Indennità Giornaliera da Ricovero - Assineve Assicurazioni

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Contratto di assicurazione
     Indennità Giornaliera
         da Ricovero
                                                                                                                                   Indennità Giornaliera
                                                                                                                                   da Ricovero

                                                                                                                                   Il presente Fascicolo Informativo contenente
                                                                                                                                   a) Nota Informativa, comprensiva del glossario;
                                                                                                                                   b) Condizioni di assicurazione;
                                                                                                                                   c) Informativa privacy,
                                                                                                                                   deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione

                                                                           Mod. 1604 - Ed. 01/10 /2011 - St.10/2011 - CAL.10.000
                                                                                                                                   del contratto.

                             Il tuo Agente è sempre a tua disposizione.
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                             darti ogni volta la sua risposta su misura.

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Contratto di assicurazione
     Indennità Giornaliera
         da Ricovero
                                                                           Indennità Giornaliera
                                                                           da Ricovero

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                                                                           a) Nota Informativa, comprensiva del glossario;
                                                                           b) Condizioni di assicurazione;
                                                                           c) Informativa privacy,
                                                                           deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione
                                                                           del contratto.

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Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Indennità Giornaliera da Ricovero

Nota informativa

•   A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
    1. Informazioni generali
    2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
•   B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
    3. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni
    4. Periodi di carenza contrattuali
    5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio –
         Questionario sanitario
    6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione nella professione
    7. Premi
    8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate
    9. Diritto di recesso
    10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
    11. Legge applicabile al contratto
    12. Regime fiscale
•   C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
    13. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
    14. Reclami
    15. Mediazione per la conciliazione delle controversie
    16. Arbitrato irrituale
•   Glossario

Condizioni di assicurazione

•   Sezione Malattia - Norme che regolano l’assicurazione
•   Sezione Malattia - Norme per la liquidazione dei sinistri
•   Sezione Assistenza - Norme che regolano l’assicurazione
•   Norme che regolano l’assicurazione in generale
•   Grandi Interventi Chirurgici
•   Codice Civile

Informativa privacy
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Indennità Giornaliera da Ricovero

NOTA INFORMATIVA

                                                                                         1 di 8
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione
  NOTA INFORMATIVA                                                    Indennità Giornaliera da Ricovero

  Nota informativa relativa al contratto di assicura-              pubblicato sulla G.U. n. 195 del 23/8/2007. Nume-
  zione Malattia “Indennità Giornaliera da Ricovero”.              ro di iscrizione all’Albo delle imprese assicurative:
  (Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010)                     1.00159.

                                                                2. Informazioni sulla situazione patrimoniale
  Gentile Cliente,                                              dell’Impresa
  siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a        Le informazioni che seguono sono inerenti all’ultimo bi-
  UNIPOL Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei           lancio approvato relativo all’esercizio 2010.
  sta per concludere.                                           Patrimonio netto: € 1.225.389.670,00
  Per maggiore chiarezza, precisiamo che:                       Capitale sociale: € 150.300.000,00
  - la presente Nota Informativa è redatta secondo lo          Totale delle riserve patrimoniali: € 1.160.117.041,00
     schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo conte-            Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 1,10; tale
     nuto non è soggetto alla preventiva approvazione           indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del mar-
     dell’ISVAP;                                                gine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine
  - il Contraente deve prendere visione delle condi-           di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
     zioni di assicurazione prima della sottoscrizione
     della polizza.                                             B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
  Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del       Si precisa che il contratto è stipulato con clausola di
  Contrante e dell’Assicurato, nullità, decadenze, esclu-       tacito rinnovo.
  sioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse,     Avvertenza: il contratto in mancanza di disdetta, me-
  nonchè le informazioni qualificate come “Avvertenze”          diante lettera raccomandata o telefax spedita da una
  sono stampate su fondo colorato, in questo modo evi-          delle Parti almeno trenta giorni prima della scadenza,
  denziate e sono da leggere con particolare attenzione.        se di durata non inferiore ad un anno, si intende pro-
                                                                rogato. Si rinvia all’Art. 4.7 delle Norme che regolano
  Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni           l’Assicurazione in Generale per gli aspetti di dettaglio.
  contenute nella presente Nota informativa e nel Fasci-
  colo informativo non derivanti da innovazioni normative       3. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclu-
  si rinvia al sito internet: www.unipolassicurazioni.it.       sioni
  UNIPOL Assicurazioni S.p.A comunicherà per iscritto           Le coperture offerte dal contratto, con le modalità ed
  al contraente le modifiche derivanti da future innova-        esclusioni specificate nelle Norme che regolano l’Assi-
  zioni normative.                                              curazione e differenziate in base alle scelte effettuate
                                                                dal Contraente, sono le seguenti:
  Per ogni chiarimento, il Suo Agente/Intermediario as-
  sicurativo di fiducia è a disposizione per darLe tutte le     a) MALATTIA I INFORTUNIO:
  risposte necessarie.                                          Indennità giornaliera per ricoveri in Istituto di cura.
                                                                • la Società liquida, a seguito di ricovero indennizzabile
  La Nota informativa si articola in tre sezioni:                  effettuato anche in regime di day hospital, in Istituto
  A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURA-                        di Cura reso necessario da malattia/infortunio, parto o
  ZIONE                                                            aborto terapeutico l’indennità giornaliera convenuta.
  B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO                                    Si rinvia agli artt. 1.1 “Oggetto dell’assicurazione” e
  C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDA-                         1.2 “Prestazioni” lettera A) delle Norme che regolano
  TIVE E SUI RECLAMI                                               l’Assicurazione per gli aspetti di dettaglio;
                                                                Indennità giornaliera per convalescenza.
  A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI                              • la Società liquida, l’indennità giornaliera convenuta
      ASSICURAZIONE                                                per convalescenza successiva ad un ricovero inden-
                                                                   nizzabile per un periodo prescritto dal medico all’at-
  1. Informazioni generali                                         to della dimissione. Si rinvia agli artt. 1.1 “Oggetto
  a) UNIPOL Assicurazioni S.p.A. (“la Società”), socie-           dell’assicurazione” e 1.2 “Prestazioni” lettera B) delle
      tà unipersonale soggetta all’attività di direzione e di      Norme che regolano l’Assicurazione per gli aspetti di
      coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A..           dettaglio;
  b) Sede legale e Direzione: Via Stalingrado 45, 40128        Indennità giornaliera per cure termali.
      Bologna (Italia).                                         • la Società liquida, l’indennità giornaliera convenuta
  c) Recapito telefonico: 051.5077111 – telefax                   per Cure Termali successiva ad un ricovero. Si rinvia
      051.375349 - sito internet: www.unipolassicurazioni.         agli artt. 1.1 “Oggetto dell’assicurazione” e 1.2 “Pre-
      it – indirizzo di posta elettronica: info-danni@unipo-       stazioni” lettera C) delle Norme che regolano l’Assicu-
      lassicurazioni.it.                                           razione per gli aspetti di dettaglio.
  d) La Società è autorizzata all’esercizio delle Assicura-    Indennità giornaliera per l’assistenza infermieristi-
      zioni con provvedimento Isvap n. 2542 del 3/8/2007,       ca ospedaliera.

