Nuove tipologie di strutture ricettive nella Legge n.11/2013 della Regione del Veneto - Direzione Turismo - Re.na.tur

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Nuove tipologie di strutture ricettive nella Legge n.11/2013 della Regione del Veneto - Direzione Turismo - Re.na.tur
Direzione Turismo

       Nuove tipologie di

       strutture ricettive

    nella Legge n.11/2013

  della Regione del Veneto

RELAZIONE DEL DOTTOR ROBERTO SQUARCINA

             Maggio 2019

                                                     1
Nuove tipologie di strutture ricettive nella Legge n.11/2013 della Regione del Veneto - Direzione Turismo - Re.na.tur
Direzione Turismo

  STRUTTURA RICETTIVA (ART.2 LR 11 2013)

     STRUTTURA APERTA AL PUBBLICO     ( ART.34 )

       DOTATA DEI REQUISITI MINIMI PREVISTI
     DALLA PRESENTE LEGGE (ART.23-27 ; ART.31)

       PER FORNIRE AI TURISTI A PAGAMENTO

     ALLOGGIO TEMPORANEO NON RESIDENZIALE

ED ALTRI SERVIZI DURANTE IL SOGGIORNO DEL CLIENTE

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Nuove tipologie di strutture ricettive nella Legge n.11/2013 della Regione del Veneto - Direzione Turismo - Re.na.tur
Direzione Turismo

                     La Regione del Veneto
         disciplina le attività economiche del turismo
       con le seguenti FINALITÀ (art.1 L.R.n.11/2013) :

 Promozione      dello   sviluppo     economico    sostenibile,

  nell’ambito della valorizzazione delle risorse turistiche e

  garanzia della fruizione del patrimonio culturale, storico,

  artistico, territoriale ed ambientale,

 Elaborazione di nuovi prodotti, sviluppo della gamma di

  prodotti, di attività ed aree turistiche.

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Direzione Turismo

       La Regione del Veneto ha disciplinato i seguenti

          NUOVI PRODOTTI di ricettività turistica :

ALBERGO DIFFUSO con art.25 L.R.n.11/2013;

MARINA RESORT con art.26 L.R. n.11/2013

come modificato da L.R. n.18 del 27.6.2016;

STRUTTURE RICETTIVE IN AMBIENTI NATURALI

con art.27 ter L.R. n.11/2013

introdotto da L.R.n.16 del 30.12.2016;

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Direzione Turismo

Le nuove tipologie di strutture ricettive nella L.R.n.11/2013

sono realizzabili solo in LUOGHI PARTICOLARI,

ad esempio :

 in aree di montagna (albergo diffuso)

 in specchi acquei (marina resort, palafitte, alloggi

  galleggianti)

 in boschi di alto fusto (case sugli alberi)

 nei centri storici dei piccoli comuni (albergo diffuso)

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ALBERGO DIFFUSO

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              COMMA 4 ART.25 L.R.N.11/2013
      L’ALBERGO DIFFUSO E’ AMMISSIBILE SOLO IN :

A. AREE DI MONTAGNA, ( Allegato A L.R. N.25/2014) ;

B. CENTRI STORICI DI COMUNI CON POPOLAZIONE NON
  SUPERIORE A 5000 RESIDENTI;

C. ISOLE NON COLLEGATE CON PONTI ALLA TERRAFERMA
  CON POPOLAZIONE NON SUPERIORE A 5000 RESIDENTI;

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                 COMMA 5 ART.25 L.R.N.11/2013

La Giunta regionale, su motivata richiesta del comune
e    al   fine    di   contrastare    il   fenomeno     dello
spopolamento,
può consentire l’albergo diffuso in borghi o centri
storici siti in comuni con popolazione superiore a
cinquemila residenti
in deroga al limite di cui alla lettera b).

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       NELLA L.R.N.11/2013 L’ ALBERGO DIFFUSO E’
         UNA STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA

E QUINDI E’ DOTATO DI :
ALMENO     SETTE    LOCALI   PER   IL   PERNOTTAMENTO     DEI
TURISTI,
DI UN LOCALE PER LA PRIMA COLAZIONE
E DI UN LOCALE COMUNE DESTINATO AL SERVIZIO DI
PORTINERIA
( ART.24 COMMA 1)

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Direzione Turismo

            Art.24 COMMA 4 L.R. N.11/2013

Nelle strutture ricettive alberghiere con più edifici,
(ad es. albergo diffuso) si distinguono:

a) l’edificio principale, ove è ubicato il locale comune
   destinato al servizio di portineria;

b) la dipendenza, edificio con ingresso autonomo,
composto da uno o più locali per il pernottamento
dei turisti.

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ALBERGO DIFFUSO

 - edificio principale con portineria e aree ad uso
   comune degli ospiti;
- due o più dipendenze alberghiere poste in linea d’aria
   a distanza di non oltre 400 m. dall’edificio principale;
- capacità ricettiva totale o prevalente in dipendenze e
   con eventuale capacità ricettiva residuale
    nell’edificio principale alberghiero;
- solo in edifici già esistenti alla data del 3 luglio 2013;
- classificabile con 2 stelle, 3 stelle o 3 stelle superior,
secondo i requisiti previsti dalla DGR n.1521 del 2014.

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12
13
1.            .
  Area idonea ed attrezzata per consentire l'ormeggio
  in sicurezza ad un numero di unita' da diporto non inferiore a 7.

