MATERNITÀ SURROGATA E MATRIMONIO CANONICO - DIRITTO CANONICO BIOETICO Presenta - Prefazione di - Tax Canon Law Society

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MATERNITÀ SURROGATA E MATRIMONIO CANONICO - DIRITTO CANONICO BIOETICO Presenta - Prefazione di - Tax Canon Law Society
FERRUCCIO BOGETTI

           Presenta

DIRITTO CANONICO BIOETICO

MATERNITÀ SURROGATA
E MATRIMONIO CANONICO

         Prefazione di

     MAURIZIO P. FAGGIONI
MATERNITÀ SURROGATA E MATRIMONIO CANONICO - DIRITTO CANONICO BIOETICO Presenta - Prefazione di - Tax Canon Law Society
TAX CANON LAW SOCIETY
     Via San Marco 22
    10034 Chivasso (TO)
     C.F. 91031540015

   ISBN 979-12-200-3340-4
MATERNITÀ SURROGATA E MATRIMONIO CANONICO - DIRITTO CANONICO BIOETICO Presenta - Prefazione di - Tax Canon Law Society
A Francesco, Vescovo di Roma

  A Valerio, Vescovo di Lugano
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MATERNITÀ SURROGATA E MATRIMONIO CANONICO - DIRITTO CANONICO BIOETICO Presenta - Prefazione di - Tax Canon Law Society
INDICE
PREFAZIONE DI MAURIZIO P. FAGGIONI.....................................................9
PRESENTAZIONE.............................................................................................11

                      CAPITOLO PRIMO:
      LA MATERNITÀ SURROGATA NELLE SCIENZE BIOMEDICHE,
         NEL BIODIRITTO E NEL MAGISTERO DELLA CHIESA

1.1. Maternità surrogata nelle scienze biomediche.......................................15
 1.1.1 Nozione di maternità surrogata.......................................................................15
 1.1.2 Ragioni di utilizzo della maternità surrogata..................................................16
 1.1.3 Modalità di attuazione della maternità surrogata (utero “in affitto”,
 surrogazione gestazionale e surrogazione di ovocita)...............................................19

1.2 Maternità surrogata nel biodiritto...............................................................21
 1.2.1 Biodiritto che permette la maternità surrogata...............................................25
 1.2.2 Biodiritto che vieta la maternità surrogata......................................................26
 1.2.3 Biodiritto che non si esprime sulla maternità surrogata..................................28

1.3 La maternità surrogata nel Magistero della Chiesa................................29
 1.3.1 Istruzione Donum Vitae.......................................................................................30
 1.3.2 Lettera Enciclica Evangelium Vitae....................................................................31
 1.3.3. Istruzione Dignitas Personae...............................................................................33
 1.3.4. Esortazione Apostolica Amoris Laetitia..............................................................34

                     CAPITOLO SECONDO:
      LA MATERNITÀ SURROGATA NEL MATRIMONIO CANONICO

2.1. Maternità surrogata e consenso matrimoniale.......................................37
 2.1.1 Nozione del consenso......................................................................................37
   2.1.1.1 Esclusione del bonum prolis..........................................................................38
   2.1.1.2 Esclusione del bonum coniugum.....................................................................40
   2.1.1.3 Esclusione del bonum fidei............................................................................41
 2.1.2. Maternità surrogata con riferimento al dolo..................................................43

2.2. Maternità surrogata ed impedimenti matrimoniali.................................43
 2.2.1 Impedimento di consanguineità......................................................................43
 2.2.2 Impedimento di parentela legale.....................................................................44
 2.2.3 Qualificazione canonica dell’eventuale impedimento.....................................46

CONCLUSIONE.....................................................................................................49
BIBLIOGRAFIA.................................................................................................53
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PREFAZIONE

                                     Ad opera di

                              MAURIZIO P. FAGGIONI

La maternità surrogata, nelle sue diverse forme, si inserisce nella vasta e differenziata
costellazione delle tecniche di fecondazione artificiale. Essa ne rappresenta una delle
punte per ora estreme e quasi universalmente riprovate. Il fatto che una donna porti
in seno un bambino per un’intera gravidanza e poi, dopo il parto, lo consegni ad
un’altra donna, è indegno della maternità. La situazione diventa ancora più delicata
quando una donna dà in affitto – per usare un colorato gergo giornalistico, l’utero in
affitto - e, come mère porteuse, come dicono i Francesi, porta a compimento la gravidan-
za di un embrione che le è biologicamente del tutto estraneo e che è stato trasferito in
lei nei primi giorni dopo il concepimento. In questa situazione estrema la maternità
si frammenta in volti e aspetti diversi: madre genetica, madre gestazionale, madre
psicologica e madre legale. Le questioni mediche, antropologiche ed etiche, sono
molteplici e non mancano ricadute di ordine canonistico.

A questa intricata materia l’Autore dedica il presente saggio in cui le indispensabili
informazioni biomediche, le riflessioni etiche e l’analisi comparata del biodiritto in-
ternazionale, sono seguite da uno studio specifico sugli aspetti canonistici della pratica
della surrogazione. Non è difficile prevedere che sempre più, nei prossimi anni, sarà
necessario strutturare, in un vero e proprio biodiritto canonico, tutta una serie di nor-
mazioni canoniche vecchie e nuove e, addirittura, de iure condendo intorno ai temi della
vita umana, in generale, e della procreatica in particolare. Gli sviluppi della scienza sfi-
dano le visioni tradizionali, consolidate da una plurisecolare esperienza, e nel nostro
caso, per esempio, fanno vacillare un principio che sembrava intoccabile: “mater semper
certa est”. Si intendeva, infatti, con questa affermazione, che la madre è senza dubbio
colei che ha partorito, ma adesso non siamo più sicuri su chi, di tante “mamme”, sia la
“mater” di cui parla il diritto: è la madre “certa” colei che ha partorito il feto o colei che
lo ha concepito in vitro con il suo ovulo e con il seme del marito? La madre gestazionale
non è consanguinea, ma davvero nove mesi di intimo contatto non lasciano traccia nel
corpo e nella mente del generato?

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MATERNITÀ SURROGATA E MATRIMONIO CANONICO - DIRITTO CANONICO BIOETICO Presenta - Prefazione di - Tax Canon Law Society
Con queste domande e tante altre possibili domande lasciamo il lettore, incoraggian-
dolo ad avventurarsi per sentieri poco noti, avvalendosi delle informazioni e delle
riflessioni che l’Autore qui raccoglie e condensa. Roma, 14 maggio 2018.

                                                     Padre Maurizio P. Faggioni, OFM

              ACCADEMIA ALFONSIANA – PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE di Roma
                      FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA CENTRALE (FTIC) di Firenze
                                     PONTIFICIA UNIVERSITÀ ANTONIANUM di Roma
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PRESENTAZIONE

La “maternità surrogata” è un tema particolarmente attuale nella società moder-
na. Essa consiste in un accordo mediante il quale una donna s’impegna a portare a
termine una gravidanza per conto di un’altra persona (donna o uomo), alla quale, al
termine della gestazione, consegnerà il bambino.

