Bed and Breakfast La Casa di Napoleone - CONTRATTO DI OSPITALITA'

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Bed and Breakfast
             La Casa di Napoleone
             CONTRATTO DI OSPITALITA'

Tra i sottoscritti signori:
- De Blasi Alberto, nato a Catania (CT) il 3 Dicembre 1967,
res.te a Verona (VR), via Napoleone I N. 15 (C.F. DBL
LRT 67T03 C351D), di seguito denominato "concedente";
-

    , di seguito denominat___ "ospite";
                   si conviene quanto segue.
1) Il sig. De Blasi Alberto affitta al sig. ______________
_____________________________, che accetta, la camera
N. _________ (di cui il conduttore avrà l'uso esclusivo e
strettamente personale, non cedibile a terzi) dell'immobile
completamente arredato sito in Verona, Via Napoleone I N.
15, piano secondo, distinto nel Catasto Fabbricati del detto
Comune Fol. 207 con M.N. 326 sub 24, P. 2, Cat. A/3, Z.C.
3, Cl. 3, vani 6,5.
Il conduttore avrà inoltre l'uso comunitario (unitamente agli
altri occupanti dell'immobile) della sala TV – colazioni,
della cucina, di un bagno, del corridoio e dei mobili che
arredano l'appartamento, da utilizzarsi secondo le regole
della buona educazione e dell'ordinata convivenza civile,
nonchè della diligenza del buon padre di famiglia. E'
esclusa dalla locazione l'uso della cantina pertinenziale, che
resta in assoluta e piena disponibilità del "concedente".
2) Il contratto ha la durata di giorni _____, con inizio dal
_______________ e fine il _______________, senza
necessità di disdetta e senza possibilità di proroga tacita,
possibile solo con il consenso scritto del concedente.
Pertanto la prosecuzione del rapporto dopo la scadenza
avverrà soltanto in caso di nuovo accordo scritto e
sottoscritto, e ciò quale pattuizione essenziale del presente
contratto. Si conviene espressamente che nessun rimborso
competerà al conduttore in caso di mancato utilizzo, totale
o parziale, dell'immobile. Il conduttore dichiara sotto la sua
responsabilità, prendendo atto che quanto dichiarato
costituisce presupposto essenziale e determinante del
consenso da parte del concedente, di essere res.te come
sopra e di non richiedere la residenza nell'immobile oggetto
della locazione, pena la risoluzione immediata del contratto
di locazione e di avere necessità di utilizzare l'immobile
esclusivamente a scopo transitorio (non residenziale
familiare).
Si conviene espressamente che nessun rimborso
competerà all'ospite in caso di mancato utilizzo, totale o
parziale,      dell'immobile.      L'ospite,   a     garanzia
dell'osservanza di tutti gli obblighi assunti con il presente
contratto, versa in data odierna la somma di Euro
_____,00 a titolo di cauzione per eventuali danni e
duplicato chiavi e dà atto di aver ricevuto tre chiavi -
rispettivamente del portone d'ingresso, della camera e
dell'appartamento -, di cui assume la custodia, sotto le
responsabilità di legge, dalle ore ______ del dì
_______________. L'importo della cauzione sarà restituito
soltanto dopo aver constatato l'assenza di danni
all'appartamento, ai mobili che lo arredano od alla proprietà
condominiale; in tal caso il concedente è autorizzato fin
d'ora a trattenerne l'ammontare direttamente dalla cauzione,
unitamente all’importo dei consumi presunti, salvo
conguaglio da effettuarsi entro 30 giorni dalla ricezione
delle fatture delle imprese fornitrici.
3) Il corrispettivo è convenuto in Euro _____,00 giornalieri,
comprensivo di spese accessorie, compresa/esclusa la prima
colazione, da pagarsi anticipatamente, esclusivamente in
contanti, presso il domicilio del concedente.
Qualsiasi altro sistema di pagamento, ancorchè tollerato dal
concedente, in nessun caso potrà essere considerato
