EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI VER. 12/03/2020
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EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI VER. 12/03/2020 1
GOVERNO PROVVEDIMENTO SPECIFICHE ITER Il decreto legge è strutturato in cinque articoli. In particolare, nei primi tre articoli si individuano le misure necessarie a contrastare la diffusione del nuovo coronavirus e le modalità di attuazione di tali misure. Articolo 1: contempla le possibili misure che possono essere adottate (da successivi provvedimenti emanati dalle Autorità competenti) per contrastare la diffusione del COVID-19, tra cui: • divieto di allontanamento e di accesso dal/al comune o dall'/all’area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area DECRETO LEGGE 23 • sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura I LETTURA: Camera FEBBRAIO 2020 N.6 • sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado dei Deputati. • sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della Approvato con RECANTE MISURE cultura modifiche. URGENTI IN MATERIA DI • sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema CONTENIMENTO E II LETURA: Senato nazionale d'istruzione GESTIONE della Repubblica. • sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale DELL'EMERGENZA Approvato. EPIDEMIOLOGICA DA • misura di quarantena per coloro che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia Legge COVID-19 • la chiusura di tutte le attività commerciali esclusi servizi per l’acquisto di beni di prima necessità (il cui accesso condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale…) • sospensione attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali • limitazione all’accesso o la sospensione dei servizi di trasporto merci e di persone… • sospensione o limitazione delle attività lavorative. Articolo 2: dispone che le Autorità Competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, oltre quelle disciplinate dall’Articolo 1. 2
Articolo 3: disciplina le modalità di attuazione delle misure, demandandole ad uno o più Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o, in caso di estrema necessità, ad ordinanze del Ministero della salute, Regioni, Sindaci (le ordinanze territoriali devono essere comunicate entro 24 ore al Ministro per la salute). Nello stesso articolo sono stabilite le sanzioni per il mancato rispetto delle misure di contenimento, nonché la garanzia di esecuzione delle misure attraverso il ruolo delle forze dell’ordine. Articolo 4: interviene per incrementare di 20 milioni di euro la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Articolo 5: entrata in vigore del provvedimento. Articolo 1: introduce Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e GU n.45 del 23-2-2020 Veneto rientranti nella “zona rossa” ed individuati in un apposito Allegato: https://www.gazzettauffi • Divieto di allontanamento e di accesso dal/al comune o dall'/all’area interessata da parte di tutti ciale.it/atto/stampa/seri gli individui. e_generale/originario • sospensione di manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato. • sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado (università DECRETO DEL incluse). PRESIDENTE DEL • sospensione dei viaggi d'istruzione in Italia o all’estero e delle procedure pubbliche CONSIGLIO DEI concorsuali. MINISTRI 23 FEBBRAIO • sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della 2020 cultura. • sospensione delle attività degli Uffici pubblici ad esclusione di quelli che erogano servizi essenziali. • la chiusura di tutte le attività commerciali esclusi i servizi per l’acquisto di beni di prima necessità. • obbligo di accesso ai servizi pubblici essenziali condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale. • sospensione attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali. • sospensione dei servizi di trasporto merci e di persone ad esclusione dei beni di prima 3
necessità. • sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal Comune o dall'area indicata. Articolo 2: dispone misure urgenti a valere sull’intero territorio nazionale prevedendo, in particolare, che gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei comuni della “zona rossa” sono obbligati a comunicarlo alle Aziende sanitarie competenti per territorio. Articolo 3: prevede la possibilità dell’applicazione della disciplina del “lavoro agile” in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell’ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale. Articolo 4: prevede che il Prefetto territorialmente competente debba assicurare l’esecuzione delle misure del decreto avvalendosi delle forze dell’ordine. Articolo 5: disciplina la durata delle disposizioni introdotte, fissando la data di efficacia a quattordici giorni successivi al 23 febbraio (8 marzo) DECRETO DEL Misure riguardanti le persone fisiche, che alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero MINISTERO la sede operativa nonché dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi la sede legale o la sede DELL'ECONOMIA E DELLE operativa nel territorio FINANZE 4 FEBBRAIO 2020 Articolo 1: • sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da SOSPENSIONE DEI cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché l’attività di riscossione TERMINI PER effettuata con avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte L'ADEMPIMENTO DEGLI sui redditi. Sospensione dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore OBBLIGHI TRIBUTARI A aggiunto, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. FAVORE DEI • I sostituti d'imposta aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio della “zona rossa”, CONTRIBUENTI non operano le ritenute alla fonte per il periodo di sospensione compreso tra il 21 febbraio INTERESSATI 2020 e il 31 marzo 2020 La sospensione si applica alle ritenute di cui agli articoli 23, 24 e 29 DALL'EMERGENZA del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive 4
