COMUNE DI PIEVE EMANUELE - 2017-2019 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE - Gazzetta Amministrativa

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COMUNE DI PIEVE EMANUELE
                Provincia di Milano

       PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
     DELLA   CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITÀ
E   PROGRAMMA TRIENNALE SULLA TRASPARENZA
                   2017-2019

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INDICE

PARTE PRIMA - PREMESSE

Art. 1 Oggetto del piano
Art. 2 Il Responsabile della prevenzione della corruzione
Art. 3 Procedure di formazione e adozione del piano

PARTE SECONDA - MISURE DI PREVENZIONE

Art. 4 Individuazione delle attività a rischio
Art. 5 Misure di prevenzione comuni a tutti i settori a rischio
Art. 6 Personale impiegato nei settori a rischio
Art. 7 Misure di prevenzione riguardanti tutto il personale
Art. 8 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa’ civile
Art. 9 Sanzioni

PARTE TERZA - TRASPARENZA ED ACCESSO

Art. 10 La Trasparenza
Art. 11 Cenni su organizzazione e funzioni dell’Amministrazione
Art. 12 Individuazione dei dati da pubblicare
Art. 13 Campo di applicazione – limiti
Art. 14 Qualità delle informazioni e modalità di pubblicazione
Art. 15 Durata delle pubblicazioni, conservazione ed archiviazione dei dati
Art. 16 Collegamento con il Ciclo della Performance
Art. 17 Procedimento di elaborazione e adozione del Programma
Art. 18 Individuazione e modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni
Art. 19 Coinvolgimento degli stakeholder interni
Art. 20 Giornate della Trasparenza
Art. 21 Modalità di attuazione del Programma
Art. 22 Monitoraggio sullo stato di attuazione degli obblighi di trasparenza
Art. 23 Compiti di verifica
Art. 24 Accesso civico

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Art. 25 Pubblicazione di altri dati
Art. 26 Sanzioni in caso di inadempimento
Art. 27 Obblighi di trasparenza in capo alle società partecipate
Art. 28 Risorse dedicate all’attuazione del Programma

PARTE QUARTA – NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 29 Entrata in vigore

Sub allegato A Misure strumentali di contrasto del fenomeno della corruzione
Sub allegato B Tempistica di implementazione Misure strumentali di contrasto
del fenomeno della corruzione
Sub allegato C Mappatura delle responsabilità in ordine alla produzione,
pubblicazione e aggiornamento dei dati

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PARTE PRIMA
                                PREMESSE

                                Articolo 1
                            OGGETTO DEL PIANO

1. Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione, (d’ora in poi
   Piano), dà attuazione alle disposizioni di cui alla L. 190 del 6 novembre
   2012, attraverso l'individuazione di misure finalizzate a prevenire la
   corruzione nell'ambito dell'attività amministrativa del Comune di Pieve
   Emanuele.

2. Il piano realizza tale finalità attraverso:
      a) l'individuazione delle attività dell'ente nell'ambito delle quali è più
         elevato il rischio di corruzione;
      b) la previsione, per le attività individuate ai sensi della lett. a), di
         meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni,
         idonei a prevenire il rischio di corruzione;
      c) la previsione di obblighi di comunicazione nei confronti del
         Responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento del piano, nonché
         individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a
         quelli previsti da disposizioni di legge per particolari procedimenti e
         attività amministrative;
      d) il monitoraggio, in particolare, del rispetto dei termini, previsti dalla
         legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
      e) il monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione comunale e i
         soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a
         procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi
         economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni
         di parentela o affinità sussistenti tra titolari, gli amministratori, i soci
         e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti;

3. Destinatari del Piano, ovvero soggetti chiamati a darvi attuazione, sono
      a) amministratori;
      b) dipendenti;
      c) concessionari e incaricati di pubblici servizi e i soggetti di cui all’art.
         1, comma 1- ter, della L. 241/90.

4. Il concetto di corruzione cui si fa riferimento è inteso in senso lato, come
   comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività
   amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui
   affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni che saranno
   ritenute rilevanti, e di cui ci si prefigge di prevenire il manifestarsi, sono
   quindi più ampie della fattispecie penalistica, disciplinata negli artt. 318,
   319 e 319-ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei
   delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del
   codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza

                                                                                   4
penale , si evidenzi un malfunzionamento dell'amministrazione a causa
   dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

                              Articolo 2
                       IL RESPONSABILE DELLA
                   PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione (in seguito RAC) nel
   Comune di Pieve Emanuele è il Segretario Generale dell'Ente, che svolge la
   funzione come “naturalmente integrativa”            della competenza generale
   spettante per legge al segretario, così come esplicitamente previsto nell’art.
   97 del D.lgs. 267/2000.
2. Provvede alla nomina del RAC, il Sindaco a seguito di adozione di apposito
   decreto sindacale.
3. Nel suddetto decreto vengono eventualmente esplicitate le modalità di
   remunerazione dei rilevanti compiti e funzioni e la consistente
   responsabilità di cui il RAC è titolare, nell’ambito delle norme legislative e
   contrattuali vigenti, attraverso il riconoscimento dei risultati conseguiti, a
   seguito di valutazione positiva dell’attività espletata, mediante la
   retribuzione di risultato.
4. Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente piano,
   ed in particolare:
       a) elabora la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione
          ed i successivi aggiornamenti da sottoporre all'organo di indirizzo
          politico ai fini della successiva approvazione, secondo le procedure di
          cui al successivo art.3;
       b) impartisce indirizzi ed istruzioni operative affinché sia assicurato che
          tutte le unità organizzative forniscano il loro apporto collaborativo di
          prevenzione e repressione dei fenomeni corruttivi;
       c) verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità e ne propone
          la modifica quando siano accertate significative e ripetute violazioni
          delle prescrizioni tali da far ritenere insufficienti o poco efficaci le
          misure di prevenzione, ovvero quando intervengano mutamenti
          rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
       d) definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i
          dipendenti destinati ad operare in settori individuati quali
          particolarmente esposti al fenomeno della corruzione;
       e) pubblica annualmente, entro il 15 dicembre,                sul sito web
          istituzionale dell'ente una relazione recante i risultati dell'attività
          svolta e la trasmette alla Giunta Comunale, a cui riferisce in ordine
          all'attività espletata, di propria iniziativa ovvero su richiesta
          dell’organo stesso;
       f) provvede alle segnalazioni dei fatti che possano presentare rilevanza
          disciplinare all’Ufficio procedimenti disciplinari, all’inoltro delle
          tempestive denunce alla competente procura della Corte dei Conti,
          ove riscontri fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità
          amministrativa, in ordine all’accertamento di danno erariale,

