PAC 2014-2020: IL GREENING - Speciale n.1 - CESAR

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Speciale n.1
PAC 2014-2020: IL GREENING
Nell’ambito della nuova Politica Agricola Comune (PAC), a partire dal 2015, è stata inserita tra i
pagamenti diretti a favore degli agricoltori, una nuova componente, detta “di inverdimento”
(greening), derivante dalla consapevolezza che l’agricoltura può e deve concorrere a ridurre il rischio
di degrado ambientale e a mitigare i cambiamenti climatici. Pertanto è previsto un sostegno destinato
a pratiche agricole, obbligatorie, benefiche per il clima e per l’ambiente, per la necessità di
salvaguardare i beni pubblici ambientali (la biodiversità, il paesaggio, la qualità dell’aria, dell’acqua
e del suolo, la stabilità climatica, la riduzione dei gas serra e l’immagazzinamento del carbonio, la
protezione del terreno dall’erosione).
Il greening rappresenta una componente rilevante nei pagamenti diretti, finanziata con una quota
fissa obbligatoria pari al 30% del massimale nazionale per tutti gli Stati Membri. Il pagamento può
essere attivato anche a livello regionale.

Per poter beneficiare dell’importo per la componente di inverdimento, l’agricoltore deve percepire il
pagamento di base e rispettare 3 impegni, ovvero attuare sull’intera superficie aziendale tre
pratiche agricole considerate benefiche per il clima e l’ambiente:

   1) diversificazione delle colture;
   2) mantenimento di prati permanenti;
   3) presenza sulla superficie agricola di un’area a valenza ambientale.

Tab. 1 – Superfici e impegni del greening

       Impegni                       Superficie agricola      Colture
                                                              Colture avvicendate, comprese
       Diversificazione            Seminativi
                                                              serre
       Mantenimento dei prati e                               Prati permanenti, pascoli
                                   Prati e pascoli permanenti
       pascoli permanenti                                     permanenti, pascoli magri
                                                              Colture avvicendate, comprese
       Aree di interesse ecologico Seminativi
                                                              serre

Le pratiche agricole sopra menzionate devono essere rispettate congiuntamente, salvo nel caso di

    Progetto “INFO(PAC)K: la Pac informa”, Regione Umbria, PSR 2007- 2013, Mis. 111 – Az. a - DGR n.
               261/2013 e DD . 2127/2013- Attività informative rivolte al settore zootecnico
                                                                                                       1
presenza di soli prati permanenti e nei casi di esonero che sono illustrati nei capitoli che seguono.
Qualora un beneficiario non rispetti gli impegni del greening, è prevista una sanzione
amministrativa che, ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 1306/2013, assume la
forma di una riduzione dell’importo dei pagamenti eseguiti o da eseguire ai sensi del Reg. (UE) n.
1307/2013.

Tab. 2 - Sanzioni

            Anni                Dimensione minima

            2015-2016           perdita del pagamento greening

            2017                Perdita green + sanzione del 20% del Pagamento Base

            dal 2018            Perdita green + sanzione del 25% del Pagamento base

   1. DIVERSIFICAZIONE DELLE COLTURE

Il primo impegno del greening è la diversificazione delle colture, che si applica solamente ai
seminativi, mentre le colture permanenti (frutteti, oliveti, vigneti, prati e pascoli permanenti) sono
esentate.
Questo impegno si applica nelle aziende con più di 10 ettari a seminativo e varia in funzione della
superficie coltivata a seminativo:
    - almeno due colture nelle aziende la cui superficie a seminativo è compresa tra 10 e 30 ha,
        nessuna delle quali copra più del 75% della superficie a seminativo (tab. 4);
    - almeno tre colture nelle aziende la cui superficie a seminativo è superiore a 30 ha, con la
        coltura principale che copre al massimo il 75% della superficie a seminativo e le due colture
        principali al massimo il 95% (tab. 5).

Tab. 3 - La diversificazione delle colture

   Superficie aziendale
                               Colture                      Percentuali da rispettare
      a seminativo
      fino a 10 ettari        esenzione                                  -
                                              nessuna delle colture deve coprire più del 75% della
     da 10 a 30 ettari        minimo 2
                                                              superficie a seminativo.
                                               la coltura principale copre al massimo il 75% della
   maggiore di 30 ettari      minimo 3         superficie a seminativo; le due colture principali al
                                                                 massimo il 95%.

