CONVENZIONE ATTUATIVA - POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE - CAVACURTA, CORNO GIOVINE, FOMBIO E MALEO - PER LA GESTIONE ASSOCIATA ...

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CONVENZIONE ATTUATIVA - POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE - CAVACURTA, CORNO GIOVINE, FOMBIO E MALEO - PER LA GESTIONE ASSOCIATA ...
CAVACURTA, CORNO GIOVINE, FOMBIO E MALEO

    CONVENZIONE ATTUATIVA

PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE
  POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA
    AMMINISTRATIVA LOCALE
CONVENZIONE ATTUATIVA - POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE - CAVACURTA, CORNO GIOVINE, FOMBIO E MALEO - PER LA GESTIONE ASSOCIATA ...
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA
                DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SERVIZI IN MATERIA DI
       POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE

La presente convenzione per la gestione in forma associata si compone di 19 articoli:

PREMESSA

Articolo 1: Oggetto della Convezione

Articolo 2: Finalità

Articolo 3: Comune Capofila e costituzione del Servizio Unico di Polizia Locale

Articolo 4: Funzioni, attività e servizi svolti dall’Ufficio Comune e procedimenti

              amministrativi di competenza

Articolo 5:   Struttura Direzionale e Funzionario Responsabile dell’Ufficio Unico

Articolo 6:   Conferenza dei Sindaci

Articolo 7:   Decorrenza e durata della convenzione e modalità di recesso

Articolo 8:   Strumenti di consultazione tra i contraenti

Articolo 9: Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie

Articolo 10: Piano annuale delle attività e gestione economico-finanziaria

Articolo 11: Dotazione di personale, armamento e mezzi di difesa

Articolo 12: Beni e strutture

Articolo 13: Regole di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio Unico di Polizia Locale

Articolo 14: Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Articolo 15: Modifiche

Articolo 16: Disposizioni di rinvio

Articolo 17: Comunicazioni

Articolo 18: Informazione e Consultazione Sindacale

Articolo 19: Norme finali
CONVENZIONE ATTUATIVA - POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE - CAVACURTA, CORNO GIOVINE, FOMBIO E MALEO - PER LA GESTIONE ASSOCIATA ...
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA
              DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SERVIZI IN MATERIA DI
            POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE

PREMESSA:

RICHIAMATE le disposizioni di cui all’articolo 14, commi dal 25 al 31quater, del Decreto
Legge n° 78/2010, convertito nella Legge n° 122/2010, come modificate ed integrate
dall’articolo 19 del Decreto Legge n° 95/2012, come convertito nella Legge 135/2012, in
base alle quali i Comuni con meno di 5.000 abitanti, tra cui Maleo, Corno Giovine,
Cavacurta e Fombio, in base al comma 28 dell’articolo 14 della Legge n° 122/2010,
devono obbligatoriamente esercitare in forma associata le prime nove delle dieci funzioni
fondamentali, di cui al comma 27 del medesimo articolo 14, e di queste tre entro il 1°
Gennaio 2013 e le altre sei entro il 1° Gennaio 2014.
RICHIAMATA la Convenzione Quadro, sottoscritta in data 18/12/2012 tra i medesimi
Comuni e gli impegni ivi compresi;

CONSIDERATO CHE:

 i compiti e le attività di gestione associata della funzione polizia municipale e polizia
  amministrativa locale, sono oggetto della presente convenzione approvata con le
  deliberazioni consiliari sopra richiamate, esecutive ai sensi di legge.
 l’art. 30 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, consente agli enti locali di stipulare apposite
  convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

Tutto ciò premesso, le Amministrazioni comunali di Cavacurta, Corno Giovine, Fombio e
Maleo, hanno espresso la volontà di gestire in forma associata la funzione fondamentale
polizia municipale e polizia amministrativa locale e hanno approvato lo schema della
presente Convenzione con le deliberazioni consiliari di seguito indicate, esecutive ai sensi
di legge:

     deliberazione del Consiglio comunale di Cavacurta n. ….. del ......
     deliberazione del Consiglio comunale di Corno Giovine n. ….. del ......
     deliberazione del Consiglio comunale di Fombio n. ...... del …...
     deliberazione del Consiglio comunale di Maleo n. ...... del …...

