LA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2006 E IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO
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LA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2006 E IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO PER GLI ENTI LOCALI Sommario: 1. Introduzione – 2. L’ambito di applicazione – 3. Gli obiettivi programmatici del patto di stabilità – 4. La tipologia delle spese – 5. Le eccezioni previste da lla normativa – 6. Le sanzioni per il mancato rispetto – 7. I flussi finanziari e il monitoraggio – 8. Le azioni migliorative – 9. Le considerazioni finali. 1. INTRODUZIONE Il 23 dicembre 2005 è stata approvata la legge finanziaria per il 2006 pubblicata in G.U. 29 dicembre 2005 n. 302, che, come ormai succede da diversi anni, ha profondamente modificato la normativa in materia di patto di stabilità interno. Dai commi 138 sino al 150 sono state introdotte rilevanti novità rispetto a quanto previsto dalla L. 30 dicembre 2004 n. 311 (finanziaria 2005)1. In seguito analizzeremo le modifiche che riguardano l’intera materia del patto di stabilità interno (PSI), partendo dall’inclusione dei comuni con popolazione superiore a 3 mila abitanti (con una rilevante eccezione) passando per le modifiche profonde delle modalità di calcolo e l’introduzione del limite di crescita differenziato a seconda che si tratti di spesa corrente o in conto capitale. Analizziamo nel dettaglio tutta la complessa normativa introdotta, modificata o confermata dalla finanziaria 2006. 2. L’AMBITO DI APPLICAZIONE Il PSI si applica, ai sensi del comma 138 della L. 23 dicembre 2005 n. 266, alle regioni, alle province comprese quelle autonome, ai comuni con popolazione superiore ai 3 mila abitanti ed alle comunità montane con popolazione superiore ai 50 mila abitanti. Il legislatore ha previsto, limitatamente all’anno 2006, che le disposizioni non si applichino ai comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti. Per il triennio 2006-2008, gli enti locali devono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica con il rispetto delle norme che sono definite princípi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost.2, trattandosi di materie riservate alla potestà legislativa dello Stato e non a quella concorrente3 delle regioni. 1 Il disegno di legge della finanziaria per il 2006 è stato ampiamente trattato da E. Piscino, Il nuovo patto di stabilità interno previsto nel disegno di legge della finanziaria 2006, in La Finanza Locale e Controlli, n. 6 del 2005, Edk editore. 2 Art. 117, comma 3 Cost.: “3. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.”. Art. 119, comma 2 Cost.: “2. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.”. 3 Fondamentale è la Corte cost. n. 36 del 2004 che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24 (sul patto di stabilità interno) della L. n. 448 del 2001 (finanziaria 2002), confermando il potere del legislatore statale di imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali e comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti. 1
Nel triennio 2006-2008, per gli enti di nuova istituzione, il comma 149 della legge finanziaria 2006 stabilisce che tali enti sono soggetti alle regole del PSI dall’anno in cui è disponibile la base annua di calcolo su cui applicare dette regole. Praticamente, così come stabilito dal comma 36 della legge finanziaria 2005, per tali enti le disposizioni del patto saranno applicabili effettivamente dall’anno successivo alla loro costituzione. 3. GLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI DEL PATTO DI STABILITÀ Gli obiettivi programmatici da raggiungere congiuntamente, per l’anno 2006 – in quanto il mancato rispetto anche di uno solo degli obiettivi determina il mancato rispetto del PSI – sono due: 1. obiettivo della gestione di cassa; 2. obiettivo della gestione di competenza. Questi obiettivi dovranno, a loro volta, essere rispettati sia per le spese correnti che per le spese in conto capitale (in entrambi i casi sono due gli obiettivi: competenza e cassa), generando in tal modo un vero e proprio raddoppiamento degli obiettivi programmatici 2006 per gli enti locali. Per fissare i due obiettivi programmatici per le spese correnti è necessario calcolare il complesso delle spese correnti dell’anno 2004, opportunamente depurate, diminuito del 6,5 per cento o del 8 per cento a seconda che l’ente sia risultato o meno virtuoso. La riduzione è del 6,5 per cento per le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti Si definisce con il termine virtuoso, l’ente locale che nel triennio 2002-2004 presenta una spesa media pro-capite