La roulette russa nei sinistri - DA FARE - Per la sicurezza stradale

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La roulette russa nei sinistri - DA FARE - Per la sicurezza stradale
Vivere Civile

La roulette russa nei sinistri
Consigli utili e un appello al Governo
per una norma che consenta
di accertare verità e responsabilità                                                      A F ARE
                                                                                        D
negli incidenti stradali
di Pier Luigi Ciolli

Sono sempre più frequenti i sinistri stradali tra un          filmato di una dash cam può dimostrare in modo
veicolo a motore e un velocipede, soprattutto in              oggettivo quale sia stata la dinamica del sinistro e
città. Nonostante il velocipede, più comunemente              se i conducenti dei veicoli antagonisti hanno osser-
conosciuto come bicicletta, sia a tutti gli effetti un        vato le norme sulla circolazione stradale. L’utilizzo
veicolo (articolo 47, comma 1, lettera c e articolo           della dash cam avrebbe permesso di confermare
50 del Codice della Strada), nell’accertamento del-           oppure smentire le dichiarazioni testimoniali rese
le responsabilità si assiste a una sorta di favor nei         in giudizio. Sotto tale profilo si evidenzia che il le-
confronti del ciclista. Analizziamo un caso con-              gislatore nell’agosto del 2017 ha introdotto una se-
creto: un sinistro avvenuto tra un velocipede e un            rie di disposizioni tendenti ad arginare il fenomeno
motociclo sfociato in una causa civile conclusasi             delle frodi assicurative. Infatti, l’art. 1, comma 15
dopo 10 anni con sentenza della Corte di cassazio-            della legge 4 agosto 2017, n. 124 ha modificato
ne n. 6469 del 14 marzo 2017. Con tale pronun-                l’art. 135 del Codice delle assicurazioni private ag-
cia la Suprema Corte dichiarava inammissibile il              giungendo i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater che così
ricorso proposto da chi guidava il motociclo e la             dispongono:
proprietaria dello stesso, avverso la sentenza della          3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose,
Corte d’appello di Firenze che aveva confermato               l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo
la pronuncia con cui il Tribunale di Firenze aveva            di accadimento dell’incidente deve risultare dalla
accertato l’esclusiva responsabilità del conducente           denuncia di sinistro o comunque dal primo atto
il motociclo nella produzione del sinistro, con con-          formale del danneggiato nei confronti dell’impresa
danna in solido del conducente, della proprietaria            di assicurazione o, in mancanza, deve essere ri-
del motociclo e dell’impresa di assicurazione a ri-           chiesta dall’impresa di assicurazione con espresso
sarcire il danno subito dal conducente del veloci-            avviso all’assicurato delle conseguenze processuali
pede che all’epoca dei fatti rivestiva il ruolo di giu-       della mancata risposta. In quest’ultimo caso, l’im-
dice della Suprema Corte di cassazione. La vicenda            presa di assicurazione deve effettuare la richiesta
giudiziaria rappresenta l’occasione per evidenziare           di indicazione dei testimoni con raccomandata con
due aspetti.                                                  avviso di ricevimento entro il termine di sessanta
Il primo aspetto riguarda la difficoltà al riconosci-         giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che
mento di una responsabilità in capo a un ciclista,            riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei
spesso percepito come parte debole, connessa alla             testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di
difficoltà di confutare dichiarazioni di testimoni            ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dal-
che “spuntano” in giudizio dopo anni, circostan-              la ricezione della richiesta. L’impresa di assicura-
za molto frequente nell’ambito dei giudizi di re-             zione deve procedere a sua volta all’individuazione
sponsabilità per danni derivanti dalla circolazione           e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimo-
stradale. Per superare la difficoltà nell’accertare la        ni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve
responsabilità risulta più che mai indispensabile             le risultanze contenute in verbali delle autorità di
l’installazione di una dash cam su ogni veicolo,              polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’iden-
anche su un motociclo e velocipede. Infatti, solo il          tificazione dei testimoni avvenuta in un momento

