REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO, DI PROGRESSIONE INTERNA DEL PERSONALE E DELLE ALTRE FORME DI ASSUNZIONE

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                                 Provincia di Bologna
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                             10° Servizio Amministrativo
     Gestione, Ordinamento, Stato Giuridico, Ristrutturazione, Qualificazione del Personale

          REGOLAMENTO IN MATERIA DI
         ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO,
   DI PROGRESSIONE INTERNA DEL PERSONALE
      E DELLE ALTRE FORME DI ASSUNZIONE
               Approvato con delibera di G.M. n. 129 del 15.05.2001
               Modificato con delibera di G.C. n. 149 del 06.06.2001

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 6, comma 9, della
Legge 127/1997 e dell’art. 36 del Decreto Legislativo 29/1993 e succes-
sive modificazioni, le modalità di assunzione agli impieghi, anche a tem-
po determinato, i requisiti d’accesso e le modalità concorsuali, nonché, ai
sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 4 dell’Ordinamento pro-
fessionale, la progressione interna del personale.
ART. 1 - MODALITA' DI ACCESSO.

Le assunzioni agli impieghi nell’Amministrazione comunale avvengono con contratto
individuale di lavoro con le modalità sotto indicate, fermo restando che l'accesso ai
vari profili delle diverse categorie avviene nel limite dei posti disponibili della dotazio-
ne organica:

1)    per concorso pubblico aperto a tutti, per esami, per titoli, per titoli ed esami, per
corso-concorso o per selezione mediante lo svolgimento di prove finalizzate all'accer-
tamento della professionalità richiesta dal profilo professionale di ciascuna categoria,
avvalendosi anche di sistemi automatizzati e di società specializzate;

2)          mediante selezione pubblica tra gli iscritti nelle liste di collocamento (tenute dai
            Centri per l’Impiego della Provincia di Bologna e da questi avviati a selezione),
            che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al
            momento della pubblicazione dell'offerta di lavoro;

3)          mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste di cui alla Legge
            68/1999.

4)          mediante chiamata diretta nominativa per il coniuge superstite e per i figli del
            personale delle Forze dell’Ordine, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del
            Personale della Polizia Municipale e Provinciale deceduto nell’espletamento del
            servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui
            alla Legge 13 agosto 1980, n. 466;

5)          mediante procedura di mobilità interna od esterna all’Ente;

6)          mediante progressione interna del personale che avviene secondo le forme del
            concorso interno e della progressione verticale:
            a) per concorso interno o corso-concorso interno riservato ai dipendenti del-
               l'Ente in possesso dei prescritti requisiti di legge, per i profili indicati all'alle-
               gato A) del presente regolamento;
            b) per progressione verticale secondo quanto stabilito dall’art. 10 punto b) del
               presente regolamento;

7)          per concorso unico. Il procedimento relativo a tale tipologia è preceduto dalla
            fase di approvazione da parte degli Enti aderenti di una convenzione generale
            ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, o di un accordo, ai sensi dell’art. 15
            della Legge 241/1990;

8)          per quanto concerne la Dirigenza, mediante procedure concorsuali come previ-
            sto al punto 1) del presente articolo, o mediante assunzione a tempo determina-
            to, con contratto di diritto pubblico o eccezionalmente, previa verifica delle risor-
            se interne, di diritto privato, entro i limiti previsti da norme di legge o contrattuali,
            secondo quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento sull’Ordina-mento Ge-
            nerale degli Uffici e dei Servizi.

9)          L’accesso alle varie categorie può avvenire anche mediante assunzione di per-
            sonale a tempo determinato nel rispetto delle norme vigenti in materia, incluso il

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ricorso alle società di fornitura di lavoro temporaneo e secondo le modalità di
            massima indicate all’art. 23 del presente regolamento.

Le procedure selettive devono svolgersi con modalità che garantiscono l’imparzialità,
l’economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all’ausilio di
sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione. Con le mede-
sime procedure e modalità di cui al presente articolo è reclutato il personale a part-
time.

ART. 2 – PIANO OCCUPAZIONALE – INDIVIDUAZIONE DEI POSTI RICOPRIBILI
CON PROGRESSIONE INTERNA

Sulla base degli effettivi fabbisogni di personale individuati dal Collegio dei Direttori,
la Giunta Municipale, sentito il Direttore Generale, approva, previa concertazione con
le OO.SS. aziendali, il Piano Occupazionale triennale con l’indicazione dei posti che
dovranno essere ricoperti individuando all’interno degli stessi quanti e quali debbono
essere ricoperti:

a) mediante concorso pubblico;
b) mediante selezione pubblica tra gli iscritti nelle liste di collocamento;
c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste di cui alla legge
   68/1999;
d) mediante chiamata diretta nominativa per il coniuge superstite e per i figli del per-
   sonale delle Forze dell’Ordine, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Per-
   sonale della Polizia Municipale e Provinciale deceduto nell’espletamento del servi-
   zio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla
   Legge 13 agosto 1980, n. 466;
e) mediante procedura di mobilità interna od esterna all’Ente;
f) mediante progressione interna con le sotto indicate modalità:
   1) concorso interno per la copertura dei profili indicati nell’allegato A) al presente
       regolamento;
   2) progressione verticale, previa individuazione, in presenza di più posti, anche di
       categoria diversa, di quelli che è opportuno ricoprire dall’esterno, rispettando i
       limiti percentuali di cui all’accordo decentrato;
g) mediante assunzione di personale a tempo determinato.

 Il Piano delle assunzioni è verificato, ed eventualmente adeguato, ogni anno conte-
 stualmente alla predisposizione del bilancio.

ART. 3 – IL CONCORSO PUBBLICO

Il concorso pubblico può essere:

a) per esami;
b) per titoli;
c) per titoli ed esami;

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Il concorso pubblico per esami consiste in una o più prove scritte e/o pratiche o a
contenuto teorico pratico ed una prova orale.

Il concorso pubblico per titoli consiste nella sola valutazione delle tipologie di titoli in-
dicate nel bando.

Il concorso pubblico per titoli ed esami consiste, oltrechè in una o più prove scritte
e/o pratiche o a contenuto teorico pratico, e una prova orale, nella valutazione delle
tipologie di titoli indicati nel bando.

