CONVENZIONE ATTUATIVA - POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE - CAVACURTA, CORNO GIOVINE, FOMBIO E MALEO - PER LA GESTIONE ASSOCIATA ...
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CAVACURTA, CORNO GIOVINE, FOMBIO E MALEO CONVENZIONE ATTUATIVA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SERVIZI IN MATERIA DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE La presente convenzione per la gestione in forma associata si compone di 19 articoli: PREMESSA Articolo 1: Oggetto della Convezione Articolo 2: Finalità Articolo 3: Comune Capofila e costituzione del Servizio Unico di Polizia Locale Articolo 4: Funzioni, attività e servizi svolti dall’Ufficio Comune e procedimenti amministrativi di competenza Articolo 5: Struttura Direzionale e Funzionario Responsabile dell’Ufficio Unico Articolo 6: Conferenza dei Sindaci Articolo 7: Decorrenza e durata della convenzione e modalità di recesso Articolo 8: Strumenti di consultazione tra i contraenti Articolo 9: Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie Articolo 10: Piano annuale delle attività e gestione economico-finanziaria Articolo 11: Dotazione di personale, armamento e mezzi di difesa Articolo 12: Beni e strutture Articolo 13: Regole di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio Unico di Polizia Locale Articolo 14: Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie Articolo 15: Modifiche Articolo 16: Disposizioni di rinvio Articolo 17: Comunicazioni Articolo 18: Informazione e Consultazione Sindacale Articolo 19: Norme finali
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SERVIZI IN MATERIA DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE PREMESSA: RICHIAMATE le disposizioni di cui all’articolo 14, commi dal 25 al 31quater, del Decreto Legge n° 78/2010, convertito nella Legge n° 122/2010, come modificate ed integrate dall’articolo 19 del Decreto Legge n° 95/2012, come convertito nella Legge 135/2012, in base alle quali i Comuni con meno di 5.000 abitanti, tra cui Maleo, Corno Giovine, Cavacurta e Fombio, in base al comma 28 dell’articolo 14 della Legge n° 122/2010, devono obbligatoriamente esercitare in forma associata le prime nove delle dieci funzioni fondamentali, di cui al comma 27 del medesimo articolo 14, e di queste tre entro il 1° Gennaio 2013 e le altre sei entro il 1° Gennaio 2014. RICHIAMATA la Convenzione Quadro, sottoscritta in data 18/12/2012 tra i medesimi Comuni e gli impegni ivi compresi; CONSIDERATO CHE: i compiti e le attività di gestione associata della funzione polizia municipale e polizia amministrativa locale, sono oggetto della presente convenzione approvata con le deliberazioni consiliari sopra richiamate, esecutive ai sensi di legge. l’art. 30 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, consente agli enti locali di stipulare apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. Tutto ciò premesso, le Amministrazioni comunali di Cavacurta, Corno Giovine, Fombio e Maleo, hanno espresso la volontà di gestire in forma associata la funzione fondamentale polizia municipale e polizia amministrativa locale e hanno approvato lo schema della presente Convenzione con le deliberazioni consiliari di seguito indicate, esecutive ai sensi di legge: deliberazione del Consiglio comunale di Cavacurta n. ….. del ...... deliberazione del Consiglio comunale di Corno Giovine n. ….. del ...... deliberazione del Consiglio comunale di Fombio n. ...... del …... deliberazione del Consiglio comunale di Maleo n. ...... del …... SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Articolo 1 (Oggetto della Convenzione) 1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. La convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del T.U.E.L. e a quanto richiamato nella Legge n° 148/2011 e s.m.i., nonché ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione Quadro, ha per oggetto la gestione in forma associata delle funzioni e servizi in materia di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale, come in dettaglio elencati all’articolo 4. Articolo 2 (Finalità) 1. La gestione associata ha lo scopo, oltre ad assolvere gli obblighi normativi, di realizzare lo svolgimento coordinato delle attività previste per l'espletamento delle funzioni sopra richiamate, attraverso l’impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali assegnate, uniformando comportamenti e metodologie di intervento. 