Network Marketing MASSIMO TONCI - REGOLAMENTAZIONE E TASSAZIONE DI NETWORK ITALIANI ED ESTERI, TERRITORIALI E SUL WEB - Roberto Bonacini

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Network Marketing MASSIMO TONCI - REGOLAMENTAZIONE E TASSAZIONE DI NETWORK ITALIANI ED ESTERI, TERRITORIALI E SUL WEB - Roberto Bonacini
MASSIMO TONCI

Network Marketing

REGOLAMENTAZIONE E TASSAZIONE DI NETWORK
  ITALIANI ED ESTERI, TERRITORIALI E SUL WEB
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REGOLAMENTAZIONE E TASSAZIONE DI NETWORK
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   © 2014 Massimo Tonci. Tutti i diritti riservati.
Network Marketing MASSIMO TONCI - REGOLAMENTAZIONE E TASSAZIONE DI NETWORK ITALIANI ED ESTERI, TERRITORIALI E SUL WEB - Roberto Bonacini
ISBN n.: 978-1-291-83084-2
www.MassimoTonci.it

                                  indice

Cos’è il network marketing!                                               5

Piramidi e Catene di S.Antonio!                                           9

Requisiti di accesso all’attività!                                      13

Chi può fare Network Marketing!                                         17

La regolamentazione dell’incarico!                                      23

Trattamento Fiscale!                                                    25

Trattamento previdenziale INPS!                                         29

Adempimenti formali!                                                    32

Network Marketing di aziende estere!                                    39

Network di puro investimento!                                           45

Conversione degli importi in valuta!                                    47

Appendice normativa!                                                    53

                            Network Marketing - Pag. 3
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Network Marketing - Pag. 4
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                    Cos’è il network marketing
Il network marketing è un'attività con la quale puoi ricavare denaro nel tuo
tempo libero attraverso un’attività indipendente veramente semplice ed alla
portata di tutti.

Si tratta di una vera e propria attività di impresa nel settore commerciale e più
precisamente di una attività ove dedicare un po' del proprio tempo libero alla
distribuzione di beni o servizi utilizzando il metodo del marketing referenziale.

Una qualsiasi azienda che intenda ad esempio vendere i propri prodotti o
servizi potrà affidarsi alla classica filiera costituita da grossisti, rappresentanti,
dettaglianti ed infine negozi.

Il consumatore sceglierà quindi il prodotto dallo scaffale, influenzato in larga
misura dalla efficacia della pubblicità del prodotto, dalla bontà dello stesso
oppure ancora dal buon nome dell’azienda che lo produce.

In alternativa l’azienda potrà scegliere di promuovere il prodotto attraverso
venditori diretti ad esempio con il sistema del porta a porta.

Esiste tuttavia una nuova e moderna forma di distribuzione, molto in voga
oltre oceano, ove l’azienda, per la commercializzazione del prodotto, si affida
interamente al marketing effettuato dai consumatori stessi.

Il cliente che utilizza abitualmente il prodotto, coinvolto con una serie di
incentivi economici, può diventare egli stesso un distributore, assumendo la
qualifica di incaricato alle vendite.

Il passaparola che il consumatore farà presso amici e conoscenti da un lato
permetterà all’azienda di acquistare nuovi clienti e dall’altro consentirà al tale
consumatore di ottenere delle commissioni sui prodotti acquistati dai clienti
che egli ha veicolato.

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Può quindi accadere che dal semplice passaparola presso amici e parenti
alcuni distributori possano arrivare a costruire una vera e propria “rete” di
conoscenze arrivando a ricavarne un business a tempo pieno veramente
remunerativo.

Il passaparola permette così all’azienda di incrementare la propria clientela in
modo veloce e con una crescita alle volte davvero esponenziale anche in
assenza di inventi investimenti in pubblicità.

I fondi così risparmiati vengono dirottati dal budget pubblicitario verso la
corresponsione di sconti e provvigioni permettendo ai distributori di percepire
ingenti ricavi senza doversi sobbarcare alcun particolare costo.

L’assenza di costi è una caratteristica tipica dell’operatività del networker.

Infatti le fasi di produzione e consegna del prodotto sono interamente gestite
dall’azienda la quale provvede anche alla liquidazione delle competenze,
spesso utilizzando moderne tecnologie disponibili attraverso la rete internet.

Mediante uffici virtuali denominati “back office” i distributori possono verificare
in tempo reale i progressi personali e del proprio gruppo avendo
costantemente sotto controllo i risultati di tutta la propria rete di distribuzione.

Personalmente ho conosciuto diversi networker che, partiti assolutamente da
zero, dopo qualche anno sono arrivati a gestire reti con numeri davvero
importanti e con guadagni mensili che hanno permesso loro, in alcuni casi, di
licenziarsi dal lavoro per dedicarsi a tempo pieno alla propria rete.

Nel Network Marketing è infatti possibile guadagnare, non solo sui prodotti e
servizi distribuiti personalmente, ma anche su quelli distribuiti dal proprio
gruppo finendo per guadare “a cascata” sul volume d'affari di tutta l'intera
squadra.

Il principio che sta alla base del network è la “duplicazione”, ovvero la
possibilità che ha il networker di “sponsorizzare” anche poche persone le

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quali a loro volta ne contatteranno delle altre, duplicando il sistema per
“generazioni” successive.

Anche partendo solo con due persone in “prima linea” dopo solo tre passaggi
avremo già sedici consumatori (2x2=4, 4x2=8, 8x2=16).

Immaginiamo cosa potrebbe fare un bravo networker che trovi anche solo tre
persone e che sia in grado di insegnare il sistema a tutte le proprie
“downline” (ovvero quelli “sotto” di lui) per una ulteriore generazione...
avremo ben 243 (3x3=9, 9x3=27, 27x3=81, 81x3=243) consumatori.

Immaginiamo ora che queste persone consumino mensilmente una
confezione di prodotto da 30 euro sulla quale il networker ha una provvigione
del 20%.

Avremo un fatturato di rete pari a (243x30) 7.290 euro ed una provvigione
netta di (7.290x20%) 1.458 euro mensili.

Questo esempio vi fa comprendere il vero motore del successo del network
marketing!