Nei concorsi pubblici per titoli e per titoli ed esami, i titoli vengono valutati nel rispetto
delle modalità e dei criteri indicati negli artt. 18,19,20 e 21 del presente regolamento.
Nei concorsi pubblici operano le riserve previste dalla Legge 68/1999 a favore degli
iscritti nelle relative liste, dal Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 196 a favore dei
militari in ferma di leva prolungata triennale o quinquennale, dall’art. 5 del Decreto
del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n.268 a favore dei dipendenti di
questa Amministrazione mediante la precedenza del riservatario rispetto al soggetto
graduato nel merito. Qualora nella graduatoria di merito vi siano alcuni idonei appar-
tenenti a più categorie che danno origine a diverse riserve di posti, l’ordine di priorità
della riserva è indicato all’art. 4 del presente regolamento.
Le categorie di cittadini che nelle procedure selettive pubbliche hanno preferenza a
parità di merito e/o parità di titoli sono indicate all’art. 5 del presente regolamento.

ART. 4 - LE PRECEDENZE

Nei concorsi pubblici, nei corsi – concorso, nei concorsi unici e nelle selezioni pubbli-
che operano le riserve previste dalla legge 12/3/1999, n. 68 a favore dei disabili, dal
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 a favore dei militari in ferma di leva pro-
lungata triennale o quinquennale, a favore dei dipendenti di questa Amministrazione
mediante la precedenza del riservatario rispetto al soggetto graduato nel merito.
Nel caso che nella graduatoria di merito vi siano alcuni idonei appartenenti a più ca-
tegorie che danno origine a diverse riserve di posti, l’ordine di priorità della riserva ri-
sulta essere il seguente:

a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge
   12/3/1999, n. 68 nella misura complessiva dell’8% dei lavoratori occupati di cui
   1% destinato agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per
   causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi
   dell’invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi o dei figli di soggetti rico-
   nosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi i-
   taliani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre
   1981, n. 763;

b) riserva di posti ai sensi dell’art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n.
   537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati del-
   le tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma
   contrattuale nel limite del 20% delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;

c) riserva a favore dei dipendenti di questa Amministrazione.

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I requisiti richiesti ai soggetti disabili e ai militari in ferma di leva prolungata ai fini
dell’ammissione alle procedure selettive pubbliche citate devono essere posseduti al-
la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

ART. 5 – LE PREFERENZE

Nelle procedure concorsuali pubbliche ed interne, nonché nella progressione vertica-
le le categorie di cittadini che a parità di merito e/o a parità di titoli hanno la preferen-
za sono, nell’ordine, le seguenti:

A parità di merito i titoli di preferenza sono:

  1)      Gli insigniti di medaglia al valore militare;
  2)      I mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
  3)      I mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
  4)      I mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
  5)      Gli orfani di guerra;
  6)      Gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
  7)      Gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
  8)      I feriti in combattimento;
  9)      Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra,
          nonché i capi di famiglia numerosa;
10)       I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11)       I figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12)       I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13)       I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli ve-
          dovi o non sposati dei caduti in guerra;
14)       I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli ve-
          dovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15)       I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli ve-
          dovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16)       Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17)       Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno
          di un anno nell'Amministrazione che indice il concorso;
18)       I coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19)       Gli invalidi ed i mutilati civili;
20)       Militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della
          ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

       a) Dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia
          coniugato o meno;
       b) Dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche;
       c) Dalla più giovane età.

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ART. 6 – SELEZIONE PUBBLICA DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCA-
MENTO DEI COMPETENTI CENTRI PER L’IMPIEGO

Per le categorie e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola
dell’obbligo, l’assunzione agli impieghi avviene mediante avviamento degli iscritti nel-
le liste di collocamento dei Centri per l’Impiego della Provincia di Bologna competenti
per territorio, anche per quanto attiene ai soggetti iscritti nelle liste di cui alla Legge
68/1999.

L’Amministrazione inoltra direttamente al Centro per l’Impiego della Provincia di Bo-
logna, la richiesta numerica di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari
ai posti da ricoprire. Gli uffici competenti avviano i lavoratori in numero doppio a quel-
lo richiesto secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
La richiesta di avviamento a selezione deve contenere:
- la denominazione dell’Ente;
- il numero dei posti da ricoprire;
- l’eventuale limite massimo di età richiesto al lavoratore;
- il titolo di studio richiesto;
- il profilo professionale e la categoria di inquadramento del lavoratore;
- il livello retributivo;
- l’eventuale professionalità specifica richiesta in relazione alla posizione da ricopri-
    re;

La richiesta numerica dei lavoratori deve avvenire nel rispetto delle seguenti riserve,
stabilite dalle leggi vigenti:
a) riserva in favore dei lavoratori in mobilità di cui all’art. 8, comma 3 della legge 23
   luglio 1991, n. 223;
b) riserva in favore dei lavoratori socialmente utili di cui all’art. 45 della legge 144/99;
c) riserva in favore dei lavoratori di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
d) riserva in favore dei lavoratori appartenenti alle liste di cui alla legge 68/99.

L’Amministrazione, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento dei nominativi avviati
dagli uffici competenti deve convocare, seguendo scrupolosamente l’ordine di avvio
da parte degli uffici competenti, i candidati per sottoporli all’accertamento
dell’idoneità. Nella lettera di convocazione devono essere precisati il giorno e il luo-
go di svolgimento delle prove. Queste ultime devono essere finalizzate ad accertare
l’idoneità dei candidati a svolgere le mansioni relative ai posti da coprire e non devo-
no comportare valutazione comparativa.

La selezione può consistere nella soluzione di tests o quesiti, in elaborazioni grafiche
o nell’utilizzo del computer o di strumentazioni o macchine di altro genere inerenti le
mansioni proprie del posto da ricoprire, nonché nello svolgimento di prove pratiche
attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative. A tali tipologie di prove può essere
affiancato un eventuale colloquio.

Alla selezione per l’accertamento dell’idoneità è preposta una Commissione nomina-
ta con gli stessi criteri delle Commissioni concorsuali.

