GLI ECOINCENTIVI CONTENUTI NELLA LEGGE FINANZIARIA

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CST CONSULTING SRL

                                    CST CONSULTING
                                    Via Setta 5 Sasso Marconi BO
                                    Tel 051843811 Fax 051843812
                                           www .cststudio.it

                GLI ECOINCENTIVI CONTENUTI
                 NELLA LEGGE FINANZIARIA
                            riferimenti normativi
                                  Legge 296/2006
                                   D.I. 19/02/2007

                                                              Relatori:   Rag. Carlo Stanzani
                                                                          Rag. Alessandro Tomba
                                           CST CONSULTING                                    1

                                     AMBITO OGGETTIVO

                • Interventi di riqualificazione energetica
                   – (Art. 1, comma 344, Legge 296/06)

                • Interventi sull’involucro di edifici
                   – (Art. 1, comma 345, Legge 296/06)

                • Interventi di installazione pannelli solari
                   – (Art. 1, comma 346, Legge 296/06)

                • Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
                  invernale
                   – (Art. 1, comma 347, Legge 296/06)

                                           CST CONSULTING                                    2

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                                      AMBITO SOGGETTIVO

                   • Persone fisiche con e senza attività d’impresa

                   • Soggetti art. 5 D.p.r. 917/86: snc, sas, società semplici,
                     associazioni per l’esercizio in forma associata di arti o
                     professioni

                   • Società di capitali esercenti attività d’impresa

                     Se l’immobile oggetto dell’intervento è condotto in
                     locazione finanziaria la detrazione spetta all’utilizzatore e
                     non alla società di leasing

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                         SPESE PER LA QUALE SPETTA LA DETRAZIONE

              1.      la detrazione relativa alle spese per la realizzazione degli
                      interventi di cui all’art. 1, commi da 2 a 5, spetta per le spese
                      relative a:
              a)      Interventi che comportino una riduzione della trasmittanza
                      termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro
                      edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie
                      attraverso:
                      1) fornitura e messa in opera di materiale coibente per il
                         miglioramento delle caratteristiche termiche delle
                         strutture esistenti;
                      2) fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche
                         necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a
                         ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle
                         caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
                      3) demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo;

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                    SPESE PER LA QUALE SPETTA LA DETRAZIONE - segue

              b)    Interventi che comportino una riduzione della trasmittanza
                    termica U delle finestre comprensive degli infissi attraverso:
                    1) miglioramento delle caratteristiche termiche delle
                       strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una
                       nuova finestra comprensiva di infisso;
                    2) miglioramento delle caratteristiche termiche dei
                       componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;

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                    SPESE PER LA QUALE SPETTA LA DETRAZIONE - segue
             c)    Interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o
                   la produzione di acqua calda attraverso:
                   1) fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche,
                      meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere
                      idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola
                      d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle
                      utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;

                   2) smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione
                     invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in
                     opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche,
                     elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie
                     necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di
                     climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
                     condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi,
                     oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali
                     interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento
                     dell’acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui
                     sistemi di emissione.

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                                                                                            3
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                    SPESE PER LA QUALE SPETTA LA DETRAZIONE - segue

              d)       Prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli
                       interventi di cui alle lettere a), b) e c), comprensive della
                       redazione di certificazione energetica, ovvero, di
                       qualificazione energetica.

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                                     MISURA DELLA AGEVOLAZIONE

              • Interventi di riqualificazione energetica
                   (art.   1 comma 344, Legge 296/06)
                   detrazione d’imposta lorda del 55% della spesa sostenuta per
                   l’intervento da ripartire in tre quote annuali, fino ad un
                   massimo di 100.000,00 euro

              • Interventi sull’involucro di edifici
                   (art.   1 comma 345, Legge 296/06)
                   detrazione dell’imposta lorda del 55% della spesa sostenuta
                   per l’intervento da ripartire in tre quote annuali, fino ad un
                   massimo di 60.000,00 euro

                                                  CST CONSULTING                       8

                                                                                           4
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                              MISURA DELLA AGEVOLAZIONE - Segue

              • Interventi di installazione pannelli solari
                 (art.   1 comma 346, Legge 296/06)
                 detrazione d’imposta lorda del 55% della spesa sostenuta per
                 l’intervento da ripartire in tre quote annuali, fino ad un massimo
                 di 60.000,00 euro

              • Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
                 (art.   1 comma 345, Legge 296/06)
                 detrazione dell’imposta lorda del 55% della spesa sostenuta per
                 l’intervento da ripartire in tre quote annuali, fino ad un massimo
                 di 30.000,00 euro

                                                CST CONSULTING                      9

                                              ADEMPIMENTI

                a)        Acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato

                b)        Acquisire e trasmettere all’ENEA:
                            1. Copia dell’attestato di certificazione energetica
                               art. 5 comma 1 D.I. 19/02/2007 ovvero copia
                               dell’attestato di qualificazione energetica art. 5
                               comma 2 D.I. 19/02/2007

                            2. Scheda informativa degli interventi realizzati di cui
                               all’allegato E al D.I. 19/02/2007

                                                CST CONSULTING                      10

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                                      ADEMPIMENTI - Segue

