Orientamento consapevole: Costituzione e diritto L'Unione europea e la comunità internazionale 18.3.2021 - Prof.ssa Marina Castellaneta ...
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Dipartimento di Giurisprudenza Orientamento consapevole: Costituzione e diritto L’Unione europea e la comunità internazionale 18.3.2021 – Prof.ssa Marina Castellaneta marinacastellaneta@uniba.it http://www.marinacastellaneta.it @marcast5
Risposta • Rapporti tra Stati: principio della sovrana uguaglianza; non ingerenza negli affari interni; divieto dell’uso della forza • In passato, nel diritto internazionale classico: coesistenza • Oggi, nel diritto internazionale contemporaneo: cooperazione, solidarietà • Diritti umani, ambiente, pace e sicurezza internazionale
Nozione di Stato Lo Stato è una comunità, consistente in un territorio e una popolazione, sotto una autorità politica organizzata e avente sovranità
Contenuto: il divieto dell’uso della forza. La tutela dei diritti umani La crisi siriana Catastrofi umanitarie
Controversie internazionali L’abbattimento dell’aereo civile La crisi dei marò. La MH17 controversia Italia-India
Il dramma dei migranti
Diritti Umani
Ambiente
Crimini
QUINDI? • Rapporti tra Stati – Uso della forza • Coesistenza, cooperazione, solidarietà diritti umani • Trattamento cittadini – stranieri • Autodeterminazione
Costituzione italiana ARTICOLO 10 ARTICOLO 11 L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto L'Italia ripudia la guerra come internazionale generalmente strumento di offesa alla riconosciute. libertà degli altri popoli e La condizione giuridica dello straniero come mezzo di risoluzione è regolata dalla legge in conformità delle controversie delle norme e dei trattati internazionali; consente, in internazionali. Lo straniero, al condizioni di parità con gli quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà altri Stati, alle limitazioni di democratiche garantite dalla sovranità necessarie ad un Costituzione italiana, ha diritto ordinamento che assicuri la d'asilo nel territorio della pace e la giustizia fra le Repubblica, secondo le condizioni Nazioni; promuove e stabilite dalla legge. Non è favorisce le organizzazioni ammessa l'estradizione dello internazionali rivolte a tale straniero per reati politici scopo
SEGUE ARTICOLO 117 • La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Peculiarità •Ordinamento non Caratteri istituzionalizzato stiche •Assenza di un’organizzazione verticale •Uguaglianza formale tra Stati
Funzioni • Funzione legislativa: affidata, in via generale, agli stessi Stati • Funzione giurisdizionale: necessario il consenso degli Stati • Funzione coercitiva: autotutela • Principio di effettività • Principio di reciprocità
Fonti • Diritto internazionale generale: consuetudine, principi generali di diritto • Diritto internazionale pattizio: trattati • Atti di terzo grado: risoluzioni e atti di organizzazioni internazionali
CONSUETUDINE • Due elementi • 1. Opinio iuris ac necessitatis (elemento psicologico o soggettivo) • 2. Diuturnitas (elemento oggettivo) Caratteristiche: applicazione generale. E’ vincolante per tutti gli Stati senza che sia necessaria una formale accettazione.