inferiore a quella media pro capite della classe demografica di appartenenza. Per la determinazione della spesa medio pro capite, si tiene conto della popolazione residente, che viene calcolata secondo i criteri di cui all’art. 156 TUEL4, e della media dei pagamenti – in conto competenza e in conto residui delle spese correnti. Con tale criterio risultano, quindi, virtuosi quegli enti che nel triennio 2002-2004 hanno effettuato pagamenti limitati – con formazione quindi di residui passivi – e non virtuosi quelli che hanno effettuato pagamenti più consistenti. È stata fissata dalla legge finanziaria 2006 al comma 1395, la spesa corrente media pro capite per il triennio 2002-2004 per le classi demografiche determinando la relativa spesa media: 1. per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 153,87 euro; 2. per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 176,47 euro; 3. per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 102,03 euro; 4. per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 113,24 euro; 5. per i comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 589,89 euro; 6. per i comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 617,49 euro; 7. per i comuni con popolazione da 20.000 a 59.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 662,74 euro; 8. per i comuni con popolazione da 60.000 a 99.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 768,37 euro; 4 Art. 156, comma 2 T.U. 18 agosto 2000 n. 267 (Classi demografiche e popolazione residente): “2. Le disposizioni del presente testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, nonché all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla L. 29 ottobre 1984, n. 720, alla disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, ovvero secondo i dati dell'Uncem per le comunità montane. Per le comunità montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l'ultima popolazione disponibile.”. 5 Ciò a differenza di quanto accaduto a seguito della legge finanziaria per il 2005 per la quale la spesa corrente media pro capite per classi demografiche è stata fissato con D.M. Min. economia e finanze 26 gennaio 2005 n. 2594. 2
9. per i comuni con popolazione da 100.000 a 249.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 854,59 euro; 10. per i comuni con popolazione da 250.000 a 499.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 1.194,38 euro; 11. per i comuni con popolazione da 500.000 abitanti ed oltre, spesa media pro capite pari a 1.167,47 euro. Il comma 139 fissa anche i limiti di spesa per gli anni 2007 e 2008 stabilendo che per il 2007 si applica una riduzione dello 0,3 per cento rispetto alle spese correnti dell’anno 2006. Per l’anno 2008 si applica un incremento dell’1,9 per cento al complesso delle corrispondenti spese correnti dell’anno 2007. Contrariamente alle aspettative, createsi prima della presentazione del progetto di legge - continuano ad essere inserite nel patto di stabilità interno anche le spese in conto capitale. Nel comma 141, si prevede che, le suddette, per l’anno 2006, non possono essere superiori al corrispondente ammontare – anch’esso opportunamente depurato con le spese appresso indicate – delle spese in conto capitale dell’anno 2004 aumentato dell’8,1 per cento. Per il 2007 e 2008 – l’obiettivo programmatico è rappresentato dal complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell’anno precedente aumentato del 4 per cento. 4. LA TIPOLOGIA DELLE SPESE Per effetto del comma 142 dell’articolo unico della L. n. 266 del 2005 le spese soggette alle regole del patto di stabilità – sia per la gestione di cassa che per la gestione di competenza – sono le spese correnti, di cui al titolo I D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194, al netto delle seguenti voci: a. spese di personale – Ai fini del PSI le spese di personale da escludere sono da considerare le retribuzioni lorde (trattamento fisso ed accessorio) corrisposte al personale in servizio – sia a tempo indeterminato, che determinato, che con contratto formazione lavoro; l’Irap sulle retribuzioni; gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori; gli assegni per il nucleo familiare, i buoni pasto e le spese per equo indennizzo6. Si tratta, a ben vedere, delle spese che trovano allocazione nell’intervento 1 – personale – ed intervento 7 – imposte e tasse. È stato sollevato un caso particolare. nell’ipotesi in cui l’ente locale non somministri buoni pasto ma fornisca – direttamente o tramite ditte specializzate – un servizio mensa. A parere dello scrivente è ammissibile la deduzione anche in questo caso della spesa sostenuta dall’ente per la fornitura