PIÙ EUROPA Contro la crisi - Sud in Europa

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PIÙ EUROPA Contro la crisi - Sud in Europa
ANNO XV - Bari, aprile 2012

             DIPARTIMENTO DI                                                          www.sudineuropa.net
             DIRITTO INTERNAZIONALE                                                   info@sudineuropa.net
             E DELL’UNIONE EUROPEA
             DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
             DI BARI ALDO MORO

                            Contro la crisi
                            PIÙ EUROPA
                              L’editoriale di              ENNIO TRIGGIANI

Presidenza del Consiglio   Non tutti i mali vengono per nuocere, si dice. E           della sua “trasparenza”, il successivo passaggio
                           certamente nessuno può mettere in dubbio che i             dell’imputazione all’Unione di tali responsabilità è
     Regione Puglia

                           gravi problemi economici in atto e la prima seria          abbastanza rapido. Non bisogna fra l’altro tralasciare
                           crisi dell’euro siano “mali” e pure rilevanti. Il          che alcuni governi italiani hanno spesso fatto uso
                           risvolto positivo è però dato dalla circostanza che,       del classico sport dello scaricabarile addebitando
                           finalmente, nei mezzi di comunicazione di massa si         nostre endemiche lacune e carenze ad improbabili
   Provincia di Bari       parla quotidianamente di Europa e che ogni cittadino       colpe o doveri derivanti dall’Europa e dimenticando,
                           sta pian piano rendendosi consapevole di essere            deliberatamente, che le risorse finanziarie di cui
                           collocato, piaccia o non piaccia, in una realtà ben più    dispone l’Unione non raggiungono l’1% (ribadisco
                           ampia di quella espressa dall’orticello nazionale.         “uno”) del prodotto interno lordo degli Stati membri!
                           Certo, questo non vuol dire che solo perché di Europa      Ciò detto, la moneta unica ha invece prodotto concreti
                           si discute questa sia diventata popolare. Al contrario,    vantaggi quali la riduzione dell’inflazione (quella
    Comune di Bari         il livello di gradimento del processo d’integrazione è     reale e non quella percepita) e del costo del credito,
                           attualmente abbastanza basso; in particolare in Italia,    l’eliminazione dei costi di cambio, la vanificazione
                           in maniera solo apparentemente paradossale, la scarsa      della comoda ma miope scorciatoia di usare la
                           conoscenza del fenomeno si traduceva, in precedenza,       svalutazione (invece che la qualità produttiva) per
                           in un alto consenso.                                       favorire le proprie esportazioni, il freno posto
                           In realtà il discorso è inevitabilmente più complesso.     all’ulteriore indebitamento dello Stato, per limitarci
                           In primo luogo è di tutta evidenza che, più o meno         agli aspetti principali. E non va dimenticato, inoltre,
                           inconsciamente, diventa facile (e semplicistico)           il clamoroso autogol iniziale, nella fase di nascita
                           addebitare all’euro molte responsabilità al momento        della moneta unica, derivante dalla troppo rapida
                           in cui si collegano le forti implicazioni internazionali   ed improvvida rinuncia al mantenimento del doppio
                           della crisi con il relativo ruolo centrale della moneta    prezzo (in lire ed euro) su prodotti posti in vendita.
                           unica. E siccome questa rappresenta, per ora, il           Queste circostanze sono state certo premianti finché
                           maggiore “marcatore d’identità” dell’Europa e              l’economia europea è stata in grado di crescere.
PIÙ EUROPA Contro la crisi - Sud in Europa
SOMMARIO
ANNO XV - Bari, aprile 2012

                                                 Ma le contraddizioni sono scoppiate appena la crisi economico-
  editoriale                                     finanziaria, le cui molteplici ragioni sono note, si è fatta
  Contro la crisi
  PIÙ EUROPA
                                                 prepotentemente viva. Si tratta, peraltro, di contraddizioni radicate
  di ENNIO TRIGGIANI                        1    fin dall’inizio nell’esistenza di una “moneta senza Stato” e quindi
                                                 senza una corrispondente unione economica e fiscale in grado di
                                                 governarla. Bisogna comunque capire cosa debba intendersi per
  approfondimenti                                “governo” dell’economia nel contesto europeo. Oggi va molto
  La DIPLOMAZIA PARLAMENTARE                     di moda la parola governance sia come rituale tributo di stampo
  nella dimensione euro-mediterranea
  di FRANCESCO AMORUSO                      3
                                                 anglofilo sia, soprattutto, quale comodo rifugio nella genericità
                                                 terminologica. In realtà, proprio gli avvenimenti degli ultimi mesi
  Il divieto di respingimenti in mare,
                                                 evidenziano la necessità delle grandi scelte. Lo stare “in mezzo
  il caso Hirsi Jamaa e l’Isola che non c’è      al guado” sta diventano sempre più insostenibile, come più volte
  DI GABRIELLA CARELLA                      5    denunciato in queste pagine. Crisi dopo crisi il metodo delle
                                                 “pezze a colori” mostra progressivamente la propria inadeguatezza
  LA PROTEZIONE DELLO STRANIERO                  come l’ultima trovata del Patto fiscale (Fiscal Compact), il
  tra diritto dell’UE e diritto nazionale        nuovo Trattato firmato a Bruxelles lo scorso 2 marzo da 25 Stati
  DI EGERIA NALIN                           9    membri (esclusi Regno Unito e Repubblica Ceca) che dovrebbe
                                                 fissare regole concertate tra i Paesi aderenti (ma è sufficiente
  La Commissione e i DIRITTI ELETTORALI          l’accettazione da parte di almeno 12 Stati dell’eurozona) con
  COMUNALI dei cittadini europei
                                                 criteri ben più stringenti sulla disciplina di bilancio rispetto a quelli
  DI IVAN INGRAVALLO                        11
                                                 derivanti dal Patto di stabilità di Maastricht; tali innovazioni sono
                                                 introdotte anche ai fini dell’utilizzazione del Meccanismo europeo
  Limiti alla tutela della proprietà
  intellettuale su Internet nell’UE              di stabilità, la cui istituzione deriverà dalla modifica dell’art.
  DI GIUSEPPE MORGESE                       13   136 del TFUE di Lisbona (anch’esso da sottoporre a ratifica ma
                                                 generalizzata).
  Il Trattato sulla stabilità,                   Il Patto è in realtà un accordo intergovernativo “parallelo”
  sul coordinamento e sulla                      (per questa ragione non necessita della ratifica di tutti gli Stati
  governance nell’UEM
                                                 membri) con il compito di risanare la situazione dell’eurozona ma
  DI NICOLA RUCCIA                          15
                                                 confinando il Parlamento europeo ad un ruolo del tutto marginale.
                                                 Al di là di questo vistoso deficit democratico, l’efficacia reale del
  Riservatezza e diritto di accesso alle
  informazioni ambientali                        Patto si rivelerebbe sicuramente insufficiente ove non risultasse
  DI ILARIA CASU                            17   la prima tappa di un vero e proprio processo costituente di un
                                                 governo europeo da eleggere e sottoporre, invece, al Parlamento
  Il Libro bianco sulle                          europeo, i cui membri debbono ricordarsi di essere espressione
  PENSIONI SOSTENIBILI                           diretta dei “cittadini europei”. Su tali premesse è sperabile che il
  DI ANGELA RIETI                           19   ridimensionamento dello Stato sociale e la maggiore flessibilità dei
                                                 mercati del lavoro trovino adeguate compensazioni attraverso un
  L’OMC autorizza le Preferenze                  ruolo di guida assunto dalle istituzioni sovranazionali.
  commerciali a scopo umanitario
  per il Pakistan                                Tutti noi abbiamo il diritto di chiedere soluzioni innovative per
  DI MONICA DEL VECCHIO                     21   sfuggire alla progressiva decadenza del vecchio continente e per
                                                 recuperare livelli di rappresentatività democratica quotidianamente
  Il coniuge omosessuale può chiedere            erosi da decisioni presi in luoghi estranei al nostro controllo. Solo
  la carta di soggiorno in Italia                su queste basi il rigore di bilancio sarà in grado di accompagnarsi
  DI MONICA DI MONTE                  23         all’altrettanto necessaria costruzione di politiche e strumenti
                                                 funzionali alla crescita ed alla coesione sia sociale che territoriale,
  europe direct
  I partenariati europei
                                                 arricchendo di democrazia lo stesso governo economico
                                                 dell’eurozona. Per raggiungere tali obiettivi bisogna far leva sulla
  per l’INNOVAZIONE                              “solidarietà” tra gli Stati membri quale strumento indispensabile
  DI M. Irene Paolino	                      24   per eliminare alla radice le ricorrenti speculazioni che trovano
                                                 invece terreno fertile nel recupero dei venti nazionalistici e
                                                 nell’accentuarsi delle differenze economiche
  norme di                                       In un bel libro uscito di recente (La moneta della discordia)
  interesse generale                        27   Giovanni Moro svolge un opportuno collegamento fra euro e
                                                 cittadinanza europea, l’uno specchio dell’altra in quanto ciascuno
                                                 espressione di una realtà in cammino e di entità senza Stato. È
  bandi di gara                             30   ormai maturo il momento di costruire questa realtà chiaramente
                                                 sovranazionale, nei tempi necessari ma senza tentennamenti,
                                                 fra i Paesi ed i popoli disponibili. Francamente, non si vedono
                                                 all’orizzonte alternative credibili per il futuro della nostra Europa
  sulla scena europea                       31   e la salvaguardia dei valori che ne hanno contraddistinto l’identità.
                                                 C’è bisogno di un’Europa “nuova” perché il mero lifting copre a
                                                 mala pena l’inevitabile disfacimento.
PIÙ EUROPA Contro la crisi - Sud in Europa
La diplomazia parlamentare
nella dimensione
euro-mediterranea