Come vedremo nei prossimi capitoli possono impegnarsi con successo nel
network marketing giovani, pensionati, insegnanti, casalinghe, imprenditori,
agenti di commercio ecc.

Ognuna di queste persone sceglierà quanto tempo dedicare alla “attività”
potendo infatti “lavorare” part-time o a tempo pieno, operando sia da casa
che altrove.

In fin dei conti è risaputo che lavorare per se stessi è un modo efficace per
realizzare i propri sogni, godere della propria libertà e avere lo stile di vita
desiderato, grazie ad una vera indipendenza economica.

In un qualsiasi libro sulla libertà finanziaria potete leggere che chi vuole fare
grandi cose deve porsi obiettivi ambiziosi !

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L’intendo di questa guida è quello di fornire a tutti networkers un punto di
riferimento sulla normativa civile e fiscale che permetta loro di essere sempre
in regola con gli aspetti normativi di questa attività.

Ritengo indispensabile possedere la tranquillità di fare le “cose in regola”,
tanto per se stessi, quanto per fare fronte alle molte domande che vengono
poste in sede di “sponsorizzazione”, in modo da affrontare serenamente tutti i
dubbi.

Questa guida fornisce esempi e risposte, specialmente in ambito fiscale ove,
la particolare tassazione riservata a questo mondo, crea spesso dubbi e
remore, a volte imputabili alla generale poca conoscenza del mondo del
network marketing.

Nello scrivere questa guida mi sono impegnato ad evitare il “burocratese” che
spesso contraddistingue le leggi Italiane pertanto ho cercato di utilizzare
quanto più possibile una terminologia semplice, fornendo quanto più possibile
esempi chiari.

Per i più esigenti ho creato una appendice con tutti i riferimenti tecnici e
normativi pertanto se volete farvi venire un buon mal di testa sappiate che
alla fine della guida c’è tutto quello che vi serve.

Se la guida vi sarà utile mi piacerebbe me lo faceste sapere attraverso la mia
pagina Facebook... vi aspetto !

Se desiderate invece contattarmi per una consulenza privata lo potete fare
attraverso la pagina contatti del mio sito web : www.massimotonci.it/contatti

Buona lettura.

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                    Piramidi e Catene di S.Antonio
Vi sembrerà strano ma la legge sul network marketing è tutto fuorché oscura
o complicata.

Si tratta di un provvedimento scritto bene ed in modo chiaro che non lascia
spazio a dubbi di alcun genere.

Il testo di riferimento è Legge 17 agosto 2005, n. 1731 la quale si occupa di
dare tutela prima di tutto al consumatore, in particolare per arginare il
fenomeno delle vendite piramidali con cui spesso il network marketing viene
confuso.

Ritengo molto importante fare una chiara e netta distinzione tra il vero
network marketing e le imitazioni che altro non fanno che portare discredito
ad un ambiente che ha molto da offrire, e non solo in termini di guadagni
economici.

Negli schemi di tipo piramidale la società che occupa la posizione di vertice
adotta schemi di vendita e piani retributivi tipici del network marketing,
finalizzato a vendere quote di affiliazione, trascurando la vendita del prodotto
reclamizzato.

Si crea quindi un sistema di duplicazione principalmente basato sul solo
reclutamento il quale permette una redistribuzione del denaro verso l’alto a
solo beneficio delle up-line, ovvero delle persone che stanno in cima alla
piramide.

Alle volte le piramidi possono essere costruite allo scopo di fornire costosi
corsi di formazione i quali vengono gestiti dalla società stessa o dal
medesimo gruppo di persone al vertice.

1 Legge 17 agosto 2005, n. 173 - "Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle
forme di vendita piramidali" - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 2005

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In Italia non sono ammesse in alcun modo le strutture di vendita basate sul
mero reclutamento di nuovi adepti.

La legge 173 oltre a vietare la realizzazione della struttura a piramide ne vieta
anche la promozione. In altre parole non è legale aderire e soprattutto non è
legale farsi promotori di queste attività illegali.

Ma come si riconoscono le Piramidi o Catene di S.Antonio ?

La Legge ci fornisce dei parametri abbastanza chiari per definire quali siano
le aziende non regolari.

In primo luogo non deve esserci alcun obbligo del soggetto reclutato di
acquistare dall'impresa organizzatrice, o da un altro componente della
struttura, una certa quantità di prodotti, salvo che non vi sia il diritto alla
restituzione.

In caso di totale o parziale mancata vendita al pubblico il diritto alla
restituzione, oppure di rifusione del prezzo, non deve mai essere inferiore al
90 per cento del costo originario dei beni acquistati.

Non sono inoltre ammesse le strutture che prevedano che il soggetto
reclutato, per entrare a far parte della rete o per rimanere qualificato, debba
corrispondere una somma senza che vi sia una reale controprestazione.

Allo stesso modo non sono legali le strutture che impongano l’acquisto di
beni o servizi, compresi materiali didattici e corsi di formazione, non
strettamente inerenti e necessari all’attività in questione e comunque non
proporzionati al volume dell'attività svolta.

Le aziende che non rispettano i parametri di cui sopra non sono legali e
possono pertanto essere sanzionate, al pari dei distributori che le
promuovono.

Per essere più chiaro sotto questo aspetto sappiate che la legge è molto
severa nei confronti dei network non regolari e non fa alcuna distinzione tra

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chi organizza e gestisce attività illecite e coloro che le promuovono o
comunque inducano uno o più soggetti ad aderire, associarsi o affiliarsi alle
strutture piramidali.2

2 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque promuove o realizza le attività o le strutture di
vendita o le operazioni di cui all'articolo 5, anche promuovendo iniziative di carattere collettivo o inducendo
uno o più soggetti ad aderire, associarsi o affiliarsi alle organizzazioni od operazioni di cui al medesimo
articolo, e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro.

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                     Requisiti di accesso all’attività
L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio è soggetta all'obbligo del
possesso del tesserino di riconoscimento.

Tale tesserino è fornito dall’azienda ai propri incaricati i quali lo dovranno
utilizzare ed esporre in modo visibile durante le operazioni di vendita.

Il tesserino di riconoscimento deve essere numerato ed aggiornato
annualmente.

