Regolamento interno NORME PER LA GESTIONE FAUNISTICA DEL CINGHIALE IN SELEZIONE - Ambito Territoriale di Caccia RN1 - atcrimini1.com
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Ambito Territoriale di Caccia RN1 NORME PER LA GESTIONE FAUNISTICA DEL CINGHIALE IN SELEZIONE Regolamento interno Ultima revisione : Marzo 2014
1 – Finalità Il presente Regolamento recepisce integralmente i contenuti del Regolamento Regionale n. 1/2008 “Disciplina della gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia Romagna” tenendo in considerazione le caratteristiche territoriali della provincia di Rimini e della necessità di considerare attentamente le legittime aspettative dei numerosi cacciatori residenti. Per questo l’A.T.C. RN1, intende sviluppare appieno le potenzialità territoriali e creare le premesse per consentire ad un numero il più elevato possibile di cacciatori l’accesso al prelievo; ciò nel pieno rispetto delle finalità del P.F.V. (Piano Faunistico Venatorio) provinciale mirante a garantire, sia il mantenimento o laddove opportuno, il raggiungimento delle densità obbiettivo agro-forestali definite dallo stesso P.F.V., per limitare i danni alle coltivazioni agricole, all’ambiente forestale e limitare sensibilmente il rischio di incidenti stradali causati negli ultimi anni dalla specie. Premesso che il rispetto dei criteri gestionali sanciti dalle leggi e dai regolamenti vigenti impongono all’Organismo di gestione una trasparente ed equa assegnazione delle priorità all’interno dei Distretti di gestione, premesso altresì che al Consiglio Direttivo dell’A.T.C. RN1 vengono attribuite le competenze definite dagli Artt. 33 e 56 della L.R. 8/94 e successive modificazioni e dall’art. 4 del R.R. 1/08, premesso altresì che il Piano di Gestione del Cinghiale prevede la predisposizione, da parte della C.T. (Commissione Tecnica), di un piano annuale nel quale vengono definiti: a) gli obiettivi gestionali della specie in sintonia con le indicazioni del piano faunistico provinciale; b) le densità agro-forestali per ciascun Distretto definito per la specie; c) le modalità di assegnazione dei capi da abbattere e delle zone di caccia; d) la programmazione delle attività di tutela e incremento delle popolazioni; e) la pianificazione delle forme di tutela e protezione delle colture agro-forestali; f) le modalità di accesso al censimento ed al prelievo e i conseguenti parametri per l’attribuzione dei punti che concorrono alla formazione delle graduatorie. 2 – Premessa Il Consiglio Direttivo delibera annualmente l’entità economica del contributo che i cacciatori di selezione abilitati iscritti all’A.T.C. RN1 e residenti anagraficamente nella Provincia di Rimini, titolari di un diritto di prelievo in A.T.C. RN1, devono versare quale partecipazione alla gestione. Lo stesso Consiglio Direttivo si riserva inoltre di stabilire ulteriori quote di prelievo per eventuali assegnazioni eccedenti quella ordinaria. Il diritto di prelievo potrà essere sospeso, in base ad esigenze gestionali, alla disponibilità di capi prelevabili su indicazione della Commissione Tecnica con delibera del Consiglio Direttivo ATC. Le uscite di censimento a tutte le specie di ungulati, unitamente alle altre operazioni gestionali, costituiscono la base della graduatoria d’accesso al prelievo. 3 – Costituzione elenchi selecontrollori e gestione della graduatoria di merito La costituzione dell’Albo dei Selecontrollori che operano nell’A.T.C. RN1 e l’aggiornamento della relativa graduatoria di merito avviene a cura dei Responsabili di Distretto, in collaborazione con i Viceresponsabili, sotto il controllo della Commissione Tecnica di cui all’ art 4 comma 7 del R.R. 1/2008, nominata dal Consiglio Direttivo dell’A.T.C. RN1. Detta Commissione compilerà una graduatoria, su base Distrettuale, che sancisce, per ogni coppia di selecontrollori, il diritto, per l’annata in corso, al prelievo nella postazione di assegnazione. Pagina 2 di 11
