STUDIO TRIBUTARIO CORINALDESI - Data Management

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STUDIO TRIBUTARIO CORINALDESI - Data Management
NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI e FISCALI

NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 06_2019 DEL 05 FEBBRAIO 2019
                             2018
A cura di:
DATA MANAGEMENT
Presidio Normativo

        Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare:
                                                info@datamanagement.it

                                                                           Powered by     STUDIO
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                                                                                          CORINALDESI
NEWSLETTER n. 06 2019

Indice Argomenti
  GENNAIO 2016
                   2016
      ADEMPIMENTI .............................................................................................................................................................................. 3
        OTTOBRE   2015il coefficiente di rivalutazione per il mese di Dicembre 2018 .......................................................... 3
        TFR Aggiornato
      SCADENZARIO FEBBRAIO 2019 ............................................................................................................................................... 4
        8 FEBBRAIO: COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE ..................................................................................................... 4
        9 FEBBRAIO: COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE ..................................................................................................... 4
        16 FEBBRAIO: VERSAMENTI UNIFICATI * ................................................................................................................... 4
        16 FEBBRAIO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE * .......................................... 4
        16 FEBBRAIO: CONTRIBUTI Qu.A.S *.......................................................................................................................... 5
        20 FEBBRAIO: VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI AL FONCHIM ....................................................................... 5
        28 FEBBRAIO: CONTRIBUTI FASI ................................................................................................................................ 5
        28 FEBBRAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO ................................................................................................................. 5
        28 FEBBRAIO: DENUNCIA UNIEMENS ........................................................................................................................ 5
        28 FEBBRAIO: MODELLO OT 24.................................................................................................................................. 5
        28 FEBBRAIO: TERMINE PER L’EFFETTUAZIONE DEL CONGUAGLIO .......................................................................... 6
      SCADENZARIO MARZO 2019 ..................................................................................................................................................... 7
          5 MARZO: INVIO AL FONCHIM DELLA DISTINTA CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE                                                                                             ................... 7
          7 MARZO: TRASMISSIONE TELEMATICA CU                                                  ................................................................................................... 7
          12 MARZO: RAVVEDIMENTO OPEROSO CU                                                    ................................................................................................... 7
          16 MARZO: VERSAMENTI UNIFICATI *                                            ........................................................................................................... 7
          16 MARZO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE*                                                                                    .................................... 8
          31 MARZO: LIBRO UNICO DEL LAVORO **                                                ..................................................................................................... 8
          31 MARZO: CONSEGNA AI PERCIPIENTI DELLE CU**                                                        ..................................................................................... 8
          31 MARZO: TFR E FONDO DI TESORERIA**                                                 ................................................................................................... 8
          31 MARZO: DENUNCIA UNIEMENS**                                             ............................................................................................................. 8
          31 MARZO: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL**                                                ...................................................................................................... 8
         31 MARZO: CONGUAGLIO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI**                                                                               ........................................... 9
      CHECK LIST PAGHE FEBBRAIO ...............................................................................................................................................10
      FESTIVITÀ ....................................................................................................................................................................................10
         FEBBRAIO 2019 ........................................................................................................................................................ 10
         MARZO 2019 ............................................................................................................................................................ 10
      NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO ...........................................................................................................................................11
         UTILIZZO CREDITO D’IMPOSTA PER IL DIPENDENTE VOLONTARIO NELLA PROTEZIONE CIVILE, TERMINI E
         MODALITA’ ............................................................................................................................................................... 11
         CHIARIMENTI SUL DISTACCO DELL’APPRENDISTA ................................................................................................... 12
         LICENZIAMENTO CAUSA MATRIMONIO, IL DIVIETO VALE SOLO PER LA DONNA .................................................... 14
      FOCUS ............................................................................................................................................................................................15
         MAGGIORAZIONE DELLE SANZIONI PER LAVORO IRREGOLARE, LE SPECIFICHE DELL’ADE ..................................... 15
      NOVITA’ IN MATERIA DI PRIVACY .........................................................................................................................................17
         INFORMATIVA AI DIPENDENTI: LA NECESSARIA SINERGIA TRA GDPR E JOBS ACT .................................................. 17
      IL QUESITO DEL MESE ...............................................................................................................................................................19
         PROROGA CONTRATTI T.D ....................................................................................................................................... 19
      NOVITA’ IN MATERIA PENSIONISTICA .................................................................................................................................20
E’

                                                     Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                                                     del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                                                                             37
                                                     nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
                                                                                                                                                                                                      Indice
NEWSLETTER n. 06 2019

        DA QUOTA 100 AI RISCATTI DI LAUREA, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI ..................................................................... 20
        GENNAIO  2016
        NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REQUISITI DI ACCESSO ALLA PENSIONE, LE PRECISAZIONI DELL’INPS ......... 24
        POSTICIPO
            2016 DEL TERMINE DI SCADENZA DEL PERIODO DI SPERIMENTAZIONE DELL’APE SOCIALE, I CHIARIMENTI 34
        OTTOBRE 2015

N.B. - In caso di consultazione in modalità PDF, cliccare l’indice per visualizzare l’argomento di interesse.

E’

                                      Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                                      del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                                37
                                      nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
                                                                                                                                                             Indice
NEWSLETTER n. 06 2019

ADEMPIMENTI
  GENNAIO 2016
             2016
TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di Dicembre 2018
        OTTOBRE 2015

I    l coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 Dicembre 2018 al 14 Gennaio
     2019, è pari a 2,241840.

RIVALUTAZIONE DEL TFR. Diffuso il calendario Istat
D        i seguito il calendario Istat 2019 con le date di pubblicazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR.

