PIANO INDUSTRIALE COMUNE DI Marigliano - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - Amministrazione trasparente

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PIANO INDUSTRIALE COMUNE DI Marigliano - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - Amministrazione trasparente
Firmato digitalmente da
ANDREA CICCARELLI
CN = CICCARELLI ANDREA
C = IT

                             COMUNE DI Marigliano
                              (CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI)

                             SETTORE AMBIENTE ED ECOLOGIA
                                 PIAZZA MUNICIPIO n.1 - c.a.p. 80034

                                GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

                          PIANO INDUSTRIALE

         Il Tecnico

            COMUNE DI MARIGLIANO-PIANO INDUSTRIALE – CICLO INTEGRATO RIFIUTI URBANI
                                                                                 Pag. 1
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1 PREMESSA

La gestione dei rifiuti urbani è oggi un’attività assai complessa e rappresenta uno dei principali costi di una
Pubblica Amministrazione comunale. La imponente mole di normative in vigore (comunitaria, nazionale e
regionale) è in continua evoluzione ed aggiornamento e richiede un costante studio della tematica. A tale
fattore si aggiunge la prolifica realizzazione e messa a punto di attrezzature e processi di gestione e di
trattamento dei rifiuti che possono rappresentare delle valide opportunità per i principali produttori di
rifiuti. Tuttavia non esistono sistemi di gestione e di raccolta standard ovunque applicabili. Il sistema di
gestione deve essere adattato alle peculiarità territoriali e sociali. Per tali motivi, può essere opportuno
fornire agli uffici tecnici ed all’Amministrazione, un quadro complessivo della problematica che evidenzi lo
stato di fatto, eventuali criticità e le opportunità presenti per l’ottimizzazione del servizio cui potrebbe
corrispondere una riduzione dei costi o un migliore standard di servizio da fornire ai cittadini. In questa
ottica si propone la realizzazione di una attività di auditing sull’intera gestione dei rifiuti urbani finalizzata a
fornire una istantanea del servizio nonché approfondimenti e riflessioni sulle opportunità di miglioramento
e sviluppo.

Il seguente piano tecnico ha come obiettivo di determinare: “la pianificazione e ottimizzazione dei servizi di
igiene urbana mediante l’eliminazione dell’eccessiva frammentazione dei servizi e la riduzione degli sprechi,
razionalizzando il servizio”. L’obiettivo primario del presente progetto è quello di realizzare una gestione
efficace, efficiente ed economica del servizio di igiene urbana, dei rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani
per l’intero territorio comunale con il coinvolgimento delle utenze e della società di gestione del servizio;
quindi una responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione,
nell’utilizzo e consumo dei beni da cui originano i rifiuti nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale
e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario “chi inquina paga”. Uno dei principali
obiettivi e quello di ottenere una maggiore razionalizzazione del servizio, superando l’attuale
frammentazione, migliorando la qualità del servizio ed i costi dello stesso, con garanzia degli obiettivi
Comunitari in termini di riciclo del materiale (almeno il 50%) e gli obiettivi di raccolta differenziata (almeno
il 65%).

Al fine di evitare una maggiorazione degli oneri di smaltimento in discarica adottando alcune misure che di
seguito si riassumono:
1) attivare un sistema che induca le utenze a una maggiore responsabilità nel conferimento delproprio
     rifiuto;
2) adottare efficaci sistemi di tariffazione che incentivino una minore produzione di rifiuti;
3) controllare il flusso dei rifiuti delle attività produttive, che viene immesso impropriamentenel circuito di
     raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani (il deposito incondizionato di sacchi       lungo le strade, di
     dimensioni elevate per l’indifferenziato, il cui utilizzo non è legato ad alcunnumero civico particolare e
     quindi difficilmente controllabile, agevolano ed incentivano iconferimenti impropri di rifiuti speciali
     anche pericolosi.
4) Inoltre un sistema di raccolta incentrato sulla raccolta indifferenziata stradale comporta              che il
     circuito di raccolta assume i connotati di un sistema a “partecipazione volontaria”;molto materiale
     recuperabile viene in realtà inserito nel rifiuto residuo impedendone una sostanziale riduzione;
5) l’indice di purezza del materiale raccolto è scarso e quindi è difficile collocarlo sul mercatodel recupero;
6) si verificano conferimenti abusivi non rispondenti ai calendari e agli orari stabiliti con servizisuppletivi di
     raccolta e pulizia.

Il presente piano, quindi, si pone l’obiettivo di individuare le linee-guida, da intendersi come i requisiti
necessari per il miglioramento dei servizi di igiene urbana, basato sul sistema misto della raccolta
domiciliare e l’incentivazione all’utilizzo dell’Isola Ecologica. Il presente Progetto è articolato nei seguenti
punti:
• Esame dei dati di base: aspetti demografici e analisi dei flussi.
• Analisi dell’attuale gestione.
• Proposta progettuale piano di riorganizzazione dei servizi che prevede tra l’altro:

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 la raccolta e trasporto rifiuti;
  lo spazzamento stradale;
  la gestione del centro di raccolta comunale;
  i servizi accessori;
  i conferimenti presso gli impianti di trattamento;

• Determinazione dei fabbisogni di
   personale;
   automezzi;
   logistica e movimentazione rifiuti;
   quadro riepilogativo dei costi.

2 DATI GENERALI

Sulle origini di Marigliano non si hanno dati certi. Sicuramente però la città esisteva già in epoca romana,
come testimoniano iscrizioni funerarie e reperti archeologici risalenti al I-II secolo.
Le ipotesi sulla genesi della città sono sostanzialmente due. La prima individua il nucleo originale in una
antica villa, fatta costruire da una famiglia di latifondistiRomani (la gens Maria, oppure secondo altre ipotesi
Marilia o Mariana) al centro del proprio latifondo nell'agro nolano.
La seconda invece fa risalire il nucleo originario ad una colonia romana sorta fra il 216 e il 214 a.C. ad opera
del consoleMarco Claudio Marcello, impegnato nella lotta contro Annibale. Nell'89 a.C., Silla strappò
definitivamente Nola e le terre circostanti ai Sanniti, redistribuendole ai legionari impegnati nella Guerra
sociale. In particolare la famiglia Mari venne premiata con i territori oggi appartenenti a Marigliano.[4]
Dopo la caduta dell'Impero romano d'Occidente, Marigliano fu oggetto di un'aspra contesa fra le città di
Nola e Napoli, che rivendicavano il possesso di quelle terre.
Il primo documento che attesta l'esistenza di Marigliano risale al 27 marzo 917: è un atto, scritto su
pergamena, di donazione di un fondo nei pressi di Marilianum. Sempre al X secolo appartengono altri
documenti attestanti l'esistenza anche di due casali (attualmente sue frazioni): Casa-Ferrea (Casaferro) e
Faibanum (Faibano).