2. La gestione associata della funzione fondamentale Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale costituisce lo strumento mediante il quale i Comuni convenzionati assicurano una modalità unitaria di conduzione e la razionalizzazione delle procedure secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità in vista del miglioramento del servizio e della distribuzione ottimale dei servizi sul territorio. 3. I Comuni aderenti, attraverso la presente gestione, si impegnano, altresì, in via generale a sviluppare azioni coordinate, anche se non direttamente rientranti nella funzione in oggetto, volte a garantire più elevati livelli nella resa dei servizi ai cittadini. Articolo 3 (Comune Capofila e costituzione dell’Ufficio Unico di Polizia Locale) 1. Il Comune Capofila, individuato dagli Enti nel Comune di Maleo, è il responsabile dell'attuazione della presente convenzione. 2. Al fine di consentire la riorganizzazione e l’uso ottimale delle risorse umane, delle strutture e della strumentazione è costituito l’Ufficio Unico per il Servizio Intercomunale di Polizia Locale per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui alla presente convenzione, con sede presso il Comune di Maleo. Il personale della Polizia Locale dei Comuni associati viene assegnato in rapporto funzionale all’Ufficio Unico pur mantenendo il rapporto organico e di dipendenza con il Comune di appartenenza. 3. Al fine di garantire un migliore servizio alla cittadinanza è possibile, compatibilmente con la dotazione organica del personale, l’eventuale articolazione territoriale di sportelli nelle Case Municipali di Corno Giovine, Cavacurta e Fombio. 4. Al Comune Capofila è conferita la delega, ai sensi dell’articolo 30 del Decreto Legislativo n° 267/2000, per l’attuazione degli obiettivi fissati dalla Conferenza dei Sindaci che diventano parte integrante dei documenti programmatori degli Enti Associati, degli atti di gestione della funzione di Polizia Locale per conto dei Comuni aderenti alla presente convenzione il cui territorio, complessivamente inteso, costituisce l’ambito territoriale di esercizio della stessa ai sensi della Legge n° 65/1986 della L.R. 4/2003. 5. Il Comune Capofila tiene i rapporti amministrativi e funzionali tra i Comuni aderenti ed i rapporti istituzionali con gli altri Organi Statali, Regionali e Provinciali.
6. Periodicamente il Comune Capofila verifica, con i Sindaci dei Comuni aderenti, l’andamento della gestione anche per avanzare proposte per il suo miglioramento Articolo 4 (Funzioni, attività e servizi svolti dall’Ufficio Comune e procedimenti amministrativi di competenza) 1. L’ufficio Unico per il Servizio Intercomunale di Polizia Locale deve garantire in generale il presidio del territorio e una più incisiva presenza per la prevenzione e il controllo di fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la sicurezza urbana, la tutela del consumatore, la salvaguardia dell’integrità e la conservazione del patrimonio pubblico. 2. Le macro aree di attività del Servizio Intercomunale sono le seguenti: a) Polizia Amministrativa: intesa come prevenzione e repressione di tutti i fenomeni che costituiscono violazione amministrativa a norme imperative in materia di commercio, edilizia, igiene e sanità, sicurezza urbana e fiscalità locale nonché ad altre attività previste da Leggi, Regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali. b) Polizia Stradale: intesa come prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, rilevazione degli incidenti stradali, tutela e controllo sull’uso della rete viaria, sicurezza della circolazione stradale e scorta per la sicurezza della circolazione. c) Polizia Giudiziaria: intesa come acquisizione delle notizie di reato, impedimento che i reati accertati vengano portati a conseguenze ulteriori, ricerca degli autori, attività necessarie per assicurare le fonti di prova e raccolta di quant’altro possa servire per l’applicazione della Legge Penale. d) Polizia Ambientale: intesa come controllo sulle attività inquinanti, gestione dei rifiuti e monitoraggio ambientale, censimenti e controlli per la tutela del patrimonio floro/faunistico. e) Ausilio alla Pubblica Sicurezza e Ordine Pubblico: Previa disposizione del Sindaco interessato, quando ne