Indennità Giornaliera da Ricovero - Assineve Assicurazioni
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Contratto di assicurazione Indennità Giornaliera da Ricovero Indennità Giornaliera da Ricovero Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa, comprensiva del glossario; b) Condizioni di assicurazione; c) Informativa privacy, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione Mod. 1604 - Ed. 01/10 /2011 - St.10/2011 - CAL.10.000 del contratto. Il tuo Agente è sempre a tua disposizione. Contattalo per ogni informazione e saprà darti ogni volta la sua risposta su misura. www.unipolassicurazioni.it Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Contratto di assicurazione Indennità Giornaliera da Ricovero Indennità Giornaliera da Ricovero Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa, comprensiva del glossario; b) Condizioni di assicurazione; c) Informativa privacy, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Il tuo Agente è sempre a tua disposizione. Contattalo per ogni informazione e saprà darti ogni volta la sua risposta su misura. www.unipolassicurazioni.it Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Indennità Giornaliera da Ricovero Nota informativa • A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa • B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni 4. Periodi di carenza contrattuali 5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Questionario sanitario 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione nella professione 7. Premi 8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate 9. Diritto di recesso 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto 11. Legge applicabile al contratto 12. Regime fiscale • C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo 14. Reclami 15. Mediazione per la conciliazione delle controversie 16. Arbitrato irrituale • Glossario Condizioni di assicurazione • Sezione Malattia - Norme che regolano l’assicurazione • Sezione Malattia - Norme per la liquidazione dei sinistri • Sezione Assistenza - Norme che regolano l’assicurazione • Norme che regolano l’assicurazione in generale • Grandi Interventi Chirurgici • Codice Civile Informativa privacy
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Indennità Giornaliera da Ricovero NOTA INFORMATIVA 1 di 8
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione NOTA INFORMATIVA Indennità Giornaliera da Ricovero Nota informativa relativa al contratto di assicura- pubblicato sulla G.U. n. 195 del 23/8/2007. Nume- zione Malattia “Indennità Giornaliera da Ricovero”. ro di iscrizione all’Albo delle imprese assicurative: (Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010) 1.00159. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale Gentile Cliente, dell’Impresa siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a Le informazioni che seguono sono inerenti all’ultimo bi- UNIPOL Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei lancio approvato relativo all’esercizio 2010. sta per concludere. Patrimonio netto: € 1.225.389.670,00 Per maggiore chiarezza, precisiamo che: Capitale sociale: € 150.300.000,00 - la presente Nota Informativa è redatta secondo lo Totale delle riserve patrimoniali: € 1.160.117.041,00 schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo conte- Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 1,10; tale nuto non è soggetto alla preventiva approvazione indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del mar- dell’ISVAP; gine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine - il Contraente deve prendere visione delle condi- di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. zioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Si precisa che il contratto è stipulato con clausola di Contrante e dell’Assicurato, nullità, decadenze, esclu- tacito rinnovo. sioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, Avvertenza: il contratto in mancanza di disdetta, me- nonchè le informazioni qualificate come “Avvertenze” diante lettera raccomandata o telefax spedita da una sono stampate su fondo colorato, in questo modo evi- delle Parti almeno trenta giorni prima della scadenza, denziate e sono da leggere con particolare attenzione. se di durata non inferiore ad un anno, si intende pro- rogato. Si rinvia all’Art. 4.7 delle Norme che regolano Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni l’Assicurazione in Generale per gli aspetti di dettaglio. contenute nella presente Nota informativa e nel Fasci- colo informativo non derivanti da innovazioni normative 3. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclu- si rinvia al sito internet: www.unipolassicurazioni.it. sioni UNIPOL Assicurazioni S.p.A comunicherà per iscritto Le coperture offerte dal contratto, con le modalità ed al contraente le modifiche derivanti da future innova- esclusioni specificate nelle Norme che regolano l’Assi- zioni normative. curazione e differenziate in base alle scelte effettuate dal Contraente, sono le seguenti: Per ogni chiarimento, il Suo Agente/Intermediario as- sicurativo di fiducia è a disposizione per darLe tutte le a) MALATTIA I INFORTUNIO: risposte necessarie. Indennità giornaliera per ricoveri in Istituto di cura. • la Società liquida, a seguito di ricovero indennizzabile La Nota informativa si articola in tre sezioni: effettuato anche in regime di day hospital, in Istituto A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURA- di Cura reso necessario da malattia/infortunio, parto o ZIONE aborto terapeutico l’indennità giornaliera convenuta. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Si rinvia agli artt. 1.1 “Oggetto dell’assicurazione” e C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDA- 1.2 “Prestazioni” lettera A) delle Norme che regolano TIVE E SUI RECLAMI l’Assicurazione per gli aspetti di dettaglio; Indennità giornaliera per convalescenza. A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI • la Società liquida, l’indennità giornaliera convenuta ASSICURAZIONE per convalescenza successiva ad un ricovero inden- nizzabile per un periodo prescritto dal medico all’at- 1. Informazioni generali to della dimissione. Si rinvia agli artt. 1.1 “Oggetto a) UNIPOL Assicurazioni S.p.A. (“la Società”), socie- dell’assicurazione” e 1.2 “Prestazioni” lettera B) delle tà unipersonale soggetta all’attività di direzione e di Norme che regolano l’Assicurazione per gli aspetti di coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.. dettaglio; b) Sede legale e Direzione: Via Stalingrado 45, 40128 Indennità giornaliera per cure termali. Bologna (Italia). • la Società liquida, l’indennità giornaliera convenuta c) Recapito telefonico: 051.5077111 – telefax per Cure Termali successiva ad un ricovero. Si rinvia 051.375349 - sito internet: www.unipolassicurazioni. agli artt. 1.1 “Oggetto dell’assicurazione” e 1.2 “Pre- it – indirizzo di posta elettronica: info-danni@unipo- stazioni” lettera C) delle Norme che regolano l’Assicu- lassicurazioni.it. razione per gli aspetti di dettaglio. d) La Società è autorizzata all’esercizio delle Assicura- Indennità giornaliera per l’assistenza infermieristi- zioni con provvedimento Isvap n. 2542 del 3/8/2007, ca ospedaliera. 2 di 8 NOTA INFORMATIVA
