Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e - IRAP D.L. 132/2021 - A.C. 3298

Pagina creata da Maria Ferrario
 
CONTINUA A LEGGERE
5 ottobre 2021

Misure urgenti in materia di giustizia
e di difesa, nonché proroghe in tema
di referendum, assegno temporaneo e
IRAP

D.L. 132/2021 – A.C. 3298

                        I
SERVIZIO STUDI
   Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, giustizia e cultura
   Ufficio ricerche sulle questioni del lavoro e della salute
   TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -       @SR_Studi

   Dossier n. 462

   IL DOSSIER È STATO COORDINATO DAL SERVIZIO STUDI:
   Dipartimento istituzioni
   Tel. 066760-3855 st_istituzioni@camera.it -                      @CD_istituzioni

   Progetti di legge n. 483

   La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari
e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione
per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della
legge, a condizione che sia citata la fonte.
   D21132.docx
INDICE

SCHEDE DI LETTURA
 Articolo 1 (Disposizioni in materia di acquisizione dei dati di
   traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale) .......................... 5
 Articolo 2 (Disposizioni urgenti in materia di difesa) ................................. 14

 Articolo 3 (Proroga di termini in materia di referendum) ........................... 18

 Articolo 4 (Proroga di un termine per le domande di assegno
   temporaneo per i figli minori) ...................................................................... 22
 Articolo 5 (Proroga di termini in materia di versamenti IRAP) .................. 24

 Articoli 6 e 7 (Clausola di invarianza finanziaria ed entrata in
   vigore) .......................................................................................................... 26

                                                          I
Schede di lettura
ARTICOLO 1

                             Articolo 1
    (Disposizioni in materia di acquisizione dei dati di traffico
        telefonico e telematico per fini di indagine penale)

L’articolo 1 modifica l’art. 132 del Codice della privacy, per
circoscrivere l’accesso ai dati di traffico telefonico e telematico a fini
di indagine penale, consentendolo solo a fronte di gravi o specifici reati
e richiedendo sempre, a fronte di una richiesta del pubblico ministero, la
convalida da parte del giudice. L’intervento normativo è determinato
dall’esigenza di dare urgente seguito ad una sentenza della Corte di
Giustizia dell’Unione europea.

  Anzitutto, si ricorda che l’art. 132 del d.lgs. n. 196 del 2003 (c.d. Codice
  della privacy) disciplina la data retention, ovvero l’obbligo dei fornitori
  di servizi di comunicazione elettronica di conservare per 24 mesi i
  dati relativi al traffico telefonico, per 12 mesi i dati relativi al traffico
  telematico e per 30 giorni i dati relativi alle chiamate senza risposta,
  per finalità di accertamento e repressione di reati (commi 1 e 1-bis).
  In deroga a questa disciplina, per le finalità dell'accertamento e della
  repressione dei più gravi reati di associazione a delinquere e di terrorismo
  (di cui agli artt. 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), c.p.p.), il
  termine di conservazione dei suddetti dati è stabilito in 72 mesi dall’art.
  24 della legge n. 167 del 2017.
  Anche se l’obbligo di conservazione riguarda i dati di traffico (c.d.
  tabulati) e non il contenuto delle comunicazioni, appare evidente come si
  tratti comunque di dati personali, idonei a rivelare molto della vita
  privata dell’utente, verificandosi quindi una contrapposizione tra la tutela
  della privacy e le finalità di giustizia.
  Il bilanciamento tra questi due valori è realizzato dal comma 3 dell’art.
  132 prevedendo che l’acquisizione dei suddetti dati presso il fornitore
  possa essere effettuato con decreto motivato del pubblico ministero,
  anche su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle
  indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore
  dell'indagato può anche richiedere direttamente al fornitore i dati relativi
  alle utenze intestate al proprio assistito; la richiesta di accesso diretto alle
  comunicazioni telefoniche in entrata può essere effettuata solo quando
  possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento
  delle investigazioni difensive. In tutti gli altri casi, l’interessato può
  esercitare i diritti previsti dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (relativo
  alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
  personali) tramite il Garante (ai sensi dell’art. 2-undecies, comma 3,
  terzo, quarto e quinto periodo, del d.lgs. n. 196 del 2003).

                                          5
ARTICOLO 1

   Come chiariscono le premesse del decreto-legge, il Governo
interviene con urgenza sull’art. 132 del Codice per la protezione dei dati
personali per garantire la possibilità di acquisire dati relativi al traffico
telefonico e telematico per fini di indagine penale nel rispetto dei principi
enunciati dalla Grande sezione della Corte di giustizia dell'Unione
europea nella sentenza del 2 marzo 2021, causa C-746/18, e in
particolare di circoscrivere le attività di acquisizione ai procedimenti
penali aventi ad oggetto forme gravi di criminalità e di garantire che
dette attività siano soggette al controllo di un'autorità giurisdizionale.
   La richiamata sentenza della Corte di Giustizia ha affermato, infatti,
il principio che l’accesso, per fini penali, ad un insieme di dati di
comunicazioni elettroniche relativi al traffico o all’ubicazione, che
permettano di trarre precise conclusioni sulla vita privata, è autorizzato
soltanto allo scopo di lottare contro gravi forme di criminalità o di
prevenire gravi minacce alla sicurezza pubblica e può essere
autorizzato solo a seguito di un controllo preventivo dei presupposti
effettuato o da un giudice o da un’entità amministrativa indipendente
(diversa dall’autorità che chiede l’accesso ai dati).