2.1     Geografia fisica

Territorio
Marigliano si trova nella pianura a nord del Vesuvio, in prossimità dell'Area Nolana e forma un unico
agglomerato urbano con i comuni limitrofi. Il comune si è sviluppato lungo la Strada statale 7 bis di Terra di
Lavoro nel tratto che collega Pomigliano d'Arco a Nola. Dista 27 km da Napoli.
Il comune di Marigliano confina con i seguenti 7 comuni, ordinati per distanze crescenti:
Mariglianella – San Vitaliano – Brusciano – Scosciano – Somma Vesuviana – Nola – Acerra.
Del Comune di Marigliano fanno parte le frazioni:
    Casaferro
    Faibano
    Lausdomini
    San Nicola
    Miuli
    zona di insediamenti popolari di Pontecitra

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Localizzazione del comune di Marigliano nella Provincia di Napoli

2.2 Società
Abitanticensiti

   35000

   30000

   25000

   20000

   15000

   10000

    5000

        0
               2016    2011    2001    1991    1981    1971    1961    1951    1936    1931    1921    1911    1901    1881    1871    1861

    abitanti   30157   30247   30080   26517   25163   21138   19412   18536   15444   14194   12803   12464   12451   11461   10366   9335

La popolazione attuale del Comune di Marigliano è di 28.939abitanti.

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Il grafico sottostante rende visibile l’incremento della popolazione ai censimenti, e dimostra come negli
ultimi 15 anni non vi siano stati di fatto aumenti sensibili.

Il Comune di Marigliano si estende su una superficie di 22,58 Kmq con una densità aabitativa di 1.281,87
ab/Kmq.

  Nella tabella sottostante si riportano, in sintesi, i dati demografici relativi all'anno 20
                                                                                           2019.

                   Dati demografici, Istat 20
                                           2019
                  Popolazione                                29.624     abitanti residenti
                  Superficie                                 22,58      Kmq
                  Densità                                    1.281,87   abitanti/Kmq
                  N° famiglie                                11.031     famiglie
                  N° componenti medi per famiglia            2,70

Il 25% delle famiglie è composto da quattro componenti e solo il 11% ha oltre i
cinquecomponenti. La figura 5 mostra la distribuzione delle famiglie per numero di
componenti.

     3000

     2500

     2000                                                                                    1

                                                                                             2

     1500                                                                                    3

                                                                                             4

                                                                                             5
     1000
                                                                                             da 6 a 9

      500

        0
                                                  famiglie

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La tabella sottostante riporta la distribuzione delle famiglie per abitazioni.

         Dimensione edifici            Tipologia abitativa        % Tipologia abitativa     residenti      % Residenti

Abitazioni con un solo interno                         1.440                      31,80%           3.367       11,17%
Abitazioni con n. 2 interni

                                                       1.660                      36,66%           7.782       25,81%
Abitazioni con n. 3 o 4 interni

                                                         935                      20,65%           7.646       25,36%
Abitazioni da 5 a 8 interni

                                                         349                       7,71%           4.908       16,28%
Abitazioni da 9 a 15 interni

                                                          67                       1,48%           1.884        6,25%
Abitazioni da 16 interni e oltre

                                                          78                       1,73%           4.570       15,16%

Il 62% dei residenti vive in case sparse, singole o piccoli agglomerati composti da non più di 4 unità
abitative, il 16% dei residenti abita in piccoli condomini ed il restante 22% in condomini di medie e/o grandi
dimensioni.

Distribuzione del numero di utenze per abitazioni

  1800

  1600

  1400

  1200

  1000

   800

   600

   400

   200

     0
            1 famiglia   2 famiglie   3 o 4 famiglie   da 5 a8        da 9 a 15   da 16 famiglie
                                                       famiglie       famiglie        e oltre

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3       QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

3.1     LA NORMATIVA COMUNITARIA
Il quadro normativo di riferimento definito a livello comunitario in materia di gestione dei rifiuti ha
avuto negli ultimi anni una progressiva evoluzione, di seguito sono elencate i riferimenti alle principali
direttive inerenti i rifiuti:
 Direttive quadro sui rifiuti e rifiuti pericolosi:
    • 2018/851/CE stabilisci i requisiti operativi minimi;
    • 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
    • 2006/12/CE relativa ai rifiuti;
    • 2000/762/CE sull'incenerimento dei rifiuti;
    • 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
    • 91/156/CE che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti;
    • 91/689/CE sui rifiuti pericolosi;
    • 75/442/CE sui rifiuti.
 Direttiva categorie speciali di rifiuti:
    • 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifusione);
    • 2004/12/CE che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
    • 2003/108/CE che modifica la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature
    • elettriche ed elettroniche (RAEE);
    • 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
    • 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle
    • apparecchiature elettriche ed elettroniche;
    • 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio.
 Direttiva sul controllo integrato:
    • 96/61/CE IPPC sulla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento.

Il primo atto legislativo comunitario riguardante la questione rifiuti è stata la Direttiva 75/442/CE,
sostanzialmente modificata dalla successiva 91/156/CE, che recepisce gli orientamenti introdotti dal Quinto
Programma d'Azione, varato il 15/12/1992 per il periodo 1993/2000 che si basava sui seguenti principi:
- integrazione delle politiche ambientali con le regole del mercato;
- promozione dell'innovazione tecnologica e della ricerca;
- promozione dell'utilizzo di strumenti fiscali e finanziari;
- promozione della cooperazione volontaria tra la pubblica amministrazione e le imprese.

Con l'affermazione del concetto di uno sviluppo sostenibile, nel campo della gestione dei rifiuti sono
state quindi introdotte alcune novità:
- la promozione della prevenzione e la minimizzazione della produzione dei rifiuti;
- la massimizzazione del riciclo e del recupero e la promozione di sistemi "ambientalmente"compatibili
   per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti.

Prima la Direttiva 94/62/CE riguardante la gestione degli imballaggi e i rifiuti da imballaggio, modificata
e integrata dalla direttiva 2004/12/CE con lo scopo di armonizzare le misure nazionali in materia di
gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, ha fissato l'obiettivo minimo di recupero pari al 60%
in peso dei rifiuti di imballaggio, mentre quello globale di riciclo varia tra il 55% e l'80%. Obiettivi
separati sono stati inoltre fissati per i diversi materiali: 60% per la carta e il vetro, 50% per i metalli,

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22,5% per la plastica e 15% per il legno.

La Direttiva 1999/31/CE in materia di smaltimento di rifiuti in discarica definisce i requisiti operativi e
tecnici per tale attività di smaltimento, ponendo particolare attenzione alla corretta conduzione sia in
fase di gestione operativa sia in fase di gestione post-chiusura. Vengono inoltre individuati limiti specifici
allo smaltimento in discarica di rifiuti urbani biodegradabili.

Sono inoltre state emanate Direttive finalizzate alla corretta gestione di specifiche tipologie di rifiuti,
quali: oli minerali usati, veicoli fuori uso, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La Decisione 2002/1600 che istituisce il VI Programma d'Azione per l'ambiente e la Comunicazione della
Commissione "Verso una strategia tematica di prevenzione e riciclo dei rifiuti", stabilisce i principali obiettivi
che l'Unione europea si propone di perseguire per un periodo di dieci anni a decorrere dal 22 luglio 2002.

