CITTA' DI AGNONE - Comune di Agnone
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CITTA’ DI AGNONE (PROVINCIA DI ISERNIA) REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO Approvato con Delibera del Consiglio Comunale del 28 novembre 2018 n° 54 Pubblicato all’Albo On-line del Comune dall’11.1.2019 al 26.11.2019 INDICE Art. 1 – Principi Art. 2 – Ambito di applicazione Art. 3 – Procedure per l’installazione degli apparecchi da gioco e per l’apertura di sale dedicate Art. 4 – Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco Art. 5 – Orari di esercizio delle attività Art. 6 – Requisiti strutturali dei locali dedicati Art. 7 – Attività degli spazi per il gioco con vincita in denaro Art. 8 – Apparecchi per il gioco con vincita in denaro installati in altri esercizi Art. 9 – Esercizi autorizzati ai sensi dell’articolo 88 del TULPS Art. 10 – Modalità di esercizio dell’attività ed informazioni alla clientela Art. 11 – Ulteriori misure di contenimento del fenomeno Art. 12 – Sanzioni Appendice: Glossario – Definizioni ***** ART.1 PRINCIPI 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività concernenti l’esercizio di giochi leciti autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. (TULPS), nonché in base alle ulteriori norme attuative statali. 2. Il presente Regolamento è attuativo delle disposizioni contenute nella legge della Regione Molise n. 20 del 17 dicembre 2016. 3. Nel rispetto delle disposizioni statali e regionali poste a disciplina della materia, il presente regolamento s’informa ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevenzione del gioco “problematico”, definito dalla quinta edizione del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5) come “disturbo da gioco d'azzardo lieve” - comportamento che, con l'aumento sia del tempo trascorso giocando sia delle spese e delle energie dedicate al gioco, mette a rischio la salute psicofisica e relazionale a livello familiare, economico, lavorativo e sociale dell’individuo -il quale può avere un'evoluzione prognostica negativa con i correlati neuro-psicobiologici della dipendenza verso un gioco “patologico” (GAP), inquadrato dal DSM-5 come “disturbo da gioco d'azzardo da moderato a grave” e connotato dal desiderio incontrollabile di giocare e da sintomi di astinenza, con danni economici e relazionali rilevanti; b) promozione del gioco responsabile e contrasto al rischio di diffusione sul territorio dei fenomeni di dipendenza, che comportano conseguenze pregiudizievoli nella vita personale e familiare dei 1
giocatori e delle loro famiglie, nonché maggiori costi sociali per la collettività sostenuti dai servizi sociali comunali e dal Servizio Sanitario Nazionale, chiamati a fronteggiare le situazioni di disagio personali, familiari e sociali connesse alla ludopatia; c) salvaguardia del centro storico cittadino, tutela del contesto urbano e della sicurezza, della viabilità, dell'inquinamento acustico, dei vincoli di destinazione urbanistica dei locali e delle aree che ospitano le attività di gioco, nonché tutela della salute della popolazione residente e particolarmente delle fasce più deboli e vulnerabili; d) contemperamento delle esigenze di rispetto della libera iniziativa economica e di tutela della concorrenza sancite dalla Costituzione e dall’Unione Europea con il potere-dovere dell’Ente locale di salvaguardare valori costituzionali fondamentali, quali la salute e la quiete pubblica; e) tutela dei minori; f) tutela degli anziani; g) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d’azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell’ottica di prevenire il gioco d’azzardo patologico; h) contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall’assiduità al gioco d’azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di auto segregazione dalla vita di relazione e affettiva. ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE 1. in relazione all'art.1, sono oggetto del presente Regolamento: a) i procedimenti amministrativi per l’apertura, il trasferimento di sede, le variazioni e la cessazione delle attività imprenditoriali connesse all’intrattenimento mediante tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro, con esclusione di quelle esplicitamente indicate al seguente comma 2; b) l'installazione e la gestione, in particolare, degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera “c-bis” del TULPS, (“Ticket Redemption”), limitatamente ai fruitori di età minore ad anni 16, al fine di disincentivare l'accesso al gioco di pura alea ai soggetti in crescita, promuoverne le abilità fisiche mentali e strategiche, valorizzare l'aspetto ludico del gioco e la socializzazione, favorire la diffusione di un atteggiamento critico e consapevole del rischio di compulsività; c) i requisiti strutturali e igienico-sanitari dei locali, la dotazione di parcheggi, l'identificazione di ulteriori luoghi sensibili oltre a quelli già individuati dalla Regione, i divieti e le prescrizioni per l'esercizio delle attività di gioco, la scelta di un logo comunale che individui gli esercizi che non ospitano apparecchi per il gioco, la vigilanza e le sanzioni. 2. Non sono disciplinati dal presente regolamento: - gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera “a” TULPS, elettromeccanici e privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie; - gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera “c” TULPS, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro; - gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera “c-bis” TULPS, differenti dagli apparecchi di cui alle lettere “a” e “c”, (“Ticket Redemption”), limitatamente ai fruitori di 2