   Nello specifico la Corte, interpellata in via pregiudiziale per un caso sorto
in Estonia, dove un imputato era stato condannato sulla base di una copiosa
raccolta di dati personali generati nel quadro della fornitura di servizi di
comunicazioni elettroniche, ha ritenuto che la direttiva 2002/58/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento
dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni
elettroniche, letta alla luce della normativa comunitaria:
   - osti ad una normativa nazionale, la quale permetta l’accesso delle
autorità pubbliche a dati relativi al traffico o a dati relativi all’ubicazione,
idonei a fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente di un
mezzo di comunicazione elettronica o sull’ubicazione delle apparecchiature
terminali da costui utilizzate e a permettere di trarre precise conclusioni sulla
sua vita privata, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e
perseguimento di reati, senza che tale accesso sia circoscritto a procedure
aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la
prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica;
   - osti ad una normativa nazionale che renda il pubblico ministero
competente ad autorizzare l’accesso di un’autorità pubblica ai dati relativi
al traffico e ai dati relativi all’ubicazione al fine di condurre un’istruttoria
penale. Secondo la Corte è intatti essenziale che l’accesso delle autorità
nazionali competenti ai dati conservati sia subordinato ad un controllo
preventivo effettuato o da un giudice o da un’entità amministrativa
indipendente e che la decisione di tale giudice o di tale entità intervenga a

                                          6
ARTICOLO 1

seguito di una richiesta motivata delle autorità suddette presentata,
segnatamente, nel quadro di procedure di prevenzione o di accertamento di
reati o di azioni penali instaurate. In considerazione della particolare
delicatezza della questione, la Corte afferma che il requisito di indipendenza
che l’autorità incaricata di esercitare il controllo preventivo deve soddisfare
impone che tale autorità abbia la qualità di terzo rispetto a quella che
chiede l’accesso ai dati, di modo che la prima sia in grado di esercitare tale
controllo in modo obiettivo e imparziale al riparo da qualsiasi influenza
esterna.

   La normativa nazionale, di cui all’art. 132 del Codice, non pare
conforme al primo principio enunciato dalla Corte di Giustizia, posto
che consente l’accesso ai dati di traffico a fini di indagine per qualsiasi
ipotesi di reato.
   Inoltre, dubbi sono sorti anche in relazione alla conformità con
l’ordinamento UE dell’acquisizione a seguito di semplice richiesta del
PM, senza il vaglio del giudice, con conseguenti incertezze anche della
giurisprudenza circa l’applicabilità attuale dell’art. 132.

   La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-
legge riporta la recente sentenza n. 28523 del 22 luglio 2021, ric. Lordi, con la
quale la Corte di cassazione ha affermato che l'attuazione nell'ordinamento dei
princìpi espressi dalla Corte di giustizia richiede un intervento legislativo che
dia contenuto positivo ad alcuni aspetti che la Corte ha esposto in termini
passibili di diverse modalità di attuazione.

   Conseguentemente, il decreto-legge interviene sull’art. 132, comma
3, del Codice della privacy consentendo l’accesso ai dati di traffico
solo nell’ambito di indagini penali per i seguenti reati:

 reati per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della
  reclusione non inferiore nel massimo a 3 anni, determinata a norma
  dell'articolo 4 c.p.p. (tenendo conto della pena base e considerando le
  sole circostanze speciali o ad effetto speciale). Si tratta di pene più
  lievi rispetto a quelle che consentono l’accesso alle intercettazioni. Si
  ricorda, infatti, che l’art. 266 c.p.p. consente l’intercettazione, tra
  l’altro, nelle indagini relative a «delitti non colposi per i quali è
  prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel
  massimo a cinque anni».

 reati di minaccia, di molestia o di disturbo alle persone con il mezzo
  del telefono, «quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono
  gravi».

                                         7
ARTICOLO 1

   Anche l’art. 266 c.p.p. consente espressamente le intercettazioni nelle
indagini relative a «reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività
finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato,
molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono».
   In merito, la Relazione illustrativa del disegno di legge sottolinea l’esigenza
di tenere conto «del fatto che vi sono specifici reati, la cui pena edittale è
inferiore, per i quali, però, la principale, se non unica, modalità di accertamento
è da rinvenire esattamente nei dati del traffico telefonico (oltre che, quando la
condotta è in atto, nelle intercettazioni telefoniche): reati che, al di là del dato
sanzionatorio, possono, però, in concreto manifestarsi come particolarmente
gravi per beni primari della persona, soprattutto allorché prodromici a condotte
estremamente più serie (di aggressione fisica), che spesso ne costituiscono lo
sviluppo concreto, prevenibili solo a mezzo di mirati e tempestivi accertamenti.
Per questo, per i reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone posti in
essere col mezzo del telefono, si è derogato al limite di pena edittale indicato;
tuttavia, anche in questo caso, come ulteriore limite, si è imposta una
valutazione, in concreto questa volta, della gravità delle condotte di
minaccia, molestia o disturbo, allo scopo di confermare l'esigenza di un
rapporto di proporzionalità tra l'atto di indagine e i diritti compressi con esso».

   Il decreto-legge consente dunque, anche a fronte di reati meno gravi –
che sulla carta non integrano forme gravi di criminalità o la prevenzione
di gravi minacce alla sicurezza pubblica – l’acquisizione dei dati di
traffico, subordinandola però al requisito della “gravità” della
minaccia, della molestia o del disturbo. Si valuti se la previsione di
tale requisito per poter chiedere l’acquisizione dei dati di traffico, non
rischi di determinare l’inapplicabilità della norma, in quanto proprio
l’acquisizione dei tabulati potrebbe essere l’unico modo per appurare la
gravità delle condotte di molestia.