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successivo comporta l’inammissibilità della prova              questo proposito va rilevato che il legislatore ave-
testimoniale addotta.                                          va già tentato di introdurre un freno al fenomeno
3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della       delle testimonianze con l’art. 8, co. 1, lett. c) del
documentazione prodotta, non ammette le testimo-               decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, c.d. decre-
nianze che non risultino acquisite secondo le mo-              to Destinazione Italia, normativa poi stralciata non
dalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone            essendo stata confermata in sede di conversione
l’audizione dei testimoni che non sono stati indica-           in legge. Con quell’intervento si era prevista un
ti nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi           analogo meccanismo di identificazione e di inam-
in cui risulti comprovata l’oggettiva impossibilità            missibilità della prova testimoniale che tuttavia era
della loro tempestiva identificazione.                         valevole per tutti i sinistri e non solo per quelli con
3-quater. Nelle controversie civili promosse per               danni a cose. Ecco perché è diritto/dovere di tutti
l’accertamento della responsabilità e per la quan-             chiedere al Parlamento e al Governo che l’ambito
tificazione dei danni, il giudice, anche su docu-              sia esteso a tutti i sinistri con un risparmio di mi-
mentata segnalazione delle parti che, a tale fine,             lioni di euro e una deflazione del contenzioso.
possono richiedere i dati all’IVASS, trasmette                 Il secondo aspetto concerne il problema degli osta-
un’informativa alla procura della Repubblica, per              coli di carattere formale, nell’ambito del giudizio di
quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza             cassazione, che impediscono una pronuncia sulla
dei medesimi nominativi di testimoni presenti in               fondatezza dei motivi di ricorso con particolare ri-
più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati        guardo al principio di autosufficienza del ricorso.
nella banca dati dei sinistri di cui al comma 1. Il            Sul punto, affinché la giustizia svolga la funzione
presente comma non si applica agli ufficiali e agli            di pubblico servizio rendendo effettiva la tutela dei
agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a           diritti, è necessario eliminare quelle limitazioni di
testimoniare.                                                  carattere formale che impediscono una pronuncia
A una prima lettura la recente normativa presta il             di merito, consentendo ai giudici della cassazione
fianco a critiche tra le quali il limitato ambito di           di esaminare i fascicoli dei gradi di merito. Non
applicabilità ai sinistri “con soli danni a cose”. A           manca, infine, una critica all’anomala regolamen-

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tazione delle spese posto che gli ermellini liquida-         del danno al conducente, al proprietario del moto-
vano in favore dell’ex collega le spese di lite con          ciclo e all’impresa di assicurazione di quest’ultimo.
un aumento di oltre il 70% rispetto ai valori medi           Sopraggiungeva la Polizia Municipale che con ver-
normalmente applicati in base al D.M. n. 55/2014             bale constatava:
senza motivare tale decisione.                                 1. la classificazione del sinistro come scontro
Interessante è come si sono svolti i fatti che vede-              stradale;
vano il motociclista (operaio) e il ciclista (giudice          2. nessuna evidente traccia d’urto sulla parte
della Suprema Corte di cassazione). Questa premes-                posteriore del velocipede;
sa è necessaria perché, lungi dal qualunquismo, ci             3. l’assenza di evidenti e significativi danni da
dobbiamo sempre indignare quando un dipenden-                     urto su entrambi i veicoli;
te pubblico pagato con il duro lavoro dei cittadini            4. la mancanza di tracce d’urto riconducibili
aliena le prove di un sinistro e i giudici non lo                 all’evento sinistroso;
stangano proprio in difesa della loro categoria.               5. l’accertamento di danni da caduta sul laterale
Il 31 agosto 2007 a Firenze in viale Petrarca, nella              destro del velocipede;
direttrice di marcia Porta Romana - Piazza Tasso,              6. l’assenza di persone informate sui fatti;
avveniva un sinistro tra il motociclo condotto da              7. la mancanza di elementi per stabilire quale
… omissis per la privacy … (professione operaio)                  veicolo avesse variato la propria traiettoria
di proprietà di … omissis per la privacy … e il ve-               interferendo su quella dell’altro causando il
locipede condotto da … omissis per la privacy …                   sinistro.
(professione magistrato in servizio presso la Corte          Il 2 settembre 2007 il ciclista forniva la propria
di cassazione). Il tratto di strada è rettilineo e a         versione dichiarando: “Poco prima dell’urto avevo
doppio senso di circolazione. Ciascuna delle due             deviato per circa due metri sulla sinistra in quan-
carreggiate di ampiezza tale da consentire il transi-        to un camper iniziava a manovrare per immettersi
to in due corsie per senso di marcia. A seguito dello        sulla carreggiata dal parcheggio e che l’urto è avve-
scontro il ciclista cadeva a terra procurandosi le-          nuto o mentre mi riportavo sulla mia stretta destra
sioni personali per le quali chiedeva il risarcimento        o subito dopo”.