            Periodo di riferimento               Data di emissione                                  Coefficiente di rivalutazione
            Dicembre 2018                        Mercoledì 16 Gennaio                               2,241840
            Gennaio 2019                         Giovedì 21 Febbraio
            Febbraio 2019                        Venerdì 15 Marzo
            Marzo 2019                           Mercoledì 17 Aprile
            Aprile 2019                          Giovedì 16 Maggio
            Maggio 2019                          Venerdì 14 Giugno
            Giugno 2019                          Martedì 16 Luglio
            Luglio 2019                          Venerdì 9 Agosto
            Agosto 2019                          Lunedì 16 Settembre
            Settembre 2019                       Mercoledì 16 Ottobre
            Ottobre 2019                         Venerdì 15 Novembre
            Novembre 2019                        Lunedì 16 Dicembre

E’

                                 Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                                 del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                           37
                                 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
                                                                                                                                                        Indice
NEWSLETTER n. 06 2019

SCADENZARIO
  GENNAIO 2016 FEBBRAIO 2019
             2016
8 FEBBRAIO: COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE
     OTTOBRE 2015

T   ermine entro il quale i contribuenti potranno comunicare la propria opposizione all’utilizzo delle spese
    sanitarie sostenute nel 2018 per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, comunicando
direttamente all’Agenzia delle entrate, tramite apposito modello, i tipi di spesa da escludere, i dati
anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria e la
relativa data di scadenza.

9 FEBBRAIO: COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE

A     decorrere da questa data e fino all’ 8 Marzo, i contribuenti potranno comunicare la propria
     opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie sostenute nel 2018 per l’elaborazione della dichiarazione
precompilata, mediante accesso all’area autenticata del sito web del Sistema Ts, tramite tessera sanitaria
Ts-Cns oppure utilizzando le credenziali Fisconline. Il sistema consente di consultare l’elenco delle spese
sanitarie e di selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all’invio dei relativi
dati all’Agenzia.

16 FEBBRAIO: VERSAMENTI UNIFICATI *

I  contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio
   Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking

I  in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:
     a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d’imposta

L        nel mese precedente;
     b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga
         scaduto il mese precedente;
     c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e
         continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
     d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
     e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
     f) importi sottoposti a regime di detassazione;
     g) versamento del saldo dell'imposta sostitutiva del 17% sulla rivalutazione del TFR per il 2018;
I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle
compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:
     h) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;
oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:
     i) Uffici postali abilitati;
     j) Concessionario della riscossione.

16 FEBBRAIO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO
DIPENDENTE *

I
E’
      datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il
      mese precedente all’INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati,

                                Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                                del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                          37
                                nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
                                                                                                                                                       Indice
NEWSLETTER n. 06 2019

che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in
      GENNAIO 2016
L. n. 248/2006).
Entro la stessa
          2016 data i datori di lavoro dovranno inviare all’INPGI la denuncia contributiva mensile, generata
dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell’agenzia delle Entrate, Entratel e
      OTTOBRE 2015
FiscoOnline.

16 FEBBRAIO: CONTRIBUTI Qu.A.S *

S      cade il versamento dei contributi Qu.A.S per le aziende che scelgono la modalità di pagamento tramite
       sistema F24-Uniemens.

20 FEBBRAIO: VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI AL FONCHIM

V       ersamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim da parte di tutti i
        lavoratori appartenenti all’industria chimica, farmaceutica e dei settori affini.

28 FEBBRAIO: CONTRIBUTI FASI

L      e aziende industriali devono versare al Fasi mediante bollettino bancario o domiciliazione bancaria, i
       contributi per i dirigenti in servizio relativi al 1° trimestre 2019 entro il 28 febbraio.

L28 FEBBRAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO

I  datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro
   o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di
paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati
su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del
Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano
apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

28 FEBBRAIO: DENUNCIA UNIEMENS

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all’Inps in via
  telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla

E
contribuzione del mese precedente.
Le aziende interessate allo sgravio vita-lavoro devono esporre nel flusso UniEmens la causale L902, avente il
significato di “Conguaglio sgravio per conciliazione vita-lavoro” all’interno di .
LNell’elemento  indicheranno il relativo importo (circolare INPS 91/2018).

A decorrere dal flusso Uniemens competenza Gennaio 2019 (da inviare entro questa data) le variabili
DIMSTK, IMNEFI e IMPNEG sono eliminate e dunque non sono più utilizzabili (circolare INPS 106/2018).

28 FEBBRAIO: MODELLO OT 24

L      e aziende che hanno adottato interventi migliorativi in materia di igiene e sicurezza potranno
       presentare il modello OT 24 al fine di applicare la riduzione dei premi.

E
Si evidenzia come sia necessario allegare al modello la relativa documentazione probante.
E’

L
                              Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                              del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                        37
                              nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
                                                                                                                                                     Indice
NEWSLETTER n. 06 2019

28 FEBBRAIO:   TERMINE PER L’EFFETTUAZIONE DEL CONGUAGLIO
    GENNAIO 2016

Il 28 febbraio
         2016 2019 è prevista l’ultima scadenza utile per poter effettuare il conguaglio fiscale (relativo
 all’anno precedente) da parte dei sostituti d’imposta entro la data di emissione delle buste paga del
meseOTTOBRE   2015
     di Febbraio.

*Termine posticipato a lunedì 18 febbraio in quanto cadente di sabato
E’

                             Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                             del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                       37
                             nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 06 2019

SCADENZARIO
  GENNAIO 2016 MARZO 2019
             2016
5 MARZO: INVIO AL FONCHIM DELLA DISTINTA CONTRIBUTI PREVIDENZA
  OTTOBRE 2015
COMPLEMENTARE

I  l 5 di ogni mese le aziende appartenenti al settore dell’industria chimica, farmaceutica e dei settori affini
   devono inviare la distinta relativa ai contributi dovuti al Fondo di Previdenza Integrativa Fonchim al fine

L7 MARZO: TRASMISSIONE TELEMATICA CU
di attribuire correttamente, ad ogni singolo aderente, i contributi versati.

