MANOVRA 2023: LE NOVITÀ IN TEMA DI PENSIONI - MYSOLUTION

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PREVIDENZA

Manovra 2023: le novità in tema di pensioni
di Daniele Bonaddio | 12 DICEMBRE 2022

 La Legge di Bilancio 2023 prevede importanti disposizioni in tema di pensioni: dalla reintroduzione del
 sistema delle c.d. “Quote”, alla proroga dell’Opzione donna, passando anche per l’innalzamento delle
 pensioni minime. È prevista anche la proroga dell’Ape sociale, ossia quel meccanismo che permette a
 determinati lavoratori in condizioni particolari di pensionarsi in via anticipata. Ma andiamo in ordine e
 vediamo in dettaglio tutte le novità che ci attenderanno dal 2023 sulla base del testo bollinato del 29
 novembre 2022.

Premessa
Al Titolo IV, Capitolo 1 “Lavoro e politiche sociali”, la bozza della Legge di Bilancio 2023 contiene nu-
merose misure in tema di pensioni. In particolare, le nuove misure adottate dal Governo prevedono:
   reintroduzione di “Quota 103”;
   incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori;
   proroga per il 2023 dell’Ape sociale;
   proroga per il 2023 di Opzione donna;
   rivalutazione delle pensioni in base all’indice ISTAT;
   incremento delle pensioni minime.
Vediamo tutte le novità in dettaglio.

Quota 103
Si rivede il meccanismo di pensionamento delle quote. Infatti, secondo l’art. 51 della bozza della Leg-
ge di Bilancio 2023, verrà introdotto l’art. 14-bis al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modifi-
cazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26.

        Novità
        Pertanto, in via sperimentale per il 2023, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e
        alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione sepa-
        rata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto
        alla pensione anticipata al raggiungimento di:
        - un’età anagrafica di almeno 62 anni;
        - un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

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Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere esercitato anche successivamente alla
predetta data.
Il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non supe-
riore a cinque volte il trattamento minimo, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto
al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al si-
stema pensionistico ai sensi dell’art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazio-
ni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione “Quota 103”, gli iscritti a due o più gestioni previ-
denziali, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni,
hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministra-
te dall’INPS.
Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche.
La pensione non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla
maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro
lordi annui.
Gli iscritti alle gestioni pensionistiche che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti al
medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile
2023. Mentre gli iscritti alle gestioni pensionistiche che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti pre-
visti al medesimo, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre
mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

       Approfondimenti
       Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e
       dell’esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell’azione amministrativa e fer-
       mo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano
       ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n.
       165/2001, nel rispetto della seguente disciplina:
       a. i dipendenti pubblici che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti dal comma
       1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023;
       b. i dipendenti pubblici che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti dal comma 1,
       conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla da-
       ta di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del
       presente comma;
       c. la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all’amministrazione di appar-
       tenenza con un preavviso di 6 mesi;
       d. limitatamente al diritto alla pensione di cui al comma 1, non trova applicazione l’art. 2,
       comma 5, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 otto-
       bre 2013, n. 125.

Ai fini del conseguimento della pensione per il personale del comparto scuola ed AFAM a tempo
indeterminato si applicano le disposizioni di cui all’art. 59, comma 9, della Legge 27 dicembre 1997,
n. 449. Il relativo personale può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio
2023 con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico.

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Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori
I lavoratori che abbiano maturato i requisiti minimi per l’accesso a “Quota 103” possono rinunciare
all’accredito contributivo relativo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima.

        Novità
        In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento
        contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima
        scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data
        dell’esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente
        alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualo-
        ra non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

All’atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la
predetta facoltà è pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pen-
sionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facol-
tà, sulla base dell’anzianità contributiva maturata alla data della medesima scadenza.
Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della
rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.

Ape sociale
Prorogato l’Ape sociale anche per il 2023. L’Ape sociale, in scadenza a fine anno, viene quindi rinnova-
to dal 1° gennaio 2023 per permettere ad alcune categorie di lavoratori il prepensionamento al rag-
giungimento di 63 anni di età e 30 anni di contributi. Forse lo strumento subirà anche qualche ri-
tocco con riferimento alla platea dei beneficiari.

        Ricorda
        Si ricorda che l’Ape sociale (“Anticipo Pensionistico” sociale) è una prestazione a carico dello
        Stato che viene erogata dall’INPS a favore di specifiche categorie di lavoratori e che permette
        loro di andare in pensione a 63 anni (anziché 67 secondo le regole ordinarie). Si tratta, in
        buona sostanza, di un accompagnamento che serve a sostenere economicamente gli interes-
        sati fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione.