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Tab. 4 – Aziende con seminativi da 10 a 30 ettari

      Superficie a                                          Coltura                 Rispetto
                                     Colture
    seminativo (ha)                                        principale           diversificazione
                          -    girasole: 15 ha
           25                                                 60%                      SI
                          -    grano tenero: 10 ha
                          -    girasole: 20 ha
           25                                                 80%                      NO
                          -    grano tenero: 5 ha
                          -    grano: 22 ha
           28             -    girasole: 3 ha                 78%                      NO
                          -    favino: 3 ha

Tab. 5 - Aziende con seminativi superiori a 30 ettari

    Superficie a                                      Coltura      Prima + seconda         Rispetto
                                   Colture
  seminativo (ha)                                    principale   coltura principale   diversificazione
                      -       mais: 60 ha
        100           -       grano tenero: 25 ha      60%              85%                  SI
                      -       favino: 15 ha
                      -       mais: 50 ha
        100           -       erba medica: 45 ha       50%              95%                  SI
                      -       lenticchia: 5 ha
                      -       mais: 50 ha
        100                                            50%              100%                 NO
                      -       favino: 50 ha
                      -       grano duro: 60 ha
         80           -       favino: 18 ha            75%              98%                  NO
                      -       set aside: 2 ha
                      -       grano duro: 65 ha
         80           -       favino: 10 ha            81%              94%                  NO
                      -       set aside: 5 ha

Sono escluse dall’obbligo di diversificazione, a condizione che i seminativi non coperti da questi usi
non superino i 30 ettari:
   - le superfici interamente investite a colture sommerse per una parte significativa dell’anno;
   - le aziende con superfici a foraggio o terreni a riposo o prati permanenti, per oltre il 75%.

   2. MANTENIMENTO DEI PRATI E PASCOLI PERMANENTI

Ogni Stato Membro deve assicurare il mantenimento di una certa quota di prato permanente. Ai sensi
dell’articolo 45 del Regolamento Pagamenti diretti, gli Stati membri individuano i prati permanenti
che sono sensibili sotto il profilo ambientale in zone interessate dalle Direttive habitat (92/43/CEE) o
uccelli (2009/147/CE), comprese le torbiere e le zone umide ivi situate. Inoltre, possono essere
individuate anche eventuali altre zone sensibili non comprese nelle zone coperte dalle Direttive
habitat (92/43/CEE) o uccelli (2009/147/CE).

Il Decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 prevede che l’obbligo di rispetto della quota

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                                                                                                          3
“prati e pascoli permanenti” si applichi a livello nazionale; quindi il singolo agricoltore non deve
avere preoccupazioni per questo impegno.
Tuttavia, qualora uno Stato Membro accerti che il rapporto è diminuito di oltre il 5%, deve prevedere
obblighi per i singoli agricoltori di convertire terreni a prato permanente. Il Decreto ministeriale n.
6513 del 18 novembre 2014, per cautela, ha fissato questa percentuale al 3,5%.
In Italia, il rischio di diminuzione del 3,5% della quota è praticamente inesistente, in quanto
l’interesse ad arare i prati e i pascoli permanenti è molto limitato.
Al fine di verificare il controllo sulle superfici a prati e pascoli permanenti, in Italia, il Decreto
ministeriale n. 1922 del 20 marzo 2015 ha istituito il “registro nazionale dei prati permanenti”.
Contestualmente, il Decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 prevede che gli agricoltori
possano convertire i prati e pascoli permanenti, solo dopo l’autorizzazione di Agea. L’autorizzazione
di Agea è rilasciata entro 30 giorni, con una sorta di silenzio-assenso. Quindi gli agricoltori
interessati a convertire un “prato e pascolo permanente” in seminativi possono ottenere
l’autorizzazione automaticamente.
La richiesta di autorizzazione non prevede un diniego da parte di Agea, ma solo la necessità di
controllare l’evoluzione della superficie a prati e pascoli permanenti, al fine di dimostrare alla
Commissione europea il rispetto della quota.