2 di 8 NOTA INFORMATIVA
• la Società liquida, l’indennità giornaliera convenuta         a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia,
   per l’assistenza infermieristica ospedaliera durante          che possono dar luogo alla riduzione o al mancato
   un ricovero.                                                  pagamento dell’indennizzo. Si rinvia agli Articoli 1.7 e
  Si rinvia agli artt. 1.1 “Oggetto dell’assicurazione” e       1.8 delle Norme che regolano l’Assicurazione per gli
  1.2 “Prestazioni» lettera D) delle Norme che regolano          aspetti di dettaglio e Art. 4.2 delle Norme che regolano
   l’Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.                 l’Assicurazione in Generale.
Indennità giornaliera per la retta dell’accompagna-
tore                                                             Avvertenza: le suddette coperture sono prestate sen-
• la Società liquida, l’indennità giornaliera convenuta         za specifiche franchigie e scoperti ma con limitazioni
   per la retta dell’accompagnatore per spese di vitto e         temporali e di importo corrisposto, per gli aspetti di det-
   pernottamento dello stesso, a seguito di un ricovero          taglio si rinvia agli Articoli 2.2 - 2.3 - 2.4 - 2.5 - 2.6 delle
   indennizzabile dell’Assicurato.                               Norme per la Liquidazione dei Sinistri e all’Art. 3.5 punti
  Si rinvia agli artt. 1.1 “Oggetto dell’assicurazione” e       7) 8)10)13)14)15) delle Norme che regolano l’Assicu-
  1.2 “Prestazioni” lettera E) delle Norme che regolano          razione di Assistenza.
  l’Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Inoltre sono sempre operanti le estensioni di seguito            Per facilitarne la comprensione da parte del Contraen-
descritte:                                                       te, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento
Massimale sostitutivo in caso di grande intervento               di alcune garanzie mediante esemplificazioni numeri-
chirurgico.                                                      che.
- La Società liquida a seguito di ricovero indennizzabi-
   le, reso necessario da un Grande Intervento Chirur-           Meccanismo di funzionamento dei rimborsi:
   gico (come da elenco di polizza), in alternativa alla
   liquidazione delta somma giornaliera assicurata, un           1° esempio
   rimborso sino ad un massimo di trecento volte l’in-           Un nostro Assicurato, che ha sottoscritto la polizza “In-
   dennità assicurata, delle spese sanitarie sostenute           dennità giornaliera da ricovero” con diaria giornaliera di
   durante il ricovero. Si rinvia alI’Art. 1.3 “Estensioni”      € 100,00, viene ricoverato in ospedale in conseguenza
   lettera A) delle Norme che regolano l’Assicurazione           di una ischemia cerebrale (ictus).
   per gli aspetti di dettaglio;                                 Resta in ospedale per 25 giorni di cui 10 giorni in repar-
Indennità giornaliera da immobilizzazione                        to di cura intensiva.
- La Società liquida a seguito di immobilizzazione resa
   necessaria da infortunio l’indennità giornaliera as-          Indennità giornaliera da ricovero € 100,00 x 24 giorni di
   sicurata per il caso di ricovero. Si rinvia all’Art. 1.3      ricovero (le condizioni di assicurazione prevedono che
   “Estensioni” lettera B) delle Norme che regolano l’As-        il primo e l’ultimo giorno di ricovero vengano conside-
   sicurazione per gli aspetti di dettaglio;                     rati come uno) = € 2.400,00
Raddoppio dell’indennità
- La Società liquida il raddoppio dell’indennità giornalie-     10 giorni di ricovero in terapia intensiva (raddoppio
   ra convenuta per ricovero in Istituto di Cura. Si rinvia      dell’indennità giornaliera assicurata per ricovero come
   all’Art. 1.3 “Estensioni” lettera C) delle Norme che re-      da Art. 1.3 “Estensioni” lettera C) = € 1.000,00
   golano l’Assicurazione per gli aspetti di dettaglio;
Indennità giornaliera in caso di donazione di organi             L’Assicurato percepirà € 3.400,00
- La Società liquida l’indennità giornaliera assicurata
   per il caso di ricovero, a seguito di trapianto di or-        2° esempio
   gani. Si rinvia alI’Art. 1.3 “Estensioni” lettera D) delle    Un nostro Assicurato, che ha sottoscritto la polizza “In-
   Norme che regolano l’Assicurazione per gli aspetti di         dennità giornaliera da ricovero” con diaria giornaliera di
   dettaglio;                                                    € 70,00, viene ricoverato in ospedale in conseguenza
Indennità per spese di cartella clinica.                         di incidente stradale nel quale riporta oltre ad una serie
- La Società liquida all’Assicurato una indennità forfet-       di contusioni anche la frattura di una gamba.
   taria di € 15,00 a titolo di concorso spese per il rilascio   Resta in ospedale per 4 giorni ed al secondo giorno di
   della cartella clinica. Si rinvia all’Art. 1.3 “Estensioni”   degenza gli viene applicata anche una immobilizzazio-
   lettera E) delle Norme che regolano l’Assicurazione           ne che dovrà portare per 25 giorni.
   per gli aspetti di dettaglio.
                                                                 Indennità giornaliera da ricovero € 70,00 x 3 giorni di ri-
b) ASSISTENZA:                                                   covero (le condizioni di assicurazione prevedono che il
la Società si obbliga a mettere ad immediata disposi-            primo e l’ultimo giorno di ricovero vengano considerati
zione dell’Assicurato un aiuto in caso di infortunio o           come uno) = € 210,00
malattia, nei limiti delle singole prestazioni, nonché alle
condizioni per le quali si rinvia alle Norme che regolano        Immobilizzazione € 70,00 x 23 giorni (Art. 1.3 Estensio-
l’Assicurazione di Assistenza per gli aspetti di dettaglio.      ni lett. B) = € 1.610,00

Avvertenza: le coperture assicurative sono soggette              L’Assicurato percepirà € 1.820,00

                                                                                                 NOTA INFORMATIVA            3 di 8
3° esempio                                                    rio assicurativo al quale è assegnato il contratto oppure
  Una nostra Assicurata, che ha sottoscritto la polizza         alla Direzione della Società, tramite gli ordinari mezzi di
  “Indennità giornaliera da ricovero” con diaria giornalie-     pagamento e nel rispetto della normativa vigente.
  ra di € 100,00 e con indennità giornaliera per convale-       La Società può concedere il pagamento frazionato del
  scenza di € 50,00 viene ricoverata per una gravidanza.        premio annuale in rate semestrali, trimestrali o quadri-
  La Signora partorisce con taglio cesareo, la sua degen-       mestrali anticipate, che comporterà tuttavia oneri ag-
  za ospedaliera dura 5 giorni e all’atto delle dimissioni      giuntivi rispettivamente pari al 3%, al 4% e al 5% del
  gli viene prescritta una convalescenza di 21 giorni.          premio della singola rata.
                                                                Si rinvia agli Articoli 4.2 “Decorrenza della garanzia e
  Indennità giornaliera da ricovero € 100,00 x 4 giorni di      pagamento del premio” e 4.3 “Frazionamento del pre-
  ricovero (le condizioni di assicurazione prevedono che        mio” delle Norme che regolano l’Assicurazione in Ge-
  il primo e l’ultimo giorno di ricovero vengano conside-       nerale per gli aspetti di dettaglio.
  rati come uno) = € 400,00.
                                                                Avvertenza: la Società o l’intermediario assicurativo
  Indennità di convalescenza € 50,00 x 15 giorni (Art. 2.3      possono applicare sconti sul premio di polizza qualora
  “liquidazione della indennità giornaliera da convale-         vengano assicurati con il medesimo contratto un nu-
  scenza”) = € 750,00                                           mero di persone pari o superiore a due.

