LucaTavani LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - Ascolod
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LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER L’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE LucaTavani Mairago, 30 gennaio 2019
Quando si vota? Il Consiglio dell’Unione europea ha stabilito che le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo si svolgano tra il 23 e il 26 maggio 2019 Decisione (UE, Euratom) 2018/767 del Consiglio del 22 maggio 2018 G.U. Unione europea n. L129 del 25 maggio 2018 In tutti gli Stati dell’Unione europea lo spoglio dei voti avrà inizio in contemporanea alle ore 23 del 26 maggio 2019
Election day Anche per l’elezione dei sindaci e dei Consigli comunali si dovrebbe votare (art. 7, comma 2, decreto-legge n. 98/2011) domenica 26 maggio 2019 dalle 7.00 alle 23.00 L’eventuale turno di ballottaggio avrebbe luogo domenica 9 giugno 2019 dalle 7.00 alle 23.00
Il turno di ballottaggio Nei Comuni con meno di 15mila abitanti si vota con un sistema maggioritario a turno unico: viene eletto chi ottiene il maggior numero di voti (maggioranza relativa). Diventa sindaco chi ha ottenuto il maggior numero di voti; la lista collegata si aggiudica i 2/3 dei seggi del consiglio; il restante terzo viene suddiviso tra gli altri partiti o coalizioni in base alle percentuali ottenute. Il primo seggio delle liste di minoranza spetta ai candidati sindaci non eletti. In caso di parità tra due candidati alla carica di sindaco si procede al ballottaggio. In caso di ulteriore parità viene eletto il candidato più anziano.
La proclamazione del sindaco e degli eletti Nei Comuni con meno di 15mila abitanti con una sola sezione elettorale, il presidente del seggio, ultimate le operazioni di scrutinio proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti e proclama gli eletti alla carica di consigliere comunale. Nei Comuni con meno di 15mila abitanti e più di una sezione elettorale, alla proclamazione degli eletti provvede l’Adunanza dei presidenti (si riunisce nella sede della 1a sezione, è presieduta dal presidente dell’ufficio elettorale della 1a sezione e le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della medesima 1a sezione). L’adunanza si tiene “nel giorno di martedì successivo alla votazione se possibile, o al più tardi alle ore 8 del mercoledì”. È da ritenere, tuttavia, che il termine abbia carattere ordinatorio e che, se compatibile con le esigenze degli uffici elettorali e con l’assoluta regolarità e completezza delle operazioni del procedimento elettorale, l’adunanza dei presidenti possa tenersi anche il lunedì, dopo il compimento di tutti gli adempimenti dei seggi.
Elezioni europee/amministrative: gli adempimenti • 25 febbraio 2019 Presentazione domanda dei cittadini Ue che intendono votare in Italia per il Parlamento europeo (Circolare Ministero dell’interno - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali n. 4 del 25 gennaio 2019) (documentazione esente da legalizzazione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191, in vigore dal 16 febbraio 2019) • 7 marzo 2019 Termine per la presentazione (ai Consolati) della domanda per poter esercitare il diritto di voto all’estero (esclusivamente per le elezioni del Parlamento europeo) da parte dei cittadini italiani temporaneamente presenti in uno Stato UE per motivi di lavoro o studio (Comunicato del Ministero dell’interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2019)
Elezioni europee/amministrative: gli adempimenti • 11 aprile 2019 Pubblicazione manifesto di convocazione dei comizi elettorali Scadenza 2a tornata revisione dinamica straordinaria • 16 aprile 2019 Presentazione domanda cittadini Ue che intendono votare per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale (documentazione esente da legalizzazione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191, in vigore dal 16 febbraio 2019) • 16 e 17 aprile 2019 Gli uffici resteranno aperti dalle 8 alle 20 per il rilascio delle certificazioni necessarie per la presentazione delle candidature per le elezioni del Parlamento europeo
Elezioni europee/amministrative: gli adempimenti • dal 16 aprile 2019 al 6 maggio 2019 Termine per la presentazione della domanda di ammissione al voto domiciliare da parte di elettori affetti da infermità. Attenzione: in un'ottica di garanzia del diritto al voto, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune, potrebbero essere valutate anche istanze pervenute oltre il termine. • dal 23 al 26 aprile 2019 Delimitazione, ripartizione e assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale • 26 e 27 aprile 2019 Presentazione delle candidature per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale • 1° maggio 2019 Termine per la spedizione delle cartoline-avviso agli elettori residenti all’estero • tra il 1° maggio e il 6 maggio 2019 Nomina degli scrutatori