EPIDEMIOLOGICA DA modificazioni (ritenute sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro COVID-19 dipendente e sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato). • Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. • Alle disposizioni di cui al presente decreto, si applica la disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (sospensione dei termini per eventi eccezionali). Articolo 1: • sospensione degli eventi sportivi (salva la possibilità di svolgerli a porte chiuse) nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte. • Sospensione fino al 15 marzo 2020 dei viaggi di istruzione, visite guidate o uscite didattiche. • Riammissione nelle scuole, fino al 15 marzo 2020 e dopo assenza di 5 giorni, esclusivamente con certificato medico. • Possibilità di attivare modalità didattica a distanza per le scuole con attività sospesa. • Chiusura domenica 1° marzo chiusura su tutto il territorio nazionale dei luoghi della cultura. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL • nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Milano, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, GU n.47 del 25-2-2020 CONSIGLIO DEI MINISTRI Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, sono adottate le seguenti misure in materia di 25 FEBBRAIO 2020 infrastrutture e trasporti: https://www.gazzettauffi - sospensione esami idoneità presso le motorizzazioni civili periferiche ed accesso ciale.it/atto/stampa/seri limitato ad esse (numero massimo giornaliero, ecc..). e_generale/originario - possibilità di svolgere attività didattica a distanza per le Università. - Possibilità di riduzione dell’orario di apertura al pubblico negli Uffici giudiziari - Supporto dei sistemi sanitari locali presso gli Istituti penitenziari al fine di contenere la diffusione del contagio del Covid-19. - Articolo 2: applicabilità, ad ogni rapporto di lavoro subordinato, della disciplina del “lavoro agile” in via provvisoria fino al 15 marzo 2020 per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia- Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati. Articolo 3: conferma, fino al 1° marzo 2020, delle disposizioni contenute sia nel presente decreto sia 5
nelle ordinanze adottate, il 23 febbraio 2020, dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto. Il 1° marzo 2020 è anche la data di scadenza. Articolo 1: misure di contenimento nei comuni della “zona rossa”: • Divieto di allontanamento e di accesso dal/al comune o dall'/all’area interessata da parte di tutti GU n.52 del 1-3-2020 gli individui. • sospensione di manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura e di ogni forma di riunione https://www.gazzettauffi in luogo pubblico o privato. ciale.it/atto/stampa/seri • sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado (università e_generale/originario incluse). • sospensione dei viaggi d'istruzione in Italia o all’estero e delle procedure pubbliche concorsuali. • sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. • sospensione delle attività degli Uffici pubblici ad esclusione di quelli che erogano servizi essenziali. DECRETO DEL • la chiusura di tutte le attività commerciali esclusi i servizi per l’acquisto di beni di prima PRESIDENTE DEL necessità. CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 MARZO 2020 • obbligo di accesso ai servizi pubblici essenziali condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale. • sospensione attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali, ivi inclusa l’attività veterinaria e quelle che possono essere svolte con modalità domiciliare o a distanza. Articolo 2: misure di contenimento nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna e le province Savona, Pesaro, Urbino, Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona: • sospensione (fino all’8 marzo 2020) degli eventi sportivi (salva la possibilità di svolgerli a porte chiuse) e divieto di trasferta per i tifosi residenti nelle suddette regioni. • Attività dei comprensori sciistici consentita con accesso agli impianti di trasporto limitata ad un terzo della capienza. • Sospensione degli eventi e attività di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso sino all’8 marzo • Apertura dei luoghi di culto tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi. 6
• Sospensione fino all’8 marzo dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le Università e le Istituzioni di lata formazione. Sono esclusi i corsi di formazione specialistica dei medici e le attività tirocinanti delle professioni sanitarie. • Apertura dei musei tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi. • Sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione di quelli svolte con valutazione curriculare e telematica e di quelle riguardanti il personale sanitario. • Svolgimento delle attività di ristorazione (bar e pub inclusi) a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi (distanza di almeno un metro tra clienti). • Apertura delle attività commerciali evitando assembramenti e tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali commerciali (distanza di almeno un metro tra clienti). • Limitazione dell’accesso visitatori nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti. • Sospensione concedi ordinari personale sanitario e tecnico. • Privilegiare le modalità di collegamento remoto nello svolgimento di incontri e riunioni, con particolare riferimento alle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Nelle province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona chiusura, nelle giornate di sabato e domenica, delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali (escluse farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari). Nella sola Regione Lombardia e nella sola Provincia di Piacenza si applica la sospensione delle attività sportive, palestre, piscine, centri benessere. Articolo 3 misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale: • Attività di prevenzione da parte del personale sanitario in linea con le indicazioni dell’OMS. • Nelle scuole e nei luoghi di maggiore affollamento obbligo di informativa sulle misure di prevenzione e di igiene rese note dal Ministero della Salute. • Obbligo di messa a disposizione di soluzioni disinfettanti nelle strutture del servizio sanitario e nei locali aperti al pubblico. • Promozione delle attività di informazione da parte dei sindaci e delle associazioni di categoria sulle misure di prevenzione e di igiene rese note dal Ministero della Salute. • Interventi straordinari per sanificare i mezzi di trasporto pubblico. • Adozione di misure organizzative per l’espletamento delle procedure concorsuali pubbliche e 7