  L’Assicurato percepirà € 1.150,00                             8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate
                                                                Le somme assicurate ed il relativo premio sono sog-
  Avvertenza: le coperture, sono prestate fino alla sca-        getti ad adeguamento automatico in misura costante,
  denza annuale del premio successiva al compimento             salvo venga richiamato nella scheda di polizza del
  da parte dell’Assicurato del limite massimo di età in-        contratto il codice 99 “rinuncia all’adeguamento delle
  dicato all’Art. 1.8 lettera A) “Persone non Assicurabili      somme assicurate”. Si rinvia all’Art. 1.6 “Adeguamen-
  e Cessazione dell’Assicurazione” delle Norme che re-          to delle somme assicurate” delle Norme che regolano
  golano l’Assicurazione al quale si rinvia per gli aspetti     l’Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
  di dettaglio.
                                                                9. Diritto di recesso
  4. Periodi di carenza contrattuali                            Avvertenza: dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo
  Avvertenza: le coperture sono prestate con i “Termi-          giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, le
  ni di aspettativa” indicati all’Art. 1.4 delle Norme che      Parti possono recedere dal contratto.
  Regolano l’Assicurazione, al quale si rimanda per gli         lì recesso non può essere esercitato dalle Parti decorsi
  aspetti di dettaglio.                                         quindici mesi dalla data di stipulazione del contratto,
                                                                ovvero sin dalla data di stipulazione nei casi in cui la
  5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circo-        sua durata iniziale non sia superiore ad anni cinque.
  stanze del rischio – Questionario Sanitario                   Si rinvia all’Art. 4.8 delle Norme che regolano l’Assicu-
  Avvertenza: le eventuali dichiarazioni false o reticenti      razione in Generale per gli aspetti di dettaglio.
  del Contraente o dell’Assicurato sulle circostanze che        In caso di durata poliennale è in facoltà del Contraen-
  influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di     te di recedere ad ogni ricorrenza annuale, senza oneri
  conclusione del contratto potrebbero comportare effet-        mediante invio di lettera raccomandata con preavviso
  ti sulla prestazione. Si rinvia all’Art. 4.1 “Dichiarazioni   di almeno trenta giorni.
  relative alle circostanze del rischio” delle Norme che
  Regolano l’Assicurazione in Generale per gli aspetti di       10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti
  dettaglio.                                                    dal contratto
                                                                I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono
  Avvertenza: la Società presta le coperture Malattia           in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui
  sulla base delle dichiarazioni rese dall’Assicurato nel       il diritto si fonda (art. 2952, comma 2, del Codice civile).
  Questionario Sanitario, che deve essere compilato in
  maniera precisa e veritiera e formerà parte integrante        11. Legislazione applicabile
  del contratto.                                                Al contratto sarà applicata la legge italiana.

  6. Aggravamento e diminuzione del rischio e varia-            12. Regime fiscale
  zione nella professione                                       Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’assicurazione
  La polizza non è soggetta ad aggravamento e/o dimi-           sono a carico del Contraente.
  nuzione del rischio ne a comunicazione di variazione          Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per cia-
  della professione del Contraente / Assicurato.                scuna delle quali il relativo premio è soggetto all’im-
                                                                posta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote
  7. Premi                                                      attualmente in vigore:
  Il premio deve essere pagato per intero ed in via anticipa-   Malattia: 2,50%
  ta ad ogni annualità assicurativa all’Agenzia/Intermedia-     Assistenza : 10%.

4 di 8 NOTA INFORMATIVA
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE                               Avvertenza:
    LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI                                  Indennità giornaliera per cure termali
                                                               Ai fini della denuncia il momento di insorgenza del
13. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo                    sinistro è quando, in seguito alle dimissioni da un
Avvertenza:                                                    Istituto di cura per un ricovero dipendente da malattia o
Indennità giornaliera per ricoveri ospedalieri                 infortunio, si rendano necessarie cure termali.
Ai fini della denuncia il momento di insorgenza del sini-      In caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente devono
stro, in caso di indennità per ricovero in Istituto di cura    darne avviso per iscritto all’Agenzia/Intermediario
è considerato il primo giorno di ricovero. In caso di si-      assicurativo al quale è assegnata la polizza o alla
nistro, l’Assicurato o il Contraente devono darne av-          Direzione della Società entro tre giorni da quando
viso per iscritto all’Agenzia/Intermediario assicurativo       ne hanno avuto la possibilità; la denuncia del sinistro,
al quale è assegnata la polizza o alla Direzione della         deve essere corredata da documentazione medica
Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto la           attestante la natura della malattia o, in caso di infortunio,
possibilità; la denuncia del sinistro, deve essere corre-      la natura e il tipo di lesioni subite, nonché la necessità
data da documentazione medica attestante la natura             delle prestazioni da effettuare.
della malattia o, in caso di infortunio, la natura e il tipo   L’Assicurato, deve consentire alla Società le indagini e
di lesioni subite, nonché la necessità delle prestazioni       gli accertamenti ritenuti necessari, produrre copia della
da effettuare.                                                 documentazione sanitaria, nonché, in caso di assistenza
L’Assicurato, deve consentire alla Società le indagini e       infermieristica e/o retta dell’accompagnatore, le notule
gli accertamenti ritenuti necessari, produrre copia della      in originale.
documentazione sanitaria, nonché, in caso di assisten-         A tal fine l’Assicurato deve sciogliere dal segreto
za infermieristica e/o retta dell’accompagnatore, le no-       professionale i medici che lo hanno visitato e curato.
tule in originale.                                             Si rinvia agli Artt. 2.1 “Obblighi dell’Assicurato in caso di
A tal fine l’Assicurato deve sciogliere dal segreto pro-       sinistro” e 2.4 “Liquidazione della indennità giornaliera
fessionale i medici che lo hanno visitato e curato.            per Cure Termali” delle Norme per la Liquidazione dei
Si rinvia agli Artt. 2.1 “Obblighi dell’Assicurato in caso     Sinistri per gli aspetti di dettaglio.
di sinistro” e 2.2 “Liquidazione della indennità giorna-
liera per ricoveri in Istituti di Cura” delle Norme per la     Avvertenza:
Liquidazione dei Sinistri per gli aspetti di dettaglio.        Indennità giornaliera per l’assistenza infermieristica
                                                               Ai fini della denuncia il momento di insorgenza del
Avvertenza:                                                    sinistro è quando, come conseguenza del ricovero in
Indennità giornaliera da convalescenza                         un Istituto di cura a seguito di malattia o infortunio, si
Ai fini della denuncia il momento di insorgenza del si-        renda necessaria l’assistenza infermieristica fornita da
nistro è quando, in seguito alle dimissioni da un Istituto     personale qualificato durante il ricovero stesso.
di cura per un ricovero dipendente da malattia o infor-        In caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente devono
tunio, venga certificato dal medico all’atto delle dimis-      darne avviso per iscritto all’Agenzia/Intermediario
sioni che l’Assicurato abbia necessità di un periodo di        assicurativo al quale è assegnata la polizza o alla
convalescenza.                                                 Direzione della Società entro tre giorni da quando
In caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente devono       ne hanno avuto la possibilità; la denuncia del sinistro,
darne avviso per iscritto all’Agenzia/Intermediario assi-      deve essere corredata da documentazione medica
curativo al quale è assegnata la polizza o alla Direzione      attestante la natura della malattia o, in caso di infortunio,
della Società entro tre giorni da quando ne hanno avu-         la natura e il tipo di lesioni subite, nonché la necessità
to la possibilità; la denuncia del sinistro, deve essere       delle prestazioni da effettuare.
corredata da documentazione medica attestante la na-           L’Assicurato, deve consentire alla Società le indagini e
tura della malattia o, in caso di infortunio, la natura e il   gli accertamenti ritenuti necessari, produrre copia della
tipo di lesioni subite, nonché la necessità delle presta-      documentazione sanitaria, nonché, in caso di assistenza
zioni da effettuare.                                           infermieristica e/o retta dell’accompagnatore, le notule
L’Assicurato, deve consentire alla Società le indagini e       in originale.
gli accertamenti ritenuti necessari, produrre copia della      A tal fine l’Assicurato deve sciogliere dal segreto
documentazione sanitaria, nonché, in caso di assisten-         professionale i medici che lo hanno visitato e curato.
za infermieristica e/o retta dell’accompagnatore, le no-       Si rinvia agli Artt. 2.1 “Obblighi dell’Assicurato in caso di
tule in originale.                                             sinistro” e 2.5 “Liquidazione della indennità giornaliera
A tal fine l’Assicurato deve sciogliere dal segreto pro-       per assistenza infermieristica” delle Norme per la
fessionale i medici che lo hanno visitato e curato.            Liquidazione dei Sinistri per gli aspetti di dettaglio.
Si rinvia agli Artt. 2.1 “Obblighi dell’Assicurato in caso
di sinistro” e 2.3 “Liquidazione della indennità giornalie-    Avvertenza:
ra da convalescenza” delle Norme per la Liquidazione           Indennità giornaliera per la retta dell’accompagnatore
dei Sinistri per gli aspetti di dettaglio.                     Ai fini della denuncia il momento di insorgenza del sini-
                                                               stro è quando, durante il ricovero dell’Assicurato in un