A molti questa potrà sembrare una semplice formalità, specie considerando
che spesso l’attività viene svolta al telefono oppure tramite internet o social
network, ma dal momento che è un requisito di Legge le aziende più serie lo
forniscono sempre ed i networker più scrupolosi provvedono ad averlo
sempre con se.

La legge prescrive che tesserino di riconoscimento debba contenere le
generalità e la fotografia dell'incaricato, l’indicazione a stampa della sede e
dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del
responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo.

Le disposizioni circa il tesserino di riconoscimento non sono direttamente
contenute nella Legge 173 ma in un provvedimento da questa richiamato,
ovvero alla normea che disciplina la vendita diretta a domicilio contenute
nella Legge sul Commercio.3

Per attività di “vendita diretta a domicilio" deve intendersi la forma speciale di
vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi effettuata tramite la raccolta di
ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei

3Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 - "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a
norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95
del 24 aprile 1998 - Supplemento Ordinario n. 80.

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quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali,
di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago.

Quanto alla definizione appena data vorrei richiamare l’attenzione su due
aspetti.

La prima considerazione riguarda la destinazione degli ordini, ovvero nel fatto
che beni e servizi debbano essere destinati al consumo “finale” e non
possano mai essere ceduti per la una successiva rivendita.

Quindi i beni oggetto di network marketing non possono essere, per esempio,
messi nello scaffale di un negozio per essere rivenduti.

Qualche distributore si spinge fino a mettere i prodotti della propria azienda,
magari degli integratori alimentari, in bella mostra presso esercizi
commerciali quali centri di estetica o palestre.

Tale pratica “diversamente legale” dovrebbe riguardare quanto meno le sole
scatole vuote, quindi prive del prodotto all’interno, oppure i soli depliant
informativi

E’ inoltre consigliabile esporre una targhetta riportante una dicitura “merce
per soli fini di promozione” accompagnata dal nome del distributore,
possibilmente con la qualifica di “distributore autorizzato della ditta XYZ”.

Per quanto riguarda la raccolta degli ordini di vendita questa attività può
sicuramente essere effettuata presso la palestra dell’esempio.

La legge consente infatti che la raccolta degli ordinativi sia effettuata sia
presso il domicilio del consumatore finale, sia presso i locali nei quali il
consumatore si trova, anche temporaneamente per motivi personali, di
lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago.

La casistica è decisamente molto ampia e pone poche limitazioni, salvo
alcune riflessioni sui “luoghi di lavoro” che farò più avanti nel testo.

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La seconda considerazione è incentrata sul fatto che il networker o
distributore è autorizzato ad effettuare la “raccolta di ordinativi di acquisto” e
non è autorizzato a vendere i prodotti.

Capita sovente che molti distributori provvedano materialmente alla
consegna del prodotto intascando direttamente il prezzo pieno del prodotto,
magari per risparmiare sulle spese di trasporto e consegna.

Questa pratica consente al networker di incassare l’intera provvigione al lordo
delle imposte e di “fare cassa” con maggiore velocità, evitando l’attesa della
liquidazione della provvigione la quale potrebbe essere sottoposta a limiti
quantitativi o temporali.

Tale vendita, oltre a non essere affatto legale, potrebbe danneggiare le upline
poiché in alcuni piani marketing il consumo personale non viene conteggiato
nei volumi per le qualifiche oppure nei volumi per le provvigioni.

Per arginare queste pratiche alcune aziende di network marketing pongono
delle limitazioni, altre addirittura impediscano l’acquisto del prodotto per uso
personale.

In ogni caso ricordatevi che se tali le vendite dirette fossero in qualche modo
tracciabili potrebbero creare qualche grattacapo.

Poco male se si vende un po’ di prodotto sottobanco a qualche amico, magari
incassando per contanti, ma cosa succederebbe a provare a vendere prodotti
ad esempio su Ebay ?

Avremmo da fare i conti prima di tutto con l’azienda, la quale potrebbe
lamentare di essere stata danneggiata e, secondariamente, potremmo
essere chiamati a discuterne con il fisco, notoriamente più intransigente.

Personalmente farei attenzione prima di mettermi a vendere su internet un
prodotto senza una regolare licenza di vendita.

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Vi ricordo che l’incarico è per la raccolta degli ordini e non per la vendita di
prodotti.

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                Chi può fare Network Marketing
Le norme sul commercio citate in precedenza sono applicabili, per quanto
attiene i requisiti individuali, all’esercizio dell’attività di vendita a domicilio,
ovvero per stabilire chi può, o non può, fare network marketing.

Si tratta di un passaggio importante e fondamentale per un bravo networker il
quale, a mio parere, deve sapere bene chi può esercitare l’attività per evitare
di commettere l’errore di sponsorizzare qualcuno cui sia precluso l’accesso a
questa attività.

Non possono esercitare il Network Marketing ovvero l’attività di vendita
diretta a domicilio, salvo sia intervenuta la riabilitazione, coloro che :

• sono stati dichiarati falliti;

• hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per
 delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore
 nel minimo a 3 anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena
 superiore al minimo edittale;

• che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con
 sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del
 libro II del codice penale (ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a
 vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di
 persona a scopo di estorsione, rapina);

• hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria,
 nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con
 sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442,
 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode
 nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

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• coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla
 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una
 delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati
 dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Come abbiamo visto in precedenza il networker può essere una persona che
si avvicina a questo mondo in quanto cerca una attività da svolgere nel
tempo libero e pertanto capita spesso che abbia, come attività principale, un
lavoro dipendente.

Per quanto attiene il lavoratore del settore privato generalmente non vi sono
limitazioni all’esercizio dell’attività nel proprio tempo libero.

L’affermazione “generalmente” significa che, nella maggior parte dei casi i
contratti collettivi non pongono alcun divieto generalizzato all’esercizio del
commercio, a patto che non si ponga un problema di concorrenza con
l’azienda che impiega il lavoratore.

Un aneddoto chiarità la portata della mia affermazione.

Recentemente ho seguito la vicenda di due dipendenti in una azienda di
vending che hanno avuto la bella pensata di utilizzare la lista clienti aziendale
per andare a proporre, in perfetta concorrenza sleale, l’acquisto di prodotti
del proprio network che guarda caso erano bevande e caffè!

