7: Prestazione soggetta all’applicazione concomi- tante di Scoperto con importo massimo espresso in cifra as- Esempio 1: Prestazione soggetta all’applicazione della Fran- soluta. chigia in caso di ammontare del danno inferiore al Massima- le o al Limite di Risarcimento Limite di Risarcimento: 250.000,00 euro Ammontare del danno: 200.000,00 euro Limite di Risarcimento: 150.000,00 euro Scoperto: 10% con il massimo di 10.000,00 euro Ammontare del danno: 10.000,00 euro Risarcimento = 190.000,00 euro Franchigia: 1.000,00 euro Ammontare del danno – Importo massimo di Scoperto Risarcimento: 9.000,00 euro Per la sola RC Fabbricati di cui al punto 1 delle “Condizioni particolari relative ai soli Rischi diversi”, per il caso di Assi- Esempio 2: Prestazione soggetta all’applicazione della Fran- curazione parziale si rinvia alla descrizione puntuale della chigia in caso di ammontare del danno superiore al Massi- norma richiamata.. male o al Limite di Risarcimento Limite di Risarcimento: 150.000,00 euro 4. Dichiarazioni dell’Assicurato e/o del Contraente in ordi- Ammontare del danno: 200.000,00 euro ne alla circostanze del Rischio - Nullità Franchigia: 1.000,00 euro Risarcimento: 150.000,00 euro AVVERTENZA - Le dichiarazioni non veritiere o inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che in- Esempio 3: Prestazione soggetta all’applicazione dello Sco- fluiscono sulla valutazione del Rischio, possono comporta- perto in caso di ammontare del danno inferiore al Massimale re la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal o al Limite di Risarcimento contratto, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione. Per aspetti di dettaglio, si rinvia alla descrizione puntuale di cia- Massimale: 1.000.000,00 euro scuno dei seguenti articoli nelle Condizioni di Assicurazione: Ammontare del danno: 200.000,00 euro • Art. 1 - “Dichiarazione relative alle circostanze del Ri- Scoperto: 10% 20.000,00 euro schio” delle “Condizioni generali”. Risarcimento: 180.000,00 euro • Norme comuni per i Rischi professionali: validità della ga- ranzia. Esempio 4: Prestazione soggetta all’applicazione dello Sco- L’Assicurazione non prevede particolari casi di nullità se perto in caso di ammontare del danno superiore al Massima- non quelli previsti dalla legge. le o al Limite di Risarcimento Massimale: 1.000.000,00 euro 5. Aggravamento e diminuzione del Rischio Ammontare del danno: 1.500.000,00 euro Scoperto: 10% 150.000,00 euro Aggravamento del Rischio Indennizzo: 1.000.000,00 euro Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compa- gnia di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Esempio 5: Prestazione soggetta all’applicazione concomi- Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale tante di Scoperto con importo minimo espresso in cifra as- dei diritti derivanti dal contratto, nonché la stessa cessazio- soluta superiore alla percentuale di Scoperto applicata ne dell’Assicurazione. all’ammontare del danno Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all’articolo 4 “Aggrava- Limite di Risarcimento: 150.000,00 euro mento del Rischio” delle “Condizioni generali” delle Condi- Ammontare del danno: 10.000,00 euro zioni di Assicurazione. Scoperto: 10% con il minimo di 5.000,00 euro Diminuzione del Rischio Risarcimento = 5.000,00 euro Nel caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta Ammontare del danno – Importo minimo di Scoperto a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comu- Pagina 3 di 6
nicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 del Codice nizzo, la Compagnia ha la facoltà di recedere dall’Assicu- Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. razione con preavviso di trenta giorni. Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all’articolo 5 “Diminu- In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del zione del Rischio” delle “Condizioni generali” delle Condi- recesso, rimborsa la parte di Premio imponibile relativa al zioni di Assicurazione. periodo di Rischio non corso. Modalità per il Contraente 6. Premi Il contratto prevede periodicità annuale di pagamento del Persona fisica Premio, con possibilità di frazionamento qualora il Premio Può esercitare sempre, per tutta la durata contrattuale, il annuo imponibile non sia inferiore a 150,00 euro, senza diritto di recesso a seguito di sinistro nei modi e nei termini oneri aggiuntivi. previsti al punto precedente (Modalità per la Compagnia) E’ facoltà del Contraente richiedere l’indicizzazione del Pre- esclusivamente nei casi e nei modi previsti dall’art. 1469 mio all’atto della stipulazione del contratto, per gli aspetti di bis del Codice civile. dettaglio in merito, si rinvia all’art. 7 “Indicizzazione” delle “Condizioni generali” delle Condizioni di Assicurazione. Persona giuridica Nel caso in cui il Premio venga convenuto in tutto o in parte Non può esercitare il recesso a seguito di Sinistro. in base ad elementi di Rischio variabili, lo stesso è soggetto a Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all’articolo 6 “Recesso in regolazione alla fine di ciascun periodo di Assicurazione, per caso di Sinistro” delle “Condizioni generali” delle Condizio- gli aspetti di dettaglio in merito, si rinvia all’art. 17 “Regola- ni di Assicurazione. zione del Premio – Clausola risolutiva espressa” delle “Nor- me che regolano l’Assicurazione della Responsabilità civile “ 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto delle Condizioni di Assicurazione. Ai sensi dell’Articolo 2952, secondo comma, Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto (diversi dal