Modello Unico ENC 2017: i redditi fondiari, Imu e Tasi. Novità 2017 - Blasi Massimiliano
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Modello Unico ENC 2017: i redditi fondiari, Imu e Tasi. Novità 2017 Blasi Massimiliano Dottore commercialista – Componente Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 1 ODCEC di Roma - Roma, 24 maggio 2017
Per l’anno di imposta 2016 è stato istituito il modello Redditi ENC - Enti non commerciali ed equiparati che deve essere utilizzato dai seguenti soggetti Ires: • enti non commerciali (enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 2
• organizzazioni non lucrative di utilità sociale – Onlus (articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460) a eccezione delle società cooperative, comprese le cooperative sociali; • società ed enti non commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato; • curatori di eredità giacenti se il chiamato all'eredità è soggetto all'Ires e se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione. Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 3
Tale novità , nella denominazione del Modello Dichiarativo 2017 per gli ENC, è dettata dal fatto che da quest’anno la dichiarazione Iva non può più essere presentata insieme a quella dei redditi. Si illustrano di seguito alcune novità sul Modello Redditi ENC . Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 4
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA In relazione all’equiparazione, ai sensi del dettato del DL. 193/2016, del termine entro cui il contribuente ha la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa a proprio favore, che risulta al pari di quello relativo alla presentazione della Dichiarazione integrativa pro-fisco, è stata eliminata dal frontespizio la casella con la quale si indicava la natura – a favore o a sfavore – della dichiarazione integrativa. Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 5
• Si fa presente che tale Dichiarazione può essere presentata, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del DPR. n. 322/1998, entro il termine per l'accertamento di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, ossia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. • In tal caso il comma 640 della Legge di Stabilità 2015, nel caso in cui sia presentata una dichiarazione integrativa a sfavore (pro-fisco) e siano ravvedute le imposte dovute, ha stabilito la riapertura dei termini per l'accertamento. Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 6
• Si fa presente che dal quadro RS è scomparso anche il prospetto “Errori contabili” . • E’ stato inserito un nuovo quadro DI che deve essere compilato dai soggetti che hanno presentato nel 2016 dichiarazioni integrative a favore oltre l’anno al fine di indicarvi il credito emergente . • In materia l’Agenzia delle Entrate, lo scorso 7 aprile 2017, ha pubblicato la consueta Circolare n. 8/E/2017, che raccoglie alcune risposte fornite in occasione dell’edizione annuale di Telefisco 2017. Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 7
PROROGHE Il termine per la rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2017, con applicazione di un’imposta sostitutiva nella misura unica dell’8%, è stato prorogato al 30 giugno 2017 . Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 8
• I seguenti soggetti che possono fruire della rivalutazione, al fine di evitare l’applicazione ex art. 67 del Tuir al di fuori del regime di impresa, sono : • PERSONE FISICHE RESIDENTI per le operazioni estranee all’esercizio d’impresa • SOCIETA’ SEMPLICI ED EQUIPARATE RESIDENTI a norma dell’art. 5 DPR 917/86 quali, ad esempio, le associazioni professionali • ENTI NON COMMERCIALI RESIDENTI per attività non in regime di impresa • SOGGETTI NON RESIDENTI per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni. • PERIZIA AL RIBASSO Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 9
• I dati relativi alla rivalutazione di terreni e partecipazioni devono essere anche indicati nei quadri RM ed RT. L'omessa compilazione di tali quadri non pregiudica gli effetti della rivalutazione, che resta quindi valida ( cfr. Circolare 1/E del 15.02.2013 dell'Agenzia delle Entrate pag. 15). • L‘eventuale omissione costituisce una violazione formale soggetta a sanzione compresa tra 250 Euro e 2.000 Euro (ex art. 8 comma 1 D.lgs. 471/97). Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 10
• E’ stata prorogata la detrazione del 65% per le spese relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici da sostenere fino al 31 dicembre 2017 e fino al 31 dicembre 2021 per i lavori su parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari del singolo condominio. • E’ stata inoltre innalzata, sempre sugli interventi sulle parti comuni, la detrazione al 50 % se le opere interessano l’involucro dell’edificio ; se sono finalizzate a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva la detrazione sale ancora al 75%. Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 11
