Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo tachigrafo Ordinanza concernente le ...
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Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC Standortadresse: Postadresse: Q494-1382 7.12.2017 Modifica dei requisiti tecnici e dell’esame d’immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo tachigrafo Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Rapporto esplicativo
Compendio Con il presente rapporto si pone in consultazione la modifica dell’ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)1, la cui revisione parziale intende armonizzare le prescrizioni svizzere concernenti diversi tipi di veicoli con le norme europee più avanzate e contribuisce inoltre, ai sensi della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr)2, a migliorare ulteriormente la sicurezza stradale e la protezione ambientale, evitando al contempo la creazione di ostacoli tecnici al commercio. Situazione iniziale L’Unione europea ha recentemente aggiornato le proprie prescrizioni tecniche concernenti i veicoli agricoli e forestali3, veicoli che, in base all’Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA)4, la Svizzera è tenuta a immatricolare anche nel proprio Paese. Le nuove prescrizioni europee contemplano in particolare requisiti più rigidi in materia di sistemi di frenatura e differiscono dalle norme concernenti la costruzione e l’equipaggiamento vigenti in Svizzera. Per evitare ostacoli commerciali di natura tecnica, l’ordinanza del 19 giugno 19955 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) va dunque adeguata alla nuova normativa europea. Affinché i veicoli svizzeri già circolanti possano essere agganciati a veicoli europei ed essere impiegati in tutta sicurezza anche in futuro, si devono in particolare armonizzare gli impianti di frenatura e i ganci di traino. Le prescrizioni tecniche UE in materia di costruzione ed equipaggiamento dei veicoli adibiti al trasporto di persone e cose quali automobili, furgoni e torpedoni sono ormai consolidate da tempo. L’attuazione della mozione Darbellay (13.3818)6 esige che i Cantoni facciano affidamento sui certificati di conformità (CoC) rilasciati (dai costruttori) nell’Unione europea e immatricolino i veicoli nuovi (non più vecchi di un anno e con meno di 2000 km) in via puramente amministrativa, senza cioè che questi debbano essere fisicamente presentati all’ufficio della circolazione stradale per il controllo d’identificazione (rinuncia all’esame in caso di corrispondenza tra veicolo e CoC). I motori delle macchine di lavoro devono inoltre adempiere alle prescrizioni UE sui gas di scarico per le «macchine mobili non stradali (NRMM-Non-Road Mobile Machinery)», che sono state irrigidite con l’introduzione, a partire dal 2019, della fase V per l’immatricolazione e che fissano, per quanto riguarda i gas di scarico, valori di livello analogo a quelli previsti dalla norma EURO VI per gli autocarri. Poiché, al pari dei gas di scarico prodotti dai motori a combustione, anche il rumore ha un forte impatto sull’ambiente e sulla popolazione, per ridurre i disturbi notturni e tenere debitamente conto della mozione Golay (17.3242; non ancora trattata dalla Camera)7, sono state prese in esame anche misure di riduzione delle emissioni foniche prodotte dai veicoli dotati di luci blu. Dopo essere state esaminate internamente, sono state infine integrate nella revisione, e quindi poste in discussione nel quadro della presente procedura di consultazione, anche proposte di adeguamento di singole disposizioni avanzate da diverse associazioni settoriali e gruppi d’interesse. Contenuto del progetto La maggior parte degli articoli e due degli allegati dell’OETV rivisti concernono le prescrizioni relative alla classificazione e alla costruzione e/o all’equipaggiamento dei rimorchi di lavoro e dei veicoli ad uso agricolo. I principali elementi di tecnica dei veicoli toccati sono i requisiti concernenti gli impianti di 1 RS 741.41 2 RS 741.01 3 Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all’omo- logazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali, GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/1788, GU L 277 del 13.10.2016, pag. 1. 4 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, concluso il 21 giugno 1999 (Mutual Recognition Agreement; MRA; RS 0.946.526.81). 5 RS 741.41 6 «Snellimento delle procedure d'immatricolazione dei veicoli a motore e aumento della sicurezza stradale». 7 «Ridurre l'inquinamento acustico provocato dagli avvisatori a due suoni alternati per veicoli prioritari». 1
frenatura, i dispositivi di agganciamento, le lunghezze prescritte per le attrezzature di lavoro montate anteriormente e i carichi dell’asse dei rimorchi. Alcuni di questi aggiornamenti richiedono anche adeguamenti dell’ordinanza del 13 novembre 19628 sulle norme della circolazione stradale (ONC), dell’ordinanza del 27 ottobre 19769 sull’ammissione alla circolazione (OAC) e dell’ordinanza del 19 giugno 199510 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV). Le modifiche riguardanti la classificazione dei veicoli derivano prevalentemente dalle definizioni UE delle categorie di trattori e rimorchi. La seconda delle quattro parti in cui è suddivisa l’OETV contiene le disposizioni sull’esame del veicolo. I capitoli sui controlli pre-immatricolazione e periodici sono stati riorganizzati nel quadro dell’attuazione della mozione Darbellay (13.3818); il capitolo sull’esame d’immatricolazione è stato invece completamente riformulato. Altre modifiche, proposte sulla base di suggerimenti individuali, riguardano l’uniformazione della classificazione dei veicoli dei pompieri e della protezione civile e l’equiparazione dei rimorchi di circhi e baracconisti ai rimorchi di lavoro. Le prescrizioni in materia di gas di scarico applicabili ai vari tipi di veicoli svizzeri contenute nell’allegato 5 sono state adeguate alle nuove prescrizioni UE e i corrispondenti riferimenti aggiornati, con conseguente adeguamento dell’ordinanza del DATEC del 21 agosto 200211 sulla manutenzione e il controllo successivo degli autoveicoli per quanto concerne le emissioni dei gas di scarico e di fumo. Il recepimento delle nuove prescrizioni aggiornate dall’Unione europea riguardo al tachigrafo (attuale odocronografo nella terminologia svizzera), insieme all’introduzione del cosiddetto «tachigrafo intelligente», ha richiesto l’adeguamento di diverse ordinanze tra cui l’OETV, l’OATV e l’OAC. L’insieme di queste modifiche, che il presente rapporto riassume solo brevemente, è descritto in dettaglio nel rapporto esplicativo «Ordinanza per gli autisti (OLR 1) e altre ordinanze in attuazione del regolamento (UE) n. 165/201412 (introduzione del «tachigrafo intelligente»)». 8 RS 741.11 9 RS 741.51 10 RS 741.511 11 RS 741.437 12 Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachi- grafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, GU L60 del 28.2.2014, pag. 1. 2