2.           .
     Impianto    di comunicazione;
     Impianto    di allarme in caso di emergenza;
     Impianto    elettrico con colonnine appositamente attrezzate;
     Impianto    di illuminazione;
     Impianto    idrico;
     Impianto    di rete fognaria tradizionale o forzata;
     Impianto    di prevenzione incendi

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;
                               ;
Ascolto radio VHF;
Recupero olii esausti e batterie;
Pulizia ordinaria delle aree comuni;
Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia
Appositi recipienti;
Installazioni igienico-sanitarie di uso comune;
Cassetta di pronto soccorso;
Erogazione acqua potabile;

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DOTAZIONI E IMPIANTI NELLO SPECCHIO ACQUEO :

    Aspiratore acque nere di bordo;

    Individuazione numerica dei posti barca;

    Pulizia giornaliera specchio acqueo.

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•
•

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STRUTTURE RICETTIVE
    IN AMBIENTI NATURALI

            •
•
•

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Direzione Turismo

 TIPOLOGIE          CARATTERISTICHE                      TIPOLOGIE
 GENERICHE                                               SPECIFICHE
STRUTTURE       EDIFICI CON LOCALE DI           HOTEL,
RICETTIVE       PORTINERIA,
ALBERGHIERE     SALA DI PRIMA COLAZIONE,        ALBERGHI DIFFUSI,
                E CON ALMENO 7 LOCALI DI
ART.24, 25      PERNOTTAMENTO                   VILLAGGI ALBERGO,
LR 11/ 2013
                                                RESIDENZE TURISTICO -
                DIPENDENZE ALBERGHIERE          ALBERGHIERE

STRUTTURE       PERNOTTAMENTO                   CAMPEGGI
RICETTIVE       IN UNITA’ ABITATIVE
ALL’APERTO      O IN ALLESTIMENTI MOBILI        VILLAGGI TURISTICI
                IN AREA RECINTATA E
ART.26          SORVEGLIATA                     MARINA RESORT

                                                ALLOGGI TURISTICI
STRUTTURE       EDIFICI CON SPAZI E SERVIZI     CASE VACANZE
RICETTIVE       OFFERTI AL TURISTA DIVERSI      UNITA’ ABITATIVE
COMPLEMENTARI   RISPETTO A QUELLI ALBERGHIERI   B& B

ART.27          NO DIPENDENZE                   RIFUGI ALPINI

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TIPOLOGIA   DOVE SI DORME       DIPENDENZE   Numero            TIPOLOGIE
GENERICA                        e locale     massimo           SPECIFICHE
                                portineria

            IN EDIFICI O
                                             DGR individua
            MANUFATTI
                                             il numero
            CON PARTICOLARI                  massimo di
                                             Strutture
            ASPETTI
                                             compatibili con
            COSTRUTTIVI         NO           ambiente
            E COLLOCATI IN
                                             Art..27 ter
            AMBIENTI NATURALI                comma 4
                                             lettera c
            CON CAPACITA’
            RICETTIVA MASSIMA
            DI 8 POSTI LETTO

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CASE SUGLI ALBERI
•   Le case sugli alberi sono alloggi collocati in posizione

    sopraelevata dal suolo nell’ambito di contesti arborei di alto

    fusto.

•   E’ una nuova tipologia di struttura ricettiva che si distingue

    dalle    strutture     ricettive       alberghiere,   all’aperto,

    complementari, dalle attività ricettive connesse al settore

    primario (agriturismo, ittiturismo).

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CASA SUGLI ALBERI

•   PROCEDIMENTO DI CLASSIFICAZIONE (ART.32 LR 11/2013)

•   La struttura ricettiva viene classificata in un'unica categoria,

    come definito dalla DGR 128/2018

•   I titolari possono scegliere dotazioni e attrezzature che

    ritengono adeguate alla loro offerta turistica.

•   L’ immobile deve avere destinazione turistico ricettiva.

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UBICAZONE DELLE

     STRUTTURE RICETTIVE « CASE SUGLI ALBERI»

        Lo STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE

individua l’ambito naturale di contesti arborei ad alto fusto

     in cui realizzare al massimo 8 strutture ricettive

             denominate « case sugli alberi»

       Ogni struttura «case sugli alberi» è ubicata

            in una autonoma unità immobiliare

   con un proprio indirizzo ed un proprio numero civico.

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Unità abitative nella struttura ricettiva

                        «case sugli alberi»
Nella struttura ricettiva «case sugli alberi» vi possono essere

una o più unità abitative.

L'unità abitativa è costituita da almeno una stanza da letto e da un
bagno privato.

La struttura ha un massimo di 8 posti letto, distribuiti in una o più unità
abitative ( ad es. 4 unità abitative ciascuna con 2 posti letto).

Il numero massimo ipotizzabile di unità abitative per ogni struttura è
pari ad otto unità abitative, ciascuna composta da una sola stanza con
un letto.

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NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER CASE SUGLI ALBERI

             Legge regionale n. 11 del 2013 articolo 27 ter
               «Strutture ricettive in ambienti naturali»

La Regione del Veneto ha individuato i requisiti di classificazione della
tipologia di struttura ricettiva case sugli alberi con
DGR n. 128 del 7 febbraio 2018 (Bur n. 15 del 2018)
che ha disciplinato :
A. «Spazi e servizi minimi di interesse turistico»;

B. «Requisiti igienico sanitari e di sicurezza»;

C. «Prescrizioni edilizie, urbanistiche e paesaggistiche».

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Direzione Turismo

http://www.regione.veneto.it/web/turismo/normativa

         Grazie per l’attenzione
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