SCHOOL BONUS • È stata introdotta la possibilità di utilizzare il credito d’imposta derivante dalle erogazioni liberali in denaro a favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, finalizzate alla realizzazione di nuove strutture scolastiche, alla manutenzione e al potenziamento di quelle esistenti e al miglioramento dell’occupabilità degli studenti. Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 12
SUPER E IPER AMMORTAMENTO • Nei quadri relativi ai reddito d’impresa sono state previste apposite “variazioni in diminuzione” per indicare le maggiorazioni del 40% (super ammortamento) e del 150% (iper ammortamento) del costo fiscalmente riconosciuto dei beni strumentali nuovi. Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 13
• Quanto al quadro del Modello Redditi ENC relativo ai redditi fondiari occorre specificare preliminarmente dal punto di vista fiscale quattro categorie sulla base delle quali gli immobili vanno tassati; tale nomenclatura è da riferirsi alle società ed a tutti gli enti non commerciali nell’esercizio di attività commerciali dove sono presenti immobili . Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 14
• IMMOBILI MERCE • Sono gli immobili, abitativi o commerciali, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (es. imprese edili o immobiliari) e figurano nel conto economico tra le rimanenze; i relativi ricavi di vendita di questi immobili vanno indicati in c.e. alla voce A.1, mentre gli incrementi di valore relativi ad interventi eseguiti nel corso dell'esercizio figurano alla voce A.2 ; I fitti attivi relativi alla temporanea locazione di tali immobili, vanno indicati in c.e. alla voce A.5. Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 15
• Dal punto di vista fiscale: finché non sono venduti, tali immobili concorrono al reddito di esercizio come rimanenze finali. La loro cessione genera ricavi. • In caso di locazione concorrono alla formazione del reddito con il canone effettivo (nessun abbattimento) e non si ammortizzano. Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 16
• Gli immobili merce fino a quando permane tale destinazione e non sono in ogni caso locati, continuano ad essere esenti da IMU. • Ai fini della TASI, il comma 14 lett. c) della Legge di Stabilità 2016 ha stabilito che per tali fabbricati l’aliquota base è dello 0,1% con possibilità per i comuni di aumentarla fino ad un massimo dello 0,25% o di diminuirla fino ad azzerarla Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 17
• IMMOBILI STRUMENTALI PER NATURA • Sono quegli immobili non suscettibili di diversa destinazione (non suscettibili di destinazione abitativa) senza radicali trasformazioni. Sono costituiti dai fabbricati delle categorie catastali: A/10 (uffici e studi privati), B (immobili per alloggi collettivi), C (immobili a destinazione commerciale e varia), D (immobili a destinazione speciale), E (immobili a destinazione particolare). Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 18
• Figurano alla voce B.II dello s.p. tra le immobilizzazioni materiali e sono oggetto di ammortamento; se affittati il canone di locazione concorre alla formazione del reddito alla voce A.2 o A.5; tra i costi, oltre alle quote di ammortamento, troveremo le spese di manutenzione e riparazione. • Dal punto di vista fiscale: la loro cessione può generare plusvalenze o minusvalenze; sono ammortizzabili. Il reddito da locazione va dichiarato senza alcun abbattimento; sono deducibili ammortamenti e spese di manutenzione. Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 19
• IMMOBILI STRUMENTALI PER DESTINAZIONE Immobili delle categorie catastali da A/1 ad A/9, che pur non essendo strumentali per natura, sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa. Sono quindi esclusi quelli non concessi in locazione ma non utilizzati (a disposizione) e quelli concessi in locazione o comodato a terzi. Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 20
Figurano alla voce B. II dello s.p. tra le immobilizzazioni materiali e sono oggetto di ammortamento. Il canone di locazione concorre alla formazione del reddito alla voce A.2 o A.5; tra i costi, oltre alle quote di ammortamento, troveremo le spese di manutenzione e riparazione. Dal punto di vista fiscale : sono beni ammortizzabili la cui cessione può generare plusvalenze o minusvalenze. In caso di locazione non ci sono abbattimenti, ma sono deducibili ammortamenti e spese di manutenzione. Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 21
• IMMOBILI PATRIMONIALI Si tratta della categoria residuale che comprende tutti gli immobili che non sono merce, strumentali per natura o per destinazione. Sono principalmente gli immobili abitativi, non utilizzati direttamente e non destinati alla vendita; in pratica quelli destinati alla locazione (categorie catastali da A/1 ad A/9) o che l'impresa non utilizza. Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 22