 I    sostituti d’imposta sono tenuti a trasmettere telematicamente i dati delle Certificazioni Uniche
      all’Agenzia delle Entrate.

 L12 MARZO: RAVVEDIMENTO OPEROSO CU
  I   sostituti d’imposta devono effettuare un nuovo invio contenente i dati riveduti e corretti nei casi in cui si
      dovessero evidenziare Certificazioni Uniche erronee o incomplete.

  L16 MARZO: VERSAMENTI UNIFICATI *
   I
   contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio
   Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking

   I
in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:
     a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d’imposta

   L     nel mese precedente;
     b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga
         scaduto il mese precedente;
     c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e
         continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
     d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
     e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
     f) la rateizzazione delle addizionali regionali e comunali, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa
         al conguaglio anno precedente;
     g) importi sottoposti a regime di detassazione;
     h) versamento del saldo dell'imposta sostitutiva del 17% sulla rivalutazione del TFR per il 2018;
i non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle
compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:
     i) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;
oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:
     j) Uffici postali abilitati;
     k) Concessionario della riscossione.

E’

                                Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                                del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
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                                nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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16 MARZO:  INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE*
   GENNAIO 2016
             2016

I  datori di lavoro
      OTTOBRE   2015dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il
   mese precedente all’INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati,
che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in
L. n. 248/2006).
Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all’INPGI la denuncia contributiva mensile, generata
dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell’agenzia delle Entrate, Entratel e
FiscoOnline.

31 MARZO: LIBRO UNICO DEL LAVORO **

I  datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro
   o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di
paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati
su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del
Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano
apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

31 MARZO: CONSEGNA AI PERCIPIENTI DELLE CU**

T  ermine ultimo per la consegna al lavoratore dipendente o autonomo (interessato alla redazione del
   modello 730 precompilato) della Certificazione Unica relativa ai redditi percepiti nel periodo d’imposta
2017.

31 MARZO: TFR E FONDO DI TESORERIA**

L   e nuove aziende costituite nell’anno 2018 che a fine dicembre 2018 hanno raggiunto il limite dei 50
    dipendenti, devono inviare all’Inps l’apposita dichiarazione entro il termine previsto per la trasmissione
delle denunce contributive riferite al periodo di febbraio 2019, per il versamento al Fondo Tesoreria Inps
delle quote di Tfr non destinate alla previdenza complementare.

31 MARZO: DENUNCIA UNIEMENS**

I  datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all’Inps in via
  telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla
contribuzione del mese precedente.
A decorrere dalle competenze di Febbraio 2019 (Uniemens inviato a fine Marzo) va valorizzato l’elemento
. La non valorizzazione, al momento, non comporta un errore bloccante (msg. INPS 208/2019).

31 MARZO: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL**

T       ermine entro cui l’INAIL rende disponibili, al datore di lavoro, gli elementi necessari per il calcolo del
        premio assicurativo.

E’

                                Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                                del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
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                                nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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31 MARZO:  CONGUAGLIO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI**
   GENNAIO 2016

T       ermine   per l’effettuazione del conguaglio dei contributi previdenziali ed assistenziali per le aziende
              2016
        costituitesi nel corso del 2018 e che hanno raggiunto, al 31/12/2018, il limite dei 50 addetti.
        OTTOBRE 2015

*Termine posticipato al 18 Marzo in quanto cadente di sabato
** Termine posticipato al 1° Aprile, in quanto cadente di domenica
E’

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                                del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
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                                nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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CHECK
  GENNAIOLIST
          2016 PAGHE FEBBRAIO
              2016
I      datori di
      versamento
                 lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio, di fine anno 2018, nel caso sia relativo al
        OTTOBRE 2015di quote di TFR al fondo di tesoreria e relative misure compensative.

FESTIVITÀ
FEBBRAIO 2019
Nessuna festività prevista

MARZO 2019
Nessuna festività prevista

E’

                                Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                                del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
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                                nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NOVITÀ    IN MATERIA DI LAVORO
  GENNAIO 2016
             2016
UTILIZZO CREDITO D’IMPOSTA PER IL DIPENDENTE VOLONTARIO NELLA
   OTTOBRE 2015
PROTEZIONE   CIVILE, TERMINI E MODALITA’

S    ulla Gazzetta Ufficiale n. 18 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26
     Ottobre 2018 che informa i datori di lavoro circa le modalità ed i termini di richiesta e fruizione del

