Modello ISEE 2019 Istruzioni operative - OPEN Dot Com

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Titolo: ISEE

          Tipo di documento: Istruzioni operative ISEE 2019

                                                              Modello ISEE 2019
                                                                  Istruzioni operative

CAF Do.C. Spa
Sede amministrativa: Corso Francia, 121 d – 12100 Cuneo
Tel. 0171 700700 – Fax 800 136 814
www.cafdoc.it – info@cafdoc.it

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        Tipo di documento: Istruzioni operative ISEE 2019

Sommario

    1. PREMESSA.........................................................................................................................................................................3

    2. QUADRO NORMATIVO DELL’ISEE ..............................................................................................................................3

    3. CONVENZIONE INPS – CAF Do.C. SPA .........................................................................................................................5

    4. FLUSSO DELLA DSU .......................................................................................................................................................5

    5. CONTENUTO DEL SERVIZIO .........................................................................................................................................6

    6. GESTIONE DELLE DSU CON ERRORI ..........................................................................................................................7

    7. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ........................................................................................................8

    8. VERIFICHE E PENALI ......................................................................................................................................................8

    9. GRATUITA’ DELLE PRESTAZIONI ................................................................................................................................9

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1. PREMESSA

Nell’ambito della disciplina dei rapporti CAF Do.C- Soggetti incaricati, prevista dalla scrittura privata
unificata e valida per i servizi concernenti il modello 730, RED, ISEE e Prestazioni assistenziali, il Soggetto
incaricato è tenuto a svolgere l’attività di raccolta e di trasmissione dei modelli ISEE, secondo le disposizioni
di legge e le istruzioni e le procedure fornite dall’Inps.

I Soggetti incaricati devono, inoltre, utilizzare strumenti operativi e metodologie di lavoro conformi a quelli
definiti nelle convenzioni via via in vigore e da CAF Do.C., rimanendo esclusivi responsabili verso
quest'ultimo del corretto svolgimento di tali attività, della correttezza e della tempestività del rilevamento
e della trasmissione dei dati allo stesso CAF Do.C. Gli indirizzi, le istruzioni applicative e le procedure
operative da osservare sono comunicate da CAF Do.C. e devono comunque essere consultate a cura dei
Soggetti incaricati mediante accesso alle pagine dedicate del sito.

2. QUADRO NORMATIVO DELL’ISEE

Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159, in attuazione dell’art. 5 del D.L. 201/2011 (c.d. Salva Italia), ha
profondamente riformato la disciplina ISEE contenuta nel D.lgs. 109/1998 e nel D.P.C.M. 221/1999.

L'INPS, con circolare n. 171 del 18 dicembre 2014, ha provveduto a riepilogare le novità entrate in vigore il
1° gennaio 2015, esaminando il D.P.C.M. 159/2013, spiegando la nuova DSU, il nuovo calcolo dell'indicatore
e fornendo le prime indicazioni operative.

Il D.P.C.M. 159/2013 affianca all’ISEE Ordinario o Standard utilizzabile per la generalità delle prestazioni
sociali agevolate, ulteriori ISEE:

ISEE UNIVERSITÀ: utilizzabile per le prestazioni per il diritto allo studio universitario previa identificazione
del nucleo familiare di riferimento dello studente;

ISEE SOCIOSANITARIO: utilizzabile per le prestazioni socio-sanitarie per cui è possibile scegliere un nucleo
familiare ristretto rispetto a quello ordinario;

ISEE MINORENNI CON GENITORI NON CONIUGATI TRA LORO E NON CONVIVENTI: utilizzabile per le
prestazioni rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi; tiene
conto della situazione economica del genitore non convivente;

ISEE CORRENTE: è un aggiornamento dell’ISEE già rilasciato e calcolato in seguito a significative variazioni
reddituali conseguenti a variazioni della situazione lavorativa di almeno un componente del nucleo. Ha
validità di due mesi dalla presentazione della DSU.