   Con la modifica del comma 3 dell’art. 132 del Codice, il decreto-legge
individua inoltre ulteriori presupposti per l’acquisizione dei dati di
traffico:
 in relazione ai suddetti reati, l’autorità inquirente deve aver già
   acquisito “sufficienti indizi”;
 i dati di traffico devono apparire “rilevanti” ai fini della
   prosecuzione delle indagini.
   Appare evidente la scelta del legislatore di considerare comunque
l’acquisizione dei dati di traffico meno penetrante rispetto alle
intercettazioni, per le quali l’art. 267 c.p.p. prevede “gravi indizi di
reato” e richiede che il mezzo di prova sia “assolutamente indispensabile
ai fini della prosecuzione delle indagini”.

                                          8
ARTICOLO 1

   Per quanto riguarda il secondo principio espresso dalla Corte di
Giustizia, e dunque la procedura per l’acquisizione dei dati, il decreto-
legge prevede:
 che i dati possano essere acquisiti presso il fornitore con decreto
   motivato del giudice, su richiesta del PM o istanza del difensore
   dell’indagato, della persona offesa o di un’altra parte (comma 3). La
   richiesta dovrà pervenire entro i termini di conservazione imposti ai
   fornitori (e dunque quelli di cui all’art. 132, commi 1 e 1-bis, ma
   anche di cui all’art. 24 della legge n. 167 del 2017, v. sopra). Il
   decreto-legge, sostituendo il comma 3, inoltre, elimina la possibilità di
   richiedere l’accesso ai dati, direttamente al fornitore, da parte dei
   difensori in relazione alle utenze dei propri assistiti; anche in questo
   caso, infatti, la richiesta dovrà essere sottoposta e dovrà dunque essere
   vagliata, dal giudice;
 che in caso di urgenza, e dunque quando il ritardo nell’acquisizione
   dei dati possa provocare un grave pregiudizio alle indagini, il PM
   possa acquisire direttamente i dati, con proprio decreto motivato,
   che dovrà essere comunicato entro 48 ore al giudice affinché egli lo
   convalidi nelle successive 48 ore con un proprio decreto motivato
   (nuovo comma 3-bis). La formulazione di questa disposizione ricalca
   il contenuto dall’art. 267, comma 2, c.p.p. che, in relazione alle
   intercettazioni prevede che il PM quando agisce in via d’urgenza
   debba comunicare il proprio decreto motivato al giudice entro 24 ore
   per richiedere la convalida entro le successive 48 ore. Analogamente a
   quanto previsto per le intercettazioni, se non interviene la convalida
   del giudice, i dati acquisiti non possono essere utilizzati.

   Con l’inserimento nell’art. 132 del Codice del comma 3-ter, il
decreto-legge ripropone una disposizione sinora contenuta nell’ultimo
periodo del comma 3 e volta a prevedere che l’interessato possa
esercitare i propri diritti – affermati dal Regolamento UE sulla protezione
dei dati – quando i suddetti dati sono conservati in adempimento a un
obbligo di legge, solo per il tramite del Garante nazionale (ai sensi
dell’art. 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo, del d.lgs. n.
196 del 2003).

                                      9
ARTICOLO 1

       Normativa previgente                   Decreto-legge n. 132 del 2021
                                Codice della privacy
                              (d.lgs. n. 196 del 2003)
                                         Art. 132
                  Conservazione di dati di traffico per altre finalità
   1. Fermo restando quanto previsto            1. Identico.
dall'articolo 123, comma 2, i dati
relativi al traffico telefonico sono
conservati      dal     fornitore      per
ventiquattro mesi dalla data della
comunicazione, per finalità di
accertamento e repressione di reati,
mentre, per le medesime finalità, i dati
relativi al traffico telematico, esclusi
comunque        i     contenuti      delle
comunicazioni, sono conservati dal
fornitore per dodici mesi dalla data
della comunicazione.
   1-bis. I dati relativi alle chiamate         1-bis. Identico.
senza           risposta,          trattati
temporaneamente da parte dei
fornitori di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico
oppure di una rete pubblica di
comunicazione, sono conservati per
trenta giorni.
   [2 – abrogato]
   3. Entro il termine di cui al comma          3.     Entro     il   termine    di
1, i dati sono acquisiti presso il conservazione imposto dalla legge,
fornitore con decreto motivato del se sussistono sufficienti indizi di
pubblico ministero anche su istanza reati per i quali la legge stabilisce la
del difensore dell'imputato, della pena                dell'ergastolo     o   della
persona sottoposta alle indagini, della reclusione           non    inferiore  nel
persona offesa e delle altre parti massimo a tre anni, determinata a
private. Il difensore dell'imputato o norma dell'articolo 4 del codice di
della persona sottoposta alle procedura penale, e di reati di
indagini          può        richiedere, minaccia e di molestia o disturbo
direttamente al fornitore i dati alle persone col mezzo del telefono,
relativi alle utenze intestate al quando la minaccia, la molestia e il
proprio assistito con le modalità disturbo sono gravi, ove rilevanti ai
indicate dall'articolo 391-quater del fini della prosecuzione delle
codice di procedura penale. La indagini, i dati sono acquisiti presso il
richiesta di accesso diretto alle fornitore con decreto motivato del
comunicazioni telefoniche in entrata giudice su richiesta del pubblico
può essere effettuata solo quando ministero o su istanza del difensore