L
rimborso del credito di imposta per le giornate di assenza del dipendente che presta attività di volontariato
per la protezione civile, ai sensi di quanto dichiarato dall’articolo 39 del decreto legislativo 2 Gennaio 2018,
n. 1.
Il credito di imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del richiamato articolo 17
del decreto legislativo n. 241 del 1997 e successive modificazioni.
Il modello dovrà essere compilato con i dati anagrafici e matricola dei dipendenti e comprende un
prospetto dettagliato dei dati retributivi degli interessati.
Inoltre, saranno ulteriormente forniti i dati bancari e postali per l'accredito del rimborso, nel caso in cui si
preferisca questa modalità di recupero delle somme. Tali scelte non potranno essere modificate
successivamente alla presentazione della richiesta di rimborso.
Il credito d’imposta potrà, pertanto, essere usufruito attraverso le seguenti modalità:
- richiesta di determinazione del credito spettante al datore di lavoro da parte del Dipartimento della
protezione civile da utilizzare in compensazione;
- presentazione del modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il mancato
riconoscimento dell’operazione di versamento.
L’importo verrà rimborsato e compensato entro il limite delle disponibilità.
A partire dal 10 del mese successivo al riconoscimento del credito d’imposta, il soggetto beneficiario
utilizzerà il credito medesimo esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 mediante i
consueti canali telematici resi disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Il soggetto beneficiario dovrà comunicare al dipartimento della protezione civile, alle regioni e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano l’eventuale cessione del credito d’imposta. In tal caso andrà specificato
l’importo del credito ceduto e il codice fiscale del cessionario per il successivo invio delle informazioni.
Il credito ceduto sarà utilizzabile in compensazione dal cessionario, con le stesse modalità previste del
comma 2 del corrente articolo.
Al termine del comunicato viene specificato che sarà compito del dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri adeguare la modulistica disponibile alle disposizioni contenute nel
decreto.

E’

                             Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                             del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                       37
                             nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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CHIARIMENTI   SUL DISTACCO DELL’APPRENDISTA
   GENNAIO 2016

C    on la2016
            nota n. 1118 del 17 Gennaio 2019, avente per oggetto una richiesta di parere sul Contratto di
     apprendistato e formazione in distacco ex articolo 30 del decreto legislativo 10 Settembre 2003, n.
276, OTTOBRE     2015
L    il Ministero   del Lavoro e delle Politiche Sociali ha esaminato la possibilità di distaccare l’apprendista
sotto il profilo dell’adeguato svolgimento dei compiti formativi.
L'apprendistato è un contratto a tempo indeterminato finalizzato all'occupazione dei giovani e al primo
inserimento lavorativo. La sua caratteristica principale è il contenuto formativo: l'azienda è obbligata a
trasmettere le competenze pratiche e le conoscenze tecnico-professionali attraverso un'attività formativa
che va ad aggiungersi alle competenze acquisite in ambito scolastico-universitario o di ricerca.
Il D.Lgs. 276/2003 prevede tre tipologie di contratto, con finalità diverse:
       -   apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, che consente di
           conseguire una qualifica professionale ed è diretto ai più giovani, in particolare a giovani e
           adolescenti che abbiano compiuto 15 anni (prevalentemente la fascia d'età tra i 15 e i 18 anni).
           Questa forma di apprendistato ha una durata massima di 3 anni, determinata in base alla qualifica
           da conseguire, al titolo di studio, ai crediti professionali e formativi acquisiti, nonché al bilancio
           delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti privati accreditati;
       -   apprendistato professionalizzante, che consente di ottenere una qualifica attraverso una
           formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale. Può durare fino a 6 anni, in base
           a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva. È possibile sommare i periodi di apprendistato
           svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato
           professionalizzante;
       -   apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, che consente di
           conseguire un titolo di studio di livello secondario, universitario o di alta formazione e per la
           specializzazione tecnica superiore. La durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o
           per percorsi di alta formazione deve essere stabilita, per i soli profili che riguardano la formazione,
           dalle Regioni in accordo con le parti sociali e le istituzioni formative coinvolte.

Secondo il Ministero risulta obbligatorio prevedere l’ipotesi del distacco nel piano formativo
dell’apprendista assicurando il tutoraggio sulla formazione, in quanto l’aspetto formativo deve rimanere
sempre prevalente rispetto allo specifico interesse del distaccante allo svolgimento della prestazione
lavorativa.
Pertanto, dovrà rimanere prevalente l’aspetto formativo e garantita la presenza del tutor verificando
l’esercizio effettivo dei compiti previsti dalla contrattazione collettiva. Ogni aspetto deve risultare dal piano
formativo, che può annoverare anche il distacco del tutor o di un referente che si relazioni con lo stesso
tutor nella sede scelta per il distacco. Inoltre, “qualora il distacco riguardi l’apprendistato di primo o di terzo
livello è necessario tenere conto di quanto disposto dal decreto ministeriale del 12 Ottobre 2015, agli
articoli 5 e 7″. Il distacco, infatti, dovrà avere in ogni caso durata limitata e contenuta rispetto al periodo
totale di apprendistato.
Più specificatamente, come già in parte evidenziato, le modalità concrete in cui avviene il distacco devono
garantire all’apprendista il regolare adempimento dell’obbligo di formazione interna ed esterna, la cui
responsabilità rimane in capo al datore di lavoro, nonché consentire la necessaria assistenza del tutor, il
quale deve essere posto in condizione di svolgere i compiti e le funzioni a lui assegnate dalla specifica
disciplina regionale e/o collettiva.
E’

                               Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                               del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
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                               nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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Nel contesto produttivo del distaccatario dovrà essere prevista la presenza del tutor, verificando
      GENNAIO 2016
puntualmente l’effettivo esercizio dei compiti a lui attribuiti dalla contrattazione collettiva, per garantire
che il periodo
           2016 del distacco risulti utile e coerente al percorso formativo dell’apprendista definito all’atto
dell’assunzione. Può verificarsi che nell’accordo di distacco venga previsto anche il distacco del tutor o
      OTTOBRE 2015
l’indicazione di un referente aziendale nella sede del distaccatario che si relazioni con il tutor per consentire
la piena e regolare attuazione del piano formativo.
Al fine di prevenire possibili situazioni elusive, nonché per evitare che possano essere compromesse le
finalità del rapporto di apprendistato, è necessario che il temporaneo inserimento dell’apprendista
distaccato, in un contesto produttivo e organizzativo diverso da quello per il quale è stato assunto, abbia
durata limitata e contenuta rispetto al complessivo periodo dell’apprendistato, anche per non contraddire
il principio della temporaneità del distacco.