• la Società liquida, l’indennità giornaliera convenuta a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia, per l’assistenza infermieristica ospedaliera durante che possono dar luogo alla riduzione o al mancato un ricovero. pagamento dell’indennizzo. Si rinvia agli Articoli 1.7 e Si rinvia agli artt. 1.1 “Oggetto dell’assicurazione” e 1.8 delle Norme che regolano l’Assicurazione per gli 1.2 “Prestazioni» lettera D) delle Norme che regolano aspetti di dettaglio e Art. 4.2 delle Norme che regolano l’Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. l’Assicurazione in Generale. Indennità giornaliera per la retta dell’accompagna- tore Avvertenza: le suddette coperture sono prestate sen- • la Società liquida, l’indennità giornaliera convenuta za specifiche franchigie e scoperti ma con limitazioni per la retta dell’accompagnatore per spese di vitto e temporali e di importo corrisposto, per gli aspetti di det- pernottamento dello stesso, a seguito di un ricovero taglio si rinvia agli Articoli 2.2 - 2.3 - 2.4 - 2.5 - 2.6 delle indennizzabile dell’Assicurato. Norme per la Liquidazione dei Sinistri e all’Art. 3.5 punti Si rinvia agli artt. 1.1 “Oggetto dell’assicurazione” e 7) 8)10)13)14)15) delle Norme che regolano l’Assicu- 1.2 “Prestazioni” lettera E) delle Norme che regolano razione di Assistenza. l’Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Inoltre sono sempre operanti le estensioni di seguito Per facilitarne la comprensione da parte del Contraen- descritte: te, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento Massimale sostitutivo in caso di grande intervento di alcune garanzie mediante esemplificazioni numeri- chirurgico. che. - La Società liquida a seguito di ricovero indennizzabi- le, reso necessario da un Grande Intervento Chirur- Meccanismo di funzionamento dei rimborsi: gico (come da elenco di polizza), in alternativa alla liquidazione delta somma giornaliera assicurata, un 1° esempio rimborso sino ad un massimo di trecento volte l’in- Un nostro Assicurato, che ha sottoscritto la polizza “In- dennità assicurata, delle spese sanitarie sostenute dennità giornaliera da ricovero” con diaria giornaliera di durante il ricovero. Si rinvia alI’Art. 1.3 “Estensioni” € 100,00, viene ricoverato in ospedale in conseguenza lettera A) delle Norme che regolano l’Assicurazione di una ischemia cerebrale (ictus). per gli aspetti di dettaglio; Resta in ospedale per 25 giorni di cui 10 giorni in repar- Indennità giornaliera da immobilizzazione to di cura intensiva. - La Società liquida a seguito di immobilizzazione resa necessaria da infortunio l’indennità giornaliera as- Indennità giornaliera da ricovero € 100,00 x 24 giorni di sicurata per il caso di ricovero. Si rinvia all’Art. 1.3 ricovero (le condizioni di assicurazione prevedono che “Estensioni” lettera B) delle Norme che regolano l’As- il primo e l’ultimo giorno di ricovero vengano conside- sicurazione per gli aspetti di dettaglio; rati come uno) = € 2.400,00 Raddoppio dell’indennità - La Società liquida il raddoppio dell’indennità giornalie- 10 giorni di ricovero in terapia intensiva (raddoppio ra convenuta per ricovero in Istituto di Cura. Si rinvia dell’indennità giornaliera assicurata per ricovero come all’Art. 1.3 “Estensioni” lettera C) delle Norme che re- da Art. 1.3 “Estensioni” lettera C) = € 1.000,00 golano l’Assicurazione per gli aspetti di dettaglio; Indennità giornaliera in caso di donazione di organi L’Assicurato percepirà € 3.400,00 - La Società liquida l’indennità giornaliera assicurata per il caso di ricovero, a seguito di trapianto di or- 2° esempio gani. Si rinvia alI’Art. 1.3 “Estensioni” lettera D) delle Un nostro Assicurato, che ha sottoscritto la polizza “In- Norme che regolano l’Assicurazione per gli aspetti di dennità giornaliera da ricovero” con diaria giornaliera di dettaglio; € 70,00, viene ricoverato in ospedale in conseguenza Indennità per spese di cartella clinica. di incidente stradale nel quale riporta oltre ad una serie - La Società liquida all’Assicurato una indennità forfet- di contusioni anche la frattura di una gamba. taria di € 15,00 a titolo di concorso spese per il rilascio Resta in ospedale per 4 giorni ed al secondo giorno di della cartella clinica. Si rinvia all’Art. 1.3 “Estensioni” degenza gli viene applicata anche una immobilizzazio- lettera E) delle Norme che regolano l’Assicurazione ne che dovrà portare per 25 giorni. per gli aspetti di dettaglio. Indennità giornaliera da ricovero € 70,00 x 3 giorni di ri- b) ASSISTENZA: covero (le condizioni di assicurazione prevedono che il la Società si obbliga a mettere ad immediata disposi- primo e l’ultimo giorno di ricovero vengano considerati zione dell’Assicurato un aiuto in caso di infortunio o come uno) = € 210,00 malattia, nei limiti delle singole prestazioni, nonché alle condizioni per le quali si rinvia alle Norme che regolano Immobilizzazione € 70,00 x 23 giorni (Art. 1.3 Estensio- l’Assicurazione di Assistenza per gli aspetti di dettaglio. ni lett. B) = € 1.610,00 Avvertenza: le coperture assicurative sono soggette L’Assicurato percepirà € 1.820,00 NOTA INFORMATIVA 3 di 8
3° esempio rio assicurativo al quale è assegnato il contratto oppure Una nostra Assicurata, che ha sottoscritto la polizza alla Direzione della Società, tramite gli ordinari mezzi di “Indennità giornaliera da ricovero” con diaria giornalie- pagamento e nel rispetto della normativa vigente. ra di € 100,00 e con indennità giornaliera per convale- La Società può concedere il pagamento frazionato del scenza di € 50,00 viene ricoverata per una gravidanza. premio annuale in rate semestrali, trimestrali o quadri- La Signora partorisce con taglio cesareo, la sua degen- mestrali anticipate, che comporterà tuttavia oneri ag- za ospedaliera dura 5 giorni e all’atto delle dimissioni giuntivi rispettivamente pari al 3%, al 4% e al 5% del gli viene prescritta una convalescenza di 21 giorni. premio della singola rata. Si rinvia agli Articoli 4.2 “Decorrenza della garanzia e Indennità giornaliera da ricovero € 100,00 x 4 giorni di pagamento del premio” e 4.3 “Frazionamento del pre- ricovero (le condizioni di assicurazione prevedono che mio” delle Norme che regolano l’Assicurazione in Ge- il primo e l’ultimo giorno di ricovero vengano conside- nerale per gli aspetti di dettaglio. rati come uno) = € 400,00. Avvertenza: la Società o l’intermediario assicurativo Indennità di convalescenza € 50,00 x 15 giorni (Art. 2.3 possono applicare sconti sul premio di polizza qualora “liquidazione della indennità giornaliera da convale- vengano assicurati con il medesimo contratto un nu- scenza”) = € 750,00 mero di persone pari o superiore a due. L’Assicurato percepirà € 1.150,00 8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Le somme assicurate ed il relativo premio sono sog- Avvertenza: le coperture, sono prestate fino alla sca- getti ad adeguamento automatico in misura costante, denza annuale del premio successiva al compimento salvo venga richiamato nella scheda di polizza del da parte dell’Assicurato del limite massimo di età in- contratto il codice 99 “rinuncia all’adeguamento delle dicato all’Art. 1.8 lettera A) “Persone non Assicurabili somme assicurate”. Si rinvia all’Art. 1.6 “Adeguamen- e Cessazione dell’Assicurazione” delle Norme che re- to delle somme assicurate” delle Norme che regolano golano l’Assicurazione al quale si rinvia per gli aspetti l’Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. di dettaglio. 