La tipologia della/e prova/e e le materie della/e stessa/e vengono individuate dalla
Commissione Giudicatrice con riferimento ai singoli profili professionali relativi ai po-
sti da coprire e rese note ai lavoratori avviati.
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Qualora per la specificità del posto da ricoprire sia necessario richiedere, oltre al re-
quisito della scuola dell’obbligo, una particolare specializzazione si può procedere
mediante concorso pubblico. In tal caso il bando indica la specializzazione richiesta.

Per i posti sui quali opera la riserva a favore del personale in servizio di ruolo, i di-
pendenti partecipano alle prove selettive unitamente ai lavoratori avviati dalle liste dei
Centri per l’Impiego della Provincia di Bologna.
Per accedere alla riserva il personale già dipendente deve essere in possesso degli
stessi requisiti previsti per accedere alla riserva nelle procedure selettive pubbliche.
La pubblicità del bando e le modalità di presentazione delle domande sono analoghe
a quelle previste per i concorsi interni.

L’esito della selezione deve essere tempestivamente comunicato al Centro per
l’Impiego della Provincia di Bologna; nel caso in cui l’avvio a selezione non fosse sta-
to sufficiente per la copertura dei posti banditi, si provvederà alla copertura dei posti
anzidetti con ulteriori avviamenti a selezione.

Le prove selettive sono pubbliche e devono essere precedute da adeguata pubblici-
tà, anche mediante affissione di apposito avviso all’Albo Pretorio dell’Ente.

ART. 7 – ASSUNZIONE DI SOGGETTI ISCRITTI NELLE LISTE DI CUI ALLA
LEGGE 68/1999

La copertura dei posti mediante assunzione di soggetti iscritti nelle liste di cui alla L.
68/99 è disciplinata dalla predetta legge.

Le assunzioni disciplinate dalla richiamata legge avvengono:

-        fino alla categoria B – Posizione Giuridica B1 - mediante richiesta numerica degli
         iscritti nelle apposite liste di cui alla Legge 68/1999, fatta salva la richiesta nomi-
         nativa nei casi disciplinati dalla legge medesima;
-        dalla categoria B – Posizione Giuridica B3 - in poi mediante le modalità previste
         dall’art. 3 (concorso pubblico).

ART. 8 – CORSO - CONCORSO

Il corso – concorso è costituito da un corso di formazione e da un successivo con-
corso. Il bando del corso – concorso dovrà specificare, oltre agli elementi costitutivi
del bando di procedura selettiva pubblica:

a) i requisiti, le modalità e i criteri di selezione per l’ammissione al corso;

b) la durata del corso;

c) la frequenza minima necessaria per ottenere l’ammissione al concorso;

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d) il numero di candidati da ammettere al corso, favorendo, in caso di corso – con-
   corso interno, un’ampia partecipazione al corso, tenuto conto della possibilità di
   utilizzo della graduatoria nel periodo della sua validità;

L’Ufficio Personale verifica il possesso, da parte dei candidati che hanno presentato
domanda di ammissione al corso – concorso, dei requisiti necessari per l’ammissione
al corso.

Sono ammessi al corso i candidati che superano la selezione effettuata con i criteri
indicati dal bando.

Dopo l’espletamento del corso, si procede, con atto del Dirigente del Personale,
all’ammissione al concorso dei candidati che hanno partecipato al corso stesso con
la frequenza minima necessaria prevista dal bando.

Una Commissione, da costituirsi con le modalità previste per il concorso pubblico e di
cui, di norma, fa parte almeno un docente del corso, effettua la selezione dei candi-
dati da ammettere al corso previsto al comma 3 e, al termine del corso stesso, pro-
cede all’espletamento delle prove concorsuali previste dal bando.

Dopo l’espletamento del concorso, si procede all’approvazione della graduatoria e
all’assunzione dei vincitori, mediante stipulazione di un contratto individuale di lavoro.

Per tutto ciò che attiene all’eventuale valutazione dei titoli, all’applicazione delle ri-
serve e delle preferenze si applicano i criteri previsti per le procedure concorsuali
pubbliche.

ART. 9 - CONCORSO UNICO

Il Concorso Unico è una modalità di reclutamento del personale che prevede l’unicità
della selezione per identiche categorie e professionalità, pur se di Amministrazioni ed
Enti diversi.

Il procedimento relativo al Concorso Unico è preceduto dalla fase di approvazione da
parte degli Enti aderenti di una convenzione generale ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.
267/2000, o di un accordo, ai sensi dell’art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e suc-
cessive integrazioni.

La convenzione o l’accordo prevedono la facoltà di indire, sulla base dei programmi
occupazionali approvati dai singoli Enti, uno o più Concorsi comuni, con delega ad
un unico Ente per quanto attiene alla gestione di tutte le fasi della procedura concor-
suale.

La convenzione o l’accordo disciplinano la metodologia di lavoro, le forme di consul-
tazione fra Enti aderenti, la gestione amministrativa delle procedure concorsuali, i
contenuti del bando, le modalità di utilizzo della graduatoria, nonché le modalità di ri-
partizione degli oneri e la validità temporale della convenzione medesima.

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Per tutto ciò che attiene all’eventuale valutazione dei titoli, all’applicazione delle ri-
serve e delle preferenze si applicano i criteri previsti in generale per le procedure
concorsuali pubbliche.

ART. 10 – PROGRESSIONE INTERNA

La progressione interna avviene nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 91
del D. Lgs. n. 267/2000 nonché nell’art. 4 del C.C.N.L. sul sistema di classificazione
professionale del personale del Comparto Regioni Autonomie locali. Essa può avve-
nire per:

a) Concorso Interno o corso-concorso interno

Per la copertura dei posti di cui all'allegato A) del presente regolamento, caratterizza-
ti da esperienza professionale acquisibile all'interno dell'Ente, si provvede mediante
concorso interno. I titoli di ammissibilità, i criteri per la valutazione dei titoli e le mo-
dalità di espletamento del concorso sono gli stessi previsti dal presente regolamento
per le procedure concorsuali pubbliche.
I bandi devono essere pubblicati all'Albo Pretorio e pubblicizzati presso ogni Ufficio o
Servizio comunale per un periodo di almeno 15 giorni prima della loro scadenza.
In caso di esito negativo del concorso interno l'Amministrazione provvederà alla co-
pertura del posto tramite procedura concorsuale pubblica.
Sono ammessi a partecipare al concorso interno i dipendenti del Ente inquadrati nel-
la categoria immediatamente inferiore a quella del posto a concorso, appartenenti ad
uno dei profili professionali di cui all’allegato A) del presente regolamento.
Nel caso di corso-concorso interno vale la disciplina prevista dall’art. 8 del presente
regolamento.

