PIANI DI ERADICAZIONE DELLA TUBERCOLOSI BOVINA, DELLA BRUCELLOSI BOVINA ED OVI-CAPRINA E DELLA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA ANNO 2015
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PIANI DI ERADICAZIONE DELLA TUBERCOLOSI BOVINA, DELLA BRUCELLOSI BOVINA ED OVI-CAPRINA E DELLA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA ANNO 2015
INDICE PIANO DI ERADICAZIONE DELLA TUBERCOLOSI BOVINA pag. 3 ISTRUZIONI OPERATIVE pag. 4 ATTIVITA’ DIAGNOSTICA ORDINARIA PERIODICA pag. 4 PERIODICITA’ DEI CONTROLLI pag. 5 ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA AL MACELLO pag 7 INDAGINE EPIDEMIOLOGICA pag. 8 UTILIZZO DEL TEST DEL GAMMA INTERFERONE pag. 10 GESTIONE DEI FOCOLAI DI INFEZIONE pag. 12 TERMINI PER L’ABBATTIMENTO pag. 14 MISURE DA ADOTTARE NEGLI ALLEVAMENTI DA INGRASSO pag. 15 MISURE SPECIALI DI CONTROLLO SUL COMMERCIO pag. 15 MISURE PARTICOLARI NECESSARIE SU BASE LOCALE pag. 16 PIANO DI ERADICAZIONE DELLA BRUCELLOSI BOVINA pag. 17 PIANO DI ERADICAZIONE DELLA BRUCELLOSI OVI-CAPRINA pag. 21 PIANO DI ERADICAZIONE DELLA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA pag. 24 ALLEGATI Utilizzo del test ELISA in affiancamento ai metodi tradizionali per la diagnosi della tubercolosi bovina pag. 26 Scheda tecnica invio campioni ELISA LATTE di MASSA (BRC – LBE) pag. 27 Protocollo di esame delle feci per la ricerca di Yersinia enterocolitica O:9 pag. 28 Scheda indagine epidemiologica TB da esporre su ARVET pag. 29 Scheda indagine epidemiologica BR bovina da esporre su ARVET pag. 34 Scheda indagine epidemiologica BR ovicaprina da esporre su ARVET pag. 40 Scheda indagine epidemiologica LBE da esporre su ARVET pag. 46 1
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PIANO DI ERADICAZIONE DELLA TUBERCOLOSI BOVINA L’eradicazione della tubercolosi bovina si conferma, per la Regione Piemonte, tra gli obiettivi prioritari per l’anno 2015. Attualmente risultano formalmente accreditate con decisione comunitaria le province di Novara, Verbania, Vercelli, Biella e Asti. L’obiettivo per queste province si conferma il mantenimento della qualifica. Per la provincia di Alessandria è stata inoltrata al Ministero della Salute l’istanza di accreditamento, sulla base dei dati epidemiologici degli ultimi 6 anni: si è in attesa del riscontro della Commissione. Le province di Torino e Cuneo, salvo verifica al 31/12/14, hanno concluso il percorso di consolidamento dei requisiti per sei anni consecutivi: si prevede pertanto di inoltrare al Ministero della Salute l’istanza di accreditamento. Si conferma necessario precisare gli obiettivi specifici di ciascuna provincia ed ASL, in base alla situazione locale. Province già in possesso della qualifica comunitaria: (Novara, Verbania, Vercelli, Biella e Asti) Obiettivo del programma 2015: mantenimento dei requisiti previsti per la qualifica comunitaria. Province non in possesso della qualifica comunitaria: 1) Provincia di Alessandria: i requisiti di base per l’attribuzione della qualifica sono stati ottenuti e mantenuti dal 2008 al 2013 (salvo la comparsa, nel 2010, di un focolaio di origine extraprovinciale, estinto mediante la misura dell’abbattimento totale). Nel 2014 è stato individuato un nuovo focolaio di infezione, estinto mediante provvedimento di abbattimento totale: l’indagine ha fatto evidenziare la correlazione indiretta con il commercio extraregionale; tuttavia il caso d’infezione ha riguardato un’azienda con una attività ad elevato turn-over di capi di diversa provenienza, interessando anche il circuito del commercio locale. Poiché il focolaio è stato individuato in sede di macellazione a seguito di segnalazione da parte di un macello extraregionale, si rende opportuna la revisione del piano straordinario provinciale sul commercio, per incrementarne l’efficacia in relazione alla finalità preventiva nei confronti delle reinfezioni. Obiettivo del programma 2015: mantenimento dei requisiti previsti per la qualifica comunitaria, in attesa del riscontro all’istanza di attribuzione della stessa. Incremento dell’efficacia del piano straordinario provinciale sul commercio, finalizzata alla riduzione del rischio di reinfezione, mediante utilizzo di indicatori che rilevano aziende con movimentazioni potenzialmente a rischio e consentono l’adozione di misure preventive e di controllo. 2) Province in possesso dei requisiti di base, che hanno concluso il percorso di consolidamento, salvo verifica al 31/12/14: (Cuneo, Torino) 3
Obiettivo del programma 2015: mantenimento dei requisiti previsti per l’acquisizione della qualifica comunitaria, in attesa del riscontro all’istanza di attribuzione della stessa, che verrà inoltrata nel corso del primo semestre 2015. Si richiamano sinteticamente i requisiti di base e di mantenimento, fino ad attribuzione della qualifica, che devono essere conseguiti da ogni singola ASL delle province di Torino e Cuneo: 1) controllo nel corso dell’anno di tutti gli allevamenti bovini da riproduzione ( ex B e C). 2) prevalenza annua < 0,1%; 3) percentuale di allevamenti ufficialmente indenni al 31/12 > 99,9%. Ciascuna ASL è tenuta ad assicurare la rigorosa applicazione delle disposizioni in merito al piano regionale di eradicazione della tubercolosi e dei protocolli inerenti le misure di sospensione e revoca della qualifica di allevamento per tubercolosi, approvati rispettivamente con DGR 50-10866 del 3/11/03 e con Determina Dirigenziale n. 1104 del 23/12/2010 e delle indicazioni operative per l’anno 2015, più oltre riportate. Si evidenzia che tutte le procedure e gli adempimenti previsti dal programma regionale, le cui modalità operative sono richiamate e precisate nel presente documento, dovranno risultare rispettate e attestabili dalla documentazione agli atti di codeste ASL, e, qualora sia necessario, alla richiesta di attribuzione comunitaria della qualifica, dovranno essere presentate relazioni integrative esplicative dei dati. PROGRAMMA DI ERADICAZIONE DELLA TB BOVINA – ANNO 2015 ISTRUZIONI OPERATIVE ATTIVITÀ DIAGNOSTICA ORDINARIA PERIODICA Si richiama ancora l’attenzione degli operatori sulle modalità di effettuazione e di interpretazione delle prove tubercoliniche. A livello locale dovranno essere adottati uno specifico protocollo di “buone pratiche operative” e modalità organizzative finalizzate ad elevare l’attenzione alle diagnosi in vita. In particolare, in taluni casi la lettura della prova intradermica in capi infetti potrebbe non mostrare incrementi cutimetrici particolarmente rilevanti (casi dubbi), o incrementi inferiore a quello previsto dalla normativa. Per chiarire queste reazioni, può risultare utile un approfondimento utilizzando, in parallelo, il test del gamma interferone, la prova intradermica ed eventualmente, previo accordo con il laboratorio, la prova ELISA, dal momento che i due test forniscono informazioni indipendenti. La valutazione della situazione anamnestica ed epidemiologica può indirizzare ad una certa flessibilità operativa, che preveda l’elevazione del sospetto finalizzata all’approfondimento diagnostico, rinviando tuttavia la formalizzazione del focolaio e l’adozione delle relative misure al riscontro di eventuali positività, rilevate attraverso i test in vita o le macellazioni diagnostiche senza sospensione della qualifica. 4