Vi lascio immaginare la contentezza del loro datore di lavoro e, senza
scendere in troppi particolari, trovo siano stati molto fortunati a non aver
perso l’impiego.

Nonostante l’assenza di limitazioni nel settore privato esiste sempre il dovere
di comportarsi in maniera leale verso il datore di lavoro evitando di svolgere
l’attività durante l’orario di lavoro e sicuramente non utilizzando i contatti del
nostro capo.

                               Network Marketing - Pag. 18
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La vendita diretta a domicilio (d’ora in poi brevemente network marketing) è
una vera e propria attività di commercio e come tale è preclusa nella maggior
parte dei settori del pubblico impiego.4

La normativa generale prevede che il dipendente pubblico debba prestare la
propria opera esclusivamente nei confronti della pubblica amministrazione
dalla quale egli dipende.

L’intento generale è quello di garantire il buon andamento della pubblica
amministrazione ed evitare che il dipendente pubblico si possa trovare in
situazioni, anche solo potenziali, di conflitto le quali potrebbero pregiudicare
l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente medesimo.

Tale limitazione generale non si applica ai dipendenti con rapporto di lavoro a
tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per
cento di quella a tempo pieno.

Questo aspetto della incompatibilità del lavoratore appartenente al pubblico
impiego è spesso trascurato da molti networker i quali non si preoccupano di
avvisare il potenziale distributore dei problemi al quale potrebbe andare
incontro.

Nel caso di attività non autorizzata il rischio concreto è quello della perdita del
posto di lavoro, oltre alla restituzione degli stipendi nel periodo di svolgimento
della doppia attività non autorizzata dall’ente.

In alcuni siti web ho potuto leggere il consiglio di rivolgersi all’ufficio del
personale il quale sembrerebbe poter autorizzare il lavoratore all’esercizio
dell’attività.

Infatti esistono casi in cui il dipendente pubblico, compreso quello a tempo
pieno, può essere autorizzato dalla propria Amministrazione a svolgere una
attività esterna.

4   vedasi articolo 53 del testo unico sul pubblico impiego - D.Lgs.30.3.2001, n. 165

                                           Network Marketing - Pag. 19
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E’ bene sapere che tale autorizzazione non può mai essere concessa per le
attività di tipo commerciale5 tra le quali rientra il network marketing.

Per quanto riguarda i pensionati non esistono limitazioni all’attività di network
marketing anche se è doveroso precisare che coloro che usufruiscono di
trattamenti previdenziali ed assistenziali, come ad esempio alcuni assegni di
mantenimento oppure le indennità di disoccupazione concessi per sopperire
all’assenza di altri redditi, potrebbero vedersi ridotto oppure annullato il
beneficio in corrispondenza di redditi derivanti dall’attività di networker.

In altre parole l’ordinamento pensionistico italiano prevede la concessione sia
di prestazioni a carattere assistenziale sia di benefici economici sui
trattamenti pensionistici il cui riconoscimento è subordinato all'importo dei
redditi del titolare della prestazione, del coniuge e, in alcuni casi, anche dei
figli.

L’Istituto Nazionale di Previdenza sociale (INPS) è obbligato alla verifica
annuale delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sul diritto o sulla
misura delle prestazioni pensionistiche.

Quanto eventualmente pagato in eccedenza verrà recuperato entro l'anno
successivo.

La verifica per le pensioni viene usualmente effettuata tramite il modello RED.

Le istruzioni di tale modello RED prevedo espressamente che siano indicati
al rigo A3 i redditi derivanti dalle attività commerciali, anche occasionali.

Tali redditi vanno dichiarati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali
e al lordo delle ritenute erariali.

5 A tale fine sono sempre da considerarsi attività incompatibili:
- attività commerciali ed industriali;
- attività professionali che non prevedono uno specifico albo (ad esempio istruttore di fitness);
- incarichi in enti e società con fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la
nomina è riservata allo Stato;
- dipendente di imprese privati e di enti pubblici.

                                          Network Marketing - Pag. 20
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Pur non essendo “cumulabili” fiscalmente i redditi dell’attività di network
marketing sono pur sempre dei redditi, pur se sottoposti ad una ritenuta di
IRPEF di tipo definitivo.

Ne consegue che vanno sicuramente indicati nel modello RED

Le istruzioni del modello RED2013 parlano chiaramente di “venditori porta a
porta” e di “redditi comunque ricollegabili ad attività di lavoro svolte senza
vincolo di subordinazione” quali pertanto sono da considerarsi i redditi da
network marketing.

Per quanto riguarda le indennità a sostegno del reddito vi segnalo che in
alcuni casi è possibile ottenere l’immediato pagamento della parte di
trattamento ancora da riscuotere.

In questi casi sarà sufficiente presentare la richiesta documentando l’inizio
dell’attività “in proprio”.

La attestazione sulla idoneità della documentazione prodotta viene rilasciata
dai centri per l’impiego i quali hanno una certa discrezionalità e per questo
motivo è consigliabile consultarsi in via preventiva con tali uffici prima di porre
in essere l’attività.

Un’ultimo punto di attenzione da porre è quello relativo alle libere professioni.

In molti ordinamenti professionali esiste il divieto di esercizio di attività
commerciale pertanto il mio consiglio è quello di porsi qualche scrupolo prima
di chiedere, ad esempio, ad un medico se vuole entrare in un network di
vendita di integratori alimentari.

Potrebbero infatti esserci rischi di infrangere il codice deontologico con riflessi
poco simpatici sull’attività libero professionale.

                               Network Marketing - Pag. 21
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Network Marketing - Pag. 22
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                  La regolamentazione dell’incarico
Per iniziare l’attività di network marketing esistono delle regole stabilite per
legge.

L'incarico per la vendita diretta a domicilio deve per prima cosa essere
provato con un atto iscritto il quale deve avere dei contenuti minimi di Legge.6

Ne consegue che la vostra up-line o la vostra azienda ad un certo punto vi
avrà sottoposto un contratto da firmare.

Alcuni network prevedono delle procedure di sottoscrizione elettronica
pertanto vi consiglio di salvare ed archiviare copia del contratto in caso di
futura necessità.

