La roulette russa nei sinistri - DA FARE - Per la sicurezza stradale
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Vivere Civile La roulette russa nei sinistri Consigli utili e un appello al Governo per una norma che consenta di accertare verità e responsabilità A F ARE D negli incidenti stradali di Pier Luigi Ciolli Sono sempre più frequenti i sinistri stradali tra un filmato di una dash cam può dimostrare in modo veicolo a motore e un velocipede, soprattutto in oggettivo quale sia stata la dinamica del sinistro e città. Nonostante il velocipede, più comunemente se i conducenti dei veicoli antagonisti hanno osser- conosciuto come bicicletta, sia a tutti gli effetti un vato le norme sulla circolazione stradale. L’utilizzo veicolo (articolo 47, comma 1, lettera c e articolo della dash cam avrebbe permesso di confermare 50 del Codice della Strada), nell’accertamento del- oppure smentire le dichiarazioni testimoniali rese le responsabilità si assiste a una sorta di favor nei in giudizio. Sotto tale profilo si evidenzia che il le- confronti del ciclista. Analizziamo un caso con- gislatore nell’agosto del 2017 ha introdotto una se- creto: un sinistro avvenuto tra un velocipede e un rie di disposizioni tendenti ad arginare il fenomeno motociclo sfociato in una causa civile conclusasi delle frodi assicurative. Infatti, l’art. 1, comma 15 dopo 10 anni con sentenza della Corte di cassazio- della legge 4 agosto 2017, n. 124 ha modificato ne n. 6469 del 14 marzo 2017. Con tale pronun- l’art. 135 del Codice delle assicurazioni private ag- cia la Suprema Corte dichiarava inammissibile il giungendo i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater che così ricorso proposto da chi guidava il motociclo e la dispongono: proprietaria dello stesso, avverso la sentenza della 3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, Corte d’appello di Firenze che aveva confermato l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo la pronuncia con cui il Tribunale di Firenze aveva di accadimento dell’incidente deve risultare dalla accertato l’esclusiva responsabilità del conducente denuncia di sinistro o comunque dal primo atto il motociclo nella produzione del sinistro, con con- formale del danneggiato nei confronti dell’impresa danna in solido del conducente, della proprietaria di assicurazione o, in mancanza, deve essere ri- del motociclo e dell’impresa di assicurazione a ri- chiesta dall’impresa di assicurazione con espresso sarcire il danno subito dal conducente del veloci- avviso all’assicurato delle conseguenze processuali pede che all’epoca dei fatti rivestiva il ruolo di giu- della mancata risposta. In quest’ultimo caso, l’im- dice della Suprema Corte di cassazione. La vicenda presa di assicurazione deve effettuare la richiesta giudiziaria rappresenta l’occasione per evidenziare di indicazione dei testimoni con raccomandata con due aspetti. avviso di ricevimento entro il termine di sessanta Il primo aspetto riguarda la difficoltà al riconosci- giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che mento di una responsabilità in capo a un ciclista, riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei spesso percepito come parte debole, connessa alla testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di difficoltà di confutare dichiarazioni di testimoni ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dal- che “spuntano” in giudizio dopo anni, circostan- la ricezione della richiesta. L’impresa di assicura- za molto frequente nell’ambito dei giudizi di re- zione deve procedere a sua volta all’individuazione sponsabilità per danni derivanti dalla circolazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimo- stradale. Per superare la difficoltà nell’accertare la ni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve responsabilità risulta più che mai indispensabile le risultanze contenute in verbali delle autorità di l’installazione di una dash cam su ogni veicolo, polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’iden- anche su un motociclo e velocipede. Infatti, solo il tificazione dei testimoni avvenuta in un momento Nuove Direzioni • n. 51 gennaio-febbraio 2019 58
