EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI VER. 12/03/2020

Pagina creata da Giuseppe Simone
 
CONTINUA A LEGGERE
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
     I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI
           VER. 12/03/2020

                 1
GOVERNO

PROVVEDIMENTO                                                         SPECIFICHE                                                             ITER
                        Il decreto legge è strutturato in cinque articoli. In particolare, nei primi tre articoli si individuano le
                        misure necessarie a contrastare la diffusione del nuovo coronavirus e le modalità di attuazione di tali
                        misure.

                        Articolo 1: contempla le possibili misure che possono essere adottate (da successivi provvedimenti
                        emanati dalle Autorità competenti) per contrastare la diffusione del COVID-19, tra cui:
                             • divieto di allontanamento e di accesso dal/al comune o dall'/all’area interessata da parte di tutti
                                 gli individui comunque presenti nel comune o nell'area
DECRETO LEGGE 23             • sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura                                         I LETTURA: Camera
FEBBRAIO 2020 N.6            • sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado                  dei Deputati.
                             • sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della        Approvato con
RECANTE MISURE                   cultura                                                                                              modifiche.
URGENTI IN MATERIA DI
                             • sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema
CONTENIMENTO E                                                                                                                        II LETURA: Senato
                                 nazionale d'istruzione
GESTIONE                                                                                                                              della Repubblica.
                             • sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale
DELL'EMERGENZA                                                                                                                        Approvato.
EPIDEMIOLOGICA DA            • misura di quarantena per coloro che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia       Legge
COVID-19                     • la chiusura di tutte le attività commerciali esclusi servizi per l’acquisto di beni di prima
                                 necessità (il cui accesso condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale…)
                             • sospensione attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi
                                 essenziali
                             • limitazione all’accesso o la sospensione dei servizi di trasporto merci e di persone…
                             • sospensione o limitazione delle attività lavorative.

                        Articolo 2: dispone che le Autorità Competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e
                        gestione dell'emergenza, oltre quelle disciplinate dall’Articolo 1.

                                                                           2
Articolo 3: disciplina le modalità di attuazione delle misure, demandandole ad uno o più Decreti del
                       Presidente del Consiglio dei Ministri o, in caso di estrema necessità, ad ordinanze del Ministero della
                       salute, Regioni, Sindaci (le ordinanze territoriali devono essere comunicate entro 24 ore al Ministro per
                       la salute). Nello stesso articolo sono stabilite le sanzioni per il mancato rispetto delle misure di
                       contenimento, nonché la garanzia di esecuzione delle misure attraverso il ruolo delle forze dell’ordine.

                       Articolo 4: interviene per incrementare di 20 milioni di euro la dotazione del Fondo per le emergenze
                       nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2
                       gennaio 2018, n. 1.

                       Articolo 5: entrata in vigore del provvedimento.
                       Articolo 1: introduce Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e        GU n.45 del 23-2-2020
                       Veneto rientranti nella “zona rossa” ed individuati in un apposito Allegato:
                                                                                                                                     https://www.gazzettauffi
                           •   Divieto di allontanamento e di accesso dal/al comune o dall'/all’area interessata da parte di tutti   ciale.it/atto/stampa/seri
                               gli individui.                                                                                        e_generale/originario
                           •   sospensione di manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura e di ogni forma di riunione
                               in luogo pubblico o privato.
                           •   sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado (università
DECRETO DEL                    incluse).
PRESIDENTE DEL             •   sospensione dei viaggi d'istruzione in Italia o all’estero e delle procedure pubbliche
CONSIGLIO DEI                  concorsuali.
MINISTRI 23 FEBBRAIO       •   sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della
2020                           cultura.
                           •   sospensione delle attività degli Uffici pubblici ad esclusione di quelli che erogano servizi
                               essenziali.
                           •   la chiusura di tutte le attività commerciali esclusi i servizi per l’acquisto di beni di prima
                               necessità.
                           •   obbligo di accesso ai servizi pubblici essenziali condizionato all’utilizzo di dispositivi di
                               protezione individuale.
                           •   sospensione attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi
                               essenziali.
                           •   sospensione dei servizi di trasporto merci e di persone ad esclusione dei beni di prima

                                                                         3
necessità.
                            •   sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati,
                                anche di fatto, nel comune o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal
                                Comune o dall'area indicata.

                        Articolo 2: dispone misure urgenti a valere sull’intero territorio nazionale prevedendo, in particolare, che
                        gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei comuni della “zona rossa”
                        sono obbligati a comunicarlo alle Aziende sanitarie competenti per territorio.

                        Articolo 3: prevede la possibilità dell’applicazione della disciplina del “lavoro agile” in via automatica ad
                        ogni rapporto di lavoro subordinato nell’ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di
                        emergenza nazionale o locale.

                        Articolo 4: prevede che il Prefetto territorialmente competente debba assicurare l’esecuzione delle
                        misure del decreto avvalendosi delle forze dell’ordine.

                        Articolo 5: disciplina la durata delle disposizioni introdotte, fissando la data di efficacia a quattordici
                        giorni successivi al 23 febbraio (8 marzo)

DECRETO DEL             Misure riguardanti le persone fisiche, che alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero
MINISTERO               la sede operativa nonché dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi la sede legale o la sede
DELL'ECONOMIA E DELLE   operativa nel territorio
FINANZE 4 FEBBRAIO
2020                    Articolo 1:

                            •   sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da
SOSPENSIONE DEI                 cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché l’attività di riscossione
TERMINI PER                     effettuata con avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte
L'ADEMPIMENTO DEGLI             sui redditi. Sospensione dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore
OBBLIGHI TRIBUTARI A            aggiunto, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.
FAVORE DEI                  •   I sostituti d'imposta aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio della “zona rossa”,
CONTRIBUENTI                    non operano le ritenute alla fonte per il periodo di sospensione compreso tra il 21 febbraio
INTERESSATI                     2020 e il 31 marzo 2020 La sospensione si applica alle ritenute di cui agli articoli 23, 24 e 29
DALL'EMERGENZA                  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive

                                                                            4
EPIDEMIOLOGICA DA                modificazioni (ritenute sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro
COVID-19                         dipendente e sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato).
                             •   Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica
                                 soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
                             •   Alle disposizioni di cui al presente decreto, si applica la disciplina di cui all'articolo 12 del
                                 decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (sospensione dei termini per eventi eccezionali).