   3. AREE DI INTERESSE ECOLOGICO (EFA ECOLOGICAL FOCUS AREA)

Il terzo impegno del greening obbliga gli agricoltori a destinare una quota del 5% dei seminativi
dell’azienda ad aree di interesse ecologico (EFA).
Il 5% di EFA si applica solo alle superfici a seminativo; non si applica alle colture permanenti e ai
prati e pascoli permanenti. Le aziende di dimensione inferiore ai 15 ettari a seminativo sono
esonerate dall’obbligo delle aree di interesse ecologico (tab. 6).
La percentuale del 5% di EFA può essere aumentata al 7% a partire dal 2018, a seguito di una
relazione della Commissione, che dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2017, e di un atto
legislativo del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il greening è stato fortemente criticato dal nuovo Parlamento europeo, dal nuovo Commissario
all’Agricoltura Phil Hogan e dalla maggior parte degli Stati membri, per cui l’ipotesi di aumentare le
EFA al 7% nel 2018 appare poco probabile.

Tab. 6 – L’ applicazione delle EFA

       Superficie aziendale a seminativo                   Percentuali da rispettare

                 fino a 15 ettari                                      0%
              maggiore di 15 ettari                                    5%

 Gli Stati Membri decidono e notificano alla Commissione quali delle seguenti superfici
 possono essere considerate aree di interesse ecologico:
 (a)   terreni lasciati a riposo;
 (b)   terrazze;
 (c)   elementi del paesaggio, compresi gli elementi adiacenti ai seminativi aziendali;
 (d)   fasce tampone, comprese quelle occupate da prati permanenti, a condizione che queste
       siano distinte dalla superficie agricola ammissibile adiacente;

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                                                                                                       4
(e)       ettari agroforestali che ricevono o hanno ricevuto sostegno dallo sviluppo rurale;
    (f)       fasce di ettari ammissibili lungo le zone periferiche delle foreste;
    (g)       superfici con bosco ceduo a rotazione rapida, senza impiego di concime minerale e/o
              prodotti fitosanitari;
    (h)       superfici oggetto di imboschimento secondo le norme dello sviluppo rurale;
    (i)       superfici con colture intercalari o copertura verde ottenuta mediante l’impianto o la
              germinazione di sementi (aree soggette a fattori di ponderazione);
    (j)       superfici con colture azotofissatrici.

    Gli Stati Membri possono applicare alle superfici considerate aree di interesse ecologico dei
    coefficienti di ponderazione, l’applicazione diviene obbligatoria quando tali coefficienti
    risultino inferiori a 1.
    Ad eccezione delle superfici dell’azienda con bosco ceduo a rotazione rapida (g) e oggetto di
    imboschimento ai sensi delle norme sullo sviluppo rurale (h), l’area di interesse ecologico è situata
    sui seminativi dell’azienda. Nel caso degli elementi caratteristici del paesaggio e delle fasce
    tampone, l’area d’interesse ecologico può altresì essere adiacente ai seminativi dell’azienda
    dichiarati dall’agricoltore.
    L’obbligo di avere aree di interesse ecologico non si applica:
    - quando più del 75% dei seminativi aziendali sono utilizzati per la produzione di erba o
    altre piante erbacee da foraggio, per terreni lasciati a riposo, investiti a colture leguminose o
    sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che i seminativi non
    sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari;
    - quando oltre il 75% della superficie agricola aziendale ammissibile è costituita da prato
    permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a
    colture sommerse o è sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che i
    seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari.