E’

                             Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                             del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                       37
                             nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 06 2019

LICENZIAMENTO
    GENNAIO 2016 CAUSA MATRIMONIO, IL DIVIETO VALE SOLO PER LA DONNA

L    a sentenza
           2016 della Corte di Cassazione n. 28926 del 13 Novembre 2018 ha stabilito che il divieto di
     licenziamento nel primo anno susseguente la celebrazione del matrimonio, sancito dall’art. 35 del
      OTTOBRE  2015 debba riferirsi esclusivamente alle lavoratrici donne in virtù della complessità del
L
D.Lgs.  n. 198/2006,
rapporto tra madre e figlio nel primissimo periodo di vita, senza alcuna discriminazione nei confronti
dell’uomo.
Il dipendente di una compagnia privata proponeva opposizione avverso il provvedimento di licenziamento
intimatogli dal proprio datore. Il lavoratore sosteneva che tale provvedimento fosse stato emanato
nell’anno successivo al proprio matrimonio e che ai sensi del citato articolo n. 35 dovesse operare il divieto
di licenziamento sollevando, allo stesso tempo, una questione di disparità di trattamento tra uomo e
donna. Favorevole la sentenza di primo grado la quale, accertata l’illegittimità del licenziamento, intimava
la società datrice alla reintegra del dipendente ed al riconoscimento delle retribuzioni globali di fatto. Tale
sentenza, tuttavia, veniva completamente confutata dalla Corte territoriale che, al contrario, riteneva
inapplicabile la tutela prevista all’art. 35 del Decreto.
Ricorreva, pertanto, in Cassazione il dipendente affidando il proprio ricorso a cinque motivi. Con il primo, il
solo che interessa ai fini della trattazione, il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell’articolo
35 del D.Lgs. 198/2006 per disparità trattamento, laddove la nullità del licenziamento a causa del
matrimonio fosse interpretata in senso letterale come tutela rivolta alla sola lavoratrice, nonostante il suo
inserimento nel codice delle pari opportunità tra uomo e donna. Con i successivi quattro motivi il ricorrente
denunciava violazioni di ordine procedurale e vizi nelle valutazioni dei giudici.
La relazione dei giudici prendeva avvio dal primo motivo, ritenuto infondato. Come ribadito dagli Ermellini,
e confermato da altre sentenze della Cassazione, il divieto di licenziamento ex art. 35 è volto a tutelare “la
complessità del rapporto tra madre e figlio nel primissimo periodo di vita, con riguardo non solo ai bisogni
più propriamente biologici, ma anche alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo collegate allo
sviluppo della personalità del bambino”.
Secondo la Suprema Corte, la norma persegue anche i reali scopi del legislatore il quale, per mezzo dell’ art.
37 della Costituzione, non mira a tutelare solo la salute fisica della donna e del bambino, ma anche il
complesso rapporto che si svolge fra madre e figlio subito dopo il parto. Inoltre, la stessa non si pone
neppure in contrasto con il diritto antidiscriminatorio europeo, sancito nella Carta dei diritti fondamentali
UE, che valorizzano il diverso ruolo a cui assolve il congedo di maternità rispetto a quello di paternità.
La disposizione, quindi, appare sorretta non solo da principi costituzionali, ma anche europei, i quali
giustificano le misure legislative volte alla tutela del diritto della lavoratrice al lavoro ed alla armonizzazione
del rapporto vita-lavoro. Veniva, perciò, rilevato come la norma in questione “lungi dall’essere
discriminatoria, sia assolutamente legittima, in quanto rispondente ad una diversità di trattamento
giustificata da ragioni, non già di genere del soggetto che presti un’attività lavorativa, ma di tutela della
maternità, costituzionalmente garantita alla donna, pure titolare come lavoratrice degli stessi diritti
dell’uomo, in funzione dell’adempimento della sua essenziale funzione familiare”.
Pertanto, rigettato il primo motivo e parzialmente accolti gli altri, la Suprema Corte cassava la sentenza
rinviandola alla Corte territoriale competente la quale sarà chiamata a decidere secondo i principi forniti.

E’

                              Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                              del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                        37
                              nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 06 2019

FOCUS
  GENNAIO 2016
             2016
MAGGIORAZIONE DELLE SANZIONI PER LAVORO IRREGOLARE, LE SPECIFICHE
   OTTOBRE 2015
DELL’ADE

C    on la Risoluzione n. 7/E del 22 Gennaio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “VAET”
     per il versamento, tramite Modello F23, delle maggiorazioni di alcune sanzioni in materia di lavoro e