Elezioni europee/amministrative: gli adempimenti • 11 maggio 2019 Affissione del manifesto recante i nomi dei candidati per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale Blocco delle liste • 24 e 25 maggio 2019 Gli uffici resteranno aperti almeno dalle 9 alle 18 per il rilascio delle tessere elettorali e degli eventuali duplicati • 26 maggio 2019 Apertura dei seggi, dalle 7 alle 23 Alle ore 23 inizio dello scrutinio per le elezioni del Parlamento europeo • 27 maggio 2019 Alle ore 14 inizio dello scrutinio per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale
Elezioni europee/amministrative: gli adempimenti In caso di ballottaggio: • 7 e 8 giugno 2019 Gli uffici resteranno aperti almeno dalle 9 alle 18 per il rilascio delle tessere elettorali e degli eventuali duplicati • 9 giugno 2019 Apertura dei seggi, dalle 7 alle 23 Alle ore 23 inizio dello scrutinio dei voti
Il Regolamento 2016/1191: stop a legalizzazioni e traduzioni Il prossimo 16 febbraio 2019 entra in vigore il Regolamento UE 2016/1191, che esenta dalla legalizzazione i documenti pubblici formati da un’autorità di uno Stato UE per attestare: • nascita | esistenza in vita | decesso | nome; • matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile; • divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio; • unione registrata, compresa la capacità di sottoscrivere un'unione registrata; • scioglimento di un'unione registrata, separazione personale o annullamento di un'unione registrata; • filiazione | adozione | domicilio e/o residenza | cittadinanza; • assenza di precedenti penali, a condizione che i documenti pubblici riguardanti tale fatto siano rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza. Il regolamento si applica inoltre ai documenti pubblici la cui presentazione possa essere richiesta da cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini quando essi desiderano votare o candidarsi alle elezioni del Parlamento europeo o alle elezioni comunali nel loro Stato di residenza
Il Regolamento 2016/1191: stop a legalizzazioni e traduzioni Inoltre non è richiesta una traduzione quando: il documento pubblico relativo alla nascita, all'esistenza in vita, al decesso, al matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile, all'unione registrata, compresi la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata, al domicilio e/o alla residenza e all'assenza di precedenti penali, è corredato di un modulo standard multilingue. I moduli standard multilingue sono utilizzati come supporto per la traduzione e non hanno alcun valore legale autonomo.
Il Regolamento 2016/1191: stop a legalizzazioni e traduzioni
Composizione dei Consigli comunali (Comuni
La popolazione legale La popolazione legale è quella risultante all’ultimo censimento Decreto del presidente della Repubblica 6 novembre 2012 Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012
Composizione delle liste dei candidati Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. Nel calcolo delle quote di genere all’interno di ogni lista, in presenza di decimali nel numero di candidati del sesso meno rappresentato, l’arrotondamento si effettua sempre all’unità superiore, anche qualora la cifra decimale sia inferiore a 50 centesimi; il numero del genere più rappresentato viene quindi determinato senza tenere conto della sua parte decimale. fonte: articoli 71 e 73, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Rappresentanza di genere Comuni con popolazione legale da 5.000 a 10.000 abitanti La lista deve contenere un numero minimo di 9 e massimo di 12 candidati Numero candidati 2/3 1/3 9 6 3 10 6 (6,66) 4 (3,33) 11 7 (7,33) 4 (3,66) 12 8 4 Lodi Vecchio, Mulazzano, Tavazzano con Villavesco, Zelo Buon Persico
Presentazione delle candidature Le liste delle candidature devono essere presentate alla Segreteria comunale dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedente la data delle elezioni Per assicurare al massimo il diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, è opportuno che la segreteria comunale resti aperta dalle ore 8 alle ore 20 di venerdì 26 aprile dalle ore 8 alle ore 12 di sabato 27 aprile Inoltre, per garantire il rilascio delle certificazioni, nonché per l’espletamento degli altri servizi necessari al procedimento elettorale, nei giorni 23, 24 e 25 aprile 2019 gli uffici dovranno restare aperti anche nelle ore pomeridiane