Nell’ambito dell’attività diagnostica ordinaria si richiama l’attenzione alla necessità dell’effettuazione particolarmente scrupolosa della prova tubercolinica di compra – vendita all’origine o a destino degli animali movimentati verso allevamenti da riproduzione (ex B e C). Si ricorda che è disponibile un applicativo di ARVET che consente di estrarre l’elenco dei capi di nuova introduzione nelle aziende da riproduzione (ex B e C) che non risultano controllati per tubercolosi nell’azienda di destino. E’ possibile differenziare le introduzioni di provenienza regionale da quelle di origine extraregionale. Si invitano codesti Servizi a voler verificare la situazione relativa ai controlli ancora da effettuare nelle casistiche . Inoltre sono in corso di predisposizione nuove funzionalità (basate sull’utilizzo di indicatori specifici) da utilizzare per rilevare situazioni di rischio potenziale correlate alle movimentazioni multiple ed al commercio, che, dopo che i relativi test in corso abbiano fornito esito favorevole, saranno rese disponibili a tutte le ASL. Per quanto riguarda le movimentazioni dei bovini fra le Regioni Piemonte e Valle d’Aosta, è opportuno che i Servizi Veterinari mantengano misure specifiche di controllo sulla commercializzazione. In particolare è loro facoltà prevedere controlli diagnostici (prova tubercolinica o test del gamma-interferone), in tutti i casi in cui ne sia ritenuta utile l’effettuazione per chiarire situazioni sanitarie sospette o a rischio. Ogni eventuale caso di positività al test del gamma interferone rilevato ai controlli di cui sopra dovrà essere valutato in collaborazione con il Settore scrivente, il Servizio Veterinario della Regione Valle d’Aosta e l’Osservatorio Epidemiologico del Piemonte. PERIODICITÀ DEI CONTROLLI Province qualificate CE (Novara, Verbania, Vercelli, Biella ed Asti). Dovrà essere mantenuta la periodicità biennale dei controlli sugli allevamenti da riproduzione (ex B e C), avviata negli anni passati. Attualmente, considerata la situazione regionale complessiva non ancora uniformemente conforme, non si ritiene ancora opportuna un’ulteriore rarefazione dei controlli, sebbene consentita dalla normativa comunitaria. Dovrà essere mantenuta la periodicità annuale sugli allevamenti: che praticano l’alpeggio in promiscuità con effettivi provenienti da province non qualificate; a rischio per tipologia di attività, posizione geografica o molteplicità di acquisti; di proprietà di commercianti o ad essi correlati; con irregolarità significative ai controlli anagrafici; aziende di nuova costituzione i cui capi provengano da provincia priva di qualifica, limitatamente al primo biennio di controllo. L’età diagnostica sarà mantenuta a 24 mesi come per la brucellosi e leucosi bovina. Per quanto riguarda la prova di compravendita, si fa rilevare che la normativa comunitaria (recepita con D.Lvo 196/99) ne consentirebbe la cessazione. Tuttavia, considerato il rischio di reintroduzione dell’infezione per il tramite dei flussi commerciali extraprovinciali, è necessario che ciascun Servizio veterinario effettui un’attenta analisi del rischio locale, prendendo in considerazione tutti gli aspetti rilevanti, nonchè i più significativi flussi commerciali locali, per la reintroduzione dell’infezione nel territorio provinciale, e definisca, in un apposito documento, le modalità e le procedure di controllo, 5
debitamente motivate dall’analisi effettuata. Rimane invece prevista la prova di compravendita a destino su tutti i capi di età > di 12 mesi, destinati ad allevamenti da riproduzione, introdotti in Provincia in provenienza da aziende che hanno sede nel territorio di Province non qualificate CE e di altre Regioni. Si raccomanda l’utilizzo almeno bimestrale della specifica funzionalità di ARVET, che consente di estrarre l’elenco dei capi di nuova introduzione non testati, con la relativa provenienza. Per quanto riguarda la provincia di Asti, nella stesura del documento di programmazione delle prove di compravendita basato sull’analisi del rischio locale, è opportuno che venga tenuto in debita considerazione il flusso consistente di introduzioni in allevamenti da riproduzione e da ingrasso di capi provenienti da province non ancora qualificate (Torino e Cuneo), valutando l‘opportunità di un’adozione estesa dell’effettuazione delle prove di compravendita a destino presso gli allevamenti da riproduzione. E’ inoltre opportuno che venga mantenuto attivo il piano di controllo straordinario sugli allevamenti da ingrasso che prevede l’esecuzione dei test sui capi di nuova introduzione. Si ricorda infine che per la movimentazione extraregionale è richiesta la prova di compravendita all’origine a partire da 6 settimane di età. Province in attesa di attribuzione della qualifica (Alessandria) o che hanno concluso il percorso di accreditamento, salvo verifica al 31/12/14 (Torino e Cuneo) La provincia di Alessandria, visto il rilievo, rispettivamente nel 2010 e nel 2014, di un caso di infezione, è opportuno che, in attesa della conclusione della valutazione della Commissione UE, pur mantenendo la periodicità biennale dei controlli, confermi l’attuazione di un programma straordinario integrativo sul commercio, in particolare che coinvolga le aziende che hanno introdotto od introducono capi originari da province non qualificate. A questo proposito, come già precisato in precedenza, è necessario che l’efficacia del piano sia incrementata utilizzando indicatori appositamente individuati, in collaborazione con l’Osservatorio Epidemiologico del Piemonte, e relative estrazioni ad hoc dalle banche dati disponibili, al fine di intensificare le azioni di prevenzione e controllo sulla regolarità dell’attività di commercio anche qualora non esplicitamente dichiarata (aziende e capi con elevato turn-over) ma assimilabile. Nella provincia di Alessandria dovrà essere mantenuta la periodicità annuale e l’età diagnostica pari a 6 settimane negli allevamenti da ritenere a rischio: che praticano l’alpeggio in promiscuità con effettivi provenienti da province non ufficialmente qualificate; a rischio per tipologia di attività, posizione geografica o molteplicità di acquisti; di proprietà di commercianti o ad essi correlati o assimilabili; con irregolarità significative ai controlli anagrafici; aziende di nuova costituzione i cui capi provengano da provincia priva di qualifica, limitatamente al primo biennio di controllo; aziende in cui si sono verificati focolai confermati d’infezione. La periodicità annuale dovrà essere mantenuta almeno per i tre anni successivi l’estinzione del focolaio. Le altre province (Torino e Cuneo) dovranno mantenere la periodicità annuale dei controlli su tutti i capi di età superiore ai 24 mesi. 6