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1
(Oggetto della Convenzione)

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. La convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del T.U.E.L. e a quanto richiamato
nella Legge n° 148/2011 e s.m.i., nonché ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione
Quadro, ha per oggetto la gestione in forma associata delle funzioni e servizi in materia di
Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale, come in dettaglio elencati
all’articolo 4.

Articolo 2
(Finalità)

1. La gestione associata ha lo scopo, oltre ad assolvere gli obblighi normativi, di realizzare
lo svolgimento coordinato delle attività previste per l'espletamento delle funzioni sopra
richiamate, attraverso l’impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali
assegnate, uniformando comportamenti e metodologie di intervento.

2. La gestione associata della funzione fondamentale Polizia Municipale e Polizia
Amministrativa Locale costituisce lo strumento mediante il quale i Comuni convenzionati
assicurano una modalità unitaria di conduzione e la razionalizzazione delle procedure
secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità in vista del miglioramento del servizio
e della distribuzione ottimale dei servizi sul territorio.

3. I Comuni aderenti, attraverso la presente gestione, si impegnano, altresì, in via generale
a sviluppare azioni coordinate, anche se non direttamente rientranti nella funzione in
oggetto, volte a garantire più elevati livelli nella resa dei servizi ai cittadini.

Articolo 3
(Comune Capofila e costituzione dell’Ufficio Unico di Polizia Locale)

1. Il Comune Capofila, individuato dagli Enti nel Comune di Maleo, è il responsabile
dell'attuazione della presente convenzione.

2. Al fine di consentire la riorganizzazione e l’uso ottimale delle risorse umane, delle
strutture e della strumentazione è costituito l’Ufficio Unico per il Servizio Intercomunale
di Polizia Locale per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui alla presente
convenzione, con sede presso il Comune di Maleo. Il personale della Polizia Locale dei
Comuni associati viene assegnato in rapporto funzionale all’Ufficio Unico pur mantenendo
il rapporto organico e di dipendenza con il Comune di appartenenza.

3. Al fine di garantire un migliore servizio alla cittadinanza è possibile, compatibilmente
con la dotazione organica del personale, l’eventuale articolazione territoriale di sportelli
nelle Case Municipali di Corno Giovine, Cavacurta e Fombio.

4. Al Comune Capofila è conferita la delega, ai sensi dell’articolo 30 del Decreto
Legislativo n° 267/2000, per l’attuazione degli obiettivi fissati dalla Conferenza dei Sindaci
che diventano parte integrante dei documenti programmatori degli Enti Associati, degli atti
di gestione della funzione di Polizia Locale per conto dei Comuni aderenti alla presente
convenzione il cui territorio, complessivamente inteso, costituisce l’ambito territoriale di
esercizio della stessa ai sensi della Legge n° 65/1986 della L.R. 4/2003.

5. Il Comune Capofila tiene i rapporti amministrativi e funzionali tra i Comuni aderenti ed i
rapporti istituzionali con gli altri Organi Statali, Regionali e Provinciali.
6. Periodicamente il Comune Capofila verifica, con i Sindaci dei Comuni aderenti,
l’andamento della gestione anche per avanzare proposte per il suo miglioramento

Articolo 4
(Funzioni, attività e servizi svolti dall’Ufficio Comune e procedimenti amministrativi
di competenza)

1. L’ufficio Unico per il Servizio Intercomunale di Polizia Locale deve garantire in generale
il presidio del territorio e una più incisiva presenza per la prevenzione e il controllo di
fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione
ambientale, la sicurezza urbana, la tutela del consumatore, la salvaguardia dell’integrità e
la conservazione del patrimonio pubblico.