venga fatta specifica richiesta da parte della competente Autorità, collaborazione nell’ambito delle proprie attribuzioni con le Forze di Polizia dello Stato. f) Sicurezza Urbana: intesa come controllo del territorio per prevenire e arginare fenomeni di disagio derivanti non solo da violazione di norme ma anche da forme di degrado e inciviltà diffusa, mappatura e raccolta dati per fini istituzionali (es.: residenze, censimenti, analisi, ecc.) g) Protezione Civile: intesa come primo intervento e soccorso nelle calamità per le competenze comunali in materia, supporto alle organizzazioni di volontariato e assistenza alle comunità coinvolte. h) Compiti di rappresentanza istituzionale: intesi come impiego in ricorrenze, feste, presidio delle sedute consiliari (se previsto dagli Statuti degli Ente aderenti), comunicazione e rapporti con la cittadinanza e i media. 3. Oltre a quanto previsto nel precedente comma 2. il Servizio Intercomunale svolge le seguenti funzioni e attività amministrative: a) Istruttoria e rilascio di tutte le autorizzazioni, concessioni e pareri previsti dal Codice della Strada, dal relativo Regolamento di Esecuzione e dalla regolamentazione locale in materia di circolazione stradale (es. rilascio contrassegni invalidi, autorizzazioni per occupazioni di suolo pubblico in sede stradale, passi carrabili, circolazione in deroga a provvedimenti di limitazione del traffico, autorizzazione per pubblicità lungo le strade, autorizzazioni per trasporti eccezionali, ecc.); b) Istruttoria e emanazione di provvedimenti di disciplina della circolazione stradale ai
sensi dell’articolo 7 del Codice della Strada. Istruttoria delle pratiche in caso di provvedimenti che incidono sulla circolazione stradale ma di competenza di altri Organi del Comune (Ordinanze Sindacali contingibili e urgenti e provvedimenti di competenza della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale); c) Notifica ed esecuzione di provvedimenti emanati in violazione alle norme sulla circolazione stradale (Es.: sospensione di validità della patente di guida o degli altri documenti abilitanti ai sensi del C.d.S.); d) Istruttoria e rilascio delle residuali autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico che non riguardano la sede stradale; e) Cura dei rapporti con il S.U.A.P. (Sportello Unico per le Attività Produttive) nonché istruttoria e rilascio delle autorizzazioni, concessioni e altri atti d’assenso residuali che rimangono di competenza esclusiva comunale in materia di attività produttive; f) Tentativi di risoluzione bonaria dei privati dissidi ai sensi dell’articolo 1 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza); g) Accertamento della sorvegliabilità di pubblici esercizi o altre attività soggette al TULPS (anche su delega della Questura); h) Servizio residuale di notifica e consegna di atti inteso come garanzia di sostituzione del Messo Comunale in caso di assenza e assicurazione del supporto in caso di necessità; i) Istruttoria ed esecuzione dei Trattamenti Sanitari Obbligatori e degli Accertamenti Sanitari Obbligatori; j) Istruttoria delle pratiche relative ai trattenimenti di sorte locale (Es. lotterie, pesche di beneficenza, ecc.); k) Gestione dell’Ufficio Oggetti Smarriti; l) Predisposizione e realizzazione di progetti di educazione stradale rivolti agli Istituti Scolastici; m)Coordinamento di Associazioni di Volontariato la cui attività viene svolta nelle materie di competenza del Servizio di Polizia Locale; n) Ricezione ed elaborazione delle comunicazioni di cessione fabbricato e delle comunicazioni di ospitalità. o) Gestione delle competenze comunali in materia di anagrafe canina e randagismo. 4. L’Ufficio Unico di Polizia Locale, sulla base delle direttive politiche della Conferenza dei Sindaci e nel rispetto degli indirizzi di ogni singolo Sindaco nel proprio territorio, ha ampio potere decisionale sotto il profilo tecnico amministrativo nelle materie di competenza. In ragione di ciò oltre alle funzioni istruttorie delle pratiche l’Ufficio emette, in piena autonomia, tutti i provvedimenti amministrativi del caso quali autorizzazioni, concessioni, pareri, ordinanze, nulla osta, dinieghi, revoche, ecc. 5. Tutti gli atti emanati dall’Ufficio Unico sono formalizzati quali atti del Comune nel cui territorio il personale si trova ad operare. L’intestazione degli atti, in linea di massima, deve contenere la denominazione della gestione associata e della sede dell’Ufficio Intercomunale. Articolo 5 (Struttura Direzionale e Funzionario Responsabile dell’Ufficio Unico) 1. La gestione della convenzione si uniforma al principio della distinzione tra funzione direzionale politica e funzione di gestione tecnico amministrativa. 2. La Struttura Direzionale è così articolata: a) Ogni Sindaco è Autorità di Polizia Locale nel territorio del proprio Comune ai sensi dell’articolo 2 della Legge 65/1986 dell’articolo 9 della Legge Regionale n° 4/2003;