                         Articolo 1:
                             •   sospensione degli eventi sportivi (salva la possibilità di svolgerli a porte chiuse) nelle Regioni
                                 Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte.
                             •   Sospensione fino al 15 marzo 2020 dei viaggi di istruzione, visite guidate o uscite didattiche.
                             •   Riammissione nelle scuole, fino al 15 marzo 2020 e dopo assenza di 5 giorni, esclusivamente
                                 con certificato medico.
                             •   Possibilità di attivare modalità didattica a distanza per le scuole con attività sospesa.
                             •   Chiusura domenica 1° marzo chiusura su tutto il territorio nazionale dei luoghi della cultura.
DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL               •    nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Milano, Padova, Parma, Pavia, Piacenza,             GU n.47 del 25-2-2020
CONSIGLIO DEI MINISTRI            Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, sono adottate le seguenti misure in materia di
25 FEBBRAIO 2020                  infrastrutture e trasporti:                                                                            https://www.gazzettauffi
                                      - sospensione esami idoneità presso le motorizzazioni civili periferiche ed accesso                ciale.it/atto/stampa/seri
                                          limitato ad esse (numero massimo giornaliero, ecc..).                                          e_generale/originario
                                      - possibilità di svolgere attività didattica a distanza per le Università.
                                      - Possibilità di riduzione dell’orario di apertura al pubblico negli Uffici giudiziari
                                      - Supporto dei sistemi sanitari locali presso gli Istituti penitenziari al fine di contenere la
                                          diffusione del contagio del Covid-19.
                                      -
                         Articolo 2: applicabilità, ad ogni rapporto di lavoro subordinato, della disciplina del “lavoro agile” in via
                         provvisoria fino al 15 marzo 2020 per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni
                         Emilia- Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi
                         residenti o domiciliati.

                         Articolo 3: conferma, fino al 1° marzo 2020, delle disposizioni contenute sia nel presente decreto sia

                                                                            5
nelle ordinanze adottate, il 23 febbraio 2020, dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle
                         Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto. Il 1° marzo 2020 è
                         anche la data di scadenza.
                         Articolo 1: misure di contenimento nei comuni della “zona rossa”:

                             •    Divieto di allontanamento e di accesso dal/al comune o dall'/all’area interessata da parte di tutti   GU n.52 del 1-3-2020
                                  gli individui.
                              • sospensione di manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura e di ogni forma di riunione      https://www.gazzettauffi
                                  in luogo pubblico o privato.                                                                          ciale.it/atto/stampa/seri
                              • sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado (università       e_generale/originario
                                  incluse).
                              • sospensione dei viaggi d'istruzione in Italia o all’estero e delle procedure pubbliche
                                  concorsuali.
                              • sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della
                                  cultura.
                              • sospensione delle attività degli Uffici pubblici ad esclusione di quelli che erogano servizi
                                  essenziali.
DECRETO DEL
                              • la chiusura di tutte le attività commerciali esclusi i servizi per l’acquisto di beni di prima
PRESIDENTE DEL
                                  necessità.
CONSIGLIO DEI MINISTRI
1 MARZO 2020                  • obbligo di accesso ai servizi pubblici essenziali condizionato all’utilizzo di dispositivi di
                                  protezione individuale.
                              • sospensione attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi
                                  essenziali, ivi inclusa l’attività veterinaria e quelle che possono essere svolte con modalità
                                  domiciliare o a distanza.
                         Articolo 2: misure di contenimento nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna e le province
                         Savona, Pesaro, Urbino, Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona:

                             •   sospensione (fino all’8 marzo 2020) degli eventi sportivi (salva la possibilità di svolgerli a porte
                                 chiuse) e divieto di trasferta per i tifosi residenti nelle suddette regioni.
                             •   Attività dei comprensori sciistici consentita con accesso agli impianti di trasporto limitata ad un
                                 terzo della capienza.
                             •   Sospensione degli eventi e attività di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso sino all’8
                                 marzo
                             •   Apertura dei luoghi di culto tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.

                                                                            6
•   Sospensione fino all’8 marzo dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e
        grado, comprese le Università e le Istituzioni di lata formazione. Sono esclusi i corsi di
        formazione specialistica dei medici e le attività tirocinanti delle professioni sanitarie.
    •   Apertura dei musei tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.
    •   Sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione di quelli svolte con
        valutazione curriculare e telematica e di quelle riguardanti il personale sanitario.
    •   Svolgimento delle attività di ristorazione (bar e pub inclusi) a condizione che il servizio sia
        espletato per i soli posti a sedere e tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei
        luoghi (distanza di almeno un metro tra clienti).
    •   Apertura delle attività commerciali evitando assembramenti e tenendo conto delle dimensioni e
        delle caratteristiche dei locali commerciali (distanza di almeno un metro tra clienti).
    •   Limitazione dell’accesso visitatori nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti.
    •   Sospensione concedi ordinari personale sanitario e tecnico.
    •   Privilegiare le modalità di collegamento remoto nello svolgimento di incontri e riunioni, con
        particolare riferimento alle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

Nelle province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona chiusura, nelle giornate di sabato e domenica,
delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri
commerciali (escluse farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari).

Nella sola Regione Lombardia e nella sola Provincia di Piacenza si applica la sospensione delle attività
sportive, palestre, piscine, centri benessere.

Articolo 3 misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale:

    •   Attività di prevenzione da parte del personale sanitario in linea con le indicazioni dell’OMS.
    •   Nelle scuole e nei luoghi di maggiore affollamento obbligo di informativa sulle misure di
        prevenzione e di igiene rese note dal Ministero della Salute.
    •   Obbligo di messa a disposizione di soluzioni disinfettanti nelle strutture del servizio sanitario e
        nei locali aperti al pubblico.
    •   Promozione delle attività di informazione da parte dei sindaci e delle associazioni di categoria
        sulle misure di prevenzione e di igiene rese note dal Ministero della Salute.
    •   Interventi straordinari per sanificare i mezzi di trasporto pubblico.
    •   Adozione di misure organizzative per l’espletamento delle procedure concorsuali pubbliche e

                                                  7
private (mantenimento della distanza di almeno un metro tra i partecipanti).
    •   Chiunque abbia soggiornato in zone a rischio epidemiologico oppure abbia transitato nei
        comuni della “zona rossa” negli ultimi 14 giorni, è obbligato a comunicarlo all’azienda sanitaria
        competente per il territorio.