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provvede, infine, all’inoltro di tempestive denunce alla procura della
          Repubblica, con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.), in
          ordine ai fatti che rappresentano notizia di reato, dandone
          tempestiva informazione anche all’Autorità nazionale anticorruzione;
       g) verifica, d'intesa il Titolare di P.O., l'attuazione del piano di rotazione
          degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel
          cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di
          corruzione, secondo le modalità di cui al successivo art. 6, comma 5 ;
       h) verifica in ordine alla fattibilità del ricorso alla rotazione degli
          incarichi di Posizione organizzativa, alle scadenze di cui all’art. 6,
          comma 6, del presente regolamento.

5. Il RAC può richiedere supporto tecnico ed informativo al Prefetto, anche al
   fine di garantire che il Piano comunale sia formulato ed adottato nel
   rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale di volta in volta
   vigente.
6. Con proprio atto organizzativo, e previa verifica della insussistenza di cause
   di incompatibilità, il RAC può costituire una struttura composta dai titolari
   di P.O., con funzioni di supporto e referente per l’anti-corruzione. .
7. Ai suddetti soggetti sono affidati poteri propositivi e di controllo e sono
   attribuiti obblighi di collaborazione , di monitoraggio e di azione diretta in
   materia di prevenzione della corruzione, integrando le competenze di cui
   all’art. 16, c.1, lettere l-bis), l-ter), l-quater, del D.lgs. 165/2001.
8. Le modalità di raccordo e di coordinamento tra il RAC e i referenti, che
   danno attuazione al meccanismo di comunicazione/informazione,
   input/output per l’esercizio della funzione preventiva della corruzione, sono
   disciplinati nel successivo art. 5.

                               Articolo 3
                       PROCEDURE DI FORMAZIONE
                         E ADOZIONE DEL PIANO

1. Entro il termine stabilito dal RAC, e comunque con cadenza almeno
   annuale, ciascun Titolare di P.O., trasmette allo stesso le proprie proposte
   aventi ad oggetto l'individuazione delle attività, di specifica competenza,
   nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì, le
   concrete misure organizzative da adottare dirette a contrastare il rischio
   rilevato. Qualora tali misure comportino oneri economici per l'Ente, le
   proposte dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti.
2. Entro il 45 giorni dalla trasmissione delle proposte di cui al comma
   precedente, il RAC, anche sulla scorta delle indicazioni raccolte ai sensi del
   precedente comma, elabora il Piano di prevenzione della corruzione, recante
   l'indicazione delle risorse finanziarie e strumentali occorrenti per la relativa
   attuazione, nel rispetto dell'art. 2, comma uno della Legge 190/201212, e lo
   trasmette al Sindaco ed alla Giunta prima della definitiva approvazione da
   parte dell’organo esecutivo.

                                                                                   6
3. Il Piano viene pubblicato in forma permanente, e nella versione aggiornata,
        sul sito web istituzionale dell'ente in apposita sottosezione all'interno di
        quella denominata “Amministrazione Trasparente”.
     4. [Abrogato] L’adozione, o la modifica, del Piano è comunicata altresì al
        Dipartimento della Funzione Pubblica mediante l’indicazione del link alla
        pubblicazione del sito, o secondo le modalità che saranno indicate sul sito
        del medesimo Dipartimento – sezione anticorruzione. 1
     5. La comunicazione del Piano alla Regione Lombardia si intende assolta
        mediante la sua pubblicazione nell’apposita sezione di cui al comma 3.
     6. Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicata annualmente, a cura
        del Responsabile, la relazione recante i risultati dell'attività svolta.
     7. Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del RAC,
        nei casi previsti al precedente art. 2, comma 4, lettera c).

                                PARTE SECONDA
                             MISURE DI PREVENZIONE

                                     Articolo 4
                            MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE
                             DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO

     1. L’individuazione delle attività a rischio corruzione è stata svolta attraverso
        un lavoro congiunto che ha coinvolto tutti i Responsabili di Area nella
        valutazione dei rischi, secondo le specifiche di cui all’allegato 5 del PNA, e
        delle sue successive versioni, dei procedimenti di rispettiva competenza.
     2. La suddetta mappatura ha dato luogo all’individuazione di macro-aree
        procedimentali a rischio, integrative di quelle individuate nell’art. 1, c. 16,
        della L. 190/2012, di cui all’allegato prospetto (sub A),             approvato
        contestualmente del presente piano costituendone un allegato sostanziale.
     3. In particolare, anche sulla scorta delle proposte formulate dai Titolari di
        P.O., il prospetto, oltre alle attività individuate a rischio, contiene, in
        corrispondenza di ciascuna tipologia:
             a) la disciplina regolamentare di riferimento, se esistente;
             b) il protocollo di intervento strumentale alla riduzione del rischio;
             c) le procedure/regole di formazione, attuazione e controllo delle
                decisioni;
             d) gli indici di rischio e relativi valori standard

     4. La rilevazione dei rischi, nonché delle misure strumentali di prevenzione e
        riduzione del rischio verranno sottoposte annualmente a revisione, in
        concomitanza con le operazioni di modifica del presente Piano.
     5. Il presente Piano si compone altresì del crono-programma (sub B) relativo
        all’implementazione nel triennio delle misure preventive del fenomeno
        corruttivo.

