NOVITA' DI BILANCIO 2020 - OPEN Dot Com Relatore: Dott. Fabio Cigna Società dei Dottori Commercialisti - ODCEC Torino

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NOVITA’ DI BILANCIO 2020
 Relatore: Dott. Fabio Cigna

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Programma

• Possibili criticità al Bilancio 2020
• Dal progetto di bilancio all’Assemblea di approvazione
• Deroga al principio di continuità aziendale
• Sospensione delle quote di ammortamento
• Trattamento delle perdite d’esercizio
• Moratoria mutui leasing e altri pagamenti rateali
• La Nota Integrativa al Bilancio 2020

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Possibili criticità al Bilancio 2020
• Politiche di massimizzazione del risultato d’esercizio
• Svalutazione/Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni
• Valutazione delle Rimanenze e dei crediti scaduti
• Sospensione degli ammortamenti
• Moratorie (mutui, leasing e altri finanziamenti a rimborso rateale)
• Crediti d’imposta, ristori e contributi a fondo perduto (informativa in Nota Integrativa)
• Rinvio della coperture delle perdite
• Postergazione dei finanziamenti soci fino al 31 dicembre 2020 (p.to 19-bis N.I.)

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Dal progetto di bilancio all’Assemblea di approvazione

Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio costituito da Stato Patrimoniale,
Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota integrativa (art. 2423 c.1 C.C.)
Propedeutiche rispetto alla redazione del progetto di bilancio:
      • redazione da parte degli uffici amministrativi del primo brogliaccio informale del
         progetto di bilancio;
      • redazione della prima bozza di bilancio di esercizio, che costituirà oggetto di
         discussione in sede di Consiglio di amministrazione

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Dal progetto di bilancio all’Assemblea di approvazione
L’art. 2423 c. 1 C.C. pone l'obbligo di redigere il progetto di bilancio di esercizio in capo a tutti gli
amministratori della società; questi ultimi devono operare e deliberare collegialmente, in base al
principio maggioritario, che informa di sé tutte le deliberazioni assembleari e consiliari.
Il Consiglio di amministrazione, quindi, non può delegare l'obbligo di redigere il progetto di
bilancio ad un comitato esecutivo (composto da alcuni dei suoi componenti), o ad uno o più dei
suoi componenti, ancorché soci (art. 2381 c. 4 c.c.).
Nelle srl con pluralità di amministratori, la predisposizione del progetto è inderogabilmente
attribuita all'intero Consiglio ex art. 2475 c. 5 c.c. e, di riflesso, sottratta agli eventuali regimi
convenzionali di amministrazione disgiunta o congiunta (ammessi dall'art. 2475 c. 3 c.c.).

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Dal progetto di bilancio all’Assemblea di approvazione
Non è possibile un intervento suppletivo dei sindaci finalizzato a redigere il progetto di bilancio e a
sottoporlo all'assemblea.
"In particolare, la natura del rendiconto, propria del progetto di bilancio, impedisce che la
redazione del progetto stesso possa (o meglio debba) competere ai sindaci anche in caso di
sopravvenuta mancanza di tutti gli amministratori: quel compito graverà sui nuovi amministratori,
pur se essi renderanno il conto di una gestione non loro imputabile".

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Dal progetto di bilancio all’Assemblea di approvazione
ll termine entro il quale il progetto di bilancio deve essere redatto e approvato dal Consiglio di
amministrazione non è indicato espressamente dal legislatore.
Occorre procedere con un calcolo a ritroso che parte dal termine imposto per la riunione (in
prima convocazione) dell'assemblea ordinaria ex art. 2364 c. 2 c.c. (art. 2478-bis per Srl)
Ai 120 giorni ordinari dalla chiusura dell'esercizio andranno detratti "almeno 30 giorni"
previsti dall'art. 2429 c.c. per la comunicazione del progetto di bilancio al Collegio sindacale (e,
ove presente, al soggetto incaricato della revisione legale dei conti); nel caso in cui l’assemblea
venisse convocata nei 180 giorni bisognerà comportarsi di conseguenza.
Non è derogabile il termine (15-8 giorni prima dell’assemblea di approvazione del bilancio) per la
messa a disposizione ai soci del progetto di bilancio.

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Dal progetto di bilancio all’Assemblea di approvazione
Il Tribunale di Milano, nella sentenza 10.3.2005, ha precisato che la sottoscrizione del progetto
di bilancio "rappresenta un requisito formale non richiesto da alcuna specifica norma a pena di
nullità e che, pertanto, essa rappresenta una irregolarità formale irrilevante dal punto di vista
sostanziale se non viene provato che i documenti non corrispondono a quelli poi esaminati e
approvati dall'assemblea" (nello stesso senso si è espresso anche Trib. Milano 27.4.2007
n. 5038).