L’assegnazione di postazioni più favorevoli determinerà una penalizzazione nella graduatoria dell’anno successivo. La sospensione dalla graduatoria per due anni consecutivi, comminata per il mancato rispetto del Regolamento e della normativa vigente, potrà comportare la contemporanea sospensione da tutte le attività gestionali. Il punteggio potrà essere acquisito per le sole attività svolte nell’ambito dell’A.T.C. RN1 e negli ambiti protetti posti al suo interno. La graduatoria, riportante i punteggi assegnati, sarà resa nota annualmente entro il 15 marzo di ogni anno. Ogni rilievo o contestazione delle graduatorie distrettuali, dovrà pervenire alla Commissione Tecnica entro il 25 marzo di ogni anno e dovrà essere relativa all’annata in corso, ovvero a quella alla quale la graduatoria si riferisce. Il Consiglio Direttivo dell’A.T.C. RN1, su proposta della Commissione Tecnica, definirà il piano di prelievo prevedendo quale assegnazione massima una media di 2 capi procapite fra tutti i selettori partecipanti alla gestione della specie, con esclusione dei capi gestionali. L’assegnazione dei capi ai singoli cacciatori avverrà entro i 5 giorni successivi alla formalizzazione del piano di abbattimento da parte dell'Amministrazione provinciale, in base alle mansioni gestionali ed ai punti acquisiti. Ogni selecontrollore, entro il 31 dicembre di ogni anno, dovrà attestare con autocertificazione la volontà di effettuare nell’A.T.C. RN1, nell’anno successivo, la sola attività di selezione al cinghiale. Ogni cacciatore, per essere ammesso, oltre al documento di cui sopra, dovrà autocertificare la volontà di esercitare al massimo una sola altra opzione, tra selezione capriolo e caccia al cinghiale in braccata o in girata, in ambito nazionale. Sono esclusi da tale vincolo gli inviti per le cacce collettive, l’attività all’interno degli ambiti privatistici (A.F.V.) e l’acquisto dei capi in “caccia speciale”. 4 – Compiti del Responsabile di Distretto Il Consiglio Direttivo dell’A.T.C. RN1 nomina, per ciascun Distretto, un unico Responsabile di Distretto per tutte le forme di caccia agli Ungulati, tre Viceresponsabili (uno per ciascuna tipologia di caccia agli Ungulati - Capriolo, Cinghiale in selezione e Cinghiale in forma collettiva) e tre Sostituti dei Viceresponsabili. Tutte le figure di cui al precedente comma devono essere in possesso di una delle qualifiche di cui al comma 1 dell’articolo 2 del R.R. 1/2008. I Viceresponsabili ed i Sostituti, individuati tra i cacciatori di selezione che partecipano al prelievo della rispettiva specie nel Distretto di competenza, vengono eletti annualmente dalla rispettiva Assemblea dei cacciatori di Ungulati e ratificati dal Consiglio Direttivo. I Responsabili di Distretto, in collaborazione con i Viceresponsabili, hanno in carico la gestione venatoria selettiva del cinghiale nel Distretto loro assegnato e sono tenuti, ad espletare le seguenti funzioni: a) verificare che l’opzione di caccia riportata sul tesserino venatorio regionale (C) sia compatibile con la caccia di selezione; b) collaborare con la C.T. nel coordinamento dell’attività di censimento mantenendo i contatti con i cacciatori; Pagina 3 di 11
c) provvedere alla raccolta delle informazioni relative alle prestazioni volontarie ai fini dell’elaborazione e dell’aggiornamento annuale della graduatoria di merito; d) collaborare con i Responsabili di Distretto del Capriolo durante le operazioni di censimento; e) verificare la regolarità delle ottiche, possedute dai selecontrollori, prima dell’apertura della stagione venatoria ; f) informare tutti i cacciatori del proprio Distretto sui giorni, gli orari ed i luoghi di ritrovo per effettuare le attività di prevenzione danni riferibili alla specie di cui sono responsabili ; g) coordinare il lavoro di prevenzione danni avvalendosi dei cacciatori che hanno fornito la loro disponibilità; h) curare la manutenzione del sito idoneo per la segnalazione delle uscite giornaliere e delle eventuali comunicazioni i) controllare la regolarità delle operazioni di abbattimento dei capi assegnati, raccogliendo periodicamente i tagliandi (d’inizio e di fine) dalle cassette (ad esclusione di quelli del giorno, utili alla vigilanza); j) raccogliere i dati relativi a tutte le operazioni effettuate nell’ambito del