Quest’argomento risulta essere di grande interesse perchè è parte integrante della so-
cietà moderna, società nella quale avere un figlio risulta essere sempre più difficile, o,
in alcuni casi, addirittura impossibile.

Ci si riferisce al desiderio di avere un figlio in quelle coppie che si trovano nell’impossi-
bilità di poterlo ottenere per cause di sterilità, infertilità, o, addirittura, perché omosessuali
maschili (gay) o femminili (lesbiche). In Italia, ad esempio, dove 15 coppie su 100 sono
infertili, l’indice di natalità è tra i più bassi in tutta Europa.

La tematica della maternità surrogata è tra le più interessanti della bioetica, nonché
una delle più controverse, anche dal punto del diritto. Infatti, nonostante questo
istituto sia la soluzione a vari problemi di procreazione, molte sono le obiezioni e le
critiche che ad esso vengono attribuite.

Utilizzare questo mezzo di procreazione corrisponde a commettere adulterio? Può ledere il
rapporto coniugale? Il rapporto madre – figlio risulta essere innaturale? Queste sono tutte
domande, lecite, che la presente monografia si proporrà di analizzare nel primo capitolo.

La presente monografia è orientata alla ricerca di possibili ricadute sul matrimonio
canonico previsto sia dal Codice Canonico Latino (CIC) sia dal Codice dei Canoni
delle Chiese Orientali (CCEO).

Si tratta di comprendere due profili: in primo luogo, se esista una relazione tra mater-
nità surrogata ed il matrimonio canonico, e, in secondo luogo, se da tale relazione
possa scaturire la nullità del matrimonio canonico. Questo è il secondo capitolo.

Credo che questo lavoro, che si inserisce come prima “puntata” nel Diritto Canoni-
co Bioetico (o Biodiritto Canonico), di cui mi sento essere il primo “spermatozoo”
della sua nascita, possa contribuire, per la sua sinteticità, a presentare lo status
quaestionis sul “difficile” rapporto tra maternità surrogata e matrimonio canonico.

Inoltre tale monografia risulta interessantissima per i nuovi possibili percorsi informa-
tivi e formativi per i valori livelli di competenza espressi dalla “Istruzioni della Congrega-
zione per l’Educazione Cattolica (degli Istituti di Studi) sugli studi di Diritto Canonico alla luce della

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MATERNITÀ SURROGATA E MATRIMONIO CANONICO - DIRITTO CANONICO BIOETICO Presenta - Prefazione di - Tax Canon Law Society
riforma del processo matrimoniale” del 3 maggio 2018 (Bollettino Sala Stampa della Santa
Sede [B0317]) per il conseguimento del:

a) “Curriculo abilitativo” per i consulenti di primo livello (art. 20, § 2);

b) “Diploma in Consulenza Matrimoniale e Familiare” (art. 23, § 2) per i
consulenti di secondo livello;

c) “Diploma in Diritto Matrimoniale e Processuale” (art. 28 § 2) per i
   consulenti di terzo livello.

Le due vignette, in apertura di ognuno dei due capitoli, rispettivamente a pagina 12
(“La ‘paternità surrogata’ nel Nuovo Testamento”) e 34 (“Paradiso – ‘Li-
vello Settimo Cielo’ – LABORATORIO SPERIMENTALE di BIOETICA APPLICA-
TA”), sono frutto della mia creatività, e delle stesse rispondo canonisticamente e
personalmente.

Ancora una volta, buona lettura e buon studio. Roma, 13 maggio 2018, Ascen-
sione del Signore (Ad majorem Dei gloriam!)

                                                            FERRUCCIO BOGETTI

                                                     ferruccio.bogetti61@gmail.com
                                                 www.facebook.com/ferruccio.bogetti

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                          www.sexcanonlawsociety.com
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                                          12
LA “MATERNITÀ SURROGATA” NELL’ANTICO TESTAMENTO

 « Rachele, vedendo che non partoriva figli a Giacobbe, invidiò sua sorella, e disse a
                       Giacobbe: “Dammi dei figli, altrimenti muoio”.
                        Giacobbe s’irritò contro Rachele, e disse:
                “Sono forse io al posto di Dio che ti ha negato di essere feconda?”.
Lei rispose: “Ecco la mia serva Bila; entra da lei; ella partorirà sulle mie ginocchia e per mezzo di
                                    lei, avrò anch’io dei figli”.
   Ella gli diede la sua serva Bila per moglie, e Giacobbe si unì a lei. Bila concepì e
                                partorì un figlio a Giacobbe.
Rachele disse: “Dio mi ha reso giustizia, ha anche ascoltato la mia voce e mi ha dato un figlio”.
                                   Perciò lo chiamò Dan. »

                                           (Gn 30,1-21)

                                                 13
LA “PATERNITÀ SURROGATA” NEL NUOVO TESTAMENTO

  “La nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo.
   Maria, sua madre…. si trovò incinta per opera
            dello Spirito Santo”. (Mt 1,18)

                          14
CAPITOLO PRIMO:

LA  MATERNITÀ   SURROGATA   NELLE  SCIENZE
BIOMEDICHE, NEL BIODIRITTO E NEL MAGISTERO
               DELLA CHIESA

1.1. Maternità surrogata nelle scienze biomediche

La maternità surrogata è, senz’altro, uno dei segni dell’enorme sviluppo delle scienze
biomediche nei nostri tempi. Con il termine “maternità surrogata” s’intende la
surrogazione di maternità nella quale le funzioni procreative femminili, ossia la produzio-
ne dell’ovocita e la gestazione del feto, sono, l’una o l’altra o entrambe, demandate
dalla donna che desidera avere figli, “madre committente”, ma non può ottenerli a
causa di sterilità, ad un’altra donna, ovvero la “madre surrogata”1. Questa tecnica ha
permesso di sanare alcuni casi di infertilità delle coppie e di soddisfare il loro desiderio
di avere un figlio.

1.1.1. Nozione di maternità surrogata

La “maternità surrogata” consiste in un accordo mediante il quale una donna si im-
pegna a portare a termine una gravidanza per conto di un’altra persona, alla quale,
al termine della gestazione, consegnerà il bambino. Più precisamente, questo “con-
tratto” consiste in un accordo in forza del quale una donna, per soddisfare esigenze
di maternità o paternità altrui, a titolo oneroso, o a titolo gratuito, contrat-
tualmente noleggia, con il richiesto consenso del marito, se sposata, il proprio corpo
ad una coppia di coniugi impossibilitata ad avere figli, impegnandosi a condurre a
termine la gravidanza, nel rispetto di determinate norme di comportamento, ed a
consegnare alla predetta coppia committente il figlio così concepito, rinunciando ad
ogni diritto su di esso2.

