Bed and Breakfast La Casa di Napoleone - CONTRATTO DI OSPITALITA'
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Bed and Breakfast La Casa di Napoleone CONTRATTO DI OSPITALITA' Tra i sottoscritti signori: - De Blasi Alberto, nato a Catania (CT) il 3 Dicembre 1967, res.te a Verona (VR), via Napoleone I N. 15 (C.F. DBL LRT 67T03 C351D), di seguito denominato "concedente"; - , di seguito denominat___ "ospite"; si conviene quanto segue. 1) Il sig. De Blasi Alberto affitta al sig. ______________ _____________________________, che accetta, la camera N. _________ (di cui il conduttore avrà l'uso esclusivo e strettamente personale, non cedibile a terzi) dell'immobile completamente arredato sito in Verona, Via Napoleone I N. 15, piano secondo, distinto nel Catasto Fabbricati del detto Comune Fol. 207 con M.N. 326 sub 24, P. 2, Cat. A/3, Z.C. 3, Cl. 3, vani 6,5. Il conduttore avrà inoltre l'uso comunitario (unitamente agli altri occupanti dell'immobile) della sala TV – colazioni, della cucina, di un bagno, del corridoio e dei mobili che arredano l'appartamento, da utilizzarsi secondo le regole della buona educazione e dell'ordinata convivenza civile, nonchè della diligenza del buon padre di famiglia. E' esclusa dalla locazione l'uso della cantina pertinenziale, che resta in assoluta e piena disponibilità del "concedente". 2) Il contratto ha la durata di giorni _____, con inizio dal _______________ e fine il _______________, senza
necessità di disdetta e senza possibilità di proroga tacita, possibile solo con il consenso scritto del concedente. Pertanto la prosecuzione del rapporto dopo la scadenza avverrà soltanto in caso di nuovo accordo scritto e sottoscritto, e ciò quale pattuizione essenziale del presente contratto. Si conviene espressamente che nessun rimborso competerà al conduttore in caso di mancato utilizzo, totale o parziale, dell'immobile. Il conduttore dichiara sotto la sua responsabilità, prendendo atto che quanto dichiarato costituisce presupposto essenziale e determinante del consenso da parte del concedente, di essere res.te come sopra e di non richiedere la residenza nell'immobile oggetto della locazione, pena la risoluzione immediata del contratto di locazione e di avere necessità di utilizzare l'immobile esclusivamente a scopo transitorio (non residenziale familiare). Si conviene espressamente che nessun rimborso competerà all'ospite in caso di mancato utilizzo, totale o parziale, dell'immobile. L'ospite, a garanzia dell'osservanza di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto, versa in data odierna la somma di Euro _____,00 a titolo di cauzione per eventuali danni e duplicato chiavi e dà atto di aver ricevuto tre chiavi - rispettivamente del portone d'ingresso, della camera e dell'appartamento -, di cui assume la custodia, sotto le responsabilità di legge, dalle ore ______ del dì _______________. L'importo della cauzione sarà restituito soltanto dopo aver constatato l'assenza di danni all'appartamento, ai mobili che lo arredano od alla proprietà condominiale; in tal caso il concedente è autorizzato fin d'ora a trattenerne l'ammontare direttamente dalla cauzione, unitamente all’importo dei consumi presunti, salvo conguaglio da effettuarsi entro 30 giorni dalla ricezione delle fatture delle imprese fornitrici.
3) Il corrispettivo è convenuto in Euro _____,00 giornalieri, comprensivo di spese accessorie, compresa/esclusa la prima colazione, da pagarsi anticipatamente, esclusivamente in contanti, presso il domicilio del concedente. Qualsiasi altro sistema di pagamento, ancorchè tollerato dal concedente, in nessun caso potrà essere considerato sostitutivo del precedente. Il mancato pagamento del corrispettivo costituisce automaticamente l'ospite in mora e, salvo formale rinuncia scritta del concedente, risolve in tronco il contratto senza bisogno di diffida o di speciali atti a norma dell'art. 1.456 C.C.. In tal caso il concedente potrà recuperare l'immobile immediatamente, anche in via forzata, senza alcun bisogno di pronuncia di magistrato e senza che ciò costituisca violazione di domicilio per espressa volontà dell'ospite, che vi acconsente fin d'ora e si accolla tutte le spese sostenute dal concedente per il recupero forzato dell'immobile, che il medesimo è fin d'ora autorizzato a prelevare dal deposito cauzionale. 4) Il locale dovrà essere destinato ad uso esclusivo di abitazione non residenziale: è fatto espresso divieto di ogni altra destinazione. E' vietato all'ospite, pena la risoluzione immediata del contratto senza bisogno di diffida, locare o cedere a qualsiasi titolo, anche gratuito, e sotto qualsiasi forma, quanto a lui concesso in uso, ed ospitare terzi, anche momentaneamente, apportare innovazioni al locale concessogli, ritardare il pagamento del corrispettivo, ridurlo o computarlo in defalco dal deposito cauzionale, che verrà rimborsato a fine soggiorno dal concedente soltanto quando avrà ritirato le chiavi dell'appartamento e constatato che non vi siano danni o rotture e che siano state pagate tutte le spese accessorie (condominiali e dei consumi). 5) L'inosservanza da parte dell'ospite anche di uno solo degli obblighi e degli impegni assunti col presente
contratto, ne produrranno ipso-jure, senza bisogno di diffida o di messa in mora, la risoluzione per fatto e per colpa dell'ospite, il quale dichiara irrevocabilmente di abbandonare nelle mani del concedente, a titolo di penale, la somma depositata a titolo di deposito cauzionale, salvo rifondere gli eventuali maggiori danni procurati con la sua inadempienza. Nessuna azione potrà essere intentata e nessuna eccezione potrà essere opposta in caso di morosità dall'ospite, che esonera fin d'ora il concedente da ogni responsabilità per eventuali ammanchi, sottrazioni e/o smarrimenti di beni e valori non depositati, il tutto ritenuto condizione essenziale per la stipula del presente contratto. 6) A tutti gli effetti di legge l'ospite elegge domicilio presso la residenza sopra indicata e, qualora non fosse ivi reperibile, presso il Sindaco del Comune di Verona. Foro competente in via esclusiva, per tutte le controversie nascenti dal presente atto, è quello di Verona. 7) Le parti riconoscono e reciprocamente si danno atto che costituiscono elementi essenziali del presente contratto, determinanti per il consenso del concedente, la durata ed il tipo del contratto (cioè transitorio e non residenziale), la facoltà del concedente di prelevare dal deposito cauzionale, che dovrà prontamente essere reintegrato, delle somme necessarie per far fronte a qualsiasi inadempimento dell'ospite e la rinuncia dell'ospite a qualsiasi azione ed eccezione. Le clausole del presente contratto sono tra loro interdipendenti e costituiscono un tutt'uno inscindibile; pertanto eventuali modifiche allo stesso dovranno risultare solo da atto scritto. Per quanto non previsto si rinvia a tutto quanto esplicitato nel sito internet www.avitabilebandb.it che l'ospite dichiara espressamente di conoscere ed accettare. L'OSPITE IL CONCEDENTE
A norma degli artt. 1.341 e 1.342 C.C. le parti, di comune accordo, previa rilettura dei punti 2-3-4-5-6-7, dichiarano di approvarli espressamente, reietta sin d'ora ogni eccezione. Verona, L'OSPITE IL CONCEDENTE
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