L’età diagnostica dovrà essere mantenuta pari a sei settimane di età negli allevamenti da ritenere a rischio: che praticano l’alpeggio; a rischio per tipologia di attività, posizione geografica o molteplicità di acquisti; di proprietà di commercianti o ad essi correlati o assimilabili; con irregolarità significative ai controlli anagrafici; aziende di nuova costituzione i cui capi provengano da provincia priva di qualifica, limitatamente al primo biennio di controllo; aziende in cui si sono verificati focolai confermati d’infezione. La periodicità annuale dovrà essere mantenuta almeno per i tre anni successivi l’estinzione del focolaio. Per quanto riguarda la prova di compravendita, si ricorda che la normativa vigente (D.M. 592/95) ne prevede l’effettuazione a destino. Tuttavia, considerato che in tutte le ASL la prevalenza d’infezione è ormai contenuta entro i limiti previsti per l’acquisizione della qualifica territoriale, limitatamente agli spostamenti all’interno del territorio di ciascuna ASL, è possibile stabilire, nell’ambito di un apposito documento, deroghe all’obbligo di effettuazione della prova a destino o procedure alternative (ad esempio prova all’origine), determinate sulla base di un’attenta analisi del rischio locale, che prenda in considerazione tutti gli aspetti rilevanti, nonchè i più significativi flussi commerciali locali, correlati alla diffusione e reintroduzione dell’infezione. Rimane invece prevista la prova di compravendita a destino sui capi di età > di 6 settimane introdotti in allevamenti da riproduzione in provenienza da aziende che hanno sede nel territorio di altre ASL di Province non qualificate e di altre Regioni. Si raccomanda l’utilizzo bimestrale della specifica funzionalità di ARVET, che consente di estrarre l’elenco dei capi di nuova introduzione non testati, con la relativa provenienza . Si ricorda infine che per la movimentazione extraregionale è richiesta la prova di compravendita all’origine a partire da 6 settimane di età. ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA AL MACELLO La sorveglianza al macello rappresenta un altro punto fondamentale del piano di eradicazione della tubercolosi bovina. Negli ultimi anni, un considerevole numero di focolai sono stati individuati grazie al riscontro di lesioni durante la macellazione ordinaria. In presenza di lesioni riferibili a tubercolosi bovina, il protocollo regionale prevede l’invio degli organi all’IZS per gli approfondimenti diagnostici (vedi nota prot. n. 27746/DB2017 del 9/12/13) e interventi diagnostici presso l’azienda di provenienza dei capi. I controlli, secondo lo schema previsto dal piano regionale, sono estesi anche all’azienda di origine se l’azienda di provenienza è un’azienda da ingrasso. E’ auspicabile che anche lesioni non tipiche riscontrate al macello in organi comunemente colpiti da tubercolosi, siano sottoposte a diagnostica differenziale con esami di laboratorio, per escludere l’eventuale presenza di M.bovis. In questi casi 7
(esclusivamente lesioni ritenute non tipiche dal veterinario ispettore) è previsto di inviare gli organi secondo la nota prot. n. 27746/DB2017 del 9/12/13, senza dare luogo immediatamente ai provvedimenti previsti nel caso delle lesioni tipiche. Nel caso in cui il laboratorio dell’IZS dovesse avanzare una diagnosi di tubercolosi presunta, anche sulla base dei reperti anatomopatologici (macro e microscopici), ne darà immediatamente comunicazione al Servizio veterinario competente sull’impianto di macellazione, che provvederà a fare la segnalazione di lesione alla macellazione ordinaria e dal quel momento si attiveranno tutte le procedure previste dalla normativa. INDAGINE EPIDEMIOLOGICA L’indagine epidemiologica riveste un rilievo particolare nella gestione dei casi di sospetto e di focolaio: indirizza la decisione sull’adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca; consente di stabilire le misure necessarie ad evitare la diffusione dell’infezione nell’allevamento e ad altri allevamenti; consente di individuare il focolaio di origine ed eventuali focolai secondari. Deve pertanto essere condotta scrupolosamente e nel rispetto delle modalità riportate al capitolo “Tubercolosi bovina” dei protocolli di cui alla Determina Dirigenziale n. 1104 del 23/12/2010 a cui si rimanda. Si ribadisce che sono da ritenere parte integrante dell’indagine epidemiologica tutti gli approfondimenti volti ad individuare un’eventuale origine umana dell’infezione, anche di ritorno, in particolare nei casi in cui l’allevatore abbia avuto precedenti contatti a rischio con allevamenti risultati infetti nel passato. Il completamento dell’indagine epidemiologica non può prescindere dall’acquisizione e valutazione degli esiti di tutti gli accertamenti eseguiti in vita e post mortem, relativi all’allevamento infetto/sospetto e agli allevamenti correlati. L’individuazione dei correlati deve essere il risultato di un’approfondita valutazione delle movimentazioni, effettuata in collaborazione con il Responsabile dell’Ufficio Anagrafe e con il supporto, se necessario, dell’Osservatorio Epidemiologico del Piemonte. E’ inoltre necessaria la rapida segnalazione dei capi movimentati dall’allevamento infetto verso altri allevamenti (sia da ingrasso che da riproduzione), che andranno rintracciati e sottoposti a prova tubercolinica. E’ opportuno che, per ciascun singolo caso e sulla base delle informazioni epidemiologiche acquisite, sia attentamente valutata la necessità di sottoporre i capi destinati ad allevamenti da riproduzione (ex B e C) anche al test del gamma interferone. Particolare attenzione dovrà essere riservata al rintraccio e controllo diagnostico dei/delle figli/e delle bovine positive. I risultati degli accertamenti diagnostici eseguiti negli allevamenti correlati a focolaio devono essere comunicati all’ASL che ha segnalato la correlazione per consentire il completamento dell’indagine. Per quanto riguarda gli approfondimenti post mortem, si richiama l’attenzione sulle nuove metodiche di biologia molecolare, che integrano il rapporto di prova in caso di isolamento di M. bovis (vedi allegato n. 1 Det. 1104 del 23/12/2010). Lo studio dei marcatori genetici (spoligotyping e VNTR-ETR) per la caratterizzazione dei ceppi di M. bovis isolati fornisce indicazioni sulla dinamica infettiva dei focolai, contribuendo alla valutazione della diffusione territoriale dell’infezione. 8