9. Diritto di recesso 4. Periodi di carenza contrattuali Avvertenza: dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo Avvertenza: le coperture sono prestate con i “Termi- giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, le ni di aspettativa” indicati all’Art. 1.4 delle Norme che Parti possono recedere dal contratto. Regolano l’Assicurazione, al quale si rimanda per gli lì recesso non può essere esercitato dalle Parti decorsi aspetti di dettaglio. quindici mesi dalla data di stipulazione del contratto, ovvero sin dalla data di stipulazione nei casi in cui la 5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circo- sua durata iniziale non sia superiore ad anni cinque. stanze del rischio – Questionario Sanitario Si rinvia all’Art. 4.8 delle Norme che regolano l’Assicu- Avvertenza: le eventuali dichiarazioni false o reticenti razione in Generale per gli aspetti di dettaglio. del Contraente o dell’Assicurato sulle circostanze che In caso di durata poliennale è in facoltà del Contraen- influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di te di recedere ad ogni ricorrenza annuale, senza oneri conclusione del contratto potrebbero comportare effet- mediante invio di lettera raccomandata con preavviso ti sulla prestazione. Si rinvia all’Art. 4.1 “Dichiarazioni di almeno trenta giorni. relative alle circostanze del rischio” delle Norme che Regolano l’Assicurazione in Generale per gli aspetti di 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dettaglio. dal contratto I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono Avvertenza: la Società presta le coperture Malattia in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui sulla base delle dichiarazioni rese dall’Assicurato nel il diritto si fonda (art. 2952, comma 2, del Codice civile). Questionario Sanitario, che deve essere compilato in maniera precisa e veritiera e formerà parte integrante 11. Legislazione applicabile del contratto. Al contratto sarà applicata la legge italiana. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e varia- 12. Regime fiscale zione nella professione Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’assicurazione La polizza non è soggetta ad aggravamento e/o dimi- sono a carico del Contraente. nuzione del rischio ne a comunicazione di variazione Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per cia- della professione del Contraente / Assicurato. scuna delle quali il relativo premio è soggetto all’im- posta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote 7. Premi attualmente in vigore: Il premio deve essere pagato per intero ed in via anticipa- Malattia: 2,50% ta ad ogni annualità assicurativa all’Agenzia/Intermedia- Assistenza : 10%. 4 di 8 NOTA INFORMATIVA
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE Avvertenza: LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI Indennità giornaliera per cure termali Ai fini della denuncia il momento di insorgenza del 13. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo sinistro è quando, in seguito alle dimissioni da un Avvertenza: Istituto di cura per un ricovero dipendente da malattia o Indennità giornaliera per ricoveri ospedalieri infortunio, si rendano necessarie cure termali. Ai fini della denuncia il momento di insorgenza del sini- In caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente devono stro, in caso di indennità per ricovero in Istituto di cura darne avviso per iscritto all’Agenzia/Intermediario è considerato il primo giorno di ricovero. In caso di si- assicurativo al quale è assegnata la polizza o alla nistro, l’Assicurato o il Contraente devono darne av- Direzione della Società entro tre giorni da quando viso per iscritto all’Agenzia/Intermediario assicurativo ne hanno avuto la possibilità; la denuncia del sinistro, al quale è assegnata la polizza o alla Direzione della deve essere corredata da documentazione medica Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto la attestante la natura della malattia o, in caso di infortunio, possibilità; la denuncia del sinistro, deve essere corre- la natura e il tipo di lesioni subite, nonché la necessità data da documentazione medica attestante la natura delle prestazioni da effettuare. della malattia o, in caso di infortunio, la natura e il tipo L’Assicurato, deve consentire alla Società le indagini e di lesioni subite, nonché la necessità delle prestazioni gli accertamenti ritenuti necessari, produrre copia della da effettuare. documentazione sanitaria, nonché, in caso di assistenza L’Assicurato, deve consentire alla Società le indagini e infermieristica e/o retta dell’accompagnatore, le notule gli accertamenti ritenuti necessari, produrre copia della in originale. documentazione sanitaria, nonché, in caso di assisten- A tal fine l’Assicurato deve sciogliere dal segreto za infermieristica e/o retta dell’accompagnatore, le no- professionale i medici che lo hanno visitato e curato. tule in originale. Si rinvia agli Artt. 2.1 “Obblighi dell’Assicurato in caso di A tal fine l’Assicurato deve sciogliere dal segreto pro- sinistro” e 2.4 “Liquidazione della indennità giornaliera fessionale i medici che lo hanno visitato e curato. per Cure Termali” delle Norme per la Liquidazione dei Si rinvia agli Artt. 2.1 “Obblighi dell’Assicurato in caso Sinistri per gli aspetti di dettaglio. di sinistro” e 2.2 “Liquidazione della indennità giorna- liera per ricoveri in Istituti di Cura” delle Norme per la Avvertenza: Liquidazione dei Sinistri per gli aspetti di dettaglio. Indennità giornaliera per l’assistenza infermieristica Ai fini della denuncia il momento di insorgenza del Avvertenza: sinistro è quando, come conseguenza del ricovero in Indennità giornaliera da convalescenza un Istituto di cura a seguito di malattia o infortunio, si Ai fini della denuncia il momento di insorgenza del si- renda necessaria l’assistenza infermieristica fornita da nistro è quando, in seguito alle dimissioni da un Istituto personale qualificato durante il ricovero stesso. di cura per un ricovero dipendente da malattia o infor- In caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente devono tunio, venga certificato dal medico all’atto delle dimis- darne avviso per iscritto all’Agenzia/Intermediario sioni che l’Assicurato abbia necessità di un periodo di assicurativo al quale è assegnata la polizza o alla convalescenza. Direzione della Società entro tre