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Dal progetto di bilancio all’Assemblea di approvazione

L’art. 3 c. 6 DL 183/2020 del 31/12/2020 (Decreto Milleproroghe) aveva modificato il
contenuto dell’art. 106 c.7 DL 18/2020 cambiando le parole “entro il 31 luglio 2020
ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di
emergenza sul territorio nazionale …” con ”… entro la data di cessazione dello stato
di emergenza epidemiologica da COIVD-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021”.

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Dal progetto di bilancio all’Assemblea di approvazione

In sede di conversione (01/03/2021) L’art. 3 c.6 DL 183/2020 del 31/12/2020 ha apportato
le seguenti modifiche il contenuto dell’art. 106 DL 18/2020:
al comma 1 le parole : «è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio»
sono sostituite da :
“è convocata per l’approvazione del bilancio al 31/12/2020 entro 180 giorni dalla
chiusura dell’esercizio».

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Dal progetto di bilancio all’Assemblea di approvazione

Al comma 7 le parole “si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2020
ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di
emergenza sul territorio nazionale …” sono sostituite con
”… si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021»”.

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Dal progetto di bilancio all’Assemblea di approvazione
     ADEMPIMENTO                   TERMINE ORDINARIO   MAGGIOR TERMINE     VERSAMENTO SALDO                          NORMATIVA DI
    ART. 5 DPR 131/86                                   MILLEPROROGHE            2020                                RIFERIMENTO
   Cda progetto di bilancio e          31/03/2021         30/05/2021                   ----                       Art. 2423 e 2428 c.c.
          relazione

 Progetto di bilancio all’Organo       31/03/2021         30/05/2021                   ----                          Art. 2429 c. 1 c.c.
          di controllo

  Deposito bilancio presso la          15/04/2021         14/06/2021                   ----                          Art. 2429 c. 3 c.c.
         sede sociale

     Avviso convocazione               22/04/2021         21/06/2021                   ----                  Art. 2366 (15gg Spa) e Art.
          Assemblea                                                                                            2479-bis (8gg Srl) c.c.
        Assemblea soci                 30/04/2021         29/06/2021      Se approvo il bilancio entro il      Art. 2364 e Art. 2478-bis
        I° convocazione                  (120gg)            (180gg)      31/05/2021 verso il saldo entro                  c.c.
                                                                                 il 30/06/2021
         Assemblea soci                30/05/2021         29/07/2021     Se approvo il bilancio dal 01/06      Art. 2364 e Art. 2478-bis
        II° convocazione                                                   al 30/06 2021 verso il saldo                   c.c.
                                                                               entro il 31/07/2021
   Deposito bilancio CCIAA             30/05/2021         29/07/2021                   ----                         Art. 5 DPR 131/86
 entro 30 gg dall’approvazione

   Deposito bilancio CCIAA             30/06/2021         28/08/2021                   ----                         Art. 5 DPR 131/86
 entro 30 gg dall’approvazione

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Deroga al principio di continuità aziendale
Riferimenti normativi

• art. 38-quater DL 34/2020 (Decreto Rilancio) convertito con Legge 77/2020
• art. 2423-bis c.1 c.c. (deroga al suo contenuto per le imprese OIC adopter)
• OIC Documento interpretativo n.8 11/2020 – Disposizioni transitorie in materia di
  principi di redazione del bilancio
• OIC 11 Paragrafi 21-22-23-24

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Deroga al principio di continuità aziendale
L’art. 38-quater c. 1 Decreto Rilancio prevede che nella predisposizione del bilancio
d’esercizio in corso al 31/12/2020 (quindi sia i bilanci solari chiusi al 31/12/2020 che quelli
infra-annuali al 30/06/2021) la valutazione delle voci e della prospettiva della
continuazione dell’attività (art. 2423-bis c.1 C.C.) può essere fatta sulla base delle
risultanze dell’ultimo bilancio d’esercizio chiuso entro il 23/02/2020.
Per i bilanci 2020 questo meccanismo si qualifica in termini di mera facoltà;
l’organo amministrativo è libero di adottarlo oppure di valutare la continuità
aziendale secondo le regole ordinarie.

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Deroga al principio di continuità aziendale
Qualora gli amministratori intendano usufruire di tale facoltà per i bilanci 2020, la
valutazione delle voci e della prospettiva della continuità aziendale può essere effettuata,
senza porre in essere un’analisi specifica in base alle informazioni disponibili alla data di
preparazione del bilancio, ma sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio d’esercizio
chiuso e approvato in data anteriore al 23 febbraio 2020.
Nella predisposizione dei bilanci ad esercizi chiusi entro il 23/02/2020 e non ancora
approvati (entro tale data, ovvero per i solari per i bilanci chiusi al 31/12/2019) la
valutazione è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti
successivi alla data di chiusura del bilancio.

