STUDIO TRIBUTARIO CORINALDESI - Data Management
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NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI e FISCALI NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 06_2019 DEL 05 FEBBRAIO 2019 2018 A cura di: DATA MANAGEMENT Presidio Normativo Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare: info@datamanagement.it Powered by STUDIO TRIBUTARIO CORINALDESI
NEWSLETTER n. 06 2019 Indice Argomenti GENNAIO 2016 2016 ADEMPIMENTI .............................................................................................................................................................................. 3 OTTOBRE 2015il coefficiente di rivalutazione per il mese di Dicembre 2018 .......................................................... 3 TFR Aggiornato SCADENZARIO FEBBRAIO 2019 ............................................................................................................................................... 4 8 FEBBRAIO: COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE ..................................................................................................... 4 9 FEBBRAIO: COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE ..................................................................................................... 4 16 FEBBRAIO: VERSAMENTI UNIFICATI * ................................................................................................................... 4 16 FEBBRAIO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE * .......................................... 4 16 FEBBRAIO: CONTRIBUTI Qu.A.S *.......................................................................................................................... 5 20 FEBBRAIO: VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI AL FONCHIM ....................................................................... 5 28 FEBBRAIO: CONTRIBUTI FASI ................................................................................................................................ 5 28 FEBBRAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO ................................................................................................................. 5 28 FEBBRAIO: DENUNCIA UNIEMENS ........................................................................................................................ 5 28 FEBBRAIO: MODELLO OT 24.................................................................................................................................. 5 28 FEBBRAIO: TERMINE PER L’EFFETTUAZIONE DEL CONGUAGLIO .......................................................................... 6 SCADENZARIO MARZO 2019 ..................................................................................................................................................... 7 5 MARZO: INVIO AL FONCHIM DELLA DISTINTA CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE ................... 7 7 MARZO: TRASMISSIONE TELEMATICA CU ................................................................................................... 7 12 MARZO: RAVVEDIMENTO OPEROSO CU ................................................................................................... 7 16 MARZO: VERSAMENTI UNIFICATI * ........................................................................................................... 7 16 MARZO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE* .................................... 8 31 MARZO: LIBRO UNICO DEL LAVORO ** ..................................................................................................... 8 31 MARZO: CONSEGNA AI PERCIPIENTI DELLE CU** ..................................................................................... 8 31 MARZO: TFR E FONDO DI TESORERIA** ................................................................................................... 8 31 MARZO: DENUNCIA UNIEMENS** ............................................................................................................. 8 31 MARZO: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL** ...................................................................................................... 8 31 MARZO: CONGUAGLIO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI** ........................................... 9 CHECK LIST PAGHE FEBBRAIO ...............................................................................................................................................10 FESTIVITÀ ....................................................................................................................................................................................10 FEBBRAIO 2019 ........................................................................................................................................................ 10 MARZO 2019 ............................................................................................................................................................ 10 NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO ...........................................................................................................................................11 UTILIZZO CREDITO D’IMPOSTA PER IL DIPENDENTE VOLONTARIO NELLA PROTEZIONE CIVILE, TERMINI E MODALITA’ ............................................................................................................................................................... 11 CHIARIMENTI SUL DISTACCO DELL’APPRENDISTA ................................................................................................... 12 LICENZIAMENTO CAUSA MATRIMONIO, IL DIVIETO VALE SOLO PER LA DONNA .................................................... 14 FOCUS ............................................................................................................................................................................................15 MAGGIORAZIONE DELLE SANZIONI PER LAVORO IRREGOLARE, LE SPECIFICHE DELL’ADE ..................................... 