1   Comma abrogato a seguito del comunicato del Presidente ANAC del 18/2/2015

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Articolo 5
                    MISURE DI PREVENZIONE COMUNI
                      A TUTTI I SETTORI A RISCHIO

1. Oltre alle specifiche misure indicate nelle allegate schede, che costituiscono
   parte integrante e sostanziale del presente Piano, si individuano, in via
   generale, per il triennio 2017-2019, le seguenti attività finalizzate a
   contrastare il rischio di corruzione nei settori di cui al precedente articolo:

   a) Meccanismi di formazione e attuazione delle decisioni
      i. Nella trattazione e nell’istruttoria degli atti:
            - rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza;
            - predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai
              collaboratori;
            - redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un
              linguaggio semplice;
            - rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
            - distinguere l’attività istruttoria e la relativa responsabilità
              dall’adozione dell’atto finale, in modo tale che per ogni
              provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti l’istruttore
              proponente ed il dirigente;

      ii. Nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti
          con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica,
          attenersi ai parametri di conformità individuati nell’attività di
          controllo successivo di regolarità amministrativa.
     iii. Nell’attività contrattuale
             - rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso
                dell’importo contrattuale;
             - ridurre l’area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla
                legge e/o dal regolamento comunale;
             - privilegiare l’utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP e/o del
                mercato elettronico della pubblica amministrazione;
             - introdurre, obbligatoriamente, la presenza negli avvisi, nei bandi
                di gara o nelle lettere di invito dell’espressa indicazione che il
                mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di
                legalità e nei patti di integrità, costituisce causa di esclusione
                dalla gara e alla risoluzione del contratto;
             - assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti
                affidati in economia;
             - assicurare la rotazione tra i professionisti negli affidamenti di
                incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta;
             - assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di
                partecipazione alla gare, anche ufficiose, e di valutazione delle
                offerte, chiari ed adeguati;
             - allocare correttamente il rischio di impresa nei rapporti di
                partenariato;

                                                                                 8
- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi
            effettuati al di fuori del mercato elettronico della pubblica
            amministrazione;
          - verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o
            acquisto di beni immobili o costituzione/cessione di diritti reali
            minori;
          - validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e
            sottoscrivere i verbali di cantierabilità;
          - acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla
            loro applicazione.
          - implementare ogni altra ulteriore misura o protocollo introdotta
            con disciplina regolamentare nell’Ente.

b) Meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di
   conclusione dei procedimenti

Nell’ambito dell’attività di controllo successivo di regolarità amministrativa,
così come previsto dall’art. 12, c. 3, lett. b), del RCI, verrà sottoposto a
verifica un intero procedimento amministrativo , a cui l’atto sottoposto al
controllo nella periodica seduta trimestrale appartiene. L’individuazione
dell’atto endo-procedimentale o finale avverrà, come stabilito dal
Regolamento sul sistema dei controlli interni secondo estrazione casuale.
La verifica della regolarità dei procedimenti amministrativi verterà sul
rispetto dei tempi, completezza dell’istruttoria, adeguatezza e correttezza del
provvedimento conclusivo.
Attraverso il controllo dei procedimenti verranno evidenziati          inoltre i
seguenti dati: domande in giacenza all’inizio della rilevazione, domande
pervenute nel periodo di riferimento, domande evase positivamente,
domande cui è stato dato riscontro negativo, domande in giacenza al
termine del periodo di monitoraggio, tempo medio di lavorazione di una
domanda, criteri di trattazione delle istanze diversi dall’ordine cronologico, o
rispetto a quelli stabiliti in sede di Regolamento dei procedimenti
amministrativi.
Con cadenza semestrale i Titolari di P.O. trasmettono al Responsabile della
prevenzione un’attestazione di verifica circa la rilevazione dei termini effettivi
di conclusione dei procedimenti di propria competenza, evidenziando in
particolare il numero dei procedimenti per i quali non si siano rispettati i
tempi di conclusione e la percentuale rispetto al totale dei procedimenti
istruiti nel periodo di riferimento. Il RAC eseguirà controlli a campione in
merito alla veridicità di tali attestazioni.

In caso di ricorsi giudiziali avviati nei confronti dell’Ente, il RAC procederà
d’ufficio, prima dell’eventuale decisione in merito alla costituzione in
giudizio, a verificare l’intero procedimento oggetto di ricorso. Nel caso di
riscontro negativo, e rilevazioni di anomalie e criticità, verrà sorteggiato
causalmente un ulteriore procedimento appartenente alla medesima
fattispecie.

                                                                                9
Il Responsabile della prevenzione e della corruzione, contestualmente alla
  pubblicazione della relazione di cui all'art. 2, comma 4, lettera e), provvede
  altresì alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente dei risultati del
  monitoraggio annuale effettuato.

  c) Monitoraggio dei rapporti, in particolare quelli afferenti i settori a rischio,
     tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o
     che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o
     erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.
  Con cadenza semestrale i Titolari di P.O. comunicano al Responsabile della
  prevenzione un report di verifica circa la rilevazione circa eventuali relazioni
  di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari dei
  soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono interessati a
  procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi
  economici di qualunque genere e gli amministratori dell'Ente, i Titolari di
  P.O. e i dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in detti
  procedimenti. Tali indagini dovranno avvalersi dei dati ricavabili dai
  questionari di cui al successivo art. 7, comma 5,;

d) Individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli
   previsti da disposizioni di legge.
  Nel corso del triennio, potranno essere individuati per ciascun procedimento
  e/o attività a rischio obblighi di trasparenza aggiuntivi rispetto a quelli già
  previsti dalla legge.

e) Archiviazione informatica e comunicazione
   Gli atti ed i documenti relativi alle attività ed ai procedimenti di cui al
   precedente art. 4, devono essere archiviati in modalità informatica.
   Ogni comunicazione interna inerente tali attività e procedimenti, inoltre,
   deve avvenire esclusivamente mediante l’utilizzo del sistema di
   protocollazione informatica.

