Modello Unico ENC 2017: i redditi fondiari, Imu e Tasi. Novità 2017 - Blasi Massimiliano

Pagina creata da Nicola Ceccarelli
 
CONTINUA A LEGGERE
Modello Unico ENC 2017:
           i redditi fondiari, Imu e Tasi.
                    Novità 2017

                            Blasi Massimiliano
Dottore commercialista – Componente Commissione Terzo settore e non profit
                           dell'ODCEC di Roma
                                                                             1
                 ODCEC di Roma - Roma, 24 maggio 2017
Per l’anno di imposta 2016 è stato istituito il modello Redditi ENC
- Enti non commerciali ed equiparati che deve essere utilizzato
dai seguenti soggetti Ires:

• enti non commerciali (enti pubblici e privati diversi dalle
  società, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o
  principale l'esercizio di attività commerciali), residenti nel
  territorio dello Stato

               Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                           2
• organizzazioni non lucrative di utilità sociale – Onlus (articolo
  10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460) a eccezione
  delle società cooperative, comprese le cooperative sociali;

• società ed enti non commerciali di ogni tipo, compresi i trust,
  non residenti nel territorio dello Stato;

• curatori di eredità giacenti se il chiamato all'eredità è
  soggetto all'Ires e se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il
  periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la
  successione.

               Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                           3
Tale novità , nella denominazione del Modello Dichiarativo 2017
per gli ENC, è dettata dal fatto che da quest’anno la
dichiarazione Iva non può più essere presentata insieme a quella
dei redditi.

Si illustrano di seguito alcune novità sul Modello Redditi ENC .

               Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                           4
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

In relazione all’equiparazione, ai sensi del dettato del DL.
193/2016, del termine entro cui il contribuente ha la possibilità
di presentare la dichiarazione integrativa a proprio favore, che
risulta al pari di quello relativo alla presentazione della
Dichiarazione integrativa pro-fisco, è stata eliminata dal
frontespizio la casella con la quale si indicava la natura – a favore
o a sfavore – della dichiarazione integrativa.

               Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                           5
• Si fa presente che tale Dichiarazione può essere presentata, ai
  sensi dell'art. 2, comma 8, del DPR. n. 322/1998, entro il
  termine per l'accertamento di cui all’art. 43 del D.P.R. n.
  600/1973, ossia entro il 31 dicembre del quinto anno
  successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

• In tal caso il comma 640 della Legge di Stabilità 2015, nel caso
  in cui sia presentata una dichiarazione integrativa a sfavore
  (pro-fisco) e siano ravvedute le imposte dovute, ha stabilito la
  riapertura dei termini per l'accertamento.

              Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                          6
• Si fa presente che dal quadro RS è scomparso anche il
  prospetto “Errori contabili” .
• E’ stato inserito un nuovo quadro DI che deve essere
  compilato dai soggetti che hanno presentato nel 2016
  dichiarazioni integrative a favore oltre l’anno al fine di
  indicarvi il credito emergente .
• In materia l’Agenzia delle Entrate, lo scorso 7 aprile 2017, ha
  pubblicato la consueta Circolare n. 8/E/2017, che raccoglie
  alcune risposte fornite in occasione dell’edizione annuale di
  Telefisco 2017.
              Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                          7
PROROGHE

Il termine per la rivalutazione del valore dei terreni e delle
partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2017, con
applicazione di un’imposta sostitutiva nella misura unica dell’8%,
è stato prorogato al 30 giugno 2017 .

              Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                          8
• I seguenti soggetti che possono fruire della rivalutazione, al fine di
  evitare l’applicazione ex art. 67 del Tuir al di fuori del regime di
  impresa, sono :
• PERSONE FISICHE RESIDENTI per le operazioni estranee all’esercizio
  d’impresa
• SOCIETA’ SEMPLICI ED EQUIPARATE RESIDENTI a norma dell’art. 5 DPR
  917/86 quali, ad esempio, le associazioni professionali
• ENTI NON COMMERCIALI RESIDENTI per attività non in regime di
  impresa
• SOGGETTI NON RESIDENTI per le plusvalenze derivanti dalla cessione a
  titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia che non
  siano riferibili a stabili organizzazioni.

•   PERIZIA AL RIBASSO

                Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                            9
•    I dati relativi alla rivalutazione di terreni e partecipazioni
    devono essere anche indicati nei quadri RM ed RT.
    L'omessa compilazione di tali quadri non pregiudica gli effetti
    della rivalutazione, che resta quindi valida ( cfr. Circolare 1/E
    del 15.02.2013 dell'Agenzia delle Entrate pag. 15).