Il D.P.C.M. 159/2013 ha previsto un forte ridimensionamento dell’autocertificazione delle informazioni da
parte del cittadino perché i dati reddituali sono attinti dagli archivi dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS.

Di conseguenza le informazioni per il calcolo dell’ISEE sono di tre tipologie:
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    ► autodichiarate dal cittadino: es. dati anagrafici, informazioni sulla disabilità;

    ► acquisite dagli archivi dell’Agenzia delle Entrate: es. reddito complessivo ai fini IRPEF;

    ► acquisite dagli archivi dell’INPS: es. indennità di accompagnamento, assegno per il nucleo familiare.

La DSU è modulare, non c’è un’unica dichiarazione, identica per tutte le situazioni, ma una DSU strutturata
in più Moduli, ed all’interno di essi, in più quadri, in funzione della prestazione che si intende richiedere e
delle caratteristiche del nucleo familiare richiedente.

Il decreto n. 4 del 28 gennaio 2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di
pensioni”, convertito con modificazioni con la legge n. 26 del 28 marzo 2019, contiene disposizioni
importanti:

    1) Per il periodo di validità delle dichiarazioni ISEE (Art.11 Modificazioni al decreto legislativo):

              -   le DSU presentate dal 1° gennaio al 31 agosto 2019 scadranno il 31 dicembre 2019;

              -   le DSU presentate dal 1° settembre 2019 scadranno il 31 agosto 2020 (dal 1° settembre
                  2019 cambia infatti il periodo di validità delle DSU che scadranno il 31 agosto dell’anno
                  successivo).

    2) Ai fini della definizione del nucleo familiare (Art. 5 Richiesta, riconoscimento ed erogazione del

        beneficio):

          a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora
          continuino a risiedere nella stessa abitazione; se la separazione o il divorzio sono avvenuti
          successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato
          da apposito verbale della polizia locale;

          a-bis) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del
          medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche
          a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;

          b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori
          esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a
          fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

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Un’altra novità normativa è contenuta nell’art. 1, comma 986, della Legge di Bilancio 2019 - L. n. 145/2018:
per le DSU presentate nell'anno 2019 non vanno dichiarati gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o
dichiarati non agibili in seguito a calamità naturali.

3. CONVENZIONE INPS – CAF Do.C. SPA

CAF Do.C. ha stipulato con l'INPS, apposita convenzione per gestire l’attività relativa alla
certificazione ISEE.

        La convenzione è consultabile sul sito www.opendotcom.it, nelle pagine dedicate al servizio
        ISEE.

4. FLUSSO DELLA DSU

Al momento della presentazione, la DSU contiene solo le informazioni autodichiarate. In tale fase, al
dichiarante deve essere rilasciata la ricevuta di avvenuta presentazione al CAF (disponibile stampando la
DSU sulla procedura online), ma non l’ISEE calcolato. Il calcolo dell’ISEE sarà rilasciato dall’INPS, una volta
completata l’acquisizione degli altri dati dai propri archivi e da quelli dell’Agenzia delle Entrate.

Tempistiche del calcolo ISEE:

   1.   entro 4 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione della DSU, CAF Do.C. trasmette in via telematica
        i dati in essa contenuti al sistema informativo dell’ISEE;

   2.   entro il 4° giorno lavorativo successivo a quello della completa e valida ricezione dei dati
        autodichiarati e dell’inoltro della relativa richiesta da parte dell’INPS, avviene l’acquisizione dei dati
        dell’anagrafe tributaria da parte del sistema informativo ISEE;

   3.   Entro il 2° giorno lavorativo successivo a quello dell’acquisizione dei dati dell’anagrafe tributaria,
        l’INPS determina l’ISEE e lo rende disponibile ai soggetti interessati.