Tale surrogazione si può dividere in surrogazione totale od in surrogazione parziale. Si parla
di surrogazione parziale quando una donna porta a termine la gestazione ricevendo l’ovulo
fecondato di un’altra donna. L’ovulo appartiene a colei che desidera il figlio (madre com-
mittente nonché madre genetica), ma può anche provenire da altra donna (terza donatrice).
1
 F. M. Zanasi, Maternità surrogata, 25.
2
 A.B. Faraoni, La maternità surrogata. La natura del fenomeno, gli aspetti giuridici, le prospettive di disciplina,
21.

                                                       15
Parliamo, invece, di surrogazione totale quando una donna (madre sostituta nonché
madre genetica) si incarica sia di fornire l’ovulo che di portare a termine la gravidanza.

Come già specificato, quindi, la maternità surrogata avviene solo nel caso in cui
una donna si presta ad avere una gravidanza per conto di un’altra. Questa, pertanto, non va
confusa con la donazione di ovuli, o con altre tecniche procreative, come la fecon-
dazione in vitro3.

Diverse sono le ipotesi di maternità surrogata: surrogazione di utero o “utero in affitto”,
surrogazione gestazionale e surrogazione di ovocita. Tali tecniche verranno successivamente
analizzate.

1.1.2 Ragioni di utilizzo della maternità surrogata

La fertilità indica la capacità di riprodursi biologicamente, cioè di avere dei figli4. Il
periodo fertile di una donna cade, per definizione, tra il menarca, ovvero la prima me-
struazione, e la menopausa, che in media si aggira tra i 45 ed i 50 anni d’età.
3
    G. Batia – A. Pizzo, Il contratto di “maternità per surrogazione”. Profili giuridici.
4
    S. Leone, La riproduzione assistita, nuove tecnologie implicanze etiche, 30.

                                                        16
Nonostante ciò, negli ultimi anni tali limiti di età sono stati ridotti, ed una donna ha
30-35 anni di vita fertile, i quali, però, presentano una variabilità di fecondità in relazione
all’età. Per “fecondità” si intende la potenzialità a riprodursi, e comporta anche della
variabili psicologiche. In genere si considera che il tempo ottimale, per la riproduzione
per la donna e l’uomo, sia tra i 22 ed i 26 anni5.

Nella società moderna la fecondità e la fertilità delle coppie è vissuta in maniera parti-
colare. Da una parte, vi sono l’uso dei metodi contraccettivi, l’aborto, e la ricerca di un figlio ad
un’età sempre più avanzata, che hanno “bloccato” l’aumento delle nascite. Dall’altra
parte, vi sono, invece, nuove tecniche che la medicina ha sperimentato per realizzare il
sogno di quelle coppie che vorrebbero il figlio che “non arriva”.

Un dato di fatto, specialmente nel mondo occidentale, è che negli ultimi decenni vi
è stata una drastica riduzione del numero delle nascite. L’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) stima attorno al 15-20% la percentuale di coppie sterili nei Paesi
avanzati, ed il fenomeno sembra destinato a continuare a crescere6.

Tuttavia, il concetto di sterilità non è assoluto, ecco perché è necessario analizzare
le varie definizioni al riguardo:

a) Sterilità: Si manifesta quando una coppia non riesce a concepire nonostante
   un periodo di rapporti sessuali completi non protetti. Si definisce sterilità primaria
   quando la coppia non ha mai concepito, sterilità secondaria quando la coppia ha
   avuto già qualche concepimento, esitato poi in aborto o in un figlio vivo. Secondo
   l’OMS, una coppia si può definire sterile quando si verifica la mancanza del con-
   cepimento dopo due anni di ricerca della prole.

b) Ipofertilità: Si riferisce a quelle coppie che hanno una diminuzione statistica rilevante
   nella loro capacità potenziale di dare inizio ad una gravidanza.

c) Infertilità: Si riferisce alla donna che ha difficoltà nel condurre e portare a termine
   una gravidanza.

d) Sterilità di coppia: Si riferisce ad una sterilità legata in qualche modo alle caratteristiche
   di una determinata coppia, che rende estremamente difficile tra loro la fecondazio-
   ne o il portare a termine una gravidanza. Ciascuno dei membri potrebbe procreare
   abbinandosi ad un altro partner.

5
  M. Ceccotti, Procreazione medicalmente assistita, Aspetti psicologici della sterilità, della genitorialità e della
filiazione, 19.
6
  Ibidem, 20.

                                                        17
È da notare, inoltre, che, anche per le coppie perfettamente fertili, non sempre è facile
concepire. In quali casi, pertanto, è utile ricorrere alla maternità surrogata?

Si ricorre alla maternità surrogata nelle coppie in cui la donna non è in grado di conce-
pire o portare a termine la gravidanza. Più precisamente:

a) Surrogazione di utero od “utero in affitto”: Si ricorre a questo tipo di procreazione
   quando la madre committente è in grado di produrre ovociti sani, ma non riesce a
   portare a termine una gravidanza;

b) Donazione di ovociti: Si ricorre a questa tecnica nei casi di esaurimento ovarico
   precoce e nei casi di patologia ovarica irreversibile, come, ad esempio, una donna
   in post-menopausa;

c) Surrogazione gestazionale: Si ricorre a questa tecnica quando la donna non ha la
   capacità né di produrre ovociti sani, né di portare a termine una gravidanza. Vie-
   ne, altresì, utilizzata per le coppie omosessuali che desiderano avere un figlio.

La maternità surrogata, come sopra menzionata, può essere utilizzata per soddisfare il
desiderio di maternità/paternità nelle coppie omosessuali. Per la prima volta in Italia
il 23 febbraio 2017 la Corte d’Appello di Trento ha deliberato di dare efficacia
nell’ordinamento giuridico italiano del provvedimento emesso dalla “Superior Court of
Justice” del Canada, con il quale veniva riconosciuto il legame tra due gemelli nati nel
Paese (e dunque cittadini canadesi in base al principio regnante dello jus soli) da mater-
nità surrogata, il loro padre genetico e il suo compagno7.

7
 Redazione Famiglia e Vita, Trento. Tribunale riconosce figli da utero in affitto a coppia gay, Avvenire.it,
28 febbraio 2017 [10 maggio 2018]

                                                    18
1.1.3. Modalità di attuazione della maternità surrogata

Come precedentemente accennato, si ha maternità surrogata quando una donna si
presta ad avere una gravidanza per conto di un’altra. Analizziamo di seguito le tecni-
che attraverso le quali è possibile attuare tale surrogazione.

SURROGAZIONE DI UTERO O “UTERO IN AFFITTO”. Per “utero in affitto” si
intende la tecnica secondo cui l’embrione, una volta che sia stato ottenuto artificialmen-
te, viene trasferito nell’utero della madre surrogata affinché porti avanti la gravidanza e
partorisca il bambino. Dopo il parto la gestante consegnerà il bambino alla madre che
ha commissionato la gestazione.