Tali obiettivi corrispondono alle priorità ambientali che la Comunità deve e dovrà affrontare nei settori
dei cambiamenti climatici, della natura e biodiversità, dell'ambiente e salute e qualità della vita e, infine,
delle risorse naturali e dei rifiuti.

I principi su cui si fonda il VI Programma d'Azione sono i seguenti:
- principio del "chi inquina paga";
- principio di precauzione;
- principio dell'azione preventiva;
- principio di riduzione dell'inquinamento alla fonte.

In linea con quanto enunciato nella strategia comunitaria, il Programma punta a modelli di produzione e
consumo più sostenibili, che garantiscano una maggiore efficienza nella gestione delle risorse e dei
rifiuti. La finalità è il disallineamento tra crescita economica e impiego delle risorse/produzione dei
rifiuti, in modo che il consumo di risorse, rinnovabili e non, non superi la capacità di carico
dell'ambiente.

Una politica organica di gestione dei rifiuti deve, secondo il legislatore comunitario, prevedere pertanto
misure per la prevenzione della produzione dei rifiuti e il reinserimento dei rifiuti nel ciclo economico
"chiudendo il cerchio dei materiali". Per raggiungere questo obiettivo bisognerebbe adottare a livello
comunitario alcune misure volte a colmare le disparità esistenti tra le diverse pratiche di riciclo. Le
attuali direttive prevedono che tutti gli Stati membri debbano conseguire identici obiettivi di riciclo. Tale
approccio presuppone un quadro giuridico più orientato al mercato e norme ambientali applicabili agli
impianti di riciclo armonizzate a livello comunitario.

Si ricorda infine che la Direttiva 2006/12/CE in materia di rifiuti in vigore dal 17 maggio 2006, introdotta
al fine di semplificare il panorama normativo comunitario in materia di rifiuti, va ad abrogare la
precedente Direttiva 75/442/CEE, più volte modificata. Gli obiettivi della direttiva sono, in primo luogo,
la prevenzione o la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti; in secondo luogo il recupero dei
rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo od ogni altra azione intesa a ottenere materie prime
secondarie, oppure l'uso di rifiuti come fonte di energia.

È previsto, a carico degli Stati membri, l'obbligo di creare una rete integrata di impianti di smaltimento,
che tenga conto delle migliori tecnologie a disposizione, in modo tale da consentire alla Comunità nel
suo insieme di pervenire all'autosufficienza in materia di smaltimento dei rifiuti e ai singoli Stati di

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mirare al conseguimento di tale obiettivo. Inoltre, ciascuno Stato membro è tenuto ad elaborare quanto
prima uno o più piani di gestione dei rifiuti che devono contemplare, tra le altre cose, il tipo, la quantità
e l'origine dei rifiuti da smaltire, i luoghi e gli impianti adatti allo smaltimento, i requisiti tecnici generali
e tutte le disposizioni speciali per rifiuti di particolare tipo.

Di fondamentale importanza per definire il quadro di riferimento è la più recente, ed attualmente in vigore,
"Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sui rifiuti e che
abroga alcune direttive".

Con essa vengono assorbiti alcuni principi derivanti dal sesto programma d'azione ed introdotte diverse
importanti novità; i cosiddetti "five steps" della gerarchia dei rifiuti (art. 4), ad esempio, rappresentano
un fattore di continuità rispetto alla precedente impostazione. Si deve rilevare, però che, per la prima
volta a livello comunitario, viene affermato il principio secondo il quale gli Stati membri, nella gestione
del ciclo dei rifiuti, devono adottare misure volte ad incoraggiare il miglior risultato ambientale
complessivo tenendo conto della fattibilità tecnica ed economica. A tal fine è ammesso che la gestione
di determinati flussi di rifiuti possa discostarsi dalla gerarchia consolidata e affermata come principio
nelle precedenti direttive a patto che gli Stati membri giustifichino l'impostazione. Questo principio
innovativo risulta ispiratore di ulteriori modificazioni nell'approccio del legislatore comunitario nei
confronti di discipline che mostravano, sino ad oggi, anche un orientamento giurisprudenziale alquanto
consolidato.

La Direttiva inoltre stabilisce i nuovi obiettivi che gli Stati Membri devono raggiungere in termini di
raccolta differenziata: unico obiettivo è quello dell'avvio a riciclaggio dei rifiuti pari del 50% in termini
di peso per "la preparazione per riutilizzo e riciclaggio"

Sulla G.U. del 12 settembre 2020 è stato pubblicato il D. Lgs. 118/2020, in attuazione degli articoli 2 e 3
della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai
rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La nuova Direttiva ha lo scopo prioritario di contribuire alla produzione e al consumo sostenibili, tramite la
prevenzione della produzione di RAEE e attraverso il loro riutilizzo, riciclaggio e altre forme di recupero, in
modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire, contribuire all'uso efficiente delle risorse e al recupero di
materie prime secondarie di valore. La Direttiva mira inoltre, a migliorare le prestazioni ambientali di tutti
gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle AEE (ad esempio produttori, distributori e consumatori)
e in particolare quegli operatori direttamente impegnati nella raccolta e nel trattamento dei RAEE.
Di seguito si riportano alcune novità introdotte dalla Direttiva RAEE:
 viene ampliato il campo di applicazione per includervi tutte le AEE usate dai consumatori e quelle ad
     uso professionale, escludendo solo gli impianti fissi di grandi dimensioni; i pannelli fotovoltaici
     rientrano nella Direttiva;
 vengono modificati gli obiettivi: entro il 2025 per almeno il 55% dei rifiuti urbani (60% entro il 2030
     e 65% entro il 2035) e parallelamente si vincola lo smaltimento in discarica (fino ad un massimo del
     10% entro il 2035). Il 65% degli imballaggi dovrà essere riciclato entro il 2025 e il 70% entro il 2030.
     I rifiuti tessili e i rifiuti pericolosi delle famiglie (come vernici, pesticidi, oli e solventi) dovranno
     essere raccolti separatamente dal 2025 e, sempre a partire dal 2025, i rifiuti biodegradabili
     dovranno essere obbligatoriamente raccolti separatamente o riciclati a casa attraverso il
     compostaggio. Per quel che riguarda la discarica, il pacchetto Ue limita la quota di rifiuti urbani da
     smaltire a un massimo del 10% entro il 2035.

    COMUNE DI MARIGLIANO-PIANO INDUSTRIALE – CICLO INTEGRATO RIFIUTI URBANI
                                                                         Pag. 9
 gli Stati possono incoraggiare i produttori a finanziare anche i costi legati alla raccolta dei RAEE dai
   nuclei domestici agli impianti di raccolta;
 per i RAEE di piccolissime dimensioni (meno di 25 cm): gli esercizi commerciali con superficie
   superiore a 400 mq dovranno consentirne il conferimento gratuito da parte dei consumatori, senza
   obbligo di acquistare AEE di tipo equivalente.