del servizio di mensa; b. spese per trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche – Il riferimento è riferito esclusivamente ai trasferimenti correnti i cui destinatari siano pubbliche amministrazioni7 e senza alcuna considerazione (vanno quindi comprese ai fini del patto) per le somme corrisposte dall’ente a queste amministrazioni a fronte di servizi ottenuti (corrispettivo); c. spese di carattere sociale – Si tratta di tutte le spese correnti previste nella funzione 10 (funzioni nel settore sociale) ad esclusione delle spese di personale già escluse ai fini del patto di stabilità in base a quanto previsto dalla precedente lettera a); d. spese per interessi passivi – Trattasi degli interessi passivi che gravano sui mutui contratti, sui prestiti obbligazionari emessi dall’ente locale. La relativa spesa trova allocazione in bilancio nell’intervento 06 (interessi passivi e oneri finanziari diversi) di cui al D.P.R. n. 194 del 1996; e. spese per calamità naturali – Il riferimento è alle spese per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ed a quelle sostenute dai comuni per il completamento dell’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza; f. spese per debiti fuori bilancio da sentenze – Ci si riferisce alle spese derivanti da debiti fuori bilancio esclusivamente originati da sentenze esecutive8; 6 Norme previste già nella circ. Min. economia e finanze 8 febbraio 2005 n. 4. 7 Inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5 L. 30 dicembre 2004 n. 311. 8 Si tratta di uno dei cinque casi di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’art. 194 T.U.E.L. 3
g. spese per funzioni trasferite o delegate – Dal 1 gennaio 2005, per le funzioni delegate o trasferite da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali, le relative spese correnti sono detratte ai fini del PSI, con il limite dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall’amministrazione regionale. Per effetto del comma 143 dell’articolo unico della L. n. 266 del 2005 le spese in conto capitale soggette alle regole del patto di stabilità – sia per la gestione di cassa che per la gestione di competenza – di cui al titolo II del D.P.R. n. 194 del 1996, sono da determinarsi al netto delle seguenti voci: a. spese per trasferimenti in conto capitale alle amministrazioni pubbliche – Possono essere detratte esclusivamente le spese per trasferimenti in conto capitale e vanno comprese nel PSI le somme corrisposte dall’ente a fronte di servizi ottenuti; b. spese derivanti da concessioni di crediti – Si tratta delle spese in conto capitale iscritte nell’intervento 10 (concessioni di crediti e trasferimenti) erogate in favore delle aziende speciali e delle società controllate e collegati per iniziative di sostengo degli squilibri di cassa che sino fossero manifestati nel corso dell’esercizio finanziario. In tale categoria non rientrano le somme erogate per il ripiano del deficit di gestione che, in quanto partecipazione alla copertura della spesa, è iscritto nel titolo I della spesa derivanti da concessioni di crediti. Rientrano,invece, nella nozione di spese quelle operazioni che danno luogo al passaggio di somme verso conti fuori tesoreria unica, in tutti i casi previsti dalla normativa vigente9; c. spese per calamità naturali – Vale a tal proposito quanto detto per le analoghe spese correnti; d. spese per funzioni trasferite o delegate – Dal totale delle spese in conto capitale vanno detratte anche le spese sostenute dall’ente locale per le funzioni delegate o trasferite dall’amministrazione regionale, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dalla regione. 5. LE ECCEZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA La legge finanziaria per il 2006, nella determinazione dei limiti di spesa corrente e in conto capitale, prevede quattro eccezioni. La prima eccezione è disciplinata dal comma 144 dell’articolo unico della L. n. 266 del 2005 secondo cui gli enti locali possono eccedere il limite dell’obiettivo programmatico determinato per le spese in conto capitale per la parte corrispondente a riduzioni della spesa corrente aggiuntive rispetto a quelle previste dalla stessa legge finanziaria in tema di PSI. Risulta, quindi, possibile eccedere i limiti delle spese in conto capitale nella misura in cui vengono ridotti i costi della spesa corrente. La seconda eccezione è relativa alle spese in conto capitale: l’ente locale può eccedere i limiti di spesa fissati dalla legge finanziaria per il 2006 nella misura corrispondente ai proventi derivanti da soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche per le erogazioni a titolo gratuito e di liberalità. Si