                                                                                                                                        approfondimenti
di Francesco Amoruso                                                                       *Senatore, Vice-presidente dell’Assemblea
                                                                                                      Parlamentare del Mediterraneo

In questo periodo storico riflettere sulle   regione mediterranea sono quindi assai        Parlamentare del Mediterraneo (APM),
relazioni tra l’Europa e il mondo arabo      complesse. Ed è quindi altrettanto com-       l’organizzazione internazionale che ra-
non può prescindere dall’attenta analisi     plesso l’impegno di quanti, nel mondo         duna i rappresentanti delle assemblee
dei grandi fenomeni globali che stanno       delle Istituzioni internazionali, lavora-     elettive di tutti i Paesi – europei, nord-
caratterizzando le vicende mondiali.         no per approfondire il dialogo e la co-       africani, mediorientali e balcanici – af-
Viviamo un momento nel quale l’eco-          operazione tra i popoli che – pur nelle       facciati sul nostro mare.
nomia globale è sottoposta ad una forte      differenze di carattere storico, sociale,     Alla fine dello scorso ottobre si sono
pressione. La recessione che nel 2008        culturale e religioso – nel corso dei se-     svolti, a Palermo, i lavori della VI
ha colpito il mondo industrializzato è       coli si sono costantemente incontrati in      Sessione annuale dell’APM. Sono sta-
stata affrontata negli Stati Uniti con lo    virtù dell’appartenenza alla “comunità”       ti giorni intensi di lavoro che concre-
stanziamento di considerevoli
fondi per rivitalizzare la pro-
pria economia, mentre l’Unio-
ne europea è dovuta interveni-
re con misure a sostegno di al-
cuni dei suoi Stati membri. In
particolare, in Europa (nel ten-
tativo di ripristinare la stabili-
tà economica) sono state intro-
dotte nuove misure restrittive
che, in alcuni Paesi, stanno
avendo conseguenze anche
sul piano politico e sociale.
L’emergere di un crescente
clima di sfiducia nell’ambito
del settore finanziario ha por-
tato a ridurre il volume degli
scambi e a rallentare lo svilup-
po industriale, determinando
così una netta diminuzione de-
gli investimenti. La concomi-
tanza di tutti questi fattori ha
                                                                                                                                        Europa e Mediterraneo

avuto la conseguenza inevita-
bile, in molte realtà, di portare
a crescenti tassi di disoccu-
pazione. Questa grave crisi
economica ha raggiunto il
Mediterraneo nel momento in cui la co-       del Mare Nostrum. Personalmente sono          tamente (penso al vivace e aspro, ma
siddetta “primavera araba” e gli avve-       stato sempre fortemente convinto, nella       sempre corretto, confronto sviluppatosi
nimenti in Libia stanno indirizzando la      lunga esperienza parlamentare vissuta         sul processo di pace e sulla questione
sponda sud-orientale del Mare Nostrum        prima nella commissione esteri della          dei confini tra i delegati di Israele e
a una fase di decisivi mutamenti politi-     Camera e oggi nella corrispondente            ANP) hanno dimostrato quanto la co-
co-istituzionali e sociali. Inoltre vanno    commissione in Senato, della necessità        operazione interparlamentare possa
considerati con la massima attenzione        per l’Italia e per gli altri Paesi dell’Eu-   essere uno strumento incisivo e quanto
anche i risvolti e le conseguenze che,       ropa meridionale di “fare sistema” allo       essa – muovendosi in parallelo e non in
dal punto di vista europeo, possono de-      scopo di riequilibrare il rapporto, oggi      contrasto con la più tradizionale diplo-
rivare dalla “primavera araba” anche         evidentemente sbilanciato in favore           mazia tra i Governi – consenta un con-
sul piano degli approvvigionamenti           della seconda, tra dimensione nord-           fronto aperto e scevro dai tatticismi e
energetici.                                  europea e dimensione mediterranea             dai veti pregiudiziali che a volte, obiet-
Le vicende politiche ed economiche che       della UE. Ma da due anni vivo con             tivamente, rendono complesso il dialo-
stanno caratterizzando, nel più ampio        ancora più forza questo sentimento in         go sul piano intergovernativo. L’area
contesto mondiale sopra descritto, la        veste di vicepresidente dell’Assemblea        del Mediterraneo è uno snodo centrale            3
PIÙ EUROPA Contro la crisi - Sud in Europa
per gli equilibri economici, politici e sociali non solo del ba-                                 tilizzo delle risorse idriche alle riforme politico-istituzionali
                                                       cino propriamente detto, ma anche di quello che gli esperti                                      e all’analisi delle relazioni di singole regioni mediterranee
                                                       di geopolitica chiamano “Mediterraneo allargato” (con ciò                                        (come quella euro-adriatica protagonista di un ancora recente
                                                       intendendo anche la fascia di Paesi africani che si trovano                                      convegno all’Università di Bari) – vedendoli in primo luogo
                                                       al di sotto del Maghreb e i Paesi interni del Medio Oriente).                                    nel più ampio contesto mondiale. Dobbiamo, in altre parole,
                                                       Questo spiega perché – ad esempio – già da tempo la Cina sia                                     approfondire e rafforzare un metodo di lavoro che sia già in
                                                       molto attiva nel creare legami commerciali ed energetici con                                     grado di guardare, con una visione di medio-lungo periodo,
                                                       i Paesi nord-africani e mediorientali. E quella centralità spie-                                 alle prospettive del mondo mediterraneo. Come parlamentari
                                                       ga anche perché un altro tema di grande delicatezza – cioè lo                                    chiamati a rappresentare i nostri Paesi al di fuori dei confini
                                                       svilupparsi di un evidente squilibrio demografico tra sponda                                     nazionali, tutti noi membri dell’Assemblea abbiamo il privi-
                                                       nord e sponda sud del Mare Nostrum – sia valutato con gran-                                      legio di poter partecipare in modo attivo e incisivo alle vi-
                                                       de attenzione a livello mondiale per le sue conseguenze sulle                                    cende del Mar Mediterraneo in un momento davvero storico
approfondimenti

                                                       vicende socio-economiche globali.                                                                nel quale le vicende di molti Paesi della sponda meridionale
                                                       Tutto ciò dimostra bene come per l’APM sia essenziale ave-                                       stanno conoscendo una svolta davvero epocale. Ritengo e
                                                       re una visione omnicompreniva delle vicende mediterranee.                                        auspico che in tale contesto l’APM saprà far sentire la sua
                                                       Come cioè sia necessario affrontare i grandi dossier che di                                      voce – sempre all’insegna della cooperazione e del dialogo
                                                       volta in volta scegliamo di trattare – dal processo di pace                                      tra i popoli – per contribuire a rafforzare il ruolo del nostro
                                                       israelo-palestinese alla gestione dei flussi migratori, dall’u-                                  grande mare!