L’incarico può essere liberamente rinunciato, anche per fatti concludenti con
relativa presa d'atto dell'impresa affidante e può inoltre essere revocato per
iscritto, tramite lettera raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo.

L'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione ha
il diritto di recedere dall'incarico senza obbligo di indicare la motivazione.

Per esercitare il diritto di recesso è sufficiente inviare all'impresa affidante
una comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata A.R. entro dieci giorni
lavorativi dalla stipula del contratto.

In caso di recesso l'incaricato è tenuto a restituire a propria cura e spese i
beni e i materiali da dimostrazione eventualmente acquistati.

L'impresa affiliante deve, entro trenta giorni dalla restituzione dei beni e dei
materiali, rimborsare all'incaricato le somme eventualmente pagate per
l’accesso.

Il rimborso è subordinato all'integrità dei beni e dei materiali restituiti.

6L’atto di conferimento dell’incarico deve contenere l'indicazione dei diritti e degli obblighi di cui ai commi 3 e
6 della Legge 173/2005

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In aggiunta al diritto di recesso all'incaricato è in ogni caso riconosciuto il
diritto di restituzione dei prodotti.

In tutte le altre ipotesi di cessazione, e per qualsiasi causa si interrompa il
rapporto con l'impresa affidante, l’incaricato ha diritto di ricevere entro 30
giorni non meno del 90% del costo originario dei materiali integri posseduti.

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                         Trattamento Fiscale
L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio può essere esercitata da
soggetti che svolgono l'attività in modo abituale, ancorché in via non
esclusiva, oppure in modo occasionale, purché siano incaricati da una o più
imprese, anche senza necessità di stipulare un contratto di agenzia.

I compensi percepiti dall’esercizio di questa attività sono soggetti ad una
ritenuta IRPEF del 17,94%.

Questo significa che se il networker ha venduto 10.000 euro di prodotto sul
quale ha maturato, ad esempio, 2.000 euro di provvigioni avrà diritto a
percepire un importo al netto della ritenuta così calcolato:

          Provvigioni Lorde                                      2.000

          Ritenuta IRPEF 17,94%                                    359

          importo netto liquidato                                1.641

La ritenuta IRPEF sarà trattenuta dalla azienda la quale provvederà al
successivo versamento all’Erario, liberando il networker di qualsiasi ulteriore
adempimento.

La ritenuta è effettuata a titolo di “imposta definitiva”.

Questo sta a significare che una volta che sia stato trattenuto il 17,94% non
ci saranno ulteriori obblighi di natura fiscale perché gli imponibili non faranno
in alcun modo cumulo con altri redditi, come ad esempio quelli di pensione o
di lavoro dipendente o autonomo.

Inoltre il networker non si dovrà nemmeno preoccupare di presentare la
dichiarazione dei redditi poiché tale obbligo è assolto dall’azienda che dovrà

                               Network Marketing - Pag. 25
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essa stessa presentare all’Erario un apposita dichiarazione dei compensi
erogati in qualità di sostituto di imposta.7

La natura dell'attività di network marketing è di carattere occasionale sino al
conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività non superiore a
5.000 euro netti.8

Una volta che si supera il limite di 5.000 euro l’attività non può più essere
considerata occasionale e pertanto, da quel momento, è necessario
provvedere a dotarsi di un numero partita IVA.9

Dopo l’apertura della partita IVA tutti i compensi saranno soggetti all’obbligo
di fatturazione.

Inoltre al superamento dei 5.000 scattano gli obblighi previdenziali INPS di
cui si dirà nel prossimo capitolo.

L’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) deve essere calcolata sulle provvigioni
lorde ed “aggiunta” all’importo che il networker andrà a percepire per essere
da questi in un momento successivo versata all’Erario con il modello F24.

Vediamo di fare un esempio di un networker che percepisca 20.000 euro di
provvigioni:

             Provvigioni Lorde                                                      20.000

             IVA al 22% sul lordo                                                     4.400

             Importo totale Fattura                                                 24.400

             Ritenuta IRPEF 17,94%                                                    3.588

7  L’azienda dopo aver rilasciato al networker la certificazione delle ritenute effettuate presenterà la
dichiarazione dei sostituti di imposta - modello 770.
8 Tale limite di 5.000 euro è chiaramente stabilito dall’articolo 3 comma 4 della Legge 17 agosto 2005, n.173
e non deve essere confuso con il limite, anch’esso di euro 5.000 previsto nella disciplina previdenziale
recata dall'articolo 44, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
9 La apertura della partita IVA andrà effettuata al superamento del limite di 5.000 euro come chiarito dalla
Risoluzione del 27/01/2006 n. 18 dell’Agenzia delle Entrate.

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           importo netto liquidato                                     20.812

           IVA da versare all’Erario                                    4.400

           netto “in tasca” al networker                               16.412

Preciso che l’esempio qui sopra riportato è puramente accademico e deve
essere completato con quanto si dirà oltre circa i contributi INPS.

Come si può chiaramente vedere dall’esempio sopra riportato l’IVA passa
semplicemente di mano dall’azienda al networker il quale successivamente la
verserà all’Erario senza che questi ne abbia in alcun modo beneficiato.

Per quanto riguarda il versamento dell’IVA e la predisposizione della
dichiarazione vi rimando all’apposito capitolo relativo agli adempimenti
formali.

Riguardando l’esempio possiamo notare che, ove non avessimo avuto
necessità di calcolare l’IVA, l’importo netto percepito sarebbe stato di Euro
20.000 meno il 17,94% di ritenuta pari ad euro 3.558, ovvero 16.412 euro.

Pertanto possiamo affermare che il versamento dell’IVA in realtà non incide
assolutamente nelle tasche del networker il quale percepisce l’imposta
dall’azienda e la riversa pari-pari all’erario.

Per chiarire meglio questo concetto nella prossima tabella facciamo
l’esempio a della situazione che si ha con l’applicazione dell’IVA
confrontandola con la medesima situazione che si avrebbe se non
dovessimo applicare l’imposta sul valore aggiunto.