Segue • Opinio iuris: convinzione generale che un comportamento sia dovuto giuridicamente • Diuturnitas: ripetizione nel tempo di un certo comportamento. • In Italia sono immesse nell’ordinamento italiano attraverso l’art. 10 Costituzione Vedi p. 16
Pratica • Generale, uniforme e consistente. Qualificata dal punto di vista soggettivo e oggettivo • Fatti, comportamenti, atti giuridici, dichiarazioni, risoluzioni di organizzazioni internazionali, leggi interne, sentenze • Ripetizione di una norma nei trattati
TRATTATI • Atti scritti vincolanti unicamente per gli Stati che ratificano gli accordi • Pacta sunt servanda • Non producono effetti su Stati terzi • In Italia è necessaria la ratifica del Capo dello Stato • Legge di esecuzione
Atti di organizzazioni internazionali Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite Atti dell’Unione europea come regolamenti, direttive e decisioni
Segue • Gli atti • “Le risoluzioni dell’Onu sono come gli hot dog. Se sai come li fanno ti passa la voglia di mangiarli: li mandi giù e basta. Senza fare domande”. • Linda Polman, Onu, Sperling & Kupfer editori, 2003
“Noi popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra che due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all’umanità…abbiamo risoluto di unire i nostri sforzi per il raggiungimento di tali fini” (Preambolo allo Statuto delle Nazioni Unite)
Le Nazioni Unite • Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo fine: prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre violazioni della pace, e conseguire con mezzi pacifici, ed in conformità ai princìpi della giustizia e del diritto internazionale, la composizione o la soluzione delle controversie o delle situazioni internazionali che potrebbero portare ad una violazione della pace
I passi per l’istituzione dell’Onu • Carta Atlantica del 1941: ruolo centrale del Presidente americano Roosevelt e del Primo ministro britannico Churchill
Segue • Conferenza di Mosca del 1943: nella dichiarazione finale Stati Uniti, Unione sovietica, Cina, Regno Unito si proposero di dare vita al più presto a un’organizzazione internazionale • Proposte di Dumbarton Oaks: struttura simile alla Società delle nazioni
Costituzione dell’ONU • Conferenza di San Francisco del 25 aprile 1945 – 26 giugno 1945. In vigore dal 24 ottobre 1945 • Scioglimento della società delle Nazioni nell’aprile del 1946 • Trasferimento di funzioni e beni
Notizie utili • Sede principale New York • Sede di Ginevra • http://www.un.org • http://www.unric.org
Stati partecipanti nel 1945 • Argentina, Australia, Belgio, Bolivia, Brasile, Bielorussia, Canada, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cecoslovacchi, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, Egypt], El Salvador, Ethiopia, France, Greece, Guatemala, Haiti, Honduras, India, Iran, Iraq, Lebanon, Liberia, Luxembourg, Mexico, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Norway, Panama, Paraguay, Peru, Philippine Republic], Poland, Saudi Arabia, Syria, Turkey, Ukrainian Soviet Socialist Republic, Union of South Africa], Union of Soviet Socialist Republics, United Kingdom, United States, Uruguay, Venezuela, Yugoslavia • Oggi gli Stati sono 193, ultimo aderente il Sud Sudan nel 2011 • http://www.un.org/en/members/index.shtml
Organi principali ØAssemblea Generale (art.9) ØConsiglio di sicurezza (art.23) ØSegretario generale (art 97) ØConsiglio economico e sociale (art. 61) ØCorte internazionale di giustizia (art. 92) ØConsiglio di amministrazione fiduciaria (art. 75)
Composizione del CdS • Art. 23 • 15 membri di cui 5 permanenti con diritto di veto (fino al 1965 erano 11) • Stati Uniti, Federazione Russa, Cina, Francia e Regno Unito
Italia e Onu • L’Italia è divenuta membro il 14 dicembre 1955 • Legge di esecuzione l.17 agosto 1957 n. 848 • www.italyun.esteri.it/rappresentanz a_onu
Divieto dell’uso della forza Norma consuetudinaria di carattere cogente
Carta ONU • Articolo 2, par. 4 • “I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite”.
Modalità di uso della forza
Nozione di uso della forza • Nozione di forza: esclusivamente armata. • Minaccia dell’uso della forza: comportamenti espressi ed espliciti. Minaccia implicita: ad esempio il riarmo • Parere della CIG sulla liceità dell’uso di armi nucleari: non esiste una norma che contenga un obbligo che fissa il divieto di riarmo
Eccezione • Legittima difesa: art. 51 • Norma consuetudinaria cogente • Legittima difesa individuale: lo Stato deve essere aggredito • Non è sufficiente la minaccia • Esclusione della legittima difesa preventiva: bombardamento di un reattore nucleare iracheno nel 1981 da parte di Israele • Contestualità all’attacco
Segue • Comunicazione al CDS • Limitazione temporale • Proporzionalità, immediatezza, necessità • Quesito: è possibile invocare la legittima difesa se l’attacco è compiuto da individui?
