Nuovo ISEE 2015 Introduzione - Il perché e i contenuti della riforma. Le definizioni.

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Nuovo ISEE 2015 Introduzione - Il perché e i contenuti della riforma. Le definizioni.
Nuovo ISEE‐ 2015
       Introduzione

Il perché e i contenuti della riforma.
            Le definizioni.
ISEE ‐ CONTENUTI DELLA RIFORMA
La comunicazione prende in esame:
 – La normativa Isee attualmente in vigore e definita da D.Lgs.31.3.1998
    n.109 e DPCM 7.5.1999 n.221
 – Il rapporto Isee 2012 elaborato dal Ministero del Lavoro e delle politiche
    sociali – Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali.
 – Legge 241/2012 “Salva Italia” – art.5 .
 – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri “Regolamento
    concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di
    applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente
    (ISEE) – del 5.12. 2013 n.159 – in G.U. 24.1.2014.
 – Decreto 7 novembre 2014 ‐ Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
    (approvazione modulistica e istruzioni).

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Criticità dell’Isee attuale
                 ( …dai rapporti Inps)

Scarsa capacità selettiva.
  L’indicatore ha mostrato scarse capacita selettive
  nella coda bassa della distribuzione. In particolare,
  oltre il 10% dei nuclei nel sistema presenta un ISEE
  nullo e comunque per circa un quinto della
  popolazione ISEE l’indicatore non supera i 3.000
  euro.

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Criticità dell’Isee attuale
               ( …dai rapporti Inps)
Scarsa rilevanza del patrimonio.
  La componente patrimoniale appare fortemente
  limitata dall’operare delle franchigie e da
  comportamenti opportunistici. Ne risulta che per
  quasi il 60% della popolazione ISEE, il patrimonio non
  ha alcun effetto sul valore dell’indicatore.

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Criticità dell’Isee attuale
               ( …dai rapporti Inps)
In particolare:
• quanto al patrimonio immobiliare, il valore dello
   stesso e abbattuto, per la maggior parte della
   popolazione, di oltre due terzi a causa dell’operare
   della franchigia sulla prima casa;
• quanto al patrimonio mobiliare, la mancata
   dichiarazione dello stesso e di tutta evidenza, l’80%
   (nella media nazionale) dichiara di non possedere
   nemmeno un conto corrente o un libretto di deposito.
   In alcune aree la percentuale arriva al 96%.

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Criticità dell’Isee attuale
                 ( …dai rapporti Inps)
Diversità della disabilità poco considerata.
Sfavoriti nell’ordinamento i più bisognosi:
• non si distingue tra diverse dimensioni del bisogno legato alla
condizione di disabilita (cioè diversa dimensione delle spese che
devono essere sostenute per l’autonomia);
• mentre il valore dell’ISEE e abbattuto in misura crescente al
migliorare delle condizioni economiche (l’abbattimento dell’ISEE
infatti avviene forfettariamente mediante una maggiorazione
della scala di equivalenza e quindi e tanto maggiore quanto più
benestante é la famiglia di appartenenza).

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Criticità dell’Isee attuale
               ( …dai rapporti Inps)

• Incertezza sulle prestazioni socio‐sanitarie (mai
  emanato decreto attuativo ex art. 3c. 2 ter D.lvo
  109/98).
• Limitata differenziazione per prestazioni diverse
• Controlli episodici “ex post”

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Le indicazioni del legislatore per una
                   riforma
La legge 241/2011 cosiddetta “Salva Italia” prevedeva che
con D.P.C.M, fossero riviste le modalità di determinazione e
i campi di applicazione dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) al fine di adottare una
definizione di reddito disponibile:
• che includa la percezione di somme anche se esenti da
imposizione fiscale;
• che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei
diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei
carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo
e di persone disabili a carico;
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Le indicazioni del legislatore per una
                  riforma
• migliorare la capacità selettiva dell'indicatore,
valorizzando in misura maggiore la componente
patrimoniale, sita sia in Italia sia all'estero, al
netto del debito residuo per l'acquisto della
stessa e tenuto conto delle imposte relative;
• permettere una differenziazione dell'indica‐
tore per le diverse tipologie di prestazioni.

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Le principali novità introdotte dal DPCM
      (revisione ISEE) – del 5.12. 2013 n.159
Per raggiungere questi obiettivi il decreto contempla:
• il potenziamento della componente reddituale con l’introduzione
   dei redditi oggi esenti Irpef;
• l’accrescimento della componente patrimoniale;
• il potenziamento delle franchigie sulla componente reddituale a
   discapito di quelle patrimoniali e delle maggiorazioni della scala di
   equivalenza;
• le franchigie e aumento della scala di equivalenza per le famiglie
   con tre figli o più;
• la sostituzione della maggiorazione per l’handicap oggi prevista
   con un coefficiente percentuale sulla scala di equivalenza con
   apposite franchigie sulla componente reddituale.