tratta di contributi a titolo gratuito versati da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni e da donazioni, eredità e lasciti. La possibilità di eccedere i limiti della spesa in conto capitale con l’utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni di beni immobili e mobili10 non è più prevista. Il comma 146 prevede, altresì, che i comuni possono eccedere i tetti fissati per le spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti dalle quote di partecipazione al contrasto all’evasione fiscale di cui all'art. 1 D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005 n. 248. Il comma 147 della legge finanziaria, per il solo esercizio finanziario 2006, prevede che dal complesso delle spese in conto capitale – come sopra definite – occorre escludere le spese derivanti da interventi cofinanziati dall’Unione Europea, comprese le corrispondenti quote di parte nazionale. Di conseguenza, sono da escludere le spese sostenute con i finanziamenti comunitari e anche quelle 9 La legge finanziaria per il 2005 escludeva dalle spese in conto capitale non solo le spese per concessioni di prestiti ma anche le acquisizioni di partecipazione azionarie e i conferimento di capitale, strumenti che avrebbe favorito la esternalizzazione della gestione di servizi. 10 Possibilità prevista, invece, dal comma 26 della legge finanziaria per il 2005. 4
collegate ai medesimi interventi e finanziate dalla regione, dallo Stato o dallo stesso ente locale11. Implicitamente l’eccezione del comma in esame non si applica a tutte quelle spese in conto capitale finanziate, in tutto o in parte, dallo Stato, dalla regione o da altri enti. 6. LE SANZIONI PER IL MANCATO RISPETTO Il sistema sanzionatorio previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno è rimasto immutato rispetto a quello previsto dalla legge finanziaria per il 200512. Le sanzioni per il mancato raggiungimento anche di uno solo degli obiettivi (per spese correnti e per spese in conto capitale, a loro volta suddiviso in competenza e cassa) sono molto pesanti ed hanno effetto dall’anno successivo. Le limitazioni sono relative alle spese per acquisto di beni e servizi, all’assunzione di personale e alla contrazione di prestiti per investimenti. Per la prima limitazione – spese per acquisto di beni e servizi – questa si applica sia agli impegni che ai pagamenti ed è relativa all’intervento 02 – acquisto di beni di consumo e o di materie prime – all’intervento 03 – prestazioni di servizi – e all’intervento 04 – utilizzo di beni di terzi – del titolo I della spesa – spesa corrente. Si denota come il mancato raggiungimento anche di un solo obiettivo nel 2006 obbligherà l’ente a non poter effettuare, nell’esercizio finanziario 2007, spese per acquisti di beni e servizi in misura superiore all’ultimo anno in cui il patto di stabilità risulta rispettato. Nell’ipotesi in cui il patto non sia mai stato rispettato l’ente non potrà effettuare, sempre nel 2007, spese per acquisto di beni e servizi superiore a quelle sostenute nel 2004, ridotte del 10 per cento. Il comma 33, lettera b) dell’art. 1 della L. n. 311 del 2004 prevede nei confronti degli enti inadempienti l’impossibilità di provvedere, nell’esercizio finanziario 2007, a qualsiasi forma di assunzione, a tempo determinato, indeterminato e tramite mobilità13. La lettera c) del comma 33 della legge finanziaria per il 2005 prevede, sempre per gli enti inadempienti e sempre per l’anno 2007, l’impossibilità di ricorrere all’indebitamento per gli investimenti. Si tratta di una vera e propria incapacità soggettiva dell’ente ad assumere mutui e tutte le altre forme di indebitamento, sia con la cassa depositi e prestiti che con tutti gli altri istituti mutuanti. L’impossibilità viene estesa a tutti i mutui e prestiti per i quali vi è una compartecipazione (anche parziale) dell’ente. Si ritiene, invece, ammissibile l’assunzione di mutui con oneri a totale carico dello stato o della regione, in quanto in tal caso si tratta di contributi a fondo perduto14. Tutte le operazioni che non sono configurabili come un nuovo debito, quali le emissioni obbligazionarie e i mutui il cui ricavato è destinato all’estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento, non rientrano nel divieto. Tuttavia è necessario che tale estinzione permetta una riduzione del valore finanziario delle passività15. L’ente locale, nell’ambito della procedura di emissione obbligazionaria o per l’ottenimento di un mutuo, deve attestare il rispetto del patto di stabilità interno per l’anno precedente. Tutti gli istituti di credito, compresa la cassa depositi e prestiti e il credito sportivo, non potranno procedere al collocamento o al finanziamento in mancanza di tale attestazione. Fino all’entrata in vigore della legge finanziaria per il 2006, il mancato rispetto del patto causava, esclusivamente, l’applicazione delle sanzioni senza inficiare la legittimità del bilancio16. Con il comma 168 della finanziaria è previsto che, nel caso di comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o 11 Analogo principio era già previsto dal comma 25 dell’articolo unico della legge finanziaria per il 2005. 