L
legislazione sociale (Newsletter n. 5 del 29/01/2019, ndr.).
Come disciplinato dall’articolo 1, comma 445, lettera d) ed e), della Legge n. 145 del 30 Dicembre 2018, gli
importi dovuti sono aumentati del 10% per la violazione di norme sulla tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 e del 20% per la violazione delle
disposizioni di cui all’articolo 3 del Decreto-Legge n. 12 del 22 Febbraio 2002, convertito dalla Legge
73/2002 nell’articolo 18 del D.Lgs. 276/2003, nell’articolo 12 del D.Lgs. 136/2016 e nell’articolo 18-bis del
D.Lgs. 66/2003.
In particolare, con riferimento alla seconda “classe” di articoli, le sanzioni in oggetto interessano:
          l’impiego (dopo la diffida) di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di
           instaurazione del rapporto di lavoro;
          la violazione del limite di durata dell’orario di lavoro o prescrizione sul riposo di almeno 24 ore
           consecutive nell’arco della settimana;
          l’inosservanza del periodo minimo annuale di ferie retribuite o delle norme sul riposo giornaliero;
          la violazione degli obblighi afferenti il distacco temporaneo in Italia di lavoratori occupati
           abitualmente in un altro Stato;
          la noncuranza delle disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale individuate con decreto
           del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La lettera e) del comma 445 sancisce inoltre che tali maggiorazioni siano raddoppiate qualora il datore di
lavoro nei tre anni precedenti sia incorso in sanzioni di natura amministrativa o penale per i medesimi
illeciti. Tali somme, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008,
saranno versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, e saranno destinate all’incremento del Fondo
risorse decentrate dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro per la valorizzazione del proprio personale.
Tale assegnazione rispetterà specifici criteri che, come previsto dal Decreto Legislativo n. 150 del 27
Ottobre 2009, saranno definiti attraverso la contrattazione collettiva integrata.
Al momento del versamento tramite Modello F23, come richiesto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con
la nota n. 0000460 del 17 Gennaio 2019, occorrerà addebitare gli importi nel campo 11 avvalendosi del
codice tributo “VAET”, denominato “Maggiorazione sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale”.
Inoltre, per ultimarne la compilazione, bisognerà indicare gli estremi dell’atto con cui si richiede il
pagamento nel campo 10 “estremi dell’atto o del documento” e il codice “VXX” nel campo 6 “codice ufficio
o ente”.
Perché il Modello F23 possa essere trasmesso telematicamente, il contribuente dovrà preoccuparsi di
indicare la sigla della provincia di appartenenza dell’ufficio territorialmente competente al posto della

E’

                               Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                               del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
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                               nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 06 2019

dicitura “XX” del campo 6 sopracitato, ottemperando alla “Tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici
     GENNAIO 2016
finanziari” pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
           2016
        OTTOBRE 2015

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                             del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
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                             nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 06 2019

NOVITA’    IN MATERIA DI PRIVACY
  GENNAIO 2016

Rubrica a 2016
          cura dell’Avv. Paolo Ricchiuto, partner dello studio legale Guerra – Ricchiuto
    OTTOBRE 2015
INFORMATIVA AI DIPENDENTI: LA NECESSARIA SINERGIA TRA GDPR E JOBS ACT

T   ra le varie attività che accompagnano necessariamente l’adeguamento al GDPR ed al Codice Privacy
    così come novellato dal D.Lgsl. 101/18, un importante rilievo deve esser assegnato alla revisione della

L
informativa sul trattamento dei dati personali, adempimento del quale sono ovviamente onerati i datori di
lavoro in quanto titolari del trattamento nel rapporto con i propri dipendenti, e che non può certo risolversi
(come a volte, drammaticamente accade) nella mera sostituzione dei riferimenti normativi utilizzati nella
vecchia modulistica!
Il nuovo assetto normativo spinge con forza su alcuni elementi che devono ispirare un attento lavoro di
“aggiustamento” dei documenti in uso, da ripensare innanzitutto alla luce del generalissimo principio di
trasparenza così come oggi declinato dall’art. 12 del Regolamento Europeo, secondo il quale la informativa
deve esser “concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile” e redatta con un “linguaggio
semplice e chiaro”: già la sola applicazione di questi criteri guida, dovrebbe quindi imporre il superamento
delle informative “monster” a volte adottate soprattutto nelle realtà medio-grandi, dove si è indugiato
nell’errore del tutto autoreferenziale di articolare documenti ridondanti e molto spesso incomprensibili,
che oggi più di ieri non potrebbero reggere al vaglio della necessaria, piena accessibilità da parte
dell’interessato- dipendente.
Fermi questi presupposti di carattere generale, esistono poi nell’art. 13 GDPR una serie di disposizioni di
dettaglio che, innovando rispetto alla normativa previgente, impongono una serie di interventi mirati sulla
modulistica: rinviando ad un prossimo articolo il focus sui temi specifici connessi al consenso, nelle nuove
informative, infatti, oltre ad adempimenti puramente formali (quali la indicazione dei dati di contatto del
Data Protection Officer – par. 1 lett. b), devono esser introdotti alcuni elementi sostanziali del tutto nuovi,
quali la indicazione in esplicito di quale sia “la base giuridica del trattamento” (par. 1 lett. d); la indicazione
del “periodo di conservazione dei dati personali, o dei criteri utilizzati per determinare tale periodo” (par. 2
lett. a), oltre alla declinazione in esplicito anche dei nuovi diritti previsti dal GDPR della esistenza dei quali
ogni lavoratore- interessato deve essere reso edotto (es: il diritto alla limitazione ed il diritto alla portabilità
– par. 2 lett. c). Elementi, questi, che non erano certamente presenti nei lay out utilizzati prima dell’avvento
del GDPR, e che impongono al datore di lavoro non soltanto di ideare un documento nuovo da utilizzare
per i neo assunti, ma anche di gestire il rapporto con la forza lavoro già in essere: se infatti da un lato è vero
che l’art. 13 par. 4 GDPR consente al titolare del trattamento di non dare agli interessati le informazioni che
questi già conoscono (nel nostro caso, sulla base delle precedenti informative ai dipendenti agli stessi
consegnate in sede di assunzione), dall’altro le innovazioni introdotte, anche solo sulla base degli elementi
appena richiamati, impongono al datore di lavoro de minimis una integrazione delle vecchie informative,
sempre che non si proceda – come in molti stanno facendo – ad una più radicale operazione di
generalizzato utilizzo della nuova modulistica anche nel rapporto con i dipendenti già in essere, ai quali
sottoporre il nuovo documento in sostituzione di quello precedente.
Quale che sia il punto di prospettiva, formale o sostanziale, vi è quindi un lavoro da fare.
Ed ecco allora che la corretta gestione del nuovo adempimento, può costituire l’occasione per sanare una
diffusissima lacuna che ancora imperversa sul mercato: spesso ci si dimentica, infatti, di considerare il
rilevantissimo legame che ormai dal 2015 dovrebbe esistere tra la “informativa privacy”, e gli adempimenti
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                              Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                              del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
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                              nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 06 2019

