REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.) - Comune di ...
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REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 28/01/2009 Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 21/12/2010 Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 29/03/2012 Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 15/01/2019 Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 27/11/2019
PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1 - AMBITO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione del relativo canone nell’ambito del territorio comunale di Cesano Boscone. ARTICOLO 2 - OGGETTO 1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree adibite a mercati anche attrezzati. 2. Sono ugualmente soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, pensiline e simili infissi dotati di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. 3. Sono soggette al canone le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali situati all’interno del centro abitato del Comune, come individuato dall’art. 2, comma 7, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 4. Sono soggette al canone le occupazioni di aree in proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio. ARTICOLO 3 - SOGGETTI OBBLIGATI 1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell’atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dal soggetto che effettua un’occupazione abusiva, di cui all’art. 16, risultante da verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale. ARTICOLO 4 – TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO 1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi: a. PERMANENTI quelle occupazioni aventi durata non inferiore all'anno o per le quali non è indicato espressamente un termine di scadenza, anche se realizzate senza l’impiego di manufatti o impianti stabili; b. TEMPORANEE quelle occupazioni di durata inferiore all'anno; 2. Sono considerate permanenti le occupazioni effettuate per l’esercizio del commercio su aree pubbliche regolate da concessioni commerciali aventi durata non inferiore all’anno. PARTE II DETERMINAZIONE DEL CANONE ARTICOLO 5 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE DI OCCUPAZIONE 1. La superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell’atto di concessione o autorizzazione. Essa è espressa, di norma, da un’unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione.
2. Nel caso di occupazione di soprassuolo la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione. La superficie di occupazione dei mezzi pubblicitari classificati come striscione, gonfalone e stendardo, secondo le definizioni contenute nel vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, è determinata dalla misura della base di tali oggetti, espressa in metri lineari. 3. Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati o lineari. Le superfici inferiori ad un metro quadrato o lineare si arrotondano per eccesso al metro quadrato o lineare e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato o lineare superiore. ARTICOLO 6 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE 1. Il canone è commisurato: a. in base alla classificazione in categorie d’importanza delle aree e degli spazi pubblici sui quali insiste l'occupazione; b. alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari; c. alla durata dell’occupazione, così come indicata nell’atto di concessione, espressa in giorni nel caso di occupazioni di natura temporanea, ovvero in anni solari nel caso di occupazioni di natura permanente; d. al valore economico della disponibilità dell’area, al sacrificio imposto alla collettività dall’occupazione stessa e al tipo di attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità di occupazione. 2. Il canone per le occupazioni è determinato moltiplicando la tariffa base, di cui all’allegato A), per il coefficiente relativo alla categoria dell’ubicazione, per il coefficiente moltiplicatore per specifiche attività stabilito per ciascuna fattispecie di occupazione, per la misura dell’occupazione e per la sua durata (solo per le occupazioni temporanee). 3. Il canone può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione e di ogni altra spesa derivante dall’occupazione dello spazio pubblico. 4. Nei termini previsti per l’approvazione del bilancio di previsione il Comune delibera la tariffa annuale di riferimento, nonché i coefficienti moltiplicatori per ciascuna fattispecie di occupazione. ARTICOLO 7 - CLASSIFICAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO 1. Ai fini dell’applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie, ad ognuna delle quali viene assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare. 2. I coefficienti moltiplicatori relativi alle 3 categorie sono i seguenti: CATEGORIA ZONA COEFFICIENTE I speciale 1,20 II Residenziale 1 III Industriale 0,90 3. La classificazione di cui al comma 1, descritta nell’allegato A), che fa parte integrante del presente Regolamento, potrà essere aggiornata all’occorrenza con deliberazione del Consiglio Comunale.