                                                                                                                                                        Egeria Nalin
                                                                                                                                                        Riforma della legge italiana sulla cittadinanza e diritto
                                                                                                           ro   pea
                                                                                                     ne eu
                                                                                             razio
                                                                               ll’   integ

                                                      Collan
                                                               a di   Studi Su   3                                                                      dell’Unione europea
                                                                                                      i)
                                                                                       (a cura d
                                                                           IGGIANI                                                                      Martina Guidi
                                                           ENNIO TR
                                                                                                                                                        La rilevanza della cittadinanza ai fini dell’esecuzione del
                                                                                                                                                        mandato d’arresto europeo
                ropea

                                                                   Le nuove
                   inanza eu

                                                                    frontiere                                                                           Profili Economici e Sociali
                                                                         della
                                  cittad

                                                                                                                                                        Giandonato Caggiano
                                                                            za
                        ere della

                                                                 cittadinan ea                                                                          La “filigrana del mercato” nello status di cittadino europeo

                                                                       europ
                               fronti

                                                                                                                                                        Pietro Gargiulo
                                                                                                                                                        La cittadinanza sociale europea tra mito e realtà
                                 Le nuove

                                                                                                                                                        Rossana Palladino
                                                                                                                                                        I diritti di sciopero e di contrattazione collettiva
                                                                                                                                                        nell’ordinamento europeo: il “cittadino lavoratore” tra
                                                     ANI
                                                       )
                                            (a cura di

                                                                                                                                                        logiche di mercato e tutela dei diritti sociali fondamentali
                                           E. TRIGGI

                                                                                                                                                        Lara Appicciafuoco
                                                                                                                                                        Lo status sociale dei cittadini europei economicamente non
                                                                                                                                     Cacucci Editore    attivi: una “cittadinanza sociale di mercato europeo”?
                                                                                                                      Via D. Nicolai, 39 - 70122 Bari
                   0
            € 48,0

                                                                                                                                    Tel. 080 5214220    Luigi Raimondi
                                                                                                                              www.cacuccieditore.it     Circolazione degli studenti universitari e principio di non
                                                                                                                                                        discriminazione nella recente giurisprudenza della Corte di
                                                                                                                                      info@cacucci.it   giustizia
                                                           Presentazione del volume
                                                           Ennio Triggiani                                                                              Alfredo Rizzo
                                                           Le nuove frontiere della cittadinanza europea                                                La disciplina comunitaria in materia previdenziale
                                                                                                                                                        nell’interpretazione della Corte di giustizia: da strumento di
Europa e Mediterraneo

                                                           Profili Generali e Politici                                                                  tutela della circolazione dei lavoratori a strumento di tutela
                                                                                                                                                        della circolazione dei cittadini dell’Unione
                                                           Massimo Starita
                                                           Democrazia e partecipazione politica nella giurisprudenza                                    Micaela Falcone
                                                           della Corte di giustizia dell’Unione europea                                                 La direttiva 2011/24 sulla mobilità dei pazienti alla luce
                                                                                                                                                        della cittadinanza europea
                                                           Giuseppe Morgese
                                                           Principio e strumenti della democrazia partecipativa                                         Marco Evola
                                                           nell’Unione europea                                                                          Adesione all’Unione europea della Turchia e condizione
                                                                                                                                                        giuridica dei cittadini turchi nella giurisprudenza della
                                                           Angela Maria Romito                                                                          Corte di giustizia
                                                           Il mediatore europeo nel Trattato di Lisbona
                                                                                                                                                        Andrea Rosenthal
                                                           Valeria Di Comite                                                                            La direttiva europea sui lavoratori altamente qualificati:
                                                           L’uguaglianza tra cittadini europei? Una nuova sfida per un                                  elementi di cittadinanza sociale o di cittadinanza
                                                           problema annoso                                                                              mercantile?

                                                           Giovanni Cellamare                                                                           Maria Chiara Vitucci
                                                           I diversi regimi normativi applicabili all’ingresso e al                                     Lo status di coppia omosessuale fra Strasburgo e
                                                           soggiorno degli stranieri nell’Unione europea in base alla                                   Lussemburgo (passando per Roma)
                                                           cittadinanza degli stessi
                                                                                                                                                        Andrea Gratteri
                                                           Ivan Ingravallo                                                                              La titolarità dei diritti sociali nelle Costituzioni europee:
                                                           La (fragile) dimensione esterna della cittadinanza europea                                   cittadini e stranieri
   4
PIÙ EUROPA Contro la crisi - Sud in Europa
Il divieto di respingimenti in
mare, il caso Hirsi Jamaa
e l’Isola che non c’è

                                                                                                                                            approfondimenti
di
                                                                                                     *Ordinario di Diritto internazionale
      Gabriella Carella*                                                                    nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Ci sono sentenze che riconciliano con          divieto di respingere una persona verso      profughi venivano raccolti per essere
l’umanità e tra queste si includerà            uno Stato ove potrebbe essere sottoposto     respinti). Analogamente si era regolata
d’ora in poi la decisione della Grande         a tortura o a pene o trattamenti crudeli,    l’Australia durante la crisi provocata
Camera della Corte europea dei diritti         disumani o degradanti.                       dall’afflusso di profughi indonesiani.
dell’uomo resa il 23 febbraio 2012 nel         Tali principi erano suscettibili di          Per vero, tali tentativi si erano scontrati
caso Hirsi Jamaa e altri c. Italia. La         venire in rilievo rispetto alla politica     con la generale opposizione della
pronuncia mina alla base e fa crollare         di intercettazioni in alto mare e            comunità internazionale e, mentre la
la politica degli Stati di intercettazioni e   respingimenti verso la Libia, attuata        politica statunitense è stata considerata
respingimenti in mare, autentico “muro         dall’Italia, in quanto diversi dettagliati   illegittima       dalla      Commissione
di Berlino galleggiante” (come è stato         rapporti, resi ampiamente pubblici da        interamericana dei diritti umani nella
definito) di divisione tra un mondo di         organizzazioni umanitarie, avevano           decisione del 13 marzo 1997 Haitian
diritti e tutele ed un luogo ove la vita       documentato che nei centri di detenzione     Centre for Human Rights e a. c. Stati
stessa di masse di diseredati non ha           libici, ove venivano raccolte le persone     Uniti, l’Australia ha spontaneamente
alcun valore.                                  respinte, vi erano non solo precarie         abbandonato le sue precedenti decisioni.
I fatti che hanno dato origine alla            condizioni igieniche e insufficienza di      Non meraviglia, pertanto, che anche
pronuncia si inseriscono, infatti, nella       cure mediche, ma anche e soprattutto         la politica italiana di respingimenti sia
prassi di respingimenti in mare verso          violenze e stupri da parte delle guardie     stata oggetto di solenne condanna da
la Libia decisa dall’Italia, a partire         carcerarie. Venivano altresì documentati     parte della Corte europea pronunciatasi
dal 2009, sulla base di non meglio             l’assenza di possibilità di ricorso ad un    nella sua formazione più importante
noti accordi con quello Stato, al fine         giudice, la durata anche indeterminata       di Grande Camera e all’unanimità dei
di impedire ai tanti profughi che si           della detenzione, le condizioni              componenti.
imbarcano dai Paesi dell’Africa verso          disumane dei viaggi di rimpatrio in          La decisione è stata originata dal
l’Europa di approdare alle nostre coste        camion senza aria e luce (tranne una         ricorso che ventiquattro tra i soggetti
e di richiedere una qualsiasi forma di         piccola feritoia), in piedi, senza cibo      intercettati e respinti durante una delle
protezione internazionale.                     né acqua, anche per 21 ore consecutive       operazioni compiute nel maggio 2009
La politica elaborata dal nostro               ed i rischi, per coloro che chiedevano       sono riusciti a presentare, nonostante le
governo ed esaltata, in una serie di           protezione internazionale, del ritorno       difficoltà pratiche derivanti dal fatto di
interventi pubblici ricordati anche            in Paesi dilaniati da guerre e violente      trovarsi al di fuori del territorio europeo
nella sentenza, come un valido scudo           repressioni politiche.                       e grazie alla costanza e agli sforzi
rispetto al “pericolo” costituito da flussi    Peraltro, il quadro delineato non            degli avvocati difensori. I ricorrenti
di rifugiati, pretendeva di fondarsi           era considerato rilevante dal nostro         lamentavano la violazione degli
giuridicamente sulla configurazione            governo il quale riteneva che sia il         articoli 3 e 13 CEDU e 4 del Protocollo
dell’alto mare come una sorta di vacuum        divieto di refoulement (a fondamento         CEDU n. 4 (Prot. n. 4), in quanto il
giuridico nel quale gli Stati sarebbero        convenzionale o consuetudinario), sia        respingimento in Libia, operato senza
svincolati dal rispetto degli obblighi che     l’art. 3 CEDU non si applicassero in         un esame delle posizioni individuali
li legano, invece, sul proprio territorio.     alto mare. L’interpretazione sposata era     quanto alla sussistenza dei requisiti per
Tra questi, il principale nella materia dei    quella che altri Stati occidentali avevano   la concessione dell’asilo o di altra forma
movimenti di persone è il principio di         sostenuto in passato per sottrarsi ai        di protezione internazionale, li avrebbe
non refoulement che sancisce il divieto        propri obblighi. In particolare, durante     esposti al rischio di tortura o trattamenti
di respingere una persona verso un             la crisi haitiana del 1992, provocata        crudeli, disumani o degradanti (art. 3),
territorio nel quale la sua vita o la sua      dal rovesciamento del governo di             li avrebbe privati del diritto a presentare
                                                                                                                                            DIRITTI UMANI