Indice 1. Punti essenziali del progetto....................................................................................................... 4 1.1. Situazione iniziale .................................................................................................................... 4 1.2. La nuova regolamentazione proposta ..................................................................................... 4 1.2.1. Veicoli a uso agricolo e forestale ............................................................................................. 4 1.2.2. Immatricolazione agevolata per veicoli importati direttamente dall’UE ................................... 6 1.2.3. Prescrizioni in materia di emissioni .......................................................................................... 6 1.2.4. Classificazione secondo il tipo di veicolo ................................................................................. 7 1.2.5. Altre modifiche ......................................................................................................................... 8 1.2.6. Entrata in vigore prevista ......................................................................................................... 8 2. Commenti alle singole disposizioni ............................................................................................ 9 2.1. Modifica dell’ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali ...................... 9 2.2. Modifica dell’ordinanza del DATEC sulla manutenzione e il controllo successivo degli autoveicoli per quanto concerne le emissioni dei gas di scarico e di fumo ........................... 32 2.3. Modifica dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale ............................................ 32 2.4. Modifica dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione ..................................................... 35 2.5. Modifica dell’ordinanza concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali ..................... 36 3. Ripercussioni ............................................................................................................................ 37 3.1. Ripercussioni per la Confederazione ..................................................................................... 37 3.1.1. Ripercussioni finanziarie ........................................................................................................ 37 3.1.2. Ripercussioni sull’effettivo del personale ............................................................................... 37 3.2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni .................................................................................. 37 3.3. Ripercussioni per l’economia ................................................................................................. 37 3.4. Ripercussioni per la società ................................................................................................... 38 3.5. Ripercussioni per l’ambiente .................................................................................................. 38 4. Aspetti giuridici.......................................................................................................................... 39 4.1. Basi legali ............................................................................................................................... 39 4.2. Rapporto con il diritto europeo ............................................................................................... 39 3
1. Punti essenziali del progetto 1.1. Situazione iniziale Per rimanere al passo con i progressi in campo tecnico e della protezione ambientale e con i più recenti ritrovati in materia di sicurezza, l’OETV è costantemente adeguata alle nuove situazioni di fatto, tenendo conto degli sviluppi internazionali. A seguito dell’Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA) e dell’Accordo sui trasporti terrestri (ATT)13 conclusi nel quadro del primo pacchetto di accordi bilaterali (Bilaterali I), lo stato delle prescrizioni dell’Unione europea riconosciute in Svizzera è costantemente aggiornato, armonizzando i pesi e le misure in uso nel traffico transfrontaliero. Secondo la legge federale del 6 ottobre 199514 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), tutti i requisiti concernenti i prodotti svizzeri vanno inoltre elaborati in modo tale da non creare ostacoli allo scambio internazionale di merci per via di prescrizioni tecniche non uniformi. 1.2. La nuova regolamentazione proposta 1.2.1. Veicoli a uso agricolo e forestale Emanando il nuovo regolamento quadro e le relative disposizioni di dettaglio sotto forma di regolamenti delegati, l’UE ha interamente aggiornato le proprie prescrizioni tecniche concernenti i veicoli agricoli e forestali. Nell’Unione europea tali prescrizioni sono vincolanti dal 1° gennaio 2016 per tutti i nuovi modelli di trattori e di rimorchi, qualora ne sia prevista l’omologazione. I veicoli omologati e conformi quindi alle nuove prescrizioni possono essere già immatricolati in Svizzera dal 1° giugno 2015. In base all’MRA, anche gli Stati membri dell’UE e della CEE devono accettare veicoli svizzeri provvisti di approvazione del tipo conformemente a queste prescrizioni. I veicoli a uso agricolo e forestale omologati secondo la vecchia normativa CE possono essere immatricolati nell’UE solo fino al 31 dicembre 2017. Se importati in Svizzera entro tale data, potranno continuare a essere immatricolati nel nostro Paese senza restrizioni anche più tardi. In Svizzera come nell’Unione europea vige l’obbligo di omologazione per i trattori, ma non per i rimorchi agricoli, per i quali l’applicazione delle prescrizioni UE è dunque facoltativa. In alternativa possono essere applicate prescrizioni nazionali deroganti. I veicoli conformi allo standard UE hanno tuttavia il vantaggio di essere accettati nell’intero spazio UE e AELS, per cui l’Unione europea si aspetta che, come accaduto dopo l’emanazione delle prescrizioni CE ora abrogate, l’attuale stato normativo s’imponga anche nelle prescrizioni nazionali degli Stati membri. Affinché i veicoli svizzeri possano essere combinati con quelli provenienti dall’UE anche in futuro, occorre armonizzare le prescrizioni concernenti i freni e i ganci di traino, a beneficio sia dei costruttori che dei consumatori svizzeri. 13 Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, concluso il 21 giugno 1999 (accordo sui trasporti terrestri, ATT; RS 0.740.72). 14 RS 946.51 4