Per la partecipazione al concorso interno, gli aspiranti devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:

anzianità, maturata all’interno del profilo che costituisce ambito di reclutamento, di 2
anni e titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno;

-      anzianità, maturata all’interno del profilo che costituisce ambito di reclutamento,
       di 3 anni e titolo di studio immediatamente inferiore a quello previsto per
       l’accesso dall’esterno;

Non sono ammesse deroghe al titolo di studio quando, per un determinato profilo
professionale sia prescritto, da norme di legge e/o regolamenti vigenti uno specifico
titolo di studio.

b) Progressione verticale

La progressione verticale consiste in un percorso di sviluppo professionale, riservato ai
dipendenti dell’Amministrazione, che prevede il passaggio da una categoria alla cate-
goria immediatamente superiore e si attua attraverso procedure di selezione interna.

Costituiscono presupposto per l’esperimento della progressione verticale:

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a) la vacanza del posto in organico;
             b) l’esigenza dell’Amministrazione di ricoprire la posizione;
             c) la disponibilità economica.

La percentuale del numero dei posti vacanti della dotazione organica da riservare al-
la progressione verticale è determinata per ciascuna categoria, annualmente, previa
concertazione.

Possono essere oggetto di progressione verticale tutti i profili professionali dell’Ente,
ad eccezione di quelli ricopribili con concorso interno di cui all’allegato A) del presen-
te regolamento.

       Qualora la selezione dia esito negativo, anche i posti ammessi alla progres-
sione verticale per il personale interno, verranno coperti mediante accesso
dall’esterno.

All’istituto della progressione verticale si applicano i principi generali in materia di re-
clutamento, di cui all’art. 36 del d.lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni
sotto indicati:

-      Adeguata pubblicità della selezione
-      Imparzialità delle modalità di svolgimento della selezione
-      Economicità delle modalità di assolvimento selettivo
-      Celerità di svolgimento selettivo
-      Automazione, ove opportuno, della selezione, anche di tipo preventivo
-      Oggettività dei meccanismi selettivi
-      Trasparenza dei meccanismi selettivi
-      Idoneità dei meccanismi selettivi di verificare i requisiti attitudinali e professionali
-      Osservanza delle pari opportunità
-      Decentramento delle procedure reclutative
-      Composizione delle commissioni selettive esclusivamente con esperti di provata
       competenza nelle materie di concorso

La progressione verticale può essere:

      a) Per esame/i: in tal caso, la selezione per la progressione verticale potrà con-
         sistere in una o più prove d’esame, da scegliersi, a cura della Commissione,
         tra la tipologia di prove previste dal presente regolamento per le procedure
         concorsuali pubbliche di personale di uguale categoria;

      b) Per titoli ed esame/i: in tal caso, la selezione per la progressione verticale
         potrà consistere in una o più prove d’esame, da scegliersi, a cura della Com-
         missione, tra la tipologia di prove previste dal presente regolamento per le
         procedure concorsuali pubbliche di personale di uguale categoria e nella valu-
         tazione delle tipologie di titoli indicati nel bando nel rispetto dei criteri generali
         definiti dagli artt. 18,19, 20 e 21 del presente regolamento.

      c) Per titoli: in tal caso, la selezione per la progressione consisterà nella sola va-
         lutazione delle tipologie di titoli indicate nel bando nel rispetto dei criteri gene-
         rali definiti dagli artt. 18,19, 20 e 21 del presente regolamento.

                                                                                               10
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La progressione verticale può, altresì essere preceduta da un corso di formazione
professionale; in tal caso, le modalità di espletamento della progressione verticale
sono le stesse previste per il corso-concorso pubblico. Le modalità di valutazione
dei titoli sono indicate dagli artt. 18,19, 20 e 21 del presente regolamento.

Sono ammessi a partecipare alla progressione verticale i dipendenti dell’Amministrazione
inquadrati nella categoria immediatamente inferiore a quella per la quale è indetta la sele-
zione per la copertura del posto, indipendentemente dalla posizione economica rico-
perta dal lavoratore, ed in possesso dei requisiti di seguito indicati per ciascuna categoria:

ACCESSO ALLA CATEGORIA “B” – POSIZIONE GIURIDICA “B1”

-      Ascrizione alla categoria “A”

-      Anzianità minima di 1 anno maturata all’interno della categoria
-      Titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno: licenza della scuola media
       dell’obbligo (media inferiore od elementare, a seconda della data di conseguimento).

ACCESSO ALLA POSIZIONE INFRACATEGORIALE “B3”

-      Ascrizione alla categoria “B” - Posizione Giuridica “B1”

-      Anzianità minima di 2 anni maturata nella categoria
-      Titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno: diploma di istruzione secondaria
       di secondo grado (diploma di qualifica professionale biennale o triennale)
-      Anzianità minima di 5 anni maturata nella categoria e titolo di studio immediata-
       mente inferiore (licenza della scuola media dell’obbligo: media inferiore od elementa-
       re, a seconda della data di conseguimento)
-      Eventuale Patente (sarà cura della Commissione individuare la categoria in rela-
       zione alla posizione da ricoprire)

ACCESSO ALLA CATEGORIA “C”

-      Ascrizione alla categoria “B”

-      Anzianità minima di 3 anni maturata in posizione (giuridica) “B1” e diploma di
       scuola media superiore
-      oppure anzianità minima di 5 anni maturata in posizione (giuridica) “B1” e titolo
       di studio immediatamente inferiore (diploma di qualifica professionale biennale
       o triennale)
-      oppure anzianità minima di 7 anni maturata in posizione (giuridica) “B1” e titolo
       di studio ulteriormente inferiore (licenza scuola media dell’obbligo)

-      Anzianità minima di 2 anni maturata in posizione (giuridica) “B3” e diploma di
       scuola media superiore
-      oppure anzianità minima di 4 anni e titolo di studio immediatamente inferiore
       (diploma di qualifica professionale biennale o triennale)

