Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

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            DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
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                         Piano delle performance 2021

Monitoraggio quadrimestrale sullo stato di attuazione dei pagamenti diretti
                                    2021

                        (attività secondo quadrimestre)

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Vengono di seguito esposte le attività di trattazione, cura e rappresentanza delle tematiche connesse
al sistema dei pagamenti diretti, svolte nel corso del secondo quadrimestre 2021.

Processo di attuazione della normativa europea in materia di pagamenti diretti

Nel quadrimestre è stata assicurata, in ambito UE, la partecipazione alle riunioni dei comitati/gruppi
esperti tenutesi in materia di pagamenti diretti ed alle riunioni del gruppo esperti monitoraggio e
valutazione della PAC svolte, come consuetudine dell’ultimo periodo, in videoconferenza. I rapporti
tra Stati membri e Istituzioni europee sono stati curati anche attraverso lo scambio di documenti e
commenti scritti, come da prassi ormai consolidata. In caso di votazione si è proceduto, come
nell’ultimo periodo, attraverso procedura scritta.

Il 5 maggio, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 155/2021, il
regolamento delegato (UE) n. 2021/725 “recante deroga, in relazione all’anno 2021, ai regolamenti
di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE)
2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli
amministrativi e in loco applicabili nell’ambito della politica agricola comune”. Il regolamento,
introdotto per il perdurare delle restrizioni di movimento dovute all’epidemia di Covid 19, prevede
una serie di deroghe relative al numero ed alle tempistiche dei controlli amministrativi e in loco da
eseguire per l’anno di domanda 2021. Per il quadro generale si rimanda a quanto già riferito nella
precedente relazione del primo quadrimestre 2021.

Il 27 maggio, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 186/2021, il
regolamento delegato (UE) n. 2021/841 “che modifica il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 per
quanto riguarda le norme sulle inadempienze in relazione al sistema di identificazione e registrazione
degli animali delle specie bovina, ovina e caprina e sul calcolo dell’entità delle sanzioni
amministrative per gli animali dichiarati nell’ambito dei regimi di aiuti per animale o delle misure di
sostegno connesse agli animali”. Con la pubblicazione si completa l’aggiornamento del quadro

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normativo, avviato con la pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/540, per
l’applicazione delle modifiche introdotte nel sistema di controlli in loco connesso alle domande di
aiuto per animale ed alle domande di pagamento delle misure di sostegno connesse agli animali già
riportate nella relazione delle attività del terzo quadrimestre 2020.

Il citato quadro normativo è stato ulteriormente perfezionato con l’adozione del regolamento delegato
(UE) n. 2021/1418, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 305 del 31 agosto
2021, con il quale viene chiarita un’incertezza giuridica, riscontrata nella formulazione dell’art. 31
del regolamento (UE) n. 640/2014, introdotta con il citato regolamento (UE) n. 2021/841.

In sede di Commissione europea sono proseguiti i lavori di aggiornamento dei documenti di indirizzo
all’attuazione della normativa europea, in questo contesto è stata presentata e discussa una versione
revisionata del documento recante le linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo tramite
monitoraggio in luogo dei controlli in campo.

Inoltre, a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea n. C-206/19 la
Commissione ha redatto e presentato agli Stati membri, un documento in cui viene fornita una
panoramica sui requisiti necessari per l’ammissibilità delle superfici a disposizione degli agricoltori.
Nel documento, che tiene conto sia della normativa in vigore, sia delle sentenze pronunciate in
materia dalla citata Corte di giustizia europea, viene confermata la visione in base alla quale il
possesso di un titolo legale valido (secondo la normativa dei singoli Stati) che attesti la disponibilità
dei terreni dichiarati in domanda, è un requisito fondamentale per l’assegnazione dei diritti all’aiuto
e la ricezione dei pagamenti diretti. Su questa base gli Stati membri hanno la facoltà di richiedere
prova dell’effettiva disponibilità dei terreni dichiarati in domanda e, nonostante esista un margine di
discrezionalità nel presumere che le superfici dichiarate siano effettivamente a disposizione
dell’agricoltore, hanno l’obbligo di effettuare controlli per la verifica del requisito in questione.

Nel mese di luglio, constatato il perdurare delle difficoltà di spostamento dovute alla diffusione del

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Covid 19, come per il 2020, la Commissione ha presentato un regolamento di deroga al paragrafo 1
dell’art. 75 del reg. (UE) n.1306/2013 al fine di permettere, per l’anno 2021, l’aumento delle somme
anticipate a partire dal 16 ottobre fino al 70 % per i pagamenti diretti e fino all’85 % per il sostegno
concesso nell’ambito dello sviluppo rurale. Ad esito positivo del voto, avvenuto per procedura scritta,
il regolamento (UE) 2021/1295 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L
282/2021 del 5 agosto 2021.

Infine, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L245 del 12 luglio 2021, il
regolamento di esecuzione (UE) 2021/1135, che fissa i massimali dei vari regimi per l’anno 2021, in
base alle scelte notificate dagli Stati membri.