libertà sarebbero minacciate. Fondato          Aristide, la Corte suprema degli Stati       un ricorso contro tale violazione (art.
sull’art. 33, par. 1 della Convenzione         Uniti, nel caso Sale v. Haitian Center       13) e avrebbe realizzato una espulsione
di Ginevra sullo status dei rifugiati          Council del 21 giugno 1993, ritenne          collettiva vietata dall’art. 4 Prot. n. 4.
del 1951, di cui l’Italia è parte, tale        legittimo l’Executive Order, adottato        Il primo problema affrontato dalla
principio è generalmente considerato           nel maggio 1992 dal Presidente Bush,         Corte è quello della validità formale e
oggi di natura consuetudinaria. Ad             con cui si ordinava il respingimento         sostanziale delle procure conferite dai
esso si aggiungono, per gli Stati parti        dei boat people proprio perché giudicò       ricorrenti ai difensori. La questione
della Convenzione europea dei diritti          che il divieto di refoulement non            non era di poco conto, anzi, in
dell’uomo (CEDU), gli obblighi                 avesse applicazione extraterritoriale        considerazione delle circostanze del
derivanti dall’art. 3, tra i quali la          e non si estendesse all’alto mare            caso, rivestiva carattere preminente.
giurisprudenza della Corte ha incluso il       (e all’isola di Guantanamo dove i            È evidente infatti che il respingimento            5
PIÙ EUROPA Contro la crisi - Sud in Europa
di stranieri in uno Stato extraeuropeo rende estremamente            Convenzione” (par. 72). Le circostanze in cui detta applicazione
                  difficile, sul piano pratico, sia la presentazione diretta di un     extraterritoriale si verifica sono ricondotte dalla Corte al caso
                  ricorso alla Corte, sia la comunicazione con un avvocato cui         in cui “uno Stato, per il tramite dei suoi organi operanti fuori
                  affidare la rappresentanza processuale in base ad una procura.       del suo territorio esercita il suo controllo e la sua autorità su un
                  Un approccio formalistico al riguardo avrebbe costituito una         individuo e di conseguenza la sua giurisdizione”. In tal caso,
                  sicura garanzia di impunità per gli Stati parte ed avrebbe creato    grava su detto Stato in virtù dell’art. 1 l’obbligo di riconoscere
                  le premesse perché questi potessero aggirare la Convenzione          a tale individuo i diritti e le libertà di cui alla Convenzione.
                  creando essi stessi, con l’allontanamento, la situazione che         L’applicazione extraterritoriale della Convenzione nel suo
                  avrebbe impedito ai migranti di far valere davanti alla Corte        complesso è stata configurata rispetto all’esercizio di autorità
                  le violazioni dei loro diritti. È da apprezzare particolarmente,     statale sul territorio di un altro Stato (sentenze del 7 luglio
                  pertanto, che la Corte abbia respinto le numerose eccezioni          2011 nei casi Al-Skeini e altri c. Regno Unito e Al-Jedda c.
                  sulla forma delle procure sollevate dal governo italiano             Regno Unito), ma altresì in alto mare, indipendentemente dal
approfondimenti

                  ribadendo che né la CEDU, né il regolamento di procedura             fatto che gli individui di cui si tratta siano a bordo della nave
                  richiedono particolari requisiti formali per la procura.             dello Stato accusato (decisione dell’11 gennaio 2001 nel caso
                  Pertanto, perché il ricorrente sia validamente rappresentato in      Xhavara c. Italia e Albania, relativo alla vicenda della nave
                  giudizio, sono necessari e sufficienti una dichiarazione scritta     albanese Kates I Rades, affondata, con 54 persone a bordo,
                  e sottoscritta che esprima in termini essenziali la volontà di       dopo essere stata speronata da una nave militare italiana, la
                  farsi rappresentare e l’esistenza di un contatto tra l’avvocato      Sibilla; sentenza del 29 marzo 2010 nel caso Medvedyev e altri
                  e il ricorrente. Nel caso di specie, gli avvocati erano riusciti a   c. Francia). Su tale questione, pertanto, la sentenza si limita
                  mantenere un contatto con alcuni dei respinti tramite telefono       a confermare la giurisprudenza della Corte senza aggiungere
                  e e-mail e ciò è stato sufficiente ad evitare che la causa venisse   nulla di nuovo.
                  cancellata dal ruolo, a differenza di quanto si era verificato       Il valore aggiunto della decisione risiede invece in tre
                  in un precedente analogo caso di respingimento (sentenza 19          importanti statuizioni che possono così riassumersi: 1) il
                  gennaio 2010 nel caso Hussun e altri c. Italia).                     divieto di respingimento ex art. 3 e il divieto di espulsioni
                  Nel successivo esame del merito, un primo aspetto importante         collettive di cui all’art. 4 Prot. n. 4 hanno applicazione
                  della decisione consiste nel rafforzamento della universalità        extraterritoriale; 2) tali divieti implicano per lo Stato non solo
                  dei diritti umani fondamentali non solo sotto il profilo attivo,     l’obbligo procedurale di esaminare le richieste di protezione
                  ma anche sotto quello passivo. Se è pacifico infatti che di          internazionale, ma anche quelli di informare gli interessati
                  tali diritti beneficiano tutti gli individui in ragione della loro   della possibilità di richiedere tale protezione, nonché di
                  dignità di esseri umani, è di minore evidenza che lo Stato ne        sospendere l’attuazione del respingimento; 3) le eventuali
                  è destinatario tutte le volte in cui i suoi organi esercitano, di    convenzioni che uno Stato parte alla CEDU stipuli con uno
                  fatto o di diritto, un potere su un individuo, quale che sia il      Stato terzo per spostare nel territorio di quest’ultimo l’esame
                  luogo in cui ciò accade, che si tratti del territorio nazionale,     delle domande di protezione internazionale non possono
                  del territorio di un altro Stato, ovvero di un luogo, come l’alto    esentare il primo Stato dalla responsabilità per il rispetto degli
                  mare, che non è sottoposto alla giurisdizione di alcuno Stato.       obblighi derivanti dalla CEDU.
                  Sul punto, per vero, la giurisprudenza della Corte è da tempo        1) L’affermata applicazione extraterritoriale della
                  costante nell’affermare che, se l’applicazione della CEDU,           Convenzione nel suo complesso non implica necessariamente
                  ai sensi dell’art. 1, è prevalentemente territoriale (par. 71),      analogo ambito di applicazione di tutti i diritti contemplati,
                  ciò non toglie che “in circostanze eccezionali (…) gli atti          potendocene essere alcuni limitati al solo territorio statale. Tale
                  degli Stati contraenti compiuti o produttivi di effetti al di        era la tesi del governo italiano con riguardo all’applicazione
                  fuori del loro territorio possono considerarsi esercizio da          degli articoli 3 e 4 Prot. n. 4. Pronunciandosi per la prima volta
                  parte loro della propria giurisdizione ai sensi dell’art. 1 della    sulla questione, la Corte fonda l’applicazione extraterritoriale
DIRITTI UMANI