                             Articolo 6
                    FORMAZIONE DEL PERSONALE
                  IMPIEGATO NEI SETTORI A RISCHIO

1. Con cadenza annuale verrà elaborato         un Piano di formazione rivolto al
   personale impiegato nei settori maggiormente a rischio di manifestarsi di
   fenomeni di corruzione. Tale Piano di formazione sarà orientato a prevedere
   interventi formativi secondo un approccio che sia al contempo normativo-
   specialistico e        valoriale, in modo da accrescere all’interno
   dell’organizzazione le competenze e lo sviluppo in senso etico .
2. Il suddetto strumento potrà prevedere la realizzazione di percorsi formativi
   differenziati per destinatari, forme di tutoraggio per l’avvio al lavoro in
   occasione dell’inserimento in nuovi settori lavorativi, l’organizzazione di
   focus group sui temi dell’etica e della legalità.
3. La partecipazione al piano di formazione da parte del personale interessato
   rappresenta un'attività obbligatoria e utile ai fini della valutazione.

                                                                                 10
4. Nel piano di formazione dovranno essere indicati:
       - i dipendenti e i funzionari, titolari di PO, che svolgono attività
         nell'ambito delle materie oggetto di formazione;
       - il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle
         materie/attività a rischio di corruzione;
       - le metodologie formative: prevedendo la formazione applicata ed
         esperienziale (analisi dei rischi tecnici) e quella amministrativa (analisi
         dei rischi amministrativi), unitamente all’indicazione dei meccanismi
         di azione (analisi dei problemi da visionare, approcci interattivi,
         soluzioni pratiche ai problemi ecc.);
       - le modalità del monitoraggio sistematico della formazione e dei
         risultati acquisiti; le attività formative devono essere distinte in
         processi di formazione "base" e di formazione "continua" per
         aggiornamenti, azioni di controllo durante l'espletamento delle attività
         a rischio di corruzione;
       - le materie oggetto di formazione, per i corsi previsti nell’anno di
         riferimento
5. Il personale impiegato nei settori a rischio può, ove possibile, essere
   sottoposto a rotazione periodica, salvaguardando comunque l'efficienza e la
   funzionalità degli uffici.
6. Il ricorso all’istituto della rotazione del personale dipendente sarà
   concordato dal RAC con il titolare di PO nella cui struttura operativa se ne
   renda necessario l’attuazione, secondo specifiche modalità operativo-
   gestionali che salvaguardino le specificità professionali, e garantiscano la
   continuità della gestione amministrativa attraverso periodi transitori di
   affiancamento del personale.
7. Alla scadenza periodica degli incarichi conferiti dal Sindaco, ex art. 50 del
   TUEL, si valuterà la necessità e l’opportunità di fare ricorso all’istituto della
   rotazione tra i titolari di Posizione Organizzativa, ovvero ricorrendo alla
   nomina di altro personale interno, inquadrato in categoria D, avente i
   requisiti culturali e professionali atti a ricoprire l’incarico di Responsabile
   di Area.
8. Il processo di rotazione (sia delle PO che del personale non apicale) si
   ripeterà, di norma, ogni anno, ove non comprometta il buon funzionamento
   dell’Ente e comunque, in occasione dell’ approvazione del nuovo Piano
   Triennale di prevenzione della corruzione.

                             Articolo 7
                       MISURE DI PREVENZIONE
                   RIGUARDANTI TUTTO IL PERSONALE

1. Ai sensi dell’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall’art.
   46 della L. 190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza
   non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro
   secondo del codice penale:
       a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di
          commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

                                                                                 11
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici
          preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di
          beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di
          sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di
          vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
       c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del
          contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la
          concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
          finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di
          qualunque genere.

2. Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto
   a comunicare, non appena ne venga a conoscenza, al RAC, di essere stato
   sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per
   reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.
3. Ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/90, così come introdotto dall’art.1,
   comma 41, della L. 190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari
   degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti
   endo-procedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di
   conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche
   potenziale, ai loro superiori gerarchici. I Titolari di P.O. formulano la
   segnalazione riguardante la propria posizione al Segretario Generale.
4. Ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall’art. 1,
   comma 51, della L. 190/2012, fuori dei casi di responsabilità a titolo di
   calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo
   2043 del codice civile, il dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o
   alla Corte dei conti, ovvero riferisce al RAC e al              proprio superiore
   gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del
   rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad
   una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle
   condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla
   denuncia. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del
   segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la
   contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti
   e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata,
   in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la
   sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa
   dell'incolpato. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e
   seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
4-bis Il dipendente che intende effettuare una segnalazione di illecito dovrà
inviarla a mezzo e-mail all’indirizzo del RAC utilizzando il modulo, disponibile
sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto-sezione
“Altri contenuti – corruzione”, nel quale sono specificate le modalità di
compilazione atte a garantire la ricostruzione del fatto in tutti i suoi elementi
utili e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato. Resta fermo che la
segnalazione potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella
prevista nel modulo, purché non anonima e contenente gli elementi essenziali