La tabella seguente mostra l’evoluzione delle prescrizioni relative al raccordo dei freni fra trattore e rimorchio nell’Unione europea e in Svizzera: Tipo di veicolo Stato delle prescrizioni UE UE CH Vecchio (direttiva a 1 condotta (idraulico) a 1 condotta (idraulico) Trattori n. 2003/37/CE15) e/o e/o a 2 condotte a 2 condotte (pneumatico) (pneumatico) Nuovo (regolamento (UE) a 2 condotte (idraulico a 2 condotte (idraulico n. 167/201316) e/o pneumatico) e/o pneumatico) dal 1.1.2018 dal 1.1.2018 e (a titolo accessorio) e (a titolo accessorio) a 1 condotta (idraulico), a 1 condotta (idraulico) ma vietato dal 1.1.2021 senza limiti di tempo Vecchio (-) nessuna prescrizione a 1 condotta (idraulico) Rimorchi UE specifica, ma o differenti prescrizioni nazionali a 2 condotte (pneumatico) fino al 31.12.2017 immatricolabili fino al nessuna 30.4.2019 se immatricolazione importati/fabbricati in assicurata in tutta l’UE; CH, in seguito ev. secondo immatricolazione post prescrizioni nazionali importazione possibile senza limiti di tempo omologazione non possibile approvazione del tipo facoltativa Nuovo (regolamento (UE) a 2 condotte (idraulico o a 2 condotte (idraulico o n. 167/2013) pneumatico) pneumatico) o ev. prescrizioni nessuna prescrizione nazionali deroganti CH derogante rispetto a UE vincolante dal 1.1.2018 vincolante dal 1.5.2019 ai fini se importati/fabbricati in dell’immatricolazione CH assicurata in tutta l’UE approvazione del tipo omologazione facoltativa necessaria ai fini dell’immatricolazione assicurata in tutta l’UE Le nuove prescrizioni UE comportano delle novità anche a livello di pesi e misure. In futuro gli assi dei rimorchi alimentati dall’energia prodotta dal motore del trattore potranno ad esempio trainare lo stesso 15 Direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei si- stemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli, che abroga la direttiva 74/150/CEE, GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1 (abrogata). 16 Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all’omo- logazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali, GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/1788, GU L 277 del 13.10.2016, pag. 1. 5
carico degli assi motori dei veicoli, mentre i rimorchi di lavoro potranno essere larghi fino a 3 m invece degli abituali 2,55 m. Affinché i veicoli provvisti di omologazioni riconosciute secondo il capitolo 13 MRA possano essere immatricolati anche in Svizzera e, in linea con l’ATT, impiegati anche nel traffico merci transfrontaliero, occorre adeguare le prescrizioni tecniche contenute nell’OETV e le norme sulla circolazione nell’ONC. I conducenti di trattori agricoli devono inoltre poter vedere bene l’area dietro al trattore, poiché è lì che viene montata la maggior parte degli attrezzi necessari ai lavori da svolgere. Il sedile del conducente è dunque collocato, a seconda della funzione, più o meno lontano dall’estremità anteriore del veicolo: questo, in fase di svolta in una strada, può creare ostacoli alla visibilità, oggi compensati il più delle volte posizionando gli specchi retrovisori laterali il più lontano possibile anteriormente. Poiché però la lontananza dagli specchi riduce l’efficacia di tale misura compensativa, la distanza dall’estremità anteriore del veicolo al centro del dispositivo di guida è limitata a 4 metri. Negli ultimi anni la potenza dei trattori è andata via via aumentando, così come la lunghezza e il volume dei motori. Anche i sistemi di trattamento dei gas di scarico, come i filtri antiparticolato e i catalizzatori, occupano spazio e, sommati agli altri elementi, tendono ad aumentare la lunghezza del cofano. Se un trattore monta e trasporta un’attrezzatura di lavoro anche sul davanti, la distanza massima permessa di quattro metri non è più sufficiente. Diverse associazioni e organizzazioni agricole hanno perciò chiesto di adeguare questo limite, prevedendo come misura compensativa il ricorso a «telecamere di visione laterale» collegate a dei monitor posti nella cabina di guida (sistemi di retrovisione a telecamera e monitor). 1.2.2. Immatricolazione agevolata per veicoli importati direttamente dall’UE L’agevolazione si applica solo ai veicoli nuovi (ossia di non più di un anno e con meno di 2000 km) omologati nell’Unione europea. Presentando il certificato di conformità UE (CoC) rilasciato dal costruttore, l’immatricolazione, sempre a opera dei Cantoni, sarà svolta solo in via amministrativa. Gli uffici della circolazione stradale procederanno a un’identificazione o a un controllo di funzionamento del veicolo solo in determinati casi eccezionali. Spetterà di conseguenza al proprietario del veicolo far pervenire alle autorità competenti il certificato di conformità (CoC), l’attestato di assicurazione e il modulo 13.20 A (rapporto di perizia) timbrato dalle autorità doganali. Per le automobili nuove (e fra qualche anno anche per i furgoni), il proprietario dovrà inoltre fornire il giustificativo di pagamento della tassa d’incentivazione sulle emissioni di diossido di carbonio (sanzione legata alle emissioni di CO2). A tal fine dovrà inviare il modulo 13.20 A e il CoC all’Ufficio federale delle strade (USTRA), che calcolerà l’importo eventualmente dovuto e lo riporterà nel modulo 13.20 A. Per gli altri tipi di veicolo, come ad esempio i motoveicoli o i trattori, tale sanzione decade. Potranno approfittare dell’immatricolazione agevolata anche i veicoli provvisti di approvazione del tipo o scheda tecnica svizzera (scheda rilasciata dall’USTRA su richiesta di un importatore per certificare l’omologazione UE riconosciuta in Svizzera). La facoltà dei Cantoni di delegare il controllo pre-immatricolazione è inoltre estesa a tutti i tipi di veicoli. Ai Cantoni viene data pure la possibilità di delegare gli esami successivi a modifiche soggette a notifica e controllo. Per i veicoli che non dispongono di approvazione del tipo o di scheda tecnica svizzera presso l’USTRA, i dati rilevanti ai fini dell’immatricolazione non possono più essere attinti dal sistema informatico dell’USTRA, ma devono essere ricavati autonomamente dagli uffici della circolazione stradale dalla documentazione CoC loro fornita. 1.2.3. Prescrizioni in materia di emissioni Oltre alle note norme EURO previste per i veicoli stradali, nell’UE vigono anche prescrizioni in materia di emissioni per motori a combustione di «macchine mobili non stradali» (Non-Road Mobile Machinery, NRMM), ossia trattori, macchine di lavoro e veicoli municipali che, non essendo destinati a essere impiegati principalmente su strada, non sono propriamente definite veicoli stradali. Tali prescrizioni sulle NRMM, che saranno applicate anche in Svizzera, sono state interamente rielaborate con il regolamento (UE) 2016/162817 volto a introdurre la fase V e vanno a sostituire quelle 17 Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016 relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione 6
