COMUNE DI PIEVE EMANUELE - 2017-2019 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE - Gazzetta Amministrativa
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COMUNE DI PIEVE EMANUELE Provincia di Milano PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITÀ E PROGRAMMA TRIENNALE SULLA TRASPARENZA 2017-2019 1
INDICE PARTE PRIMA - PREMESSE Art. 1 Oggetto del piano Art. 2 Il Responsabile della prevenzione della corruzione Art. 3 Procedure di formazione e adozione del piano PARTE SECONDA - MISURE DI PREVENZIONE Art. 4 Individuazione delle attività a rischio Art. 5 Misure di prevenzione comuni a tutti i settori a rischio Art. 6 Personale impiegato nei settori a rischio Art. 7 Misure di prevenzione riguardanti tutto il personale Art. 8 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa’ civile Art. 9 Sanzioni PARTE TERZA - TRASPARENZA ED ACCESSO Art. 10 La Trasparenza Art. 11 Cenni su organizzazione e funzioni dell’Amministrazione Art. 12 Individuazione dei dati da pubblicare Art. 13 Campo di applicazione – limiti Art. 14 Qualità delle informazioni e modalità di pubblicazione Art. 15 Durata delle pubblicazioni, conservazione ed archiviazione dei dati Art. 16 Collegamento con il Ciclo della Performance Art. 17 Procedimento di elaborazione e adozione del Programma Art. 18 Individuazione e modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni Art. 19 Coinvolgimento degli stakeholder interni Art. 20 Giornate della Trasparenza Art. 21 Modalità di attuazione del Programma Art. 22 Monitoraggio sullo stato di attuazione degli obblighi di trasparenza Art. 23 Compiti di verifica Art. 24 Accesso civico 2
Art. 25 Pubblicazione di altri dati Art. 26 Sanzioni in caso di inadempimento Art. 27 Obblighi di trasparenza in capo alle società partecipate Art. 28 Risorse dedicate all’attuazione del Programma PARTE QUARTA – NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 29 Entrata in vigore Sub allegato A Misure strumentali di contrasto del fenomeno della corruzione Sub allegato B Tempistica di implementazione Misure strumentali di contrasto del fenomeno della corruzione Sub allegato C Mappatura delle responsabilità in ordine alla produzione, pubblicazione e aggiornamento dei dati 3
PARTE PRIMA PREMESSE Articolo 1 OGGETTO DEL PIANO 1. Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione, (d’ora in poi Piano), dà attuazione alle disposizioni di cui alla L. 190 del 6 novembre 2012, attraverso l'individuazione di misure finalizzate a prevenire la corruzione nell'ambito dell'attività amministrativa del Comune di Pieve Emanuele. 2. Il piano realizza tale finalità attraverso: a) l'individuazione delle attività dell'ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione; b) la previsione, per le attività individuate ai sensi della lett. a), di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione; c) la previsione di obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento del piano, nonché individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge per particolari procedimenti e attività amministrative; d) il monitoraggio, in particolare, del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti; e) il monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione comunale e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti; 3. Destinatari del Piano, ovvero soggetti chiamati a darvi attuazione, sono a) amministratori; b) dipendenti; c) concessionari e incaricati di pubblici servizi e i soggetti di cui all’art. 1, comma 1- ter, della L. 241/90. 4. Il concetto di corruzione cui si fa riferimento è inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni che saranno ritenute rilevanti, e di cui ci si prefigge di prevenire il manifestarsi, sono quindi più ampie della fattispecie penalistica, disciplinata negli artt. 318, 319 e 319-ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza 4
penale , si evidenzi un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. Articolo 2 IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione (in seguito RAC) nel Comune di Pieve Emanuele è il Segretario Generale dell'Ente, che svolge la funzione come “naturalmente integrativa” della competenza generale spettante per legge al segretario, così come esplicitamente previsto nell’art. 97 del D.lgs. 267/2000. 2. Provvede alla nomina del RAC, il Sindaco a seguito di adozione di apposito decreto sindacale. 3. Nel suddetto decreto vengono eventualmente esplicitate le modalità di remunerazione dei rilevanti compiti e funzioni e la consistente responsabilità di cui il RAC è titolare, nell’ambito delle norme legislative e contrattuali vigenti, attraverso il riconoscimento dei risultati conseguiti, a seguito di valutazione positiva dell’attività espletata, mediante la retribuzione di risultato. 4. Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente piano, ed in particolare: a) elabora la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi aggiornamenti da sottoporre all'organo di indirizzo politico ai fini della successiva approvazione, secondo le procedure di cui al successivo art.3; b) impartisce indirizzi ed istruzioni operative affinché sia assicurato che tutte le unità organizzative forniscano il loro apporto collaborativo di prevenzione e repressione dei fenomeni corruttivi; c) verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità e ne propone la modifica quando siano accertate significative e ripetute violazioni delle prescrizioni tali da far ritenere insufficienti o poco efficaci le misure di prevenzione, ovvero quando intervengano mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; d) definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori individuati quali particolarmente esposti al fenomeno della corruzione; e) pubblica annualmente, entro il 15 dicembre, sul sito web istituzionale dell'ente una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette alla Giunta Comunale, a cui riferisce in ordine all'attività espletata, di propria iniziativa ovvero su richiesta dell’organo stesso; f) provvede alle segnalazioni dei fatti che possano presentare rilevanza disciplinare all’Ufficio procedimenti disciplinari, all’inoltro delle tempestive denunce alla competente procura della Corte dei Conti, ove riscontri fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, in ordine all’accertamento di danno erariale, 5