                                                                                 12
previsti da quest’ultimo. Il dipendente potrà segnalare eventuali illeciti anche
avvalendosi del canale dedicato sul sito istituzionale dell’ANAC.
4-ter Il RAC prende in carico la segnalazione per la prima sommaria
istruttoria. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a
eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l’adozione delle
necessarie cautele.
4-quater Il RAC sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione,
può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la
segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in
relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: Responsabile
dell’Area cui è ascrivibile il fatto; Ufficio Procedimenti Disciplinari; Autorità
giudiziaria; Corte dei Conti; ANAC; Dipartimento della Funzione Pubblica. La
valutazione del Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà
concludersi entro 120 giorni dal ricevimento della segnalazione, con
informativa circa gli esiti al segnalante.
4-quinquies Il RAC rende conto, con modalità tali da garantire comunque la
riservatezza dell’identità del segnalante, circa il numero di segnalazioni
ricevute e del loro stato di avanzamento all’interno della Relazione annuale di
cui all’art. 1, c. 14, della L. 190/2012.
5. A tutti i dipendenti in servizio presso l’Ente è somministrato, con cadenza
    annuale, un questionario, ove dovranno essere indicati e attestati ai sensi e
    per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000
        a) i rapporti di collaborazione, sia retribuiti che a titolo gratuito, svolti
            nell’ultimo quinquennio e se sussistano ancora rapporti di natura
            finanziaria o patrimoniale con il soggetto per il quale la
            collaborazione è stata prestata;
        b) se e quali attività professionali o economiche svolgono le persone con
            loro conviventi, gli ascendenti e i discendenti e i parenti e gli affini
            entro il secondo grado;
        c) eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado,
            sussistenti tra il compilatore del questionario e i titolari ed
            amministratori dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che
            sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o
            erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, limitatamente
            agli ambiti di lavoro di competenza.
     I dati acquisiti dai questionari avranno in ogni caso carattere riservato, nel
     rispetto di quanto previsto in materia di tutela della privacy. Sarà cura del
     Titolare di P.O. dell’Ufficio di appartenenza, adottare, nel caso in cui si
     ravvisino possibili conflitti d’interessi, le opportune iniziative in sede di
     assegnazione dei compiti d'ufficio, ai sensi dell’art. 53, comma 5, del d.lgs.
     n. 165/2001, così come modificato dall’art. 1, comma 42, della L.
     190/2012.
     I questionari compilati dai Titolari di P.O. sono trasmessi al RAC ai fini
     delle valutazioni ai sensi del predetto articolo.
     Il RAC avrà cura di monitorare gli indici di rischio evidenziati nel prospetto
     Prime misure, in corrispondenza dell’area a rischio “Autorizzazione
     incarichi ai dipendenti”.
6. Restano ferme le disposizioni previste dal D.Lgs. 165/2001 in merito alle
    incompatibilità dei dipendenti pubblici, e in particolare l’articolo 53, comma

                                                                                  13
1 bis, relativo al divieto di conferimento di incarichi di direzione di strutture
   organizzative deputate alla gestione del personale (cioè competenti in
   materia di reclutamento, trattamento e sviluppo delle risorse umane) a
   soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in
   partiti politici ovvero in movimenti sindacali oppure che abbiano avuto negli
   ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
   le predette organizzazioni.
   Ai sensi dell’articolo 53, comma 3-bis, del D.Lgs. 165/2001 è altresì vietato
   ai dipendenti comunali svolgere anche a titolo gratuito i seguenti incarichi:
       a) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti ai quali
           abbiano, nel biennio precedente, aggiudicato ovvero concorso ad
           aggiudicare, per conto dell’Ente, appalti di lavori, forniture o servizi;
       b) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali
           l’Ente ha in corso di definizione qualsiasi controversia civile,
           amministrativa o tributaria;
       c) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici o
           privati con i quali l’Ente ha instaurato o è in procinto di instaurare
           un rapporto di partenariato.

7. Il responsabile del piano anticorruzione, cura, che nell'ente siano rispettate
   le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39 sulla inconferibilità
   e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori e dirigenti.
8. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere
   delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto citato.
9. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una
   dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui
   al decreto citato.
10. Nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente una
   dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità.
11. Le dichiarazioni suddette sono pubblicate nel sito web comunale. La
   dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
12. A tutto il personale dell’Ente, indipendentemente dalla categoria e dal
   profilo professionale, si applica il “Codice generale di comportamento dei
   dipendenti pubblici”, di cui al DPR 62/2013, nonché le prescrizioni
   contenute nel Codice speciale di comportamento di cui all’art. 54, comma 4,
   del D.lgs. 165/2001.
13. Tutti i dipendenti dell’ente, all’atto dell’assunzione e, per quelli in servizio,
   in coincidenza con le modifiche apportate, sono tenuti a dichiarare,
   mediante specifica attestazione da trasmettersi al RAC, la conoscenza e
   presa d’atto del piano di prevenzione della corruzione e dell’illegalità in
   vigore, pubblicato sul sito istituzionale dell’ente.
14. Le misure di prevenzione di cui al presente Piano costituiscono obiettivi
   strategici, anche ai fini della redazione del piano delle performance.

                                                                                  14
Art. 8
                           AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE
                       E RAPPORTO CON LA SOCIETA’ CIVILE

1. L’Amministrazione promuove la realizzazione di misure di sensibilizzazione
    della cittadinanza per la condivisione e la diffusione della cultura della legalità
    attraverso:
           a) un’efficace comunicazione e divulgazione della strategia di
              prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata ed attuata mediante il
              presente Piano;
           b) l’attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall’esterno di episodi
              di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi

                                           Art. 9
                                         SANZIONI

1.    Ai sensi dell'art. 1, comma 14, secondo periodo, della L. 190/2012, la
      violazione, da parte dei dipendenti dell'ente, delle misure di prevenzione
      previste dal presente piano costituisce illecito disciplinare.

                               PARTE TERZA
                          TRASPARENZA ED ACCESSO
                      PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA

                                       Articolo 10
                                    LA TRASPARENZA

     1. La trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale
        delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117,
        secondo comma, lettera m), della Costituzione, è assicurata mediante la
        pubblicazione, nel sito web istituzionale dell’Ente, delle informazioni
        relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile
        accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle
        disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di
        protezione dei dati personali.
     2. La trasparenza deve essere finalizzata a:
           a) Favorire forme di controllo sul perseguimento delle funzioni
               istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche;
           b) Concorrere ad attuare il principio democratico ed i principi
               costituzionali di uguaglianza, imparzialità e buon andamento,
               responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse
               pubbliche.