2. Le macro aree di attività del Servizio Intercomunale sono le seguenti:
a) Polizia Amministrativa: intesa come prevenzione e repressione di tutti i fenomeni che
   costituiscono violazione amministrativa a norme imperative in materia di commercio,
   edilizia, igiene e sanità, sicurezza urbana e fiscalità locale nonché ad altre attività
   previste da Leggi, Regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali.
b) Polizia Stradale: intesa come prevenzione e accertamento delle violazioni in materia
   di circolazione stradale, rilevazione degli incidenti stradali, tutela e controllo sull’uso
   della rete viaria, sicurezza della circolazione stradale e scorta per la sicurezza della
   circolazione.
c) Polizia Giudiziaria: intesa come acquisizione delle notizie di reato, impedimento che i
   reati accertati vengano portati a conseguenze ulteriori, ricerca degli autori, attività
   necessarie per assicurare le fonti di prova e raccolta di quant’altro possa servire per
   l’applicazione della Legge Penale.
d) Polizia Ambientale: intesa come controllo sulle attività inquinanti, gestione dei rifiuti e
   monitoraggio ambientale, censimenti e controlli per la tutela del patrimonio
   floro/faunistico.
e) Ausilio alla Pubblica Sicurezza e Ordine Pubblico: Previa disposizione del Sindaco
   interessato, quando ne venga fatta specifica richiesta da parte della competente
   Autorità, collaborazione nell’ambito delle proprie attribuzioni con le Forze di Polizia dello
   Stato.
f) Sicurezza Urbana: intesa come controllo del territorio per prevenire e arginare
   fenomeni di disagio derivanti non solo da violazione di norme ma anche da forme di
   degrado e inciviltà diffusa, mappatura e raccolta dati per fini istituzionali (es.: residenze,
   censimenti, analisi, ecc.)
g) Protezione Civile: intesa come primo intervento e soccorso nelle calamità per le
   competenze comunali in materia, supporto alle organizzazioni di volontariato e
   assistenza alle comunità coinvolte.
h) Compiti di rappresentanza istituzionale: intesi come impiego in ricorrenze, feste,
   presidio delle sedute consiliari (se previsto dagli Statuti degli Ente aderenti),
   comunicazione e rapporti con la cittadinanza e i media.

3. Oltre a quanto previsto nel precedente comma 2. il Servizio Intercomunale svolge le
seguenti funzioni e attività amministrative:
a) Istruttoria e rilascio di tutte le autorizzazioni, concessioni e pareri previsti dal Codice
   della Strada, dal relativo Regolamento di Esecuzione e dalla regolamentazione locale in
   materia di circolazione stradale (es. rilascio contrassegni invalidi, autorizzazioni per
   occupazioni di suolo pubblico in sede stradale, passi carrabili, circolazione in deroga a
   provvedimenti di limitazione del traffico, autorizzazione per pubblicità lungo le strade,
   autorizzazioni per trasporti eccezionali, ecc.);
b) Istruttoria e emanazione di provvedimenti di disciplina della circolazione stradale ai
sensi dell’articolo 7 del Codice della Strada. Istruttoria delle pratiche in caso di
   provvedimenti che incidono sulla circolazione stradale ma di competenza di altri Organi
   del Comune (Ordinanze Sindacali contingibili e urgenti e provvedimenti di competenza
   della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale);
c) Notifica ed esecuzione di provvedimenti emanati in violazione alle norme sulla
   circolazione stradale (Es.: sospensione di validità della patente di guida o degli altri
   documenti abilitanti ai sensi del C.d.S.);
d) Istruttoria e rilascio delle residuali autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico che
   non riguardano la sede stradale;
e) Cura dei rapporti con il S.U.A.P. (Sportello Unico per le Attività Produttive) nonché
   istruttoria e rilascio delle autorizzazioni, concessioni e altri atti d’assenso residuali che
   rimangono di competenza esclusiva comunale in materia di attività produttive;
f) Tentativi di risoluzione bonaria dei privati dissidi ai sensi dell’articolo 1 del TULPS
   (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);
g) Accertamento della sorvegliabilità di pubblici esercizi o altre attività soggette al TULPS
   (anche su delega della Questura);
h) Servizio residuale di notifica e consegna di atti inteso come garanzia di
   sostituzione del Messo Comunale in caso di assenza e assicurazione del
   supporto in caso di necessità;
i) Istruttoria ed esecuzione dei Trattamenti Sanitari Obbligatori e degli Accertamenti
   Sanitari Obbligatori;
j) Istruttoria delle pratiche relative ai trattenimenti di sorte locale (Es. lotterie, pesche di
   beneficenza, ecc.);
k) Gestione dell’Ufficio Oggetti Smarriti;
l) Predisposizione e realizzazione di progetti di educazione stradale rivolti agli Istituti
   Scolastici;
m)Coordinamento di Associazioni di Volontariato la cui attività viene svolta nelle materie di
   competenza del Servizio di Polizia Locale;
n) Ricezione ed elaborazione delle comunicazioni di cessione fabbricato e delle
   comunicazioni di ospitalità.
o) Gestione delle competenze comunali in materia di anagrafe canina e randagismo.