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PIÙ EUROPA Contro la crisi - Sud in Europa
del divieto di respingimento e di espulsioni collettive sulla          in cui la Corte ribadisce l’impossibilità di addurre l’esistenza
funzione degli istituti e sul principio dell’effetto utile, inteso     di obblighi convenzionali quale causa di giustificazione
alla luce di una interpretazione evolutiva della Convenzione.          dell’inadempimento rispetto alla CEDU. Il principio viene
Difatti, posto che la ratio degli istituti è di “impedire allo         riaffermato a fronte dell’argomento statale per il quale l’Italia
Stato di allontanare taluni stranieri senza aver esaminato la          si era limitata a dare esecuzione ai trattati stipulati con la Libia
loro particolare situazione e senza aver loro consentito di fare       che avrebbero imposto l’intercettazione dei profughi e lo
esaminare la loro opposizione alla misura di allontanamento            sbarco su territorio libico. La Corte risponde che gli Stati non
da parte di un’autorità competente” e considerato che                  possono aggirare – o liberarsi da – gli obblighi della CEDU
attualmente la maggior parte dei flussi migratori si svolge per        stipulando accordi con Stati terzi, ma al contrario, devono
mare, ne consegue che “se l’art. 4 Prot. 4 si applicasse solo alle     assicurarsi della compatibilità con la CEDU di tutti gli altri
espulsioni dal territorio degli Stati parte alla Convenzione, una      obblighi assunti per non esporsi al rischio di condanne per
componente significativa degli attuali fenomeni migratori non          inadempimento da parte della Corte. Sebbene tali principi

                                                                                                                                               approfondimenti
ricadrebbe sotto l’ambito di applicazione della disposizione           fossero stati già chiariti, è importante che la Corte li abbia
nonostante che le condotte che essa intende proibire si                riaffermati con solennità rispetto ai divieti di respingimento
realizzino ugualmente fuori del territorio e in particolare,           derivanti dagli articoli 3 e 4 Prot. 4. Ed invero, una delle
come nel caso di specie, in alto mare (…) l’art. 4 pertanto            principali tendenze recenti delle politiche migratorie statali
sarebbe privo di effettività in pratica con riguardo a tali            – ma anche dell’UE, si pensi alla comunicazione della
situazioni sebbene esse siano in costante crescita”.                   Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa
Implicito, è lo “svelamento” dell’artificio statale di anticipare      ai Programmi di protezione regionale, COM(2005)388
l’intercettazione in alto mare per aggirare le norme della             def., dell’1 settembre 2005 – è la esternalizzazione (o
Convenzione e severo e fermo è l’ammonimento agli Stati                extraterritorializzazione) dei controlli sui flussi migratori,
circa l’inutilità di tali tentativi destinati a scontrarsi con         cioè l’anticipazione di tali controlli mediante l’attribuzione di
l’attento controllo dell’applicazione effettiva e non illusoria        essi, sulla base di convenzioni, a Stati extraeuropei di origine
dei diritti da parte della Corte.                                      o di transito dei flussi stessi. Tale politica, di cui si enfatizzano
2) Un utile contributo della decisione, al fine di neutralizzare       i vantaggi in termini di efficienza e razionalizzazione,
gli espedienti degli Stati, risiede altresì nella precisazione degli   potrebbe rischiare di tradursi, in pratica, semplicemente nel
obblighi procedurali derivanti dai divieti di respingimento ex         trasferimento della responsabilità del rispetto dei diritti umani
art. 3 e di espulsioni collettive. L’intercettazione anticipata in     a Stati che non sono vincolati dalla CEDU e che, pertanto, non
alto mare ed il rapido respingimento avevano avuto, infatti, la        sono soggetti alla giurisdizione della Corte.
funzione di prevenire richieste di asilo; come testimoniato, i         Aver chiarito che gli Stati parti restano comunque responsabili
profughi non erano stati avvertiti dell’intenzione di sbarcarli        essi stessi del rispetto dei diritti umani nello svolgimento
in Libia e, una volta arrivati, erano stati consegnati alle            di controlli migratori ancorché questi siano affidati a Stati
autorità libiche senza dar loro il tempo di avanzare alcuna            terzi previene un utilizzo improprio delle politiche di
richiesta. Nonostante ciò, il governo italiano non esita ad            esternalizzazione. Se si pensa che tali politiche sono state
eccepire dinanzi alla Corte che non sussisteva un obbligo di           inaugurate dagli Stati Uniti con la creazione di campi profughi
esaminare le domande di asilo perché queste … non erano                nella base di Guantanamo (successivamente utilizzata per la
state formulate. A tale sorprendente eccezione, la Corte               esternalizzazione di altre note pratiche), non si tratta di un
risponde affermando che quando, come nel caso di specie, lo            risultato di poco conto.
Stato conosce, o avrebbe dovuto conoscere, il carattere non            Le politiche migratorie di esternalizzazione, incluse le
sicuro del luogo di respingimento, grava su di esso l’obbligo          intercettazioni in alto mare che vi rientrano a tutti gli effetti,
di informare gli interessati del diritto di presentare richiesta       sono solo una delle manifestazioni di un fenomeno più
di protezione. Per la prima volta, quindi, viene affermato             generale e diffuso, una sorta di “sindrome di Peter Pan” degli
l’obbligo di attivare d’ufficio la procedura per la protezione         Stati, desiderosi di prolungare la situazione felice di una età
internazionale e viene riconosciuta, a favore delle persone            primordiale in cui la sovranità era unico criterio a fondamento
oggetto di respingimento, l’esistenza di un “diritto di ottenere       di esercizio del potere di governo. Rispetto a tale pericolosa
le informazioni sufficienti per garantire un accesso effettivo         tendenza statale, l’alto mare aveva assunto il ruolo di Isola
alle procedure e avanzare le proprie domande” (par. 204).              che non c’è, luogo nel quale realizzare il sogno inconfessato.
Tale diritto di informazione risponde anch’esso all’esigenza           Siamo grati pertanto alla Corte di aver richiamato gli Stati alle
di effettività delle norme convenzionali in quanto “il difetto di      responsabilità dell’età adulta dei diritti e di aver chiarito che
informazione costituisce il principale ostacolo all’accesso alle       l’Isola che non c’è … semplicemente non c’è!
procedure di asilo” (par. 204).
Degna di nota è anche la precisazione che il diritto ad un ricorso
effettivo di cui all’art. 13 CEDU, nel caso dei respingimenti,                                           AMMINISTRAZIONE
implica la necessaria sospensione del respingimento stesso                                               Via D. Nicolai, 39
in considerazione del carattere potenzialmente irreversibile                                             70122 Bari
della lesione dei diritti che ne può derivare. Tale principio                                            Tel. 080 5214220
– affermato già nelle decisioni del 5 febbraio 2002, nel                                                 Fax 080 5234777
caso Conka c. Belgio, e del 21 gennaio 2011, nel caso
                                                                                                         www.cacuccieditore.it
M.S.S c. Belgio e Grecia – consente alla Corte di respingere
                                                                                                                                               DIRITTI UMANI

l’eccezione del nostro governo in base alla quale i profughi                                             info@cacucci.it
avrebbero potuto presentare ricorso in Italia alle competenti
autorità una volta sbarcati in Libia. L’argomento poteva essere
facilmente superato anche sulla base della mancanza del                                                  LIBRERIE
requisito della accessibilità che deve caratterizzare i ricorsi                                          via Cairoli 140 70122
ex art. 13 per essere effettivi, ma la Corte ritiene assorbente                                          BARI Tel. 080 5212550
la considerazione che gli eventuali ricorsi presentati dal suolo                                         Fax 080 5219471
libico sarebbero stati privi del carattere sospensivo e, pertanto,                                       via S. Matarrese 2/D
non effettivi.                                                                                           70124 BARI
3) Un importante effetto sullo sviluppo delle politiche                                                  Telfax 080 5617175
migratorie statali sarà esercitato dalla parte della decisione                                                                                    7
PIÙ EUROPA Contro la crisi - Sud in Europa
ISSN 1970-0903