                                                                                         15
Art. 11
                       CENNI SU ORGANIZZAZIONE
                   E FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE

1. Le principali funzioni del Comune verso i cittadini riguardano i servizi alla
   persona, lo sviluppo e l’assetto del territorio, la promozione economica e
   sociale.
2. L’Amministrazione comunale organizza i propri uffici ispirandosi a principi
   di trasparenza, accessibilità e funzionalità.
3. Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi prevede il
   riconoscimento della trasparenza, intesa come accessibilità totale, anche
   attraverso lo strumento della pubblicazione sul sito istituzionale
   dell’Amministrazione, delle informazioni concernenti ogni aspetto rilevante
   dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e
   all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei
   risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi
   competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo nel rispetto dei
   principi di buon andamento e imparzialità.
4. Nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon
   andamento, in applicazione dei criteri di autonomia, funzionalità ed
   economicità della gestione, professionalità e responsabilità previsti dall’art.
   89 del Testo unico degli enti locali nonché dei criteri di organizzazione
   dettati dall’art. 2 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, ed in conformità allo
   Statuto Comunale, l’organizzazione dell’Ente è articolata in                 Servizi,
   raggruppati in strutture di massimo livello, denominate Aree, che
   corrispondono a specifici ed omogenei ambiti di intervento, ciascuno con
   l’attribuzione delle proprie competenze.
5. Le Aree sono quindi composte da più Servizi, e sono coordinati e diretti ,
   nell’ambito della struttura di appartenenza, da Responsabili, apicali,
   titolari di Posizione Organizzativa.
6. Il Segretario Generale del Comune, nell’ambito delle proprie competenze
   d’istituto, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi
   di governo dell’ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco attraverso il
   coordinamento del Codir, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed
   efficienza. Il Segretario Generale, ai sensi del comma 9-bis art. 2 della legge
   n. 241 del 07/08/1990, esercita il potere sostitutivo qualora decorrano
   inutilmente i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi.
7. Il Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni vigente, di cui alla
   deliberazione di CC n. 21/2013, a cui espressamente si rinvia, prevede che
   il Comune di Pieve Emanuele si doti di un proprio Piano delle Performance
   (PdP) ispirato ai principi del D.Lgs. n. 150 del 2009, di competenza della
   Giunta Comunale, integrando il medesimo con il Piano degli Obiettivi (PDO)
   ed il Piano esecutivo di Gestione (PEG), che              delinei, per l’esercizio
   finanziario di riferimento, la valutazione della performance declinata con
   riferimento all’Ente nella sua globalità, alle unità organizzative e al singolo
   dipendente.
8. Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi (ROUS), a cui
   espressamente si rinvia, disciplina altresì le prerogative e le competenze
   dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

                                                                                     16
9. Sono affidati all’OIV seguenti compiti in materia di Trasparenza:
     a) monitorare il funzionamento complessivo del sistema della
         valutazione, della trasparenza e integrità;
     b) comunicare tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti
     organi interni di governo;
     c) assicurare la visibilità della Relazione sulla performance attraverso la
     pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione;
     d) garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione,
     nonché dell'utilizzo degli strumenti per premiare il merito e le
     professionalità, secondo quanto previsto dalla legge, dai contratti
     collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni
     all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del
     merito e della professionalità;
     e) attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e
     all'integrità.

10.       Il Sindaco, con proprio decreto sindacale nomina il Responsabile
   della Trasparenza nella figura del Segretario Generale, i cui compiti
   principali sono quelli di controllare l’attuazione e l’aggiornamento del
   Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità, delle singole
   iniziative, riferendo agli organi di indirizzo politico amministrativo e all’OIV
   sugli eventuali inadempimenti e ritardi.
11.       L’attuazione del Programma Triennale della Trasparenza e
   dell’Integrità rientra tra i doveri d’ufficio dei funzionari, titolari di Posizione
   Organizzativa, appositamente individuati nel presente Programma ed a cui
   sono state affidate specifiche responsabilità o demandata l’attuazione di
   specifiche iniziative.
12.       Il presente programma è parte integrante del Piano Anticorruzione,
   redatto in conformità alla legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni
   per la prevenzione e la repressione dell’illegalità nella pubblica
   amministrazione.

                                  Art. 12
                             INDIVIDUAZIONE
                         DEI DATI DA PUBBLICARE

1. L’amministrazione si dota di un’apposita sezione, denominata
   Amministrazione trasparente, nell’ambito della struttura del sito web
   istituzionale, in cui rendere accessibili i dati le informazioni ed i
   documenti, con contenuti conformi a quelli specificati nell’albero della
   trasparenza di cui all’allegato A del D.lgs. 33/2013.
2. Chiunque ha diritto di accedere direttamente ed immediatamente al sito
   istituzionale dell’Ente, senza alcuna preventiva autenticazione e/o
   identificazione per la fruizione delle informazioni ivi contenute, compresa la
   sezione Amministrazione Trasparente. Le autenticazioni ed identificazioni
   possono essere richieste solo per fornire all’utenza specifici servizi, per via
   telematica-digitale.

                                                                                   17
3. I dati pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione
   Amministrazione Trasparente, possono essere riutilizzati da chiunque
   purché ne venga sempre rispettata l'integrità e indicata la fonte, così come
   previsto dall'art. 7 del D.Lgs.n.33/2013. Per riuso si intende l’utilizzazione
   dei dati, da parte di persone fisiche o giuridiche, per scopi diversi da quelli
   per i quali sono stati elaborati e pubblicati, anche eventualmente, ma non
   esclusivamente, a fini commerciali
4. L'Amministrazione si riserva di verificare il corretto riutilizzo dei dati
   mettendo in atto tutte le misure ritenute idonee a tutela anche della
   propria immagine.
5. Le categorie di dati inseriti e/o da inserire all’interno della predetta sezione
   del sito sono individuate nell’allegato C al presente Piano. A margine di
   ciascuna tipologia di dato, è altresì indicato il Responsabile e l’Area
   organizzativa competente alla produzione del dato, alla sua pubblicazione,
   ed al suo tempestivo aggiornamento.
6. L’allegato C contiene anche le modalità temporali di pubblicazione delle
   singole categorie di dati, con indicazione di eventuali tempi differiti di
   attuazione.

