PROVVEDIMENTO Misure fiscali e finanziarie per l'emergenza Coronavirus

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PROVVEDIMENTO Misure fiscali e finanziarie per l'emergenza Coronavirus
PROVVEDIMENTO Misure fiscali e finanziarie per l'emergenza
Coronavirus

2 maggio 2020

    Per far fronte all'emergenza Coronavirus, sono state adottate varie misure, dirette a prevenirne ed
 arginarne l'espansione, nonchè gli effetti sul sistema economico. Si tratta di provvedimenti
 d'urgenza emanati a breve distanza l'uno dall'altro.
    Nell'ambito dei provvedimenti adottati, il decreto legge n. 9 (AC 2428), il decreto legge n.18 (A.C.
 2463) e il decreto-legge n. 23 del 2020 (A.C. 2461) hanno introdotto, tra l'altro, numerosi interventi di
 sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese. Nel corso dell'esame parlamentare del
 decreto-legge n. 18 del 2020, sono confluite in tale provvedimento le misure del decreto-legge n.9 di cui,
 contestualmente, è prevista l'abrogazione.
    In tale quadro, assumono particolare rilievo gli interventi a sostegno della liquidità del tessuto
 economico produttivo, fortemente potenziati dal citato D.L. n. 23/2020 (cd. Decreto Liquidità, qui il
 dossier). Tale ultimo provvedimento ha da un lato modificato e dall'altro implementato le misure
 straordinarie e transitorie introdotte dal D.L. n. 18/2020. Ciò anche grazie al nuovo quadro regolatorio
 degli aiuti di Stato, "State Aid Temporary Framework" della Commissione UE, nel frattempo intervenuto
 (cfr. relativo tema dell'attività parlamentare). La Commissione europea, il 14 aprile 2020, ha autorizzato i
 regimi di aiuti straordinari a sostegno della liquidità delle imprese previsti dal D.L. n. 23/2020.
    Si rinvia anche al tema dell'attività parlamentare sulle iniziative per fronteggiare la diffusione del
 COVID-19, al Quadro di sintesi degli interventi contenuti nel D.L. n. 18/2020, passato all'esame della
 Camera in seconda lettura ai fini della sua conversione in legge,e alle Faq del Mef.
    Per la risposta delle istituzioni dell'Unione europea all'epidemia di coronavirus, con particolare
 riferimento alle misure finalizzate a controbilanciare gli effetti socio-economici della crisi ed alla
 gestione delle frontiere esterne, si rinvia alla Nota del Servizio Studi del Senato.
    Per una panoramica degli interventi legati all'emergenza adottati nel settore bancario si veda l'apposita
 sezione del sito della Banca d'Italia.