giorni da quando In caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente devono ne hanno avuto la possibilità; la denuncia del sinistro, darne avviso per iscritto all’Agenzia/Intermediario assi- deve essere corredata da documentazione medica curativo al quale è assegnata la polizza o alla Direzione attestante la natura della malattia o, in caso di infortunio, della Società entro tre giorni da quando ne hanno avu- la natura e il tipo di lesioni subite, nonché la necessità to la possibilità; la denuncia del sinistro, deve essere delle prestazioni da effettuare. corredata da documentazione medica attestante la na- L’Assicurato, deve consentire alla Società le indagini e tura della malattia o, in caso di infortunio, la natura e il gli accertamenti ritenuti necessari, produrre copia della tipo di lesioni subite, nonché la necessità delle presta- documentazione sanitaria, nonché, in caso di assistenza zioni da effettuare. infermieristica e/o retta dell’accompagnatore, le notule L’Assicurato, deve consentire alla Società le indagini e in originale. gli accertamenti ritenuti necessari, produrre copia della A tal fine l’Assicurato deve sciogliere dal segreto documentazione sanitaria, nonché, in caso di assisten- professionale i medici che lo hanno visitato e curato. za infermieristica e/o retta dell’accompagnatore, le no- Si rinvia agli Artt. 2.1 “Obblighi dell’Assicurato in caso di tule in originale. sinistro” e 2.5 “Liquidazione della indennità giornaliera A tal fine l’Assicurato deve sciogliere dal segreto pro- per assistenza infermieristica” delle Norme per la fessionale i medici che lo hanno visitato e curato. Liquidazione dei Sinistri per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia agli Artt. 2.1 “Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro” e 2.3 “Liquidazione della indennità giornalie- Avvertenza: ra da convalescenza” delle Norme per la Liquidazione Indennità giornaliera per la retta dell’accompagnatore dei Sinistri per gli aspetti di dettaglio. Ai fini della denuncia il momento di insorgenza del sini- stro è quando, durante il ricovero dell’Assicurato in un NOTA INFORMATIVA 5 di 8
Istituto di cura a seguito di malattia o infortunio, si ren- L’Assicurato, deve consentire alla Società le indagini e da necessaria la presenza di un accompagnatore che gli accertamenti ritenuti necessari, produrre copia della ha sostenuto spese per vitto e pernottamento. documentazione sanitaria, nonché, in caso di assistenza In caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente devono infermieristica e/o retta dell’accompagnatore, le notule darne avviso per iscritto aIl’Agenzia/lntermediario assi- in originale. curativo al quale è assegnata la polizza o alla Direzio- A tal fine l’Assicurato deve sciogliere dal segreto ne della Società entro tre giorni da quando ne hanno professionale i medici che lo hanno visitato e curato. avuto la possibilità; la denuncia del sinistro, deve esse- Si rinvia all’Art. 1.3 “Estensioni” lettera D) delle Norme re corredata da documentazione medica attestante la che regolano l’Assicurazione e Art. 2.1 “Obblighi natura della malattia o, in caso di infortunio, la natura dell’Assicurato in caso di sinistro” delle Norme per la e il tipo di lesioni subite, nonché la necessità delle pre- liquidazione dei Sinistri per gli aspetti di dettaglio. stazioni da effettuare. L’Assicurato, deve consentire alla Società le indagini e Avvertenza: gli accertamenti ritenuti necessari, produrre copia della Indennità per spese di cartella clinica documentazione sanitaria, nonché, in caso di assisten- Ai fini della denuncia il momento di insorgenza del za infermieristica e/o retta dell’accompagnatore, le no- sinistro è considerato il primo giorno di ricovero con tule in originale. o senza intervento chirurgico, reso necessario da A tal fine l’Assicurato deve sciogliere dal segreto pro- infortunio o malattia. fessionale i medici che lo hanno visitato e curato. Si rinvia all’Art. 1.3 “Estensioni” lettera E) delle Norme Si rinvia agli Artt. 2.1 “Obblighi dell’Assicurato in caso che regolano l’Assicurazione e Art. 2.1 “Obblighi di sinistro” e 2.6 “Liquidazione della indennità giorna- dell’Assicurato in caso di sinistro” delle Norme per la liera per retta dell’accompagnatore” delle Norme per la liquidazione dei Sinistri per gli aspetti di dettaglio. Liquidazione dei Sinistri per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: la gestione dei sinistri relativi alla Sezione Avvertenza: Assistenza è affidata ad IMA Italia Assistance S.p.A. Raddoppio dell’indennità Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto S. Giovanni Ai fini della denuncia il momento di insorgenza del (Ml) Si rinvia all’Art. 3.8 “Modalità per la richiesta di as- sinistro è considerato il primo giorno di ricovero con sistenza” delle Norme che regolano l’Assicurazione per o senza intervento chirurgico reso necessario da gli aspetti di dettaglio. infortunio o malattia. In caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente devono darne avviso per iscritto alI’Agenzia/ 14. Reclami Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o polizza o alla Direzione della Società entro tre giorni la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscrit- da quando ne hanno avuto la possibilità; la denuncia to alla Società, indirizzandoli a UNIPOL Assicurazioni del sinistro, deve essere corredata da documentazione S.p.A. – Reclami Assistenza Clienti - Via della Unio- medica attestante la natura della malattia o, in caso di ne Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) infortunio, la natura e il tipo di lesioni subite, nonché la - Tel.: 02 55604027 (da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 necessità delle prestazioni da effettuare. alle ore 12,30; venerdì dalle 9.00 alle 12.00) - Fax: 02 L’Assicurato, deve consentire alla Società le indagini e 51815353 - E-mail: reclami@unipolassicurazioni.it. gli accertamenti ritenuti necessari, produrre copia della Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esi- documentazione sanitaria, nonché, in caso di assistenza to del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel ter- infermieristica e/o retta dell’accompagnatore, le notule mine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all’ISVAP, in originale. Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 00187 A tal fine l’Assicurato deve sciogliere dal segreto Roma, telefono 06.421331. professionale i medici che lo hanno visitato e curato. I reclami indirizzati all’ISVAP devono contenere: Si rinvia all’Art. 1.3 “Estensioni” lettera C) delle Norme a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con che regolano l’AssicurazIone e Art. 2.1 “Obblighi eventuale recapito telefonico; dell’Assicurato in caso di sinistrd’ delle Norme per la b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si liquidazione dei Sinistri per gli aspetti di dettaglio. lamenta l’operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; Avvertenza: d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’even- Indennità giornaliera in caso di donazione di organi tuale riscontro fornito dalla stessa; Ai fini della denuncia il momento di insorgenza del e) ogni documento utile per descrivere più compiuta- sinistro è considerato il primo giorno di ricovero con mente le relative circostanze. intervento chirurgico. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami In caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente devono sono riportate sul sito internet della Società www.uni- darne avviso per iscritto all’Agenzia/Intermediario polassicurazioni.it. assicurativo al quale è assegnata la polIzza o alla In relazione alle controversie inerenti la quantificazione Direzione della Società enùo tre giorni da quando ne delle prestazioni si ricorda che permane la competenza hanno avuto la possibilità. esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di 6 di 8 NOTA INFORMATIVA
ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. commerciali”. Tale decreto ha previsto la possibilità, Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie per la risoluzione di controversie civili anche in materia tra un contraente consumatore di uno Stato membro e di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo un’impresa con sede legale in un altro Stato membro, di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro il reclamante avente domicilio in Italia può presentare presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il con- reclamo: traente o l’assicurato intendano avvalersi di tale possi- - all’ISVAP, che lo inoltra al sistema/organo estero di bilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, settore competente per la risoluzione delle controver- depositata presso uno di tali organismi, alla sede le- sie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclaman- gale di Unipol Assicurazioni S.p.A., Ufficio Riscontro, te e comunicandogli poi la risposta; Via Stalingrado 45, 40128, Bologna, anche a mezzo - direttamente al sistema/organo estero competen- posta elettronica all’indirizzo mediazionecivile@unipo- te dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio lassicurazioni.it ovvero a mezzo fax al n° 0517096855. Economico Europeo) sede dell’impresa assicuratrice Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione è obbliga- stipulante (sistema individuabile tramite il sito http:// torio, cioè deve essere attivato prima dell’instaurazione www.ec.europa.eu/fin-net), richiedendo l’attivazione della causa civile come condizione di procedibilità del- della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra or- la stessa, per le controversie in materia di contratti di ganismi nazionali. assicurazione, con esclusione di quelle in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di Nel caso in cui il Cliente e la Società concordino di veicoli e natanti, per le quali sarà obbligatorio dal 20 assoggettare il contratto alla legislazione di un altro marzo 2012. Stato, l’Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta 16. Arbitrato irrituale e l’ISVAP si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra Il contratto prevede che la Società e l’Assicurato pos- l’Autorità competente prevista dalla legislazione pre- sano demandare la risoluzione delle controversie di scelta ed il Cliente stesso. natura medica sull’indennizzabilità del sinistro e/o sulle sue conseguenze ad un collegio di tre medici, che risie- 15. Mediazione per la conciliazione delle controversie de nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legisla- vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. tivo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di “mediazione Avvertenza: resta comunque fermo il diritto della Socie- finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e tà e dell’Assicurato di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione GLOSSARIO Indennità Giornaliera da Ricovero Ai seguenti termini la Società e il Contraente attribui- • Difetto fisico / malformazione: alterazione/imperfe- scono convenzionalmente questi significati: zione/mancanza di un organo o di un apparato con- genito ovvero verificatosi nel corso dello sviluppo fi- • Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 siologico, che sia noto o evidente o diagnosticato in giorni in caso di anno bisestile. epoca antecedente alla stipula del contratto. • Assicurato: soggetto il cui interesse é protetto • Documentazione sanitaria: gli originali della cartella dall’assicurazione. clinica e/o di tutta la certificazione medica, costituita da diagnosi, pareri e prescrizioni dei sanitari, da ra- • Assicurazione: contratto di assicurazione. diografie, da esami strumentali e diagnostici e della documentazione di spesa (comprese le notule e rice- • Assistenza: aiuto tempestivo in denaro o in natura, vute dei farmaci). fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro. • Fascicolo Informativo: l’insieme della documenta- zione informativa da consegnare al potenziale clien- • Contraente: soggetto che stipula il contratto di assi- te, composta da: Nota Informativa comprensiva del curazione. Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa Privacy. • Day Hospital: degenza diurna senza pernottamento in Istituto di cura per prestazioni chirurgiche e/o tera- • Franchigia: la parte di danno che per ogni sinistro pie mediche documentata da cartella clinica. rimane a carico dell’Assicurato espressa in importo fisso, in giorni o in percentuale sul grado di invalidità permanente accertato. NOTA INFORMATIVA 7 di 8
• Grandi interventi chirurgici: interventi chirurgici ri- situ (tumore che non ha ancora invaso i tessuti dell’or- portati nell’apposito elenco. gano colpito); sono inoltre compresi i tumori con inva- sione diretta degli organi vicini, in fase metastatica e • Immobilizzazione: stato temporaneo di incapaci- le recidive; sono esclusi basoliomi e spinaliomi. tà fisica, totale o parziale, a svolgere le proprie oc- cupazioni a causa di fratture scheletriche o lesioni • Periodo assicurativo – annualità assicurativa: in capsulo-legamentose che richiedono, a seguito di caso di polizza di durata inferiore a 365 giorni, è il prescrizione medica, l’applicazione di un mezzo di periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della contenzione inamovibile, rigido ed esterno, costituito polizza e termina alla scadenza della polizza stessa. da: fasce, docce, apparecchi gessati o altro tutore di In caso di polizza di durata superiore a 365 giorni, il contenzione comunque immobilizzante, la cui appli- primo periodo inizia alle ore 24 dalla data di effetto cazione e rimozione sia effettuata esclusivamente da della polizza e termina alle 24 del giorno della prima Istituti di cura o da personale medico specializzato. ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno dura- Sono inoltre compresi anche i mezzi di contenzione ta di 365 giorni (366 negli anni bisestili) a partire dalla amovibili - semprechè rigidi, esterni e comunque im- scadenza del periodo che li precede. mobilizzanti - purchè prescritti: • in assenza di ricovero o di day hospital, da un Pron- • Polizza: documento che prova l’esistenza del contrat- to soccorso dipendente da presidio ospedaliero; to assicurativo. • in caso di ricovero o di day hospital, nel corso della degenza dai sanitari dell’Istituto di cura ovvero, alla • Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società a dimissione, da un medico specialista ortopedico. corrispettivo dell’assicurazione. • Indennizzo: somma dovuta dalla Società in caso di • Questionario Sanitario: documento che descrive lo sinistro. stato di salute dell’Assicurato. Deve essere compilato e sottoscritto dall’Assicurato o da chi ne esercita la • Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta patria potestà, prima di stipulare la polizza. ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamen- Il questionario sanitario fa parte integrante del con- te constatabili. tratto ed è sulla base delle dichiarazioni in esso rila- sciate che la Società dà il consenso alla copertura • Istituto di cura: struttura sanitaria a gestione pubbli- assicurativa. ca o gestione privata, regolarmente autorizzata dalle competenti Autorità alle prestazioni sanitarie ed al ri- • Ricovero: degenza, documentata da cartella clinica, covero dei malati. Sono esclusi: stabilimenti terma- comportante pernottamento in Istituto di Cura. li, le case di riposo, strutture di convalescenza e di lungodegenza, istituti per la cura della persona ai fini • Rischio: probabilità che si verifichi un sinistro. puramente estetici o dietetici, fisioterapici, riabilitativi. • Scoperto: percentuale applicabile all’ammontare • Isvap: Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni pri- dell’indennizzo che per ogni sinistro, rimane a carico vate e di interesse collettivo. dell’Assicurato. • Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non • Sinistro: verificarsi di un fatto dannoso per il quale è dipendente da infortunio. prestata l’assicurazione. • Malattia Oncologica: ogni malattia determinata dal- • Società: l’Impresa assicuratrice, UNIPOL Assicura- la presenza di neoplasia maligna invasiva, incluse le zioni S.p.A. leucemie, i linfomi, il morbo di Hodgkins, il cancro in UNIPOL Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie con- tenuti nella presente Nota informativa. Ed. 10/2011 UNIPOL Assicurazioni S.p.A. L’Amministratore Delegato Carlo Cimbri 8 di 8 NOTA INFORMATIVA
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Indennità Giornaliera da Ricovero CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 1 di 14
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione SEZIONE MALATTIA Indennità Giornaliera da Ricovero 1. SEZIONE MALATTIA - NORME CHE REGOLANO nità giornaliera assicurata, per spese di vitto e per- L’ASSICURAZIONE nottamento di un accompagnatore durante il ricovero dell’Assicurato in Istituto di cura indennizzabile a termi- Art.1.1 - Oggetto dell’assicurazione ni di contratto. La Società, in base alle dichiarazioni rese dall’Assicu- rato nel Questionario sanitario, si obbliga a corrispon- Art.1.3 - Estensioni dere al medesimo, in caso di: (sempre operanti) • infortunio, anche se causato con colpa grave, A) Massimale sostitutivo in caso di grande inter- • malattia, parto o aborto terapeutico, vento chirurgico. che comporti un ricovero in Istituto di cura, una indenni- In caso di ricovero reso necessario da “Grande inter- tà giornaliera secondo quanto previsto dalla prestazio- vento chirurgico”, come da successivo elenco, l’As- ne indicate nell’art.1.2, se ed in quanto operanti e nei sicurato può optare, in alternativa alla liquidazione limiti indicati dalle norme che regolano la liquidazione dell’indennità giornaliera di cui all’art.1.2 paragrafo A), dei sinistri. per il rimborso, fino alla concorrenza di trecento volte l’indennità giornaliera assicurata, delle seguenti spese Art.1.2 - Prestazioni sostenute durante il ricovero: (operanti solo quelle prestazioni per le quali siano • onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, state espressamente indicate nella Scheda di po- dell’anestesista e di ogni altro partecipante all’inter- lizza del contratto le somme assicurate e sia stato vento; corrisposto il relativo premio) • diritti di sala operatoria e materiali d’intervento, com- A) Indennità giornaliera per ricoveri in Istituto di prese le endoprotesi; cura. • assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e ri- La garanzia riguarda la corresponsione della indennità educativi, medicinali ed esami, purchè relativi al rico- giornaliera assicurata a seguito di ricovero in Istituto vero ed alla patologia che ha dato luogo al ricovero; di cura, indennizzabile a termine di contratto, anche in • rette di degenza. regime di day hospital. Se parte delle spese è sostenuta da ente pubblico o B) Indennità giornaliera per convalescenza. privato, il rimborso sarà limitato alle sole spese rimaste La garanzia riguarda la corresponsione della indenni- a carico dell’Assicurato. tà giornaliera assicurata, successiva ad un ricovero in La valutazione e il rimborso delle spese sostenute Istituto di cura, indennizzabile a termine di contratto, sono sempre effettuati in Euro e in Italia. Per le spese che renda necessaria una convalescenza per un perio- sostenute in divisa valutaria diversa dall’Euro, il rimbor- do prescritto dal medico all’atto delle dimissioni. so sarà effettuato in Euro al cambio medio della setti- La garanzia non è operante per: mana in cui la spesa è stata sostenuta ricavato dalle a) parto non cesareo o aborto; quotazioni dell’ Ufficio Italiano dei Cambi. b) malattie della gravidanza e del puerperio; La Società, inoltre, provvede, su espressa richiesta c) ricoveri in regime di day hospital; dell’Assicurato, alla restituzione dei documenti originali d) cure termali iniziate dopo sessanta giorni dalla data previo quietanzamento delle notule e delle fatture con della dimissione dall’Istituto di cura. apposizione della data e dell’importo liquidato. C) Indennità giornaliera per cure termali. B) Indennità giornaliera da immobilizzazione. La garanzia riguarda la corresponsione della indenni- La Società corrisponde all’Assicurato l’indennità gior- tà giornaliera assicurata, successiva ad un ricovero in naliera assicurata per il caso di ricovero, di cui all’art.1.2 Istituto di cura, indennizzabile a termine di contratto, paragrafo A), a seguito di immobilizzazione resa ne- che renda necessarie cure termali. cessaria da infortunio. La garanzia non è operante per: L’indennità giornaliera viene corrisposta: a) parto non cesareo o aborto; • dal giorno dell’applicazione al giorno della rimozione b) malattie della gravidanza e del puerperio; quando l’infortunio non comporti ricovero; c) ricoveri in regime di day hospital; • dal giorno della dimissione al giorno della rimozione d) cure termali iniziate dopo sessanta giorni dalla data quando l’applicazione è stata effettuata in regime di della dimissione dall’Istituto di cura. ricovero. D) Indennità giornaliera per l’assistenza infermieri- L’indennità giornaliera viene corrisposta per un mas- stica ospedaliera. simo di quaranta giorni per ogni infortunio e per anno La garanzia riguarda la corresponsione della indenni- assicurativo. tà giornaliera assicurata che, come conseguenza del C) Raddoppio dell’indennità. ricovero in Istituto di cura indennizzabile a termine di L’indennità giornaliera assicurata per ricovero in Istituti contratto, renda necessaria l’assistenza infermieristica di cura viene raddoppiata nel caso di: fornita da personale qualificato durante il ricovero stes- • ricovero reso necessario da “malattie oncologiche”; so. • ricovero in unità di cure intensive; E) Indennità giornaliera per la retta dell’accompa • ricovero di due o più persone assicurate a seguito del gnatore. medesimo infortunio o della medesima malattia; La garanzia riguarda la corresponsione della inden- • ricovero all’estero. 2 di 14 SEZIONE MALATTIA