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L’11 ottobre 2007 il ciclista, all’epoca magistrato           Difficoltà a far valere la responsabilità
di cassazione, formulava richiesta danni all’impre-           Il conducente coinvolto in un sinistro con danni a
sa di assicurazione e dopo soli 7 giorni faceva ripa-         cose o persone che si ritiene esente da responsabili-
rare il velocipede e dichiarava di essersene liberato         tà passa attraverso la difficoltà di dimostrare di aver
impedendo all’impresa di periziarlo per verificare            fatto tutto il possibile per evitare il danno e, in caso
la compatibilità dei danni.                                   di scontro tra veicoli, di superare la presunzione di
In giudizio, le rappresentazioni fornite dagli anta-          uguale colpa nella produzione del sinistro prevista
gonisti sono contrastanti.                                    dall’art. 2054 del Codice civile. Tale disposizione
Il ciclista assume di essersi tenuto strettamente             ai primi due commi prevede: “Il conducente di un
sulla destra e di essere stato tamponato violen-              veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire
temente da tergo da parte del motociclo che so-               il danno prodotto a persone o a cose dalla circola-
praggiungendo a forte velocità avrebbe colpito la             zione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il
ruota posteriore della bicicletta facendolo sbalzare          possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro
in avanti. E qui occorre ricordare che la Polizia ri-         tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che
levava nessuna evidente traccia d’urto sulla parte            ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmen-
posteriore del velocipede; l’assenza di evidenti e            te a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
significativi danni da urto su entrambi i veicoli.            Solo fornendo la prova contraria il conducente si
Il motociclista assume di aver circolato a velocità           potrà liberare dalla presunzione di aver concorso a
moderata sulla corsia di destra della carreggiata,            produrre il danno subito. Nel caso di specie, a pre-
facendo presente che poco prima c’era un autove-              scindere dalle rappresentazioni delle parti occorre
lox che non ha registrato alcun superamento del-              muovere da riscontri oggettivi e incontestati. La
la velocità prevista, quando il velocipede, che si            Polizia classificava il sinistro come “scontro latera-
trovava appaiato nella corsia di sinistra, effettuava         le”, constatava la “mancanza di tracce d’urto sulla
senza alcuna segnalazione un brusco spostamen-                parte posteriore della bicicletta” e più in generale
to da sinistra verso destra provocando un contatto            la “mancanza di danni su entrambi i veicoli” e in-
tra gomito destro del ciclista e braccio sinistro del         fine accertava la “mancanza di persone informate
motociclista a seguito del quale il ciclista perdeva          sui fatti”. L’unica informazione non contenuta nel
l’equilibrio e cadeva a terra.                                verbale era sapere quale veicolo avesse variato la
Nonostante il verbale della Polizia Municipale, il            propria traiettoria interferendo su quella dell’altro,
Tribunale dava ragione al ciclista sostenendo che si          causando il sinistro. Tale informazione, però, veni-
era trattato di un tamponamento da tergo ai danni             va fornita dallo stesso ciclista che, con dichiarazio-
del ciclista cui nulla poteva imputarsi.                      ni spontanee, ammetteva di aver effettuato una
La Corte d’appello confermava la sentenza di pri-             sorta di zig-zag, avendo prima deviato a sinistra
mo grado specificando che anche se si fosse trat-             e successivamente a destra senza preoccuparsi de-
tato di scontro laterale la manovra del motociclista          gli altri veicoli, in violazione dell’art. 154 C.d.S. e
sarebbe stato un sorpasso a destra senza osservare            delle norme di comune prudenza. Ciò nonostante,
la distanza di sicurezza.                                     il Tribunale ignorava il verbale della Polizia e la
Il motociclista presentò ricorso confidando nella             dichiarazione confessoria del ciclista per dare cre-
Corte di Cassazione ma la sorpresa fu amara: la               dito a una testimonianza di un amico del ciclista,
Suprema Corte ritenne il ricorso inammissibile per            indicato per la prima volta in corso di causa. In-
violazione del principio di autosufficienza. Per chi          fatti, nel proprio atto difensivo il ciclista indicava
non è addentro alla macchina della Giustizia, con             la presenza di due testimoni. Il primo, F.P. è un
la scusa di non caricare la Corte di Cassazione di            appartenente alle forze di Polizia che dichiarava di
ricorsi, i giudici stessi e il legislatore elaborarono        non aver visto il sinistro in quanto sopraggiunto
una serie di ostacoli, ovviamente interpretabili, in          in seguito al suo verificarsi. Il secondo, A.A. è un
modo da falcidiare i ricorsi. Ecco perché è diritto/          amico del ciclista che dichiarava di aver visto un
dovere di tutti chiedere al Parlamento e al Governo           tamponamento e aggiungeva: “sopraggiungevo
che la Corte di Cassazione possa esaminare i fasci-           da porta Romana dove avevo preso un caffè con
coli dei gradi di merito.                                     il mio amico (il ciclista) ed ero a bordo della mia