Qualora si ravvisi la necessità di effettuare ulteriori indagini sulle movimentazioni e sul commercio potrà essere fornita anche la collaborazione da parte del Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia Veterinaria di Cuneo. L’esito dei primi rilievi dell’indagine epidemiologica, per i nuovi casi di infezione, deve essere esposto su ARVET entro 15 giorni dalla diagnosi, nella sezione “Allegati” dell’azienda interessata (come documento pdf), compilando il nuovo modello di scheda di indagine epidemiologica (già trasmesso nel 2013 ed allegato alla presente). La scheda di indagine epidemiologica dovrà essere mantenuta costantemente aggiornata integrando e aggiornando il documento allegato all’azienda in ARVET, sotto la responsabilità del referente per il piano di eradicazione della tubercolosi della ASL, fino alla riacquisizione della qualifica dell’azienda. Il gruppo operativo regionale (costituito da personale del Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione, dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale, dell’Osservatorio Epidemiologico e delle ASL TO3 e CN1) potrà fornire supporto al completamento dell’indagine epidemiologica e al coordinamento degli interventi necessari al completamento delle operazioni di eradicazione, in particolare potrà intervenire nei casi di difficile gestione su esplicita richiesta ASL e nei casi ritenuti di particolare interesse. L’esposizione della scheda epidemiologica in ARVET non sostituisce l’immediata segnalazione via mail al Settore Prevenzione e Veterinaria e all’Osservatorio Epidemiologico IZS (vetea@regione.piemonte.it; oss.epidemiologico@izsto.it ) dei casi di seguito riportati: segnalazioni dal macello; casi sospetti al macello (lesioni non tipiche – vedi nota regionale prot. n. 27746/DB2017 del 9/12/13); nuovi casi di infezione; macellazioni diagnostiche. La e-mail di segnalazione dovrà riportare a seconda dei casi (infezione in azienda o riscontro al macello) codice aziendale, numero capi presenti e infetti, macello, codice di provenienza e identificativo del capo Si ricorda infine che il sistema ARVET trasferisce in automatico le qualifiche degli allevamenti ufficialmente indenni TB in BDN. Poiché il trasferimento in BDN delle qualifiche non indenni non avviene in automatico, si forniscono in merito le istruzioni di seguito riportate. Nei casi di infezione TB confermata con qualifica aziendale revocata, gli Uffici anagrafe sono incaricati della registrazione in BDN della qualifica degli allevamenti infetti, utilizzando l’applicativo SANAN del portale VETINFO (Sistema Informativo Veterinario del Ministero della Salute). Percorso: menù Interventi/Qualifiche sanitarie/Aggiorna qualifiche sanitarie, selezionare “Non Ufficialmente Indenne – Ultimo controllo positivo” – codice qualifica ”B”. La notifica al Ministero della Salute dei casi di infezione confermata, tramite l’applicativo SIMAN del portale VETINFO, viene invece effettuata a cura del Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione, sulla base dei dati di segnalazione di nuovo caso comunicati via mail e delle informazioni riportate sulla scheda epidemiologica esposta in ARVET . 9
UTILIZZO DEL TEST DEL GAMMA INTERFERONE Controlli da effettuare Negli allevamenti infetti o sospetti di infezione. Il test del gamma interferone viene utilizzato con la finalità di incrementare la sensibilità dell’accertamento diagnostico, secondo le indicazioni del Reg. CE 1226/02. Deve essere pertanto effettuato, in parallelo con la prova tubercolinica, su tutti i capi bovini di età superiore ai sei mesi. nei casi di: - focolaio per positività alla prova tubercolinica; - sospetto focolaio per segnalazione di tubercolosi al macello, anche indiretta, in allevamenti da riproduzione (ex B e C); - sospetto per correlazione epidemiologica diretta con focolaio accertato; nei casi di correlazione indiretta la valutazione sulla necessità di effettuazione del test del gamma-interferone dovrà avvenire nell’ambito del Gruppo Operativo Regionale. Come strumento antifrode. Da utilizzare in tutti i casi in cui si sospetti l’uso di sostanze antitubercolari e/o gli esiti delle prove tubercoliniche ordinarie risultino incoerenti con altri riscontri epidemiologici. Modalità di controllo Negli allevamenti da riproduzione ( ex B e C) e presso le stalle di sosta per capi da riproduzione devono essere testati tutti i capi di età superiore ai 6 mesi. Qualora si debba procedere al controllo con gamma interferon test negli allevamenti da ingrasso (ex A), devono essere controllati i capi di età > 6 mesi, in particolare se si tratta di centri di grandi dimensioni, si testano tutti i capi di età > 6 mesi del reparto infetto/sospetto (se il reparto è un box, il box interessato e tutti i box contigui) e un campione significativo di capi di età > 6 mesi degli altri reparti e capannoni dell’azienda (controlli in tutte le unità produttive con medesimo codice). Si ricorda a questo proposito che l’effettuazione dei test diagnostici sia nella azienda di origine sia nella azienda da ingrasso dove il capo portatore di lesione ha concluso il suo ciclo produttivo, fornisce indicazioni indispensabili per la corretta attribuzione dell’origine dell’infezione Riscontro di positività • A tutti gli effetti il test del γ-interferone è approvato come prova ufficiale per la diagnosi della tubercolosi, con conseguente obbligo di abbattimento dei capi infetti, con le procedure previste dai commi 2 e 3 dell’articolo 8 del DM 592/95 e dall’articolo 10 del DPGR 1023/94. I capi da inviare al macello dovranno essere scortati come di consueto dal mod. 4 con l’indicazione “animali infetti da tubercolosi”, compilato a cura del veterinario ufficiale dell’ASL di origine e dal mod. 9/33, che verrà compilato a cura del veterinario ispettore presso il macello. Considerato che motivi legati alla tutela del benessere animale fanno ritenere obsoleta ed inopportuna la procedura di asportazione di una porzione a T del padiglione auricolare, che l’attuale gestione anagrafica degli allevamenti e dei capi fornisce buoni livelli di 10