PARTE III CASI PARTICOLARI DI OCCUPAZIONE ARTICOLO 8 - OCCUPAZIONI CON CONDUTTURE, CAVI ED IMPIANTI IN GENERE 1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende che erogano pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività anche strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato secondo le modalità stabilite dalle leggi vigenti in materia. 2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire altrove i manufatti che occupano lo spazio pubblico e i relativi costi sono posti a carico dei concessionari o dei soggetti terzi che richiedono il trasferimento. 3. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico relative a cantieri stradali per la posa e la manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l’esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione, ecc.). ARTICOLO 9 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 1. Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione del carburante, la superficie di riferimento è quella corrispondente all’intera area di esercizio dell’attività, risultante dal provvedimento di concessione. 2. Qualora il rifornimento avvenisse in carreggiata, l’area di esercizio dell’attività comprenderà anche la zona destinata alla sosta delle vetture e delle autocisterne per il rifornimento dei serbatoi interrati. Il relativo provvedimento di concessione dovrà prevedere per tale caso una occupazione avente larghezza di m 2,50 e lunghezza di m 12,00. 3. Non hanno rilevanza le occupazioni realizzate con serbatoi sotterranei; tuttavia, la mancata rimozione degli stessi entro i termini indicati dall’Amministrazione Comunale comporta l’applicazione delle tariffe previste per le occupazioni generiche di sottosuolo, fatte salve le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia. PARTE IV IL PROCEDIMENTO ARTICOLO 10 - RICHIESTA DI OCCUPAZIONE. 1. L’occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione o di autorizzazione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare domanda, secondo le modalità stabilite dai competenti uffici. 2. Rispetto alla data di inizio della occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, che normalmente avviene in trenta giorni. 3. La domanda va redatta in carta legale, e deve contenere, pena la sua improcedibilità: a. Dati del richiedente: l'indicazione delle generalità, la denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio/sede legale e amministrativa, del codice fiscale; b. Luogo: ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa misura di superficie o estensione lineare;
c. Oggetto della occupazione: i motivi a fondamento della richiesta, il tipo di attività che si chiede di svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare e/o l'opera che si richiede di eseguire e le modalità d'uso dell'area; d. Durata: quanto tempo o eventuale periodicità dell’occupazione; e. Sottoscrizione: del richiedente o del legale rappresentante o amministratore. 4. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegni, fotografie dell’area, ecc.). 5. Per quanto attiene alle occupazioni di cui all’art. 8, comma 3, la relativa domanda o avviso di manomissione, oltre a quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, deve specificamente indicare la lunghezza dello scavo per tratte omogenee, la larghezza dell’occupazione e la durata di ciascuna tratta di avanzamento del cantiere. ARTICOLO 11 - TITOLARITA’ DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE 1. La concessione o autorizzazione è personale ed incedibile. Non è consentita la subconcessione, ad eccezione del caso di subingresso nella titolarità dell’esercizio di attività commerciale e in tutti i casi di cessione di diritti connessi all’oggetto del provvedimento e previa comunicazione all’ufficio. ARTICOLO 12 - RINNOVO E RINUNCIA 1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza all’ufficio competente. 2. In caso di rinuncia volontaria alla occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla cessazione dell’occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. 3. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l’obbligo del versamento del canone per l’intera superficie o l’intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell’occupazione dipende da causa di forza maggiore. ARTICOLO 13 - DOVERI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE 1. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall’utilizzo della concessione o autorizzazione. 2. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo: a. di versare il canone alle scadenze fissate; b. di esibire, a richiesta degli addetti comunali preposti al controllo, l'atto che autorizza l'occupazione nonché la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del canone; c. di mantenere l'area occupata in condizioni di ordine e pulizia; d. di provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese. 3. Nell’esecuzione di eventuali lavori connessi all’occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti. ARTICOLO 14 – MODIFICHE ALLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE 1. Il Comune può rettificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato, anche se privo di un termine espresso di scadenza, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione o autorizzazione per motivi di interesse pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale. 3. La revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione. ARTICOLO 15 - DECADENZA 1. Sono causa di decadenza dalla concessione o dall’autorizzazione: a. la violazione commessa dal titolare dell’atto o da altri soggetti della cui attività lo stesso sia comunque tenuto a rispondere, delle norme di legge o regolamentari, delle condizioni e modalità degli obblighi previsti nel provvedimento di concessione o autorizzazione; b. l’uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme vigenti; c. il mancato pagamento del canone per l’occupazione di spazio pubblico; d. la mancata occupazione dello spazio pubblico senza giustificato motivo nei 15 (quindici) giorni successivi alla data indicata nel provvedimento di concessione o autorizzazione. 2. Nei casi previsti dal presente articolo la decadenza non comporta la restituzione del canone versato, né esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione originariamente concesso o autorizzato. ARTICOLO 16 - OCCUPAZIONI ABUSIVE 1. Le occupazioni effettuate in assenza di apposito provvedimento di concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni: a. difformi dalle disposizioni dell’atto di concessione o di autorizzazione; b. che si protraggono oltre la scadenza indicata nel provvedimento di concessione o autorizzazione senza che sia intervenuto rinnovo o proroga, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione o dell’autorizzazione medesima. 2. Ai fini dell’applicazione del canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in quest’ultimo caso l’occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale. 3. L’accertamento dell’occupazione abusiva, effettuata mediante verbale redatto da competente pubblico ufficiale, comporta per il trasgressore l’applicazione delle sanzioni previste da leggi o regolamenti locali. 4. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, il Comune ordina al trasgressore la rimozione dei mezzi di occupazione assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d’ufficio con addebito delle relative spese. In tal caso il Comune non risponde dei danni causati ai mezzi di occupazione durante la rimozione.