                                                                                                                                           Cacucci Editore
                                                                                                                            Via D. Nicolai, 39 - 70122 Bari
                                                                                                                                          Tel. 080 5214220
                                                                                                                                    www.cacuccieditore.it
                                                                                                                                            info@cacucci.it
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                                                                                         numero 1 · 2012                             soci SiDi: sconto 10%
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                             numero 1 · 2012
                                 | anno VII

                                                                trale
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                                                                        ANNO VII, n. 1, 2012

 ARTICOLI                                                                                Note e commenti
 Biagio De Giovanni                                                                      Giannangelo Marchegiani
 L’Europa, oggi                                                                          Sulla competenza del Tribunale dell’Unione europea nei confronti della
                                                                                         BEI in materia di appalti
 Ugo Draetta
                                                                                         Pieralberto Mengozzi
 Quale futuro per l’Eurozona e l’Unione europea?
                                                                                         I rimedi procedurali in materia di appalti pubblici, l’autonomia proce-
                                                                                         durale degli Stati membri dell’UE ed il caso Symvoulio
 Nicoletta Parisi
 Tecniche di costruzione di uno spazio penale europeo. In tema di ri-                    Giuseppe Morgese
 conoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e di armonizzazione                  Regolamento Dublino II e applicazione del principio di mutua fiducia tra
 delle garanzie procedurali                                                              Stati membri: la pronunzia della Corte di giustizia nel caso N.S. e altri

 Angela Maria Romito                                                                     Teresa Moschetta
 Il difficile dialogo tra Corte di giustizia dell’Unione europea e giudice               Gli investimenti nel mercato interno dell’energia: questioni di compati-
 interno in tema di decorrenza del termine di prescrizione                               bilità con gli obblighi internazionali degli Stati membri

                                                                                         Elisabetta Bergamini
 Luca Paladini
                                                                                         Evoluzioni nel diritto di famiglia dell’Unione europea: il regolamento
 L’Unione europea all’Assemblea generale dell’ONU: un vecchio os-
                                                                                         1259/2010 nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separa-
 servatore con nuovi poteri?
                                                                                         zione personale

 Marco Lombardo                                                                          Recensioni
 I contratti di fornitura a lungo termine nel diritto europeo dell’energia               E. Triggiani (a cura di), Le nuove frontiere della cittadinanza
 tra concorrenza e sicurezza                                                             europea, Bari, 2011 (C. Morviducci)
PIÙ EUROPA Contro la crisi - Sud in Europa
LA PROTEZIONE DELLO
STRANIERO
tra diritto dell’UE e diritto nazionale

                                                                                                                                            approfondimenti
di    Egeria Nalin

Il Trattato di Lisbona prevede che l’U-         nel suo Paese di origine un danno grave,      tribù, recandosi a vivere in altra regione
nione europea sviluppi “una politica co-        quale la condanna a morte; la tortura o       del Paese.
mune in materia di asilo, di protezione         altra forma di pena o trattamento inu-        A questo riguardo, la Cassazione ha, in-
sussidiaria e di protezione temporanea,         mano o degradante; una minaccia grave         vece, escluso che il legislatore italiano,
volta a offrire uno status appropriato a        e individuale alla vita o alla persona de-    nel recepire la citata direttiva 2004/83/
qualsiasi cittadino di un paese terzo che       rivante dalla violenza indiscriminata in      CE si sia avvalso della facoltà – con-
necessita di protezione internazionale          situazioni di conflitto armato interno o      templata dall’art. 8 della medesima e
e a garantire il rispetto del principio di      internazionale (art. 15).                     confermata dalla direttiva 2011/95/UE
non respingimento” in senso conforme            Rispetto a queste norme, pare interes-        – di subordinare la concessione della
alla convenzione di Ginevra del 28 lu-          sante segnalare alcune recenti sentenze       protezione internazionale alla circostan-
glio 1951 e al Protocollo del 31 gennaio        della Cassazione e della giurisprudenza       za che il richiedente non possa ragio-
1967, relativi allo status dei rifugia-         italiana di merito.                           nevolmente stabilirsi in altra zona del
ti, e agli altri trattati pertinenti (art. 78   La sesta sezione civile della Corte di        Paese di origine, ove non corra rischi
TFUE). Invero, la materia rientrava già         Cassazione (ordinanza n. 2294 del 25          di essere perseguitato o di subire danni
nelle competenze della Comunità euro-
pea a partire dal Trattato di Amsterdam,
per quanto il TCE (art. 63) si limitasse
a prevedere la creazione di un regime
uniforme minimo nei settori dell’asilo e
dell’immigrazione.
Come è noto, l’asilo indica la protezio-
ne accordata da uno Stato nel proprio
territorio allo straniero che ne faccia
richiesta e presuppone il rifugio, ancor-
ché al rifugio non segua necessariamen-
te l’asilo. In materia, rileva la direttiva
2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile
2004, (recentemente abrogata dalla di-
rettiva 2011/95/UE del PE e del Consi-
glio, del 13 dicembre 2011, con effetto
dal 21 dicembre 2013) recante norme
minime sull’attribuzione, a cittadini di
Paesi terzi o apolidi, della qualifica di
rifugiato o di persona altrimenti biso-
gnosa di protezione internazionale, non-        gennaio 2012) si è pronunciata sulla          gravi; su queste basi, essa ha, dunque,
ché norme minime sul contenuto della            richiesta di concessione dello status         accolto il ricorso presentato.
protezione riconosciuta. Ad essa l’Italia       di rifugiato e della protezione interna-      Invero, la direttiva in parola mira a indi-
ha dato attuazione con il decreto legisla-      zionale, avanzata da un cittadino gha-        viduare il livello minimo di protezione
tivo n. 251 del 19 novembre 2007.               nese e respinta, da ultimo, dalla Corte       da accordare al richiedente, cosicché
Riprendendo la definizione di rifugia-          di appello di Palermo. Per quanto qui         non è consentito fare ad essa riferimen-
to contenuta nella citata Convenzione           rileva, i giudici palermitani avevano ri-     to per restringere il livello di protezione
                                                                                                                                            DIRITTI UMANI