              La trasmissione all’ENEA può essere eseguita:

              •        Attraverso il sito www. acs.enea.it con ricevuta informatica
              •        Tramite raccomandata con ricevuta semplice inviata ad
                       ENEA Dipartimento Ambiente, cambiamenti globali e
                       sviluppo sostenibile, Via Anguillarese n. 301 - 00123 Santa
                       Maria di Galliera (Roma) Riferimento: finanziaria 2007
                       riqualificazione energetica

              Il termine di trasmissione della documentazione all’ENEA:

              •        Entro 60 giorni dalla fine dei lavori e comunque entro il
                       29/02/2008;
              •        Entro 60 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta in corso
                       al 31/12/2007 per i soggetti con reddito d’impresa e
                       periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
                                            CST CONSULTING                         11

                                      ADEMPIMENTI - Segue

                  c)    Effettuare il pagamento delle spese sostenute con
                        bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale
                        del versamento, il codice fiscale del soggetto
                        beneficiario

                  d)    Conservare ed esibire a richiesta dell’Amministrazione
                        finanziaria i documenti di cui alle lettere a), b), c),
                        nonché le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le
                        spese sostenute.

                                            CST CONSULTING                         12

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                                     CUMULABILITA’

                     Le detrazioni previste dalla Legge 296/06 (Legge Finanziaria
                     2007) non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali
                     previste da altre disposizioni di Legge. (per esempio 36%)

                                          CST CONSULTING                             13

                                    ALTRI ECOINCENTIVI

                 Segnaliamo inoltre alcuni ulteriori provvedimenti governativi di
                 recente emanazione, sempre in tema di incentivi fiscali per
                 iniziative “ecologiche” non argomento dell’odierno convegno.

                 Comma 351 Legge 296/06 - Contributo per la realizzazione di
                 nuovi edifici a risparmio energetico;

                 Commi 359 e 360 Legge 296/06 - D.I. 19/02/2007: acquisto ed
                 installazione di inverter;

                 D. Lgs 387/2003 - D.I. 19/02/2007: criteri e modalità per
                 incentivare la produzione di energia elettrica mediante
                 conversione fotovoltaica della fonte solare;

                 Legge 18/04/05 n. 62 - D. Lgs 08/02/2007 n. 20: promozione della
                 cogenerazione ad alto rendimento

                 Comma 354 Legge 296/06 - sostituzione di apparecchi
                 illuminanti per il risparmio energetico nelle aziende commerciali
                                          CST CONSULTING                             14

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CST CONSULTING SRL

                 VERIFICA DELLA EFFETTIVA CAPIENZA DEL BENEFICIO
                                      FISCALE

                  Tutte le detrazioni fiscali, comprese quelle per gli
                  ecoincentivi, non generano credito d’imposta, pertanto
                  assume una grande importanza verificare se la quota di
                  detrazione spettante al soggetto interessato è capiente
                  rispetto all’ammontare della sua imposta lorda.
                  Nel caso in cui la somma delle detrazioni, comprese quelle
                  per gli ecoincentivi, fosse superiore all’imposta lorda,
                  l’eccedenza è da considerarsi perduta.

                  Esempio
                  Contribuente persona fisica che ha realizzato un
                  intervento per la sostituzione di caldaia a condensazione
                  sostenendo un costo complessivo di euro 18.000,00. il
                  beneficio fiscale teorico, è pari al 55% delle somme
                  sostenute, quindi ad euro 9.900,00 da suddividere in tre
                  rate costanti, ciascuna pari ad euro 3.300,00 per esercizio
                  fiscale.

                                         CST CONSULTING                         15

                     DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEL CONTRIBUENTE

                                                    esempio 1       esempio 2
                Rigo N1 Redd. complessivo             62.090         17.316
                Oneri deducibili                        7.501         8.217
                Rigo N6 Redd. Imponibile              54.589          9.099
                Rigo N7 imposta lorda                 16.680          2.093
                Detrazioni d’imposta                   3.300          3.300
                Imposta netta                         13.680             0
                Beneficio effettivo                    3.300          2.093
                Il contribuente che si trova nella condizione dell’esempio n. 1,
                recupera interamente il beneficio mentre il contribuente
                dell’esempio n. 2, pur avendo diritto alla detrazione di euro 3.300,
                ne può beneficiare solo in parte, perdendo per sempre la
                differenza.
                Il calcolo va effettuato per ciascun esercizio e potrebbe quindi
                generare un beneficio effettivo molto diverso da quello pianificato.

                                         CST CONSULTING                         16

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CST CONSULTING SRL

                         FOTOVOLTAICO: INCENTIVI PIU’ EFFICACI
                                                                          Fonte: www.governo.it

                  Il decreto interministeriale 19/02/07 (G.U. n. 45 del 23/02/07)
                  semplifica e rafforza il nuovo quadro di incentivazione del
                  fotovoltaico.
                  Il decreto si è reso necessario per dare certezza e stabilità al
                  settore. I precedenti provvedimenti, infatti, oltre a non fornire
                  indirizzi per lo sviluppo delle tecnologie, avevano alimentato un
                  elevato numero di domande di incentivo che non si sono, però,
                  tradotte in realizzazione di impianti.