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motocicletta; lo seguivo e ho visto un camper uscire         lo stesso F.P. non riferisce della presenza di altri
dal parcheggio e …. omissis (il ciclista) fa con la          testimoni. A ciò si aggiunga che il ciclista nelle
mano per avvisare che c’era lui e si sposta sulla            spontanee dichiarazioni allegate al verbale e nella
sua sinistra e poi inizia la manovra di re immissio-         richiesta danni non menziona la presenza di testi-
ne sulla propria corsia; in questo frangente viene           moni. Nonostante tali evidenze il Tribunale prima
tamponato; io ero lontano a circa 200 mt però ve-            e la Corte d’appello poi hanno dato ragione al ci-
devo”. Nella sentenza del Tribunale si legge: «non           clista ex magistrato.
può prescindersi dalle dichiarazioni rese dal teste
A.A., che si trovava alla guida del proprio moto-            Formalismi e tagliole
veicolo proveniente da Porta Romana e che seguiva            del giudizio di legittimità
la moto condotta da T. e dunque con visuale libera           Nel nostro paese chi intende far valere i propri di-
dinanzi a sé; dalla testimonianza risulta provata la         ritti in giudizio, oltre a investire tempo e denaro,
circostanza che il ricorrente percorresse Viale Pe-          deve stare soprattutto attento a evitare una serie di
trarca sulla destra della propria carreggiata e che,         tagliole formali: vere e proprie mannaie introdotte
dopo una piccola e veloce deviazione segnalata con           dal legislatore e dalla magistratura ossia dagli stes-
il braccio sinistro (in ottemperanza alla prescrizio-        si organi che disciplinano e applicano il servizio-
ne prevista dall’art. 377 del regolamento di attua-          giustizia. Ci riferiamo a quei requisiti formali, in
zione del CdS), si è riportato sulla parte destra del-       special modo di elaborazione giurisprudenziale,
la carreggiata e qui veniva urtato DA TERGO dalla            che di fatto si trasformano in uno strumento per
moto guidata da …..omissis (…)». La decisione non            falcidiare il ricorso all’autorità giudiziaria con l’ef-
è condivisibile. Va anzitutto osservato che A.A. è           fetto di impedire l’esame del merito della vicenda.
amico del ciclista e come tale, il suo grado di at-          Formalismi spesso adottati quale soluzione per ri-
tendibilità è certamente minore rispetto a quello di         durre il numero dei procedimenti e la durata dei
una persona estranea e quindi totalmente disinte-            processi ma che riteniamo uno strumento inac-
ressata. Nel merito, poi, non è possibile percepire la       cettabile per il raggiungimento di tali obbiettivi.
dinamica di un sinistro e riferire accadimenti così          Nel caso di specie, con la sentenza n. 6469 del 14
precisi trovandosi a una distanza di 200 metri. L’i-         marzo 2017 la Cassazione ha dichiarato inammis-
nattendibilità del testimone-amico è evidente con-           sibile il ricorso perché “esso risulta formulato in
siderato che, secondo la versione fornita, davanti           violazione dell’art. 366, 1° co. n. 6 c.p.c. atteso che
al testimone c’era non solo il motociclo ma anche            i ricorrenti fanno riferimento ad atti e documenti
un camper che uscendo dal parcheggio si è frap-              del giudizio di merito (…) limitandosi a meramente
posto sulla carreggiata. Inoltre il testimone non ha         richiamarli, senza invero debitamente – per la par-
confermato la segnalazione del ciclista nel secon-           te d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso
do spostamento, quello da sinistra verso destra. È           ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali
poi emblematico che A.A., sapendo di essere un               indicazioni necessarie ai fini della relativa indivi-
testimone fondamentale in grado di riferire sulla            duazione con riferimento alla sequenza dello svol-
dinamica, con l’amico sanguinante a terra: a) non            gimento del processo inerente alla documentazione,
ha atteso la Polizia per dichiarare quanto accaduto;         come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al
b) non ha lasciato i propri contatti alla moglie del         fine di renderne possibile, con precisazione (anche)
ciclista, nel frattempo sopraggiunta, né alla Polizia;       dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in
c) non si sia mai recato al Comando di Polizia per           quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente
rilasciare la propria dichiarazione né l’abbia fatta         acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di le-
pervenire in altro modo. L’amico testimone, inol-            gittimità. A tale stregua non deducono le formulate
tre non si ricorda neppure della presenza di F.P.,           censure in modo da renderle chiare ed intellegibili
appartenente alla Polizia di Stato e indicato come           in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo
altro testimone giunto pochi secondi dopo l’impat-           questa Corte nella condizione di adempiere al pro-
to. Possibile che nell’immediatezza del sinistro A.A.        prio compito istituzionale di verificare il relativo
non abbia riferito niente a F.P. qualificatosi come          fondamento sulla base delle sole deduzioni conte-
appartenente alla Polizia di Stato? D’altra parte            nute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile

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sopperire con indagini integrative, non avendo la                  divisione del giudizio di primo grado il giudice
Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di             dell’appello non perveniva attraverso l’esame e
merito”. La motivazione non è condivisibile. Il ri-                la valutazione di infondatezza del gravame. In
corso per cassazione si fondava su due motivi:                     altre parole, il procedimento seguito dal giudi-
 1. nullità della sentenza per difetto di motivazione;             ce dell’appello non si calava nelle forme logi-
 2. violazione di norme di diritto (violazione dell’art.           che-linguistiche di un discorso giustificatorio.
    2054 c.c.).                                                    Il motivo di ricorso si fondava sulla stessa for-
                                                                   mulazione della motivazione della sentenza di
Nella sentenza impugnata la Corte d’appello si li-                 appello che è stata pedissequamente riprodot-
mitava ad affermare che pur considerando la dina-                  ta; pertanto non si comprende come la Corte
mica proposta dagli appellanti (ossia come scontro                 abbia ritenuto violato l’art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c.
laterale) ciò non avrebbe comportato un giudizio                 • Con il secondo motivo si censurava l’inter-
di responsabilità diverso da quello espresso dal                   pretazione dell’art. 2054 c.c. poiché nell’affer-
giudice di primo grado.                                            mare che la dinamica prospettata dagli appel-
   • Con il primo motivo si chiedeva alla Suprema                  lanti nel ricorso non avrebbe comportato un
     Corte di accertare la mancanza di motivazio-                  giudizio di responsabilità diverso da quello
     ne della sentenza impugnata che ai sensi degli                espresso dal giudice di primo grado, la Cor-
     artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118, co. 1 disp.              te d’appello non applicava il disposto di cui
     att. c.p.c. in combinato disposto con l’art. 156,             all’art. 2054 c.c. escludendo la responsabilità
     co. 2 c.p.c. la rendeva affetta da nullità. Ciò in            concorsuale del velocipede. In altre parole la
     quanto la Corte d’appello si limitava ad affer-               condotta del motociclista non poteva vale-
     mare sic et simpliciter la conferma del giudizio              re a escludere la violazione del Codice della
     espresso dal giudice di primo grado, senza pro-               Strada ovvero la responsabilità quanto meno
     cedere a una disamina logico-giuridica degli                  concorrente del ciclista in base alla previsio-
     elementi da cui ha desunto il proprio convinci-               ne dell’art. 2054 c.c. A sostegno del motivo i
     mento, tale da lasciar trasparire il percorso ar-             ricorrenti richiamavano gli atti del giudizio di
     gomentativo seguito. All’affermazione di con-                 merito indicandoli e localizzandoli ma senza la