Eccezioni problematiche • Intervento umanitario: Kosovo 1999 • Tutela dei propri cittadini: raid di Entebbe in Uganda: proteste • Dottrina Bush - interventi preventivi se vi è minaccia per gli interessi essenziale degli Stati Uniti: violazione del diritto internazionale
R2P • Responsibility to protect • Violazioni massicce dei diritti umani • Incapacità del governo di impedirle • Vicenda libica: risoluzione 1973 del 2011
Italia • Art. 11 “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.
Segue • Art. 87: Il Presidente della Repubblica “Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere”. • Art. 78: autorizzazione delle Camere
UNIONE EUROPEA http://europa.eu/index_it.htm
Che cosa è l’Unione europea?
Unione europea L’Unione europea è un’organizzazione internazionale sui generis cui aderiscono Stati europei. Nel contesto del diritto internazionale, è unica nel suo genere soprattutto in ragione della cessione di sovranità a favore dell’Unione da parte di ogni Stato al momento dell’adesione. Istituita come unione economica nel 1957 - Comunità Economica Europea (CEE), dalla volontà di cooperare di 6 Paesi - Belgio, Italia, Germania, Francia, Lussemburgo e Olanda.
Unione europea • Conta oggi 27 membri • Mercato unico europeo • Processo di integrazione tra i popoli dell’Unione: al centro dell’UE ci sono i cittadini UE ed il loro benessere sociale ed economico. • Essa è quindi oggi un’organizzazione politica ed economica. • Il suo funzionamento è regolamentato dai trattati, approvati volontariamente e democraticamente dagli Stati membri.
Obiettivi Gli obiettivi dell’Unione europea sono: ´ promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi cittadini ´ offrire libertà, sicurezza e giustizia, senza frontiere interne ´ favorire lo sviluppo sostenibile basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia di mercato altamente competitiva, con la piena occupazione e il progresso sociale, e la protezione dell’ambiente
Segue ´ lottare contro l’esclusione sociale e la discriminazione ´ promuovere il progresso scientifico e tecnologico ´ rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà tra gli Stati membri ´ rispettare la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica ´ istituire un’Unione economica e monetaria con l'euro come moneta unica.
Valori Europei • Motto: "Unita nella diversità” (utilizzato per la prima volta nel 2000) • la festa dell'Europa (9 maggio) celebra la pace e l'unità in Europa. La data è l'anniversario della dichiarazione Schuman.
Valori Europei – Dichiarazione Schuman Principali citazioni: ´ La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che la minacciano ´ L'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto Segna le caratteristiche del processo di integrazione europea come processo a piccoli passi. La pace quale mezzo di realizzazione del benessere economico e sociale dei popoli europei.
Segue I valori dell’UE sono condivisi dagli Stati membri: ´Stato di diritto. L'Unione europea si fonda sul principio dello Stato di diritto. Tutti i suoi poteri riposano cioè su trattati liberamente e democraticamente sottoscritti dai paesi membri.
Segue ´Libertà: libertà di movimento e libertà individuali, quali il rispetto della vita privata, la libertà di pensiero, di religione, di riunione, di espressione e di informazione, tutelate dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE. ´Democrazia: il funzionamento dell'UE si fonda sulla democrazia rappresentativa.
Segue ´ Uguaglianza, Diritti umani e dignità umana. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea tutela i diritti umani, fra cui il diritto a non subire discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale, il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto di accesso alla giustizia.
Segue Nel 2012 l'UE ha vinto il premio Nobel per la pace per aver contribuito alla pace, alla riconciliazione, alla democrazia e ai diritti umani in Europa.