di Ginevra, la direttiva attribuisce tale       tenuto non provato il rischio di morte,       accordato dalle leggi nazionali. Per que-
status a colui che abbia serio e fondato        in quanto il ricorrente era stato costretto   sta stessa ragione, la direttiva conferisce
timore di subire persecuzioni personali         ad abbandonare il suo Paese per il timo-      agli Stati la discrezionalità di disporre
nel Paese di origine, per motivi politici,      re di essere ucciso per motivi tribali e      l’accoglimento dello straniero anche
di razza, di nazionalità, di appartenen-        religiosi in un rito funerario nel 2007       per ragioni caritatevoli o umanitarie
za ad un determinato gruppo sociale,            ed, essendo riuscito a fuggire, era pre-      (9° ‘considerando’, confermato dal 15°
di opinioni politiche (art. 2, lett. c). La     sumibile che altri fosse stato già ucciso     ‘considerando’ della direttiva 2011/95/
normativa prevede, altresì, l’istituto del-     al suo posto; inoltre – secondo la Corte      UE); l’Italia si è avvalsa di tale facoltà
la protezione sussidiaria, a favore di chi,     – il ricorrente avrebbe potuto agevol-        non abrogando l’istituto della protezio-
sebbene non possa godere dello status           mente sottrarsi ad un eventuale pericolo      ne umanitaria, di cui agli artt. 5, comma
di rifugiato, dimostri il rischio di subire     di omicidio per vendetta da parte della       6, e 19, comma 1, del decreto legisla-           9
PIÙ EUROPA Contro la crisi - Sud in Europa
tivo n. 286 del 25 luglio 1998 (Testo unico delle disposizio-          In proposito, pare utile precisare che nella citata ordinanza
                  ni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla           2294, la Cassazione ha respinto l’argomentazione della Corte
                  condizione dello straniero). Dunque, sulla base di tale norme,         di appello di Palermo che, attraverso un’interpretazione al-
                  è consentito il rilascio di un permesso di soggiorno tempora-          quanto restrittiva dei presupposti per la concessione del per-
                  neo allorquando ricorrano seri motivi di carattere umanitario          messo di soggiorno umanitario, aveva concluso che “i fatti
                  o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello         narrati avevano natura privatistica e tribale, mentre il tipo di
                  Stato italiano; ovvero se lo straniero, pur non avendo titolo          protezione in questione riguardava un pericolo attuale di ca-
                  per ottenere lo status di rifugiato, rischi di essere oggetto, nel     rattere oggettivo nel Paese d’origine”. Al contrario, la Cassa-
                  Paese di origine, di persecuzione per motivi di razza, di sesso,       zione ha sostenuto che il pericolo esistesse e derivasse dalla
                  di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche,       circostanza che anche la vendetta tribale possa rientrare in
                  di condizioni personali o sociali (o rischi di essere rinviato         quelle ritualità rispetto alle quali la polizia ghanese non ha
                  verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla suddetta         obblighi di protezione, in quanto le leggi di quel Paese non
approfondimenti

                  persecuzione).                                                         proibiscono l’esecuzione di riti tribali.
                  Come è noto, il divieto di respingimento verso Paesi in cui            Hanno accolto un’interpretazione estensiva dell’istituto della
                  lo straniero corra il pericolo di essere perseguitato deriva già       protezione umanitaria due recenti ordinanze dei Tribunali di
                  dal diritto internazionale generale (principio di non refoule-         Torino e di Genova, rispettivamente del 12 e del 18 febbraio
                  ment). Quanto all’altro presupposto richiesto dalla legge ita-         2012, le quali hanno concesso il permesso di soggiorno per
                  liana ai fini della concessione della protezione umanitaria, la        motivi umanitari per garantire ai ricorrenti l’opportunità di
                  Cassazione (sezioni unite, ordinanza n. 19393 del 13 gennaio           ricevere un’istruzione e di avere un lavoro, anche in conside-
                  2009) ha ritenuto che l’art. 5, comma 6, del decreto legislati-        razione della giovane età dei medesimi.
                  vo 286/98 si riferisca al caso di guerre civili o internazionali,      In particolare, il Tribunale di Genova ha accolto il ricorso con-
                  nonché alle ipotesi in cui il respingimento violi i diritti umani      tro il provvedimento del Questore, il quale – disattendendo le
                  fondamentali garantiti dalla Costituzione, dal diritto interna-        richieste della Commissione territoriale per il riconoscimento
                  zionale consuetudinario, dalla CEDU, dai Patti dell’ONU sui            della protezione internazionale competente – aveva negato il
                  diritti civili e politici ed economici, sociali e culturali, dal-      rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari ad un
                  la Carta dei diritti fondamentali dell’UE, la quale costituisce        cittadino nigeriano, nonostante egli sostenesse di aver subito
                  parte integrante del Trattato di Lisbona.                              aggressioni e persecuzioni nel Paese di origine; il giudice ha
                  In proposito, pare utile ricordare che, con riferimento agli arti-     ritenuto fondamentale il documentato e positivo percorso sco-
                  coli 2 e 3 CEDU, la Corte europea, con giurisprudenza ormai            lastico e di integrazione nel contesto sociale genovese da parte
                  consolidata, ha stabilito che tali norme vietino agli Stati parte      del ricorrente, arrivato in Italia ancora minorenne.
                  di espellere gli stranieri verso Paesi ove rischino di essere uc-      Dal canto suo, il Tribunale di Torino ha annullato il provve-
                  cisi o sottoposti a tortura e trattamenti inumani e degradanti         dimento con il quale la Commissione territoriale per il rico-
                  (su espulsioni e divieto di tortura, v. da ultimo, la sentenza del     noscimento della protezione internazionale aveva respinto la
                  23 febbraio 2012, Hirsi e altri, commentata supra da Carella);         richiesta di soggiorno per motivi umanitari, avanzata da un
                  inoltre, la Corte ha ravvisato un ulteriore limite all’espulsione      cittadino del Mali, e gli ha concesso il permesso di soggiorno
                  nelle esigenze di tutela della vita privata e familiare (art. 8).      temporaneo, in quanto lo stesso aveva lasciato il suo Paese
                  Di conseguenza, in casi siffatti, l’obbligo di non allontanare         giovanissimo per sfuggire a condizioni di estrema povertà e
                  lo straniero discende direttamente dalla CEDU e prescinde              ritornandovi si sarebbe trovato nella medesima situazione, es-
                  dall’istituto della protezione umanitaria.                             sendo privo di sostegno familiare e di risorse economiche. Il
                  Inoltre, interpretando le norme sulla protezione umanitaria            giudice di merito è giunto a siffatte conclusioni, in quanto ha
                  nel senso indicato dalla Cassazione, ci sembra che tale istitu-        ritenuto che i seri motivi di carattere umanitario, cui si riferi-
                  to non differisca da quello della protezione sussidiaria, con-         sce l’art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo 286/98, im-
                  templato dalla direttiva 2004/83/CE (ed il quale, a sua volta,         plichino il rilascio di un permesso di soggiorno per rispondere
                  si applica in senso più ampio di quanto indicato dalla citata          all’esigenza di tutela di diritti umani imposta dall’art. 2 cost.,
                  giurisprudenza della Corte europea: sentenza della Corte di            divenendo “una sorta di clausola di salvaguardia del sistema
                  giustizia del 17 febbraio 2009, causa C-465/07, Elgafaji) e sia        (…) in tutte quelle fattispecie concrete che non trovano una
                  destinato ad essere assorbito dal medesimo! Invero, come ha            compiuta corrispondenza in fattispecie astratte previste dalla
                  riscontrato il recente rapporto dell’Associazione per gli studi        normativa”, ma che risultino meritevoli di tutela, così rispon-
                  giuridici sull’immigrazione – dedicato allo studio del sistema         dendo anche “alla necessità di adeguare la disciplina alle pre-
                  di asilo in Italia nel periodo tra il 2008 e il 2010 e alle proposte   visioni costituzionali o internazionali rilevanti in materia di
                  per il miglioramento e il potenziamento del sistema nel suo            diritti dell’uomo”.
                  complesso – l’impianto normativo sulla protezione umanitaria           Il ragionamento appare convincente: invero, avendo la pro-
                  risulta alquanto scarno e necessita di una disciplina che deli-        tezione umanitaria una portata residuale e aggiuntiva rispetto
                  nei più chiaramente casi e modi di rilascio, rinnovo e revoca          alla protezione internazionale, essa non può che servire ad
                  dei permessi di soggiorno.                                             assicurare la tutela di alcuni diritti umani fondamentali non
                  Siffatta esigenza è più che mai impellente perchè, nella prassi,       pienamente garantiti dalla normativa europea e internazio-
                  la protezione umanitaria sta assumendo una rilevanza crescen-          nale in materia. In particolare, ci sembra che l’istituto della
                  te, al punto che la Cassazione (ordinanza n. 19393/2009, cit.)         protezione umanitaria possa essere un efficace strumento per
                  ha precisato che “la situazione giuridica dello straniero che          tutelare la dignità della persona umana, conformemente alle
DIRITTI UMANI