                                                             con IVA        senza
                                                                              IVA

     Provvigioni Lorde                                        20.000       20.000

     IVA al 22% sul lordo                                      4.400               0

     Importo pagato al networker                              24.400       20.000

                               Network Marketing - Pag. 27
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     Ritenuta IRPEF 17,94%                                     3.588       3.588

     importo netto liquidato                                  20.812      16.412

     IVA da versare all’Erario                                 4.400              0

     netto “in tasca” al networker                            16.412      16.412

I compensi percepiti dall’esercizio di questa attività al superamento della
soglia di 5.000 euro rimangono soggetti sempre alla medesima ritenuta del
17,94%

Tale ritenuta IRPEF corrisponde alla misura del primo scaglione di imposta,
ovvero il 23% applicata al 78% delle provvigioni.

La riduzione al 78% è concessa quale forfettario abbattimento per spese di
produzione del reddito pertanto non è possibile dedurre ulteriori costi, quanto
meno ai fini IRPEF.

Per questa attività assistiamo quindi ad una netta separazione del comparto
IVA rispetto al comparto delle imposte dirette.

Sul fronte IVA al superamento dei 5.000 euro scattano gli obblighi di
fatturazione mentre sul fronte delle imposte dirette continua ad applicarsi la
ritenuta alla fonte a titolo definitivo con il vantaggio che i redditi continueranno
ad essere percepiti e tassati con questo sistema alla fonte senza quindi
ulteriori obblighi di dichiarazione, e questo indipendentemente dall’importo
percepito.

L’attività di network marketing, anche se superiore a 5.000 euro, è sempre
esclusa sia dagli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi sia
dagli obblighi relativi all’IRAP e dagli obblighi relativi agli studi di settore.

Altresì l’attività non richiede iscrizione alla Camera di Commercio e,
conseguentemente, è esentata dal pagamento del diritto annuale.

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                   Trattamento previdenziale INPS
I compensi derivanti dalla attività di network marketing inferiori alla soglia di
5.000 euro per anno solare non debbono essere assoggettati a
contribuzione.

Al superamento di tale soglia diventa obbligatoria l’iscrizione alla “gestione
separata INPS” prevista dalla Legge 335/95.10

L’aliquota con cui calcolare i contributi è pari a:

• 22,00 % per i soggetti già assicurati presso altre forme previdenziali
     obbligatorie o titolari di pensione;

• 27,72 % per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria11.

Il massimale di reddito per l’anno 2014, ovvero l’importo massimo oltre il
quale il contributo non è più dovuto, è pari a 100.123 euro.

L’importo minimale per l’accredito contributivo per il 2014 è di 15.516 euro.

Il contributo rimane a carico del networker solamente per un terzo mentre i
restanti due terzi sono a carico dell’azienda.

Vediamo un esempio numerico (comprensivo del conteggio IVA)

              Provvigioni Lorde                                                     20.000

              IVA al 22% sul lordo                                                    4.400

              Importo totale Fattura                                                24.400

              Contributo INPS totale                                                  5.544

              di cui 1/3 a carico networker                                           1.848

10Legge 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare - Gazzetta
Ufficiale n.190 del 16 agosto 1995 - Supplemento Ordinario n. 101
11ovvero il 27% più lo 0,72% relativo al finanziamento di maternità, assegno per il nucleo familiare, degenza
ospedaliera, malattia e congedo parentale.

                                        Network Marketing - Pag. 29
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          Ritenuta IRPEF 17,94%                                3.588

          importo netto liquidato                             18.964

          IVA da versare all’Erario                            4.400

          netto “in tasca” al networker                       14.564

Il contributo INPS pari ad un terzo del totale verrà direttamente trattenuto
dall’azienda la quale provvederà a versarlo all’Istituto, sollevando pertanto il
networker da fastidiosi adempimenti burocratici.

Allo stesso modo è compito dell’azienda sbrigare tutte le formalità per
l’iscrizione del proprio collaboratore alla gestione separata INPS.

Ricapitolando il tutto possiamo sostenere che l’attività, oltre i 5.000 euro è
colpita dalla ritenuta alla fonte pari al 17,94% e da un terzo del contributo
INPS del 27,72% ovvero pari al 9,24%.

La somma delle due aliquote ci porta ad un totale del 27,18 %.

Se vogliamo fare la “prova del nove” e calcolare la percentuale sui venti mila
euro dell’esempio riportato in precedenza troviamo un carico impositivo pari
ad euro 20.000 x 27,18% = 5.436 euro, ovvero un netto di 14.564 euro.

Nella pagina seguente possiamo trovare uno schema di riepilogo generale.

                             Network Marketing - Pag. 30
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                                            compensi         compensi
                                             fino a            oltre
                                             5.000 €          5.000 €

Tassazione IRPEF                                      17,94 %

dichiarazione dei redditi                               no

cumulo redditi                                        no, MAI

Partita IVA                                      no             SI

versamenti IVA                                   no             SI

INPS (iscrizione e contributi)                   no             SI

CCIAA (iscrizione e diritti)                            no

IRAP                                                    no

Studi di Settore                                        no

                   Network Marketing - Pag. 31
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                                Adempimenti formali
Nei capitoli precedenti abbiamo visto come non esistano adempimenti da
effettuare nei confronti delle imposte dirette (IRPEF) poiché l’attività è colpita
da una ritenuta a titolo di imposta definitiva.

L’azienda verserà gli importi all’erario e ci rilascerà, entro il 28 febbraio
dell’anno successivo, una dichiarazione per gli importi trattenuti e versati.12

Tale dichiarazione (obbligatoria) è l’unico documento che vedremo in
relazione ai versamenti e pertanto ci sarà sufficiente archiviarlo, semmai
dovesse servirci in futuro.

I networker solitamente hanno l’abitudine di conservare anche l’estratto delle
commissioni di vendita effettuate nell’anno e debbo dire che non è affatto una
cattiva abitudine.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda gli adempimenti contributivi INPS nei
confronti del quali tutti gli obblighi sono stati assolti dall’azienda.

In questo caso la certificazione degli importi che ci sono stati trattenuti
potrebbe tornare utile se il networker dovesse comunque presentare la
dichiarazione dei redditi poiché in possesso di altri redditi, ad esempio perché
è un lavoratore dipendente, pensionato oppure un lavoratore autonomo con
partita IVA.

