Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo tachigrafo Ordinanza concernente le ...

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Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,
                                dell’energia e delle comunicazioni DATEC

Standortadresse: Postadresse:

Q494-1382

7.12.2017

Modifica dei requisiti tecnici e dell’esame
d’immatricolazione dei veicoli stradali e
introduzione di un nuovo tachigrafo

Ordinanza concernente le esigenze tecniche
per i veicoli stradali (OETV)

Rapporto esplicativo
Compendio
Con il presente rapporto si pone in consultazione la modifica dell’ordinanza concernente le
esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)1, la cui revisione parziale intende armonizzare le
prescrizioni svizzere concernenti diversi tipi di veicoli con le norme europee più avanzate e
contribuisce inoltre, ai sensi della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr)2, a migliorare
ulteriormente la sicurezza stradale e la protezione ambientale, evitando al contempo la creazione
di ostacoli tecnici al commercio.

Situazione iniziale
L’Unione europea ha recentemente aggiornato le proprie prescrizioni tecniche concernenti i veicoli
agricoli e forestali3, veicoli che, in base all’Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di
valutazione della conformità (MRA)4, la Svizzera è tenuta a immatricolare anche nel proprio Paese. Le
nuove prescrizioni europee contemplano in particolare requisiti più rigidi in materia di sistemi di frenatura
e differiscono dalle norme concernenti la costruzione e l’equipaggiamento vigenti in Svizzera. Per
evitare ostacoli commerciali di natura tecnica, l’ordinanza del 19 giugno 19955 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali (OETV) va dunque adeguata alla nuova normativa europea. Affinché i
veicoli svizzeri già circolanti possano essere agganciati a veicoli europei ed essere impiegati in tutta
sicurezza anche in futuro, si devono in particolare armonizzare gli impianti di frenatura e i ganci di traino.
Le prescrizioni tecniche UE in materia di costruzione ed equipaggiamento dei veicoli adibiti al trasporto
di persone e cose quali automobili, furgoni e torpedoni sono ormai consolidate da tempo. L’attuazione
della mozione Darbellay (13.3818)6 esige che i Cantoni facciano affidamento sui certificati di conformità
(CoC) rilasciati (dai costruttori) nell’Unione europea e immatricolino i veicoli nuovi (non più vecchi di un
anno e con meno di 2000 km) in via puramente amministrativa, senza cioè che questi debbano essere
fisicamente presentati all’ufficio della circolazione stradale per il controllo d’identificazione (rinuncia
all’esame in caso di corrispondenza tra veicolo e CoC).
I motori delle macchine di lavoro devono inoltre adempiere alle prescrizioni UE sui gas di scarico per le
«macchine mobili non stradali (NRMM-Non-Road Mobile Machinery)», che sono state irrigidite con
l’introduzione, a partire dal 2019, della fase V per l’immatricolazione e che fissano, per quanto riguarda
i gas di scarico, valori di livello analogo a quelli previsti dalla norma EURO VI per gli autocarri.
Poiché, al pari dei gas di scarico prodotti dai motori a combustione, anche il rumore ha un forte impatto
sull’ambiente e sulla popolazione, per ridurre i disturbi notturni e tenere debitamente conto della
mozione Golay (17.3242; non ancora trattata dalla Camera)7, sono state prese in esame anche misure
di riduzione delle emissioni foniche prodotte dai veicoli dotati di luci blu.
Dopo essere state esaminate internamente, sono state infine integrate nella revisione, e quindi poste in
discussione nel quadro della presente procedura di consultazione, anche proposte di adeguamento di
singole disposizioni avanzate da diverse associazioni settoriali e gruppi d’interesse.

Contenuto del progetto
La maggior parte degli articoli e due degli allegati dell’OETV rivisti concernono le prescrizioni relative
alla classificazione e alla costruzione e/o all’equipaggiamento dei rimorchi di lavoro e dei veicoli ad uso
agricolo. I principali elementi di tecnica dei veicoli toccati sono i requisiti concernenti gli impianti di

1   RS 741.41
2   RS 741.01
3   Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all’omo-
    logazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali, GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1; modificato
    da ultimo dal regolamento (UE) 2016/1788, GU L 277 del 13.10.2016, pag. 1.
4   Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di
    valutazione della conformità, concluso il 21 giugno 1999 (Mutual Recognition Agreement; MRA;
    RS 0.946.526.81).
5   RS 741.41
6   «Snellimento delle procedure d'immatricolazione dei veicoli a motore e aumento della sicurezza stradale».
7   «Ridurre l'inquinamento acustico provocato dagli avvisatori a due suoni alternati per veicoli prioritari».
                                                                                                                        1
frenatura, i dispositivi di agganciamento, le lunghezze prescritte per le attrezzature di lavoro montate
anteriormente e i carichi dell’asse dei rimorchi. Alcuni di questi aggiornamenti richiedono anche
adeguamenti dell’ordinanza del 13 novembre 19628 sulle norme della circolazione stradale (ONC),
dell’ordinanza del 27 ottobre 19769 sull’ammissione alla circolazione (OAC) e dell’ordinanza del 19
giugno 199510 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV). Le modifiche riguardanti
la classificazione dei veicoli derivano prevalentemente dalle definizioni UE delle categorie di trattori e
rimorchi.
La seconda delle quattro parti in cui è suddivisa l’OETV contiene le disposizioni sull’esame del veicolo.
I capitoli sui controlli pre-immatricolazione e periodici sono stati riorganizzati nel quadro dell’attuazione
della mozione Darbellay (13.3818); il capitolo sull’esame d’immatricolazione è stato invece
completamente riformulato.
Altre modifiche, proposte sulla base di suggerimenti individuali, riguardano l’uniformazione della
classificazione dei veicoli dei pompieri e della protezione civile e l’equiparazione dei rimorchi di circhi e
baracconisti ai rimorchi di lavoro.
Le prescrizioni in materia di gas di scarico applicabili ai vari tipi di veicoli svizzeri contenute
nell’allegato 5 sono state adeguate alle nuove prescrizioni UE e i corrispondenti riferimenti aggiornati,
con conseguente adeguamento dell’ordinanza del DATEC del 21 agosto 200211 sulla manutenzione e
il controllo successivo degli autoveicoli per quanto concerne le emissioni dei gas di scarico e di fumo.
Il recepimento delle nuove prescrizioni aggiornate dall’Unione europea riguardo al tachigrafo (attuale
odocronografo nella terminologia svizzera), insieme all’introduzione del cosiddetto «tachigrafo
intelligente», ha richiesto l’adeguamento di diverse ordinanze tra cui l’OETV, l’OATV e l’OAC. L’insieme
di queste modifiche, che il presente rapporto riassume solo brevemente, è descritto in dettaglio nel
rapporto esplicativo «Ordinanza per gli autisti (OLR 1) e altre ordinanze in attuazione del regolamento
(UE) n. 165/201412 (introduzione del «tachigrafo intelligente»)».