   4.   Pertanto, entro 10 giorni lavorativi viene calcolato e reso disponibile l’ISEE.

Completato l’iter di acquisizione dei dati rilevanti per la DSU, l’INPS rende disponibile l’attestazione
riportante l'ISEE, il contenuto della DSU, comprensivo degli elementi informativi acquisiti dagli archivi

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amministrativi che sono necessari al calcolo, direttamente a CAF Do.C. se il dichiarante ha conferito
specifico mandato nella sezione della DSU “modalità ritiro attestazione ISEE”.

In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti
il nucleo familiare possono presentare la relativa richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione
della DSU. L’Ente erogatore potrà acquisire successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il
sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante.

5. CONTENUTO DEL SERVIZIO

In base al quadro normativo dell’ISEE e alla convenzione tra l’INPS e i CAF per l’attività relativa alla
certificazione ISEE, i Soggetti incaricati devono svolgere il servizio ISEE nei confronti dei cittadini secondo le
seguenti modalità:

    a) formulazione al dichiarante delle domande necessarie per l’individuazione dell’indicatore/indicatori
       da calcolare;

    b) assistenza al dichiarante durante la compilazione della DSU modulare, con l’esame dell’eventuale
       documentazione utile al fine del calcolo degli ISEE;

    c) controllo dell’identità del dichiarante e conservazione della copia del documento di
       riconoscimento;

    d) acquisizione di specifico mandato sottoscritto da parte del dichiarante per lo svolgimento delle
       seguenti attività:

          1. Assistenza nella compilazione della DSU;

          2. Ricezione della DSU e verifica della sua completezza;

          3. Trasmissione della DSU all’INPS;

          4. Rilascio dell’attestazione riportante l’ISEE, del contenuto della DSU nonché degli elementi
             informativi necessari al calcolo dell’indicatore acquisiti dagli archivi amministrativi di INPS ed
             Agenzia delle Entrate;

          5. Accesso alla “lista dichiarazioni”, messa a disposizione dall’Inps, per controllare l’esistenza di
             altra/e DSU, presentata/e dallo stesso dichiarante e/o attestazioni riportanti l’ISEE, già
             calcolato;

          6. Accesso alla “lista dichiarazioni” al fine di visualizzare e acquisire gli estremi della DSU, riferita
             ad altro nucleo familiare indispensabile ai fini del calcolo dell’ISEE (c.d. componente
             aggiuntiva);

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         7. Richiesta all’INPS di oscuramento della DSU successivamente al rilascio dell’attestazione
            riportante l’ISEE.

        Il dichiarante dovrà sempre delegare CAF Do.C. a svolgere le attività indicate nei punti 1-2-3
        (indispensabili per poter gestire l’isee).

        Il punto 4 deve essere barrato nel caso in cui CAF Do.C. venga delegato a ricevere l’attestazione
        ISEE.

        Al momento, il punto 7 non va barrato in quanto la relativa funzione non è ancora attiva sul sito
        INPS.

        È cura dei Soggetti incaricati acquisire e conservare tale mandato, insieme alla copia del documento
        di identità del dichiarante per due anni. In caso di verifiche da parte dell’INPS o degli Enti erogatori,
        il mandato dovrà essere trasmesso a CAF Do.C.

    e) rilascio al dichiarante di:

    - Ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della DSU, recante la firma dell’operatore nonché
    l’impegno a trasmettere al sistema informativo dell’ISEE dell’INPS, entro quattro giorni lavorativi dalla
    ricezione della DSU, i dati in essa contenuti;

    - Attestazione riportante l’ISEE determinato dall’INPS, il contenuto della DSU nonché gli elementi
    informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi di INPS ed Agenzia delle Entrate, in
    presenza dello specifico mandato conferito dal dichiarante;

    f) Salvataggio della DSU modulare sull’apposita procedura, nello stato “D” “Da inviare” entro le ore
       23.59 del giorno della sottoscrizione della dichiarazione.

I dati acquisiti dalle DSU devono essere conservati, in formato cartaceo o elettronico, al fine di consentire le
verifiche del caso da parte dell’INPS e degli enti erogatori. Dopo due anni dalla trasmissione dei dati
all’INPS, ai sensi dell’art. 12, comma 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, si deve procedere alla distruzione dei dati
medesimi, adottando le misure tecniche e organizzative nel rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali, affinché il processo di distruzione escluda perdite o trattamenti indesiderati
di dati.