Questa tecnica rientra nel genus della fecondazione artificiale omologa, in quanto gli em-
brioni, impiantati nell’utero della madre surrogata, vengono fecondati dagli spermatozoi
del padre committente, e gli ovociti sono quelli della madre committente, che, in questo
caso, è anche la madre biologica del nascituro8.

In questo caso la donna, che porta avanti la gravidanza, viene chiamata nutrice, in quanto,
pur non essendo la madre genetica del bambino, si fa carico di nutrirlo, sostituendo così la
madre biologica impossibilitata a farlo. La nutrice, nei confronti del bambino, rimane pur
sempre un’estranea, per quanto profondamente coinvolta nella crescita del neonato, e la
madre rimane sempre unica e perfettamente identificata nel suo ruolo materno9.
8
    S. Mussi, La maternità surrogata in Europa, 30.
9
    S. Leone, La riproduzione assistita, nuove tecnologie implicanze etiche, 59.

                                                        19
È da notare, inoltre, che “tutto l’insieme degli eventi che giorno dopo giorno costi-
tuiscono l’identità materna (i disturbi fisici, le modificazioni corporee, i movimenti
fetali, l’evento del parto ecc.) vengono sperimentati da una donna che non sarà mai
la «madre del bambino dovendolo riconsegnare alla madre genetica»10. Si sono veri-
ficati, talvolta, casi in cui la nutrice si è rifiutata di riconsegnare il neonato ai genitori
biologici.

Surrogazione Gestazionale. In questo caso la fecondazione della madre surrogata
avviene mediante l’inseminazione artificiale, conseguita per mezzo dell’introduzione
del liquido seminale direttamente nella cavità uterina, permettendo, tra l’altro, la for-
mazione dello zigote nel suo ambiente naturale (a differenza di quanto avviene nella
fecondazione in vitro).

In questo caso, la madre “delegante” non è né la madre genetica né la madre uterina
del nascituro, mentre la madre “delegata” risulta essere sia madre genetica che uterina.
Anche il padre riulta essere quello genetico. Di fatto, un uomo ottiene un figlio da una
donna diversa dalla propria partner, con la quale, invece, crescerà il nascituro.

Per questo motivo spesso tale tecnica viene realizzata tra persone strettamente affini
alla futura madre (sorella, madre, etc), in modo tale da ridurre, al minimo, qualsiasi
possibile rivendicazione di maternità dopo il parto11.

Surrogazione di Ovocita. Con questa tecnica si realizza una donazione di ovociti
da parte di una terza donna, per poter sopperire all’impossibilità di generare da parte
della donna interessata, la quale concepisce e porta avanti la gravidanza in prima
persona.

In questo caso, compaiono due figure: la madre genetica e la madre uterina. La prima
è colei che “fornisce” l’ovulo da fecondare, ed è di fatto la madre biologica del nascituro.
La seconda è colei che porta avanti la gravidanza e che si prenderà cura del nascituro
dopo il parto.

Questa tecnica risulta essere alquanto rischiosa. Infatti essa viene attuata mediante
“laparoscopia”, ovvero un intervento chirurgico mediante il quale si introduce uno stru-
mento a fibre ottiche nella cavità addominale al momento dell’ovulazione procedendo
così al prelievo ovocitario12.

10
   S. Leone, La riproduzione assistita, nuove tecnologie implicanze etiche, 60.
11
   Ibidem, 63.
12
   Ibidem, 62.

                                                      20
1.2 Maternità surrogata nel biodiritto

Dopo aver analizzato, nei paragrafi precedenti, le varie tecniche di attuazione della
maternità surrogata, possiamo concludere che, dal punto di vista scientifico, risulta
essere possibile ottenere un figlio anche per le coppie impossibilitate ad averlo.

Ma tutto questo è anche lecito dal punto di vista etico? Sempre più acceso è il dibat-
tito bioetico relativo alla liceità dell’utilizzo di tale tecnica procreativa. Vi sono, infatti,
coloro che sono contrari alla maternità surrogata, collocando tale tecnica nel campo
del “consumismo” e del mercato, il quale si presta ad andare incontro a realizzare qual-
siasi desiderio (l’erogazione di un “servizio”) in cambio di denaro13.

Inoltre, favorire questa tecnica, potrebbe portare a legalizzare lo sfruttamento delle
donne, le quali vedrebbero mercificare il proprio corpo. In questo caso, nel rapporto
che si instaura tra le due madri in causa, vi sarebbe una disparità socio-economica:
da una parte, la madre in stato di difficoltà economica, “costretta” a donare il proprio
corpo pur di ottenere un compenso economico, e, dall’altra, la madre che, posseden-
do una certa stabilità economica, può permettersi di realizzare il proprio desiderio di
maternità, a fronte di un compenso in denaro.

13
     A. Pizzo, Una questione bioetica: la maternità surrogata. Problematica e prospettive.

                                                        21
Al riguardo si è espresso il Parlamento Europeo con la risoluzione del 17 dicembre
2015 nella relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014
e sulla politica dell’Unione europea in materia. Tale atto, al comma 115, recita che:
.

Altra argomentazione a sfavore della maternità surrogata è quella relativa alla “pro-
prietà” del figlio. La maternità surrogata tratterebbe in modo improprio il nascituro
come una proprietà da scambiare, ledendo la sua dignità in quanto essere umano14. La
sua personalità verrebbe ridotta ad essere oggetto di un contratto. Per contratto, o ac-
cordo, viene stabilito il suo abbandono ancor prima della sua nascita, e per la sua “pro-
prietà” viene contrattato un compenso. Tutto ciò offende gravemente la sua dignità.

Di prioritaria importanza dovrebbe essere il benessere dei bambini e non quello
degli adulti, così come stabilito dall’articolo 3 della Convenzione Internazionale sui
Diritti dell’Infanzia. Con la tecnica della maternità surrogata, invece, il benessere psi-
cofisico del nascituro può essere compromesso perché, ad esempio, crescendo, potreb-
be rimanere turbato nel venire a sapere delle sue origini.

Da non dimenticare, inoltre, è che con tale tecnica si andrebbe incontro ad una lesione
di diritto di maternità della madre surrogata.

Il 2 febbraio 2016 in Francia è stata redatta la Carta per l’abolizione universale della
maternità surrogata. Con questo atto viene denunciata la pratica procreativa della
maternità surrogata, in quanto alcune donne acconsentono ad impegnarsi in un con-
tratto che aliena la loro salute, la loro vita e la loro persona, sotto pressioni multiple: i
rapporti di dominazione familiari, sessisti, economici, geopolitici. Inoltre la maternità
surrogata fa del bambino un prodotto con valore di scambio, in modo che la distinzio-
ne tra persona e cosa viene annullata.