diritto al paga- Modalità di pagamento del Premio mento delle rate di Premio) si prescrivono in due anni dal Gli Intermediari Assicurativi possono ricevere dal Contraen- giorno in cui il terzo ha chiesto il Risarcimento all’Assicurato te esclusivamente i seguenti mezzi di pagamento: o ha promosso azione giudiziale contro il medesimo. • assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Compagnia di Assicurazione 10. Legge applicabile al contratto oppure all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità; Il contratto è soggetto e regolato dalla Legge Italiana. • bonifico bancario su c/c intestato alla Compagnia di Assi- curazione o all'Intermediario Assicurativo, espressamente 11. Regime fiscale in tale qualità; L’aliquota di imposta applicata per tutte le Sezioni di Polizza • carte di debito (bancomat o carte prepagate); è pari al 22,25%, con le seguenti eccezioni: • carta di credito, se disponibile presso l'Intermediario Assi- 1. per Rischi ubicati nella Repubblica di San Marino o Città curativo; del Vaticano, la Polizza è esente da imposte; • denaro contante per un importo massimo di 750 euro an- 2. per Rischi relative ad aziende il cui reddito è classificato nui. come “reddito agrario” (art. 24,29,39 D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e s.m. ed i.) l’aliquota di imposta applicata è del 13,50%. 7. Rivalse AVVERTENZA - Le Condizioni di Assicurazione non pre- vedono ipotesi di rivalsa in senso proprio, intese come possi- bilità di azione esercitata dalla Compagnia nei confronti C. Informazioni sulle procedure liquidative e dell’Assicurato in presenza di situazioni, disciplinate in Poliz- za, ove la Compagnia si riserva di recuperare le somme even- sui reclami tualmente pagate a terzi danneggiati. Resta fermo il diritto di surrogazione dell’Assicuratore pre- 12. Sinistri visto dall’art. 1916 c.c. AVVERTENZA Con riferimento all’art. 1913 del Codice Civile “Avviso al- 8. Diritto di recesso l’assicuratore in caso di sinistro”, si precisa che in caso di Si- nistro, il Contraente deve darne avviso scritto AVVERTENZA - Recesso in caso di Sinistro all’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia entro tre giorni da quando ne ha Modalità per la Compagnia avuto conoscenza. L’inadempimento di tale obbligo può Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al sessantesimo comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti giorno dalla data del pagamento o del rifiuto dell’inden- dal contratto. Pagina 4 di 6
Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all’articolo 11 “Obblighi assicurativi; in caso di Sinistro” delle “Condizioni generali” delle Condi- - nei casi in cui l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esi- zioni di Assicurazione . to del Reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine di 45 Per la sola garanzia di “Responsabilità civile verso Prestatori giorni. di Lavoro (R.C.O.)”, il Contraente deve denunciare soltan- to i Sinistri mortali, quelli per i quali ha ricevuto notizia I Reclami indirizzati ad IVASS devono contenere i seguenti dell’avvio di inchiesta da parte delle autorità competenti o elementi: quelli per i quali ha ricevuto richiesta di Risarcimento. - nome, cognome domicilio del Reclamante, con eventuale Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all’articolo 18 ”Denun- recapito telefonico; cia dei sinistri relativi ai Prestatori di lavoro soggetti all’ob- - denominazione della Compagnia, dell’intermediario o dei bligo INAIL (R.C.O.)” delle “Norme che regolano soggetti di cui si lamenta l’operato; l’Assicurazione della Responsabilità civile” delle Condizioni - breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; di Assicurazione. - copia del Reclamo presentato alla Compagnia e dell’even- tuale riscontro fornito dalla stessa, rispettivamente nell’i- 13. Reclami potesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e Eventuali Reclami possono essere presentati alla Compagnia, nell’ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente; all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) se- - ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto condo le disposizioni che seguono: e le relative circostanze. - Alla Compagnia Per la presentazione del Reclamo ad IVASS può essere utiliz- Vanno indirizzati i Reclami aventi ad oggetto la gestione del zato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’at- (www.ivass.it) nella sezione relativa ai Reclami, accessibile tribuzione di responsabilità, della effettività della prestazio- anche tramite il link presente sul sito della Compagnia ne, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute www.zurich.it. La presentazione del Reclamo ad IVASS può all’avente diritto o dei sinistri. avvenire anche via PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it. I Reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, co- I Reclami devono essere inviati per iscritto a: gnome e domicilio del Reclamante, denominazione della Compagnia, dell’Intermediario Assicurativo o dei soggetti di I.V.A.S.S. cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiuta- Servizio Tutela degli Utenti, mente il fatto e le relative circostanze. Via del Quirinale 21, 00187 Roma La Compagnia ricevuto il Reclamo deve fornire riscontro en- Fax numero: 06/421.33.745/353 tro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, all’indirizzo fornito dal Reclamante. Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei Re- clami sono contenute nel Regolamento ISVAP n. 24/2008, I Reclami devono essere inviati per iscritto a: che l’Assicurato può consultare sul sito www.ivass.it. • ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l’Italia Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presen- Ufficio Gestione Reclami tare il Reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net Fax numero: 02.2662.2243 - e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. E-mail: reclami@zurich.it Sito internet: Nel caso di mancato o parziale accoglimento del Reclamo da http://www.zurich.it/services/segnalazioni-e-reclami.htm parte della Compagnia, prima di interessare l’Autorità Giu- diziaria, il Reclamante potrà rivolgersi o all’IVASS, come so- • o tramite il sito internet della Compagnia www.zurich.it pra delineato, oppure potrà avvalersi di sistemi alternativi di dove, nell’apposita sezione dedicata ai Reclami, è predispo- risoluzione delle controversie quali: sto un apposito modulo per l’inoltro dello stesso alla Com- − la mediazione civile, disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e pagnia. s.m.i., quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia atti- - All’IVASS nente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle contro- Vanno indirizzati i Reclami: versie relative al risarcimento del danno da circolazione di - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle di- veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza sposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle re- all’Organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte lative norme di attuazione e del Codice del Consumo tra quelli territorialmente competenti. Tale Organismo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi fi- provvede a designare un mediatore ed a fissare il primo in- nanziari al consumatore), da parte delle imprese di Assicu- contro tra le parti, le quali vi partecipano con l’assistenza razione e di Riassicurazione, degli intermediari e dei periti di un avvocato; Pagina 5 di 6
− l’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è at- si impegna a cooperare lealmente per risolvere la contro- tivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se pre- versia con l’assistenza dei rispettivi avvocati. vista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accor- Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. do volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia; 14. Accesso all’Area Clienti Riservata − la convenzione di negoziazione assistita, istituita dal D.L. Sul sito www.zurich.it è disponibile l’Area Clienti Riservata 132/2014, quale condizione di procedibilità per esercitare dove il Contraente può consultare le proprie coperture assi- in giudizio un’azione civile relativa od a una controversia curative in essere. in materia di risarcimento del danno da circolazione di vei- coli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a A garanzia di una consultazione sicura, è necessario richiedere qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (sal- le credenziali d’accesso tramite registrazione nella sezione dedi- vo che, in relazione quest’ultimo caso, si tratti di contro- cata all’Area Clienti Zurich sul sito www.zurich.it e seguire le versie relative a materie già soggette alla mediazione istruzioni. In caso di problemi di accesso al proprio spazio ri- obbligatoria). Tale meccanismo si instaura tramite invito, servato o di dubbi in merito alla consultazione, è disponibile di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci un servizio di supporto all’indirizzo: areaclienti@it.zurich.com. Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia - è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il Rappresentante legale Dott. Camillo Candia Data ultimo aggiornamento: 1 Settembre 2015 Pagina 6 di 6
Prestatori di lavoro - Tutte le persone fisiche di cui, nel ri- Glossario spetto della vigente legislazione in materia di rapporto o pre- stazione di lavoro, l’Assicurato si avvalga nell’esercizio dell’attività dichiarata in Polizza come previste dalla Legge Assicurato - Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicu- 14 febbraio 2003 n. 30 e successive modificazioni, compresi razione. corsisti, borsisti e stagisti. Assicurazione - Il contratto di Assicurazione. Reclamante - Un soggetto che sia titolato a far valere il dirit- to alla trattazione del Reclamo da parte dell’impresa di assi- Committente - Il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la curazione, ad esempio il Contraente, l’Assicurato, il realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura. Beneficiario e il danneggiato. Compagnia - La società Assicuratrice ovvero Zurich Insu- rance plc – Rappresentanza Generale per l’Italia. Reclamo - Una dichiarazione di insoddisfazione nei con- fronti di una impresa di assicurazione relativa a un contratto Contraente - Il soggetto che stipula il contratto nell’interesse o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le proprio e/o di altri. richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di ri- sarcimento danni o di esecuzione del contratto. Cose - Sia gli oggetti materiali che gli animali. Retribuzioni - Tutto ciò che i Prestatori di Lavoro ricevono Danni Materiali e Diretti - danneggiamento, deterioramen- dall’Assicurato a compenso dell’opera prestata (al lordo di to e distruzione sia di oggetti materiali, sia di animali. ogni trattenuta) e/o gli importi (esclusa I.V.A.) pagati dal- l’Assicurato a soggetti terzi, regolarmente abilitati ai sensi di Fatturato - L’importo risultante dal bilancio alla voce “Ricavi Legge, quale corrispettivo per l’utilizzo degli stessi e/o l’am- delle vendite e delle