                                                                                             NOTA INFORMATIVA           5 di 8
Istituto di cura a seguito di malattia o infortunio, si ren-    L’Assicurato, deve consentire alla Società le indagini e
  da necessaria la presenza di un accompagnatore che              gli accertamenti ritenuti necessari, produrre copia della
  ha sostenuto spese per vitto e pernottamento.                   documentazione sanitaria, nonché, in caso di assistenza
  In caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente devono        infermieristica e/o retta dell’accompagnatore, le notule
  darne avviso per iscritto aIl’Agenzia/lntermediario assi-       in originale.
  curativo al quale è assegnata la polizza o alla Direzio-        A tal fine l’Assicurato deve sciogliere dal segreto
  ne della Società entro tre giorni da quando ne hanno            professionale i medici che lo hanno visitato e curato.
  avuto la possibilità; la denuncia del sinistro, deve esse-      Si rinvia all’Art. 1.3 “Estensioni” lettera D) delle Norme
  re corredata da documentazione medica attestante la             che regolano l’Assicurazione e Art. 2.1 “Obblighi
  natura della malattia o, in caso di infortunio, la natura       dell’Assicurato in caso di sinistro” delle Norme per la
  e il tipo di lesioni subite, nonché la necessità delle pre-     liquidazione dei Sinistri per gli aspetti di dettaglio.
  stazioni da effettuare.
  L’Assicurato, deve consentire alla Società le indagini e        Avvertenza:
  gli accertamenti ritenuti necessari, produrre copia della       Indennità per spese di cartella clinica
  documentazione sanitaria, nonché, in caso di assisten-          Ai fini della denuncia il momento di insorgenza del
  za infermieristica e/o retta dell’accompagnatore, le no-        sinistro è considerato il primo giorno di ricovero con
  tule in originale.                                              o senza intervento chirurgico, reso necessario da
  A tal fine l’Assicurato deve sciogliere dal segreto pro-        infortunio o malattia.
  fessionale i medici che lo hanno visitato e curato.             Si rinvia all’Art. 1.3 “Estensioni” lettera E) delle Norme
  Si rinvia agli Artt. 2.1 “Obblighi dell’Assicurato in caso      che regolano l’Assicurazione e Art. 2.1 “Obblighi
  di sinistro” e 2.6 “Liquidazione della indennità giorna-        dell’Assicurato in caso di sinistro” delle Norme per la
  liera per retta dell’accompagnatore” delle Norme per la         liquidazione dei Sinistri per gli aspetti di dettaglio.
  Liquidazione dei Sinistri per gli aspetti di dettaglio.
                                                                  Avvertenza: la gestione dei sinistri relativi alla Sezione
  Avvertenza:                                                     Assistenza è affidata ad IMA Italia Assistance S.p.A.
  Raddoppio dell’indennità                                        Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto S. Giovanni
  Ai fini della denuncia il momento di insorgenza del             (Ml) Si rinvia all’Art. 3.8 “Modalità per la richiesta di as-
  sinistro è considerato il primo giorno di ricovero con          sistenza” delle Norme che regolano l’Assicurazione per
  o senza intervento chirurgico reso necessario da                gli aspetti di dettaglio.
  infortunio o malattia. In caso di sinistro, l’Assicurato o il
  Contraente devono darne avviso per iscritto alI’Agenzia/        14. Reclami
  Intermediario assicurativo al quale è assegnata la              Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o
  polizza o alla Direzione della Società entro tre giorni         la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscrit-
  da quando ne hanno avuto la possibilità; la denuncia            to alla Società, indirizzandoli a UNIPOL Assicurazioni
  del sinistro, deve essere corredata da documentazione           S.p.A. – Reclami Assistenza Clienti - Via della Unio-
  medica attestante la natura della malattia o, in caso di        ne Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI)
  infortunio, la natura e il tipo di lesioni subite, nonché la    - Tel.: 02 55604027 (da lunedì a giovedì dalle ore 9.00
  necessità delle prestazioni da effettuare.                      alle ore 12,30; venerdì dalle 9.00 alle 12.00) - Fax: 02
  L’Assicurato, deve consentire alla Società le indagini e        51815353 - E-mail: reclami@unipolassicurazioni.it.
  gli accertamenti ritenuti necessari, produrre copia della       Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esi-
  documentazione sanitaria, nonché, in caso di assistenza         to del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel ter-
  infermieristica e/o retta dell’accompagnatore, le notule        mine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all’ISVAP,
  in originale.                                                   Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 00187
  A tal fine l’Assicurato deve sciogliere dal segreto             Roma, telefono 06.421331.
  professionale i medici che lo hanno visitato e curato.          I reclami indirizzati all’ISVAP devono contenere:
  Si rinvia all’Art. 1.3 “Estensioni” lettera C) delle Norme      a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con
  che regolano l’AssicurazIone e Art. 2.1 “Obblighi                   eventuale recapito telefonico;
  dell’Assicurato in caso di sinistrd’ delle Norme per la         b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si
  liquidazione dei Sinistri per gli aspetti di dettaglio.             lamenta l’operato;
                                                                  c) breve descrizione del motivo di lamentela;
  Avvertenza:                                                     d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’even-
  Indennità giornaliera in caso di donazione di organi                tuale riscontro fornito dalla stessa;
  Ai fini della denuncia il momento di insorgenza del             e) ogni documento utile per descrivere più compiuta-
  sinistro è considerato il primo giorno di ricovero con              mente le relative circostanze.
  intervento chirurgico.                                          Le informazioni utili per la presentazione dei reclami
  In caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente devono        sono riportate sul sito internet della Società www.uni-
  darne avviso per iscritto all’Agenzia/Intermediario             polassicurazioni.it.
  assicurativo al quale è assegnata la polIzza o alla             In relazione alle controversie inerenti la quantificazione
  Direzione della Società enùo tre giorni da quando ne            delle prestazioni si ricorda che permane la competenza
  hanno avuto la possibilità.                                     esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di