sicurezza relativamente all’identificazione dei capi, il Direttore di Area può optare per procedure alternative che forniscano garanzie adeguate relativamente alla certezza dell’identificazione del capo risultato positivo, secondo le indicazioni già fornite con nota regionale prot. n. 1643 del 16/01/2013. Si precisa che la procedura alternativa all’ asportazione della “T” scelta da ciascuna ASL dovrà prevederne l’applicazione immediata nel momento della diagnosi o comunque contestuale alla comunicazione della positività all’allevatore. Inoltre, qualora le circostanze facciano sorgere dubbi sulla corretta identificazione dei capi positivi al test del gamma interferone inviati al macello, va considerata la possibilità di effettuare prove di identificazione genetica confrontando i campioni prelevati in sede di macellazione e i materiali biologici conservati presso i laboratori dell’IZS al momento della prova del gamma-interferon test, previo accordo con il gruppo operativo regionale e preavviso all’allevatore. • Nei casi di riscontro di positività ai sensi dell’articolo 2 dell’Allegato 1 alla DGR n. 50-10866 del 3/11/03, si adottano, per quanto riguarda la qualifica sanitaria di allevamento, le procedure di sospensione o revoca dei protocolli operativi di cui alla Determina Dirigenziale n. 1104 del 23/12/2010. Nel corso dell’ultimo quinquennio tutte le lesioni TB compatibili rilevate su capi regolarmente macellati sono state sottoposte a conferma diagnostica di laboratorio. In un cospicuo numero di casi e in particolare in capi provenienti da aziende localizzate nelle province già in qualifica le lesioni ritenute compatibili dal veterinario ispettore non sono state confermate dagli accertamenti post mortem, facendo ricondurre il riscontro ad altra origine. Si ritiene pertanto di poter adottare un approccio più conservativo, esclusivamente nei casi in cui la lesione non sia da considerarsi tipica (vedi nota regionale prot. n. 27746/DB2017 del 9/12/13) e in ogni caso nelle province già qualificate UE. Tale approccio consiste nell’attendere il risultato degli approfondimenti richiesti al laboratorio prima di procedere ai test in azienda. Indennità di abbattimento Sono indennizzabili i capi risultati infetti ai sensi dell’articolo 2 della DGR n. 50-10866 del 3/11/03, con le procedure previste dal DM 592/95 e dal DPGR n. 1023/94. Modalità di invio dei campioni per l’esame del γ-interferon test. Si confermano le procedure di prelievo ed invio dei campioni da sottoporre ad esame (test del γ-interferone), già adottate in passato. I Servizi Veterinari, pertanto, predispongono programmi di controllo aziendali, concordando l’invio dei campioni direttamente con il laboratorio di riferimento. Per evitare inutili sprechi, il numero complessivo di campioni dovrà rispettare il numero complessivo concordato con il laboratorio. I campioni dovranno essere scortati dalla scheda allegata alla nota prot. n. 16687/27.003 del 21/12/06. 11
GESTIONE DEI FOCOLAI DI INFEZIONE Premesso che la decisione riguardante l’applicazione delle misure di revoca o sospensione è adottata secondo le disposizioni della Determina Dirigenziale n. 1104 del 23/12/2010, la responsabilità sulla gestione del focolaio è affidata al Referente per la tubercolosi, che assicura modalità operative uniformi e coordinate sul territorio della ASL. Le procedure che si adottano nella gestione del focolaio sono prioritariamente finalizzate alla sua chiusura rapida. • In caso di sospensione di qualifica ai sensi della Determina Dirigenziale n. 1104 del 23/12/2010, si adottano le procedure diagnostiche (prova tubercolinica e test del gamma interferone in parallelo) ed il protocollo per la riacquisizione della stessa previsti dallo specifico capitolo della Determina Dirigenziale n. 1104 del 23/12/2010. In caso di riscontro di un solo caso di lesione tubercolare classica alla regolare macellazione, se l’indagine epidemiologica è favorevole, si può applicare la procedura di riacquisizione della qualifica con modalità rapida prevista dalla Determina Dirigenziale n. 1104 del 23/12/2010. • In caso di adozione di revoca di qualifica si adotta di norma la misura di abbattimento totale ai sensi dell’art. 19, comma 3 del D.M. 592/96 e secondo le modalità previste dalla Determina Dirigenziale n. 1104 del 23/12/2010. In caso di focolaio confermato con l’isolamento di M. bovis, in alternativa alla misura di abbattimento totale è possibile far ricorso a strategie di eradicazione alternative. Sia nel caso si decida per l’abbattimento totale sia nel caso si ritenga di voler approcciare strategie alternative, il servizio veterinario dovrà presentare la richiesta di parere scritto e vincolante al Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione e all’Osservatorio Epidemiologico. Qualora sia stata inoltrata la richiesta di abbattimento totale, nel caso in cui l’azienda abbia consistenza elevata, essa sarà di norma concessa subordinatamente alla valutazione post mortem di una prima tranche di animali. Nel caso si richieda la deroga all’abbattimento totale, andrà presentato il programma che si intende adottare, corredato da una relazione esplicativa delle motivazioni, riportante le caratteristiche epidemiologiche del caso specifico, lo status sanitario locale e provinciale e la compatibilità delle misure alternative con le prospettive di acquisizione o mantenimento della qualifica territoriale. Il programma proposto dovrà prevedere, oltre alle misure già obbligatorie, per la verifica delle quali vanno programmati interventi di vigilanza ad hoc, misure integrative, quali: la ripetizione intensiva degli accertamenti (test del gamma interferone e prova tubercolinica) ad intervalli ravvicinati, l’abbattimento dei capi positivi nel minor tempo possibile con sistematica verifica della tempestività della notifica da parte dell’Amministrazione comunale, l’eventuale abbattimento dei capi negativi a rischio maggiore per età od origine, etc.. Misure integrative ad hoc potranno essere previste nell’ambito del parere vincolante espresso al riguardo dell’effettuazione del programma alternativo all’abbattimento totale. In casi particolari l’esecuzione del test del gamma interferone potrà essere eseguita a pochi giorni dall’ultima prova tubercolinica con la finalità di sfruttare un “effetto potenziante” nell’individuazione precoce di capi infetti. L’uso ravvicinato dei due test con la cronologia indicata dovrà essere concordato nelle modalità con il laboratorio di Diagnostica Generale (dr. Dondo & collaboratori). Inoltre, previo accordo con il Settore 12
