PIAO Sottosezione - Organizzazione Lavoro Agile
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PIAO Sottosezione – Organizzazione Lavoro Agile
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE 2022 PREMESSE Nell’ambito della disciplina per la promozione della conciliazione dei tempi di vita e lavoro la Legge 7 agosto 2015 n. 124 ha disposto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l’attuazione del Telelavoro e l’introduzione di nuove modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. La Legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, ha disciplinato la materia introducendo misure volte a favorire una nuova concezione dei tempi e dei luoghi del lavoro subordinato, definendo il lavoro agile come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. La prima applicazione nell’ente dello smart working risale ad inizio 2018 mediante avvisi semestrali destinati a tutto il personale dirigenziale e delle categorie interessato, nel limite dei posti messi a disposizione dal Piano di Telelavoro e Lavoro agile, approvato annualmente dall’Ufficio di Presidenza. Nel 2018 sono state attivate le prime 10 postazioni di lavoro agile. Successivamente le postazioni sono state incrementate sino a 33., che sommate alle 14 postazioni assegnate di Telelavoro, hanno consentito di raggiungere la copertura del 20% dei dipendenti in servizio. Nella prima fase della pandemia in coerenza con la normativa emergenziale, con una serie di Deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza e di decreti attuativi del Segretario Generale è stato posto in lavoro da remoto, con strumentazione propria o fornita dall’Amministrazione, circa il 95 % di tutto il personale. Negli ultimi mesi del 2020 l’ente ha avviato la redazione del piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA), introdotto dal comma 4-bis dell’art. 263 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, secondo cui “entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) (…). Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene (…)”. 2
A fronte di una mappatura dei processi e delle aree di attività raggruppate per macro aree e suddivise per i Servizi dell’ente che possono essere svolti in modalità agile, in collaborazione con l’OIV e a seguito di confronto con le OOSS e le RSU in data 1° febbraio 2021, con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.20 è stato approvato il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) del Consiglio regionale, contestualmente al Piano della Performance per il triennio 2021 – 2023 (anno 2021). Il suddetto provvedimento ha delegato al Segretario generale l’adozione dei provvedimenti conseguenti per l’attuazione operativa del piano stesso. Con successivi decreti del Segretario sono stati approvati 50 progetti di lavoro agile per area/gruppo di lavoro o individuali. (DSG 119/2021 e 214/2021) A partire dal 1° aprile 2021 è stato assegnato il lavoro agile mediante sottoscrizione dell’atto aggiuntivo al Contratto individuale di lavoro a 223 dipendenti della struttura. Nell’ultimo bimestre dell’anno a fronte dell’entrata in vigore del Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione 8 ottobre 2021, sono stati rivisti 119 atti aggiuntivi adeguandoli alle nuove disposizioni in tema di applicazione del principio di prevalenza del lavoro da svolgere in presenza. Di seguito un prospetto riepilogativo rispetto all’evoluzione del lavoro agile in Consiglio a partire dal 2018, anno di introduzione: In tema di Telelavoro il POLA 2021 ha previsto la coesistenza delle due modalità di lavoro a distanza, consentendo ai dipendenti in Telelavoro di avvalersi temporaneamente del lavoro agile per la durata del progetto di lavoro agile con eventuale possibilità di rientrare nel progetto di 3
telelavoro. Nel 2021 le postazioni di telelavoro assegnate sono state 12 a fronte di 14 postazioni disponibili. L’articolo 1, comma 3, del decreto 8 Ottobre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione, recante modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni ha stabilito delle condizionalità per il ricorso al lavoro agile, fra le quali innanzitutto la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza. Ai sensi del comma 6 del medesimo decreto è stato adottato lo schema delle linee guida che, nelle more della regolamentazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-21 che disciplineranno a regime l’istituto per gli aspetti non riservati alla fonte unilaterale, forniscono alle pubbliche amministrazioni e agli altri enti ad esse assimilati indicazioni per la definizione della disciplina in materia. In attesa degli esiti della contrattazione nazionale, nella presente Sezione del PIAO si intende prolungare e mantenere efficaci le scelte principali di indirizzo del POLA 2021, aggiornando e apportando alcune integrazioni di dettaglio intervenute nel corso del primo anno di applicazione. 