La roulette russa nei sinistri successivo comporta l’inammissibilità della prova questo proposito va rilevato che il legislatore ave- testimoniale addotta. va già tentato di introdurre un freno al fenomeno 3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della delle testimonianze con l’art. 8, co. 1, lett. c) del documentazione prodotta, non ammette le testimo- decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, c.d. decre- nianze che non risultino acquisite secondo le mo- to Destinazione Italia, normativa poi stralciata non dalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone essendo stata confermata in sede di conversione l’audizione dei testimoni che non sono stati indica- in legge. Con quell’intervento si era prevista un ti nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi analogo meccanismo di identificazione e di inam- in cui risulti comprovata l’oggettiva impossibilità missibilità della prova testimoniale che tuttavia era della loro tempestiva identificazione. valevole per tutti i sinistri e non solo per quelli con 3-quater. Nelle controversie civili promosse per danni a cose. Ecco perché è diritto/dovere di tutti l’accertamento della responsabilità e per la quan- chiedere al Parlamento e al Governo che l’ambito tificazione dei danni, il giudice, anche su docu- sia esteso a tutti i sinistri con un risparmio di mi- mentata segnalazione delle parti che, a tale fine, lioni di euro e una deflazione del contenzioso. possono richiedere i dati all’IVASS, trasmette Il secondo aspetto concerne il problema degli osta- un’informativa alla procura della Repubblica, per coli di carattere formale, nell’ambito del giudizio di quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza cassazione, che impediscono una pronuncia sulla dei medesimi nominativi di testimoni presenti in fondatezza dei motivi di ricorso con particolare ri- più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati guardo al principio di autosufficienza del ricorso. nella banca dati dei sinistri di cui al comma 1. Il Sul punto, affinché la giustizia svolga la funzione presente comma non si applica agli ufficiali e agli di pubblico servizio rendendo effettiva la tutela dei agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a diritti, è necessario eliminare quelle limitazioni di testimoniare. carattere formale che impediscono una pronuncia A una prima lettura la recente normativa presta il di merito, consentendo ai giudici della cassazione fianco a critiche tra le quali il limitato ambito di di esaminare i fascicoli dei gradi di merito. Non applicabilità ai sinistri “con soli danni a cose”. A manca, infine, una critica all’anomala regolamen- Nuove Direzioni • n. 51 gennaio-febbraio 2019 59
Vivere Civile tazione delle spese posto che gli ermellini liquida- del danno al conducente, al proprietario del moto- vano in favore dell’ex collega le spese di lite con ciclo e all’impresa di assicurazione di quest’ultimo. un aumento di oltre il 70% rispetto ai valori medi Sopraggiungeva la Polizia Municipale che con ver- normalmente applicati in base al D.M. n. 55/2014 bale constatava: senza motivare tale decisione. 1. la classificazione del sinistro come scontro Interessante è come si sono svolti i fatti che vede- stradale; vano il motociclista (operaio) e il ciclista (giudice 2. nessuna evidente traccia d’urto sulla parte della Suprema Corte di cassazione). Questa premes- posteriore del velocipede; sa è necessaria perché, lungi dal qualunquismo, ci 3. l’assenza di evidenti e significativi danni da dobbiamo sempre indignare quando un dipenden- urto su entrambi i veicoli; te pubblico pagato con il duro lavoro dei cittadini 4. la mancanza di tracce d’urto riconducibili aliena le prove di un sinistro e i giudici non lo all’evento sinistroso; stangano proprio in difesa della loro categoria. 