Nuove tipologie di strutture ricettive nella Legge n.11/2013 della Regione del Veneto - Direzione Turismo - Re.na.tur
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Direzione Turismo Nuove tipologie di strutture ricettive nella Legge n.11/2013 della Regione del Veneto RELAZIONE DEL DOTTOR ROBERTO SQUARCINA Maggio 2019 1
Direzione Turismo STRUTTURA RICETTIVA (ART.2 LR 11 2013) STRUTTURA APERTA AL PUBBLICO ( ART.34 ) DOTATA DEI REQUISITI MINIMI PREVISTI DALLA PRESENTE LEGGE (ART.23-27 ; ART.31) PER FORNIRE AI TURISTI A PAGAMENTO ALLOGGIO TEMPORANEO NON RESIDENZIALE ED ALTRI SERVIZI DURANTE IL SOGGIORNO DEL CLIENTE 2
Direzione Turismo La Regione del Veneto disciplina le attività economiche del turismo con le seguenti FINALITÀ (art.1 L.R.n.11/2013) : Promozione dello sviluppo economico sostenibile, nell’ambito della valorizzazione delle risorse turistiche e garanzia della fruizione del patrimonio culturale, storico, artistico, territoriale ed ambientale, Elaborazione di nuovi prodotti, sviluppo della gamma di prodotti, di attività ed aree turistiche. 3
Direzione Turismo La Regione del Veneto ha disciplinato i seguenti NUOVI PRODOTTI di ricettività turistica : ALBERGO DIFFUSO con art.25 L.R.n.11/2013; MARINA RESORT con art.26 L.R. n.11/2013 come modificato da L.R. n.18 del 27.6.2016; STRUTTURE RICETTIVE IN AMBIENTI NATURALI con art.27 ter L.R. n.11/2013 introdotto da L.R.n.16 del 30.12.2016; 4
Direzione Turismo Le nuove tipologie di strutture ricettive nella L.R.n.11/2013 sono realizzabili solo in LUOGHI PARTICOLARI, ad esempio : in aree di montagna (albergo diffuso) in specchi acquei (marina resort, palafitte, alloggi galleggianti) in boschi di alto fusto (case sugli alberi) nei centri storici dei piccoli comuni (albergo diffuso) 5
Direzione Turismo ALBERGO DIFFUSO 6
Direzione Turismo COMMA 4 ART.25 L.R.N.11/2013 L’ALBERGO DIFFUSO E’ AMMISSIBILE SOLO IN : A. AREE DI MONTAGNA, ( Allegato A L.R. N.25/2014) ; B. CENTRI STORICI DI COMUNI CON POPOLAZIONE NON SUPERIORE A 5000 RESIDENTI; C. ISOLE NON COLLEGATE CON PONTI ALLA TERRAFERMA CON POPOLAZIONE NON SUPERIORE A 5000 RESIDENTI; 7
Direzione Turismo COMMA 5 ART.25 L.R.N.11/2013 La Giunta regionale, su motivata richiesta del comune e al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento, può consentire l’albergo diffuso in borghi o centri storici siti in comuni con popolazione superiore a cinquemila residenti in deroga al limite di cui alla lettera b). 8
Direzione Turismo NELLA L.R.N.11/2013 L’ ALBERGO DIFFUSO E’ UNA STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA E QUINDI E’ DOTATO DI : ALMENO SETTE LOCALI PER IL PERNOTTAMENTO DEI TURISTI, DI UN LOCALE PER LA PRIMA COLAZIONE E DI UN LOCALE COMUNE DESTINATO AL SERVIZIO DI PORTINERIA ( ART.24 COMMA 1) 9
Direzione Turismo Art.24 COMMA 4 L.R. N.11/2013 Nelle strutture ricettive alberghiere con più edifici, (ad es. albergo diffuso) si distinguono: a) l’edificio principale, ove è ubicato il locale comune destinato al servizio di portineria; b) la dipendenza, edificio con ingresso autonomo, composto da uno o più locali per il pernottamento dei turisti. 10
ALBERGO DIFFUSO - edificio principale con portineria e aree ad uso comune degli ospiti; - due o più dipendenze alberghiere poste in linea d’aria a distanza di non oltre 400 m. dall’edificio principale; - capacità ricettiva totale o prevalente in dipendenze e con eventuale capacità ricettiva residuale nell’edificio principale alberghiero; - solo in edifici già esistenti alla data del 3 luglio 2013; - classificabile con 2 stelle, 3 stelle o 3 stelle superior, secondo i requisiti previsti dalla DGR n.1521 del 2014. 11
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1. . Area idonea ed attrezzata per consentire l'ormeggio in sicurezza ad un numero di unita' da diporto non inferiore a 7. 2. . Impianto di comunicazione; Impianto di allarme in caso di emergenza; Impianto elettrico con colonnine appositamente attrezzate; Impianto di illuminazione; Impianto idrico; Impianto di rete fognaria tradizionale o forzata; Impianto di prevenzione incendi 14