Il riposo compensativo CCNL 14/9/2000 Articolo 39, comma 3 Il personale che, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, è chiamato a prestare lavoro straordinario nel giorno di riposo settimanale, in applicazione delle previsioni del presente articolo, oltre al relativo compenso, ha diritto anche a fruire di un riposo compensativo corrispondente alle ore prestate. Il riposo compensativo spettante è comunque di una giornata lavorativa ove le ore di lavoro straordinario effettivamente rese siano quantitativamente maggiori di quelle corrispondenti alla durata convenzionale della giornata lavorativa ordinaria. […] La presente disciplina trova applicazione anche nei confronti del personale incaricato di posizioni organizzative. ORIENTAMENTI APPLICATIVI DELL’ARAN Il personale interessato da prestazioni di lavoro rese in una giornata di riposo settimanale (di regola la domenica) in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, ha diritto: a) a percepire, per tutte le ore di straordinario prestate, il compenso orario previsto per lo straordinario festivo; b) ad una sola giornata di riposo compensativo, qualora le ore di straordinario siano quantitativamente superiori a quelle corrispondenti ad una giornata lavorativa convenzionale, secondo la articolazione dell’orario vigente nell’ente. Esempio pratico: un lavoratore nella giornata di domenica ha prestato 10 ore di lavoro straordinario. Lo stesso lavoratore ha diritto, secondo la disciplina sopra illustrata: a) ad un compenso complessivo pari a 10 ore di straordinario festivo; b) ad una giornata di riposo compensativo di sei ore, se l’orario settimanale è articolato su sei giorni lavorativi; se la settimana lavorativa è articolata su cinque giorni la durata convenzionale di una giornata potrebbe essere individuata in 7,2 ore (36:5); c) la giornata di riposo di cui al punto b) riduce, corrispondentemente, il debito orario della settimana di fruizione. Possiamo ancora chiarire che, di norma, la giornata di riposo settimanale coincide con la domenica (salvo, ad esempio, per i dipendenti in turno); se l’orario settimanale è articolato su cinque giorni, il sabato è qualificato come “giornata non lavorativa”.
Presentazione delle candidature Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, deve rilasciare per ogni lista depositata, a coloro che materialmente effettuano la presentazione, una ricevuta dettagliata che deve indicare, il giorno e l’ora precisa di presentazione e l’elenco di tutti gli atti depositati. Ogni lista presentata, entro lo stesso giorno, deve essere trasmessa alla Commissione elettorale circondariale. Sostituzione del segretario comunale: La circolare MIAICSE 5 maggio 1993, n. 82, prevede, ravvisata la necessità di assicurare continuità allo svolgimento delle operazioni legate alla presentazione delle candidature che il segretario comunale deleghi - con l’assenso del Sindaco e dandone comunicazione al Prefetto - ad un dipendente comunale ritenuto idoneo, le funzioni di ricezione delle candidature in caso di suo impedimento o assenza.
Presentazione delle candidature: documenti necessari Non si applicano i principi di semplificazione amministrativa (Consiglio di Stato, I sezione, parere n. 1232 del 13 dicembre 2000) Conseguentemente non sono ammesse: la dichiarazione sostitutiva di certificazioni (se non espressamente previsto) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali con autodichiarazione dell’interessato la presentazione dei documenti mediante fax o posta elettronica Le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale non si applicano all’esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale e consultazioni elettorali (articolo 2, comma 6, decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
Presentazione delle candidature: istruzioni Le istruzioni ufficiali per la presentazione e l’ammissione delle candidature saranno pubblicate e rese disponibili sul portale Eligendo del Ministero dell’interno https://dait.interno.gov.it/elezioni
Presentazione delle candidature: documenti necessari La normativa non prescrive modelli o particolari formulazioni: sarà, perciò sufficiente, che i documenti contengano i requisiti sostanziali che la legge richiede. • I candidati consiglieri compresi nella lista devono essere contraddistinti con un numero d’ordine progressivo. • Con la lista deve essere presentato anche il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo. • Di tutti i singoli candidati, sia alla carica di sindaco sia a quella di consigliere comunale, compresi nella lista deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita. • Per i candidati alla carica di consigliere comunale, che siano cittadini dell’Unione europea, deve essere specificato anche lo stato membro di cui siano cittadini. La firma degli elettori deve essere apposta su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data nascita di ognuno dei sottoscrittori.