5. l’accertamento di danni da caduta sul laterale Il 31 agosto 2007 a Firenze in viale Petrarca, nella destro del velocipede; direttrice di marcia Porta Romana - Piazza Tasso, 6. l’assenza di persone informate sui fatti; avveniva un sinistro tra il motociclo condotto da 7. la mancanza di elementi per stabilire quale … omissis per la privacy … (professione operaio) veicolo avesse variato la propria traiettoria di proprietà di … omissis per la privacy … e il ve- interferendo su quella dell’altro causando il locipede condotto da … omissis per la privacy … sinistro. (professione magistrato in servizio presso la Corte Il 2 settembre 2007 il ciclista forniva la propria di cassazione). Il tratto di strada è rettilineo e a versione dichiarando: “Poco prima dell’urto avevo doppio senso di circolazione. Ciascuna delle due deviato per circa due metri sulla sinistra in quan- carreggiate di ampiezza tale da consentire il transi- to un camper iniziava a manovrare per immettersi to in due corsie per senso di marcia. A seguito dello sulla carreggiata dal parcheggio e che l’urto è avve- scontro il ciclista cadeva a terra procurandosi le- nuto o mentre mi riportavo sulla mia stretta destra sioni personali per le quali chiedeva il risarcimento o subito dopo”. Nuove Direzioni • n. 51 gennaio-febbraio 2019 60
La roulette russa nei sinistri L’11 ottobre 2007 il ciclista, all’epoca magistrato Difficoltà a far valere la responsabilità di cassazione, formulava richiesta danni all’impre- Il conducente coinvolto in un sinistro con danni a sa di assicurazione e dopo soli 7 giorni faceva ripa- cose o persone che si ritiene esente da responsabili- rare il velocipede e dichiarava di essersene liberato tà passa attraverso la difficoltà di dimostrare di aver impedendo all’impresa di periziarlo per verificare fatto tutto il possibile per evitare il danno e, in caso la compatibilità dei danni. di scontro tra veicoli, di superare la presunzione di In giudizio, le rappresentazioni fornite dagli anta- uguale colpa nella produzione del sinistro prevista gonisti sono contrastanti. dall’art. 2054 del Codice civile. Tale disposizione Il ciclista assume di essersi tenuto strettamente ai primi due commi prevede: “Il conducente di un sulla destra e di essere stato tamponato violen- veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire temente da tergo da parte del motociclo che so- il danno prodotto a persone o a cose dalla circola- praggiungendo a forte velocità avrebbe colpito la zione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il ruota posteriore della bicicletta facendolo sbalzare possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro in avanti. E qui occorre ricordare che la Polizia ri- tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che levava nessuna evidente traccia d’urto sulla parte ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmen- posteriore del velocipede; l’assenza di evidenti e te a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. significativi danni da urto su entrambi i veicoli. Solo fornendo la prova contraria il conducente si Il motociclista assume di aver circolato a velocità potrà liberare dalla presunzione di aver concorso a moderata sulla corsia di destra della carreggiata, produrre il danno subito. Nel caso di specie, a pre- facendo presente che poco prima c’era un autove- scindere dalle rappresentazioni delle parti occorre lox che non ha registrato alcun superamento del- muovere da riscontri oggettivi e incontestati. La la velocità prevista, quando il velocipede, che si Polizia classificava il sinistro come “scontro latera- trovava appaiato nella corsia di sinistra, effettuava le”, constatava la “mancanza di tracce d’urto sulla senza alcuna segnalazione un brusco spostamen- parte posteriore della bicicletta” e più in generale to da sinistra verso destra provocando un contatto la “mancanza di danni su entrambi i veicoli” e in- tra gomito destro del ciclista e braccio sinistro del fine accertava la “mancanza di persone informate motociclista a seguito del quale il ciclista perdeva sui fatti”. L’unica informazione non contenuta nel l’equilibrio e cadeva a terra. verbale era sapere quale veicolo avesse variato la Nonostante il verbale della Polizia Municipale, il propria traiettoria interferendo su quella dell’altro, Tribunale dava ragione al ciclista sostenendo che si causando il sinistro. Tale informazione, però, veni- era trattato di un tamponamento da tergo ai danni va fornita dallo stesso ciclista che, con dichiarazio- del ciclista cui