1 PROGETTI LAVORO AGILE PER AREE – ANNO 2022 Ciascun Dirigente promuove ed elabora annualmente progetti di lavoro agile per aree che coinvolgano il personale assegnato. Coerentemente con quanto previsto dalla normativa, il progetto di lavoro relativo all’area di appartenenza del dipendente è allegato all’accordo individuale che viene sottoscritto dalle parti e che costituisce atto aggiuntivo del contratto individuale di lavoro All’interno di ciascun progetto vengono specificate: • le attività da svolgere da remoto suddivise in attività di lavoro agile e in attività oggetto di Telelavoro; • le attività da svolgere in sede; • l’articolazione delle presenze nel rispetto del principio della prevalenza in sede che può essere garantita su base settimanale, bisettimanale o mensile; Le giornate di svolgimento del lavoro agile possono variare per esigenze d’ufficio previa autorizzazione del Dirigente.” • le fasce di contattabilità, nel corso delle quali il lavoratore agile deve costantemente rendersi disponibile alla chiamata telefonica o alla video chiamata: o dalle 9,30-alle 12,30 (da lunedì a venerdì) e dalle 14,30 alle 16,30 (da lunedì a giovedì); Esclusivamente in casi di necessità e urgenza, il lavoratore può essere contattato anche al di fuori delle fasce orarie sopra indicate, fermo restando il diritto alla disconnessione di seguito specificato; • il diritto alla disconnessione, stabilito dalle 19.00 alle 8.30 da lunedì a giovedì, dalle 13,30 di venerdì e nei giorni di sabato, domenica e festivi; • la dotazione tecnologica assegnata; 4
• le modalità di monitoraggio e di verifica delle attività; • le attività telelavorabili e il personale che potrà lavorare in telelavoro con rientro in sede per almeno una giornata settimanale; L’approvazione e/o la modifica ai Progetti sono predisposte con decreto del dirigente della struttura competente che dovrà essere trasmesso all’Ufficio Organizzazione e Personale per gli adempimenti conseguenti L’approvazione e/o la modifica ai Progetti dei Dirigenti sono predisposte con decreto del Segretario Generale. In riferimento alle modalità di interruzione anticipata del progetto è previsto che le parti con adeguato preavviso pari ad almeno 20 giorni lavorativi possano chiedere l’interruzione anticipata del progetto fornendo specifica motivazione. Nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a 90 giorni. In caso di mobilità interna che comporti l’assegnazione di diverse mansioni il dipendente potrà svolgere la prestazione in modalità agile, previo accordo con il dirigente d’assegnazione e secondo le modalità stabilite in un nuovo progetto. I dipendenti coinvolti nei processi riorganizzativi e nelle procedure di mobilità interna che mantengono la stessa articolazione delle presenze in sede e del lavoro da remoto previste nel progetto di lavoro agile iniziale, vengono inseriti nei progetti di lavoro agile già approvati della nuova struttura di assegnazione E’ ammesso il rientro in sede con completamento dell’orario giornaliero tramite lavoro da remoto e viceversa, solo previa autorizzazione del dirigente. In riferimento alla tematica delle indennità il riconoscimento è confermato ove concretamente sussistano i presupposti per la loro erogazione. Il ticket è riconosciuto con le medesime modalità e gli stessi criteri di erogazione previsti nelle giornate svolte in sede. Nella giornata di venerdì il ticket potrà essere erogato se la prestazione lavorativa è svolta anche in fascia pomeridiana, previa autorizzazione del dirigente; l’autorizzazione non è richiesta per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale che abbia l’articolazione oraria ordinaria oltre le 13,30. Il Dirigente per esigenze d’ufficio e previa intesa con il Dirigente dell’Ufficio Organizzazione e Personale, può accordare la trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro del dipendente precedentemente in regime di tempo parziale per la durata del progetto di lavoro agile annuale. 2 MONITORAGGIO E REPORTISTICA: Il controllo sulla prestazione resa al di fuori dei locali aziendali si espliciterà, di massima, attraverso la verifica dei risultati ottenuti, in particolare con il monitoraggio degli obiettivi di struttura, già vigente ai sensi della contrattazione decentrata. 5