private (mantenimento della distanza di almeno un metro tra i partecipanti). • Chiunque abbia soggiornato in zone a rischio epidemiologico oppure abbia transitato nei comuni della “zona rossa” negli ultimi 14 giorni, è obbligato a comunicarlo all’azienda sanitaria competente per il territorio. Sulla base delle comunicazioni di cui al precedente periodo, gli operatori di sanità pubblica devono: • Contattare telefonicamente, assumere informazioni e a loro volta informare chi ha comunicato la propria presenza nelle zone a rischio. • Avviare le procedure di sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario • In caso di necessità per la certificazione ai fini INPS, svolgere le attività nei riguardi del datore di lavoro di chi è in isolamento. • Svolgere tutti gli accertamenti clinici richiesti e garantire altre informazioni nei confronti di chi è in isolamento. • Informare gli interessati sull’importanza di garantire lo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione: il divieto di contatti sociali, spostamenti e/o viaggi, l’obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza. In caso di comparsa dei sintomi la persona interessata deve indossare la mascherina, rimanere nella sua stanza chiusa in attesa di un eventuale trasferimento in ospedale. Articolo 4: introduce ulteriori misure sull’intero territorio nazionale: • Possibilità di applicare, ad ogni rapporto di lavoro subordinato, la modalità del “lavoro agile” per la durata dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020. Gli obblighi informativi sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito INAIL • Sospensione dei viaggi d'istruzione, visite guidate e uscite didattiche fino al 15 marzo 2020. • Riammissione nelle scuole, fino al 15 marzo 2020 e dopo assenza di 5 giorni, esclusivamente con certificato medico. • Possibilità di attivare modalità didattica a distanza per le scuole e Università con attività sospesa. • Supporto dei sistemi sanitari locali presso gli Istituti penitenziari al fine di contenere la 8
diffusione del contagio del Covid-19. Articolo 5: prevede che il Prefetto territorialmente competente debba assicurare l’esecuzione delle misure del decreto, nonché monitorarne l’attuazione, anche avvalendosi delle forze dell’ordine. Articolo 6: stabilisce che le misure del decreto valgono fino all’8 marzo 2020, ad esclusione di altre date indicate nei singoli articoli. Infine, con il presente decreto cessano di produrre effetto i precedenti DPCM del 23 e 25 febbraio 2020. Il decreto introduce misure urgenti di sostegno per lavoratori, imprese e famiglie. La maggior parte degli interventi sono riferibili alla “zona rossa”. GU n.53 del 2-3-2020 Per quanto concerne il settore agricolo, interviene l’articolo 33: https://www.gazzettauffi DECRETO-LEGGE 2 ciale.it/atto/stampa/seri MARZO 2020, N. 9 • concessione alle imprese agricole (ubicate in “zona rossa”) di mutui a tasso zero, della durata e_generale/originario non superiore a quindici anni, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in MISURE URGENTI DI essere al 31 gennaio 2020 (dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro). I criteri e le modalità I LETTURA: Senato SOSTEGNO PER di concessione dei mutui sono definiti con un decreto ministeriale da adottarsi entro 30 giorni della Repubblica FAMIGLIE, dall’entrata in vigore della legge di conversione. (Assegnato 5ª LAVORATORI E • La subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite Commissione Bilancio) IMPRESE al COVID-19, costituisce pratica sleale commerciale vietata ai sensi della direttiva (UE) CONNESSE 2019/633. ALL'EMERGENZA • Il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al EPIDEMIOLOGICA DA precedente periodo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 a COVID-19. euro 60.000,00. Misure in materia di lavoro (articoli 13-17) valide per la “zona rossa”: • Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario. • Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria. • Cassa integrazione in deroga. • Indennità lavoratori autonomi (importo massimo 500 euro e validità tre mesi). • Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. 9
Altre misure valide per la “zona rossa”: • Articolo 4: sospensione temporanea (fino al 30 aprile 2020) dei pagamenti per le utenze. • Articolo 5: Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. • Articolo 6: sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate dei mutui agevolati concessi da Invitalia con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. • Articolo 7: Sospensione (fino al 30 aprile 2020) dei termini per versamenti assicurativi e alle camere di commercio. • Articolo 8: Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico- alberghiero. • Articolo 25: Fondo Garanzia PMI. Per la durata di dodici mesi, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, la copertura del Fondo di garanzia per le PMI di cui all’articolo 2 comma 100 della legge 23/12/1996 n. 662 (Fondo ICE di garanzia per assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese) è concessa, a titolo gratuito per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. Altre misure: • Articolo 27: il Fondo SIMEST (concessione contributi ai programmi di penetrazione commerciale) è incrementato di euro 