15 NOVITA’ IN MATERIA DI PRIVACY .........................................................................................................................................17 INFORMATIVA AI DIPENDENTI: LA NECESSARIA SINERGIA TRA GDPR E JOBS ACT .................................................. 17 IL QUESITO DEL MESE ...............................................................................................................................................................19 PROROGA CONTRATTI T.D ....................................................................................................................................... 19 NOVITA’ IN MATERIA PENSIONISTICA .................................................................................................................................20 E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 37 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 06 2019 DA QUOTA 100 AI RISCATTI DI LAUREA, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI ..................................................................... 20 GENNAIO 2016 NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REQUISITI DI ACCESSO ALLA PENSIONE, LE PRECISAZIONI DELL’INPS ......... 24 POSTICIPO 2016 DEL TERMINE DI SCADENZA DEL PERIODO DI SPERIMENTAZIONE DELL’APE SOCIALE, I CHIARIMENTI 34 OTTOBRE 2015 N.B. - In caso di consultazione in modalità PDF, cliccare l’indice per visualizzare l’argomento di interesse. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 37 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 06 2019 ADEMPIMENTI GENNAIO 2016 2016 TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di Dicembre 2018 OTTOBRE 2015 I l coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 Dicembre 2018 al 14 Gennaio 2019, è pari a 2,241840. RIVALUTAZIONE DEL TFR. Diffuso il calendario Istat D i seguito il calendario Istat 2019 con le date di pubblicazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR. Periodo di riferimento Data di emissione Coefficiente di rivalutazione Dicembre 2018 Mercoledì 16 Gennaio 2,241840 Gennaio 2019 Giovedì 21 Febbraio Febbraio 2019 Venerdì 15 Marzo Marzo 2019 Mercoledì 17 Aprile Aprile 2019 Giovedì 16 Maggio Maggio 2019 Venerdì 14 Giugno Giugno 2019 Martedì 16 Luglio Luglio 2019 Venerdì 9 Agosto Agosto 2019 Lunedì 16 Settembre Settembre 2019 Mercoledì 16 Ottobre Ottobre 2019 Venerdì 15 Novembre Novembre 2019 Lunedì 16 Dicembre E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 37 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 06 2019 SCADENZARIO GENNAIO 2016 FEBBRAIO 2019 2016 8 FEBBRAIO: COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE OTTOBRE 2015 T ermine entro il quale i contribuenti potranno comunicare la propria opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie sostenute nel 2018 per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, comunicando direttamente all’Agenzia delle entrate, tramite apposito modello, i tipi di spesa da escludere, i dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria e la relativa data di scadenza. 9 FEBBRAIO: COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE A decorrere da questa data e fino all’ 8 Marzo, i contribuenti potranno comunicare la propria opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie sostenute nel 2018 per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, mediante accesso all’area autenticata del sito web del Sistema Ts, tramite tessera sanitaria Ts-Cns oppure utilizzando le credenziali Fisconline. Il sistema consente di consultare l’elenco delle spese sanitarie e di selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia. 16 FEBBRAIO: VERSAMENTI UNIFICATI * I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking I in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte: a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d’imposta L nel mese precedente; b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente; c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente; d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals; e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente; f) importi sottoposti a regime di detassazione; g) versamento del saldo dell'imposta sostitutiva del 17% sulla rivalutazione del TFR per il 2018; I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso: h) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile; oppure alternativamente con uno dei seguenti canali: i) Uffici postali abilitati; j) Concessionario della riscossione. 16 FEBBRAIO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE * I E’ datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all’INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 37 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 06 2019 che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in GENNAIO 2016 L. n. 248/2006). Entro la stessa 2016 data i datori di lavoro dovranno inviare all’INPGI la denuncia contributiva mensile, generata dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell’agenzia delle Entrate, Entratel e OTTOBRE 2015 FiscoOnline. 16 FEBBRAIO: CONTRIBUTI Qu.A.S * S cade il versamento dei contributi Qu.A.S per le aziende che scelgono la modalità di pagamento tramite sistema F24-Uniemens. 20 FEBBRAIO: VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI AL FONCHIM V ersamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim da parte di tutti i lavoratori appartenenti all’industria chimica, farmaceutica e dei settori affini. 