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Deroga al principio di continuità aziendale
Art.38-quater c.2 L 77/2020
«Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle
politiche contabili di cui all’art. 2427 c.1 n.1) C.C. anche mediante il richiamo delle
risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle
informazioni da fornire nella nota integrativa e alle relazione sulla gestione, comprese
quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla
capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico finanziario
destinato alla produzione del reddito».

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Deroga al principio di continuità aziendale
La deroga in esame può essere applicata:
• Se nell’ultimo bilancio approvato (es. per i solari al 31/12/2019) la valutazione delle
  voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività in applicazione del
  par. 21 o par. 22 OIC 11.
• Se nel bilancio d’esercizio precedente la società si sia avvalsa della deroga prevista
  dall’art. 38-quater c.1 Legge 77/2020 (o dalla deroga prevista dalla normativa
  precedente, in vigore fino al 18/07/2020 – art. 7 DL 23/2020).

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Deroga al principio di continuità aziendale
Non è invece possibile fruire della deroga se nel precedente bilancio approvato la
società abbia dichiarato di trovarsi nelle condizioni descritte dal par. 23 o par. 24
OIC 11.
Nel caso in cui la società si avvalga della deroga, il bilancio è redatto applicando tutti i
principi contabili in vigore ad eccezione dei par. 23 e 24 OIC 11 e del par. 59 lett. c) OIC
29 (fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio i quali possono incidere sulla continuità
aziendale).

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Deroga al principio di continuità aziendale
Le disposizioni speciali in tema di valutazioni e delle voci e della prospettiva della
continuazione dell’attività da esso recate hanno efficacia limitata ai soli fini
civilistici (ha valenza solo in ambito contabile), pertanto non possono costituire di per sé
una condotta penalmente rilevante ai sensi della disciplina sulle false comunicazioni
sociali.
In tal caso, la mancanza di continuità aziendale in ambito contabile, si identifica con
quella situazione in cui la valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare
a costituire un complesso economico funzionante porti a concludere che, nell’arco
temporale futuro di riferimento, non vi siano ragionevoli alternative alla cessazione
dell’attività. (si tratta di una situazione di carattere definitivo).

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Sospensione delle quote di ammortamento
Normativa di riferimento:

• DL 104/2020 (Decreto Agosto) convertito in Legge 126/2020 (art. 60 commi da 7-bis
  7-quinquies)
• Art. 2426 c.1 n.2) C.C. (deroga al criterio di valutazione)
• Artt. 102 – 102 bis e 103 TUIR DPR 917/86

• OIC - Documento interpretativo n. 9 01/2021 (in consultazione fino al 10/02/2021)

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Sospensione delle quote di ammortamento
L’ambito di applicazione della norma è relativo all’ammortamento dei beni materiali e immateriali
risultanti nel bilancio chiuso successivamente alla data di entrata in vigore del DL 104/2020,
ovvero dal 15/08/2020 (es. quindi applicabile su bilanci chiusi al 31/12/2020).
Non stabilendo la norma un criterio di individuazioni per classi omogenee di immobilizzazioni
(materiali e immateriali) si presuppone che la facoltà della sospensione delle quote di
ammortamento sia applicabile alla singola immobilizzazione, oppure a gruppi o all’intera voce di
bilancio; purché la scelta sia coerente con le motivazioni che hanno indotto l’amministratore a non
effettuare gli ammortamenti.

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Sospensione delle quote di ammortamento – Deroga art. 2426 c.1 n.2) C.C.
Art 60 c. 7-bis DL 104/2020
«I soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, nell’esercizio in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, possono, … non effettuare fino al 100 per cento
dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo
il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale ...
La quota di ammortamento non effettuata … è imputata al conto economico relativo
all’esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive,
prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno.
Tale misura ... può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze.

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Sospensione delle quote di ammortamento – Riserva indisponibile
Art 60 c. 7-ter DL 104/2020
• «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 7 -bis destinano a una riserva
  indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non
  effettuata in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma.
• In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento,
  la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili;
• in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi
  successivi.

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Sospensione delle quote di ammortamento – Nota Integrativa
Art 60 c. 7-quater DL 104/2020
«La nota integrativa dà conto delle ragioni della deroga, nonché dell’iscrizione e dell’importo della
corrispondente riserva indisponibile, indicandone l’influenza sulla rappresentazione della
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio».

Pertanto nella Nota Integrativa la società, per effetto della deroga, indica:
• Su quali immobilizzazioni ed in che misura non sono stati effettuati gli ammortamenti;
• Le ragioni che l’hanno indotta ad avvalersi della deroga
• L’impatto della deroga in termini economici e patrimoniali

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Sospensione delle quote di ammortamento – Fiscalità
Art 60 c. 7-quinquies DL 104/2020
«… la deduzione della quota di ammortamento … è ammessa alle stesse condizioni e con gli
stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del testo unico delle imposte sui redditi… a
prescindere dall’imputazione al conto economico».
Ai fini della determinazione del valore della produzione netta … la deduzione della quota di
ammortamento … è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti … a prescindere
dall’imputazione al conto economico».