previsti dall’art. 4 comma 3 L. 300/70, così come modificato dal Jobs Act (art. 23 comma 1 d.lgsl. 151/15),
     GENNAIO 2016
consistenti nell’obbligo di dare ai dipendenti “adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti
e di effettuazione
          2016        dei controlli nel rispetto di quanto disposto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196”, obbligo che si configura non solo nella ipotesi di cui all’art. 4 comma 1 (utilizzo di strumenti di
     OTTOBRE 2015
controllo a distanza che necessitano del previo accordo sindacale o dell’autorizzazione ministeriale), ma
anche con riferimento agli strumenti di lavoro o di controllo accessi di cui al comma 2: il comma 3 dell’art. 4
si applica ad entrambe le fattispecie, ed in entrambi i casi il lavoratore deve esser quindi informato sulle
“modalità d’uso” e di “effettuazione dei controlli” (di tal che, anche con riferimento al banalissimo utilizzo
di un badge, l’onere informativo deve esser soddisfatto).
Se non ci si è ragionato prima, è giunto quindi il momento di affrontare questo spinosissimo tema: nella
necessaria sinergia tra normativa privacy e disciplina lavoristica, consacrata quanto ai controlli a distanza
nell’art. 114 Codice Privacy, il datore di lavoro deve necessariamente reperire una modalità trasparente di
gestione non solo dell’adempimento generale dell’informativa privacy, ma anche degli obblighi informativi
specifici connessi all’uso di qualsiasi apparecchiatura utilizzata sul luogo di lavoro, che sia idonea a
permettere una forma di controllo a distanza.
Diversamente, ove si continui ad ignorare questo fondamentale adempimento, anche il più virtuoso dei
lavori di riscrittura delle informative privacy sulla base delle nuove disposizioni del GDPR, rischia di essere
del tutto vanificato, e di lasciare esposto il datore di lavoro a pericolosissime rivendicazioni da parte dei
lavoratori che possano lamentare la violazione (o la non corretta ed esaustiva gestione) degli informativi
previsti dal Jobs Act.
Siamo quindi di fronte ad uno dei tanti campi in cui un assessment privacy condotto senza il doveroso
coinvolgimento attivo delle funzioni HR, può risolversi in un formalismo vuoto ed inservibile, agevolmente
evitabile se si procede mediante un ben governato approccio multidisciplinare.

E’

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                             del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
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NEWSLETTER n. 06 2019

IL QUESITO
   GENNAIO 2016 DEL MESE
             2016
PROROGA CONTRATTI T.D
        OTTOBRE 2015

                   Richiesta:
Il cliente ha predisposto una proroga per un dipendente assunto il 04/06/2018 a tempo determinato.

Nel caso specifico il contratto iniziale terminava originariamente in data 31/08/2018 e successivamente è
stato prorogato fino al 30/11/2018; ora viene prevista una nuova proroga fino al 31/05/2019.

Si chiede se, a seguito della normativa entrata in vigore a partire dal 01/11/2018, si renda necessaria o
meno l'apposizione della causale sia a livello di comunicazione obbligatoria che di lettera informativa da far
firmare al dipendente.

                 Risposta:
In caso di proroga di un rapporto a tempo determinato, l’indicazione della causale è necessaria solo quando
il termine complessivo eccede i dodici mesi.

Se il lavoratore è assunto il 04/06/2018 e con l’ultima proroga si arriva al 31/05/2019 non si superano i 12
mesi che obbligherebbero all’apposizione della “causale”.

La normativa entrata in vigore il 01/11/2018 riguardava il cambio del numero di proroghe ammissibili e la
durata massima complessiva.

E’

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                             del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
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                             nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 06 2019

NOVITA’    IN MATERIA PENSIONISTICA
  GENNAIO 2016
             2016
DA QUOTA 100 AI RISCATTI DI LAUREA, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI
    OTTOBRE 2015

L   a Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato, in data 29 gennaio 2019, un
    approfondimento contenente le prime FAQ sulle diverse novità in campo: da Quota 100 all’opzione

L
donna, dal congelamento della speranza di vita per la pensione anticipata fino ai nuovi riscatti di laurea
agevolati. Di seguito, il testo integrale.