                                         10
ARTICOLO 1

       Normativa previgente                    Decreto-legge n. 132 del 2021
possa derivarne un pregiudizio dell'imputato, della persona sottoposta
effettivo e concreto per lo a indagini, della persona offesa e delle
svolgimento delle investigazioni altre parti private.
difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397; diversamente,
i diritti di cui agli articoli da 12 a 22
del Regolamento possono essere
esercitati con le modalità di cui
all'articolo 2-undecies, comma 3,
terzo, quarto e quinto periodo.
                                             3-bis. Quando ricorrono ragioni
                                          di urgenza e vi è fondato motivo di
                                          ritenere che dal ritardo possa
                                          derivare grave pregiudizio alle
                                          indagini, il pubblico ministero
                                          dispone la acquisizione dei dati con
                                          decreto motivato che è comunicato
                                          immediatamente, e comunque non
                                          oltre quarantotto ore, al giudice
                                          competente          per      il    rilascio
                                          dell'autorizzazione in via ordinaria.
                                          Il giudice, nelle quarantotto ore
                                          successive, decide sulla convalida
                                          con decreto motivato. Se il decreto
                                          del pubblico ministero non è
                                          convalidato nel termine stabilito, i
                                          dati acquisiti non possono essere
                                          utilizzati.
                                             3-ter. Rispetto ai dati conservati
                                          per le finalità indicate al comma 1 i
                                          diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del
     (V. sopra, comma 3, ult. periodo) Regolamento possono essere esercitati
                                          con le modalità di cui all'articolo 2-
                                          undecies, comma 3, terzo, quarto e
                                          quinto periodo.
    [4. Abrogato]
    [4-bis. Abrogato]
    4-ter. Il Ministro dell'interno o, su    4-ter. Identico.
sua delega, i responsabili degli uffici
centrali specialistici in materia
informatica o telematica della Polizia
di Stato, dell'Arma dei carabinieri e
del Corpo della guardia di finanza,
nonché gli altri soggetti indicati nel

                                          11
ARTICOLO 1

       Normativa previgente                        Decreto-legge n. 132 del 2021
comma 1 dell'articolo 226 delle norme
di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, possono ordinare,
anche in relazione alle eventuali
richieste     avanzate     da     autorità
investigative straniere, ai fornitori e
agli operatori di servizi informatici o
telematici di conservare e proteggere,
secondo le modalità indicate e per un
periodo non superiore a novanta
giorni, i dati relativi al traffico
telematico, esclusi comunque i
contenuti delle comunicazioni, ai fini
dello svolgimento delle investigazioni
preventive previste dal citato articolo
226 delle norme di cui al decreto
legislativo n. 271 del 1989, ovvero per
finalità di accertamento e repressione
di specifici reati. Il provvedimento,
prorogabile, per motivate esigenze,
per una durata complessiva non
superiore a sei mesi, può prevedere
particolari modalità di custodia dei
dati e l'eventuale indisponibilità dei
dati stessi da parte dei fornitori e degli
operatori di servizi informatici o
telematici ovvero di terzi.
   4-quater. Il fornitore o l'operatore            4-quater. Identico.
di servizi informatici o telematici cui
è rivolto l'ordine previsto dal comma
4-ter deve ottemperarvi senza ritardo,
fornendo immediatamente all'autorità
richiedente               l'assicurazione
dell'adempimento. Il fornitore o
l'operatore di servizi informatici o
telematici è tenuto a mantenere il
segreto      relativamente      all'ordine
ricevuto        e      alle        attività
conseguentemente svolte per il
periodo indicato dall'autorità. In caso
di violazione dell'obbligo si applicano,
salvo che il fatto costituisca più grave

                                              12
ARTICOLO 1

       Normativa previgente                      Decreto-legge n. 132 del 2021
reato, le disposizioni dell'articolo 326
del codice penale.
   4-quinquies.      I    provvedimenti          4-quinquies. Identico.
adottati ai sensi del comma 4-ter sono
comunicati per iscritto, senza ritardo e
comunque entro quarantotto ore dalla
notifica al destinatario, al pubblico
ministero del luogo di esecuzione il
quale, se ne ricorrono i presupposti, li
convalida. In caso di mancata
convalida, i provvedimenti assunti
perdono efficacia. (339)
   5. Il trattamento dei dati per le             5. Identico.
finalità di cui al comma 1 è effettuato
nel rispetto delle misure e degli
accorgimenti           a        garanzia
dell'interessato prescritti dal Garante
secondo le modalità di cui all'articolo
2-quinquiesdecies, volti a garantire
che i dati conservati possiedano i
medesimi       requisiti   di    qualità,
sicurezza e protezione dei dati in rete,
nonché ad indicare le modalità
tecniche per la periodica distruzione
dei dati, decorsi i termini di cui al
comma 1. (343) (346)
   5-bis. È fatta salva la disciplina di         5-bis. Identico.
cui all'articolo 24 della legge 20
novembre 2017, n. 167.

                                            13
ARTICOLO 2

                                    Articolo 2
                    (Disposizioni urgenti in materia di difesa)

     L’articolo 2 novella l’articolo 25 del Codice dell’ordinamento militare di
     cui la decreto legislativo n. 66 del 2010 concernente i presupposti per la
     nomina a Capo di stato maggiore della Difesa.

     Nello specifico, scopo dell’intervento legislativo è quello di consentire il
     conferimento dell’incarico di Capo di stato maggiore della difesa anche
     ai Capi di Stato maggiore di Forza armata che nel corso del triennio di
     comando abbiano raggiunto i limiti di età e pertanto stiano completando
     il mandato in posizione di richiamo in servizio “automatico” ai sensi del
     comma 4 dell’articolo 1094 (cfr. infra).

     Al riguardo, si ricorda, che l’articolo 25 del Codice dell’ordinamento militare,
     nel testo antecedente l’entrata in vigore del decreto legge, prevedeva che il
     Capo di stato maggiore della difesa venisse scelto tra gli ufficiali in servizio
     permanente di grado non inferiore a quello di generale di corpo d'armata
     dell'Esercito italiano, di ammiraglio di squadra della Marina militare e di
     generale di squadra aerea dell'Aeronautica militare.
     A sua volta il comma 4 dell’articolo 1094 (richiamato dalla nuova
     formulazione dell’articolo 25 del Codice), prevede che gli ufficiali generali o
     ammiragli nominati Capi di stato maggiore della difesa o di Forza armata, se
     raggiunti dai limiti di età, sono richiamati d'autorità fino al termine del
     mandato.