8    RS 741.11
9    RS 741.51
10   RS 741.511
11   RS 741.437
12   Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachi-
     grafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo
     all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del
     Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel
     settore dei trasporti su strada, GU L60 del 28.2.2014, pag. 1.
                                                                                                                       2
Indice
1.      Punti essenziali del progetto....................................................................................................... 4
  1.1.   Situazione iniziale .................................................................................................................... 4
  1.2.   La nuova regolamentazione proposta ..................................................................................... 4
  1.2.1. Veicoli a uso agricolo e forestale ............................................................................................. 4
  1.2.2. Immatricolazione agevolata per veicoli importati direttamente dall’UE ................................... 6
  1.2.3. Prescrizioni in materia di emissioni .......................................................................................... 6
  1.2.4. Classificazione secondo il tipo di veicolo ................................................................................. 7
  1.2.5. Altre modifiche ......................................................................................................................... 8
  1.2.6. Entrata in vigore prevista ......................................................................................................... 8
2.      Commenti alle singole disposizioni ............................................................................................ 9
  2.1.   Modifica dell’ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali ...................... 9
  2.2.   Modifica dell’ordinanza del DATEC sulla manutenzione e il controllo successivo degli
         autoveicoli per quanto concerne le emissioni dei gas di scarico e di fumo ........................... 32
  2.3.   Modifica dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale ............................................ 32
  2.4.   Modifica dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione ..................................................... 35
  2.5.   Modifica dell’ordinanza concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali ..................... 36
3.      Ripercussioni ............................................................................................................................ 37
  3.1.   Ripercussioni per la Confederazione ..................................................................................... 37
  3.1.1. Ripercussioni finanziarie ........................................................................................................ 37
  3.1.2. Ripercussioni sull’effettivo del personale ............................................................................... 37
  3.2.   Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni .................................................................................. 37
  3.3.   Ripercussioni per l’economia ................................................................................................. 37
  3.4.   Ripercussioni per la società ................................................................................................... 38
  3.5.   Ripercussioni per l’ambiente .................................................................................................. 38
4.      Aspetti giuridici.......................................................................................................................... 39
  4.1.   Basi legali ............................................................................................................................... 39
  4.2.   Rapporto con il diritto europeo ............................................................................................... 39

                                                                                                                                                          3
1.          Punti essenziali del progetto
1.1.        Situazione iniziale
Per rimanere al passo con i progressi in campo tecnico e della protezione ambientale e con i più recenti
ritrovati in materia di sicurezza, l’OETV è costantemente adeguata alle nuove situazioni di fatto, tenendo
conto degli sviluppi internazionali. A seguito dell’Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di
valutazione della conformità (MRA) e dell’Accordo sui trasporti terrestri (ATT)13 conclusi nel quadro del
primo pacchetto di accordi bilaterali (Bilaterali I), lo stato delle prescrizioni dell’Unione europea
riconosciute in Svizzera è costantemente aggiornato, armonizzando i pesi e le misure in uso nel traffico
transfrontaliero. Secondo la legge federale del 6 ottobre 199514 sugli ostacoli tecnici al commercio
(LOTC), tutti i requisiti concernenti i prodotti svizzeri vanno inoltre elaborati in modo tale da non creare
ostacoli allo scambio internazionale di merci per via di prescrizioni tecniche non uniformi.
1.2.        La nuova regolamentazione proposta
1.2.1.      Veicoli a uso agricolo e forestale
Emanando il nuovo regolamento quadro e le relative disposizioni di dettaglio sotto forma di regolamenti
delegati, l’UE ha interamente aggiornato le proprie prescrizioni tecniche concernenti i veicoli agricoli e
forestali. Nell’Unione europea tali prescrizioni sono vincolanti dal 1° gennaio 2016 per tutti i nuovi modelli
di trattori e di rimorchi, qualora ne sia prevista l’omologazione. I veicoli omologati e conformi quindi alle
nuove prescrizioni possono essere già immatricolati in Svizzera dal 1° giugno 2015. In base all’MRA,
anche gli Stati membri dell’UE e della CEE devono accettare veicoli svizzeri provvisti di approvazione
del tipo conformemente a queste prescrizioni. I veicoli a uso agricolo e forestale omologati secondo la
vecchia normativa CE possono essere immatricolati nell’UE solo fino al 31 dicembre 2017. Se importati
in Svizzera entro tale data, potranno continuare a essere immatricolati nel nostro Paese senza restrizioni
anche più tardi.
In Svizzera come nell’Unione europea vige l’obbligo di omologazione per i trattori, ma non per i rimorchi
agricoli, per i quali l’applicazione delle prescrizioni UE è dunque facoltativa. In alternativa possono
essere applicate prescrizioni nazionali deroganti. I veicoli conformi allo standard UE hanno tuttavia il
vantaggio di essere accettati nell’intero spazio UE e AELS, per cui l’Unione europea si aspetta che,
come accaduto dopo l’emanazione delle prescrizioni CE ora abrogate, l’attuale stato normativo
s’imponga anche nelle prescrizioni nazionali degli Stati membri. Affinché i veicoli svizzeri possano
essere combinati con quelli provenienti dall’UE anche in futuro, occorre armonizzare le prescrizioni
concernenti i freni e i ganci di traino, a beneficio sia dei costruttori che dei consumatori svizzeri.

13   Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su
     strada e per ferrovia, concluso il 21 giugno 1999 (accordo sui trasporti terrestri, ATT; RS 0.740.72).
14   RS 946.51
                                                                                                                 4
La tabella seguente mostra l’evoluzione delle prescrizioni relative al raccordo dei freni fra trattore e
rimorchio nell’Unione europea e in Svizzera:

 Tipo di veicolo       Stato delle prescrizioni UE        UE                              CH
                       Vecchio (direttiva                 a 1 condotta (idraulico)        a 1 condotta (idraulico)
 Trattori              n. 2003/37/CE15)                   e/o                             e/o
                                                          a 2 condotte                    a 2 condotte
                                                          (pneumatico)                    (pneumatico)
                       Nuovo (regolamento (UE)            a 2 condotte (idraulico         a 2 condotte (idraulico
                       n. 167/201316)                     e/o pneumatico)                 e/o pneumatico)
                                                          dal 1.1.2018                    dal 1.1.2018
                                                          e (a titolo accessorio)         e (a titolo accessorio)
                                                          a 1 condotta (idraulico),       a 1 condotta (idraulico)
                                                          ma vietato dal 1.1.2021         senza limiti di tempo
                       Vecchio (-)                        nessuna prescrizione            a 1 condotta (idraulico)
 Rimorchi                                                 UE specifica, ma
                                                                                          o
                                                          differenti prescrizioni
                                                          nazionali                       a 2 condotte
                                                                                          (pneumatico)
                                                          fino al 31.12.2017              immatricolabili fino al
                                                          nessuna                         30.4.2019 se
                                                          immatricolazione                importati/fabbricati in
                                                          assicurata in tutta l’UE;       CH,
                                                          in seguito ev. secondo          immatricolazione post
                                                          prescrizioni nazionali          importazione possibile
                                                                                          senza limiti di tempo
                                                          omologazione non
                                                          possibile                       approvazione del tipo
                                                                                          facoltativa
                       Nuovo (regolamento (UE)            a 2 condotte (idraulico o       a 2 condotte (idraulico o
                       n. 167/2013)                       pneumatico)                     pneumatico)
                                                          o ev. prescrizioni              nessuna prescrizione
                                                          nazionali deroganti             CH derogante rispetto a
                                                                                          UE
                                                          vincolante dal 1.1.2018         vincolante dal 1.5.2019
                                                          ai fini                         se importati/fabbricati in
                                                          dell’immatricolazione           CH
                                                          assicurata in tutta l’UE
                                                                                          approvazione del tipo
                                                          omologazione                    facoltativa
                                                          necessaria ai fini
                                                          dell’immatricolazione
                                                          assicurata in tutta l’UE