b) La Conferenza dei Sindaci, o loro delegati, prevista dall’articolo 10 della Convenzione Quadro con il compito di elaborare gli indirizzi che dovranno essere perseguiti dall’Ufficio Intercomunale di Polizia Locale. 3. L’ufficio Unico di Polizia Locale è gestito, sotto il profilo tecnico amministrativo, da un Funzionario Responsabile. Articolo 6 (Conferenza dei Sindaci) 1. La Conferenza dei Sindaci svolge le funzioni di coordinamento e controllo previste dall’articolo 10 della Convenzione Quadro sottoscritta in data 18/12/2012. 2. Oltre a quanto indicato al punto precedente la Conferenza dei Sindaci, per la presente convenzione attuativa, provvede a: Fornire parere vincolante in merito alla nomina del Funzionario Responsabile dell’Ufficio Intercomunale di Polizia Locale; Esaminare i progetti finalizzati alla partecipazione a bandi per l’erogazione di contributi e le loro varianti e, se ritenuti meritevoli, ne promuove la loro approvazione; Promuove l’approvazione, presso i Consigli Comunali degli Enti convenzionati, di Regolamenti Comunali omogenei attinenti a materie di competenza della Polizia Locale in modo tale da garantire una uniformità delle procedure amministrative, sanzionatorie, di prevenzione e controllo del territorio (Es. Regolamento di Polizia Urbana, Regolamenti Annonari, Regolamenti sull’Occupazione del Suolo Pubblico, ecc.); Fornisce eventuali indicazioni in merito alle forme di pubblicità delle iniziative riguardanti le funzioni gestite dall’Ufficio Intercomunale di Polizia Locale; Approva le rendicontazioni periodiche redatte dal Funzionario Responsabile; Approva il documento vincolante di cui al successivo articolo 8 comma 4. 3. Alle sedute della Conferenza assiste, senza diritto di voto, il Funzionario Responsabile il quale provvedere altresì alla redazione di un verbale sintetico delle riunioni e si fa carico, successivamente, della trasmissione dello stesso a tutti gli Enti Convenzionati. Articolo 7 (Decorrenza e durata della convenzione e modalità di recesso) 1. La durata della convenzione è prevista in anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione 2. La convenzione può essere rinnovata prima della naturale scadenza o prorogata per anni. La presente convenzione può essere sciolta con mutuo consenso di tutti gli Enti aderenti con la decorrenza, comunque, dell’ultima deliberazione comunale adottata. Lo scioglimento della Convenzione quadro comporta automaticamente la decadenza della presente Convenzione. 3. É consentito altresì il recesso di un singolo Ente, con un preavviso non inferiore a sei mesi, entro il 30 Giugno, con decorrenza 01 Gennaio dell’anno seguente, inviato a tutti gli altri Comuni convenzionati. Il recesso è ammissibile solo se non determina il venir meno della dimensione ottimale di riferimento. 4. La Conferenza dei Sindaci approva un documento vincolate in cui vengono riportate le specifiche compensazioni pecuniarie a carico dei Comune recedenti ove il recesso
comporti una maggiore spesa, o una diminuzione di entrata, a carico dei Comuni aderenti. 5. Non è comunque consentito il recesso parziale. Articolo 8 (Strumenti di consultazione tra i contraenti) 1. La gestione associata deve operare nell’interesse di tutti gli Enti partecipanti, a prescindere dal peso della singola partecipazione, e di tutti i Cittadini dei Comuni interessati. 