PARTE V ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E SANZIONI ARTICOLO 17 - ACCERTAMENTO DEL CANONE 1. L’accertamento dell’entrata del canone è costituito dal provvedimento concessorio ed avviene contestualmente all’emanazione del provvedimento. ARTICOLO 18 - TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO 1. Nel caso di occupazione temporanea di spazio pubblico il canone relativo deve essere versato contestualmente al rilascio della concessione. 2. Nel caso di occupazione permanente di spazio pubblico, come definita dall’art. 4, il versamento del canone è effettuato con riferimento all’anno solare. Il canone è corrisposto in unica soluzione annuale, fatta salva la possibilità di rateizzazione. Il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione o autorizzazione deve essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. 3. Al fine di consentire le operazioni di riscossione sul posto e la tempestiva occupazione dei posteggi del mercato, la quantificazione del canone in occasione delle assegnazioni giornaliere è effettuata forfetariamente. 4. I pagamenti sono effettuati mediante: versamento su conto corrente postale intestato al Comune; versamento diretto; altre modalità indicate nell’avviso di pagamento. Nel caso di occupazione di natura permanente, come definita dall’art. 4, non si fa comunque luogo al pagamento quando l’importo complessivamente dovuto sia inferiore a euro 5,00. ARTICOLO 19 - RATEIZZAZIONE 1. In caso di occupazione di natura permanente, come definita dall’art. 4, qualora l’importo dovuto sia superiore a euro 300,00 (trecento) è possibile, mediante la presentazione di apposita istanza, corrispondere il canone in più rate, il cui importo dovrà essere concordato tra le parti. Se superiore all’anno la rateizzazione del versamento o il ritardato pagamento del canone comporta l’applicazione degli interessi legali. ARTICOLO 20 - RIMBORSI 1. I soggetti che hanno effettuato versamenti a titolo di canone possono richiedere, mediante la presentazione di apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi nella misura di legge. ARTICOLO 21 - OMESSO O PARZIALE PAGAMENTO 1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento di ogni importo non versato, con un minimo di euro 25,00 ed un massimo di euro 500,00, ai sensi dell’art. 7bis del D.Lgs. 267/2000. Nel caso il versamento venga effettuato oltre la scadenza si applica una sanzione pari al 15% dell’importo del canone o della rata. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a trenta giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta al 5%. È data comunque possibilità di ravvedimento al titolare della concessione, tramite l’auto- applicazione al momento del versamento della sanzione pari al 2,5% dell’importo del canone
dovuto qualora la violazione non sia già stata constatata e comunque non abbiano avuto inizio ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente. 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento del canone non versato, con un minimo di euro 25,00 ed un massimo di euro 500,00, ai sensi dell’art. 7bis del D.Lgs. 267/2000. 3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50 per cento al 100 per cento del canone non versato, con un minimo di euro 25,00 ed un massimo di euro 500,00, ai sensi dell’art. 7bis del D.Lgs. 267/2000. 4. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi. 5. La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del canone deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. 6. Sulle somme dovute per il canone non versato alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura del vigente tasso legale da computarsi a giorno.