Prevenzione e Veterinaria e con l’Osservatorio Epidemiologico, e secondo modalità concordate con il Responsabile del laboratorio di Diagnostica Generale, è possibile adottare un protocollo diagnostico integrato affiancando ai test già in uso il test ELISA anticorpale, con la finalità di facilitare l’individuazione di animali in fase cronica di infezione, diversamente non rilevabili (vedi scheda esplicativa allegata). Trattandosi di un test di recente adozione nel piano regionale, è richiesto l’assenso preventivo dell’allevatore interessato. La necessità di macellazione dei capi risultati positivi al test verrà valutata di volta in volta, anche sulla base della situazione epidemiologica dell’allevamento, di concerto con il Responsabile del laboratorio di Diagnostica Generale. Si ricorda inoltre che in ogni caso (rintraccio in altro allevamento o programma alternativo all’abbattimento totale) i vitelli o gli annutoli nati da madri infette devono obbligatoriamente essere allevati in condizioni di isolamento e sottoposti alle opportune prove diagnostiche al fine di escludere l’eventuale trasmissione della malattia. Nei casi di infezione confermata in cui viene adottato un programma di eradicazione alternativo all’abbattimento totale, una volta riacquisita la qualifica, dovrà essere assicurato il rispetto delle misure previste dalla Det. n. 1104 del 23/12/2010 (a pagg. 5 e 6), riguardante l’effettuazione periodica del test del gamma interferone e le garanzie da fornire per le uscite di animali da allevamento. Trattandosi di una procedura precauzionale prevista dal piano regionale, non conseguente a rilevazione di infezione mediante la diagnostica ordinaria, né a segnalazione di sospetto dal macello, in caso di riscontri isolati o sporadici di positività al solo test del gamma interferone, vengono disposte con Ordinanza le misure di tempestiva macellazione del/dei capi interessati e di blocco della movimentazione dei capi bovini presenti in azienda verso altri allevamenti. I capi positivi al test del gamma interferone da inviare al macello dovranno essere scortati come di consueto dal mod. 4 con l’indicazione “animali positivi al test del gamma-interferone”, compilato a cura del veterinario ufficiale dell’ASL di origine e dal mod. 9/33, che verrà compilato a cura del veterinario ispettore presso il macello, per consentire la pratica di indennizzo. Le ulteriori misure restrittive previste in caso di sospetto/focolaio e la sospensione/revoca della qualifica UI sono adottate al rilievo del primo elemento di conferma (evidenza di lesione al macello e/o positività agli esami di laboratorio post- mortem). Il Referente è responsabile della gestione del focolaio per: • la verifica dell’adozione delle misure restrittive previste dall’ordinanza, in particolare per quanto riguarda: l’isolamento dei capi infetti; l’adozione di protocolli speciali e specifici per l’azienda interessata volti ad evitare la trasmissione dell’infezione ad altre aziende (trasporto, commercio, utilizzo del letame, pascolo) soggetti a regolare verifica del Servizio Veterinario locale; accertamenti periodici sugli allevamenti limitrofi, programmati in base alla durata della persistenza del focolaio; • l’attività di coordinamento volta alla chiusura rapida dei focolai (diagnostica intensiva e riduzione dei tempi che intercorrono fra diagnosi, abbattimento dei capi ed effettuazione della prova diagnostica successiva); 13
• l’attività di coordinamento per l’invio al macello dei capi positivi, in modo da assicurare il prelievo di materiale diagnostico, secondo il protocollo operativo al macello, previsto dalla nota prot. n. prot. n. 27746/DB2017 del 9/12/13. Si precisa che, qualora si tratti di un nuovo caso, occorre assicurare la collaborazione ai colleghi ispettori del macello finalizzata all’effettuazione di un’ispezione post mortem particolarmente efficace ed all’effettuazione dei prelievi previsti dal protocollo. Si precisa inoltre che, in occasione della prima diagnosi, è necessario che venga inviato all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale il materiale di tutti i capi con lesioni tipiche, per assicurare l’isolamento di M. bovis, per la successiva caratterizzazione molecolare. Lo studio dei ceppi rilevati nei diversi focolai consentirà di fornire ulteriori informazioni all’indagine epidemiologica e di produrre mappe epidemiologiche regionali. Per questa finalità la richiesta di prelievo di campioni, anche in caso di lesioni tipiche, deve essere espressamente richiesta sul mod. 4 di invio al macello; • il rintraccio di capi ancora in vita usciti dall’azienda nel periodo intercorso tra il momento della diagnosi e quello di ingresso dell’infezione, quando sia stato individuato, altrimenti il rintraccio deve riguardare tutti i capi usciti nella storia dell’allevamento; ciò al fine di garantire interventi di prevenzione primaria; • il controllo sulla destinazione del latte, ed in particolare le misure precauzionali da adottare per evitare: l’inoltro al consumo alimentare umano del latte dei capi infetti; la vendita diretta del latte crudo nell’allevamento interessato e negli allevamenti epidemiologicamente correlati o contigui; • la segnalazione all’area C (igiene degli allevamenti) dei focolai di TB confermati. Il Direttore di Area ha la responsabilità di secondo livello sulla gestione del focolaio, per quanto riguarda gli aspetti sopraccitati. E’ invece direttamente responsabile delle richieste di eccezione all’abbattimento totale e dei tempi e modalità di chiusura dei singoli focolai. E’ responsabile dell’indagine epidemiologica e della sua esposizione in ARVET, della comunicazione dei dati ai fini della notifica nel sistema SIMAN del Ministero della Salute, della trasmissione alle altre ASL di dati relativi alle movimentazioni ed alle correlazioni a rischio nonché dei risultati generali del piano. TERMINI PER L’ABBATTIMENTO Occorre mettere in atto tutte le misure utili che consentono di effettuare l’abbattimento di capi positivi nel minor tempo possibile. Occorre verificare che la notifica ufficiale dei capi risultati infetti sia effettuata tempestivamente. Nei casi di infezione confermata in cui non viene adottata la misura di abbattimento totale, i capi diagnosticati infetti devono essere abbattuti tempestivamente, nel minor tempo possibile. La dilazione a 90 giorni, misura soggetta ad autorizzazione ministeriale, rimandata alla Regione competente, è riservata esclusivamente ai casi in cui si adotta l’abbattimento totale ed è autorizzata, in via eccezionale, dal Settore Prevenzione e Veterinaria e dall’Osservatorio Epidemiologico, che valuteranno caso per caso l’opportunità di applicare tale protocollo. 14