prestazioni” conseguito da tutti gli Assi- montare dei compensi degli amministratori, dei soci, dei fa- curati coperti dalla Polizza nell’annualità di efficacia dell’As- miliari coadiuvanti e degli associati in partecipazione, sicurazione al netto di (salvo diversa contrattualizzazione): denunciati ai fini della determinazione del Premio - Fatturazione tra gli Assicurati (Intercompany); I.N.A.I.L.. - I.V.A. o equivalenti imposte locali applicabili. Rischio - La probabilità che si verifichi il Sinistro e l’entità Franchigia - L’importo prestabilito che, in caso di Sinistro, dei danni che possano derivarne rimane a carico dell’Assicurato. Scoperto - Percentuale, calcolata sull’ammontare del danno li- Indennizzo/Risarcimento - La somma dovuta dalla Compa- quidabile, che rimane a carico dell’Assicurato in caso di Sinistro. gnia in caso di Sinistro. Intermediario assicurativo - La persona fisica o la società, Sinistro Responsabilità Civile Professionale - Il comporta- iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicu- mento colposo posto in essere dall’Assicurato (o da soggetti rativi e riassicurativi (RUI) di cui all’articolo 109 Decreto legi- del cui operato debba rispondere) nell’esercizio dell’attività slativo 7 settembre 2005 n. 209, che svolge a titolo oneroso professionale indicata in Polizza, che determini una richiesta l’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa. di Risarcimento danni presentata per la prima volta all’Assi- curato nel corso del periodo di efficacia e nei limiti della re- Polizza - Il documento che prova l’Assicurazione. troattività della Polizza. Premio - La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia Sinistro R.C.T./R.C.O. - Il verificarsi del fatto dannoso per quale corrispettivo per l’Assicurazione. il quale è prestata l’Assicurazione. Data ultimo aggiornamento: 1° Giugno 2015 Pagina 1 di 1
Articolo 6 Condizioni di Assicurazione Recesso in caso di Sinistro Modalità per la Compagnia Condizioni generali Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al sessantesimo gior- no dalla data del pagamento o del rifiuto dell’Indennizzo, Articolo 1 la Compagnia ha la facoltà di recedere dall’Assicurazione Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio con preavviso di trenta giorni. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla recesso, rimborsa la parte di Premio imponibile relativa al valutazione del Rischio possono comportare la perdita to- periodo di Rischio non corso. tale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, Modalità per il Contraente 1893 e 1894 Codice civile. Persona fisica Può esercitare sempre, per tutta la durata contrattuale, il di- Articolo 2 ritto di recesso a seguito di sinistro nei modi e nei termini Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia previsti al punto precedente (Modalità per la Compagnia) L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato esclusivamente nei casi e nei modi previsti dall’ art. 1469 in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati bis del Codice civile. pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Persona giuridica Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio suc- Non può esercitare il recesso a seguito di Sinistro. cessive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle Articolo 7 ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive sca- Indicizzazione denze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei Pre- Se risulta che la Polizza è indicizzata, i Massimali, il Premio mi scaduti ai sensi dell’articolo 1901 Codice civile. nonché gli eventuali massimi risarcimenti e limiti di garan- Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazio- zia - se espressi in cifra assoluta - sono collegati al “numero ne di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore indice nazionale generale dei prezzi al consumo per fami- ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il glie di operai ed impiegati” pubblicato dall’Istituto Centra- frazionamento in più rate. le di Statistica, in conformità a quanto segue: I Premi devono essere pagati all’Intermediario al quale è as- a) alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l’indi- segnata la Polizza oppure alla Compagnia. ce del mese di giugno dell’anno solare antecedente quel- L’esazione dei Premi precedentemente eseguita al domici- lo della sua data di effetto; lio dell’Assicurato non può in alcun modo invocarsi come b) alla scadenza di ogni rata annua si effettua il confronto tra deroga a tale obbligo. l’indice iniziale di riferimento e l’indice del mese di giu- gno dell’anno solare precedente quello di detta scadenza. Articolo 3 Il diritto all’adeguamento sorge quando la differenza tra Modifiche dell’Assicurazione detti indici sia non inferiore al 10%; Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere c) l’aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della provate per iscritto. rata annua. È facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare all’adegua- Articolo 4 mento della Polizza qualora l’indice superi del 100% quello Aggravamento del Rischio inizialmente stabilito. Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Com- In tal caso, le somme assicurate ed il Premio restano quelli pagnia di ogni aggravamento del Rischio. risultanti dall’ultimo adeguamento. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dal- la Compagnia possono comportare la perdita totale o Articolo 8 parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessa- Proroga dell’Assicurazione e periodo di Assicurazione zione dell’Assicurazione, ai sensi dell’articolo 1898 Codi- In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata ce civile. spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’Assicura- zione di durata non inferiore ad un anno è prorogata di un Articolo 5 anno e così successivamente. Diminuzione del Rischio Nel caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta Articolo 9 a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comu- Oneri fiscali nicazione del Contraente ai sensi dell’articolo 1897 Codice Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Contraente. Pagina 1 di 15