• L‘eventuale omissione costituisce una violazione formale
  soggetta a sanzione compresa tra 250 Euro e 2.000 Euro (ex
  art. 8 comma 1 D.lgs. 471/97).

                Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                            10
•    E’ stata prorogata la detrazione del 65% per le spese relative
    a interventi di riqualificazione energetica degli edifici da
    sostenere fino al 31 dicembre 2017 e fino al 31 dicembre
    2021 per i lavori su parti comuni degli edifici condominiali o
    che interessano tutte le unità immobiliari del singolo
    condominio.

• E’ stata inoltre innalzata, sempre sugli interventi sulle parti
  comuni, la detrazione al 50 % se le opere interessano
  l’involucro dell’edificio ; se sono finalizzate a migliorare la
  prestazione energetica invernale ed estiva la detrazione sale
  ancora al 75%.

                Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                            11
SCHOOL BONUS

• È stata introdotta la possibilità di utilizzare il credito d’imposta
  derivante dalle erogazioni liberali in denaro a favore degli
  istituti del sistema nazionale di istruzione, finalizzate alla
  realizzazione di nuove strutture scolastiche, alla
  manutenzione e al potenziamento di quelle esistenti e al
  miglioramento dell’occupabilità degli studenti.

                Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                            12
SUPER E IPER AMMORTAMENTO

• Nei quadri relativi ai reddito d’impresa sono state previste
  apposite “variazioni in diminuzione” per indicare le
  maggiorazioni del 40% (super ammortamento) e del 150%
  (iper ammortamento) del costo fiscalmente riconosciuto dei
  beni strumentali nuovi.

              Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                          13
• Quanto al quadro del Modello Redditi ENC relativo ai redditi
  fondiari occorre specificare preliminarmente dal punto di vista
  fiscale quattro categorie sulla base delle quali gli immobili
  vanno tassati; tale nomenclatura è da riferirsi alle società ed a
  tutti gli enti non commerciali nell’esercizio di attività
  commerciali dove sono presenti immobili .

               Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                           14
• IMMOBILI MERCE

• Sono gli immobili, abitativi o commerciali, alla cui produzione
  o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (es. imprese
  edili o immobiliari) e figurano nel conto economico tra le
  rimanenze; i relativi ricavi di vendita di questi immobili vanno
  indicati in c.e. alla voce A.1, mentre gli incrementi di valore
  relativi ad interventi eseguiti nel corso dell'esercizio figurano
  alla voce A.2 ; I fitti attivi relativi alla temporanea locazione di
  tali immobili, vanno indicati in c.e. alla voce A.5.

               Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                           15
• Dal punto di vista fiscale: finché non sono venduti, tali
  immobili concorrono al reddito di esercizio come rimanenze
  finali. La loro cessione genera ricavi.
• In caso di locazione concorrono alla formazione del reddito
  con il canone effettivo (nessun abbattimento) e non si
  ammortizzano.

             Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                         16
• Gli immobili merce fino a quando permane tale destinazione
  e non sono in ogni caso locati, continuano ad essere esenti da
  IMU.
• Ai fini della TASI, il comma 14 lett. c) della Legge di Stabilità
  2016 ha stabilito che per tali fabbricati l’aliquota base è dello
  0,1% con possibilità per i comuni di aumentarla fino ad un
  massimo dello 0,25% o di diminuirla fino ad azzerarla

               Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                           17
• IMMOBILI STRUMENTALI PER NATURA

• Sono quegli immobili non suscettibili di diversa destinazione
  (non suscettibili di destinazione abitativa) senza radicali
  trasformazioni. Sono costituiti dai fabbricati delle categorie
  catastali: A/10 (uffici e studi privati), B (immobili per alloggi
  collettivi), C (immobili a destinazione commerciale e varia), D
  (immobili a destinazione speciale), E (immobili a destinazione
  particolare).

               Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                           18
• Figurano alla voce B.II dello s.p. tra le immobilizzazioni
  materiali e sono oggetto di ammortamento; se affittati il
  canone di locazione concorre alla formazione del reddito alla
  voce A.2 o A.5; tra i costi, oltre alle quote di ammortamento,
  troveremo le spese di manutenzione e riparazione.

• Dal punto di vista fiscale: la loro cessione può generare
  plusvalenze o minusvalenze; sono ammortizzabili. Il reddito da
  locazione va dichiarato senza alcun abbattimento; sono
  deducibili ammortamenti e spese di manutenzione.

              Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                          19
• IMMOBILI STRUMENTALI PER DESTINAZIONE

Immobili delle categorie catastali da A/1 ad A/9, che pur non
essendo strumentali per natura, sono utilizzati esclusivamente
nell'esercizio dell'impresa. Sono quindi esclusi quelli non
concessi in locazione ma non utilizzati (a disposizione) e quelli
concessi in locazione o comodato a terzi.

              Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                          20
Figurano alla voce B. II dello s.p. tra le immobilizzazioni materiali
e sono oggetto di ammortamento.
Il canone di locazione concorre alla formazione del reddito alla
voce A.2 o A.5; tra i costi, oltre alle quote di ammortamento,
troveremo le spese di manutenzione e riparazione.

Dal punto di vista fiscale : sono beni ammortizzabili la cui
cessione può generare plusvalenze o minusvalenze.
In caso di locazione non ci sono abbattimenti, ma sono deducibili
ammortamenti e spese di manutenzione.
               Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                           21
• IMMOBILI PATRIMONIALI

Si tratta della categoria residuale che comprende tutti gli
immobili che non sono merce, strumentali per natura o per
destinazione. Sono principalmente gli immobili abitativi, non
utilizzati direttamente e non destinati alla vendita; in pratica
quelli destinati alla locazione (categorie catastali da A/1 ad A/9)
o che l'impresa non utilizza.

               Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                           22
Figurano alla voce B.II dello S.P. tra le immobilizzazioni.
Concorrono alla formazione del reddito a costi e ricavi. La
dottrina maggioritaria non riconosce deperimento fisico o
tecnico, quindi non si ammortizzano. Il canone di locazione
concorre per intero alla formazione del reddito; tra i costi
troveremo le spese di manutenzione e riparazione
(eventualmente l'ammortamento).

Dal punto di vista fiscale : concorrono alla formazione del reddito
sulla base del redditi fondiario e le relative spese non sono
deducibili.

               Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                           23
LA RILEVANZA DELL’ISCRIZIONE DI TALI BENI NELL’INVENTARIO O NEL LIBRO
DEI BENI AMMORTIZZABILI

• In presenza di un attività commerciale l’ENC deve redigere una
  contabilità separata ex art. 144 c. 2 del TUIR e, quindi, un inventario
  che essere distinto da quello istituzionale.

• In contabilità ordinaria l’inventario deve contenere gli eventuali
  immobili attratti nella sfera commerciale, mentre in contabilità
  semplificata occorre istituire il libro beni ammortizzabili.

• Tale iscrizione comporta l’assoggettamento ad iva dell’eventuale
  canone di locazione e, quindi, l’assoggettamento dei redditi relativi
  a “ costi e ricavi “ e non sulla base del reddito fondiario.
                Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                            24
• INDICAZIONI DEL TUIR

• art. 65 c.1 …Gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 43 si
  considerano relativi all'impresa solo se indicati
  nell'inventario; per i soggetti indicati nell'articolo 66, tale
  indicazione può essere effettuata nel registro dei beni
  ammortizzabili ovvero secondo le modalità di cui all'articolo
  13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
  2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del
  Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695.

              Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                          25
• art. 65 3-bis. Per i beni strumentali dell'impresa individuale
  provenienti dal patrimonio personale dell'imprenditore è
  riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base alle
  disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
  23 dicembre 1974, n. 689, da iscrivere tra le attività relative
  all'impresa nell'inventario di cui all'articolo 2217 del codice
  civile ovvero per le imprese di cui all'articolo 79, nel registro
  dei cespiti ammortizzabili. Le relative quote di ammortamento
  sono calcolate a decorrere dall'esercizio in corso alla data
  dell'iscrizione.

               Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                           26
Normalmente nell’ENC siamo in presenza di immobili rientranti
nella attività “istituzionale “ dell’Ente , in assenza di partita iva;
quest’ultimi sono ogni anno regolarmente dichiarati nel quadro
RB del modello Redditi, con l’eccezione di quelli strettamente
legati all’attività di culto e ad abitazione delle suore ( ad
esempio) e degli immobili in ristrutturazione che godono
dell’esenzione totale ai fini IRES ai sensi dell’art. 36, comma 3, del
D.P.R. n. 917/1986 che recita :

               Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                           27
• “ Non si considerano produttive di reddito, se non sono
  oggetto di locazione, le unità immobiliari destinate
  esclusivamente all'esercizio del culto, compresi i monasteri di
  clausura, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8
  e 19 della Costituzione e le loro pertinenze.