nulla poteva imputarsi. ni spontanee, ammetteva di aver effettuato una La Corte d’appello confermava la sentenza di pri- sorta di zig-zag, avendo prima deviato a sinistra mo grado specificando che anche se si fosse trat- e successivamente a destra senza preoccuparsi de- tato di scontro laterale la manovra del motociclista gli altri veicoli, in violazione dell’art. 154 C.d.S. e sarebbe stato un sorpasso a destra senza osservare delle norme di comune prudenza. Ciò nonostante, la distanza di sicurezza. il Tribunale ignorava il verbale della Polizia e la Il motociclista presentò ricorso confidando nella dichiarazione confessoria del ciclista per dare cre- Corte di Cassazione ma la sorpresa fu amara: la dito a una testimonianza di un amico del ciclista, Suprema Corte ritenne il ricorso inammissibile per indicato per la prima volta in corso di causa. In- violazione del principio di autosufficienza. Per chi fatti, nel proprio atto difensivo il ciclista indicava non è addentro alla macchina della Giustizia, con la presenza di due testimoni. Il primo, F.P. è un la scusa di non caricare la Corte di Cassazione di appartenente alle forze di Polizia che dichiarava di ricorsi, i giudici stessi e il legislatore elaborarono non aver visto il sinistro in quanto sopraggiunto una serie di ostacoli, ovviamente interpretabili, in in seguito al suo verificarsi. Il secondo, A.A. è un modo da falcidiare i ricorsi. Ecco perché è diritto/ amico del ciclista che dichiarava di aver visto un dovere di tutti chiedere al Parlamento e al Governo tamponamento e aggiungeva: “sopraggiungevo che la Corte di Cassazione possa esaminare i fasci- da porta Romana dove avevo preso un caffè con coli dei gradi di merito. il mio amico (il ciclista) ed ero a bordo della mia Nuove Direzioni • n. 51 gennaio-febbraio 2019 61
Vivere Civile motocicletta; lo seguivo e ho visto un camper uscire lo stesso F.P. non riferisce della presenza di altri dal parcheggio e …. omissis (il ciclista) fa con la testimoni. A ciò si aggiunga che il ciclista nelle mano per avvisare che c’era lui e si sposta sulla spontanee dichiarazioni allegate al verbale e nella sua sinistra e poi inizia la manovra di re immissio- richiesta danni non menziona la presenza di testi- ne sulla propria corsia; in questo frangente viene moni. Nonostante tali evidenze il Tribunale prima tamponato; io ero lontano a circa 200 mt però ve- e la Corte d’appello poi hanno dato ragione al ci- devo”. Nella sentenza del Tribunale si legge: «non clista ex magistrato. può prescindersi dalle dichiarazioni rese dal teste A.A., che si trovava alla guida del proprio moto- Formalismi e tagliole veicolo proveniente da Porta Romana e che seguiva del giudizio di legittimità la moto condotta da T. e dunque con visuale libera Nel nostro paese chi intende far valere i propri di- dinanzi a sé; dalla testimonianza risulta provata la ritti in giudizio, oltre a investire tempo e denaro, circostanza che il ricorrente percorresse Viale Pe- deve stare soprattutto attento a evitare una serie di trarca sulla destra della propria carreggiata e che, tagliole formali: vere e proprie mannaie introdotte dopo una piccola e veloce deviazione segnalata con dal legislatore e dalla magistratura ossia dagli stes- il braccio sinistro (in ottemperanza alla prescrizio- si organi che disciplinano e applicano il servizio- ne prevista dall’art. 377 del regolamento di attua- giustizia. Ci riferiamo a quei requisiti formali, in zione del CdS), si è riportato sulla parte destra del- special modo di elaborazione giurisprudenziale, la carreggiata e qui veniva urtato DA TERGO dalla che di fatto si trasformano in uno strumento per moto guidata da …..omissis (…)». La decisione non falcidiare il ricorso all’autorità giudiziaria con l’ef- è condivisibile. Va anzitutto osservato che A.A. è fetto di impedire l’esame del merito della vicenda. amico del ciclista e come tale, il suo grado di at- Formalismi spesso adottati quale soluzione per ri- tendibilità è certamente minore rispetto a quello di durre il numero dei procedimenti e la durata dei una persona estranea e quindi totalmente disinte- processi ma che riteniamo uno strumento inac- ressata. Nel