Ma se da un lato vi sono persone contro la maternità surrogata, dall’altro lato vi sono
coloro che sono a favore di tale tecnica, argomentando che, rendendo legale tale prati-
ca, non significa affatto rendere la donna un oggetto, ma dà alla donna la possibilità di
autodeterminarsi, di scegliere cosa fare con il proprio corpo. Un intervento proibitivo
dello Stato lederebbe la libertà personale della madre surrogata e non rispetterebbe
la sua autonomia.
14
  Analitico Impenitente, Maternità surrogata: pro e contro, https://analiticimpertinenti.wordpress.
com/2015/12/24/maternita-surrogata-pro-e-contro/ [24 dicembre 2015]

                                                  22
Un altro lato positivo sarebbe quello di rispondere, tramite la maternità surrogata, alla
richiesta di una maggiore natalità in quei Paesi ove vi è il problema dell’invecchiamen-
to della popolazione e dell’infertilità, appianando così i problemi demografici.

Da non sottovalutare, poi, è il diritto alla genitorialità, che spetta ad ogni essere
umano. Tramite la maternità surrogata anche le coppie che non possono soddisfare
questo desiderio, nonché diritto, possono essere accontentate.

Quelle riportate sono tutte le motivazione mosse a favore o contro la tecnica riprodut-
tiva della maternità surrogata. Ci si chiede, però, se si tratta sempre di “libertà” quan-
do una donna si presta ad “affittare” il proprio utero per una gravidanza. Nel caso, ad
esempio, di donne in condizioni di estrema povertà, si tratta sempre di essere libere,
o sono “costrette” a fare questo, a prestare il proprio corpo, per poter sopravvivere?

Inoltre è doveroso ricordare che la maternità non consiste solo nell’accogliere e far cre-
scere un altro individuo all’interno del proprio utero, ma tramite essa si instaura un rap-
porto, una stretta relazione tra madre e figlio, un sentimento intrinseco, un legame indis-
solubile, che non può essere né comprato né ceduto. E questo va al di là di ogni dibattito.

Fanno riflettere le parole di Francesco D’Agostino, che al riguardo scrive: “Non
pochi, anche se non tutti, tra gli avversari dell’omogenitorialità […] insistono nel mettere in guardia
contro il pericolo cui andrebbero incontro i bambini, figli di due padri e di nessuna madre, nel loro
processo di sviluppo psicologico e sociale. È indubbio che tale rischio sia reale e rilevante e che la cul-
tura contemporanea, che legittima o almeno banalizza la tecnica della maternità surrogata, si mostra
incredibilmente poco consapevole del fatto che attraverso di essa si stanno usando i minori per una
sperimentazione azzardata, assolutamente inedita e pericolosissima. […]

Bisogna concentrare l’attenzione e puntare il dito, [...] parlando di nuova «colonizzazione» dell’uma-
nità femminile, sull’irrimediabile incrinatura dell’identità della donna, che si realizza attraverso la
surrogazione di maternità. La madre, che dopo nove mesi di gestazione cede il bambino ai committenti,
è indotta a ritenere banale un’esperienza umana incancellabile. […] questo è il punto nodale della
questione: l’interesse delle donne a non essere espropriate della loro corporeità, persino prima ancora
dell’interesse del bambino ad avere un’univoca figura materna.

I fautori della maternità surrogata [...] mostrano una cosa soltanto: di non capire che il vincolo materno
non trova le sue radici nei sentimenti, ma in una realtà biologica, fattuale, innegabile e incancellabile:
è attraverso la gestazione, infatti, e non attraverso i sentimenti che madre e figlio si co-appartengono”15.

Nonostante la sua diffusione stia diventando popolare solo negli ultimi anni, la
maternità surrogata non è una pratica riproduttiva recente, bensì, frutto di decenni
di studi, ricerche e utilizzo. Anche la normativa ha ampiamente riconosciuto questo fenomeno,
15
     F. D’Agostino, Innanzitutto le donne. La ferita della maternità surrogata.

                                                       23
anche al di là dei confini europei. Ancorché risulti difficile dare una stima statistica precisa
sulla diffusione del fenomeno, per una serie di motivi, recentemente si è registrato un in-
cremento di casi di giurisprudenza al riguardo. Sebbene ci siano anche casi di controver-
sie private tra le parti dell’accordo, è interessante notare come il filone tematico principale
in tali controversie riguardi le difficoltà nel riconoscimento formale dei desideri delle parti
in merito allo stato giuridico e alla genitorialità legale dei minori interessati16.

Questo tipo di giurisprudenza si può presentare in due forme differenti. Il primo
scenario, riguarda un paese in cui la maternità surrogata è vietata oppure in cui non-
sussistono disposizioni giuridiche che siano specifiche al riguardo. Su questa base, nel
caso in cui vi sia una nascita per maternità surrogata, si applicheranno le norme gene-
rali di attribuzione della genitorialità legale. La conseguenza è che spesso il minore è
cresciuto da soggetti con i quali non possiede alcun legame giuridico, con conseguenti
difficoltà, come, ad esempio, l’acquisizione e l’esercizio delle responsabilità genitoriali,
il mantenimento e le norme in materia di eredità.

Se si presentano le giuste condizioni, si deve, pertanto, procedere ad un’adozione formale
oppure i Tribunali devono ricorrere ad altri provvedimenti del diritto di famiglia dal carat-
tere meno definitivo al fine di garantire delle certezze giuridiche al minore od ai genitori.
Vi sono stati casi in alcuni Stati membri dell’Unione Europea ove, a fronte di un accordo di
maternità surrogata, i Tribunali hanno acconsentito all’adozione o ad altri provvedimenti
del diritto di famiglia. Invece, altri si sono rifiutati per motivi di ordine pubblico17.

Il secondo scenario, invece, riguarda il riconoscimento formale a seguito di una ma-
ternità surrogata transfrontaliera. In questo caso, i genitori si recano in un altro Paese
dove gli accordi per la maternità surrogata risultino agevolati e/o meno onerosi.

Per quanto riguarda la genitorialità legale, le difficoltà sono le stesse elencate per
il precedente caso, a differenza che la situazione potrebbe ulteriormente complicarsi
qualora la normativa sulla genitorialità legale differisca nei due paesi. Quindi, il mino-
re potrebbe ritrovarsi non solo privo di genitori legali, ma anche privo di nazionalità
e cittadinanza, dal momento che la documentazione contenente la registrazione della
nascita non è riconosciuta al di fuori del paese in cui il parto è avvenuto18.

