Nuovo ISEE 2015 Introduzione - Il perché e i contenuti della riforma. Le definizioni.
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ISEE ‐ CONTENUTI DELLA RIFORMA La comunicazione prende in esame: – La normativa Isee attualmente in vigore e definita da D.Lgs.31.3.1998 n.109 e DPCM 7.5.1999 n.221 – Il rapporto Isee 2012 elaborato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali. – Legge 241/2012 “Salva Italia” – art.5 . – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) – del 5.12. 2013 n.159 – in G.U. 24.1.2014. – Decreto 7 novembre 2014 ‐ Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (approvazione modulistica e istruzioni). 2
Criticità dell’Isee attuale ( …dai rapporti Inps) Scarsa capacità selettiva. L’indicatore ha mostrato scarse capacita selettive nella coda bassa della distribuzione. In particolare, oltre il 10% dei nuclei nel sistema presenta un ISEE nullo e comunque per circa un quinto della popolazione ISEE l’indicatore non supera i 3.000 euro. 3
Criticità dell’Isee attuale ( …dai rapporti Inps) Scarsa rilevanza del patrimonio. La componente patrimoniale appare fortemente limitata dall’operare delle franchigie e da comportamenti opportunistici. Ne risulta che per quasi il 60% della popolazione ISEE, il patrimonio non ha alcun effetto sul valore dell’indicatore. 4
Criticità dell’Isee attuale ( …dai rapporti Inps) In particolare: • quanto al patrimonio immobiliare, il valore dello stesso e abbattuto, per la maggior parte della popolazione, di oltre due terzi a causa dell’operare della franchigia sulla prima casa; • quanto al patrimonio mobiliare, la mancata dichiarazione dello stesso e di tutta evidenza, l’80% (nella media nazionale) dichiara di non possedere nemmeno un conto corrente o un libretto di deposito. In alcune aree la percentuale arriva al 96%. 5
Criticità dell’Isee attuale ( …dai rapporti Inps) Diversità della disabilità poco considerata. Sfavoriti nell’ordinamento i più bisognosi: • non si distingue tra diverse dimensioni del bisogno legato alla condizione di disabilita (cioè diversa dimensione delle spese che devono essere sostenute per l’autonomia); • mentre il valore dell’ISEE e abbattuto in misura crescente al migliorare delle condizioni economiche (l’abbattimento dell’ISEE infatti avviene forfettariamente mediante una maggiorazione della scala di equivalenza e quindi e tanto maggiore quanto più benestante é la famiglia di appartenenza). 6
Criticità dell’Isee attuale ( …dai rapporti Inps) • Incertezza sulle prestazioni socio‐sanitarie (mai emanato decreto attuativo ex art. 3c. 2 ter D.lvo 109/98). • Limitata differenziazione per prestazioni diverse • Controlli episodici “ex post” 7
Le indicazioni del legislatore per una riforma La legge 241/2011 cosiddetta “Salva Italia” prevedeva che con D.P.C.M, fossero riviste le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di adottare una definizione di reddito disponibile: • che includa la percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale; • che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; 8
Le indicazioni del legislatore per una riforma • migliorare la capacità selettiva dell'indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale, sita sia in Italia sia all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative; • permettere una differenziazione dell'indica‐ tore per le diverse tipologie di prestazioni. 9
Le principali novità introdotte dal DPCM (revisione ISEE) – del 5.12. 2013 n.159 Per raggiungere questi obiettivi il decreto contempla: • il potenziamento della componente reddituale con l’introduzione dei redditi oggi esenti Irpef; • l’accrescimento della componente patrimoniale; • il potenziamento delle franchigie sulla componente reddituale a discapito di quelle patrimoniali e delle maggiorazioni della scala di equivalenza; • le franchigie e aumento della scala di equivalenza per le famiglie con tre figli o più; • la sostituzione della maggiorazione per l’handicap oggi prevista con un coefficiente percentuale sulla scala di equivalenza con apposite franchigie sulla componente reddituale. 10
Le principali novità introdotte dal DPCM (revisione ISEE) – del 5.12. 2013 n.159 In particolare: ‐ Nucleo familiare: si conferma come principio generale il riferimento alla famiglia anagrafica con la possibilità di escludere o l’obbligo di aggiungere componenti in base alla prestazione richiesta; ‐ Indicatore situazione reddituale: introdotta nozione di reddito più ampia (non solo reddito che viene dichiarato ai fini Irpef) prevedendo specifiche riduzioni e franchigie; 11