  Le misure fiscali

  Numerose misure di carattere fiscale, introdotte inizialmente per la cd. zona rossa di Lombardia e
Veneto dal decreto-legge n. 9, sono state confermate ed estese a tutto il territorio nazionale dal decreto-
legge n. 18 del 2020 e dal decreto-legge n. 23 del 2020.
  In particolare, il decreto-legge 9 ha disposto la sospensione dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21
febbraio al 30 aprile 2020, relativi alle cartelle di pagamento per le sole zone nei territori maggiormente
colpiti dall'epidemia di COVID-19. Tale la misura è stata estesa al territorio nazionale ed è stata ampliata
dal decreto-legge n. 18 del 2020, che sospende i termini, scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per il
versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti
esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali. E'
inoltre differito al 31 maggio 2020 il termine per il pagamento delle rate relative alle definizioni agevolate e
al saldo e stralcio dei debiti tributari (articolo 68).
  Con Circolare 6/E del 23 Marzo 2020 l'Agenzia delle entrate ha reso i primi chiarimenti sulla sospensione
dei termini e sull'accertamento con adesione. Ulteriori chiarimenti sono pubblicati nella circolare 8/E del 3
aprile 2020 e, con particolare riferimento al decreto-legge n. 23 del 2020, nella circolare n. 9/E del 13 aprile
2020. La circolare n. 10/E fornisce i primi chiarimenti sul rinvio delle udienze e la sospensione dei termini
processuali a seguito dell'emergenza.
  Analogamente, il decreto-legge n. 18 del 2020 (articolo 61) sospende i versamenti delle ritenute e dei
contributi e dei premi, misura già introdotta dal precedente decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, estendendo
tale sospensione, inizialmente prevista per il settore turistico-alberghiero a soggetti operanti in altri settori;
prevede la sospensione anche dei termini di versamento dell'imposta sul valore aggiunto. L'articolo 21
del decreto legge n. 23 del 2020 (cd. decreto liquidità) proroga la sospensione dei versamenti al 16 aprile
2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi.
  Si prevede, per i contribuenti che decidano di non avvalersi delle sospensioni, che della circostanza sia
data menzione (articolo 71, DL 18 del 2020). Secondo le modifiche introdotte al Senato, con decreto MEF
sono definite le modalità con le quali l'Agenzia delle entrate rilascia l'attestazione della menzione, che può
essere utilizzata dai contribuenti a fini commerciali e di pubblicità.
    Il decreto-legge n. 18 del 2020 ha introdotto inoltre un insieme di ulteriori interventi fiscali, validi per
tutto il territorio nazionale e intesi in particolare a tutelare i lavoratori e salvaguardare il sistema produttivo.
Tali misure sono state ribadite e implementate dal decreto-legge n. 23.
  Si ricordano in particolare le seguenti misure:
  - la sospensione dei versamenti da autoliquidazione per i titolari di partita Iva di minori dimensioni,
nonché per tutti i soggetti delle province maggiormente colpite dal Covid-19 a prescindere dai ricavi o
compensi percepiti (articolo 62 del decreto-legge n. 18 del 2020);
  - l'ampliamento dell'agevolazione (introdotta dall'articolo 62, comma 7, DL n. 18 del 2020), in favore dei
contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro, che consiste nell'esclusione dalle ritenute
d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni i ricavi e i compensi percepiti nel periodo
compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020, come originariamente
previsto dal DL n. 18), Tale misura è contenuta nell'articolo 19 del decreto-legge n. 23 del 2020, che
contestualmente abroga la corrispondente norma del decreto-legge n. 18 del 2020;
  -la sospensione dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di
maggio 2020, relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, all'IVA, ai contributi
previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria; di tale misura sono destinatari
gli operatori economici individuati in base alla dimensione e all'entità delle perdite, ovvero i soggetti che
abbiano subito una riduzione dei ricavi e dei compensi rispetto all'anno precedente. Tale beneficio opera
anche per tutti i soggetti economici che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione
dopo il 31 marzo. Gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi che
svolgono attività di interesse generale non in regime d'impresa, beneficiano della sospensione dei
versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e ai contributi
previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria (articolo 18 del decreto-legge n.
23 del 2020);
  - per alcune province particolarmente colpite dall'emergenza Covid-19, la sospensione dei versamenti
dell'imposta sul valore aggiunto per i mesi di aprile e maggio 2020 a condizione che abbiano subito
una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (articolo 18 del decreto-legge n. 23 del 2020);
  - la possibilità per i contribuenti di calcolare gli acconti IRPEF, IRES e IRAP sulla base del cd.
metodo previsionale (ovvero in base ai redditi che si prevede di ottenere nel periodo di impresa) in luogo
del criterio storico (sulla base della dichiarazione dell'anno precedente), nel periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi, in caso di scostamento
dell'importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione
dei redditi e dell'IRAP, entro il margine del 20 per cento (articolo 20 del decreto-legge n. 23 del 2020);
  - l'erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito
complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19,
continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020 (articolo 63 DL 18 del 2020);
  -la sospensione, fino al 31 dicembre 2020, degli adempimenti necessari (quali il cambio di residenza)
per godere delle agevolazioni fiscali connesse all'acquisto della "prima casa" (articolo 24 del decreto-legge
n. 23 del 2020);
  - la possibilità per i CAF e i professionisti abilitati di gestire da remoto l'attività di assistenza fiscale o
di assistenza per la predisposizione del 730 con modalità telematiche acquisendo la delega sottoscritta
dal contribuente con le medesime modalità telematiche (articolo 25 del decreto-legge n. 23 del 2020);
  - la semplificazione e la dilazione delle scadenze per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture
elettroniche (articolo 28 del decreto-legge n. 23 del 2020);
  - la neutralizzazione degli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell'ambito di programmi ad uso
compassionevole, modalità con cui vengono attualmente ceduti i farmaci volti a contrastare il COVID 19
(articolo 27 del decreto-legge n. 23 del 2020);
  - la concessione di un credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di
lavoro (articolo 64 DL 18 del 2020); tale credito è stato esteso anche all'acquisto di dispositivi di protezione
individuale e di protezione dei lavoratori dal decreto-legge n. 23 del 2020 (articolo 30), nonché di un credito
di imposta pari al 60 per cento del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe
(articolo 65 DL18 del 2020); viene previsto un regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli
investimenti pubblicitari ed è ampliato l'ambito soggettivo e oggettivo del c.d. tax credit per le edicole
(articolo 98 DL 18 del 2020);
  - le disposizioni sul processo tributario che digitalizzano gli atti del processo, anche se la controversia è
stata avviata dalle parti con modalità cartacee (articolo 29 del decreto-legge n. 23 del 2020).
  - la concessione di incentivi fiscali per le erogazioni liberali (articolo 66 DL 18 del 2020), in denaro e in
natura, effettuate per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19. Nel corso dell'esame al Senato le agevolazioni sono state estese anche alle erogazioni in
favore di enti religiosi civilmente riconosciuti.
  In merito alle misure alle donazioni per solidarietà sociale, si segnala l'ordinanza del Dipartimento
Protezione civile n. 658, con la quale si assegnano ai Comuni fondi aggiuntivi per complessivi 400
milioni di euro, utilizzabili con procedure semplificate per misure urgenti di solidarietà alimentare. I
comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare eventuali donazioni.
L'ufficio dei servizi sociali di ciascun comune individua la platea dei beneficiari e il relativo contributo tra i nuclei
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in
stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di
sostegno pubblico. Ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al Codice dei contratti pubblici (D. Lgs.
50/2016), di: buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti
nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; generi alimentari o prodotti di prima
necessità. I comuni possono avvalersi degli enti del Terzo settore per l'acquisto e per la distribuzione di tali beni.
Nell'individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni, i comuni in particolare possono
coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare realizzata nell'ambito del Programma operativo del Fondo
di aiuti europei agli indigenti (FEAD). Per le attività connesse alla distribuzione alimentare non sono disposte
restrizioni agli spostamenti del personale degli enti del Terzo settore e dei volontari coinvolti.