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Le principali novità introdotte dal DPCM
     (revisione ISEE) – del 5.12. 2013 n.159
In particolare:
‐ Nucleo familiare: si conferma come principio generale il
  riferimento alla famiglia anagrafica con la possibilità di
  escludere o l’obbligo di aggiungere componenti in base alla
  prestazione richiesta;
‐ Indicatore situazione reddituale: introdotta nozione di
  reddito più ampia (non solo reddito che viene dichiarato ai fini
  Irpef) prevedendo specifiche riduzioni e franchigie;

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Le principali novità introdotte dal DPCM
     (revisione ISEE) – del 5.12. 2013 n.159
In particolare (segue):
‐ Indicatore situazione patrimoniale: aumenta «peso» della
  componente immobiliare (rivalutazione come Imu e
  considerazione patrimonio immobiliare estero ) ma riduzioni
  per abitazione principale e mutui per acquisto residui;
  maggiore valorizzazione della componente mobiliare (anche
  per introduzione controlli e indicazione «giacenza media»);
‐ Scala di equivalenza: rivisti parametri e agevolati i nuclei
  numerosi;
‐ Disabilità: introdotte modulazione dei diversi gradi di
  disabilità, franchigie differenziate e deduzioni spese.

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Le principali novità introdotte dal DPCM
      (revisione ISEE) – del 5.12. 2013 n.159
In particolare (segue):
‐ Definiti criteri per calcolo Isee standard ma anche quelli per
  determinate prestazioni;
‐ Modifica profonda delle modalità di presentazione DSU: non
  più tutto autocertificato e verifiche post ma integrazione fra
  dati da autocertificare e dati in possesso Agenzia Entrate e
  INPS; calcolo ISEE da parte INPS sulla base delle componenti
  autocertificate e degli elementi acquisiti dall’Agenzia delle
  Entrate (es. valori dichiarati nelle dichiarazioni dei redditi )e
  quelli presenti nei propri archivi.

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L’ISEE ‐ definizione
L’ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri
unificati, della situazione economica di coloro che
richiedono prestazioni sociali agevolate.
La determinazione e l’applicazione dell’indicatore ai fini
dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché
della definizione del livello di compartecipazione al costo
delle medesime, costituisce livello essenziale delle
prestazioni.

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L’ISEE ‐ definizione
• In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo
  rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in
  sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime
  tipologie di prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere,
  accanto all’ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad
  identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle
  disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali
  specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio‐
  sanitari.

  E’ comunque fatta salva la valutazione della condizione economica
  complessiva del nucleo familiare attraverso l’ISEE.

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L’ISEE ‐ modalità calcolo

 L’ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare
   di appartenenza del richiedente, come rapporto tra
   l'ISE,e il parametro della scala di equivalenza
   corrispondente alla specifica composizione del
   nucleo familiare.
• L’ISE è la somma dell’indicatore della situazione
   reddituale, e del venti per cento dell’indicatore della
   situazione patrimoniale.

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ISEE ‐ modalità di calcolo

La formula del calcolo per ottenere l’ISEE rimane invariata:

• ISE (indicatore situazione economica) = ISR (indicatore situazione
  reddituale) + 20% ISP (Indicatore situazione patrimoniale).
• ISEE (indicatore situazione economica equivalente) = ISE/scala
  d’equivalenza.

Nel nuovo ISEE si ampliano i redditi che devono essere considerati e
aumentano le detrazioni e le franchigie che possono essere applicate.
                               ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
  “Scala di equivalenza”: stabilisce i parametri legati al numero di
  componenti il nucleo familiare e ad alcune maggiorazioni applicabili
  in alcuni casi specifici.

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ISEE ‐ La scala di equivalenza
                                     SCALA DI EQUIVALENZA
                             Numero componenti       Parametro
                                     1                   1
                                     2                  1,57
                                     3                  2,04
                                     4                  2,46
                                     5                  2,85
                                     ogni componente aggiuntivo + 0,35
                        VECCHIO ISEE (2013)                                             Nuovo ISEE (2014)

+0,2 nuclei con minori ed entrambi genitori lavoratori       +0,2 nuclei con minori ed entrambi genitori lavoratori (+0,3 se almeno
                                                             un minore
ISEE ‐ le definizioni da DPCM

“DSU”: dichiarazione sostitutiva unica, il modello di
autocertificazione con cui il cittadino richiede le
prestazioni agevolate, sottoposte alla prova dei mezzi
tramite ISEE. E’ “unica” in quanto vale per tutti i
componenti il nucleo familiare e può essere usata da
ciascuno di questi per la richiesta di prestazioni
sociali nel corso della sua validità.