• Non si considerano, altresì, produttive di reddito le unità
  immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze,
  concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento
  conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al
  periodo di validità del provvedimento durante il quale l'unità
  immobiliare non è comunque utilizzata “ .

               Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                           28
• RILEVANZA FISCALE PER IMMOBILI “ISTITUZIONALI” DEGLI
  ENC

• vengono tassati sulla base delle regole dei redditi fondiari
• Non vengono dedotte/detratte le manutenzioni
• non vengono dedotti gli ammortamenti
• In caso di locazione non generano operazioni (affitto-vendita)
  imponibili ai fini IVA
• In caso di vendita viene generata plusvalenza solo nei casi ex
  art.67 TUIR
              Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                          29
• RILEVANZA FISCALE PER IMMOBILI “ COMMERCIALI ” DEGLI
  ENC

• concorrono alla formazione del reddito d’impresa ( no rendita
  catastale , ma costi/ricavi )
• vengono dedotte/detratte le manutenzioni
• vengono dedotti gli ammortamenti
• In caso di locazione generano operazioni (affitto-vendita)
  imponibili ai fini IVA
• In caso di vendita o cessazione attività viene generata
  plusvalenza
              Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                          30
• IMU

• Riferimenti legislativi e prassi

• D.Lgs n.504/1992 art. 7 c.1 lett. i)
• Dl n. 201 del 2011, art. 13
• Dlgs n. 23 del 2011 articoli 8 e 9
• Parere del Consiglio di Stato n. 4180 /2012 Sez. Consultiva atti
  normativi
• Parere del Consiglio di Stato adunanza di Sezione del 8
  novembre 2012
               Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                           31
•   Decreto n. 200 del19 novembre 2012
•   Dl n. 1 del 2012, art. 91-‐bis
•   Dl n. 16 del 2012, art. 4
•   Legge n.27 del 2012
•   Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012
•   Risoluzione 1/DF del 3 dicembre 2012
•   Risoluzione n. 3/DF del 4 marzo 2013
•   Risoluzione n. 4/DF del 4 marzo 2013
•   Risoluzione n. 7/DF del 5 giugno 2013
               Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                           32
Il novellato art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs n. 504/1992,
stabilisce in modo chiaro che l'esenzione è riconosciuta solo
agli immobili ove le attività agevolate si svolgono con modalità
non commerciali.

Il MEF nel corso del 2012 è intervenuto più volte fornendo
indicazioni in merito alla nuova imposta, configurando fattispecie
di volta in volta come di seguito indicato.

              Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                          33
Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012

• Tale Circolare nel delineare il quadro normativo ha indicato le
  agevolazioni applicabili ai fini IMU, che devono essere
  espressamente previste e non “possono implicare una
  interpretazione analogica o estensiva “ :

              Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                          34
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI IMU

• Per i fabbricati di interesse storico artistico di cui all’art. 10 del
  D.lgs 42/2004 la base imponibile è al 50 % , come meglio
  specificato più avanti;

• Lo stesso dicasi ( base imponibile al 50 % ) per i fabbricati
  dichiarati inagibili o inabitabili, previa accertamento degli
  uffici tecnici comunali o autodichiarazione resa del DPR
  445/200 attestante tali requisiti ;

                Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                            35
• E’ stata concessa la facoltà per i Comuni di adottare aliquote
  ridotte per immobili non produttivi di redditi e per i “ beni
  merce “ ;

• Le esenzioni dell’art. 7 lettera i) sono state riproposte solo per
  lettere b) – i) , senza includere la lettera g) .

               Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                           36
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali
da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto,
purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della
Costituzione, e le loro pertinenze;

                Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                            37
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13,
14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio
1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni
internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta
locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali
resi esecutivi in Italia;

               Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                           38
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina
delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n.
984;

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1,
lett. c), del TUIR, destinati esclusivamente allo svolgimento con
modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali,
sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive,
nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a), della legge 20
maggio 1985, n. 222.

               Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                           39
• La Circolare ha permesso di considerare l’utilizzo promiscuo
  degli immobili, al fine di concedere una parziale esenzione dal
  pagamento dell’imposta; qualora non sia possibile procedere
  all’identificazione catastale il contribuente dovrà presentare
  apposita dichiarazione con le modalità che verranno
  approvate;

• La lettera g) del predetto articolo non è stata riproposta
  (fabbricati inagibili destinati in base alla legge 104/1992 ) ;

• Il Comune ha facoltà di agevolare i soggetti Onlus, ma solo per
  la parte del tributo di competenza comunale;
              Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                          40
Decreto 19 novembre 2012 n. 200 ( Regolamento )
La presente disposizione ha di nuovo indicato i requisiti
soggettivi ed oggettivi per permettere l’esenzione dal pagamento
dell’imposta IMU :

• art. 73 del TUIR , enti non commerciali: gli enti pubblici e
  privati diversi dalle società di cui all'articolo 73, comma 1,
  lettera c), del TUIR, che non hanno per oggetto esclusivo o
  principale l'esercizio di attività commerciale;

              Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                          41
• oggetto esclusivo o principale: per oggetto esclusivo si
  intende quello determinato in base alla legge, all'atto
  costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico
  o di scrittura privata autenticata o registrata; per oggetto
  principale si intende l'attività essenziale per realizzare
  direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto
  costitutivo o dallo statuto; in mancanza dell'atto costitutivo o
  dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale
  dell'ente stesso è determinato in base all'attività
  effettivamente esercitata nel territorio dello Stato;

               Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                           42
• INDICAZIONE DELLE VARIE TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ ESENTI

• attività assistenziali: attività riconducibili a quelle di cui
  all'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
  ossia quelle “ relative alla predisposizione ed erogazione di
  servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche
  destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di
  difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua
  vita, escluse       soltanto quelle assicurate dal sistema
  previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate
  in sede di amministrazione della giustizia “
              Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                          43
attività previdenziali: attività strettamente funzionali e inerenti
all'erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali
obbligatorie;

attività sanitarie: attività dirette ad assicurare i livelli essenziali
di assistenza definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 29 novembre 2001;

attività didattiche: attività dirette all'istruzione e alla formazione
ai sensi della legge 28 marzo 2003,

                Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                            44
attività ricettive: attività che prevedono l'accessibilità limitata ai
destinatari propri delle attività istituzionali e la discontinuità
nell'apertura nonché, relativamente alla ricettività sociale, quelle
dirette a garantire l'esigenza di sistemazioni abitative anche
temporanee per bisogni speciali, ovvero svolte nei confronti di
persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche,
economiche, sociali o familiari, escluse in ogni caso le attività
svolte in strutture alberghiere e paralberghiere di cui all'articolo
9 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

               Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                           45
attività culturali: attività rivolte a formare e diffondere
espressioni della cultura e dell'arte;

attività ricreative: attività dirette all'animazione del tempo
libero;

attività sportive: attività rientranti nelle discipline riconosciute
dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) svolte dalle
associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di
lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti
nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai               sensi
dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
               Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                           46
attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio
1985, n. 222: attività dirette all'esercizio del culto e alla cura
delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi
missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;

              Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                          47
• GLOSSARIO

• modalità non commerciali: modalità di svolgimento delle attività
  istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al diritto
  dell'Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza
  con altri operatori del mercato che perseguono e costituiscono
  espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà;

• utilizzazione mista: l'utilizzo dello stesso immobile per lo
  svolgimento di una delle attività individuate dall'articolo 7, comma
  1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, con modalità
  non commerciali, unitamente ad attività di cui alla stessa lettera i)
  svolte con modalità commerciali, ovvero ad attività diverse da
  quelle di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto
  legislativo n. 504 del 1992.
                Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                            48
REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO CON MODALITÀ NON
COMMERCIALI ( art. 3 )

Le attività devono essere svolte con modalità non commerciali e
nell’atto costitutivo e statuto si deve prevedere :

• il divieto di distribuire gli utili ;
• l’obbligo di reinvestire gli utili ;
• l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente ad altro ente non
  commerciale in caso di scioglimento .

              Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                          49
ULTERIORI REQUISITI ( ART. 4 )

• per le attività assistenziali e sanitarie, quando le stesse sono
  convenzionate o contrattualizzate con lo Stato; se non
  contrattualizzate le attività devono essere a titolo gratuito
  oppure i corrispettivi inferiori a quelli medi previsti per
  analoghe attività;

• per le attività didattiche, quando le stesse sono esercitate a
  titolo gratuito oppure quando i relativi corrispettivi sono
  inferiori a quelli medi previsti per analoghe attività; la scuola
  deve essere paritaria , non deve discriminare nessuno ed
  accogliere soggetti portatori di handicap;
               Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                           50
• Quanto alla determinazione al costo medio per studente
  (CMS ) da comparare con il corrispettivo medio ( CM ) il MIUR
  ha indicato un parametro di riferimento tecnico ( CMS )
  distinto per ogni grado di istruzione, unitamente alla modalità
  di compilazione del quadro B del modello di Dichiarazione
  Imu/ Tasi, al fine di verificare che il CM sia inferiore al CMS,
  per usufruire dell’esenzione IMU.