4. L’Ufficio Unico di Polizia Locale, sulla base delle direttive politiche della Conferenza dei
Sindaci e nel rispetto degli indirizzi di ogni singolo Sindaco nel proprio territorio, ha ampio
potere decisionale sotto il profilo tecnico amministrativo nelle materie di competenza. In
ragione di ciò oltre alle funzioni istruttorie delle pratiche l’Ufficio emette, in piena
autonomia, tutti i provvedimenti amministrativi del caso quali autorizzazioni, concessioni,
pareri, ordinanze, nulla osta, dinieghi, revoche, ecc.

5. Tutti gli atti emanati dall’Ufficio Unico sono formalizzati quali atti del Comune nel cui
territorio il personale si trova ad operare. L’intestazione degli atti, in linea di massima, deve
contenere la denominazione della gestione associata e della sede dell’Ufficio
Intercomunale.

Articolo 5
(Struttura Direzionale e Funzionario Responsabile dell’Ufficio Unico)

1. La gestione della convenzione si uniforma al principio della distinzione tra funzione
direzionale politica e funzione di gestione tecnico amministrativa.

2. La Struttura Direzionale è così articolata:
a) Ogni Sindaco è Autorità di Polizia Locale nel territorio del proprio Comune ai sensi
   dell’articolo 2 della Legge 65/1986 dell’articolo 9 della Legge Regionale n° 4/2003;
b) La Conferenza dei Sindaci, o loro delegati, prevista dall’articolo 10 della Convenzione
   Quadro con il compito di elaborare gli indirizzi che dovranno essere perseguiti
   dall’Ufficio Intercomunale di Polizia Locale.

3. L’ufficio Unico di Polizia Locale è gestito, sotto il profilo tecnico amministrativo, da un
Funzionario Responsabile.

Articolo 6
(Conferenza dei Sindaci)

1. La Conferenza dei Sindaci svolge le funzioni di coordinamento e controllo previste
dall’articolo 10 della Convenzione Quadro sottoscritta in data 18/12/2012.

2. Oltre a quanto indicato al punto precedente la Conferenza dei Sindaci, per la presente
convenzione attuativa, provvede a:
 Fornire parere vincolante in merito alla nomina del Funzionario Responsabile dell’Ufficio
   Intercomunale di Polizia Locale;
 Esaminare i progetti finalizzati alla partecipazione a bandi per l’erogazione di contributi
   e le loro varianti e, se ritenuti meritevoli, ne promuove la loro approvazione;
 Promuove l’approvazione, presso i Consigli Comunali degli Enti convenzionati, di
   Regolamenti Comunali omogenei attinenti a materie di competenza della Polizia Locale
   in modo tale da garantire una uniformità delle procedure amministrative, sanzionatorie,
   di prevenzione e controllo del territorio (Es. Regolamento di Polizia Urbana,
   Regolamenti Annonari, Regolamenti sull’Occupazione del Suolo Pubblico, ecc.);
 Fornisce eventuali indicazioni in merito alle forme di pubblicità delle iniziative riguardanti
   le funzioni gestite dall’Ufficio Intercomunale di Polizia Locale;
 Approva le rendicontazioni periodiche redatte dal Funzionario Responsabile;
 Approva il documento vincolante di cui al successivo articolo 8 comma 4.