    Gli Stati Membri possono consentire che fino alla metà della percentuale di superficie da destinare
    ad area d’interesse ecologico sia applicato a livello regionale, al fine di ottenere aree di interesse
    ecologico adiacenti. Gli Stati Membri designano le aree e gli obblighi per gli agricoltori interessati.
    Gli Stati membri possono consentire agli agricoltori, le cui aziende si trovano nelle
    immediate vicinanze, di ottemperare collettivamente all’obbligo “attuazione collettiva” purché le
    aree d’interesse ecologico siano adiacenti. Per supportare l’attuazione delle politiche
    dell’Unione in materia di ambiente, clima e biodiversità, gli Stati Membri possono designare le
    aree sulle quali l’attuazione collettiva è possibile e possono imporre ulteriori obblighi agli
    agricoltori o ai gruppi di agricoltori che partecipano all’applicazione collettiva dell’area
    d’interesse ecologico.
    Ciascun agricoltore che partecipa a tale “attuazione collettiva” provvede affinché almeno il 50%
    della superficie soggetta all’area d’interesse ecologico sia situata sul terreno della sua azienda. Il
    numero degli agricoltori che partecipano all’attuazione collettiva non deve essere maggiore di
    dieci.
    Tutte le opzioni possibili a livello di Stato Membro vanno obbligatoriamente notificate alla
    Commissione entro il 1° agosto dell’anno precedente la loro applicazione.
    La Commissione può adottare atti delegati per:

-         fissare ulteriori criteri per i tipi di superficie da designare come aree di interesse ecologico;
-         aggiungere altri tipi di superfici che possono essere considerati al fine di rispettare la
          percentuale di superficie da destinare ad area d’interesse ecologico;
-         aggiornare l’allegato X al Regolamento Pagamenti diretti al fine di determinare i fattori di

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conversione e di ponderazione per facilitare gli Stati Membri nella misurazione dei diversi
     tipi di aree di interesse ecologico;
-    fissare norme sull’applicazione collettiva ed i relativi requisiti minimi;
-    fissare il quadro entro il quale gli Stati membri devono definire i criteri che le aziende
     devono rispettare per essere considerate situate nelle immediate vicinanze ai fini dell’attuazione
     collettiva dell’area di interesse ecologico;
-    stabilire i metodi per calcolare la percentuale di bosco rispetto alla superficie agricola al
     fine di consentire agli Stati Membri la cui superficie è occupata per oltre il 50% da foreste di
     non applicare a talune aziende l’obbligo di avere aree d’interesse ecologico.

Tab. 7 – Tipologie di aree di interesse ecologico (EFA)

       EFA                                                  Descrizione
Terreni lasciati a
                       Su questi terreni è assente qualsiasi produzione agricola.
riposo
                       Le terrazze sono le terrazze protette dalla BCAA 7* di cui all’allegato II del
Terrazze               regolamento (UE) n.1306/2013 e altre terrazze. Altezza minima 0,5 metri.
                       Gli elementi caratteristici del paesaggio, di cui l’agricoltore dispone, sono quelli
                       protetti dalla BCAA 7* e dal CGO 2* o 3*. Sono compresi gli elementi adiacenti ai
                       seminativi dell’azienda; tra questi possono rientrare elementi caratteristici del
                       paesaggio che non sono inclusi nella superficie ammissibile a norma dell'articolo 76,
                       paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1306/2013.
                       Inoltre sono elementi caratteristici del paesaggio:
                        a) siepi o fasce alberate di larghezza 2-20 metri;
                        b) alberi isolati con chioma del diametro minimo di 4 metri; in base al decreto
                             ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 (art. 19, comma 2) sono considerati, in
                             filari, anche alberi con chioma inferiore ai 4 metri se appartenenti alla specie
                             Cupressus semprevirens (varietà pyramidalis o stricta) e Populus nigra, varietà
                             italica, con chiome di diametro maggiore o uguale a 1 metro, nonché gli alberi
Elementi                     compresi negli elenchi di cui all’art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10;
caratteristici del      c) alberi in filari con chioma del diametro minimo di 4 metri o anche inferiore a 4
paesaggio                    metri se appartengono alle specie Cipresso piramidale e Pioppo cipressino. Lo
                             spazio tra le chiome non deve essere superiore a 5 metri;
                        d) gruppi di alberi, le cui chiome si toccano e si sovrappongono, e boschetti, su una
                             superficie massima di 0,3 ha in entrambi i casi;
                        e) bordi dei campi di larghezza compresa tra 1 e 20 metri, sui quali è assente
                             qualsiasi produzione agricola;
                        f) stagni della superficie massima di 0,1 ha. Non sono considerati aree di interesse
                             ecologico i serbatoi di cemento o di plastica;
                        g) fossati di larghezza massima di 10 metri, compresi corsi d’acqua aperti per
                             irrigazione o drenaggio. Non sono considerati aree di interesse ecologico i canali
                             con pareti di cemento;
                        h) muretti di pietra tradizionali: lunghezza minima 10 metri; altezza 0,3-5 metri;
                             larghezza 0,5-5 metri.
                       Comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti, a condizione che queste
                       siano distinte dalla superficie agricola ammissibile adiacente. Larghezza 1-5 metri.
Fasce tampone          Nelle fasce tampone sono incluse nelle fasce tampone le fasce di vegetazione ripariale
                       di larghezza fino a dieci metri.
Ettari                 Per "sistema agroforestale" si intende un sistema di utilizzazione del suolo nel quale
agroforestali          l'arboricoltura forestale è associata all'agricoltura sulla stessa superficie. Vengono