Diversi sono, pertanto, gli approcci che i vari Paesi hanno avuto su questa tematica
tanto discussa quanto attuale. Si riporta di seguito un’immagine19 riassuntiva che mo-
stra come affrontano la maternità surrogata alcuni di essi:
16
   Parlamento Europeo, Direzione Generale Politiche Interne, Unità Tematica C, Diritti dei
cittadini e affari costituzionali, Il Regime di maternità surrogata negli Stati membri dell’UE, 3.
17
   Ibidem, 4.
18
   Ivi.
19
    Paesi in cui la gestazione per altri è legale e come funziona, https://www.internazionale.it/noti-
zie/2016/03/03/maternita-surrogata-dove-regole [3 marzo 2016]
                                                 24
PAESI IN CUI È LEGALE LA GESTAZIONE PER ALTRI (GPA)

                                         GPA RETRIBUITA
                                         GPA GRATUITA O ALTRUISTICA

1.2.1 Biodiritto che permette la maternità surrogata

Come già anticipato dall’immagine precedente, vi sono alcuni Paesi in cui la procre-
azione mediante la surrogazione di maternità risulta essere legale, in tutto o in parte.

In Grecia, ad esempio, la pratica è consentita a partire dal 2005, ma con alcune
restrizioni. Secondo la legge in vigore, la madre surrogata non ha nessun diritto sul
bambino. Tale donna non può essere pagata “ufficialmente”, ma può ricevere dei
rimborsi. È, inoltre, vietata tale tecnica procreativa per le coppie gay.

Diversa la situazione nel Regno Unito, dove, secondo il Surrogacy Arrangements del
1985, è lecito stipulare accordi tra genitori committenti e madre surrogata, ma a con-
dizione che ciò avvenga a titolo gratuito. Il comma 2 del paragrafo 2, infatti, sanziona
chiunque ponga in esse un’attività di intermediazione o commerciale sfruttando eco-
nomicamente la pratica di surrogazione20.

In India, invece, è addirittura autorizzata la maternità surrogata commerciale. Tale
pratica è consentita e legale sin dal 2002 e alla madre surrogata viene corrisposto un
compenso economico. Nel 2017 il Governo indiano, con il primo ministro Narendra
Modi, ha presentato un disegno di legge atto a regolare tale tema che negli ultimi anni
ha destato molto scalpore. Con la nuova proposta (regolamento Bill 2016), egli propone
il divieto alla maternità surrogata commerciale. Esso, inoltre, limita anche i clienti di
madri surrogate ai soli cittadini indiani residenti in India che sono sposati, ma sterili;
coppie non sposate; genitori single; mentre gli omosessuali non avrebbero accesso.
20
     S. Mussi, La maternità surrogata in Europa, 86.

                                                       25
Negli Stati Uniti sono vari gli Stati che hanno regolamentato la maternità surrogata.
In tali stati, come ad esempio California, Colorado, Texas, Massachusetts,
Connecticut, Utah e Florida, si trovano agenzie specializzate in grado di seguire i
genitori in tutto il percorso, di indicare limiti o condizioni per accedere a tale tecnica
procreativa negli altri Stati, e programmare la procedura clinica. Viene predisposta
la procedura davanti ad una Corte che formalizza il passaggio ai nuovi genitori di
tutte le responsabilità nei confronti del neonato e viene steso il certificato sulla base
del quale risultano genitori. In alcuni Stati è possibile attuare tale pratica anche per le
coppie omosessuali e possono ottenere un certificato di nascita in cui entrambi i partner
compaiono come genitori.

Altri paesi favorevoli alla maternità surrogata sono la Repubblica Ceca, il Canada
e l’Irlanda.

1.2.2 Biodiritto che vieta la maternità surrogata

Il caso che più ci riguarda da vicino nel tema del biodiritto che vieta la maternità
surrogata, è il caso dell’Italia. In Italia tutte le tecniche di procreazione medicalmente
assistista (PMA) vengono disciplinate dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40.

Il 9 aprile 2014, con la sentenza n. 162, depositata il 10 giugno 2014, la Corte costi-
tuzionale ha sancito l’illegittimità del divieto di fecondazione eterologa previsto dalla
legge n. 40/2004. Tale sentenza afferma che: “La determinazione di avere o meno un figlio,
anche per la coppia assolutamente sterile o infertile, concernendo la sfera più intima ed intangibile della
persona umana, non può che essere incoercibile, qualora non vulneri altri valori costituzionali, e ciò
anche quando sia esercitata mediante la scelta di ricorrere a questo scopo alla tecnica di PMA di tipo
eterologo, perché anch’essa attiene a questa sfera”.

Con tale sentenza viene quindi dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4,
comma 3, nella parte in cui stabilisce per la coppia il divieto del ricorso a tecniche di
procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata
una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili, dell’articolo
9, commi 1 e 3, limitatamente al richiamo al divieto di cui all’articolo 4, comma 3, e
dell’articolo 12, comma 1.

La maternità surrogata rientra tra le tecniche di PMA, ma ha una peculiarità tale
da rendere una disciplina a parte, in quanto, la stessa, è costituita da due momenti
essenziali: la fecondazione artificiale propriamente detta, sia omologa che eterologa,
e l’ulteriore locatio ventris21.

21
     S. Mussi, La maternità surrogata in Europa, 73.

                                                       26
La legge 40/2004 ha permesso il ricorso alle tecniche di PMA omologa, ma ha sancito
due divieti:

a) Divieto alle tecniche di PMA eterologa (articolo 4, comma 3): tale divieto è stato
   dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza sopra citata;

b) Divieto di surrogazione di maternità (articolo 12 comma 6): in particolare, il divieto
   di surrogazione di maternità è punito con una multa da 600mila euro ad un milione
   di euro e con la reclusione da tre mesi a due anni.

Tale divieto, espressamente sancito dalla legge, ha conseguito il diffondersi del feno-
meno del “turismo procreativo”, per cui le coppie sterili, o non in grado di portare
a termine una gravidanza, si rivolgono verso Paesi in cui il contratto di maternità
surrogata è considerato legale22.

In Francia, come in Italia, la legge 94/653 del 29 luglio 1994 prevede il divieto
espresso di porre in essere pratiche di surrogazione di maternità ed i diritti materni
vengono attribuiti a colei che partorisce il neonato.

Sulla stessa linea di pensiero è la Spagna, che con la legge n. 35 del 22 novembre
1988 pone lo stesso divieto.

In Germania, la legge Embryonenschutzgesetz del 13 dicembre 1990 punisce con la re-
clusione fino a tre anni «chi effettua una fecondazione artificiale o trasferisce un embrione umano
in una donna (madre sostituta) disposta a cedere dopo la nascita il figlio in via definitiva a terzi»23.
22
     S. Mussi, La maternità surrogata in Europa, 74.
23
     Ministero della Sanità Svedese, Relazione “Maternità surrogata”.

                                                   27
Anche la Svezia si schiera tra gli Stati sfavorevoli alla maternità surrogata con la
legge 711 del 14 giugno 1988 che tratta l’argomento della “fecondazione all’esterno del
corpo”, in quanto la considera contraria ai principi su cui si basa la legge svedese, dal
momento che tale pratica si fonda sul fatto che «una persona diversa dalla futura madre
eserciti già un controllo sul bambino nella fase di gestazione»24.