3. Alle sedute della Conferenza assiste, senza diritto di voto, il Funzionario Responsabile il
quale provvedere altresì alla redazione di un verbale sintetico delle riunioni e si fa carico,
successivamente, della trasmissione dello stesso a tutti gli Enti Convenzionati.

Articolo 7
(Decorrenza e durata della convenzione e modalità di recesso)

1. La durata della convenzione è prevista in anni tre, a decorrere dalla data di
sottoscrizione

2. La convenzione può essere rinnovata prima della naturale scadenza o prorogata per
anni. La presente convenzione può essere sciolta con mutuo consenso di tutti gli Enti
aderenti con la decorrenza, comunque, dell’ultima deliberazione comunale adottata. Lo
scioglimento della Convenzione quadro comporta automaticamente la decadenza della
presente Convenzione.

3. É consentito altresì il recesso di un singolo Ente, con un preavviso non inferiore a sei
mesi, entro il 30 Giugno, con decorrenza 01 Gennaio dell’anno seguente, inviato a tutti gli
altri Comuni convenzionati. Il recesso è ammissibile solo se non determina il venir meno
della dimensione ottimale di riferimento.

4. La Conferenza dei Sindaci approva un documento vincolate in cui vengono riportate le
specifiche compensazioni pecuniarie a carico dei Comune recedenti ove il recesso
comporti una maggiore spesa, o una diminuzione di entrata, a carico dei Comuni aderenti.

5. Non è comunque consentito il recesso parziale.

Articolo 8
(Strumenti di consultazione tra i contraenti)

1. La gestione associata deve operare nell’interesse di tutti gli Enti partecipanti, a
prescindere dal peso della singola partecipazione, e di tutti i Cittadini dei Comuni
interessati.

2. In merito alle forme di consultazione si rinvia alla convenzione quadro e, in particolare,
agli artt. 9, 10, 11 e 12, che prevede Organi di coordinamento sia politico sia tecnico.

Articolo 9
(Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie)

1. I Comuni aderenti alla convenzione versano al Comune Capofila una quota annua
necessaria per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi associati; tale quota è definita
dalla Conferenza dei Sindaci e approvata dalle Giunte dei Comuni della gestione
associata. La quota è determinata in relazione ai seguenti elementi:
   • numero abitanti dei singoli Comuni, per l’indennità del Funzionario Responsabile;
   • riparto delle ore di servizio tra i diversi Comuni;

2. Entro il 30/10 di ogni anno e, per il primo anno, entro trenta giorni dall’entrata in vigore
della convenzione, il Responsabile dell’Ufficio Comune comunica e motiva alla Conferenza
dei Sindaci, la previsione del fabbisogno finanziario per il funzionamento dell’Ufficio
medesimo in modo che la Conferenza possa assumere la relativa decisione.

3. Ogni Comune aderente si impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le
risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto e si
obbliga a versare la quota di spettanza al Comune Capofila secondo le seguenti
scadenze: 50% entro il 30/04; 50% entro il 30/10.

4. Il Responsabile dell’Ufficio Comune redige un apposito prospetto preventivo entro il
30/11 e, per il primo anno, entro quindici giorni dall’entrata in vigore della convenzione,
nonché un dettagliato rendiconto delle spese entro il 31/01, dell’anno seguente.