6 di 8 NOTA INFORMATIVA
ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.                  commerciali”. Tale decreto ha previsto la possibilità,
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie     per la risoluzione di controversie civili anche in materia
tra un contraente consumatore di uno Stato membro e              di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo
un’impresa con sede legale in un altro Stato membro,             di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro
il reclamante avente domicilio in Italia può presentare          presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il con-
reclamo:                                                         traente o l’assicurato intendano avvalersi di tale possi-
- all’ISVAP, che lo inoltra al sistema/organo estero di         bilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione,
   settore competente per la risoluzione delle controver-        depositata presso uno di tali organismi, alla sede le-
   sie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclaman-       gale di Unipol Assicurazioni S.p.A., Ufficio Riscontro,
   te e comunicandogli poi la risposta;                          Via Stalingrado 45, 40128, Bologna, anche a mezzo
- direttamente al sistema/organo estero competen-               posta elettronica all’indirizzo mediazionecivile@unipo-
   te dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio             lassicurazioni.it ovvero a mezzo fax al n° 0517096855.
  Economico Europeo) sede dell’impresa assicuratrice             Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione è obbliga-
  stipulante (sistema individuabile tramite il sito http://      torio, cioè deve essere attivato prima dell’instaurazione
  www.ec.europa.eu/fin-net), richiedendo l’attivazione           della causa civile come condizione di procedibilità del-
  della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra or-          la stessa, per le controversie in materia di contratti di
  ganismi nazionali.                                             assicurazione, con esclusione di quelle in materia di
                                                                 risarcimento del danno derivante dalla circolazione di
Nel caso in cui il Cliente e la Società concordino di            veicoli e natanti, per le quali sarà obbligatorio dal 20
assoggettare il contratto alla legislazione di un altro          marzo 2012.
Stato, l’Organo incaricato di esaminare i reclami del
Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta        16. Arbitrato irrituale
e l’ISVAP si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra         Il contratto prevede che la Società e l’Assicurato pos-
l’Autorità competente prevista dalla legislazione pre-           sano demandare la risoluzione delle controversie di
scelta ed il Cliente stesso.                                     natura medica sull’indennizzabilità del sinistro e/o sulle
                                                                 sue conseguenze ad un collegio di tre medici, che risie-
15. Mediazione per la conciliazione delle controversie           de nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più
Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legisla-         vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
tivo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di “mediazione            Avvertenza: resta comunque fermo il diritto della Socie-
finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e       tà e dell’Assicurato di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.

                                                                        Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione
GLOSSARIO                                                               Indennità Giornaliera da Ricovero

Ai seguenti termini la Società e il Contraente attribui-         • Difetto fisico / malformazione: alterazione/imperfe-
scono convenzionalmente questi significati:                         zione/mancanza di un organo o di un apparato con-
                                                                    genito ovvero verificatosi nel corso dello sviluppo fi-
• Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366               siologico, che sia noto o evidente o diagnosticato in
   giorni in caso di anno bisestile.                               epoca antecedente alla stipula del contratto.

• Assicurato: soggetto il cui interesse é protetto              • Documentazione sanitaria: gli originali della cartella
   dall’assicurazione.                                              clinica e/o di tutta la certificazione medica, costituita
                                                                    da diagnosi, pareri e prescrizioni dei sanitari, da ra-
• Assicurazione: contratto di assicurazione.                       diografie, da esami strumentali e diagnostici e della
                                                                   documentazione di spesa (comprese le notule e rice-
• Assistenza: aiuto tempestivo in denaro o in natura,              vute dei farmaci).
   fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito
  del verificarsi di un sinistro.                                • Fascicolo Informativo: l’insieme della documenta-
                                                                    zione informativa da consegnare al potenziale clien-
• Contraente: soggetto che stipula il contratto di assi-           te, composta da: Nota Informativa comprensiva del
  curazione.                                                       Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa
                                                                   Privacy.
• Day Hospital: degenza diurna senza pernottamento
  in Istituto di cura per prestazioni chirurgiche e/o tera-      • Franchigia: la parte di danno che per ogni sinistro
  pie mediche documentata da cartella clinica.                      rimane a carico dell’Assicurato espressa in importo
                                                                    fisso, in giorni o in percentuale sul grado di invalidità
                                                                   permanente accertato.

                                                                                               NOTA INFORMATIVA          7 di 8
• Grandi interventi chirurgici: interventi chirurgici ri-          situ (tumore che non ha ancora invaso i tessuti dell’or-
     portati nell’apposito elenco.                                    gano colpito); sono inoltre compresi i tumori con inva-
                                                                      sione diretta degli organi vicini, in fase metastatica e
  • Immobilizzazione: stato temporaneo di incapaci-                  le recidive; sono esclusi basoliomi e spinaliomi.
     tà fisica, totale o parziale, a svolgere le proprie oc-
     cupazioni a causa di fratture scheletriche o lesioni            • Periodo assicurativo – annualità assicurativa: in
     capsulo-legamentose che richiedono, a seguito di                   caso di polizza di durata inferiore a 365 giorni, è il
     prescrizione medica, l’applicazione di un mezzo di                 periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della
     contenzione inamovibile, rigido ed esterno, costituito             polizza e termina alla scadenza della polizza stessa.
     da: fasce, docce, apparecchi gessati o altro tutore di             In caso di polizza di durata superiore a 365 giorni, il
     contenzione comunque immobilizzante, la cui appli-                 primo periodo inizia alle ore 24 dalla data di effetto
     cazione e rimozione sia effettuata esclusivamente da               della polizza e termina alle 24 del giorno della prima
     Istituti di cura o da personale medico specializzato.              ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno dura-
    Sono inoltre compresi anche i mezzi di contenzione                 ta di 365 giorni (366 negli anni bisestili) a partire dalla
     amovibili - semprechè rigidi, esterni e comunque im-              scadenza del periodo che li precede.
     mobilizzanti - purchè prescritti:
     • in assenza di ricovero o di day hospital, da un Pron-        • Polizza: documento che prova l’esistenza del contrat-
        to soccorso dipendente da presidio ospedaliero;                 to assicurativo.
     • in caso di ricovero o di day hospital, nel corso della
        degenza dai sanitari dell’Istituto di cura ovvero, alla      • Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società a
        dimissione, da un medico specialista ortopedico.                corrispettivo dell’assicurazione.