Articolo 10 sofferti da Prestatori di lavoro da lui dipendenti per Altre assicurazioni i quali è prestata l’Assicurazione; Il Contraente deve dare avviso scritto alla Compagnia del- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di Risarcimento l’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicura- di danni non rientranti nella disciplina dei citati zioni per lo stesso Rischio, ai sensi dell’articolo 1910 D.P.R. 1124/65 e Legge 30/2003 o eccedenti le pre- Codice civile. stazioni da questi previste, cagionati ai Prestatori di In caso di Sinistro, il Contraente deve darne avviso a lavoro di cui al precedente punto 1) per morte o per tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli lesioni personali. altri. L’Assicurazione vale anche per le azioni esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 Legge 12 giugno 1984, n. 222. Articolo 11 I titolari ed i soci del Contraente, i loro collaboratori Obblighi in caso di Sinistro familiari e gli associati in partecipazione sono parifica- (vedi anche Articolo 18) ti, ai fini della presente garanzia, ai dipendenti. In caso di Sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto L’Assicurazione è efficace alla condizione che, al mo- all’Intermediario alla quale è assegnata la Polizza oppure mento del Sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli alla Compagnia entro tre giorni da quando ne ha avuto obblighi dell’Assicurazione di legge; qualora tuttavia conoscenza (articolo 1913 Codice civile). l’irregolarità derivi da comprovate, errate interpretazio- ni delle norme di legge vigenti in materia, l’Assicura- Articolo 12 zione conserva la propria validità. Foro competente L’Assicurazione non vale per i primi 2.500,00 euro di Qualsiasi controversia derivante da o connessa all’interpre- Risarcimento che rimangono a carico dell’Assicurato. tazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all’esclusiva competenza del Foro di Mila- Articolo 14 no. Qualora il Contraente e/o l’Assicurato sia qualificabile Persone considerate terzi come “consumatore” ai sensi del Codice del Consumo (art. Limitatamente alle lesioni corporali sono considerati terzi 3, D.L.vo 206 del 2005 e s.m.i.), qualsiasi controversia de- ai fini dell’Assicurazione R.C.T. anche: rivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o a) i titolari ed i dipendenti di ditte - non consociate o col- esecuzione della Polizza sarà sottoposta all'esclusiva com- legate al Contraente - quali aziende di trasporto, forni- petenza del foro di residenza o domicilio elettivo del con- tori e clienti che, in via occasionale, possono partecipare sumatore. a lavori di carico e scarico o complementari all’attività formante oggetto dell’Assicurazione; b) gli ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti amministrativi tecnici e legali ed altri profes- Norme che regolano l’Assicurazione della sionisti in genere; Responsabilità civile c) le persone addette al servizio di pulizia e/o manutenzio- ne presso il Contraente che non siano dipendenti del Articolo 13 Contraente o dell’Assicurato. Oggetto dell’Assicurazione A - Assicurazione responsabilità civile verso terzi Articolo 15 (R.C.T.) Estensione territoriale La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato L’Assicurazione è operante per i danni che avvengano nei ter- di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente ritori di tutti i paesi del mondo, esclusi USA e CANADA. responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente Articolo 16 cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per Delimitazioni Danni Materiali e Diretti di Cose, in conseguenza di Non sono considerati terzi ai fini dell’Assicurazione un Sinistro verificatosi in relazione ai Rischi descritti in R.C.T.: Polizza. a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché L’Assicurazione vale anche per la Responsabilità civile qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di per- b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale sone delle quali debba rispondere. rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, B - Assicurazione Responsabilità civile verso Prestatori l’amministratore e le persone che si trovino con loro di lavoro (R.C.O.) nei rapporti di cui alla lettera a); La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro e spese) quale civilmente responsabile: o di servizio, i subappaltatori ed i loro dipendenti, 1) ai sensi degli articolo 10 e 11 D.P.R. 30 giugno nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla na- 1965 n° 1124 e della Legge 14 febbraio 2003 n° 30 tura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il per gli Infortuni (escluse le malattie professionali) danno in conseguenza della loro partecipazione ma- Pagina 2 di 15