Articolo 10
(Piano annuale delle attività e gestione economico-finanziaria)

1. Il documento programmatico fondamentale per la gestione associata dei servizi
   oggetto della presente convenzione è il Piano annuale delle attività.

2. Il Piano annuale delle attività contiene:
   a) gli interventi e le attività da attuare, declinati in scala di priorità;
   b) i costi preventivati di funzionamento della gestione associata (piano economico-
   finanziario);
   c) le risorse umane da impiegare per lo svolgimento delle attività;
   d) gli indicatori di efficienza ed economicità del Piano.

3. Il Piano, una volta approvato, viene trasmesso agli Enti associati per i relativi
adempimenti e costituisce il documento in base al quale ciascun Ente aderente iscrive le
risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio annuale e predispone i relativi atti di
programmazione gestionale.

4. Eventuali variazioni del Piano economico finanziario sono sottoposte all'approvazione
della Conferenza dei Sindaci.

5. I costi di investimento sono posti all'attenzione della Conferenza, la quale decide circa
la suddivisione tra gli Enti aderenti, tenuto conto di quanto previsto anche per i beni
strumentali.

6. Eventuali contributi concessi dallo Stato e dalla Regione a titolo di incentivo della
gestione     associata, sono utilizzati per la copertura finanziaria dei costi relativi alla
gestione oggetto della presente convenzione, comportando conseguentemente una
riduzione degli oneri a carico degli Enti aderenti.

7. Il rendiconto annuale di attività dell'Ufficio Comune è costituito da un documento
economico finanziario riepilogativo desunto dai risultati della gestione annuale.

8. Il rendiconto viene sottoposto all'approvazione della Conferenza dei Sindaci,
unitamente alla relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti,
entro il 28 febbraio dell'anno successivo e trasmesso agli Enti aderenti per la necessaria
presa d'atto e i conseguenti adempimenti.

Articolo 11
(Dotazione di personale, armamento e mezzi di difesa)

1. Per l'esercizio delle funzioni associate, l'Ufficio Intercomunale utilizza il personale degli
Enti aderenti, la cui opera è prestata in ragione delle mansioni e delle prerogative proprie
della qualifica ricoperta e della categoria contrattuale d'appartenenza. Tali figure sono
assegnate all'Ufficio Intercomunale secondo le modalità e alle condizioni che saranno
state definite dalla Conferenza dei Sindaci, sentito il coordinamento operativo di cui
all'articolo 12 della Convenzione Quadro. Ai dipendenti interessati si applicano gli specifici
istituti contrattuali così come definiti dal CCNL e dagli accordi integrativi.

2. Oltre al personale specificamente inquadrato nella categoria Polizia Locale, potrà
essere assegnato all’Ufficio, altro personale appartenente all’organico degli Enti associati,
già precedentemente assegnato ad altri compiti amministrativi.

3. La concreta attribuzione del personale di cui sopra avverrà con appositi atti di carattere
organizzativo, da adottarsi senza indugio all’approvazione della presente convenzione.

4. Il personale di Polizia Locale a cui è stata attribuita dal Prefetto la qualifica di Agente di
Pubblica Sicurezza può svolgere il servizio armato su tutto il territorio dei Comuni
convenzionati. Allo stessa stregua il personale potrà svolgere il servizio con altri mezzi di
difesa personale. A tal fine verrà approvato un Regolamento unificato da approvarsi ai
sensi Decreto Ministeriale n° 145 del 04/03/1987.

Articolo 12
(Beni e strutture)

1. La sede dell’Ufficio Intercomunale è individuata presso il Comune Capofila, che
provvede a dotare l’Ufficio delle strutture e delle attrezzature necessarie per il
funzionamento ordinario avvalendosi di beni del Comune stesso e/o messi a disposizione
dagli altri Comuni.

2. Di tali beni verrà redatto un elenco periodicamente aggiornato dall’Ufficio Intercomunale

3. Interventi ed acquisti di carattere straordinario ovvero atti ad una modifica sostanziale
della sede dovranno essere preventivamente approvati dalla Conferenza dei Sindaci.