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Sospensione delle quote di ammortamento – Fiscalità
Pertanto la norma prevede:
• La deducibilità della quota di ammortamento per intero (IRES e IRAP) anche se non
  imputata a Conto Economico «alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli artt.
  102-102bis e 103 TUIR»;
• Stanziamento delle imposte differite passive nel bilancio 2020 per effetto della variazione in
  diminuzione nel 2020;
• Riassorbimento delle imposte differite:
         • Nell’ultimo esercizio in cui si esaurisce l’ammortamento civilistico;
         • In caso di alienazione anticipata del cespite
• In entrambi i casi (termine ammortamento, alienazione del cespite) si potrà procedere allo
  svincolo della Riserva Indisponibile

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Trattamento delle perdite d’esercizio
Riferimenti normativi e di prassi
• Art. 6 DL 23/2020 (Decreto Liquidità) decorrenza 09 aprile 2020 – convertito con L 40/2020

• Art. 1 c. 266 L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021)

• Artt. 2446 e 2447 (S.p.a.) e Artt. 2482-bis e 2482-ter (S.r.l.)

• Art. 2484 c.1 p.to 4) e art. 2545-duodecies (cooperative) C.C. – Causa di scioglimento

• Circolare prot. N. 26890 del 29/01/2021 MISE

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Trattamento delle perdite d’esercizio
L’art. 6 DL Liquidità introduce un’ipotesi di sospensione temporanea degli obblighi di riduzione
nominale del capitale e di ricapitalizzazione previsti dalla normativa in materia di spa (artt. 2246 e
2447 c.c.) e di srl (artt. 2482-bis e 2482-ter c.c.) in caso di perdite rilevanti del capitale sociale.
A tale sospensione si accompagna l’inoperatività della causa di scioglimento per riduzione del
capitale al di sotto del minimo legale previsto per tali società (art. 2484 n. 4 c.c.) e per la perdita
integrale del capitale sociale nelle cooperative (art. 2545-duodecies c.c.).

La sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e dell’operatività della causa di
scioglimento opera per un periodo limitato che va dalla entrata in vigore del DL
Liquidità (9 aprile 2020) fino al 31 dicembre 2020.

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Trattamento delle perdite d’esercizio
Il DL Liquidità prevedeva che tale sospensione fosse applicabile alle sole fattispecie “verificatesi
nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data”; tale indicazione ha dato adito a ritenere
(Circolare Assonime n. 16/2020 del 28/07/2020) che la disposizione avesse efficacia non solo per
le perdite accertate dagli amministratori nel corso dell’anno solare 2020, ma anche per le perdite
rilevate con bilancio d’esercizio 2019, approvato dall’assemblea dopo il 9 aprile 2020.
Sul punto è intervenuta la modifica introdotta dall’art. 1 c. 266 della Legge 178/2020 (Legge di
bilancio 2021) che ha sostituito l’art. 6 DL 23/2020 stabilendo che le perdite “per le perdite
emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli artt. 2446,
2447, 248-bis, 2482-ter e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita
del capitale sociale di cui agli artt. 2484 c.1 n.4 e 2545-duodecies (cooperative)”.

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Trattamento delle perdite d’esercizio
La modifica apportata dalla Legge di bilancio 2021 (L 178/2020) nelle ipotesi previste dagli artt.
2447 e 2482-ter C.C: prevede che gli amministratori procedano senza indugio alla convocazione
dell’assemblea dei soci che, in alternativa all’immediata riduzione del capitale ed al
contemporaneo aumento del medesimo a una circa non inferiore al minimo legale, può
deliberare di rinviare tali decisioni all’assemblea che approva il bilancio dell’esercizio
2025.
Fino alla data dell’assemblea (di approvazione bilancio 2025) non opera la causa di scioglimento
della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

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Trattamento delle perdite d’esercizio
In seguito alla modifica introdotta dalla Legge di bilancio 2021, risulta chiaro che la disposizione è
limitata alle perdite maturate nell’esercizio 2020, ovvero per gli esercizi a cavallo d’anno, solo se
ricomprendono la data del 30/12/2020.
Pertanto, la disposizione non può in nessun modo influenzare le perdite relative ad esercizi
precedenti a quello in corso al 31/12/2020; in questo caso rimangono in vigore le regole generali
in tema di cause di scioglimento, di cui all’art. 2484 c.1 n. 4 C.C.