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-
ordinamenti/scuola-non-statale/imu_tasi

              Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                          51
• per le attività ricettive, quando le stesse sono esercitate a
  titolo gratuito oppure quando i relativi corrispettivi sono
  inferiori a quelli medi previsti per analoghe attività;

• Lo stesso criterio viene applicato per le attività culturali e
  ricreative e per quelle sportive .

               Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                           52
INDIVIDUAZIONE DEL RAPPORTO PROPORZIONALE ( art. 5 )

Sulla base dello spazio, del numero dei soggetti e del tempo

OBBLIGO DICHIARATIVO ( ART. 6 )

Gli enti dovranno presentare una apposita dichiarazione con la
quale dichiarare l’esenzione per le rispettive unità immobiliari .

              Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                          53
Risoluzione 1/DF del 3 dicembre 2012

• quanto agli enti ecclesiastici non è possibile imporre a detti
  l’accoglimento delle clausole di cui al DM 200/2012 entro il
  31 12 2012, ma solo la registrazione di un regolamento nella
  forma della scrittura privata registrata;

• quanto alla decorrenza del criterio del rapporto
  proporzionale, quest’ultima è da intendersi dal 1 gennaio
  2013 sulla base del comma 3 dell’art. 91-bis.

                                                                          54
              Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
Risoluzione n. 3/DF del 4 marzo 2013

• si afferma il carattere non perentorio e non sanzionatorio
  della norma sancita dal predetto Regolamento, quanto
  all’adeguamento degli statuti entro la data del 31 12 2012 .

• per gli enti ecclesiastici rimane l’obbligo di adottare e
  registrare il Regolamento entro la data del 31.12.2012.

              Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                          55
Risoluzione n. 4/DF del 4 marzo 2013

• in caso di comodato concesso ad un altro ente non
  commerciale, è necessario che il comodante verifichi che il
  comodatario sia un ente non commerciale e che eserciti una
  attività meritevole di all’art. 7 comma 1) lett. I) del D.Lgs
  504/92 .
• È opportuno provvedere alla registrazione del contratto di
  comodato, al fine di dare data certa e rispondere alle
  eventuali richieste degli uffici comunali.
              Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                          56
TRATTAMENTO FISCALE DEGLI IMMOBILI DI INTERESSE
STORICO - ARTISTICO CONCESSI IN LOCAZIONE

• Con il Decreto Semplificazioni fiscali ( D.L. n.16/2012) all'art. 4
  comma 5-sexies viene sostanzialmente ridisegnato il
  trattamento fiscale degli immobili di interesse storico -
  artistico concessi in locazione.

               Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                           57
In particolare:

•     viene soppresso l’art. 11 comma 2 della L.413/91 che
permetteva la tassazione degli immobili di interesse storico o
artistico sulla base della rendita catastale minore della zona
censuaria di appartenenza dell’immobile;

•     tornano ad essere tassati i canoni di locazione;

                  Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                              58
• ai fini reddituali viene disposto che, modificando l’art. 37 del
TUIR, il reddito dei fabbricati vincolati è pari al canone di
locazione ridotto forfettariamente del 35% se superiori al
reddito medio ordinario determinato mediante l’applicazione
delle tariffe d’estimo;

•   la base imponibile IMU è ridotta del 50%.

              Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                          59
Immobili storico-artistici posseduti da società o enti

• Per quanto riguarda, invece, i cd “immobili patrimonio” delle
  società, ossia gli immobili che non costituiscono beni
  strumentali per l’esercizio dell’impresa ( di norma per gli enti
  ecclesiastici ) ovvero beni destinati alla produzione/ scambio
  dell’attività d’impresa ( beni merce) se non locati è prevista:

              Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                          60
• la riduzione del 50% del reddito medio ordinario risultante
dall’applicazione della tariffa d’estimo propria dell’immobile

• la disapplicazione (art. 41 del TUIR) della maggiorazione di 1/3
di detto reddito per le unità immobiliari sfitte o tenute a
disposizione.

se locati: come per le persone fisiche l'imponibile Irpef/Ires è
determinato nel maggiore tra i canoni di locazione di
competenza ridotti del 35% e la rendita catastale effettiva
rivalutata del 5%.
              Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                          61
Per gli immobili di interesse storico-artistico degli enti non
commerciali è applicabile quanto previsto per gli immobili delle
società.