In occasione del monitoraggio degli obiettivi del primo semestre (mese di giugno), verranno raccolte anche le valutazioni dei dirigenti su come procedono i progetti 2022; con un breve questionario online, verrà raccolto il parere dei dipendenti. In particolare, dovranno essere osservati, in relazione ai diversi ambiti operativi e organizzativi coinvolti: - Il raggiungimento dei risultati attesi sulle singole attività (dirigenti); - l’efficacia della modalità di programmazione e del controllo delle attività (dirigenti, possibile una domanda per i dipendenti); - le criticità e le opportunità emerse (dirigenti e dipendenti, in modo diverso). A livello di ente, nel mese di ottobre verrà riproposto il medesimo questionario ai dipendenti . 3 DOTAZIONE TECNOLOGICA I dipendenti che svolgono la loro prestazione in modalità di lavoro agile sono dotati della seguente strumentazione standard: - un personal computer (PC) portatile, sul quale è installato un certificato di sicurezza per l’accesso alla rete LAN, oltre a monitor, mouse e tastiera (docking station) da utilizzare in sede; - collegamento a una rete virtuale privata (VPN) per collegarsi da remoto (cioè dall'esterno) ai dischi di rete e in genere ai servizi erogati su rete LAN interna dell’Ente; - il software “Avaya IX Workplace”, installato su ciascun pc portatile, per utilizzare il telefono fisso attraverso il pc portatile, in aggiunta all’apparecchio telefonico fisso in dotazione. Ai dipendenti può essere assegnata strumentazione aggiuntiva (sim per telefono mobile o tablet, router) su richiesta del dirigente a cui lo stesso è assegnato, con disposizione del dirigente dell’ufficio competente in materia di ICT, sentito eventualmente il Segretario generale. L’Amministrazione favorirà l’incremento della diffusione delle competenze digitali attraverso la rilevazione dei fabbisogni di formazione in ambito digitale e la promozione di interventi formativi mirati. 4 TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO E FORMAZIONE NELLO SMART WORKING SICUREZZA In regime di smartworking non vengono meno le necessarie tutele del lavoratore ai sensi del d.lgs. 81/08; naturalmente esse devono essere declinate secondo le modalità particolari di questo tipo di prestazione lavorativa. 6
Il lavoratore è autonomo nell’individuare una postazione che sia idonea e consenta il pieno esercizio dell’attività lavorativa in condizioni di sicurezza. Al datore di lavoro spetta comunque fornire formazione e informazione riguardo alle cautele da attivarsi in qualsiasi situazione, in modo che il dipendente sia pienamente consapevole e responsabile della propria sicurezza. A tal fine è stata trasmessa a tutto il personale l’Informativa riguardo alla gestione della sicurezza di cui all’art. 22 della L. 81/2017, che è oggetto di costante aggiornamento. Oltre ai consueti corsi (formazione generale e specifica, e relativi aggiornamenti), il datore e il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione forniranno apposita documentazione per permettere al lavoratore di valutare la propria postazione. Si possono ipotizzare verifiche collaborative, da effettuarsi anche a distanza, che permettano – nei limiti della privacy – di poter discutere con il dipendente eventuali cambiamenti. Il Consiglio non partecipa alle spese eventualmente affrontate dal lavoratore per migliorare la propria “postazione”. Saranno altresì resi disponibili del dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, in relazione alle mansioni effettivamente svolte e come stabilito dalla normativa sull’accessibilità (Legge 9 Gennaio 2004 n. 4). FORMAZIONE La formazione dei lavoratori agili nel 2021 ha iniziato un percorso di “abilitazione” dei dipendenti a gestire le modalità di lavoro da remoto. Nel 2022 il percorso continuerà, puntando soprattutto su: • competenze tecniche (continuazione del percorso sulla sicurezza informatica); • autonomia dei momenti formativi (corsi obbligatori e non, erogati principalmente attraverso piattaforma informatica; • possibile sperimentazione di registrazioni prodotte con docenze interne; • possibile acquisto di “pillole formative” registrate. Queste linee di formazione sono valide, sia pure con modalità precipue e differenziate, per i dipendenti delle categorie, i responsabili di posizione organizzativa, i dirigenti. Per questi ultimi sarà ripresa una formazione più specifica sul lato “manageriale”, per una migliore definizione del ruolo, dopo i vari assestamenti avuti nella presenza del lavoro agile nella PA 5 RAPPORTI CON IL TELELAVORO 7