Le principali novità introdotte dal DPCM (revisione ISEE) – del 5.12. 2013 n.159 In particolare (segue): ‐ Indicatore situazione patrimoniale: aumenta «peso» della componente immobiliare (rivalutazione come Imu e considerazione patrimonio immobiliare estero ) ma riduzioni per abitazione principale e mutui per acquisto residui; maggiore valorizzazione della componente mobiliare (anche per introduzione controlli e indicazione «giacenza media»); ‐ Scala di equivalenza: rivisti parametri e agevolati i nuclei numerosi; ‐ Disabilità: introdotte modulazione dei diversi gradi di disabilità, franchigie differenziate e deduzioni spese. 12
Le principali novità introdotte dal DPCM (revisione ISEE) – del 5.12. 2013 n.159 In particolare (segue): ‐ Definiti criteri per calcolo Isee standard ma anche quelli per determinate prestazioni; ‐ Modifica profonda delle modalità di presentazione DSU: non più tutto autocertificato e verifiche post ma integrazione fra dati da autocertificare e dati in possesso Agenzia Entrate e INPS; calcolo ISEE da parte INPS sulla base delle componenti autocertificate e degli elementi acquisiti dall’Agenzia delle Entrate (es. valori dichiarati nelle dichiarazioni dei redditi )e quelli presenti nei propri archivi. 13
L’ISEE ‐ definizione L’ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l’applicazione dell’indicatore ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni. 14
L’ISEE ‐ definizione • In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all’ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio‐ sanitari. E’ comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l’ISEE. 15
L’ISEE ‐ modalità calcolo L’ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, come rapporto tra l'ISE,e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare. • L’ISE è la somma dell’indicatore della situazione reddituale, e del venti per cento dell’indicatore della situazione patrimoniale. 16
ISEE ‐ modalità di calcolo La formula del calcolo per ottenere l’ISEE rimane invariata: • ISE (indicatore situazione economica) = ISR (indicatore situazione reddituale) + 20% ISP (Indicatore situazione patrimoniale). • ISEE (indicatore situazione economica equivalente) = ISE/scala d’equivalenza. Nel nuovo ISEE si ampliano i redditi che devono essere considerati e aumentano le detrazioni e le franchigie che possono essere applicate. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ “Scala di equivalenza”: stabilisce i parametri legati al numero di componenti il nucleo familiare e ad alcune maggiorazioni applicabili in alcuni casi specifici. 17
ISEE ‐ La scala di equivalenza SCALA DI EQUIVALENZA Numero componenti Parametro 1 1 2 1,57 3 2,04 4 2,46 5 2,85 ogni componente aggiuntivo + 0,35 VECCHIO ISEE (2013) Nuovo ISEE (2014) +0,2 nuclei con minori ed entrambi genitori lavoratori +0,2 nuclei con minori ed entrambi genitori lavoratori (+0,3 se almeno un minore
ISEE ‐ le definizioni da DPCM “DSU”: dichiarazione sostitutiva unica, il modello di autocertificazione con cui il cittadino richiede le prestazioni agevolate, sottoposte alla prova dei mezzi tramite ISEE. E’ “unica” in quanto vale per tutti i componenti il nucleo familiare e può essere usata da ciascuno di questi per la richiesta di prestazioni sociali nel corso della sua validità. 19
ISEE ‐ le definizioni da DPCM • “Richiedente”: il soggetto che, essendone titolato sulla base della disciplina vigente, effettua la richiesta della prestazione sociale agevolata. • “Beneficiario”: il soggetto al quale è rivolta la prestazione sociale agevolata; • “Dichiarante”: il soggetto, richiedente ovvero appartenente al nucleo familiare del richiedente, che sottoscrive la DSU. • “Ente erogatore”: ente competente alla disciplina dell’erogazione della prestazione sociale agevolata; 20
ISEE ‐ le definizioni da DPCM “Prestazioni sociali”: si intendono, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia. 21
ISEE ‐ le definizioni da DPCM • “Prestazioni sociali agevolate”: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti. 22
ISEE ‐ le definizioni da DPCM • “Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria”: prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell’autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti: di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio; di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio; atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l’acquisto di servizi. 23
ISEE ‐ le definizioni da DPCM • “Prestazioni agevolate rivolte a minorenni”: prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni. 24
ISEE – la disabilità Persone con disabilità I gradi di disabilità ai fini ISEE In caso di nuclei familiari nei quali siano presenti soggetti con disabilità, al fine di garantire un accesso mirato alle prestazioni in questione, viene prevista una specifica modulazione dei diversi gradi di disabilità, differenziandoli a seconda della gravità. A ciascuna fascia viene riconosciuta una specifica franchigia ai fini del calcolo della situazione economica del nucleo familiare, che si va ad aggiungere alla deduzione per le spese mediche prevista tra le componenti negative dell’assunzione del reddito. Inoltre nel caso dei soggetti non autosufficienti in aggiunta a queste è prevista la deduzione delle spese specifiche sopportate per l’assistenza nello svolgimento delle attività quotidiane, come nel caso di badanti, o per il pagamento della retta in caso di ricovero in strutture dedicate. 25