12 Per l’esame approfondito della normativa sul patto di stabilità interno introdotto dalla L. n. 311 del 2004 v. C. Cossiga - A. Lanzalone, Il patto di stabilità interno nel 2005, in La Finanza Locale, n. 4 del 2005, Maggioli editore. 13 Tale norma va interpretata, ai sensi della circ. Min. economia e finanze n. 4 del 2005, in maniera molto rigorosa in ossequio alla volontà del legislatore di dettare una disciplina rediga nei confronti degli enti non rispettosi del patto di stabilità interno. 14 A sostegno di tale tesi si può indicare che per tali mutui non è richiesta la certificazione del responsabile del servizio finanziario sulla capacità di indebitamento dell’ente. 15 Questa riduzione è verificata se, al momento dell’operazione, la somma dei valori attuali di tutti i flussi della nuova passività – comprensiva delle quote capitale, delle quote interesse e delle commissioni per l’estinzione anticipata della vecchia passività e quelle per la stipula della nuova – è inferiore alla somma dei valori attuali della passività esistente. 16 Anche sulla base di pronunce del ministero delle finanze e dell’interno. 5
nel caso di mancato rispetto degli obbiettivi posti con il patto, la Corte dei conti si pronunci e vigili sull’adozione (da parte dell’ente locale) delle misure correttive previste dalle regole del PSI. La decisione, quindi, dell’ente di non rispettare il PSI dà, al giorno d’oggi, il potere alla Corte dei Conti di interv enire per censurare il comportamento e per indicare le misure necessarie da seguire per rientrare nei limiti del patto di stabilità. La mancata applicazione delle misure indicate comporta l’antigiuridicità della gestione effettuata ciò porta ad affermare che il rispetto del patto di stabilità può essere considerato quale parametro di legittimità dei bilanci e della gestione17. 7. I FLUSSI FINANZIARI E IL MONITORAGGIO Anche per l’esercizio finanziario 2006 viene confermato il sistema della programmazione infrannuale ai fini del rispetto delle regole del patto di stabilità interno. Per le province e i comuni, la programmazione è fissata su base trimestrale mentre per le comunità montane con popolazione superiore ai 50 mila abitanti è semestrale. Entro il mese di marzo, le province e i comuni devono predisporre una previsione di cassa articolata per trimestri, coerente con l’obiettivo annuale. Tale previsione deve essere soggetta alla preventiva valutazione di coerenza del collegio dei revisori e va comunicata dalle province e dai comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti18 al dipartimento della ragioneria generale dello stato, tramite il sistema web insieme alle informazioni riguardanti sia la gestione di competenza, sia la gestione di cassa, secondo prospetti e modalità stabilite da un apposito decreto interministeriale economia-interno mentre va comunicata, da tutti gli altri enti, alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio19. Entro il mese successivo al trimestre di riferimento, il collegio dei revisori è tenuto alla verifica del rispetto dell’obiettivo infrannuale (e come visto della sua coerenza con l’obiettivo annuale). Il mancato rispetto dell’obiettivo trimestrale obbliga l’ente a riassorbire lo scostamento nel trimestre successivo, con interventi sui pagamenti. Il mancato rispetto dell’obiettivo infrannuale deve essere comunicato all’ente e alla ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web (per le province e i comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti) o alle ragionerie provinciali dello Stato (per gli altri enti). I componenti dell’organo di revisione rispondono personalmente della mancata comunicazione. 8. LE AZIONI MIGLIORATIVE Le azioni utili che l’ente locale può intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica20 sono diverse. La legge finanziaria per il 1999 – L. 23 dicembre 1998 n. 448 – aveva individuato azioni che si ritengono ancora oggi valide: - perseguimento di obiettivi di efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza; - riduzione del tasso di crescita della spesa corrente; - alienazioni degli immobili di proprietà non funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali; - contrazione del ricorso a consulenze esterne; - soppressione degli organismi collegiali non indispensabili; - ricorsi alle sponsorizzazioni e sviluppo della formula del contratto di risultato per l’acquisto di beni e servizi; - maggiore ricorso ai privati per la gestione dei servizi pubblici locali; 17 Per l’esame approfondito del comma 168 della legge finanziaria per il 2006 si veda L. Oliveti, Patto di stabilità, multe a chi bara, in ItaliaOggi del 27 dicembre 2005. 