In caso di adozione della misura di abbattimento totale, le operazioni di disinfezione da parte del PMPPV competente dovranno essere effettuate solo dopo un sopralluogo favorevole del gruppo operativo regionale, finalizzato alla verifica delle condizioni delle strutture di allevamento ed all’adeguatezza delle operazioni di pulizia effettuate, in vista di un successivo ripopolamento. MISURE DA ADOTTARE NEGLI ALLEVAMENTI DA INGRASSO Per quanto riguarda il caso di riscontro di positività (alla prova tubercolinica o al test del γ- interferone) o di segnalazione diretta o indiretta dal macello in allevamenti da ingrasso, si adottano le misure previste per questi dall’articolo 9 del DPGR 1023/94 e precisamente: articolo 102, RPV 320/54; divieto di uscita dei capi, se non per il macello (mod. 4); vuoto sanitario, da attuare entro i sei mesi successivi il primo riscontro e da applicare sull’intero capannone o l’intera stalla. Analogamente a quanto previsto per gli allevamenti da riproduzione (ex B e C), ed esclusivamente per il primo riscontro di positività dal macello, è possibile, in alternativa al vuoto sanitario, effettuare due accertamenti diagnostici ad un intervallo di 60 giorni, il primo dei quali deve essere effettuato in parallelo con il test del gamma-interferone, secondo le indicazioni fornite nell’apposito capitolo. Qualora l’esito degli accertamenti risulti favorevole, potranno essere sciolti i vincoli di polizia veterinaria, senza tuttavia che l’allevamento acquisisca una qualifica (processo riservato agli allevamenti soggetti a controllo periodico). I capi risultati infetti non sono soggetti ai termini di abbattimento previsti per gli allevamenti soggetti a bonifica (30 giorni), né sono indennizzabili; devono comunque essere abbattuti entro il termine massimo di 30 giorni. MISURE SPECIALI DI CONTROLLO SUL COMMERCIO Si ritiene che il commercio rappresenti il punto di rischio più rilevante sia per la reintroduzione dell’infezione nelle province prossime alla acquisizione della qualifica, sia per la reinfezione degli allevamenti già indenni. Si richiama pertanto la necessità di effettuare con puntualità, nell’ambito dei programmi e degli interventi di vigilanza sulle stalle di sosta per capi da riproduzione (inserite nell’elenco speciale regionale) le verifiche sulla regolarità della commercializzazione. A supporto delle attività di controllo dei Servizi veterinari delle ASL e su richiesta del Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione, per casi specifici il PMPPV verifica a livello centrale i flussi di commercializzazione presso le stalle di sosta ed identifica situazioni particolari di rischio da sottoporre a controllo. Il PMPPV della provincia di Cuneo collabora al controllo della commercializzazione con interventi programmati e su richiesta per casi che necessitano di coordinamento sovrazonale. Ciascuna ASL predispone un programma locale di controllo sul commercio, effettuato sulla base dell’analisi del rischio, che preveda le modalità e procedure di controllo dei capi in compravendita (vedi i criteri nel capitolo “periodicità dei controlli”). Per questo fine è 15
disponibile un’apposita funzionalità di ARVET, da utilizzare con periodicità almeno bimestrale. Inoltre sono allo studio nuove applicazioni di ARVET o, in alternativa, verranno rese disponibili estrazioni ad hoc, per individuare situazioni aziendali di rischio, correlate all’attività di commercio o assimilabili, da sottoporre a vigilanza straordinaria e controllo. Potranno inoltre essere previsti controlli, mediante il test del gamma interferone, a campione, sulle stalle di sosta ed in tutti i casi in cui si evidenzi un rischio di reinfezione correlato al commercio ed agli spostamenti per pascolo od alpeggio. MISURE PARTICOLARI NECESSARIE SU BASE LOCALE Qualora si siano individuati punti critici, localmente specifici, che ritardano o ostacolano, il conseguimento dei requisiti previsti, anche su indicazione del gruppo operativo regionale che ha supportato il Servizio veterinario della ASL nell’effettuazione dell’indagine, possono essere concordate con questo Settore, misure speciali supplementari, da adottare localmente, nell’ambito del programma di eradicazione predisposto dalla/e ASL interessate. 16
PIANO DI ERADICAZIONE DELLA BRUCELLOSI BOVINA Dal 2009 l’intero territorio regionale è Ufficialmente Indenne secondo i requisiti richiesti dalla UE. Dal 2014 è stato riavviato un nuovo ciclo di controllo su base quinquennale per brucellosi bovina e per leucosi bovina enzootica in tutte le province del Piemonte. Per l’anno 2015 il livello di sorveglianza minimo per la brucellosi bovina finalizzato al mantenimento dei requisiti fissati dalla normativa comunitaria (Allegato A, parte II, comma 8, punto b) del D.lvo 196/99), prevede l’effettuazione di controlli sierologici e sul latte di massa su base quinquennale. Il controllo degli allevamenti selezionati (20% delle aziende soggette a bonifica, registrate in ARVET a dicembre 2013: elenco estratto dall’Osservatorio Epidemiologico Regionale e trasmesso a cura del Settore Prevenzione e Veterinaria alle ASL e al CED della ASL CN1, per la programmazione operativa ed informatica, con mail del 4/12/13) può essere effettuato secondo le modalità seguenti: controllo sierologico su tutti i capi di età superiore ai 24 mesi (test di screening TRB, test di conferma FDC eseguito sui soli capi TRB positivi) oppure test ELISA sul latte di massa (tre prove eseguite a distanza di almeno tre mesi). Possono essere soggette a controllo mediante test ELISA latte le aziende che producono latte e rispondono ai seguenti requisiti: 1. almeno il 30% delle bovine è in lattazione (sono esclusi gli allevamenti di sole manze e quelli da riproduzione da carne); 2. sono presenti un numero minimo di capi da 10 a 20 (variabile in base alla distanza dell’azienda dalla sede del Servizio che effettua il prelievo), per ragioni di costo. Occorre tener presente che per BRC ad ogni campione di latte devono contribuire al massimo 100 bovine. Pertanto, qualora le bovine in lattazione siano in numero superiore a 100, è necessario: verificare che ci sia la disponibilità di due frigoriferi per consentire il campionamento in modo regolare (entrambi i campioni non devono superare il numero massimo di 100 bovine); in alternativa l’azienda dovrà essere sottoposta a controllo mediante esame sierologico individuale. L’effettuazione degli interventi diagnostici potrà essere programmata con la collaborazione del Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia Veterinaria. In caso di esito dubbio al test ELISA, il PMPPV competente provvederà ad effettuare un ulteriore controllo sul latte di massa. In caso di riscontro di positività all’ELISA si effettuano i controlli sierologici su tutti i capi di età superiore ai 12 mesi senza tuttavia adottare misure di restrizione. Il risultato negativo al test sierologico individuale conferma il mantenimento della qualifica sanitaria di AUI delle aziende interessate fino alle scadenze già programmate. 17