provvede, infine, all’inoltro di tempestive denunce alla procura della Repubblica, con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.), in ordine ai fatti che rappresentano notizia di reato, dandone tempestiva informazione anche all’Autorità nazionale anticorruzione; g) verifica, d'intesa il Titolare di P.O., l'attuazione del piano di rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione, secondo le modalità di cui al successivo art. 6, comma 5 ; h) verifica in ordine alla fattibilità del ricorso alla rotazione degli incarichi di Posizione organizzativa, alle scadenze di cui all’art. 6, comma 6, del presente regolamento. 5. Il RAC può richiedere supporto tecnico ed informativo al Prefetto, anche al fine di garantire che il Piano comunale sia formulato ed adottato nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale di volta in volta vigente. 6. Con proprio atto organizzativo, e previa verifica della insussistenza di cause di incompatibilità, il RAC può costituire una struttura composta dai titolari di P.O., con funzioni di supporto e referente per l’anti-corruzione. . 7. Ai suddetti soggetti sono affidati poteri propositivi e di controllo e sono attribuiti obblighi di collaborazione , di monitoraggio e di azione diretta in materia di prevenzione della corruzione, integrando le competenze di cui all’art. 16, c.1, lettere l-bis), l-ter), l-quater, del D.lgs. 165/2001. 8. Le modalità di raccordo e di coordinamento tra il RAC e i referenti, che danno attuazione al meccanismo di comunicazione/informazione, input/output per l’esercizio della funzione preventiva della corruzione, sono disciplinati nel successivo art. 5. Articolo 3 PROCEDURE DI FORMAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO 1. Entro il termine stabilito dal RAC, e comunque con cadenza almeno annuale, ciascun Titolare di P.O., trasmette allo stesso le proprie proposte aventi ad oggetto l'individuazione delle attività, di specifica competenza, nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare dirette a contrastare il rischio rilevato. Qualora tali misure comportino oneri economici per l'Ente, le proposte dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti. 2. Entro il 45 giorni dalla trasmissione delle proposte di cui al comma precedente, il RAC, anche sulla scorta delle indicazioni raccolte ai sensi del precedente comma, elabora il Piano di prevenzione della corruzione, recante l'indicazione delle risorse finanziarie e strumentali occorrenti per la relativa attuazione, nel rispetto dell'art. 2, comma uno della Legge 190/201212, e lo trasmette al Sindaco ed alla Giunta prima della definitiva approvazione da parte dell’organo esecutivo. 6
3. Il Piano viene pubblicato in forma permanente, e nella versione aggiornata, sul sito web istituzionale dell'ente in apposita sottosezione all'interno di quella denominata “Amministrazione Trasparente”. 4. [Abrogato] L’adozione, o la modifica, del Piano è comunicata altresì al Dipartimento della Funzione Pubblica mediante l’indicazione del link alla pubblicazione del sito, o secondo le modalità che saranno indicate sul sito del medesimo Dipartimento – sezione anticorruzione. 1 5. La comunicazione del Piano alla Regione Lombardia si intende assolta mediante la sua pubblicazione nell’apposita sezione di cui al comma 3. 6. Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicata annualmente, a cura del Responsabile, la relazione recante i risultati dell'attività svolta. 7. Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del RAC, nei casi previsti al precedente art. 2, comma 4, lettera c). PARTE SECONDA MISURE DI PREVENZIONE Articolo 4 MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO 1. L’individuazione delle attività a rischio corruzione è stata svolta attraverso un lavoro congiunto che ha coinvolto tutti i Responsabili di Area nella valutazione dei rischi, secondo le specifiche di cui all’allegato 5 del PNA, e delle sue successive versioni, dei procedimenti di rispettiva competenza. 2. La suddetta mappatura ha dato luogo all’individuazione di macro-aree procedimentali a rischio, integrative di quelle individuate nell’art. 1, c. 16, della L. 190/2012, di cui all’allegato prospetto (sub A), approvato contestualmente del presente piano costituendone un allegato sostanziale. 3. In particolare, anche sulla scorta delle proposte formulate dai Titolari di P.O., il prospetto, oltre alle attività individuate a rischio, contiene, in corrispondenza di ciascuna tipologia: a) la disciplina regolamentare di riferimento, se esistente; b) il protocollo di intervento strumentale alla riduzione del rischio; c) le procedure/regole di formazione, attuazione e controllo delle decisioni; d) gli indici di rischio e relativi valori standard 4. La rilevazione dei rischi, nonché delle misure strumentali di prevenzione e riduzione del rischio verranno sottoposte annualmente a revisione, in concomitanza con le operazioni di modifica del presente Piano. 5. Il presente Piano si compone altresì del crono-programma (sub B) relativo all’implementazione nel triennio delle misure preventive del fenomeno corruttivo. 1 Comma abrogato a seguito del comunicato del Presidente ANAC del 18/2/2015 7