28 FEBBRAIO: CONTRIBUTI FASI L e aziende industriali devono versare al Fasi mediante bollettino bancario o domiciliazione bancaria, i contributi per i dirigenti in servizio relativi al 1° trimestre 2019 entro il 28 febbraio. L28 FEBBRAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente. 28 FEBBRAIO: DENUNCIA UNIEMENS I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all’Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla E contribuzione del mese precedente. Le aziende interessate allo sgravio vita-lavoro devono esporre nel flusso UniEmens la causale L902, avente il significato di “Conguaglio sgravio per conciliazione vita-lavoro” all’interno di . LNell’elemento indicheranno il relativo importo (circolare INPS 91/2018). A decorrere dal flusso Uniemens competenza Gennaio 2019 (da inviare entro questa data) le variabili DIMSTK, IMNEFI e IMPNEG sono eliminate e dunque non sono più utilizzabili (circolare INPS 106/2018). 28 FEBBRAIO: MODELLO OT 24 L e aziende che hanno adottato interventi migliorativi in materia di igiene e sicurezza potranno presentare il modello OT 24 al fine di applicare la riduzione dei premi. E Si evidenzia come sia necessario allegare al modello la relativa documentazione probante. E’ L Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 37 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 06 2019 28 FEBBRAIO: TERMINE PER L’EFFETTUAZIONE DEL CONGUAGLIO GENNAIO 2016 Il 28 febbraio 2016 2019 è prevista l’ultima scadenza utile per poter effettuare il conguaglio fiscale (relativo all’anno precedente) da parte dei sostituti d’imposta entro la data di emissione delle buste paga del meseOTTOBRE 2015 di Febbraio. *Termine posticipato a lunedì 18 febbraio in quanto cadente di sabato E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 37 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 06 2019 SCADENZARIO GENNAIO 2016 MARZO 2019 2016 5 MARZO: INVIO AL FONCHIM DELLA DISTINTA CONTRIBUTI PREVIDENZA OTTOBRE 2015 COMPLEMENTARE I l 5 di ogni mese le aziende appartenenti al settore dell’industria chimica, farmaceutica e dei settori affini devono inviare la distinta relativa ai contributi dovuti al Fondo di Previdenza Integrativa Fonchim al fine L7 MARZO: TRASMISSIONE TELEMATICA CU di attribuire correttamente, ad ogni singolo aderente, i contributi versati. I sostituti d’imposta sono tenuti a trasmettere telematicamente i dati delle Certificazioni Uniche all’Agenzia delle Entrate. L12 MARZO: RAVVEDIMENTO OPEROSO CU I sostituti d’imposta devono effettuare un nuovo invio contenente i dati riveduti e corretti nei casi in cui si dovessero evidenziare Certificazioni Uniche erronee o incomplete. L16 MARZO: VERSAMENTI UNIFICATI * I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking I in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte: a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d’imposta L nel mese precedente; b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente; c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente; d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals; e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente; f) la rateizzazione delle addizionali regionali e comunali, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente; g) importi sottoposti a regime di detassazione; h) versamento del saldo dell'imposta sostitutiva del 17% sulla rivalutazione del TFR per il 2018; i non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso: i) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile; oppure alternativamente con uno dei seguenti canali: j) Uffici postali abilitati; k) Concessionario della riscossione. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 37 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 06 2019 16 MARZO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE* GENNAIO 2016 2016 I datori di lavoro OTTOBRE 2015dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all’INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all’INPGI la denuncia contributiva mensile, generata dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell’agenzia delle Entrate, Entratel e FiscoOnline. 31 MARZO: LIBRO UNICO DEL LAVORO ** I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente. 31 MARZO: CONSEGNA AI PERCIPIENTI DELLE CU** T ermine ultimo per la consegna al lavoratore dipendente o autonomo (interessato alla redazione del modello 730 precompilato) della Certificazione Unica relativa ai redditi percepiti nel periodo d’imposta 2017. 31 MARZO: TFR E FONDO DI TESORERIA** L e nuove aziende costituite nell’anno 2018 che a fine dicembre 2018 hanno raggiunto il limite dei 50 dipendenti, devono inviare all’Inps l’apposita dichiarazione entro il termine previsto per la trasmissione delle denunce contributive riferite al periodo di febbraio 2019, per il versamento al Fondo Tesoreria Inps delle quote di Tfr non destinate alla previdenza complementare. 31 MARZO: DENUNCIA UNIEMENS** I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all’Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente. A decorrere dalle competenze di Febbraio 2019 (Uniemens inviato a fine Marzo) va valorizzato l’elemento . La non valorizzazione, al momento, non comporta un errore bloccante (msg. INPS 208/2019). 31 MARZO: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL** T ermine entro cui l’INAIL rende disponibili, al datore di lavoro, gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 37 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 06 2019 31 MARZO: CONGUAGLIO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI** GENNAIO 2016 T ermine per l’effettuazione del conguaglio dei contributi previdenziali ed assistenziali per le aziende 2016 costituitesi nel corso del 2018 e che hanno raggiunto, al 31/12/2018, il limite dei 50 addetti. OTTOBRE 2015 *Termine posticipato al 18 Marzo in quanto cadente di sabato ** Termine posticipato al 1° Aprile, in quanto cadente di domenica E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 37 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 06 2019 CHECK GENNAIOLIST 2016 PAGHE FEBBRAIO 2016 I datori di versamento lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio, di fine anno 2018, nel caso sia relativo al OTTOBRE 2015di quote di TFR al fondo di tesoreria e relative misure compensative. FESTIVITÀ FEBBRAIO 2019 Nessuna festività prevista MARZO 2019 Nessuna festività prevista E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 37 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 