Figurano alla voce B.II dello S.P. tra le immobilizzazioni. Concorrono alla formazione del reddito a costi e ricavi. La dottrina maggioritaria non riconosce deperimento fisico o tecnico, quindi non si ammortizzano. Il canone di locazione concorre per intero alla formazione del reddito; tra i costi troveremo le spese di manutenzione e riparazione (eventualmente l'ammortamento). Dal punto di vista fiscale : concorrono alla formazione del reddito sulla base del redditi fondiario e le relative spese non sono deducibili. Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 23
LA RILEVANZA DELL’ISCRIZIONE DI TALI BENI NELL’INVENTARIO O NEL LIBRO DEI BENI AMMORTIZZABILI • In presenza di un attività commerciale l’ENC deve redigere una contabilità separata ex art. 144 c. 2 del TUIR e, quindi, un inventario che essere distinto da quello istituzionale. • In contabilità ordinaria l’inventario deve contenere gli eventuali immobili attratti nella sfera commerciale, mentre in contabilità semplificata occorre istituire il libro beni ammortizzabili. • Tale iscrizione comporta l’assoggettamento ad iva dell’eventuale canone di locazione e, quindi, l’assoggettamento dei redditi relativi a “ costi e ricavi “ e non sulla base del reddito fondiario. Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 24
• INDICAZIONI DEL TUIR • art. 65 c.1 …Gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 43 si considerano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario; per i soggetti indicati nell'articolo 66, tale indicazione può essere effettuata nel registro dei beni ammortizzabili ovvero secondo le modalità di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695. Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 25
• art. 65 3-bis. Per i beni strumentali dell'impresa individuale provenienti dal patrimonio personale dell'imprenditore è riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, da iscrivere tra le attività relative all'impresa nell'inventario di cui all'articolo 2217 del codice civile ovvero per le imprese di cui all'articolo 79, nel registro dei cespiti ammortizzabili. Le relative quote di ammortamento sono calcolate a decorrere dall'esercizio in corso alla data dell'iscrizione. Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 26
Normalmente nell’ENC siamo in presenza di immobili rientranti nella attività “istituzionale “ dell’Ente , in assenza di partita iva; quest’ultimi sono ogni anno regolarmente dichiarati nel quadro RB del modello Redditi, con l’eccezione di quelli strettamente legati all’attività di culto e ad abitazione delle suore ( ad esempio) e degli immobili in ristrutturazione che godono dell’esenzione totale ai fini IRES ai sensi dell’art. 36, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986 che recita : Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 27
• “ Non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, compresi i monasteri di clausura, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze. • Non si considerano, altresì, produttive di reddito le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento durante il quale l'unità immobiliare non è comunque utilizzata “ . Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 28
• RILEVANZA FISCALE PER IMMOBILI “ISTITUZIONALI” DEGLI ENC • vengono tassati sulla base delle regole dei redditi fondiari • Non vengono dedotte/detratte le manutenzioni • non vengono dedotti gli ammortamenti • In caso di locazione non generano operazioni (affitto-vendita) imponibili ai fini IVA • In caso di vendita viene generata plusvalenza solo nei casi ex art.67 TUIR Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 29
• RILEVANZA FISCALE PER IMMOBILI “ COMMERCIALI ” DEGLI ENC • concorrono alla formazione del reddito d’impresa ( no rendita catastale , ma costi/ricavi ) • vengono dedotte/detratte le manutenzioni • vengono dedotti gli ammortamenti • In caso di locazione generano operazioni (affitto-vendita) imponibili ai fini IVA • In caso di vendita o cessazione attività viene generata plusvalenza Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 30
• IMU • Riferimenti legislativi e prassi • D.Lgs n.504/1992 art. 7 c.1 lett. i) • Dl n. 201 del 2011, art. 13 • Dlgs n. 23 del 2011 articoli 8 e 9 • Parere del Consiglio di Stato n. 4180 /2012 Sez. Consultiva atti normativi • Parere del Consiglio di Stato adunanza di Sezione del 8 novembre 2012 Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 31
• Decreto n. 200 del19 novembre 2012 • Dl n. 1 del 2012, art. 91-‐bis • Dl n. 16 del 2012, art. 4 • Legge n.27 del 2012 • Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 • Risoluzione 1/DF del 3 dicembre 2012 • Risoluzione n. 3/DF del 4 marzo 2013 • Risoluzione n. 4/DF del 4 marzo 2013 • Risoluzione n. 7/DF del 5 giugno 2013 Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 32