D) Indennità giornaliera in caso di donazione di or- le somme assicurate ed il premio, esclusa la garan- gani. zia assistenza, saranno automaticamente aumentati in La Società corrisponde all’Assicurato l’indennità misura costante, di un’aliquota pari al 5% degli importi giornaliera concordata per il caso di ricovero, di cui stabiliti nell’annualità precedente. all’art.1.2 paragrafo A), a seguito di trapianto di organi Qualora in conseguenza di più adeguamenti le somme in cui l’Assicurato risulta donatore vivente. assicurate ed il premio vengano a superare il doppio E) Indennità per spese di cartella clinica. degli importi inizialmente stabiliti, le Parti avranno la fa- La Società corrisponde all’Assicurato l’indennità forfet- coltà, entro sessanta giorni dalla scadenza della rata taria di € 15,00 per ciascun sinistro, a titolo di concorso cui si riferisce l’ultimo adeguamento, di rinunciare alla spese per il rilascio della cartella clinica relativa al sini- normativa di cui al presente articolo; in tal caso dalla stro denunciato. successiva scadenza le somme assicurate ed il premio rimarranno quelli risultanti dall’ultimo adeguamento. Art.1.4 - Termini di aspettativa L’assicurazione decorre dalle ore 24: Art.1.7 - Rischi esclusi dall’assicurazione • del giorno di effetto della polizza per gli infortuni veri- L’assicurazione non è operante per: ficatisi dopo la data di stipulazione del contratto; a) le conseguenze dirette di infortunio nonchè malattie, • dal trentesimo giorno successivo a quello di effetto malformazioni e stati patologici insorti, diagnosticati della polizza, per le malattie insorte dopo la stipula- o curati o che hanno causato sintomi anteriormente zione del contratto. Per le malattie dipendenti da gra- alla stipulazione del contratto e non dichiarati alla vidanza la garanzia è operante a condizione che la Società o non evidenziati nel questionario sanitario gravidanza abbia avuto inizio successivamente alla con dolo o colpa grave; data di effetto della polizza; b) l’eliminazione o correzione di difetti fisici congeniti, • dal centottantesimo giorno successivo a quello di e/o preesistenti alla stipulazione della polizza salvo effetto della polizza per le conseguenze di stati pa- che l’Assicurato non ne sia portatore inconscio o tologici diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o per la correzione di vizi di rifrazione oculare; curati anteriormente alla stipulazione del contratto, c) le malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi dichiarati dall’Assicurato nel questionario sanitario ed comprese le patologie nevrotiche, le sindromi an- accettati dalla Società; siose e/o depressive; • dal centottantesimo giorno successivo a quello di d) le conseguenze di infortuni derivanti da azioni do- effetto della polizza per le conseguenze di stati pa- lose, compiute o tentate dall’Assicurato nonchè tologici non conosciuti dall’Assicurato, ma insorti, se- quelle da lui attuate volontariamente contro la sua condo giudizio medico, anteriormente alla stipulazio- persona; ne del contratto; e) le conseguenze di infortuni derivanti da ubriachez- • dal trecentesimo giorno successivo a quello di ef- za, ad abuso di psicofarmaci, di uso di stupefacenti fetto della polizza per il parto e l’aborto terapeutico. o allucinogeni, nonché le malattie correlate al con- Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, sumo di stupefacenti o allucinogeni, e all’abuso di senza soluzione di continuità, di altra polizza emessa alcool e sostanze psicotrope; dalla Società e riguardante gli stessi Assicurati e iden- f) le conseguenze di infortuni causati dalla pratica dei tiche garanzie, i termini di aspettativa di cui sopra ope- seguenti sports anche se svolti a carattere ricrea- rano: tivo: alpinismo in solitario con scalata di rocce o di • dal giorno di effetto dell’assicurazione di cui alla poliz- ghiacciai oltre il terzo grado della scala di Monaco, za sostituita, per le prestazioni e la somma assicurata pugilato, lotta e arti marziali nelle loro varie forme, da quest’ultima risultanti; football americano, freeclimbing, discesa di rapide, • dal giorno di effetto dell’assicurazione di cui alla pre- atletica pesante, salti dal trampolino con sci od idro- sente polizza limitatamente alle maggiori somme ed scì, sci acrobatico, sci estremo e sci alpinismo, bob- alle diverse prestazioni da essa previste. sleigh (guidoslitta),bob, skeleton (slittino), rugby, Analogamente, in caso di variazioni intervenute nel hockey, immersione con autorespiratore, speleolo- corso della presente polizza, i termini di aspettativa gia, sports comportanti l’uso di veicoli o natanti a suddetti operano dal giorno di effetto della variazione motore, in gare,competizioni e relative prove salvo stessa per le maggiori somme e le diverse persone o si tratti di gare di regolarità pura, sport del paraca- prestazioni assicurate. dutismo e sports aerei in genere; g) le conseguenze di infortuni causati dalla pratica di Art.1.5 - Validita’ territoriale sports costituenti per l’Assicurato attività professionale; L’assicurazione vale per il mondo intero. h) l’aborto non terapeutico ed eventuali conseguenze; i) le terapie della fecondità, della sterilità, dell’impo- Art.1.6 - Adeguamento delle somme assicurate tenza sessuale; Premesso che il Contraente ha facoltà di rinunciare l) le prestazioni aventi finalità estetiche (salvi gli in- all’adeguameno di cui al presente articolo e in tal caso, terventi di chirurgia plastica o stomatologica rico- nella Scheda di polizza del contratto deve essere struttiva dovuti a conseguenza diretta di infortunio richiamato il codice 99, ad ogni scadenza annuale o di intervento demolitivo indennizzabile a termini SEZIONE MALATTIA 3 di 14