3.2 LA NORMATIVA NAZIONALE

Il primo prevedimento normativo In Italia in tema di rifiuti urbani è stato con il D.P.R. n. 915 del 10
Settembre 1982, attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo
smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi. Fino
al 1997, il Legislatore consentiva agli Enti locali una forma di gestione del rifiuto urbano che prevedeva
dopo la fase di "raccolta", esclusivamente quella di "smaltimento".

Con il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 2, noto come Decreto Ronchi e d attuazione delle direttive
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio
vengono apportate radicali novità nel settore dei rifiuti urbani, l'introduzione degli obiettivi di "raccolta
differenziata e della fase di "recupero" si modifica il concetto di rifiuto, mentre prima era inteso solamente
come "oggetto di cui disfarsi", con il Decreto Ronchi si inizia a parlare di "risorsa economica", da gestire
attentamente.

Il Decreto Ronchi è stato abrogato dal Decreto Legislativo 152/2006 del 3 aprile 2006 "Norme in materia
ambientale", in attuazione della Legge Delega n°308/2004; il D.Lgs 152/06 attua una completa riscrittura
delle norme in materia ambientale, in particolare la "Parte quarta (artt. dal 177 al 266 + allegati) disciplina
la gestione dei rifiuti e dei siti inquinati.
Il decreto, dalla sua emanazione, è stato aggiornato da diverse norme, le ultime sono le seguenti:
     • DLgs 16 gennaio 2008, n. 4
     • D.Lgs. 3 dicembre 2010 n°250 (recepimento della Direttiva 2008/98/CE)
     • Legge 24 marzo 2012 n. 27 (conversione in Legge del DL 1/2012 "Liberalizzazioni")
     • Legge 24 marzo 2012 n. 28 (conversione in Legge del DL 2/2012 "Ambiente")
     • Legge 4 aprile 2012 n. 35 (conversione in Legge del DL 5/21012 "Semplificazioni)
     • Legge 26 aprile 2012 n. 44 (conversione in legge del DL 16/2012 "Fiscale")

Il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 20 ha recepito la Direttiva 2008/98/CE modificando ed
integrando la parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" del D.Lgs
152/2006.

Alcune delle principali novità introdotte dal recepimento della direttiva 2008/98/CE riguardano le
modifiche all'art. 178 ("Principi") del D.Lgs 152/06 con l'introduzione del principio di sostenibilità ed
assoggettamento della gestione dei rifiuti ai criteri di fattibilità tecnica ed economica: "...la gestione dei
rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed
economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle
informazioni ambientali"
Di seguito si riportano ulteriori novità di particolare impatto nella gestione dei rifiuti urbani.

La gerarchia dei rifiuti è sta modificata, l'art. 179 "Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti" adesso
prevede:
 prevenzione;

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                                                                        Pag. 10
    preparazione per il riutilizzo;
    riciclaggio;
    recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
    smaltimento.

Si introduce la "Preparazione per il riutilizzo", intesa come operazioni di controllo, pulizia e riparazione
attraverso cui i prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti, sono preparati in modo da poter essere
reimpiegati senza altro pretrattamento.
La gerarchia dei rifiuti viene inoltre indebolita e resa derogabile anche per singoli flussi di rifiuti, in relazione
ai loro impatti complessivi si riporta integralmente il comma 2 dell'art. 179):
"La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione
ambientale". Il comma 3 dello stesso articolo recita:
"Con riferimento a singoli flussi di rifiuti è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità di
cui al comma 1 qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base
ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il
profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi
compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse."

I rifiuti destinati allo smaltimento, ultimo gradino nella gestione dei rifiuti, devono essere ridotti al minimo
ed essere eliminati in modo sicuro; il sito di destinazione dei rifiuti destinati allo smaltimento dovrebbe
essere situato il più possibile vicino al luogo di produzione dei medesimi.

I nuovi obiettivi

L'art. 181 dispone i nuovi obiettivi nella gestione dei rifiuti:
"1. Al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità e di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi
settori del riciclaggio, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, le regioni stabiliscono i criteri con i quali i Comuni provvedono a realizzare la raccolta
differenziata in conformità a quanto previsto dall'articolo 205. Le autorità competenti realizzano, altresì,
entro il 2025 la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, per il
legno, nonché adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:
 entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli,
    plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali
    flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 65% in
    termini di peso.
 entro il 2030 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse
    operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione
    e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 170504
    dell'elenco dei rifiuti (terre e rocce), sarà aumentata almeno al 70% in termini di peso.
Occorre quindi adottare misure per promuovere il riciclaggio di alta qualità al fine di conseguire il
raggiungimento dell'obiettivo del 65% entro il 2025 ed il 70% entro il 2030.

La Commissione europea con la Decisione del 18 novembre 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea il 25 novembre 2011, ha istituito le regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto
degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e
delConsiglio, conseguentemente, del comma 1 dell'art. 181 del D.Lgs. 152/2006.

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                                                                        Pag. 11
Occorre aprire una parentesi in merito al nuovo obiettivo espresso in termini di " %di riciclo" e non più in
termini di percentuale di raccolta differenziata e alle modalità di calcolo.

E' utile quindi riportare alcune definizioni dell'Articolo 1 della suddetta Decisione:
• «rifiuti domestici» (Householdwaste), i rifiuti prodotti dai nuclei domestici;
• «rifiuti simili» (Similarwaste), i rifiuti comparabili, per tipo e composizione, ai rifiuti domestici, esclusi
    irifiuti da processi produttivi e i rifiuti provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura;
• «rifiuti urbani» (Municipalwaste), i rifiuti domestici e i rifiuti simili.

La Decisione indica i metodi di calcolo dei rifiuti urbani = r. domestici + r. similari.
L'Articolo 2 "Requisiti Generali" riporta: "il peso dei rifiuti preparati per essere riutilizzati, riciclati o
recuperati è determinato calcolando la quantità di rifiuti impiegati nella preparazione per il riutilizzo, il
riciclaggio finale o altri processi di recupero finale di materiale. Un'operazione preparatoria che precede il
recupero o lo smaltimento di rifiuti non costituisce un'operazione finale di riciclaggio né un'altra operazione
finale di recupero di materiale."
Viene precisato inoltre che "In caso di raccolta differenziata dei rifiuti o se la produzione di un impianto di
selezione è sottoposta a processi di riciclaggio o altra forma di recupero di materiale senza perdite
significative, il peso dei rifiuti in questione può essere considerato equivalente al peso dei rifiuti preparati
per essere riutilizzati, riciclati o sottoposti ad altra forma di recupero di materiale."

Mentre All'Articolo 3 "Rifiuti urbani", sono elencate le 4 Metodologie di calcolo per la verifica del
raggiungimento degli obiettivi della Direttiva 2008/98/CE:
a) la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti domestici costituiti da carta, metalli, plastica
   evetro;
b) la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti domestici costituiti da carta, metalli, plastica e
   vetro e di altri tipi di rifiuti domestici o di rifiuti simili di altra origine;
c) la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti domestici;
d) la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti urbani.

Nell' Allegato 1 della Decisione sono riportate le 4 metodologie di calcolo.
Gli Stati Membri sono chiamati a scegliere tra queste 4 metodologie e a informare la Commissione, nella
prima relazione.