Articolo 5 MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I SETTORI A RISCHIO 1. Oltre alle specifiche misure indicate nelle allegate schede, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Piano, si individuano, in via generale, per il triennio 2017-2019, le seguenti attività finalizzate a contrastare il rischio di corruzione nei settori di cui al precedente articolo: a) Meccanismi di formazione e attuazione delle decisioni i. Nella trattazione e nell’istruttoria degli atti: - rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza; - predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; - redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; - rispettare il divieto di aggravio del procedimento; - distinguere l’attività istruttoria e la relativa responsabilità dall’adozione dell’atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti l’istruttore proponente ed il dirigente; ii. Nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, attenersi ai parametri di conformità individuati nell’attività di controllo successivo di regolarità amministrativa. iii. Nell’attività contrattuale - rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell’importo contrattuale; - ridurre l’area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal regolamento comunale; - privilegiare l’utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP e/o del mercato elettronico della pubblica amministrazione; - introdurre, obbligatoriamente, la presenza negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito dell’espressa indicazione che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità e nei patti di integrità, costituisce causa di esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto; - assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia; - assicurare la rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta; - assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati; - allocare correttamente il rischio di impresa nei rapporti di partenariato; 8
- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione; - verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o costituzione/cessione di diritti reali minori; - validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di cantierabilità; - acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione. - implementare ogni altra ulteriore misura o protocollo introdotta con disciplina regolamentare nell’Ente. b) Meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti Nell’ambito dell’attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, così come previsto dall’art. 12, c. 3, lett. b), del RCI, verrà sottoposto a verifica un intero procedimento amministrativo , a cui l’atto sottoposto al controllo nella periodica seduta trimestrale appartiene. L’individuazione dell’atto endo-procedimentale o finale avverrà, come stabilito dal Regolamento sul sistema dei controlli interni secondo estrazione casuale. La verifica della regolarità dei procedimenti amministrativi verterà sul rispetto dei tempi, completezza dell’istruttoria, adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo. Attraverso il controllo dei procedimenti verranno evidenziati inoltre i seguenti dati: domande in giacenza all’inizio della rilevazione, domande pervenute nel periodo di riferimento, domande evase positivamente, domande cui è stato dato riscontro negativo, domande in giacenza al termine del periodo di monitoraggio, tempo medio di lavorazione di una domanda, criteri di trattazione delle istanze diversi dall’ordine cronologico, o rispetto a quelli stabiliti in sede di Regolamento dei procedimenti amministrativi. Con cadenza semestrale i Titolari di P.O. trasmettono al Responsabile della prevenzione un’attestazione di verifica circa la rilevazione dei termini effettivi di conclusione dei procedimenti di propria competenza, evidenziando in particolare il numero dei procedimenti per i quali non si siano rispettati i tempi di conclusione e la percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento. Il RAC eseguirà controlli a campione in merito alla veridicità di tali attestazioni. In caso di ricorsi giudiziali avviati nei confronti dell’Ente, il RAC procederà d’ufficio, prima dell’eventuale decisione in merito alla costituzione in giudizio, a verificare l’intero procedimento oggetto di ricorso. Nel caso di riscontro negativo, e rilevazioni di anomalie e criticità, verrà sorteggiato causalmente un ulteriore procedimento appartenente alla medesima fattispecie. 9
Il Responsabile della prevenzione e della corruzione, contestualmente alla pubblicazione della relazione di cui all'art. 2, comma 4, lettera e), provvede altresì alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente dei risultati del monitoraggio annuale effettuato. c) Monitoraggio dei rapporti, in particolare quelli afferenti i settori a rischio, tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere. Con cadenza semestrale i Titolari di P.O. comunicano al Responsabile della prevenzione un report di verifica circa la rilevazione circa eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere e gli amministratori dell'Ente, i Titolari di P.O. e i dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in detti procedimenti. Tali indagini dovranno avvalersi dei dati ricavabili dai questionari di cui al successivo art. 7, comma 5,; d) Individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge. Nel corso del triennio, potranno essere individuati per ciascun procedimento e/o attività a rischio obblighi di trasparenza aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla legge. e) Archiviazione informatica e comunicazione Gli atti ed i documenti relativi alle attività ed ai procedimenti di cui al precedente art. 4, devono essere archiviati in modalità informatica. Ogni comunicazione interna inerente tali attività e procedimenti, inoltre, deve avvenire esclusivamente mediante l’utilizzo del sistema di protocollazione informatica. Articolo 6 FORMAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI SETTORI A RISCHIO 1. Con cadenza annuale verrà elaborato un Piano di formazione rivolto al personale impiegato nei settori maggiormente a rischio di manifestarsi di fenomeni di corruzione. Tale Piano di formazione sarà orientato a prevedere interventi formativi secondo un approccio che sia al contempo normativo- specialistico e valoriale, in modo da accrescere all’interno dell’organizzazione le competenze e lo sviluppo in senso etico . 