  • Indennizzo: somma dovuta dalla Società in caso di               • Questionario Sanitario: documento che descrive lo
     sinistro.                                                          stato di salute dell’Assicurato. Deve essere compilato
                                                                        e sottoscritto dall’Assicurato o da chi ne esercita la
  • Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta               patria potestà, prima di stipulare la polizza.
     ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamen-              Il questionario sanitario fa parte integrante del con-
     te constatabili.                                                   tratto ed è sulla base delle dichiarazioni in esso rila-
                                                                        sciate che la Società dà il consenso alla copertura
  • Istituto di cura: struttura sanitaria a gestione pubbli-           assicurativa.
     ca o gestione privata, regolarmente autorizzata dalle
     competenti Autorità alle prestazioni sanitarie ed al ri-        • Ricovero: degenza, documentata da cartella clinica,
     covero dei malati. Sono esclusi: stabilimenti terma-               comportante pernottamento in Istituto di Cura.
     li, le case di riposo, strutture di convalescenza e di
     lungodegenza, istituti per la cura della persona ai fini        • Rischio: probabilità che si verifichi un sinistro.
     puramente estetici o dietetici, fisioterapici, riabilitativi.
                                                                     • Scoperto: percentuale applicabile all’ammontare
  • Isvap: Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni pri-          dell’indennizzo che per ogni sinistro, rimane a carico
     vate e di interesse collettivo.                                    dell’Assicurato.

  • Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non            • Sinistro: verificarsi di un fatto dannoso per il quale è
     dipendente da infortunio.                                          prestata l’assicurazione.

  • Malattia Oncologica: ogni malattia determinata dal-             • Società: l’Impresa assicuratrice, UNIPOL Assicura-
     la presenza di neoplasia maligna invasiva, incluse le              zioni S.p.A.
     leucemie, i linfomi, il morbo di Hodgkins, il cancro in

  UNIPOL Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie con-
  tenuti nella presente Nota informativa.

  Ed. 10/2011                                                                                      UNIPOL Assicurazioni S.p.A.
                                                                                                    L’Amministratore Delegato
                                                                                                              Carlo Cimbri

8 di 8 NOTA INFORMATIVA
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Indennità Giornaliera da Ricovero

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

                                                                                         1 di 14
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione
   SEZIONE MALATTIA                                                   Indennità Giornaliera da Ricovero

   1. SEZIONE MALATTIA - NORME CHE REGOLANO                     nità giornaliera assicurata, per spese di vitto e per-
   L’ASSICURAZIONE                                              nottamento di un accompagnatore durante il ricovero
                                                                dell’Assicurato in Istituto di cura indennizzabile a termi-
   Art.1.1 - Oggetto dell’assicurazione                         ni di contratto.
   La Società, in base alle dichiarazioni rese dall’Assicu-
   rato nel Questionario sanitario, si obbliga a corrispon-     Art.1.3 - Estensioni
   dere al medesimo, in caso di:                                             (sempre operanti)
   • infortunio, anche se causato con colpa grave,             A) Massimale sostitutivo in caso di grande inter-
   • malattia, parto o aborto terapeutico,                     vento chirurgico.
   che comporti un ricovero in Istituto di cura, una indenni-   In caso di ricovero reso necessario da “Grande inter-
   tà giornaliera secondo quanto previsto dalla prestazio-      vento chirurgico”, come da successivo elenco, l’As-
   ne indicate nell’art.1.2, se ed in quanto operanti e nei     sicurato può optare, in alternativa alla liquidazione
   limiti indicati dalle norme che regolano la liquidazione     dell’indennità giornaliera di cui all’art.1.2 paragrafo A),
   dei sinistri.                                                per il rimborso, fino alla concorrenza di trecento volte
                                                                l’indennità giornaliera assicurata, delle seguenti spese
   Art.1.2 - Prestazioni                                        sostenute durante il ricovero:
   (operanti solo quelle prestazioni per le quali siano         • onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente,
   state espressamente indicate nella Scheda di po-                dell’anestesista e di ogni altro partecipante all’inter-
   lizza del contratto le somme assicurate e sia stato             vento;
   corrisposto il relativo premio)                              • diritti di sala operatoria e materiali d’intervento, com-
   A) Indennità giornaliera per ricoveri in Istituto di           prese le endoprotesi;
        cura.                                                   • assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e ri-
   La garanzia riguarda la corresponsione della indennità          educativi, medicinali ed esami, purchè relativi al rico-
   giornaliera assicurata a seguito di ricovero in Istituto        vero ed alla patologia che ha dato luogo al ricovero;
   di cura, indennizzabile a termine di contratto, anche in     • rette di degenza.
   regime di day hospital.                                      Se parte delle spese è sostenuta da ente pubblico o
   B) Indennità giornaliera per convalescenza.                 privato, il rimborso sarà limitato alle sole spese rimaste
   La garanzia riguarda la corresponsione della indenni-        a carico dell’Assicurato.
   tà giornaliera assicurata, successiva ad un ricovero in      La valutazione e il rimborso delle spese sostenute
   Istituto di cura, indennizzabile a termine di contratto,     sono sempre effettuati in Euro e in Italia. Per le spese
   che renda necessaria una convalescenza per un perio-         sostenute in divisa valutaria diversa dall’Euro, il rimbor-
   do prescritto dal medico all’atto delle dimissioni.          so sarà effettuato in Euro al cambio medio della setti-
   La garanzia non è operante per:                              mana in cui la spesa è stata sostenuta ricavato dalle
   a) parto non cesareo o aborto;                              quotazioni dell’ Ufficio Italiano dei Cambi.
   b) malattie della gravidanza e del puerperio;               La Società, inoltre, provvede, su espressa richiesta
   c) ricoveri in regime di day hospital;                      dell’Assicurato, alla restituzione dei documenti originali
   d) cure termali iniziate dopo sessanta giorni dalla data    previo quietanzamento delle notule e delle fatture con
       della dimissione dall’Istituto di cura.                  apposizione della data e dell’importo liquidato.
   C) Indennità giornaliera per cure termali.                  B) Indennità giornaliera da immobilizzazione.
   La garanzia riguarda la corresponsione della indenni-        La Società corrisponde all’Assicurato l’indennità gior-
   tà giornaliera assicurata, successiva ad un ricovero in      naliera assicurata per il caso di ricovero, di cui all’art.1.2
   Istituto di cura, indennizzabile a termine di contratto,     paragrafo A), a seguito di immobilizzazione resa ne-
   che renda necessarie cure termali.                           cessaria da infortunio.
   La garanzia non è operante per:                              L’indennità giornaliera viene corrisposta:
   a) parto non cesareo o aborto;                              • dal giorno dell’applicazione al giorno della rimozione
   b) malattie della gravidanza e del puerperio;                  quando l’infortunio non comporti ricovero;
   c) ricoveri in regime di day hospital;                      • dal giorno della dimissione al giorno della rimozione
   d) cure termali iniziate dopo sessanta giorni dalla data       quando l’applicazione è stata effettuata in regime di
       della dimissione dall’Istituto di cura.                     ricovero.
   D) Indennità giornaliera per l’assistenza infermieri-       L’indennità giornaliera viene corrisposta per un mas-
        stica ospedaliera.                                      simo di quaranta giorni per ogni infortunio e per anno
   La garanzia riguarda la corresponsione della indenni-        assicurativo.
   tà giornaliera assicurata che, come conseguenza del          C) Raddoppio dell’indennità.
   ricovero in Istituto di cura indennizzabile a termine di     L’indennità giornaliera assicurata per ricovero in Istituti
   contratto, renda necessaria l’assistenza infermieristica     di cura viene raddoppiata nel caso di:
   fornita da personale qualificato durante il ricovero stes-   • ricovero reso necessario da “malattie oncologiche”;
   so.                                                          • ricovero in unità di cure intensive;
   E) Indennità giornaliera per la retta dell’ac­com­pa­       • ricovero di due o più persone assicurate a seguito del
       gna­tore.                                                   medesimo infortunio o della medesima malattia;
   La garanzia riguarda la corresponsione della inden-          • ricovero all’estero.