L’articolo 3 della Legge Federale di introduzione di norme sulla riproduzione assistita
dell’Austria stabilisce che possono essere utilizzati per tale pratica solo ovociti e sper-
matozoi del coniuge e del convivente. Inoltre ovociti e cellule in grado di svilupparsi
possono essere utilizzati esclusivamente nella donna dalla quale provengono, incri-
minando chiunque ponga in essere un’attività d’intermediazione per «reperire persone
disposte a far introdurre nel proprio corpo sperma, ovociti o cellule in grado di svilupparsi al fine di
una riproduzione assistita»25.

Anche la Svizzera si colloca tra i Paesi che non sono favorevoli alle tecniche di mater-
nità surrogata. In questo Stato europeo, infatti, qualsiasi forma di maternità surrogata
risulta essere vietata, anche se nel 2014 il Comitato Etico Svizzero ha dato parere
favorevole.

1.2.3 Biodiritto che non si esprime sulla maternità surrogata

A livello europeo, le discipline normative sono molto eterogenee, tanto che necessita
un processo di armonizzazione ed uniformazione delle differenti normative nazionali,
soprattutto per quei Paesi dove non esiste una disciplina specifica al riguardo, al fine
di evitare lo spiacevole fenomeno di ricerca del Paese, con la disciplina maggiormente
“favorevole”, da parte delle coppie interessate alla maternità surrogata26.

Tra i Paesi, che non trattano l’argomento della maternità surrogata, vi è soprattutto la
difficoltà nel riconoscimento formale dei desideri delle parti in merito allo stato giuridico
e alla genitorialità legale dei minori interessati. In questi casi, il bambino, che nasce a se-
guito di un accordo di maternità surrogata, è sottoposto alle regole generali di attribu-
zione della genitorialità legale, con la conseguenza che spesso il minore è cresciuto da
soggetti con i quali non possiede alcun legame giuridico, con le inevitabili conseguenze
che ne derivano sotto il profilo dell’individuazione delle responsabilità genitoriali, delle
norme sul mantenimento e anche per quanto riguarda l’eventuale eredità in caso di decesso27.

24
   Ministero della Sanità Svedese, Relazione “Maternità surrogata”.
25
   Legge Federale di introduzione di norme sulla riproduzione assistita, 1 luglio 1992, n. 293.
26
   A. De Mauro, Maternità (scambio di embrioni e), in Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica.
27
   Ibidem.

                                                  28
Insorgono, poi, problematiche ancor più complesse nelle ipotesi di riconoscimento
formale a seguito di una maternità surrogata transfrontaliera. In alcuni casi il bambi-
no potrebbe ritrovarsi non solo privo di genitori legali, ma potenzialmente anche privo
di nazionalità e cittadinanza.

1.3 La maternità surrogata nel Magistero della Chiesa

La posizione del Magistero della Chiesa Cattolica nei confronti della maternità surro-
gata è chiara e decisa: la trasmissione della vita deve avvenire soltanto nel matrimonio
e dal matrimonio.

Il mezzo esclusivo, per cui si possa procreare, è l’atto coniugale normalmente compiu-
to28. Il Magistero considera lecito solamente l’intervento che si aggiunge all’atto coniugale
come sostegno, ma non ammette alcuna tecnica né sostitutiva né integrativa a tale atto.

Fin dalle sue origini la Chiesa Cattolica ha fondato il suo insegnamento sulla rivela-
zione biblica, e, su tale base, ha insegnato che soltanto il matrimonio è il luogo di pro-
creazione. Nel libro della Genesi, infatti, quando Dio istituì il matrimonio tra il primo
uomo, Adamo, e la prima donna, Eva, specificò che i due sarebbero divenuti “una sola
carne”, e, infine, comandò loro di essere fecondi e di moltiplicarsi.

Da questo dato di partenza la Chiesa Cattolica ha fondato il principio dell’unità della
procreatività dell’atto coniugale. Tale principio esclude, pertanto, la possibilità di qual-
siasi altra alternativa, compresa la maternità surrogata29.

28
     G. Concetti, La fecondazione medicalmente assistita, 102.
29
     Ibidem,103.

                                                     29
1.3.1 Istruzione Donum Vitae

Nel corso del tempo le Istruzioni della Chiesa Cattolica riguardo la procreazione me-
dicalmente assistita si sono continuamente succedute. L’attenzione del Magistero è ri-
volta principalmente ad esporre in modo analitico la valutazione morale delle diverse
metodiche, con l’aggiunta di alcuni principi di diritto discendenti dalla legge naturale,
che riescono a individuare i beni fondamentali da proteggere in riferimento allo sta-
tuto dell’embrione umano e all’assenza della relazione di procreazione coniugale30.

Nel 1987, la Congregazione per la Dottrina della fede ha pubblicato l’Istruzione Do-
num Vitae, con la quale si esprime in merito alla conformità con i principi della morale
cattolica delle tecniche biomediche, che consentono di intervenire nella fase iniziale
della vita dell’essere umano e nei processi stessi della procreazione. Al punto 5 dell’in-
troduzione, tale Istruzione recita:

     «La procreazione umana richiede una collaborazione responsabile degli sposi con
     l’amore fecondo di Dio; il dono della vita umana deve realizzarsi nel matrimonio
     mediante gli atti specifici ed esclusivi degli sposi, secondo le leggi inscritte nelle
     loro persone e nella loro unione»31.

Nella Donum Vitae viene più spesso ribadito e specificato che la procreazione umana
deve aver luogo nel matrimonio, e che il matrimonio non conferisce agli sposi il diritto
di avere un figlio, ma soltanto il diritto di porre quegli atti naturali che di per sé sono ordinati alla
procreazione. Un vero e proprio diritto al figlio sarebbe contrario alla sua dignità e alla
sua natura.

Inoltre, nella seconda parte, sezione A, alla domanda “La maternità “sostitutiva” è moral-
mente lecita?”, l’Istruzione recita:

     «No, per le medesime ragioni che portano a rifiutare la fecondazione artificiale
     eterologa: è contraria, infatti, all’unità del matrimonio e alla dignità della procre-
     azione della persona umana. La maternità sostitutiva rappresenta una mancan-
     za oggettiva di fronte agli obblighi dell’amore materno, della fedeltà coniugale e della
     maternità responsabile; offende la dignità e il diritto del figlio ad essere concepito,
     portato in grembo, messo al mondo ed educato dai propri genitori; essa instaura,
     a detrimento delle famiglie, una divisione fra gli elementi fisici, psichici e morali
     che le costituiscono».

30
   I. Zuanazzi, La procreazione medicalmente assistita nel diritto canonico, in Matrimonio e processo: la sfida
del progresso scientifico e tecnologico, 138.
31
   Donum Vitae, Introduzione, punto 5.

