PIANI DI ERADICAZIONE DELLA TUBERCOLOSI BOVINA, DELLA BRUCELLOSI BOVINA ED OVI-CAPRINA E DELLA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA ANNO 2015

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PIANI DI ERADICAZIONE
       DELLA TUBERCOLOSI BOVINA,
DELLA BRUCELLOSI BOVINA ED OVI-CAPRINA
   E DELLA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA

              ANNO 2015
INDICE

    PIANO DI ERADICAZIONE DELLA TUBERCOLOSI BOVINA                         pag. 3
          ISTRUZIONI OPERATIVE                                             pag. 4
               ATTIVITA’ DIAGNOSTICA ORDINARIA PERIODICA                   pag. 4
               PERIODICITA’ DEI CONTROLLI                                  pag. 5
               ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA AL MACELLO                        pag 7
               INDAGINE EPIDEMIOLOGICA                                     pag. 8
               UTILIZZO DEL TEST DEL GAMMA INTERFERONE                     pag. 10
               GESTIONE DEI FOCOLAI DI INFEZIONE                           pag. 12
               TERMINI PER L’ABBATTIMENTO                                  pag. 14
               MISURE DA ADOTTARE NEGLI ALLEVAMENTI DA INGRASSO            pag. 15
               MISURE SPECIALI DI CONTROLLO SUL COMMERCIO                  pag. 15
               MISURE PARTICOLARI NECESSARIE SU BASE LOCALE                pag. 16

    PIANO DI ERADICAZIONE DELLA BRUCELLOSI BOVINA                          pag. 17

    PIANO DI ERADICAZIONE DELLA BRUCELLOSI OVI-CAPRINA                     pag. 21

    PIANO DI ERADICAZIONE DELLA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA                   pag. 24

    ALLEGATI
         Utilizzo del test ELISA in affiancamento ai metodi tradizionali
         per la diagnosi della tubercolosi bovina                          pag. 26

         Scheda tecnica invio campioni ELISA LATTE di MASSA
         (BRC – LBE)                                                       pag. 27
         Protocollo di esame delle feci per la ricerca di
         Yersinia enterocolitica O:9                                       pag. 28
         Scheda indagine epidemiologica TB da esporre su ARVET             pag. 29

         Scheda indagine epidemiologica BR bovina da esporre su ARVET pag. 34
         Scheda indagine epidemiologica BR ovicaprina da esporre
         su ARVET                                                          pag. 40

         Scheda indagine epidemiologica LBE da esporre su ARVET            pag. 46

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PIANO DI ERADICAZIONE DELLA TUBERCOLOSI BOVINA

L’eradicazione della tubercolosi bovina si conferma, per la Regione Piemonte, tra gli
obiettivi prioritari per l’anno 2015.
Attualmente risultano formalmente accreditate con decisione comunitaria le province di
Novara, Verbania, Vercelli, Biella e Asti. L’obiettivo per queste province si conferma il
mantenimento della qualifica.
Per la provincia di Alessandria è stata inoltrata al Ministero della Salute l’istanza di
accreditamento, sulla base dei dati epidemiologici degli ultimi 6 anni: si è in attesa del
riscontro della Commissione. Le province di Torino e Cuneo, salvo verifica al 31/12/14,
hanno concluso il percorso di consolidamento dei requisiti per sei anni consecutivi: si
prevede pertanto di inoltrare al Ministero della Salute l’istanza di accreditamento. Si
conferma necessario precisare gli obiettivi specifici di ciascuna provincia ed ASL, in base
alla situazione locale.

   Province già in possesso della qualifica comunitaria:
   (Novara, Verbania, Vercelli, Biella e Asti)

            Obiettivo del programma 2015: mantenimento dei requisiti previsti per la
             qualifica comunitaria.

   Province non in possesso della qualifica comunitaria:

  1) Provincia di Alessandria: i requisiti di base per l’attribuzione della qualifica
     sono stati ottenuti e mantenuti dal 2008 al 2013 (salvo la comparsa, nel 2010, di
     un focolaio di origine extraprovinciale, estinto mediante la misura
     dell’abbattimento totale). Nel 2014 è stato individuato un nuovo focolaio di
     infezione, estinto mediante provvedimento di abbattimento totale: l’indagine ha
     fatto evidenziare la correlazione indiretta con il commercio extraregionale;
     tuttavia il caso d’infezione ha riguardato un’azienda con una attività ad elevato
     turn-over di capi di diversa provenienza, interessando anche il circuito del
     commercio locale. Poiché il focolaio è stato individuato in sede di macellazione
     a seguito di segnalazione da parte di un macello extraregionale, si rende
     opportuna la revisione del piano straordinario provinciale sul commercio, per
     incrementarne l’efficacia in relazione alla finalità preventiva nei confronti delle
     reinfezioni.

            Obiettivo del programma 2015: mantenimento dei requisiti previsti per la
             qualifica comunitaria, in attesa del riscontro all’istanza di attribuzione
             della stessa. Incremento dell’efficacia del piano straordinario
             provinciale sul commercio, finalizzata alla riduzione del rischio di
             reinfezione, mediante utilizzo di indicatori che rilevano aziende con
             movimentazioni potenzialmente a rischio e consentono l’adozione di
             misure preventive e di controllo.

  2) Province in possesso dei requisiti di base, che hanno concluso il percorso di
consolidamento, salvo verifica al 31/12/14: (Cuneo, Torino)

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Obiettivo del programma 2015: mantenimento dei requisiti previsti per
             l’acquisizione della qualifica comunitaria, in attesa del riscontro
             all’istanza di attribuzione della stessa, che verrà inoltrata nel corso del
             primo semestre 2015.

              Si richiamano sinteticamente i requisiti di base e di mantenimento, fino ad
              attribuzione della qualifica, che devono essere conseguiti da ogni singola
              ASL delle province di Torino e Cuneo:
              1) controllo nel corso dell’anno di tutti gli allevamenti bovini da riproduzione
                  ( ex B e C).
              2) prevalenza annua < 0,1%;
              3) percentuale di allevamenti ufficialmente indenni al 31/12 > 99,9%.

Ciascuna ASL è tenuta ad assicurare la rigorosa applicazione delle disposizioni in merito
al piano regionale di eradicazione della tubercolosi e dei protocolli inerenti le misure di
sospensione e revoca della qualifica di allevamento per tubercolosi, approvati
rispettivamente con DGR 50-10866 del 3/11/03 e con Determina Dirigenziale n. 1104 del
23/12/2010 e delle indicazioni operative per l’anno 2015, più oltre riportate.
Si evidenzia che tutte le procedure e gli adempimenti previsti dal programma regionale, le
cui modalità operative sono richiamate e precisate nel presente documento, dovranno
risultare rispettate e attestabili dalla documentazione agli atti di codeste ASL, e, qualora
sia necessario, alla richiesta di attribuzione comunitaria della qualifica, dovranno essere
presentate relazioni integrative esplicative dei dati.