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-      oppure anzianità minima di 6 anni e titolo di studio immediatamente inferiore
       (licenza scuola media dell’obbligo: media inferiore od elementare, a seconda della
       data di conseguimento)
-      oppure anzianità minima di 7 anni maturata tra le due posizioni (giuridiche) “B1” e
       “B3” e titolo di studio immediatamente inferiore (licenza scuola media dell’obbligo:
       media inferiore od elementare, a seconda della data di conseguimento)

Modifiche apportate con delibera di G.M. n. 149 del 06.06.2001, esecutiva ai sensi di
legge:

ACCESSO ALLA CATEGORIA “D” – POSIZIONE GIURIDICA “D1”

-      Ascrizione alla categoria “C”

-      Anzianità minima di 2 anni maturata all’interno della categoria e diploma di lau-
       rea o laurea breve
-      Anzianità minima di 5 anni maturata all’interno della categoria e diploma scuola
       media superiore
-      Anzianità minima di 7 anni maturata all’interno della categoria e titolo di studio
       immediatamente inferiore al precedente (diploma di qualifica professionale
       biennale o triennale)
-      Anzianità minima di 9 anni maturata all’interno della categoria e titolo di studio
       ulteriormente inferiore (licenza scuola media dell'obbligo: media inferiore od e-
       lementare, a seconda della data di conseguimento)

ACCESSO ALLA POSIZIONE INFRACATEGORIALE “D3”

-      Ascrizione alla categoria “D” – Posizione Giuridica “D1”

-      Anzianità minima di 2 anni maturata nella categoria e titolo di studio previsto per
       l’accesso dall’esterno: diploma di laurea o laurea breve ed eventuale specia-
       lizzazione post-lauream o abilitazione professionale
-      Anzianità minima di 5 anni maturata nella categoria e titolo di studio immedia-
       tamente inferiore (diploma di scuola media superiore)
-      Anzianità minima di 7 anni maturata all’interno della categoria e titolo di studio
       immediatamente inferiore al precedente (diploma di qualifica professionale
       biennale o triennale)
-      Anzianità minima di 9 anni maturata all’interno della categoria e titolo di studio
       ulteriormente inferiore (licenza scuola media dell'obbligo)

Non sono ammesse deroghe al titolo di studio quando, per un determinato profilo
professionale sia prescritto, da norme di legge e/o regolamentari vigenti uno specifi-
co titolo di studio.

Il bando di progressione verticale deve essere affisso all’Albo Pretorio e presso i
principali uffici e servizi comunali.

Il termine della scadenza del bando deve essere tale da consentire che la pubblica-
zione non sia di durata inferiore a quindici giorni.
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Ciascun Direttore di Settore è tenuto a procedere alla corretta diffusione del bando di
progressione verticale tra il personale degli uffici dal medesimo diretti consegnandone
copia a ciascun dipendente interessato e ricevendone la sottoscrizione per ricevuta.

La graduatoria viene utilizzata esclusivamente nel limite dei posti messi a selezione.

ART. 11 COPERTURA DEI POSTI MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’

11.1 Mobilità interna.

La mobilità interna all'Ente di norma, è disposta dall'Amministrazione comunale per il
raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 347/83 ed in particolare
per un migliore e più razionale utilizzo delle forze organiche.
I provvedimenti in materia di mobilità interna nell'ambito della stessa categoria sono
adottati con determinazione dirigenziale.
Le procedure di mobilità interna, nell'ambito della stessa categoria, avvengono sulla
base di una graduatoria per titoli, per titoli e prove o solo prove. Queste ultime ver-
ranno definite, dall'apposita Commissione Giudicatrice, all'atto della stesura del ban-
do, nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento.

Il bando di mobilità deve essere affisso all’Albo Pretorio e presso i principali uffici e
servizi comunali.

Il termine della scadenza del bando deve essere tale da consentire che la pubblica-
zione non sia di durata inferiore a quindici giorni.

Ciascun Direttore di Settore è tenuto a procedere alla corretta diffusione del bando di
mobilità tra il personale degli uffici dal medesimo diretti consegnandone copia a cia-
scun dipendente interessato e ricevendone la sottoscrizione per ricevuta.

La graduatoria viene utilizzata esclusivamente nel limite dei posti messi in mobilità.

11.2           Mobilità esterna all’Ente.

La mobilità esterna si attua quando l’Amministrazione intende dare copertura ad un
posto vacante senza il ricorso a procedure concorsuali o selettive pubbliche, ferme
restando le riserve di legge nonché le riserve dei posti a favore del personale interno.

La mobilità esterna avviene nel rispetto di quanto previsto dall’art. 33 del D.Lgs.
29/93 così come modificato dal D.Lgs. 80/98 e dall’art. 20 della L. 488/99 e riguarda
il personale dello stesso comparto degli Enti Locali o di comparti diversi.
Tale mobilità è sempre subordinata al consenso dell’Ente di provenienza.

La mobilità è disposta con provvedimento del Direttore del Personale, previa adegua-
ta informazione alle OO.SS.

Un’apposita Commissione Giudicatrice, nominata con gli stessi criteri delle Commis-
sioni concorsuali, predispone uno specifico avviso che deve essere pubblicato

                                                                                               13
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all’Albo Pretorio e pubblicizzato almeno presso gli Enti della Provincia per un periodo
non inferiore a 15 giorni prima della loro scadenza.

Tale avviso deve contenere:
- tutte le informazioni utili al posto messo in mobilità;
- il termine e le modalità per la presentazione delle domande;
- l’eventuale documentazione da allegare obbligatoriamente o facoltativamente alla
  domanda;
- le modalità di individuazione del candidato idoneo per la copertura del posto in
  mobilità.

Copia dell’avviso deve essere inviato a tutti coloro, di pari categoria e con profilo pro-
fessionale analogo a quello del posto in mobilità, che abbiano fatto richiesta di mobili-
tà all’Ente da non oltre 2 anni.

La prova, finalizzata all’individuazione del candidato idoneo, decisa dalla Commis-
sione all’atto della stesura dell’avviso, può consistere in un colloquio motivazionale
tendente a verificare la motivazione al trasferimento e/o in un colloquio attitudinale,
che tenga conto anche dell’esperienza maturata.