Le nuove prescrizioni UE comportano delle novità anche a livello di pesi e misure. In futuro gli assi dei
rimorchi alimentati dall’energia prodotta dal motore del trattore potranno ad esempio trainare lo stesso

15   Direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 relativa all’omologazione
     dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei si-
     stemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli, che abroga la direttiva 74/150/CEE, GU L 171 del
     9.7.2003, pag. 1 (abrogata).
16   Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all’omo-
     logazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali, GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1; modificato
     da ultimo dal regolamento (UE) 2016/1788, GU L 277 del 13.10.2016, pag. 1.
                                                                                                                           5
carico degli assi motori dei veicoli, mentre i rimorchi di lavoro potranno essere larghi fino a 3 m invece
degli abituali 2,55 m. Affinché i veicoli provvisti di omologazioni riconosciute secondo il capitolo 13 MRA
possano essere immatricolati anche in Svizzera e, in linea con l’ATT, impiegati anche nel traffico merci
transfrontaliero, occorre adeguare le prescrizioni tecniche contenute nell’OETV e le norme sulla
circolazione nell’ONC.
I conducenti di trattori agricoli devono inoltre poter vedere bene l’area dietro al trattore, poiché è lì che
viene montata la maggior parte degli attrezzi necessari ai lavori da svolgere. Il sedile del conducente è
dunque collocato, a seconda della funzione, più o meno lontano dall’estremità anteriore del veicolo:
questo, in fase di svolta in una strada, può creare ostacoli alla visibilità, oggi compensati il più delle volte
posizionando gli specchi retrovisori laterali il più lontano possibile anteriormente. Poiché però la
lontananza dagli specchi riduce l’efficacia di tale misura compensativa, la distanza dall’estremità
anteriore del veicolo al centro del dispositivo di guida è limitata a 4 metri. Negli ultimi anni la potenza
dei trattori è andata via via aumentando, così come la lunghezza e il volume dei motori. Anche i sistemi
di trattamento dei gas di scarico, come i filtri antiparticolato e i catalizzatori, occupano spazio e, sommati
agli altri elementi, tendono ad aumentare la lunghezza del cofano. Se un trattore monta e trasporta
un’attrezzatura di lavoro anche sul davanti, la distanza massima permessa di quattro metri non è più
sufficiente. Diverse associazioni e organizzazioni agricole hanno perciò chiesto di adeguare questo
limite, prevedendo come misura compensativa il ricorso a «telecamere di visione laterale» collegate a
dei monitor posti nella cabina di guida (sistemi di retrovisione a telecamera e monitor).
1.2.2.      Immatricolazione agevolata per veicoli importati direttamente dall’UE
L’agevolazione si applica solo ai veicoli nuovi (ossia di non più di un anno e con meno di 2000 km)
omologati nell’Unione europea. Presentando il certificato di conformità UE (CoC) rilasciato dal
costruttore, l’immatricolazione, sempre a opera dei Cantoni, sarà svolta solo in via amministrativa. Gli
uffici della circolazione stradale procederanno a un’identificazione o a un controllo di funzionamento del
veicolo solo in determinati casi eccezionali. Spetterà di conseguenza al proprietario del veicolo far
pervenire alle autorità competenti il certificato di conformità (CoC), l’attestato di assicurazione e il
modulo 13.20 A (rapporto di perizia) timbrato dalle autorità doganali. Per le automobili nuove (e fra
qualche anno anche per i furgoni), il proprietario dovrà inoltre fornire il giustificativo di pagamento della
tassa d’incentivazione sulle emissioni di diossido di carbonio (sanzione legata alle emissioni di CO2). A
tal fine dovrà inviare il modulo 13.20 A e il CoC all’Ufficio federale delle strade (USTRA), che calcolerà
l’importo eventualmente dovuto e lo riporterà nel modulo 13.20 A. Per gli altri tipi di veicolo, come ad
esempio i motoveicoli o i trattori, tale sanzione decade.
Potranno approfittare dell’immatricolazione agevolata anche i veicoli provvisti di approvazione del tipo
o scheda tecnica svizzera (scheda rilasciata dall’USTRA su richiesta di un importatore per certificare
l’omologazione UE riconosciuta in Svizzera).
La facoltà dei Cantoni di delegare il controllo pre-immatricolazione è inoltre estesa a tutti i tipi di veicoli.
Ai Cantoni viene data pure la possibilità di delegare gli esami successivi a modifiche soggette a notifica
e controllo.
Per i veicoli che non dispongono di approvazione del tipo o di scheda tecnica svizzera presso l’USTRA,
i dati rilevanti ai fini dell’immatricolazione non possono più essere attinti dal sistema informatico
dell’USTRA, ma devono essere ricavati autonomamente dagli uffici della circolazione stradale dalla
documentazione CoC loro fornita.
1.2.3.      Prescrizioni in materia di emissioni
Oltre alle note norme EURO previste per i veicoli stradali, nell’UE vigono anche prescrizioni in materia
di emissioni per motori a combustione di «macchine mobili non stradali» (Non-Road Mobile Machinery,
NRMM), ossia trattori, macchine di lavoro e veicoli municipali che, non essendo destinati a essere
impiegati principalmente su strada, non sono propriamente definite veicoli stradali.
Tali prescrizioni sulle NRMM, che saranno applicate anche in Svizzera, sono state interamente
rielaborate con il regolamento (UE) 2016/162817 volto a introdurre la fase V e vanno a sostituire quelle