merito, poi, non è possibile percepire la cettabile per il raggiungimento di tali obbiettivi. dinamica di un sinistro e riferire accadimenti così Nel caso di specie, con la sentenza n. 6469 del 14 precisi trovandosi a una distanza di 200 metri. L’i- marzo 2017 la Cassazione ha dichiarato inammis- nattendibilità del testimone-amico è evidente con- sibile il ricorso perché “esso risulta formulato in siderato che, secondo la versione fornita, davanti violazione dell’art. 366, 1° co. n. 6 c.p.c. atteso che al testimone c’era non solo il motociclo ma anche i ricorrenti fanno riferimento ad atti e documenti un camper che uscendo dal parcheggio si è frap- del giudizio di merito (…) limitandosi a meramente posto sulla carreggiata. Inoltre il testimone non ha richiamarli, senza invero debitamente – per la par- confermato la segnalazione del ciclista nel secon- te d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso do spostamento, quello da sinistra verso destra. È ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali poi emblematico che A.A., sapendo di essere un indicazioni necessarie ai fini della relativa indivi- testimone fondamentale in grado di riferire sulla duazione con riferimento alla sequenza dello svol- dinamica, con l’amico sanguinante a terra: a) non gimento del processo inerente alla documentazione, ha atteso la Polizia per dichiarare quanto accaduto; come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al b) non ha lasciato i propri contatti alla moglie del fine di renderne possibile, con precisazione (anche) ciclista, nel frattempo sopraggiunta, né alla Polizia; dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in c) non si sia mai recato al Comando di Polizia per quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente rilasciare la propria dichiarazione né l’abbia fatta acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di le- pervenire in altro modo. L’amico testimone, inol- gittimità. A tale stregua non deducono le formulate tre non si ricorda neppure della presenza di F.P., censure in modo da renderle chiare ed intellegibili appartenente alla Polizia di Stato e indicato come in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo altro testimone giunto pochi secondi dopo l’impat- questa Corte nella condizione di adempiere al pro- to. Possibile che nell’immediatezza del sinistro A.A. prio compito istituzionale di verificare il relativo non abbia riferito niente a F.P. qualificatosi come fondamento sulla base delle sole deduzioni conte- appartenente alla Polizia di Stato? D’altra parte nute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile Nuove Direzioni • n. 51 gennaio-febbraio 2019 62
La roulette russa nei sinistri sopperire con indagini integrative, non avendo la divisione del giudizio di primo grado il giudice Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di dell’appello non perveniva attraverso l’esame e merito”. La motivazione non è condivisibile. Il ri- la valutazione di infondatezza del gravame. In corso per cassazione si fondava su due motivi: altre parole, il procedimento seguito dal giudi- 1. nullità della sentenza per difetto di motivazione; ce dell’appello non si calava nelle forme logi- 2. violazione di norme di diritto (violazione dell’art. che-linguistiche di un discorso giustificatorio. 2054 c.c.). Il motivo di ricorso si fondava sulla stessa for- mulazione della motivazione della sentenza di Nella sentenza impugnata la Corte d’appello si li- appello che è stata pedissequamente riprodot- mitava ad affermare che pur considerando la dina- ta; pertanto non si comprende come la Corte mica proposta dagli appellanti (ossia come scontro abbia ritenuto violato l’art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c. laterale) ciò non avrebbe comportato un giudizio • Con il secondo motivo si censurava l’inter- di responsabilità diverso da quello espresso dal pretazione dell’art. 2054 c.c. poiché nell’affer- giudice di primo grado. mare che la dinamica prospettata dagli appel- • Con il primo motivo si chiedeva alla Suprema lanti nel ricorso non avrebbe comportato un Corte di accertare la mancanza di motivazio- giudizio di responsabilità diverso da quello ne