età maggiore ad anni 16; -gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera “c- ter” TULPS, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo; - le lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (Gratta-e-vinci, Win for Life, 10 e lotto e similari), venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici; - i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica in cui l'elemento di abilità e trattenimento è preponderante sull'elemento aleatorio, quali biliardi, calciobalilla, flipper, giochi da tavolo e da società o che utilizzano specifiche consolle (Playstation, Nintendo, Xbox, ecc.), quando non sono effettuati tramite apparecchi automatici e semiautomatici che prevedono vincite in denaro; - le sale dedicate esclusivamente al gioco denominato “Bingo”; - le sale biliardo e le sale bowling, dedicate esclusivamente a tali giochi, in ragione della loro natura di attività sportiva riconosciuta dal CONI; - i giochi del Lotto e del Totocalcio, in quanto tradizionalmente caratterizzati da tempi e ritualità estranee al rischio di compulsività del gioco. 3. Sono inoltre escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le forme di intrattenimento esercitate su area pubblica, autorizzate a norma dell’articolo 69 del TULPS, e quelle in cui è prevalente l’attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo, le quali si svolgano senza la contestuale offerta di gioco lecito. ART.3 PROCEDURE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO E PER L'APERTURA DI SALE DEDICATE. 1. L’installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali), il loro trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono subordinati all’ottenimento della prescritta licenza rilasciata dal Comune, sulla base della normativa nazionale e regionale vigente. 2. L’apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche, sportive e su altri eventi, nonché di sale dedicate all’installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT, il loro trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono subordinati all’ottenimento della prescritta licenza rilasciata dalla Questura, sulla base della normativa nazionale vigente. 3. La vendita di biglietti di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera), venduti direttamente dall’esercente o acquistabili attraverso distributori automatici, è subordinata all’ottenimento di specifica concessione da parte di Lottomatica, sulla base della normativa nazionale vigente. 4. Le informazioni relative alle procedure per l’installazione degli apparecchi da gioco e per l’apertura di sale dedicate, così come le norme statali e regionali di riferimento –aggiornate in tempo reale –sono consultabili sul sito istituzionale dell’Amministrazione comunale. ART. 4 UBICAZIONE DEI LOCALI E INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DAGIOCO. 1. Così come stabilito dall'art. 5 della Legge regionale n. 20 del 17 dicembre 2016 della regione Molise , è fatto divieto di aprire sale da gioco, sale scommesse e spazi per il gioco con vincita in denaro a una distanza inferiore ai 500 mt da aree reputate sensibili. Ai sensi dell’art. 13 della Legge regionale n. 20 del 17 dicembre 2016, come sostituito dall’art. 14, comma 1, lett. b) della legge regionale n. 1 del 24 gennaio 2018, il divieto, di cui all’art. 5, comma 1, della predetta legge regionale n. 20 del 2016, non si applica alle sale da gioco, alle sale scommesse e agli spazi per il gioco in esercizio all'entrata in vigore della presente legge per l'intera durata del titolo abilitativo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in caso di cessione dell'esercizio. 3
2. Per "aree sensibili" s’intendono gli istituti scolastici di ogni ordine e grado; i luoghi di culto; le strutture a carattere culturale o sportivo; le strutture sanitarie e ospedaliere, residenziali o semiresidenziali, operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e le stazioni ferroviarie o terminal bus. 3. Ai fini della misurazione della distanza, il limite dei 500 metri si calcola considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile, ovvero dall’ingresso considerato come principale. 