Presentazione delle candidature: documenti necessari Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale e dichiarazione di presentazione della lista Comuni con popolazione legale sino a 1.000 abitanti La lista viene sottoscritta dagli stessi candidati Comuni con popolazione legale da 1.001 a 2.000 abitanti La lista deve essere sottoscritta da minimo 25 e massimo 50 elettori Comuni con popolazione legale da 2.001 a 5.000 abitanti La lista deve essere sottoscritta da minimo 30 e massimo 60 elettori Comuni con popolazione legale da 5.001 a 10.000 abitanti La lista deve essere sottoscritta da minimo 60 e massimo 120 elettori Comuni con popolazione legale da 10.001 a 20.000 abitanti La lista deve essere sottoscritta da minimo 100 e massimo 200 elettori
Presentazione delle candidature: documenti necessari Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale e dichiarazione di presentazione della lista Nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, non sono valide le sottoscrizioni apposte dai candidati a sostegno della loro stessa lista. Nulla esclude però che il candidato di una lista sottoscriva la presentazione di una lista concorrente. Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 6 ottobre 2014, n. 4993 Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista. Art. 28, comma 3, art. 32, comma 4 e art. 93 del D.P.R. n. 570/1960
Presentazione delle candidature Comuni con popolazione legale sino a 1.000 abitanti Consiglieri da eleggere: 10 La lista (minimo 7, massimo 10 candidati) viene sottoscritta dagli stessi candidati Abbadia Cerreto, Maccastorna, Meleti, Terranova dei Passerini Comuni con popolazione legale da 1.001 a 2.000 abitanti Consiglieri da eleggere: 10 La lista (minimo 7, massimo 10 candidati) è sottoscritta da minimo 25 e massimo 50 elettori Bertonico, Boffalora d’Adda, Caselle Landi, Castelnuovo Bocca d’Adda, Corno Giovine, Corte Palasio, Galgagnano, Mairago, Marudo, Merlino, Ospedaletto Lodigiano, Ossago Lodigiano, Pieve Fissiraga, San Fiorano, Santo Stefano Lodigiano, Secugnago, Senna Lodigiana, Villanova del Sillaro Comuni con popolazione legale da 2.001 a 3.000 abitanti Consiglieri da eleggere: 10 La lista (minimo 7, massimo 10 candidati) è sottoscritta da minimo 30 e massimo 60 elettori Brembio, Casaletto Lodigiano, Castiraga Vidardo, Cervignano d’Adda, Comazzo, Cornegliano Laudense, Crespiatica, Fombio, Graffignana, Guardamiglio, Livraga, Montanaso Lombardo, Orio Litta, Salerano sul Lambro
Presentazione delle candidature Comuni con popolazione legale da 3.001 a 5.000 abitanti Consiglieri da eleggere: 12 La lista (minimo 9, massimo 12 candidati) è sottoscritta da minimo 30 e massimo 60 elettori Borghetto Lodigiano, Casalmaiocco, Caselle Lurani, Maleo, San Martino in Strada, Somaglia, Vizzolo Predabissi Comuni con popolazione legale da 5.001 a 10.000 abitanti Consiglieri da eleggere: 12 La lista (minimo 9, massimo 12 candidati) è sottoscritta da minimo 60 e massimo 120 elettori Lodi Vecchio, Mulazzano, Tavazzano con Villavesco, Zelo Buon Persico Comuni con popolazione legale da 10.001 a 15.000 abitanti Consiglieri da eleggere: 16 La lista (minimo 12, massimo 16 candidati) è sottoscritta da minimo 100 e massimo 200 elettori Casalpusterlengo
Presentazione delle candidature: i moduli Allegato 1 - Atto principale
Presentazione delle candidature: i moduli Allegato 1 - Atto principale
Presentazione delle candidature: i moduli Allegato 1 - Atto separato
Presentazione delle candidature: i moduli Allegato 1 - Atto separato
Presentazione delle candidature: documenti necessari Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale e dichiarazione di presentazione della lista Autenticazione delle sottoscrizioni Possono autenticare le sottoscrizioni: • il notaio, • il giudice di pace, • il cancelliere o collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, • il segretario delle procure della Repubblica, • il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il sindaco, l'assessore comunale o provinciale, i componenti della conferenza metropolitana, • il presidente del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale, • il segretario comunale o provinciale, • il funzionario incaricato dal sindaco o dal presidente della provincia, • il consigliere provinciale, metropolitano o comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia o al sindaco (anche se sia candidato alle medesime elezioni). Le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180°giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature (29 ottobre 2018)
Presentazione delle candidature: documenti necessari Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale e dichiarazione di presentazione della lista Autenticazione delle sottoscrizioni Il Ministero della Giustizia ha precisato che i pubblici ufficiali a cui è attribuita la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, possono autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza del proprio ufficio. Il Consiglio di Stato (Adunanza plenaria, sentenza 9 ottobre 2013, n. 22) ha ribadito che i pubblici ufficiali possono autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all’interno del territorio di competenza dell’ufficio a cui appartengono ma anche per consultazioni elettorali che non si svolgono in tale ambito territoriale (Sezione III, sentenza 16 maggio 2016, n. 1990)
Presentazione delle candidature: documenti necessari Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale e dichiarazione di presentazione della lista Impedimento alla sottoscrizione Gli elettori che non sappiano o che non siano in grado di sottoscrivere per un impedimento fisico possono rendere la loro dichiarazione di presentazione della lista in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio, al segretario comunale o ad altro funzionario delegato dal Sindaco. Di tale dichiarazione è redatto apposito verbale da allegare alla lista dei candidati.