      PROGRAMMA DI ERADICAZIONE DELLA TB BOVINA – ANNO 2015
                                  ISTRUZIONI OPERATIVE

ATTIVITÀ DIAGNOSTICA ORDINARIA PERIODICA

Si richiama ancora l’attenzione degli operatori sulle modalità di effettuazione e di
interpretazione delle prove tubercoliniche.
A livello locale dovranno essere adottati uno specifico protocollo di “buone pratiche
operative” e modalità organizzative finalizzate ad elevare l’attenzione alle diagnosi in vita.
In particolare, in taluni casi la lettura della prova intradermica in capi infetti potrebbe non
mostrare incrementi cutimetrici particolarmente rilevanti (casi dubbi), o incrementi inferiore
a quello previsto dalla normativa. Per chiarire queste reazioni, può risultare utile un
approfondimento utilizzando, in parallelo, il test del gamma interferone, la prova
intradermica ed eventualmente, previo accordo con il laboratorio, la prova ELISA, dal
momento che i due test forniscono informazioni indipendenti.
La valutazione della situazione anamnestica ed epidemiologica può indirizzare ad una
certa flessibilità operativa, che preveda l’elevazione del sospetto finalizzata
all’approfondimento diagnostico, rinviando tuttavia la formalizzazione del focolaio e
l’adozione delle relative misure al riscontro di eventuali positività, rilevate attraverso i test
in vita o le macellazioni diagnostiche senza sospensione della qualifica.

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Nell’ambito dell’attività diagnostica ordinaria si richiama l’attenzione alla necessità
dell’effettuazione particolarmente scrupolosa della prova tubercolinica di compra –
vendita all’origine o a destino degli animali movimentati verso allevamenti da
riproduzione (ex B e C). Si ricorda che è disponibile un applicativo di ARVET che consente
di estrarre l’elenco dei capi di nuova introduzione nelle aziende da riproduzione (ex B e C)
che non risultano controllati per tubercolosi nell’azienda di destino. E’ possibile
differenziare le introduzioni di provenienza regionale da quelle di origine extraregionale. Si
invitano codesti Servizi a voler verificare la situazione relativa ai controlli ancora da
effettuare nelle casistiche . Inoltre sono in corso di predisposizione nuove funzionalità
(basate sull’utilizzo di indicatori specifici) da utilizzare per rilevare situazioni di rischio
potenziale correlate alle movimentazioni multiple ed al commercio, che, dopo che i relativi
test in corso abbiano fornito esito favorevole, saranno rese disponibili a tutte le ASL.
Per quanto riguarda le movimentazioni dei bovini fra le Regioni Piemonte e Valle d’Aosta,
è opportuno che i Servizi Veterinari mantengano misure specifiche di controllo sulla
commercializzazione. In particolare è loro facoltà prevedere controlli diagnostici (prova
tubercolinica o test del gamma-interferone), in tutti i casi in cui ne sia ritenuta utile
l’effettuazione per chiarire situazioni sanitarie sospette o a rischio. Ogni eventuale caso di
positività al test del gamma interferone rilevato ai controlli di cui sopra dovrà essere
valutato in collaborazione con il Settore scrivente, il Servizio Veterinario della Regione
Valle d’Aosta e l’Osservatorio Epidemiologico del Piemonte.

PERIODICITÀ DEI CONTROLLI

   Province qualificate CE (Novara, Verbania, Vercelli, Biella ed Asti).
Dovrà essere mantenuta la periodicità biennale dei controlli sugli allevamenti da
riproduzione (ex B e C), avviata negli anni passati. Attualmente, considerata la situazione
regionale complessiva non ancora uniformemente conforme, non si ritiene ancora
opportuna un’ulteriore rarefazione dei controlli, sebbene consentita dalla normativa
comunitaria.
Dovrà essere mantenuta la periodicità annuale sugli allevamenti:
         che praticano l’alpeggio in promiscuità con effettivi provenienti da province non
          qualificate;
         a rischio per tipologia di attività, posizione geografica o molteplicità di acquisti;
         di proprietà di commercianti o ad essi correlati;
         con irregolarità significative ai controlli anagrafici;
         aziende di nuova costituzione i cui capi provengano da provincia priva di
          qualifica, limitatamente al primo biennio di controllo.

L’età diagnostica sarà mantenuta a 24 mesi come per la brucellosi e leucosi bovina.
Per quanto riguarda la prova di compravendita, si fa rilevare che la normativa
comunitaria (recepita con D.Lvo 196/99) ne consentirebbe la cessazione. Tuttavia,
considerato il rischio di reintroduzione dell’infezione per il tramite dei flussi commerciali
extraprovinciali, è necessario che ciascun Servizio veterinario effettui un’attenta analisi del
rischio locale, prendendo in considerazione tutti gli aspetti rilevanti, nonchè i più
significativi flussi commerciali locali, per la reintroduzione dell’infezione nel territorio
provinciale, e definisca, in un apposito documento, le modalità e le procedure di controllo,
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debitamente motivate dall’analisi effettuata. Rimane invece prevista la prova di
compravendita a destino su tutti i capi di età > di 12 mesi, destinati ad allevamenti da
riproduzione, introdotti in Provincia in provenienza da aziende che hanno sede nel
territorio di Province non qualificate CE e di altre Regioni. Si raccomanda l’utilizzo almeno
bimestrale della specifica funzionalità di ARVET, che consente di estrarre l’elenco dei capi
di nuova introduzione non testati, con la relativa provenienza.
Per quanto riguarda la provincia di Asti, nella stesura del documento di programmazione
delle prove di compravendita basato sull’analisi del rischio locale, è opportuno che venga
tenuto in debita considerazione il flusso consistente di introduzioni in allevamenti da
riproduzione e da ingrasso di capi provenienti da province non ancora qualificate (Torino e
Cuneo), valutando l‘opportunità di un’adozione estesa dell’effettuazione delle prove di
compravendita a destino presso gli allevamenti da riproduzione. E’ inoltre opportuno che
venga mantenuto attivo il piano di controllo straordinario sugli allevamenti da ingrasso che
prevede l’esecuzione dei test sui capi di nuova introduzione.
Si ricorda infine che per la movimentazione extraregionale è richiesta la prova di
compravendita all’origine a partire da 6 settimane di età.