4. Conseguentemente: - L’installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito è, inoltre, vietata in circoli e associazioni di qualunque natura. - E’ vietata l’installazione di sportelli bancari, postali e bancomat all'interno dei locali di esercizio del gioco, siano essi centri di scommesse o spazi per il gioco con vincita in denaro. - Non è in alcun caso consentita l’installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e distributori automatici per la vendita di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera) all’esterno dei locali, anche se su spazi privati, o si spazi in concessione pubblica (a es: dehor). - Il rispetto delle distanze dai luoghi sensibili di cui al presente articolo è richiesto, oltre che per l'apertura di nuovi centri di scommesse e di nuovi spazi per il gioco con vincita in denaro, anche per il trasferimento di sede di tali strutture, nonché per ogni nuova installazione, come definita in APPENDICE al presente regolamento. - L'installazione degli apparecchi di gioco non è consentita nei locali di proprietà del Comune e della società partecipata. ART. 5 ORARI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' 1. L’orario di apertura delle sale dedicate, nonché l’orario di funzionamento degli apparecchi da gioco sono stabiliti dal Sindaco,con specifica ordinanza, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 267/2000, a tutela della salute pubblica,per le implicazioni che su di essa determina il fenomeno patologico della ludopatia, della quiete pubblica e della circolazione stradale. La legge regionale n. 20/2016 all'art.6 prevede, espressamente, che per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, i Comuni possono disporre limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. n. 773/1931, all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico. 2. Il Sindaco determinerà gli orari di esercizio delle attività di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri generali: - individuazione di orari che non penalizzino determinate tipologie di gioco (e conseguentemente di attività commerciali) a favore di altre; - determinazione di specifiche fasce orarie di apertura/chiusura che garantiscano la maggior efficacia possibile per il raggiungimento dell’obiettivo di rendere difficoltoso il consumo di gioco in orari tradizionalmente e culturalmente dedicati alle relazioni familiari o che comunque favoriscano la emersione del fenomeno per chi fa ricorso al gioco con assiduità patologica. 3. L’ordinanza sindacale di determinazione degli orari costituisce prescrizione dell’autorità di pubblica sicurezza imposta per pubblico interesse, così come stabilito dall’art. 9 del TULPS. Il mancato rispetto di quanto prescritto è punito con le sanzioni previste dagli art. 17 bis e seguenti dello stesso TULPS, i quali prevedono, oltre alla sanzione pecuniaria, una sanzione accessoria di sospensione sino a tre mesi dell’attività. 4. Nell’ipotesi specifica di mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. n. 773/1931, all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i 4
locali pubblici o aperti al pubblico è soggetto, ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.R. 20/2016, alla sanzione riportata al successivo art. 12. ART. 6 REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI DEDICATI 1. Agli spazi per il gioco con vincita in denaro e ai centri di scommesse, come definiti in APPENDICE,che offrono l'esercizio del gioco come attività esclusiva o prevalente è richiesto il rispetto dei seguenti requisiti: a) non possono essere ubicati in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi dell’art.101 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); b) possono essere posti esclusivamente al piano terra con accesso diretto dalla pubblica via, eccezion fatta per le medie e grandi strutture di vendita esercitate in forma di centro commerciale; c) superficie utile minima di mq 50, computata escludendo l’area destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi e altre aree non aperte al pubblico; d) destinazione d’uso conforme ai vigenti strumenti urbanistici; e) possesso dei requisiti strutturali previsti dal vigente regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica, con particolare riferimento alle altezze dei locali, ai rapporti illuminanti e alla dotazione di servizi igienici; f) assenza di barriere architettoniche che ostacolano l'accessibilità ai disabili oppure obbligo di rimozione delle barriere medesime, qualora sia richiesto un titolo edilizio per eseguire lavori nei locali; g) rispetto dei limiti di rumorosità interna (D.P.C.M. 215/1999 e successive modificazioni e integrazioni) ed esterna, previsti dalle vigenti disposizioni normative e del vigente piano comunale di classificazione acustica, anche mediante insonorizzazione dei locali ed eventuali sistemi di regolazione automatica delle emissioni sonore degli apparecchi; h) conformità dell’impianto elettrico, degli altri impianti e delle attrezzature alle vigenti norme; i) rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione incendi; l) rispetto delle normative in materia di fumo, ivi compresa l’eventuale conduzione al tetto dell’aria estratta dai locali stessi; m) per gli spazi per il gioco con vincita in denaro e i centri di scommesse che offrono l'esercizio del gioco come