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Trattamento delle perdite d’esercizio
L’ulteriore spostamento del termine introdotto dalla Legge di bilancio 2021 (entro la data di
convocazione dell’assemblea che approva il bilancio 2025) non è un termine rigido, ovvero
l’assemblea ancorché abbia deliberato di provvedere alla coperture delle perdite entro il «termine
lungo» avrà la facoltà di provvedervi in anticipo, rispetto a tale data.
Sebbene l’art. 2485 c.1 prevede che «… gli amministratori devono senza indugio accertare il
verificarsi di una causa di scioglimento …» l’art. 6 c. 3 DL 23/2020 stabilisce che la decisione sul
rinvio, che rende non operativa la causa di scioglimento di cui all’art. 2484 c.1 n.4, spetti
all’Assemblea.
Pertanto «… l’eventuale accertamento anticipato della causa di scioglimento - rispetto al termine
del quinto esercizio successivo – ad opera degli amministratori, potrà avvenire solo previo
consenso (implicito o esplicito) dell’assemblea stessa da richiamarsi nell’atto di accertamento
medesimo».
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Moratoria mutui leasing e altri pagamenti rateali
Il Decreto Cura Italia prima (Art. 56 DL 18/2020) e la Legge di Bilancio 2021 dopo hanno
introdotto la possibilità di sospendere il pagamento delle rate di mutuo, dei leasing e di ogni altro
finanziamento a rimborso rateale, con decorrenza dal 17/03/2020 fino al 30/06/2021.
Relativamente ai bilanci chiusi 31/12/2020 occorre individuare quali contratti sono stati sospesi
per effetto della moratoria e determinare gli interessi passivi (o canoni) di competenza da
imputare a bilancio al 31/12/2020.

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Moratoria mutui leasing e altri pagamenti rateali
Si possono individuare 4 diverse situazioni:
1. Moratoria con contabilizzazione del debito con il metodo del costo ammortizzato (metodo
  obbligatorio per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria)
2. Moratoria per la sola quota capitale senza applicazione del metodo del costo ammortizzato
  (bilanci abbreviati e micro-imprese)
3. Moratoria delle quota capitale + interessi senza applicazione del metodo del costo
  ammortizzato (bilanci abbreviati e micro-imprese)
4. Contratti di leasing

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Moratoria mutui leasing e altri pagamenti rateali

Per tutti i casi in cui è stata applicata la moratoria occorre disporre:
• dei piani di ammortamento aggiornato di mutui, leasing e ogni altro finanziamento a
  rimborso rateale (es. finanziamento concessionaria auto)
• dell’indicazione della data di decorrenza della moratoria
• Eventualmente dell’autocertificazione dell’impresa delle condizioni richieste per
  beneficiare della moratoria.

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Moratoria mutui leasing e altri pagamenti rateali

1) MORATORIA CON CONTABILIZZAZIONE AL COSTO AMMORTIZZATO

OIC 19 par. 6.1 «… se dopo la rilevazione iniziale della passività finanziaria dovessero emergere
circostanze che portino a modificare le stime dei flussi finanziari connessi alla passività, il valore
delle passività in bilancio andrà rideterminato attualizzando i flussi finanziari futuri sulla base del
tasso di interesse effettivo determinato alla rilevazione iniziale della passività».

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Moratoria mutui leasing e altri pagamenti rateali

1) MORATORIA SOLO QUOTA CAPITALE CON COSTO AMMORTIZZATO

La società ricalcola il valore contabile del debito alla data di revisione della stima del flussi futuri e
la differenza sul precedente valore contabile è rilevata a Conto Economico negli oneri o nei
proventi finanziari.
La rideterminazione del valore delle passività in bilancio deve essere effettuata solo se ha un
effetto rilevante sulla rappresentazione veritiera e corretta del bilancio e sul risultato d’esercizio.

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2) MORATORIA SOLO QUOTA CAPITALE SENZA COSTO AMMORTIZZATO
In SP il valore nominale del debito rimane “fisso” al momento da cui decorre la sospensione
(moratoria) del versamento della quota capitale.
In C. Eco gli interessi sono contabilizzati per competenza in base alle scadenze originarie, quindi
in sede di chiusura di bilancio andranno imputati gli interessi passivi di competenza, come nel
bilancio precedente.
In caso di costi iniziali di transazione occorre riparametrare il risconto attivo in base
all’allungamento della durata del finanziamento (es. imposta sostitutiva)

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3) MORATORIA QUOTA CAPITALE + INTERESSI SENZA COSTO AMMORTIZZATO

In SP il valore nominale del debito rimane “fisso” al momento da cui decorre la sospensione
(moratoria) del versamento della quota capitale.
In C. Eco. Gli interessi passivi sono imputati per competenza (dall’ultimo piano di ammortamento
aggiornato), ovvero quelli maturati anche se non corrisposti (per effetto della moratoria) con la
seguente scrittura contabile:

         _____________________________        A   ________________________________
           Int. Passivi mutuo (Costo C.Eco)         Int. Passivi da liquidare (Debito SP)

                                                                                                                                 39
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3) MORATORIA QUOTA CAPITALE + INTERESSI SENZA COSTO AMMORTIZZATO

L’eventuale quota a cavallo d’anno sarà imputata con la seguente scrittura contabile:

         _____________________________          A   ________________________________
           Int. Passivi mutuo (Costo C.Eco)           Rateo passivo (Rateo passivo SP)

In caso di costi iniziali di transazione (es. imposta sostitutiva) occorre riparametrare il risconto
attivo in base all’allungamento della durata del finanziamento.