di polizza); Art.1.8 - Persone non assicurabili e cessazione del m) le prestazioni e le terapie in genere con finalità dieto- l’assicurazione logica nonché prestazioni e terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale (D.M. del 8/11/1991pubbli- A) Per limite d’età. cato sulla G.U. 262) quali per esempio le omeopa- La presente assicurazione può essere stipulata e/o rin- tiche, fitoterapiche e le cure dimagranti in genere; novata solo fino al raggiungimento del settantacinque- n) iricoveri per malattie croniche in istituzioni sanita- simo anno di età dell’Assicurato. rie di lunga permanenza (cronicari, case di riposo, ecc.) ancorché qualificate come cliniche o istituti di B) Per gravi affezioni. cura; Premesso che non sono assicurabili, indipendente- o) le cure odontoiatriche e delle paradontopatie quan- mente dalla concreta valutazione dello stato di salute, do non siano rese necessarie da infortunio inden- le persone affette da: alcolismo, tossicodipendenza, nizzabile a termini di polizza; sindrome da immunodeficienza acquisita (A.i.d.s.), p) le conseguenze dirette o indirette di trasformazio- sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme ma- ni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali niaco-depressive o stati paranoici, si conviene che la o provocati, e le accelerazioni di particelle atomi- sopravvenienza di tale malattie durante la validità del che (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, contratto costituisce causa di automatica cessazione macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), a meno che dell’assicurazione alla prima scadenza annuale suc- non si tratti di conseguenze di terapie mediche in- cessiva al loro manifestarsi. dennizzabili a’ termini di polizza; L’eventuale erroneo incasso dei premi, scaduti suc- q) le conseguenze: di guerra, insurrezioni, tumulti po- cessivamente, da parte della Società, non costituisce polari; di atti violenti od aggressioni, cui l’Assicura- deroga a quanto sopra stabilito e dà diritto al Contraen- to abbia preso parte attiva, i quali abbiano finalità te di richiederne la restituzione, con la maggiorazione politiche o sociali; di movimenti tellurici od eruzioni degli interessi legali, in qualunque momento. vulcaniche; r) gli stati patologici correlati all’infezione H.IV.. 4 di 14 SEZIONE MALATTIA
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione SEZIONE MALATTIA Indennità Giornaliera da Ricovero 2. SEZIONE MALATTIA - NORME PER LA LIQUIDA- L’indennità è corrisposta, per un periodo massimo di ZIONE DEI SINISTRI trenta giorni per ogni ricovero, per le spese documen- tate e sostenute dall’Assicurato per l’assistenza fornita Art.2.1 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro da personale infermieristico qualificato durante il ricove- In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato o i suoi ro. aventi diritto devono darne avviso per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società en- Art.2.6 - Liquidazione della indennità giornaliera per tro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai retta dell’accompagnatore sensi dell’art.1913 del Codice Civile. L’indennità è corrisposta, per un periodo massimo di La denuncia del sinistro deve essere corredata da cer- sessanta giorni per anno assicurativo, per le spese do- tificato medico attestante la natura della malattia o, in cumentate e sostenute dall’Assicurato per il vitto ed il caso di infortunio, la natura e il tipo delle lesioni subite pernottamento dell’accompagnatore nell’Istituto di cura. nonché la necessità del ricovero o dell’intervento e delle altre prestazioni previste dalla polizza. Art.2.7 - Criteri di liquidazione L’Assicurato deve consentire alla Società le indagini e gli La Società, ricevuta la documentazione indicata agli accertamenti necessari, produrre copia della documen- articoli precedenti e compiuti gli accertamenti del caso, tazione sanitaria, nonchè, in caso di assistenza infer- liquida l’indennizzo dovuto. mieristica e/o retta dell’accompagnatore, le notule in ori- ginale. A tal fine l’Assicurato deve sciogliere dal segreto Art.2.8 - Diritto di verifica professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Quando si verifica un sinistro, la Società ha diritto di ve- rificare l’effettiva sussistenza delle condizioni che rendo- Art.2.2 - Liquidazione della indennità giornaliera per no operante la garanzia e può controllare, a mezzo dei ricoveri in Istituto di cura propri consulenti, le condizioni di salute dell’Assicurato; L’indennità è corrisposta per i giorni di ricovero nell’Istitu- a tal fine, l’Assicurato deve autorizzare detti consulenti a to di cura con il limite di trecentosessantacinque gior- prendere visione della cartella clinica. ni per ciascun sinistro e per anno assicurativo. La prima giornata di ricovero e l’ultima sono considerate una sola Art.2.9 - Arbitrato irrituale giornata di ogni ricovero qualunque sia l’ora del ricovero Le controversie di natura medica sull’indennizzabilità o della dimissione. del sinistro e sulle sue conseguenze, possono essere Se il ricovero è effettuato in regime di day hospital l’in- demandate di comune accordo fra le Parti, in alternativa dennità viene corrisposta in misura pari al 50% di quella al ricorso all’Autorità Giudiziaria ordinaria, con apposito concordata e per un massimo di centottanta giorni per atto scritto, affinchè siano decise a norma delle condi- anno assicurativo. In caso di parto naturale l’indennità zioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati viene corrisposta per un massimo di cinque giorni. uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Art.2.3 - Liquidazione della indennità giornaliera da medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Colle- convalescenza gio dei medici. L’indennità è corrisposta per i giorni di convalescenza Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di successiva ad un ricovero, per un periodo prescritto dal Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’As- medico con il massimo del triplo di quello della degen- sicurato. za, con il limite di sessanta giorni per sinistro e centot- Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remu- tanta per anno assicurativo. nera il medico da essa designato, mentre quelle per il terzo medico sono a carico della parte soccombente. Art.2.4 - Liquidazione della indennità giornaliera per Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggio- cure termali ranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e L’indennità è corrisposta per il periodo di cure termali sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a rese necessarie dall’evento che ha determinato il ricove- qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, erro- ro, per un periodo massimo di trenta giorni per ciascun re o violazione di patti contrattuali. sinistro e per anno assicurativo ed a condizione che il I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti ricovero si sia prolungato per almeno dieci giorni con- in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, secutivi. uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Art.2.5 - liquidazione della indennità giornaliera per Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo assistenza infermieristica verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. SEZIONE MALATTIA 5 di 14
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