   E' anticipata dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2020 l'efficacia delle disposizioni riguardanti la
rimodulazione dei termini delle dichiarazioni dei redditi, con la sola eccezione relativa alle norme che
impongono all'Agenzia delle entrate di rendere disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute
esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito Internet, per le quali viene mantenuta l'efficacia a
decorrere dal 1° gennaio 2021.E' differito al 5 maggio 2020 il termine entro cui l'Agenzia delle entrate mette
a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata (art. 61-bis,DL 18/2020, introdotto
al Senato).
   Viene sospesa dall'8 marzo fino al 31 maggio 2020 l'attività svolta dall'amministrazione finanziaria,
tra l'altro, in materia di accertamento, riscossione, risposte a istanze dei contribuenti (articolo 67). Sono
conseguentemente prorogati i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici
dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo
alla fine del periodo di sospensione degli adempimenti fiscali. Il contenzioso degli enti impositori è sospeso
fino all'11 maggio 2020 (articolo 29 del decreto-legge n. 23 del 2020).
   In caso di cessione a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, di crediti pecuniari vantati nei
confronti di debitori inadempienti si consente di trasformare in credito d'imposta le attività per
imposte anticipate (Deferred Tax Assets, DTA) riferite alle perdite fiscali non ancora computate in
diminuzione del reddito imponibile e all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo
netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta. Ai fini della trasformazione in credito d'imposta,
tali componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20 per cento del
valore nominale dei crediti ceduti. I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale
massimo pari a 2 miliardi di euro (articolo 55, DL 18/2020).
   Infine, è differito dal 30 aprile al 30 giugno 2020 il termine per la determinazione delle tariffe della
Tari e della Tari corrispettivo e si consente ai comuni di approvare le tariffe della Tari e della tariffa
corrispettiva adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo successivamente
all'approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020 (articolo 107, DL 18/2020).
   Con riferimento al settore dei giochi, il decreto-legge n. 18 del 2020 dispone la proroga del versamento
del prelievo erariale unico e del canone accessorio sugli apparecchi c.d. Amusement With Prizes (AWP o
new slot) e Video Lottery Terminal (VLT), del canone per la concessione della raccolta del Bingo, nonché la
proroga dei termini per l'indizione, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di una gara per una
serie di concessioni in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento e gioco a distanza, la
proroga dei termini per l'indizione di gare per le scommesse e il Bingo, del termine per la sostituzione
degli apparecchi da gioco e per l'entrata in vigore del Registro unico degli operatori del gioco
pubblico (articolo 69). L'articolo 70 dispone, per l'anno 2020, l'incremento di otto milioni di euro delle risorse
destinate alla remunerazione del lavoro straordinario del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Nel corso dell'esame al Senato, tale articolo è stato soppresso in quanto confluito, quale articolo 31, nel
decreto-legge n. 23 del 2020 (cd. decreto liquidità).
  Con la circolare n. 8/E l'Agenzia delle entrate ha fornito risposte ad alcuni quesiti posti da associazioni,
professionisti e contribuenti in merito all'applicazione delle misure contenute nel decreto-legge. Le tematiche
affrontate sono varie: le proroghe e le sospensioni dei termini per i versamenti e gli adempimenti, le
misure specifiche a sostegno delle imprese e dei lavoratori, la sospensione delle attività degli enti
impositori, nonché dei versamenti relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione. Sono, inoltre, forniti
chiarimenti sulle erogazioni liberali.