PARTE VI AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI ARTICOLO 22 - AGEVOLAZIONI 1. La superficie delle occupazioni sia permanenti che temporanee eccedente i 1.000 mq. è calcolata in ragione del 10%. 2. Per le superfici occupate per lo spettacolo viaggiante i primi 100 mq. sono conteggiati al 50%, i successivi mq. fino a 1.000 sono conteggiati al 25% e gli ulteriori mq. eccedenti 1.000 sono conteggiati al 10%. 3. La realizzazione simultanea di occupazioni di suolo e soprassuolo comporta il pagamento del canone per la parte relativa al soprassuolo solo per la superficie eccedente la misura dell’occupazione del suolo. 4. Nel caso in cui un’occupazione di natura permanente, come definita dall’art. 4, si realizzi mediante l’utilizzo successivo di mezzi di occupazione di diversa tipologia, a cui corrispondono tariffe diverse, si applica la tariffa permanente relativa a ciascun mezzo di occupazione, in proporzione ai dodicesimi di anno indicati nell’atto di concessione o autorizzazione. 6. La Giunta Comunale può determinare una riduzione del canone, per un periodo non superiore a 2 annualità, nel caso di nuove concessioni mercatali relative ad aree mai occupate in precedenza con attività commerciali. ARTICOLO 23 - ESENZIONI Non sono soggette al pagamento del canone, se debitamente autorizzate: a. le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi. b. le occupazioni realizzate dagli enti non commerciali di cui all’art. 87, comma 1, lett. c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e successive modificazioni, per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca; c. le occupazioni realizzate da soggetti che per statuto non perseguono fini di lucro qualora, per lo svolgimento di attività di interesse dell’Amministrazione Comunale, siano di volta in volta oggetto di concessione di specifici contributi economici da parte della stessa Amministrazione; d. le occupazioni realizzate da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato; e. le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale “ONLUS”, di cui al D.Lgs. 460/97, per le sole attività istituzionali, direttamente connesse, funzionali o accessorie per natura; f. le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché prive di qualsiasi forma o indicazione o riferimenti pubblicitari o ad attività commerciali o lucrative in genere, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere; g. le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati; h. le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli commerciali per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci; i. le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato o lineare, ad eccezione dei mezzi pubblicitari;
j. le occupazioni relative a manifestazioni o iniziative di carattere politico non eccedenti i 15 metri quadrati; k. le occupazioni con luminarie, addobbi e festoni, tappeti e moquette, vasi e fioriere, a condizione che questi ultimi non delimitino un’area destinata allo svolgimento di attività commerciali o lucrative in genere o non contengano o non siano adibiti a messaggi pubblicitari o commerciali; l. le occupazioni effettuate da imprese che eseguono in appalto lavori per conto dell’Amministrazione Comunale. Sono in ogni caso esenti le occupazioni effettuate in esecuzione di un contratto di appalto e finalizzate alla manutenzione stradale o del verde pubblico. m. le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate; n. le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l’esercizio di distributori di carburante; o. le occupazioni permanenti realizzate con insegne anche a bandiera poste sull’edificio sede dell’attività commerciale, artigianale o professionale a scopo di segnalazione, a condizione che le stesse non abbiano pali di sostegno installati su suolo pubblico, nonché le T dei tabaccai obbligatorie per legge, anche se infisse su suolo pubblico, sempre che siano poste nelle vicinanze dell’attività; p. le occupazioni effettuate con cartelli pubblicitari collocati su aree verdi, oggetto di specifica convenzione di sponsorizzazione, per la manutenzione e la conservazione delle stesse; q. le occupazioni effettuate per consentire ai portatori di handicap il superamento delle barriere architettoniche; r. le occupazioni effettuate all’interno delle aree cimiteriali; s. le occupazioni effettuate con grate di aereazione presenti sui marciapiedi. ARTICOLO 24 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 1. Il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009. 2. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti. 3. In caso di mancata adozione di apposita deliberazione tariffaria entro il termine di legge, le tariffe relative al presente canone si intendono prorogate di anno in anno. 4. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento che non contrastano con le norme ivi contenute, s’intendono rinnovate. 5. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento, vengono abrogate tutte le norme riferite alla Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e alla Tassa sulle Concessioni di occupazione aree pubbliche vigenti nel territorio comunale. 6. Le disposizioni di cui all’art. 22 trovano applicazione anche con riferimento a concessioni per occupazioni rilasciate successivamente al 1° gennaio 2011.