Sulla base delle comunicazioni di cui al precedente periodo, gli operatori di sanità pubblica devono:

    •   Contattare telefonicamente, assumere informazioni e a loro volta informare chi ha comunicato
        la propria presenza nelle zone a rischio.
    •   Avviare le procedure di sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario
    •   In caso di necessità per la certificazione ai fini INPS, svolgere le attività nei riguardi del datore
        di lavoro di chi è in isolamento.
    •   Svolgere tutti gli accertamenti clinici richiesti e garantire altre informazioni nei confronti di chi è
        in isolamento.
    •   Informare gli interessati sull’importanza di garantire lo stato di isolamento per quattordici giorni
        dall'ultima esposizione: il divieto di contatti sociali, spostamenti e/o viaggi, l’obbligo di rimanere
        raggiungibile per le attività di sorveglianza.

In caso di comparsa dei sintomi la persona interessata deve indossare la mascherina, rimanere nella
sua stanza chiusa in attesa di un eventuale trasferimento in ospedale.

Articolo 4: introduce ulteriori misure sull’intero territorio nazionale:

    •   Possibilità di applicare, ad ogni rapporto di lavoro subordinato, la modalità del “lavoro agile” per
        la durata dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio
        2020. Gli obblighi informativi sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla
        documentazione resa disponibile sul sito INAIL
    •   Sospensione dei viaggi d'istruzione, visite guidate e uscite didattiche fino al 15 marzo 2020.
    •   Riammissione nelle scuole, fino al 15 marzo 2020 e dopo assenza di 5 giorni, esclusivamente
        con certificato medico.
    •   Possibilità di attivare modalità didattica a distanza per le scuole e Università con attività
        sospesa.
    •   Supporto dei sistemi sanitari locali presso gli Istituti penitenziari al fine di contenere la

                                                     8
diffusione del contagio del Covid-19.

                    Articolo 5: prevede che il Prefetto territorialmente competente debba assicurare l’esecuzione delle
                    misure del decreto, nonché monitorarne l’attuazione, anche avvalendosi delle forze dell’ordine.

                    Articolo 6: stabilisce che le misure del decreto valgono fino all’8 marzo 2020, ad esclusione di altre
                    date indicate nei singoli articoli. Infine, con il presente decreto cessano di produrre effetto i precedenti
                    DPCM del 23 e 25 febbraio 2020.

                    Il decreto introduce misure urgenti di sostegno per lavoratori, imprese e famiglie.
                    La maggior parte degli interventi sono riferibili alla “zona rossa”.                                             GU n.53 del 2-3-2020

                    Per quanto concerne il settore agricolo, interviene l’articolo 33:                                               https://www.gazzettauffi
DECRETO-LEGGE 2                                                                                                                      ciale.it/atto/stampa/seri
MARZO 2020, N. 9        •   concessione alle imprese agricole (ubicate in “zona rossa”) di mutui a tasso zero, della durata          e_generale/originario
                            non superiore a quindici anni, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in
MISURE URGENTI DI           essere al 31 gennaio 2020 (dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro). I criteri e le modalità     I LETTURA: Senato
SOSTEGNO PER                di concessione dei mutui sono definiti con un decreto ministeriale da adottarsi entro 30 giorni          della Repubblica
FAMIGLIE,                   dall’entrata in vigore della legge di conversione.                                                       (Assegnato 5ª
LAVORATORI E            •   La subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite      Commissione Bilancio)
IMPRESE                     al COVID-19, costituisce pratica sleale commerciale vietata ai sensi della direttiva (UE)
CONNESSE                    2019/633.
ALL'EMERGENZA           •   Il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al
EPIDEMIOLOGICA DA           precedente periodo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 a
COVID-19.                   euro 60.000,00.

                    Misure in materia di lavoro (articoli 13-17) valide per la “zona rossa”:

                        •   Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario.
                        •   Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa
                            integrazione straordinaria.
                        •   Cassa integrazione in deroga.
                        •   Indennità lavoratori autonomi (importo massimo 500 euro e validità tre mesi).
                        •   Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

                                                                       9
Altre misure valide per la “zona rossa”:
                              • Articolo 4: sospensione temporanea (fino al 30 aprile 2020) dei pagamenti per le utenze.
                              • Articolo 5: Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
                                 e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30
                                 aprile 2020.
                              • Articolo 6: sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate dei mutui agevolati concessi
                                 da Invitalia con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e corrispondente allungamento
                                 della durata dei piani di ammortamento.
                              • Articolo 7: Sospensione (fino al 30 aprile 2020) dei termini per versamenti assicurativi e alle
                                 camere di commercio.
                              • Articolo 8: Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-
                                 alberghiero.
                              • Articolo 25: Fondo Garanzia PMI. Per la durata di dodici mesi, in favore delle piccole e medie
                                 imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, la copertura del Fondo di garanzia per
                                 le PMI di cui all’articolo 2 comma 100 della legge 23/12/1996 n. 662 (Fondo ICE di garanzia
                                 per assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore
                                 delle piccole e medie imprese) è concessa, a titolo gratuito per un importo massimo garantito
                                 per singola impresa di 2.500.000 euro.