Le tappe • 18.4.1951: Adozione del Trattato CECA - Comunità economica del carbone e dell’acciaio - Parigi (durata 50 anni. Ha cessato di esistere il 23.7.2002) • 25.3.1957: Adozione a Roma del Trattato CEE (Francia, Italia, Germania, Benelux) e del Trattato sulla Comunità europea per l’energia atomica (Euratom). In vigore dal 1 gennaio 1958 • 14.2.1986: Atto Unico europeo, in vigore dal 1 luglio 1987 • 7.2.1992: Trattato di Maastricht in vigore dal 1 .11.1993. Costituzione in pilastri • 12.10.1997: Trattato di Amsterdam, in vigore dal 1 .5.1999 • 26.2.2001: Trattato di Nizza, in vigore dal 1 .2.2003 • 29.10.2004: Trattato che adotta una costituzione per l’Europa: esito negativo del referendum in Francia e Olanda • 2007: Trattato di Lisbona
Il trattato di Lisbona • In vigore dal 1 dicembre 2009 • E’ articolato nel Trattato Ue e nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea • Rende vincolante la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Le tappe dell’allargamento • Paesi fondatori: Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi • 1973: Regno Unito, Irlanda e Danimarca • 1981: Grecia • 1986: Spagna e Portogallo • 1995: Austria, Finlandia e Svezia • 2004: Paesi dell’est europa. Slovacchia; Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Estonia, Lettonia, Lituania, Cipro, Malta, Slovenia, • 2007: Romania e Bulgaria • Da luglio 2013 Croazia
Brexit: profili procedurali ´ CLAUSOLA DI RECESSO – art. 50 TUE : meccanismo di recesso volontario e unilaterale di un paese dall’Unione europea. ´ Un paese dell’UE che desideri recedere deve notificare al Consiglio europeo la sua intenzione di farlo. Il Consiglio europeo è quindi tenuto a fornire orientamenti per la conclusione di un accordo che stabilisca le modalità di recesso di tale paese. ´ Tale accordo è concluso a nome dell’UE dal Consiglio previa approvazione del Parlamento europeo. ´ I trattati cessano di essere applicabili al paese interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo o due anni dopo la notifica del recesso. Il Consiglio europeo può decidere di prorogare tale termine.
Brexit: tappe ´ referendum britannico del 23 giugno 2016: uscita dall’UE. ´ Il Regno Unito ha lasciato l'Unione il 31 gennaio 2020, con l'entrata in vigore dell'accordo di recesso. ´ È stato possibile avviare i negoziati sul futuro partenariato tra l'UE e il Regno Unito, diventato un paese terzo. ´ Il primo ciclo di negoziati si è svolto a Bruxelles il 2 marzo 2020. ´ Il 24 dicembre 2020 i negoziatori dell'UE hanno raggiunto un accordo con il Regno Unito in merito ai termini della sua futura cooperazione con l'Unione europea. ´ L'accordo si applica a titolo provvisorio dal 1º gennaio 2021 al 30 aprile 2021 (tempo sufficiente per completare la sua messa a punto in tutte le 24 lingue). ´ Dal 1 gennaio 2021 il Regno Unito non è più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell'UE. La circolazione delle merci tra UK e UE è regolata dall’accordo provvisorio.
Le istituzioni • Parlamento Europeo, Consiglio, Consiglio europeo, Commissione, Corte dei Conti, Corte di giustizia, Banca centrale europea (art. 13 TUE) • Agenzie specializzate e organi esecutivi
Consiglio europeo: art. 15 TUE, 235 e 236 TFUE • Da non confondere con il Consiglio Ue e con il Consiglio d’Europa. Quest’ultimo è un’altra organizzazione internazionale con sede a Strasburgo • E’ composto da Capi di Stato o di Governo, dal Presidente del Consiglio europeo, dal Presidente della Commissione. L’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune partecipa ai lavori
Segue: funzioni • Indirizzo politico dell’Unione • Ruolo fondamentale nella revisione dei Trattati nella procedura semplificata • Criteri di ammissibilità all’Unione (art. 49 TFUE)
Consiglio • E’ un organo collegiale costituito da Stati, ognuno dei quali partecipa con un rappresentante. In genere partecipa il ministro competente per materia. Di conseguenza è un organo non permanente (articolo 16 TUE e articoli da 237 a 243 TFUE)
Funzioni • Funzione legislativa insieme al Parlamento europeo • Approva il bilancio insieme al PE • Coordina le politiche economiche degli Stati • Conclude accordi internazionali
Commissione europea: art. 17 TUE 247 TFUE • Organo esecutivo • Organo di individui indipendenti dagli Stati • Un commissario per ogni Stato (prima l’Italia e altri grandi Stati ne avevano due). Durano in carica 5 anni.