; ; Ascolto radio VHF; Recupero olii esausti e batterie; Pulizia ordinaria delle aree comuni; Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia Appositi recipienti; Installazioni igienico-sanitarie di uso comune; Cassetta di pronto soccorso; Erogazione acqua potabile; 15
DOTAZIONI E IMPIANTI NELLO SPECCHIO ACQUEO : Aspiratore acque nere di bordo; Individuazione numerica dei posti barca; Pulizia giornaliera specchio acqueo. • • • 16
STRUTTURE RICETTIVE IN AMBIENTI NATURALI • • • 17
Direzione Turismo TIPOLOGIE CARATTERISTICHE TIPOLOGIE GENERICHE SPECIFICHE STRUTTURE EDIFICI CON LOCALE DI HOTEL, RICETTIVE PORTINERIA, ALBERGHIERE SALA DI PRIMA COLAZIONE, ALBERGHI DIFFUSI, E CON ALMENO 7 LOCALI DI ART.24, 25 PERNOTTAMENTO VILLAGGI ALBERGO, LR 11/ 2013 RESIDENZE TURISTICO - DIPENDENZE ALBERGHIERE ALBERGHIERE STRUTTURE PERNOTTAMENTO CAMPEGGI RICETTIVE IN UNITA’ ABITATIVE ALL’APERTO O IN ALLESTIMENTI MOBILI VILLAGGI TURISTICI IN AREA RECINTATA E ART.26 SORVEGLIATA MARINA RESORT ALLOGGI TURISTICI STRUTTURE EDIFICI CON SPAZI E SERVIZI CASE VACANZE RICETTIVE OFFERTI AL TURISTA DIVERSI UNITA’ ABITATIVE COMPLEMENTARI RISPETTO A QUELLI ALBERGHIERI B& B ART.27 NO DIPENDENZE RIFUGI ALPINI 18
TIPOLOGIA DOVE SI DORME DIPENDENZE Numero TIPOLOGIE GENERICA e locale massimo SPECIFICHE portineria IN EDIFICI O DGR individua MANUFATTI il numero CON PARTICOLARI massimo di Strutture ASPETTI compatibili con COSTRUTTIVI NO ambiente E COLLOCATI IN Art..27 ter AMBIENTI NATURALI comma 4 lettera c CON CAPACITA’ RICETTIVA MASSIMA DI 8 POSTI LETTO 19
CASE SUGLI ALBERI • Le case sugli alberi sono alloggi collocati in posizione sopraelevata dal suolo nell’ambito di contesti arborei di alto fusto. • E’ una nuova tipologia di struttura ricettiva che si distingue dalle strutture ricettive alberghiere, all’aperto, complementari, dalle attività ricettive connesse al settore primario (agriturismo, ittiturismo). 20
CASA SUGLI ALBERI • PROCEDIMENTO DI CLASSIFICAZIONE (ART.32 LR 11/2013) • La struttura ricettiva viene classificata in un'unica categoria, come definito dalla DGR 128/2018 • I titolari possono scegliere dotazioni e attrezzature che ritengono adeguate alla loro offerta turistica. • L’ immobile deve avere destinazione turistico ricettiva. 21
UBICAZONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE « CASE SUGLI ALBERI» Lo STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE individua l’ambito naturale di contesti arborei ad alto fusto in cui realizzare al massimo 8 strutture ricettive denominate « case sugli alberi» Ogni struttura «case sugli alberi» è ubicata in una autonoma unità immobiliare con un proprio indirizzo ed un proprio numero civico. 22
Unità abitative nella struttura ricettiva «case sugli alberi» Nella struttura ricettiva «case sugli alberi» vi possono essere una o più unità abitative. L'unità abitativa è costituita da almeno una stanza da letto e da un bagno privato. La struttura ha un massimo di 8 posti letto, distribuiti in una o più unità abitative ( ad es. 4 unità abitative ciascuna con 2 posti letto). Il numero massimo ipotizzabile di unità abitative per ogni struttura è pari ad otto unità abitative, ciascuna composta da una sola stanza con un letto. 23
NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER CASE SUGLI ALBERI Legge regionale n. 11 del 2013 articolo 27 ter «Strutture ricettive in ambienti naturali» La Regione del Veneto ha individuato i requisiti di classificazione della tipologia di struttura ricettiva case sugli alberi con DGR n. 128 del 7 febbraio 2018 (Bur n. 15 del 2018) che ha disciplinato : A. «Spazi e servizi minimi di interesse turistico»; B. «Requisiti igienico sanitari e di sicurezza»; C. «Prescrizioni edilizie, urbanistiche e paesaggistiche». 24
Direzione Turismo http://www.regione.veneto.it/web/turismo/normativa Grazie per l’attenzione
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