                         Altre misure:
                              • Articolo 27: il Fondo SIMEST (concessione contributi ai programmi di penetrazione
                                  commerciale) è incrementato di euro 350 milioni per l’anno 2020.
                              • Articolo 30: Carta della famiglia. Per l'anno 2020, nelle regioni nel cui territorio è ricompreso
                                  quello dei comuni rientranti nella “zona rossa” La carta della famiglia, di cui all'articolo 1,
                                  comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è destinata alle famiglie con almeno un
                                  figlio a carico.
DECRETO DEL              Articolo 1: Misure di contenimento sull’intero territorio nazionale:                                          GU n.55 del 4-3-2020
PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI       •   Sospensione di congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale   https://www.gazzettauffi
4 MARZO 2020                     sanitario.                                                                                            ciale.it/atto/serie_gener
                             •   Sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli            ale/caricaDettaglioAtto/
                                 cinematografici e teatrali, tali da non consentire la distanza interpersonale di un metro.            originario?atto.dataPub
                             •   Sospensione degli eventi sportivi (salva la possibilità di svolgerli a porte chiuse)                  blicazioneGazzetta=20

                                                                          10
•   Sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado (università      20-03-
        inclusa) fino al 15 marzo.                                                                             04&atto.codiceRedazio
    •   Sospensione dei viaggi d'istruzione, visite guidate e uscite didattiche.                               nale=20A01475&elenco
    •   Riammissione nelle scuole (fermo restando quanto previsto in termini di sospensione) dopo              30giorni=true
        assenza di 5 giorni, esclusivamente con certificato medico.
    •   Possibilità di svolgere attività didattiche a distanza.
    •   Possibilità dell’applicazione della disciplina del “lavoro agile” in via automatica ad ogni rapporto
        di lavoro subordinato.
    •   Supporto dei sistemi sanitari locali presso gli Istituti penitenziari al fine di contenere la
        diffusione del contagio del Covid-19.

Articolo 2: Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

    •   Misure di prevenzione da parte del personale sanitario adottate in linea con le indicazioni
        dell’OMS.
    •   È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche di
        evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare
        comunque luoghi affollati.
    •   Esposizione presso scuole, uffici e ambienti aperti al pubblico, delle informazioni sulle misure
        di prevenzione igienico sanitarie.
    •   Promozione delle attività di informazione da parte dei sindaci e delle associazioni di categoria
        sulle misure di prevenzione e di igiene rese note dal Ministero della Salute.
    •   Raccomandazione ai comuni ed enti territoriali di offrire attività ricreative individuali in luoghi
        all’aperto.
    •   Raccomandazione per le strutture del servizio sanitario e nei locali aperti al pubblico, di. messa
        a disposizione di soluzioni disinfettanti.
    •   Garantire la distanza di un metro tra i partecipanti nello svolgimento delle procedure
        concorsuali pubbliche.
    •   Interventi straordinari per sanificare i mezzi di trasporto pubblico.
    •   Obbligo di comunicazione all’azienda sanitaria competente per il territorio per chiunque abbia
        soggiornato in zone a rischio epidemiologico oppure abbia transitato nei comuni della “zona
        rossa” negli ultimi 14 giorni.

                                                  11
Sulla base delle comunicazioni di cui al precedente periodo, gli operatori di sanità pubblica devono:

                            •    Contattare telefonicamente, assumere informazioni e a loro volta informare chi ha comunicato
                                 la propria presenza nelle zone a rischio.
                            •    Avviare le procedure di sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario
                            •    In caso di necessità per la certificazione ai fini INPS, svolgere le attività nei riguardi del datore
                                 di lavoro di chi è in isolamento.
                            •    Svolgere tutti gli accertamenti clinici richiesti e garantire altre informazioni nei confronti di chi è
                                 in isolamento.
                            •    Informare gli interessati sull’importanza di garantire lo stato di isolamento per quattordici giorni
                                 dall'ultima esposizione: il divieto di contatti sociali, spostamenti e/o viaggi, l’obbligo di rimanere
                                 raggiungibile per le attività di sorveglianza.

                        In caso di comparsa dei sintomi la persona interessata deve indossare la mascherina, rimanere nella
                        sua stanza chiusa in attesa di un eventuale trasferimento in ospedale.

                        Articolo 3: Monitoraggio delle misure:

                        Spetta al Prefetto territorialmente competente il monitoraggio dell’attuazione delle misure previste dal
                        presente decreto da parte delle amministrazioni competenti.

                        Articolo 4: disposizioni finali:

                        Salvo indicazioni specifiche sulle singole misure, le disposizioni del Decreto si applicano dalla data di
                        entrata in vigore del provvedimento e fino al 3 aprile 2020.
DELIBERA DEL            Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario                  GU n.57 del 6-3-2020
CONSIGLIO DEI           connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
MINISTRI 5 MARZO 2020   La Delibera prevede ulteriori 100 milioni di euro stanziati sul Fondo per le emergenze nazionali, così             https://www.gazzettauffi
                        come deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (Stato di emergenza).                               ciale.it/atto/serie_gener
                                                                                                                                           ale/caricaDettaglioAtto/
                                                                                                                                           originario?atto.dataPub
                                                                                                                                           blicazioneGazzetta=20
                                                                                                                                           20-03-
                                                                                                                                           06&atto.codiceRedazio

                                                                            12
nale=20A01500&elenco
                                                                                                                                         30giorni=true
                         Articolo 1: Misure di contenimento regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza,               GU n.59 del 8-3-2020
                         Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli,
                         Padova, Treviso, Venezia:                                                                                       https://www.gazzettauffi
                                                                                                                                         ciale.it/atto/vediMenuH
                             •   evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al           TML?atto.dataPubblica
                                 presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per comprovate esigenze         zioneGazzetta=2020-
                                 lavorative (è consentito il rientro presso il proprio domicilio).                                       03-
                             •   ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è               08&atto.codiceRedazio
                                 fortemente raccomandato restare a casa e contattare il medico.                                          nale=20A01522&tipoSe
                             •   Per i soggetti in quarantena o positivi al virus, divieto assoluto di mobilità dalla propria            rie=serie_generale&tipo
                                 abitazione.                                                                                             Vigenza=originario
                             •   Sospensione degli eventi sportivi (salva la possibilità di svolgerli a porte chiuse).
                             •   Promozione da parte dei datori di lavoro pubblici e privati la fruizione da parte dei lavoratori di
                                 concedi e ferie, fermo restando la possibilità di attivare il lavoro agile (smart working).
DECRETO DEL                  •   Chiusura impianti sciistici, cinema, teatri, musei, luoghi della cultura, pub, scuole di ballo, sale
PRESIDENTE DEL                   giochi, sospensione di tutte le manifestazioni organizzate e degli eventi in luogo pubblico e
CONSIGLIO DEI MINISTRI           privato.
8 MARZO 2020                 •   Chiusura scuole di ogni ordine e grado e sospensione procedure concorsuali pubbliche.
                             •   Apertura dei luoghi di culto condizionata al rispetto della distanza interpersonale di 1 metro.
                             •   Le attività di ristorazione e bar sono consentite dalla ore 6.00 alle ore 18.00 con il rispetto della
                                 distanza interpersonale di 1 metro (sanzione della sospensione dell'attività in caso di
                                 violazione).
                             •   Le attività commerciali (ad esclusione di quelle al punto precedente) sono consentite a
                                 condizione che sia garantito con il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro. In presenza
                                 di strutture non adeguate a garantire tale distanza le attività commerciali devono essere
                                 sospese.
                             •   Chiusura centri commerciali nelle giornate festive e prefestive ad eccezione delle farmacie e
                                 dei negozi di generi alimentari.
                             •   Sospensione di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri
                                 termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di
                                 assistenza), centri culturali-ricreativi- sociali.
                             •   Sospensione dei congedi ordinari per il personale sanitario e degli esami idoneità patenti di