Segue: Nomina dei commissari • Il Presidente è eletto a maggioranza dal PE su proposta del Consiglio europeo • Il Consiglio e il Presidente adottano l’elenco dei commissari su proposta degli Stati membri
Segue: Funzioni • Vigila sull’applicazione del Trattato • Dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi • Svolge funzioni esecutive e di gestione • Esercita l’iniziativa legislativa
Parlamento europeo: Art. 14 TUE • E’ composto da rappresentanti dei cittadini dell’Unione • 750 membri più il Presidente (attualmente David Maria Sassoli) • Numero dei parlamentari proporzionale alla popolazione di ogni Stato membro. Massimo 96 minimo 6
Segue: votazione dei parlamentari • Dal 1979 elezione a suffragio universale • Assenza di una procedura elettorale uniforme • Divieto di doppio mandato • I parlamentari eletti sono divisi per gruppi politici e non per nazionalità • E’ articolato in commissioni
Segue: Funzioni • Funzione di controllo della Commissione sia nella fase di nomina sia nello svolgimento • Mozione di censura (art. 234 TFUE) • Condivide la funzione legislativa con il Consiglio nella procedura legislativa ordinaria
Corte di giustizia dell’Unione europea • Giurisdizione permanente ed esclusiva • Costituita dalla Corte di giustizia, dal Tribunale e dal Tribunale per la funzione pubblica (quest’ultimo operativo fino a settembre 2016)
Atti legislativi vincolanti Regolamenti, direttive e decisioni Art. 288 TFUE
Regolamenti • I regolamenti hanno portata generale e astratta, si rivolgono a tutti i cittadini Ue e alle istituzioni nazionali. Entrano in vigore a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, senza alcun intervento, salvo in rari casi, del legislatore nazionale. Producono quindi effetti diretti e possono essere direttamente invocati dinanzi al giudice o alle autorità nazionali.
Direttive • Direttive: vincolano gli Stati per quanto riguarda il risultato da raggiungere, ma gli Stati sono liberi nella scelta dei mezzi con i quali dare attuazione. Sono pubblicate sulla Gazzetta Ue. E’ fissato un termine per il recepimento. In genere in Italia sono recepite con la legge europea (legge 24 dicembre 2012 n. 234) • Se decorre il termine fissato nell’atto Ue per il recepimento la Commissione può citare lo Stato inadempiente dinanzi alla Corte di giustizia attraverso la procedura di infrazione.
Decisioni • Decisioni: si rivolgono a un singolo Stato o a una specifica persona fisica o giuridica, soprattutto nel settore della concorrenza. Sono notificate ai destinatari e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale Ue.
Atti non vincolanti • Raccomandazioni e pareri
Cittadinanza Ue Art. 20 TFUE: è cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell’Unione si aggiunge e non sostituisce quella nazionale
Diritti dei cittadini • Libertà di circolazione e di soggiorno nel territorio degli Stati membri. • Diritto di voto ed eleggibilità alle elezioni del PE e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono. • Diritto alla tutela delle autorità diplomatiche di ogni Stato membro se manca la rappresentanza del proprio Stato.
Segue • Diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo e di ricorre al Mediatore europeo. • Iniziativa dei cittadini Ue (nota con l’acronimo ICE): deve essere sostenuta da almeno un milione di cittadini europei.