  Le misure finanziarie

  Sotto il profilo degli interventi di natura finanziaria, si segnala preliminarmente che la Banca d'Italia ha
inviato al sistema bancario e finanziario delle raccomandazioni afferenti alle misure di sostegno
economico predisposte dal Governo per l'emergenza pandemica. Le raccomandazioni, in particolare,
sono in materia di tutela della clientela e in materia di antiriciclaggio e prevenzione del crimine finanziario.
  In primo luogo, i tre principali provvedimenti d'urgenza (D.L. n. 9,n. 18 e n. 23 del 2020) hanno
potenziato l'operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa; il primo
provvedimento ha inserito (articolo 26) , tra le causali che possono essere addotte a supporto della richiesta
di sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto della prima casa, ai fini dell'accesso alle
prestazioni del relativo Fondo di solidarietà, l'ipotesi della sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di
lavoro per un periodo di almeno trenta giorni. Il secondo decreto-legge ha esteso i benefici del Fondo anche
ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che abbiano subito un calo del fatturato superiore al 33 per
cento rispetto all'ultimo trimestre 2019, a seguito della chiusura o della restrizione della propria attività in
attuazione delle misure adottate per l'emergenza coronavirus (articolo 54). Nel corso dell'esame al Senato
sono stati ampliati alcuni requisiti di accesso al Fondo: è aumentato a 400.000 euro l'importo massimo del
mutuo e sono inclusi i mutui già ammessi ai benefici per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare
ammortamento delle rate nonché i mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima
casa. Il decreto legge n. 23 del 2020 amplia la platea dei beneficiari alle ditte individuali e agli
artigiani, nonché ai mutui contratti da meno di un anno.
  Sono poi sospese le rate dei mutui erogati dal Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e le rate
dei finanziamenti concessi con la garanzia del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura (art.
54-quater, introdotto al Senato al D.L. n. 18/2020).

  Con specifico riferimento alle imprese, il decreto-legge n. 18 del 2020:

    autorizza il Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica di cui all'articolo 122 a erogare
    finanziamenti in favore delle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione
    individuale, avvalendosi di INVITALIA quale soggetto gestore della misura. A tal fine viene autorizzata
    la spesa di 50 milioni di euro per il 2020 (articolo 5). Il regime di aiuto è stato già autorizzato dalla
    Commissione europea il 22 marzo, ai sensi del nuovo quadro sugli aiuti di Stato
    L'Ordinanza del Commissario straordinario del 23 marzo 2020 ( pubblicata in G.U. 24 marzo 2020) dispone
    l'utilizzo delle predette risorse finalizzandole all'incremento della disponibilita' nel territorio nazionale di
    dispositivi medici e dei dispositivi di protezione individuale attraverso l'ampliamento della capacita' di una unita'
    produttiva esistente gia' adibita alla produzione di dispositivi medici e/o di dispositivi di protezione individuale;
    la riconversione di una unita' produttiva esistente finalizzata alla produzione di dispositivi medici e/o di
    dispositivi di protezione individuale;
    prevede che le imprese beneficiarie di mutui concessi da INVITALIA, ubicate nei territori dei primi
    comuni maggiormente colpiti dall'epidemia di COVID-19 (di cui all'Allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo
    2020) possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza
    non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di
    ammortamento (nuovo art. 72-ter, inserito nel corso dell'esame al Senato, che riproduce
    sostanzialmente il testo già vigente dell'art. 6 del DL 9/2020);
    rifinanzia di 400 milioni di euro per il 2020 i contratti di sviluppo (articolo 80). La Direttiva MISE del
15 aprile 2020 ha provveduto al riparto delle risorse.
    concede, fino al 30 settembre 2020, alle PMI e alle micro imprese una generale moratoria sui prestiti,
    sotto forma, tra l'altro, di sospensione del pagamento delle rate dei mutui e sul mantenimento di fidi o
    altre forme di finanziamento bancario. Le operazioni oggetto di sostegno sono ammesse, senza
    valutazione alla garanzia del Fondo di garanzia PMI mediante apposita sezione speciale, alla quale
    è attribuita una dotazione di circa 1,43 miliardi di euro. L'importo della sezione speciale è stato
    rideterminato ai sensi del D.L. n. 23/2020 (articolo 56). Il regime di aiuto è stato approvato dalla
    Commissione europea il 25 marzo 2020;

    concede la garanzia dello Stato sulle esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti (anche sotto
    forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti) in favore delle banche e degli altri
    soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle
    imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza che non
    hanno accesso al Fondo di garanzia PMI. La garanzia statale opera fino ad un massimo dell'80%
    dell'esposizione assunta. (articolo 57).