                               Art. 13
                    CAMPO DI APPLICAZIONE – LIMITI

1. La pubblicazione on-line delle informazioni avviene in conformità alle
   prescrizioni di legge in materia di trasparenza e delle disposizioni in
   materia di riservatezza di dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 -
   Codice in materia di protezione dei dati personali), nonché in conformità
   alle indicazioni emanate dell’Autorità garante per la protezione dei dati
   personali, ed in coerenza con le indicazioni riportate:
       a) nelle “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per
          la trasparenza e l’integrità” approvate dalla CIVIT;
       b) nelle “Linee guida recanti indicazioni sull’attiazione degli obblighi di
          pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel
          D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016”;
       c) nonché delle previsioni di cui all’art. agli artt. 4 (abrogato dall’art. 43,
          c. 1, lett. a) del D.lgs. 97/2016) , 26, comma 4, del D.lgs. 33/2013.
2. Gli obblighi di trasparenza e quindi di pubblicazione dei dati relativi al
   personale del Comune di Pieve Emanuele si riferiscono a tutto il personale,
   comprendendovi il personale in regime di diritto pubblico, i dipendenti
   legati all’Amministrazione con contratto di diritto privato.
3. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia
   addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto
   di protezione della riservatezza personale, ferma restando l’inaccessibilità
   ai dati stessi da parte dei motori di ricerca ed il generale divieto di
   pubblicare i dati idonei a rivelare lo stato di salute dei singoli interessati.

                                                                                   18
Art. 14
                      QUALITÀ DELLE INFORMAZIONI E
                       MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE

1. Ai responsabili di Posizione organizzativa sono attribuiti:
       a) il dovere di garantire la qualità delle informazioni riportate nella
          sezione Amministrazione Trasparente di rispettiva competenza;
       b) il dovere di assicurare, la loro integrità, il costante aggiornamento, la
          completezza, la tempestività, nonché, in base alle direttive ed
          indirizzi impartiti dal responsabile della Trasparenza, la loro
          semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile
          accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso
          dell’Amministrazione, l’indicazione della loro provenienza e la facoltà
          della loro riutilizzabilità nel rispetto dell’art. 7 del D.lgs. 33/2013.
2. L’esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non
   può, in ogni caso, costituire motivo per l’omessa o ritardata pubblicazione
   dei dati, delle informazioni dei documenti.
3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria,
   ai sensi della vigente normativa, sono pubblicati in formato di tipo aperto
   ai sensi dell’art. 68 del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al D.Lgs.
   82/2005.

                              Art. 15
                   DURATA DELLE PUBBLICAZIONI,
              CONSERVAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DEI DATI

1. La pubblicazione dei dati/informazioni e documenti nella sezione
   Amministrazione Trasparente ha la durata pari a quella stabilita nel D.lgs.
   33/2013, fatti salvi termini diversi stabiliti da altre leggi.
2. Decorsi i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la
   possibilità di presentare istanza di accesso civico. Scaduti i termini di
   pubblicazione i dati/informazioni e documenti sono conservati e resi
   disponibili nella sezione del sito di archivio. (riferito al c. 2, dell’art. 9, del d.lgs.
   33/2013, ora abrogato dall’art. 9, c.1, lett. b), del d.lgs. 97/2016)

                                  Art. 16
                        COLLEGAMENTO CON IL CICLO
                           DELLA PERFORMANCE

1. Il    Programma     Triennale     per     la   Trasparenza   e    l’Integrità
   dell’Amministrazione comunale è coerente con i principi generali della
   normativa sul Ciclo della performance dettati dal D.Lgs. n. 150 del 2009 e
   ed è coerente altresì ai sistemi di programmazione degli Enti Locali previsti
   dal D.Lgs. 267 del 18 agosto del 2000 (TUEL) e all’esperienza della loro
   applicazione nel contesto specifico dell’Ente.
2. L’Amministrazione comunale ha definito l’importanza strategica in tema
   di trasparenza attraverso le Linee Programmatiche di Mandato e nelle
   sezioni strategiche ed operative dei successivi Documenti Unici di

                                                                                          19
programmazione nelle successive Relazioni Previsionali e Programmatiche
     allegate ai vari Bilanci di Previsione, approvati dal Consiglio Comunale, ai
     sensi dell'art. 170 del D.Lgs n. 267/2000. Si rinvia inoltre a tal fine ai
     contenuti delle linee ed alle progettazioni correlate previste dai vari
     PEG/PDO/PDP adottati nel corso del tempo, il cui raggiungimento sarà
     accertato attraverso i vigenti sistemi di misurazione e valutazione della
     performance.
3.   La trasparenza dovrà essere assicurata, non soltanto sotto un profilo
     “statico”, consistente essenzialmente nella pubblicità di categorie di dati,
     così come previsto dalla legge, per finalità di controllo sociale, ma sotto il
     profilo “dinamico” direttamente correlato alla performance.
4.   A tal fine la pubblicità dei dati inerenti all’organizzazione e all’erogazione
     dei servizi al pubblico si inserisce strumentalmente nell’ottica di un
     controllo diffuso che consenta un “miglioramento continuo” dei servizi
     pubblici erogati dal comune di Pieve Emanuele. In tale ottica il Programma
     mette a disposizione di tutti i cittadini dati chiave sull’attività
     dell’Amministrazione.
5.   Per il buon andamento dei servizi pubblici e la corretta gestione delle
     relative risorse, la completa pubblicazione on-line dei dati così come
     sintetizzata all’allegato C e la completa attuazione delle azioni previste negli
     articoli 21, 22 e 23 hanno l’obiettivo di consentire a tutti i cittadini
     un’effettiva conoscenza, con il fine di sollecitare e agevolare modalità di
     partecipazione e coinvolgimento della collettività.
6.   Il presente Programma deve intendersi correlato al sistema di gestione del
     ciclo della performance anche grazie al necessario apporto partecipativo dei
     portatori di interesse (stakeholder), descritto nei successivi artt. 18, 19 e
     20.