2. Il suddetto strumento potrà prevedere la realizzazione di percorsi formativi differenziati per destinatari, forme di tutoraggio per l’avvio al lavoro in occasione dell’inserimento in nuovi settori lavorativi, l’organizzazione di focus group sui temi dell’etica e della legalità. 3. La partecipazione al piano di formazione da parte del personale interessato rappresenta un'attività obbligatoria e utile ai fini della valutazione. 10
4. Nel piano di formazione dovranno essere indicati: - i dipendenti e i funzionari, titolari di PO, che svolgono attività nell'ambito delle materie oggetto di formazione; - il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio di corruzione; - le metodologie formative: prevedendo la formazione applicata ed esperienziale (analisi dei rischi tecnici) e quella amministrativa (analisi dei rischi amministrativi), unitamente all’indicazione dei meccanismi di azione (analisi dei problemi da visionare, approcci interattivi, soluzioni pratiche ai problemi ecc.); - le modalità del monitoraggio sistematico della formazione e dei risultati acquisiti; le attività formative devono essere distinte in processi di formazione "base" e di formazione "continua" per aggiornamenti, azioni di controllo durante l'espletamento delle attività a rischio di corruzione; - le materie oggetto di formazione, per i corsi previsti nell’anno di riferimento 5. Il personale impiegato nei settori a rischio può, ove possibile, essere sottoposto a rotazione periodica, salvaguardando comunque l'efficienza e la funzionalità degli uffici. 6. Il ricorso all’istituto della rotazione del personale dipendente sarà concordato dal RAC con il titolare di PO nella cui struttura operativa se ne renda necessario l’attuazione, secondo specifiche modalità operativo- gestionali che salvaguardino le specificità professionali, e garantiscano la continuità della gestione amministrativa attraverso periodi transitori di affiancamento del personale. 7. Alla scadenza periodica degli incarichi conferiti dal Sindaco, ex art. 50 del TUEL, si valuterà la necessità e l’opportunità di fare ricorso all’istituto della rotazione tra i titolari di Posizione Organizzativa, ovvero ricorrendo alla nomina di altro personale interno, inquadrato in categoria D, avente i requisiti culturali e professionali atti a ricoprire l’incarico di Responsabile di Area. 8. Il processo di rotazione (sia delle PO che del personale non apicale) si ripeterà, di norma, ogni anno, ove non comprometta il buon funzionamento dell’Ente e comunque, in occasione dell’ approvazione del nuovo Piano Triennale di prevenzione della corruzione. Articolo 7 MISURE DI PREVENZIONE RIGUARDANTI TUTTO IL PERSONALE 1. Ai sensi dell’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall’art. 46 della L. 190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; 11
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 2. Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare, non appena ne venga a conoscenza, al RAC, di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. 3. Ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/90, così come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai loro superiori gerarchici. I Titolari di P.O. formulano la segnalazione riguardante la propria posizione al Segretario Generale. 4. Ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall’art. 1, comma 51, della L. 190/2012, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al RAC e al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 4-bis Il dipendente che intende effettuare una segnalazione di illecito dovrà inviarla a mezzo e-mail all’indirizzo del RAC utilizzando il modulo, disponibile sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto-sezione “Altri contenuti – corruzione”, nel quale sono specificate le modalità di compilazione atte a garantire la ricostruzione del fatto in tutti i suoi elementi utili e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato. Resta fermo che la segnalazione potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo, purché non anonima e contenente gli elementi essenziali 12
previsti da quest’ultimo. Il dipendente potrà segnalare eventuali illeciti anche avvalendosi del canale dedicato sul sito istituzionale dell’ANAC. 4-ter Il RAC prende in carico la segnalazione per la prima sommaria istruttoria. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l’adozione delle necessarie cautele. 4-quater Il RAC sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: Responsabile dell’Area cui è ascrivibile il fatto; Ufficio Procedimenti Disciplinari; Autorità giudiziaria; Corte dei Conti; ANAC; Dipartimento della Funzione Pubblica. La valutazione del Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà concludersi entro 120 giorni dal ricevimento della segnalazione, con informativa circa gli esiti al segnalante. 4-quinquies Il RAC rende conto, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell’identità del segnalante, circa il numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all’interno della Relazione annuale di cui all’art. 1, c. 14, della L. 190/2012. 