della sentenza impugnata che ai sensi degli espresso dal giudice di primo grado, la Cor- artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118, co. 1 disp. te d’appello non applicava il disposto di cui att. c.p.c. in combinato disposto con l’art. 156, all’art. 2054 c.c. escludendo la responsabilità co. 2 c.p.c. la rendeva affetta da nullità. Ciò in concorsuale del velocipede. In altre parole la quanto la Corte d’appello si limitava ad affer- condotta del motociclista non poteva vale- mare sic et simpliciter la conferma del giudizio re a escludere la violazione del Codice della espresso dal giudice di primo grado, senza pro- Strada ovvero la responsabilità quanto meno cedere a una disamina logico-giuridica degli concorrente del ciclista in base alla previsio- elementi da cui ha desunto il proprio convinci- ne dell’art. 2054 c.c. A sostegno del motivo i mento, tale da lasciar trasparire il percorso ar- ricorrenti richiamavano gli atti del giudizio di gomentativo seguito. All’affermazione di con- merito indicandoli e localizzandoli ma senza la Nuove Direzioni • n. 51 gennaio-febbraio 2019 63
Vivere Civile loro pedissequa riproduzione, anche per evita- La pronuncia di inammissibilità del ricorso non è re un’altra scure rappresentata dalla violazio- convincente anche perché si basa su una lettura ne di un altro principio, quello di sinteticità a estrema del principio di autosufficienza. Il prin- mente del quale “Il mancato rispetto del dovere cipio di autosufficienza del ricorso per cassazio- processuale della chiarezza e della sinteticità ne è stato creato dalla giurisprudenza nei primi espositiva espone il ricorrente per Cassazione anni Ottanta del secolo scorso e non trova alcuna al rischio di una declaratoria d’inammissibilità espressa regolamentazione o indicazione normati- dell’impugnazione, in quanto esso collide con va. La Corte di cassazione ha sempre richiesto che l’obiettivo di attribuire maggiore rilevanza allo il ricorso rappresentasse, sia pure sommariamen- scopo del processo, tendente ad una decisione te, un quadro esaustivo delle circostanze oggetto di merito, al duplice fine di assicurare un’ef- di lite e dello svolgimento dei gradi di giudizio di fettiva tutela del diritto di difesa di cui all’art. merito in modo da poter trarre dal solo ricorso suf- 24 Cost., nell’ambito del rispetto dei principi ficiente cognizione delle censure e delle questioni del giusto processo di cui all’art. 111, comma sottese. Dagli anni ’80 la Corte iniziò a rivedere il secondo, Cost. e in coerenza con l’art. 6 CEDU, proprio orientamento sulle tecniche di redazione e nonché di evitare di gravare sia lo Stato che le sui requisiti formali del ricorso richiedendo, a pena parti di oneri processuali superflui” (Cass. Civ., di inammissibilità, il rispetto dei principi di spe- Sez. Lav., 30 settembre 2014, n. 20589; altresì cificità, completezza, chiarezza e precisione nella Cass. Civ., Sez. VI, 22 ottobre 2012, n. 18137). redazione dei ricorsi. Negli anni l’applicazione del A tutto ciò si aggiunga che in un caso ana- principio di autosufficienza è mutata. In una pri- logo, ove il ricorrente aveva indicato gli atti ma versione applicativa, il principio si traduceva e i documenti con le stesse modalità adottate nell’obbligo della precisa indicazione topografi- nel caso di specie, il ricorso per cassazione era ca, in seno al ricorso, dell’atto o verbale di causa stato considerato ammissibile. cui si richiamava la doglianza. In seguito, i giudi- Nuove Direzioni • n. 51 gennaio-febbraio 2019 64
La roulette russa nei sinistri ci elaborano una versione più rigida del principio di disporre di uno strumento per deflazionare il la cui ratio non consisteva più nella necessità che carico di lavoro decise, con l’accordo dei giudi- le censure avessero un giusto grado di specificità ci, di sostituire la mannaia dell’autosufficienza e completezza ma nell’esigenza di deflazionare il nella sua versione più estrema con un elemento carico di ricorsi che invadevano la Corte. Ai giu- deflattivo più ragionevole costituito dall’obbligo dici non bastava più la mera indicazione, all’in- della formulazione del quesito di diritto. terno del