                                 Art. 17
                     PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE
                       E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

1. L’obbligo di adozione del Programma triennale per la trasparenza e
   l’integrità è previsto per le pubbliche amministrazioni dall’articolo 10 del
   D.lgs. 33/2013. Il Programma triennale della trasparenza e l’integrità
   costituisce parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione e deve
   essere aggiornato adottato dall’Ente, in sede di prima applicazione, entro il
   31/1/2014. entro il 31 gennaio di ogni anno
2. La proposta di Programma triennale della trasparenza e l’integrità dovrà
   essere inoltrato dal Responsabile della Trasparenza, alla Giunta comunale
   e al Codir , per consentirne l’eventuale formulazione di osservazioni.
3. Competente alla formale adozione e aggiornamento del Programma
   triennale della trasparenza e l’integrità è la Giunta comunale in qualità di
   organo esecutivo.
4. Il Programma triennale della trasparenza e l’integrità potrà essere
   aggiornato annualmente, unitamente e disgiuntamente al Piano per la
   prevenzione della corruzione, recependo eventualmente le osservazioni di
   interlocutori esterni od interni all’organizzazione.

                                                                                  20
5. Il coinvolgimento degli stakeholder esterni ed interni avviene secondo le
   modalità di cui agli articoli 18, 19 e 20.
6. Le esigenze di trasparenza rilevate dagli stakeholder saranno di volta in
   volta segnalate al Responsabile della trasparenza da parte degli uffici che
   raccolgono i feedback emersi dal confronto con gli stessi. Il Responsabile
   della   trasparenza      provvederà     ad  integrare   e    coordinare   le
   osservazioni/segnalazioni degli stakeholder pervenute al fine di individuare
   strumenti e modalità operative atte a promuovere la            cultura della
   trasparenza legalità ed integrità, anche attraverso la corretta attuazione e
   miglioramento del Programma triennale della trasparenza.

                            Art. 18
                 INDIVIDUAZIONE E MODALITÀ DI
          COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER ESTERNI

1. Vengono individuati come stakeholder esterni, al fine di un loro
   coinvolgimento per la realizzazione e la verifica dell’efficacia delle attività
   proposte nel presente Programma, i cittadini anche in forma associata, le
   associazioni sindacali, di categoria, e dei consumatori, presenti sul
   territorio provinciale, i mass media, le imprese presenti sul territorio
   comunale.
2. Eventuali altri stakeholder rispetto a quelli di cui al comma 1, del presente
   articolo, anche in considerazione delle peculiarità del Comune di Pieve
   Emanuele, verranno individuati di volta in volta in relazione a specifiche
   esigenze nel corso del triennio di validità del presente Programma.
3. Per favorire il coinvolgimento dei portatori di interessi saranno:
          a) implementate forme di ascolto diretto oppure on-line tramite gli
          uffici di sportello (URP, SUAP, o altri) e strumenti informatici dedicati
          all’inoltro diretto di segnalazioni;
          b) attivate forme di comunicazione e coinvolgimento dei cittadini in
          materia di trasparenza e integrità (es. questionari, convegni,
          opuscoli);
          c) creati spazi (ad esempio nella forma di FAQ o guide sintetiche)
          all’interno del sito istituzionale;
          d) organizzate giornate dedicate alla trasparenza (si veda art. 20);
          e) coinvolti altri centri di aggregazione/ascolto già presenti nel
          territorio comunale.
4. Il Comune potrà altresì implementare, in relazione a specifiche iniziative,
   indagini conoscitive di customer satisfaction, privilegiando in ogni caso,
   come modalità di interazione trasparente con la collettività, lo strumento
   degli incontri periodici con l’associazionismo locale.

                                                                                21
Art. 19
          COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER INTERNI

1. Il Responsabile della Trasparenza, con il supporto del Servizio Risorse
   Umane, tramite apposite azioni/risorse dedicate, cura l’attività di
   formazione del personale dipendente, in qualità di stakeholder interno, sul
   tema della trasparenza, legalità e promozione della cultura dell’integrità ed
   inserisce tali importanti temi nelle iniziative, previste dal Piano della
   formazione, su cultura amministrativa, doveri e responsabilità dei pubblici
   dipendenti.
2. L’attività di formazione di cui al comma 1 avrà anche come tema le
   modalità tecniche di pubblicazione di informazioni, atti, provvedimenti,
   deliberazioni e determinazioni, secondo i criteri dell’accessibilità ed in
   conformità agli obblighi e alle previsioni di cui al d.lgs. 33/2013.
3. Lo scopo degli interventi formativi è sostenere la cultura organizzativa della
   trasparenza come strumento imprescindibile al miglioramento della
   performance generale dell’Amministrazione.
4. Vengono anche individuati, quali stakeholder interni all’Amministrazione,
   le organizzazioni sindacali interne nonché l’Organismo Indipendente di
   valutazione.
5. L’Organismo Indipendente di Valutazione svolge, nel corso dell’anno,
   un’attività di audit, sul processo di elaborazione e attuazione del
   Programma triennale nonché sulle misure di trasparenza adottate
   dall’Amministrazione.
6. I risultati dei controlli confluiscono nella Relazione annuale che gli OIV
   devono presentare all’ANAC alla CIVIT. Gli esiti delle verifiche sono
   trasmessi al Responsabile della Trasparenza e all’organo di indirizzo, ai fini
   dell’aggiornamento degli obiettivi strategici in materia di trasparenza per
   l’elaborazione dei contenuti del Programma triennale.
7. L’audit svolto dall’ OIV è funzionale anche all’individuazione di
   inadempimenti ad integrazione delle segnalazioni , aventi medesima
   natura, formulate dal Responsabile della Trasparenza.

                              Art. 20
                    GIORNATE DELLA TRASPARENZA

1. Le giornate della trasparenza sono strumenti di coinvolgimento degli
   stakeholder interni ed esterni per la valorizzazione della trasparenza,
   nonché per la promozione di buone pratiche inerenti la cultura
   dell’integrità.
2. Tali eventi saranno organizzati in maniera da favorire la massima
   partecipazione degli stakeholder e prevedere adeguati spazi per i dibattiti.
   Al termine delle giornate si provvederà a somministrare ai partecipanti
   una specifica customer satisfaction, al fine di raccogliere indicazioni e
   suggerimenti emersi durante il confronto.

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