Schengen • L’accordo di Schengen del 1985 e la sua Convenzione di applicazione del 1990 hanno cambiato aspetto e dimensioni nel corso degli anni, soprattutto dopo la comunitarizzazione della politica di immigrazione. • Principio cardine: abolizione delle frontiere interne e costituzione di un’unica frontiera esterna. • Regole regole comuni in materia di visti, richieste di asilo e di controlli alle frontiere. • Del sistema Schengen fanno parte 26 Stati, inclusi Paesi non Ue (Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein), mentre sono esclusi Paesi Ue come Cipro, Romania, Bulgaria, Croazia, Irlanda. • L’eliminazione dei controlli alle frontiere comuni può essere sospesa per periodi limitati e per motivi di sicurezza.
EURO • Eurozona • Portale dell’eurozona: http://www.eurozone .europa.eu/
Tappe • 1 gennaio 1999: introduzione dell’euro come moneta virtuale utilizzabile a soli fini contabili • 1 gennaio 2002: moneta unica (banconote e monete) utilizzabile da questo momento in sostituzione delle vecchie monete anche per i pagamenti in contanti, con totale sostituzione delle precedenti monete.
segue • Portale dell’eurozona: http://www.eurozone.europa.eu/
Paesi dell’eurozona • Paesi che utilizzano l’euro: Austria, Belgio, Cipro (2008), Estonia (2011), Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta (2008), Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia (2009), Slovenia (2007), Spagna, Lettonia (2014), Lituania (2015). • Danimarca tramite l’opting out ha una deroga permanente che permette di non entrare nel sistema della moneta unica, analoga a quella che aveva il Regno Unito. • Utilizzano l’euro anche San Marino, il Vaticano e il Principato di Monaco (a seguito di un accordo internazionale) e il Kosovo e il Montenegro per decisioni interne.
Criteri per aderire alla zona euro: articolo 140 TFUE • CRITERI DI CONVERGENZA DELL’AREA EURO: I. stabilità dei prezzi, II. situazione delle finanze pubbliche, III. tasso di cambio, IV. tassi di interesse a lungo termine.
Che cosa fa l’UE per superare la pandemia da Covid19?
Misure sanitarie • L’Unione europea lavora per raggiungere una migliore protezione della salute nelle sue diverse politiche. • La sua azione sostiene, coordina o completa l’azione degli Stati membri, integra le politiche nazionali e supporta la cooperazione tra gli i suoi membri nel settore della sanità pubblica.
Segue • Chiusura delle frontiere esterne del territorio dell’Unione per un periodo di 30 giorni e, quindi, la sospensione dell’applicazione del Trattato di Schengen. • Accordo del Consiglio sul rafforzamento dell’uso dei test antigenici rapidi e sul riconoscimento reciproco dei risultati dei test per Covid-19 • Risorse stanziate nell’ambito di programmi di ricerca sui vaccini anti Coronavirus e per realizzare progetti innovativi in risposta alla pandemia e il Fondo di solidarietà.
Segue La Commissione ha presentato la strategia europea per accelerare lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di vaccini contro Covid-19, sottolineando l’importanza di un’azione congiunta fra Stati membri e la necessità di mettere in atto iniziative volte ad assicurare la disponibilità su scala globale di vaccini sicuri ed efficaci in un lasso di tempo ragionevole.
UE e Covid19: misure economiche ´ L'UE e i suoi Stati membri hanno adottato misure per ridurre al minimo le ricadute della pandemia di COVID-19 sull'economia. ´ Bilancio dell'UE per il periodo 2021-2027 e piano per la ripresa • Il 21 luglio i leader dell'UE hanno raggiunto un accordo su uno sforzo per la ripresa da 750 miliardi di EUR, lo strumento Next Generation EU, inteso ad aiutare l'UE ad affrontare la crisi causata dalla pandemia. ´ Il regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza è stato adottato dal Consiglio l'11 febbraio 2021. ´ Questo dispositivo, che è al centro dello strumento Next Generation EU, fornirà un sostegno da 672,5 miliardi di EUR agli Stati membri per aiutarli ad affrontare l'impatto economico e sociale della pandemia di COVID-19
Segue • I leader dell'UE hanno concordato un bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo 2021-2027. • Il bilancio sosterrà, tra l'altro, gli investimenti nella transizione digitale e in quella verde e la resilienza.
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