della direttiva 97/68/CE18 (fasi I-IV). Il campo d’applicazione è ora esteso ai motori di potenza inferiore a 19 kW e superiore a 560 kW, per cui in futuro vi rientreranno, oltre ai motori diesel, anche tutti i motori a combustione a benzina e a gas. Nel caso dei motori diesel di potenza compresa tra 19 e 560 kW l’inasprimento del valore limite del numero di particelle renderà inevitabile l’uso di sistemi antiparticolato, come pure l’introduzione di un elementare sistema di diagnostica a bordo (On-Board-Diagnosis, OBD) per la sorveglianza delle emissioni effettive durante l’uso. D’ora in avanti ricadranno nel campo d’applicazione di queste prescrizioni UE anche le motoslitte e determinati veicoli fuoristrada non primariamente previsti per il trasporto su strada (ad es. i cosiddetti quad). Questi requisiti saranno recepiti simultaneamente e nella loro integralità anche in Svizzera, per cui in futuro saranno assoggettati alla fase V, che contempla valori limite analoghi a quelli previsti per gli autocarri dalle norme sui gas di scarico EURO VI, anche le motoslitte, i monoassi e i carri a mano provvisti di motore. Le misure volte a proteggere l’uomo e l’ambiente dall’inquinamento acustico non sono previste solo a livello di prescrizioni sulle emissioni dei motori, ma anche ovunque sia possibile raggiungere, con mezzi appropriati, miglioramenti significativi per gli interessati. Per tutelare maggiormente la quiete notturna degli abitanti di strade spesso percorse da veicoli dotati di luci blu vengono pertanto introdotte prescrizioni specifiche sugli avvisatori a suoni alternati, così come chiesto anche dalla mozione Golay (17.3242; non ancora trattata dalla Camera). Si rinuncia tuttavia a nuove prescrizioni in materia di equipaggiamento. Se si prescrivesse ad esempio un regolatore di volume per gli avvisatori a suoni alternati su mezzi d’intervento nuovi, la misura diverrebbe efficace solo con la sostituzione del parco veicoli, ossia in tempi piuttosto lunghi; riequipaggiare veicoli del servizio antincendio, sanitario e della polizia già in circolazione sarebbe d’altra parte estremamente costoso. Una soluzione appropriata, dunque, si è rivelata essere l’adeguamento delle prescrizioni sull’uso degli avvisatori a suoni alternati contenute nell’articolo 16 capoverso 3 ONC, che saranno quindi integrate con elementi di comprovata efficacia oggi contenuti (unicamente) in un promemoria, fra cui un azionamento degli avvisatori diverso in caso di interventi urgenti diurni e notturni. 1.2.4. Classificazione secondo il tipo di veicolo Mentre le prescrizioni tecniche concernenti la maggior parte dei veicoli stradali sono già ampiamente armonizzate con le norme europee, la classificazione come veicolo di lavoro (targa blu) o veicolo di trasporto (targa bianca) si basa su disposizioni del diritto svizzero. Il tipo di veicolo è determinante non solo per stabilire quali siano le prescrizioni tecniche applicabili, ma anche con quale frequenza i veicoli debbano essere controllati (cosiddetto esame successivo), quali categorie di patenti siano necessarie per guidarli, se e come vada versata la tassa sul traffico pesante e come vadano calcolate – in combinazione con le regolamentazioni cantonali – le imposte di circolazione. I gruppi d’interesse legati ai corpi svizzeri dei pompieri professionisti e di milizia hanno manifestato all’Ufficio federale delle strade (USTRA) il desiderio che i veicoli del servizio antincendio siano tutti indistintamente immatricolati come veicoli di lavoro con targa blu, di modo che, indipendentemente dal fatto che siano destinati al trasporto di materiale o di persone o all’effettivo svolgimento di lavori, valga per tutti la stessa frequenza di controllo. La frequenza dei controlli periodici è anche alla base della richiesta dell’organizzazione mantello delle associazioni circensi di equiparare ai rimorchi di lavoro i rimorchi di circhi e baracconisti, essendo il loro unico scopo quello di trasportare da un luogo all’altro le attrezzature mobili di queste attività. Del significato particolare dell’industria circense e fieristica, che da secoli percorre le strade del Paese portando cultura e intrattenimento vicino alle case del pubblico, si è del resto già tenuto conto a livello di diritto federale riducendo la tassa forfettaria sul traffico pesante: i veicoli a motore di queste imprese che trasportano esclusivamente materiale destinato alle loro attività o che trainano rimorchi non soggetti alla tassa pagano infatti un importo forfettario, mentre i rimorchi adibiti ad abitazione di espositori e artisti per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE, GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53. 18 Direttiva 97/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicina- mento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inqui- nanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali, GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1 (abrogata). 7
circensi, come pure i rimorchi destinati esclusivamente al trasporto di materiale impiegato per lo svolgimento delle attività, sono completamente esonerati dalla tassa sul traffico pesante. 1.2.5. Altre modifiche Altre modifiche di piccola portata sono scaturite dagli scambi con le autorità cantonali di esecuzione, da richieste del settore e da domande di singoli cittadini. Poiché riguardano tematiche molto diverse e sono estremamente specifiche, sono illustrate nei commenti alle singole disposizioni, unitamente agli eventuali conseguenti adeguamenti in varie ordinanze inerenti alla circolazione stradale. 1.2.6. Entrata in vigore prevista Le modifiche dovrebbero entrare in vigore il 1° febbraio 2019. Per le prescrizioni contenenti requisiti nuovi o più severi che richiedono un adeguamento della produzione da parte dei costruttori o l’importazione tempestiva di veicoli ordinati all’estero, l’entrata in vigore è invece prevista al 1° maggio 2019 (cfr. anche i singoli commenti dettagliati nel capitolo 2). 8
2. Commenti alle singole disposizioni 2.1. Modifica dell’ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali Ingresso Non tutte le norme di delega per le quali l’OETV contiene già disposizioni d’esecuzione sono enumerate nell’ingresso. Per maggiore coerenza si completa dunque l’elenco. Sostituzione di espressioni Cpv. 1: la designazione svizzera di veicoli specificamente concepiti per l’agricoltura o un settore equiparato deve essere armonizzata con quelle in uso nell’UE. D’ora in avanti i veicoli agricoli dovranno pertanto essere denominati «veicoli agricoli e forestali», il che rende necessario adeguare diversi articoli dell’OETV e altre ordinanze inerenti al diritto della circolazione stradale. Nel presente rapporto si utilizzerà dunque il termine «veicoli agricoli» con riferimento alla normativa vigente e si parlerà invece di «veicoli agricoli e forestali» con riferimento alle modifiche previste. Cpv. 2: nella versione italiana si propone di uniformare il termine «odocronografo» sostituendolo, in tutte le occorrenze all’interno dell’ordinanza, con «tachigrafo». Cpv. 