17   Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016 relativo alle
     prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione
                                                                                                                       6
della direttiva 97/68/CE18 (fasi I-IV). Il campo d’applicazione è ora esteso ai motori di potenza inferiore
a 19 kW e superiore a 560 kW, per cui in futuro vi rientreranno, oltre ai motori diesel, anche tutti i motori
a combustione a benzina e a gas. Nel caso dei motori diesel di potenza compresa tra 19 e 560 kW
l’inasprimento del valore limite del numero di particelle renderà inevitabile l’uso di sistemi antiparticolato,
come pure l’introduzione di un elementare sistema di diagnostica a bordo (On-Board-Diagnosis, OBD)
per la sorveglianza delle emissioni effettive durante l’uso. D’ora in avanti ricadranno nel campo
d’applicazione di queste prescrizioni UE anche le motoslitte e determinati veicoli fuoristrada non
primariamente previsti per il trasporto su strada (ad es. i cosiddetti quad).
Questi requisiti saranno recepiti simultaneamente e nella loro integralità anche in Svizzera, per cui in
futuro saranno assoggettati alla fase V, che contempla valori limite analoghi a quelli previsti per gli
autocarri dalle norme sui gas di scarico EURO VI, anche le motoslitte, i monoassi e i carri a mano
provvisti di motore.
Le misure volte a proteggere l’uomo e l’ambiente dall’inquinamento acustico non sono previste solo a
livello di prescrizioni sulle emissioni dei motori, ma anche ovunque sia possibile raggiungere, con mezzi
appropriati, miglioramenti significativi per gli interessati. Per tutelare maggiormente la quiete notturna
degli abitanti di strade spesso percorse da veicoli dotati di luci blu vengono pertanto introdotte
prescrizioni specifiche sugli avvisatori a suoni alternati, così come chiesto anche dalla mozione Golay
(17.3242; non ancora trattata dalla Camera). Si rinuncia tuttavia a nuove prescrizioni in materia di
equipaggiamento. Se si prescrivesse ad esempio un regolatore di volume per gli avvisatori a suoni
alternati su mezzi d’intervento nuovi, la misura diverrebbe efficace solo con la sostituzione del parco
veicoli, ossia in tempi piuttosto lunghi; riequipaggiare veicoli del servizio antincendio, sanitario e della
polizia già in circolazione sarebbe d’altra parte estremamente costoso. Una soluzione appropriata,
dunque, si è rivelata essere l’adeguamento delle prescrizioni sull’uso degli avvisatori a suoni alternati
contenute nell’articolo 16 capoverso 3 ONC, che saranno quindi integrate con elementi di comprovata
efficacia oggi contenuti (unicamente) in un promemoria, fra cui un azionamento degli avvisatori diverso
in caso di interventi urgenti diurni e notturni.
1.2.4.      Classificazione secondo il tipo di veicolo
Mentre le prescrizioni tecniche concernenti la maggior parte dei veicoli stradali sono già ampiamente
armonizzate con le norme europee, la classificazione come veicolo di lavoro (targa blu) o veicolo di
trasporto (targa bianca) si basa su disposizioni del diritto svizzero. Il tipo di veicolo è determinante non
solo per stabilire quali siano le prescrizioni tecniche applicabili, ma anche con quale frequenza i veicoli
debbano essere controllati (cosiddetto esame successivo), quali categorie di patenti siano necessarie
per guidarli, se e come vada versata la tassa sul traffico pesante e come vadano calcolate – in
combinazione con le regolamentazioni cantonali – le imposte di circolazione.
I gruppi d’interesse legati ai corpi svizzeri dei pompieri professionisti e di milizia hanno manifestato
all’Ufficio federale delle strade (USTRA) il desiderio che i veicoli del servizio antincendio siano tutti
indistintamente immatricolati come veicoli di lavoro con targa blu, di modo che, indipendentemente dal
fatto che siano destinati al trasporto di materiale o di persone o all’effettivo svolgimento di lavori, valga
per tutti la stessa frequenza di controllo.
La frequenza dei controlli periodici è anche alla base della richiesta dell’organizzazione mantello delle
associazioni circensi di equiparare ai rimorchi di lavoro i rimorchi di circhi e baracconisti, essendo il loro
unico scopo quello di trasportare da un luogo all’altro le attrezzature mobili di queste attività. Del
significato particolare dell’industria circense e fieristica, che da secoli percorre le strade del Paese
portando cultura e intrattenimento vicino alle case del pubblico, si è del resto già tenuto conto a livello
di diritto federale riducendo la tassa forfettaria sul traffico pesante: i veicoli a motore di queste imprese
che trasportano esclusivamente materiale destinato alle loro attività o che trainano rimorchi non soggetti
alla tassa pagano infatti un importo forfettario, mentre i rimorchi adibiti ad abitazione di espositori e artisti

     per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, che modifica i regolamenti (UE)
     n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE, GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53.
18   Direttiva 97/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicina-
     mento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inqui-
     nanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su
     macchine mobili non stradali, GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1 (abrogata).
                                                                                                                       7
circensi, come pure i rimorchi destinati esclusivamente al trasporto di materiale impiegato per lo
svolgimento delle attività, sono completamente esonerati dalla tassa sul traffico pesante.
1.2.5.    Altre modifiche
Altre modifiche di piccola portata sono scaturite dagli scambi con le autorità cantonali di esecuzione, da
richieste del settore e da domande di singoli cittadini. Poiché riguardano tematiche molto diverse e sono
estremamente specifiche, sono illustrate nei commenti alle singole disposizioni, unitamente agli
eventuali conseguenti adeguamenti in varie ordinanze inerenti alla circolazione stradale.
1.2.6.    Entrata in vigore prevista
Le modifiche dovrebbero entrare in vigore il 1° febbraio 2019.
Per le prescrizioni contenenti requisiti nuovi o più severi che richiedono un adeguamento della
produzione da parte dei costruttori o l’importazione tempestiva di veicoli ordinati all’estero, l’entrata in
vigore è invece prevista al 1° maggio 2019 (cfr. anche i singoli commenti dettagliati nel capitolo 2).

                                                                                                               8
2.         Commenti alle singole disposizioni
2.1.       Modifica dell’ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli
           stradali

Ingresso
Non tutte le norme di delega per le quali l’OETV contiene già disposizioni d’esecuzione sono enumerate
nell’ingresso. Per maggiore coerenza si completa dunque l’elenco.

Sostituzione di espressioni
Cpv. 1: la designazione svizzera di veicoli specificamente concepiti per l’agricoltura o un settore
equiparato deve essere armonizzata con quelle in uso nell’UE. D’ora in avanti i veicoli agricoli dovranno
pertanto essere denominati «veicoli agricoli e forestali», il che rende necessario adeguare diversi articoli
dell’OETV e altre ordinanze inerenti al diritto della circolazione stradale.
Nel presente rapporto si utilizzerà dunque il termine «veicoli agricoli» con riferimento alla normativa
vigente e si parlerà invece di «veicoli agricoli e forestali» con riferimento alle modifiche previste.
Cpv. 2: nella versione italiana si propone di uniformare il termine «odocronografo» sostituendolo, in tutte
le occorrenze all’interno dell’ordinanza, con «tachigrafo».
Cpv. 3: nella versione italiana viene uniformata la traduzione del termine tedesco «Dauerbremse»: in
tutta l’ordinanza, laddove compare ancora l’espressione «freni continui», questa viene sostituita con
«rallentatore».
Cpv. 4: nella versione italiana il termine «attrezzi suppletivi» è sostituito, in tutta l’ordinanza, con «at-
trezzi accessori».
Cpv. 5: nella versione italiana, negli articoli 27 capoverso 2 lettere a e c, 28 lettere b e c nonché 110
capoverso 3 lettera b il termine «accessori» è sostituito con «attrezzi accessori».
Cpv. 6: nella versione italiana negli articoli 13 capoverso 1 e 2 lettera c, 22 capoverso 2 lettera d, 38
capoverso 3, 168 capoverso 2, 171 capoverso 3 e nell’allegato 8 il termine «apparecchi di lavoro» è
sostituito, per motivi di uniformità, con «attrezzature di lavoro».
Cpv. 7: nella versione italiana negli articoli 13 capoverso 3 lettera b, 22 capoverso 3, 165 capoverso 4
e 171 capoverso 2 il termine «attrezzi di lavoro» è sostituito, per motivi di uniformità, con «attrezzature
di lavoro».
Cpv. 8: nella versione italiana il termine «collegamento di sicurezza» è sostituito, per motivi di uniformità,
in tutta l’ordinanza con «agganciamento di sicurezza».
Cpv. 9: nella versione italiana il termine «slitte a motore» è sostituito, in tutta l’ordinanza, con «moto-
slitte».

