Lotta all'evasione fiscale - Camera dei Deputati
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Lotta all'evasione fiscale 27 giugno 2019 Per contrastare l'evasione fiscale, il decreto legge "crescita" ha introdotto norme volte: - a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive, in forma anonima e aggregata, nonché ai comuni per finalità di monitoraggio su imposta di soggiorno o contributo di soggiorno. Viene istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, identificate secondo un codice alfanumerico, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, consentendone l'accesso all'Agenzia delle entrate; - a consentire agli enti locali di subordinare alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, inerenti attività commerciali o produttive. Il decreto-legge n. 119 del 2018 ha introdotto numerose misure di "pace fiscale", complessivamente volte a consentire la chiusura delle pendenze col fisco attraverso una molteplicità di strumenti Definizione agevolata dei debiti tributari e misure di "pace fiscale" Sia la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) che il decreto-legge n. 119 del 2018 hanno introdotto numerose misure complessivamente volte a consentire la chiusura delle pendenze col fisco attraverso una molteplicità di strumenti: definizione agevolata delle cartelle tributarie, degli atti del procedimento di accertamento fiscale e delle liti pendenti (cd. rottamazione ter); annullamento automatico ("stralcio") di alcuni debiti di modico valore; regolarizzazione delle irregolarità formali dei periodi d'imposta precedenti; definizione agevolata dei debiti delle persone fisiche in difficoltà economica. La cd. rottamazione ter e la definizione agevolata dei debiti delle persone fisiche in difficoltà economica sono state prorogate dal decreto-legge "crescita" al 31 luglio 2019, dall'originario termine del 30 aprile. In particolare, tra le misure del decreto-legge n. 119 del 2018 si ricordano le seguenti: - la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - PVC consegnati entro il 24 ottobre 2018. In particolare, si consente di regolarizzare le somme accertate nei suddetti verbali effettuando un'apposita dichiarazione e versando la sola imposta autoliquidata, senza sanzioni o interessi, in un'unica soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali; - la definizione agevolata degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione, degli atti di recupero, degli inviti al contraddittorio e degli accertamenti con adesione, mediante pagamento delle sole imposte in un'unica soluzione o in più rate; non sono dovuti sanzioni, interessi ed eventuali somme accessorie; - la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017; il decreto-legge "crescita" ha esteso la rottamazione anche ai carichi relativi alle entrate degli enti territoriali non affidati all'Agente della
riscossione; - l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010; - la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione a quelli concernenti i dazi doganali, i contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero (risorse proprie tradizionali UE) nonché l'IVA sulle importazioni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017; - le disposizioni specifiche per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI, che possono avvalersi della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e della definizione agevolata delle liti pendenti, con alcune specificità; - la definizione agevolata di debiti tributari maturati fino al 31 dicembre 2018 - per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato - relativi alle imposte di consumo su: prodotti contenenti nicotina o succedanei del tabacco; prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze diverse dal tabacco, non destinati ad essere usati come medicinali, contenenti o meno nicotina. La definizione agevolata è ammessa con il versamento pari al 5 per cento degli importi dovuti. Non sono dovuti interessi e sanzioni; - la possibilità di sanare irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possano essere regolarizzate mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni. Il 15 marzo 2019 è stato pubblicato il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che stabilisce le modalità d'attuazione di questo nuovo strumento. La legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi da 184 a 199) consente di definire con modalità agevolate i debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, diversi da quelli annullati automaticamente ai sensi del decreto-legge n. 119 del 2018, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini IRPEF e IVA. Con riferimento ai debiti contributivi relativi alle casse previdenziali private, il citato decreto "crescita" ne ha subordinato la definizione agevolata alla preventiva delibera dell'ente previdenziale interessato. Sul sito dell'Agenzia delle entrate - Riscossione sono presenti le informazioni dettagliate delle procedure, i modelli e le FAQ. Allegati e Link Web Interrogazione a risposta immediata in Commissione n- 5-01344 Fragomeli - Definizione agevolata dei debiti delle persone fisiche che versino in grave e comprovata situazione di difficoltà economica http://www.camera.it/temiap/2019/02/04/OCD177-3883.html_numero_5_01344_ramo_c_leg_18 Il recepimento delle direttive ATAD Il decreto legislativo n. 142 del 2018 (atto del Governo n. 42) recepisce nell'ordinamento nazionale la direttiva 2016/1164/UE (cosiddetta Anti Tax Avoidance Directive - ATAD), che fa parte del pacchetto antielusione (Anti Tax Avoidance Package) varato dalla Commissione Europea per introdurre negli Stati membri un insieme di misure di contrasto alle pratiche di elusione fiscale. Il decreto è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Sono recepite inoltre le norme di modifica alla direttiva ATAD recate dalla Direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017 (cd. ATAD 2), che ha innovato la direttiva 2016/1164 in tema di disallineamenti da ibridi, vale a dire le differenze nella qualificazione giuridica dei pagamenti tra giurisdizioni diverse, che coinvolgono i Paesi terzi. Il decreto, suddiviso in sei Capi: - modifica la vigente disciplina della deducibilità degli interessi passivi: si chiarisce che i limiti di legge
si applicano anche agli interessi capitalizzati e si introduce una nuova definizione degli interessi passivi (ed attivi) e degli oneri (e proventi) assimilati rilevanti a fini fiscali; lo schema rende riportabile in avanti anche l'eccedenza di interessi attivi rispetto a quelli passivi; si adotta un concetto di ROL (risultato operativo lordo) basato sulla normativa fiscale, in luogo di quella contabile; - interviene sulla disciplina della cd. imposizione in uscita, chiarendo le condizioni alle quali i contribuenti sono soggetti ad imposta nel caso di trasferimento all'estero di attivi secondo il valore di mercato degli attivi trasferiti, al netto delle perdite; - introduce disposizioni in materia di tassazione dei proventi di società controllate non residenti (disciplina CFC – Controlled Foreign Companies). La norma imputa al soggetto residente tutti i redditi del soggetto controllato non residente, localizzato in un Paese a fiscalità privilegiata, qualora quest'ultimo realizzi proventi per oltre un terzo derivanti da cd. passive income (specifiche categorie di reddito, tra cui quelli di capitale, non derivanti da attività operativa). Viene di conseguenza modificata anche la vigente normativa in tema di dividendi e plusvalenze. - disciplina l'ipotesi di "disallineamenti da ibridi". Tali misure sono, in sintesi, volte a contrastare gli effetti derivanti dalla diversa qualificazione del medesimo strumento finanziario, pagamento, entità o stabile organizzazione in differenti sistemi fiscali. Da tali "disallineamenti" possono derivare dei vantaggi fiscali sproporzionati per le società e, per converso, una riduzione delle entrate per alcuni Paesi membri.; - ridefinisce, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, la nozione di intermediari finanziari e delle holding finanziarie e non finanziarie, alle quali si applicano specifiche disposizioni per alcuni settori della direttiva ATAD (tra cui la limitazione alla deducibilità degli interessi passivi). Il criterio che presiede all'individuazione della categoria prende in considerazione le caratteristiche del bilancio degli enti coinvolti nella relativa disciplina. Lotta all'evasione fiscale In occasione della celebrazione dell'anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, nel mese di giugno 2019 sono stati diramati i risultati conseguiti dalla GdF nella lotta all'evasione fiscale nell'arco dei precedenti diciotto mesi. Con riferimento all'evasione fiscale internazionale, alle frodi carosello, alla lotta alle indebite compensazioni e ai traffici illeciti di prodotti petroliferi il Corpo ha rilevato che nel 2018 e nei primi 5 mesi