5. A tutti i dipendenti in servizio presso l’Ente è somministrato, con cadenza annuale, un questionario, ove dovranno essere indicati e attestati ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000 a) i rapporti di collaborazione, sia retribuiti che a titolo gratuito, svolti nell’ultimo quinquennio e se sussistano ancora rapporti di natura finanziaria o patrimoniale con il soggetto per il quale la collaborazione è stata prestata; b) se e quali attività professionali o economiche svolgono le persone con loro conviventi, gli ascendenti e i discendenti e i parenti e gli affini entro il secondo grado; c) eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra il compilatore del questionario e i titolari ed amministratori dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, limitatamente agli ambiti di lavoro di competenza. I dati acquisiti dai questionari avranno in ogni caso carattere riservato, nel rispetto di quanto previsto in materia di tutela della privacy. Sarà cura del Titolare di P.O. dell’Ufficio di appartenenza, adottare, nel caso in cui si ravvisino possibili conflitti d’interessi, le opportune iniziative in sede di assegnazione dei compiti d'ufficio, ai sensi dell’art. 53, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, così come modificato dall’art. 1, comma 42, della L. 190/2012. I questionari compilati dai Titolari di P.O. sono trasmessi al RAC ai fini delle valutazioni ai sensi del predetto articolo. Il RAC avrà cura di monitorare gli indici di rischio evidenziati nel prospetto Prime misure, in corrispondenza dell’area a rischio “Autorizzazione incarichi ai dipendenti”. 6. Restano ferme le disposizioni previste dal D.Lgs. 165/2001 in merito alle incompatibilità dei dipendenti pubblici, e in particolare l’articolo 53, comma 13
1 bis, relativo al divieto di conferimento di incarichi di direzione di strutture organizzative deputate alla gestione del personale (cioè competenti in materia di reclutamento, trattamento e sviluppo delle risorse umane) a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici ovvero in movimenti sindacali oppure che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. Ai sensi dell’articolo 53, comma 3-bis, del D.Lgs. 165/2001 è altresì vietato ai dipendenti comunali svolgere anche a titolo gratuito i seguenti incarichi: a) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti ai quali abbiano, nel biennio precedente, aggiudicato ovvero concorso ad aggiudicare, per conto dell’Ente, appalti di lavori, forniture o servizi; b) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali l’Ente ha in corso di definizione qualsiasi controversia civile, amministrativa o tributaria; c) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici o privati con i quali l’Ente ha instaurato o è in procinto di instaurare un rapporto di partenariato. 7. Il responsabile del piano anticorruzione, cura, che nell'ente siano rispettate le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39 sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori e dirigenti. 8. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto citato. 9. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al decreto citato. 10. Nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità. 11. Le dichiarazioni suddette sono pubblicate nel sito web comunale. La dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico. 12. A tutto il personale dell’Ente, indipendentemente dalla categoria e dal profilo professionale, si applica il “Codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui al DPR 62/2013, nonché le prescrizioni contenute nel Codice speciale di comportamento di cui all’art. 54, comma 4, del D.lgs. 165/2001. 13. Tutti i dipendenti dell’ente, all’atto dell’assunzione e, per quelli in servizio, in coincidenza con le modifiche apportate, sono tenuti a dichiarare, mediante specifica attestazione da trasmettersi al RAC, la conoscenza e presa d’atto del piano di prevenzione della corruzione e dell’illegalità in vigore, pubblicato sul sito istituzionale dell’ente. 14. Le misure di prevenzione di cui al presente Piano costituiscono obiettivi strategici, anche ai fini della redazione del piano delle performance. 14
Art. 8 AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETA’ CIVILE 1. L’Amministrazione promuove la realizzazione di misure di sensibilizzazione della cittadinanza per la condivisione e la diffusione della cultura della legalità attraverso: a) un’efficace comunicazione e divulgazione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata ed attuata mediante il presente Piano; b) l’attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall’esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi Art. 9 SANZIONI 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 14, secondo periodo, della L. 190/2012, la violazione, da parte dei dipendenti dell'ente, delle misure di prevenzione previste dal presente piano costituisce illecito disciplinare. PARTE TERZA TRASPARENZA ED ACCESSO PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA Articolo 10 LA TRASPARENZA 1. La trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale dell’Ente, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. 2. La trasparenza deve essere finalizzata a: a) Favorire forme di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche; b) Concorrere ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità e buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche. 15
