Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Guardia Costiera
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci ORDINANZA N° 05/2018 Il Capitano di Corvetta (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Golfo Aranci: VISTA l’istanza datata 21.03.2018 presentata dalla società “LAVORI MARITTIMI PIN SRL” con sede ad olbia (OT) in via G.Pala n° 6 intesa ad ottenere l’autorizzazione ad effettuare, su incarico della “Soc. ISLAND PROPERTIES S.A.”, lavori di modifica/rimodulazione del pontile in concessione situato a Porto Cervo, di cui alla C.D.M. n° 291/2005 e ss.mm.ii.; VISTA l’autorizzazione della Regione Autonoma Sardegna Servizio Demanio e Patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Olbia Tempio, determinazione n.2417 del 22.09.2017 ai lavori di modifica/rimodulazione del pontile di cui alla C.D.M. n° 291/2005 e ss.mm.ii con ampliamento del pontile e passerella di mq. 70,90 e una conseguente diminuzione dello specchio acqueo asservito a mq. 133,09, per una superficie complessiva di mq. 203,80; VISTA la regolarità della documentazione autorizzativa dei sommozzatori che eseguiranno le immersioni in parola; VISTA la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG 72), resa esecutiva con legge n°1085 del 21 dicembre 1977; VISTA l’autorizzazione n°01/2018 dell’Ufficio Locale Marittimo di Porto Cervo; VISTI gli art. 17, 68 e 81 ed 81 del Codice della Navigazione e 204 del relativo regolamento di esecuzione (Parte prima) RENDE NOTO che a partire dal giorno 05.04.2018 al giorno 31.05.2018, l’impresa “LAVORI MARITTIMI PIN S.R.L”, per conto della Soc. “ISLAND PROPERTIES S.A” eseguirà i lavori citati in premessa , nelle aree meglio indicate nell’allegata planimetria. Per l’esecuzione di predetti lavori, l’impresa “LAVORI MARITTIMI PIN S.R.L” utilizzerà il motopontone Sardinia iscritto nel registro navi minori e galleggianti della Capitaneria di porto di Olbia al n. OL1033 con il seguente personale qualificato: signor LISAI Antonio dotato di regolare O.T.S. ORDINA ARTICOLO 1 (Prescrizioni per la società esecutrice dei lavori) L’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla scupolosa osservanza delle seguenti prescrizioni:
1.1. l’attività dovrà essere svolta esclusivamente in condizioni meteo-marine favorevoli; 1.2. almeno 24 ore prima dell’inizio dell’attività dovranno essere comunicati all’Ufficio Locale Marittimo di Porto Cervo i giorni e gli orari nei quali verranno effettuate le immersioni. Ogni variazione di giorno e/o di orario dovrà essere comunicata con almeno 12 ore di anticipo; 1.3. l’unità d’appoggio alle attività subacquee dovrà rispondere a tutti i requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza della navigazione e durante l’esecuzione delle operazioni dovrà esibire i previsti segnali di “operatore subacqueo in immersione”, così come indicato nella COLREG 72; 1.4. durante le fasi di spostamento dei corpi morti dalla zona di stoccaggio alla zona di lavoro, dovrà essere presente in aggiunta alla suddetta unità di appoggio un ulteriore mezzo nautico con personale abilitato, allo scopo di vigilare sul traffico marittimo e sulla sicurezza degli operatoti subacquei; 1.5. giornalmente dovrà essere comunicato alla sala operativa dell’Ufficio Locale Marittimo di Porto Cervo, via VHF canale 16 oppure via telefono, l’inizio e la fine dell’attività; 1.6. il responsabile della società “LAVORI MARITTIMI PIN SRL” presente in zona dovrà coordinarsi con la direzione di Porto di Porto Cervo tramite VHF canale 9 oppure via telefono durante le varie fasi lavorative al fine di assicurare la massima tutela e sicurezza degli operatori subacquei; 1.7. nel caso in cui, durante tale attività, venissero rinvenuti oggetti di natura bellica e/o reperti archeologici, dovranno essere sospese tutte le operazioni e tempestivamente informato l’Ufficio Locale Marittimo di Porto Cervo ed il sito dovrà essere segnalato con apposito gavitello. In ogni caso, le operazioni in parola dovranno essere sospese al verificarsi di ogni circostanza o evento potenzialmente pregiudizievole per la sicurezza della navigazione che dovesse insorgere nel corso dello svolgimento delle operazioni in parola. L’Autorità Marittima ha facoltà, altresì’, in caso di urgenza, e/o di comprovata prioritaria necessità, di sospendere, revocare o annullare il presente atto in qualsiasi momento, dandone comunicazione anche per le vie brevi. ARTICOLO 2 (Prescrizioni per le unità in transito) Tutte le unità in transito nelle immediate vicinanze della zona di esecuzione dei lavori e quelle destinate sia all’ingresso che all’uscita porto dovranno mantenersi a debita distanza di sicurezza e procedendo alla minima velocità di governo, valutando inoltre l’adozione di ogni misura aggiuntiva al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo e, qualora ritenuto necessario, concordare preventivamente eventuali manovre necessarie per evitare ogni pericolo di abbordo in mare e/o comunque potenziale pericolo per la sicurezza della navigazione e portuale in generale. ARTICOLO 3 (Manleva) La presente Ordinanza emessa unicamente ai fini della sicurezza della navigazione ed a tutela della pubblica incolumità non esime la Società incaricata dei lavori di munirsi di
ogni ulteriore autorizzazione e/o nulla osta di competenza di altre Amministrazioni previsti per l’espletamento dei lavori in parola. L’Autorità Marittima è manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che i lavori in questione possano causare a persone e/o cose. ARTICOLO 4 (Inosservanze e disposizioni finali) È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui inosservanza, salvo che il fatto non costituisca reato o diverso illecito amministrativo, sarà punita ai sensi dell’art. 1174 (inosservanza di norme di polizia) e/o dall’art. 1231 (inosservanza di norme di Sicurezza della Navigazione) del Codice della Navigazione, ovvero, qualora commesse con l’impiego di unità da diporto, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 – rubricato: “Codice della Nautica da Diporto” modificato dal Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n°229. ARTICOLO 5 (Pubblicazione) La pubblicazione della presente Ordinanza verrà assicurata mediante l’affissione della stessa all’albo di questo Comando e tramite la pubblicazione alla pagina "Ordinanze" del proprio sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/golfo-aranci. Golfo Aranci, 05/04/2018 IL COMANDANTE C.C. (CP) Paolo PISANO Firmato Digitalmente da/Signed by: PAOLO PISANO In Data/On Date: giovedì 5 aprile 2018 17:38:44
Allegato all’Ordinanza n° 05/2018 dell’ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci
Allegato all’Ordinanza n° 05/2018 dell’ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci
Puoi anche leggere