    Riguardo all'intervento di Cassa depositi e prestiti S.p.A., si ricorda che la Società, compie, attraverso
    l'utilizzo dei fondi della raccolta postale, e degli altri fondi provenienti dall'emissione di titoli,
    dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie assistiti dalla garanzia dello Stato (le cd.
    risorse in gestione separata), operazioni di interesse pubblico, tra le quali operazioni di sostegno al
    tessuto economico produttivo nazionale, anche per ciò che concerne l'internazionalizzazione delle
    imprese. Le operazioni - realizzate a favore delle piccole e medie imprese, nonchè anche a favore delle
    grandi imprese - sono realizzate attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del
    credito, nonché attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una società di
    gestione collettiva del risparmio.
    Per ciò che concerne l'intervento di CDP a sostegno delle imprese per far fronte all'emergenza COVID-
    19, è consultabile una specifica sezione del sito internet dell'Istituto che riepiloga le misure in favore
    delle imprese e quelle in favore degli enti territoriali. L'insieme delle misure originariamente messe in
    campo a seguito dell'emanazione del decreto-legge n. 18 è stato                       rafforzato da ulteriori
    interventi, annunciati il 2 aprile 2020. Nelle settimane precedenti CDP aveva varato un Piano di
    interventi da 17 miliardi di euro a sostegno dell'economia italiana per l'emergenza COVID-19. Esso
    prevede l'erogazione di liquidità a tassi calmierati per le PMI e imprese di media dimensione (Mid-cap)
    tramite il sistema bancario; la concessione di finanziamenti agevolati, garanzie e moratorie sui
    finanziamenti a medio-lungo termine per supportare le attività; di export e internazionalizzazione delle
    Pmi, il differimento del pagamento delle rate in scadenza nell'anno 2020 dei mutui per i comuni della
    prima Zona rossa.
    A tali interventi si aggiungono ulteriori 2 miliardi di euro a supporto delle imprese di media e grande
    dimensione (indicativamente con fatturato superiore ai 50 milioni di euro) per esigenze temporanee di
    liquidità, supporto al capitale circolante e sostegno agli investimenti previsti dai piani di sviluppo delle
    aziende, in attesa dell'avvio operativo dei meccanismi di garanzia previsti dal decreto-legge n. 18 del
    2020.

  Con riguardo al Fondo di garanzia PMI, il D.L. n. 23/2020 (articolo 13) abroga l'articolo 49 del D.L.
18/2020, introducendo in suo luogo una nuova disciplina transitoria e straordinaria di ulteriore
potenziamento del Fondo (fino al 31 dicembre 2020). Ciò, anche alla luce della normativa sugli aiuti di
Stato nel frattempo intervenuta ("State Aid Temporary Framework" della Commissione europea). La
disciplina è stata approvata dalla Commissione europea il 14 aprile u.s. (cfr.comunicato stampa della
Commissione).
  In particolare, il decreto legge conferma i seguenti interventi, già introdotti con il D.L. n. 18/2020:

    l'intervento in garanzia del Fondo a titolo gratuito;
    l'elevazione a 5 milioni di euro dell'importo massimo garantito per singola impresa. Sono ora
    ammesse a garanzia non solo le PMI ma anche le imprese Mid-cap (fino a 499 dipendenti);
    l'ammissione all'intervento in garanzia di finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del
    debito purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad
almeno il 10 per cento del debito residuo;
    il prolungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di sospensione del pagamento delle rate di
    ammortamento o della sola quota capitale correlata all'emergenza COVID-19;
    l'eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni di finanziamento
    garantite;
    la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, acquisite dal soggetto
    finanziatore per operazioni di importo superiore a 500 mila euro e durata minima di 10 anni nel settore
    turistico alberghiero e delle attività immobiliari;
    l'elevazione al 50 per cento della quota della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di
    portafogli di finanziamenti destinati ad imprese appartenenti a settori/filiere colpiti dall'epidemia;
    l'accesso gratuito e automatico al Fondo per i nuovi finanziamenti di importo limitato concessi in
    favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività
    d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19. Per tali soggetti, l'intervento del Fondo è
    comunque potenziato: la copertura è del 100 percento sia in garanzia diretta che in riassicurazione.
    L'importo di tali finanziamenti è fino a 25 mila euro.
    L'operatività di tale misura di aiuto è stata condizionata alla previa autorizzazione da parte della
    Commissione europea. Questa ha autorizzato il regime di aiuti il 14 aprile 2020 (si veda qui, comunicato
    stampa della Commissione).
    la proroga di tre mesi di tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni
    assistite dalla garanzia del Fondo.

  Si prevedono poi le seguenti ulteriori misure straordinarie e transitorie (fino al 31 dicembre 2020) tese
ad un maggior rafforzamento degli interventi di garanzia del Fondo:

    l'incremento della percentuale di copertura della garanzia diretta dall'80 al 90 per cento
    dell'ammontare di ciascun finanziamento con durata fino a 72 mesi. L'ammontare del finanziamento è
    entro i limiti di importo previsti dalla nuova disciplina UE sugli aiuti di Stato;
    l'elevazione della copertura del Fondo in riassicurazione dal 90 al 100 per cento dell'importo
    garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia.
    Tali nuovi regimi di aiuti (essendo per essi prevista la previa autorizzazione della Commissione europea)
    sono stati autorizzati (qui ilcomunicato stampa della Commissione).
    l'accesso alla garanzia del Fondo senza l'applicazione del modello di valutazione del merito
    creditizio. La probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata - ai fini della definizione delle
    misure di accantonamento - a titolo di coefficiente di rischio. Sono in ogni caso escluse dalla garanzia
    le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria;
    il cumulo tra la garanzia del Fondo con un'ulteriore garanzia sino alla copertura del 100 per cento del
    finanziamento concesso per i beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3,2 milioni di euro;
    la possibilità di concedere la garanzia anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate
    dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in
    data successiva al 31 gennaio 2020;
    si riconosce un'operatività rafforzata del Fondo per le garanzie su portafogli di finanziamenti,
    anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19,
    costituiti per almeno il 20 per cento da imprese aventi, alla data di inclusione dell'operazione nel
    portafoglio, un rating, determinato dal finanziatore/richiedente la garanzia, sulla base dei suoi modelli
    interni, non superiore alla classe "BB" della scala di valutazione Standard's and Poor's. Vengono
    sostanzialmente introdotte percentuali di copertura più elevate, che passano da una garanzia all'80%
    ad una garanzia al 90% della tranche junior e da un innalzamento del cap alle prime perdite a
    carico del Fondo, fino al 18% dell'ammontare del portafogli, nel caso in cui esso abbia ad oggetto
    finanziamenti concessi per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi
    di investimenti.