Art. 7 cpv. 1 lett. a e 2
Cpv. 1 lett. a: nella versione italiana il termine «dispositivo di agganciamento per rimorchi» è sostituito
con «gancio di traino».
Cpv. 2: nella versione italiana l’espressione «carico del dispositivo d'appoggio e carico della sella d'ap-
poggio» è sostituita con «carico d’appoggio o della sella».

Art. 8 cpv. 1 e 2
Cpv. 1: nella versione italiana vengono sostituite le seguenti espressioni: «carico del dispositivo d'ap-
poggio» con «carico d’appoggio» e «dispositivo di attacco (dispositivo di agganciamento per rimor-
chi)» con «dispositivo di agganciamento (gancio di traino)».
Cpv. 2: nella versione italiana vengono sostituite le seguenti espressioni: «carico della sella d'appoggio»
con «carico della sella» e «veicolo trattore a sella» con «trattore a sella».

                                                                                                                 9
Art. 9 cpv. 5 (nuovo)
I «veicoli agricoli», cosi come definiti nella normativa svizzera, godono di diversi privilegi (in materia ad
es. di patenti, obbligo di immatricolazione, tasse, ecc.), ma vedono il loro utilizzo limitato ai soli scopi
agricoli. Per contro, l’UE stabilisce sì prescrizioni specifiche per i «veicoli agricoli e forestali», senza
tuttavia entrare in aspetti legati al loro utilizzo. Per far sì che i veicoli concepiti a fini agricoli e forestali
possano continuare a essere immatricolati come veicoli industriali ed essere quindi utilizzati anche a
scopo non agricolo, occorre dunque poter derogare alla classificazione dei veicoli UE in base al diritto
svizzero (cfr. punto 4.2 Rapporto con il diritto europeo).
Dal momento che in Svizzera i veicoli agricoli e forestali possono essere utilizzati solo a scopi agricoli e
che la loro velocità massima, diversamente che nell’UE, non può superare i 40 km/h, occorre mantenere
la definizione di questa categoria nell’OETV (i veicoli con velocità massima superiore a 40 km/h sono
immatricolati come veicoli industriali). I veicoli agricoli sono oggi definiti nella parte terza dell’OETV
(Esigenze tecniche; articoli 161 e 207), mentre i criteri di classificazione degli altri veicoli sono contenuti
nella parte prima, per cui ai mezzi che corrispondono perfettamente alle norme europee la parte terza
non si applica. Poiché i criteri di classificazione della parte prima si applicano invece a tutti i veicoli
stradali, per consentire che anche i trattori e i rimorchi UE possano essere classificati come veicoli
agricoli oggi è necessario ricorrere nella parte prima, sotto ai criteri di classificazione degli autoveicoli e
dei rimorchi, a un richiamo incrociato ai veicoli agricoli della parte terza. Questa struttura risulta tuttavia
macchinosa.
In futuro, per maggiore semplicità e allo scopo di riunire tutte le definizioni in un’unica disposizione,
anche i veicoli agricoli e forestali saranno inclusi nell’articolo 9 (Veicoli) nella parte prima dell’OETV, con
conseguente semplificazione degli articoli 11, 161 e 207.

Art. 11 cpv. 4
Cfr. commenti all’articolo 9 capoverso 5.

Art. 12        Classificazione secondo il diritto UE
Ai fini dell’armonizzazione con le norme europee più avanzate, occorre recepire le diverse definizioni
date a trattori e rimorchi (cfr. art. 20). Per maggiore comprensibilità l’articolo è quindi riorganizzato e
riformulato.

Art. 13 cpv. 2 lett. d
Gli autoveicoli del servizio antincendio e della protezione civile saranno equiparati, indipendentemente
dal loro equipaggiamento, agli autoveicoli di lavoro. Dato che le mansioni dei vigili del fuoco e della
protezione civile richiedono sempre più spesso equipaggiamenti specifici per i vari tipi d’intervento, non
di rado i loro veicoli fungono da vettori dei moduli necessari di volta in volta e non dispongono più di
apparecchi fissi. Semplificandone i criteri di classificazione, si accresce la trasparenza e si favorisce
un’esecuzione uniforme da parte delle autorità cantonali d’immatricolazione.
La classificazione di questi veicoli come macchine di lavoro invece che come veicoli adibiti al trasporto
di cose come nel diritto vigente (con soli compiti di trasporto, quali i veicoli per il trasporto di squadre o
gli autocarri a sovrastruttura intercambiabile) implica non solo scadenze più lunghe per i controlli
periodici obbligatori, ma anche prescrizioni in materia di costruzione ed equipaggiamento (ad es.
riguardo i sistemi di guida assistita) meno rigide. I veicoli in dotazione dei corpi in questione, tuttavia, si
basano perlopiù su telai standard di autocarri o furgoni che soddisfano a priori le prescrizioni UE
concernenti i veicoli stradali. Sia i veicoli dei pompieri sia i veicoli di lavoro della protezione civile sono
esentati dalla tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali (art. 4 cpv. 1 lett. b LUSN19).

Art. 20 cpv. 3 lett. cbis, d e f nonché cpv. 4 (nuovo)
Lett. cbis: ai fini dell’armonizzazione con le norme europee più avanzate occorre recepire diverse
definizioni di trattori e rimorchi a seconda della loro costruzione (cfr. anche art. 12). Poiché in futuro si
dovranno poter immatricolare anche in Svizzera i «rimorchi a timone rigido» provvisti di omologazione

19   Legge federale del 19 marzo 2010 concernente la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali, RS 741.71.
                                                                                                                      10
secondo il regolamento (UE) n. 167/201320, si deve integrare nell’OETV anche questo tipo di rimorchio.
I rimorchi ad asse centrale già definiti nell’OETV sono un sottoinsieme di quelli a timone fisso, ma per i
primi vigono prescrizioni specifiche. Di norma i rimorchi a timone rigido trasmettono un carico d’appoggio
maggiore di quello consentito per i rimorchi ad asse centrale. A seguito di questo adeguamento, tale
sottoinsieme è sostituito con il termine più generale di rimorchio a timone rigido in diversi articoli (dove
non viene più commentato): si tratta degli articoli 12, 21, 183, 184, 195, 201 e dell’allegato 7 P-OETV
nonché dell’articolo 67 P-ONC.
Con questa modifica si garantisce inoltre che tutti i rimorchi conformi con un’omologazione UE secondo
il capitolo 13 MRA possano essere immatricolati senza restrizioni.
Lett. d: definizione di «rimorchio ad asse centrale»: si specifica che questo tipo rientra fra i rimorchi a
timone rigido.
Lett. f: con l’abrogazione delle direttive d’esecuzione concernenti l’immatricolazione di veicoli cingolati
e rimorchi a slitta21 viene meno la definizione dei rimorchi a slitta ivi contenuta (cfr. commenti agli art. 61
e 77 P-ONC al punto 2.3 nonché all’art. 72 P-OAC al punto 2.4), che viene pertanto ripresa nelle
definizioni dei veicoli dell’OETV.
Cpv. 4: la classificazione dei timoni regolabili idraulicamente fra i timoni rigidi può essere utilizzata anche
per i rimorchi ad asse centrale.