attività esclusiva o prevalente, possesso di ulteriori standard di parcheggio rispetto a quelli richiesti dalla vigente normativa edilizia, c.d. “parcheggi di relazione” nella misura di 1,5 mq per mq di superficie utile come definita in APPENDICE; i parcheggi di relazione devono essere individuati su area privata ed essere di uso comune, ossia destinati a tutti i clienti della sala giochi, del centro di scommesse o dell’esercizio autorizzato ai sensi dell’articolo 88 TULPS; i parcheggi di relazione devono essere generalmente localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza e possono altresì essere localizzati anche in altra area o in un'unità edilizia posta in un raggio di accessibilità pedonale non superiore a 100 metri lineari, purché permanentemente asservita alla funzione di parcheggio di relazione, e purché collegata alla struttura di vendita del gioco pubblico con un percorso pedonale protetto (marciapiede o attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche; in ogni caso i parcheggi per la “sosta di relazione” devono essere realizzati su aree di cui ne sia consentito l'uso pubblico nelle ore di apertura dell'esercizio e in area distinta dai parcheggi pubblici e dalle aree a verde pubblico, senza sovrapposizioni. 2. Ai soli spazi per il gioco con vincita in denaro è richiesto, in aggiunta ai precedenti, il possesso dei requisiti di sorvegliabilità dei locali, ai sensi dell’articolo 153 del regolamento di esecuzione del TULPS. ART. 7 ATTIVITA' DEGLI SPAZI PER IL GIOCO CON VINCITA IN DENARO 5
1. L’apertura, l’ampliamento, la variazione e il trasferimento di sede degli spazi per il gioco con vincita in denaro, come definiti in APPENDICE al presente regolamento, sono soggetti come art. 86 TULPS alla presentazione al Comune di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 Legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni. 2. La SCIA di cui al comma 1, da inoltrare al competente sportello, esclusivamente in modalità on line, deve essere corredata dai seguenti dati e dichiarazioni: a) dati anagrafici del richiedente; b) dati dell’impresa; c) dati descrittivi del locale con particolare riferimento all’insegna di esercizio, alla superficie utile e alla superficie destinata ai giochi, con indicazione del numero e della tipologia dei medesimi; d) superficie destinata a parcheggio a servizio dell’attività; e) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS da parte del titolare e degli eventuali preposti,nonché, per il solo titolare, di quelli stabiliti dal Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze -AAMS 9 settembre 2011 (come richiamato all'art. 1, comma 1, lettera “p”, del presente regolamento); f) dichiarazioni e documentazione relativa al possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia urbanistica e igienico-sanitaria, di destinazione d’uso dei locali, di sicurezza degli impianti e per la prevenzione degli incendi; g) planimetria 1:100, da cui siano deducibili requisiti di sorvegliabilità dell’esercizio; h) relazione tecnica dettagliatamente descrittiva delle tipologie di giochi offerte alla clientela e delle aree separate specificamente dedicate ai giochi leciti consentiti ai soggetti minori in età compresa tra 14 e 18 anni; i) planimetria in scala 1:2000, rappresentante l’area urbana nel contesto della viabilità pubblica, nonché le aree e gli insediamenti confinanti o prossimi, estesa fino a una distanza di almeno 500 metri dalla sede dell'esercizio di gioco, da misurarsi con le modalità di cui all'art. 5 del presente regolamento; l) autocertificazione del rispetto della distanza minima della sede dell'esercizio di gioco dai luoghi sensibili di cui all'art. 5 del presente regolamento; m) valutazione d’impatto acustico a firma di professionista tecnico abilitato; n) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall’articolo 110 del TULPS e dalle altre disposizioni in materia di giochi pubblici; o) dichiarazione che ciascun apparecchio, al momento dell’installazione, sarà in possesso dei nulla osta per la distribuzione e la messa in esercizio, ove previsti dalla normativa; p) dichiarazione di iscrizione o impegno all’iscrizione al momento dell’effettivo inizio dell’attività nell’elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di intrattenimento di cui all’articolo 1, comma 82, Legge 220/2010, e successive modificazioni e integrazioni. 3. Il sub ingresso nella gestione o nella titolarità dell’azienda, senza modifiche ai locali, alle attrezzature e agli impianti, è soggetto a preventiva SCIA, da trasmettere unitamente a dichiarazione circa il possesso dei requisiti morali e circa il titolo di trasferimento della medesima attività. 4. Le modifiche non previste dal precedente comma 1 e la cessazione dell’attività sono soggette a comunicazione da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento. 5. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell'incolumità delle persone e dell’igienicità dei locali, il Sindaco può imporre all’interessato, a sue spese: a) l’adozione di particolari cautele igieniche dei locali; b) l’adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori; c) l’adozione di limiti numerici e d’età per l’accesso ai giochi; d) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura, rispetto a quello ordinariamente vigente come sarà disposto con apposita ordinanza sindacale; e) l’obbligo di chiusura infrasettimanale del locale; f) l’obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell’anno; 6
g) altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme e nel pubblico interesse ai sensi dell’articolo 9 del TULPS. ART. 8 APPARECCHI PER IL GIOCO CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI IN ALTRI ESERCIZI 1. Oltre che negli spazi per il gioco con vincita in denaro espressamente dedicati e negli esercizi autorizzati dalla Questura ai sensi dell’articolo 88 TULPS, gli apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettera “a” del TULPS,nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa vigente e delle distanze minime dai luoghi sensibili di cui al presente regolamento, possono essere installati anche: a) negli esercizi di somministrazione, quali bar, ristoranti ed esercizi assimilabili; b) nelle strutture ricettive alberghiere ed extra - alberghiere; c) nelle edicole, con esclusione dei chioschi ubicati su suolo pubblico; d) in ogni altro esercizio commerciale o pubblico diverso da quelli di cui alle precedenti lettere, nonché presso circoli o associazioni private ovvero altre aree aperte al pubblico autorizzate ai sensi dell’articolo 86 del TULPS, purché presso queste ultime sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi e ne sia garantita la sorvegliabilità ai sensi della normativa vigente. 2. Si applicano agli esercizi di cui al presente articolo le disposizioni previste dal decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 (richiamato all'art. 2, comma 1, lettera “e”, del presente regolamento) e dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze -AAMS 27 luglio 2011 (richiamato all'art. 2, comma 1, lettera “o”, del presente regolamento) e in ogni caso la disciplina statale in materia, ove integrata e successivamente modificata rispetto alla data di approvazione del presente regolamento. 3. Non necessita di ulteriore titolo abilitativo l'installazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6 lettera “a” e comma 7 del TULPS in un pubblico esercizio di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 che sia già in possesso di autorizzazione ex art. 86 del TULPS. 4. L’installazione degli apparecchi in esercizi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 è soggetta alla presentazione al Comune di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 Legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni. 5. La SCIA di cui al comma 4, da inoltrare al competente sportello esclusivamente in modalità elettronica, deve essere corredata dai seguenti dati e dichiarazioni: a) dati anagrafici del richiedente; b) dati dell’impresa; c) dati descrittivi del locale con particolare riferimento alla superficie utile e alla superficie destinata ai giochi, con indicazione del numero e della tipologia dei medesimi; d) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS da parte del titolare e degli eventuali preposti, nonché, per il solo titolare, di quelli stabiliti dal Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze -AAMS 9 settembre 2011 (richiamato all'art. 2, comma 1, lettera “p”, del presente Regolamento) e comunque nel rispetto della relativa disciplina statale; e) valutazione d’impatto acustico a firma di professionista tecnico abilitato ovvero, in alternativa, dichiarazione circa il fatto che gli apparecchi sono stati privati della scheda audio o installati “a volume zero”; f) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall’articolo 110 del TULPS e dalle altre disposizioni in materia di giochi pubblici; g) dichiarazione che ciascun apparecchio sarà in possesso al momento dell’installazione dei nulla osta per distribuzione e messa in esercizio, ove previsti dalla normativa vigente; 7
h) dichiarazione di iscrizione o impegno all’iscrizione al momento dell’effettivo inizio dell’attività nell’elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di intrattenimento di cui all’articolo 1, comma 82, Legge 220/2010 e successive modificazioni e integrazioni; i) dichiarazione circa i requisiti di sorvegliabilità dell’esercizio. 6. Gli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110 TULPS non possono essere installati negli esercizi di cui al precedente comma 1 qualora gli esercizi stessi: a) non rispettino le disposizioni dell'art. 4 del presente regolamento e le prescritte distanze. 7. L’utilizzo degli apparecchi e congegni è consentito durante l’orario di apertura dell’esercizio in cui sono collocati e nel rispetto comunque degli orari che saranno prescritti dall’apposita ordinanza sindacale. 