Per la selezione dei candidati, nel caso in cui gli stessi siano particolarmente nume-
rosi o nel caso di particolari profili professionali, ci si può avvalere di Società esperte
in materia di selezione del personale.

12 – COPERTURA DEI POSTI DI QUALIFICA DIRIGENZIALE

Alla copertura dei posti appartenenti alla qualifica dirigenziale, da realizzarsi median-
te procedure concorsuali, si provvede secondo quanto previsto dal presente regola-
mento con riguardo altresì a quanto disposto dal D.Lgs. 29/93 e successive modifi-
che ed integrazioni.

Deve essere in ogni caso previsto:

-        il possesso del diploma di laurea attinente;
-        esperienza professionale di almeno 5 anni di servizio, svolti in posizioni funzio-
         nali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del Diploma di Laurea.

Sono altresì ammessi:

-        soggetti in possesso della qualifica di Dirigente in Enti e Strutture Pubbliche non
         ricompresi nel campo di applicazione di cui all’art. 1 comma 2° del D. Lgs. n.
         29/1993, muniti del Diploma di Laurea, che hanno svolto per almeno due anni le
         funzioni dirigenziali;
-        coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in Amministrazioni
         Pubbliche per un periodo non inferiore a 5 anni;
-        soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture private, muniti del Di-
         ploma di Laurea, che abbiano svolto per almeno 5 anni le funzioni dirigenziali.
-        soggetti con almeno 5 anni di esercizio della libera professione con relativa i-
         scrizione all'Albo Professionale, ove necessaria.

                                                                                               14
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ART. 13 - REQUISITI GENERALI

Possono accedere agli impieghi dell’Amministrazione i soggetti che possiedono i se-
guenti requisiti:

a) Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i candidati appartenenti
   all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al Decreto del Presidente del
   Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994 n. 174. Sono equiparati ai cittadini gli italiani
   non appartenenti alla Repubblica;

b) Idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione, per ragioni di sicurezza e tutela dei
   lavoratori, sottopone a visita medica di controllo tutti i vincitori di concorso, che
   non siano già dipendenti dell’Ente, in base alla normativa vigente. Alla verifica
   vengono sottoposti anche gli appartenenti alle categorie di cui alla L. 68/1999,
   secondo le procedure previste dalla legge medesima.

c) Godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere all’impiego coloro che
   non godono dei predetti diritti.

d) Assenza di licenziamento, dispensa e destituzione dal servizio: non possono ac-
   cedere all’impiego coloro che siano stati licenziati ovvero destituiti o dispensati
   dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
   rendimento o per altri motivi disciplinari, ovvero siano stati dichiarati decaduti a
   seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione
   di documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti;

e) Assenza di condanne penali rilevanti per il posto da ricoprire. Salvo i casi stabiliti
   dalla legge per alcune tipologie di reati che escludono l’ammissibilità all’impiego,
   la Giunta, su parere del Dirigente competente del Settore Personale, si riserva di
   valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’ammissibilità all’impiego di coloro che
   abbiano riportato una condanna penale alla luce della gravità del reato e della
   sua rilevanza in relazione alla posizione di lavoro da ricoprire;

f) Età: l’accesso agli impieghi dell’Amministrazione non è soggetta a limiti di età,
   tranne il limite minimo fissato in anni 18, salvo che disposizioni di legge speciali,
   riguardanti in particolare, le forme flessibili di assunzione, non prevedano diver-
   samente;

g) Servizio militare: i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva devono comprovare
   di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo;

h) Titolo di studio ed altri requisiti specifici. La tipologia è variabile a seconda della
   categoria cui afferisce la procedura concorsuale, nonché della specificità delle
   funzioni da svolgere. I titoli specifici vengono individuati nei singoli bandi, a cura
   della Commissione Giudicatrice. I titoli di studio richiesti, a seconda della catego-
   ria, sono quelli indicati al successivo articolo 19.

Il difetto dei requisiti prescritti dal bando comporta, da parte dell’Amministrazione, il
diniego alla sottoscrizione del contratto di lavoro individuale con il vincitore della se-
lezione.

                                                                                               15
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ART. 14 - IL PROCEDIMENTO CONCORSUALE.
Il procedimento concorsuale si svolge secondo le fasi seguenti:

a) Indizione del concorso;

b) Nomina della Commissione esaminatrice e adempimenti connessi;

c) Approvazione del bando e pubblicazione;

d) Presentazione delle domande di ammissione;

e) Ammissione dei candidati al Concorso;

f) Preparazione ed espletamento delle prove;

g) Correzione e valutazione delle prove;

h) Approvazione degli atti concorsuali, della graduatoria finale e proclamazione dei
   vincitori.

14.1 Indizione del concorso

L’indizione del concorso è l’atto iniziale del procedimento concorsuale: manifesta la
volontà dell’Ente di promuovere una determinata procedura concorsuale al fine di ri-
coprire una, o più, posizioni di lavoro.
Il provvedimento di indizione del concorso è di competenza del Dirigente del Perso-
nale. In tale atto devono essere indicati il numero di posti che si intendono coprire
con il concorso, il profilo professionale e la categoria cui appartiene la posizione di
lavoro oggetto del concorso.
L’Amministrazione può procedere, in corso di svolgimento del concorso e fino
all’approvazione della graduatoria, all’aumento dei posti da conferire.

14.2 Commissione esaminatrice: composizione ed adempimenti

Le Commissioni Giudicatrici delle procedure concorsuali sia pubbliche che interne e
dei corsi – concorsi sono composte dal Direttore di Settore cui afferiscono i posti a
concorso, il quale assume le funzioni di Presidente, e da due tecnici esperti nelle ma-
terie oggetto delle prove d’esame, scelti tra funzionari dell'Amministrazione, docenti
ed estranei alle medesime.
Non possono farne parte i componenti dell'organo di direzione politica dell'Ammini-
strazione, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali
o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali.
All’interno delle Commissioni Giudicatrici ciascuno dei due sessi deve essere rappre-
sentato almeno in misura di un terzo, salva motivata impossibilità.
Uno dei membri della Commissione può essere scelto anche tra esperti di selezione
e reclutamento del personale.
Quando i posti messi a concorso appartengono all’area dirigenziale, la presidenza
della Commissione viene assunta dal Direttore Generale o suo delegato.