nuale alle attività cui si riferisce l’assicurazione, salvo suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di quanto disposto dall’articolo 14. sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento Sono esclusi dall’Assicurazione R.C.T. i danni: di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere d) da furto; di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfrutta- e) da incendio; mento; f) alle Cose altrui derivanti da incendio di Cose dell’Assi- v) di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli arti- curato o da lui detenute; coli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice civile; g) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad w) derivanti dall’inosservanza delle norme previste dal De- esse equiparate di veicoli a motore, nonché da naviga- creto legislativo 30/06/2003 n° 196 per il trattamento zione di natanti di lunghezza superiore a 6 metri e di e la tutela dei dati personali. unità naviganti a motore e da impiego di aeromobili; h) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti L’Assicurazione R.C.T., R.C.O. non comprende i danni: che siano condotti od azionati da persona non abilitata y) da detenzione o impiego di esplosivi; a norma delle disposizioni in vigore; x) dall’azione o presenza in qualsiasi forma dell’amianto; i) a Cose rimorchiate, trasportate, sollevate, caricate o z) verificatisi in connessione con trasformazioni o asse- scaricate, durante l’effettuazione delle stesse operazioni; stamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati l) alle Cose e/o opere di terzi: artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi ra- - che l’Assicurato detiene a qualsiasi titolo; dioattivi, macchine acceleratrici, etc.); - in costruzione o in corso di lavorazione; aa) derivanti da malattie professionali; m) cagionati da: bb) derivanti dalla violazione di marchi e/o brevetti; - opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei cc) derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qual- lavori; qualora si tratti di operazioni di riparazione, siasi prodotto a base di tabacco; manutenzione o posa in opera; non avvenuti durante dd) derivanti da sostanze o organismi in genere genetica- l’esecuzione dei lavori. Per le opere che richiedono mente modificati o derivati o frutto di ingegneria ge- spostamenti successivi dei lavori e, comunque, esecu- netica o bio-ingegneria; zione frazionata con risultati parziali distintamente ee) conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed individuabili, si tiene conto, anziché del compimento atti di guerra in genere; dell’intera opera, del compimento di ogni singola ff) derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile parte, ciascuna delle quali si considera compiuta do- (TSE); po l’ultimazione dei lavori che la riguardano e, co- gg) provocati da diacetile (Diacetyl); munque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata hh) risultanti dalla generazione di campi elettrici o ma- resa accessibile all’uso o aperta al pubblico; gnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di - prodotti e Cose in genere dopo la consegna a terzi; qualsiasi apparecchiatura o impianto; n) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbri- ii) derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie cati ed a Cose in genere dovuti ad assestamento, cedi- correlate; mento, franamento o vibrazioni del terreno, da jj) da emissione di raggi ultravioletti ( raggi U.V.) da qualsiasi causa determinati; qualsiasi apparecchiatura, lampada o impianto. o) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole Articolo 17 o di servizi; Regolazione del Premio – Clausola risolutiva espressa p) che siano conseguenza naturale delle modalità adottate Se il Premio è convenuto in tutto o in parte in base ad ele- dall’Assicurato nello svolgimento dell’attività garantita, menti di Rischio variabili, esso viene anticipato in via prov- nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da par- visoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in te dell’Assicurato di leggi alle quali egli deve uniformar- Polizza ed è regolato, alla fine di ciascun periodo di Assicu- si nell’esercizio dell’attività oggetto dell’Assicurazione; razione, negli elementi presi come base per il conteggio del q) derivanti da responsabilità volontariamente assunte Premio, fermo il Premio minimo stabilito in Polizza. dall’Assicurato e non derivantegli dalla legge; A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo r) derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi im- annuo di Assicurazione o della minor durata del contrat- pianti fissi) che non costituiscano beni strumentali per to, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia lo svolgimento dell’attività assicurata; i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l’indicazione: s) provocati da acqua piovana o da agenti atmosferici in - delle Retribuzioni corrisposte ai Prestatori di lavoro; genere, in occasione di costruzione o manutenzione di - del Fatturato o degli elementi variabili contemplati in fabbricati; Polizza. t) provocati da persone non in rapporto di dipendenza Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione con l’Assicurato e della cui opera questi si avvalga nel- devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comuni- l’esercizio della propria attività, salvo quanto previsto cazione da parte della Compagnia. all’articolo 13 lett. B; Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comu- u) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del nicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza Pagina 3 di 15