4. I costi per i beni e le strutture saranno ripartiti secondo le modalità di cui al precedente
articolo 10.

5. L'acquisto di nuovi beni per il servizio associato e le relative modalità e condizioni,
saranno decisi dalla Conferenza dei Sindaci, la quale definirà anche i conseguenti effetti
nei casi di scioglimento della convenzione o di recesso dei Comuni aderenti.

Articolo 13
(Regole di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio Unico di Polizia Locale)

1. Giusto come già previsto dal precedente articolo 3 comma 2 è costituito l'Ufficio Unico
per il Servizio Intercomunale di Polizia Locale svolgente l'esercizio associato delle funzioni
e dei servizi di cui alla presente convenzione. Esso ha sede presso il Comune di Maleo
Ente Capofila della presente convenzione.

2. All’Ufficio Intercomunale è preposto un Responsabile (dirigente/incaricato di posizione
organizzativa) nominato previa acquisizione di parere vincolante dalla Conferenza dei
Sindaci.

3. L’ufficio Intercomunale, nella prima fase transitoria, funzionerà secondo le modalità di
organizzazione degli uffici e del personale vigenti nel Comune presso cui è costituito fino
alla definizione di un apposito Regolamento Comune per l’Organizzazione e il
Funzionamento del Servizio di Polizia Locale da adottarsi secondo i principi di cui alle
Leggi n° 65/1986 e L.R. n° 04/2003 e le linee guida della Conferenza dei Sindaci.

4. I Comuni contraenti, per garantire il miglior collegamento dell’Ufficio Intercomunale con
le proprie strutture, provvederanno, ai sensi dell’articolo 5 della Convenzione Quadro, ad
adeguare i rispettivi Regolamenti di organizzazione, disciplinando a tal fine i rapporti
dell’Ufficio con il resto dell’Organizzazione Comunale.

5. Al Comune Capofila, presso cui l’Ufficio Unico è costituito, è affidato il compito di
adottare gli atti necessari per la costituzione concreta dell’Ufficio Intercomunale e per la
nomina, previo parere vincolante della Conferenza dei Sindaci, del suo Responsabile.

6. All'Ufficio Unico Intercomunale è affidato:
a) lo svolgimento in forma associata e coordinata dei servizi di cui alla presente
   convenzione, come definiti dalla legislazione nazionale e regionale oltre che dalla
   disciplina regolamentare degli Enti aderenti, nonché ogni altro compito previsto dal
   piano annuale delle attività;
b) l'elaborazione della proposta del Piano annuale delle attività da sottoporre
   all'approvazione della Conferenza dei Sindaci;
c) la realizzazione, per quanto di competenza, delle attività e degli interventi contenuti nel
   Piano annuale delle attività;
d) l'elaborazione delle proposte di variazione del Piano medesimo;
e) la predisposizione del rendiconto annuale delle attività da sottoporre all'approvazione
   della Conferenza dei Sindaci.

7. Al Funzionario Responsabile dell’Ufficio Unico Intercomunale di Polizia Locale è
affidata, con la dovuta autonomia, la gestione tecnico operativa del servizio. In particolare
spettano a detto Funzionario i seguenti compiti:
a. Attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti, secondo le direttive impartite dalla
   Conferenza dei Sindaci, addestramento e impiego tecnico operativo del personale e dei
   mezzi in dotazione;
b. Sulla base delle direttive emanate dalla Conferenza dei Sindaci elabora e definisce le
   metodiche di valutazione dell’efficacia e dell’efficienza dell’apporto di ogni singolo
   Operatore di Polizia Locale nella gestione associata del Servizio;
c. Predispone i turni di servizio degli Operatori effettuando il coordinamento operativo
   interno del personale;
d. Verifica i rapporti di servizio del personale operante ed elabora le statistiche e le
   relazioni da presentare alla Conferenza dei Sindaci;
e. Verifica la rispondenza delle azioni operative mirate ai programmi di lavoro predisposti;
f. Adotta gli atti amministrativi a rilevanza interna ed esterna e predispone gli atti
   amministrativi quali delibere e/o atti collegati;
g. Cura le forme di pubblicità delle iniziative;
h. Cura i rapporti con i vari Uffici degli Enti associati;
i. Cura i rapporti con le altre Istituzioni Pubbliche, le altre Forze di Polizia e le
   Associazioni di Volontariato che collaborano con la Polizia Locale.