Bisogna sottolineare come all'intero della versione italiana della Decisione sono presenti alcune difformità
rispetto al testo in inglese, nonché alcuni passaggi poco chiari, che pongono alcuni dubbi sulla corretta
interpretazione di alcune disposizioni.

Il Testo in italiano della Metodologia di calcolo 2 è stato tradotto nel seguente modo

Tasso di riciclaggio dei rifiuti domestici e dei rifiuti simili; in % =Quantità riciclata di carta; metalli; plastica e
vetro contenuti nei flussi di rifiuti domestici o di rifiuti simili
Quantità totale prodotta di carta; metalli; plastica e vetro contenuti nei rifiuti domestici o nei rifiuti simili

La traduzione corretta della Metodologia di calcolo 2 della versione inglese del documento è
invece la seguente:
Tasso di riciclaggio dei rifiuti domestici e dei rifiuti simili; in % =
 Quantità riciclata di carta; metalli; plastica e vetro e altri singoli flussi di rifiuti domestici o flussi di rifiuti
  simili
 Quantità totale prodotta di carta; metalli; plastica e vetro e altri singoli flussi di rifiuti domestici o di

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                                                                        Pag. 12
rifiuti simili

Si allarga quindi il campo dei rifiuti da includere ai fini del calcolo.
Dal 29 maggio 2015 è entrata in vigore la Legge 22 maggio 2015, n. 68 recante "Disposizioni in materia
di delitti contro l'ambiente". Il nuovo dispositivo introduce illeciti penali di natura delittuosa che, oltre
ad aggravare sensibilmente il quadro sanzionatorio esistente, prevedono la punizione di condotte che
realmente danneggiano le risorse ambientali e anche la salute, l'incolumità e la vita. In particolare, la
legge n. 68/2015, ha introdotto nel codice penale il nuovo Titolo VI-bis denominato «Dei delitti contro
l'ambiente», all'interno del quale sono previsti i nuovi delitti di:
   I. Inquinamento ambientale;
  II. Disastro ambientale;
 III. Traffico e abbandonodi materiali ad alta radioattività;
 IV. Impedimento del controllo;
  V. Omessa bonifica.
Tra le novità introdotte si evidenziano l'aggravante ambientale, applicabile a tutti i fatti già previsti come
reato e il ravvedimento operoso, che comporta una diminuzione della pena per colui il quale si adoperi
concretamente alla messa in sicurezza, bonifica e ove possibile al ripristino dello stato dei luoghi.

   3.3 LA NORMATIVA REGIONALE

Di seguito si riportano una serie di norme e piani regionali, in ordine cronologico, che possono risultare di
interesse ai fini della stesura del presente Piano. La situazione emergenziale che negli ultimi anni ha
coinvolto il territorio regionale, e in particolare la Provincia di Napoli, ha reso complessa la rete di
ordinanze e Decreti legge che si sono susseguiti.

Il primo piano di smaltimento dei Rifiuti della Regione Campania è stato promulgato con la pubblicazione
della Legge 10/93 sul Bollettino Ufficiale Regionale n°11 del 3-03-1993: "Norme e procedure per lo
smaltimento dei rifiuti in Campania". Tale legge introduce il Piano che è stato poi presentato nel dicembre
1995 ed aggiornato nel 1997. Il Piano prevedeva il raggiungimento di livelli di raccolta differenziata
compatibili con il D.Lgs. 22/97 e la realizzazione di impianti per la produzione di Combustibile Derivato da
Rifiuti (CDR) e di termovalorizzatori che li convertissero in energia termica ed elettrica.
La Legge Regionale n. 4 del 28 marzo 2007 reca "Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo
dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati". Tale provvedimento normativo:
   i)    disciplina le attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, l'individuazione, la messa in sicurezza,
   la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati sul territorio regionale;
   ii) individua le funzioni e i compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale,
   disciplinandone l'organizzazione e le modalità di svolgimento;
   iii) determina, in applicazione dei principi di decentramento funzionale e di sussidiarietà,
   differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, le funzioni e i compiti
   amministrativi il cui esercizio è conferito dalla Regione alle Province e ai Comuni ovvero alle forme
   associative tra questi realizzati, come disciplinate dalla presente legge.

Il Decreto Legge n. 61 dell'11 maggio 2007, successivamente convertito, con modificazioni in legge n. 87
del 5 luglio 2007 reca "Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei
rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente
competenti". Con l'art. 9 si stabilisce che il Commissario delegato, entro novanta giorni, d'intesa con il
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentiti la Consulta Regionale per la gestione
dei rifiuti nella regione Campania e il Commissario per la bonifica,predisponga ed adotti il Piano per la
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realizzazione di un ciclo integrato dei rifiuti per la regione Campania. Con l'art. 6, i presidenti delle
province della regione Campania, sono nominati sub-commissari: essi concorrono alla programmazione ed
attuano nei rispettivi ambiti provinciali d'intesa con il Commissario delegato le iniziative necessarie ad
assicurare la piena realizzazione del ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti in ambito regionale, con
particolare riferimento all'impiantistica e all'esigenza di incrementare la raccolta differenziata.

Con l'Ordinanza del Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania n.500/07 del 30
dicembre 2007 si dispone, ai sensi della Legge n. 87/2007, l'adozione del Piano Regionale dei rifiuti urbani
della regione Campania, corredato della dichiarazione di sintesi con le misure per il monitoraggio
ambientale.

Il Piano Regionale predisposto dal commissario delegato fa un esame molto puntuale della situazione al
2007 identificando la tipologia di impianti presenti sul territorio regionale e descrivendo il carente sistema
di gestione dei rifiuti urbani attivo in Regione Campania. Per quanto riguarda l'impiantistica di trattamento
e smaltimento del rifiuto urbano residuale.

Con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3639 dell'11 gennaio 2008 recante: "Disposizioni
urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per
consentire il passaggio alla gestione ordinaria" viene nominato Commissario Delegato per 120 giorni il
prefetto De Gennaro. Con il presente provvedimento, tra l'altro, si dispone (art. 3) che i Comuni campani
provvedano ad elaborare entro sessanta giorni, anche in forma associata, un Piano contenente le misure
necessarie per la raccolta differenziata, e ad avviarne la realizzazione nei successivi trenta giorni. In caso di
inadempimento, il Commissario Delegato nomina un commissario ad acta, che provvede entro centoventi
giorni.

Con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3666 dell'8 aprile 2008 recante "Disposizioni
urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per
consentire il passaggio alla gestione ordinaria" (unico art. 1), i poteri attribuiti al Commissario Delegato
vengono estesi, potendo essere esercitati anche nei comuni in cui sono stati realizzati o sono in corso di
realizzazione siti di stoccaggio o smaltimento di rifiuti per far fronte all'emergenza in atto nella regione
Campania.