Art. 21         Classificazione dei rimorchi secondo il diritto UE
Come nel caso della classificazione dei trattori (cfr. commento all’art. 12), occorre introdurre qui anche
le definizioni UE dei rimorchi agricoli e forestali della classe «R» per i rimorchi di trasporto e della classe
«S» per i rimorchi di lavoro. Per maggiore comprensibilità l’articolo è riorganizzato dal punto di vista
strutturale e riformulato dal punto di vista redazionale.
Il termine «rimorchi ad asse centrale» è sostituito con «rimorchi a timone rigido».
Per i rimorchi ad asse centrale e i rimorchi a timone rigido delle classi R e S l’UE introduce una
definizione di «massa massima tecnicamente ammissibile» derogante rispetto a quella dei rimorchi della
classe O (allegato XXII punto 2.3.2. regolamento delegato (UE) 2015/20822), in base alla quale il carico
statico (o carico d’appoggio nella terminologia svizzera) non è più compreso nella massa totale. In
futuro, le omologazioni, i certificati di conformità UE (CoC) e la targa apposta dal costruttore sui rimorchi
dovranno riportare il peso massimo garantito dal costruttore e il carico d’appoggio come valori separati.
Ciò si ripercuote anche sul «peso garantito» secondo l’articolo 7 capoverso 3 OETV, che si fonda su
quello indicato dal costruttore, cosa di cui occorre tener conto nella fissazione del «peso totale» (art. 7
cpv. 4 OETV). Poiché nella licenza di circolazione svizzera viene iscritto il «peso totale», che include il
carico d’appoggio trasmesso al veicolo trattore, ai fini del rilascio di tale documento vanno ora sommati
la «massa massima tecnicamente ammissibile» e il «carico verticale sul punto di aggancio (S)».

Art. 22 cpv. 2 lett. a e c (nuovo)
Lett. a: le prescrizioni UE concernenti l’omologazione di veicoli agricoli e forestali consentono il rilascio
di omologazioni per rimorchi di lavoro (classe S), anche se questi dispongono di una capacità di carico
limitata. Pur non essendo definita la configurazione, la capacità di carico non può superare i 2/3 del
peso garantito e il materiale accolto temporaneamente in questo vano deve essere in relazione con il
lavoro svolto, sia esso il risultato o il prodotto originario del processo lavorativo. I criteri di classificazione
dell’OETV vanno adeguati alla formulazione del diritto europeo.
Poiché secondo le vigenti norme europee i rimorchi di lavoro agricoli e forestali possono avere in
generale una larghezza pari al massimo a 3,0 m, non è necessario adeguare le disposizioni del diritto
federale al riguardo, essendo i rimorchi di lavoro agricoli già oggi ammessi come veicoli speciali se non

20   Cfr. nota a piè di pagina al punto 1.2.1.
21   Direttive del DFGP del 14 febbraio 1968 relative all’ammissione di veicoli cingolati e di slitte rimorchiate.
22   Regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione dell’8 dicembre 2014 che integra il regolamento
     (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzio-
     nale del veicolo per l’omologazione dei veicoli agricoli e forestali, GU L 042 del 17.2.2015, pag. 1, modificato
     dal regolamento delegato (UE) 2016/1788, GU L 277 del 13.10.2016, pag. 1.
                                                                                                                        11
superano i 3,50 m di larghezza (art. 27 cpv. 1 OETV). Non saranno tuttavia più necessarie giustificazioni
speciali per il superamento della larghezza consentita di 2,55 m per i rimorchi di trasporto.
Lett. c: i rimorchi di trasporto di circhi e baracconisti godono già di un trattamento speciale a livello di
diritto federale, in quanto sono esentati dalla tassa sul traffico pesante. Su domanda del titolare del
veicolo possono essere designati nella licenza di circolazione come «veicoli da fiera» conformemente
alle Istruzioni dell’Amministrazione federale delle dogane ai Cantoni sulla tassa sul traffico pesante. I
gruppi d’interesse del settore hanno chiesto all’Ufficio federale delle strade (USTRA) che i rimorchi così
designati in futuro siano equiparati ai rimorchi di lavoro, il che, specie per i rimorchi con peso totale
superiore a 3,5 t, comporta intervalli più lunghi tra i controlli periodici obbligatori. Attualmente tale obbligo
interessa, a livello nazionale, 359 rimorchi.
Poiché, conformemente all’articolo 3 della legge del 19 dicembre 199723 sul traffico pesante (LTTP), i
rimorchi di lavoro non sono soggetti all’obbligo di versare la tassa in questione, in futuro sarebbero
assoggettati all’obbligo di pagare il contrassegno stradale conformemente all’articolo 3 capoverso 2
LUSN.
L’equiparazione ai rimorchi di lavoro si applica solo ai veicoli che trasportano esclusivamente materiale
circense o fieristico. I veicoli di circhi e baracconisti non devono tuttavia poter approfittare
retroattivamente della minore severità dei requisiti tecnici previsti per i rimorchi di lavoro. Per i rimorchi
di baracconisti muniti di targhe bianche attualmente in circolazione si introduce pertanto nel quadro della
presente revisione una disposizione transitoria che si applicherà fino all’entrata in vigore di prescrizioni
più severe in materia di freni e che disciplinerà i requisiti concernenti la costruzione e l’equipaggiamento
dei rimorchi di lavoro (art. 222p cpv. 1). La modifica proposta entrerà in vigore in maniera scaglionata
contemporaneamente alle modifiche dei requisiti concernenti i freni dei rimorchi di lavoro (cfr. commenti
all’art. 201 e al n. III del progetto d’ordinanza).

Art. 29 - 34b
Nel quadro dell’attuazione della mozione Darbellay (13.3818) è stato riformulato il capitolo sull’esame
d’immatricolazione e modificato di conseguenza il capitolo sull’esame successivo. Sono state inoltre
riunite in un nuovo capitolo 2a le disposizioni comuni concernenti gli esami d’immatricolazione e gli
esami successivi. Le modifiche si applicheranno a partire dall’entrata in vigore ordinaria (cfr. n. III del
progetto d’ordinanza).