Ai fini della decorrenza delle nuove disposizioni, queste risultano
applicabili “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31/12/2011”, ossia dal 2012 (e quindi, nella
dichiarazione dei redditi 2013).

               Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                           62
• GLI ACCERTAMENTI ICI / IMU

Le problematiche di maggior rilevanza che possono essere
riscontrate nell’appuramento da parte del contribuente degli
avvisi di accertamento sono :

• APPLICAZIONE 74 ART. DELLA L. 342/2000
 Sulla base delle pronunce della Corte di Cassazione è stata
affrontata l’efficacia retroattiva dell’attribuzione della rendita in
tema di Ici ai sensi dell’art. 74 della L. 342/2000 ( Cassazione S.U.
n. 3160/2000 ) .

               Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                           63
• la Corte ha affermato che "... a decorrere dal 1 gennaio 2000,
  gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite
  catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere
  dalla loro notificazione, va interpretato nel senso
  dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della
  sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI,
  ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima,
  una volta notificata, ai fini impositivi anche per le annualità
  d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento
  e/o liquidazione e/o rimborso". (Cassazione S.U. n.
  3160/2001).

               Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                           64
• A tal fine è dirimente affrontare la questione dell’efficacia
  dichiarativa o costitutiva della rendita catastale del citato art.
  74 , che determina la retroattività o meno del provvedimento
  di attribuzione della rendita.

• L’efficacia dichiarativa ora è sposata dalla dottrina, che
  propende per la retroattività dell’attribuzione della rendita
  catastale; a tal fine la Corte di Cassazione con la sentenza n.
  12029 del 2009 ha voluto definitivamente interpretare il
  dettato dell’art. 74, stabilendo il principio che gli atti
  attributivi o modificativi delle rendite sono efficaci solo dal
  momento della loro notifica.

               Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                           65
• In tal senso il legislatore non ha voluto restringere il potere di
  accertamento dell’ente locale, ma ha voluto individuare il
  momento a partire dal quale il Comune può richiedere
  l’applicazione della nuova rendita, non confondendosi
  l’efficacia della modifica della rendita, che coincide con la
  notificazione dell’atto, con la sua applicabilità, che va fatta
  risalire al momento della variazione che ha determinato la
  modifica.

• La notifica della nuova rendita segna pertanto il momento a
  decorrere dal quale l’Ufficio può chiedere la maggiore
  imposta, senza compressione del potere di accertamento per
  le annualità precedenti.
               Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                           66
• I giudici della Corte con la predetta sentenza hanno voluto
  confermare l’efficacia dichiarativa della notifica della rendita
  catastale, utilizzabile solo a seguito della notifica al
  contribuente, ma riconoscendo al Comune il potere di
  accertamento anche per i periodi precedenti alla notifica
  (purché successivi alla modifica), non potendosi confondere
  l’efficacia della modifica con la sua applicabilità.

              Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                          67
• DIMOSTRAZIONE     DELL’ESENZIONE   O    PARZIALE
  DELL’IMMOBILE OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE ICI O
  IMU/TASI

• documentazione avente data certa;
• certificazione / dichiarazioni emesse da Enti terzi che
  sovrintendono o che hanno un legame documentabile ed
  ufficiale con l l’ente ( per gli EE Diocesi, Vicariato, Organi della
  Sanda Sede , .. ) ;
• perizia giurata.

               Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                           68
• Esenzioni ICI e IMU tra enti non commerciali in caso di
  comodato gratuito
   ( Sentenza n. 25508 del 18 dicembre 2015, Corte di Cassazione)

Nella Sentenza n. 25508 del 18 dicembre 2015 la Corte di
cassazione ritiene ammessa l'esenzione Ici (e quindi Imu)
all'immobile posseduto da un ente non commerciale concesso in
comodato gratuito ad altro ente non commerciale, purché vi
svolga una delle attività meritevoli indicate dall'articolo 7,
comma 1, lettera i), D lgs n. 504/1992.

                 Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                             69
• La massima Corte tributaria ha infatti statuito che, a
  superamento dello stabile e precedente orientamento, il
  requisito dell’utilizzazione diretta del bene quale unico
  presupposto per l’applicazione dell’esenzione ICI non sia di
  rigida interpretazione.