                                                                           13
guida da espletarsi presso le sedi periferiche della motorizzazione civile.

Articolo 2: misure per il contenimento sull’intero territorio nazionale:
     • Sospensione riunioni, meeting e convegni dove è coinvolto il personale sanitario.
     • Sospensione eventi e spettacoli di qualsiasi natura (inclusi cinema, teatri).
     • sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della
         cultura.
     • Sospensione attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo,
         discoteche e locali assimilati (sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione).
     • Le attività di ristorazione e bar sono consentite a condizione che sia garantito con il rispetto
         della distanza interpersonale di 1 metro (sanzione della sospensione dell'attività in caso di
         violazione).
     • sospensione degli eventi sportivi (salva la possibilità di svolgerli a porte chiuse).
     • Sospensione fino al 15 marzo delle scuole di ogni ordine e grado.
     • Sospensione dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate, gemellaggi, ecc..
     • Possibilità di attivare modalità didattica a distanza per le scuole e Università di ogni ordine e
         grado.
     • Divieto per gli accompagnatori di pazienti di rimanere nelle sale di attesa del pronto soccorso.
     • Possibilità di applicare, ad ogni rapporto di lavoro subordinato, la modalità del “lavoro agile” per
         la durata dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio.
     • E raccomandato ai datori di lavoro, qualora possibile, di favorire la fruizione di periodi di
         congedo ordinario o di ferie.
     • Supporto dei sistemi sanitari locali presso gli Istituti penitenziari al fine di contenere la
         diffusione del contagio. I colloqui visivi svolti in modalità telefonica o video.
     • Apertura dei luoghi di culto condizionata al rispetto della distanza interpersonale di 1 metro.
     • Per i soggetti in quarantena o positivi al virus, divieto assoluto di mobilità dalla propria
         abitazione.

Articolo 3: misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale:
     • Misure di prevenzione da parte del personale sanitario adottate in linea con le indicazioni
         dell’OMS ed applicazione misure disinfezione in linea con il Ministero della salute.
     • È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche di
         evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare
         comunque luoghi affollati.

                                                  14
•    Si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi
         strettamente necessari.
     • Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è
         fortemente raccomandato restare a casa e contattare il medico.
     • Promozione delle attività di informazione da parte dei sindaci e delle associazioni di categoria
         sulle misure di prevenzione e di igiene rese note dal Ministero della Salute.
     • Messa a disposizione di soluzioni disinfettanti nelle strutture del servizio sanitario e nei locali
         aperti al pubblico.
     • Garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro nelle procedure concorsuali.
     • Interventi straordinari di sanificazione dei mezzi , anche a lunga percorrenza, da adottare da
         parte delle aziende di trasporto pubblico.
     • Chiunque abbia soggiornato in zone a rischio epidemiologico negli ultimi 14 giorni, è obbligato
         a comunicarlo all’azienda sanitaria competente per il territorio.
Gli operatori sanitari, sulla base delle comunicazioni di cui al punto precedente, provvedono alla
prescrizione della permanenza domiciliare ed attivano le procedure necessarie, tra cui:
     • Contattare telefonicamente, assumere informazioni e a loro volta informare chi ha comunicato
         la propria presenza nelle zone a rischio.
     • Avviare le procedure di sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario
     • In caso di necessità per la certificazione ai fini INPS, svolgere le attività nei riguardi del datore
         di lavoro di chi è in isolamento.
     • Svolgere tutti gli accertamenti clinici richiesti e garantire altre informazioni nei confronti di chi è
         in isolamento.
     • Informare gli interessati sull’importanza di garantire lo stato di isolamento per quattordici giorni
         dall'ultima esposizione: il divieto di contatti sociali, spostamenti e/o viaggi, l’obbligo di rimanere
         raggiungibile per le attività di sorveglianza.

In caso di sintomi la persona in sorveglianza deve avvertire immediatamente il medico, indossare la
mascherina, rimanere nella propria stanza

Articolo 4: monitoraggio delle misure

Spetta al Prefetto territorialmente competente il monitoraggio dell’attuazione delle misure previste dal
presente decreto da parte delle amministrazioni competenti.

                                                   15
Articolo 5: disposizioni finali:

                             •    Le disposizioni del decreto producono effetto fino all’8 aprile 2020 (salvo indicazioni diverse
                                  per specifiche misure indicate nel decreto).
                             •    Dalla data di entrata in vigore del provvedimento, cessano di produrre effetti i decreti del
                                  Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo e 4 marzo 2020.