350 milioni per l’anno 2020. • Articolo 30: Carta della famiglia. Per l'anno 2020, nelle regioni nel cui territorio è ricompreso quello dei comuni rientranti nella “zona rossa” La carta della famiglia, di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è destinata alle famiglie con almeno un figlio a carico. DECRETO DEL Articolo 1: Misure di contenimento sull’intero territorio nazionale: GU n.55 del 4-3-2020 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI • Sospensione di congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale https://www.gazzettauffi 4 MARZO 2020 sanitario. ciale.it/atto/serie_gener • Sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli ale/caricaDettaglioAtto/ cinematografici e teatrali, tali da non consentire la distanza interpersonale di un metro. originario?atto.dataPub • Sospensione degli eventi sportivi (salva la possibilità di svolgerli a porte chiuse) blicazioneGazzetta=20 10
• Sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado (università 20-03- inclusa) fino al 15 marzo. 04&atto.codiceRedazio • Sospensione dei viaggi d'istruzione, visite guidate e uscite didattiche. nale=20A01475&elenco • Riammissione nelle scuole (fermo restando quanto previsto in termini di sospensione) dopo 30giorni=true assenza di 5 giorni, esclusivamente con certificato medico. • Possibilità di svolgere attività didattiche a distanza. • Possibilità dell’applicazione della disciplina del “lavoro agile” in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato. • Supporto dei sistemi sanitari locali presso gli Istituti penitenziari al fine di contenere la diffusione del contagio del Covid-19. Articolo 2: Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale • Misure di prevenzione da parte del personale sanitario adottate in linea con le indicazioni dell’OMS. • È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati. • Esposizione presso scuole, uffici e ambienti aperti al pubblico, delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie. • Promozione delle attività di informazione da parte dei sindaci e delle associazioni di categoria sulle misure di prevenzione e di igiene rese note dal Ministero della Salute. • Raccomandazione ai comuni ed enti territoriali di offrire attività ricreative individuali in luoghi all’aperto. • Raccomandazione per le strutture del servizio sanitario e nei locali aperti al pubblico, di. messa a disposizione di soluzioni disinfettanti. • Garantire la distanza di un metro tra i partecipanti nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche. • Interventi straordinari per sanificare i mezzi di trasporto pubblico. • Obbligo di comunicazione all’azienda sanitaria competente per il territorio per chiunque abbia soggiornato in zone a rischio epidemiologico oppure abbia transitato nei comuni della “zona rossa” negli ultimi 14 giorni. 11
Sulla base delle comunicazioni di cui al precedente periodo, gli operatori di sanità pubblica devono: • Contattare telefonicamente, assumere informazioni e a loro volta informare chi ha comunicato la propria presenza nelle zone a rischio. • Avviare le procedure di sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario • In caso di necessità per la certificazione ai fini INPS, svolgere le attività nei riguardi del datore di lavoro di chi è in isolamento. • Svolgere tutti gli accertamenti clinici richiesti e garantire altre informazioni nei confronti di chi è in isolamento. • Informare gli interessati sull’importanza di garantire lo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione: il divieto di contatti sociali, spostamenti e/o viaggi, l’obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza. In caso di comparsa dei sintomi la persona interessata deve indossare la mascherina, rimanere nella sua stanza chiusa in attesa di un eventuale trasferimento in ospedale. Articolo 3: Monitoraggio delle misure: Spetta al Prefetto territorialmente competente il monitoraggio dell’attuazione delle misure previste dal presente decreto da parte delle amministrazioni competenti. Articolo 4: disposizioni finali: Salvo indicazioni specifiche sulle singole misure, le disposizioni del Decreto si applicano dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 3 aprile 2020. DELIBERA DEL Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario GU n.57 del 6-3-2020 CONSIGLIO DEI connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. MINISTRI 5 MARZO 2020 La Delibera prevede ulteriori 100 milioni di euro stanziati sul Fondo per le emergenze nazionali, così https://www.gazzettauffi come deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (Stato di emergenza). ciale.it/atto/serie_gener ale/caricaDettaglioAtto/ originario?atto.dataPub blicazioneGazzetta=20 20-03- 06&atto.codiceRedazio 12
nale=20A01500&elenco 30giorni=true Articolo 1: Misure di contenimento regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, GU n.59 del 8-3-2020 Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia: https://www.gazzettauffi ciale.it/atto/vediMenuH • evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al TML?atto.dataPubblica presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per comprovate esigenze zioneGazzetta=2020- lavorative (è consentito il rientro presso il proprio domicilio). 03- • ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è 08&atto.codiceRedazio fortemente raccomandato restare a casa e contattare il medico. nale=20A01522&tipoSe • Per i soggetti in quarantena o positivi al virus, divieto assoluto di mobilità dalla propria rie=serie_generale&tipo abitazione. Vigenza=originario • Sospensione degli eventi sportivi (salva la possibilità di svolgerli a porte chiuse). • Promozione da parte dei datori di lavoro pubblici e privati la fruizione da parte dei lavoratori di concedi e ferie, fermo restando la possibilità di attivare il lavoro agile (smart working). DECRETO DEL • Chiusura impianti sciistici, cinema, teatri, musei, luoghi della cultura, pub, scuole di ballo, sale PRESIDENTE DEL giochi, sospensione di tutte le manifestazioni organizzate e degli eventi in luogo pubblico e CONSIGLIO DEI MINISTRI privato. 