3: nella versione italiana viene uniformata la traduzione del termine tedesco «Dauerbremse»: in tutta l’ordinanza, laddove compare ancora l’espressione «freni continui», questa viene sostituita con «rallentatore». Cpv. 4: nella versione italiana il termine «attrezzi suppletivi» è sostituito, in tutta l’ordinanza, con «at- trezzi accessori». Cpv. 5: nella versione italiana, negli articoli 27 capoverso 2 lettere a e c, 28 lettere b e c nonché 110 capoverso 3 lettera b il termine «accessori» è sostituito con «attrezzi accessori». Cpv. 6: nella versione italiana negli articoli 13 capoverso 1 e 2 lettera c, 22 capoverso 2 lettera d, 38 capoverso 3, 168 capoverso 2, 171 capoverso 3 e nell’allegato 8 il termine «apparecchi di lavoro» è sostituito, per motivi di uniformità, con «attrezzature di lavoro». Cpv. 7: nella versione italiana negli articoli 13 capoverso 3 lettera b, 22 capoverso 3, 165 capoverso 4 e 171 capoverso 2 il termine «attrezzi di lavoro» è sostituito, per motivi di uniformità, con «attrezzature di lavoro». Cpv. 8: nella versione italiana il termine «collegamento di sicurezza» è sostituito, per motivi di uniformità, in tutta l’ordinanza con «agganciamento di sicurezza». Cpv. 9: nella versione italiana il termine «slitte a motore» è sostituito, in tutta l’ordinanza, con «moto- slitte». Art. 7 cpv. 1 lett. a e 2 Cpv. 1 lett. a: nella versione italiana il termine «dispositivo di agganciamento per rimorchi» è sostituito con «gancio di traino». Cpv. 2: nella versione italiana l’espressione «carico del dispositivo d'appoggio e carico della sella d'ap- poggio» è sostituita con «carico d’appoggio o della sella». Art. 8 cpv. 1 e 2 Cpv. 1: nella versione italiana vengono sostituite le seguenti espressioni: «carico del dispositivo d'ap- poggio» con «carico d’appoggio» e «dispositivo di attacco (dispositivo di agganciamento per rimor- chi)» con «dispositivo di agganciamento (gancio di traino)». Cpv. 2: nella versione italiana vengono sostituite le seguenti espressioni: «carico della sella d'appoggio» con «carico della sella» e «veicolo trattore a sella» con «trattore a sella». 9
Art. 9 cpv. 5 (nuovo) I «veicoli agricoli», cosi come definiti nella normativa svizzera, godono di diversi privilegi (in materia ad es. di patenti, obbligo di immatricolazione, tasse, ecc.), ma vedono il loro utilizzo limitato ai soli scopi agricoli. Per contro, l’UE stabilisce sì prescrizioni specifiche per i «veicoli agricoli e forestali», senza tuttavia entrare in aspetti legati al loro utilizzo. Per far sì che i veicoli concepiti a fini agricoli e forestali possano continuare a essere immatricolati come veicoli industriali ed essere quindi utilizzati anche a scopo non agricolo, occorre dunque poter derogare alla classificazione dei veicoli UE in base al diritto svizzero (cfr. punto 4.2 Rapporto con il diritto europeo). Dal momento che in Svizzera i veicoli agricoli e forestali possono essere utilizzati solo a scopi agricoli e che la loro velocità massima, diversamente che nell’UE, non può superare i 40 km/h, occorre mantenere la definizione di questa categoria nell’OETV (i veicoli con velocità massima superiore a 40 km/h sono immatricolati come veicoli industriali). I veicoli agricoli sono oggi definiti nella parte terza dell’OETV (Esigenze tecniche; articoli 161 e 207), mentre i criteri di classificazione degli altri veicoli sono contenuti nella parte prima, per cui ai mezzi che corrispondono perfettamente alle norme europee la parte terza non si applica. Poiché i criteri di classificazione della parte prima si applicano invece a tutti i veicoli stradali, per consentire che anche i trattori e i rimorchi UE possano essere classificati come veicoli agricoli oggi è necessario ricorrere nella parte prima, sotto ai criteri di classificazione degli autoveicoli e dei rimorchi, a un richiamo incrociato ai veicoli agricoli della parte terza. Questa struttura risulta tuttavia macchinosa. In futuro, per maggiore semplicità e allo scopo di riunire tutte le definizioni in un’unica disposizione, anche i veicoli agricoli e forestali saranno inclusi nell’articolo 9 (Veicoli) nella parte prima dell’OETV, con conseguente semplificazione degli articoli 11, 161 e 207. Art. 11 cpv. 4 Cfr. commenti all’articolo 9 capoverso 5. Art. 12 Classificazione secondo il diritto UE Ai fini dell’armonizzazione con le norme europee più avanzate, occorre recepire le diverse definizioni date a trattori e rimorchi (cfr. art. 20). Per maggiore comprensibilità l’articolo è quindi riorganizzato e riformulato. Art. 13 cpv. 2 lett. d Gli autoveicoli del servizio antincendio e della protezione civile saranno equiparati, indipendentemente dal loro equipaggiamento, agli autoveicoli di lavoro. Dato che le mansioni dei vigili del fuoco e della protezione civile richiedono sempre più spesso equipaggiamenti specifici per i vari tipi d’intervento, non di rado i loro veicoli fungono da vettori dei moduli necessari di volta in volta e non dispongono più di apparecchi fissi. Semplificandone i criteri di classificazione, si accresce la trasparenza e si favorisce un’esecuzione uniforme da parte delle autorità cantonali d’immatricolazione. La classificazione di questi veicoli come macchine di lavoro invece che come veicoli adibiti al trasporto di cose come nel diritto vigente (con soli compiti di trasporto, quali i veicoli per il trasporto di squadre o gli autocarri a sovrastruttura intercambiabile) implica non solo scadenze più lunghe per i controlli periodici obbligatori, ma anche prescrizioni in materia di costruzione ed equipaggiamento (ad es. riguardo i sistemi di guida assistita) meno rigide. I veicoli in dotazione dei corpi in questione, tuttavia, si basano perlopiù su telai standard di autocarri o furgoni che soddisfano a priori le prescrizioni UE concernenti i veicoli stradali. Sia i veicoli dei pompieri sia i veicoli di lavoro della protezione civile sono esentati dalla tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali (art. 4 cpv. 1 lett. b LUSN19). Art. 20 cpv. 3 lett. cbis, d e f nonché cpv. 4 (nuovo) Lett. cbis: ai fini dell’armonizzazione con le norme europee più avanzate occorre recepire diverse definizioni di trattori e rimorchi a seconda della loro costruzione (cfr. anche art. 12). Poiché in futuro si dovranno poter immatricolare anche in Svizzera i «rimorchi a timone rigido» provvisti di omologazione 19 Legge federale del 19 marzo 2010 concernente la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali, RS 741.71. 10