                  Il nuovo decreto semplifica notevolmente le procedure finora
                  previste, in base alle quali per installare il fotovoltaico era
                  necessario entrare nelle apposite graduatorie elaborate dal Gse
                  (ex Grtn) sulla base della data di presentazione della domanda.
                  La domanda, però, anche se aveva i requisiti richiesti, non
                  garantiva un automatico via libera, data l’esistenza di un tetto
                  massimo annuo di domande accoglibili che si saturava
                  velocemente.

                                            CST CONSULTING                              17

                    FOTOVOLTAICO: INCENTIVI PIU’ EFFICACI - Segue

                  L’attuale provvedimento cambia il quadro complessivo
                  Ecco le novità:
              -   Fissazione di un obiettivo di 3000 MW di fotovoltaico entro il 2016,
                  dei quali 1200 MW incentivabili da subito e il resto sulla base di
                  un provvedimento definito successivamente; se questa potenza
                  di 3000 MW venisse realizzata tutta con impianti per le famiglie,
                  potranno essere costruiti circa 1.500.000 di impianti. Oggi in Italia
                  sono installati circa 50 MW;
              -   Concessione di un incentivo che va da 0,36 €/KWh per i grandi
                  impianti industriali e cresce fino a 0,49 €/KWh per i piccoli
                  impianti domestici integrati negli edifici; tali incentivi si
                  aggiungono al risparmio conseguente all’autoconsumo
                  dell’energia prodotta (circa 0,18 €/KWh per le famiglie), o ai
                  ricavi per la vendita della stessa energia (circa 0,09 €/KWh);
              -   Specifica attenzione agli impianti realizzati da scuole, ospedali e
                  piccoli comuni, ai quali sarà riconosciuto un incentivo
                  maggiorato del 5%;
                                            CST CONSULTING                              18

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CST CONSULTING SRL

                    FOTOVOLTAICO: INCENTIVI PIU’ EFFICACI - Segue

              -   Ulteriore aumento dell’incentivo, anche fino al 30%, per i piccoli
                  impianti che alimentano le utenze di edifici sui quali gli
                  interessati effettuano interventi di risparmio energetico
                  adeguatamente certificati;
              -   Drastica semplificazione delle procedure di accesso agli
                  incentivi: basterà realizzare l’impianto in conformità alle regole
                  stabilite dal decreto e darne comunicazione al Gestore dei
                  servizi elettrici, soggetto incaricato di erogare gli incentivi;
              -   Certezza di accesso agli incentivi: anche quando sarà
                  raggiunto il limite di 1200 MW di potenza immediatamente
                  incentivabile, saranno ammessi alle tariffe incentivanti tutti gli
                  impianti completati dai privati entro i successivi 14 mesi, o entro i
                  successivi 24 mesi se realizzati da soggetti pubblici;
              -   Possibilità di definire uno specifico incentivo per le tecnologie
                  innovative, anche a seguito di un accurato monitoraggio del
                  settore, che sarà tempestivamente avviato.
                                             CST CONSULTING                        19

                    FOTOVOLTAICO: INCENTIVI PIU’ EFFICACI - Segue

                                          Principali effetti

             1)    Famiglie, condomini, soggetti pubblici, imprese grandi e
                   piccole possono diventare produttori di energia elettrica
                   pulita e rinnovabile, sia per l’autoconsumo, sia per la cessione
                   al sistema elettrico

             2)    Gli operatori hanno un quadro certo e di sicuro stimolo per gli
                   investimenti e per l’innovazione tecnologica. In questo modo
                   si favoriscono le scelte industriali volte a localizzare nel nostro
                   Paese la produzione di celle e moduli solari e si creano così le
                   premesse per la costruzione di una filiera dell’energia solare.

                                             CST CONSULTING                        20

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CST CONSULTING SRL

                PIU’ RISPARMIO ENERGETICO INCENTIVANDO LA
                     COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO

                 Il decreto legislativo approvato il 7 febbraio 2007 in via
                 definitiva dal Consiglio dei ministri in attuazione della
                 direttiva europea 2004/8/Ce va proprio in questa
                 direzione: promuovere la cogenerazione ad alto
                 rendimento, vale a dire la produzione combinata di
                 energia elettrica e calore. Chi la sceglie avrà benefici sia
                 in termini di semplificazioni, sia in termini di assegnazione di
                 titoli che attestano il risparmio energetico, i cosiddetti
                 certificati bianchi. Certificati che hanno un valore di
                 mercato e potranno essere quindi utilizzati dagli operatori
                 per recuperare più velocemente i costi di investimenti.

                                          CST CONSULTING                           21

                              COGENERAZIONE - Segue

                 Il decreto legislativo attua la direttiva 2004/8/Ce del
                 Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004
                 con lo scopo di incentivare la diffusione della
                 cogenerazione ad alto rendimento, vale a dire la
                 produzione combinata in un unico processo di energia
                 elettrica ed energia termica. Si tratta, in sostanza, di un
                 sistema nel quale a partire da un combustibile (gas, olio
                 combustibile, biomasse ecc…) si produce energia
                 elettrica, e il calore derivante da tale processo, invece di
                 essere sprecato come nella produzione tradizionale di
                 elettricità, viene utilizzato all’interno di processi industriali o
                 per usi civili. Naturalmente può accadere anche
                 l’opposto, ossia può essere prima prodotto calore per
                 utilizzazioni ad alta temperatura, ed il calore residuo viene
                 utilizzato per produrre energia elettrica.