Il Decreto Legge n. 90 del 23 maggio 2008, successivamente convertito in Legge, con modificazioni, dalla
Legge n. 123 del 14 luglio 2008, è un provvedimento di eccezionale urgenza ed in via di assoluta
irripetibilità e straordinarietà, per far fronte alla gravissima situazione relativa alla emergenza nel settore
dello smaltimento rifiuti nella regione Campania. Tra le principali norme si richiamano: all'art. 1) è
nominato il Sottosegretario di Stato nella persona del Capodipartimento della Protezione Civile con le
attribuzioni e le competenze di cui all'art. 2; (art. 2, comma 4) I siti, le aree e gli impianti comunque
connessi all'attività di gestione dei rifiuti costituiscono aree di interesse strategico nazionale e chiunque
viola o rende più difficoltoso l'accesso è punito a norma dell'art. 682 del c.p. (art. 2, comma 5); (art. 3)
vengono determinate specifiche competenze straordinarie dell'autorità giudiziaria nei procedimenti penali
relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania; (artt. 5-6 e 8) Il decreto consente di riprendere
immediatamente i lavori per la realizzazione dell'impianto di Acerra stabilendo l'obbligo del
completamento per le società già affidatarie.

Con il Decreto Legge n. 170 del 17 giugno 2008 recante "Ulteriori norme per assicurare lo smaltimento dei
rifiuti in Campania" (D.L. Successivamente abrogato e parzialmente assorbito dalla Legge n. 123 del 14

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luglio 2008 di conversione del Decreto Legge n. 90 del 23 maggio 2008, fatti salvi gli effetti di legge
temporaneamente prodottisi) (art. 1, comma 1) viene trasferita alle Province della regione Campania la
titolarità degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, di cui all'articolo 6 del D.L. 23 maggio 2008, n.
90, ubicati nei rispettivi ambiti territoriali; inoltre è previsto che il presidente della Regione Campania (art.
1, comma 5) provveda entro sessanta giorni all'aggiornamento del Piano Regionale di gestione dei rifiuti
sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

Con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3695 del 31 luglio 2008 recante "Ulteriori
disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania", tra l'altro, vengono individuati (art. 4, comma 1) i Comuni costituenti il Consorzio Unico Napoli
e Caserta che corrispondono a tutti quelli che alla data in vigore si avvalgono delle articolazioni territoriali
dei disciolti consorzi per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti o per la raccolta differenziata. Vengono,
inoltre (art. 4, comma 4), dichiarate nulle tutte le procedure di gara per l'affidamento del ciclo integrato dei
rifiuti o della raccolta differenziata al di fuori del Consorzio Unico iniziate dopo la data di adozione
dell'Ordinanza.

Con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705 del 18 settembre 2008 recante "Ulteriori
disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania", tra le altre disposizioni (a prevalente carattere amministrativo), si dispone (art. 10, commi 1, 2 e
3) che tutti i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti afferenti al consorzio unico, nelle more
della costituzione delle apposite società provinciali (di cui alla L.R. 4/2008), debbano effettuare la gestione
della raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati per mezzo di impresa di servizio nonché per mezzo di società a
prevalente capitale pubblico, entrambe individuate o costituite nel rispetto delle procedure di evidenza
pubblica. Il personale del consorzio unico deve essere trasferito a tali imprese, con applicazione dell'art. 6
del CCNL Federambiente. La medesima disposizione si applica ai comuni con popolazione inferiore ai
15.000 abitanti che provvedano a costituirsi in Unione di Comuni in modo da raggiungere il limite dei
15.000 abitanti.

Con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3715 del 19 novembre 2008recante "Disposizioni
urgenti di protezione civile per incrementare le attività di raccolta differenziata, il conferimento nonché lo
smaltimento di imballaggi usati e rifiuti di imballaggio nel territorio della regione Campania" si concede ai
consumatori, alle associazioni di volontariato iscritte all'Albo Regionale e nazionale della Protezione civile
ed infine delle comunità religiose della regione Campania, la facoltà di effettuare il conferimento in modo
separato delle singole tipologie di imballaggi: alluminio, acciaio, plastica, carta e vetro, presso le
piattaforme convenzionate con il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) e con i Consorzi di filiera.

I Comuni campani sono obbligati entro trenta giorni dalla pubblicazione della Ordinanza in parola, ad
individuare, anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici, apposite aree da attrezzare per il conferimento
di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio.

L'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3729 del 29 dicembre 2008 recante "Disposizioni
urgenti di protezione civile", al fine di incrementare le attività in materia di raccolta differenziata dei rifiuti
urbani nella regione Campania, prevede che il Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti nella regione
Campania, provveda, anche avvalendosi per gli aspetti di progettazione e di realizzazione di società in
possesso delle necessarie capacità tecniche designate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, a porre in esercizio impianti di riciclo di frazioni raccolte separatamente, basati su
nuove tecnologie. Per la realizzazione di tali interventi è appostata la somma di euro 9Meur.

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Con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri. n. 3746 del 12 marzo 2009 recante "Disposizioni
urgenti di protezione civile" si dispone la costituzione delle società provinciali, in attuazione alle
disposizioni di cui all'art. 20 della L.R. 28 marzo 2007, n. 4, modificato dall'art. 1 della L.R. 14 aprile 2008, n.
4, le province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno costituiscono società a prevalente capitale
pubblico per la gestione dei siti di stoccaggio dei rifiuti, delle discariche e degli impianti di proprietà
regionale. Si dispone inoltre l'istituzione di un tavolo tecnico al fine di avviare e gestire (fino alla cessazione
dello stato di emergenza di cui all'art. 19 del D.Lgs. 23 maggio 2008, n. 90,come convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123) il progetto pilota per garantire la piena tracciabilità dei
rifiuti. Tale progetto può essere realizzato attraverso l'integrazione funzionale tra il sistema informativo di
cui al decreto del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti del 12 novembre 2008 ed il sistema
informativo realizzato nell'ambito del progetto Sirenetta di cui ai Fondi POR Campania 2000-2006. Il tavolo
tecnico deve individuare 60 siti o impianti presso cui installare le apparecchiature idonee a monitorare
l'ingresso e l'uscita degli automezzi al fine di realizzare una corretta tracciabilità dei rifiuti in relazione alla
tipologia e alla quantità degli stessi.

Con il Decreto Legge n. 195 del 30 dicembre 2009, successivamente convertito in Legge, con modificazioni,
dalla L. n. 26 del 26 febbraio 2010 vengono emanate, tra l'altro, disposizioni perla cessazione dello stato di
emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, attribuendo (art. 11, comma 1), dal 1° gennaio 2010
sino al 30 settembre 2010, ai Presidenti delle Province campane le funzioni ed i compiti spettanti agli organi
provinciali in materia programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da organizzarsi
prioritariamente per ambiti territoriali nel contesto provinciale e per distinti segmenti delle fasi del ciclo di
gestione dei rifiuti.

Nel 2010, per far fronte alle esigenze di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, vengono stipulati tre protocolli
di intesa approvati con le delibere di giunta n. 899 del 14/12/2010,n. 942 del 21/12/2010 e n. 1002 del
30/12/10 rispettivamente con le Regioni Emilia Romagna, Toscana e Lazio per il conferimento fuori
Regione.