Art. 29         Principio
Cpv. 1: adeguamenti redazionali del testo in vigore. La disposizione secondo cui i rimorchi sono
controllati con veicoli trattori idonei è trasferita nell’articolo 34b capoverso 6 P-OETV. Il rimando
all’ordinanza del 27 ottobre 197624 sull’ammissione alla circolazione (OAC) è soppresso; l’OAC si
applica comunque.
Cpv. 2: l’esame d’immatricolazione per i ciclomotori non è disciplinato nell’OETV. Sono sufficienti gli
articoli 90–96 OAC.
Cpv. 3: adeguamenti redazionali della disposizione vigente.
Cpv. 4: adeguamenti redazionali della disposizione del (finora) vigente capoverso 5.
N.B.: le disposizioni dei (finora) vigenti capoversi 2 e 4 sono spostate nell’articolo 34b P-OETV.

Art. 30         Esame di veicoli nuovi
Cpv. 1: nel presente capoverso si dà attuazione alla mozione Darbellay (13.3818). In futuro i veicoli
nuovi che dispongono di un certificato di conformità UE (CoC) valido potranno essere immatricolati in
via amministrativa senza controllo tecnico e senza identificazione presso un ufficio della circolazione
stradale (il CoC è un documento con cui il costruttore attesta la conformità di un singolo veicolo al tipo
omologato UE). Dietro presentazione dei documenti validi (CoC, rapporto di perizia o modulo 13.20 A,
attestato di assicurazione), i detentori possono immatricolare presso la competente autorità cantonale i

23   RS 641.81
24   RS 741.51
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propri veicoli nuovi importati direttamente senza doverli presentare all’ufficio della circolazione stradale.
Ci si può avvalere di questa agevolazione anche per i veicoli provvisti di approvazione del tipo o scheda
tecnica svizzera (scheda rilasciata dall’USTRA su richiesta di un importatore per certificare
l’omologazione UE riconosciuta in Svizzera).
Cpv. 2: vengono qui enumerate le condizioni alle quali i veicoli sono considerati nuovi ai sensi del
capoverso 1: sono tali i veicoli mai stati immatricolati (né in Svizzera né all’estero) o i veicoli con al
massimo 2000 km e immatricolati all’estero non più di un anno prima. Per «immatricolazione» nell’OETV
s’intende l’immatricolazione ordinaria (non provvisoria). Per i veicoli che all’estero non sono soggetti a
immatricolazione (ad es. determinati rimorchi agricoli e forestali), la valutazione si fonda sulla data di
messa in servizio, che va comprovata con documenti idonei. Lo stesso vale per i veicoli che non sono
stati utilizzati su superfici di pubblico transito (ad es. rimorchi adibiti ad abitazione su aree di
parcheggio).
Cpv. 3: se in sede di immatricolazione di veicoli privi di approvazione del tipo o di scheda tecnica
dovessero sorgere dubbi quanto ai documenti forniti, alle autorità è espressamente concesso il diritto di
chiedere la presentazione del veicolo in questione per verificarne i dati.
Cpv. 4: i veicoli nuovi privi di approvazione del tipo, scheda tecnica o certificato di conformità UE sono
immatricolati dopo essere stati sottoposti a un controllo di funzionamento presso l’ufficio della
circolazione stradale competente se il rispetto delle prescrizioni può essere provato sulla base di
approvazioni, marchi o dichiarazioni di conformità. Lo stesso vale per i veicoli di persone che beneficiano
di privilegi diplomatici o consolari. Le disposizioni del presente capoverso corrispondono all’articolo 30
capoverso 1 lettere c–f OETV (pre)vigente.
Cpv. 5: definizione del controllo di funzionamento (finora parte della frase introduttiva dell’art. 30 cpv. 1).
Cpv. 6: se un richiedente fa valere approvazioni o marchi di conformità rilasciati da Stati esteri come
equivalenti a quelli prescritti in Svizzera, è tenuto a fornirne la prova (finora ultimo periodo dell’art. 30
cpv. 1 lett. d).
Cpv. 7: l’esame prima dell’immatricolazione di veicoli privi di approvazione del tipo, scheda tecnica
svizzera od omologazione UE oppure di elementi di prova secondo il capoverso 4 viene effettuato, come
finora, presso l’ufficio della circolazione stradale competente mediante verifica tecnica completa
conformemente all’articolo 31 OETV vigente, durante la quale si controlla in particolare l’adempimento
delle prescrizioni sui gas di scarico e sui rumori e il corretto funzionamento per l’uso inteso.

Art. 31      Esame di altri veicoli
Nel presente articolo è definito lo svolgimento dell’esame d’immatricolazione di veicoli non considerati
nuovi (ossia di tutti i veicoli che non adempiono all’art. 30 cpv. 2 P-OETV).
Cpv. 1: su veicoli non considerati nuovi provvisti di un’approvazione del tipo o una scheda tecnica
svizzera può essere eseguito presso l’ufficio della circolazione stradale un controllo di funzionamento
invece di una verifica tecnica completa. Vengono sottoposti a tale controllo anche i veicoli i cui detentori
beneficiano di privilegi diplomatici o consolari.
Cpv. 2: definizione del controllo di funzionamento (finora parte della frase introduttiva dell’art. 30 cpv. 1).
Cpv. 3: nel caso di veicoli non considerati nuovi che non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1,
l’esame d’immatricolazione è eseguito presso l’ufficio della circolazione stradale competente mediante
verifica tecnica completa.

Art. 31a (nuovo)          Sistemi e parti di veicoli divergenti dall’approvazione del tipo del veicolo
Cpv. 1: se nei veicoli sono montati sistemi o parti che derogano dall’approvazione del tipo, si procede a
un controllo di funzionamento se sono disponibili approvazioni, rapporti di perizia, marchi o dichiarazioni
di conformità idonei. Nel caso di documenti rilasciati da Stati esteri occorre fornire la prova
dell’equivalenza con quelli prescritti in Svizzera.
Cpv. 2: se sono montati sistemi o parti deroganti dall’approvazione del tipo che non soddisfano le
condizioni del capoverso 1, si procede a una verifica tecnica completa.

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Art. 32       Collaudo in officina
Cpv. 1–3: la possibilità data ai Cantoni di delegare gli esami (compilazione del rapporto di perizia,
controllo di funzionamento) è ora estesa (ad altri tipi di veicolo, quali autocarri e trattori) alla stessa
condizione attualmente prevista, vale a dire la presenza di un’approvazione del tipo o una scheda
tecnica svizzera. Come finora, spetta ai Cantoni determinare quali esami delegare a quali organizzazioni
e quali condizioni queste devono soddisfare per poterli effettuare (gestione della qualità, formazione e
perfezionamento, ecc.). Per i nuovi veicoli (ai sensi dell’art. 30 cpv. 2 P-OETV), in caso di collaudo in
officina non è prescritto alcun controllo di funzionamento (analogamente a quanto previsto per l’esame
d’immatricolazione da parte dell’autorità competente conformemente all’art. 30 cpv. 1 P-OETV).

Art. 33 cpv. 1
L’ultimo periodo del capoverso vigente, secondo cui le autorità d’immatricolazione possono delegare i
controlli periodici, è stralciato. La possibilità di delega è ora disciplinata nell’articolo 34a P-OETV e si
applica non solo ai controlli periodici, ma anche a quelli straordinari.