                                          CST CONSULTING                           22

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CST CONSULTING SRL

                             COGENERAZIONE - Segue

                 Il vantaggio della cogenerazione ad alto rendimento è
                 quello di accorpare due fasi altrimenti distinte (da un lato
                 la produzione di energia elettrica e, dall’altro, la
                 produzione di calore in una caldaia tradizionale)
                 accrescendo così il rendimento complessivo e
                 assicurando un risparmio energetico. Tutto avviene in un
                 solo processo nel quale l’energia contenuta nel
                 combustibile viene maggiormente sfruttata e questo
                 comporta, rispetto alla produzione separata delle stesse
                 quantità di energia elettrica e calore, un risparmio in
                 termini economici, energetici (riduzione di combustibili da
                 utilizzare per produrre energia elettrica e termica) e di
                 emissioni in atmosfera.
                 Il decreto non comporta nuovi o maggiore oneri per la
                 finanza pubblica.
                                        CST CONSULTING                        23

                             COGENERAZIONE - Segue

                      Definizione di congenerazione ad alto rendimento
                 La direttiva Ue, che il decreto recepisce, stabilisce che
                 fino al 2010 gli Stati membri possano fare riferimento a
                 calcoli alternativi rispetto a quelli indicati nella direttiva
                 stessa per definire la cogenerazione, purché i criteri e gli
                 effetti in termini di risparmio energetico siano in linea con
                 la direttiva. Ed è esattamente quello che il decreto
                 dispone stabilendo che la cogenerazione ad alto
                 rendimento è tale se rispetta i parametri fissati dall’Autorità
                 per l’energia elettrica e il gas (delibera 40/02) per la
                 cogenerazione. Uno dei parametri indicati dall’Authority è
                 l’indice di risparmio energetico (IRE). La cogenerazione in
                 sostanza deve rispettare valori di Ire diversi in funzione, ad
                 esempio, del fatto che l’impianto sia esistente o di nuova
                 costruzione. Definire cosa è cogenerazione ad alto
                 rendimento è essenziale per disciplinare i relativi
                 meccanismi di sostegno.
                                        CST CONSULTING                        24

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CST CONSULTING SRL

                            COGENERAZIONE - Segue

                              Riorganizzazione dei certificati bianchi
                 il decreto conferma per la cogenerazione ad alto
                 rendimento il regime di sostegno previsto dal decreto
                 Bersani del ’99 n. 79 che prevedeva per la cogenerazione
                 sia la priorità di dispacciamento (vale a dire la
                 precedenza accordata da parte di Terna spa, come
                 gestore della rete di trasmissione, nella chiamata in
                 produzione dell’impianto,) sia l’esenzione dall’obbligo
                 (previsto per produttori e importatori di energia elettrica)di
                 immettere in rete una certa percentuale di energia
                 elettrica da fonti rinnovabili o di acquistare in proporzione
                 certificati verdi sul mercato. Lo schema prevede, inoltre,
                 una riorganizzazione dei criteri per l’assegnazione dei
                 certificati bianchi alla cogenerazione ad alto rendimento
                 tale da renderla più appetibile.

                                        CST CONSULTING                        25

                             COGENERAZIONE - Segue

                 Tale riorganizzazione verrà attuata tramite l’emanazione di
                 un decreto ministeriale di concerto con il ministero
                 dell’Ambiente, sentito il ministero delle Politiche agricole e
                 forestali e d’intesa con la Conferenza unificata.
                 Attualmente uno dei sistemi allo studio per incentivare la
                 cogenerazione ad alto rendimento, consentendogli così
                 di ottenere maggiori ricavi dalla vendite sul mercato dei
                 certificati, tali da recuperare più velocemente i costi di
                 investimento.
                 Sempre con questo decreto ministeriale sarà inoltre
                 prevista l’estensione graduale del diritto di accesso ai
                 certificati bianchi anche a soggetti diversi da quelli previsti
                 dalla attuale disciplina che sono i distributori di energia
                 elettrica e gas e loro controllate, oltre che le società
                 operanti nel settore dei servizi energetici comprese le
                 imprese artigiane.
                                        CST CONSULTING                        26

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CST CONSULTING SRL

                                COGENERAZIONE - Segue

               Scambio sul posto anche per impianti di cogenerazione fino a 200 Kw
               Il decreto legislativo approvato il 7 febbraio prevede, inoltre, il servizio di
               scambio sul posto per l’elettricità prodotta da impianti di
               cogenerazione ad alto rendimento con potenza nominale non
               superiore a 200 Kw. Attualmente, invece, il servizio di scambio sul posto si
               applica agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti
               rinnovabili con potenza superiore ai 20 Kw.
               Lo “scambio sul posto” consente a un consumatore di energia elettrica
               che contemporaneamente produce energia tramite la cogenerazione
               di immettere in rete l’energia prodotta e non consumata. Un’azione
               che permette al soggetto di pagare solo la differenza tra l’energia
               consumata e quella immessa in rete. Nel caso in cui l’energia immessa
               in rete è superiore a quella consumata, il cliente ha, quindi, diritto ad un
               equivalente credito di energia elettrica da utilizzare successivamente.
               Entro 6 mesi l’Autorità elettrica e il gas emanerà la disciplina sulle
               condizioni tecnico-economiche per rendere operativo questo servizio,
               tenendo conto della valorizzazione dell’energia elettrica scambiata con
               il sistema elettrico nazionale, degli oneri e delle condizioni per l’accesso
               alle reti.
                                             CST CONSULTING                             27