Il novellato art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs n. 504/1992, stabilisce in modo chiaro che l'esenzione è riconosciuta solo agli immobili ove le attività agevolate si svolgono con modalità non commerciali. Il MEF nel corso del 2012 è intervenuto più volte fornendo indicazioni in merito alla nuova imposta, configurando fattispecie di volta in volta come di seguito indicato. Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 33
Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 • Tale Circolare nel delineare il quadro normativo ha indicato le agevolazioni applicabili ai fini IMU, che devono essere espressamente previste e non “possono implicare una interpretazione analogica o estensiva “ : Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 34
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI IMU • Per i fabbricati di interesse storico artistico di cui all’art. 10 del D.lgs 42/2004 la base imponibile è al 50 % , come meglio specificato più avanti; • Lo stesso dicasi ( base imponibile al 50 % ) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, previa accertamento degli uffici tecnici comunali o autodichiarazione resa del DPR 445/200 attestante tali requisiti ; Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 35
• E’ stata concessa la facoltà per i Comuni di adottare aliquote ridotte per immobili non produttivi di redditi e per i “ beni merce “ ; • Le esenzioni dell’art. 7 lettera i) sono state riproposte solo per lettere b) – i) , senza includere la lettera g) . Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 36
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 37
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810; f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 38
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984; i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 39
• La Circolare ha permesso di considerare l’utilizzo promiscuo degli immobili, al fine di concedere una parziale esenzione dal pagamento dell’imposta; qualora non sia possibile procedere all’identificazione catastale il contribuente dovrà presentare apposita dichiarazione con le modalità che verranno approvate; • La lettera g) del predetto articolo non è stata riproposta (fabbricati inagibili destinati in base alla legge 104/1992 ) ; • Il Comune ha facoltà di agevolare i soggetti Onlus, ma solo per la parte del tributo di competenza comunale; Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 40
Decreto 19 novembre 2012 n. 200 ( Regolamento ) La presente disposizione ha di nuovo indicato i requisiti soggettivi ed oggettivi per permettere l’esenzione dal pagamento dell’imposta IMU : • art. 73 del TUIR , enti non commerciali: gli enti pubblici e privati diversi dalle società di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 41
• oggetto esclusivo o principale: per oggetto esclusivo si intende quello determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata; per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto; in mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente stesso è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 42
• INDICAZIONE DELLE VARIE TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ ESENTI • attività assistenziali: attività riconducibili a quelle di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ossia quelle “ relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia “ Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 43
attività previdenziali: attività strettamente funzionali e inerenti all'erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali obbligatorie; attività sanitarie: attività dirette ad assicurare i livelli essenziali di assistenza definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001; attività didattiche: attività dirette all'istruzione e alla formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 44
attività ricettive: attività che prevedono l'accessibilità limitata ai destinatari propri delle attività istituzionali e la discontinuità nell'apertura nonché, relativamente alla ricettività sociale, quelle dirette a garantire l'esigenza di sistemazioni abitative anche temporanee per bisogni speciali, ovvero svolte nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, escluse in ogni caso le attività svolte in strutture alberghiere e paralberghiere di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79; Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 45
attività culturali: attività rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte; attività ricreative: attività dirette all'animazione del tempo libero; attività sportive: attività rientranti nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 46
attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222: attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana; Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 47