del 2019 sono stati eseguiti 128.497 interventi ispettivi e sono stati riscontrati 15.976 reati fiscali (principalmente, emissione e utilizzo di fatture false, dichiarazioni fraudolente e occultamento delle scritture contabili). Ammontano a 16.807 le indagini delegate dalla magistratura e ad oltre 9,3 miliardi di euro le proposte di sequestro avanzate. Le misure patrimoniali eseguite sono state pari a 1,5 miliardi di euro. Con riferimento particolare al contrasto alle frodi all'Iva (meglio note come frodi "carosello"), al settore dei carburanti e delle indebite compensazioni di debiti tributari e previdenziali con crediti IVA fittizi, sono stati 3.003 i casi scoperti di società "cartiere" o "fantasma" utilizzate per frodi carosello o indebite compensazioni. Ammontano complessivamente a 5.247 gli interventi nel settore delle accise, che hanno portato al sequestro di oltre 6.200 tonnellate di carburante oggetto di frode, cui si aggiunge un consumato in frode di oltre 301.346 tonnellate. Nel settore dei giochi e delle scommesse illegali, i controlli eseguiti sono stati 9.777 con 2.693 violazioni rilevate; sono, invece, 287 le indagini di polizia giudiziaria concluse nello stesso comparto. I 6.912 interventi a contrasto del contrabbando e delle frodi doganali hanno portato al sequestro di circa 335 tonnellate di tabacchi lavorati esteri e di 718 mezzi aerei, navali e terrestri (punto 6 della scheda in allegato). Dal report dell'Agenzia delle entrate del marzo 2019 risulta che, nell'ambito dei tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, il recupero ordinario da attività di controllo nel 2018 ha superato i 16 miliardi di euro (16,16 miliardi precisamente) con un incremento dell'11 per cento rispetto all'anno precedente (14,5 miliardi). Di questi, 11,25 miliardi derivano dai versamenti diretti (somme versate a seguito di atti emessi dall'Agenzia) che fanno segnare un aumento del 10 per cento rispetto al 2017. Circa 1,8 miliardi, invece, sono il frutto dell'attività di promozione della compliance : il gettito conseguito con 1,9 milioni di alert inviati dell'Agenzia effettua un balzo in avanti del 38 per cento rispetto all'anno precedente e addirittura del 260 per centorispetto al 2016. Si attesta a 3,1 miliardi il recupero conseguente ai ruoli ordinari (+4 per cento) di competenza dell'Agenzia delle Entrate, mentre scende il recupero da misure straordinarie: dalla
definizione delle controversie tributarie sono arrivati 100 milioni di euro (-87 per cento), dalla rottamazione di cartelle riferite all'Agenzia delle Entrate 2,59 miliardi (-41 per cento), dalla voluntary 1 e bis 300 milioni di euro (-25 per cento) e dalla prima misura di pace fiscale, partita negli ultimi due mesi 2018, 50 milioni di euro. In totale le entrate "straordinarie" ammontano quindi a 3 miliardi di euro. Cresce il gettito spontaneo relativo ai principali tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate (imposte dirette e indirette, imposte regionali e comunali), che passa dai 414 miliardi del 2017 ai quasi 420 miliardi (+1,4 per cento) del 2018. Il recupero di Agenzia Entrate-Riscossione ha riportato complessivamente nelle casse dello Stato 10 miliardi di euro. Di questi, 6,1 miliardi sono ruoli ordinari emessi per conto dell'Agenzia delle Entrate e di altri enti e 3,91 miliardi derivano, complessivamente, dalla prima e dalla seconda rottamazione delle cartelle. Le somme riscosse arrivano per il 55 per cento da contribuenti con debiti superiori a 100mila euro e per il 21 per cento da cittadini con debiti compresi tra 10 e 50mila euro. Solo l'1,8 per cento degli importi riscossi arriva da cittadini con debiti fino a 1.000 euro. Dopo la prima fase di avvio, la fatturazione elettronica è entrata nel vivo e nel quotidiano di milioni di italiani. Sono, ad oggi, circa 2,7 milioni gli operatori che hanno inviato 350 milioni di efatture, con una percentuale di scarto pari al 3,85 per cento . Proprio grazie alle analisi del rischio basate su e-fatture e dati del portale Fatture e corrispettivi, in poco più di due mesi è stato smascherato un complesso sistema di frodi messo in atto attraverso false fatturazioni tra società cartiere e sono stati scoperti e bloccati falsi crediti Iva per 688 milioni di euro. Allegati e Link Web Audizione del Comandante Generale della Guardia di Finanza dell'11 luglio 2018 http://www.camera.it/temiap/2018/07/11/OCD177-3642.doc La fiscalità nell'economia digitale (web tax) La legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, articolo 1, commi da 35 a 50) ha istituito un'imposta sui servizi digitali, che si applica ai soggetti che prestano tali servizi e che hanno un ammontare complessivo di ricavi pari o superiore a 750 milioni di euro, di cui almeno 5,5 milioni realizzati nel territorio italiano per prestazione di servizi digitali. L'imposta si applica con un'aliquota del 3 per cento sui ricavi e viene versata entro il mese successivo a ciascun trimestre. Il provvedimento ha contestualmente abrogata l'imposta sulle transazioni digitali istituita dalla legge di bilancio 2018, che avrebbe dovuto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2019. L'abrogata imposta sulle transazioni digitali (di cui all'articolo 1, commi 1010-1016 della legge n. 205 del 2017, legge di bilancio 2018) aveva introdotto una forma di tassazione per le imprese operanti nel settore del digitale, in particolare istituendo un'imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, con aliquota del 3 per cento applicata al valore della singola transazione, al netto dell'IVA. Il sottosegretario Bitonci sulla materia della digital tax, nel corso della risposta all'interrogazione Giacomoni 5-02355 presso la VI Commissione finanze, ha evidenziato che , a fine gennaio 2019, nell'ultima riunione dell'OCSE/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting , è stato raggiunto un accordo (approvazione della policy note « Addressing the tax challenges of the Digitalisation of the Economy ») per una soluzione globale e definitiva al problema della tassazione societaria legato alla digitalizzazione dell'economia che dovrebbe essere approvata nel 2020. Tale accordo ha trovato una concreta declinazione nel cosiddetto « programme of work », adottato dall' Inclusive Framework del 28 maggio 2019 e approvato dal G20 a giugno 2019. Inoltre, l'articolo 1- bis del decreto-legge n. 50 del 2017 ha introdotto per le società non residenti che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi superiori a 1 miliardo di euro e che effettuano cessione di beni e prestazioni di servizio in Italia per un ammontare superiore a 50 milioni, avvalendosi di società residenti o di stabili organizzazioni di società non residenti, la possibilità di accedere ad una procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata per la definizione dei debiti tributari dovuti in relazione alla eventuale stabile organizzazione. La nuova procedura appare quale un generale strumento antielusione e antiabuso diretto a imprese multinazionali, senza discriminare tra imprese digitali e non digitali.
Limiti all'uso del contante L'articolo 9-bis del decreto-legge n. 119 del 2018 modifica le sanzioni applicabili nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio in materia di assegni, ove dette violazioni siano di minore gravità e riguardino importi inferiori a 30.000 euro. L'articolo 49 del D.Lgs. 231/2007 (in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo) prevede il divieto di trasferire denaro contante o titoli al portatore per somme maggiori o uguali a 3.000 euro. Tale soglia è stata così modificata dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 898). In precedenza il D.L. n. 201 del 2011 aveva ridotto il limite a 1.000 euro. La soglia di 3.000 euro è prevista anche per le attività svolte dai cambiavalute con i clienti (il precedente limite, previsto dal D.Lgs. 169/2012, era di 2.500 euro). Sono previsti dei casi che derogano al generale divieto di utilizzo del contante per un importo pari o superiore a 3.000 euro: gli operatori del settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo possono vendere beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia, entro il limite di 10.000 euro in contanti, utilizzando un'apposita procedura (il limite, previsto dall'articolo 3, del D.L. 16/2012, è stato abbassato da 15.000 a 10.000 euro dal D.Lgs. n. 90 del 2017); per il servizio di money transfer (rimessa di denaro) la soglia è invece fissata a 1.000 euro (articolo 49, comma 2, del D.Lgs.n. 231 del 2007). L'analisi sull'utilizzo del contante nel nostro Paese rileva che l'86% delle transazioni viene effettuato in contanti (68% del valore complessivo. Fonte: Banca d'Italia). L'articolo 7-quater del D.L. n. 193 del 2016, modificando il testo unico sull'accertamento (DPR n. 600 del 1973, articolo 32), ha previsto, con riferimento ai titolari di reddito di impresa (i quali percepiscono "ricavi": articoli 