8. Negli esercizi di cui al presente articolo è vietata l’installazione e l’utilizzo degli apparecchi videoterminali (VLT) di cui all’articolo 110, comma 6,lettera “b” del TULPS. ART. 9 ESERCIZI AUTORIZZATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 88 TULPS 1. Il rilascio da parte del Questore della licenza di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS ai soli fini di pubblica sicurezza non esime il titolare dell'esercizio di gioco dalla verifica del rispetto delle previsioni limitative all'apertura di esercizi per il gioco pubblico contenute nella L.R. 20/2016e nel presente regolamento. 2. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell'incolumità delle persone e dell’igienicità dei locali, il Sindaco può imporre all’interessato, a sue spese: a) l’adozione di particolari cautele igieniche dei locali; b) l’adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori; c) l’adozione di limiti numerici e d’età per l’accesso ai giochi; d) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura, rispetto a quello ordinariamente vigente come sarà disposto con apposita ordinanza sindacale; e) l’obbligo di chiusura infrasettimanale del locale; f) l’obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell’anno; g) altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme e nel pubblico interesse ai sensi dell’articolo 9 del TULPS. ART.10 MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ED INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA 1. L’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme nazionali e regionali e delle prescrizioni che seguono. In particolare,i gestori di sale da gioco o di spazi per il gioco e di sale scommesse hanno l'obbligo di: a) esporre, all'interno dell'attività e in modo visibile, il materiale informativo finalizzato alla prevenzione del gioco patologico, predisposto dall'Azienda sanitaria regionale (art. 7 LR 20/2016); b) ritirare, presso gli Uffici dell'Azienda sanitaria regionale, il materiale di cui al comma 1 e di monitorare l'efficacia del divieto di utilizzo degli apparecchi da parte di minori ( art. 7 LR 20/2016); c) di esporre,all’interno del locale, i titoli autorizzativi all’esercizio dell’attività; d) di mettere a disposizione i soli giochi e apparecchi leciti e l’obbligo di esporre la tabella dei giochi proibiti; e) di esporre in modo chiaro e ben visibile le indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l’indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti; f) di informare circa il divieto del gioco per i minori e di controllare effettivamente che tale divieto sia rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. 8
2. I cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm. 210 x 297) e dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco e in caratteri chiaramente leggibili. 3. È vietata l’esposizione all’interno e all’esterno dei locali di cartelli, di manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena effettuate o storicamente avvenute nel locale. 4. E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura e all'esercizio di sale da gioco, di spazi per il gioco o di sale scommesse, come previsto dall’art. 8 della LR 20/2016. Art. 11 ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DEL FENOMENO 1. All’interno di ciascun locale sul territorio di Agnone, deve essere, inoltre, esposto un ulteriore cartello contenente le informazioni che consentano al giocatore di effettuare un autotest teso a individuare la possibilità di rischio che lo stesso corre di essere un giocatore problematico o patologico o che comunque abbia necessità di rivolgersi a personale specializzato. Il cartello deve avere le dimensioni minime di cm. 30 x 40 per i locali che ospitano singoli apparecchi, e di cm. 50 x 70 per le sale dedicate. Il file esecutivo per la stampa è scaricabile dal sito istituzionale o ritirabile presso l’Amministrazione comunale. Nel test l'utente è invitato a rispondere alle seguenti domande: “a)-Hai mai detto a chi ami che avevi vinto, ma in realtà avevi perso? b)-Sei sincero quando dici quanto spendi al mese per slot e gratta e vinci? c)-Ti sei già detto più di una volta che avresti smesso di giocare?; dove almeno una delle risposte positive implica l'invito all'utente a rivolgersi alla competente struttura sanitaria sul territorio. 2. L’Amministrazione comunale non procede alla locazione o concessione a qualsiasi titolo di immobili a soggetti che intendono aprire attività relative all’esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l’installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento. 2. Nei contratti stipulati, il divieto di esercizio di tali attività sarà espressamente indicato e la loro attivazione in un momento successivo alla stipula sarà motivo di scioglimento anticipato del contratto stesso. 3. Nel caso in cui le attività citate fossero presenti in immobili locati o concessi dall’Amministrazione comunale, alla prima scadenza di legge non si procederà al rinnovo del contratto. 