• GLOSSARIO • modalità non commerciali: modalità di svolgimento delle attività istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al diritto dell'Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà; • utilizzazione mista: l'utilizzo dello stesso immobile per lo svolgimento di una delle attività individuate dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, con modalità non commerciali, unitamente ad attività di cui alla stessa lettera i) svolte con modalità commerciali, ovvero ad attività diverse da quelle di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992. Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 48
REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO CON MODALITÀ NON COMMERCIALI ( art. 3 ) Le attività devono essere svolte con modalità non commerciali e nell’atto costitutivo e statuto si deve prevedere : • il divieto di distribuire gli utili ; • l’obbligo di reinvestire gli utili ; • l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente ad altro ente non commerciale in caso di scioglimento . Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 49
ULTERIORI REQUISITI ( ART. 4 ) • per le attività assistenziali e sanitarie, quando le stesse sono convenzionate o contrattualizzate con lo Stato; se non contrattualizzate le attività devono essere a titolo gratuito oppure i corrispettivi inferiori a quelli medi previsti per analoghe attività; • per le attività didattiche, quando le stesse sono esercitate a titolo gratuito oppure quando i relativi corrispettivi sono inferiori a quelli medi previsti per analoghe attività; la scuola deve essere paritaria , non deve discriminare nessuno ed accogliere soggetti portatori di handicap; Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 50
• Quanto alla determinazione al costo medio per studente (CMS ) da comparare con il corrispettivo medio ( CM ) il MIUR ha indicato un parametro di riferimento tecnico ( CMS ) distinto per ogni grado di istruzione, unitamente alla modalità di compilazione del quadro B del modello di Dichiarazione Imu/ Tasi, al fine di verificare che il CM sia inferiore al CMS, per usufruire dell’esenzione IMU. http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg- ordinamenti/scuola-non-statale/imu_tasi Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 51
• per le attività ricettive, quando le stesse sono esercitate a titolo gratuito oppure quando i relativi corrispettivi sono inferiori a quelli medi previsti per analoghe attività; • Lo stesso criterio viene applicato per le attività culturali e ricreative e per quelle sportive . Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 52
INDIVIDUAZIONE DEL RAPPORTO PROPORZIONALE ( art. 5 ) Sulla base dello spazio, del numero dei soggetti e del tempo OBBLIGO DICHIARATIVO ( ART. 6 ) Gli enti dovranno presentare una apposita dichiarazione con la quale dichiarare l’esenzione per le rispettive unità immobiliari . Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 53
Risoluzione 1/DF del 3 dicembre 2012 • quanto agli enti ecclesiastici non è possibile imporre a detti l’accoglimento delle clausole di cui al DM 200/2012 entro il 31 12 2012, ma solo la registrazione di un regolamento nella forma della scrittura privata registrata; • quanto alla decorrenza del criterio del rapporto proporzionale, quest’ultima è da intendersi dal 1 gennaio 2013 sulla base del comma 3 dell’art. 91-bis. 54 Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
Risoluzione n. 3/DF del 4 marzo 2013 • si afferma il carattere non perentorio e non sanzionatorio della norma sancita dal predetto Regolamento, quanto all’adeguamento degli statuti entro la data del 31 12 2012 . • per gli enti ecclesiastici rimane l’obbligo di adottare e registrare il Regolamento entro la data del 31.12.2012. Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 55
Risoluzione n. 4/DF del 4 marzo 2013 • in caso di comodato concesso ad un altro ente non commerciale, è necessario che il comodante verifichi che il comodatario sia un ente non commerciale e che eserciti una attività meritevole di all’art. 7 comma 1) lett. I) del D.Lgs 504/92 . • È opportuno provvedere alla registrazione del contratto di comodato, al fine di dare data certa e rispondere alle eventuali richieste degli uffici comunali. Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 56
TRATTAMENTO FISCALE DEGLI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO - ARTISTICO CONCESSI IN LOCAZIONE • Con il Decreto Semplificazioni fiscali ( D.L. n.16/2012) all'art. 4 comma 5-sexies viene sostanzialmente ridisegnato il trattamento fiscale degli immobili di interesse storico - artistico concessi in locazione. Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 57
In particolare: • viene soppresso l’art. 11 comma 2 della L.413/91 che permetteva la tassazione degli immobili di interesse storico o artistico sulla base della rendita catastale minore della zona censuaria di appartenenza dell’immobile; • tornano ad essere tassati i canoni di locazione; Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 58