    Province in attesa di attribuzione della qualifica (Alessandria) o che hanno
    concluso il percorso di accreditamento, salvo verifica al 31/12/14 (Torino e
    Cuneo)
La provincia di Alessandria, visto il rilievo, rispettivamente nel 2010 e nel 2014, di un
caso di infezione, è opportuno che, in attesa della conclusione della valutazione della
Commissione UE, pur mantenendo la periodicità biennale dei controlli, confermi
l’attuazione di un programma straordinario integrativo sul commercio, in particolare
che coinvolga le aziende che hanno introdotto od introducono capi originari da province
non qualificate. A questo proposito, come già precisato in precedenza, è necessario che
l’efficacia del piano sia incrementata utilizzando indicatori appositamente individuati, in
collaborazione con l’Osservatorio Epidemiologico del Piemonte, e relative estrazioni ad
hoc dalle banche dati disponibili, al fine di intensificare le azioni di prevenzione e controllo
sulla regolarità dell’attività di commercio anche qualora non esplicitamente dichiarata
(aziende e capi con elevato turn-over) ma assimilabile.
Nella provincia di Alessandria dovrà essere mantenuta la periodicità annuale e l’età
diagnostica pari a 6 settimane negli allevamenti da ritenere a rischio:
         che praticano l’alpeggio in promiscuità con effettivi provenienti da province non
         ufficialmente qualificate;
          a rischio per tipologia di attività, posizione geografica o molteplicità di acquisti;
          di proprietà di commercianti o ad essi correlati o assimilabili;
          con irregolarità significative ai controlli anagrafici;
          aziende di nuova costituzione i cui capi provengano da provincia priva di
          qualifica, limitatamente al primo biennio di controllo;
          aziende in cui si sono verificati focolai confermati d’infezione. La periodicità
          annuale dovrà essere mantenuta almeno per i tre anni successivi l’estinzione
          del focolaio.

Le altre province (Torino e Cuneo) dovranno mantenere la periodicità annuale dei
controlli su tutti i capi di età superiore ai 24 mesi.

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L’età diagnostica dovrà essere mantenuta pari a sei settimane di età negli allevamenti da
ritenere a rischio:

          che praticano l’alpeggio;
          a rischio per tipologia di attività, posizione geografica o molteplicità di acquisti;
          di proprietà di commercianti o ad essi correlati o assimilabili;
          con irregolarità significative ai controlli anagrafici;
          aziende di nuova costituzione i cui capi provengano da provincia priva di
          qualifica, limitatamente al primo biennio di controllo;
          aziende in cui si sono verificati focolai confermati d’infezione. La periodicità
          annuale dovrà essere mantenuta almeno per i tre anni successivi l’estinzione
          del focolaio.

Per quanto riguarda la prova di compravendita, si ricorda che la normativa vigente
(D.M. 592/95) ne prevede l’effettuazione a destino.
Tuttavia, considerato che in tutte le ASL la prevalenza d’infezione è ormai contenuta entro
i limiti previsti per l’acquisizione della qualifica territoriale, limitatamente agli spostamenti
all’interno del territorio di ciascuna ASL, è possibile stabilire, nell’ambito di un apposito
documento, deroghe all’obbligo di effettuazione della prova a destino o procedure
alternative (ad esempio prova all’origine), determinate sulla base di un’attenta analisi del
rischio locale, che prenda in considerazione tutti gli aspetti rilevanti, nonchè i più
significativi flussi commerciali locali, correlati alla diffusione e reintroduzione dell’infezione.
Rimane invece prevista la prova di compravendita a destino sui capi di età > di 6
settimane introdotti in allevamenti da riproduzione in provenienza da aziende che hanno
sede nel territorio di altre ASL di Province non qualificate e di altre Regioni. Si raccomanda
l’utilizzo bimestrale della specifica funzionalità di ARVET, che consente di estrarre l’elenco
dei capi di nuova introduzione non testati, con la relativa provenienza .
Si ricorda infine che per la movimentazione extraregionale è richiesta la prova di
compravendita all’origine a partire da 6 settimane di età.

ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA AL MACELLO

La sorveglianza al macello rappresenta un altro punto fondamentale del piano di
eradicazione della tubercolosi bovina.
Negli ultimi anni, un considerevole numero di focolai sono stati individuati grazie al
riscontro di lesioni durante la macellazione ordinaria.
In presenza di lesioni riferibili a tubercolosi bovina, il protocollo regionale prevede l’invio
degli organi all’IZS per gli approfondimenti diagnostici (vedi nota prot. n. 27746/DB2017
del 9/12/13) e interventi diagnostici presso l’azienda di provenienza dei capi. I controlli,
secondo lo schema previsto dal piano regionale, sono estesi anche all’azienda di origine
se l’azienda di provenienza è un’azienda da ingrasso.
E’ auspicabile che anche lesioni non tipiche riscontrate al macello in organi
comunemente colpiti da tubercolosi, siano sottoposte a diagnostica differenziale con
esami di laboratorio, per escludere l’eventuale presenza di M.bovis. In questi casi

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(esclusivamente lesioni ritenute non tipiche dal veterinario ispettore) è previsto di
inviare gli organi secondo la nota prot. n. 27746/DB2017 del 9/12/13, senza dare luogo
immediatamente ai provvedimenti previsti nel caso delle lesioni tipiche. Nel caso in
cui il laboratorio dell’IZS dovesse avanzare una diagnosi di tubercolosi presunta,
anche sulla base dei reperti anatomopatologici (macro e microscopici), ne darà
immediatamente comunicazione al Servizio veterinario competente sull’impianto di
macellazione, che provvederà a fare la segnalazione di lesione alla macellazione
ordinaria e dal quel momento si attiveranno tutte le procedure previste dalla
normativa.

INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

L’indagine epidemiologica riveste un rilievo particolare nella gestione dei casi di sospetto e
di focolaio:
           indirizza la decisione sull’adozione dei provvedimenti di sospensione o di
           revoca;
          consente di stabilire le misure necessarie ad evitare la diffusione dell’infezione
          nell’allevamento e ad altri allevamenti;
          consente di individuare il focolaio di origine ed eventuali focolai secondari.
Deve pertanto essere condotta scrupolosamente e nel rispetto delle modalità riportate al
capitolo “Tubercolosi bovina” dei protocolli di cui alla Determina Dirigenziale n. 1104 del
23/12/2010 a cui si rimanda.

Si ribadisce che sono da ritenere parte integrante dell’indagine epidemiologica tutti gli
approfondimenti volti ad individuare un’eventuale origine umana dell’infezione, anche di
ritorno, in particolare nei casi in cui l’allevatore abbia avuto precedenti contatti a rischio
con allevamenti risultati infetti nel passato.
Il completamento dell’indagine epidemiologica non può prescindere dall’acquisizione e
valutazione degli esiti di tutti gli accertamenti eseguiti in vita e post mortem, relativi
all’allevamento infetto/sospetto e agli allevamenti correlati. L’individuazione dei correlati
deve essere il risultato di un’approfondita valutazione delle movimentazioni, effettuata in
collaborazione con il Responsabile dell’Ufficio Anagrafe e con il supporto, se necessario,
dell’Osservatorio Epidemiologico del Piemonte. E’ inoltre necessaria la rapida
segnalazione dei capi movimentati dall’allevamento infetto verso altri allevamenti (sia da
ingrasso che da riproduzione), che andranno rintracciati e sottoposti a prova tubercolinica.
E’ opportuno che, per ciascun singolo caso e sulla base delle informazioni
epidemiologiche acquisite, sia attentamente valutata la necessità di sottoporre i capi
destinati ad allevamenti da riproduzione (ex B e C) anche al test del gamma interferone.
Particolare attenzione dovrà essere riservata al rintraccio e controllo diagnostico dei/delle
figli/e delle bovine positive. I risultati degli accertamenti diagnostici eseguiti negli
allevamenti correlati a focolaio devono essere comunicati all’ASL che ha segnalato la
correlazione per consentire il completamento dell’indagine.
Per quanto riguarda gli approfondimenti post mortem, si richiama l’attenzione sulle nuove
metodiche di biologia molecolare, che integrano il rapporto di prova in caso di isolamento
di M. bovis (vedi allegato n. 1 Det. 1104 del 23/12/2010). Lo studio dei marcatori genetici
(spoligotyping e VNTR-ETR) per la caratterizzazione dei ceppi di M. bovis isolati fornisce
indicazioni sulla dinamica infettiva dei focolai, contribuendo alla valutazione della
diffusione territoriale dell’infezione.