secondo il regolamento (UE) n. 167/201320, si deve integrare nell’OETV anche questo tipo di rimorchio. I rimorchi ad asse centrale già definiti nell’OETV sono un sottoinsieme di quelli a timone fisso, ma per i primi vigono prescrizioni specifiche. Di norma i rimorchi a timone rigido trasmettono un carico d’appoggio maggiore di quello consentito per i rimorchi ad asse centrale. A seguito di questo adeguamento, tale sottoinsieme è sostituito con il termine più generale di rimorchio a timone rigido in diversi articoli (dove non viene più commentato): si tratta degli articoli 12, 21, 183, 184, 195, 201 e dell’allegato 7 P-OETV nonché dell’articolo 67 P-ONC. Con questa modifica si garantisce inoltre che tutti i rimorchi conformi con un’omologazione UE secondo il capitolo 13 MRA possano essere immatricolati senza restrizioni. Lett. d: definizione di «rimorchio ad asse centrale»: si specifica che questo tipo rientra fra i rimorchi a timone rigido. Lett. f: con l’abrogazione delle direttive d’esecuzione concernenti l’immatricolazione di veicoli cingolati e rimorchi a slitta21 viene meno la definizione dei rimorchi a slitta ivi contenuta (cfr. commenti agli art. 61 e 77 P-ONC al punto 2.3 nonché all’art. 72 P-OAC al punto 2.4), che viene pertanto ripresa nelle definizioni dei veicoli dell’OETV. Cpv. 4: la classificazione dei timoni regolabili idraulicamente fra i timoni rigidi può essere utilizzata anche per i rimorchi ad asse centrale. Art. 21 Classificazione dei rimorchi secondo il diritto UE Come nel caso della classificazione dei trattori (cfr. commento all’art. 12), occorre introdurre qui anche le definizioni UE dei rimorchi agricoli e forestali della classe «R» per i rimorchi di trasporto e della classe «S» per i rimorchi di lavoro. Per maggiore comprensibilità l’articolo è riorganizzato dal punto di vista strutturale e riformulato dal punto di vista redazionale. Il termine «rimorchi ad asse centrale» è sostituito con «rimorchi a timone rigido». Per i rimorchi ad asse centrale e i rimorchi a timone rigido delle classi R e S l’UE introduce una definizione di «massa massima tecnicamente ammissibile» derogante rispetto a quella dei rimorchi della classe O (allegato XXII punto 2.3.2. regolamento delegato (UE) 2015/20822), in base alla quale il carico statico (o carico d’appoggio nella terminologia svizzera) non è più compreso nella massa totale. In futuro, le omologazioni, i certificati di conformità UE (CoC) e la targa apposta dal costruttore sui rimorchi dovranno riportare il peso massimo garantito dal costruttore e il carico d’appoggio come valori separati. Ciò si ripercuote anche sul «peso garantito» secondo l’articolo 7 capoverso 3 OETV, che si fonda su quello indicato dal costruttore, cosa di cui occorre tener conto nella fissazione del «peso totale» (art. 7 cpv. 4 OETV). Poiché nella licenza di circolazione svizzera viene iscritto il «peso totale», che include il carico d’appoggio trasmesso al veicolo trattore, ai fini del rilascio di tale documento vanno ora sommati la «massa massima tecnicamente ammissibile» e il «carico verticale sul punto di aggancio (S)». Art. 22 cpv. 2 lett. a e c (nuovo) Lett. a: le prescrizioni UE concernenti l’omologazione di veicoli agricoli e forestali consentono il rilascio di omologazioni per rimorchi di lavoro (classe S), anche se questi dispongono di una capacità di carico limitata. Pur non essendo definita la configurazione, la capacità di carico non può superare i 2/3 del peso garantito e il materiale accolto temporaneamente in questo vano deve essere in relazione con il lavoro svolto, sia esso il risultato o il prodotto originario del processo lavorativo. I criteri di classificazione dell’OETV vanno adeguati alla formulazione del diritto europeo. Poiché secondo le vigenti norme europee i rimorchi di lavoro agricoli e forestali possono avere in generale una larghezza pari al massimo a 3,0 m, non è necessario adeguare le disposizioni del diritto federale al riguardo, essendo i rimorchi di lavoro agricoli già oggi ammessi come veicoli speciali se non 20 Cfr. nota a piè di pagina al punto 1.2.1. 21 Direttive del DFGP del 14 febbraio 1968 relative all’ammissione di veicoli cingolati e di slitte rimorchiate. 22 Regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione dell’8 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzio- nale del veicolo per l’omologazione dei veicoli agricoli e forestali, GU L 042 del 17.2.2015, pag. 1, modificato dal regolamento delegato (UE) 2016/1788, GU L 277 del 13.10.2016, pag. 1. 11
superano i 3,50 m di larghezza (art. 27 cpv. 1 OETV). Non saranno tuttavia più necessarie giustificazioni speciali per il superamento della larghezza consentita di 2,55 m per i rimorchi di trasporto. Lett. c: i rimorchi di trasporto di circhi e baracconisti godono già di un trattamento speciale a livello di diritto federale, in quanto sono esentati dalla tassa sul traffico pesante. Su domanda del titolare del veicolo possono essere designati nella licenza di circolazione come «veicoli da fiera» conformemente alle Istruzioni dell’Amministrazione federale delle dogane ai Cantoni sulla tassa sul traffico pesante. I gruppi d’interesse del settore hanno chiesto all’Ufficio federale delle strade (USTRA) che i rimorchi così designati in futuro siano equiparati ai rimorchi di lavoro, il che, specie per i rimorchi con peso totale superiore a 3,5 t, comporta intervalli più lunghi tra i controlli periodici obbligatori. Attualmente tale obbligo interessa, a livello nazionale, 359 rimorchi. Poiché, conformemente all’articolo 3 della legge del 19 dicembre 199723 sul traffico pesante (LTTP), i rimorchi di lavoro non sono soggetti all’obbligo di versare la tassa in questione, in futuro sarebbero assoggettati all’obbligo di pagare il contrassegno stradale conformemente all’articolo 3 capoverso 2 LUSN. L’equiparazione ai rimorchi di lavoro si applica solo ai veicoli che trasportano esclusivamente materiale circense o fieristico. I veicoli di circhi e baracconisti non devono tuttavia poter approfittare retroattivamente della minore severità dei requisiti tecnici previsti per i rimorchi di lavoro. Per i rimorchi di baracconisti muniti di targhe bianche attualmente in circolazione si introduce pertanto nel quadro della presente revisione una disposizione transitoria che si applicherà fino all’entrata in vigore di prescrizioni più severe in materia di freni e che disciplinerà i requisiti concernenti la costruzione e l’equipaggiamento dei rimorchi di lavoro (art. 222p cpv. 1). La modifica proposta entrerà in vigore in maniera scaglionata contemporaneamente alle modifiche dei requisiti concernenti i freni dei rimorchi di lavoro (cfr. commenti all’art. 201 e al n. III del progetto d’ordinanza). Art. 29 - 34b Nel quadro dell’attuazione della mozione Darbellay (13.3818) è stato riformulato il capitolo sull’esame d’immatricolazione e modificato di conseguenza il capitolo sull’esame successivo. Sono state inoltre riunite in un nuovo capitolo 2a le disposizioni comuni concernenti gli esami d’immatricolazione e gli esami successivi. Le modifiche si applicheranno a partire dall’entrata in vigore ordinaria (cfr. n. III del progetto d’ordinanza). Art. 29 Principio Cpv. 1: adeguamenti redazionali del testo in vigore. La disposizione secondo