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Vivere Civile

loro pedissequa riproduzione, anche per evita-            La pronuncia di inammissibilità del ricorso non è
re un’altra scure rappresentata dalla violazio-           convincente anche perché si basa su una lettura
ne di un altro principio, quello di sinteticità a         estrema del principio di autosufficienza. Il prin-
mente del quale “Il mancato rispetto del dovere           cipio di autosufficienza del ricorso per cassazio-
processuale della chiarezza e della sinteticità           ne è stato creato dalla giurisprudenza nei primi
espositiva espone il ricorrente per Cassazione            anni Ottanta del secolo scorso e non trova alcuna
al rischio di una declaratoria d’inammissibilità          espressa regolamentazione o indicazione normati-
dell’impugnazione, in quanto esso collide con             va. La Corte di cassazione ha sempre richiesto che
l’obiettivo di attribuire maggiore rilevanza allo         il ricorso rappresentasse, sia pure sommariamen-
scopo del processo, tendente ad una decisione             te, un quadro esaustivo delle circostanze oggetto
di merito, al duplice fine di assicurare un’ef-           di lite e dello svolgimento dei gradi di giudizio di
fettiva tutela del diritto di difesa di cui all’art.      merito in modo da poter trarre dal solo ricorso suf-
24 Cost., nell’ambito del rispetto dei principi           ficiente cognizione delle censure e delle questioni
del giusto processo di cui all’art. 111, comma            sottese. Dagli anni ’80 la Corte iniziò a rivedere il
secondo, Cost. e in coerenza con l’art. 6 CEDU,           proprio orientamento sulle tecniche di redazione e
nonché di evitare di gravare sia lo Stato che le          sui requisiti formali del ricorso richiedendo, a pena
parti di oneri processuali superflui” (Cass. Civ.,        di inammissibilità, il rispetto dei principi di spe-
Sez. Lav., 30 settembre 2014, n. 20589; altresì           cificità, completezza, chiarezza e precisione nella
Cass. Civ., Sez. VI, 22 ottobre 2012, n. 18137).          redazione dei ricorsi. Negli anni l’applicazione del
A tutto ciò si aggiunga che in un caso ana-               principio di autosufficienza è mutata. In una pri-
logo, ove il ricorrente aveva indicato gli atti           ma versione applicativa, il principio si traduceva
e i documenti con le stesse modalità adottate             nell’obbligo della precisa indicazione topografi-
nel caso di specie, il ricorso per cassazione era         ca, in seno al ricorso, dell’atto o verbale di causa
stato considerato ammissibile.                            cui si richiamava la doglianza. In seguito, i giudi-

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La roulette russa nei sinistri