          D. Lgs. n. 66/2010,                                D.L. n. 132 /2021
  “Codice dell'ordinamento militare”                            Articolo 2

                                                                  Identico.
                Art. 25
 Configurazione della carica di Capo di
      stato maggiore della difesa
1. Il Capo di stato maggiore della difesa è      1. Il Capo di stato maggiore della difesa è
scelto tra gli ufficiali in servizio          scelto tra gli ufficiali in servizio permanente
permanente di grado non inferiore a quello    di grado non inferiore a quello di generale di
di generale di corpo d'armata dell'Esercito   corpo d'armata dell'Esercito italiano, di
italiano, di ammiraglio di squadra della      ammiraglio di squadra della Marina militare e
Marina militare e di generale di squadra      di generale di squadra aerea dell'Aeronautica
aerea dell'Aeronautica militare, ed è         militare, in servizio permanente ovvero
nominato con decreto del Presidente della     richiamati ai sensi dell’articolo 1094,
                                              comma 4, ed è nominato con decreto del

                                              14
ARTICOLO 2

Repubblica, previa deliberazione del Presidente       della    Repubblica,       previa
Consiglio dei ministri, su proposta del deliberazione del Consiglio dei ministri, su
Ministro della difesa.                  proposta del Ministro della difesa.1) Identico;
2. Il Capo di stato maggiore della
difesa:
a) dipende direttamente dal Ministro a) Identica;
della difesa, di cui è l'alto consigliere
tecnico-militare e al quale risponde
dell'esecuzione delle direttive ricevute;;
b) è gerarchicamente sovraordinato:           b) Identica;
1) ai Capi di stato maggiore di Forza
armata;
2) al Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri, limitatamente ai compiti
militari devoluti alla stessa Arma;
3) al Segretario generale della difesa per le
attribuzioni       tecnico-operative        a
quest'ultimo affidate;
c) svolge i compiti previsti dal codice, dal c) Identica;
regolamento e dalla legge.

       Come precisato nella relazione illustrativa allegata al decreto legge in
      esame, con la nuova disposizione s’intende dunque ampliare la
      platea dei possibili destinatari della nomina, consentendo con ciò
      di superare eventuali criticità nel processo selettivo, introducendo la
      possibilità, per l’Autorità politica, di individuare il Capo di stato
      maggiore della difesa, oltre che - come oggi - tra tutti il generali di
      corpo d’armata o equivalenti in servizio permanente, anche tra
      quelli che, già ricoprendo la carica di vertice nell’ambito della
      rispettiva Forza armata, legittimamente si trovano a svolgere le loro
      funzioni di comando nella posizione di richiamo in servizio
      “automatico” previsto a normativa vigente.

               • Il Capo di stato maggiore della difesa

         L’attuale assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa è il
      risultato di successivi interventi normativi attuati nel corso degli anni novanta,
      che hanno riguardato, in particolare, le attribuzioni del Ministro della difesa,
      del Capo di stato maggiore della difesa, dei Capi di stato maggiore di Forza

                                               15
ARTICOLO 2

armata e del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, per i compiti
militari, nonché del Segretario generale della difesa e direttore nazionale
armamenti. Tali interventi hanno, altresì, interessato, la riorganizzazione delle
aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale del
dicastero.
     In particolare, con la legge di riforma dei vertici militari (legge 18
febbraio 1997, n. 25) il Capo di stato maggiore della difesa, da figura di primus
inter pares, è stato sovraordinato rispetto ai Capi di stato maggiore delle tre
forze armate e, insieme al Segretario generale della difesa e Direttore nazionale
agli armamenti (SGD/DNA), posto alle dipendenze del Ministro della Difesa.
La medesima legge (successivamente confluita nel Codice dell’ordinamento
militare di cui al d.lgs. n. 66 del 2010) ha, altresì, stabilito che il Capo di stato
maggiore della difesa predispone, sentiti i Capi di stato maggiore di forza
armata, la pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze,
nonché a definisce i conseguenti programmi tecnico-finanziari.
     In modo particolare, il Capo di stato maggiore della difesa esercita il
controllo operativo dei fondi destinati al settore investimento e al settore
funzionamento, al fine di definire le priorità delle esigenze operative e dei
relativi programmi, nel primo caso, e di stabilire i criteri di massima nel
secondo, sempre nel quadro della migliore utilizzazione delle risorse
finanziarie disponibili.
    Nel settore investimento, emana le direttive volte alla realizzazione dei
singoli programmi e all'assegnazione dei relativi mezzi finanziari, mentre con
riferimento al settore funzionamento, esercita l'impiego operativo dei fondi
destinati ai singoli enti direttamente dipendenti, assegnando loro i relativi
mezzi finanziari.
    In ogni caso, il controllo operativo rimane di esclusiva competenza del Capo
di Stato maggiore della difesa, dato che allo stesso spetta la predisposizione
della pianificazione generale finanziaria e di quella operativa interforze.
    Al Capo di stato maggiore della difesa sono attribuite anche tutte le attività
inerenti alla struttura e all'organizzazione tecnico-operativa delle Forze
Armate, nonché l'adozione delle misure riguardanti l'impiego del personale
militare (o anche civile) in ambito interforze, internazionale o presso altri
dicasteri.
    Si ricorda che il Capo di stato maggiore della difesa è un Ufficiale
dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica scelto tra gli ufficiali che
rivestono il grado di generale di corpo d'Armata, ammiraglio di squadra o
generale di squadra aerea in servizio permanente (ovvero, richiamati in servizio
in quanto abbiano raggiunto i limiti di età nel corso del triennio di comando e
pertanto stiano completando il mandato in tale posizione cfr. sopra). All'atto
della nomina, a seconda della FA di provenienza, viene promosso al grado
apicale di Generale (EI e AM) o Ammiraglio (MM).
    È nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Difesa.
Dipende direttamente dal Ministro della Difesa, di cui è l'alto consigliere
tecnico-militare ed al quale risponde dell'attuazione delle direttive ricevute. Fa

                                          16
ARTICOLO 2

parte, in qualità di membro di diritto, del Consiglio Supremo di Difesa. Dura in
carica tre anni e, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, è
sostituito dal più anziano in carica tra i Capi di stato maggiore di forza armata.