Distretto, comprese le segnalazioni di capi feriti comunicate dai selecontrollori, e coadiuvare la C.T. nel mantenere aggiornata la graduatoria di merito; k) far pervenire i tagliandi (d’inizio e di fine caccia ) all’A.T.C. RN1 ; l) riferire periodicamente, almeno due volte all’anno, sulle attività svolte al Consiglio Direttivo dell’A.T.C. RN1. I Responsabili di Distretto, in collaborazione con i Viceresponsabili, dovranno consegnare gli esiti delle verifiche relative al prelievo alla Commissione Tecnica, entro il 25 febbraio di ogni anno unitamente al riepilogo finale dei capi assegnati, e degli avvenuti abbattimenti corretti. 5 – Compiti del selecontrollore I neo-abilitati e gli ammessi per la prima volta nell’A.T.C. RN1 dovranno inoltre essere in possesso dell’abilitazione al tiro conseguita presso un tiro a segno Nazionale e produrre il tesserino plastificato provinciale rilasciato a seguito dell’abilitazione al prelievo venatorio selettivo conseguita. Gli interventi finalizzati alla salvaguardia, prevenzione delle culture e strutture agricole, che vedono coinvolti i cacciatori di selezione devono essere concordati e autorizzati dai Responsabili di Distretto, di concerto con i Viceresponsabili e gli organismi preposti dell’A.T.C. RN1. Detti interventi sono obbligatori almeno per un’uscita annua, se richiesta, per ogni cacciatore di selezione, il quale non adempiendo senza valido motivo a tale impegno, avrà una detrazione di punteggio; per espletare tale attività gli stessi cacciatori dovranno essere coordinati dai Viceresponsabili di Distretto o dai Sostituti. Per ogni attività richiesta verrà utilizzato il numero strettamente necessario di operatori impiegando prioritariamente i cacciatori di selezione aderenti al Distretto. I punteggi relativi agli interventi gestionali dovranno essere trasmessi dal Responsabile di Distretto, di concerto con i Viceresponsabili, unitamente ai dati relativi al censimento. Tutte le norme generali, riguardanti l’assegnazione, i censimenti, il prelievo e l’assegnazione di aree, saranno definite dal Consiglio Direttivo su indicazione della Commissione Tecnica. Pagina 4 di 11
6 – Norme riguardanti i censimenti Per aver diritto all’assegnazione del capo ogni cacciatore di selezione deve partecipare al censimento annuale della popolazione di Cinghiale secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti e/o protocolli tecnici validati. I censimenti della popolazione di Cinghiale, all’interno del Distretto, dovranno essere effettuati, nella stessa giornata, in collaborazione con le Squadre / Girate operanti nel medesimo. Ai cacciatori di selezione al cinghiale potrà essere richiesto altresì di collaborare all’effettuazione di altri censimenti o stime di abbondanza relativa di altre specie di ungulati. 7 – Norme riguardanti l’assegnazione dei capi Il Consiglio Direttivo dell’A.T.C. RN1 potrà assegnare, ai cacciatori di selezione dei Distretti a basso prelievo, capi di altri Distretti, di norma in quello che ha disponibilità di capi più vicino geograficamente. Le assegnazioni delle postazioni di caccia, avverranno a cura della Commissione Tecnica su proposta dei Responsabili di Distretto e previa approvazione del Consiglio Direttivo dell'A.T.C. RN1 entro il mese di aprile di ogni anno, dopo l’aggiornamento dei punteggi personali in relazione alle attività svolte durante l’annata venatoria precedente. Come riconoscimento dell’impegno profuso nelle attività di programmazione, coordinamento e gestione di ogni Distretto, si assegna un capo in più alla figura del Viceresponsabile di Distretto ed una maggiorazione di +5 punti ai Sostituti. I censitori non in regola con i versamenti dell’A.T.C. RN1 e/o della licenza di caccia non avranno diritto all’assegnazione degli eventuali capi di prelievo. Sarà loro conservata la graduatoria punti per una sola annualità, senza altri diritti. Le fascette ed i blocchetti delle uscite saranno distribuiti dai Responsabili di Distretto, in collaborazione con i Viceresponsabili, previa verifica dei documenti atti all’esercizio venatorio nonché dei versamenti di accesso all’A.T.C. e di quello