                                                     30
Come abbiamo potuto notare dai testi riportati, la Chiesa Cattolica si esprime esplici-
tamente sul tema della maternità surrogata. Essa infrangerebbe gli obblighi dell’amo-
re materno, nonché della fedeltà coniugale e della maternità responsabile. Il concepi-
mento, infatti, non avverrebbe in maniera naturale tra un uomo ed una donna uniti in
matrimonio, ma lo stesso avverrebbe con una terza persona, la madre surrogata, non
rispettando il principio della fedeltà.

Verrebbe, altresì, calpestato l’amore materno, in quanto la madre naturale, alla nasci-
ta del figlio, dovrebbe cedere lo stesso ad un’altra donna.

Non va scordato, inoltre, che, attuando tale tecnica, la dignità e il diritto del figlio ad
essere concepito, portato in grembo, messo al mondo ed educato dai propri genitori
verrebbe offesa, andando contro al pensiero di Dio il quale desidera che la dignità
della vita umana venga sempre rispettata.

Pertanto, stante i principi sopra esposti, essa non riconosce la liceità di tale pratica,
in quanto il figlio deve essere un dono del matrimonio e non un diritto da pretendere e
volere tramite l’utilizzo di altre tecniche.

1.3.2 Lettera Enciclica Evangelium Vitae

Il 25 marzo 1995 viene promulgata da Giovanni Paolo II la Lettera Enciclica Evan-
gelium Vitae, ovvero il Vangelo della Vita, con la quale il Papa esprime la posizione della
Chiesa Cattolica sul valore e l’inviolabilità della vita umana.

Secondo tale Enciclica, la vita è sempre un bene, in quanto dono di Dio. Difendere e
promuovere, venerare e amare la vita, è un compito che Dio affida ad ogni uomo, e
tale responsabilità tocca il suo vertice nella donazione della vita mediante la genera-
zione di una nuova creatura tra un uomo ed una donna all’interno del matrimonio.

La generazione di un figlio, secondo il Papa, è un evento profondamente umano e
altamente religioso, in quanto coinvolge i coniugi che formano «una sola carne» ed in-
sieme Dio stesso che si fa presente. Così l’uomo e la donna, uniti in matrimonio, sono
associati ad un’opera divina: mediante l’atto della generazione, il dono di Dio viene
accolto e una nuova vita si apre al futuro32.

La dignità del bambino non ancora nato deve essere salvaguardata, in quanto l’esisten-
za di ogni individuo, fin dalle sue origini, è nel disegno di Dio. Nella società attuale,
come evidenzia l’Enciclica, si sostiene che, in una società moderna e pluralistica, do-
vrebbe essere riconosciuta ad ogni persona piena autonomia di disporre della propria
32
     San Giovanni Paolo II, Evangelium Vitae.

                                                31
vita e della vita di chi non è ancora nato: non spetterebbe, infatti, alla legge, la scelta
tra le diverse opinioni morali e, tanto meno, essa potrebbe pretendere di imporne una
particolare a svantaggio delle altre.

Ma la realtà da un punto di vista cristiano e morale non è questa. La vita umana va
tutelata e rispettata e nessun essere umano può decidere e disporre della vita altrui.
Pertanto, pur non esprimendosi direttamente riguardo al tema della maternità surro-
gata, ben comprendiamo quale sia il punto di vista del Papa relativamente a questa
tecnica. Il figlio deve essere un dono di Dio al matrimonio e il desiderio di genitorialità
non può in alcun modo ledere la dignità del figlio nascente.

A coloro che non possono generare figli in maniera naturale, o a coloro che deside-
rano compiere un atto di solidarietà, il Papa suggerisce di intraprendere la strada
dell’adozione o dell’affidamento dei bambini abbandonati dai loro genitori, o comunque
in situazioni di grave disagio.

Il vero amore paterno e materno sa andare al di là dei legami della carne e del sangue
ed accogliere anche bambini di altre famiglie, offrendo ad essi quanto è necessario per
la loro vita ed il loro pieno sviluppo.

Egli pone un accento anche sull’adozione a distanza, da preferire nei casi in cui l’abban-
dono ha come unico motivo le condizioni di grave povertà della famiglia. Con tale tipo
di adozione, infatti, si offrono ai genitori gli aiuti necessari per mantenere ed educare
i propri figli, senza doverli sradicare dal loro ambiente naturale.

                                            32
1.3.3 Istruzione Dignitas Personae

Come precedentemente detto, la Donum Vitae, è stato un documento dalla particolare
rilevanza per chiarire e risolvere i problemi morali che si affacciamo sul panorama
moderno.

Dopo vent’anni dalla sua pubblicazione, il Magistero della Chiesa ha sfruttato l’op-
portunità di apportare un aggiornamento a tale documento, con l’Istruzione Dignitas
Personae. Tale revisione si è vista necessaria a causa di nuove tecnologie biomediche,
che hanno suscitato nuovi interrogativi, specialmente per quanto concerne il settore
della ricerca sugli embrioni umani.

Nell’Istruzione Dignitas Personae del 2008, infatti, vengono elencati i seguenti beni fon-
damentali da proteggere:

«a) Il diritto alla vita e all’integrità fisica di ogni essere umano dal concepimento fino
    alla morte naturale;

b) L’unità del matrimonio, che comporta il reciproco rispetto del diritto dei coniugi a
   diventare padre e madre soltanto l’uno attraverso l’altro;

c) I valori specificamente umani della sessualità, che “esigono che la procreazione di
   una persona umana debba essere perseguita come il frutto dell’atto coniugale spe-
   cifico dell’amore tra gli sposi” (Donum Vitae, II, B, 4)»33.

Come riportato, la Donum Vitae riconosce anzitutto il diritto alla vita e all’integrità fisi-
ca di ogni essere umano, fin dal suo concepimento. In questo caso, pertanto, è necessa-
rio evidenziare come la maternità surrogata infranga tale diritto in quanto il concepito
verrebbe utilizzato come un bene, creato e poi ceduto in cambio di un compenso. La
madre, che lo porta in grembo, non lo crescerà per adempiere ad un accordo e la nuo-
va vita non sarebbe frutto dell’amore di due persone unite in matrimonio.

Inoltre, utilizzando come tecnica procreativa la maternità surrogata, non si rispette-
rebbe il punto b) sopra riportato, il quale evidenzia che, secondo la Chiesa Cattolica,
l’unità del matrimonio comporta il reciproco rispetto del diritto dei coniugi a diven-
tare padre e madre soltanto l’uno attraverso l’altro. La madre biologica del nascituro,
infatti, sarebbe una donna diversa dalla propria moglie.

Infine, la maternità surrogata infrangerebbe i valori specificamente uma-
ni della sessualità, che “esigono che la procreazione di una persona umana debba essere
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     Congregazione per la Dottrina della Fede, Dignitas Personae, n. 12.

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