                  richieda il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni uma-        indicazioni che provengono dalle citate direttive 2004/83/
                  nitarie ha consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i      CE e 2011/95/UE – le quali mirano ad assicurarne il pieno
                  diritti fondamentali (…)”, al pari della concessione dell’asilo        rispetto (rispettivamente, 10° e 16° ‘considerando’) – e, da
                  e della protezione sussidiaria. In altri termini, appare più che       ultimo, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE – che la
                  mai necessario definire i confini tra protezione umanitaria e          ritiene presupposto indispensabile di tutti gli altri diritti (art.
                  protezione sussidiaria e, soprattutto, fornire agli interpreti una     1). Proprio dalla Carta possono provenire utili indicazioni per
                  più chiara indicazione di quali diritti possano legittimare la         l’individuazione dei diritti funzionali alla piena realizzazio-
                  concessione del permesso di soggiorno umanitario, onde evi-            ne della dignità umana; ci riferiamo, in particolare, ai diritti
                  tare approcci eccessivamente restrittivi o estensivi, parimenti        alla salute, all’istruzione, al lavoro, la cui applicazione, non a
                  emersi da una ricognizione della giurisprudenza più recente            caso, la direttiva 2011/95/UE, tra gli altri, mira a promuovere
                  in argomento.                                                          (16° ‘considerando’).
10
DIRITTI
La Commissione e i
ELETTORALI COMUNALI
dei cittadini europei

                                                                                                                                                  approfondimenti
di    Ivan Ingravallo

Uno dei principali diritti derivanti dal                                                         nel 2002), quindi consente di “misurare”
godimento della cittadinanza europea è                                                           l’effettiva conoscenza e utilizzazione
il diritto di voto e di eleggibilità alle ele-                                                   del diritto di voto e di eleggibilità alle
zioni comunali per i cittadini dell’Unione                                                       elezioni comunali per i cittadini europei
che risiedono in uno Stato membro di cui                                                         residenti in uno Stato diverso da quello di
non hanno la cittadinanza, alle stesse con-                                                      cittadinanza, ma anche perché è la prima
dizioni dei cittadini di tale Stato, previsto                                                    relazione che, in questa materia, si occu-
dall’art. 22, par. 1, TFUE (già art. 19, par.                                                    pa della situazione nei dodici Stati dive-
1, TCE) e confermato dall’art. 40 della                                                          nuti membri nel periodo 2004-2007.
Carta dei diritti fondamentali dell’Unio-                                                        La relazione segnala una preoccupante e
ne europea. Questo diritto, previsto con                                                         crescente disaffezione dei cittadini euro-
il Trattato di Maastricht del 1992, ha           lario del diritto di libera circolazione e di   pei nei confronti dei processi elettorali, a
trovato una disciplina di dettaglio nella        soggiorno.                                      tutti i livelli, a fronte della quale rischia-
direttiva 94/80/CE del Consiglio, del 19         È la direttiva stessa a definire il signifi-    no di indebolirsi i principi di democrazia
dicembre 1994, che stabilisce le modalità        cato di elezioni comunali, le quali sono        partecipativa e rappresentativa nell’am-
di esercizio del diritto di voto e di eleggi-    quelle a suffragio universale e diretto         bito dell’Unione europea e dei suoi Stati
bilità alle elezioni comunali per i cittadini    a livello degli enti locali di base e delle     membri. La Commissione si è posta
dell’Unione che risiedono in uno Stato           loro suddivisioni (per l’Italia si tratta dei   l’obiettivo di invertire questa tendenza.
membro di cui non hanno la cittadinan-           Comuni e delle circoscrizioni) e com-           La relazione si articola attorno a quattro
za. La direttiva, che ha trovato attuazione      prendono le elezioni volte a designare i        elementi principali: il livello di consa-
in Italia con il decreto legislativo n. 197      membri dell’organo rappresentativo e,           pevolezza dei cittadini europei dei loro
del 12 aprile 1996, è stata più volte mo-        se del caso (a norma della legislazione         diritti elettorali; l’effettivo esercizio di
dificata in occasione dei successivi allar-      di ciascuno Stato membro) il capo e i           tali diritti; le misure messe a punto dagli
gamenti dell’Unione europea, al fine di          membri dell’organo esecutivo dell’ente          Stati membri in attuazione della direttiva
disciplinare il diritto di elettorato attivo e   locale di base. La direttiva (art. 5, par. 3)   94/80/CE; la segnalazione delle migliori
passivo alle elezioni comunali anche con         consente agli Stati membri di riservare ai      prassi sviluppate dagli Stati membri con
riferimento agli Stati entrati a far parte       propri cittadini l’eleggibilità alle funzio-    riferimento a questi diritti.
dell’Unione dopo il 1994.                        ni di vertice dell’organo esecutivo di un       Sotto il primo profilo, quello della con-
La scelta di conferire un siffatto diritto       ente locale, o di capo, di supplente o di       sapevolezza, la relazione rileva come la
ai cittadini europei poggia sulla volontà        membro dell’organo direttivo collegiale         grande maggioranza dei cittadini euro-
di favorirne ulterioremente l’integra-           esecutivo di un ente locale. Mentre alcuni      pei sia informata del diritto di votare alle
zione nello Stato membro di residenza,           Stati membri non si sono avvalsi di tali        elezioni comunali nel luogo di residenza
puntando quindi non solo alla loro inte-         deroghe, altri le hanno applicate, in tutto     in un altro Stato membro. Questa consa-
                                                                                                                                                  CITTADINANZA EUROPEA

grazione economico-sociale, ma anche,            o in parte. L’Italia, ad esempio, ha scelto     pevolezza è inoltre cresciuta in maniera
sotto il profilo della partecipazione, alla      di limitare l’eleggibilità a consigliere e      significtiva rispetto ad alcuni anni addie-
vita politica della comunità locale, al pari     l’eventuale nomina a componente della           tro, anche grazie a campagne informati-
di coloro che hanno la cittadinanza di           giunta, con esclusione della carica di sin-     ve condotte sia dalla Commissione, sia
quello Stato. La direttiva 94/80/CE non          daco e vice-sindaco (art. 1, comma 5, del       dagli Stati membri, attraverso strumenti
ha inteso armonizzare i sistemi elettora-        decreto legislativo 107 del 1996).              diretti ai potenziali soggetti interessati
li degli Stati membri, né si occupa delle        Un documento utile a fare il punto del-         (informazione via lettera) ovvero diretti
loro legislazioni nazionali in materia di        la situazione con riferimento al diritto di     all’opinione pubblica (siti web, pubblica-
elettorato attivo e passivo dei cittadini        elettorato attivo e passivo per i cittadini     zione su quotidiani), così come richiede
residenti fuori del territorio nazionale o       europei, così come previsto dall’art. 22,       la direttiva 94/80/CE.
dei cittadini di Paesi terzi residenti nel       par. 1, TFUE, è la relazione riguardante        Per quanto riguarda invece la parteci-
territorio, ma è volta a rendere effettivo il    l’applicazione della direttiva 94/80/CE,        pazione elettorale, la relazione segnala
diritto riconosciuto dal Trattato. Secondo       che la Commissione ha presentato al             la crescente disaffezione dei cittadini
la direttiva 94/80/CE, infatti, il diritto       Parlamento europeo e al Consiglio il 9          alla politica, sia a livello locale, sia alle
di voto e di eleggibilità alle elezioni co-      marzo 2012, COM(2011)99 def. Si trat-           elezioni per il Parlamento europeo. Con
munali nello Stato membro di residenza           ta di un documento importante, non solo         specifico riferimento all’utilizzazione del
costituisce un’applicazione del principio        perché costituisce la seconda relazione         diritto di cui all’art. 22, par. 1, TFUE, nel
di uguaglianza e non discriminazione fra         sul recepimento e l’attuazione della diret-     periodo 2002-2012 sono passati da meno
cittadini e non cittadini, nonché un corol-      tiva (la prima relazione è stata presentata     di cinque a più di otto milioni i cittadini
                                                                                                                                                  11
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