  Quanto alle risorse finanziarie destinate agli interventi di potenziamento straordinario, gli importi già
stanziati per il Fondo dall'articolo 49 (1.500 milioni di euro) vengono integrati di 229 milioni e dunque portati a
1.729 milioni sempre per il 2020.
Le disposizioni transitorie e straordinarie trovano applicazione, in quanto compatibili, anche alle garanzie
rilasciate da ISMEA per il settore agricolo. A tal fine si prevede un rifinanziameno di 100 milioni per il 2020
a favore di ISMEA.

  Quanto alle misure strutturali sul Fondo di garanzia PMI (buona parte delle quali già contenute nel D.L.
n. 18/2020), con il D.L. n. 23/2020:

    si anticipa dal 31 dicembre 2020 al 10 aprile 2020 la data in cui cessa, in taluni territori regionali, la
    limitazione dell'intervento del Fondo alle sole operazioni di controgaranzia:
    previa autorizzazione della Commissione UE, la garanzia dei confidi, a valere sulle risorse dei fondi
    rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, può essere concessa sui finanziamenti
    erogati alle PMI per la quota non coperta dalla garanzia del Fondo , ovvero di altri fondi di garanzia di
    natura pubblica;
    per le imprese che accedono al Fondo di garanzia - qualora il rilascio della documentazione
    antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della relativa banca dati nazionale
    unica - l'aiuto è concesso all'impresa sotto condizione risolutiva;
    dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi – oltre che da parte
    di banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE e della Cassa
    depositi e prestiti, come già previsto – anche da soggetti privati:
    le garanzie su portafogli di finanziamenti e quelle su portafogli di minibond sono ora concesse a
    valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurandosi comunque un ammontare di risorse
    libere, destinate alle garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l'85 per cento della
    dotazione disponibile del Fondo;
    si prevede la garanzia gratuita all'80 per cento del Fondo anche per gli operatori di microcredito
    (che siano MPMI), affinché gli stessi possano acquisire dal sistema bancario la provvista necessaria ad
    operare attraverso operazioni di micro credito (a loro volta garantibili dal Fondo all'80 per cento e senza
    valutazione);
    si eleva da 25 mila euro a 40 mila euro l'importo massimo delle operazioni di micro credito.

  Rimane comunque ferma la disciplina speciale e transitoria del'intervento del Fondo di garanzia PMI a
favore dei primi territori colpiti dall'emergenza COVID-19, già prevista dall'articolo 25 del D.l. n. 9/2020 e
ora trasposta nell'articolo 49-bis del D.L. 18/2020 (inserito nel corso dell'esame al Senato).

  Quanto all'attivazione delle misure, si rinvia al sito istituzionale del Fondo di garanzia PMI, in costante
aggiornamento.

   Lo spettro degli interventi straordinari in garanzia da parte dello Stato a sostegno della liquidità al
settore produttivo italiano è stato poi esteso ulteriormente dal D.L. n. 23/2020.
   Esso prevede la concessione, a date condizioni, di garanzie da parte di SACE S.p.A., in via temporanea
fino al 31 dicembre 2020, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri
soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati alle imprese
italiane con sede in Italia.
   L'importo massimo complessivo degli impegni che possono essere garantiti da SACE S.p.A. è di 200
miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi riservati alle PMI, ivi inclusi lavoratori autonomi e liberi
professionisti con partita IVA, che hanno esaurito la loro capacità di utilizzo della garanzia che può
essere loro rilasciata dal Fondo di Garanzia per le PMI.
   Sono previste condizioni per il rilascio delle garanzie da parte di SACE. In particolare, la garanzia -
concedibile entro il 31 dicembre 2020 - può essere riconosciuta per finanziamenti di durata non superiore
a 6 anni, con la possibilità di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi. Sono dettati specifici criteri
per la definizione dell'importo del prestito e della percentuale di copertura, che può essere del 70, 80 o 90
percento a seconda delle dimensioni delle imprese, alle quali è richiesto - tra l'altro - di assumere l'impegno
a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020.
  Le obbligazioni assunte da SACE S.p.A. sono assistite da garanzia Statale, a prima richiesta esplicita,
incondizionata e irrevocabile a copertura del rimborso di capitale e interessi. Per tale finalità viene istituito un
apposito Fondo, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 (che copre anche le
ulteriori misure finanziarie previste nel D.L. 23/2020, cfr. infra).
  Inoltre, a date condizioni e nel rispetto della disciplina europea, può anche essere concessa la garanzia
dello Stato su talune esposizioni, assunte o da assumere, entro il 31 dicembre 2020, da parte di Cassa
depositi e prestiti. Si tratta delle esposizioni di CDP derivanti da garanzie, anche nella forma di garanzie di
prima perdita, su portafogli di finanziamenti - concessi, in qualsiasi forma, da banche e da altri soggetti
abilitati all'esercizio del credito in Italia alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una riduzione
del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19" – che prevedano modalità tali da
assicurare la concessione da parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti in funzione
dell'ammontare del capitale regolamentare liberato per effetto delle garanzie stesse.