Art. 11 CENNI SU ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE 1. Le principali funzioni del Comune verso i cittadini riguardano i servizi alla persona, lo sviluppo e l’assetto del territorio, la promozione economica e sociale. 2. L’Amministrazione comunale organizza i propri uffici ispirandosi a principi di trasparenza, accessibilità e funzionalità. 3. Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi prevede il riconoscimento della trasparenza, intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione, delle informazioni concernenti ogni aspetto rilevante dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. 4. Nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, in applicazione dei criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione, professionalità e responsabilità previsti dall’art. 89 del Testo unico degli enti locali nonché dei criteri di organizzazione dettati dall’art. 2 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, ed in conformità allo Statuto Comunale, l’organizzazione dell’Ente è articolata in Servizi, raggruppati in strutture di massimo livello, denominate Aree, che corrispondono a specifici ed omogenei ambiti di intervento, ciascuno con l’attribuzione delle proprie competenze. 5. Le Aree sono quindi composte da più Servizi, e sono coordinati e diretti , nell’ambito della struttura di appartenenza, da Responsabili, apicali, titolari di Posizione Organizzativa. 6. Il Segretario Generale del Comune, nell’ambito delle proprie competenze d’istituto, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco attraverso il coordinamento del Codir, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Il Segretario Generale, ai sensi del comma 9-bis art. 2 della legge n. 241 del 07/08/1990, esercita il potere sostitutivo qualora decorrano inutilmente i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi. 7. Il Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni vigente, di cui alla deliberazione di CC n. 21/2013, a cui espressamente si rinvia, prevede che il Comune di Pieve Emanuele si doti di un proprio Piano delle Performance (PdP) ispirato ai principi del D.Lgs. n. 150 del 2009, di competenza della Giunta Comunale, integrando il medesimo con il Piano degli Obiettivi (PDO) ed il Piano esecutivo di Gestione (PEG), che delinei, per l’esercizio finanziario di riferimento, la valutazione della performance declinata con riferimento all’Ente nella sua globalità, alle unità organizzative e al singolo dipendente. 8. Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi (ROUS), a cui espressamente si rinvia, disciplina altresì le prerogative e le competenze dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) 16
9. Sono affidati all’OIV seguenti compiti in materia di Trasparenza: a) monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità; b) comunicare tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo; c) assicurare la visibilità della Relazione sulla performance attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione; d) garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo degli strumenti per premiare il merito e le professionalità, secondo quanto previsto dalla legge, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità; e) attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità. 10. Il Sindaco, con proprio decreto sindacale nomina il Responsabile della Trasparenza nella figura del Segretario Generale, i cui compiti principali sono quelli di controllare l’attuazione e l’aggiornamento del Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità, delle singole iniziative, riferendo agli organi di indirizzo politico amministrativo e all’OIV sugli eventuali inadempimenti e ritardi. 11. L’attuazione del Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità rientra tra i doveri d’ufficio dei funzionari, titolari di Posizione Organizzativa, appositamente individuati nel presente Programma ed a cui sono state affidate specifiche responsabilità o demandata l’attuazione di specifiche iniziative. 12. Il presente programma è parte integrante del Piano Anticorruzione, redatto in conformità alla legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione dell’illegalità nella pubblica amministrazione. Art. 12 INDIVIDUAZIONE DEI DATI DA PUBBLICARE 1. L’amministrazione si dota di un’apposita sezione, denominata Amministrazione trasparente, nell’ambito della struttura del sito web istituzionale, in cui rendere accessibili i dati le informazioni ed i documenti, con contenuti conformi a quelli specificati nell’albero della trasparenza di cui all’allegato A del D.lgs. 33/2013. 2. Chiunque ha diritto di accedere direttamente ed immediatamente al sito istituzionale dell’Ente, senza alcuna preventiva autenticazione e/o identificazione per la fruizione delle informazioni ivi contenute, compresa la sezione Amministrazione Trasparente. Le autenticazioni ed identificazioni possono essere richieste solo per fornire all’utenza specifici servizi, per via telematica-digitale. 17
3. I dati pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, possono essere riutilizzati da chiunque purché ne venga sempre rispettata l'integrità e indicata la fonte, così come previsto dall'art. 7 del D.Lgs.n.33/2013. Per riuso si intende l’utilizzazione dei dati, da parte di persone fisiche o giuridiche, per scopi diversi da quelli per i quali sono stati elaborati e pubblicati, anche eventualmente, ma non esclusivamente, a fini commerciali 4. L'Amministrazione si riserva di verificare il corretto riutilizzo dei dati mettendo in atto tutte le misure ritenute idonee a tutela anche della propria immagine. 5. Le categorie di dati inseriti e/o da inserire all’interno della predetta sezione del sito sono individuate nell’allegato C al presente Piano. A margine di ciascuna tipologia di dato, è altresì indicato il Responsabile e l’Area organizzativa competente alla produzione del dato, alla sua pubblicazione, ed al suo tempestivo aggiornamento. 