8 MARZO 2020 • Chiusura scuole di ogni ordine e grado e sospensione procedure concorsuali pubbliche. • Apertura dei luoghi di culto condizionata al rispetto della distanza interpersonale di 1 metro. • Le attività di ristorazione e bar sono consentite dalla ore 6.00 alle ore 18.00 con il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro (sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione). • Le attività commerciali (ad esclusione di quelle al punto precedente) sono consentite a condizione che sia garantito con il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro. In presenza di strutture non adeguate a garantire tale distanza le attività commerciali devono essere sospese. • Chiusura centri commerciali nelle giornate festive e prefestive ad eccezione delle farmacie e dei negozi di generi alimentari. • Sospensione di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali-ricreativi- sociali. • Sospensione dei congedi ordinari per il personale sanitario e degli esami idoneità patenti di 13
guida da espletarsi presso le sedi periferiche della motorizzazione civile. Articolo 2: misure per il contenimento sull’intero territorio nazionale: • Sospensione riunioni, meeting e convegni dove è coinvolto il personale sanitario. • Sospensione eventi e spettacoli di qualsiasi natura (inclusi cinema, teatri). • sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. • Sospensione attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati (sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione). • Le attività di ristorazione e bar sono consentite a condizione che sia garantito con il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro (sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione). • sospensione degli eventi sportivi (salva la possibilità di svolgerli a porte chiuse). • Sospensione fino al 15 marzo delle scuole di ogni ordine e grado. • Sospensione dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate, gemellaggi, ecc.. • Possibilità di attivare modalità didattica a distanza per le scuole e Università di ogni ordine e grado. • Divieto per gli accompagnatori di pazienti di rimanere nelle sale di attesa del pronto soccorso. • Possibilità di applicare, ad ogni rapporto di lavoro subordinato, la modalità del “lavoro agile” per la durata dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio. • E raccomandato ai datori di lavoro, qualora possibile, di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie. • Supporto dei sistemi sanitari locali presso gli Istituti penitenziari al fine di contenere la diffusione del contagio. I colloqui visivi svolti in modalità telefonica o video. • Apertura dei luoghi di culto condizionata al rispetto della distanza interpersonale di 1 metro. • Per i soggetti in quarantena o positivi al virus, divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione. Articolo 3: misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale: • Misure di prevenzione da parte del personale sanitario adottate in linea con le indicazioni dell’OMS ed applicazione misure disinfezione in linea con il Ministero della salute. • È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati. 14
• Si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari. • Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato restare a casa e contattare il medico. • Promozione delle attività di informazione da parte dei sindaci e delle associazioni di categoria sulle misure di prevenzione e di igiene rese note dal Ministero della Salute. • Messa a disposizione di soluzioni disinfettanti nelle strutture del servizio sanitario e nei locali aperti al pubblico. • Garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro nelle procedure concorsuali. • Interventi straordinari di sanificazione dei mezzi , anche a lunga percorrenza, da adottare da parte delle aziende di trasporto pubblico. • Chiunque abbia soggiornato in zone a rischio epidemiologico negli ultimi 14 giorni, è obbligato a comunicarlo all’azienda sanitaria competente per il territorio. Gli operatori sanitari, sulla base delle comunicazioni di cui al punto precedente, provvedono alla prescrizione della permanenza domiciliare ed attivano le procedure necessarie, tra cui: • Contattare telefonicamente, assumere informazioni e a loro volta informare chi ha comunicato la propria presenza nelle zone a rischio. • Avviare le procedure di sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario • In caso di necessità per la certificazione ai fini INPS, svolgere le attività nei riguardi del datore di lavoro di chi è in isolamento. • Svolgere tutti gli accertamenti clinici richiesti e garantire altre informazioni nei confronti di chi è in isolamento. • Informare gli interessati sull’importanza di garantire lo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione: il divieto di contatti sociali, spostamenti e/o viaggi, l’obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza. In caso di sintomi la persona in sorveglianza deve avvertire immediatamente il medico, indossare la mascherina, rimanere nella propria stanza Articolo 4: monitoraggio delle misure Spetta al Prefetto territorialmente competente il monitoraggio dell’attuazione delle misure previste dal presente decreto da parte delle amministrazioni competenti. 15