del contributo per la gestione. Si invitano i cacciatori di selezione, prima dell’inizio della stagione venatoria, ad effettuare un’esercitazione di tiro al fine di tarare al meglio la carabina che sarà utilizzata. I selettori che effettueranno una “prova di tiro” con attestazione rilasciata da una Sezione di un Tiro a Segno Nazionale o da un Poligono di tiro comunale o privato autorizzato dal Sindaco, riportante l'esito positivo di una prova di tiro effettuata dal cacciatore medesimo, certificata da un Direttore di tiro ovvero da un Istruttore di tiro, consistente in 5 tiri con carabina, che sarà impiegata durante l’esercizio venatorio, dotata di mirino ottico (in appoggio sul banco) su bersaglio di diametro di 15 cm. posto a 100 metri di distanza (il cacciatore deve centrare detto bersaglio con almeno 4 colpi) avranno attribuiti +3 punti nel proprio punteggio. 8 – Norme riguardanti il prelievo in selezione Possono partecipare al prelievo ordinario esclusivamente i cacciatori di selezione, residenti anagraficamente ed iscritti all’A.T.C. RN1, che abbiano svolto almeno una uscita annuale del censimento primaverile della popolazione di Ungulati ed abbiano effettuato il versamento della quota di gestione della caccia in selezione entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo (il mancato pagamento entro tale termine costituisce rinuncia esplicita al piano stesso). Pagina 5 di 11
Qualora il numero dei capi prelevabili sia inferiore a quello dei cacciatori richiedenti verrà riconosciuta priorità di assegnazione agli iscritti all’ATC RN1 quale “Ambito di Diritto” secondo modalità da stabilirsi al verificarsi di tale situazione. Nel periodo di prelievo in selezione concomitante con quello del capriolo, nelle aree di prelievo in sovrapposizione, dovrà essere garantita l’alternanza nell’accesso tra i selettori di cinghiale e quelli di capriolo che di norma, salvo diversi accordi tra selettori garantiti dai Responsabili di Distretto, prevederà l’accesso al mattino ai selettori di capriolo ed alla sera ai selettori del cinghiale. Il sorgere di eventuali contrasti potrà essere sanzionato dall’A.T.C. in rapporto alla gravità della violazione. Il prelievo selettivo al cinghiale viene esercitato con il sistema dell’aspetto, da altana predeterminata e condivisa fra due selecontrollori. Eccezionalmente, per contrastare o prevenire danni agricoli o per altri motivi contingenti è consentito, previa autorizzazione del Responsabile di Distretto e comunicazione all’Amministrazione Provinciale da parte dell’A.T.C. RN1, modificare temporaneamente la postazione di tiro, sempre all’interno dell’area assegnata, con appostamento temporaneo a terra. Possibilmente tutte le altane dovranno essere integrate con l’ambiente. L’A.T.C. RN1, su proposta dei Responsabili di Distretto, individua su apposita cartografia un numero congruo di altane contrassegnate da numerazione progressiva distribuite nei vari Distretti, che verranno assegnate ai selecontrollori ammessi al prelievo secondo la graduatoria di merito , in relazione al comportamento tenuto nella precedente stagione venatoria ed all’impegno profuso nelle attività gestionali. Al momento dell’assegnazione dei capi il Consiglio Direttivo dell’A.T.C. RN1, tramite i Responsabili ed i Viceresponsabili di Distretto, fornirà a ciascun cacciatore ammesso uno o più contrassegni numerati inamovibili (fascette datario) da apporre ai capi abbattuti, che il cacciatore deve portare sempre con sé, oltre ai documenti prescritti per l’attività venatoria, durante le uscite. Lo smarrimento della fascetta deve essere tempestivamente comunicato all’A.T.C. RN1 ed i contrassegni non utilizzati dovranno essere riconsegnati entro 15 febbraio di ogni anno. All’inizio di ogni uscita di caccia il selecacciatore compila in ogni sua parte il tagliando “scheda di uscita”, depositandolo nell’apposita cassetta all’uopo predisposta. L’orario da indicarsi sulla scheda di uscita deve essere quello della effettiva presenza alla bacheca, anche se differente dagli orari previsti dal Calendario venatorio. Al termine dell’azione di caccia il cacciatore, effettuato