ricorso, dei documenti da consultare ma richiedevano, a pena di inammissibilità, l’integrale Nel caso di specie non si comprende dunque come trascrizione, all’interno del ricorso, di atti, verbali la Corte abbia richiesto la riproduzione degli atti e e documenti posti a base dell’impugnativa. Il fon- dei documenti di causa quando l’art. 366 co, 1 n. 6 damento di questa versione estrema del principio richiede l’indicazione. Inoltre, la prassi della ripro- di autosufficienza secondo la Corte andava indivi- duzione degli atti e dei documenti di causa, che in duato nel limitato potere della stessa di acquisire passato comportava ricorsi formati da centinaia di tutti gli elementi utili alla decisione unicamente pagine stante il “copia-incolla” degli atti dei pre- dagli atti del giudizio di legittimità stante l’asserito cedenti gradi di merito, si scontra con il principio divieto di visionare gli atti e documenti delle fasi di sinteticità dell’atto di ricorso il quale richiede di merito (salvo il caso di errores in procedendo). chiarezza e concisione espositiva. Il ricorrente si Nel tempo il principio è diventato un meccanismo trova, dunque, obbligato a contemperare due prin- esclusivamente deflattivo e sempre più spesso in- cipi – l’autosufficienza e la sinteticità – che vanno giustamente cassatorio. in direzione opposta, la violazione di ciascuno dei Nel 2006 sono state introdotte due modifiche volte quali conduce all’inammissibilità del ricorso. a ridimensionare la portata del principio di auto- sufficienza: Anomala regolamentazione delle spese 1. l’introduzione di un ulteriore requisito di forma- La Corte, infine, ha così pronunciato sulle spese contenuto del ricorso richiesto a pena di inam- di lite “Condanna il ricorrente al pagamento delle missibilità (n. 6 dell’art. 366 c.p.c.): “la specifica spese del giudizio di cassazione, che liquida in indicazione degli atti processuali, dei documen- complessivi euro 5.200,00 di cui 5.000,00 per ti, dei contratti o accordi collettivi sui quali il onorari, oltre ad accessori come per legge (…)”. ricorso si fonda”. Diversamente da quanto può Anche tale decisione non si ritiene corretta. La apparire, con tale norma il legislatore non ha regolazione delle spese è effettuata in base alle codificato il principio di autosufficienza ma al disposizioni contenute nel DM 55/2014 che pre- contrario, al fine di arginare le degenerazio- vede come valori medi l’importo di 2.935,00 ni interpretative e applicative di tale principio, euro. Il giudice tiene conto dei valori medi che, ha dato veste normativa all’originaria versione in applicazione dei parametri generali, possono dell’autosufficienza intesa solo come onere di essere aumentati, di regola, fino all’80% o dimi- indicazione e localizzazione dell’atto o docu- nuiti fino al 50% ma in relazione a tali aumenti o mento cui fa riferimento la censura ammettendo diminuzioni ci si aspetta un’adeguata motivazio- la possibilità di un rinvio per relationem. ne che nel caso di specie non c’è stata. Residuano 2. l’introduzione dell’art. 366-bis (che sarà poi infine dubbi sul fatto che il processo abbia subi- abrogato) richiedente, sempre a pena di inam- to il condizionamento derivante dalla qualifica missibilità, che i motivi di ricorsi si concludes- del ciclista che all’epoca del fatto era magistrato sero con la formulazione di un quesito di diritto in servizio presso la Corte di cassazione. Non vi ovvero, nel caso del vizio di motivazione, che è alcuna prova di questo condizionamento e il l’illustrazione del motivo contenesse la chia- dubbio rimarrà tale mentre resta la certezza della ra indicazione del fatto controverso ovvero le condanna alle spese pronunciata dai giudici della ragioni per cui la dedotta insufficienza della Corte di cassazione in favore dell’ex collega che motivazione la rendeva inidonea a giustificare supera del 70% i parametri medi normalmente la decisione. Si trattava di una contropartita: il applicati in base al D.M. 55/2014 senza alcuna legislatore, consapevole dell’esigenza della Corte motivazione di tale aumento. Nuove Direzioni • n. 51 gennaio-febbraio 2019 65
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