Presentazione delle candidature: documenti necessari Dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comunale Limitazione dei mandati Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è consentito un numero massimo di tre mandati.
Presentazione delle candidature: documenti necessari Dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comunale Incandidabilità Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro Comune. Nessun candidato alla carica di consigliere può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune né in più di due Comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno e chi è stato eletto in un Comune non può presentarsi candidato in altri Comuni. Ciascun candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, deve rendere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all’art. 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
Presentazione delle candidature: documenti necessari Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 Art. 10 - Incandidabilità alle elezioni comunali Non possono essere candidati alle elezioni comunali: • coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope […] o per un delitto […] concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; • coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale […]; • coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale; • coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio […]; • coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; • coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Presentazione delle candidature: documenti necessari Dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comunale L'incandidabilità opera anche nel caso di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento). L'incandidabilità produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all’art. 2, lettera b) e c), del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità.
Presentazione delle candidature: documenti necessari Certificati attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali comunali dei sottoscrittori della lista Certificati attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune del candidato alla carica di sindaco e dei candidati alla carica di consigliere comunale Rilascio dei certificati I certificati (che possono essere anche cumulativi) devono essere rilasciati entro il termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta. Sono rilasciati in esenzione dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria. Nei Comuni con popolazione legale superiore ai 15.000 abitanti Dichiarazione dei delegati della lista per il collegamento con il candidato alla carica di sindaco La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione presentata da parte del candidato alla carica di sindaco
Presentazione delle candidature: documenti necessari Documentazione ulteriore richiesta per la candidatura di cittadini di altro Stato dell’Unione europea I cittadini dell’Unione europea, che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale (essendo riservate ai cittadini italiani le cariche di sindaco e di vice sindaco), devono produrre i seguenti altri documenti: a) una dichiarazione contenente l’indicazione della cittadinanza, dell’attuale residenza e dell’indirizzo nello stato di origine; b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall’autorità amministrativa competente dello Stato di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità. Inoltre, se non siano ancora stati iscritti nella lista elettorale aggiunta, devono presentare, in luogo del certificato di iscrizione nella lista aggiunta, un attestato dello stesso comune dal quale risulti che la domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta sia stata presentata non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali (16 aprile 2019) Tutta la documentazione presentata sarà esente da legalizzazione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191, in vigore dal 16 febbraio 2019.
Presentazione delle candidature: documenti necessari Documentazione ulteriore richiesta per la candidatura di cittadini di altro Stato dell’Unione europea Paesi aderenti all’Unione europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito (fino al 29 marzo 2019), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria
Presentazione delle candidature: documenti necessari Modello di contrassegno della lista Comuni con popolazione legale inferiore ai 15.000 abitanti Il candidato alla carica di sindaco dovrà essere affiancato da un contrassegno della lista collegata, da riprodurre sul manifesto con i candidati e sulle schede di votazione. Comuni con popolazione legale superiore ai 15.000 abitanti Il candidato alla carica di sindaco dovrà essere affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate, da riprodurre sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.
Presentazione delle candidature: documenti necessari Modello di contrassegno della lista È vietato l'uso di contrassegni che siano identici o possano facilmente confondersi con quelli di altre liste già presentate o con quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi. Sono vietati anche i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della croce, della vergine, di santi, di chiese…). È vietato anche l’uso di simboli propri del Comune nonché di denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche calcistiche e sportive) senza che venga depositata apposita autorizzazione all’uso da parte della stessa società. Sono vietati i contrassegni con espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie di stampo fascista o nazista, nonché qualunque simbologia che richiami, anche indirettamente, ideologie autoritarie.