ALLEGATO A - DISPOSIZIONI TARIFFARIE ART. 1 - DETERMINAZIONE DELLA MISURA TARIFFARIA BASE 1. Per le occupazioni permanenti di suolo, soprasuolo e sottosuolo la misura tariffaria annua per metro quadrato o metro lineare è pari a € 28,00 (ventotto/00). 2. Per le occupazioni temporanee di suolo, soprasuolo e sottosuolo la misura tariffaria giornaliera per metro quadrato o metro lineare è pari a € 2,00 (due/00). ART. 2 - DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE PER SPECIFICHE ATTIVITA’ 1. Il coefficiente moltiplicatore per specifiche attività è valutato in base al beneficio economico dell’occupazione: A) occupazioni permanenti TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE COEFF. MOLTIPL. Installazione mezzi pubblicitari infissi al suolo 6,0 Installazione mezzi pubblicitari appoggiati al suolo 2,0 Installazione mezzi pubblicitari esposti su pareti di edifici 1,0 Installazione altri mezzi pubblicitari 0,5 Occupazioni con passi carrabili 0,6 Occupazioni con tavoli e sedie delimitati da paraventi (h. max. mt 1,50), Dehors, 2,0 fioriere ed altri elementi similari di delimitazione spazi (attività commerciali) Tavoli e sedie (attività commerciali) 1,0 Qualsiasi natura: suolo, sottosuolo, soprasuolo (cassonetti portatende, gallerie, 1,0 sottopassi, ecc.) Soprasuolo tende solari 0,3 Distributori di carburanti 0,5 Occupazioni con edicole-chioschi e con posteggi di vendita isolati 3,5 Occupazioni con posteggi di vendita in aree mercatali 0,5 Occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo 0,5 viaggiante, inclusi gonfiabili Occupazioni per attività edilizia 2,0
B) occupazioni temporanee TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE COEFF. MOLTIPL. Installazione mezzi pubblicitari teli pittorici 4,0 Installazione mezzi pubblicitari striscioni, gonfaloni e stendardi 0,2 Installazione altri mezzi pubblicitari 1,0 Dehors, controventature ed altri elementi similari (operatori della ristorazione) 1,0 Tavoli e sedie (operatori della ristorazione) 0,5 Occupazioni varie 1,0 Occupazioni di venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che 0,5 vendono il loro prodotto Occupazioni per attività edilizia 0,6 Occupazioni per manifestazioni politiche, culturali, sportive, nonché per 0,1 manifestazioni aventi finalità aggregativo-turistiche Occupazioni con autovetture di uso privato 0,5 Occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo 0,1 viaggiante, inclusi gonfiabili Soprasuolo tende solari 0,5 Occupazioni del suolo pubblico per la posa di condutture, cavi ed impianti in genere 0,5 ART. 3 - MODALITA’ DI APPLICAZIONE DEL CANONE 1. Il canone è commisurato all’occupazione risultante dall’atto di concessione espressa in metri quadrati o metri lineari ed è determinato nel modo seguente: A) occupazioni permanenti Tariffa base X coeff. di cat. viaria X coeff. moltipl. attività X mq / ml B) occupazioni temporanee Tariffa base X coeff. cat. viaria X coeff. moltipl. attività X mq / ml X giorni Art. 4 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE - RIDUZIONI TARIFFARIE 1. Per le occupazioni temporanee di suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico di qualsiasi natura, la tariffa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere delle tariffe vigenti. 2. Si considera misura giornaliera lo spazio di tempo di 24 ore compreso tra la mezzanotte e la successiva. 3. Per lo spazio di tempo non superiore alle 12 ore di occupazione del suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico, l’importo complessivo della tariffa è ridotto a metà. 4. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 30 (trenta) per cento a decorrere dal quindicesimo giorno. 5. Per le occupazioni di durata non inferiore al mese o con carattere ricorrente, la tariffa è ridotta nella misura del 50 (cinquanta) per cento a decorrere dal trentesimo giorno.