                         Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e                         GU n.60 del 8-3-2020
                         contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria.
                             • Art.1. Differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili,               https://www.gazzettauffi
                                penali, tributari e militari.                                                                             ciale.it/atto/vediMenuH
                             • Art. 2 Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne                  TML?atto.dataPubblica
                                gli effetti in materia di giustizia.                                                                      zioneGazzetta=2020-
DECRETO-LEGGE 8
MARZO 2020, N. 11            • Art. 3. Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne                 03-
                                gli effetti in materia di giustizia amministrativa.                                                       08&atto.codiceRedazio
                             • Art. 4. Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne                 nale=20G00029&tipoSe
                                gli effetti in materia di giustizia contabile.                                                            rie=serie_generale&tipo
                             • Art. 5-6. Invarianza finanziaria ed Entrata in vigore.                                                     Vigenza=originario

                         Direttiva ai prefetti per l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”..
                         La direttiva prevede:
                                                                                                                                          https://www.interno.gov
                         1) La convocazione immediata, anche da remoto, dei Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza
                                                                                                                                          .it/it/speciali/coronavirus
                         pubblica, per l’assunzione delle necessarie misure di coordinamento.
                         2) Indicazioni specifiche per i controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in
                         entrata e in uscita e all’interno dei territori “a contenimento rafforzato”:
DIRETTIVA N. 14606 DEL
                         a) gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o
MINISTRO DELL’INTERNO
                         per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta
DEL 8/03/2020
                         stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che non
                         ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono
                         risultate positive al virus.
                         b) I controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le
                         grandi infrastrutture del sistema dei trasporti. Per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità
                         principale, la polizia stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte

                                                                            16
autodichiarazioni. Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria anche dall’Arma dei
                         carabinieri e dalle polizie municipali.
                         c) Per quanto concerne il trasporto ferroviario, la Polizia ferroviaria curerà, con la collaborazione del
                         personale delle ferrovie dello Stato, delle autorità sanitarie e della Protezione civile, la canalizzazione
                         dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni al fine di consentire le verifiche speditive sullo stato
                         di salute dei viaggiatori anche attraverso apparecchi “termoscan”. Inoltre saranno attuati controlli sui
                         viaggiatori acquisendo le autodichiarazioni.
                         d) Negli aeroporti delle aree dei territori “a contenimento rafforzato”, i passeggeri in partenza saranno
                         sottoposti al controllo, oltre che del possesso del titolo di viaggio, anche della prescritta
                         autocertificazione. Analoghi controlli verranno effettuati nei voli in arrivo nelle predette aree. Restano
                         esclusi i passeggeri in transito.
                         e) Per i voli Schengen ed extra Schengen in partenza, le autocertificazioni saranno richieste
                         unicamente per i residenti o domiciliati nei territori soggetti a limitazioni. Nei voli Schengen ed extra
                         Schengen in arrivo, i passeggeri dovranno motivare lo scopo del viaggio all’atto dell’ingresso.
                         f) Analoghe controlli verranno adottati a Venezia per i passeggeri delle navi di crociera che non
                         potranno sbarcare per visitare la città ma potranno transitare unicamente per rientrare nei luoghi di
                         residenza o nei paesi di provenienza.
                         3) La veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli.
                         4) La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella indicata dal dpcm 8 marzo 2020
                         (articolo 650 del codice penale: inosservanza di un provvedimento di un’autorità), salvo che non si
                         possa configurare un’ipotesi più grave.
                         A questo proposito, al fine di fornire al pubblico un'informazione non solo corretta ma quanto più
                         esaustiva possibile, il personale operante provvederà anche a informare gli interessati sulle più gravi
                         conseguenze sul piano penale di un comportamento, anche solo colposo, non conforme alle previsioni
                         del dpcm che possono portare a configurare ipotesi di reato.
                         https://www.interno.gov.it/sites/default/files/direttiva_ministro_interno_08032020.pdf

                         Modulo autodichiarazione degli spostamenti
                         https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo_autodichiarazione_spostamenti.pdf
NOTA ESPLICATIVA AL
DPCM 8 MARZO 2020        NOTA ESPLICATIVA AL DPCM 8 MARZO 2020
MINISTERO DEGLI AFFARI   Con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, si precisa quanto

                                                                            17
ESTERI E DELLA           segue
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE.          TRANSFRONTALIERI
                         Le limitazioni introdotte oggi non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro. Salvo che
                         siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus, i transfrontalieri potranno quindi
                         entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli
                         interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa
                         una dichiarazione che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli.

                         MERCI
                         Le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati. Il trasporto delle merci è considerato come
                         un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai
                         territori interessati e spostarsi all'interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o
                         prelievo delle merci.

                         Articolo 1. Le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020            GU n.62 del 9-3-2020
                         sono estese all'intero territorio nazionale.

                         Articolo 2. Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi               https://www.gazzettauffi
DECRETO DEL              pubblici o aperti al pubblico.                                                                                        ciale.it/atto/serie_gener
PRESIDENTE DEL                                                                                                                                 ale/caricaDettaglioAtto/
CONSIGLIO DEI MINISTRI   Articolo 3. Sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi             originario?atto.dataPub
9 MARZO 2020             pubblici o privati. Possibilità di utilizzare gli impianti sportivi a porte chiuse per gli allenamenti degli atleti   blicazioneGazzetta=20
                         professionisti e non professionisti riconosciuti dal CONI.                                                            20-03-
                                                                                                                                               09&atto.codiceRedazio
                         Articolo 4. Reca le disposizioni finali, prevedendo che le misure abbiano efficacia dalla entrata in vigore           nale=20A01558&elenco
                         del Decreto e fino al 3 aprile 2020.                                                                                  30giorni=false

                                                                              18
Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza       GU n.62 del 9-3-2020
                    COVID-19.
                                                                                                                                https://www.gazzettauffi
                    Articolo 1. Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi   ciale.it/atto/serie_gener
                    di lavoro autonomo a personale sanitario.                                                                   ale/caricaDettaglioAtto/
                                                                                                                                originario?atto.dataPub
                    Articolo 2. Misure urgenti per l'accesso del personale sanitario e dei medici al Servizio sanitario
                                                                                                                                blicazioneGazzetta=20
                    nazionale.
                                                                                                                                20-03-
                    Articolo 3. Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti del SSN.      09&atto.codiceRedazio
                                                                                                                                nale=20G00030&elenc
                    Articolo 4. Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera     o30giorni=false
                    scelta.
                    Articolo 5. Incremento delle ore della specialistica ambulatoriale.
                    Articolo 6. Disposizioni urgenti in materia di volontariato.
DECRETO-LEGGE 9
                    Articolo 7 Sorveglianza sanitaria.
MARZO 2020, N. 14
                    Articolo 8. Unità speciali di continuità assistenziale.
                    Articolo 9. Assistenza a persone e alunni con disabilità.
                    Articolo 10. Disposizioni per garantire l'utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia.
                    Articolo 11. Misure di semplificazione per l'acquisto di dispositivi medici.
                    Articolo 12. Disposizioni per l'acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria.
                    Articolo 13. Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario.
                    Articolo 14. Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale,
                    Articolo 15. Sanzioni amministrative.
                    Articoli 16-17. Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano e disposizioni
                    finanziarie.