Nel contesto delle attività propedeutiche all’avvio del futuro ciclo di programmazione della PAC,
sono proseguiti, in sede di Comitato di monitoraggio e valutazione della PAC, i lavori di revisione
degli indicatori per il monitoraggio e la verifica del raggiungimento degli obiettivi proposti dagli Stati
membri nei rispettivi piani strategici nazionali. In relazione a questi ultimi è in corso la realizzazione
del portale web che dovrà essere utilizzato per la presentazione dei piani strategici della PAC
relativamente all’utilizzo del quale è stata presentata la prima versione delle linee guida.

Processo di formazione della normativa europea in materia di pagamenti diretti

A seguito di un difficile negoziato durato tre anni, a fine giugno le Istituzioni europee hanno raggiunto
un accordo politico sui tre regolamenti di base della nuova Politica Agricola Comune per il periodo
2023-2027. L’accordo è stato poi avallato a larga maggioranza dai Ministri dell’agricoltura europei
nel corso del Consiglio Agricoltura e Pesca del 28-29 giugno 2021.
L’intesa così raggiunta dovrà ora riflettersi sui testi giuridici, che saranno poi sottoposti al voto della
Commissione agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo e quindi dell’Assemblea plenaria
per l’approvazione, presumibilmente nella sessione di ottobre o novembre 2021. Successivamente la
posizione del Parlamento sarà trasmessa al Consiglio per l’approvazione definitiva in prima lettura

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della riforma entro l’anno solare, con l’obiettivo dell’entrata in vigore a partire da gennaio 2023.
Come ormai noto, gli Stati membri sono invece chiamati a predisporre un Piano strategico nazionale
da inviare alla Commissione entro il 1° gennaio 2022.
L’intesa politica rafforza gli obiettivi ambientali della PAC con un’ambiziosa architettura verde,
destinando almeno il 25% della dotazione dei pagamenti diretti agli eco-schemi ed allocando almeno
il 35% della dotazione finanziaria dello sviluppo rurale per interventi climatico-ambientali (con
fattore di ponderazione del 50% per le aree con vincoli naturali - ANC). È inoltre previsto che i Piani
strategici siano allineati alle strategie sulla “biodiversità” e “dal campo alla tavola”.
Per le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali, il compromesso prevede che la BCAA8
(rotazione delle colture) includa la diversificazione delle colture come pratica equivalente alla
rotazione e siano mantenute le esenzioni per le aziende con seminativi di superficie complessiva
inferiore a 10 ettari e per le superfici coltivate con colture sommerse (riso). Per la BCAA9 (aree
ecologiche) gli agricoltori con più di 10 ettari di seminativi dovranno destinare almeno il 4% dei loro
seminativi a superfici ecologiche non produttive.
Al fine di individuare al meglio la platea dei beneficiari dei sussidi, la definizione di agricoltore attivo
sarà obbligatoria ma, in un’ottica di semplificazione, per le verifiche sarà possibile utilizzare i registri
fiscali o di previdenza sociale nazionali. L’intesa prevede poi il pagamento redistributivo obbligatorio
al 10% con deroghe specifiche, lo schema facoltativo per i piccoli agricoltori ed un livello di
convergenza interna dei pagamenti diretti di almeno l’85% del livello medio dei pagamenti diretti da
raggiungere entro il 2026. Il livello attuale degli aiuti accoppiati viene mantenuto al 13% + 2% da
destinare alle colture proteiche. Il capping sarà volontario per gli Stati Membri, a partire da 100.000
euro di pagamenti diretti.
Tra le principali novità si segnala l’introduzione di un meccanismo di condizionalità sociale, che
dovrà essere operativo al più tardi entro il 2025, che prevede l’applicazione di sanzioni amministrative
da comminare agli agricoltori beneficiari di pagamenti diretti, a seguito dell’accertamento del
mancato rispetto dei principali obblighi comunitari relativi a talune direttive in materia di occupazione
e condizioni di lavoro.
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Nel regolamento orizzontale sarà prevista una riserva di crisi da 450 milioni di euro, mantenuta la
soglia di 2.000 euro per la disciplina finanziaria e il sistema antifrode ARACNHE sarà volontario (ma
con una relazione della Commissione al 2025 per valutarne un uso obbligatorio).
L’intesa sul regolamento dell’OCM unica prevede una dichiarazione delle tre Istituzioni relativa alle
norme per l’importazione dei prodotti agricoli dai Paesi terzi, l’estensione al 2045 delle autorizzazioni
per l’impianto dei vigneti, il rafforzamento delle norme in materia di etichettatura nutrizionale e di
indicazione degli ingredienti per tutti i vini, limitata all’indicazione del valore energetico in etichetta,
mentre l'elenco degli ingredienti potrà essere fornito con mezzi elettronici identificati sull'etichetta o
sulla confezione. Le organizzazioni interprofessionali (OI) che riuniscano agricoltori, trasformatori e
distributori di prodotti vitivinicoli ad indicazione geografica potranno adottare accordi sulla
condivisione del valore, ripartendo costi e profitti senza essere assoggettate alle norme UE in materia
di concorrenza. Tali accordi non dovranno tuttavia avere l’obiettivo di fissare prezzi per il
consumatore finale, eliminare la concorrenza o portare a squilibri nella filiera produttiva.