                                                                                                                                    40
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Moratoria mutui leasing e altri pagamenti rateali
4) CANONI DI LEASING

La sola quota capitale oppure l’intero canone (quota capitale + interessi) previsti nel piano di
rimborso del leasing saranno rimborsati a partire dal termine del periodo di sospensione.
Trattandosi di un’operazione con beneficio differito per il debitore, in Conto Economico non
bisogna iscrivere eventuali “utili da ristrutturazione”.

                                                                                                                                   41
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Moratoria mutui leasing e altri pagamenti rateali
4) CANONI DI LEASING

In Conto Eco. Verranno rimodulati i canoni di leasing posticipati al termine del periodo di
sospensione (a partire dalla data di decorrenza della moratoria – 17/03/2020).
Il risconto attivo relativo al maxi-canone dovrà essere rimodulato in base al principio di
competenza pro-rata temporis considerando la maggior durata del contratto:

                 canoni ancora da corrispondere + maxicanone (escluso il riscatto)
               ________________________________________________________
                 durata residua del contratto (allungata per effetto della moratoria)

                                                                                                                                   42
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Moratoria mutui leasing e altri pagamenti rateali
4) CANONI DI LEASING
La rideterminazione della competenza dei canoni di leasing comporta la seguente scrittura
contabile:
        _____________________________ A ________________________________
           Canoni di leasing (Costo C.Eco)       Rateo passivo (Rateo passivo SP)

In considerazione del fatto che la moratoria ha effetto in corso d’anno, per determinare la
competenza dei canoni e del maxicanone occorre dividere l’esercizio in due periodi:

• 01/01 – fino all’inizio della moratoria (la competenza dei canoni sarà determinata nei modi
  ordinari, ovvero come l’anno precedente)
• Dall’inizio della moratoria – al 31/12/2020 (la competenza dei canoni è determinata secondo il
  nuovo conteggio) – Documento CNDCEC 16/02/2011
                                                                                                                                 43
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La Nota Integrativa al Bilancio 2020

• Premesse
• Deroga al principio di continuità aziendale
• Sospensione delle quote di ammortamento
• Contributo conto impianti
• Moratoria contratti di locazione finanziaria (leasing)
• Moratoria contratti di muti e altri debiti a pagamento rateale
• Trattamento delle perdite d’esercizio e sospensione causa di scioglimento
• Sospensione temporanea della postergazione dei finanziamenti soci
                                                                                                                          44
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Nota Integrativa - Premesse
Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte
integrante ai sensi dell'articolo 2423, primo comma del Codice Civile, è stato predisposto
seguendo il dettato normativo previsto dall’articolo 38-quater del DL 34/2020 così come
convertito nella Legge n. 77/2020 e della sua interpretazione rilasciata dall’Organismo
Italiano di Contabilità con il Documento numero 8 e corrisponde alle risultanze delle scritture
contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423-ter, 2424,
2424-bis, 2425, 2425-bis, 2425-ter del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a
quanto stabilito dall'articolo 2423-bis e criteri di valutazione di cui all'articolo 2426 del Codice
Civile…..
                                                                                                                                    45
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Nota Integrativa - Deroga al principio di continuità aziendale
Il redattore dovrà fornire:
•   Le informazioni relative agli effetti derivanti dalla pandemia COVID-19
•   Le significative incertezze in merito alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico
    funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di
    almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio;
•   La descrizione dei fattori di rischio, delle assunzioni effettuate e delle incertezze identificate, nonché dei piani
    aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze;
•   Nei casi in cui, nell’arco temporale futuro di riferimento, non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla
    cessazione dell’attività, la descrizione di tali circostanze e, per quanto possibile e attendibile, dei prevedibili effetti
    che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società.
Non ci si può limitare ad indicare che la prospettiva della continuità è applicata poiché
sussisteva nel bilancio precedente ma impone di fornire un ampio corredo informativo.