6. L’allegato C contiene anche le modalità temporali di pubblicazione delle singole categorie di dati, con indicazione di eventuali tempi differiti di attuazione. Art. 13 CAMPO DI APPLICAZIONE – LIMITI 1. La pubblicazione on-line delle informazioni avviene in conformità alle prescrizioni di legge in materia di trasparenza e delle disposizioni in materia di riservatezza di dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali), nonché in conformità alle indicazioni emanate dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, ed in coerenza con le indicazioni riportate: a) nelle “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” approvate dalla CIVIT; b) nelle “Linee guida recanti indicazioni sull’attiazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016”; c) nonché delle previsioni di cui all’art. agli artt. 4 (abrogato dall’art. 43, c. 1, lett. a) del D.lgs. 97/2016) , 26, comma 4, del D.lgs. 33/2013. 2. Gli obblighi di trasparenza e quindi di pubblicazione dei dati relativi al personale del Comune di Pieve Emanuele si riferiscono a tutto il personale, comprendendovi il personale in regime di diritto pubblico, i dipendenti legati all’Amministrazione con contratto di diritto privato. 3. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale, ferma restando l’inaccessibilità ai dati stessi da parte dei motori di ricerca ed il generale divieto di pubblicare i dati idonei a rivelare lo stato di salute dei singoli interessati. 18
Art. 14 QUALITÀ DELLE INFORMAZIONI E MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE 1. Ai responsabili di Posizione organizzativa sono attribuiti: a) il dovere di garantire la qualità delle informazioni riportate nella sezione Amministrazione Trasparente di rispettiva competenza; b) il dovere di assicurare, la loro integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, nonché, in base alle direttive ed indirizzi impartiti dal responsabile della Trasparenza, la loro semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell’Amministrazione, l’indicazione della loro provenienza e la facoltà della loro riutilizzabilità nel rispetto dell’art. 7 del D.lgs. 33/2013. 2. L’esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l’omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni dei documenti. 3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della vigente normativa, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell’art. 68 del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 82/2005. Art. 15 DURATA DELLE PUBBLICAZIONI, CONSERVAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DEI DATI 1. La pubblicazione dei dati/informazioni e documenti nella sezione Amministrazione Trasparente ha la durata pari a quella stabilita nel D.lgs. 33/2013, fatti salvi termini diversi stabiliti da altre leggi. 2. Decorsi i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare istanza di accesso civico. Scaduti i termini di pubblicazione i dati/informazioni e documenti sono conservati e resi disponibili nella sezione del sito di archivio. (riferito al c. 2, dell’art. 9, del d.lgs. 33/2013, ora abrogato dall’art. 9, c.1, lett. b), del d.lgs. 97/2016) Art. 16 COLLEGAMENTO CON IL CICLO DELLA PERFORMANCE 1. Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità dell’Amministrazione comunale è coerente con i principi generali della normativa sul Ciclo della performance dettati dal D.Lgs. n. 150 del 2009 e ed è coerente altresì ai sistemi di programmazione degli Enti Locali previsti dal D.Lgs. 267 del 18 agosto del 2000 (TUEL) e all’esperienza della loro applicazione nel contesto specifico dell’Ente. 2. L’Amministrazione comunale ha definito l’importanza strategica in tema di trasparenza attraverso le Linee Programmatiche di Mandato e nelle sezioni strategiche ed operative dei successivi Documenti Unici di 19
programmazione nelle successive Relazioni Previsionali e Programmatiche allegate ai vari Bilanci di Previsione, approvati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs n. 267/2000. Si rinvia inoltre a tal fine ai contenuti delle linee ed alle progettazioni correlate previste dai vari PEG/PDO/PDP adottati nel corso del tempo, il cui raggiungimento sarà accertato attraverso i vigenti sistemi di misurazione e valutazione della performance. 3. La trasparenza dovrà essere assicurata, non soltanto sotto un profilo “statico”, consistente essenzialmente nella pubblicità di categorie di dati, così come previsto dalla legge, per finalità di controllo sociale, ma sotto il profilo “dinamico” direttamente correlato alla performance. 4. A tal fine la pubblicità dei dati inerenti all’organizzazione e all’erogazione dei servizi al pubblico si inserisce strumentalmente nell’ottica di un controllo diffuso che consenta un “miglioramento continuo” dei servizi pubblici erogati dal comune di Pieve Emanuele. In tale ottica il Programma mette a disposizione di tutti i cittadini dati chiave sull’attività dell’Amministrazione. 5. Per il buon andamento dei servizi pubblici e la corretta gestione delle relative risorse, la completa pubblicazione on-line dei dati così come sintetizzata all’allegato C e la completa attuazione delle azioni previste negli articoli 21, 22 e 23 hanno l’obiettivo di consentire a tutti i cittadini un’effettiva conoscenza, con il fine di sollecitare e agevolare modalità di partecipazione e coinvolgimento della collettività. 6. Il presente Programma deve intendersi correlato al sistema di gestione del ciclo della performance anche grazie al necessario apporto partecipativo dei portatori di interesse (stakeholder), descritto nei successivi artt. 18, 19 e 20. Art. 17 PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA 1. L’obbligo di adozione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è previsto per le pubbliche amministrazioni dall’articolo 10 del D.lgs. 33/2013. Il Programma triennale della trasparenza e l’integrità costituisce parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione e deve essere aggiornato adottato dall’Ente, in sede di prima applicazione, entro il 31/1/2014. entro il 31 gennaio di ogni anno 2. La proposta di Programma triennale della trasparenza e l’integrità dovrà essere inoltrato dal Responsabile della Trasparenza, alla Giunta comunale e al Codir , per consentirne l’eventuale formulazione di osservazioni. 3. Competente alla formale adozione e aggiornamento del Programma triennale della trasparenza e l’integrità è la Giunta comunale in qualità di organo esecutivo. 4. Il Programma triennale della trasparenza e l’integrità potrà essere aggiornato annualmente, unitamente e disgiuntamente al Piano per la prevenzione della corruzione, recependo eventualmente le osservazioni di interlocutori esterni od interni all’organizzazione. 20