Per una approfondimento si rinvia al seguente link del sito della Difesa

                                         17
ARTICOLO 3

                              Articolo 3
             (Proroga di termini in materia di referendum)

L’articolo 3 proroga dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 il termine per
il deposito delle sottoscrizioni e dei certificati elettorali dei
sottoscrittori presso la Corte di Cassazione da parte dei promotori delle
richieste di referendum abrogativi annunciate nella Gazzetta Ufficiale
dal 15 giugno 2021 al 30 settembre 2021. Inoltre, vengono differiti di
un mese anche i termini per le connesse verifiche di regolarità delle
sottoscrizioni e di ammissibilità del quesito referendario.

   La previsione reca un intervento analogo a quello disposto dal
decreto-legge 52/2021 (art.11, comma 1-bis) che ha prorogato di un mese
i termini di legge per il deposito delle firme e dei certificati elettorali
necessari per le richieste di referendum abrogativo annunciate in
Gazzetta ufficiale entro il 15 maggio 2021. Successivamente, il decreto-
legge 77/2021 (art. 39-bis) ha esteso il termine per il deposito alle
richieste annunciate al 15 giugno 2021, oltre a differire altri termini
relativi alla procedura referendaria.

   In maniera corrispondente ai due provvedimenti sopra indicati, la
disposizione in esame interviene sulla legge che disciplina i referendum
(L. 352/1970).
   In particolare si prevede che anche per le richieste annunciate dopo il
15 giugno 2021, sia differito il termine del deposito delle richieste (ossia
delle firme), dal 30 settembre al 31 ottobre (art. 32, 1° comma, L.
352/1970), così come era stato differito il termine per le richieste
pubblicate prima del 15 giugno dal D.L. 52/2021).
   Inoltre, in analogia con quanto disposto dal D.L. 77/2021, anche per le
richieste successive al 15 giugno vengono differiti di un mese i seguenti
termini:
 rilevazione, con ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum
   costituito presso la Cassazione, delle eventuali irregolarità delle
   singole richieste, dal 31 ottobre al 30 novembre, e assegnazione del
   termine per la sanatoria di esse, dal 20 novembre al 20 dicembre (art.
   32, 3° comma, L. 352/1970);
 decisione definitiva, con ordinanza dell’Ufficio centrale, sulla
   legittimità delle richieste presentate, dal 15 dicembre al 15 gennaio
   (art. 32, 7° comma, L. 352/1970);
 fissazione da parte della Corte costituzionale della data di
   deliberazione in camera di consiglio della ammissibilità della richiesta

                                      18
ARTICOLO 3

  di referendum dal 20 gennaio al 20 febbraio (art. 33, 1° comma, L.
  352/1970);
 pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale sulla
  ammissibilità del referendum entro il 10 marzo anziché entro il 10
  febbraio (art. 33, 4° comma, L. 352/1970).

   Rimane ferma la finestra temporale (15 aprile – 15 giugno) entro la
quale deve essere fissata la data del referendum indetto con DPR, su
deliberazione del Consiglio dei ministri, non appena ricevuta
comunicazione da parte della Corte costituzionale (art. 34, L. 352/1970).
   Restano altresì fermi i termini previsti dalla disciplina della
propaganda elettorale attraverso i mezzi di comunicazione di massa in
occasione dei referendum, regolata dalla legge n. 28 del 2000, che fissa
l’inizio dell’arco temporale di regolamentazione della propaganda alla
data di convocazione dei referendum (L. 28/2000, art. 4).

   Nel preambolo del decreto-legge in esame, viene ritenuta “la
straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini per il deposito
delle richieste di referendum annunciate dopo il 15 giugno 2021, per la
concomitanza con le elezioni amministrative [del 3 e 4 ottobre 2021
N.d.r.] e il conseguente rischio che i promotori non possano depositare le
richieste di referendum entro la data prevista del 30 settembre 2021, a
causa del ritardo degli apparati amministrativi di numerosi Comuni nel
rilascio dei prescritti certificati elettorali”.

   La Costituzione (art. 75) disciplina il referendum abrogativo, stabilendo
che quando lo richiedono 500.000 elettori o cinque Consigli regionali, è indetto
un referendum per decidere sull'abrogazione (cancellazione) totale o parziale di
una legge o di un atto con valore di legge. Non è ammesso il referendum per le
leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto o di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali. La proposta abrogativa è approvata se la
maggioranza assoluta degli aventi diritto partecipa alla votazione ed è
raggiunta la maggioranza dei voti validi espressi.
   Per il referendum abrogativo, la legge prevede, relativamente alla richiesta
di referendum un duplice vaglio: il controllo di legittimità-regolarità, condotto
dall'Ufficio centrale per il referendum, presso la Corte di Cassazione; il
giudizio di ammissibilità (quanto ad oggetto e contenuto della richiesta di
referendum), condotto dalla Corte costituzionale.
   Lo svolgimento del referendum abrogativo è regolato dalla legge 25 maggio
1970, n. 352, e principalmente dal titolo II.