Art. 5 - CASI PARTICOLARI DI OCCUPAZIONE. 1. Per le occupazioni temporanee relative alle assegnazioni giornaliere dei posteggi di mercato, come previsto dall’art. 18, comma 3, del Regolamento Cosap, la tariffa relativa è di € 15,00 per ciascun giorno di occupazione. Art. 6 - MISURE TARIFFARIE PER SINGOLE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE Occupazioni permanenti di suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico con tariffa base di € 28,00 coefficiente categoria viaria e moltiplicatore fattispecie occupazione. Tipologie di occupazione Cat. Tariffa Coefficiente Moltiplicatore Tariffa Viaria base categoria fattispecie annuale per €/mq viaria occupazione categoria €/mq Installazione mezzi pubblicitari infissi al suolo 1 28,00 1,20 6,00 201,60 2 28,00 1,00 6,00 168,00 3 28,00 0,90 6,00 151,20 Installazione mezzi pubblicitari appoggiati al 1 28,00 1,20 2,00 67,20 suolo 2 28,00 1,00 2,00 56,00 3 28,00 0,90 2,00 50,40 Installazione mezzi pubblicitari esposti su pareti 1 28,00 1,20 1,00 33,60 di edifici 2 28,00 1,00 1,00 28,00 3 28,00 0,90 1,00 25,20 Installazione altri mezzi pubblicitari 1 28,00 1,20 0,50 16,80 2 28,00 1,00 0,50 14,00 3 28,00 0,90 0,50 12,60 Occupazioni con passi carrabili 1 28,00 1,20 0,60 20,16 2 28,00 1,00 0,60 16,80 3 28,00 0,90 0,60 15,12 Occupazioni con tavoli e sedie delimitati da 1 28,00 1,20 2,00 67,20 paraventi (h. max. mt 1,50), Dehors, fioriere ed 2 28,00 1,00 2,00 56,00 altri elementi similari di delimitazione spazi (attività commerciali) 3 28,00 0,90 2,00 50,40 Tavoli e sedie (attività commerciali) 1 28,00 1,20 1,00 33,60 2 28,00 1,00 1,00 28,00 3 28,00 0,90 1,00 25,20 Qualsiasi natura: suolo, sottosuolo, soprasuolo 1 28,00 1,20 1,00 33,60 (cassonetti portatende, gallerie, sottopassi, ecc.) 2 28,00 1,00 1,00 28,00 3 28,00 0,90 1,00 25,20 Soprasuolo tende solari 1 28,00 1,20 0,30 10,08 2 28,00 1,00 0,30 8,40 3 28,00 0,90 0,30 7,56 Distributori di carburanti 1 28,00 1,20 0,50 16,80 2 28,00 1,00 0,50 14,00 3 28,00 0,90 0,50 12,60
Tipologie di occupazione Cat. Tariffa Coefficiente Moltiplicatore Tariffa Viaria base categoria fattispecie annuale per €/mq viaria occupazione categoria €/mq Occupazioni con edicole-chioschi e con posteggi 1 28,00 1,20 3,50 117,60 di vendita isolati 2 28,00 1,00 3,50 98,00 3 28,00 0,90 3,50 88,20 Occupazioni con posteggi di vendita in aree 1 28,00 1,20 0,50 16,80 mercatali 2 28,00 1,00 0,50 14,00 3 28,00 0,90 0,50 12,60 Occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi 1 28,00 1,20 0,50 16,80 e divertimenti dello spettacolo viaggiante, inclusi 2 28,00 1,00 0,50 14,00 gonfiabili 3 28,00 0,90 0,50 12,60 Occupazioni per attività edilizia 1 28,00 1,20 2,00 67,20 2 28,00 1,00 2,00 56,00 3 28,00 0,90 2,00 50,40 Occupazione temporanee di suolo pubblico, soprassuolo e sottosuolo pubblico con tariffa base di € 2,00 coefficiente categoria viaria e moltiplicatore fattispecie occupazione. Tipologie di occupazione Cat. Tariffa Coeff. Moltiplic. Importo Importo Importo Varia giornal. categ. Fattisp. giornaliero giornaliero giornaliero X mq/mt viaria Occupaz. da 1 a 14 gg da 15 a 29 gg oltre 29 gg (70%) (50%) Installazione mezzi