4. Le società controllate o partecipate con modalità totalitaria dall’Amministrazione comunale o alle quali l’Amministrazione stessa ha affidato incarichi per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico non possono accogliere richieste di pubblicità relative all’esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l’installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento. 5. E’ vietata l’installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all’interno dei locali che siano visibili all’esterno degli stessi. 6. L’Amministrazione comunale non autorizza l’installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all’esterno delle attività commerciali di cui al presente regolamento. 7. Il Comune promuove la diffusione del logo regionale “NO SLOT”, attraverso le più ampie modalità: manifesti murari, pubblicità radio-televisiva, diffusione internet, mediante il sito istituzionale e ogni altro idoneo mezzo, inclusa la riproduzione del logo sugli automezzi del Comune e della società pubblica. 8. Il Comune promuove progetti a valenza socio-culturale e attività di informazione volte alla prevenzione del gioco patologico e per favorire l’emersione del fenomeno, a salvaguardia del tessuto sociale e a tutela delle persone e delle famiglie. 9. I proventi delle sanzioni derivanti dall’attività di controllo del Comune sono incassati nel bilancio con un vincolo di destinazione al finanziamento di: - iniziative disincentivanti il gioco patologico; 9
- iniziative sociali a sostegno delle vittime della ludopatia che accettino di far ricorso alle cure specialistiche delle autorità sanitarie competenti e dei loro familiari; - iniziative di informazione e diffusione dei rischi derivanti dalla dipendenza dal gioco. 10. Il Comune incentiva, altresì, i soggetti titolari o gestori di attività che rinunciano espressamente alla facoltà di installare apparecchiature per il gioco mediante la specifica previsione di abbattimenti percentuali sulle imposte e tasse comunali 11. Il Comune promuove, attraverso il logo “NO SLOT” regionale ed anche attraverso la pubblicazione di apposito elenco sul proprio sito istituzionale, tutte le attività che rinunciano all’installazione di apparecchiature per il gioco. ART. 12 SANZIONI 1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito in via principale alla Polizia locale. Per l’accertamento delle violazioni sono altresì competenti tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. 2. Gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689. 3. Ai sensi dell’art. 13 della Legge 689/81, gli organi di cui al comma 1 possono, per l’accertamento delle violazioni, procedere a rilievi fotografici e a ogni altra operazione tecnica necessaria. 4. Ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale Molise, n. 20 del 17 dicembre 2016, si applica il seguente regime sanzionatorio: a) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del presente regolamento (che ricomprende le previsioni dell'art. 5 della L.R.20/2016), è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro, nonché la chiusura mediante sigilli degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. n. 773/1931; b) per la violazione degli obblighi di cui al precedente art. 10, comma 1, lett.a) e b), corrispondenti agli obblighi di cui all'art. 7, commi 1 e 2 della LR 20/2016,è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro, nonché la chiusura dell'attività per tre mesi; c) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 comma4 del presente regolamento, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro sia al gestore della sala gioco o dello spazio per il gioco pubblicizzato,sia al titolare della testata giornalistica che ospita il messaggio pubblicitario. I proventi derivanti dalla singola sanzione di cui alle lett.a ,b, c sono ripartiti tra il Comune, nella misura del 70 per cento, e la Regione, nella misura del 30 per cento ( art. 12 L.R.20/2016). 5. Ai sensi dell'art.6 della Legge Regionale Molise, n. 20 del 17 dicembre 2016, si applica il seguente regime sanzionatorio: a) nel caso particolare di accertamento del mancato rispetto dei limiti temporali,disposti dal Comune,all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d.n. 773/1931, all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico,si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.500,per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. n. 773/1931. I proventi derivanti dalla singola sanzione sono ripartiti tra il Comune, nella misura del 90 per cento, e la Regione, nella misura del 10 per cento. 6. Tutte le altre infrazioni alle disposizioni del presente regolamento comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria sino a Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguerla con il pagamento in misura ridotta della somma di Euro 333,33, se saldata nei termini previsti. APPENDICE: 10