2. In merito alle forme di consultazione si rinvia alla convenzione quadro e, in particolare, agli artt. 9, 10, 11 e 12, che prevede Organi di coordinamento sia politico sia tecnico. Articolo 9 (Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie) 1. I Comuni aderenti alla convenzione versano al Comune Capofila una quota annua necessaria per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi associati; tale quota è definita dalla Conferenza dei Sindaci e approvata dalle Giunte dei Comuni della gestione associata. La quota è determinata in relazione ai seguenti elementi: • numero abitanti dei singoli Comuni, per l’indennità del Funzionario Responsabile; • riparto delle ore di servizio tra i diversi Comuni; 2. Entro il 30/10 di ogni anno e, per il primo anno, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della convenzione, il Responsabile dell’Ufficio Comune comunica e motiva alla Conferenza dei Sindaci, la previsione del fabbisogno finanziario per il funzionamento dell’Ufficio medesimo in modo che la Conferenza possa assumere la relativa decisione. 3. Ogni Comune aderente si impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto e si obbliga a versare la quota di spettanza al Comune Capofila secondo le seguenti scadenze: 50% entro il 30/04; 50% entro il 30/10. 4. Il Responsabile dell’Ufficio Comune redige un apposito prospetto preventivo entro il 30/11 e, per il primo anno, entro quindici giorni dall’entrata in vigore della convenzione, nonché un dettagliato rendiconto delle spese entro il 31/01, dell’anno seguente. Articolo 10 (Piano annuale delle attività e gestione economico-finanziaria) 1. Il documento programmatico fondamentale per la gestione associata dei servizi oggetto della presente convenzione è il Piano annuale delle attività. 2. Il Piano annuale delle attività contiene: a) gli interventi e le attività da attuare, declinati in scala di priorità; b) i costi preventivati di funzionamento della gestione associata (piano economico- finanziario); c) le risorse umane da impiegare per lo svolgimento delle attività; d) gli indicatori di efficienza ed economicità del Piano. 3. Il Piano, una volta approvato, viene trasmesso agli Enti associati per i relativi
adempimenti e costituisce il documento in base al quale ciascun Ente aderente iscrive le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio annuale e predispone i relativi atti di programmazione gestionale. 4. Eventuali variazioni del Piano economico finanziario sono sottoposte all'approvazione della Conferenza dei Sindaci. 5. I costi di investimento sono posti all'attenzione della Conferenza, la quale decide circa la suddivisione tra gli Enti aderenti, tenuto conto di quanto previsto anche per i beni strumentali. 6. Eventuali contributi concessi dallo Stato e dalla Regione a titolo di incentivo della gestione associata, sono utilizzati per la copertura finanziaria dei costi relativi alla gestione oggetto della presente convenzione, comportando conseguentemente una riduzione degli oneri a carico degli Enti aderenti. 7. Il rendiconto annuale di attività dell'Ufficio Comune è costituito da un documento economico finanziario riepilogativo desunto dai risultati della gestione annuale. 8. Il rendiconto viene sottoposto all'approvazione della Conferenza dei Sindaci, unitamente alla relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e trasmesso agli Enti aderenti per la necessaria presa d'atto e i conseguenti adempimenti. Articolo 11 (Dotazione di personale, armamento e mezzi di difesa) 1. Per l'esercizio delle funzioni associate, l'Ufficio Intercomunale utilizza il personale degli Enti aderenti, la cui opera è prestata in ragione delle mansioni e delle prerogative proprie della qualifica ricoperta e della categoria contrattuale d'appartenenza. Tali figure sono assegnate all'Ufficio Intercomunale secondo le modalità e alle condizioni che saranno state definite dalla Conferenza dei Sindaci, sentito il coordinamento operativo di cui all'articolo 12 della Convenzione Quadro. Ai dipendenti interessati si applicano gli specifici istituti contrattuali così come definiti dal CCNL e dagli accordi integrativi. 2. Oltre al personale specificamente inquadrato nella categoria Polizia Locale, potrà essere assegnato all’Ufficio, altro personale appartenente all’organico degli Enti associati, già precedentemente assegnato ad altri compiti amministrativi. 3. La concreta attribuzione del personale di cui sopra avverrà con appositi atti di carattere organizzativo, da adottarsi senza indugio all’approvazione della presente convenzione. 4. Il personale di Polizia Locale a cui è stata attribuita dal Prefetto la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza può svolgere il servizio armato su tutto il territorio dei Comuni convenzionati. Allo stessa stregua il personale potrà svolgere il servizio con altri mezzi di difesa personale. A tal fine verrà approvato un Regolamento unificato da approvarsi ai sensi Decreto Ministeriale n° 145 del 04/03/1987. Articolo 12 (Beni e strutture) 1. La sede dell’Ufficio Intercomunale è individuata presso il Comune Capofila, che