attiva dovuta, in caso di Sinistro liquidabile ai sensi di Poliz- Condizioni integrative za, il Risarcimento è effettuato dalla Compagnia in base alla (operanti, se attinenti al Rischio assicurato) regola proporzionale di cui all’articolo 1907 del Codice Ci- vile. Il Risarcimento dovuto è ridotto, tenuto conto del rap- 1. porto tra quanto dichiarato in via preventiva e quanto Lavori presso terzi dichiarato/accertato in sede consuntiva, salvo il diritto per la A parziale deroga dell’articolo 16 delle “Norme”, la garan- Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare, con let- zia comprende i danni: tera raccomandata, la risoluzione del contratto. a) a Cose altrui derivanti da incendio di Cose dell’Assicu- Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli ob- rato o da lui detenute. Questa estensione di garanzia è blighi relativi alla regolazione del Premio, compresi gli ob- prestata con l’applicazione di una Franchigia assoluta blighi di comunicazione necessari al calcolo della differenza di 150,00 euro per ogni Sinistro, nel limite del Massi- regolabile, tale circostanza costituisce causa espressa di ri- male per danni a Cose e comunque con il massimo Ri- soluzione del contratto, senza bisogno di diffida sarcimento di 75.000,00 euro per uno o più Sinistri La Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmen- verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo te, non è obbligata per i Sinistri accaduti nel periodo cui annuo; si riferisce la mancata regolazione b) ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi, alle Cose Qualora all’atto della regolazione annuale, il consuntivo che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori. Re- degli elementi variabili di Rischio superi il doppio di quan- stano comunque esclusi i danni alle Cose che l’Assicu- to preso come base per la determinazione del Premio dovu- rato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo. to in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a partire Queste estensioni di garanzia sono prestate con uno Sco- dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, perto del 10% per ogni Sinistro, con il minimo di 150,00 sulla base di un’adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non euro, e fino alla concorrenza di un Massimale pari al 10% può essere comunque inferiore al 75% di quello dell’ulti- del Massimale previsto in Polizza per i danni a Cose, e co- mo consuntivo. munque con il massimo Risarcimento di 100.000,00 euro In relazione all’istituto qui trattato, la Compagnia ha diritto per uno o più Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è periodo assicurativo annuo. tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessa- ria (quale il libro unico del lavoro prescritto dagli articoli 2. 39 e 40 del D. L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con Proprieta’ e/o conduzioni di fabbricati e/o terreni nei modificazioni in Legge 6 agosto 2008 n. 133, il registro quali si svolge l’attività delle fatture o quello dei corrispettivi). L’Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante al- l’Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore Articolo 18 dei fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l’attività descrit- Denuncia dei Sinistri relativi ai Prestatori di lavoro sog- ta in Polizza e degli impianti fissi destinati alla loro condu- getti all’obbligo INAIL (R.C.O.) zione, compresi ascensori e montacarichi. Agli effetti dell’Assicurazione di Responsabilità civile verso L’Assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotele- Prestatori di lavoro, il Contraente deve denunciare soltan- visive (esclusi quelli provocati da radiazioni e inquina- to i Sinistri mortali, quelli per i quali ha ricevuto notizia mento elettromagnetico), gli spazi adiacenti di pertinenza dell’avvio di inchiesta da parte delle autorità competenti del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi, al- o quelli per i quali ha ricevuto richiesta di Risarcimento. beri di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in genere (esclusi comunque muri di Articolo 19 sostegno o di contenimento di altezza superiore ai mt. 2), Gestione delle vertenze di danno - Spese legali nonché cancelli anche automatici. La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la ge- L’Assicurazione comprende inoltre i danni derivanti dalla ma- stione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudi- nutenzione ordinaria dei fabbricati e/o terreni nonché la re- ziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, sponsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di Committente dei lavori di manutenzione straordinaria. tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. La garanzia non comprende i danni derivanti: Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resi- - da lavori edili rientranti nel campo di applicazione del stere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limi- D.Lgs. n. 81/08; te di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. - da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Mas- - da attività esercitate nei fabbricati e/o terreni all’infuori simale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicu- di quelle per le quali è stata stipulata l’Assicurazione. rato in proporzione del rispettivo interesse. La garanzia comprende i danni a terzi derivanti da spargi- La Compagnia non riconosce spese incontrate dall’Assi- mento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rot- curato per i legali o tecnici che non siano da essa designati ture accidentali di tubazioni o condutture. Tale estensione e non risponde di multe o ammende né delle spese di giu- di garanzia è prestata con una Franchigia assoluta di stizia penale. 100,00 euro per ciascun Sinistro. Pagina 4 di 15