ISEE – la disabilità Al fine di differenziare i criteri per l’accesso alle prestazioni sono previste tre fasce di disabilità: ‐ disabilità media; ‐ disabilità grave; ‐ non autosufficienza. All’interno di queste categorie sono previste differenziazioni anche in base all’età del soggetto disabile. 26
ISEE – la disabilità “Persone con disabilità media, grave o non autosufficienti” Classificazione ‐ all. 3 decretp CLASSIFICAZIONE DELLE DISABILITÀ DISABILITÀ MEDIA DISABILITÀ GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA CATEGORIE - Cittadini di età compresa tra 18 e 65 anni con INVALIDI CIVILI DI ETÀ - Invalidi 6799% - Inabili totali diritto all’indennità di accompagnamento COMPRESA TRA 18 E 65 ANNI (D.Lgs. 509/88) (L. 118/71, artt. 2 e 12) (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b) -Minori di età con difficoltà persistenti a - Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della Minori di età con diritto all’indennità di svolgere i compiti e le funzioni proprie della INVALIDI CIVILI MINORI DI loro età accompagnamento loro età e in cui ricorrano le condizioni di cui ETÀ alla L. 449/1997, art. 8 o della L. 388/2000, (L. 118/71, art. 2 - diritto all’indennità di ( L. 508/88, art. 1) art. 30 frequenza) 27
ISEE – la disabilità • “Persone con disabilità media, grave o non autosufficienti” ‐ classificazione DISABILITÀ MEDIA DISABILITÀ GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA CATEGORIE - Ultrasessantacinquenni con difficoltà - Ultrasessantacinquenni con difficoltà - Cittadini ultrasessantacinquenni con diritto persistenti a svolgere i compiti e le funzioni persistenti a svolgere i compiti e le funzioni INVALIDI CIVILI all’indennità di accompagnamento propri della loro età, invalidi 6799% propri della loro età, inabili 100% ULTRASESSANTACINQUENNI (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b) (D. Lgs. 124/98, art. 5, comma 7) (D.Lgs. 124/98, art. 5, comma 7) - Art 4, L.138/2001 - Ciechi civili parziali - Ciechi civili assoluti CIECHI CIVILI • (L. 382/70 - L. 508/88 – L. 138/2001) (L. 382/70 - L. 508/88 – L. 138/2001) - Invalidi Civili con cofosi esclusi dalla fornitura SORDI CIVILI - Sordi pre-linguali, di cui all’art. 50 L. 342/2000 protesica (DM 27/8/1999, n. 332) 28
ISEE – la disabilità • “Persone con disabilità media, grave o non autosufficienti” ‐ classificazione DISABILITÀ MEDIA DISABILITÀ GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA CATEGORIE - Invalidi -Inabili con diritto all’assegno per l’assistenza - Inabili personale e continuativa INPS (L. 222/84, artt. 1 e 6 - D.Lgs. 503/92, art. 1, (L. 222/84, artt. 2, 6 e 8) comma 8) (L. 222/84, art. 5) - Invalidi sul lavoro con diritto all’assegno per - Invalidi sul lavoro 80100% - Invalidi sul lavoro 5079% (DPR 1124/65, l’assistenza personale e continuativa art. 66 ) (DPR 1124/65,art. 66) (DPR 1124/65 – art. 66) INAIL - Invalidi sul lavoro 3559 % (D.Lgs. - Invalidi sul lavoro >59% (D.Lgs 38/2000, 38/2000, art.13 – DM 12/7/2000 - L. - Invalidi sul lavoro con menomazioni dell’integrità art. 13 – DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, 296/2006, art 1, comma 782) psicofisica di cui alla L.296/2006, art 1, comma comma 782) 782, punto 4 - Inabili alle mansioni - Inabili INPS GESTIONE EX INPDAP (L. 379/55, DPR 73/92 e DPR 171/2011) (L. 274/1991, art. 13 - L. 335/95, art. 2) 29
ISEE – la disabilità • “Persone con disabilità media, grave o non autosufficienti” ‐ classificazione DISABILITÀ MEDIA DISABILITÀ GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA CATEGORIE - Invalidi con minorazioni - Invalidi con minorazioni globalmente - Invalidi con diritto all’assegno di superinvalidità TRATTAMENTI DI PRIVILEGIO globalmente ascritte alla terza ed alla ascritte alla prima categoria Tab. A DPR ORDINARI E DI GUERRA seconda categoria Tab. A DPR 834/81 834/81 (81100%) (Tabella E allegata al DPR 834/81) (7180%) HANDICAP - Art 3, comma 3, L.104/92 30
L’ISEE standard e ……… Isee standard differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta limitatamente a : prestazioni agevolate di natura socio sanitaria prestazioni agevolate rivolte a minori, in presenza di genitori non conviventi prestazioni diritto allo studio universitario Isee può essere sostituito da analogo indicatore definito “Isee corrente” e calcolato ad un periodo più ravvicinato al momento della prestazione. 31
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