QUOTA 100 E LA RIFORMA PENSIONISTICA
Le FAQ della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Entra in vigore oggi il decreto legge n.4/2019 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di
pensioni”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.23 del 28 gennaio 2019, riguardante la riforma pensionistica
e, in particolare, l’introduzione del diritto alla pensione anticipata con Quota 100, l’estensione di “opzione
donna”, la proroga dell’Ape sociale, il blocco dell’adeguamento alla speranza di vita per i lavoratori precoci
e il riscatto della laurea agevolato. La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, in attesa della prassi
attuativa che potrà consentire di richiedere le nuove prestazioni pensionistiche varate dall'esecutivo, ha
raccolto in questo approfondimento le prime FAQ sulle numerose misure.
D: Quota 100 comporta l’abrogazione della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata?
R: No. Quota 100 è un accesso anticipato a pensione di natura facoltativa, opzionato dal lavoratore senza
alcun obbligo. Rimangono sempre accessibili gli accessi ordinari a pensione della Riforma Monti-Fornero
(art. 24, L. 214/2011), vale a dire la pensione di vecchiaia e quella di anzianità contributiva (anticipata).
D: Quali sono i requisiti della pensione in Quota 100?
R: I requisiti sono due: anagrafico e contributivo e devono essere posseduti entrambi dal richiedente.
Quello anagrafico è pari a 62 anni di età; quello contributivo a 38 anni di contributi. Una volta perfezionati
entrambi, il soggetto dovrà attendere una finestra prima della decorrenza vera e propria della pensione.
Prima della decorrenza della pensione il richiedente dovrà anche cessare l’attività lavorativa dipendente.
D: Ho 63 anni di età e 37 anni di contributi. Posso accedere a Quota 100?
R: No. Bisogna possedere almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi; il totale di 100 non può essere
raggiunto con altre combinazioni numeriche. Gli assicurati possono ovviamente anche avere più di 62 anni
di età e di 38 anni di contributi al momento della richiesta.
D: Compio 62 anni nel 2022 e ho 38 anni di contributi già a gennaio 2019. Posso andare in pensione con
Quota 100?
R: No. Quota 100 è un accesso sperimentale con possibilità di accesso a tale forma di pensionamento solo
nel triennio 2019-2021. Dunque, possono accedere, anche dopo il 2021, solo coloro che hanno già
maturato i requisiti anagrafici e contributivi al 31.12.2018 o coloro che li matureranno entro la fine del
triennio 2019-2021.
D: Ho 63 anni di età, 35 anni di contributi e 3 anni di contribuzione da disoccupazione. Posso accedere a
Quota 100?
E’

                             Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                             del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                       37
                             nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 06 2019

R: Si. Il testo del decreto non esclude la contribuzione figurativa e l’articolo 22 della Legge n.153/1969
     GENNAIO 2016
dispone un requisito generalizzato per le pensioni di anzianità contributiva di 35 anni di contribuzione
effettiva (escludendo
           2016        quindi sia i contributi da disoccupazione che quelli da malattia). Nel caso dell’esempio
i 35 anni di contribuzione effettiva sono presenti, così come i 38 complessivi richiesti dal decreto.
     OTTOBRE 2015
D: Ho 62 anni di età e 38 anni di contributi. Sono un lavoratore autonomo iscritto a Gestione Separata con
partita Iva al momento. Posso mantenere la mia attività anche dopo la richiesta di pensione in Quota 100?
R: No. Anche se per la decorrenza della pensione è sufficiente la cessazione dal rapporto di lavoro
subordinato, Quota 100 prevede una completa incumulabilità reddituale fra l’assegno pensionistico e
qualsiasi reddito di lavoro dipendente o autonomo dal momento della sua decorrenza fino al compimento
dell’età pensionabile di vecchiaia (67 anni fino al 2020). Potrà essere tuttavia percepito il reddito derivante
da lavoro autonomo occasionale (art. 67 TUIR) nel limite annuale di 5.000 euro lordi annui.
D: Quanto durano le finestre?
R: Le finestre mobili di differimento decorrono dal momento della maturazione dell’ultimo requisito dei
due richiesti. Nel settore privato, per chi avrà maturato i requisiti entro la fine del 2018, l’accesso materiale
sarà consentito ad aprile 2019. Nel settore pubblico la maturazione delle condizioni richieste entro la data
di entrata in vigore del provvedimento consentirà la percezione dell’assegno non prima di agosto 2019.
Maturando, invece, il requisito dal 01.01.2019 i 3 mesi (settore privato) o i 6 mesi (settore pubblico)
decorreranno in modo prospettico dal mese di maturazione dei requisiti. Nel comparto scolastico si
continuano a seguire le regole peculiari del D.Lgs. n.449/1997 per non compromettere la continuità
dell’anno scolastico/accademico.
D: Quanto perdo andando in pensione con Quota 100 e non con la pensione anticipata a 42 o 41 anni e 10
mesi di contributi (requisito bloccato per uomini e donne fino al 2026)?
R: Il testo del decreto non prevede alcun ricalcolo dell’assegno, cui si continueranno ad applicare le regole
di calcolo pensionistiche tradizionali (metodo retributivo, misto o contributivo a seconda della
contribuzione posseduta al 31.12.1995). Non vi sono, dunque, decurtazioni riservate alle pensioni in Quota
100 né passaggi di metodo di calcolo (come l’obbligo di opzione per il contributivo che si attiva con opzione
donna). Evidentemente, qualora l'assicurato proseguisse a contribuire, il montante contributivo
continuerebbe a crescere restituendo una pensione più alta, ma non si può parlare di una penalizzazione in
senso stretto.
D: Alle pensioni in Quota 100 si applicano i tagli per le c.d. pensioni d’oro?
R: Sì, secondo quanto disposto dalla L. n.145/2018, nel quinquennio 2019- 2023, qualora l’assegno sia
superiore a 100.000 euro lordi annui, si applicano delle decurtazioni percentuali dal 15% al 40% purchè la
pensione sia liquidata almeno in parte con il metodo retributivo. Dunque, anche le pensioni in Quota 100
rientrano (superando il valore soglia citato) fra i destinatari di questa misura di solidarietà.
D: Al momento sto godendo di una isopensione, perché la mia azienda ha firmato un accordo di
prepensionamento ex art. 4 L. 92/2012. Maturo Quota 100 nel 2020, posso aderire?
R: L’art. 14, c. 9, del decreto legge n. 4/2019 prevede che la prestazione di isopensione, così come quella
dell’assegno straordinario ‘classico’, erogabile dai fondi di solidarietà bilaterali anche alternativi di cui al
D.Lgs. n.148/2015, non possa essere erogata direttamente puntando all’ingresso in Quota 100. Se tuttavia il
soggetto decidesse di interrompere la fruizione dell’assegno o dell’isopensione richiedendo Quota 100, tale

E’

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                             del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
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