L’anticipo pensionistico è accessibile solo a determinate categorie di soggetti, ossia:
   disoccupati;
   caregivers da almeno 6 mesi del coniuge o di un parente di primo grado convivente con handi-
     cap;
   invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%;
   lavoratori che svolgono una delle attività gravose indicate nell’allegato 3 alla Legge di Bilancio
     2022.

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        Novità
        Si precisa, tuttavia, che il Governo nel 2023 vorrebbe estendere la platea di beneficiari
        dell’APE sociale con l’introduzione di nuove professioni tra i “lavori gravosi” che danno diritto
        al beneficio. Questa possibilità dovrà essere comunque valutata dall’apposita commissione
        bicamerale che rivede la lista ogni anno prima di allegarla al testo definitivo della Legge di Bi-
        lancio.

Poiché la misura è stata confermata con una proroga “secca”, potranno ottenere l’Ape sociale nel
2023 coloro che rispettano i requisiti per il 2022, ossia i lavoratori che:
   hanno compiuto almeno 63 anni entro il 31 dicembre 2023;
   sono iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme so-
     stitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla
     Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995;
   non hanno raggiunto l’età prevista per la pensione di vecchiaia e non hanno conseguito
     forme di pensione anticipata (ad. esempio alla pensione con Quota 102) o altri trattamenti;
   hanno versato entro il 31 dicembre 2023, 30 o 36 anni di contributi a seconda del singolo caso.
     Ossia, in estrema sintesi, servono 30 anni di contributi per disoccupati di lunga durata che hanno
     terminato di percepire la prestazione di disoccupazione, caregiver, lavoratori con disabilità pari
     almeno al 74%. Invece, è necessaria la maturazione di 36 anni di contributi per gli addetti a man-
     sioni usuranti.

Opzione donna
Proroga anche per l’Opzione donna. La proroga 2023 di opzione donna vede a sorpresa modificati i
requisiti.

        Ricorda
        L’Opzione donna 2023 ai soggetti che hanno maturato entro il 31 dicembre 2022, congiun-
        tamente all’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, un’età anagrafica di 60 anni, ri-
        dotta di 1 anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni, e che si trovano in una delle
        seguenti condizioni:
        - assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di pri-
        mo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3,
        della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado conviven-
        te qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano
        compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano
        deceduti o mancanti;
        - hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni
        per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%.

Possono aderire ad Opzione donna le lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria, a
fondi sostitutivi o esclusivi che siano in possesso di contributi alla data del 31 dicembre 1995. Al mo-

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mento sono invece escluse le iscritte alla gestione separata o le lavoratrici che, per raggiungere il
montante contributivo richiesto, necessitano di utilizzare il cumulo dei versamenti in tale gestione.
Si può perfezionare il requisito dei 35 anni sfruttando la maternità obbligatoria, il riscatto del con-
gedo parentale o di altri periodi, i versamenti volontari, i periodi di mobilità o cassa integrazione, i
permessi Legge 104. Sono invece esclusi i figurativi per malattia e disoccupazione, che però si sfrut-
tano per calcolare l’importo della pensione.

Rivalutazione delle pensioni in base all’indice ISTAT
Per il periodo 2023-2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il mecca-
nismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:
   per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento
     minimo INPS, nella misura del 100%;
   per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo
     INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:
a.
a.   nella misura dell’80% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cin-
     que volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il
     predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione
     automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l’aumento di rivalutazione è
     comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di impor-
     to superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato
     della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente nu-
     mero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite
     maggiorato;
b.   nella misura del 55% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte
     il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le
     pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite
     incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal
     presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del pre-
     detto limite maggiorato;
c.   nella misura del 50% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il
     trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le
     pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite
     incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal
     presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del pre-
     detto limite maggiorato;
d.   nella misura del 40% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il
     trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le
     pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limi-
     te incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto
     dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del
     predetto limite maggiorato;
e.   nella misura del 35% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il
     trattamento minimo INPS.

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Incremento pensioni minime
Al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per il biennio
2022- 2023 per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via ecce-
zionale con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo comples-
sivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi inclusa la tre-
dicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle
predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente
prima dell’entrata in vigore della presente legge, di:
   1,5 punti percentuali per l’anno 2023;
   2,7 punti percentuali per l’anno 2024.
L’incremento è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari
o inferiore all’importo mensile del trattamento minimo INPS. Qualora il trattamento pensionisti-
co complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell’incremento
disciplinato dal presente comma l’incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del pre-
detto limite maggiorato. Resta fermo che ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e
2024 il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto
dell’incremento transitorio di cui al presente comma, il quale non rileva a tali fini e in ogni caso cessa i
relativi effetti rispettivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

        Riferimenti normativi
   Codice civile, art. 2120
   Testo bollinato 29 dicembre 2022 – Legge di bilancio 2023

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