pubblicitari teli 1 2,00 1,20 4,00 9,60 6,72 4,80 pittorici 2 2,00 1,00 4,00 8,00 5,60 4,00 3 2,00 0,90 4,00 7,20 5,04 3,60 Installazione mezzi pubblicitari 1 2,00 1,20 0,20 0,48 0,34 0,24 striscioni, gonfaloni e stendardi 2 2,00 1,00 0,20 0,40 0,28 0,20 3 2,00 0,90 0,20 0,36 0,25 0,18 Installazione altri mezzi 1 2,00 1,20 1,00 2,40 1,68 1,20 pubblicitari 2 2,00 1,00 1,00 2,00 1,40 1,00 3 2,00 0,90 1,00 1,80 1,26 0,90 Dehors, controventature ed altri 1 2,00 1,20 1,00 2,40 1,68 1,20 elementi similari (operatori della 2 2,00 1,00 1,00 2,00 1,40 1,00 ristorazione) 3 2,00 0,90 1,00 1,80 1,26 0,90 Tavoli e sedie (operatori della 1 2,00 1,20 0,50 1,20 0,84 0,60 ristorazione) 2 2,00 1,00 0,50 1,00 0,70 0,50 3 2,00 0,90 0,50 0,90 0,63 0,45 Occupazioni varie 1 2,00 1,20 1,00 2,40 1,68 1,20 2 2,00 1,00 1,00 2,00 1,40 1,00 3 2,00 0,90 1,00 1,80 1,26 0,90 Occupazioni di venditori 1 2,00 1,20 0,50 1,20 0,84 0,60 ambulanti, pubblici esercizi, 2 2,00 1,00 0,50 1,00 0,70 0,50 produttori agricoli che vendono il loro prodotto 3 2,00 0,90 0,50 0,90 0,63 0,45
Tipologie di occupazione Cat. Tariffa Coeff. Moltiplic. Importo Importo Importo Varia giorn. categ. Fattisp. giornaliero giornaliero giornaliero X mq/mt viaria Occupaz. da 1 a 14 gg da 15 a 29 gg oltre 29 gg (70%) (50%) Occupazioni per attività edilizia 1 2,00 1,20 0,60 1,44 1,01 0,72 2 2,00 1,00 0,60 1,20 0,84 0,60 3 2,00 0,90 0,60 1,08 0,76 0,54 Occupazioni per manifestazioni 1 2,00 1,20 0,10 0,24 0,17 0,12 politiche, culturali, sportive 2 2,00 1,00 0,10 nonché per manifestazioni 0,20 0,14 0,10 aventi finalità aggregativo 3 2,00 0,90 0,10 turistiche 0,18 0,13 0,09 1 2,00 1,20 0,50 1,20 0,84 0,60 Occupazioni con autovetture di 2 2,00 1,00 0,50 uso privato 1,00 0,70 0,50 3 2,00 0,90 0,50 0,90 0,63 0,45 Occupazioni con installazioni di 1 2,00 1,20 0,10 0,24 0,17 0,12 attrazioni, giochi e divertimenti 2 2,00 1,00 0,10 dello spettacolo viaggiante, 0,20 0,14 0,10 inclusi gonfiabili 3 2,00 0,90 0,10 0,18 0,13 0,09 1 2,00 1,20 0,50 1,20 0,84 0,60 Soprasuolo tende solari 2 2,00 1,00 0,50 1,00 0,70 0,50 3 2,00 0,90 0,50 0,90 0,63 0,45 1 2,00 1,20 0,50 1,20 0,84 0,60 Occupazioni del suolo pubblico per la posa di condutture, cavi 2 2,00 1,00 0,50 1,00 0,70 0,50 ed impianti in genere 3 2,00 0,90 0,50 0,90 0,63 0,45 Art. 7 – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E DEGLI SPAZI COMUNALI CATEGORIA I - ZONA SPECIALE Rientrano tutte le strade o aree pubbliche di seguito elencate: ISONZO PARCHI COMUNALI NUOVA STRADA VIGEVANESE BENEDETTO CROCE DE NICOLA E. CATEGORIA II - ZONA RESIDENZIALE Rientrano tutte le strade o aree pubbliche non elencate nella categoria I (zona speciale) e nella categoria III (area industriale). In via esemplificativa ma non esaustiva sono le seguenti: ALFIERI V. CASCINA NUOVA DALLA CHIESA C. A. ARIOSTO L. CAV. DI VITTORIO VENETO D'ANNUNZIO G. BATTISTI C. CAVOUR D'ASSISI S. F. BELLINI V. CELLINI B. DE AMICIS E. BOCCACCIO G. COL DI LANA DEI MANDORLI BRAMANTE COLOMBO C. DEI PIOPPI BRUNELLESCHI F. COTTOLENGO S. GIUSEPPE DEI SALICI CARDUCCI G. DA VINCI L. DEI TIGLI CASCINA BROGGI D'ACQUISTO S. DELL’ACCOGLIENZA DELLA REPUBBLICA GRANDI A. PETRARCA F.