sostitutivo del precedente. Il mancato pagamento del
corrispettivo costituisce automaticamente l'ospite in mora e,
salvo formale rinuncia scritta del concedente, risolve in
tronco il contratto senza bisogno di diffida o di speciali atti
a norma dell'art. 1.456 C.C.. In tal caso il concedente potrà
recuperare l'immobile immediatamente, anche in via
forzata, senza alcun bisogno di pronuncia di magistrato e
senza che ciò costituisca violazione di domicilio per
espressa volontà dell'ospite, che vi acconsente fin d'ora e si
accolla tutte le spese sostenute dal concedente per il
recupero forzato dell'immobile, che il medesimo è fin d'ora
autorizzato a prelevare dal deposito cauzionale.
4) Il locale dovrà essere destinato ad uso esclusivo di
abitazione non residenziale: è fatto espresso divieto di ogni
altra destinazione.
E' vietato all'ospite, pena la risoluzione immediata del
contratto senza bisogno di diffida, locare o cedere a
qualsiasi titolo, anche gratuito, e sotto qualsiasi forma,
quanto a lui concesso in uso, ed ospitare terzi, anche
momentaneamente, apportare innovazioni al locale
concessogli, ritardare il pagamento del corrispettivo, ridurlo
o computarlo in defalco dal deposito cauzionale, che verrà
rimborsato a fine soggiorno dal concedente soltanto quando
avrà ritirato le chiavi dell'appartamento e constatato che
non vi siano danni o rotture e che siano state pagate tutte le
spese accessorie (condominiali e dei consumi).
5) L'inosservanza da parte dell'ospite anche di uno solo
degli obblighi e degli impegni assunti col presente
contratto, ne produrranno ipso-jure, senza bisogno di
diffida o di messa in mora, la risoluzione per fatto e per
colpa dell'ospite, il quale dichiara irrevocabilmente di
abbandonare nelle mani del concedente, a titolo di penale,
la somma depositata a titolo di deposito cauzionale, salvo
rifondere gli eventuali maggiori danni procurati con la sua
inadempienza. Nessuna azione potrà essere intentata e
nessuna eccezione potrà essere opposta in caso di
morosità dall'ospite, che esonera fin d'ora il concedente
da ogni responsabilità per eventuali ammanchi,
sottrazioni e/o smarrimenti di beni e valori non
depositati, il tutto ritenuto condizione essenziale per la
stipula del presente contratto.
6) A tutti gli effetti di legge l'ospite elegge domicilio presso
la residenza sopra indicata e, qualora non fosse ivi
reperibile, presso il Sindaco del Comune di Verona. Foro
competente in via esclusiva, per tutte le controversie
nascenti dal presente atto, è quello di Verona.
7) Le parti riconoscono e reciprocamente si danno atto che
costituiscono elementi essenziali del presente contratto,
determinanti per il consenso del concedente, la durata ed il
tipo del contratto (cioè transitorio e non residenziale), la
facoltà del concedente di prelevare dal deposito cauzionale,
che dovrà prontamente essere reintegrato, delle somme
necessarie per far fronte a qualsiasi inadempimento
dell'ospite e la rinuncia dell'ospite a qualsiasi azione ed
eccezione. Le clausole del presente contratto sono tra loro
interdipendenti e costituiscono un tutt'uno inscindibile;
pertanto eventuali modifiche allo stesso dovranno risultare
solo da atto scritto. Per quanto non previsto si rinvia a tutto
quanto esplicitato nel sito internet www.avitabilebandb.it
che l'ospite dichiara espressamente di conoscere ed
accettare.
L'OSPITE                            IL CONCEDENTE
A norma degli artt. 1.341 e 1.342 C.C. le parti, di comune
accordo, previa rilettura dei punti 2-3-4-5-6-7, dichiarano di
approvarli espressamente, reietta sin d'ora ogni eccezione.
Verona,
L'OSPITE                         IL CONCEDENTE
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