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Le Commissioni vengono nominate con provvedimento del Direttore del Personale
sentito il Direttore cui afferisce il posto messo a concorso.

Quando i posti messi a concorso appartengono alla qualifica dirigenziale
l’indicazione dei nominativi degli esperti spetta al Direttore Generale.

Se i posti a concorso non afferiscono ad uno specifico Settore di attività, la presiden-
za della Commissione è affidata al Vice Segretario o al Dirigente del Personale, ov-
vero ad altro Dirigente motivatamente individuato.

Gli esperti interni all'Ente devono appartenere ad una categoria almeno pari a quella
dei posti a concorso.

Gli esperti esterni possono essere scelti fra dipendenti di altre Pubbliche Amministra-
zioni, di Aziende pubbliche e/o private, fra docenti universitari, liberi professionisti i-
scritti ad Albi o Associazioni professionali, ove esistenti.

Alle Commissioni Giudicatrici dei concorsi possono essere aggregati membri aggiunti
per gli esami di lingua straniera e per materie speciali.

Le funzioni di segreteria vengono espletate da un dipendente nominato con determi-
nazione del Dirigente del Personale e appartenente ad una categoria almeno pari a
quella dei posti a concorso e comunque non inferiore alla categoria C.

Per quanto riguarda le Commissioni preposte alle operazioni di selezione per l'av-
viamento degli iscritti alle liste di collocamento, le stesse sono composte in conformi-
tà a quanto previsto per le altre tipologie di prove concorsuali.

Possono essere nominati dei supplenti sia per il Presidente che per i singoli compo-
nenti. Essi intervengono alle sedute della Commissione nell'ipotesi di impedimento
grave e documentato degli effettivi.

Se non sono stati nominati membri supplenti ed un componente la Commissione non
può proseguire il suo incarico per motivi giustificati, il Direttore del Personale ne di-
spone la sostituzione con atto di propria competenza individuando altra persona ap-
partenente alla stessa categoria, con la medesima procedura sopra menzionata. In
tal caso tutte le operazioni già espletate conservano la loro validità.

Non possono far parte della stessa Commissione persone legate tra loro da vincoli di
coniugio o parentela o affinità fino al 4° grado, n é persone legate dai medesimi vinco-
li con qualcuno dei concorrenti.
La verifica dell'esistenza di eventuale incompatibilità viene effettuata sia al momento
dell'insediamento che una volta presa visione dei nomi dei concorrenti. Tale verifica
va dichiarata e sottoscritta nei verbali delle sedute.
Le cause di incompatibilità previste dal presente comma si estendono anche al se-
gretario della Commissione.

Se viene riscontrata una causa di incompatibilità il membro interessato decade au-
tomaticamente dalla nomina. La stessa cosa succede se la causa di incompatibilità
si verifica non subito, ma in un successivo momento.

                                                                                               17
N:\Redazione Web\Regolamenti e ordinanze\regolamenti\concorsi pubblici\Concorsi pubblici.doc
14.3 Insediamento della Commissione giudicatrice

L’insediamento della Commissione Giudicatrice avviene, dopo la nomina, su convo-
cazione scritta del Presidente.

Dopo l'insediamento, presa conoscenza della documentazione di rito, la Commissio-
ne formula una proposta per la stesura del bando, individuando:

a) le materie oggetto della/e prova/e e gli specifici titoli di accesso;
b) i criteri per la valutazione dei titoli, secondo quanto fissato nei successivi artt.
   18,19, 20 e 21 in caso di concorso per titoli o per titoli ed esami;
c) le date delle prove;
d) in caso di preselezione, oltre che i contenuti della stessa, anche il numero mas-
   simo di concorrenti da ammettere alle prove d’esame;
e) la definizione della tipologia delle prove d’esame e l’individuazione dei criteri di
   valutazione delle prove medesime.

Tale proposta viene trasmessa al Direttore del Personale, che con propria determi-
nazione emanerà il bando di concorso.

La successiva convocazione della Commissione avviene dopo l’ammissione al con-
corso dei candidati.

14.4            Ulteriori adempimenti della Commissione.

Dopo l'ammissione dei candidati, effettuata con determinazione del Direttore del Per-
sonale, l'elenco degli ammessi viene comunicato al Presidente della Commissione
per il proseguimento del procedimento concorsuale.

La Commissione prende atto della regolare pubblicazione del bando ed accerta l'as-
senza di incompatibilità fra i propri componenti e i candidati ammessi.

Quindi vengono espletate l’eventuale preselezione, le prove scritte e/o pratiche ed in-
fine quelle orali.

Nei casi in cui l’assunzione a determinati profili avvenga mediante procedure concor-
suali per titoli ed esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effet-
tuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

Valutate le prove scritte e/o pratiche con l’attribuzione della votazione a ciascun sin-
golo elaborato, si espleta la prova orale ove prevista.

Le procedure concorsuali devono concludersi entro 6 mesi dalla data di effettuazione
delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli dalla data della prima convoca-
zione della Commissione.

L’inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla Com-
missione con motivata relazione al Direttore del Personale.

La Commissione lavora alla presenza di tutti i suoi componenti e decide a maggio-
ranza con voto palese e contemporaneo. Il Commissario dissenziente può richiedere

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che venga verbalizzata la sua dichiarazione di voto con le motivazioni. Non è am-
messa l'astensione.

Nel corso dello svolgimento delle prove scritte è sufficiente la presenza contempora-
nea di almeno due Commissari oltre al Segretario.

14.5 Compensi ai componenti delle Commissioni Giudicatrici

Ai componenti la Commissione Giudicatrice compete, per la partecipazione dei lavori
della medesima, un compenso che verrà determinato, annualmente, con provvedi-
mento di Giunta Municipale.

14.6 Bando di concorso.

Il Bando di Concorso è l’atto contenente la normativa applicabile al procedimento
concorsuale in corso.