DELLE ACACIE GROSSI T. PIAVE DELLE BETULLE IOTTI N. PICOZZI A. DELLE GINESTRE ITALIA MONS. POGLIANI DELLE MAGNOLIE KENNEDY J. F. POLIZIANO DELLE QUERCE KULISCIOFF A. POLO M. DIAZ A. LEOPARDI G. PRIV. BAGGIO LIBERTA' - C.NA S. DON MINZONI GIUSEPPE PUCCINI G. DON STURZO LIBERTA’ REDIPUGLIA DONIZETTI G. MANZONI A. RIMEMBRANZE FALCONE G. MASCAGNI P. ROMA FERMI E. MATTEOTTI G. ROSSELLI F.LLI PRIV. DEI FIORI MAZZINI G. ROSSINI G. MILANO (fino al civico n. FONTANILE AJANA 37compreso) S. CARLO BORROMEO FONTANILE BOSS MONEGHERIO SAURO N. FONTANILE GERRA MONSIGNOR MONETA TASSO T. FONTANILE MONACA MONTE BIANCO TOMMASEO N. FONTANILE ORENELLA MONTE GRAPPA TRENTO FONTANILE POZZI MONTE NERO TRIESTE FONTANILE S. AGNESE MONTE ROSA TURATI F. FOSCOLO U. MONTI V. VENEZIA GARIBALDI G. PAPA GIOVANNI XXIII VERDI G. GIUSTI G. PARINI G. VESPUCCI A. GOBETTI P. PASCOLI G. VITTORINI E. GOLDONI C. PASUBIO VITTORIO VENETO GORIZIA PATELLANI C. XXV APRILE GRAMSCI A. PELLICO S. CATEGORIA III - AREA INDUSTRIALE Rientrano tutte le strade o aree pubbliche di seguito elencate: ALZAIA TRIESTE (PROLUNGAMENTO) MAGELLANO FERDINANDO BUONARROTI M. MILANO (dal civico n. 38) GALVANI (PRIVATA) SANZIO RAFFAELLO KOLBE PADRE MASSIMILIANO TIEPOLO LABRIOLA (PROLUNGAMENTO) TIZIANO
INDICE Parte I – Disposizioni generali Art. 1 Ambito e scopo del Regolamento 2 Art. 2 Oggetto 2 Art. 3 Soggetti obbligati 2 Art. 4 Occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico 2 Parte II – Determinazione del canone di concessione Art. 5 Determinazione della superficie di occupazione 2 Art. 6 Criteri di determinazione e calcolo dell’importo del canone 3 Art. 7 Classificazione del suolo pubblico 3 Parte III – Casi particolari di occupazione Art. 8 Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere 4 Art. 9 Distributori di carburante 4 Parte IV – Il procedimento Art. 10 Richiesta di occupazione 4 Art. 11 Titolarità della concessione o autorizzazione 5 Art. 12 Rinnovo e rinuncia alla occupazione di spazio pubblico 5 Art. 13 Obblighi del titolare della concessione o autorizzazione 5 Art. 14 Modifica, sospensione e revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico della concessione o autorizzazione 5 Art. 15 Decadenza 6 Art. 16 Occupazioni abusive 6 Parte V – Accertamento dell’entrata, riscossione e sanzioni Art. 17 Accertamento dell’entrata del canone 7 Art. 18 Termini e modalità di versamento 7 Art. 19 Rateizzazione 7 Art. 20 Rimborsi 7 Art. 21 Omesso o parziale pagamento 7 Parte VI – Agevolazioni ed esenzioni Art. 22 Agevolazioni 8 Art. 23 Esenzioni 8 Art. 24 Disposizioni transitorie e finali 9 ALLEGATO A - DISPOSIZIONI TARIFFARIE Art. 1 Determinazione della misura tariffaria base 10 Art. 2 Determinazione del coefficiente moltiplicatore per specifiche attività 10 Art. 3 Modalità di applicazione del canone 11 Art. 4 Occupazioni temporanee - riduzioni tariffarie 11 Art. 5 Casi particolari di occupazione 12 Art. 6 Misure tariffarie per singole tipologie di occupazione 12 Art. 7 Classificazione delle strade e degli spazi comunali 14
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