                                                     19
ISEE ‐ le definizioni da DPCM
•    “Richiedente”: il soggetto che, essendone titolato sulla base
    della disciplina vigente, effettua la richiesta della prestazione
    sociale agevolata.

• “Beneficiario”: il soggetto al quale è rivolta la prestazione
  sociale agevolata;

• “Dichiarante”: il soggetto, richiedente ovvero appartenente al
  nucleo familiare del richiedente, che sottoscrive la DSU.

• “Ente erogatore”: ente competente alla disciplina
  dell’erogazione della prestazione sociale agevolata;

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ISEE ‐ le definizioni da DPCM

“Prestazioni sociali”: si intendono, tutte le attività
 relative alla predisposizione ed erogazione di servizi,
 gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche
 destinate a rimuovere e superare le situazioni di
 bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra
 nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle
 assicurate dal sistema previdenziale e da quello
 sanitario, nonché quelle assicurate in sede di
 amministrazione della giustizia.

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ISEE ‐ le definizioni da DPCM

• “Prestazioni sociali agevolate”: prestazioni sociali
  non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate
  a coloro in possesso di particolari requisiti di natura
  economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal
  possesso di tali requisiti, ma comunque collegate
  nella misura o nel costo a determinate situazioni
  economiche, fermo restando il diritto ad usufruire
  delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla
  Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti.

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ISEE ‐ le definizioni da DPCM

• “Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria”: prestazioni
  sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali
  integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con
  disabilità e limitazioni dell’autonomia, ovvero interventi in
  favore di tali soggetti:
    di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia
     e la permanenza nel proprio domicilio;
    di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali,
     incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a
     persone non assistibili a domicilio;
    atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura
     economica o di buoni spendibili per l’acquisto di servizi.

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ISEE ‐ le definizioni da DPCM

• “Prestazioni    agevolate    rivolte    a
  minorenni”: prestazioni sociali agevolate
  rivolte a beneficiari minorenni, ovvero
  motivate dalla presenza nel nucleo
  familiare di componenti minorenni.

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ISEE – la disabilità
                           Persone con disabilità
                       I gradi di disabilità ai fini ISEE
In caso di nuclei familiari nei quali siano presenti soggetti con disabilità, al fine di
garantire un accesso mirato alle prestazioni in questione, viene prevista una specifica
modulazione dei diversi gradi di disabilità, differenziandoli a seconda della gravità.
A ciascuna fascia viene riconosciuta una specifica franchigia ai fini del calcolo della
situazione economica del nucleo familiare, che si va ad aggiungere alla deduzione per
le spese mediche prevista tra le componenti negative dell’assunzione del reddito.
Inoltre nel caso dei soggetti non autosufficienti in aggiunta a queste è prevista la
deduzione delle spese specifiche sopportate per l’assistenza nello svolgimento delle
attività quotidiane, come nel caso di badanti, o per il pagamento della retta in caso di
ricovero in strutture dedicate.

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ISEE – la disabilità
Al fine di differenziare i criteri per l’accesso alle prestazioni sono
previste tre fasce di disabilità:
‐ disabilità media;
‐ disabilità grave;
‐ non autosufficienza.
All’interno di queste categorie sono previste differenziazioni
anche in base all’età del soggetto disabile.

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ISEE – la disabilità
        “Persone con disabilità media, grave o non autosufficienti”
                      Classificazione ‐ all. 3 decretp
                                                          CLASSIFICAZIONE DELLE DISABILITÀ

                            DISABILITÀ MEDIA                                DISABILITÀ GRAVE                                   NON AUTOSUFFICIENZA
        CATEGORIE

                                                                                                                               - Cittadini di età compresa tra 18 e 65 anni con
INVALIDI CIVILI DI ETÀ      - Invalidi 6799%                               - Inabili totali
                                                                                                                               diritto all’indennità di accompagnamento
COMPRESA TRA 18 E 65
ANNI                        (D.Lgs. 509/88)                                 (L. 118/71, artt. 2 e 12)
                                                                                                                               (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)

                            -Minori di età con difficoltà persistenti a
                                                                            - Minori di età con difficoltà persistenti a
                            svolgere i compiti e le funzioni propri della                                                      Minori di età con diritto all’indennità di
                                                                            svolgere i compiti e le funzioni proprie della
INVALIDI CIVILI MINORI DI   loro età                                                                                           accompagnamento
                                                                            loro età e in cui ricorrano le condizioni di cui
ETÀ
                                                                            alla L. 449/1997, art. 8 o della L. 388/2000,
                            (L. 118/71, art. 2 - diritto all’indennità di                                                      ( L. 508/88, art. 1)
                                                                            art. 30
                            frequenza)