2 di 14 SEZIONE MALATTIA
D) Indennità giornaliera in caso di donazione di or-             le somme assicurate ed il premio, esclusa la garan-
gani.                                                            zia assistenza, saranno automaticamente aumentati in
La Società corrisponde all’Assicurato l’indennità                misura costante, di un’aliquota pari al 5% degli importi
giornaliera concordata per il caso di ricovero, di cui           stabiliti nell’annualità precedente.
all’art.1.2 paragrafo A), a seguito di trapianto di organi       Qualora in conseguenza di più adeguamenti le somme
in cui l’Assicurato risulta donatore vivente.                    assicurate ed il premio vengano a superare il doppio
E) Indennità per spese di cartella clinica.                      degli importi inizialmente stabiliti, le Parti avranno la fa-
La Società corrisponde all’Assicurato l’indennità forfet-        coltà, entro sessanta giorni dalla scadenza della rata
taria di € 15,00 per ciascun sinistro, a titolo di concorso      cui si riferisce l’ultimo adeguamento, di rinunciare alla
spese per il rilascio della cartella clinica relativa al sini-   normativa di cui al presente articolo; in tal caso dalla
stro denunciato.                                                 successiva scadenza le somme assicurate ed il premio
                                                                 rimarranno quelli risultanti dall’ultimo adeguamento.
Art.1.4 - Termini di aspettativa
L’assicurazione decorre dalle ore 24:                            Art.1.7 - Rischi esclusi dall’assicurazione
• del giorno di effetto della polizza per gli infortuni veri-   L’assicurazione non è operante per:
   ficatisi dopo la data di stipulazione del contratto;          a) le conseguenze dirette di infortunio nonchè malattie,
• dal trentesimo giorno successivo a quello di effetto              malformazioni e stati patologici insorti, diagnosticati
   della polizza, per le malattie insorte dopo la stipula-           o curati o che hanno causato sintomi anteriormente
  zione del contratto. Per le malattie dipendenti da gra-            alla stipulazione del contratto e non dichiarati alla
  vidanza la garanzia è operante a condizione che la                 Società o non evidenziati nel questionario sanitario
  gravidanza abbia avuto inizio successivamente alla                 con dolo o colpa grave;
  data di effetto della polizza;                                 b) l’eliminazione o correzione di difetti fisici congeniti,
• dal centottantesimo giorno successivo a quello di                 e/o preesistenti alla stipulazione della polizza salvo
   effetto della polizza per le conseguenze di stati pa-             che l’Assicurato non ne sia portatore inconscio o
   tologici diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o              per la correzione di vizi di rifrazione oculare;
   curati anteriormente alla stipulazione del contratto,         c) le malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi
   dichiarati dall’Assicurato nel questionario sanitario ed          comprese le patologie nevrotiche, le sindromi an-
   accettati dalla Società;                                          siose e/o depressive;
• dal centottantesimo giorno successivo a quello di             d) le conseguenze di infortuni derivanti da azioni do-
   effetto della polizza per le conseguenze di stati pa-             lose, compiute o tentate dall’Assicurato nonchè
   tologici non conosciuti dall’Assicurato, ma insorti, se-          quelle da lui attuate volontariamente contro la sua
   condo giudizio medico, anteriormente alla stipulazio-             persona;
  ne del contratto;                                              e) le conseguenze di infortuni derivanti da ubriachez-
• dal trecentesimo giorno successivo a quello di ef-                za, ad abuso di psicofarmaci, di uso di stupefacenti
   fetto della polizza per il parto e l’aborto terapeutico.          o allucinogeni, nonché le malattie correlate al con-
Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione,                 sumo di stupefacenti o allucinogeni, e all’abuso di
senza soluzione di continuità, di altra polizza emessa               alcool e sostanze psicotrope;
dalla Società e riguardante gli stessi Assicurati e iden-        f) le conseguenze di infortuni causati dalla pratica dei
tiche garanzie, i termini di aspettativa di cui sopra ope-           seguenti sports anche se svolti a carattere ricrea-
rano:                                                                tivo: alpinismo in solitario con scalata di rocce o di
• dal giorno di effetto dell’assicurazione di cui alla poliz-       ghiacciai oltre il terzo grado della scala di Monaco,
  za sostituita, per le prestazioni e la somma assicurata            pugilato, lotta e arti marziali nelle loro varie forme,
  da quest’ultima risultanti;                                        football americano, freeclimbing, discesa di rapide,
• dal giorno di effetto dell’assicurazione di cui alla pre-         atletica pesante, salti dal trampolino con sci od idro-
   sente polizza limitatamente alle maggiori somme ed                scì, sci acrobatico, sci estremo e sci alpinismo, bob-
   alle diverse prestazioni da essa previste.                        sleigh (guidoslitta),bob, skeleton (slittino), rugby,
Analogamente, in caso di variazioni intervenute nel                  hockey, immersione con autorespiratore, speleolo-
corso della presente polizza, i termini di aspettativa               gia, sports comportanti l’uso di veicoli o natanti a
suddetti operano dal giorno di effetto della variazione              motore, in gare,competizioni e relative prove salvo
stessa per le maggiori somme e le diverse persone o                  si tratti di gare di regolarità pura, sport del paraca-
prestazioni assicurate.                                              dutismo e sports aerei in genere;
                                                                 g) le conseguenze di infortuni causati dalla pratica di
Art.1.5 - Validita’ territoriale                                     sports costituenti per l’Assicurato attività professionale;
L’assicurazione vale per il mondo intero.                        h) l’aborto non terapeutico ed eventuali conseguenze;
                                                                 i) le terapie della fecondità, della sterilità, dell’impo-
Art.1.6 - Adeguamento delle somme assicurate                         tenza sessuale;
Premesso che il Contraente ha facoltà di rinunciare              l) le prestazioni aventi finalità estetiche (salvi gli in-
all’adeguameno di cui al presente articolo e in tal caso,            terventi di chirurgia plastica o stomatologica rico-
nella Scheda di polizza del contratto deve essere                    struttiva dovuti a conseguenza diretta di infortunio
richiamato il codice 99, ad ogni scadenza annuale                    o di intervento demolitivo indennizzabile a termini