o meno l’abbattimento, deposita nell’apposita cassetta la parte restante del tagliando (“scheda di rientro”), anch’essa completamente compilata in ogni sua parte. L’azione di caccia è svolta da un unico cacciatore per ogni altana, con l’utilizzo di una unica carabina, coadiuvato al massimo da due osservatori. E’ obbligatorio l’utilizzo di un indumento ad alta visibilità sia durante l’avvicinamento alla postazione sia durante l’attività venatoria. E’ vietato collocarsi nelle postazioni o nelle adiacenze in orari diversi da quelli indicati dal calendario venatorio e il percorso da e per la postazione deve essere effettuato con l’arma scarica posta all’interno dell’apposita custodia. Una volta effettuato il completamente dell’abbattimento dei capi assegnati, la postazione rimane a disposizione degli altri cacciatori che la utilizzeranno nel rispetto della graduatoria di merito e previ accordi con i Responsabili od i Viceresponsabili di Distretto. Pagina 6 di 11
9 – Norme di comportamento da seguire dopo lo sparo Ogni cacciatore è tenuto, dopo il tiro, ad un’attesa di circa quindici minuti ed in caso di sospetto ferimento, individuato il luogo d’impatto, astenendosi dall’inseguimento, è obbligato a contattare quanto prima il Responsabile di Distretto e/o i Viceresponsabili e/o il Conduttore del cane da traccia, per l’avvio delle procedure di recupero. In caso di colpo mancato si fa obbligo, oltre alla verifica approfondita sul campo, di avvertire sempre i Responsabili e/o Viceresponsabili di Distretto e di registrare il colpo sul foglio di uscita. Il selecacciatore è sempre tenuto al controllo del punto in cui l’animale è stato sparato (“anschuss”) per la verifica di eventuali tracce di ferimento. L’avvicinamento al capo abbattuto, ferito o ritenuto tale, deve avvenire con l’arma scarica e qualora il cacciatore lo ritenga assolutamente necessario, nella condizione di assoluta sicurezza, nel raggio dei 150 m. dalla postazione, deve ricaricare l’arma e porre fine alle sofferenze dell’animale. Appena compiuto l’abbattimento il cacciatore, dopo aver scaricato l’arma, appone immediatamente, nel luogo dell’abbattimento, il contrassegno inamovibile al tendine d’Achille dell’arto posteriore del capo ucciso, procedendo all’annullamento della data riportata ed avvisando subito il Responsabile od i Viceresponsabili del Distretto. Detto contrassegno deve rimanere solidale all’animale per tutte le fasi di trasporto e deve poi essere conservato dal cacciatore a prova della regolarità dell’abbattimento. A prelievo effettuato il cacciatore di selezione dovrà portare la spoglia entro 24 ore, contenuta in idoneo contenitore, al centro di raccolta stabilito per il Distretto per il controllo della correttezza del prelievo e per il rilevamento dei dati biometrici. 10 – Avvertenze La caccia è consentita esclusivamente con armi a canna rigata non semiautomatiche. Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere obbligatoriamente munita di ottica con lenti di ingrandimento. I partecipanti alla caccia di selezione dovranno attenersi alle indicazioni per la sicurezza indicate dall' Amministrazione Provinciale. Il prelievo effettuato da postazione diversa da quella assegnata, sarà considerato come violazione delle norme sul prelievo, salvo che tale circostanza non sia stata precedentemente autorizzata dal Responsabile di Distretto e/o dai Viceresponsabili. Il numero minimo di uscite da effettuare per non avere punti in detrazione è di otto. L'unico cambio annuo di postazione inizialmente assegnata sarà possibile solamente dopo aver effettuato almeno 20 uscite. Nel caso più selecontrollori ambissero alla stessa postazione, questa sarà assegnata a chi ha il punteggio più alto in graduatoria. In caso di parità di punteggio la scelta avverrà a sorteggio. Il comportamento non conforme a quanto sopra, potrà essere considerato come violazione delle norme di prelievo. Entro i trenta giorni successivi la data d’inizio del prelievo, i Responsabili di Distretto, in collaborazione con i Viceresponsabili, dovranno procedere, sentita la Commissione Tecnica, all’assegnazione ad altri cacciatori di selezione, delle fascette eventualmente non ritirate. Pagina 7 di 11