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Qualora si ravvisi la necessità di effettuare ulteriori indagini sulle movimentazioni e sul
commercio potrà essere fornita anche la collaborazione da parte del Presidio Multizonale
di Profilassi e Polizia Veterinaria di Cuneo.

L’esito dei primi rilievi dell’indagine epidemiologica, per i nuovi casi di infezione, deve
essere esposto su ARVET entro 15 giorni dalla diagnosi, nella sezione “Allegati”
dell’azienda interessata (come documento pdf), compilando il nuovo modello di scheda di
indagine epidemiologica (già trasmesso nel 2013 ed allegato alla presente).
La scheda di indagine epidemiologica dovrà essere mantenuta costantemente
aggiornata integrando e aggiornando il documento allegato all’azienda in ARVET, sotto la
responsabilità del referente per il piano di eradicazione della tubercolosi della ASL, fino
alla riacquisizione della qualifica dell’azienda.

Il gruppo operativo regionale (costituito da personale del Settore Prevenzione e
Veterinaria della Regione, dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale, dell’Osservatorio
Epidemiologico e delle ASL TO3 e CN1) potrà fornire supporto al completamento
dell’indagine epidemiologica e al coordinamento degli interventi necessari al
completamento delle operazioni di eradicazione, in particolare potrà intervenire nei casi di
difficile gestione su esplicita richiesta ASL e nei casi ritenuti di particolare interesse.
L’esposizione della scheda epidemiologica in ARVET non sostituisce l’immediata
segnalazione via mail al Settore Prevenzione e Veterinaria e all’Osservatorio
Epidemiologico IZS (vetea@regione.piemonte.it; oss.epidemiologico@izsto.it ) dei casi di
seguito riportati:
          segnalazioni dal macello;
          casi sospetti al macello (lesioni non tipiche – vedi nota regionale prot. n.
          27746/DB2017 del 9/12/13);
          nuovi casi di infezione;
          macellazioni diagnostiche.
La e-mail di segnalazione dovrà riportare a seconda dei casi (infezione in azienda o
riscontro al macello)
                              codice aziendale, numero capi presenti e infetti,
                              macello, codice di provenienza e identificativo del capo

Si ricorda infine che il sistema ARVET trasferisce in automatico le qualifiche degli
allevamenti ufficialmente indenni TB in BDN. Poiché il trasferimento in BDN delle
qualifiche non indenni non avviene in automatico, si forniscono in merito le istruzioni di
seguito riportate. Nei casi di infezione TB confermata con qualifica aziendale revocata,
gli Uffici anagrafe sono incaricati della registrazione in BDN della qualifica degli
allevamenti infetti, utilizzando l’applicativo SANAN del portale VETINFO (Sistema
Informativo Veterinario del Ministero della Salute). Percorso: menù Interventi/Qualifiche
sanitarie/Aggiorna qualifiche sanitarie, selezionare “Non Ufficialmente Indenne – Ultimo
controllo positivo” – codice qualifica ”B”.
La notifica al Ministero della Salute dei casi di infezione confermata, tramite l’applicativo
SIMAN del portale VETINFO, viene invece effettuata a cura del Settore Prevenzione e
Veterinaria della Regione, sulla base dei dati di segnalazione di nuovo caso comunicati via
mail e delle informazioni riportate sulla scheda epidemiologica esposta in ARVET .

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UTILIZZO DEL TEST DEL GAMMA INTERFERONE
Controlli da effettuare
   Negli allevamenti infetti o sospetti di infezione.
  Il test del gamma interferone viene utilizzato con la finalità di incrementare la sensibilità
  dell’accertamento diagnostico, secondo le indicazioni del Reg. CE 1226/02. Deve
  essere pertanto effettuato, in parallelo con la prova tubercolinica, su tutti i capi bovini
  di età superiore ai sei mesi. nei casi di:
           - focolaio per positività alla prova tubercolinica;
           - sospetto focolaio per segnalazione di tubercolosi al macello, anche indiretta,
             in allevamenti da riproduzione (ex B e C);
           - sospetto per correlazione epidemiologica diretta con focolaio accertato; nei
             casi di correlazione indiretta la valutazione sulla necessità di effettuazione
             del test del gamma-interferone dovrà avvenire nell’ambito del Gruppo
             Operativo Regionale.

   Come strumento antifrode.
  Da utilizzare in tutti i casi in cui si sospetti l’uso di sostanze antitubercolari e/o gli esiti
  delle prove tubercoliniche ordinarie risultino incoerenti con altri riscontri epidemiologici.

Modalità di controllo

Negli allevamenti da riproduzione ( ex B e C) e presso le stalle di sosta per capi da
riproduzione devono essere testati tutti i capi di età superiore ai 6 mesi.
Qualora si debba procedere al controllo con gamma interferon test negli allevamenti da
ingrasso (ex A), devono essere controllati i capi di età > 6 mesi, in particolare se si tratta
di centri di grandi dimensioni, si testano tutti i capi di età > 6 mesi del reparto
infetto/sospetto (se il reparto è un box, il box interessato e tutti i box contigui) e un
campione significativo di capi di età > 6 mesi degli altri reparti e capannoni dell’azienda
(controlli in tutte le unità produttive con medesimo codice).
Si ricorda a questo proposito che l’effettuazione dei test diagnostici sia nella azienda di
origine sia nella azienda da ingrasso dove il capo portatore di lesione ha concluso il suo
ciclo produttivo, fornisce indicazioni indispensabili per la corretta attribuzione dell’origine
dell’infezione

Riscontro di positività

   •   A tutti gli effetti il test del γ-interferone è approvato come prova ufficiale per la
       diagnosi della tubercolosi, con conseguente obbligo di abbattimento dei capi infetti,
       con le procedure previste dai commi 2 e 3 dell’articolo 8 del DM 592/95 e
       dall’articolo 10 del DPGR 1023/94.
I capi da inviare al macello dovranno essere scortati come di consueto dal mod. 4 con
l’indicazione “animali infetti da tubercolosi”, compilato a cura del veterinario ufficiale
dell’ASL di origine e dal mod. 9/33, che verrà compilato a cura del veterinario ispettore
presso il macello.
Considerato che motivi legati alla tutela del benessere animale fanno ritenere obsoleta ed
inopportuna la procedura di asportazione di una porzione a T del padiglione auricolare,
che l’attuale gestione anagrafica degli allevamenti e dei capi fornisce buoni livelli di