Nella P.A. il Telelavoro è stato disciplinato a partire dall’articolo 4 della Legge 16 giugno 1998, n. 191, “allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane”, e dettagliatamente disciplinato con il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70. Dalle disposizioni enunciate emerge come il Telelavoro necessiti di un accordo tra le parti per l’inserimento della modalità nel contratto individuale di lavoro e come implichi una flessibilità spazio-temporale, realizzata grazie ad un supporto tecnologico per consentire il collegamento con l’Amministrazione. Il dipendente in Telelavoro è vincolato a lavorare da una postazione fissa e prestabilita, con gli stessi limiti di orario che avrebbe in ufficio, sotto la direzione ed il controllo del datore di lavoro. Il carico di lavoro, gli oneri e i tempi della prestazione devono essere equivalenti a quelli dei dipendenti che svolgono la prestazione all’interno del posto di lavoro. Il lavoro agile è disciplinato, dall’art. 18 della L. 81 del 22 maggio 2017, come una “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa.” Appare evidente da questa disposizione come, a differenza del Telelavoro, per il lavoro agile non sia più elemento qualificante l’utilizzo della dotazione tecnologica né la predeterminazione di luoghi e orari di lavoro. Il presenzialismo e il controllo del datore di lavoro caratteristico del lavoro subordinato (e anche della modalità del Telelavoro) subisce un ridimensionamento nella disciplina del lavoro agile, funzionalizzata alla responsabilizzazione del lavoratore. Con deliberazione 30 novembre 2015, n. 461, l’Ufficio di Presidenza ha approvato il primo Piano per l’utilizzo del Telelavoro per il personale del Consiglio regionale prevedendo l’attivazione di 5 posizioni di Telelavoro, attualmente le postazioni previste sono 14 e quelle coperte 12. La disciplina interna prevede che l’amministrazione provveda ad installare e a manutenere le attrezzature informatiche, comunicative e strumentali. Inoltre è prevista la verifica dell’idoneità del locale di svolgimento della prestazione lavorativa, in base alla normativa in materia di ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori. Le caratteristiche del Telelavoro determinano l’esclusione dall’assegnazione di questa modalità al personale dirigenziale e al personale titolare di posizione organizzativa. Le due modalità di svolgimento della prestazione a distanza possono coesistere ed è assegnata al Dirigente competente l’individuazione su base annuale, all’interno del progetto di lavoro agile per aree (Punto 1), dell’attività telelavorabile e del personale che potrebbe svolgerla, con progetto concordato e salvo conferma dei progetti in essere. Nell’anno 2022 è confermata la disciplina in vigore nell’ente con le specifiche sopra riportate. 8
A copertura delle posizioni di telelavoro attualmente vacanti verrà pubblicato apposito avviso. 6 PROGRAMMA DI SVILUPPO DEL LAVORO AGILE – PIANO DELLA PERFORMANCE L’intero Programma sul Lavoro Agile non può che essere un “work in progress” che si sviluppa con sempre nuovi aggiornamenti, e in questo senso è importante la collocazione nel PIAO, che prevede una combinazione di fattori di lungo periodo con revisioni periodiche (vd. Sezione 2 Monitoraggio] In questa parte si riporta la declinazione triennale già proposta l’anno scorso con la descrizione: fase di avvio – fase di sviluppo intermedio – fase di sviluppo avanzato, coincidenti con gli anni 2021 – 2022 – 2023. Anche quest’anno va precisato che non tutte le azioni riportate nel programma di sviluppo proposto dalle Linee Guida sono direttamente applicabili alla realtà del Consiglio: alcune di queste potranno comunque essere poste come obiettivi specifici delle strutture. Di seguito la scansione di massima che il Consiglio regionale metterà in atto. AVVIO INTERMEDIO AVANZATO DIMENSIONI N INDICATORI 2021 2022 2023 A febbraio definizione A maggio ridefinizione dei progetti; in marzo dei progetti attivazione degli stessi A seguito di Coordinamento Condizioni con sottoscrizione degli approvazione del CCNL 1 e abilitanti atti aggiuntivi e revisione o conferma Programmazione definizione delle della disciplina del modalità di raccolta dei lavoro agile e del monitoraggi lavoro a distanza Di norma l’avvio dei progetti avverrà nel mese di aprile – giugno Monitoraggio – settembre – attraverso richiesta dicembre; ogni specifica ai dirigenti in dirigente potrà definire fase di verifica degli un’eventuale 2 Monitoraggio obiettivi di struttura tempistica diversa. (primo semestre e fine Rimangono fermi e anno); contestuale obbligatori i breve questionario monitoraggi delle online per dipendenti attività di struttura del primo semestre e di fine anno. Compatibilmente con Nel primo semestre le revisioni Competenze dell’anno è prevista dell’organigramma, 3 direzionali - l’organizzazione di un durante l’anno verrà formazione momento formativo erogata nuova per dirigenti e PO formazione ai dirigenti 9