                                                                                                                                                                                  27
ISEE – la disabilità
•       “Persone con disabilità media, grave o non autosufficienti” ‐
                                classificazione
                         DISABILITÀ MEDIA                                           DISABILITÀ GRAVE                                       NON AUTOSUFFICIENZA
         CATEGORIE

                         - Ultrasessantacinquenni con difficoltà                    - Ultrasessantacinquenni con difficoltà
                                                                                                                                           - Cittadini ultrasessantacinquenni con diritto
                         persistenti a svolgere i compiti e le funzioni             persistenti a svolgere i compiti e le funzioni
INVALIDI CIVILI                                                                                                                            all’indennità di accompagnamento
                         propri della loro età, invalidi 6799%                     propri della loro età, inabili 100%
ULTRASESSANTACINQUENNI
                                                                                                                                           (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
                         (D. Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)                          (D.Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)
                         - Art 4, L.138/2001                                        - Ciechi civili parziali                               - Ciechi civili assoluti
CIECHI CIVILI
                                                                                •   (L. 382/70 - L. 508/88 – L. 138/2001)                  (L. 382/70 - L. 508/88 – L. 138/2001)
                         - Invalidi Civili con cofosi esclusi dalla fornitura
SORDI CIVILI                                                                        - Sordi pre-linguali, di cui all’art. 50 L. 342/2000
                         protesica (DM 27/8/1999, n. 332)

                                                                                                                                                                                            28
ISEE – la disabilità
•       “Persone con disabilità media, grave o non autosufficienti” ‐
                                classificazione

                          DISABILITÀ MEDIA                                   DISABILITÀ GRAVE                               NON AUTOSUFFICIENZA
        CATEGORIE

                          - Invalidi                                                                                        -Inabili con diritto all’assegno per l’assistenza
                                                                             - Inabili
                                                                                                                            personale e continuativa
INPS
                          (L. 222/84, artt. 1 e 6 - D.Lgs. 503/92, art. 1,
                                                                             (L. 222/84, artt. 2, 6 e 8)
                          comma 8)                                                                                          (L. 222/84, art. 5)
                                                                                                                            - Invalidi sul lavoro con diritto all’assegno per
                                                                             - Invalidi sul lavoro 80100%
                          - Invalidi sul lavoro 5079% (DPR 1124/65,                                                        l’assistenza personale e continuativa
                          art. 66 )
                                                                             (DPR 1124/65,art. 66)
                                                                                                                            (DPR 1124/65 – art. 66)
INAIL
                          - Invalidi sul lavoro 3559 % (D.Lgs.
                                                                             - Invalidi sul lavoro >59% (D.Lgs 38/2000,
                          38/2000, art.13 – DM 12/7/2000 - L.                                                               - Invalidi sul lavoro con menomazioni dell’integrità
                                                                             art. 13 – DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1,
                          296/2006, art 1, comma 782)                                                                       psicofisica di cui alla L.296/2006, art 1, comma
                                                                             comma 782)
                                                                                                                            782, punto 4

                          - Inabili alle mansioni                            - Inabili
INPS GESTIONE EX INPDAP
                          (L. 379/55, DPR 73/92 e DPR 171/2011)              (L. 274/1991, art. 13 - L. 335/95, art. 2)

                                                                                                                                                                                   29
ISEE – la disabilità
•      “Persone con disabilità media, grave o non autosufficienti” ‐
                               classificazione

                            DISABILITÀ MEDIA                          DISABILITÀ GRAVE                           NON AUTOSUFFICIENZA
       CATEGORIE

                            - Invalidi con minorazioni
                                                                      - Invalidi con minorazioni globalmente     - Invalidi con diritto all’assegno di superinvalidità
TRATTAMENTI DI PRIVILEGIO
                            globalmente ascritte alla terza ed alla   ascritte alla prima categoria Tab. A DPR
ORDINARI E DI GUERRA
                            seconda categoria Tab. A DPR 834/81       834/81 (81100%)                           (Tabella E allegata al DPR 834/81)
                            (7180%)
HANDICAP                                                              - Art 3, comma 3, L.104/92

                                                                                                                                                                         30
L’ISEE standard e ………
Isee standard differisce sulla base della tipologia di
prestazione richiesta limitatamente a :
   prestazioni agevolate di natura socio sanitaria
   prestazioni agevolate rivolte a minori, in presenza
    di genitori non conviventi
   prestazioni diritto allo studio universitario
 Isee può essere sostituito da analogo indicatore
definito “Isee corrente” e calcolato ad un periodo più
ravvicinato al momento della prestazione.

                                                      31
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