06 2019 NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO GENNAIO 2016 2016 UTILIZZO CREDITO D’IMPOSTA PER IL DIPENDENTE VOLONTARIO NELLA OTTOBRE 2015 PROTEZIONE CIVILE, TERMINI E MODALITA’ S ulla Gazzetta Ufficiale n. 18 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Ottobre 2018 che informa i datori di lavoro circa le modalità ed i termini di richiesta e fruizione del L rimborso del credito di imposta per le giornate di assenza del dipendente che presta attività di volontariato per la protezione civile, ai sensi di quanto dichiarato dall’articolo 39 del decreto legislativo 2 Gennaio 2018, n. 1. Il credito di imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del richiamato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e successive modificazioni. Il modello dovrà essere compilato con i dati anagrafici e matricola dei dipendenti e comprende un prospetto dettagliato dei dati retributivi degli interessati. Inoltre, saranno ulteriormente forniti i dati bancari e postali per l'accredito del rimborso, nel caso in cui si preferisca questa modalità di recupero delle somme. Tali scelte non potranno essere modificate successivamente alla presentazione della richiesta di rimborso. Il credito d’imposta potrà, pertanto, essere usufruito attraverso le seguenti modalità: - richiesta di determinazione del credito spettante al datore di lavoro da parte del Dipartimento della protezione civile da utilizzare in compensazione; - presentazione del modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il mancato riconoscimento dell’operazione di versamento. L’importo verrà rimborsato e compensato entro il limite delle disponibilità. A partire dal 10 del mese successivo al riconoscimento del credito d’imposta, il soggetto beneficiario utilizzerà il credito medesimo esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 mediante i consueti canali telematici resi disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Il soggetto beneficiario dovrà comunicare al dipartimento della protezione civile, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l’eventuale cessione del credito d’imposta. In tal caso andrà specificato l’importo del credito ceduto e il codice fiscale del cessionario per il successivo invio delle informazioni. Il credito ceduto sarà utilizzabile in compensazione dal cessionario, con le stesse modalità previste del comma 2 del corrente articolo. Al termine del comunicato viene specificato che sarà compito del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri adeguare la modulistica disponibile alle disposizioni contenute nel decreto. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 37 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 06 2019 CHIARIMENTI SUL DISTACCO DELL’APPRENDISTA GENNAIO 2016 C on la2016 nota n. 1118 del 17 Gennaio 2019, avente per oggetto una richiesta di parere sul Contratto di apprendistato e formazione in distacco ex articolo 30 del decreto legislativo 10 Settembre 2003, n. 276, OTTOBRE 2015 L il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha esaminato la possibilità di distaccare l’apprendista sotto il profilo dell’adeguato svolgimento dei compiti formativi. L'apprendistato è un contratto a tempo indeterminato finalizzato all'occupazione dei giovani e al primo inserimento lavorativo. La sua caratteristica principale è il contenuto formativo: l'azienda è obbligata a trasmettere le competenze pratiche e le conoscenze tecnico-professionali attraverso un'attività formativa che va ad aggiungersi alle competenze acquisite in ambito scolastico-universitario o di ricerca. Il D.Lgs. 276/2003 prevede tre tipologie di contratto, con finalità diverse: - apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, che consente di conseguire una qualifica professionale ed è diretto ai più giovani, in particolare a giovani e adolescenti che abbiano compiuto 15 anni (prevalentemente la fascia d'età tra i 15 e i 18 anni). Questa forma di apprendistato ha una durata massima di 3 anni, determinata in base alla qualifica da conseguire, al titolo di studio, ai crediti professionali e formativi acquisiti, nonché al bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti privati accreditati; - apprendistato professionalizzante, che consente di ottenere una qualifica attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale. Può durare fino a 6 anni, in base a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva. È possibile sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato professionalizzante; - apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, che consente di conseguire un titolo di studio di livello secondario, universitario o di alta formazione e per la specializzazione tecnica superiore. La durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione deve essere stabilita, per i soli profili che riguardano la formazione, dalle Regioni in accordo con le parti sociali e le istituzioni formative coinvolte. Secondo il Ministero risulta obbligatorio prevedere l’ipotesi del distacco nel piano formativo dell’apprendista assicurando il tutoraggio sulla formazione, in quanto l’aspetto formativo deve rimanere sempre prevalente rispetto allo specifico interesse del distaccante allo svolgimento della prestazione lavorativa. Pertanto, dovrà rimanere prevalente l’aspetto formativo e garantita la presenza del tutor verificando l’esercizio effettivo dei compiti previsti dalla contrattazione collettiva. Ogni aspetto deve risultare dal piano formativo, che può annoverare anche il distacco del tutor o di un referente che si relazioni con lo stesso tutor nella sede scelta per il distacco. Inoltre, “qualora il distacco riguardi l’apprendistato di primo o di terzo livello è necessario tenere conto di quanto disposto dal decreto ministeriale del 12 Ottobre 2015, agli articoli 5 e 7″. Il distacco, infatti, dovrà avere in ogni caso durata limitata e contenuta rispetto al periodo totale di apprendistato. Più specificatamente, come già in parte evidenziato, le modalità concrete in cui avviene il distacco devono garantire all’apprendista il regolare adempimento dell’obbligo di formazione interna ed esterna, la cui responsabilità rimane in capo al datore di lavoro, nonché consentire la necessaria assistenza del tutor, il quale deve essere posto in condizione di svolgere i compiti e le funzioni a lui assegnate dalla specifica disciplina regionale e/o collettiva. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 37 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 06 2019 Nel contesto produttivo del distaccatario dovrà essere prevista la presenza del tutor, verificando GENNAIO 2016 puntualmente l’effettivo esercizio dei compiti a lui attribuiti dalla contrattazione collettiva, per garantire che il periodo 2016 del distacco risulti utile e coerente al percorso formativo dell’apprendista definito all’atto dell’assunzione. Può verificarsi che nell’accordo di distacco venga previsto anche il distacco del tutor o OTTOBRE 2015 l’indicazione di un referente aziendale nella sede del distaccatario che si relazioni con il tutor per consentire la piena e regolare attuazione del piano formativo. Al fine di prevenire possibili situazioni elusive, nonché per evitare che possano essere compromesse le finalità del rapporto di apprendistato, è necessario che il temporaneo inserimento dell’apprendista distaccato, in un contesto produttivo e organizzativo diverso da quello per il quale è stato assunto, abbia durata limitata e contenuta rispetto al complessivo periodo dell’apprendistato, anche per non contraddire il principio della temporaneità del distacco. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 37 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 06 2019 LICENZIAMENTO GENNAIO 2016 CAUSA MATRIMONIO, IL DIVIETO VALE SOLO PER LA DONNA L a sentenza 2016 della Corte di Cassazione n. 28926 del 13 Novembre 2018 ha stabilito che il divieto di licenziamento nel primo anno susseguente la celebrazione del matrimonio, sancito dall’art. 35 del OTTOBRE 2015 debba riferirsi esclusivamente alle lavoratrici donne in virtù della complessità del L D.Lgs. n. 198/2006, rapporto tra madre e figlio nel primissimo periodo di vita, senza alcuna discriminazione nei confronti dell’uomo. Il dipendente di una compagnia privata proponeva opposizione avverso il provvedimento di licenziamento intimatogli dal proprio datore. Il lavoratore sosteneva che tale provvedimento fosse stato emanato nell’anno successivo al proprio matrimonio e che ai sensi del citato articolo n. 35 dovesse operare il divieto di licenziamento sollevando, allo stesso tempo, una questione di disparità di trattamento tra uomo e donna. Favorevole la sentenza di primo grado la quale, accertata l’illegittimità del licenziamento, intimava la società datrice alla reintegra del dipendente ed al riconoscimento delle retribuzioni globali di fatto. Tale sentenza, tuttavia, veniva completamente confutata dalla Corte territoriale che, al contrario, riteneva inapplicabile la tutela prevista all’art. 35 del Decreto. Ricorreva, pertanto, in Cassazione il dipendente affidando il proprio ricorso a cinque motivi. Con il primo, il solo che interessa ai fini della trattazione, il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell’articolo 35 del D.Lgs. 198/2006 per disparità trattamento, laddove la nullità del licenziamento a causa del matrimonio fosse interpretata in senso letterale come tutela rivolta alla sola lavoratrice, nonostante il suo inserimento nel codice delle pari opportunità tra uomo e donna. Con i successivi quattro motivi il ricorrente denunciava violazioni di ordine procedurale e vizi nelle valutazioni dei giudici. La relazione dei giudici prendeva avvio dal primo motivo, ritenuto infondato. Come ribadito dagli Ermellini, e confermato da altre sentenze della Cassazione, il divieto di licenziamento ex art. 35 è volto a tutelare “la complessità del rapporto tra madre e figlio nel primissimo periodo di vita, con riguardo non solo ai bisogni più propriamente biologici, ma anche alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo collegate allo sviluppo della personalità del bambino”. Secondo la Suprema Corte, la norma persegue anche i reali scopi del legislatore il quale, per mezzo dell’ art. 37 della Costituzione, non mira a tutelare solo la salute fisica della donna e del bambino, ma anche il complesso rapporto che si svolge fra madre e figlio subito dopo il parto. Inoltre, la stessa non si pone neppure in contrasto con il diritto antidiscriminatorio europeo, sancito nella Carta dei diritti fondamentali UE, che valorizzano il diverso ruolo a cui assolve il congedo di maternità rispetto a quello di paternità. La disposizione, quindi, appare sorretta non solo da principi costituzionali, ma anche europei, i quali giustificano le misure legislative volte alla tutela del diritto della lavoratrice al lavoro ed alla armonizzazione del rapporto vita-lavoro. Veniva, perciò, rilevato come la norma in questione “lungi dall’essere discriminatoria, sia assolutamente legittima, in quanto rispondente ad una diversità di trattamento giustificata da ragioni, non già di genere del soggetto che presti un’attività lavorativa, ma di tutela della maternità, costituzionalmente garantita alla donna, pure titolare come lavoratrice degli stessi diritti dell’uomo, in funzione dell’adempimento della sua essenziale funzione familiare”. Pertanto, rigettato il primo motivo e parzialmente accolti gli altri, la Suprema Corte cassava la sentenza rinviandola alla Corte territoriale competente la quale sarà chiamata a decidere secondo i principi forniti. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 37 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 06 2019 FOCUS GENNAIO 2016 2016 MAGGIORAZIONE DELLE SANZIONI PER LAVORO IRREGOLARE, LE SPECIFICHE OTTOBRE 2015 DELL’ADE C on la Risoluzione n. 7/E del 22 Gennaio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “VAET” per il versamento, tramite Modello F23, delle maggiorazioni di alcune sanzioni in materia di lavoro e L legislazione sociale (Newsletter n. 5 del 29/01/2019, ndr.). Come disciplinato dall’articolo 1, comma 445, lettera d) ed e), della Legge n. 145 del 30 Dicembre 2018, gli importi dovuti sono aumentati del 10% per la violazione di norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 e del 20% per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 del Decreto-Legge n. 12 del 22 Febbraio 2002, convertito dalla Legge 73/2002 nell’articolo 18 del D.Lgs. 276/2003, nell’articolo 12 del D.Lgs. 136/2016 e nell’articolo 18-bis del D.Lgs. 66/2003. In particolare, con riferimento alla seconda “classe” di articoli, le sanzioni in oggetto interessano: l’impiego (dopo la diffida) di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro; la violazione del limite di durata dell’orario di lavoro o prescrizione sul riposo di almeno 24 ore consecutive nell’arco della settimana; l’inosservanza del periodo minimo annuale di ferie retribuite o delle norme sul riposo giornaliero; la violazione degli obblighi afferenti il distacco temporaneo in Italia di lavoratori occupati abitualmente in un altro Stato; la noncuranza delle disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La lettera e) del comma 445 sancisce inoltre che tali maggiorazioni siano raddoppiate qualora il datore di lavoro nei tre anni precedenti sia incorso in sanzioni di natura amministrativa o penale per i medesimi illeciti. Tali somme, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008, saranno versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, e saranno destinate all’incremento del Fondo risorse decentrate dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro per la valorizzazione del proprio personale. Tale assegnazione rispetterà specifici criteri che, come previsto dal Decreto Legislativo n. 150 del 27 Ottobre 2009, saranno definiti attraverso la contrattazione collettiva integrata. Al momento del versamento tramite Modello F23, come richiesto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 0000460 del 17 Gennaio 2019, occorrerà addebitare gli importi nel campo 11 avvalendosi del codice tributo “VAET”, denominato “Maggiorazione sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale”. Inoltre, per ultimarne la compilazione, bisognerà indicare gli estremi dell’atto con cui si richiede il pagamento nel campo 10 “estremi dell’atto o del documento” e il codice “VXX” nel campo 6 “codice ufficio o ente”. Perché il Modello F23 possa essere trasmesso telematicamente, il contribuente dovrà preoccuparsi di indicare la sigla della provincia di appartenenza dell’ufficio territorialmente competente al posto della E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 37 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 06 2019 dicitura “XX” del campo 6 sopracitato, ottemperando alla “Tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici GENNAIO 2016 finanziari” pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. 2016 OTTOBRE 2015 E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 37 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 06 2019 NOVITA’ IN MATERIA DI PRIVACY GENNAIO 2016 Rubrica a 2016 cura dell’Avv. Paolo Ricchiuto, partner dello studio legale Guerra – Ricchiuto OTTOBRE 2015 INFORMATIVA AI DIPENDENTI: LA NECESSARIA SINERGIA TRA GDPR E JOBS ACT T ra le varie attività che accompagnano necessariamente l’adeguamento al GDPR ed al Codice Privacy così come novellato dal D.Lgsl. 101/18, un importante rilievo deve esser assegnato alla revisione della L informativa sul trattamento dei dati personali, adempimento del quale sono ovviamente onerati i datori di lavoro in quanto titolari del trattamento nel rapporto con i propri dipendenti, e che non può certo risolversi (come a volte, drammaticamente accade) nella mera sostituzione dei riferimenti normativi utilizzati nella vecchia modulistica! Il nuovo assetto normativo spinge con forza su alcuni elementi che devono ispirare un attento lavoro di “aggiustamento” dei documenti in uso, da ripensare innanzitutto alla luce del generalissimo principio di trasparenza così come oggi declinato dall’art. 12 del Regolamento Europeo, secondo il quale la informativa deve esser “concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile” e redatta con un “linguaggio semplice e chiaro”: già la sola applicazione di questi criteri guida, dovrebbe quindi imporre il superamento delle informative “monster” a volte adottate soprattutto nelle realtà medio-grandi, dove si è indugiato nell’errore del tutto autoreferenziale di articolare documenti ridondanti e molto spesso incomprensibili, che oggi più di ieri non potrebbero reggere al vaglio della necessaria, piena accessibilità da parte dell’interessato- dipendente. Fermi questi presupposti di carattere generale, esistono poi nell’art. 13 GDPR una serie di disposizioni di dettaglio che, innovando rispetto alla normativa previgente, impongono una serie di interventi mirati sulla modulistica: rinviando ad un prossimo articolo il focus sui temi specifici connessi al consenso, nelle nuove informative, infatti, oltre ad adempimenti puramente formali (quali la indicazione dei dati di contatto del Data Protection Officer – par. 1 lett. b), devono esser introdotti alcuni elementi sostanziali del tutto nuovi, quali la indicazione in esplicito di quale sia “la base giuridica del trattamento” (par. 1 lett. d); la indicazione del “periodo di conservazione dei dati personali, o dei criteri utilizzati per determinare tale periodo” (par. 2 lett. a), oltre alla declinazione in esplicito anche dei nuovi diritti previsti dal GDPR della esistenza dei quali ogni lavoratore- interessato deve essere reso edotto (es: il diritto alla limitazione ed il diritto alla portabilità – par. 2 lett. c). Elementi, questi, che non erano certamente presenti nei lay out utilizzati prima dell’avvento del GDPR, e che impongono al datore di lavoro non soltanto di ideare un documento nuovo da utilizzare per i neo assunti, ma anche di gestire il rapporto con la forza lavoro già in essere: se infatti da un