Salvo eccezioni motivate, chi non avrà effettuato almeno 4 uscite entro il primo mese di caccia dovrà riconsegnare le fascette di prelievo per consentire eventuali altre assegnazioni; in questo caso il cacciatore non sarà penalizzato con punteggio negativo, in caso contrario potrà essere considerato inadempiente rispetto alle norme di prelievo. Nel periodo riservato al prelievo dopo i primi quarantacinque giorni e con abbattimenti inferiori del 50% del piano di prelievo previsto, i Responsabili di Distretto, sentita la Commissione Tecnica e previa approvazione del Consiglio Direttivo dell'A.T.C. RN1, potranno assegnare una quota del 50% dei capi non prelevati, ai cacciatori di selezione che hanno effettuato il prelievo, in base alla graduatoria d’assegnazione e garantendo le uscite previste o possibili. Per un corretto comportamento ed a salvaguardia delle norme di sicurezza è fatto divieto sostare o vagare per le aree di caccia con i fuoristrada o altri mezzi (specialmente nelle ore utili al prelievo), limitando l’utilizzo all’eventuale recupero degli animali abbattuti, con l’autorizzazione, se possibile, del proprietario o conduttore del fondo e in ogni caso nel rispetto delle coltivazioni e delle strutture agricole. Il mezzo a motore va parcheggiato dal cacciatore indicandone la posizione ed il numero di targa nella scheda di uscita; il mancato rispetto di tali indicazioni potrà produrre detrazioni di punteggio per violazione delle norme di prelievo o sanzioni disciplinari più gravi previste dai Regolamenti. Il ritardo o la mancata consegna dei materiali richiesti, comporterà detrazione di punteggio ai soggetti interessati. I cacciatori di selezione sanzionati in maniera definitiva per evidenti infrazioni in materia gestionale, saranno esclusi dalla graduatoria d'accesso al prelievo per un periodo di uno o due anni a seconda della gravità della sanzione. Il Consiglio Direttivo dell’A.T.C. RN1, su indicazione della propria Commissione Ungulati e della Commissione Tecnica, in base a gravi inadempienze od errori durante le fasi gestionali e di prelievo o di scarso impegno, può decretare l’esclusione o la sospensione del cacciatore di selezione e titolare di incarico gestionale dalle attività dell’A.T.C. RN1 per uno o due anni. 11 – Punti di raccolta e controllo Il personale operante presso i punti di raccolta e controllo deve avere la qualifica di cui all’Art. 2 comma 1. punto J) del R.R. 1/2008, fatti salvi coloro in possesso dell’abilitazione conseguita precedentemente a seguito di specifico corso di formazione organizzato dalla Provincia. Ai misuratori biometrici che preventivamente forniranno la propria disponibilità per le misurazioni dei capi abbattuti verrà assegnato +1 punto ogni 5 misurazioni per un massimo di +5 punti annui. Tali misuratori dovranno comunque assicurare la loro prestazione, se richiesta, anche oltre il numero degli interventi utili a garantire il massimo punteggio annuo; in caso di mancato adempimento di tale obbligo, non sufficientemente motivato, non verranno attribuiti i punteggi maturati per le precedenti prestazioni. Ogni rilevatore biometrico non potrà effettuare misurazioni biometriche ai propri capi abbattuti ed a quelli abbattuti dal coassegnatario della propria altana. Il Responsabile di Distretto, di concerto con i Viceresponsabili, cura l’organizzazione dei punti di raccolta e controllo ; la localizzazione, i periodi di apertura ed il personale operante negli stessi sono comunicati all’A.T.C. RN1 almeno tre giorni prima dell’inizio dell’attività venatoria che provvederà poi a trasmetterli alla Provincia. Pagina 8 di 11