                                COGENERAZIONE - Segue
                   Stop ai certificati verdi per la cogenerazione abbinata al
                        teleriscaldamento ma i diritti acquisiti restano salvi
               Il decreto fa chiarezza sulle disposizioni della Legge Marzano (23
               agosto 2004 n. 239) che aveva previsto per l’elettricità prodotta
               da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento il
               diritto all’assegnazione di certificati verdi. Tale disposizione è
               stata eliminata dalla legge finanziaria 2007. questo decreto
               legislativo salvaguarda tuttavia i diritti acquisiti dagli impianti
               entrati in esercizio nel periodo che va dall’approvazione delle
               legge Marzano all’approvazione della legge Finanziaria 2007,
               dagli impianti autorizzati in questo stesso periodo purché entrino
               in esercizio entro il 31 dicembre 2008 e dagli impianti che
               entreranno in esercizio il 31 dicembre 2008 purché i lavori di
               realizzazione siano stati effettivamente iniziati prima dell’entrata
               in vigore di questo provvedimento.

                                             CST CONSULTING                             28

                                                                                                 14
CST CONSULTING SRL

                               COGENERAZIONE - Segue

               Il mantenimento dei certificati verdi è poi subordinato, per gli
               impianti di potenza superiore a 10 Mw, all’ottenimento, entro
               due anni dall’entrata in esercizio dell’impianto, dalla
               certificazione EMAS (certificazione di qualità ambientale
               riconosciuta a livello europeo).
               Per tutelare le fonti rinnovabili “pure” il provvedimento stabilisce,
               inoltre, che i soggetti che hanno l’obbligo di rifornirsi di certificati
               verdi (produttori o importatori di energia elettrica da fonti
               convenzionali) devono “coprire” almeno l’80% di tale obbligo
               tramite i certificati verdi provenienti da fonti rinnovabili pure. Il
               restante 20% può essere coperto da certificati verdi provenienti
               da cogenerazione abbinata al teleriscaldamento.

                                           CST CONSULTING                         29

                               COGENERAZIONE - Segue

               Breve spiegazione: attualmente chi importa o produce energia
               elettrica da fonti non rinnovabili ha l’obbligo di immettere in rete
               una quota del totale di energia prodotta da fonti rinnovabili. O,
               in alternativa può acquistare sul mercato certificati verdi per una
               equivalente quota. Questo decreto legislativo stabilisce che
               almeno l’80% di questo obbligo deve essere coperto con
               certificati verdi da fonti rinnovabili pure, (solare, eolica,
               biomasse, maree ecc…) e che la rimanente quota, pari al
               massimo al 20% può essere coperta da certificati verdi
               provenienti dalla cogenerazione abbinata al teleriscaldamento,
               ma solo se realizzata da impianti entrati in esercizio nel periodo
               che va dall’approvazione della legge Marzano all’approvazione
               della legge Finanziaria 2007, da impianti autorizzati in questo
               stesso periodo purché entrino in esercizio il 31 dicembre 2008 e
               da impianti che entreranno in esercizio entro il 31 dicembre 2008,
               purché i lavori di realizzazione siano stati effettivamente iniziati
               prima dell’entrata in vigore di questo provvedimento.
                                           CST CONSULTING                         30

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CST CONSULTING SRL

                               COGENERAZIONE - Segue

                        Semplificazione delle procedure amministrative
               Un decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto
               con il Ministero dell’Ambiente e dell’Interno) fisserà procedure
               autorizzative semplificate per l’installazione e l’esercizio di unità
               di piccola e micro-generazione (relative rispettivamente ad una
               potenza elettrica inferiore a 1 Mw e a 50Kw). Inoltre, entro tre
               mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, l’Autorità per
               l’energia elettrica e il gas definirà le condizioni tecniche ed
               economiche per la connessione delle unità di cogenerazione ad
               alto rendimento alle reti elettriche i cui gestori hanno l’obbligo di
               connessione di terzi.
               Il decreto legislativo stabilisce che le amministrazioni competenti
               al rilascio dell’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio degli
               impianti di cogenerazione di potenza termica uguale o inferiore
               a 300 Mw prevedano a tal fine un procedimento unico nel
               rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità indicate
               dalla legge 7 agosto del 1990 n. 241.
                                          CST CONSULTING                           31

                              LA NORMATIVA IVA IN EDILIZIA
                Regola generale: aliquota IVA ordinaria 20%

                Eccezioni:
                Aliquota IVA ridotta al 4% (tabella A, parte II, DPR 633/1972)
                Aliquota IVA ridotta al 10% (tabella A, parte III, DPR 633/1972)

                Condizioni necessarie per l’applicazione dell’aliquota agevolata in
                edilizia:

                Prestazioni di servizi: contratto di appalto, subappalto, contratto
                d’opera con imprese esecutrici/installatrici iscritte alla Camera di
                commercio
                Cessioni di beni: il cedente deve essere un’impresa edificatrice

                Responsabilità per l’esistenza dei requisiti agevolativi
                Spetta a chi effettua la prestazione o la cessione. L’eventuale
                dichiarazione scritta del committente non solleva il soggetto
                passivo IVA dalle conseguenti sanzioni in caso di errata
                applicazione dell’IVA.
                                          CST CONSULTING                           32

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                          LA NORMATIVA IVA IN EDILIZIA - Segue

                               Edilizia Agevolata (IVA al 10% o 4%)

              •   Case di abitazione non di lusso (D.M. 02/08/1969)
              •   Abitazioni “prima casa” (abitazione principale)
              •   Fabbricati “Tupini” (L. 02/07/1947, n. 408)
              •   Opere di urbanizzazione primaria e secondaria
              •   Costruzioni rurali

                  Per case di abitazione si intende unità accatastate nelle
                  categorie da A/1 a A/11, con esclusione di A/10. Cantine, box,
                  garage, posti auto, ecc. … sono considerati fabbricati a
                  destinazione abitativa se costituiscono loro pertinenza.

                  Case di abitazione di lusso (IVA al 20%): si veda D.M. 02/08/1969
                  per le fattispecie.
                                           CST CONSULTING                       33

                                       ALIQUOTA IVA 4%

                  Tabella A, parte II, DPR 633/1972
                  n. 21
                        Cessioni di case di abitazione non di lusso, ancorché
                        non ultimate purché permanga l’originaria destinazione,
                        in presenza dei “requisiti prima casa” in capo
                        all’acquirente.
                        In caso di dichiarazione mendace o rivendita
                        dell’abitazione nel quinquennio successivo all’acquisto
                        senza provvedere a nuovo acquisto entro l’anno dalla
                        cessione, l’Agenzia delle Entrate procede a riscuotere la
                        differenza di IVA dovuta (10%-4%) oltre al 30% a titolo di
                        sanzione e gli interessi.

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                                            ALIQUOTA IVA 4% - Segue

             PERSONA FISICA (senza partita IVA): Acquisto prima casa dal 12/08/2006 *

              Da costruttore o          (Dal 01/01/07) da costruttore o        Da costruttore o       Da privato o da
              impresa che ha          impresa che ha eseguito i lavori di      impresa che ha        soggetti Iva diversi
             eseguito i lavori di        ristrutturazione: entro 4 anni o     eseguito i lavori di     dai precedenti
               ristrutturazione        anche successivamente nel caso           ristrutturazione
                (entro 4 anni)       in cui entro tale termine i fabbricati      (dopo 4 anni)
                                        siano stati locati per un periodo
                                     non inferiore a 4 anni in attuazione
                                             di programmi di edilizia
                                                  convenzionata
                     IVA 4%                         IVA 4%                      Esente art. 10             No IVA

                 Registro € 168,00             Registro € 168,00                 Registro 3%             Registro 3%

             Ipotecaria € 168,00             Ipotecaria € 168,00              Ipotecaria € 168,00    Ipotecaria € 168,00

             Catastale € 168,00              Catastale € 168,00               Catastale € 168,00     Catastale € 168,00

             *     Regole applicabili a seguito delle modifiche apportate dal D. L. 223/2006, conv. con
                   modif. con L. 248/2006 (c.d. Manovra bis)
                                                          CST CONSULTING                                        35

                                            ALIQUOTA IVA 4% - Segue

                  n. 21 bis
                       Cessioni da imprese costruttrici di costruzioni rurali destinate
                       ad uso abitativo del proprietario del terreno o altro
                       addetto alle coltivazioni dello stesso o allevamento del
                       bestiame

                  n. 24
                          Cessioni di beni, escluse le materie prime e semilavorati,
                          forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati
                          “Tupini” e delle costruzioni rurali di cui al n. 21-bis.

                                                          CST CONSULTING                                        36

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CST CONSULTING SRL

                                        ALIQUOTA IVA 4% - Segue

               n. 39
                       Prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto per
                       la costruzione di fabbricati “Tupini” nei confronti di soggetti
                       che svolgono attività di costruzione di immobili per la
                       successiva rivendita, ivi comprese le cooperative e loro
                       consorzi, o di soggetti privati per i quali ricorrono le
                       condizioni “prima casa”, nonché per le costruzioni rurali di
                       cui al n. 21-bis

               n. 41-ter
                    prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto per
                    la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al
                    superamento o eliminazione delle barriere architettoniche.