  Le misure sono state autorizzate dalla Commissione europea in data 14 aprile 2020 (SA56963).

  Quanto agli interventi di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, il Decreto-legge n. 18/2020 :

    autorizza SACE S.p.A., ferma restando l'operatività di sostegno all'esportazione prevista dal D.lgs. n.
    143/1998, a rilasciare garanzie e coperture assicurative, a condizioni di mercato e beneficianti della
    garanzia dello Stato, in favore di fornitori esteri per la vendita alle Regioni di beni inerenti la
    gestione dell'emergenza sanitaria per il COVID-19 (articolo 59).
    prevede che possa essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota
    capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso del 2020, per i finanziamenti a tasso
    agevolato concessi a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri (articolo 58);
    istituisce un nuovo Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, con una dotazione
    finanziaria iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'adozione di misure di
    comunicazione, di potenziamento delle attività di promozione del Made in Italy nonché per il
    cofinanziamento di iniziative di promozione dei mercati esteri realizzate da altre pubbliche
    amministrazioni mediante apposite convenzioni (articolo 72, comma 1).

   La norma del D.L. n. 18/2020 che autorizzava il MEF a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di
SACE Spa per operazioni nel settore crocieristico deliberate da SACE Spa (articolo 53, comma 1) è stata
assorbita all'interno della nuova più ampia disciplina di riforma dell' intervento combinato di SACE e dello
Stato per il sostegno finanziario all'internazionalizzazione, ora disposto dal D.L. n. 23/2020 (articolo 2).
Tale decreto dispone anche in ordine alla governance di SACE S.p.A.(articolo 3) .
   In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2021 opera un nuovo sistema di coassicurazione per i rischi
non di mercato, in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE S.p.a. sono assunti
dallo Stato e da SACE S.p.A. stessa in una proporzione pari, rispettivamente, al 90 e al 10 per cento.
   La legge di bilancio definirà i limiti cumulati all'assunzione degli impegni da parte di SACE S.p.A. e
Stato, sulla base del piano annuale di attività deliberato dal Comitato per il sostegno finanziario
pubblico all'esportazione, istituito presso il MEF. Al Comitato è attribuito, tra l'altro, il compito di deliberare
il sistema dei limiti di rischio (Risk Appetite Framework). I rapporti tra il MEF e SACE S.p.A. sono regolati
con convenzione. Nello stato di previsione del MEF, a decorrere dall'anno 2020 è istituito un Fondo a
copertura degli impegni assunti dallo Stato.
   Quanto alla mission della Società, di Export credit Agency italiana, si specifica che essa debba favorire
l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici
per l'economia italiana, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia.

  Viene poi introdotta una nuova forma di operatività di SACE a finalità di sostegno e rilancio
dell'economia. In particolare, la Società è autorizzata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità
alla normativa UE, garanzie in qualsiasi forma in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e
internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti in qualsiasi forma
concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro.
Sugli impegni assunti da SACE opera la garanzia statale.
Quanto alla governance di SACE, il D.L. n. 23/2020 (articolo 3) interviene con la finalità esplicitata di
rafforzarne il ruolo strategico nel sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di
rilancio degli investimenti. SACE è società a totale partecipazione di Cassa depositi e prestiti S.P.A., a sua
volta controllata dallo Stato. A sua volta, SACE detiene il 76% di SIMEST, insieme alla quale costituisce il
Polo dell'export e dell'internazionalizzazione del Gruppo Cassa depositi e prestiti.
   Il D.L. n. 23/2020 dispone in proposito che:

    CDP S.p.A. concordi preventivamente con il MEF, sentito il MAECI, l'esercizio dei diritti di voto
    derivanti dalla partecipazione in SACE S.p.A.;
    SACE S.p.A. non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CDP S.p.A., e deve
    consultare preventivamente:

         il Ministero dell'economia e finanze (MEF) in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini
         dell'efficace attuazione delle misure di rilancio degli investimenti, con particolare riferimento alle
         decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti;
         il MEF e il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale in ordine alle decisioni
         aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di sostegno all'internazionalizzazione
         delle imprese, con particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al
         recupero dei crediti.