lato è vero che l’art. 13 par. 4 GDPR consente al titolare del trattamento di non dare agli interessati le informazioni che questi già conoscono (nel nostro caso, sulla base delle precedenti informative ai dipendenti agli stessi consegnate in sede di assunzione), dall’altro le innovazioni introdotte, anche solo sulla base degli elementi appena richiamati, impongono al datore di lavoro de minimis una integrazione delle vecchie informative, sempre che non si proceda – come in molti stanno facendo – ad una più radicale operazione di generalizzato utilizzo della nuova modulistica anche nel rapporto con i dipendenti già in essere, ai quali sottoporre il nuovo documento in sostituzione di quello precedente. Quale che sia il punto di prospettiva, formale o sostanziale, vi è quindi un lavoro da fare. Ed ecco allora che la corretta gestione del nuovo adempimento, può costituire l’occasione per sanare una diffusissima lacuna che ancora imperversa sul mercato: spesso ci si dimentica, infatti, di considerare il rilevantissimo legame che ormai dal 2015 dovrebbe esistere tra la “informativa privacy”, e gli adempimenti E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 37 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 06 2019 previsti dall’art. 4 comma 3 L. 300/70, così come modificato dal Jobs Act (art. 23 comma 1 d.lgsl. 151/15), GENNAIO 2016 consistenti nell’obbligo di dare ai dipendenti “adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione 2016 dei controlli nel rispetto di quanto disposto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”, obbligo che si configura non solo nella ipotesi di cui all’art. 4 comma 1 (utilizzo di strumenti di OTTOBRE 2015 controllo a distanza che necessitano del previo accordo sindacale o dell’autorizzazione ministeriale), ma anche con riferimento agli strumenti di lavoro o di controllo accessi di cui al comma 2: il comma 3 dell’art. 4 si applica ad entrambe le fattispecie, ed in entrambi i casi il lavoratore deve esser quindi informato sulle “modalità d’uso” e di “effettuazione dei controlli” (di tal che, anche con riferimento al banalissimo utilizzo di un badge, l’onere informativo deve esser soddisfatto). Se non ci si è ragionato prima, è giunto quindi il momento di affrontare questo spinosissimo tema: nella necessaria sinergia tra normativa privacy e disciplina lavoristica, consacrata quanto ai controlli a distanza nell’art. 114 Codice Privacy, il datore di lavoro deve necessariamente reperire una modalità trasparente di gestione non solo dell’adempimento generale dell’informativa privacy, ma anche degli obblighi informativi specifici connessi all’uso di qualsiasi apparecchiatura utilizzata sul luogo di lavoro, che sia idonea a permettere una forma di controllo a distanza. Diversamente, ove si continui ad ignorare questo fondamentale adempimento, anche il più virtuoso dei lavori di riscrittura delle informative privacy sulla base delle nuove disposizioni del GDPR, rischia di essere del tutto vanificato, e di lasciare esposto il datore di lavoro a pericolosissime rivendicazioni da parte dei lavoratori che possano lamentare la violazione (o la non corretta ed esaustiva gestione) degli informativi previsti dal Jobs Act. Siamo quindi di fronte ad uno dei tanti campi in cui un assessment privacy condotto senza il doveroso coinvolgimento attivo delle funzioni HR, può risolversi in un formalismo vuoto ed inservibile, agevolmente evitabile se si procede mediante un ben governato approccio multidisciplinare. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 37 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 06 2019 IL QUESITO GENNAIO 2016 DEL MESE 2016 PROROGA CONTRATTI T.D OTTOBRE 2015 Richiesta: Il cliente ha predisposto una proroga per un dipendente assunto il 04/06/2018 a tempo determinato. Nel caso specifico il contratto iniziale terminava originariamente in data 31/08/2018 e successivamente è stato prorogato fino al 30/11/2018; ora viene prevista una nuova proroga fino al 31/05/2019. Si chiede se, a seguito della normativa entrata in vigore a partire dal 01/11/2018, si renda necessaria o meno l'apposizione della causale sia a livello di comunicazione obbligatoria che di lettera informativa da far firmare al dipendente. Risposta: In caso di proroga di un rapporto a tempo determinato, l’indicazione della causale è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi. Se il lavoratore è assunto il 04/06/2018 e con l’ultima proroga si arriva al 31/05/2019 non si superano i 12 mesi che obbligherebbero all’apposizione della “causale”. La normativa entrata in vigore il 01/11/2018 riguardava il cambio del numero di proroghe ammissibili e la durata massima complessiva. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 37 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 06 2019 NOVITA’ IN MATERIA PENSIONISTICA GENNAIO 2016 2016 DA QUOTA 100 AI RISCATTI DI LAUREA, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI OTTOBRE 2015 L a Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato, in data 29 gennaio 2019, un approfondimento contenente le prime FAQ sulle diverse novità in campo: da Quota 100 all’opzione L donna, dal congelamento della speranza di vita per la pensione anticipata fino ai nuovi riscatti di laurea agevolati. Di seguito, il testo integrale. QUOTA 100 E LA RIFORMA PENSIONISTICA Le FAQ della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro Entra in vigore oggi il decreto legge n.4/2019 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.23 del 28 gennaio 2019, riguardante la riforma pensionistica e, in particolare, l’introduzione del diritto alla pensione anticipata con Quota 100, l’estensione di “opzione donna”, la proroga dell’Ape sociale, il blocco dell’adeguamento alla speranza di vita per i lavoratori precoci e il riscatto della laurea agevolato. La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, in attesa della prassi attuativa che potrà consentire di richiedere le nuove prestazioni pensionistiche varate dall'esecutivo, ha raccolto in questo