ci elaborano una versione più rigida del principio                di disporre di uno strumento per deflazionare il
la cui ratio non consisteva più nella necessità che               carico di lavoro decise, con l’accordo dei giudi-
le censure avessero un giusto grado di specificità                ci, di sostituire la mannaia dell’autosufficienza
e completezza ma nell’esigenza di deflazionare il                 nella sua versione più estrema con un elemento
carico di ricorsi che invadevano la Corte. Ai giu-                deflattivo più ragionevole costituito dall’obbligo
dici non bastava più la mera indicazione, all’in-                 della formulazione del quesito di diritto.
terno del ricorso, dei documenti da consultare ma
richiedevano, a pena di inammissibilità, l’integrale            Nel caso di specie non si comprende dunque come
trascrizione, all’interno del ricorso, di atti, verbali         la Corte abbia richiesto la riproduzione degli atti e
e documenti posti a base dell’impugnativa. Il fon-              dei documenti di causa quando l’art. 366 co, 1 n. 6
damento di questa versione estrema del principio                richiede l’indicazione. Inoltre, la prassi della ripro-
di autosufficienza secondo la Corte andava indivi-              duzione degli atti e dei documenti di causa, che in
duato nel limitato potere della stessa di acquisire             passato comportava ricorsi formati da centinaia di
tutti gli elementi utili alla decisione unicamente              pagine stante il “copia-incolla” degli atti dei pre-
dagli atti del giudizio di legittimità stante l’asserito        cedenti gradi di merito, si scontra con il principio
divieto di visionare gli atti e documenti delle fasi            di sinteticità dell’atto di ricorso il quale richiede
di merito (salvo il caso di errores in procedendo).             chiarezza e concisione espositiva. Il ricorrente si
Nel tempo il principio è diventato un meccanismo                trova, dunque, obbligato a contemperare due prin-
esclusivamente deflattivo e sempre più spesso in-               cipi – l’autosufficienza e la sinteticità – che vanno
giustamente cassatorio.                                         in direzione opposta, la violazione di ciascuno dei
Nel 2006 sono state introdotte due modifiche volte              quali conduce all’inammissibilità del ricorso.
a ridimensionare la portata del principio di auto-
sufficienza:                                                    Anomala regolamentazione delle spese
 1. l’introduzione di un ulteriore requisito di forma-          La Corte, infine, ha così pronunciato sulle spese
    contenuto del ricorso richiesto a pena di inam-             di lite “Condanna il ricorrente al pagamento delle
    missibilità (n. 6 dell’art. 366 c.p.c.): “la specifica      spese del giudizio di cassazione, che liquida in
    indicazione degli atti processuali, dei documen-            complessivi euro 5.200,00 di cui 5.000,00 per
    ti, dei contratti o accordi collettivi sui quali il         onorari, oltre ad accessori come per legge (…)”.
    ricorso si fonda”. Diversamente da quanto può               Anche tale decisione non si ritiene corretta. La
    apparire, con tale norma il legislatore non ha              regolazione delle spese è effettuata in base alle
    codificato il principio di autosufficienza ma al            disposizioni contenute nel DM 55/2014 che pre-
    contrario, al fine di arginare le degenerazio-              vede come valori medi l’importo di 2.935,00
    ni interpretative e applicative di tale principio,          euro. Il giudice tiene conto dei valori medi che,
    ha dato veste normativa all’originaria versione             in applicazione dei parametri generali, possono
    dell’autosufficienza intesa solo come onere di              essere aumentati, di regola, fino all’80% o dimi-
    indicazione e localizzazione dell’atto o docu-              nuiti fino al 50% ma in relazione a tali aumenti o
    mento cui fa riferimento la censura ammettendo              diminuzioni ci si aspetta un’adeguata motivazio-
    la possibilità di un rinvio per relationem.                 ne che nel caso di specie non c’è stata. Residuano
 2. l’introduzione dell’art. 366-bis (che sarà poi              infine dubbi sul fatto che il processo abbia subi-
    abrogato) richiedente, sempre a pena di inam-               to il condizionamento derivante dalla qualifica
    missibilità, che i motivi di ricorsi si concludes-          del ciclista che all’epoca del fatto era magistrato
    sero con la formulazione di un quesito di diritto           in servizio presso la Corte di cassazione. Non vi
    ovvero, nel caso del vizio di motivazione, che              è alcuna prova di questo condizionamento e il
    l’illustrazione del motivo contenesse la chia-              dubbio rimarrà tale mentre resta la certezza della
    ra indicazione del fatto controverso ovvero le              condanna alle spese pronunciata dai giudici della
    ragioni per cui la dedotta insufficienza della              Corte di cassazione in favore dell’ex collega che
    motivazione la rendeva inidonea a giustificare              supera del 70% i parametri medi normalmente
    la decisione. Si trattava di una contropartita: il          applicati in base al D.M. 55/2014 senza alcuna
    legislatore, consapevole dell’esigenza della Corte          motivazione di tale aumento.

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