18 Il comma 150 della legge finanziaria per il 2006 ha esteso il monitoraggi ai comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti e non come in passato ai comuni sopra i 30 mila abitanti. 19 Le comunicazioni devono essere trasmesse anche alle rispettive Associazioni (Anci, Uncem e Upi). 20 Tali azioni sono indicate, principalmente nell’art. 28, comma 7, L. 23 dicembre 1998 n. 448 e comma 8, art. 30 L. n. 488 del 1999. 6
- rimozione degli ostacoli per l'accesso di nuovi soggetti privati nel mercato dei servizi pubblici; - ottenimento di maggiori livelli di efficienza nella gestione delle attività amministrative ed aumento della produttività e riduzione dei costi di gestione. Inoltre, si ritiene precisare che nella riduzione della spesa deve comunque essere mantenuta la corrispondenza tra funzioni e risorse, al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa, verificando tale corrispondenza attraverso le procedure del controllo economico di gestione. L’alienazione dei beni di proprietà dell’ente può avere l’effetto di recuperare risorse finanziarie da destinare al finanziamento delle opere pubbliche e per il rimborso della quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui21, ma non può più, come avveniva fino al 2005, essere utilizzato per eccedere i limiti imposti per il patto di stabilità interno. In considerazione delle modalità di calcolo degli obiettivi sul PSI le azioni sono tutte dirette al contenimento della spesa e per assurdo non assumono più rilevanza (sempre ai fini del PSI), l’aumento degli accertamenti tributari, il maggiore finanziamento dei servizi pubblici con tariffe e prezzi, la limitazione del ricorso a contratti a termine al di fuori della dotazione organica e la riduzione della spesa per il personale. 9. LE CONSIDERAZIONI FINALI L’intenzione del legislatore con i nuovi parametri di calcolo del patto di stabilità interno, fissati dalla finanziaria per il 2006 e il sistema sanzionatorio previsto (analogo a quello in vigore per il 2005) è quella di attuare, ulteriormente, una mera limitazione della spesa quale strumento per ridurre gli sprechi esistenti nella pubblica amministrazione, senza però prendere in considerazione lo stato di realizzazione delle entrate. Risulta naturale che il monitoraggio sulle entrate continua ad avere la sua importanza (ma non per il PSI) soprattutto per evitare il ricorso alle onerose anticipazioni di tesoreria – i cui relativi oneri per interessi passivi sono ora esclusi dal patto di stabilità. È necessario che gli enti si diano delle modalità di controllo e riduzione delle spese, tenendo conto da un lato della necessità di non incrementare ulteriormente il carico fiscale sui cittadini- contribuenti-elettori e dall’altro della continua riduzione dei trasferimenti statali. Infine è da dire che diversi sono, a nostro parere, gli aspetti critici della legge finanziaria. La prima critica riguarda l’opera che si assume come anno di riferimento, su cui calcolare le variazioni percentuali, il 2004: in questo modo vengono premiati coloro che in tale anno hanno impegnato e pagato somme elevate. Più opportuno sarebbe il riferimento (così come già previsto nella legge finanziaria 2005) al triennio 2002-2004 e non al singolo anno. Si pongono, poi, anacronistiche limitazioni non soltanto alla spesa (corrente e di investimento) di competenza ma anche ai pagamenti – in conto residui e di competenza – obbligando gli enti a rinviare i pagamenti più rilevanti (principalmente per lavori pubblici) anche in presenza di un’elevata liquidità. È, altresì, svilente e incomprensibile che una volta fissata la riduzione della spesa tramite il patto di stabilità interno si pongano ulteriori riduzioni in interventi specifici (spese per il personale, per indennità agli amministratori) riducendo ad una formula l’autonomia finanziaria e gestionale, sull’assunto, assolutamente errato, che lo spreco di risorse sia generalizzato nell’amministrazione pubblica. Eugenio Piscino Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Gragnano 21 Così come previsto dal comma 66 dell’art. 1 L. n. 311 del 2004 – finanziaria 2005. 7
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