provvede a dotare l’Ufficio delle strutture e delle attrezzature necessarie per il funzionamento ordinario avvalendosi di beni del Comune stesso e/o messi a disposizione dagli altri Comuni. 2. Di tali beni verrà redatto un elenco periodicamente aggiornato dall’Ufficio Intercomunale 3. Interventi ed acquisti di carattere straordinario ovvero atti ad una modifica sostanziale della sede dovranno essere preventivamente approvati dalla Conferenza dei Sindaci. 4. I costi per i beni e le strutture saranno ripartiti secondo le modalità di cui al precedente articolo 10. 5. L'acquisto di nuovi beni per il servizio associato e le relative modalità e condizioni, saranno decisi dalla Conferenza dei Sindaci, la quale definirà anche i conseguenti effetti nei casi di scioglimento della convenzione o di recesso dei Comuni aderenti. Articolo 13 (Regole di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio Unico di Polizia Locale) 1. Giusto come già previsto dal precedente articolo 3 comma 2 è costituito l'Ufficio Unico per il Servizio Intercomunale di Polizia Locale svolgente l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui alla presente convenzione. Esso ha sede presso il Comune di Maleo Ente Capofila della presente convenzione. 2. All’Ufficio Intercomunale è preposto un Responsabile (dirigente/incaricato di posizione organizzativa) nominato previa acquisizione di parere vincolante dalla Conferenza dei Sindaci. 3. L’ufficio Intercomunale, nella prima fase transitoria, funzionerà secondo le modalità di organizzazione degli uffici e del personale vigenti nel Comune presso cui è costituito fino alla definizione di un apposito Regolamento Comune per l’Organizzazione e il Funzionamento del Servizio di Polizia Locale da adottarsi secondo i principi di cui alle Leggi n° 65/1986 e L.R. n° 04/2003 e le linee guida della Conferenza dei Sindaci. 4. I Comuni contraenti, per garantire il miglior collegamento dell’Ufficio Intercomunale con le proprie strutture, provvederanno, ai sensi dell’articolo 5 della Convenzione Quadro, ad adeguare i rispettivi Regolamenti di organizzazione, disciplinando a tal fine i rapporti dell’Ufficio con il resto dell’Organizzazione Comunale. 5. Al Comune Capofila, presso cui l’Ufficio Unico è costituito, è affidato il compito di adottare gli atti necessari per la costituzione concreta dell’Ufficio Intercomunale e per la nomina, previo parere vincolante della Conferenza dei Sindaci, del suo Responsabile. 6. All'Ufficio Unico Intercomunale è affidato: a) lo svolgimento in forma associata e coordinata dei servizi di cui alla presente convenzione, come definiti dalla legislazione nazionale e regionale oltre che dalla disciplina regolamentare degli Enti aderenti, nonché ogni altro compito previsto dal piano annuale delle attività; b) l'elaborazione della proposta del Piano annuale delle attività da sottoporre all'approvazione della Conferenza dei Sindaci; c) la realizzazione, per quanto di competenza, delle attività e degli interventi contenuti nel Piano annuale delle attività; d) l'elaborazione delle proposte di variazione del Piano medesimo;
e) la predisposizione del rendiconto annuale delle attività da sottoporre all'approvazione della Conferenza dei Sindaci. 7. Al Funzionario Responsabile dell’Ufficio Unico Intercomunale di Polizia Locale è affidata, con la dovuta autonomia, la gestione tecnico operativa del servizio. In particolare spettano a detto Funzionario i seguenti compiti: a. Attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti, secondo le direttive impartite dalla Conferenza dei Sindaci, addestramento e impiego tecnico operativo del personale e dei mezzi in dotazione; b. Sulla base delle direttive emanate dalla Conferenza dei Sindaci elabora e definisce le metodiche di valutazione dell’efficacia e dell’efficienza dell’apporto di ogni singolo Operatore di Polizia Locale nella gestione associata del Servizio; c. Predispone i turni di servizio degli Operatori effettuando