• ai fini reddituali viene disposto che, modificando l’art. 37 del TUIR, il reddito dei fabbricati vincolati è pari al canone di locazione ridotto forfettariamente del 35% se superiori al reddito medio ordinario determinato mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo; • la base imponibile IMU è ridotta del 50%. Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 59
Immobili storico-artistici posseduti da società o enti • Per quanto riguarda, invece, i cd “immobili patrimonio” delle società, ossia gli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa ( di norma per gli enti ecclesiastici ) ovvero beni destinati alla produzione/ scambio dell’attività d’impresa ( beni merce) se non locati è prevista: Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 60
• la riduzione del 50% del reddito medio ordinario risultante dall’applicazione della tariffa d’estimo propria dell’immobile • la disapplicazione (art. 41 del TUIR) della maggiorazione di 1/3 di detto reddito per le unità immobiliari sfitte o tenute a disposizione. se locati: come per le persone fisiche l'imponibile Irpef/Ires è determinato nel maggiore tra i canoni di locazione di competenza ridotti del 35% e la rendita catastale effettiva rivalutata del 5%. Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 61
Per gli immobili di interesse storico-artistico degli enti non commerciali è applicabile quanto previsto per gli immobili delle società. Ai fini della decorrenza delle nuove disposizioni, queste risultano applicabili “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2011”, ossia dal 2012 (e quindi, nella dichiarazione dei redditi 2013). Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 62
• GLI ACCERTAMENTI ICI / IMU Le problematiche di maggior rilevanza che possono essere riscontrate nell’appuramento da parte del contribuente degli avvisi di accertamento sono : • APPLICAZIONE 74 ART. DELLA L. 342/2000 Sulla base delle pronunce della Corte di Cassazione è stata affrontata l’efficacia retroattiva dell’attribuzione della rendita in tema di Ici ai sensi dell’art. 74 della L. 342/2000 ( Cassazione S.U. n. 3160/2000 ) . Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 63
• la Corte ha affermato che "... a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, ai fini impositivi anche per le annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o liquidazione e/o rimborso". (Cassazione S.U. n. 3160/2001). Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 64
• A tal fine è dirimente affrontare la questione dell’efficacia dichiarativa o costitutiva della rendita catastale del citato art. 74 , che determina la retroattività o meno del provvedimento di attribuzione della rendita. • L’efficacia dichiarativa ora è sposata dalla dottrina, che propende per la retroattività dell’attribuzione della rendita catastale; a tal fine la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12029 del 2009 ha voluto definitivamente interpretare il dettato dell’art. 74, stabilendo il principio che gli atti attributivi o modificativi delle rendite sono efficaci solo dal momento della loro notifica. Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 65
• In tal senso il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento dell’ente locale, ma ha voluto individuare il momento a partire dal quale il Comune può richiedere l’applicazione della nuova rendita, non confondendosi l’efficacia della modifica della rendita, che coincide con la notificazione dell’atto, con la sua applicabilità, che va fatta risalire al momento della variazione che ha determinato la modifica. • La notifica della nuova rendita segna pertanto il momento a decorrere dal quale l’Ufficio può chiedere la maggiore imposta, senza compressione del potere di accertamento per le annualità precedenti. Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 66
• I giudici della Corte con la predetta sentenza hanno voluto confermare l’efficacia dichiarativa della notifica della rendita catastale, utilizzabile solo a seguito della notifica al contribuente, ma riconoscendo al Comune il potere di accertamento anche per i periodi precedenti alla notifica (purché successivi alla modifica), non potendosi confondere l’efficacia della modifica con la sua applicabilità. Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 67
• DIMOSTRAZIONE DELL’ESENZIONE O PARZIALE DELL’IMMOBILE OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE ICI O IMU/TASI • documentazione avente data certa; • certificazione / dichiarazioni emesse da Enti terzi che sovrintendono o che hanno un legame documentabile ed ufficiale con l l’ente ( per gli EE Diocesi, Vicariato, Organi della Sanda Sede , .. ) ; • perizia giurata. Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 68