   Si ricorda che l’iniziativa finalizzata al raccoglimento delle 500.000
firme necessarie a portare a compimento la richiesta di referendum
abrogativo è avviata da un gruppo di almeno dieci persone, munite del

                                        19
ARTICOLO 3

certificato comprovante la loro iscrizione nelle liste elettorali di un
comune della Repubblica o nell'elenco dei cittadini italiani residenti
all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei
cittadini italiani residenti all'estero. Tali persone devono presentarsi alla
Cancelleria della Corte di cassazione che ne dà atto con verbale (art. 4,
legge n. 352/1970).
    Di ogni iniziativa è data notizia nella Gazzetta Ufficiale del giorno
successivo a quello della sua presentazione.

   Dal 1° gennaio al 15 giugno 2021 risultano pubblicati 13 annunci di
richieste di referendum abrogativo in: GU Serie Generale n. 35 dell’11
febbraio 2021; GU Serie Generale n. 43 del 20 febbraio 2021; GU Serie
Generale n. 80 del 02 aprile 2021; GU Serie Generale n. 95 del 21 aprile
2021; GU Serie Generale n. 115 del 15 maggio 2021; GU Serie Generale
n. 121 del 22 maggio 2021; GU Serie Generale n. 132 del 4 giugno 2021.
   Dal 16 giugno al 30 settembre 2021 sono 6 gli annunci pubblicati, 2
nella G.U. Serie Generale n. 215 dell’8 settembre 2021 e 4 nella G.U.
Serie Generale n. 223 del 17 settembre 2021.

    La legge n. 352 del 1970 stabilisce che successivamente alla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’iniziativa è possibile chiedere la
vidimazione dei fogli sui quali saranno raccolte le firme degli elettori.
    L’articolo 27 della L. 352 del 1970 stabilisce che nei fogli vidimati si
devono indicare i termini del quesito che si intende sottoporre alla votazione
popolare, e la legge o l'atto avente forza di legge dei quali si propone
l'abrogazione, completando la formula «volete che sia abrogata. . . ».
    È possibile procedere alla raccolta delle firme solo dopo che l’iniziativa
referendaria è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
    La raccolta delle firme avviene sui fogli vidimati secondo la disciplina di
cui all’articolo 8 della L. 352/1970. Accanto alle firme sono riportati nome,
cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste
elettorali è iscritto. Le firme debbono essere autenticate.
    Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i notai, i giudici di pace, i
cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali,
i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i
consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i
sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza
metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i
vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i
consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e
provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia.
Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma
gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità
all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati

                                           20
ARTICOLO 3

nel sito internet istituzionale dell'ordine (L. 53/1990, art. 14, come modificato
da ultimo dall'art. 38-bis, comma 8, D.L. 77/2021).

   Si ricorda che a decorrere dal 1° luglio 2021 le firme necessarie per i
referendum previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione
(nonché per i progetti di legge di iniziativa popolare) si possono
raccogliere anche on-line, mediante documento informatico, sottoscritto
con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento
temporale validamente opponibile ai terzi.
   Si tratta di una norma transitoria, introdotta dal D.L. 77/2021 (art. 38-
quater), destinata ad applicarsi fino alla data di operatività della
piattaforma elettronica pubblica per la raccolta on-line delle
sottoscrizioni per referendum e proposte di legge di iniziativa popolare.
La piattaforma è stata introdotta dalla L. 178/2020 (art. 1, commi 341-
344) che ha istituito un apposito fondo nello stato di previsione del MEF,
con una dotazione di 100 mila euro a decorrere dal 2021; tale previsione
normativa è stata poi modificata ed integrata dal suddetto 77/2021 (art.
38-quater), che ha inserito inoltre la citata norma transitoria.
   Destinataria delle risorse del fondo è la Presidenza del Consiglio che
dovrà realizzare la piattaforma entro il 31 dicembre 2021 dopo averne
definito i requisiti tecnici e di sicurezza e le modalità di funzionamento
con apposito decreto, adottato di concerto con il Ministro della giustizia
e sentito il Garante della protezione dei dati personali.

   Le firme elettroniche qualificate raccolte devono essere
accompagnate, come quelle cartacee, dagli elementi di individuazione
dell’elettore (nome, cognome ecc.) ma non sono soggette
all'autenticazione prevista dalla legge 352/1970.

   Sia in caso di raccolta cartacea, sia di quella in formato elettronico,
alla richiesta di referendum debbono essere allegati i certificati
elettorali, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali
appartengono i sottoscrittori, che ne attestano la iscrizione nelle liste
elettorali. I sindaci debbono rilasciare i certificati entro 48 ore dalla
relativa richiesta.
   I certificati elettorali rilasciati mediante posta elettronica certificata o
un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, possono essere
depositati, unitamente alla richiesta di referendum e al messaggio a cui
sono acclusi, come duplicato informatico ovvero come copia analogica di
documento informatico se dotati del contrassegno a stampa
(normalmente un codice QR).

                                        21
ARTICOLO 4

                             Articolo 4
    (Proroga di un termine per le domande di assegno temporaneo
                          per i figli minori)

L’articolo 4 dispone la proroga dal 30 settembre 2021 al 31 ottobre
2021 di un termine temporale specifico nell’ambito della disciplina
delle domande relative all’assegno temporaneo per i figli minori -
assegno che trova applicazione in via transitoria nel periodo 1° luglio
2021-31 dicembre 2021 -. Il termine oggetto di proroga è posto ai fini del
riconoscimento anche delle mensilità arretrate dell’assegno, mentre, nei
casi di presentazione della domanda oltre tale termine, l’assegno è
riconosciuto esclusivamente dal mese di presentazione della domanda.