Presentazione delle candidature: documenti necessari Modello di contrassegno della lista Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in triplice esemplare, anche a colori. Ad evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede di votazione, sarà opportuno che i contrassegni siano riprodotti su carta lucida con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di 10 cm. e l'altro da un cerchio del diametro di 3 cm. Eventuali diciture facenti parte del contrassegno saranno circoscritte dal cerchio. È opportuno che, oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno, il partito o gruppo politico depositi il contrassegno stesso anche su supporto informatico, ad esempio su CD, DVD, pen drive e simili, nei formati «.jpeg» e «.pdf». Ciò consentirà ai competenti uffici, per le attività di diffusione in internet delle candidature e dei risultati elettorali, e alle tipografie incaricate della stampa di manifesti e schede elettorali, di acquisire un’ottimale definizione e immagine sia delle espressioni letterali e delle raffigurazioni contenute all’interno del contrassegno, sia delle tonalità di colore.
Presentazione delle candidature: documenti necessari Modello di contrassegno della lista Le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali. All’atto della presentazione della lista deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che risultino tali per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso. I simboli dei gruppi parlamentari costituiti alla Camera dei Deputati (fonte: www.camera.it)
Presentazione delle candidature: documenti necessari Programma amministrativo Sarà opportuno che venga presentato in duplice copia. La prima sarà trasmessa alla Commissione elettorale circondariale per l'esame delle candidature, la seconda andrà pubblicata all'Albo pretorio del Comune. Nei Comuni con popolazione legale superiore ai 50.000 abitanti Bilancio preventivo di spesa Sarà opportuno che venga presentato in duplice copia. La prima sarà trasmessa alla Commissione elettorale circondariale per l'esame delle candidature, la seconda andrà pubblicata all'Albo pretorio del Comune.
La propaganda elettorale: il quadro normativo Legge 4 aprile 1956, n. 212 Norme per la disciplina della propaganda elettorale Legge 25 marzo 1993, n. 81 (articolo 29) Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale Circolare del Ministero dell’interno 8 aprile 1980, n. 1943/V Disciplina della propaganda elettorale
La propaganda elettorale indiretta: terminielettorale La propaganda Tra il 33° ed il 30° giorno precedente la data delle elezioni - tra il 23 e il 26 aprile 2019 - la Giunta comunale stabilisce in ogni centro abitato con popolazione residente superiore a 150 abitanti, gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale, secondo i seguenti parametri: • da 150 a 3.000 abitanti: da 1 a 3 spazi • da 3.001 a 10.000 abitanti: da 3 a 5 spazi • da 10.001 a 30.000 abitanti: da 5 a 10 spazi • da 30.001 a 100.000 abitanti: da 10 a 25 spazi • da 100.001 a 500.000 abitanti: da 25 a 50 spazi • da 500.001 a 1.000.000 abitanti: da 33 a 166 spazi • oltre 1.000.000 di abitanti: da 166 a 333 spazi fonte: articolo 2, legge 4 aprile 1956, n. 212 | articolo 1, comma 400, lettera h), legge 27 dicembre 2013, n. 147
La propaganda elettorale indiretta: terminielettorale La propaganda Le indicate quantità si riferiscono a centri abitati e non a Comuni; la nozione di centro abitato, poi è diversa anche da quella di frazione ed è riferita ad una pura e semplice situazione di fatto, qual è quella dell’esistenza di un raggruppamento di case d’abitazione. Da ciò ne consegue che se, ad esempio, un Comune si compone di tre centri abitati di almeno 150 abitanti ciascuno, in esso potranno essere stabiliti non meno di 1 e non più di 3 spazi per ciascun centro e non per l’intero Comune: e cioè, complessivamente, non meno di 3 e non più di 9 spazi. (Circolare ministeriale n. 1943/V dell’8 aprile 1980)
La propaganda elettorale ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 1 2 3 4 5 Ad ogni lista di candidati sarà assegnato uno spazio, in ciascuno dei centri abitati individuati, della dimensione di 2 mt. di altezza x 1 mt. di base, secondo l’ordine di ammissione di ciascuna lista comunicato dalla Commissione elettorale circondariale
La propaganda elettorale ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL’ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO 1 2 3 4 5 6 7 8 Ad ogni lista di candidati sarà assegnato uno spazio, in ciascuno dei centri abitati individuati, della dimensione di 2 mt. di altezza x 1 mt. di base, secondo l’ordine di ammissione di ciascuna lista comunicato dall’Ufficio elettorale circoscrizionale tramite la Prefettura (le liste ammesse furono 15 nel 2009 e 11 nel 2014)
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