                                               10
sicurezza relativamente all’identificazione dei capi, il Direttore di Area può optare per
procedure alternative che forniscano garanzie adeguate relativamente alla certezza
dell’identificazione del capo risultato positivo, secondo le indicazioni già fornite con nota
regionale prot. n. 1643 del 16/01/2013. Si precisa che la procedura alternativa all’
asportazione della “T” scelta da ciascuna ASL dovrà prevederne l’applicazione immediata
nel momento della diagnosi o comunque contestuale alla comunicazione della positività
all’allevatore.
Inoltre, qualora le circostanze facciano sorgere dubbi sulla corretta identificazione dei capi
positivi al test del gamma interferone inviati al macello, va considerata la possibilità di
effettuare prove di identificazione genetica confrontando i campioni prelevati in sede di
macellazione e i materiali biologici conservati presso i laboratori dell’IZS al momento della
prova del gamma-interferon test, previo accordo con il gruppo operativo regionale e
preavviso all’allevatore.

   •   Nei casi di riscontro di positività ai sensi dell’articolo 2 dell’Allegato 1 alla DGR n.
       50-10866 del 3/11/03, si adottano, per quanto riguarda la qualifica sanitaria di
       allevamento, le procedure di sospensione o revoca dei protocolli operativi di cui alla
       Determina Dirigenziale n. 1104 del 23/12/2010.
Nel corso dell’ultimo quinquennio tutte le lesioni TB compatibili rilevate su capi
regolarmente macellati sono state sottoposte a conferma diagnostica di laboratorio. In un
cospicuo numero di casi e in particolare in capi provenienti da aziende localizzate nelle
province già in qualifica le lesioni ritenute compatibili dal veterinario ispettore non sono
state confermate dagli accertamenti post mortem, facendo ricondurre il riscontro ad altra
origine. Si ritiene pertanto di poter adottare un approccio più conservativo,
esclusivamente nei casi in cui la lesione non sia da considerarsi tipica (vedi nota
regionale prot. n. 27746/DB2017 del 9/12/13) e in ogni caso nelle province già
qualificate UE.
Tale approccio consiste nell’attendere il risultato degli approfondimenti richiesti al
laboratorio prima di procedere ai test in azienda.

Indennità di abbattimento

Sono indennizzabili i capi risultati infetti ai sensi dell’articolo 2 della DGR n. 50-10866 del
3/11/03, con le procedure previste dal DM 592/95 e dal DPGR n. 1023/94.

Modalità di invio dei campioni per l’esame del γ-interferon test.

Si confermano le procedure di prelievo ed invio dei campioni da sottoporre ad esame (test
del γ-interferone), già adottate in passato.
I Servizi Veterinari, pertanto, predispongono programmi di controllo aziendali,
concordando l’invio dei campioni direttamente con il laboratorio di riferimento. Per evitare
inutili sprechi, il numero complessivo di campioni dovrà rispettare il numero complessivo
concordato con il laboratorio. I campioni dovranno essere scortati dalla scheda allegata
alla nota prot. n. 16687/27.003 del 21/12/06.

                                              11
GESTIONE DEI FOCOLAI DI INFEZIONE

Premesso che la decisione riguardante l’applicazione delle misure di revoca o
sospensione è adottata secondo le disposizioni della Determina Dirigenziale n. 1104 del
23/12/2010, la responsabilità sulla gestione del focolaio è affidata al Referente per la
tubercolosi, che assicura modalità operative uniformi e coordinate sul territorio della ASL.
Le procedure che si adottano nella gestione del focolaio sono prioritariamente finalizzate
alla sua chiusura rapida.

   •   In caso di sospensione di qualifica ai sensi della Determina Dirigenziale n. 1104
       del 23/12/2010, si adottano le procedure diagnostiche (prova tubercolinica e test del
       gamma interferone in parallelo) ed il protocollo per la riacquisizione della stessa
       previsti dallo specifico capitolo della Determina Dirigenziale n. 1104 del 23/12/2010.
In caso di riscontro di un solo caso di lesione tubercolare classica alla regolare
macellazione, se l’indagine epidemiologica è favorevole, si può applicare la procedura di
riacquisizione della qualifica con modalità rapida prevista dalla Determina Dirigenziale n.
1104 del 23/12/2010.

   •   In caso di adozione di revoca di qualifica si adotta di norma la misura di
       abbattimento totale ai sensi dell’art. 19, comma 3 del D.M. 592/96 e secondo le
       modalità previste dalla Determina Dirigenziale n. 1104 del 23/12/2010. In caso di
       focolaio confermato con l’isolamento di M. bovis, in alternativa alla misura di
       abbattimento totale è possibile far ricorso a strategie di eradicazione alternative.
Sia nel caso si decida per l’abbattimento totale sia nel caso si ritenga di voler approcciare
strategie alternative, il servizio veterinario dovrà presentare la richiesta di parere scritto e
vincolante al Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione e all’Osservatorio
Epidemiologico.
Qualora sia stata inoltrata la richiesta di abbattimento totale, nel caso in cui l’azienda abbia
consistenza elevata, essa sarà di norma concessa subordinatamente alla valutazione post
mortem di una prima tranche di animali.
Nel caso si richieda la deroga all’abbattimento totale, andrà presentato il programma che
si intende adottare, corredato da una relazione esplicativa delle motivazioni, riportante le
caratteristiche epidemiologiche del caso specifico, lo status sanitario locale e provinciale e
la compatibilità delle misure alternative con le prospettive di acquisizione o mantenimento
della qualifica territoriale. Il programma proposto dovrà prevedere, oltre alle misure già
obbligatorie, per la verifica delle quali vanno programmati interventi di vigilanza ad hoc,
misure integrative, quali: la ripetizione intensiva degli accertamenti (test del gamma
interferone e prova tubercolinica) ad intervalli ravvicinati, l’abbattimento dei capi positivi nel
minor tempo possibile con sistematica verifica della tempestività della notifica da parte
dell’Amministrazione comunale, l’eventuale abbattimento dei capi negativi a rischio
maggiore per età od origine, etc.. Misure integrative ad hoc potranno essere previste
nell’ambito del parere vincolante espresso al riguardo dell’effettuazione del programma
alternativo all’abbattimento totale.
In casi particolari l’esecuzione del test del gamma interferone potrà essere eseguita a
pochi giorni dall’ultima prova tubercolinica con la finalità di sfruttare un “effetto
potenziante” nell’individuazione precoce di capi infetti. L’uso ravvicinato dei due test con la
cronologia indicata dovrà essere concordato nelle modalità con il laboratorio di
Diagnostica Generale (dr. Dondo & collaboratori). Inoltre, previo accordo con il Settore