                                                                                                 SEZIONE MALATTIA           3 di 14
di polizza);                                                 Art.1.8 - Persone non assicurabili e cessazione del­
   m) le prestazioni e le terapie in genere con finalità dieto-   l’as­sicurazione
       logica nonché prestazioni e terapie non riconosciute
       dalla medicina ufficiale (D.M. del 8/11/1991pubbli-         A) Per limite d’età.
       cato sulla G.U. 262) quali per esempio le omeopa-           La presente assicurazione può essere stipulata e/o rin-
       tiche, fitoterapiche e le cure dimagranti in genere;        novata solo fino al raggiungimento del settantacinque-
   n) iricoveri per malattie croniche in istituzioni sanita-      simo anno di età dell’Assicurato.
       rie di lunga permanenza (cronicari, case di riposo,
       ecc.) ancorché qualificate come cliniche o istituti di      B) Per gravi affezioni.
       cura;                                                       Premesso che non sono assicurabili, indipendente-
   o) le cure odontoiatriche e delle paradontopatie quan-         mente dalla concreta valutazione dello stato di salute,
       do non siano rese necessarie da infortunio inden-           le persone affette da: alcolismo, tossicodipendenza,
       nizzabile a termini di polizza;                             sindrome da immunodeficienza acquisita (A.i.d.s.),
   p) le conseguenze dirette o indirette di trasformazio-         sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme ma-
       ni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali           niaco-depressive o stati paranoici, si conviene che la
       o provocati, e le accelerazioni di particelle atomi-        sopravvenienza di tale malattie durante la validità del
       che (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi,      contratto costituisce causa di automatica cessazione
       macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), a meno che          dell’assicurazione alla prima scadenza annuale suc-
       non si tratti di conseguenze di terapie mediche in-         cessiva al loro manifestarsi.
       dennizzabili a’ termini di polizza;                         L’eventuale erroneo incasso dei premi, scaduti suc-
   q) le conseguenze: di guerra, insurrezioni, tumulti po-        cessivamente, da parte della Società, non costituisce
       polari; di atti violenti od aggressioni, cui l’Assicura-    deroga a quanto sopra stabilito e dà diritto al Contraen-
       to abbia preso parte attiva, i quali abbiano finalità       te di richiederne la restituzione, con la maggiorazione
       politiche o sociali; di movimenti tellurici od eruzioni     degli interessi legali, in qualunque momento.
       vulcaniche;
   r) gli stati patologici correlati all’infezione H.IV..

4 di 14 SEZIONE MALATTIA
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione
SEZIONE MALATTIA                                                         Indennità Giornaliera da Ricovero

2. SEZIONE MALATTIA - NORME PER LA LIQUIDA-                       L’indennità è corrisposta, per un periodo massimo di
ZIONE DEI SINISTRI                                                trenta giorni per ogni ricovero, per le spese documen-
                                                                  tate e sostenute dall’Assicurato per l’assistenza fornita
Art.2.1 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro            da personale infermieristico qualificato durante il ricove-
In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato o i suoi      ro.
aventi diritto devono darne avviso per iscritto all’Agenzia
alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società en-         Art.2.6 - Liquidazione della indennità giornaliera per
tro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai        retta dell’accompagnatore
sensi dell’art.1913 del Codice Civile.                            L’indennità è corrisposta, per un periodo massimo di
La denuncia del sinistro deve essere corredata da cer-            sessanta giorni per anno assicurativo, per le spese do-
tificato medico attestante la natura della malattia o, in         cumentate e sostenute dall’Assicurato per il vitto ed il
caso di infortunio, la natura e il tipo delle lesioni subite      pernottamento dell’accompagnatore nell’Istituto di cura.
nonché la necessità del ricovero o dell’intervento e delle
altre prestazioni previste dalla polizza.                         Art.2.7 - Criteri di liquidazione
L’Assicurato deve consentire alla Società le indagini e gli       La Società, ricevuta la documentazione indicata agli
accertamenti necessari, produrre copia della documen-             articoli precedenti e compiuti gli accertamenti del caso,
tazione sanitaria, nonchè, in caso di assistenza infer-           liquida l’indennizzo dovuto.
mieristica e/o retta dell’accompagnatore, le notule in ori-
ginale. A tal fine l’Assicurato deve sciogliere dal segreto       Art.2.8 - Diritto di verifica
professionale i medici che lo hanno visitato e curato.            Quando si verifica un sinistro, la Società ha diritto di ve-
                                                                  rificare l’effettiva sussistenza delle condizioni che rendo-
Art.2.2 - Liquidazione della indennità giornaliera per            no operante la garanzia e può controllare, a mezzo dei
ricoveri in Istituto di cura                                      propri consulenti, le condizioni di salute dell’Assicurato;
L’indennità è corrisposta per i giorni di ricovero nell’Istitu-   a tal fine, l’Assicurato deve autorizzare detti consulenti a
to di cura con il limite di trecentosessantacinque gior-          prendere visione della cartella clinica.
ni per ciascun sinistro e per anno assicurativo. La prima
giornata di ricovero e l’ultima sono considerate una sola         Art.2.9 - Arbitrato irrituale
giornata di ogni ricovero qualunque sia l’ora del ricovero        Le controversie di natura medica sull’indennizzabilità
o della dimissione.                                               del sinistro e sulle sue conseguenze, possono essere
Se il ricovero è effettuato in regime di day hospital l’in-       demandate di comune accordo fra le Parti, in alternativa
dennità viene corrisposta in misura pari al 50% di quella         al ricorso all’Autorità Giudiziaria ordinaria, con apposito
concordata e per un massimo di centottanta giorni per             atto scritto, affinchè siano decise a norma delle condi-
anno assicurativo. In caso di parto naturale l’indennità          zioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati
viene corrisposta per un massimo di cinque giorni.                uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso
                                                                  contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei
Art.2.3 - Liquidazione della indennità giornaliera da             medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Colle-
convalescenza                                                     gio dei medici.
L’indennità è corrisposta per i giorni di convalescenza           Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di
successiva ad un ricovero, per un periodo prescritto dal          Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’As-
medico con il massimo del triplo di quello della degen-           sicurato.
za, con il limite di sessanta giorni per sinistro e centot-       Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remu-
tanta per anno assicurativo.                                      nera il medico da essa designato, mentre quelle per il
                                                                  terzo medico sono a carico della parte soccombente.
Art.2.4 - Liquidazione della indennità giornaliera per            Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggio-
cure termali                                                      ranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e
L’indennità è corrisposta per il periodo di cure termali          sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a
rese necessarie dall’evento che ha determinato il ricove-         qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, erro-
ro, per un periodo massimo di trenta giorni per ciascun           re o violazione di patti contrattuali.
sinistro e per anno assicurativo ed a condizione che il           I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti
ricovero si sia prolungato per almeno dieci giorni con-           in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare,
secutivi.                                                         uno per ognuna delle Parti.
                                                                  Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le
Art.2.5 - liquidazione della indennità giornaliera per            Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo
assistenza infermieristica                                        verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel
                                                                  verbale definitivo.

                                                                                                 SEZIONE MALATTIA            5 di 14
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