57 e 85 del TUIR), un parametro quantitativo oltre il quale scatta la presunzione di evasione per i prelievi o i versamenti di importo superiore a 1.000 euro giornalieri e a 5.000 euro mensili. Da tale presunzione sono esclusi i compensi dei professionisti. La stessa norma, infatti, in attuazione della giurisprudenza costituzionale, ha eliminato la presunzione legale di evasione relativa ai compensi dei professionisti in riferimento ai rapporti bancari. Obblighi di pagamenti tracciabili Sul fronte della tracciabilità si segnalano i provvedimenti che hanno previsto l'obbligo di pagamento con mezzi tracciabili. In particolare: i pagamenti relativi alle prestazioni libero professionali rese dai medici sia negli studi autorizzati in rete, sia intramoenia, devono essere effettuati unicamente mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo (D.L. n. 158/2012); per quanto riguarda i settori del commercio e dei servizi, dal 1° luglio 2014 le imprese ed i professionisti che effettuano vendita di prodotti e prestazione di servizi sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati con carte di debito (c.d. "obbligo di POS": articolo 15, comma 4, del D.L. 179 del 2012). La legge di stabilità 2016 ha esteso l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica; per diffondere i POS sono previste sia disposizioni agevolative, volte a contenere le commissioni interbancarie in conformità alla normativa europea, in particolare per i pagamenti di importo contenuto, sia disposizioni di carattere sanzionatorio che dovranno essere definite con decreto ministeriale (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 900). Il decreto 24 gennaio 2014 del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha previsto l'obbligo di accettare pagamenti con carte di debito per acquisiti superiori a 30 euro. Si segnala la risposta del Governo all'interrogazione n. 5-02936 dell'11 giugno 2014, nella quale si conferma l'interpretazione secondo la quale la normativa citata avrebbe introdotto un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, il cui
campo di applicazione sarebbe limitato ai casi nei quali sarebbero i clienti a richiedere al professionista la forma di pagamento tramite carta di debito. In tal senso, sembra in effetti deporre il fatto che non risulta associata alcuna sanzione a carico dei professionisti che non dovessero predisporre della necessaria strumentazione a garanzia dei pagamenti effettuabili con moneta elettronica. In tal caso, peraltro, si determinerebbe un'ipotesi di mora del creditore, essendo a suo carico l'impossibilità della prestazione (articolo 1207 c.c.); le pubbliche amministrazioni sono tenute ad effettuare le operazioni di pagamento - ivi compresi l'erogazione di stipendi, pensioni e compensi - di importo superiore a 1.000 euro mediante strumenti di pagamento elettronici (accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori, carte di pagamento, ovvero altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario: articolo 12, comma 2, del D.L. 201 del 2011). La legge di stabilità 2016, nell'elevare a 3.000 euro il limite a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro contante, ha tenuto fermo per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di procedere al pagamento degli emolumenti, a qualsiasi titolo erogati, superiori a 1.000 euro esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 904); per rendere tracciabili le operazioni relative all'acquisto di servizi di pubblicità on-line e di servizi a essa ausiliari, il pagamento di tali operazioni deve essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale dal quale devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario (legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 178); i pagamenti effettuati a favore di società, enti ed associazioni sportive dilettantistiche, nonché i versamenti da questi operati, se di importo superiore a 1.000 euro devono essere effettuati con mezzi tracciabili (legge n. 190 del 2014, comma 713). Si veda, inoltre, la risoluzione n. 102/E del 2014 dell'Agenzia delle entrate, la quale considera applicabile tale disposizione anche alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco; l'obbligo di accettare pagamenti elettronici è esteso dal 1° luglio 2016 anche con riferimento ai dispositivi di controllo di durata della sosta (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 901); il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi resi ai condomini deve essere eseguito con modalità tracciabili o mediante conti correnti bancari o postali, ovvero mediante altre modalità che consentano il controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, da definire con decreto ministeriale. L'inosservanza di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro (comma 2-ter dell'articolo 25-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, introdotto dalla legge n. 232 del 2016, articolo 1, comma 36). La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, commi 902 e 903) ha abrogato le norme che prescrivevano l'utilizzo di pagamenti tracciabili per i pagamenti riguardanti: canoni di locazione di unità abitative, esclusi quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, quale ne sia l'importo, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore (legge n. 147 del 2013, comma 50). Al riguardo si ricorda ai fini sanzionatori la nota 5 febbraio 2014 del Dipartimento del Tesoro del MEF: la traccia della transazione in contante può essere fornita mediante una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare il pagamento del canone di locazione, anche per poter fruire dei previsti benefici fiscali. corrispettivi per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada da parte dei soggetti della filiera dei trasporti (art. 32-bis del D.L. n. 133 del 2014). Partecipazione dgli enti locali al contrasto all'evasione fiscale In applicazione del principio di sussidiarietà e al fine di rafforzare gli strumenti della lotta all'evasione fiscale, il legislatore ha complessivamente previsto un maggior coinvolgimento degli Enti territoriali nell'attività di accertamento e riscossione. Per quanto concerne i comuni, l'articolo 1, comma 1 del D.L. n. 203/2005 disponeva in origine l'attribuzione a tali enti di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme riscosse con il concorso dei medesimi. Tale ammontare è stato in un primo momento elevato al 50 per cento (articolo 2, comma 10, lettera b), del D.Lgs. n. 23 del 2011). Successivamente, per gli anni 2012,
2013 e 2014, ai comuni è stato assegnato l'intero maggior gettito ottenuto a seguito dell'intervento svolto dall'ente stesso nell'attività di accertamento, anche se si tratta di somme riscosse a titolo non definitivo e fermo restando il successivo recupero delle stesse ove rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo (articolo 1, comma 12-bis, del D.L. 138 del 2011). Con la legge di stabilità 2015 (comma 702 della legge n. 190 del 2014) per il triennio 2015-2017 la predetta quota era stata fissata nella misura del 55 per cento; secondo tale assetto normativo, ai comuni sarebbe spettato un ammontare inferiore a quello temporaneamente attribuito nel triennio precedente (2012-2014), ancorché in misura più elevata di quanto stabilito in via ordinaria dalla legge (D.Lgs. n. 23 del 2011). L'articolo 10, comma 12-duodecies del decreto-legge n. 192 del 2014, modificando il D.L. n. 138 del 2011 ha disposto che fino al 2017 venga riconosciuto ai comuni il 100 per cento delle maggiori somme riscosse per effetto della partecipazione dei comuni stessi all'azione di contrasto all'evasione. Da ultimo, è stato esteso agli anni 2018 e 2019 l'incentivo previsto per la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario pari al 100 per cento del riscosso ( articolo 4, comma 8-bis del D.L. n. 193 del 2016). A decorrere dal 1° luglio 2011, inoltre, gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi sono quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data è devoluto al comune ove è ubicato l'immobile interessato. Per quanto riguarda le regioni, l'articolo 9 del D.Lgs. n. 68/2011 (in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province) ha assicurato il riversamento diretto alle regioni dell'intero gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali di cui al presente decreto. Ai medesimi enti è poi attribuita una quota del gettito riferibile al concorso della regione nella attività di recupero fiscale in materia di IVA, commisurata all'aliquota di compartecipazione alla medesima in favore delle Regioni Relativamente alle province, l'articolo 10 del D.Lgs. n. 149 del 2011 riconosce ai predetti enti una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse con il contributo dei medesimi enti, anche mediante segnalazione all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali.
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