cui i rimorchi sono controllati con veicoli trattori idonei è trasferita nell’articolo 34b capoverso 6 P-OETV. Il rimando all’ordinanza del 27 ottobre 197624 sull’ammissione alla circolazione (OAC) è soppresso; l’OAC si applica comunque. Cpv. 2: l’esame d’immatricolazione per i ciclomotori non è disciplinato nell’OETV. Sono sufficienti gli articoli 90–96 OAC. Cpv. 3: adeguamenti redazionali della disposizione vigente. Cpv. 4: adeguamenti redazionali della disposizione del (finora) vigente capoverso 5. N.B.: le disposizioni dei (finora) vigenti capoversi 2 e 4 sono spostate nell’articolo 34b P-OETV. Art. 30 Esame di veicoli nuovi Cpv. 1: nel presente capoverso si dà attuazione alla mozione Darbellay (13.3818). In futuro i veicoli nuovi che dispongono di un certificato di conformità UE (CoC) valido potranno essere immatricolati in via amministrativa senza controllo tecnico e senza identificazione presso un ufficio della circolazione stradale (il CoC è un documento con cui il costruttore attesta la conformità di un singolo veicolo al tipo omologato UE). Dietro presentazione dei documenti validi (CoC, rapporto di perizia o modulo 13.20 A, attestato di assicurazione), i detentori possono immatricolare presso la competente autorità cantonale i 23 RS 641.81 24 RS 741.51 12
propri veicoli nuovi importati direttamente senza doverli presentare all’ufficio della circolazione stradale. Ci si può avvalere di questa agevolazione anche per i veicoli provvisti di approvazione del tipo o scheda tecnica svizzera (scheda rilasciata dall’USTRA su richiesta di un importatore per certificare l’omologazione UE riconosciuta in Svizzera). Cpv. 2: vengono qui enumerate le condizioni alle quali i veicoli sono considerati nuovi ai sensi del capoverso 1: sono tali i veicoli mai stati immatricolati (né in Svizzera né all’estero) o i veicoli con al massimo 2000 km e immatricolati all’estero non più di un anno prima. Per «immatricolazione» nell’OETV s’intende l’immatricolazione ordinaria (non provvisoria). Per i veicoli che all’estero non sono soggetti a immatricolazione (ad es. determinati rimorchi agricoli e forestali), la valutazione si fonda sulla data di messa in servizio, che va comprovata con documenti idonei. Lo stesso vale per i veicoli che non sono stati utilizzati su superfici di pubblico transito (ad es. rimorchi adibiti ad abitazione su aree di parcheggio). Cpv. 3: se in sede di immatricolazione di veicoli privi di approvazione del tipo o di scheda tecnica dovessero sorgere dubbi quanto ai documenti forniti, alle autorità è espressamente concesso il diritto di chiedere la presentazione del veicolo in questione per verificarne i dati. Cpv. 4: i veicoli nuovi privi di approvazione del tipo, scheda tecnica o certificato di conformità UE sono immatricolati dopo essere stati sottoposti a un controllo di funzionamento presso l’ufficio della circolazione stradale competente se il rispetto delle prescrizioni può essere provato sulla base di approvazioni, marchi o dichiarazioni di conformità. Lo stesso vale per i veicoli di persone che beneficiano di privilegi diplomatici o consolari. Le disposizioni del presente capoverso corrispondono all’articolo 30 capoverso 1 lettere c–f OETV (pre)vigente. Cpv. 5: definizione del controllo di funzionamento (finora parte della frase introduttiva dell’art. 30 cpv. 1). Cpv. 6: se un richiedente fa valere approvazioni o marchi di conformità rilasciati da Stati esteri come equivalenti a quelli prescritti in Svizzera, è tenuto a fornirne la prova (finora ultimo periodo dell’art. 30 cpv. 1 lett. d). Cpv. 7: l’esame prima dell’immatricolazione di veicoli privi di approvazione del tipo, scheda tecnica svizzera od omologazione UE oppure di elementi di prova secondo il capoverso 4 viene effettuato, come finora, presso l’ufficio della circolazione stradale competente mediante verifica tecnica completa conformemente all’articolo 31 OETV vigente, durante la quale si controlla in particolare l’adempimento delle prescrizioni sui gas di scarico e sui rumori e il corretto funzionamento per l’uso inteso. Art. 31 Esame di altri veicoli Nel presente articolo è definito lo svolgimento dell’esame d’immatricolazione di veicoli non considerati nuovi (ossia di tutti i veicoli che non adempiono all’art. 30 cpv. 2 P-OETV). Cpv. 1: su veicoli non considerati nuovi provvisti di un’approvazione del tipo o una scheda tecnica svizzera può essere eseguito presso l’ufficio della circolazione stradale un controllo di funzionamento invece di una verifica tecnica completa. Vengono sottoposti a tale controllo anche i veicoli i cui detentori beneficiano di privilegi diplomatici o consolari. Cpv. 2: definizione del controllo di funzionamento (finora parte della frase introduttiva dell’art. 30 cpv. 1). Cpv. 3: nel caso di veicoli non considerati nuovi che non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1, l’esame d’immatricolazione è eseguito presso l’ufficio della circolazione stradale competente mediante verifica tecnica completa. Art. 31a (nuovo) Sistemi e parti di veicoli divergenti dall’approvazione del tipo del veicolo Cpv. 1: se nei veicoli sono montati sistemi o parti che derogano dall’approvazione del tipo, si procede a un controllo di funzionamento se sono disponibili approvazioni, rapporti di perizia, marchi o dichiarazioni di conformità idonei. Nel caso di documenti rilasciati da Stati esteri occorre fornire la prova dell’equivalenza con quelli prescritti in Svizzera. Cpv. 2: se sono montati sistemi o parti deroganti dall’approvazione del tipo che non soddisfano le condizioni del capoverso 1, si procede a una verifica tecnica completa. 13
Art. 32 Collaudo in officina Cpv. 1–3: la possibilità data ai Cantoni di delegare gli esami (compilazione del rapporto di perizia, controllo di funzionamento) è ora estesa (ad altri tipi di veicolo, quali autocarri e trattori) alla stessa condizione attualmente prevista, vale a dire la presenza di un’approvazione del tipo o una scheda tecnica svizzera. Come finora, spetta ai Cantoni determinare quali esami delegare a quali organizzazioni e quali condizioni queste devono soddisfare per poterli effettuare (gestione della qualità, formazione e perfezionamento, ecc.). Per i nuovi veicoli (ai sensi dell’art. 30 cpv. 2 P-OETV), in caso di collaudo in officina non è prescritto alcun controllo di funzionamento (analogamente a quanto previsto per l’esame d’immatricolazione da parte dell’autorità competente conformemente all’art. 30 cpv. 1 P-OETV). Art. 33 cpv. 1 L’ultimo periodo del capoverso vigente, secondo cui le autorità d’immatricolazione possono delegare i controlli periodici, è stralciato. La possibilità di delega è ora disciplinata nell’articolo 34a P-OETV e si applica non solo ai controlli periodici, ma anche a quelli straordinari. Art. 34 cpv. 2 lett. h, 5, 5bis e 6 Cpv. 2: nella versione italiana «dispositivo d'agganciamento» è