     Progetto “INFO(PAC)K: la Pac informa”, Regione Umbria, PSR 2007- 2013, Mis. 111 – Az. a - DGR n.
                261/2013 e DD . 2127/2013- Attività informative rivolte al settore zootecnico
                                                                                                             6
considerate quelle superfici che ricevono, o che hanno ricevuto, sostegno a causa del
                       primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli. Gli ettari agroforestali sono
                       costituiti da superfici a seminativo ammissibili al regime di pagamento di base o di
                       pagamento unico per superficie.
Fasce di ettari
                       Fasce situate lungo le zone periferiche delle foreste. Larghezza minima 1 metro.
ammissibili
                       Le superfici coltivate con quelle specie arboree del codice NC 0602 90 41, da
                       individuare dagli Stati Membri, costituite da specie legnose perenni, le cui ceppaie
                       rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella
                       stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo che sarà determinato dagli Stati
                       membri.
Superfici con          Nelle superfici non è consentito l’uso di fitosanitari eccetto i bioinsetticidi. Su tali
bosco ceduo a          superfici è consentito l’utilizzo d’interventi biotecnologici come l’uso di trappole a
rotazione rapida       feromoni e di concimi organici.
                       Il decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 (art. 19, comma 3) stabilisce che
                       in Italia le superfici a bosco ceduo a rotazione rapida sono: pioppi, salici, ontani, olmi,
                       platani, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni
                       che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad
                       otto anni.
                       Si considerano quelle superfici a cui è stato accordato un sostegno per
                       l’imboschimento che comprende un premio annuale destinato a coprire per un periodo
Superfici oggetto
                       non superiore ai 5 anni i costi di manutenzione e un premio annuale per ettaro volto a
di imboschimento       compensare le perdite di reddito provocate dall’imboschimento per un periodo non
                       superiore a vent’anni.
Superfici con          Può anche essere considerato un manto vegetale ottenuto mediante l'impianto o la
colture intercalari    germinazione di sementi.
                       Sono costituite da colture che fissano azoto incluse in un apposito elenco stabilito dallo
                       Stato membro. Il decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 (art. 19, comma
                       4) ha fissato l’elenco delle colture azotofissatrici ammissibili come EFA (tab. 6). Tali
                       colture sono presenti durante il ciclo vegetativo.
                       La coltivazione delle colture azofissatrici è consentita ad una distanza di almeno dieci
Superfici con          metri dal ciglio di sponda dei corpi idrici individuati dalle Regioni e Province
colture                autonome ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ad almeno cinque
azotofissatrici        metri dal ciglio di sponda dei restanti corsi d’acqua, avuto riguardo agli obiettivi di
                       cui alla direttiva 2000/60/CE.
                       Nelle zone vulnerabili ai nitrati di cui alla direttiva 91/676/CEE, la coltivazione delle
                       colture azofissatrici è consentita nel rispetto dei vincoli posti dalla stessa direttiva
                       91/676/CEE, in particolare per quanto attiene al rispetto dei massimali di apporto
                       azotato al terreno.

     Progetto “INFO(PAC)K: la Pac informa”, Regione Umbria, PSR 2007- 2013, Mis. 111 – Az. a - DGR n.
                261/2013 e DD . 2127/2013- Attività informative rivolte al settore zootecnico
                                                                                                                7
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