5. Il coinvolgimento degli stakeholder esterni ed interni avviene secondo le modalità di cui agli articoli 18, 19 e 20. 6. Le esigenze di trasparenza rilevate dagli stakeholder saranno di volta in volta segnalate al Responsabile della trasparenza da parte degli uffici che raccolgono i feedback emersi dal confronto con gli stessi. Il Responsabile della trasparenza provvederà ad integrare e coordinare le osservazioni/segnalazioni degli stakeholder pervenute al fine di individuare strumenti e modalità operative atte a promuovere la cultura della trasparenza legalità ed integrità, anche attraverso la corretta attuazione e miglioramento del Programma triennale della trasparenza. Art. 18 INDIVIDUAZIONE E MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER ESTERNI 1. Vengono individuati come stakeholder esterni, al fine di un loro coinvolgimento per la realizzazione e la verifica dell’efficacia delle attività proposte nel presente Programma, i cittadini anche in forma associata, le associazioni sindacali, di categoria, e dei consumatori, presenti sul territorio provinciale, i mass media, le imprese presenti sul territorio comunale. 2. Eventuali altri stakeholder rispetto a quelli di cui al comma 1, del presente articolo, anche in considerazione delle peculiarità del Comune di Pieve Emanuele, verranno individuati di volta in volta in relazione a specifiche esigenze nel corso del triennio di validità del presente Programma. 3. Per favorire il coinvolgimento dei portatori di interessi saranno: a) implementate forme di ascolto diretto oppure on-line tramite gli uffici di sportello (URP, SUAP, o altri) e strumenti informatici dedicati all’inoltro diretto di segnalazioni; b) attivate forme di comunicazione e coinvolgimento dei cittadini in materia di trasparenza e integrità (es. questionari, convegni, opuscoli); c) creati spazi (ad esempio nella forma di FAQ o guide sintetiche) all’interno del sito istituzionale; d) organizzate giornate dedicate alla trasparenza (si veda art. 20); e) coinvolti altri centri di aggregazione/ascolto già presenti nel territorio comunale. 4. Il Comune potrà altresì implementare, in relazione a specifiche iniziative, indagini conoscitive di customer satisfaction, privilegiando in ogni caso, come modalità di interazione trasparente con la collettività, lo strumento degli incontri periodici con l’associazionismo locale. 21
Art. 19 COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER INTERNI 1. Il Responsabile della Trasparenza, con il supporto del Servizio Risorse Umane, tramite apposite azioni/risorse dedicate, cura l’attività di formazione del personale dipendente, in qualità di stakeholder interno, sul tema della trasparenza, legalità e promozione della cultura dell’integrità ed inserisce tali importanti temi nelle iniziative, previste dal Piano della formazione, su cultura amministrativa, doveri e responsabilità dei pubblici dipendenti. 2. L’attività di formazione di cui al comma 1 avrà anche come tema le modalità tecniche di pubblicazione di informazioni, atti, provvedimenti, deliberazioni e determinazioni, secondo i criteri dell’accessibilità ed in conformità agli obblighi e alle previsioni di cui al d.lgs. 33/2013. 3. Lo scopo degli interventi formativi è sostenere la cultura organizzativa della trasparenza come strumento imprescindibile al miglioramento della performance generale dell’Amministrazione. 4. Vengono anche individuati, quali stakeholder interni all’Amministrazione, le organizzazioni sindacali interne nonché l’Organismo Indipendente di valutazione. 5. L’Organismo Indipendente di Valutazione svolge, nel corso dell’anno, un’attività di audit, sul processo di elaborazione e attuazione del Programma triennale nonché sulle misure di trasparenza adottate dall’Amministrazione. 6. I risultati dei controlli confluiscono nella Relazione annuale che gli OIV devono presentare all’ANAC alla CIVIT. Gli esiti delle verifiche sono trasmessi al Responsabile della Trasparenza e all’organo di indirizzo, ai fini dell’aggiornamento degli obiettivi strategici in materia di trasparenza per l’elaborazione dei contenuti del Programma triennale. 7. L’audit svolto dall’ OIV è funzionale anche all’individuazione di inadempimenti ad integrazione delle segnalazioni , aventi medesima natura, formulate dal Responsabile della Trasparenza. Art. 20 GIORNATE DELLA TRASPARENZA 1. Le giornate della trasparenza sono strumenti di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni per la valorizzazione della trasparenza, nonché per la promozione di buone pratiche inerenti la cultura dell’integrità. 2. Tali eventi saranno organizzati in maniera da favorire la massima partecipazione degli stakeholder e prevedere adeguati spazi per i dibattiti. Al termine delle giornate si provvederà a somministrare ai partecipanti una specifica customer satisfaction, al fine di raccogliere indicazioni e suggerimenti emersi durante il confronto. 22
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