                                                                                                                                                       46
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Nota Integrativa - Deroga al principio di continuità aziendale
… la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuità
aziendale … Tale valutazione … determina che nella fase di predisposizione del bilancio,
l’Organo Amministrativo attesti che l’azienda sia in grado di continuare a costituire un complesso
economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

La società può avvalersi della deroga alla valutazione della continuità aziendale se
nell’ultimo bilancio approvato la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della
continuazione dell’attività, ovvero se la società abbia usufruito della facoltà di deroga di
cui agli articoli 7 DL 23/2020 e 38-quater DL 34/2020.

                                                                                                                                  47
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Nota Integrativa - Deroga al principio di continuità aziendale
ASSENZA DI INCERTEZZE SIGNIFICATIVE

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse
significative incertezze in quanto l’emergenza sanitaria non ha compromesso la capacità di
operare come entità in funzionamento.

                                                                                                                               48
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Nota Integrativa - Deroga al principio di continuità aziendale
PRESENZA DI INCERTEZZE SIGNIFICATIVE

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, sono state
identificate significative incertezze e qui di seguito sono illustrate tali incertezze e piani aziendali
futuri per farvi fronte.

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Nota Integrativa - Deroga al principio di continuità aziendale
PRESENZA DI INCERTEZZE SIGNIFICATIVE

Secondo l’Organo amministrativo, a causa dell’insieme di tutte le circostanze sopra evidenziate sussiste
una rilevante incertezza che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad
operare sulla base del presupposto della continuità aziendale. Ciononostante, dopo aver effettuato le
necessarie verifiche, ed aver valutato le incertezze sopra descritte ed in considerazione della
precedentemente citata normativa vigente, la direzione ha la ragionevole aspettativa che la società abbia
adeguate risorse per continuare l’esistenza operativa in un prevedibile futuro. Per queste ragioni, essa
continua ad adottare il presupposto della continuità aziendale nella preparazione del bilancio.

Documento Banca d’Italia-Consob-Isvap n. 2 del 06/02/2009

                                                                                                                                           50
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Nota Integrativa - Deroga al principio di continuità aziendale
PRESENZA DI INCERTEZZE SIGNIFICATIVE – PERDITA CONTINUITA’ AZIENDALE

Se la valutazione prospettica dell’Organo Amministrativo porta alla conclusione che, nell’orizzonte
temporale di riferimento, non vi siano ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, ma non si siano
ancora accertate (art. 2485 C.C.) le cause di scioglimento di cui all’art. 2484 C.C., la valutazione delle voci
di bilancio è fatta seguendo il presupposto della continuità aziendale.

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Nota Integrativa - Deroga al principio di continuità aziendale
PRESENZA DI INCERTEZZE SIGNIFICATIVE – PERDITA CONTINUITA’ AZIENDALE

Se l’Organo Amministrativo ha accertato (art. 2485 C.C.) il verificarsi di una causa di scioglimento di cui
all’art. 2484 C.C., il bilancio d’esercizio è redatto senza la prospettiva della continuità aziendale, si
applicando i criteri di valutazione di cui al paragrafo 23 OIC 11, in considerazione di un ridotto orizzonte
temporale (meno di 12 mesi):
•   Revisione vita utile e valore residuo delle immobilizzazioni
•   Stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni (OIC 9)
•   Esame dei contratti esistenti rilevando l’eventuale onerosità (OIC 31)
•   Revisione dei contratti finanziari derivati di copertura (OIC 32)
•   Valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate (OIC 25)

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Nota Integrativa – Sospensione delle quote di ammortamento

Art 60 c. 7-quater DL 104/2020

Ai sensi dell’articolo 60, commi 7-bis e 7-quinquies del DL 104/2020, così come
convertito nella Legge 126/2020, è prevista la facoltà di non effettuare fino al 100%
dell’ammortamento annuo nel costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali,
mentendo il loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio annuale
regolarmente approvato.

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Nota Integrativa – Sospensione delle quote di ammortamento
Nella Nota Integrativa la società, per effetto della deroga, indica:
• Su quali immobilizzazioni ed in che misura non sono stati effettuati gli ammortamenti;
• Le ragioni che l’hanno indotta ad avvalersi della deroga
• L’impatto della deroga in termini economici e patrimoniali

… le quote di ammortamento sono state definite dall’Organo Amministrativo utilizzando la
deroga di cui all’articolo 60, commi 7-bis e 7-quinquies del DL 104/2020, per le seguenti
ragioni:

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Nota Integrativa – Sospensione delle quote di ammortamento
DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI

individuare su quali immobilizzazione e in che misura non sono stati effettuati gli ammortamenti

ALIQUOTE AMMORTAMENTO A CONFRONTO

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Fabbricati: 3% per effetto della deroga ……

Impianti e macchinari: 12%-30% per effetto della deroga ……
Per effetto della deroga specificare gli effetti economici e patrimoniali, in particolare in riferimento alla
variazione del risultato d’esercizio e del patrimonio netto con l’accantonamento di una Riserva Indisponibile.