Presso il Punto di raccolta e controllo l’Operatore di turno deve obbligatoriamente: compilare in tutte le sue parti l’apposita “scheda di abbattimento”, indicando la presenza di eventuali animali defedati e rilasciandone al cacciatore copia firmata a dimostrazione dell’avvenuto controllo ; ritirare al cacciatore di selezione il talloncino numerato del contrassegno inamovibile ; verificare che il contrassegno inamovibile posto al garretto dell’animale sia stato annullato mediante asportazione della data ; avvertire tempestivamente il Responsabile e/o i Viceresponsabili di Distretto dell'abbattimento del capo, al fine dell’adeguamento del piano di prelievo. I Rilevatori Biometrici dovranno settimanalmente inviare all’A.T.C. RN1, i dati relativi ai capi prelevati. In attuazione della Determinazione del Responsabile del Servizio Veterinario della Regione Emilia Romagna n. 15856 del 29/11/2007 i capi controllati verranno ritenuti destinati all’autoconsumo da parte del cacciatore. Ogni selecontrollore che effettua l’abbattimento ha l’obbligo di consegnare personalmente all’Az. USL di Rimini i campioni biologici previsti dal Piano di Monitoraggio della Fauna Selvatica della Regione Emilia Romagna entro 48 ore dall’abbattimento. In caso di mancata o ritardata consegna il selecontrollore avrà una decurtazione di punteggio come previsto dalla riga 9 “Ritardata consegna dei materiali (schede, materiali o altro)” della tabella riassuntiva riportata a fine del presente Regolamento. I Rilevatori biometrici dovranno consegnare le schede biometriche da loro raccolte ai Responsabili di Distretto od ai Viceresponsabili, entro il 20 febbraio di ogni anno. 12 – Criteri per l’assegnazione delle aree di censimento L'assegnazione spetta al Consiglio Direttivo dell’A.T.C. RN1 in relazione ad esigenze gestionali, su proposta dei Responsabili di Distretto e della propria Commissione Ungulati, sentita la Commissione Tecnica. 13 – Recupero dei capi feriti Per attività di recupero si intendono tutti quegli interventi finalizzati a recuperare il capo ferito, in azione di caccia o per altre cause. Tale attività viene svolta avvalendosi dei soggetti di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 del Regolamento Regionale n. 1/2008, autorizzati annualmente dalla Provincia. L’attività di recupero dei capi feriti da parte del conduttore e del proprio ausiliare ha validità sull’intero territorio regionale e può essere svolta anche per province diverse. Se il conduttore, in base al suo sopralluogo, valuta la ferita provocata dal colpo non compatibile con la vita dell'animale si procederà al ritiro della fascetta considerando il capo abbattuto ma non recuperato. Qualora il conduttore giudichi il recupero particolarmente impegnativo può farsi coadiuvare da un altro conduttore, armato e privo di cane, riportando la circostanza sulla propria scheda di recupero. Il conduttore abilitato alla ricerca di capi feriti può eseguire tracce di addestramento, non armato, su tutto il territorio provinciale ad esclusione delle Aree Protette, ed in qualunque giornata dell’anno Pagina 9 di 11
(silenzio venatorio e caccia chiusa), dandone comunicazione, secondo le modalità stabilite, dalla Provincia di Rimini. Detto rinnovo abilitativo viene rilasciato da un giudice ENCI esperto in cani da traccia. E’ esonerato dal rinnovo il cane che abbia effettuato, nel corso della stagione venatoria, almeno 5 recuperi portati a termine con esito positivo. Il cacciatore responsabile del ferimento si deve rendere disponibile ad accompagnare sul punto di tiro l’addetto al recupero. Qualora il cacciatore sia anche conduttore di cane da traccia autorizzato al recupero, ed abbia con sé l’ausiliare, solo dopo aver compilato la scheda di “rientro” può provvedere alla ricerca del capo ferito secondo le indicazioni stabilite dalla Provincia. L’attività di recupero, comportando la ricerca diretta del capo ferito, è da ritenersi azione volontaria e premeditata, finalizzata al completamento dell’abbattimento, pertanto, nel caso in cui il capo ricercato sia ancora in vita al momento del ritrovamento, è fatto obbligo alle figure autorizzate di eseguire la soppressione dello stesso. Il Conduttore deve riportare i nominativi dei partecipanti sull’apposita scheda di recupero. Le spoglie dell’animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che lo ha ferito E’ vietato sparare ad animali posti ad oltre 150 metri di distanza e di utilizzare calibri non idonei alla specie cacciata. I punti relativi alla segnalazione corretta di capo ferito, non sono cumulabili per più interventi e saranno assegnati esclusivamente in base alle indicazioni del conduttore di cane da traccia. Il Conduttore di cani da traccia è tenuto a collaborare al recupero del capo ferito ogni qualvolta gli venga richiesto dalla Provincia di Rimini o dai Responsabili o Viceresponsabili di Distretto, fatte salve giustificate motivazioni. Entro il 15 febbraio di ogni anno il Conduttore di cani da traccia deve presentare alla Provincia di Rimini ed all’A.T.C. RN1 le schede riassuntive degli interventi, debitamente compilate. 