I casi di positività al test ELISA latte dovranno essere tempestivamente segnalati, a cura del Servizio Veterinario competente, al PMPPV, se l’azienda rientra nella programmazione dei controlli sul latte effettuati dal Presidio, onde sospendere i successivi controlli previsti. Le modalità di prelievo, trasporto e conferimento dei campioni all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino, sono riportate nell’allegata scheda tecnica. CONTROLLO STRUTTURATO IN FUNZIONE DELL’ANALISI DEL RISCHIO E DELLA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA REGIONALE I Servizi Veterinari delle ASL, con la collaborazione delle Strutture Sovrazonali di Epidemiosorveglianza di ciascun quadrante, individuano, mediante analisi del rischio su base locale, le categorie di allevamenti che si ritiene necessario sottoporre a controlli, supplementari rispetto a quanto previsto dal livello di sorveglianza campionaria minima, effettuando il controllo sierologico (con TRB) (su tutti i capi dell’allevamento di età superiore ai 24 mesi) o il test ELISA sul latte di massa (tre prove eseguite a distanza di almeno tre mesi). L’invio di questi campioni dovrà avvenire secondo la procedura dell’allegata scheda tecnica con l’accompagnamento del mod. 2/33 riportante come motivo di prelievo: “sorveglianza latte supplementare” e, nel caso di controlli sierologici “sorveglianza sierologica supplementare” (vedi manuale ARVET). Il programma dei campionamenti dovrà essere predisposto a cura delle ASL al Settore Prevenzione e Veterinaria ed all’Osservatorio Epidemiologico Regionale entro il 15/02/2015. Considerato che la periodicità di controllo è programmata su base quinquennale, si ritiene di massima importanza una attenta valutazione del rischio, individuando, in tutte le ASL, un adeguato programma di campionamento. ALTRE MISURE Prova di compravendita. Tutte le province piemontesi sono state formalmente qualificate per brucellosi dalla Commissione CE e lo status sanitario regionale risulta ormai consolidato. La normativa comunitaria che regolamenta gli scambi di bovini (recepita con D.Lgs 196/99) consente di non effettuare il controllo all’origine, nel caso in cui il capo da scambiare sia proveniente da una provincia qualificata per brucellosi bovina. Sarebbe pertanto possibile cessare l’effettuazione della prova di compravendita per brucellosi all’origine. Tuttavia, considerato che permane il rischio di circolazione dell’infezione sul territorio nazionale e che è ancora necessaria l’effettuazione della prova di compravendita all’origine per IBR, si ritiene opportuno il mantenimento dell’accertamento per brucellosi, con l’effettuazione del test Rosa Bengala sui capi di età > di 12 mesi, nei 30 giorni precedenti lo spostamento per i bovini destinati ad allevamenti da riproduzione o ad aziende extraregionali. Il test di fissazione del complemento verrà eseguito solo in caso di positività al test di screening. La presente procedura consente di risparmiare le risorse che verrebbero utilizzate per la prova di fissazione del complemento su tutti i capi. Nell’ambito della programmazione basata sull’analisi del rischio dovranno essere ricompresi i controlli diagnostici su tutti i capi provenienti da territori extraregionali. Dovrà essere effettuato il controllo diagnostico a destino (test rosa bengala e test di fissazione del complemento in caso di positività all’accertamento di screening), entro 30 giorni dall’introduzione in allevamenti da riproduzione, sui capi di età > di 12 mesi. Per questa finalità è disponibile un’apposita funzionalità di ARVET, che consente di 18
produrre l’elenco dei capi introdotti in aziende da riproduzione e non testati a destino. E’ possibile differenziare le introduzioni di provenienza regionale da quelle di origine extraregionale. Si raccomanda l’utilizzo della funzionalità (con programmazione su base mensile), per consentire il controllo dei capi introdotti in tempo utile. Per migliorare l’efficacia dell’obbligo di notifica, già ribadito con DPGR 63/99 si prosegue il piano di sorveglianza sugli aborti: questo Settore, in collaborazione con tutte le ASL e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino, ha predisposto un protocollo diagnostico regionale, che viene offerto come supporto di approfondimento. Gli invii di feti abortiti vengono effettuati per il tramite delle ASL e dei PMPPV e possono usufruire del servizio anche i veterinari liberi professionisti aziendali. Incentivare il rispetto dell’obbligo di segnalazione, che va in ogni caso rilanciato anche ai sensi del DPGR 63/99, è di massima importanza in questa fase di riduzione della periodicità dei controlli. In caso di sospetto di infezione, è prevista l’applicazione delle procedure riportate nella Determina Dirigenziale n. 1104 del 23/12/2010 riguardante i protocolli relativi alla sospensione e revoca della qualifica. In caso di insorgenza di focolaio con isolamento di Brucella abortus è previsto l’obbligo dell’adozione della misura di stamping out. PRECISAZIONI AL PROGRAMMA 2015 PROTOCOLLI APPLICATIVI E DIAGNOSTICI Sono confermate le modalità applicative previste dalla DGR n. 50-10866/03 e dalla Determina Dirigenziale n. 1104 del 23/12/2010, che, a suo tempo differenziate sulla base della situazione epidemiologica delle diverse province, si sono dimostrate adeguate ed efficaci. Si adottano pertanto in tutto il territorio piemontese le modalità previste per le province ufficialmente qualificate. INDAGINE EPIDEMIOLOGICA Analogamente a quanto previsto per la tubercolosi bovina, entro 15 giorni dalla prima positività al test FDC, l’esito dell’indagine epidemiologica dovrà essere esposto su ARVET, nella sezione “Allegati” dell’ azienda interessata (come documento pdf), utilizzando il modello di scheda di indagine epidemiologica già trasmesso nel 2013 ed allegato alla presente. L’indagine dovrà essere mantenuta aggiornata fino alla chiusura del sospetto. APPROFONDIMENTI DIAGNOSTICI I casi di sieropositività devono essere indagati ed approfonditi secondo le modalità previste dalla DGR n. 50-10866/03 e dalla Determina n. 1104 del 23/12/2010, utilizzando il protocollo diagnostico messo a disposizione dell’IZS, che prevede: riprova sierologica per brucellosi dei capi positivi con TRB ed FDC a 30 gg dalla prima positività (in allevamento in condizioni di isolamento o al macello). invio organi dal macello per isolamento Brucella spp., in caso di abbattimento del capo (scheda di prelievo in allegato alla nota prot. n. 16687/27.003 del 21/12/06). 19
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