   A tutela dei risparmiatori, si modifica la disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) istituito per
ristorare i soggetti che hanno investito in strumenti finanziari emessi da banche poste in liquidazione fra il
novembre del 2015 e il gennaio del 2018; in primo luogo, si consente di corrispondere agli azionisti e agli
obbligazionisti, in attesa della predisposizione del piano di riparto degli indennizzi, un anticipo nel limite
massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito
del completamento dell'esame istruttorio; inoltre, si proroga il termine per la presentazione delle domande
di indennizzo dal 18 aprile al 18 giugno 2020 (articolo 50, DL 18/2020).
   Si consente ai confidi (consorzi di garanzia collettiva dei fidi) di ridurre i contributi obbligatori ai fondi
interconsortili cui aderiscono, in misura pari ai contributi che i medesimi confidi sono tenuti a versare al
relativo Organismo di vigilanza e tenuta dell'elenco (articolo 51, DL 18/2020).
   Al fine di tutelare gli investimenti di lungo termine del settore assicurativo, si amplia la possibilità per
le imprese di assicurazione e di riassicurazione di applicare l'aggiustamento per la volatilità (volatility
adjustment) alla struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio (ad esempio, i titoli di Stato),
riducendo il valore di riferimento dello spread nazionale corretto per il rischio da 100 a 85 punti base, quale
soglia necessaria per l'attivazione della componente nazionale dell'aggiustamento ai fini del calcolo della
migliore stima delle riserve tecniche (articolo 52, DL 18/2020).
   Per quanto riguarda le assicurazioni, inoltre, è prorogato di ulteriori 15 giorni (oltre ai 15 giorni già
previsti dalla normativa vigente) il termine entro il quale l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere
operante la garanzia nei contratti RC auto e natanti fino all'effetto della nuova polizza. La proroga opera
unicamente per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti che scadono nel periodo compreso
tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020. Su richiesta dell'assicurato, inoltre, possono essere sospesi, per
il periodo richiesto dall'assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020, i contratti RC auto e natanti. E' infine
prorogato di ulteriori 60 giorni il termine entro il quale, per i sinistri con soli danni a cose, l'impresa di
assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica
specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta, nonché il termine entro il quale, per i sinistri
che abbiano causato lesioni personali o il decesso, l'impresa di assicurazione deve proporre al danneggiato
congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero comunicare i motivi per cui non ritiene di
fare offerta. Anche tale proroga trova applicazione fino al 31 luglio 2020 (art. 125, DL 18/2020). Nel corso
dell'esame al Senato è stata introdotta una norma che consente, a richiesta dell'assicurato, di
sospendere sino al 31 luglio 2020, i contratti RC Auto. Si veda al riguardo il focus predisposto da IVASS.
   Sono posticipati i termini entro i quali le assemblee ordinarie delle S.p.A. e s.r.l. devono essere
convocate (da centoventi a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio). Si consente un più ampio
ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle
disposizioni statutarie. In aggiunta, con esclusivo riferimento alle s.r.l., si consente che l'espressione del voto
avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. E' incentivato un più ampio
ricorso al conferimento di deleghe di voto ai rappresentanti designati da società con azioni quotate nei
mercati regolamentati, ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o diffuse fra il
pubblico in misura rilevante. Anche le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società
cooperative e le mutue assicuratrici, in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che prevedono limiti
al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possano designare per le assemblee ordinarie o
straordinarie il rappresentante con istruzioni di voto (articolo 106, DL 18/2020).

  Il decreto-legge n. 23 del 2020 ha infine modificato, nel quadro dell'emergenza pandemica, la disciplina
dei poteri speciali del Governo (cd. golden power) nei settori considerati strategici. In particolare:

     sono estese le ipotesi in cui vi è obbligo di notifica dell'acquisto, da parte di un soggetto esterno
    all'Unione europea, di partecipazioni di controllo di imprese che detengono beni e rapporti di rilevanza
    strategica per l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli nei settori della difesa, della sicurezza
    nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;                 per contenere gli effetti
    negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si estende temporaneamente - fino al 31
    dicembre 2020 - l'ambito di applicazione degli obblighi di notifica e dei poteri speciali inerenti
    agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni, nonché agli ulteriori attivi
    strategici (articolo 15);
    in caso di violazione degli obblighi di notifica stabiliti per specifici atti, delibere, operazioni o
    acquisti di partecipazioni relativi a imprese che svolgono attività di rilevanza strategica, si consente
    alla Presidenza del Consiglio può avviare anche d'ufficio il procedimento ai fini dell'eventuale
    esercizio dei poteri speciali per imporre il proprio veto alle predette operazioni, condizionarle ovvero
    opporsi nel caso di acquisto di partecipazioni (articolo 16);
    viene modificata la disciplina gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti (articolo
    17).
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