6. GESTIONE DELLE DSU CON ERRORI

Nel caso di errori materiali (di trascrizione) commessi dall’operatore che compila la dichiarazione, prima del
rilascio dell’attestazione, il Soggetto incaricato si impegna ad effettuare, con effetto retroattivo, la

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 correzione della DSU, precedentemente trasmessa e ancora in corso di validità, attraverso la specifica
 funzione di rettifica resa disponibile sulla procedura online.

         La rettifica è un’assunzione di responsabilità da parte del Soggetto incaricato e pertanto non deve
         essere utilizzata per gestire eventuali rettifiche richieste dal dichiarante della DSU.

 Successivamente al rilascio dell’attestazione, il Soggetto incaricato, in nome e per conto dell’utente, potrà
 formulare a CAF Do.C. richiesta di oscuramento della DSU, la quale non sarà cancellata dal sistema
 informativo dell’ISEE, ma resa non visibile, fermo restando che l’Istituto procederà ad assoggettare la stessa
 DSU a verifica. La richiesta di oscuramento dovrà essere corredata dai seguenti documenti: delega specifica
 al CAF sottoscritta dal dichiarante, copia di un valido documento d’identità del dichiarante, dichiarazione
 sottoscritta dal dichiarante di non aver utilizzato la DSU al fine di ottenere una prestazione sociale
 agevolata. Qualora sia accertato, che il dichiarante abbia già ottenuto una prestazione sociale agevolata,
 l’INPS rigetta la richiesta di oscuramento.

 7. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

 Il Soggetto incaricato stampa ciascun modulo di dichiarazione in duplice copia, delle quali una, datata e
 sottoscritta dal dichiarante è custodita negli appositi archivi da esso tenuti, per un periodo di due anni dalla
 data di trasmissione della dichiarazione. Il Soggetto incaricato è tenuto a conservare per due anni anche il
 mandato di cui al precedente punto 4, acquisito nello svolgimento delle relative attività, sottoscritto in
 originale dal dichiarante, unitamente al documento di riconoscimento.

8. VERIFICHE E PENALI

 Con determinazione presidenziale n. 176 del 19 dicembre 2018, l’INPS ha riformulato l'articolo 21 (LINK)
 dello schema di convenzione stipulata con i CAF per l’attività relativa alla certificazione ISEE per l’anno
 2018.

 Per accertare il corretto adempimento del servizio ISEE, l’INPS sottopone a controllo automatico la totalità
 delle dichiarazioni trasmesse dal CAF.

 Per ogni dichiarazione trasmessa dal CAF, oltre il termine di quattro giorni lavorativi, viene applicata una
 penale commisurata al ritardo:

       - Da 5 a 30 giorni € 5,00

       - Da 31 a 180 giorni € 15,00

       - Oltre i 180 giorni € 45,00.

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 Per tutte le dichiarazioni presentate da soggetto deceduto, la penale è pari ad euro 171,00, fatto salvo
 l'eventuale risarcimento del danno ulteriore.

 Ad integrazione dei controlli automatici, l'INPS sottopone periodicamente a verifica un campione manuale
 nella misura dell’1,00% delle dichiarazioni trasmesse dal CAF e applica per ciascuna dichiarazione irregolare
 trasmessa, un sistema di penali graduate e commisurate alla gravità.

 CAF Do.C. potrà rivalersi nei confronti del Soggetto incaricato qualora le contestazioni e/o sanzioni siano
 imputabili ad una condotta di quest’ultimo.

9. GRATUITA’ DELLE PRESTAZIONI

 Il servizio di assistenza alla compilazione, acquisizione e trasmissione delle dichiarazioni deve essere svolto
 gratuitamente, senza richiedere compensi ai cittadini.

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