In questo caso gli importi INPS, in quanto contributi obbligatori, sono
deducibili dal reddito complessivo delle altre attività e pertanto potrebbero
consentire di risparmiare qualcosa sulle imposte dovute sulle altre attività,
così come lo sarebbero gli altri oneri detraibili e deducibili (esempio le spese
mediche).

12 Il mancato o tardivo rilascio della certificazione da parte del sostituto d’imposta, ovvero il rilascio di una
certificazione con dati incompleti o non veritieri, è punito con una sanzione amministrativa da 258 euro a
2.065 euro - combinato disposto DPR 600/1973 DPR 322/1998.

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In presenza di soli redditi da attività di network marketing, non potendo
presentare la dichiarazione dei redditi, gli oneri vanno irrimediabilmente persi.

Quindi rimangono a carico del networker solamente gli obblighi inerenti
l’Imposta sul Valore Aggiunto.

Per prima cosa sarà necessario effettuare la richiesta del numero di Partita
IVA.

Tale operazione può essere effettuata sia per tramite di un Commercialista
(ad esempio il sottoscritto) oppure direttamente recandosi al locale Ufficio
dell’Agenzia delle Entrate.

A tale proposito debbo dire che sono stato informato che alcuni networker si
sono sentiti rifiutare il rilascio del numero di partita IVA con le scuse più
barbine.

Alcuni funzionari li hanno rispedito a casa sostenendo che la pratica si
potesse fare solamente “in via telematica”, oppure per tramite del Registro
delle Imprese.13

Nella maggior parte dei casi basterà fare presente al funzionario che l’attività
di network marketing è fiscalmente assimilata a quella dei venditori porta a
porta e come tale non è obbligata all’iscrizione al Registro delle Imprese ma
solamente agli adempimenti IVA.

In ogni caso valutate se preferite spendere un paio di ore in coda all’ufficio
locale, oppure se farvi recapitare il tutto nella vostra casella di posta
elettronica affidandovi magari ad un professionista.

13 Per presentare la dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessione attività ai fini Iva delle persone
fisiche (modelli AA9/11), dal 1° aprile 2010, i contribuenti tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese o nel
Registro delle notizie economiche e amministrative (Rea) devono avvalersi della Comunicazione Unica,
anche nel caso in cui la dichiarazione anagrafica ai fini Iva sia l’unico adempimento da svolgere.
La Comunicazione Unica, composta da un frontespizio e dalle diverse modulistiche prima presentate
separatamente alle diverse Amministrazioni, permette di compilare il modello AA9/11 e inviare il tutto in via
telematica o su supporto informatico al Registro delle imprese.

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Per quanto riguarda la compilazione del modello di richiesta della partita IVA
non ci sono particolari problemi nella sua compilazione.

Per prima cosa dovete prestare particolare attenzione alla scelta del codice
IVA.

Il codice da indicare è solitamente il 47.99.10 14 ma su questo punto è bene
evidenziare che alcune aziende di network marketing pretendono si vada ad
indicare il codice 46.19.0215.

Vi consiglio di confrontarvi preventivamente con il supporto della vostra
azienda la quale vi darà maggiori dettagli in merito.

Se avete già una vostra attività autonoma e quindi avete già una partita IVA
sarà sufficiente aggiungere il codice sopra riportato come attività secondaria.

In questo caso l’attività di network marketing avrà le proprie fatture numerate
separatamente ed un apposito registro IVA che si chiama “sezionale” dove
registrare separatamente le fatture dell’attività.

Tali fatture non andranno mai inserite nella contabilità della vostra attività
principale in quanto (repetita iuvant) l’attività di network marketing non è
soggetta all’obbligo di tenuta della contabilità ma solamente all’obbligo di
registrazione delle fatture ai fini dell’IVA.

La seconda cosa cui dovrete prestare attenzione nell’aprire la partita IVA è la
scelta del regime di versamento IVA mensile o trimestrale.

In assenza di opzione il regime naturale prevede che i pagamenti vengano
effettuati ogni 16 esimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

14 codice 47.99.10 - Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un
incaricato alla vendita (porta a porta).
15   codice 46.19.02 - Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno

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Significa che sulle fatture emesse nel mese di gennaio il pagamento IVA
andrà effettuato entro il 16 di febbraio, mentre sulle fatture emesse con data
febbraio si effettuerà entro il 16 marzo e così avanti.

Se il 16esimo giorno cade di sabato o di domenica si slitta al primo giorno
lavorativo successivo, quindi può essere che il lunedì sia il 17 oppure il 18 del
mese.

Il versamento andrà effettuato mediante il modello F24 compilando la sezione
Erario (la prima sezione) indicando il codice tributo, l’anno di riferimento ed
infine l’importo da versare.

I codici tributo da utilizzare per i versamenti sono i seguenti.

             mese di riferimento                       codice tributo

             gennaio                                             6001

             febbraio                                            6002

             marzo                                               6003

             aprile                                              6004

             maggio                                              6005

             giugno                                              6006

             luglio                                              6007

             agosto                                              6008

             settembre                                           6009

             ottobre                                             6010

             novembre                                            6011

             dicembre                                            6012

Possiamo quindi vedere un esempio di compilazione del modello F24 per il
pagamento dell’IVA relativa al mese di gennaio 2014.

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Nel caso in cui vogliate scegliere (optare) per il regime IVA con versamento
trimestrale l’IVA si versa con una maggiorazione dell’1%.

In tal caso il versamento andrà effettuato entro il :

• 16 maggio per il primo trimestre;

• 16 agosto per il secondo trimestre;

• 16 settembre per il terzo trimestre;

• 16 marzo dell’anno successivo per la liquidazione annuale.

i codici tributo da utilizzare sono i seguenti.

              mese di riferimento                      codice tributo

              1° trimestre                                       6031

              2° trimestre                                       6032

              3° trimestre                                       6033

              liquidazione annuale                               6099

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Oltre ai predetti versamenti una volta all’anno, entro il 27 dicembre, è dovuto
un versamento a titolo di acconto IVA pari all’88% dell’IVA relativa al mese o
trimestre dell’anno precedente.