il coordinamento operativo interno del personale; d. Verifica i rapporti di servizio del personale operante ed elabora le statistiche e le relazioni da presentare alla Conferenza dei Sindaci; e. Verifica la rispondenza delle azioni operative mirate ai programmi di lavoro predisposti; f. Adotta gli atti amministrativi a rilevanza interna ed esterna e predispone gli atti amministrativi quali delibere e/o atti collegati; g. Cura le forme di pubblicità delle iniziative; h. Cura i rapporti con i vari Uffici degli Enti associati; i. Cura i rapporti con le altre Istituzioni Pubbliche, le altre Forze di Polizia e le Associazioni di Volontariato che collaborano con la Polizia Locale. 8. Al Funzionario Responsabile, con l’approvazione del Regolamento per il Funzionamento del Servizio di Polizia Locale e del Piano annuale delle attività, possono essere affidati ulteriori compiti non specificatamente elencati nell’articolo precedente. Articolo 14 (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie) 1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettano al Comune nel cui territorio vengono accertati, indipendentemente dal personale che ha provveduto all’accertamento delle infrazioni che li hanno generati. 2. Gli Enti convenzionati si impegnano a destinare una percentuale dei proventi delle sanzioni derivanti da violazioni al Codice della Strada comminate sul proprio territorio al finanziamento ed al potenziamento del Servizio Associato nei limiti di quanto previsto dall’articolo 208 del C.d.S. stesso. 3. L’Ufficio di riscossione delle sanzioni amministrative è unico ed è ubicato presso il Comune in cui ha sede l’Ente Capofila. I versamenti delle sanzioni, per praticità contabile, dovranno essere effettuati su un unico conto corrente postale e/o bancario. Articolo 15 (Modifiche) 1. Le modifiche della presente convenzione, proposte dalla Conferenza dei Sindaci, sono approvate con delibere uniformi di tutti gli Enti convenzionati. 2. Il recesso o l’adesione di altri Comuni comportano la modifica sia della Convenzione Quadro sia della presente Convenzione.
Articolo 16 (Disposizioni di rinvio) 1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, potrà rinviarsi alle norme del Codice Civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione. 2. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra gli Enti relativa all’interpretazione e all’applicazione della presente convenzione è competente il Foro di Lodi. 3. Ai fini della normativa sulla privacy la presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali per cui alla stessa si applica l’articolo 18 del Decreto Legislativo n° 196 del 30/06/2003 avente per oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti di dati effettuati da soggetti pubblici. Art. 17 (Comunicazione) Copia della presente convenzione sarà inviata al Prefetto della Provincia di competenza e all’Agenzia del Territorio competente. Il Responsabile dell’ufficio unico curerà i rapporti con gli organi dello Stato competenti per lo svolgimento delle funzioni statali. Art. 18 (Informazione e Consultazione Sindacale) 1. La presente convenzione sarà inviata alle Organizzazioni Sindacali Territoriali di categoria, considerato che, ai sensi del vigente C.C.N.L. per i lavoratori degli enti locali, “l’organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane” è oggetto di informazione. 2. L’attuazione delle presente convenzione, avverrà previo espletamento di confronto sindacale, considerato che, ai sensi del vigente C.C.N.L. per i lavoratori degli enti locali, “l’organizzazione e la disciplina degli uffici, la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, la programmazione dei fabbisogni”, sono materie oggetto di consultazione. Art. 19 (Norme Finali) Per quanto non espressamente specificato, i rapporti della funzione convenzionata sono disciplinati dalle vigenti norme. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell’art. 16, Tab. B, DPR 642/72 e sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del DPR 131/1986. *********
Letto, confermato e sottoscritto. Il Sindaco di Cavacurta ……………………………………………………………………………. Il Sindaco di Corno Giovine ……………………………………………………………………….. Il Sindaco di Fombio ………………………………………………………………………… Il Sindaco di Maleo ………………………………………………………………………………….
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