14 – Divieti e sanzioni È fatto divieto, all'interno dei Distretti di caccia, durante il periodo dell’esercizio venatorio, di accendere fuochi, spargere sostanze repellenti (sangue, creoline, essenze odorose), usare apparecchi acustici o elettrici od a ultrasuoni e compiere atti allo scopo di impedire il normale movimento dei selvatici, a meno che l’utilizzo di tali strumenti non sia autorizzato a scopo di tutela delle coltivazioni. E' vietato sparare dalla postazione ad altra specie di fauna selvatica oltre al Cinghiale delle classi previste nel piano di abbattimento. Unica deroga prevista, in conformità al Calendario Regionale, il prelievo della volpe, limitatamente al periodo, alle giornate ed agli orari nei quali il prelievo di tale specie è consentito. È inoltre proibito ai cacciatori di collocarsi nelle postazioni in orari diversi da quelli indicati dal Calendario venatorio e dal presente Regolamento, nonché, nel tragitto, recare disturbo ad altri cacciatori precedentemente appostati. In caso di pioggia è vietato percorrere in auto le strade sterrate ; questo sarà consentito solo dopo un’ora dal termine della stessa e solo quando ciò non comporti eventuali danni. Pagina 10 di 11
È vietato porre in atto, a qualsiasi titolo, azioni ostruzionistiche di disturbo, sotto qualsiasi forma perpetrate, all’attività venatoria in atto, sia di selezione che collettiva, che determinino conseguenze negative sul raggiungimento del piano di abbattimento programmato. Per le violazioni delle prescrizioni e dei divieti previsti nel presente Regolamento e nel Regolamento Regionale n. 1/2008 si applicano le corrispondenti sanzioni previste dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dall'art. 61 della Legge Regionale n. 8/94 e successive modifiche. 15 – Modalità di assegnazione del punteggio ai fini del prelievo N. Descrizione Punteggio 1 Abbattimento corretto e completo di tutti gli animali assegnati + 30 2 Abbattimento di femmine adulte dall'apertura al 30/09 - 50 ogni errore 3 Segnalazione di ferimento capo (con ritrovamento di reperti o capo) + 2 per una sola volta + 2 ogni prestazione con 4 Miglioramenti ambientali ed opere di prevenzione danni un massimo di 10 punti 5 Partecipazione all’attività di censimento +2 6 Partecipazione a programmi di studio approvati dall’A.T.C. RN1 + 2 ogni prestazione 7 Dichiarazioni mendaci o fuorvianti (schede e/o materiali) -50 8 Ritardata consegna dei materiali (schede, materiali o altro) -15 9 Mancato abbattimento con zero uscite -20 10 Mancato abbattimento con effettuazione da 1 a 4 uscite -10 11 Mancato abbattimento con effettuazione da 5 a 8 uscite -5 12 Mancata dichiarazione del colpo mancato -20 13 Mancata dichiarazione di capo ferito -90 14 Mancato conferimento al centro di rilevamento del capo prelevato -90 15 Non corretta presentazione della spoglia al centro di rilevamento -4 16 Sparo a distanza superiore ai 150 metri -5 17 Assegnazione delle scelte di postazione iniziale (in ordine di scelta) da -10 a 0 Intervento del conduttore del cane da traccia + 1 ogni intervento con un 18 (al conduttore che deve anche compilare la scheda biometrica) massimo di 10 punti + 1 ogni 5 misurazioni con 19 Misurazioni effettuate dal Rilevatore biometrico (al misuratore) un massimo di + 5 punti 20 “Prova di Tiro” presso un TSN con carabina usata in selezione +3 Documento predisposto dalla Commissione Ungulati nella seduta del 24/03/2014 Approvato dal Consiglio Direttivo dell’A.T.C. RN1 nella seduta del 26/03/2014 Pagina 11 di 11
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