Il versamento dell’acconto IVA andrà effettuato con il codice tributo

• 6013 per i contribuenti con regime IVA mensile;

• 6035 per quelli con regime IVA trimestrale.

Qualunque sia la periodicità di liquidazione e versamento dell’IVA è
necessario predisporre la dichiarazione annuale.

La presentazione della dichiarazione annuale IVA, da effettuare
esclusivamente in via telematica, può essere trasmessa:

• direttamente, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;

• tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf,
 ecc.)

Nel caso di presentazione diretta da parte del contribuente occorre essere in
possesso di un apposito codice Pin che va preventivamente richiesto presso
gli uffici dell’Agenzia delle Entrate oppure tramite il sito web dell’agenzia delle
entrate alla pagina : https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/
Fisconline.jsp.

La procedura web è abbastanza semplice e non dovrebbe comportare
particolari disagi, se non quello dell’attesa. Quindi se avete fretta potete
scegliere di rivolgervi direttamente allo sportello dell’Agenzia dove
generalmente il codice viene rilasciato al momento.

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           Network Marketing di aziende estere
Le regole esposte nei capitoli precedenti debbono essere considerate valide
per le sole aziende italiane.

La prima verifica che un networker dovrebbe quindi effettuare è se l’azienda
possegga o meno un codice fiscale italiano, ovvero se sia iscritta all’anagrafe
tributaria italiana.

In altre parole il passaggio fondamentale da comprendere è se l’azienda sia o
meno in grado di effettuare il versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi
INPS e quindi di permetterci di entrare in questo speciale regime agevolato di
cui abbiamo si qui discusso.

E’ infatti l’azienda, e soltanto l’azienda, che può (e deve) provvedere, ad
esempio, al versamento delle ritenute IRPEF oppure all’inscrizione all’INPS
del collaboratore superato il tetto di 5.000 euro altrimenti, se l’azienda non
effettuasse gli opportuni adempimenti, non sarebbe “in regola” con il regime
fiscale italiano non potremmo pertanto accedere ne alla ritenuta del 17,94%
ne al regime della ritenuta definitiva.

Bene non spaventiamoci troppo presto e verifichiamo la soluzione possibile.

Nel caso di network di azienda che non abbia proceduto alla regolarizzazione
fiscale in Italia abbiamo sempre la possibilità di effettuare la dichiarazione dei
redditi e pagare in autonomia le imposte.

Il concetto, per altro molto semplice, è quello per il quale se l’azienda non
versa all’erario le imposte qualcun altro lo dovrà necessariamente fare e quel
qualcun altro è il networker.

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I redditi da attività commerciale occasionale vanno quindi tassati nei modi
ordinari, generalmente compilando la dichiarazione dei redditi modello
UNICO nella apposita sezione II del quadro RL16 .

I redditi così conseguiti vanno sommati al rigo RN1 colonna 5 della
dichiarazione dei redditi andando così a fare cumulo con gli altri redditi già
posseduti.

La percentuale di tassazione di questi redditi parte dal primo scaglione di
imposta, ovvero da una aliquota del 23%, apparentemente più alta del
precedente 17,94%.

Abbiamo visto che il networker arriva al 17,94% poiché tassato al 23% sul
78% a titolo di abbattimento delle spese per la produzione del reddito.

Per non creare eccessiva disparità anche al networker di azienda estera è
consentito l’abbattimento delle spese.

Tale abbattimento non si avrà attraverso una percentuale stabilita a monte (il
78%) ma dovrà essere calcolata sulle spese effettivamente sostenute e
correttamente documentate17.

Vediamo un esempio di compilazione del quadro nell’ipotesi di un networker
che abbia percepito 2.000 euro di provvigioni e che abbia sostenuto 300 euro
di spese per recarsi ad una riunione fuori città, ad esempio per assistere ad
una importante presentazione oppure a qualche corso di formazione.

16 la Sezione II del Quadro RL del modello Unico è riservata a taluni redditi diversi la cui disciplina è
contenuta nel Titolo I, capo VII, del TUIR
17  Si ricorda che il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante
distintamente per ciascuno dei redditi di cui alle colonne 2 dei righi RL5, RL6, RL7, RL8, RL9, RL10, RL14,
RL15, RL16 e RL17, per ognuna delle operazioni eseguite, l’ammontare lordo dei corrispettivi e dei
compensi, l’importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo
prospetto dovrà essere esibito o trasmesso all’ufficio tributario competente, su richiesta di quest’ultimo.

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I redditi possono in alternativa essere indicati anche tramite il più semplice
modello 730, riservato ad alcuni contribuenti privi della partita IVA.18

In questo caso i redditi vanno indicati al Rigo D5 con la stessa facoltà vista
per il modello Unico di indicare le spese direttamente sostenute per la
produzione del reddito.

Vediamo anche in questo caso come si compila il quadro, utilizzando i
medesimi dati dell’esempio precedente.

18 Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente e
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto), redditi dei terreni
e dei fabbricati, redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es.
prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente), redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati
situati all’estero), alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata indicati nella sezione II del quadro D.

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Quindi come abbiamo visto le principali differenze consistono nel dover fare
la dichiarazione dei redditi e nel cumulo con gli altri redditi che in taluni casi
potrebbe leggermente penalizzare il networker.

Tuttavia la possibilità offerta dalla separata indicazione delle reali spese di
produzione del reddito potrebbe in alcuni casi essere più favorevole.

Se ipotizziamo 2.500 euro di provvigioni percepite e 1.500 euro di costi nella
tabella che segue possiamo apprezzare la differenza di trattamento nel caso
di azienda italiana oppure nel caso di azienda estera.

                                                             azienda    azienda
                                                            italiana     estera

     Provvigioni Lorde                                         2.500       2.500

     costi effettivamente sostenuti                                        1.500

     base imponibile                                           1.950       1.000

     imposta IRPEF 23%                                           449          230

Quanto al tetto per essere considerata attività occasionale devo segnalare
che purtroppo non esiste un preciso parametro di legge che faccia da
spartiacque .

La la valutazione andrà pertanto effettuata caso per caso in base alla
situazione soggettiva del networker.

                              Network Marketing - Pag. 42
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