                                                     CST CONSULTING                                     37

                       MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI

                                    TIPO OPERAZIONE                             ALIQUOTA IVA      ALIQUOTA
                                                                                 Fabbricati a          IVA
                                                                                prevalente uso   Altri edifici e
                                                                                   abitativo       immobili
                                                                                    privato
             •Manutenzione ordinaria e straordinaria (dal 1/1/00 al 31/12/07)
             -Contratto di appalto                                                  10 %             20 %
             -Contratto di subappalto                                               20 % (1)         20 %
             -Prestazioni professionali (Es. architetto, geometra, ingegnere)       20 %             20 %
             -Cessione di beni finiti (2)
             a) con posa in opera                                                   10 %             20 %
             b) Senza posa in opera                                                 20 %             20%
             -Cessione di altri beni e materiali (mat. prime e semilavorate):
             a) con posa in opera                                                   10 %              20%
             b) Senza posa in opera                                                 20 %              20%

                                                     CST CONSULTING                                     38

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CST CONSULTING SRL

                   MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI - Segue

                                      TIPO OPERAZIONE                                ALIQUOTA IVA        ALIQUOTA
                                                                                      Fabbricati a            IVA
                                                                                     prevalente uso     Altri edifici e
                                                                                        abitativo         immobili
                                                                                         privato
             •Restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e
             ristrutturazione urbanistica:
             - Contratto di appalto                                                       10 %              10 %
             -Contratto di subappalto                                                     10 %              10 %
             -Prestazioni professionali (Es. architetto, geometra, ingegnere)             20 %              20 %
             -Cessione di beni finiti (2)
             a) con posa in opera                                                         10 %              10 %
             b) Senza posa in opera                                                       10 %              10%
             -Cessione di altri beni e materiali (mat. prime e semilavorate):
             a) con posa in opera                                                         20 %               20%
             b) Senza posa in opera                                                       20 %               20%

                                                        CST CONSULTING                                         39

                   MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI - Segue
                                      TIPO OPERAZIONE                                ALIQUOTA IVA        ALIQUOTA
                                                                                      Fabbricati a            IVA
                                                                                     prevalente uso     Altri edifici e
                                                                                        abitativo         immobili
                                                                                         privato
             •Opere direttamente finalizzate al superamento o
             all’eliminazione delle barriere architettoniche
             -Relative prestazioni e cessioni di beni finiti                               4%               4%
             -Cessioni di altri beni e materiali (mat. prime e semilavorate)              20 %              20 %
             •Opere interne di cui all’art. 26, L. 47/1985 non qualificabili nei
             punti precedenti
             - Relative prestazioni e cessioni                                            20 %              20 %

             (1)    Per gli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici di edilizia residenziale pubblica
                    in subappalto si applica l’aliquota IVA del 10 % (n. 127-duodecies, Tab. A, Parte III, DPR
                    633/1972)
             (2)    Per i beni finiti di valore significativo, salvo se utilizzati negli interventi di manutenzione
                    straordinaria degli edifici di edilizia residenziale pubblica, l’aliquota del 10% spetta solo
                    fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione, al netto del valore di tali
                    beni.

                                                        CST CONSULTING                                         40

                                                                                                                          20
CST CONSULTING SRL

                          DEMOLIZIONE E FEDELE RICOSTRUZIONE
                                C.M. 11/E DEL 16/02/07

                   Ad un intervento di totale demolizione e fedele
                   ricostruzione di fabbricato cosiddetto “Tupini”, oppure
                   prima abitazione prima casa, non si applica l’aliquota IVA
                   agevolata del 4%, bensì l’aliquota del 10%.
                   (interpretazione autentica derivante da art. 3, comma1,
                   lett. D) DPR 380/2001 “ Testo Unico Edilizia”).

                                             CST CONSULTING                          41

              INDICAZIONE DEL COSTO DELLA MANODOPERA IN FATTURA
                   LEGGE 296/06 (FINANZIARIA) ART. 1 COMMA 388

               Obbligo (dal 4 luglio 2006) di indicare il costo della manodopera in
               fattura per tutte le prestazioni eseguite in edilizia per usufruire della
               detrazione d’imposta del 36%.
               La legge Finanziaria ha previsto tale obbligo anche per usufruire
               dell’aliquota IVA agevolata del 10%.
               Il costo della manodopera può essere indicato quale dato complessivo,
               e non analitico per singolo dipendente impiegato nella prestazione.
               La ditta individuale priva di collaboratori non deve indicare il costo della
               manodopera in fattura, ma deve esplicitarne la condizione di esclusione.
               Nel caso di impresa con dipendenti dove anche il titolare partecipa alla
               prestazione, il costo della manodopera va indicato al netto del costo
               relativo all’apporto di lavoro del titolare.
               Deve essere indicato anche il costo dell’eventuale manodopera esterna
               (subappaltatori) separatamente da quello relativo alla manodopera
               interna.
               La norma si applica non soltanto ai contratti di appalto e di opera, ma
               anche alle cessioni di beni con posa in opera degli stessi.
                                             CST CONSULTING                          42

                                                                                              21
CST CONSULTING SRL

                               REVERSE CHARGE IN EDILIZIA
              D che cos’è il Reverse Charge?
              R sistema di inversione contabile IVA in edilizia

              D Come funziona?
              R il contribuente che riceve fattura per prestazione nel settore
                edile versa l’IVA all’erario anziché al prestatore d’opera

              D quando si applica?
              R nei rapporti tra appaltatore e subappaltatori. Mai nei confronti
                del committente

              D per quali opere e servizi?
              R contratti di subappalto e contratti d’opera. Non per le cessioni
                di beni con posa in opera né, per prestazioni rese da
                professionisti.
                Entrambi i soggetti coinvolti devono svolgere, anche non in via
                principale, attività prevista nella sezione F della tabella
                ATECOFIN
                                               CST CONSULTING                                   43