• Infatti nel caso in cui l’ente possessore dell’immobile e l’ente
  concretamente utilizzatore siano entrambi enti non
  commerciali con compiti simili e finalità compenetrantesi, si
  potrà effettuare l’applicazione dell’esenzione, purché fra i due
  sussista un rapporto di comodato e non di locazione ovvero di
  concessione demaniale.
              Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                          70
• Il principio si applica anche alle scuole paritarie che le
  parrocchie o gli enti proprietari affidino in comodato a
  soggetti       gestori     del      servizio     pubblico.

• La Suprema Corte ha citato espressamente in motivazione la
  Risoluzione n. 4 del 4 marzo 2013 in cui il Ministero delle
  Finanze ha ritenuto che l’esenzione in parola spettasse
  nell’ipotesi in cui l’immobile sia concesso in comodato ad un
  altro ente non commerciale appartenente alla stessa struttura
  dell’ente concedente per lo svolgimento di un’attività prevista
  dalla norma agevolativa.

              Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                          71
• L'ESENZIONE IMU DEGLI IMMOBILI POSSEDUTI DAGLI ENTI
  NON COMMERCIALI NON SONO APPLICABILI ANCHE PER
  L’ICI

• La Sentenza n.4342 del 4 marzo 2015 della Cassazione ha
  affermato che le regole dell'IMU per l'esenzione degli
  immobili posseduti dagli enti non commerciali non sono
  applicabili anche per l'ICI per la quale l'esenzione spettava agli
  enti religiosi e di culto solo nel caso in cui l'immobile fosse
  destinato esclusivamente a un'attività commerciale.

               Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                           72
• All'interno della sentenza si legge che per la Corte
  "L'esenzione Ici prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del
  decreto legislativo 504/1992 è limitata all'ipotesi in cui gli
  immobili siano destinati in via esclusiva allo svolgimento di
  una delle attività di religione o di culto indicate nella legge
  222/1985 e dunque, non si applica ai fabbricati di proprietà di
  enti ecclesiastici nei quali si svolga attività sanitaria, non
  rilevando neppure la destinazione degli utili eventualmente
  ricavati al perseguimento di fini sociali o religiosi, che
  costituisce un momento successivo alla loro produzione e non
  fa venir meno il carattere commerciale dell'attività".

               Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                           73
• «In      effetti,    le    modifiche         normative        che
  riconoscono l'esenzione parziale IMU per gli enti non
  profit non possono valere per l'ICI, per la quale era richiesta la
  destinazione esclusiva dell'immobile per finalità non
  commerciali.
• L'esenzione IMU e TASI, invece, spetta se sugli immobili
  vengono svolte attività didattiche, ricreative, sportive,
  assistenziali, culturali e via dicendo con modalità non
  commerciali. Inoltre, è previsto che qualora l'unità
  immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'agevolazione
  venga limitata alla parte nella quale si svolge l'attività non
  commerciale, sempre che sia identificabile.»
               Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                           74
• "La porzione dell'immobile dotata di autonomia funzionale e
  reddituale permanente deve essere iscritta in catasto, con
  attribuzione della relativa rendita. Se non è possibile
  accatastarla autonomamente, l'esenzione spetta in
  proporzione all'utilizzazione non commerciale dell’immobile”.

              Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                          75
•   L’ESENZIONE ICI / IMU PER GLI ENC SPETTA ANCHE SE IL MANCATO UTILIZZO
    NON MODIFICA LA DESTINAZIONE

• La Corte di Cassazione con sentenza n. 20516 del 12 ottobre 2016 ha
  specificato che il mancato utilizzo effettivo dell’immobile non è di per sé
  preclusivo per mantenere il diritto all’esenzione.
• « .. Per cui non ogni mancato utilizzo determina l'esclusione dal
  trattamento agevolato, ma solo quello che sia indizio di un mutamento
  della destinazione o della cessazione della strumentalità del bene. Si
  manifesta quindi il concetto di utilizzo "attuato" in tutte quelle situazioni
  per le quali l'utilizzo concreto non sia possibile per cause oggettive non
  espressione di mutamento di volontà di destinazione bensì, di giustificato
  e percepibile impedimento al concreto utilizzo come per l'inagibilità
  originaria o sopravvenuta dell'immobile per la quale il suo possessore si
  stia adoperando per elidere gli impedimenti (strutturali e giuridici) al suo
  concreto utilizzo.»
                                                                               fine
                   Commissione Terzo settore e non profit dell'ODCEC di Roma
                                                                                      76
Puoi anche leggere