                                                                       19
Articolo 1:
                                                                                                                                            GU n.64 del 11-3-2020
                             •   sospensione attività commerciali al dettaglio ad eccezione di quelle individuate nell’Allegato 1
                                 del Decreto siano esse di piccole, medie e grandi dimensioni anche nei centri commerciali,                 https://www.gazzettauffi
                                 purchè sia consentito l’accesso alle sole attività commerciali indicate nell’Allegato. Chiusi i            ciale.it/atto/vediMenuH
                                 mercati salvo per la vendita di prodotti alimentari.                                                       TML?atto.dataPubblica
                             •   Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. In ogni caso garantita la             zioneGazzetta=2020-
                                 distanza di sicurezza di 1 metro.                                                                          03-
                             •   Chiusura per tutta la ristorazione ad eccezione della vendita a domicilio, delle mense e del               11&atto.codiceRedazio
                                 catering continuativo su base contrattuale nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per             nale=20A01605&tipoSe

                                 l'attività di confezionamento che di trasporto. Aperti anche i rivenditori di generi alimentari            rie=serie_generale&tipo
                                                                                                                                            Vigenza=originario
DECRETO DEL                      all’interno di autostrade, stazioni ferroviarie, aeroporti, ospedali sempre nel rispetto della
PRESIDENTE DEL                   distanza interpersonale di sicurezza.
CONSIGLIO DEI
MINISTRI 11 MARZO 2020       •   Sospensione attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse
                                 da quelle individuate nell'Allegato 2.
                             •   Aperti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di
                                 trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
                             •   I trasporti restano garantiti fatta salva la possibilità per le Regioni di provvedere alla riduzione e
                                 alla soppressione dei servizi erogati da aziende di trasporto locale e per Ministero dei Trasporti
                                 di provvedere alla riduzione del traffico automobilistico interregionale e del trasporto ferroviario,
                                 areo e marittimo sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi
                                 essenziali.
                             •   Le pubbliche amministrazioni, fatto salvo quanto previsto dai precedenti provvedimenti su ferie
                                 e concedi, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile

                                                                            20
del proprio personale dipendente e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
    •   Per le attività produttive e professionali si raccomanda:
              -   Massimo utilizzo lavoro agile.
              -   Incentivazione ferie e congedi retribuiti.
              -   Sospensione attività reparti aziendali non indispensabili alla produzione
              -   Assunzione di protocolli anti contagio e ove non possibile il rispetto della distanza
                  interpersonale di 1 metro, l’utilizzo di strumenti di protezione individuale.
              -   Incentivate operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.
              -   Limitare al massimo gli spostamenti tra reparti
              -   Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo del lavoro agile.

Articolo 2. Le disposizioni del decreto si applicano dal 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo
2020. Infine, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, cessano di produrre effetti le
misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.

                                                Allegato 1
                                     COMMERCIO AL DETTAGLIO
    -   Ipermercati
    -   Supermercati
    -   Discount di alimentari
    -   Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
    -   Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
    -   Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le
        telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

                                                   21
-   Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati
    (codici ateco: 47.2)
-   Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati Commercio al
    dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati
    (codice ateco:47.4)
-   Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
-   Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
-   Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
-   Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
-   Farmacie
-   Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione
    medica
-   Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
-   Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
-   Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
-   Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
-   Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
-   Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini Commercio al
    dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
-   Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
-   Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
-   Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
-
                                           Allegato 2
                                   SERVIZI PER LA PERSONA

-     Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
-     Attività delle lavanderie industriali
-     Altre lavanderie, tintorie.
-     Servizi di pompe funebri e attività connesse.

                                               22
ORDINANZE PROTEZIONE CIVILE
PROVVEDIMENTO                                        SPECIFICHE                                                           ITER
                       Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza
                       relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
                       derivanti da agenti virali trasmissibili.                                      Gazzetta Ufficiale n.32 dell'8 febbraio 2020
ORDINANZA
PROTEZIONE CIVILE
                                                                                                      http://www.protezionecivile.gov.it/documents/2
N.630 DEL 3 FEBBRAIO   Coordinamento degli interventi, Comitato tecnico scientifico, Deroghe,         0182/989700/Ocdpc+n+630+3+febbraio+2020
2020.                  Procedure di approvazione dei progetti, Trattamento dati personali,            /dec616d1-7cc7-4255-ab50-b26241a2180d
                       Clausola di salvaguardia delle Province autonome di Trento e Bolzano,
                       Copertura finanziaria

                                                                                                      Gazzetta Ufficiale n.33 del 10 febbraio 2020
ORDINANZA              Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza
PROTEZIONE CIVILE      relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie             http://www.protezionecivile.gov.it/documents/2
N.631 DEL 6 FEBBRAIO   derivanti da agenti virali trasmissibili.                                      0182/1122692/Ocdpc+631+del+6+febbraio+2
2020.                                                                                                 020/682fec2b-e1e7-4720-8a8b-
                       Rientro studenti dalle aree a rischio.                                         ac8da2391739

                                                                      23
Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2020
ORDINANZA
PROTEZIONE CIVILE N.
633 DEL 12 FEBBRAIO      Rientro studenti dalle aree a rischio.                                        http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazi
2020.                                                                                                  one-trasparente/provvedimenti/-/content-
                                                                                                       view/view/1214181