Processo di formazione della normativa nazionale in materia di pagamenti diretti

Sono state avviate le attività di predisposizione del Piano strategico nazionale che prevedono,
partendo dalle esigenze dei singoli settori emerse dall’analisi SWAT, l’individuazione delle misure e
la quantificazioni delle azioni necessarie per il perseguimento degli obiettivi fissati dal futuro
regolamento sui piani strategici nazionali.
Sono stati inoltre predisposti appositi studi ed approfondimenti al fine di consentire alla parte politica,
previa acquisizione dell’intesa della Conferenza Stato-Regioni, di adottare le decisioni da assumere
ai sensi del cosiddetto regolamento transitorio (Reg. UE n. 2020/2220), riguardanti in particolare la
possibilità di prorogare o modificare il processo di convergenza interna dei diritti all’aiuto, nonché di
applicare un tetto massimo al loro valore.
Al termine delle consultazioni, considerato che si tratta dell’ultimo anno di vigenza delle regole
stabilite con il regolamento (UE) n. 1307/2013, è stato deciso di adottare un approccio conservativo,
rinviando, alla domanda unica 2023, eventuali modifiche alle norme su riduzione dei pagamenti e
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capping, pagamento redistributivo, percentuale del massimale nazionale da destinare al sostegno
accoppiato, pagamento per i giovani agricoltori, flessibilità tra primo e secondo pilastro ed eventuale
ripresa del processo di convergenza interna. Pertanto per la domanda unica 2022 restano invariate le
norme vigenti.
Sono stati poi pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana i seguenti atti normativi
predisposti in applicazione della regolamentazione europea sui pagamenti diretti:
   ⋅   D.M. 248981 del 28 maggio 2021 recante “Disposizioni urgenti concernenti il sostegno ac-
       coppiato per l'olio d'oliva sulle superfici olivicole nelle zone delimitate dalle Autorità compe-
       tenti divenute improduttive a causa della diffusione del batterio Xylella fastidiosa: deroga al
       decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018”. Il provve-
       dimento, in deroga alle condizioni di ammissibilità stabilite per beneficiare del sostegno ac-
       coppiato nel settore dell’olio di oliva, assicura la corresponsione quadriennale dei pagamenti
       diretti disaccoppiati alle superfici divenute improduttive a causa della diffusione del batterio
       Xylella fastidiosa, a condizione che le superfici oggetto di contribuzione siano mantenute in
       adeguate condizioni ambientali ed agronomiche e dietro impegno al reimpianto dell’oliveto
       entro quattro anni. Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
       liana n. 167 del 14 luglio 2021;
   ⋅   D.M. n. 215187 del 10 maggio 2021 recante “Termini per la presentazione delle domande di
       aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2021”. Il provvedimento proroga i termini per
       la presentazione e la modifica della domanda unica, rispettivamente al 15 giugno 2021 e al 30
       giugno 2021, consentendo, inoltre, alle Autorità di gestione di fissare i termini per la presen-
       tazione delle domande di pagamento relative a talune misure di sviluppo rurale. Il decreto è
       stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale n. 153 del
       29 giugno 2021. Al fine di scongiurare possibili sanzioni agli agricoltori in ragione della pre-
       sentazione delle istanze oltre le date consentite da detto decreto, è stato successivamente ema-
       nato il D.M. n. 264094 dell’8 giugno 2021 recante “Modifica del decreto 10 maggio 2021
       prot. 215187”, che proroga ulteriormente i termini rispettivamente al 25 giugno ed al 12 luglio
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       2021. Il decreto di modifica è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
       liana Serie generale n. 162 dell’8 luglio 2021.
   ⋅   D.M. n. 290878 del 24 giugno 2021 concernente "Anticipazioni dei pagamenti diretti in at-
       tuazione dell’articolo 10 ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modifi-
       cazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44”. Il provvedimento concede agli organismi pagatori
       la possibilità di anticipare fino al 70% dell'importo richiesto per i pagamenti diretti, per i quali
       sono stati finalizzati i controlli amministrativi, da erogare entro il 31 luglio 2021. Gli interessi
       da corrispondere sulla suddetta anticipazione sono compensati agli agricoltori mediante una
       equivalente sovvenzione diretta che costituisce aiuto di Stato nell’ambito del de minimis di
       cui al regolamento (UE) 1408/2013 ovvero nell’ambito del «Quadro temporaneo per le misure
       di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19». Il decreto
       è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie Generale n.186 del
       5 agosto 2021.

Nel corso del quadrimestre sono state inoltre curate le istruttorie di diversi ricorsi straordinari
presentati al Capo dello Stato avverso alle decisioni di AGEA OP in materia di pagamenti diretti.

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