AVVIO INTERMEDIO AVANZATO DIMENSIONI N INDICATORI 2021 2022 2023 Formazione interna da parte dei dirigenti e delle PO in maggio – Competenze giugno. Per l’anno in corso non organizzative Nel secondo semestre vengono previsti corsi 4 lavoratori - valutazione di un specifici per i lavoratori formazione momento formativo delle categorie esterno, per alcuni dipendenti che siano referenti per i colleghi come “rete agile” Entro maggio verrà organizzata formazione Office 365 su una prima “rete” di dipendenti, che farà da Competenze punto di riferimento Si prosegue con la 5 digitali lavoratori per estendere le formazione sulla - formazione competenze a tutto il sicurezza informatica personale. Verrà poi valutato un eventuale ulteriore momento formativo strutturato (eventuale nuovo affidamento) La formazione sulle Fino a 20.000 € tematiche rientra indirizzati alle pienamente nel Costi per 6 tematiche oggetto del capitolo di spesa della formazione POLA (soft skills, Office, formazione (che sicurezza informatica, prevede nel complesso altri) 70.000 euro) anno 2020: euro 25.000,00 da gennaio a maggio 2021: euro 68.500,00 Gli stanziamenti di A regime, euro bilancio garantiscono Investimenti ICT, 132.000,00 per il triennio 2022- telefonia e Nuovi apparati 2024 la spesa per la digitalizzazione (cellulari con sim dotazione standard fonia/dati) euro 2.700 come indicata nel IVA compresa. Punto 3). Attivati anche tre router (con sim dati). 7 Spesa prevista 80 euro IVA compresa. 8 n. pc per Progressivamente Completamento lavoratore agile l’intera platea dei 10
AVVIO INTERMEDIO AVANZATO DIMENSIONI N INDICATORI 2021 2022 2023 e dipendenti coinvolti in % di lavoratori attività da remoto sarà agili dotati di dotata di pc portatile e dispositivi – su richiesta – connessione internet Raggiungibile/attivabile Raggiungibile/attivabile attraverso i pc dati ai attraverso i pc dati ai 9 VPN dipendenti che dipendenti che lavorano da remoto lavorano da remoto Sempre disponibile per Sempre disponibile per 10 Intranet i dipendenti i dipendenti Anche in relazione ai Anche in relazione ai monitoraggi, monitoraggi, definizione di momenti definizione di momenti 11 Collaboration di collaborazione di collaborazione focalizzati fra alcune focalizzati fra alcune strutture strutture Attraverso VPN, Attraverso VPN, attualmente tutti gli attualmente tutti gli applicativi e le banche applicativi e le banche % applicativi dati sono consultabili dati sono consultabili consultabili in online; si verificherà, online; si verificherà, 12 lavoro agile e nel corso del triennio, nel corso del triennio, % banche dati se sia possibile se sia possibile consultabili in superare il “limite superare il “limite lavoro agile VPN” per alcuni VPN” per alcuni applicativi non “web- applicativi non “web- based” (per esempio based” (EDMA) EDMA) 100% dei progetti approvati. Risultano completati e attivi dal 1.1.2022: - Privacy web (digitalizzazione degli adempimenti privacy); Verifica in corso - digitalizzazione % processi d’anno, anche in 13 delibere Ufficio di digitalizzati relazione ai progetti definiti dai dirigenti presidenza; - digitalizzazione Buoni economali e Richieste di acquisizione. In corso digitalizzazione presentazione atti di indirizzo e sindacato ispettivo 11
AVVIO INTERMEDIO AVANZATO DIMENSIONI N INDICATORI 2021 2022 2023 Accessibile a tutti i dipendenti che svolgano attività % lavoratori agili ritenute effettuabili a Implementazione 14 Almeno il 50% effettivi distanza e nel rispetto del principio di prevalenza del lavoro in sede Rispetto del principio % giornate Di massima oscillante 15 di prevalenza del lavoro agile fra il 40 e il 60% lavoro in sede Valutato in base a risposte questionario: Quest’anno si tenterà Livello su scala 1-10, tenendo una valutazione più 16 soddisfazione anche conto delle puntuale, meno possibili difficoltà generale dell’inizio progetti, si punta a 7 7 DURATA La disciplina contenuta nel presente documento resterà in vigore sino al 31 gennaio 2023 salvo eventuali modifiche conseguenti all’approvazione del CCNL 2019/2021. Eventuali modifiche dei progetti in essere o inserimento di nuovi progetti di lavoro agile secondo la disciplina di cui alla sezione 1), potranno essere avviati entro i 20 giorni successivi alla data di adozione del decreto dirigenziale di approvazione del nuovo progetto da parte del Dirigente di assegnazione del dipendente interessato. In riferimento al personale neo assunto, il nuovo progetto di lavoro agile può essere avviato entro i 30 giorni successivi all’entrata in servizio del dipendente. 12
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