Articolo 5: disposizioni finali: • Le disposizioni del decreto producono effetto fino all’8 aprile 2020 (salvo indicazioni diverse per specifiche misure indicate nel decreto). • Dalla data di entrata in vigore del provvedimento, cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo e 4 marzo 2020. Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e GU n.60 del 8-3-2020 contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria. • Art.1. Differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, https://www.gazzettauffi penali, tributari e militari. ciale.it/atto/vediMenuH • Art. 2 Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne TML?atto.dataPubblica gli effetti in materia di giustizia. zioneGazzetta=2020- DECRETO-LEGGE 8 MARZO 2020, N. 11 • Art. 3. Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne 03- gli effetti in materia di giustizia amministrativa. 08&atto.codiceRedazio • Art. 4. Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne nale=20G00029&tipoSe gli effetti in materia di giustizia contabile. rie=serie_generale&tipo • Art. 5-6. Invarianza finanziaria ed Entrata in vigore. Vigenza=originario Direttiva ai prefetti per l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”.. La direttiva prevede: https://www.interno.gov 1) La convocazione immediata, anche da remoto, dei Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza .it/it/speciali/coronavirus pubblica, per l’assunzione delle necessarie misure di coordinamento. 2) Indicazioni specifiche per i controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita e all’interno dei territori “a contenimento rafforzato”: DIRETTIVA N. 14606 DEL a) gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o MINISTRO DELL’INTERNO per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta DEL 8/03/2020 stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus. b) I controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti. Per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la polizia stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte 16
autodichiarazioni. Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria anche dall’Arma dei carabinieri e dalle polizie municipali. c) Per quanto concerne il trasporto ferroviario, la Polizia ferroviaria curerà, con la collaborazione del personale delle ferrovie dello Stato, delle autorità sanitarie e della Protezione civile, la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni al fine di consentire le verifiche speditive sullo stato di salute dei viaggiatori anche attraverso apparecchi “termoscan”. Inoltre saranno attuati controlli sui viaggiatori acquisendo le autodichiarazioni. d) Negli aeroporti delle aree dei territori “a contenimento rafforzato”, i passeggeri in partenza saranno sottoposti al controllo, oltre che del possesso del titolo di viaggio, anche della prescritta autocertificazione. Analoghi controlli verranno effettuati nei voli in arrivo nelle predette aree. Restano esclusi i passeggeri in transito. e) Per i voli Schengen ed extra Schengen in partenza, le autocertificazioni saranno richieste unicamente per i residenti o domiciliati nei territori soggetti a limitazioni. Nei voli Schengen ed extra Schengen in arrivo, i passeggeri dovranno motivare lo scopo del viaggio all’atto dell’ingresso. f) Analoghe controlli verranno adottati a Venezia per i passeggeri delle navi di crociera che non potranno sbarcare per visitare la città ma potranno transitare unicamente per rientrare nei luoghi di residenza o nei paesi di provenienza. 3) La veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli. 4) La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella indicata dal dpcm 8 marzo 2020 (articolo 650 del codice penale: inosservanza di un provvedimento di un’autorità), salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave. A questo proposito, al fine di fornire al pubblico un'informazione non solo corretta ma quanto più esaustiva possibile, il personale operante provvederà anche a informare gli interessati sulle più gravi conseguenze sul piano penale di un comportamento, anche solo colposo, non conforme alle previsioni del dpcm che possono portare a configurare ipotesi di reato. https://www.interno.gov.it/sites/default/files/direttiva_ministro_interno_08032020.pdf Modulo autodichiarazione degli spostamenti https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo_autodichiarazione_spostamenti.pdf NOTA ESPLICATIVA AL DPCM 8 MARZO 2020 NOTA ESPLICATIVA AL DPCM 8 MARZO 2020 MINISTERO DEGLI AFFARI Con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, si precisa quanto 17
ESTERI E DELLA segue COOPERAZIONE INTERNAZIONALE. TRANSFRONTALIERI Le limitazioni introdotte oggi non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro. Salvo che siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus, i transfrontalieri potranno quindi entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli. MERCI Le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati. Il trasporto delle merci è considerato come un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all'interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci. Articolo 1. Le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 GU n.62 del 9-3-2020 sono estese all'intero territorio nazionale. Articolo 2. Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi https://www.gazzettauffi DECRETO DEL pubblici o aperti al pubblico. ciale.it/atto/serie_gener PRESIDENTE DEL ale/caricaDettaglioAtto/ CONSIGLIO DEI MINISTRI Articolo 3. Sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi originario?atto.dataPub 9 MARZO 2020 pubblici o privati. Possibilità di utilizzare gli impianti sportivi a porte chiuse per gli allenamenti degli atleti blicazioneGazzetta=20 professionisti e non professionisti riconosciuti dal CONI. 20-03- 09&atto.codiceRedazio Articolo 4. Reca le disposizioni finali, prevedendo che le misure abbiano efficacia dalla entrata in vigore nale=20A01558&elenco del Decreto e fino al 3 aprile 2020. 30giorni=false 18
Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza GU n.62 del 9-3-2020 COVID-19. https://www.gazzettauffi Articolo 1. Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi ciale.it/atto/serie_gener di lavoro autonomo a personale sanitario. ale/caricaDettaglioAtto/ originario?atto.dataPub Articolo 2. Misure urgenti per l'accesso del personale sanitario e dei medici al Servizio sanitario blicazioneGazzetta=20 nazionale. 20-03- Articolo 3. Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti del SSN. 09&atto.codiceRedazio nale=20G00030&elenc Articolo 4. Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera o30giorni=false scelta. Articolo 5. Incremento delle ore della specialistica ambulatoriale. Articolo 6. Disposizioni urgenti in materia di volontariato. DECRETO-LEGGE 9 Articolo 7 Sorveglianza sanitaria. MARZO 2020, N. 14 Articolo 8. Unità speciali di continuità assistenziale. Articolo 9. Assistenza a persone e alunni con disabilità. Articolo 10. Disposizioni per garantire l'utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia. Articolo 11. Misure di semplificazione per l'acquisto di dispositivi medici. Articolo 12. Disposizioni per l'acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria. Articolo 13. Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario. Articolo 14. Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale, Articolo 15. Sanzioni amministrative. Articoli 16-17. Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano e disposizioni finanziarie. 19
Articolo 1: GU n.64 del 11-3-2020 • sospensione attività commerciali al dettaglio ad eccezione di quelle individuate nell’Allegato 1 del Decreto siano esse di piccole, medie e grandi dimensioni anche nei centri commerciali, https://www.gazzettauffi purchè sia consentito l’accesso alle sole attività commerciali indicate nell’Allegato. Chiusi i ciale.it/atto/vediMenuH mercati salvo per la vendita di prodotti alimentari. TML?atto.dataPubblica • Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. In ogni caso garantita la zioneGazzetta=2020- distanza di sicurezza di 1 metro. 03- • Chiusura per tutta la ristorazione ad eccezione della vendita a domicilio, delle mense e del 11&atto.codiceRedazio catering continuativo su base contrattuale nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per nale=20A01605&tipoSe l'attività di confezionamento che di trasporto. Aperti anche i rivenditori di generi alimentari rie=serie_generale&tipo Vigenza=originario DECRETO DEL all’interno di autostrade, stazioni ferroviarie, aeroporti, ospedali sempre nel rispetto della PRESIDENTE DEL distanza interpersonale di sicurezza. CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 MARZO 2020 • Sospensione attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'Allegato 2. • Aperti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. • I trasporti restano garantiti fatta salva la possibilità per le Regioni di provvedere alla riduzione e alla soppressione dei servizi erogati da aziende di trasporto locale e per Ministero dei Trasporti di provvedere alla riduzione del traffico automobilistico interregionale e del trasporto ferroviario, areo e marittimo sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. • Le pubbliche amministrazioni, fatto salvo quanto previsto dai precedenti provvedimenti su ferie e concedi, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile 20
del proprio personale dipendente e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza. • Per le attività produttive e professionali si raccomanda: - Massimo utilizzo lavoro agile. - Incentivazione ferie e congedi retribuiti. - Sospensione attività reparti aziendali non indispensabili alla produzione - Assunzione di protocolli anti contagio e ove non possibile il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro, l’utilizzo di strumenti di protezione individuale. - Incentivate operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro. - Limitare al massimo gli spostamenti tra reparti - Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo del lavoro agile. Articolo 2. Le disposizioni del decreto si applicano dal 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020. Infine, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, cessano di produrre effetti le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020. Allegato 1 COMMERCIO AL DETTAGLIO - Ipermercati - Supermercati - Discount di alimentari - Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici 21
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2) - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco:47.4) - Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico - Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari - Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici - Farmacie - Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale - Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici - Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia - Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento - Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici - Allegato 2 SERVIZI PER LA PERSONA - Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia - Attività delle lavanderie industriali - Altre lavanderie, tintorie. - Servizi di pompe funebri e attività connesse. 22
ORDINANZE PROTEZIONE CIVILE PROVVEDIMENTO SPECIFICHE ITER Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Gazzetta Ufficiale n.32 dell'8 febbraio 2020 ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE http://www.protezionecivile.gov.it/documents/2 N.630 DEL 3 FEBBRAIO Coordinamento degli interventi, Comitato tecnico scientifico, Deroghe, 0182/989700/Ocdpc+n+630+3+febbraio+2020 2020. Procedure di approvazione dei progetti, Trattamento dati personali, /dec616d1-7cc7-4255-ab50-b26241a2180d Clausola di salvaguardia delle Province autonome di Trento e Bolzano, Copertura finanziaria Gazzetta Ufficiale n.33 del 10 febbraio 2020 ORDINANZA Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza PROTEZIONE CIVILE relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie http://www.protezionecivile.gov.it/documents/2 N.631 DEL 6 FEBBRAIO derivanti da agenti virali trasmissibili. 0182/1122692/Ocdpc+631+del+6+febbraio+2 2020. 020/682fec2b-e1e7-4720-8a8b- Rientro studenti dalle aree a rischio. ac8da2391739 23
Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2020 ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 633 DEL 12 FEBBRAIO Rientro studenti dalle aree a rischio. http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazi 2020. one-trasparente/provvedimenti/-/content- view/view/1214181 ORDINANZA Gazzetta Ufficiale n.44 del 22 febbraio 2020 PROTEZIONE CIVILE N. Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 635 DEL 13 FEBBRAIO http://www.protezionecivile.gov.it/documents/2 n.1/2018, Apertura di contabilità speciale intestata al Segretario 0182/989700/Ocdpc+635+13+febbraio+2020/ 2020. generale del Ministero della salute. b783b5d9-5fbd-4e1a-be71-36ce8044be79 Gazzetta Ufficiale n.48 del 26 febbraio 2020 ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. Ulteriori attribuzioni al Soggetto attuatore del Ministero della salute, http://www.protezionecivile.gov.it/documents/2 637 DEL 21 FEBBRAIO Incremento del personale medico, Attività del volontariato di protezione 0182/1122692/Ocdpc+n.+637+del+21+febbrai 2020. civile, Copertura finanziaria. o+2020/b649a183-c245-4fe5-a4c5- a6af0fe42c09. Gazzetta Ufficiale n.48 del 26 febbraio 2020 ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. Modifiche all’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazi N.638 DEL 22 FEBBRAIO protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. one-trasparente/provvedimenti/-/content- 2020. view/view/1215653 Gazzetta Ufficiale n.48 del 26 febbraio 2020 ORDINANZA Ulteriori disposizioni in materia di acquisizioni dei dispositivi di http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazi one-trasparente/provvedimenti/dettaglio/- PROTEZIONE CIVILE N. protezione individuale, Modifiche all’articolo 3 dell’ordinanza del Capo N. 639 DEL 25 FEBBRAIO /asset_publisher/default/content/ocdpc-n-639- del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, del-25-febbraio-2020-ulteriori-interventi- 2020. Apertura di contabilità speciali intestate ai Soggetti attuatori, Donazioni urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all- ed atti di liberalità, Province autonome di Trento e Bolzano. emergenza-relativa-al-rischio-sanitario- connesso-a ORDINANZA Sorveglianza epidemiologica, Sorveglianza microbiologica, Gazzetta Ufficiale n.50 del 28 febbraio 2020. PROTEZIONE CIVILE N. Sorveglianza delle caratteristiche cliniche, Condivisione dei dati, 24
N. 640 DEL 27 FEBBRAIO Province autonome di Trento e Bolzano, Oneri. http://www.protezionecivile.gov.it/documents/2 2020. 0182/823803/OCDPC+N.+640+del+27+febbra io+2020.pdf/a329a393-fcaa-4982-9f29- 9efae47e1342 Gazzetta Ufficiale n.50 del 28 febbraio 2020 ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. Ulteriori disposizioni in materia di acquisizioni di dispositivi, Utilizzo http://www.protezionecivile.gov.it/documents/2 641 DEL 28 FEBBRAIO dispositivi di protezione individuale, Modifica all’ordinanza del Capo del 0182/989700/ocdpc+641+del+28+febbraio+20 2020. Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020, Oneri. 20/d58473d3-3e39-4d2b-9087-2b6c3f0a256b Gazzetta Ufficiale n.53 del 2 marzo 2020 http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazi ORDINANZA one-trasparente/provvedimenti/dettaglio/- PROTEZIONE CIVILE N. Sospensione dei mutui. /asset_publisher/default/content/ocdpc-n-642- 642 DEL 29 FEBBRAIO del-29-febbraio-2020-ulteriori-interventi- 2020. urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all- emergenza-relativa-al-rischio-sanitario- connesso-a Gazzetta Ufficiale n.53 del 2 marzo 2020 ORDINANZA Esigenze del Dipartimento della protezione civile e del Soggetto http://www.protezionecivile.gov.it/documents/2 PROTEZIONE CIVILE N. attuatore del Ministero della Salute. 0182/1122692/Ordinanza+n.643+del+1+marz 643 DEL1 MARZO 2020. o+2020/e9e0e5a2-f203-4c7b-ad5a- 4a2d3b246d5e Gazzetta Ufficiale n. 56 del 5 marzo 2020 http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazi ORDINANZA Attivazione della “Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario per il one-trasparente/provvedimenti/dettaglio/- PROTEZIONE CIVILE N. coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti /asset_publisher/default/content/ocdpc-n-644- 643 DEL 4 MARZO 2020. Sanitari Regionali in caso di emergenza nazionale. del-4-marzo-2020-ulteriori-interventi-urgenti- di-protezione-civile-in-relazione-all- emergenza-relativa-al-rischio-sanitario- connesso-all-i 25
In corso di pubblicazione nella Gazzetta ORDINANZA Ufficiale PROTEZIONE CIVILE N.645 DELL'8 MARZO Potenziamento servizio 1500, incremento del personale medico http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazi 2020 one-trasparente/provvedimenti/-/content- view/view/1226147 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili Articolo1 1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 si applicano alle sole persone fisiche, come letteralmente indicato nel medesimo decreto. E’ esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ORDINANZA tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate. Quanto previsto dal PROTEZIONE CIVILE N. medesimo articolo 1, comma 1, lettera a) non vieta alle persone fisiche http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazi 646 DELL'8 MARZO 2020 gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di one-trasparente/provvedimenti/-/content- necessità o per motivi di salute, nonché lo svolgimento delle view/view/1226134 conseguenti attività. 2. L’articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 non prevede limitazioni all’attività degli uffici pubblici, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 3. Le Regioni con propri provvedimenti danno applicazione alle disposizioni di cui alla presente ordinanza. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza In corso di pubblicazione nella Gazzetta ORDINANZA Ufficiale relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie PROTEZIONE CIVILE N. http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazi 648 DEL 9 MARZO 2020 derivanti da agenti virali trasmissibili one-trasparente/provvedimenti/-/content- view/view/1227569 26
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