Con la Delibera di Giunta Regionale n. 8 del 23/01/2012 viene approvato il nuovo Piano Regionale di
Gestione dei rifiuti.
Con la Legge Regionale n. 14 del 26/05/2016 sono state approvate le norme di attuazione della disciplina
europea e nazionale in materia di rifiuti urbani.

3.4 L’ ACCORDO ANCI CONSORZI OBBLIGATORI

3.4.1 L'Accordo ANCI-CONAI 2020/2024
La "parte generale" del nuovo e vigente Accordo Quadro ANCI-CONAI2020/2024, in vigore dal 1
maggio2020,disciplina gli aspetti generali demandando ai singoli Allegati Tecnici i dettagli operativi delle
convenzioni che i Comuni, o i soggetti da essi delegati, possono sottoscrivere con i sei Consorzi di Filiera.
In tale data sono stati siglati anche tutti gli Allegati Tecnici delle diverse filiere.

L'Accordo Quadro, nella parte generale, conferma la garanzia di ritiro universale, da parte dei Consorzi di
Filiera, dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico di raccolta su tutto il territorio nazionale.
Ciò anche nel caso in cui gli obiettivi consortili di riciclo e di recupero previsti dalla legge siano stati
raggiunti o superati.

    COMUNE DI MARIGLIANO-PIANO INDUSTRIALE – CICLO INTEGRATO RIFIUTI URBANI
                                                                        Pag. 16
Il nuovo AQ prevede la possibilità di rivedere i corrispettivi unitari per tutte le Filiere dopo 30 mesi dalla
data di stipula dell'Accordo, qualora vi siano significative variazioni dei "maggiori oneri" della raccolta
differenziata dei rifiuti di imballaggio.

L'Accordo inoltre introduce anche una maggiore indicizzazione annuale dei corrispettivi (95% dell'indice
NIC) e rafforza il sostegno alle Amministrazioni Locali, incrementando l'impegno finanziario annuo del
CONAI per le iniziative sul territorio di sviluppo quali-quantitativo della raccolta differenziata.

Inoltre nella lunga fase di concertazione si è lavorato per la valorizzazione delle best practices presenti sul
territorio nazionale e sui concetti di trasparenza e tracciabilità dei flussi di rifiuti di imballaggio.

Gli Allegati Tecnici relativi alle filiere di alluminio, acciaio, carta, legno e vetro, recepiscono i contenuti
dell'Accordo Quadro parte generale e prevedono incrementi dei corrispettivi unitari mediamente fra il 16 e
il 17%. Inoltre, negli stessi, sono state introdotte una serie di specifiche tecniche legate ai controlli in
piattaforma sul materiale conferito e al monitoraggio dei relativi flussi, che mirano al miglioramento
complessivo del funzionamento dell'Accordo a vantaggio sia delle attività di raccolta che di avvio a riciclo
dei materiali conferiti, accompagnando gli Enti Locali nel raggiungimento degli obiettivi nazionali ed
europei.

Di seguito si riportano i corrispettivi riconosciuti dai Consorzi di filiera del CONAI per la raccolta
differenziata dei rifiuti di imballaggio e frazioni merceologiche similari dal 2020 al 2024.

Corrispettivi Allegato Tecnico RICREA
                       Acciaio - rifiuti di imballaggio in acciaio conferiti in forma sfusa
    Fascia           Frazioni         Anno 2020        Anno 2021       Anno 2022      Anno 2023   Anno 2024
 qualitativa         estranee             €/ton           €/ton          €/ton           €/ton      €/ton
 Eccellenza Fino al 4%                     131             133             135            137        139
      1          Dal 4% al 10%             120             123             126            129        132
      2          Dal 10% al 16%             98              96             94             92         92
      3          Dal 16% al 22%             60              60             60             60         60

                          Acciaio – da impianti di cernita meccanica dei rifiuti (RU)
   Fascia           Frazioni                                    Corrispettivo
 qualitativa        estranee                                        €/ton
      1         Fino al 10%                                           61
      2         Dal 10% al 20%                                        51
      3         Dal 20% al 30%                                        31

                            Acciaio – da residui di impianti di combustione (RU)
   Fascia           Frazioni                                      Corrispettivo
 qualitativa        estranee                                         €/ton
      1         Fino al 20%                                            42
      2         Dal 20% al 30%                                         32

Corrispettivi Allegato Tecnico CiAL
                        Imballaggi in Alluminio da Sistema di Raccolta Plastica/Metalli
    Fascia                                                            Corrispettivo
                     Frazioni estranee
 qualitativa                                                              €/ton
      A+         Fino al 3%                                              410,00
      A          Oltre al 3% fino al 6%                                  396,00

    COMUNE DI MARIGLIANO-PIANO INDUSTRIALE – CICLO INTEGRATO RIFIUTI URBANI
                                                                        Pag. 17
B         Oltre al 6% fino al 10%                                  264,00
      C         Oltre al 10% fino al 15%                                 132,00

                        Imballaggi in Alluminio da Sistema di Raccolta Vetro/Metalli
   Fascia                                                            Corrispettivo
                    Frazioni estranee
 qualitativa                                                            €/ton
    A+          Fino al 3%                                              410,00
     A          Oltre al 3% fino al 8%                                  396,00
      B         Oltre al 8% fino al 13%                                 264,00
      C         Oltre al 13% fino al 18%                                132,00

                             ALLUMINIO DA IMPIANTI CERNITA MECCANICA RU
   Fascia                                                     Corrispettivo
                    Frazioni estranee
 qualitativa                                                     €/ton
     A          Fino al 10%                                      200,00
      B         Oltre al 10% fino al 20%                         130,00

                                 ALLUMINIO DA IMPIANTI DI COMBUSTIONE
   Fascia                                                      Corrispettivo
                    Frazioni estranee
 qualitativa                                                      €/ton
     A          Fino al 10%                                       240,00
      B         Oltre al 10% fino al 20%                          200,00

Corrispettivi Allegato Tecnico Comieco
                                                    Carta
                                    Anno 2020       Anno 2021       Anno 2022       Anno 2023   Anno 2024
                                      €/ton           €/ton           €/ton           €/ton       €/ton
Raccolta selettiva                   115,00           117,00         119,00          123,00      128,00
Raccolta congiunta (al netto
                                                                     35,00
della quota variabile)

Corrispettivi Allegato Tecnico Rilegno
Legno – raccolta selettiva rifiuti di imballaggio su superficie pubblica
                                                                    Corrispettivo
       frazioni estranee
                                                                        €/ton
Fino al 2,5%                                                            16,93
Dal 2,5% al 5%                                                           8,47

Legno – Accordi territoriali per il conferimento di raccolta congiunta (imballaggi e ingombranti)
                                                                   Corrispettivo
          frazioni estranee
                                                                      €/ton
Fino al 2,5%                                                           3,85
Dal 2,5% al 5%                                                         1,82