approfondimento le prime FAQ sulle numerose misure. D: Quota 100 comporta l’abrogazione della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata? R: No. Quota 100 è un accesso anticipato a pensione di natura facoltativa, opzionato dal lavoratore senza alcun obbligo. Rimangono sempre accessibili gli accessi ordinari a pensione della Riforma Monti-Fornero (art. 24, L. 214/2011), vale a dire la pensione di vecchiaia e quella di anzianità contributiva (anticipata). D: Quali sono i requisiti della pensione in Quota 100? R: I requisiti sono due: anagrafico e contributivo e devono essere posseduti entrambi dal richiedente. Quello anagrafico è pari a 62 anni di età; quello contributivo a 38 anni di contributi. Una volta perfezionati entrambi, il soggetto dovrà attendere una finestra prima della decorrenza vera e propria della pensione. Prima della decorrenza della pensione il richiedente dovrà anche cessare l’attività lavorativa dipendente. D: Ho 63 anni di età e 37 anni di contributi. Posso accedere a Quota 100? R: No. Bisogna possedere almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi; il totale di 100 non può essere raggiunto con altre combinazioni numeriche. Gli assicurati possono ovviamente anche avere più di 62 anni di età e di 38 anni di contributi al momento della richiesta. D: Compio 62 anni nel 2022 e ho 38 anni di contributi già a gennaio 2019. Posso andare in pensione con Quota 100? R: No. Quota 100 è un accesso sperimentale con possibilità di accesso a tale forma di pensionamento solo nel triennio 2019-2021. Dunque, possono accedere, anche dopo il 2021, solo coloro che hanno già maturato i requisiti anagrafici e contributivi al 31.12.2018 o coloro che li matureranno entro la fine del triennio 2019-2021. D: Ho 63 anni di età, 35 anni di contributi e 3 anni di contribuzione da disoccupazione. Posso accedere a Quota 100? E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 37 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 06 2019 R: Si. Il testo del decreto non esclude la contribuzione figurativa e l’articolo 22 della Legge n.153/1969 GENNAIO 2016 dispone un requisito generalizzato per le pensioni di anzianità contributiva di 35 anni di contribuzione effettiva (escludendo 2016 quindi sia i contributi da disoccupazione che quelli da malattia). Nel caso dell’esempio i 35 anni di contribuzione effettiva sono presenti, così come i 38 complessivi richiesti dal decreto. OTTOBRE 2015 D: Ho 62 anni di età e 38 anni di contributi. Sono un lavoratore autonomo iscritto a Gestione Separata con partita Iva al momento. Posso mantenere la mia attività anche dopo la richiesta di pensione in Quota 100? R: No. Anche se per la decorrenza della pensione è sufficiente la cessazione dal rapporto di lavoro subordinato, Quota 100 prevede una completa incumulabilità reddituale fra l’assegno pensionistico e qualsiasi reddito di lavoro dipendente o autonomo dal momento della sua decorrenza fino al compimento dell’età pensionabile di vecchiaia (67 anni fino al 2020). Potrà essere tuttavia percepito il reddito derivante da lavoro autonomo occasionale (art. 67 TUIR) nel limite annuale di 5.000 euro lordi annui. D: Quanto durano le finestre? R: Le finestre mobili di differimento decorrono dal momento della maturazione dell’ultimo requisito dei due richiesti. Nel settore privato, per chi avrà maturato i requisiti entro la fine del 2018, l’accesso materiale sarà consentito ad aprile 2019. Nel settore pubblico la maturazione delle condizioni richieste entro la data di entrata in vigore del provvedimento consentirà la percezione dell’assegno non prima di agosto 2019. Maturando, invece, il requisito dal 01.01.2019 i 3 mesi (settore privato) o i 6 mesi (settore pubblico) decorreranno in modo prospettico dal mese di maturazione dei requisiti. Nel comparto scolastico si continuano a seguire le regole peculiari del D.Lgs. n.449/1997 per non compromettere la continuità dell’anno scolastico/accademico. D: Quanto perdo andando in pensione con Quota 100 e non con la pensione anticipata a 42 o 41 anni e 10 mesi di contributi (requisito bloccato per uomini e donne fino al 2026)? R: Il testo del decreto non prevede alcun ricalcolo dell’assegno, cui si continueranno ad applicare le regole di calcolo pensionistiche tradizionali (metodo retributivo, misto o contributivo a seconda della contribuzione posseduta al 31.12.1995). Non vi sono, dunque, decurtazioni riservate alle pensioni in Quota 100 né passaggi di metodo di calcolo (come l’obbligo di opzione per il contributivo che si attiva con opzione donna). Evidentemente, qualora l'assicurato proseguisse a contribuire, il montante contributivo continuerebbe a crescere restituendo una pensione più alta, ma non si può parlare di una penalizzazione in senso stretto. D: Alle pensioni in Quota 100 si applicano i tagli per le c.d. pensioni d’oro? R: Sì, secondo quanto disposto dalla L. n.145/2018, nel quinquennio 2019- 2023, qualora l’assegno sia superiore a 100.000 euro lordi annui, si applicano delle decurtazioni percentuali dal 15% al 40% purchè la pensione sia liquidata almeno in parte con il metodo retributivo. Dunque, anche le pensioni in Quota 100 rientrano (superando il valore soglia citato) fra i destinatari di questa misura di solidarietà. D: Al momento sto godendo di una isopensione, perché la mia azienda ha firmato un accordo di prepensionamento ex art. 4 L. 92/2012. Maturo Quota 100 nel 2020, posso aderire? R: L’art. 14, c. 9, del decreto legge n. 4/2019 prevede che la prestazione di isopensione, così come quella dell’assegno straordinario ‘classico’, erogabile dai fondi di solidarietà bilaterali anche alternativi di cui al D.Lgs. n.148/2015, non possa essere erogata direttamente puntando all’ingresso in Quota 100. Se tuttavia il soggetto decidesse di interrompere la fruizione dell’assegno o dell’isopensione richiedendo Quota 100, tale E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 37 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
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