ORDINANZA                                                                                              Gazzetta Ufficiale n.44 del 22 febbraio 2020
PROTEZIONE CIVILE N.     Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo
635 DEL 13 FEBBRAIO                                                                                    http://www.protezionecivile.gov.it/documents/2
                         n.1/2018, Apertura di contabilità speciale intestata al Segretario            0182/989700/Ocdpc+635+13+febbraio+2020/
2020.                    generale del Ministero della salute.                                          b783b5d9-5fbd-4e1a-be71-36ce8044be79
                                                                                                       Gazzetta Ufficiale n.48 del 26 febbraio 2020
ORDINANZA
PROTEZIONE CIVILE N.     Ulteriori attribuzioni al Soggetto attuatore del Ministero della salute,      http://www.protezionecivile.gov.it/documents/2
637 DEL 21 FEBBRAIO      Incremento del personale medico, Attività del volontariato di protezione      0182/1122692/Ocdpc+n.+637+del+21+febbrai
2020.                    civile, Copertura finanziaria.                                                o+2020/b649a183-c245-4fe5-a4c5-
                                                                                                       a6af0fe42c09.
                                                                                                       Gazzetta Ufficiale n.48 del 26 febbraio 2020
ORDINANZA
PROTEZIONE CIVILE N.     Modifiche all’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della       http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazi
N.638 DEL 22 FEBBRAIO    protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.                                 one-trasparente/provvedimenti/-/content-
2020.                                                                                                  view/view/1215653
                                                                                                       Gazzetta Ufficiale n.48 del 26 febbraio 2020

ORDINANZA                Ulteriori disposizioni in materia di acquisizioni dei dispositivi di          http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazi
                                                                                                       one-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-
PROTEZIONE CIVILE N.     protezione individuale, Modifiche all’articolo 3 dell’ordinanza del Capo
N. 639 DEL 25 FEBBRAIO                                                                                 /asset_publisher/default/content/ocdpc-n-639-
                         del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020,          del-25-febbraio-2020-ulteriori-interventi-
2020.                    Apertura di contabilità speciali intestate ai Soggetti attuatori, Donazioni   urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-
                         ed atti di liberalità, Province autonome di Trento e Bolzano.                 emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-
                                                                                                       connesso-a
ORDINANZA                Sorveglianza epidemiologica, Sorveglianza microbiologica,                     Gazzetta Ufficiale n.50 del 28 febbraio 2020.
PROTEZIONE CIVILE N.     Sorveglianza delle caratteristiche cliniche, Condivisione dei dati,

                                                                         24
N. 640 DEL 27 FEBBRAIO   Province autonome di Trento e Bolzano, Oneri.                                http://www.protezionecivile.gov.it/documents/2
2020.                                                                                                 0182/823803/OCDPC+N.+640+del+27+febbra
                                                                                                      io+2020.pdf/a329a393-fcaa-4982-9f29-
                                                                                                      9efae47e1342
                                                                                                      Gazzetta Ufficiale n.50 del 28 febbraio 2020
ORDINANZA
PROTEZIONE CIVILE N.     Ulteriori disposizioni in materia di acquisizioni di dispositivi, Utilizzo
                                                                                                      http://www.protezionecivile.gov.it/documents/2
641 DEL 28 FEBBRAIO      dispositivi di protezione individuale, Modifica all’ordinanza del Capo del
                                                                                                      0182/989700/ocdpc+641+del+28+febbraio+20
2020.                    Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020, Oneri.     20/d58473d3-3e39-4d2b-9087-2b6c3f0a256b
                                                                                                      Gazzetta Ufficiale n.53 del 2 marzo 2020

                                                                                                      http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazi
ORDINANZA
                                                                                                      one-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-
PROTEZIONE CIVILE N.
                         Sospensione dei mutui.                                                       /asset_publisher/default/content/ocdpc-n-642-
642 DEL 29 FEBBRAIO
                                                                                                      del-29-febbraio-2020-ulteriori-interventi-
2020.
                                                                                                      urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-
                                                                                                      emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-
                                                                                                      connesso-a
                                                                                                      Gazzetta Ufficiale n.53 del 2 marzo 2020
ORDINANZA
                         Esigenze del Dipartimento della protezione civile e del Soggetto             http://www.protezionecivile.gov.it/documents/2
PROTEZIONE CIVILE N.
                         attuatore del Ministero della Salute.                                        0182/1122692/Ordinanza+n.643+del+1+marz
643 DEL1 MARZO 2020.
                                                                                                      o+2020/e9e0e5a2-f203-4c7b-ad5a-
                                                                                                      4a2d3b246d5e
                                                                                                      Gazzetta Ufficiale n. 56 del 5 marzo 2020

                                                                                                      http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazi
ORDINANZA                Attivazione della “Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario per il      one-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-
PROTEZIONE CIVILE N.     coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti             /asset_publisher/default/content/ocdpc-n-644-
643 DEL 4 MARZO 2020.    Sanitari Regionali in caso di emergenza nazionale.                           del-4-marzo-2020-ulteriori-interventi-urgenti-
                                                                                                      di-protezione-civile-in-relazione-all-
                                                                                                      emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-
                                                                                                      connesso-all-i

                                                                       25
In corso di pubblicazione nella Gazzetta
ORDINANZA
                                                                                                        Ufficiale
PROTEZIONE CIVILE
N.645 DELL'8 MARZO      Potenziamento servizio 1500, incremento del personale medico                    http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazi
2020
                                                                                                        one-trasparente/provvedimenti/-/content-
                                                                                                        view/view/1226147
                        Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza
                        relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti
                        da agenti virali trasmissibili

                        Articolo1
                        1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del
                        Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 si applicano alle sole
                        persone fisiche, come letteralmente indicato nel medesimo decreto. E’
                        esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a      In corso di pubblicazione nella Gazzetta
                                                                                                        Ufficiale
ORDINANZA               tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate. Quanto previsto dal
PROTEZIONE CIVILE N.    medesimo articolo 1, comma 1, lettera a) non vieta alle persone fisiche
                                                                                                        http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazi
646 DELL'8 MARZO 2020   gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di       one-trasparente/provvedimenti/-/content-
                        necessità o per motivi di salute, nonché lo svolgimento delle                   view/view/1226134
                        conseguenti attività.

                        2. L’articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del
                        Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 non prevede limitazioni all’attività
                        degli uffici pubblici, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2,
                        comma 1, lettera r) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
                        3. Le Regioni con propri provvedimenti danno applicazione alle
                        disposizioni di cui alla presente ordinanza.
                        Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza    In corso di pubblicazione nella Gazzetta
ORDINANZA                                                                                               Ufficiale
                        relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
PROTEZIONE CIVILE N.                                                                                    http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazi
648 DEL 9 MARZO 2020    derivanti da agenti virali trasmissibili                                        one-trasparente/provvedimenti/-/content-
                                                                                                        view/view/1227569

                                                                       26
Puoi anche leggere