                                 REVERSE CHARGE IN EDILIZIA

                                                                     Si                  No
                  1       Esiste una “catena” di almeno 3      Prosegui con la    Arresta l’analisi e
                         soggetti coinvolti nell’operazione?     domanda 2        fattura con IVA

                           L’operazione di cui sopra può
                         considerarsi effettuata nell’ambito         Si                   no
                  2       del settore edile? Si considerano    Prosegui con la    Arresta l’analisi e
                            tali le prestazioni rese da un       domanda 3        fattura con IVA
                         soggetto con codice Atecofin del
                          gruppo F ad altro soggetto con
                           codice Atecofin del gruppo F
                           Il rapporto giuridico che lega i
                              soggetti numero 2 e 3 della             Si                No
                  3           “catena” è riconducibile al      Fattura articolo   Fattura con IVA
                             contratto di subappalto e di       17 comma 6
                            prestazione d’opera (diverso,
                          quindi dalla cessione con posa in
                                 opera accessoria)?

                                               CST CONSULTING                                   44

                                                                                                        22
CST CONSULTING SRL

                               REVERSE CHARGE IN EDILIZIA

                                       Appalto e cessione

              D la distinzione tra contratto d’appalto e contratto di cessione con
                posa in opera accessoria può fondarsi sulla diversa rilevanza del
                valore dei materiali rispetto alla manodopera impiegata?

              R il criterio indicato è sicuramente una prima utile guida per
                distinguere le due differenti fattispecie giuridiche, ma non può
                ritenersi esaustivo. Si deve ulteriormente verificare quale sia stato
                l’intento delle parti che hanno concluso l’accordo (semplice
                volontà di acquistare un bene, oppure di ottenere un risultato
                complessivo) e la circostanza dell’assunzione del rischio a carico
                del soggetto che rende la prestazione.

                                          CST CONSULTING                       45

                          REVERSE CHARGE IN EDILIZIA - Segue

                                   Forma scritta dei contratti

              D per effetto delle nuove disposizioni in tema di inversione
                contabile, è corretto ritenere che i contratti di appalto e
                subappalto del settore edile debbano essere sempre redatti in
                forma scritta?

              R la norma tributaria non ha alcuna forza modificativa delle
                regole del Codice Civile, che prevedono la sostanziale libertà di
                forma, tranne in alcune ipotesi esplicitamente individuate;
                pertanto, deve concludersi che non cambia nulla rispetto al
                passato, potendo le parti continuare a stipulare accordi di
                natura verbale. Ovviamente occorre rammentare che la
                presenza di un accordo scritto può costituire un valido aiuto
                nella qualificazione dell’accordo; si tratta, in sostanza, di una
                conveniente opportunità e non certo di un obbligo.

                                          CST CONSULTING                       46

                                                                                        23
CST CONSULTING SRL

                             REVERSE CHARGE IN EDILIZIA - Segue

                  Si ipotizzi l’esistenza di una catena di soggetti come quella
                                       rappresentata di seguito:

               Committente        Appaltatore         Subappaltatore     Subappaltatore
                     1                 2                     3                 4

                 Area di applicazione                    Area di possibile
                       dell’IVA                       applicazione dell’art. 17,
                                                             comma 6

                                            CST CONSULTING                          47

                             REVERSE CHARGE IN EDILIZIA - Segue

                                                Cosa fare
                                           IL PRESTATORE
               Emette fattura senza IVA, con indicazione “non imponibile art. 17
                                   comma 6 DPR 633/1972”
                                           L’APPALTATORE
                     integra la fattura emessa senza IVA dal prestatore con
                      l’indicazione dell’IVA calcolata nella misura di legge.
                   registra nei termini la fattura nel registro IVA vendite e, in
                           contemporanea, nel registro degli acquisti

                                            CST CONSULTING                          48

                                                                                          24
CST CONSULTING SRL

                              ALIQUOTA IVA AGEVOLATA 10%

                 n. 122 – fino al 31/12/06
                      Prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di
                      calore - energia per uso domestico
                 n. 122 – dal 01/01/07
                      prestazione di servizi e forniture di apparecchiature e materiali
                      relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico
                      attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell’ambito
                      del contratto servizio energia, come definito nel decreto
                      interministeriale di cui all’articolo 11, comma 1, del
                      regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
                      26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse
                      le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da
                      impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di
                      energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica
                      l’aliquota ordinaria;

                                            CST CONSULTING                           49

                        ALIQUOTA IVA AGEVOLATA 10% - Segue
              n. 127 bis – fino al 31/12/07
                   somministrazione di gas metano usato come combustibile per
                   usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda
                   di cui alla tariffa T 1, prevista dal provvedimento del Comitato
                   interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986;
                   somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio
                   liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di
                   acqua calda; gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad
                   essere immessi in bombole da 10 a 20 Kg in qualsiasi fase della
                   commercializzazione;
              n. 127 bis – dal 01/01/08
                   Somministrazione di gas metano usato per combustione per
                   usi civili limitatamente a 480 m3 annui; somministrazione,
                   tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi
                   domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda,
                   gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi
                   in bombole da 10 a 20 Kg in qualsiasi fase della
                   commercializzazione
                                            CST CONSULTING                           50

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