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Nota Integrativa – Sospensione delle quote di ammortamento
In considerazione del fatto che la norma è applicabile a tutti i soggetti OIC adopter, si presuppone
rientrino anche le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis) e le micro-
imprese (art. 2435-ter).
Per le micro-imprese che forniscono in calce allo Stato Patrimoniale le informazioni di cui all’art.
2435-ter c.2 n.2 (art. 2427 c.1 punti n. 9 e 16) è opportuno presuppore che sia necessario che
indichino in bilancio le informazioni che, seppure non obbligatorie, siano da considerare
necessarie ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale,
finanziaria ed economica della società (Documento CNDCEC 11/2012 – bilancio abbreviato).

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Nota Integrativa – Iscrizione contributo conto impianti
I contributi conto impianti derivanti dall’acquisto di beni strumentali nuovi (ordinari e Impresa 4.0)
sono stati contabilizzati applicando il metodo indiretto e pertanto rilevati nella voce ‘A5 Altri ricavi
e proventi’ del Conto Economico, e rinviati per competenza agli esercizi successivi, attraverso
l’iscrizione in una apposita voce dei risconti passivi.

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Nota Integrativa – Moratoria contratti di locazione finanziaria (leasing)
L’articolo 56 del DL 18/2020 Decreto Cura Italia ha introdotto una moratoria per i contratti di
leasing, consentendo la possibilità di sospendere i canoni in scadenza a decorrere dal 17 marzo
2020 e fino al 30 giugno 2021. Resta facoltà delle imprese di sospendere solo i rimborsi in conto
capitale oppure l’intero canone.
L’Organo Amministrativo ha deciso di aderire alla moratoria per tutti i contratti in essere alla data
di predisposizione della presente Nota Integrativa.
L’Organo Amministrativo ha deciso di aderire alla moratoria per i seguenti contratti….
L’Organo Amministrativo ha deciso di non aderire alla moratoria.

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Nota Integrativa – Moratoria contratti di locazione finanziaria (leasing)
Come di consueto per i contratti di leasing in Nota integrativa vanno indicati in apposita tabella:
• Il valore attuale delle rate non scadute, utilizzando il tasso effettivo del contratto (la moratoria
  non comporta una variazione nel valore attuale della passività nei confronti del locatore);
• L’onere finanziario di competenza dell’esercizio (risente dell’adesione alla moratoria in virtù
  della modifica del piano di ammortamento del leasing, salvo che non sia irrilevante);
• L’ammontare complessivo a cui i beni oggetto di locazione finanziaria sarebbero iscritti a fine
  esercizio se detenuti in proprietà, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e
  riprese di valore (non subisce variazioni rispetto alla situazione ante‐moratoria)

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Nota Integrativa – Moratoria contratti di locazione finanziaria (leasing)
Nel caso in cui l’Organo Amministrativo avesse deciso di aderire alla moratoria, in Nota
Integrativa devono essere fornite anche le informazioni in merito agli effetti della stessa sulla
situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa.
Il Documento CNDCEC del 16/02/2011 evidenzia l’opportunità di inserire una tabella di confronto
che «… tenendo in debito conto il principio della significatività e della rilevanza, faccia emergere il
diverso importo dei canoni di leasing corrisposti durante il periodo di vigenza del contratto e come
tale variazione incida sull’ammontare dei costi per godimento beni di terzi imputati in bilancio
secondo il criterio del pro‐rata temporis».

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Nota Integrativa – Moratoria mutui e altri finanziamenti
L’articolo 56 del DL 18/2020 Decreto Cura Italia ha introdotto una moratoria per i contratti di mutui
e altri finanziamenti a rimborso rateale, consentendo la possibilità di sospendere le rate in
scadenza a decorrere dal 17 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2021. Resta facoltà delle imprese di
sospendere solo i rimborsi in conto capitale oppure l’intera rata.
L’Organo Amministrativo ha deciso di aderire alla moratoria per tutti i contratti in essere alla data
di predisposizione della presente Nota Integrativa
L’Organo Amministrativo ha deciso di aderire alla moratoria per i seguenti contratti….
L’Organo Amministrativo ha deciso di non aderire alla moratoria.

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Nota Integrativa – Moratoria mutui e altri finanziamenti
In considerazione del fatto che per ottenere la moratoria l’impresa ha dovuto certificare la
temporanea carenza di liquidità a causa della pandemia e che al momento della decorrenza della
moratoria il relativo credito non doveva essere qualificato come deteriorato, valutare se riportare
tali condizioni in Nota Integrativa (autocertificazione che l’istituto di credito ha fatto sottoscrivere al
momento della richiesta di moratoria).
Nel caso in cui l’Organo Amministrativo avesse deciso di aderire alla moratoria, in Nota
Integrativa devono essere fornite anche le informazioni in merito agli effetti della stessa sulla
situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa.

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