8. Al Funzionario Responsabile, con l’approvazione del Regolamento per il
Funzionamento del Servizio di Polizia Locale e del Piano annuale delle attività, possono
essere affidati ulteriori compiti non specificatamente elencati nell’articolo precedente.

Articolo 14
(Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettano al Comune nel cui territorio
vengono accertati, indipendentemente dal personale che ha provveduto all’accertamento
delle infrazioni che li hanno generati.

2. Gli Enti convenzionati si impegnano a destinare una percentuale dei proventi delle
sanzioni derivanti da violazioni al Codice della Strada comminate sul proprio territorio al
finanziamento ed al potenziamento del Servizio Associato nei limiti di quanto previsto
dall’articolo 208 del C.d.S. stesso.

3. L’Ufficio di riscossione delle sanzioni amministrative è unico ed è ubicato presso il
Comune in cui ha sede l’Ente Capofila. I versamenti delle sanzioni, per praticità contabile,
dovranno essere effettuati su un unico conto corrente postale e/o bancario.

Articolo 15
(Modifiche)

1. Le modifiche della presente convenzione, proposte dalla Conferenza dei Sindaci, sono
approvate con delibere uniformi di tutti gli Enti convenzionati.

2. Il recesso o l’adesione di altri Comuni comportano la modifica sia della Convenzione
Quadro sia della presente Convenzione.
Articolo 16
(Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, potrà rinviarsi alle norme del
Codice Civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della
convenzione.

2. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra gli Enti relativa all’interpretazione e
all’applicazione della presente convenzione è competente il Foro di Lodi.

3. Ai fini della normativa sulla privacy la presente convenzione ha per oggetto lo
svolgimento di funzioni istituzionali per cui alla stessa si applica l’articolo 18 del Decreto
Legislativo n° 196 del 30/06/2003 avente per oggetto i principi applicabili a tutti i
trattamenti di dati effettuati da soggetti pubblici.

Art. 17
(Comunicazione)

Copia della presente convenzione sarà inviata al Prefetto della Provincia di competenza e
all’Agenzia del Territorio competente. Il Responsabile dell’ufficio unico curerà i rapporti con
gli organi dello Stato competenti per lo svolgimento delle funzioni statali.

Art. 18
(Informazione e Consultazione Sindacale)

1. La presente convenzione sarà inviata alle Organizzazioni Sindacali Territoriali di
categoria, considerato che, ai sensi del vigente C.C.N.L. per i lavoratori degli enti locali,
“l’organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane” è oggetto di
informazione.

2. L’attuazione delle presente convenzione, avverrà previo espletamento di confronto
sindacale, considerato che, ai sensi del vigente C.C.N.L. per i lavoratori degli enti locali,
“l’organizzazione e la disciplina degli uffici, la consistenza e la variazione delle dotazioni
organiche, la programmazione dei fabbisogni”, sono materie oggetto di consultazione.

Art. 19
(Norme Finali)
Per quanto non espressamente specificato, i rapporti della funzione convenzionata sono
disciplinati dalle vigenti norme.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell’art. 16, Tab. B, DPR
642/72 e sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del DPR 131/1986.

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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco di Cavacurta …………………………………………………………………………….

Il Sindaco di Corno Giovine ………………………………………………………………………..

Il Sindaco di Fombio …………………………………………………………………………

Il Sindaco di Maleo ………………………………………………………………………………….
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