Il bando di concorso deve indicare:

il numero di posti a concorso, la categoria e il profilo professionale;

-      il termine e le modalità per la presentazione delle domande;

-      l’avviso circa le determinazione della sede e del diario delle prove: nel caso in cui
       questi due elementi non siano ancora stati decisi occorrerà indicare nel bando le
       modalità di comunicazione dei medesimi;

-      le materie che costituiranno oggetto della/e varie tipologie di prove previste;

-      la votazione minima richiesta per il superamento delle prove e per l’ammissione
       alla prova orale;

-      se il concorso è per titoli ed esami, i criteri ed i punteggi stabiliti per la valutazione
       dei titoli;

-      i requisiti soggettivi che il candidato deve possedere per ottenere l'ammissione al
       concorso;

-      i titoli che danno luogo a preferenza;

-      i titoli che danno luogo a precedenza, ovvero la percentuale di posti riservati a
       particolari categorie di cittadini di cui ai punti a) e b) seguenti:

a) riserva di posti a favore degli iscritti nelle liste di cui alla L. 68 del 12.03.1999;

b) riserva di posti ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e decreto legislativo
   12 maggio 1995, n. 196 a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volon-
   tari specializzati delle tre forze armate congedati senza demerito al termine della
   ferma o della rafferma contrattuale

-      il trattamento economico lordo comprensivo di tutti gli emolumenti previsti dalle
       disposizioni contrattuali vigenti alla data di approvazione del bando;
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-      la documentazione da allegare obbligatoriamente o facoltativamente alla doman-
       da;

-      le modalità di utilizzazione della graduatoria fissata dalla vigente normativa;

-      la percentuale di posti riservati al personale interno dipendente
       dall’Amministrazione che ha indetto la procedura selettiva (eventuale). Alla riserva
       dei posti possono accedere i dipendenti inquadrati nella categoria immediatamente
       inferiore a quella per la quale è indetta la procedura concorsuale per la copertura
       del posto, indipendentemente dalla posizione economica ricoperta dal lavoratore,
       ed in possesso di un’anzianità minima di due anni maturata all’interno della catego-
       ria e del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno e di cui all’art. 18 del pre-
       sente regolamento, o di un’anzianità minima di tre anni maturata all’interno della
       categoria ed in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello ri-
       chiesto per l’accesso dall’esterno per lo stesso profilo professionale ed indicato nel
       già citato articolo. Non sono ammesse deroghe al titolo di studio quando per un de-
       terminato profilo sia prescritto, da norme di legge e/o regolamentari vigenti, uno
       specifico titolo di studio;

-      in caso di concorso interno e progressione verticale, l’anzianità minima necessa-
       ria, anche in relazione al titolo di studio posseduto dal dipendente, per la parteci-
       pazione alla selezione, così come previsto dall’art. 10 del presente regolamento.

-      il riferimento alla legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra
       uomini e donne per l’accesso al lavoro come anche previsto dall’art. 61 del decre-
       to legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

Va allegato obbligatoriamente al bando lo schema in conformità al quale deve essere
redatta la domanda di partecipazione al concorso.
Al bando deve essere data idonea pubblicità tramite pubblicazione sulla Gazzetta Uf-
ficiale 4^ serie speciale – Concorsi ed esami o, in alternativa, su almeno un quotidia-
no o sul Bollettino dei Concorsi nazionali.

Il bando di concorso pubblico deve altresì essere affisso all’Albo Pretorio del Comune.

Il bando può contenere una sintetica descrizione delle principali funzioni connesse
alla posizione di lavoro da ricoprire, così come queste sono desumibili dalle norme
contrattuali vigenti.

Il bando è emanato dal Direttore del settore Personale.

In relazione alla natura del concorso il Direttore del Settore Personale individuerà di
volta in volta le forme di pubblicità del bando più adeguate, fra quelle sopra indicate.

Copia del bando di concorso pubblico viene inviato, anche a mezzo fax o e-mail alla
Regione, alla Provincia, al Centro per l’Impiego Provinciale, ai Comuni capoluoghi di
provincia, ai Comuni della Provincia, nonché ai principali Uffici e Servizi Comunali e
presso le sedi dei Sindacati Aziendali.

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Il bando relativo alla progressione interna del personale (concorso interno, corso-
concorso interno, progressione verticale) deve essere trasmesso alle OO. SS. A-
ziendali.

Il termine della scadenza del concorso deve essere tale da consentire pubblicazione
di durata non inferiore a trenta giorni per il concorso pubblico e a quindici giorni per il
concorso interno e le progressioni verticali.

La partecipazione al concorso non è subordinata al pagamento della tassa di con-
corso che col presente regolamento viene abolita, in applicazione della legge n. 340
del 24.11.2000.

14.7 Interventi sul bando

 Riapertura dei termini:

            Se alla data di scadenza del bando si ritiene insufficiente il numero delle do-
            mande presentate o per sopravvenute motivate esigenze di interesse pubblico
            è possibile procedere alla riapertura del termine fissato in precedenza.

            Il provvedimento di riapertura dei termini è di competenza del Direttore del Set-
            tore Personale e viene pubblicato con le stesse modalità seguite per il bando e
            deve essere comunicato a tutti i concorrenti che hanno presentato domanda di
            partecipazione entro il termine originario di scadenza.

            Tutti i requisiti devono essere posseduti dai nuovi candidati prima della sca-
            denza dei nuovi termini fissati dal provvedimento di riapertura.

            Mantengono validità le domande presentate entro il primo termine di scadenza
            con la facoltà per i candidati di presentare ulteriore documentazione integrativa
            entro il nuovo termine.

 Proroga dei termini:

            E' possibile, prima della data di scadenza, prorogare il termine per la presenta-
            zione delle domande, con provvedimento di competenza del Direttore del Setto-
            re Personale, pubblicato nei modi più opportuni ed efficaci.

 Modifica del bando:

            In qualsiasi momento del procedimento concorsuale può essere disposta con
            provvedimento motivato del Direttore del Settore Personale la modifica del
            bando, qualora venga modificato il numero dei posti messi a concorso.
            Tale provvedimento deve essere comunicato a tutti i candidati che vi hanno in-
            teresse.

 Revoca del bando:

            In qualsiasi momento del procedimento concorsuale può essere disposta con
            provvedimento motivato del Direttore del Settore Personale la revoca del ban-
            do.
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