3. rie e pronto soccorso - siti all’interno dell’azienda - com- Responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro presa la responsabilità personale dei sanitari e del perso- dell’Assicurato nale ausiliario addetto al servizio; La garanzia, fermo quanto disposto dalle “Norme”, com- - servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche arma- prende la Responsabilità civile personale di ciascun Presta- ti, e detenzione di cani; tore di lavoro dell’Assicurato appartenente alle categorie - proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, dei dirigenti, quadri, impiegati ed operai, per danni conse- cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati nel guenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento territorio nazionale, con l’intesa che qualora la manuten- delle proprie mansioni, arrecati: zione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell’As- 1) alle persone considerate “terzi” (escluso il Contraente) sicurato nella sua qualità di committente dei lavori. in base alle condizioni di Polizza, entro il limite del L’Assicurazione non comprende i danni alle opere ed al- Massimale pattuito per la R.C.T.; le Cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e 2) agli altri Prestatori di lavoro, dipendenti dell’Assicurato, gli striscioni; limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi subite - organizzazione di attività dopolavoristica e ricreativa, in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del convegni, congressi, corsi di formazione professionale, Massimale pattuito per la garanzia R.C.O. In ogni ca- compresi i danni corporali subiti dai corsisti o “stagiares” so il Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si e gite aziendali, ferma restando l’esclusione dei danni riferisce la domanda di Risarcimento resta, per ogni ef- derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e di na- fetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più tanti e dall’impiego di aeromobili; assicurati fra loro. - circolazione ed uso, anche all’esterno dei complessi azien- dali, di velocipedi; 4. - servizio antincendio interno o intervento diretto di di- Operazioni di consegna e prelievo pendenti dell’Assicurato per tale scopo; L’Assicurazione comprende i danni conseguenti ad opera- - proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche zioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce, ferma e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione l’esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione di veico- ferme restando le esclusioni di cui all’articolo 16, lettere li a motore. o) e r) delle “Norme”; 5. - organizzazione di visite e presentazione e dimostrazione Danni a mezzi sotto carico e scarico dei prodotti presso il Contraente. La garanzia comprende i danni provocati ai mezzi di tra- sporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito di 8. esecuzione delle anzidette operazioni. Limitatamente ai R.C. del committente ex art. 2049 C.C. natanti sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso. La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di Questa estensione di garanzia è prestata con la Franchigia quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di Risarcimento assoluta di 100,00 euro per ogni mezzo danneggiato. (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, nella sua qualità di committente: 6. a) dei suoi Prestatori di lavoro in relazione alla guida di au- Danni a veicoli in genere tovetture, ciclomotori, motocicli. La garanzia vale anche La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli di terzi per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed e/o dipendenti in sosta nell’ambito di esecuzione dei lavori, è operante nei limiti territoriali dello Stato Italiano, Città in conseguenza delle attività ivi svolgentisi compresa l’esi- del Vaticano e Repubblica di San Marino. È fatto salvo in stenza di attrezzature, ferma restando l’applicazione di una ogni caso il diritto di surrogazione, ai sensi dell’articolo Franchigia assoluta di 100,00 euro per ogni veicolo. Re- 1916 Codice civile, nei confronti dei responsabili. stano esclusi i danni da furto, incendio, quelli conseguen- Il Risarcimento dei danni viene effettuato previa detra- ti al mancato uso nonché quelli alle Cose trovantisi nei zione - per singolo Sinistro - di una Franchigia di veicoli stessi. 250,00 euro. La garanzia non è operante per i danni provocati da Prestatori di lavoro: 7. Estensioni diverse - alla guida di veicoli di proprietà od in usufrutto Oltre al Rischio derivante dall’esercizio dell’attività indica- dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovve- ta in Polizza, l’Assicurazione vale anche per le attività pre- ro a lui locati; liminari, complementari e commerciali ad essa connesse - non iscritti nei libri paga tenuti a norma di legge oppure quali, a titolo esemplificativo: non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti; - partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, b) delle persone addette al servizio di pulizia e/o manuten- compreso il Rischio derivante dall’allestimento e dallo zione presso i locali ove si svolge l’attività. smontaggio degli stands; - uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi 9. Pluralità degli Assicurati e bevande in genere; Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di As- - servizi sanitari aziendali prestati in ambulatorio, inferme- sicurati, il Massimale stabilito in Polizza per il danno cui Pagina 5 di 15
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