                                               12
Prevenzione e Veterinaria e con l’Osservatorio Epidemiologico, e secondo modalità
concordate con il Responsabile del laboratorio di Diagnostica Generale, è possibile
adottare un protocollo diagnostico integrato affiancando ai test già in uso il test ELISA
anticorpale, con la finalità di facilitare l’individuazione di animali in fase cronica di
infezione, diversamente non rilevabili (vedi scheda esplicativa allegata). Trattandosi di un
test di recente adozione nel piano regionale, è richiesto l’assenso preventivo
dell’allevatore interessato. La necessità di macellazione dei capi risultati positivi al test
verrà valutata di volta in volta, anche sulla base della situazione epidemiologica
dell’allevamento, di concerto con il Responsabile del laboratorio di Diagnostica Generale.
Si ricorda inoltre che in ogni caso (rintraccio in altro allevamento o programma alternativo
all’abbattimento totale) i vitelli o gli annutoli nati da madri infette devono obbligatoriamente
essere allevati in condizioni di isolamento e sottoposti alle opportune prove diagnostiche al
fine di escludere l’eventuale trasmissione della malattia.
Nei casi di infezione confermata in cui viene adottato un programma di eradicazione
alternativo all’abbattimento totale, una volta riacquisita la qualifica, dovrà essere
assicurato il rispetto delle misure previste dalla Det. n. 1104 del 23/12/2010 (a pagg. 5 e
6), riguardante l’effettuazione periodica del test del gamma interferone e le garanzie da
fornire per le uscite di animali da allevamento. Trattandosi di una procedura precauzionale
prevista dal piano regionale, non conseguente a rilevazione di infezione mediante la
diagnostica ordinaria, né a segnalazione di sospetto dal macello, in caso di riscontri isolati
o sporadici di positività al solo test del gamma interferone, vengono disposte con
Ordinanza le misure di tempestiva macellazione del/dei capi interessati e di blocco della
movimentazione dei capi bovini presenti in azienda verso altri allevamenti. I capi positivi al
test del gamma interferone da inviare al macello dovranno essere scortati come di
consueto dal mod. 4 con l’indicazione “animali positivi al test del gamma-interferone”,
compilato a cura del veterinario ufficiale dell’ASL di origine e dal mod. 9/33, che verrà
compilato a cura del veterinario ispettore presso il macello, per consentire la pratica di
indennizzo. Le ulteriori misure restrittive previste in caso di sospetto/focolaio e la
sospensione/revoca della qualifica UI sono adottate al rilievo del primo elemento di
conferma (evidenza di lesione al macello e/o positività agli esami di laboratorio post-
mortem).

Il Referente è responsabile della gestione del focolaio per:
   •   la verifica dell’adozione delle misure restrittive previste dall’ordinanza, in particolare
       per quanto riguarda:
                 l’isolamento dei capi infetti;
                 l’adozione di protocolli speciali e specifici per l’azienda interessata volti ad
                 evitare la trasmissione dell’infezione ad altre aziende (trasporto,
                 commercio, utilizzo del letame, pascolo) soggetti a regolare verifica del
                 Servizio Veterinario locale;
                 accertamenti periodici sugli allevamenti limitrofi, programmati in base alla
                 durata della persistenza del focolaio;
   •   l’attività di coordinamento volta alla chiusura rapida dei focolai (diagnostica
       intensiva e riduzione dei tempi che intercorrono fra diagnosi, abbattimento dei capi
       ed effettuazione della prova diagnostica successiva);

                                                  13
•   l’attività di coordinamento per l’invio al macello dei capi positivi, in modo da
       assicurare il prelievo di materiale diagnostico, secondo il protocollo operativo al
       macello, previsto dalla nota prot. n. prot. n. 27746/DB2017 del 9/12/13.
Si precisa che, qualora si tratti di un nuovo caso, occorre assicurare la collaborazione ai
colleghi ispettori del macello finalizzata all’effettuazione di un’ispezione post mortem
particolarmente efficace ed all’effettuazione dei prelievi previsti dal protocollo. Si precisa
inoltre che, in occasione della prima diagnosi, è necessario che venga inviato all’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale il materiale di tutti i capi con lesioni tipiche, per assicurare
l’isolamento di M. bovis, per la successiva caratterizzazione molecolare. Lo studio dei
ceppi rilevati nei diversi focolai consentirà di fornire ulteriori informazioni all’indagine
epidemiologica e di produrre mappe epidemiologiche regionali. Per questa finalità la
richiesta di prelievo di campioni, anche in caso di lesioni tipiche, deve essere
espressamente richiesta sul mod. 4 di invio al macello;
   •   il rintraccio di capi ancora in vita usciti dall’azienda nel periodo intercorso tra il
       momento della diagnosi e quello di ingresso dell’infezione, quando sia stato
       individuato, altrimenti il rintraccio deve riguardare tutti i capi usciti nella storia
       dell’allevamento; ciò al fine di garantire interventi di prevenzione primaria;
   •   il controllo sulla destinazione del latte, ed in particolare le misure precauzionali da
       adottare per evitare:
                 l’inoltro al consumo alimentare umano del latte dei capi infetti;
                 la vendita diretta del latte crudo nell’allevamento interessato e negli
                 allevamenti epidemiologicamente correlati o contigui;
    • la segnalazione all’area C (igiene degli allevamenti) dei focolai di TB confermati.

Il Direttore di Area ha la responsabilità di secondo livello sulla gestione del focolaio, per
quanto riguarda gli aspetti sopraccitati. E’ invece direttamente responsabile delle richieste
di eccezione all’abbattimento totale e dei tempi e modalità di chiusura dei singoli focolai. E’
responsabile dell’indagine epidemiologica e della sua esposizione in ARVET, della
comunicazione dei dati ai fini della notifica nel sistema SIMAN del Ministero della Salute,
della trasmissione alle altre ASL di dati relativi alle movimentazioni ed alle correlazioni a
rischio nonché dei risultati generali del piano.

TERMINI PER L’ABBATTIMENTO

Occorre mettere in atto tutte le misure utili che consentono di effettuare l’abbattimento di
capi positivi nel minor tempo possibile. Occorre verificare che la notifica ufficiale dei capi
risultati infetti sia effettuata tempestivamente.

Nei casi di infezione confermata in cui non viene adottata la misura di abbattimento totale,
i capi diagnosticati infetti devono essere abbattuti tempestivamente, nel minor tempo
possibile.
La dilazione a 90 giorni, misura soggetta ad autorizzazione ministeriale, rimandata alla
Regione competente, è riservata esclusivamente ai casi in cui si adotta l’abbattimento
totale ed è autorizzata, in via eccezionale, dal Settore Prevenzione e Veterinaria e
dall’Osservatorio Epidemiologico, che valuteranno caso per caso l’opportunità di applicare
tale protocollo.