sostituito con «gancio di traino». Cpv 5 e 5bis: trattasi in questo caso di una modifica puramente formale e redazionale. Gli strumenti da utilizzare e la delega di esami a organi di controllo riconosciuti sono disciplinati nell’articolo 34b P-OETV. Cpv. 6: nella versione italiana «perizie d'officina» è sostituito con «collaudi in officina» e «dispositivi d'agganciamento» con «ganci di traino». Art. 34a (nuovo) Delega di esami successivi I Cantoni potranno delegare non solo, come finora, il controllo periodico (art. 33), ma anche quello straordinario (art. 34). Come per la delega dell’esame prima dell’immatricolazione (art. 32), sono le autorità d’immatricolazione a decidere se e a chi delegare questa competenza. Art. 34b (nuovo) Cpv. 1: riprende il principio relativo al personale da impiegare negli esami, finora sancito nell’articolo 29 capoverso 2 al capitolo «Esame singolo prima dell’immatricolazione». Ristrutturandolo e trasponendolo nel presente capoverso si chiarisce dal punto di vista giuridico che la disposizione si applica anche ai controlli dei veicoli dopo l’immatricolazione (esami successivi). Un’eccezione a tale principio è introdotta per l’esame d’immatricolazione amministrativo previsto in attuazione della mozione Darbellay (13.3818) per i veicoli nuovi provvisti di CoC, approvazione del tipo o scheda tecnica svizzera (scheda rilasciata dall’USTRA su richiesta di un importatore per certificare l’omologazione UE riconosciuta in Svizzera). Le autorità d’immatricolazione possono decidere autonomamente quale qualifica debba possedere il personale addetto all’esame d’immatricolazione amministrativo. Neanche le persone autorizzate dai Cantoni a eseguire il collaudo in officina sono obbligati (come finora) a possedere una formazione come esperti della circolazione. I Cantoni sono liberi di stabilire i requisiti concernenti la qualificazione di queste persone nel quadro della loro delega. Cpv. 2: il principio relativo al reciproco riconoscimento dell’esame è tratto dal vigente articolo 105 OAC (attualmente in vigore, ma di cui è prevista l’abrogazione). Il riconoscimento si applicherà senza riserve sia agli esami d’immatricolazione sia ai controlli successivi. Cpv. 3: trattasi in questo caso di una modifica formale e redazionale. Nel presente capoverso sono riunite le disposizioni dei (finora) vigenti articoli 31 capoverso 3 e 34 capoverso 5bis. Cpv. 4: trattasi del testo del vigente articolo 30 capoverso 2. Ristrutturandolo e trasferendolo nel presente capoverso si chiarisce dal punto di vista giuridico che la disposizione (applicata già da tempo dagli uffici della circolazione stradale) sulle lingue riconosciute per i documenti si applica non solo agli esami d’immatricolazione ma anche ai controlli successivi (ad es. ai documenti da presentare in caso di modifica di un veicolo secondo l’art. 34 cpv. 2). 14
Cpv. 5: trattasi del testo del vigente articolo 29 capoverso 4. Ristrutturandolo e trasferendolo nel presente capoverso si chiarisce dal punto di vista giuridico che la disposizione sugli strumenti di controllo da utilizzare si applica non solo all’esame d’immatricolazione, ma anche ai controlli successivi. Cpv. 6: la disposizione secondo cui i rimorchi sono controllati con veicoli trattori idonei è tratta dal (pre)vigente articolo 29 capoverso 1. Trasferendola nel presente capoverso si chiarisce che essa si applica non solo all’esame d’immatricolazione, ma anche ai controlli successivi. Art. 35 cpv. 2 lett. c Per la verifica periodica dell’efficacia dei filtri antiparticolato viene ammessa una procedura che – in conformità con l’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt)25– misura il numero di particelle di fuliggine nei gas di scarico. In questo modo per le automobili soggette all’OIAt (macchine da cantiere con autorizzazione stradale) non si dovrà effettuare, in occasione della manutenzione del sistema antinquinamento, anche una misurazione dell’opacità, che non sarebbe giustificata dal punto di vista tecnico: questa procedura di misurazione, infatti, non apporta alcun valore aggiunto né fornisce informazioni aggiuntive in merito a guasti nel caso di motori con filtro antiparticolato. Art. 42 cpv. 1 In base al diritto europeo armonizzato, il costruttore deve sempre indicare qual è il peso massimo tecnicamente ammissibile con il quale un veicolo può circolare. Secondo l’articolo 41 capoverso 5, in Svizzera questa dichiarazione è denominata «garanzia». Con l’aggiunta dei termini «carico rimorchiato» e «peso del convoglio» nell’articolo 42 capoverso 1, il principio si riferisce anche a modiche che interessano il peso del rimorchio trainato. L’indicazione relativa al singolo caso è stralciata, in quanto la disposizione si applica anche a valutazioni e certificazioni di conformità. Conformemente ai principi di cui all’articolo 41, anche una persona fisica o giuridica che modifica un veicolo può, sulla base del rapporto di perizia di un organo di controllo svizzero riconosciuto, fornire la garanzia. Non essendo tuttavia necessario regolamentare la competenza in materia di valutazione di modifiche al veicolo nell’articolo 42, la disposizione contenente il principio sull’innalzamento del peso garantito risulta ora semplificata. Art. 46 cpv. 3 La misurazione della potenza dei veicoli elettrici è armonizzata con la normativa europea. Alcuni tipi di veicolo contenuti nell’OETV rappresentano tuttavia delle peculiarità prettamente svizzere, non contemplate dalle prescrizioni europee. I requisiti tecnici e i criteri di classificazione concernenti tipologie quali le sedie a rotelle motorizzate e i risciò elettrici, che rientrano tra i ciclomotori, sono dunque regolamentati in maniera specifica nell’OETV. Poiché spesso le componenti modulari di alimentazione usate dai costruttori, come regolatori della potenza e motori, non sono fabbricate esclusivamente per essere montate su veicoli, la loro potenza è retta dalle norme generali relative alle macchine. Nel caso di ciclomotori e risciò elettrici, per la misurazione della potenza si può dunque liberamente far riferimento anche a principi di elettrotecnica generale (indicazione della potenza continua nominale o tipo di servizio S1 secondo la norma IEC 60034-1 invece della potenza massima su 30 minuti). Art. 48 cpv. 5 lett. e (nuovo) Tra i motivi che consentono una riduzione della velocità massima per costruzione dopo l’immatricolazione viene ora inserito anche l’adeguamento a una valutazione o a una certificazione di conformità. Da luglio 2016, infatti, l’Ufficio federale delle strade (USTRA) non rilascia più approvazioni del tipo per modifiche basate su rapporti di perizia di un organo di controllo svizzero riconosciuto. Le valutazioni e le certificazioni di conformità sono pertanto equiparate a un’«approvazione del tipo svizzera». 25 RS 814.318.142.1 15
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