Art. 34 cpv. 2 lett. h, 5, 5bis e 6
Cpv. 2: nella versione italiana «dispositivo d'agganciamento» è sostituito con «gancio di traino».
Cpv 5 e 5bis: trattasi in questo caso di una modifica puramente formale e redazionale. Gli strumenti da
utilizzare e la delega di esami a organi di controllo riconosciuti sono disciplinati nell’articolo 34b P-OETV.
Cpv. 6: nella versione italiana «perizie d'officina» è sostituito con «collaudi in officina» e «dispositivi
d'agganciamento» con «ganci di traino».

Art. 34a (nuovo)            Delega di esami successivi
I Cantoni potranno delegare non solo, come finora, il controllo periodico (art. 33), ma anche quello
straordinario (art. 34). Come per la delega dell’esame prima dell’immatricolazione (art. 32), sono le
autorità d’immatricolazione a decidere se e a chi delegare questa competenza.

Art. 34b (nuovo)
Cpv. 1: riprende il principio relativo al personale da impiegare negli esami, finora sancito nell’articolo 29
capoverso 2 al capitolo «Esame singolo prima dell’immatricolazione». Ristrutturandolo e trasponendolo
nel presente capoverso si chiarisce dal punto di vista giuridico che la disposizione si applica anche ai
controlli dei veicoli dopo l’immatricolazione (esami successivi). Un’eccezione a tale principio è introdotta
per l’esame d’immatricolazione amministrativo previsto in attuazione della mozione Darbellay (13.3818)
per i veicoli nuovi provvisti di CoC, approvazione del tipo o scheda tecnica svizzera (scheda rilasciata
dall’USTRA su richiesta di un importatore per certificare l’omologazione UE riconosciuta in Svizzera).
Le autorità d’immatricolazione possono decidere autonomamente quale qualifica debba possedere il
personale addetto all’esame d’immatricolazione amministrativo. Neanche le persone autorizzate dai
Cantoni a eseguire il collaudo in officina sono obbligati (come finora) a possedere una formazione come
esperti della circolazione. I Cantoni sono liberi di stabilire i requisiti concernenti la qualificazione di
queste persone nel quadro della loro delega.
Cpv. 2: il principio relativo al reciproco riconoscimento dell’esame è tratto dal vigente articolo 105 OAC
(attualmente in vigore, ma di cui è prevista l’abrogazione). Il riconoscimento si applicherà senza riserve
sia agli esami d’immatricolazione sia ai controlli successivi.
Cpv. 3: trattasi in questo caso di una modifica formale e redazionale. Nel presente capoverso sono
riunite le disposizioni dei (finora) vigenti articoli 31 capoverso 3 e 34 capoverso 5bis.
Cpv. 4: trattasi del testo del vigente articolo 30 capoverso 2. Ristrutturandolo e trasferendolo nel
presente capoverso si chiarisce dal punto di vista giuridico che la disposizione (applicata già da tempo
dagli uffici della circolazione stradale) sulle lingue riconosciute per i documenti si applica non solo agli
esami d’immatricolazione ma anche ai controlli successivi (ad es. ai documenti da presentare in caso
di modifica di un veicolo secondo l’art. 34 cpv. 2).

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Cpv. 5: trattasi del testo del vigente articolo 29 capoverso 4. Ristrutturandolo e trasferendolo nel
presente capoverso si chiarisce dal punto di vista giuridico che la disposizione sugli strumenti di controllo
da utilizzare si applica non solo all’esame d’immatricolazione, ma anche ai controlli successivi.
Cpv. 6: la disposizione secondo cui i rimorchi sono controllati con veicoli trattori idonei è tratta dal
(pre)vigente articolo 29 capoverso 1. Trasferendola nel presente capoverso si chiarisce che essa si
applica non solo all’esame d’immatricolazione, ma anche ai controlli successivi.

Art. 35 cpv. 2 lett. c
Per la verifica periodica dell’efficacia dei filtri antiparticolato viene ammessa una procedura che – in
conformità con l’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt)25– misura il numero di particelle di
fuliggine nei gas di scarico. In questo modo per le automobili soggette all’OIAt (macchine da cantiere
con autorizzazione stradale) non si dovrà effettuare, in occasione della manutenzione del sistema
antinquinamento, anche una misurazione dell’opacità, che non sarebbe giustificata dal punto di vista
tecnico: questa procedura di misurazione, infatti, non apporta alcun valore aggiunto né fornisce
informazioni aggiuntive in merito a guasti nel caso di motori con filtro antiparticolato.

Art. 42 cpv. 1
In base al diritto europeo armonizzato, il costruttore deve sempre indicare qual è il peso massimo
tecnicamente ammissibile con il quale un veicolo può circolare. Secondo l’articolo 41 capoverso 5, in
Svizzera questa dichiarazione è denominata «garanzia». Con l’aggiunta dei termini «carico rimorchiato»
e «peso del convoglio» nell’articolo 42 capoverso 1, il principio si riferisce anche a modiche che
interessano il peso del rimorchio trainato.
L’indicazione relativa al singolo caso è stralciata, in quanto la disposizione si applica anche a valutazioni
e certificazioni di conformità.
Conformemente ai principi di cui all’articolo 41, anche una persona fisica o giuridica che modifica un
veicolo può, sulla base del rapporto di perizia di un organo di controllo svizzero riconosciuto, fornire la
garanzia. Non essendo tuttavia necessario regolamentare la competenza in materia di valutazione di
modifiche al veicolo nell’articolo 42, la disposizione contenente il principio sull’innalzamento del peso
garantito risulta ora semplificata.

Art. 46 cpv. 3
La misurazione della potenza dei veicoli elettrici è armonizzata con la normativa europea. Alcuni tipi di
veicolo contenuti nell’OETV rappresentano tuttavia delle peculiarità prettamente svizzere, non
contemplate dalle prescrizioni europee. I requisiti tecnici e i criteri di classificazione concernenti tipologie
quali le sedie a rotelle motorizzate e i risciò elettrici, che rientrano tra i ciclomotori, sono dunque
regolamentati in maniera specifica nell’OETV. Poiché spesso le componenti modulari di alimentazione
usate dai costruttori, come regolatori della potenza e motori, non sono fabbricate esclusivamente per
essere montate su veicoli, la loro potenza è retta dalle norme generali relative alle macchine. Nel caso
di ciclomotori e risciò elettrici, per la misurazione della potenza si può dunque liberamente far riferimento
anche a principi di elettrotecnica generale (indicazione della potenza continua nominale o tipo di servizio
S1 secondo la norma IEC 60034-1 invece della potenza massima su 30 minuti).

Art. 48 cpv. 5 lett. e (nuovo)
Tra i motivi che consentono una riduzione della velocità massima per costruzione dopo
l’immatricolazione viene ora inserito anche l’adeguamento a una valutazione o a una certificazione di
conformità. Da luglio 2016, infatti, l’Ufficio federale delle strade (USTRA) non rilascia più approvazioni
del tipo per modifiche basate su rapporti di perizia di un organo di controllo svizzero riconosciuto. Le
valutazioni e le certificazioni di conformità sono pertanto equiparate a un’«approvazione del tipo
svizzera».

25   RS 814.318.142.1
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