                                              14
In caso di adozione della misura di abbattimento totale, le operazioni di disinfezione da
parte del PMPPV competente dovranno essere effettuate solo dopo un sopralluogo
favorevole del gruppo operativo regionale, finalizzato alla verifica delle condizioni delle
strutture di allevamento ed all’adeguatezza delle operazioni di pulizia effettuate, in vista di
un successivo ripopolamento.

MISURE DA ADOTTARE NEGLI ALLEVAMENTI DA INGRASSO

Per quanto riguarda il caso di riscontro di positività (alla prova tubercolinica o al test del γ-
interferone) o di segnalazione diretta o indiretta dal macello in allevamenti da ingrasso, si
adottano le misure previste per questi dall’articolo 9 del DPGR 1023/94 e precisamente:
           articolo 102, RPV 320/54;
           divieto di uscita dei capi, se non per il macello (mod. 4);
           vuoto sanitario, da attuare entro i sei mesi successivi il primo riscontro e da
           applicare sull’intero capannone o l’intera stalla.
Analogamente a quanto previsto per gli allevamenti da riproduzione (ex B e C), ed
esclusivamente per il primo riscontro di positività dal macello, è possibile, in alternativa al
vuoto sanitario, effettuare due accertamenti diagnostici ad un intervallo di 60 giorni, il
primo dei quali deve essere effettuato in parallelo con il test del gamma-interferone,
secondo le indicazioni fornite nell’apposito capitolo. Qualora l’esito degli accertamenti
risulti favorevole, potranno essere sciolti i vincoli di polizia veterinaria, senza tuttavia che
l’allevamento acquisisca una qualifica (processo riservato agli allevamenti soggetti a
controllo periodico).

I capi risultati infetti non sono soggetti ai termini di abbattimento previsti per gli allevamenti
soggetti a bonifica (30 giorni), né sono indennizzabili; devono comunque essere abbattuti
entro il termine massimo di 30 giorni.

MISURE SPECIALI DI CONTROLLO SUL COMMERCIO

Si ritiene che il commercio rappresenti il punto di rischio più rilevante sia per la
reintroduzione dell’infezione nelle province prossime alla acquisizione della qualifica, sia
per la reinfezione degli allevamenti già indenni.
Si richiama pertanto la necessità di effettuare con puntualità, nell’ambito dei programmi e
degli interventi di vigilanza sulle stalle di sosta per capi da riproduzione (inserite
nell’elenco speciale regionale) le verifiche sulla regolarità della commercializzazione.
A supporto delle attività di controllo dei Servizi veterinari delle ASL e su richiesta del
Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione, per casi specifici il PMPPV verifica a
livello centrale i flussi di commercializzazione presso le stalle di sosta ed identifica
situazioni particolari di rischio da sottoporre a controllo.
Il PMPPV della provincia di Cuneo collabora al controllo della commercializzazione con
interventi programmati e su richiesta per casi che necessitano di coordinamento
sovrazonale.
Ciascuna ASL predispone un programma locale di controllo sul commercio, effettuato sulla
base dell’analisi del rischio, che preveda le modalità e procedure di controllo dei capi in
compravendita (vedi i criteri nel capitolo “periodicità dei controlli”). Per questo fine è

                                               15
disponibile un’apposita funzionalità di ARVET, da utilizzare con periodicità almeno
bimestrale. Inoltre sono allo studio nuove applicazioni di ARVET o, in alternativa, verranno
rese disponibili estrazioni ad hoc, per individuare situazioni aziendali di rischio, correlate
all’attività di commercio o assimilabili, da sottoporre a vigilanza straordinaria e controllo.
Potranno inoltre essere previsti controlli, mediante il test del gamma interferone, a
campione, sulle stalle di sosta ed in tutti i casi in cui si evidenzi un rischio di reinfezione
correlato al commercio ed agli spostamenti per pascolo od alpeggio.

MISURE PARTICOLARI NECESSARIE SU BASE LOCALE

Qualora si siano individuati punti critici, localmente specifici, che ritardano o ostacolano, il
conseguimento dei requisiti previsti, anche su indicazione del gruppo operativo regionale
che ha supportato il Servizio veterinario della ASL nell’effettuazione dell’indagine, possono
essere concordate con questo Settore, misure speciali supplementari, da adottare
localmente, nell’ambito del programma di eradicazione predisposto dalla/e ASL
interessate.

                                              16
PIANO DI ERADICAZIONE DELLA BRUCELLOSI BOVINA

Dal 2009 l’intero territorio regionale è Ufficialmente Indenne secondo i requisiti richiesti
dalla UE.
Dal 2014 è stato riavviato un nuovo ciclo di controllo su base quinquennale per brucellosi
bovina e per leucosi bovina enzootica in tutte le province del Piemonte.
Per l’anno 2015 il livello di sorveglianza minimo per la brucellosi bovina finalizzato al
mantenimento dei requisiti fissati dalla normativa comunitaria (Allegato A, parte II, comma
8, punto b) del D.lvo 196/99), prevede l’effettuazione di controlli sierologici e sul latte di
massa su base quinquennale.
Il controllo degli allevamenti selezionati (20% delle aziende soggette a bonifica, registrate
in ARVET a dicembre 2013: elenco estratto dall’Osservatorio Epidemiologico Regionale e
trasmesso a cura del Settore Prevenzione e Veterinaria alle ASL e al CED della ASL CN1,
per la programmazione operativa ed informatica, con mail del 4/12/13) può essere
effettuato secondo le modalità seguenti:
           controllo sierologico su tutti i capi di età superiore ai 24 mesi (test di
           screening TRB, test di conferma FDC eseguito sui soli capi TRB positivi)
oppure
           test ELISA sul latte di massa (tre prove eseguite a distanza di almeno tre
           mesi).
           Possono essere soggette a controllo mediante test ELISA latte le aziende che
           producono latte e rispondono ai seguenti requisiti:
                1. almeno il 30% delle bovine è in lattazione (sono esclusi gli allevamenti
                   di sole manze e quelli da riproduzione da carne);
                2. sono presenti un numero minimo di capi da 10 a 20 (variabile in base
                   alla distanza dell’azienda dalla sede del Servizio che effettua il
                   prelievo), per ragioni di costo.

Occorre tener presente che per BRC ad ogni campione di latte devono contribuire al
massimo 100 bovine. Pertanto, qualora le bovine in lattazione siano in numero superiore a
100, è necessario:
                      verificare che ci sia la disponibilità di due frigoriferi per consentire il
                      campionamento in modo regolare (entrambi i campioni non devono
                      superare il numero massimo di 100 bovine);
                      in alternativa l’azienda dovrà essere sottoposta a controllo mediante
                      esame sierologico individuale.
L’effettuazione degli interventi diagnostici potrà essere programmata con la collaborazione
del Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia Veterinaria.
In caso di esito dubbio al test ELISA, il PMPPV competente provvederà ad effettuare un
ulteriore controllo sul latte di massa.
In caso di riscontro di positività all’ELISA si effettuano i controlli sierologici su tutti i capi di
età superiore ai 12 mesi senza tuttavia adottare misure di restrizione. Il risultato negativo
al test sierologico individuale conferma il mantenimento della qualifica sanitaria di AUI
delle aziende interessate fino alle scadenze già programmate.