Corrispettivi Allegato Tecnico Corepla
Plastica - flussi
                                                                   Corrispettivo
                                                                      €/ton
Flusso A                                                              310,57
Flusso B                                                              81,99
Flusso C                                                              403,29
Flusso D                                                              302,97

    COMUNE DI MARIGLIANO-PIANO INDUSTRIALE – CICLO INTEGRATO RIFIUTI URBANI
                                                                        Pag. 18
Plastica – prestazioni aggiuntive
                                                                                       Corrispettivo
                                                                                          €/ton
Corrispettivo per il trasporto di materiale sfuso monomateriale o
multimateriale a distanza superiore ai 25 km per un massimo di 50                             1,96
km
Corrispettivo per la pressatura per conferimenti di monomateriale da
                                                                                              36,91
centro Comprensoriale
Corrispettivo per la pressatura/trasporto per monomateriale da
                                                                                              20,50
centro Comprensoriale
Corrispettivo extraforfettario per trasporto via nave di materiale sia
                                                                                              31,12
sfuso che pressato da isole minori

Corrispettivi Allegato Tecnico Coreve
                       Acciaio - rifiuti di imballaggio in acciaio conferiti in forma sfusa
                                                                        Corrispottivo
  Fascia
                       Frazioni Finale              Anno 2020   Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024
qualitativa
                                                      €/ton       €/ton      €/ton    €/ton     €/ton
              Franchigia ≥15%.Se sotto vaglio
    A                                                 57,00       61,00       65,00           69,00    73,00
                   >15% e ≤20% in peso, il
               corrispettivo si riduce del 30%.
    B         Per sotto vaglio >20% e ≤25%, il        52,5        56,10       59,80           63,40    67,00
               corrispettivo si riduce del 60%.
    C           Oltre il 25% e fino al 45%, in        49,00       52,50       56,00           59,50    63,00
              peso, il materiale è ritirato senza
    D          corrispettivo e sono addebitati i      38,50       41,10       43,80           46,40    49,00
              costi di trasporto e smaltimento*
              della quota eccedente il limite del
    E                                                 11,00       9,00         6,00            4,00    3,00
               25%. Oltre il 45% il materiale è
              non conforme enon viene ritirato.

   3.5 L'accordo Anci CdC Raee
Attualmente la normativa nazionale di riferimento del settore RAEE è rappresentata dal Decreto Legislativo
14 marzo 2014, n. 49 (recepimento delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE e 2005/151/CE) e
dai successivi decreti attuativi. Il Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 185 del 25/09/2007 ha definito,
nell'Allegato 1, i 5 Raggruppamenti secondo i quali deve essere organizzata la raccolta differenziata dei
RAEE:
                       CODICE                                                 DESCRIZIONE
                 RAGGRUPPAMENTO                                           RAGGRUPPAMENTO
                                                        Freddo e clima[Apparecchi per la refrigerazione e la
                          R1
                                                        climatizzazione inclusi gli scalda acqua elettrici]
                                                        Altri grandi bianchi[apparecchi per la cottura,
                          R2
                                                        lavatrici, lavastoviglie,etc.]
                          R3                            Tv e monitor
                                                        It e consumer electronics, apparecchi di
                                                        illuminazione per ed altro [Piccoli elettrodomestici
                          R4                            (PED), attrezzature informatiche (IT), apparecchi di
                                                        illuminazione (senza sorgenti luminose), giocattoli e
                                                        altro]
                                                        Sorgenti luminose[tutte, tranne le lampadine a
                          R5                            incandescenza: ovvero lampade a risparmio
                                                        energetico, tubi fluorescenti, etc]

    COMUNE DI MARIGLIANO-PIANO INDUSTRIALE – CICLO INTEGRATO RIFIUTI URBANI
                                                                        Pag. 19
Il D.Lgs.49/2014 ha fissato in 4 kg per abitante l'obiettivo complessivo riferito del tasso di raccolta separata
dei RAEE. In attuazione del principio della "responsabilità estesa del produttore", integrato con il principio
"chi inquina paga", i produttori e/o importatori di AEE hanno l'obbligo di finanziare, organizzare e gestire un
sistema integrato per il trattamento dei RAEE, mediante l'adesione ai Sistemi Collettivi che devono:
• ritirare gratuitamente i RAEE dai centri di raccolta comunali fornendo le necessarie attrezzature per la
    raccolta (cassoni scarrabili, ceste..);
• trasportare i RAEE ad impianti di trattamento idonei alle attività di riciclo e recupero dei materiali.
     I.Sistemi Collettivi, istituiti dai produttori per la gestione dei RAEE domestici, hanno costituito il Centro
    di Coordinamento RAEE (C.d.C. RAEE), consorzio di natura privata senza fini di lucro, per garantire
    l'ottimizzazione delle proprie attività e a garanzia di Comuni, offrono omogenee e uniformi condizioni
    operative.

4 LA PRODUZIONE RIFIUTI

Nella tabella sottostante si riportano le quantità di rifiuti urbani prodotti dal 2018 fino al 209, sono stati
utilizzati i dati dell'Osservatorio Provinciale e da MySir.

Produzione di rifiuti, anni 2018- 2019
                                  Produzione RSU              Anno 2018           Anno 2019
             Rifiuti indifferenziati (t)(a STIR)               6.915,87            6.734,98
             Rifiuti differenziati (t)                         6.082,46            6.233,30
                                                                47,20               48,40
             % Raccolta differenziata
             Produzione RSU pro capite (kg/ab.*giorno)           1,20               1,21
             Totale rifiuti prodotti(t)                        12.998,33          12.968,28

Negli anni si riscontra un aumento poco significativo dei rifiuti raccolti in maniera differenziata.
Nelle tabelle che seguono si riporta il confronto fra i dati di produzione dei rifiuti urbani dati e di
intercettazione raccolta differenziata del Comune di Marigliano e quelli della Regione Campania: la
produzione rifiuti del Comune di Marigliano è sempre al di sotto dei valori regionali, mentre
l'intercettazionepro capite di raccolta differenziata è al di sopra o in linea come negli ultimi anni.

    Confronto produzione RSU dati comune di Marigliano vs Regione Campania, anni 2018-2019.
                                                        Anno 2018                 Anno 2019
Produzione pro capite RSU (kg./ab.*anno)
                                                           437                       439
Produzione pro capite RSU (kg./ab.*anno) Dato
Regione Campania (fonte ISPRA)                                                       449

     Confronto produzione RD dati comune di Marigliano vs Regione Campania, anni 2018-2019.
                                                         Anno 2018                Anno 2019
Produzione pro capite RD (kg./ab.*anno)
                                                           204,69                   209,74
Produzione pro capite RD (kg./ab.*anno) Dato
Regione Campania (fonte ISPRA)                                                      235,76

5 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA - ANNO 2021
La raccolta dei rifiuti è fatta di tre momenti distinti anche temporalmente:
• conferimento al circuito di raccolta da parte dell'utente;
• prelevamento da parte del gestore del servizio;
• trasporto dei rifiuti.
    COMUNE DI MARIGLIANO-PIANO INDUSTRIALE – CICLO INTEGRATO RIFIUTI URBANI
                                                                        Pag. 20
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