GLOSSARIO -DEFINIZIONI 1. Ai fini del presente regolamento s’intende per: TULPS: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18 giugno 1931, n.773, e successive modifiche e integrazioni Regolamento di Esecuzione del TULPS: il regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 per l’esecuzione del TULPS AAMS: l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato Giochi leciti: quelli la cui installazione e offerta é consentita o non espressamente proibita dalla normativa vigente Apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro: gli apparecchi e congegni da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS AWP (Slote New Slot): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera “a”, del TULPS, ossia quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti di AAMS e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis comma 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione Comune di Prato - Regolamento per l'esercizio del gioco lecito Pagina4 di 18 di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze e AMMS, nei quali, insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate Video Lottery Terminal (VLT):gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera “b”, del TULPS, ossia quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di collegamento a un sistema d'elaborazione della rete stessa; richiedono il rilascio di licenza del Questore ai sensi dell'art. 88 del TULPS Ticket redemption: gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera “cbis” del TULPS, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita Spazi per il gioco con vincita in denaro: i luoghi pubblici o aperti al pubblico e i circoli privati in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi idonei per il gioco lecito Negozio di gioco: il punto di vendita di gioco, avente come attività principale la commercializzazione dei giochi pubblici, ai sensi dell’articolo 38, commi 2 e 4, del Decreto Legge 4luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 – nonché dall’articolo 1-bis, del Decreto Legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla Legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall’articolo2, commi 49 e 50, della Legge 22 dicembre 2008, n. 203 per i giochi su base ippica –come riscontrabile dall’organizzazione, attività e impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dotazioni minime previsti nel capitolato tecnico; è affiliato a un concessionario, autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS Punto di gioco (“corner”):il punto di vendita di gioco, avente come attività accessoria la commercializzazione dei giochi pubblici; il requisito dell'accessorietà è riscontrabile dall’organizzazione, dalle attività e dall’impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dalle 11
dotazioni minime, previsti nel capitolato tecnico; è affiliato a un concessionario, debitamente autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell’art. 88 del TULPS Punto di raccolta di gioco:il punto di vendita di gioco, attivo alla data del 30 ottobre 2014 o anche successivamente, che comunque offriva scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegato al totalizzatore nazionale di AAMS, regolarizzato con le procedure di cui all'articolo 1, comma 643, della Legge 190/2014 (Stabilità 2015) o di cui all'art. 1, comma 926, della Legge 208/2015 (Stabilità 2016); è affiliato a un concessionario (denominato “gestore”), debitamente autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell’art. 88 del TULPS Centri di scommesse: secondo la definizione data dall'articolo 2, comma 1, lettera “d” della L.R. 57/2013, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della L.R. 85/2014, comprendono le strutture dedicate, in via esclusiva o comunque prevalente, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell'articolo 88 del TULPS, e cioè in dettaglio: a) i negozi di gioco, come sopra definiti b) i punti di raccolta del gioco, come sopra definiti Agenzie per l’esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli:quelle di cui al D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169 Agenzie per l’esercizio delle scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi:quelle di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1 marzo 2006, adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2001, n. 311 Sale dedicate all'esercizio del gioco denominato “Bingo”: quelle di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29 Superficie Utile del locale:la superficie del locale accessibile dall’utenza con esclusione di magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi al pubblico Nuova installazione:l'entrata in esercizio ovvero il collegamento di nuovi apparecchi idonei per il gioco lecito alle reti telematiche dell'AAMS in data successiva a quella di entrata in vigore del presente regolamento 2. Ai fini della verifica del rispetto delle previsioni limitative all'apertura di esercizi per il gioco contenute nella normativa statale e regionale e nella presente disciplina regolamentare, non si considerano nuova installazione: - il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco; - la sostituzione degli apparecchi per vetustà o guasto, nel corso di validità del contratto relativo all'utilizzo di apparecchi per il gioco già legittimamente installati. 12
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