                                                 17
I casi di positività al test ELISA latte dovranno essere tempestivamente segnalati, a cura
del Servizio Veterinario competente, al PMPPV, se l’azienda rientra nella programmazione
dei controlli sul latte effettuati dal Presidio, onde sospendere i successivi controlli previsti.
Le modalità di prelievo, trasporto e conferimento dei campioni all’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale di Torino, sono riportate nell’allegata scheda tecnica.

CONTROLLO STRUTTURATO IN FUNZIONE DELL’ANALISI DEL RISCHIO E DELLA
VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA REGIONALE
I Servizi Veterinari delle ASL, con la collaborazione delle Strutture Sovrazonali di
Epidemiosorveglianza di ciascun quadrante, individuano, mediante analisi del rischio su
base locale, le categorie di allevamenti che si ritiene necessario sottoporre a controlli,
supplementari rispetto a quanto previsto dal livello di sorveglianza campionaria minima,
effettuando il controllo sierologico (con TRB) (su tutti i capi dell’allevamento di età
superiore ai 24 mesi) o il test ELISA sul latte di massa (tre prove eseguite a distanza di
almeno tre mesi).
L’invio di questi campioni dovrà avvenire secondo la procedura dell’allegata scheda
tecnica con l’accompagnamento del mod. 2/33 riportante come motivo di prelievo:
“sorveglianza latte supplementare” e, nel caso di controlli sierologici “sorveglianza
sierologica supplementare” (vedi manuale ARVET).
Il programma dei campionamenti dovrà essere predisposto a cura delle ASL al Settore
Prevenzione e Veterinaria ed all’Osservatorio Epidemiologico Regionale entro il
15/02/2015. Considerato che la periodicità di controllo è programmata su base
quinquennale, si ritiene di massima importanza una attenta valutazione del rischio,
individuando, in tutte le ASL, un adeguato programma di campionamento.

ALTRE MISURE
    Prova di compravendita. Tutte le province piemontesi sono state formalmente
    qualificate per brucellosi dalla Commissione CE e lo status sanitario regionale risulta
    ormai consolidato. La normativa comunitaria che regolamenta gli scambi di bovini
    (recepita con D.Lgs 196/99) consente di non effettuare il controllo all’origine, nel caso
    in cui il capo da scambiare sia proveniente da una provincia qualificata per brucellosi
    bovina. Sarebbe pertanto possibile cessare l’effettuazione della prova di
    compravendita per brucellosi all’origine. Tuttavia, considerato che permane il rischio di
    circolazione dell’infezione sul territorio nazionale e che è ancora necessaria
    l’effettuazione della prova di compravendita all’origine per IBR, si ritiene opportuno il
    mantenimento dell’accertamento per brucellosi, con l’effettuazione del test Rosa
    Bengala sui capi di età > di 12 mesi, nei 30 giorni precedenti lo spostamento per i
    bovini destinati ad allevamenti da riproduzione o ad aziende extraregionali. Il test di
    fissazione del complemento verrà eseguito solo in caso di positività al test di
    screening. La presente procedura consente di risparmiare le risorse che verrebbero
    utilizzate per la prova di fissazione del complemento su tutti i capi.
    Nell’ambito della programmazione basata sull’analisi del rischio dovranno essere
    ricompresi i controlli diagnostici su tutti i capi provenienti da territori extraregionali.
    Dovrà essere effettuato il controllo diagnostico a destino (test rosa bengala e test di
    fissazione del complemento in caso di positività all’accertamento di screening), entro
    30 giorni dall’introduzione in allevamenti da riproduzione, sui capi di età > di 12 mesi.
    Per questa finalità è disponibile un’apposita funzionalità di ARVET, che consente di

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produrre l’elenco dei capi introdotti in aziende da riproduzione e non testati a destino.
    E’ possibile differenziare le introduzioni di provenienza regionale da quelle di origine
    extraregionale. Si raccomanda l’utilizzo della funzionalità (con programmazione su
    base mensile), per consentire il controllo dei capi introdotti in tempo utile.
    Per migliorare l’efficacia dell’obbligo di notifica, già ribadito con DPGR 63/99 si
    prosegue il piano di sorveglianza sugli aborti: questo Settore, in collaborazione con
    tutte le ASL e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino, ha predisposto un
    protocollo diagnostico regionale, che viene offerto come supporto di approfondimento.
    Gli invii di feti abortiti vengono effettuati per il tramite delle ASL e dei PMPPV e
    possono usufruire del servizio anche i veterinari liberi professionisti aziendali.
    Incentivare il rispetto dell’obbligo di segnalazione, che va in ogni caso rilanciato
    anche ai sensi del DPGR 63/99, è di massima importanza in questa fase di riduzione
    della periodicità dei controlli.
    In caso di sospetto di infezione, è prevista l’applicazione delle procedure riportate
    nella Determina Dirigenziale n. 1104 del 23/12/2010 riguardante i protocolli relativi alla
    sospensione e revoca della qualifica.
    In caso di insorgenza di focolaio con isolamento di Brucella abortus è previsto l’obbligo
    dell’adozione della misura di stamping out.

PRECISAZIONI AL PROGRAMMA 2015
PROTOCOLLI APPLICATIVI E DIAGNOSTICI

Sono confermate le modalità applicative previste dalla DGR n. 50-10866/03 e dalla
Determina Dirigenziale n. 1104 del 23/12/2010, che, a suo tempo differenziate sulla base
della situazione epidemiologica delle diverse province, si sono dimostrate adeguate ed
efficaci. Si adottano pertanto in tutto il territorio piemontese le modalità previste per le
province ufficialmente qualificate.

INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

Analogamente a quanto previsto per la tubercolosi bovina, entro 15 giorni dalla prima
positività al test FDC, l’esito dell’indagine epidemiologica dovrà essere esposto su
ARVET, nella sezione “Allegati” dell’ azienda interessata (come documento pdf),
utilizzando il modello di scheda di indagine epidemiologica già trasmesso nel 2013 ed
allegato alla presente. L’indagine dovrà essere mantenuta aggiornata fino alla chiusura del
sospetto.

APPROFONDIMENTI DIAGNOSTICI

I casi di sieropositività devono essere indagati ed approfonditi secondo le modalità
previste dalla DGR n. 50-10866/03 e dalla Determina n. 1104 del 23/12/2010, utilizzando il
protocollo diagnostico messo a disposizione dell’IZS, che prevede:

          riprova sierologica per brucellosi dei capi positivi con TRB ed FDC a 30 gg dalla
          prima positività (in allevamento in condizioni di isolamento o al macello).
          invio organi dal macello per isolamento Brucella spp., in caso di abbattimento
          del capo (scheda di prelievo in allegato alla nota prot. n. 16687/27.003 del
          21/12/06).

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