   Si ricorda che l’assegno temporaneo per i figli minori è stato
introdotto per il periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021 dagli articoli
da 1 a 4 del D.L. 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla L. 30 luglio 2021, n. 112, in favore dei nuclei familiari che, in
ragione dei profili soggettivi dei relativi componenti, non rientrino
nell'ambito di applicazione dell'istituto dell'assegno per il nucleo
familiare.
   Il suddetto istituto transitorio è stato introdotto nelle more
dell'attuazione della disciplina di delega di cui alla L. 1° aprile 2021, n.
46, la quale ha previsto il riordino, la semplificazione e il potenziamento
delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'istituzione
dell'assegno unico e universale.

   Riguardo alla disciplina dell’assegno temporaneo, di cui ai citati articoli da
1 a 4 del D.L. n. 79, si ricorda che esso consiste in un assegno mensile,
subordinato ai requisiti ivi posti dall'articolo 1, comma 1, e dalla relativa
tabella (di cui all'allegato 1); l'importo dell'assegno, con riferimento a ciascun
figlio minore, è determinato in base ai criteri di cui all'articolo 2, commi 1 e 2,
e alla suddetta tabella allegata - i quali fanno riferimento al livello di ISEE 1 ed
al numero di figli minorenni - e, per i nuclei familiari percettori del Reddito di

1
    Riguardo all'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), nonché alla nozione
    di nucleo familiare ai fini dell'ISEE, cfr. il regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre
    2013, n. 159, nonché l'articolo 2-sexies del D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con
    modificazioni, dalla L. 26 maggio 2016, n. 89, e l'articolo 10, comma 4, del D.Lgs. 15
    settembre 2017, n. 147, e successive modificazioni. Si ricorda che, nell'ISEE, la situazione
    economica è valutata tenendo conto del reddito di tutti i componenti del nucleo familiare,
    del loro patrimonio (mobiliare ed immobiliare) e, attraverso una scala di equivalenza, della
    composizione del nucleo medesimo (numero dei componenti e loro caratteristiche).

                                                22
ARTICOLO 4

cittadinanza 2, anche in base ai criteri di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 4;
l'importo medesimo è escluso dalla base imponibile dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche (articolo 3, comma 3). Il beneficio è riconosciuto
dall'INPS, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, nel rispetto di un limite
massimo complessivo di spesa, pari a 1.580 milioni di euro per il 2021. I
termini e le modalità inerenti alla domanda ed all'erogazione sono definiti dai
commi 1 e 2 dell'articolo 3; la disciplina di cui al comma 2 si applica solo fino
all'adozione, da parte dell'INPS, delle procedure idonee all'erogazione
dell'assegno secondo le modalità di cui al comma 2-bis. Il citato comma 3
dell'articolo 4 prevede la corresponsione di ufficio dell'assegno, da parte
dell'INPS, per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza. I profili
di compatibilità dell'assegno temporaneo con le altre prestazioni assistenziali
sono oggetto del comma 1 dell'articolo 4. L'ipotesi di variazione del nucleo
familiare durante il periodo temporale in oggetto è disciplinata dal comma 2
dell'articolo 4.
    Per un quadro più completo della disciplina dell’istituto transitorio in esame,
si rinvia alla scheda di lettura del citato D.L. n. 79, con riferimento al testo
definitivo come convertito in legge, nel dossier dei Servizi Studi del Senato e
della Camera dei deputati relativo all’A.C. n. 3201 (dossier n. 397/2 nella
numerazione del Servizio Studi del Senato e n. 449/2 nella numerazione del
Servizio Studi della Camera).

2
    Di cui al capo I del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28
    marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni.

                                               23
ARTICOLO 5

                              Articolo 5
         (Proroga di termini in materia di versamenti IRAP)

L’articolo 5 proroga dal 30 settembre al 30 novembre 2021 il termine
per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata e
sospesa ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d.
Rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla
determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla
Comunicazione della Commissione europea sul “Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19”.

   Le norme intervengono sull’articolo 42-bis, comma 5 del decreto-
legge n. 104 del 2020.
   La norma dispone, in caso di errata applicazione delle disposizioni
dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d.
Rilancio) in materia di sospensione del pagamento dell’IRAP dovuta
per il 2019 e per il 2020 (prima rata dell’acconto), in relazione alla
determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dal cd.
Temporary Framework sugli aiuti di Stato nel corso dell’emergenza
pandemica (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo
2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'' e
successive modifiche, per cui si veda il sito della documentazione
parlamentare), che l'importo dell'imposta erroneamente non versata
sia dovuto entro il 30 settembre 2021, senza applicazioni di sanzioni
né interessi.
   Tale termine, originariamente fissato al 30 novembre 2020, è stato
successivamente prorogato dall’articolo 13-quinquies, comma 6 del decreto-
legge n. 137 del 2020 (cd. Ristori) e dall’articolo 01 del decreto-legge n. 41 del
2021 (cd. Sostegni).

   Per effetto delle disposizioni, il termine per il versamento
dell’imposta sospesa ed erroneamente non pagata viene spostato, senza
sanzioni e interessi, al 30 novembre 2021.

   Si rammenta che l'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha disposto
che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i
lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non siano
tenuti al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata
dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020. Rimane fermo l’obbligo di
versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019. La disposizione non si
applica alle imprese di assicurazione, alle Amministrazioni pubbliche, agli

                                         24
ARTICOLO 5

intermediari finanziari e alle società partecipate. Tali disposizioni si applicano
nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal menzionato Temporary
Framework, come successivamente modificato nel tempo.

                                         25
ARTICOLI 6 E 7

                            Articoli 6 e 7
       (Clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore)

L’articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria. L’articolo 7
dispone in merito all’entrata in vigore.

  L’articolo 6 dispone che dall'attuazione del decreto-legge non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli
adempimenti disposti dal decreto si provvede dunque con le risorse
umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

   L’articolo 7 prevede dispone che il decreto-legge entri in vigore il
giorno stesso a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
   Il decreto-legge è dunque vigente dal 30 settembre 2021.

                                   26
Puoi anche leggere