• Esenzioni ICI e IMU tra enti non commerciali in caso di comodato gratuito ( Sentenza n. 25508 del 18 dicembre 2015, Corte di Cassazione) Nella Sentenza n. 25508 del 18 dicembre 2015 la Corte di cassazione ritiene ammessa l'esenzione Ici (e quindi Imu) all'immobile posseduto da un ente non commerciale concesso in comodato gratuito ad altro ente non commerciale, purché vi svolga una delle attività meritevoli indicate dall'articolo 7, comma 1, lettera i), D lgs n. 504/1992. Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 69
• La massima Corte tributaria ha infatti statuito che, a superamento dello stabile e precedente orientamento, il requisito dell’utilizzazione diretta del bene quale unico presupposto per l’applicazione dell’esenzione ICI non sia di rigida interpretazione. • Infatti nel caso in cui l’ente possessore dell’immobile e l’ente concretamente utilizzatore siano entrambi enti non commerciali con compiti simili e finalità compenetrantesi, si potrà effettuare l’applicazione dell’esenzione, purché fra i due sussista un rapporto di comodato e non di locazione ovvero di concessione demaniale. Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 70
• Il principio si applica anche alle scuole paritarie che le parrocchie o gli enti proprietari affidino in comodato a soggetti gestori del servizio pubblico. • La Suprema Corte ha citato espressamente in motivazione la Risoluzione n. 4 del 4 marzo 2013 in cui il Ministero delle Finanze ha ritenuto che l’esenzione in parola spettasse nell’ipotesi in cui l’immobile sia concesso in comodato ad un altro ente non commerciale appartenente alla stessa struttura dell’ente concedente per lo svolgimento di un’attività prevista dalla norma agevolativa. Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 71
• L'ESENZIONE IMU DEGLI IMMOBILI POSSEDUTI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI NON SONO APPLICABILI ANCHE PER L’ICI • La Sentenza n.4342 del 4 marzo 2015 della Cassazione ha affermato che le regole dell'IMU per l'esenzione degli immobili posseduti dagli enti non commerciali non sono applicabili anche per l'ICI per la quale l'esenzione spettava agli enti religiosi e di culto solo nel caso in cui l'immobile fosse destinato esclusivamente a un'attività commerciale. Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 72
• All'interno della sentenza si legge che per la Corte "L'esenzione Ici prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 504/1992 è limitata all'ipotesi in cui gli immobili siano destinati in via esclusiva allo svolgimento di una delle attività di religione o di culto indicate nella legge 222/1985 e dunque, non si applica ai fabbricati di proprietà di enti ecclesiastici nei quali si svolga attività sanitaria, non rilevando neppure la destinazione degli utili eventualmente ricavati al perseguimento di fini sociali o religiosi, che costituisce un momento successivo alla loro produzione e non fa venir meno il carattere commerciale dell'attività". Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 73
• «In effetti, le modifiche normative che riconoscono l'esenzione parziale IMU per gli enti non profit non possono valere per l'ICI, per la quale era richiesta la destinazione esclusiva dell'immobile per finalità non commerciali. • L'esenzione IMU e TASI, invece, spetta se sugli immobili vengono svolte attività didattiche, ricreative, sportive, assistenziali, culturali e via dicendo con modalità non commerciali. Inoltre, è previsto che qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'agevolazione venga limitata alla parte nella quale si svolge l'attività non commerciale, sempre che sia identificabile.» Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 74
• "La porzione dell'immobile dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente deve essere iscritta in catasto, con attribuzione della relativa rendita. Se non è possibile accatastarla autonomamente, l'esenzione spetta in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell’immobile”. Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 75
• L’ESENZIONE ICI / IMU PER GLI ENC SPETTA ANCHE SE IL MANCATO UTILIZZO NON MODIFICA LA DESTINAZIONE • La Corte di Cassazione con sentenza n. 20516 del 12 ottobre 2016 ha specificato che il mancato utilizzo effettivo dell’immobile non è di per sé preclusivo per mantenere il diritto all’esenzione. • « .. Per cui non ogni mancato utilizzo determina l'esclusione dal trattamento agevolato, ma solo quello che sia indizio di un mutamento della destinazione o della cessazione della strumentalità del bene. Si manifesta quindi il concetto di utilizzo "attuato" in tutte quelle situazioni per le quali l'utilizzo concreto non sia possibile per cause oggettive non espressione di mutamento di volontà di destinazione bensì, di giustificato e percepibile impedimento al concreto utilizzo come per l'inagibilità originaria o sopravvenuta dell'immobile per la quale il suo possessore si stia adoperando per elidere gli impedimenti (strutturali e giuridici) al suo concreto utilizzo.» fine Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma 76
Puoi anche leggere